Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 9 lett. c, 80 e 106 LOC), senza capacità giuridica e di esser parte; il municipio non può quindi interporre ricorso in nome proprio, ma solo in nome del comune (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a, art. 110 cpv. 1 lett. l LOC; STF 5 marzo 1999 in re municipio di __________, in RDAT II-99 N. 48 e, da ultimo, STA 25.9.02 in re municipio di __________); che, nel caso concreto, la lettera 30 luglio 2002, considerata quale atto ricorsuale, non contiene assolutamente indicazioni che lascino supporre che l'impugnativa sia stata inoltrata a nome del municipio; che una siffatta deduzione non può essere tratta nemmeno dallo scritto di conferma 5 agosto 2002 al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; che, al contrario, le intestazioni ed i timbri apposti in calce ad entrambi gli atti evidenziano la funzione di rappresentanza del comune svolta dal municipio; che l'avversata decisione governativa va pertanto annullata, senza che occorra esaminare l'ammissibilità del gravame dal profilo della tutela della buona fede; che, non essendo l'istanza inferiore entrata nel merito delle censure addotte con l'impugnativa interposta dinanzi ad essa, gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm), non senza richiamare alle parti la decisione 16 agosto 2001 di questo Tribunale sulla medesima vertenza (inc. no. 52.01.35); che, dato l'esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28 PAmm); che il patriziato __________i __________ deve invece essere condannato a pagare al comune ricorrente, che si è avvalso del patrocinio di un legale, un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 146 e 151 LOP; 9, 80, 106 e 110 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 e 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 27 agosto 2002, no. 4082, del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Il Patriziato di __________ rifonderà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.357 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.357 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.12.2002 52.2002.357
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 52.2002.357 Lugano 20 dicembre 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser segretario: Paolo Bianchi, vicecancelliere statuendo sul ricorso 16 settembre 2002 del __________ patr. da: avv. __________, Contro la decisione 27 agosto 2002, no. 4082, del Consiglio di Stato che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata contro il comunicato 23 luglio 2002 con cui l'ufficio patriziale di __________ informa circa la chiusura della strada forestale sui monti di __________, in località __________; viste le risposte:
- 23 settembre 2002 dell'ufficio patriziale di __________;
- 30 settembre 2002 dell'ufficio patriziale di __________;
- 1° ottobre 2002 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 9 dicembre 1999 l'assemblea patriziale di __________ ha risolto di posare una barriera in località __________ per regolamentare il traffico sulla strada forestale dei monti; che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 23 luglio 2002 l'ufficio patriziale di __________ ha invitato il municipio di __________ a voler esporre all'albo comunale un avviso indicante la chiusura della strada forestale dei monti a far tempo dal 9 agosto seguente, nonché le modalità per l'ottenimento delle chiavi della barriera posata da parte degli aventi diritto; che con scritto 30 luglio 2002 indirizzato all'ufficio patriziale di Ludiano e trasmesso in copia, tra l'altro, al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, il comune di __________, per il tramite del suo municipio, ha chiesto al patriziato di __________ di revocare il suddetto comunicato e di intimargli una decisione formale motivata e con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso; che, sollecitato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, il 5 agosto 2002 il comune di __________ ha confermato che la suddetta presa di posizione andava trattata quale formale ricorso; che con giudizio 27 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame per difetto di legittimazione attiva, siccome l'impugnativa sarebbe stata presentata dal municipio di __________, sprovvisto della qualità di parte, anziché dal comune; che contro il predetto giudicato governativo il comune di __________ insorge ora dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per nuovo giudizio; che, secondo l'insorgente, già in prima istanza il ricorso sarebbe stato presentato a nome del comune; la ricevibilità andrebbe comunque ammessa in virtù del principio della buona fede, poiché la comunicazione 5 agosto 2002 del Servizio dei ricorsi poteva suscitare nelle autorità comunali legittime aspettative in tal senso; che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dall'ufficio patriziale di __________, mentre l'ufficio patriziale di __________ ne postula l'accoglimento; delle argomentazioni addotte si dirà, se del caso, nel seguito; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art 146 cpv. 1 LOP; che la legittimazione attiva del comune ricorrente è, almeno in questa sede, certa (art. 43 PAmm); che, entro questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 151 cpv. 2 LOP), è ricevibile in ordine; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); che, come ricorda il Consiglio di Stato, solo il comune, in quanto corporazione di diritto pubblico a base territoriale, ha capacità giuridica e capacità di essere parte; che al municipio va invece negata la legittimazione attiva, in quanto è soltanto l'organo esecutivo del comune (art. 9 lett. c, 80 e 106 LOC), senza capacità giuridica e di esser parte; il municipio non può quindi interporre ricorso in nome proprio, ma solo in nome del comune (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. a, art. 110 cpv. 1 lett. l LOC; STF 5 marzo 1999 in re municipio di __________, in RDAT II-99 N. 48 e, da ultimo, STA 25.9.02 in re municipio di __________); che, nel caso concreto, la lettera 30 luglio 2002, considerata quale atto ricorsuale, non contiene assolutamente indicazioni che lascino supporre che l'impugnativa sia stata inoltrata a nome del municipio; che una siffatta deduzione non può essere tratta nemmeno dallo scritto di conferma 5 agosto 2002 al Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato; che, al contrario, le intestazioni ed i timbri apposti in calce ad entrambi gli atti evidenziano la funzione di rappresentanza del comune svolta dal municipio; che l'avversata decisione governativa va pertanto annullata, senza che occorra esaminare l'ammissibilità del gravame dal profilo della tutela della buona fede; che, non essendo l'istanza inferiore entrata nel merito delle censure addotte con l'impugnativa interposta dinanzi ad essa, gli atti vanno rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio (art. 65 cpv. 2 PAmm), non senza richiamare alle parti la decisione 16 agosto 2001 di questo Tribunale sulla medesima vertenza (inc. no. 52.01.35); che, dato l'esito, non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 28 PAmm); che il patriziato __________i __________ deve invece essere condannato a pagare al comune ricorrente, che si è avvalso del patrocinio di un legale, un adeguato importo per ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 146 e 151 LOP; 9, 80, 106 e 110 LOC; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 e 65 PAmm; dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 27 agosto 2002, no. 4082, del Consiglio di Stato è annullata; 1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Il Patriziato di __________ rifonderà al ricorrente fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario