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60.2006.372

istanza di ispezione degli atti. banca soggetta ad una procedura amministrativa quale istante.

Ticino · 2006-10-30 · Italiano TI
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istanza di ispezione degli atti. banca soggetta ad una procedura amministrativa quale istante.

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Tessin Camera dei ricorsi penali 30.10.2006 60.2006.372 Tessin Camera dei ricorsi penali 30.10.2006 60.2006.372 Ticino Camera dei ricorsi penali 30.10.2006 60.2006.372

istanza di ispezione degli atti. banca soggetta ad una procedura amministrativa quale istante.

Incarto n. 60.2006.372 Lugano 30 ottobre 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull’istanza 29.9/2.10.2006 presentata dalla IS 1 patr. da: PR 2 Zurigo, tendente ad ottenere informazioni riguardo all’esito di un procedimento penale (inc. MP __________) in relazione al quale è stata inoltrata una segnalazione alla Commissione Federale delle Banche (CFB); preso atto della precisazione contenuta nel successivo scritto 2.10.2006 del patrocinatore di IS 1; richiamate le osservazioni 16.10.2006 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, con le quali preavvisa negativamente la richiesta; richiamate le osservazioni 16/17.10.2006 del patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Nel quadro di un’inchiesta avviata nel 2000 dall’allora procuratore pubblico Marco Bertoli a carico di __________ per titolo di riciclaggio (inc. MP __________), nel frattempo conclusasi con decreto di non luogo a procedere del 25.4.2006 (NLP __________), sono stati acquisiti degli atti da società del gruppo __________, tra cui l’istituto di credito istante. In relazione a questi atti, il Ministero pubblico ha aperto nel corso del 2004 un procedimento penale contro ignoti per titolo di falsità in documenti (inc. MP __________). In quest’ambito, in data 14.9.2004 il procuratore pubblico ha segnalato alla CFB l’esistenza di documentazione di interesse per l’autorità di vigilanza sulle banche; il 21.9.2004 ha poi trasmesso una serie di documenti elencati nello scritto di medesima data. L’incarto MP __________ è proseguito con l’audizione di una persona, e si è concluso con un decreto di non luogo a procedere del 9.11.2005 (NLP __________), con motivazione l’insufficienza di prove. 2. Con la presente procedura, l’istituto di credito istante chiede, in relazione alla procedura aperta dalla CFB, di poter conoscere l’esito o lo stato del procedimento penale nel contesto del quale è partita la segnalazione alla medesima CFB e la trasmissione di documenti. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato negativamente l’istanza, adducendo che non sarebbe dato un interesse giuridico ai sensi dell’art. 27 CPP; nell’ambito della procedura aperta dalla CFB, la banca istante avrebbe già avuto accesso agli atti trasmessi dal Ministero pubblico, e per il resto non sarebbe stata inviata altra documentazione. Evidenzia quindi che la procedura della CFB ed il procedimento penale si fondano su norme diverse e perseguono finalità diverse. Il patrocinatore di PI 2, unica persona sentita nel contesto del procedimento penale inc. MP __________, si è rimesso al giudizio di questa Camera. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione .” 4. Nel presente caso è anzitutto indiscusso che l’apertura della procedura amministrativa presso la CFB sia conseguente alla segnalazione del 14.9.2004 ed alla successiva trasmissione di atti operata nel contesto del procedimento penale inc. MP __________. Occorre inoltre considerare che detto procedimento, aperto d’ufficio dal Ministero pubblico in relazione alla documentazione precedentemente acquisita presso società del gruppo __________, ed in particolare presso la banca qui istante, riguardava indirettamente anche quest’ultima. Infine, se la procedura amministrativa della CFB ha basi legali e finalità diverse, ciò non esclude che l’esito del procedimento penale da cui è partita la segnalazione e la documentazione non sia di nessun rilievo per la procedura amministrativa. È quindi dato un interesse giuridico legittimo dell’istituto di credito istante a conoscere l’esito del procedimento penale inc. MP __________. 5. L’istanza è accolta. La decisione di non luogo a procedere del 9.11.2005 (NLP __________ è trasmessa in allegato alla copia della presente decisione destinata alla banca istante. 6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.   Intimazione: terzi implicati 1. PI 1

2. PI 2 patr. da: PR 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             Il segretario