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80.1997.88

Ticino · 1996-11-18 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Camera di diritto tributario 05.12.1997 80.1997.88 Tessin Camera di diritto tributario 05.12.1997 80.1997.88 Ticino Camera di diritto tributario 05.12.1997 80.1997.88

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.97.00088 Lugano 5 dicembre 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi vicecancelliere: Andrea Pedroli statuendo sul ricorso del 28 maggio 1997 in materia di:                 IC 95/96 presentato da: __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________ __________, __________ __________, ritenuto in fatto ed in diritto

-   che __________ __________, domiciliata a __________ (Canton __________ __________) è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietaria di sostanza immobiliare a __________;

-   che, con decisione del 18 novembre 1996, l'Ufficio di tassazione di __________ __________ le notificava la tassazione IC 1995/96, commisurando il reddito imponibile in fr. 7’052.–, pari alla differenza fra il reddito della sostanza di fr. 16’000.– e la somma di interessi passivi (fr. 6’290), costi di manutenzione (fr. 2’400) e oneri assicurativi (fr. 258);

-   che, in seguito a reclamo, con cui la contribuente chiedeva di ridurre il reddito imponibile a fr. 4’100.–, l'Ufficio di tassazione emetteva una nuova tassazione in data 28 aprile 1997, elevando gli interessi passivi a fr. 6’461.– e gli oneri assicurativi a fr. 503.–, sicché il reddito imponibile era ridotto a fr. 6’636.– in media annua;

-   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula la riduzione del reddito a fr. 5’354.–, tenendo conto di una quota proporzionale di interessi passivi di fr. 7’789.–;

-   che, su istanza della ricorrente, la Camera ha tenuto sospesa la causa fino all’emissione, da parte dell’autorità fiscale del Cantone di domicilio, del riparto intercantonale dei fattori imponibili valido per il periodo fiscale 1995/96;

-   che, nelle relazioni intercantonali e internazionali, sono applicabili i principi del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale (art. 5 cpv. 3 LT);

-   che il Tribunale federale, in materia di ripartizione delle deduzioni fra i diversi Cantoni, considera determinante la natura delle singole deduzioni e il loro collegamento con determinate entrate e uscite (cfr. DTF 104 Ia p. 256, cons. 4 p. 260 e riferimenti);

-   che, in particolare, i costi in relazione diretta con il conseguimento di un determinato reddito sono attribuiti in deduzione al cantone in cui sono imponibili i relativi redditi (cfr. DTF 104 Ia 256, cons. 4a p. 261): tipico in questo ambito il caso dei costi di manutenzione e di gestione di un immobile, che sono da attribuire al cantone di situazione dell'immobile;

-   che gli interessi debitori vengono considerati alla stregua di un onere specifico del reddito della sostanza, poiché la prassi considera prevalente il rapporto tra sostanza e credito (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 2 p. 351,119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 111 Ia 120 cons. 2a p. 123, 104 Ia 256 cons. 4 b, 63 I 72): essi vanno pertanto dedotti dal reddito della sostanza e vanno attribuiti proporzionalmente ai cantoni in cui sono situati (imponibili) gli attivi patrimoniali (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 4 p. 353 ss., 119 Ia 46 cons. 4a p. 49, 104 Ia 256, cons. 4b e riferimenti);

-   che, quanto alla deduzione degli interessi debitori va rilevato che la quota parte di un cantone al reddito della sostanza non corrisponde necessariamente alla quota parte dello stesso cantone agli attivi (si vedano i casi di attivi con alto valore da cui risultano bassi redditi e viceversa): può quindi verificarsi il caso che la percentuale di interessi passivi che un cantone dovrebbe assumere, secondo la chiave di ripartizione proporzionale, sia superiore al reddito netto della sostanza imponibile in quel cantone;

-   che, in un caso simile gli interessi passivi debbono essere sopportati in primo luogo dal reddito della sostanza, con la conseguenza che tali interessi passivi debbono essere attribuiti al cantone che dispone ancora di reddito netto della sostanza (cfr. Locher, Das interkantonale Doppelbesteuerungsrecht, § 9, II, n. 5, 7, 16, 27; Höhn, Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 248 s. e p. 276 ss.);

-   che, quando poi il totale degli interessi passivi oltrepassa il reddito netto della sostanza, l'eccedenza è da attribuire al "reddito restante" (cfr. Locher, op. cit., §. 9, II, n. 5, 7, 16, 27): l’eccedenza di interessi passivi è sopportata in ultima analisi dal cantone di domicilio del soggetto fiscale ed è posta a carico degli altri redditi (reddito da attività dipendente o indipendente, ecc.) (cfr. DTF 120 Ia 349 cons. 5 p. 356, 97 I 36 cons. 2 p. 40 s., 66 I 43, cons. 4, p. 45 s.; v. anche Paschoud, De quelques arrêts récents du Tribunal fédéral relatifs à l’interdiction constitutionnelle de la double imposition intercantonale (art. 46, al. 2 Cst. féd.), in RDAF 53/1997 p. 240);

-   che, in base alla tassazione impugnata ed al riparto intercantonale allestito dal cantone di domicilio, la quota di attivi spettante al Canton Ticino ammonta all’8,41% ed i debiti a complessivi fr. 1’594’594.–, dei quali 134’224.– vengono attribuiti al Canton Ticino;

-   che l’imposta cantonale sulla sostanza deve pertanto essere commisurata nel modo seguente: sostanza al 1.1.1995 Cant. __________ % Cant. __________ % valore immobili 1’698’000 130 188’347 130 valore di ripartizione LIFD 2’207’400 244’851 altri attivi 456’600 totale attivi (2’908’851) 2’664’000 91.59 244’851 8.41 passivi (totale 1’594’594) 1’460’370 134’224 sostanza netta (tot. 1’314’257) 1’203’630 91.58 110’627 8.42 differenze sugli immobili 509’400 56’504 deduzioni sociali 92’768 2’526 sostanza imponibile 601’462 51’597

-   che, per quanto attiene invece al calcolo del reddito imponibile, oltre alla deduzione dei costi di manutenzione (fr. 2’400.–), si deve ammettere la deduzione proporzionale degli interessi passivi, che ammontano complessivamente a fr. 81’471.–, nonché degli oneri passivi;

-   che la ripartizione degli interessi passivi si effettua pertanto nel modo seguente: Cant. __________ Cant. __________ Totale interessi passivi 74’619 6’852 81’471

-   che il reddito netto imponibile nel Canton Ticino ammonta dunque a fr. 6’748.–, da cui deve essere ancora dedotta la quota degli oneri assicurativi, commisurata sul reddito netto: reddito Cant. __________ % Cant. __________ % da titoli 3’891 da attività dipendente 96’422 da immobili 100’818 16’000 totale reddito 201’131 16’000 spese professionali 9’500 spese manutenzione immobili 20’164 2’400 interessi passivi 74’619 6’852 reddito netto (totale 103’596) 96’848 93.49 6’748 6.51 oneri assicurativi 469 reddito imponibile 6’279

-   che il ricorso deve di conseguenza essere parzialmente accolto. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto . §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 28 aprile 1997 è riformata nel senso che la sostanza imponibile è commisurata in fr. 51’597.– e il reddito in fr. 6’279.–.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

3.   Intimazione alle parti.

4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente:                                                          Il Segretario: