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80.2022.83

Procedura: diritto di essere sentito, aggiunta elementi imponibili in seguito a segnalazione del marito, decisione non preceduta da accertamenti e dal coinvolgimento dei contribuenti, annullamento

Ticino · 2022-03-16 · Italiano TI
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Sachverhalt

Diritto

Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.;Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol.I, n. 85 B III a, p. 535;Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol.III, Basilea 1992, p. 249).

1Costituiscono utile netto imponibile:

a.il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

-    ...[omissis]...

-    le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.

Quanto all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che1Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c.i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

5.3.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1)  la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid.7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid.2; 115 Ib 238).

 5.4.

Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr.Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:Lasegretaria:

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 __________ impugna la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2013, lamentando preliminarmente che l’UT non avrebbe accertato in maniera compiuta la fattispecie in relazione a sostanza e redditi non dichiarati dalla (ex)moglie. Nel merito contesta la definizione del reddito da lui percepito dalla disoccupazione nel 2013, come anche la deduzione per le altre spese professionali, nonché l’aggiunta di prestazioni valutabili in denaro da parte della società __________ ed il valore attribuito al veicolo di marca . Chiede di poter essere imposto indipendentemente dalla ex moglie.

E. 2.1.1 L’unione dei redditi e della sostanza dei coniugi si basa sul principio costituzionale dell’imposizione secondo la capacità contributiva (art. 127 cpv. 2 Cost). L’imposizione congiunta si basa sulla considerazione che un coniuge o un partner registrato partecipi in egual misura al reddito dell'altro partner, che la capacità contributiva di un partner è determinata anche dal reddito e dalla sostanza dell'altro e che i partner formano una certa unità in termini civili ed economici (DTF 141 II 318 consid. 2.2.1). Pertanto, per la valutazione della capacità contributiva della coppia di coniugi o dei partner registrati si deve utilizzare il reddito complessivo (e a livello cantonale anche il patrimonio complessivo) ( Locher , Kommentar DBG, vol. I, 2 a edizione, Basilea 2019, n. 4 ad art. 9 LIFD; v. anche art. 8 cpv. 1 LT). La tassazione congiunta inizia il 1° gennaio dell'anno in cui i coniugi si sposano o viene registrata l'unione. In caso di divorzio, separazione giudiziale o separazione effettiva, i coniugi sono valutati separatamente per l'intero periodo d'imposta. È determinante la situazione personale alla fine del periodo fiscale, cioè al 31 dicembre dell'anno civile corrispondente; se i coniugi sono divorziati o separati legalmente o di fatto in quel momento, vengono valutati separatamente per l'intero periodo fiscale (art. 42 al. 2 LIFD; cfr. anche art. 18 cpv. 2 LAID; sentenza TF 2C_1145/2013 del 20 settembre 2014, consid. 2.2; König/Maduz , in : Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3 a edizione, Basilea 2017, n. 4 ad art. art. 42 LIFD).

E. 2.1.2 Dal momento che i coniugi __________ si sono separati nel corso del 2016, correttamente l’UT ha proceduto, nel 2013, a tassarli congiuntamente. Siccome non vivono più in comunione domestica, l’obbligo di rispondere solidalmente dell’importo complessivo dell’imposta decade. Fiscalmente, è determinante il giorno della separazione effettiva o giudiziaria (art. 12 cpv. 2 LT risp. art. 13 cpv. 2 LIFD). Dopo la separazione, ogni coniuge risponde fino a concorrenza dell’importo che corrisponde alla sua quota parte dell’imposta complessiva per i crediti d’imposta nati prima della separazione o, più precisamente, per i crediti nati durante un periodo di tassazione congiunta, poiché nel sistema postnumerando , la tassazione separata retroagisce al 1° gennaio dell’anno della separazione. La decisione di riparto determina la parte personale di ogni coniuge all’imposta complessiva, basata sui redditi comuni conformemente alla tassazione cresciuta in giudicato, per tutti gli importi ancora impagati ( Jaques , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2 a edizione, Basilea 2017, n.18 s., p. 214 s.). Motivo per il quale i contribuenti avranno diritto, in seguito, ad una decisione di riparto personale.

E. 3.1 __________ censura un accertamento inesatto degli elementi imponibili attribuibili alla moglie nel

2013. In particolare, non sarebbero stati debitamente oggetto di indagine ingenti versamenti di denaro percepiti dalla ex moglie dalla __________ nel corso del matrimonio. Occorre pertanto comprendere se, in casu , l’UT ha seguito correttamente la procedura d’accertamento degli elementi imponibili.

E. 3.2 __________ e __________ si sono uniti in matrimonio l’8.8.2009 e si sono separati volontariamente il 1.5.2016. Per quanto attiene al periodo fiscale 2013 i contribuenti – che non erano ancora separati - hanno presentato la dichiarazione fiscale sottoscrivendola entrambi il 25.11.2014. Per quanto concerne i “titoli e capitali”, nella DF 2013 i coniugi __________ indicavano, al Modulo 2, i seguenti conti: · __________, relazione n. __________: fr. 194.-; · __________, relazione n. __________:   fr.   11.-; · __________, relazione n. __________:   fr.   10.-; · Banca __________, relazione n. 168.641.161.06: fr. 31'622; · __________, CCP n. 65743067 0:   fr.   26.-; · __________, __________, relazione n. __________, fr. 4'596.-.

E. 3.3 L’autorità fiscale ha – da subito - rilevato una sproporzione tra le entrate dichiarate dai contribuenti e le loro uscite. Sulla base del calcolo del dispendio – sottoposto ai contribuenti per una loro presa di posizione - l’UT ha stabilito un reddito imponibile di fr. 290'100.- per l’IC e di fr. 310'600.- per l’IFD rispetto ai fr. 43'546.- fatti valere dai contribuenti. La sostanza è stata accertata in fr. 0.-. Ai fini dell’imposta sulla sostanza, i titoli e capitali dichiarati sono stati stabiliti dall’UT in fr. 54'629.-, a fronte di fr. 36'459.- dichiarati.

E. 3.4.1 Contro la decisione di tassazione, __________ aveva presentato reclamo, per il tramite della __________. Il 2.5.2016, si era tenuta un’udienza alla presenza di __________, in rappresentanza dell’insorgente, nell’ambito della quale si era discusso in merito agli alimenti percepiti dall’ex marito (__________) ed ai redditi d’altra fonte, aggiunti per insufficienza di disponibilità finanziaria. La contribuente, presentava della documentazione bancaria della “__________” per il 2013 (conto individuale intestato ad __________) nonché un certificato rilasciato dalla __________, indicante l’apportatore di fondi “ sul sopra citato conto ”. In particolare, a fronte di una movimentazione di oltre fr. 159'000.- tra il 1.1. ed il 31.12.2013, s’indicava che fr. 71'100.- erano versamenti per i figli minorenni mentre i rimanenti fr. 88'330.- erano “ prestiti dall’ex marito alla contribuente ”.

E. 3.4.2 Il 23.5.2016, __________, su sua richiesta, veniva convocato dall’UT di Lugano, in relazione alla sua “denuncia di fattori di reddito e sostanza del coniuge non dichiarati”. In particolare, il contribuente presentava della documentazione reperita negli atti relativi alla richiesta del mutuo ipotecario, dalla quale sarebbe emersa l’esistenza di proprietà immobiliari in __________ – anche cedute in locazione -, degli averi presso __________ __________) di pertinenza di __________, mai dichiarate in precedenza. A __________ veniva indicato che la documentazione sarebbe stata trasmessa all’Ufficio delle procedure speciali per “l ’avvio della procedura ”.

E. 3.5.1 A seguito di una precisa richiesta di questa Camera del 22.9.2022 all’Ufficio di tassazione, è stato indicato che, della fattispecie (periodi fiscali dal 2010 a seguire) si era occupato l’Ispettorato fiscale che, con Rapporto del 10.8.2017, aveva rassegnato le proprie conclusioni. Dalla lettura del documento in questione, emergono delle criticità sia nella sostanza dichiarata dai contribuenti (in particolare dei conti non dichiarati) sia nei redditi percepiti dalla coppia e si suggerivano, con una lista ben definita, gli accertamenti ancora da compiere per valutare correttamente la situazione finanziaria dei coniugi __________.

E. 3.5.2 Con scritto 11.12.2017, __________ si rivolgeva nuovamente all’UT di Lugano con una “ comunicazione spontanea ”. Il contribuente spiegava che nell’ambito della procedura di separazione __________, la Pretura aveva esatto da quest’ultima la presentazione dell’intera documentazione bancaria. Dalla disamina di questi dati sarebbero emersi “ averi patrimoniali esclusivamente di mia moglie, che verosimilmente avrebbero dovuto essere considerati nelle tassazioni 2010-2015 ”. Nuovamente in data 8.10.2018, non avendo ricevuto alcun riscontro allo scritto dell’11.12.2017, il contribuente si rivolgeva all’UT chiedendo per quali ragioni non si fosse dato seguito alla sua segnalazione: in particolare, tra il 2009 ed il 2016 __________ avrebbe ricevuto “ ben CHF 2'778’383 ” da conti propri esteri. Le copie di tutti i conti in questione erano “depositati” presso la Pretura, Sezione 6.

E. 3.6 L’autorità fiscale ha emanato la decisione di tassazione su reclamo IC/IFD 2013 il 16.3.2022. Rispetto alla prima decisione, l’autorità fiscale ha stabilito gli alimenti ricevuti da __________ in fr. 71'100.- anziché in fr. 180'240.- ritenuti in prima sede e ha ridotto gli “altri redditi” da fr. 130'000.- a fr. 30'000.-. Le modifiche in questione sono il risultato del verbale sottoscritto da __________ nel mese di maggio del 2016. Per quanto concerneva i “titoli e i capitali” erano passati da fr. 54'629.- a fr. 108'447.-.

E. 3.7.1 Come visto in precedenza, dei coniugi __________ si è occupato anche l’Ispettorato fiscale, che, in un rapporto risalente al 2017, ha sollevato delle criticità sia per quanto atteneva ai redditi imponibili sia per quanto concerneva la sostanza dichiarata. In particolare, per quanto concerneva ad esempio i redditi non dichiarati, nel documento si indicava relativamente ai conti bancari non dichiarati che sarebbe stato necessario “ richiedere alla controparte il dettaglio di tutti i movimenti e accertare la provenienza dei fondi ” (pag. 7). Non emerge che del Rapporto dell’Ispettorato fiscale sia mai stato dato riscontro ai contribuenti: ciò anche perché non si spiegherebbero altrimenti gli scritti di __________ intesi a chiarire gli elementi imponibili della ex coniuge. Non risulta inoltre dagli atti se, come indicato espressamente da parte dell’Ispettorato fiscale, l’UT abbia poi proceduto a compiere gli ulteriori accertamenti indicati: ed in particolare se è stata richiesta tutta la documentazione bancaria dei conti non dichiarati in precedenza, proprio per comprendere l’ammontare dei capitali in entrata, accertarne la loro provenienza e la loro natura giuridica. Neppure è chiaro se ed in quale misura sia stato dato seguito alle indicazioni circa l’esistenza di altri eventuali redditi (conclusioni indicate nel rapporto sub lit. c, pag.7). Non è pertanto possibile comprendere su quali atti si è basata l’autorità fiscale per prendere le proprie decisioni, rispettivamente in quale misura è stato dato seguito agli accertamenti segnalati parte dell’Ispettorato fiscale, rispettivamente alle comunicazioni dello stesso __________. Si palesa pertanto una violazione del diritto di essere sentiti sia per quanto concerne l’amministrazione delle prove, sia, nelle concrete circostanze, pure per quanto riguarda la motivazione della decisione.

E. 3.7.2 Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l’interessato di esprimersi prima dell’assunzione di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell’incarto, quello di partecipare all’assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii). Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l’annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa). Ai sensi della giurisprudenza, una violazione del diritto di essere sentito – nella misura in cui essa non sia di particolare momento – è da ritenersi sanata qualora l’interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un’autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa). L’art. 29 cpv. 2 Cost. offre, a titolo sussidiario, una garanzia minima, mentre la portata di tale diritto è determinata in primo luogo dalle norme cantonali di procedura (DTF 126 I 15 consid. 2a, 125 I 257 consid. 3°; sentenza TF 2P.185/2006 del 27.11.2006, consid. 4.1. ).

E. 3.7.3 Adita dal contribuente con reclamo, l’autorità di tassazione deve prendere una decisione motivata (art. 208 cpv. 2 LT; art. 135 cpv. 2 prima frase LIFD), fondandosi sui risultati dell’inchiesta (art. 208 cpv. 1 LT; art. 135 cpv. 1 LIFD; v. anche Agner/Jung/ Steinmann , Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundes-steuer, Zurigo 1995, p. 422). Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: la sua violazione comporta, di regola, l’annullamento dell’atto impugnato, senza che vada vagliato se quest’ultimo, nel merito, è corretto (DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti). L’art. 29 Cost. fed. impone alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l’autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l’hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro e pone quindi l’interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d’impugnazione presso un’istanza superiore (DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1). Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/ Rhinow , Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch , Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol. III, Basilea 1992, p. 249). La motivazione deve dunque consistere nell’esposizione della fattispecie e in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l’autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa ( Känzig/Behnisch , op. cit., p. 249; inoltre decisione CDT n. 80.2002.205 del 5 agosto 2003, in: RtiD I-2004 n.19t).

E. 3.7.4 Già solo

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.80.2022.83

80.2022.84

Lugano

1 dicembre 2022

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

segretaria

Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 25 marzo 2022 contro la decisione del 16 marzo 2022 in materia di IC/IFD 2013.

Fatti

Diritto

Per far ciò l’autorità giudicante non deve pronunciarsi necessa-riamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può li-mitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, consid. 3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3; decisione CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.;Imboden/ Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, Vol.I, n. 85 B III a, p. 535;Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., Vol.III, Basilea 1992, p. 249).

1Costituiscono utile netto imponibile:

a.il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

b.tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

-    ...[omissis]...

-    le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.

Quanto all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv. 1 LT e 20 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che1Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

c.i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

5.3.

Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1)  la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(sentenza TF 2C_11/2018 del 10.12.2018, consid.7.2.; DTF 131 II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid.2; 115 Ib 238).

 5.4.

Quali prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati proventi in favore dell’azionista o di una persona a lui vicina, con una corrispondente riduzione, presso la società, dell’utile esposto nel conto economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con la nozione di prelevamento anticipato dell’utile (Gewinnvorwegnahme; cfr.Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l’appunto quando la società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono così incassati direttamente dall’azionista, rispettivamente quando quest’ultimo non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo (sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6; sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2; sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:Lasegretaria: