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60.2022.18

Istanza di ricusazione nei confronti del procuratore pubblico. avvocato. conciliazione

Ticino · 2022-04-01 · Italiano TI
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 e il procuratore pubblico. Sulla base dei suggerimenti forniti da quest’ultimo all’istante le parti si sarebbero incontrate per trovare una soluzione:“(…) ed è per questo che si ritiene che la PP __________ non possa più essere la persona incaricata di istruire la procedura a carico dell’Avv. IS 1, in quanto la stessa è a conoscenza di fatti rilevanti di cui potrà riferire (…)”(10/11.2.2022, p. 5). Tuttavia non si comprende quali sarebbero stati“(…) i fatti rilevanti”di cui il magistrato inquirente potrebbe riferire; in effetti, sia nella sua istanza 13/14.1.2022, sia nella replica 10/11.2.2022, l’avv. IS 1 formula delle critiche generiche, senza argomentare e dettagliare eventuali motivi tali da giustificare una ricusazione, che come si ricorda, interviene solo eccezionalmente.

Peraltro si rileva che tali“(…) fatti rilevanti”sarebbero stati a conoscenza del magistrato inquirente già al momento della denuncia 1.2.2018 introdotta dallo stesso avv. IS 1 per conto dei suoi clienti (inc. MP __________) e della susseguente controdenuncia 17.3.2018 di __________ ed __________ (inc. MP __________), ma l’istante, solo ora, confrontato con un suo possibile coinvolgimento in tali procedure penali, ne solleva l’esistenza. Ciò potrebbe sembrare contrario al principio della buona fede.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2022.18

Lugano

1 aprile 2022/dp

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Nicola Respini, presidente,

cancelliera:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di ricusazione 13/14.1.2022 presentata dall’

IS 1

nei confronti del procuratore pubblico __________ nell’ambito degli inc. MP __________ e MP __________;

richiamate le osservazioni 31.1./1.2.2022 e la duplica 21/22.2.2022 del magistrato inquirente;

vista la replica 10/11.2.2022 dell’avv. IS 1;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Poco dopo, in data 17/20.3.2018, __________ e __________ hanno presentato una controdenuncia nei confronti dei fratelli __________ per titolo di estorsione, coazione e registrazione clandestina di conversazioni (inc. MP __________). Nella stessa i denuncianti spiegavano di aver formulato una richiesta di indennizzo di complessivi CHF 220'000.-- in base alla stima dell’ammontare dei danni (costi, rischi e svalutazione dei loro stabili), nel caso in cui l’immobile sarebbe stato edificato dai denunciati, in violazione, a loro dire, di norme legali ed in deroga a prescrizioni edilizie. Essi hanno affermato che, durante un incontro tra i denunciati, denuncianti e l’avv. IS 1, avvenuto il 12.12.2017, quest’ultimo avrebbe informato __________ e __________ che una loro precedente riunione sarebbe stata registrata da __________, che la loro richiesta di indennizzo configurava un reato penale e che se non avessero ritirato l’opposizione / ricorso vi sarebbe stata una denuncia nei loro confronti. Dalla denuncia emerge inoltre che, a dire dei denuncianti, nel mese di gennaio 2017 l’avv. IS 1 li avrebbe contattati telefonicamente ribadendo quanto sopra.

Al termine dell’interrogatorio sopraindicato il procuratore pubblico ha informato l’imputato“(…) che dovrà rivolgersi ad altro difensore ritenuto che l’avv. IS 1 assumerà veste di imputato nel presente procedimento penale (…)”(interrogatorio 29.9.2021,

p. 4 s., AI 18).

L’istante ha dapprima riassunto i fatti, ricapitolando, in breve, quanto occorso in questi quattro anni. Egli ha in seguito esposto i motivi della ricusazione del procuratore pubblico __________, affermando che“(…) la PP __________, invitando l’avv. IS 1 a trovare un accordo prima della presentazione della denuncia, non offre più le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità, in particolare perché la stessa è a conoscenza di fatti che sono rilevanti al fine dell’accertamento della fattispecie, essendo che la medesima è stata più volte promotrice del tentativo di risolvere la questione bonalmente (…)”(istanza 13/14.1.2022,

p. 5). Il procuratore pubblico, già nel dicembre 2017, gli avrebbe consigliato di tentare un accordo prima di inoltrare una denuncia penale nei confronti di __________ e __________. Da ciò, a dire dell’istante, il magistrato inquirente,“(…) con il suo intervento, la sua posizione, per effetto delle norme sulla partecipazione, potrebbe essere[a lui]equiparata (…)”(istanza 13/14.1.2022, p. 5).

in diritto

1.2.

1.3.1.

Giusta l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento penale, non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione.

La ricusazione deve perciò essere presentata nei giorni immediatamente seguenti alla conoscenza del motivo addotto, pena la perenzione del diritto di prevalersene (sentenze TF 1B_536/2021 del 28.1.2022; 1B_335/2019 del 16.1.2020 consid. 3.1.2.; 1B_138/2018 del 4.6.2018 consid. 5.2.; DTF 140 I 271; BSK StPO I – M. BOOG, 2. ed., art. 58 CPP

n. 5; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3).

1.3.2.

Per la tempestività, il CPP non fissa un termine preciso in giorni: occorre valutare, di volta in volta, le circostanze del caso concreto e lo stadio del procedimento, ritenuto che in virtù del principio della buona fede il motivo di ricusazione deve essere fatto valere prima del prossimo atto procedurale onde escludere tatticismi (DTF 143 V 66, consid. 4.3.; 139 III 120, consid. 3.2.1; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 58 CPP n. 3 s.; Commentario CPP – M. MINI, art. 58 CPP n. 4).

1.3.3.

L’avv. IS 1 ha presentato la sua istanza di ricusazione in data 13.1.2022. Egli ha affermato di aver inoltrato la stessa“(…) contestualmente alla ricezione dello scritto del PG Pagani di data 14 dicembre 2021 e alla susseguente trasmissione (…) delle osservazioni della PP __________ datate 4 novembre 2021, avvenuta in data 23 dicembre 2021, nonché di copia del verbale di data 29 settembre 2021 notificata in data odierna (…)”(istanza 13/14.1.2022, p. 2). A mente dell’istante è sulla base del contenuto di questa documentazione che ritiene sussistere validi motivi per ricusare il procuratore pubblico.

1.3.4.

Nello scritto di replica l’avv. IS 1 afferma che l’istanza in oggetto sarebbe stata da lui presentata“(…) non appena ricevuto il verbale di data 29 settembre 2021 (…)”(replica 10/11.2.2022, p. 2). Sennonché, qualche riga più sotto, egli dichiara che“(…) la decisione di ricusare la PP __________ è nata dopo la ricezione delle osservazioni della medesima datate 4 novembre 2021 a seguito dello scritto inoltrato al PG (…), che sono state spedite mediante posta A in data 23 dicembre 2021 (…)”(replica 10/11.2.2022, p. 2). Tuttavia l’istante, più sotto ancora, asserisce di non aver compreso la sua posizione processuale, ed in particolare i capi di imputazione ipotizzati dal magistrato inquirente:“(…) la richiesta inoltrata al PG e le contestuali osservazioni della PP __________ di data 4 novembre 2021 non hanno permesso di chiarire i reati che sarebbero ipotizzati nei confronti dell’Avv. IS 1 (…)”(replica 10/11.2.2022, p. 3).

Non si comprende dunque quale sarebbe“(…) il contenuto di tale documentazione”che si sarebbe rivelato“necessario”e“fondamentale”ai fini della presente istanza. Il contenuto del verbale del 29.9.2021 era già conosciuto dall’istante, essendo lui presente in quell’occasione. Anche il susseguente scritto del procuratore generale, da lui ricevuto il 15.12.2021, e le osservazioni 4.11.2021 del magistrato inquirente, non sembrano dare informazioni all’istante (e neppure lui stesso afferma il contrario) che non fossero già di sua conoscenza.

1.3.5.

La tempestività dell’istanza di ricusazione del 13/14.1.2022 e quindi la sua ricevibilità appare dunque dubbia, ma la questione può comunque rimane irrisolta, viste le considerazioni di merito che seguono.

La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (sentenza TF 1B_384/2017 del 10.1.2018 consid. 4.1.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit.,vorart. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un“giusto mediatore”(sentenza TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit.,vorart. 56 CPP n. 2).

Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (sentenze TF 6B_414/2021 del 9.8.2021; 6B_688/2017 dell’1.2.2018 consid. 3.2.1.; 1B_512/2017 del 30.1.2018 consid. 4.2.; 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.; sentenza TPF BB.2017.33-38 del 4.8.2017 consid. 3.2.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.1.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit.,vorart. 56 CPP n. 7/10; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 9).

Sotto il profilo oggettivo, serve ricercare se la persona ricusata offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità; sono considerati in tale ambito anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e viene posto l’accento sull’importanza che possono rivestire le apparenze (sentenze TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.; 1C_483/2017 del 12.1.2018 consid. 4.2.; 1B_434/2017 del 4.1.2018 consid. 2.; DTF 139 I 121 consid. 5.1.; 133 I 1 consid. 6.2.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit.,vorart. 56 CPP n. 8). Determinante è sapere se le apprensioni soggettive dell’interessato siano oggettivamente giustificate dalle circostanze (sentenza TF 6B_1334/2016 dell’8.8.2017 consid. 3.1.).

La ricusazione riveste un carattere eccezionale (sentenza TF 6B_823/2017 del 25.1.2018 consid. 2.2.), per non intralciare l’ordinato e ordinario funzionamento della giustizia: deve dunque essere ammessa unicamente in presenza di motivi gravi ed oggettivi che permettano di dubitare dell’imparzialità del giudice ricusando (sentenza TF 1B_405/2014 del 12.5.2015 consid. 4.3.).

2.2.

I principi ricordati valgono anche nell’ipotesi di ricusazione di un procuratore pubblico, tenuto conto del suo specifico ruolo (sentenza TF 1B_384/2017 del 10.1.2018 consid. 4.1.; DTF 141 IV 178 consid. 3.2.2.; 138 IV 142 consid. 2.2.; BSK StPO I – M. BOOG, op. cit.,vorart. 56 CPP n. 3; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 2).

Fino all’abbandono del procedimento o fino alla promozione dell’accusa, il procedimento è diretto dal procuratore pubblico (art. 61 CPP), il quale deve garantire che lo stesso si svolga in modo appropriato e conforme alla legge (art. 62 cpv. 1 CPP).

Durante l’istruzione il ministero pubblico accerta d’ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, a carico ed a scarico dell’imputato (art. 6 cpv. 2 CPP), e ne determina le conseguenze giuridiche in modo tale da poter chiudere la procedura preliminare (art. 308 cpv. 1 CPP). In questo contesto – fase dell’istruzione del procedimento – il magistrato inquirente è tenuto ad una certa imparzialità (sentenza TF 1B_130/2017 del 15.6.2017 consid. 2.2.).

2.3.

Chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se (art. 56 CPP): a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore;

d. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.

Ai sensi dell’art. 56 lit. f CPP, dunque, chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa altresì se,“per altri motivi”, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte oppure con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (sentenza TF 1B_1/2017 del 7.3.2017 consid. 2.1.).

L’avv. IS 1 afferma che, a suo dire, il magistrato inquirente avendolo invitato“(…) a trovare un accordo prima della presentazione della denuncia, non offre più le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità, in particolare perché la stessa è a conoscenza di fatti che sono rilevanti al fine dell’accertamento della fattispecie, essendo che la medesima è stata più volte promotrice del tentativo di risolvere la questione bonalmente (…)”(istanza 13/14.1.2022, p. 5). Egli conclude dichiarando che“(…) il magistrato che conduce un’inchiesta per un fatto presuntamente illecito non può essere la medesima persona che ha suggerito questo comportamento e che potrebbe riferire di fatti inerenti le circostanze che a suo modo di vedere potrebbero configurare un reato penale (…)”(istanza 13/14.1.2022, p. 5).

3.2.

Nel presente caso, gli argomenti addotti a fondamento dall'insorgente non giustificano, né presi singolarmente, né presi nel loro insieme, una ricusazione giusta l'art. 56 CPP.

Il solo fatto di aver proposto una conciliazione tra le parti (peraltro prevista, per i reati a querela di parte, dall’art. 316 CPP) non può essere ritenuto un motivo di ricusazione, in quanto, altrimenti, tale possibilità non sarebbe stata introdotta nel CPP, o sarebbe stato imposto dal codice, il proseguimento del procedimento penale, dopo mancata conciliazione, da parte di altro magistrato inquirente.

Secondo l’istante il procuratore pubblico avrebbe tuttavia proposto già una conciliazione tra le parti prima dell’inoltro della denuncia da parte dei suoi clienti durante alcuni“(…) contatti informali (…)”avvenuti tra l’avv. IS 1 e il procuratore pubblico. Sulla base dei suggerimenti forniti da quest’ultimo all’istante le parti si sarebbero incontrate per trovare una soluzione:“(…) ed è per questo che si ritiene che la PP __________ non possa più essere la persona incaricata di istruire la procedura a carico dell’Avv. IS 1, in quanto la stessa è a conoscenza di fatti rilevanti di cui potrà riferire (…)”(10/11.2.2022, p. 5). Tuttavia non si comprende quali sarebbero stati“(…) i fatti rilevanti”di cui il magistrato inquirente potrebbe riferire; in effetti, sia nella sua istanza 13/14.1.2022, sia nella replica 10/11.2.2022, l’avv. IS 1 formula delle critiche generiche, senza argomentare e dettagliare eventuali motivi tali da giustificare una ricusazione, che come si ricorda, interviene solo eccezionalmente.

Peraltro si rileva che tali“(…) fatti rilevanti”sarebbero stati a conoscenza del magistrato inquirente già al momento della denuncia 1.2.2018 introdotta dallo stesso avv. IS 1 per conto dei suoi clienti (inc. MP __________) e della susseguente controdenuncia 17.3.2018 di __________ ed __________ (inc. MP __________), ma l’istante, solo ora, confrontato con un suo possibile coinvolgimento in tali procedure penali, ne solleva l’esistenza. Ciò potrebbe sembrare contrario al principio della buona fede.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 56 ss. CPP, 1 ss. e 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente                                                         La cancelliera