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42.2021.54

Indennità perdita di guadagno Corona per indipendenti. La ricorrente chiede il ricalcolo dell'indennità dopo aver ricevuto la tassazione 2019. In concreto non c'è violazione artt. 8 e 9 Cost.fed. Assicurata avrebbe potuto segnalare aumento reddito a Cassa prima del 16.9.2020

Ticino · 2021-11-15 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 settembre 2020 è stata riconosciuta l’indennità per il mese di agosto 2020 (fr. 35.20; doc. B/4) ed il 21 settembre 2020 quella per il periodo dal 1° settembre 2020 al 16 settembre 2020 (fr. 35.20; doc. B/5).

Il 21 ottobre 2020 è stata emanata la tassazione 2019 da cui emerge un reddito da attività indipendente di fr. 37'577 ed un reddito imponibile complessivo di fr. 34'900.

Alla voce dati dichiarati figura l’importo di fr. 0.

Alla voce dati accertati, per quanto concerne il reddito imponibile, figura: fr. 34'900, con l’indicazione “Tassazione come ai dati forniti dal contribuente” (doc. 2, allegato 1).

Il 19 gennaio 2021 la Cassa ha riconosciuto le indennità contro la perdita di guadagno per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 settembre 2020 (fr. 35.20; doc. B/6) e per il mese di ottobre 2020 (fr. 35.20; doc. B/7).

Con scritto datato 17 dicembre 2020, ma trasmesso per raccomandata il 22 gennaio 2021, l’assicurata ha chiesto una modifica del calcolo delle indennità sulla base del reddito imponibile di fr. 34'900, per una prestazione giornaliera pari a fr. 77.55 (doc. 4).

L’8 settembre 2021 la Cassa ha emanato la decisione definitiva di fissazione dei contributi 2019 sulla base di un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 37'577, cui ha aggiunto i contributi personali ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, per un reddito soggetto a contribuzione arrotondato a fr. 40'200 (doc. B/2).

Il 10 settembre 2021 la Cassa ha emesso il conteggio dell’indennità giornaliera per il mese di agosto 2021, per un importo di fr. 89.60 (doc. B/3).

2.8.  Di principio, in applicazione dell’art. 5 cpv. 2bis e 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore al momento dell’emissione della decisione del 2 febbraio 2021 (cfr. STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 consid. 2.1. e 5.4, destinata a pubblicazione: “Verfügungszeitpunkt”), rispettivamente dei medesimi disposti e dell’art. 5 cpv. 2ter0dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella versione in vigore al momento dell’emanazione della decisione su opposizione (cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4), la decisione su opposizione della Cassa appare corretta.

Infatti, considerato che la ricorrenteha già percepito indennità in virtù dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, le si deve applicare la medesima base di calcolo (art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno) e dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere ad un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente (art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). Solo le indennità future dovute dal 1° luglio 2021 vanno calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019, se vi figura un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter (art. 5 cpv. 2ter0 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

L’insorgente sostiene tuttavia che le norme, e la circolare CIC, in specie il marginale 1065, violano il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) e dell’arbitrio (art. 9 Cost. fed.; cfr. a questo proposito la STF 9C_132/2021 del 15 settembre 2021, destinata a pubblicazione, consid. 5.1.2), poiché introdurrebbero un’inammissibile disparità di trattamento tra assicurati a dipendenza del periodo in cui hanno ricevuto la tassazione 2019, sui cui tempi di evasione non hanno alcuna influenza.

In queste condizioni, nel preciso caso di specie, non è pertanto ravvisabile alcuna disparità di trattamento. Né, viste le circostanze, è data una situazione di arbitrio.

Del resto la modifica dell’art. 5 cpv. 2terdell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, entrata in vigore il 1° luglio 2021, e la contestuale emanazione dell’art. 5 cpv. 2ter0, grazie alle quali una modifica dell’ammontare delle indennità è ormai possibile dal 1° luglio 2021, confermano ancora una volta la volontà del Consiglio federale di erogare velocemente, immediatamente e senza troppa burocrazia le prestazioni, evitando di procedere a continue modifiche dell’ammontare delle prestazioni, anche con effetto retroattivo, alla luce del numero importante di persone che beneficiano di queste prestazioni.

In effetti, in questi ultimi mesi le casse di compensazione si sono trovate sotto pressione per permettere a tutte le persone toccate economicamente dalla pandemia di coronavirus che ne avevano bisogno, di ottenere un aiuto snello ed efficace in tempi relativamente brevi.

A differenza delle usuali indennità per perdita di guadagno regolate dalla LIPG, in concreto non si trattava tanto di risarcire l’importo esatto della perdita di guadagno di ogni singolo assicurato, ma di garantirgli la sopravvivenza economica nell’attesa della risoluzione della crisi pandemica.

Da cui l’impossibilità di prevedere ogni singola fattispecie.

In queste condizioni il TCA non ravvisa alcuna violazione della Costituzione federale e segnatamente degli art. 8 e 9.

2.9.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata va confermata.

2.10.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

E. 2.5 Un atto normativo, così come una decisione, lede il principio di uguaglianza sancito dall' art. 8 cpv. 1 Cost. se a fronte di situazioni simili opera distinzioni giuridiche non giustificate da motivi ragionevoli, oppure se sottopone a regime identico situazioni che presentano differenze tali da rendere necessario un trattamento diverso (DTF 140 I 77 consid. 5.1 pag. 80; 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; 133 I 249 consid. 3.3 pag. 254 seg.). In tale contesto, il legislatore dispone di un ampio potere di apprezzamento e il Tribunale interviene solo se, su punti importanti, la scelta attuata risulta insostenibile (DTF 135 I 130 consid. 6.2 pag. 137; 131 I 1 consid. 4.2 pag. 6, 313 consid. 3.2 pag. 317; 127 I 185 consid. 5 pag. 192). Non va poi dimenticato che una violazione dell' art. 8 cpv. 1 Cost. può comunque trovare legittimazione negli obiettivi perseguiti dal legislatore (STF 2C_428/2016 dell’11 luglio 2017, consid. 4.1; DTF 141 I 78 c onsid. 9.5 pag. 93 seg.; 136 I 1 consid. 4.3.2 pag. 8; 136 II 120 consid. 3.3.2 pag. 127 seg.; 133 I 206 consid. 11 pag. 229 segg. con ulteriori rinvii) e che

- in generale - quest'ultimo ha ampio spazio di manovra (DTF 143 I 1 consid. 3.3 pag. 8; 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5 seg.; 133 I 249 consid. 3.3 pag. 254 seg.). Per l’art. 9 Cost. fed. ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.

E. 2.6 Con sentenza 9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a pubblicazione, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un’assicurata indipendente (massaggiatrice) che aveva chiesto il versamento di indennità per perdita di guadagno Corona dal marzo 2020 e la cui richiesta era stata rifiutata dalla Cassa di compensazione con decisione del 5 maggio 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 19 agosto 2020, perché il reddito da attività indipendente dell’interessata era inferiore a fr. 10'000 (per un riassunto in italiano cfr. la STCA 42.2021.42, consid. 2.4). In quel caso, al consid. 5.3.3 l’Alta Corte ha affermato: " Nach dem Gesagten hat die Ausgleichskasse Bundesrecht verletzt, indem sie bei der Prüfung des Anspruchs der Beschwerdegegnerin auf Corona-Erwerbsersatz nicht auf dasjenige Erwerbseinkommen des Jahres 2019 abgestellt hat, das dem letzten verfügten AHV-Beitrag zugrunde lag. Die Anwendung einer zeitlichen Grenze per 17. März 2020 für die Berücksichtigung von Änderungen diesbezüglich ist vom Wortlaut der Covid-19-Verordnung Erwerbsersatz nicht gedeckt (vgl. auch UELI KIESER, § 23: Covid-19-Erlasse und Sozialversicherungsrecht, in: Covid-19: Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, 2020, Rz. 43). Ein entsprechender Wille des Verordnungsgebers lässt sich denn auch - entgegen der Beschwerdeführerin - nicht den Erläuterungen zur Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall und deren jeweiligen Änderungen entnehmen (abrufbar unter: https://www.bsv.admin.ch/dam/bsv/de/ dokumente/eo/faktenblaetter/covid-erlaeuterungen-gesammelt.pdf.download.pdf/covid-erlaeuterungen -gesammelt-de.pdf, zuletzt besucht am 17. Juni 2021). Den vom 17. März bis 22. April 2020 und vom 6. Juli bis zum 16. September 2020 geltenden Fassungen des Art. 5 Abs. 2 Satz 2 Covid-19-Verordnung Erwerbsersatz sowie Art. 5 Abs. 2ter der Fassungen ab 17. September 2020 lässt sich immerhin entnehmen, es solle eine einmal festgelegte Entschädigung nur noch aufgrund bis zum 16. September 2020 vorliegender Unterlagen angepasst werden. Die Ausführungen des KS CE sind vor diesem Hintergrund zu verstehen. Dessen Rz. 1041.3 verweist hinsichtlich der Ermittlung der Einkommensgrenzen auf die sinngemäss anzuwendenden Rz. 1065 (in der ab dem 17. April 2020 geltenden Fassung) bzw. auf Rz. 1065-1068 (in der von der Vorinstanz beigezogenen, ab 3. Juli 2020 geltenden, Fassung). Rz. 1065 gibt (in beiden Versionen) im Wesentlichen die in E. 5.3 (Ingress) hiervor dargestellte Rechtsprechung wieder, woraus die Beschwerdeführerin für ihren Rechtsstandpunkt nichts ableiten kann. Die Rz. 1068 KS CE, worauf sich sowohl die Ausgleichskasse als auch das BSV berufen, bezieht sich nach klarem Wortlaut lediglich - übereinstimmend mit dem Willen des Verordnungsgebers - auf nachträgliche Änderungen der Entschädigung aufgrund Anpassung des Erwerbseinkommens. Hingegen beschlägt sie zum Vornherein nicht Konstellationen, in denen - wie hier - die erstmalige Festlegung der Entschädigung strittig ist. Weiterungen zu den in Rz. 1068 angesprochenen zeitlichen Grenzen der Nachmeldung von Einkommen im Rahmen einer nachträglichen Entschädigungsänderung erübrigen sich, da vorliegend keine solche zu beurteilen ist.” In una successiva sentenza 9C_132/2021 del 15 settembre 2021, anch’essa destinata a pubblicazione, il Tribunale federale ha stabilito che le disposizioni sull’indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti, che erano in vigore dal 17 marzo 2020, sono esaustive ed ha respinto il ricorso di una dottoressa indipendente la cui richiesta d’indennità di perdita di guadagno in relazione al coronavirus era stata respinta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 ottobre 2021). Nel comunicato stampa del 14 ottobre 2021 del Tribunale federale figura che una “ dottoressa che esercita in modo indipendente si era annunciata alla cassa di compensazione competente a metà aprile 2020 per ottenere l'indennità di perdita di guadagno in relazione ai provvedimenti per combattere il coronavirus. Essa ha fatto valere una diminuzione del fatturato nel periodo dal 17 marzo al 27 aprile 2020, quando l'attività medica era limitata agli interventi urgenti. La cassa di compensazione le ha negato il pagamento dell'indennità perché non adempiva le condizioni richieste. Il ricorso della dottoressa al Tribunale amministrativo del Canton Berna non ha avuto successo. Il Tribunale federale respinge il ricorso dell'interessata. Conformemente all'articolo 2 capoversi 3 e 3bis dell'ordinanza del Consiglio federale "Covid 19 perdita di guadagno", nella versione in vigore dal 17 marzo al 16 settembre 2020, i lavoratori indipendenti avevano diritto all'indennità di reddito coronavirus come persone direttamente colpite, se avevano dovuto interrompere la loro attività lucrativa a causa della chiusura imposta di imprese o del divieto di manifestazioni. Anche i lavoratori indipendenti, che non rientravano in questa disposizione, avevano diritto indirettamente all'indennità di perdita di guadagno in relazione al coronavirus nel senso dei casi di rigore previsti dall'ordinanza; il presupposto era che avessero subito una perdita di guadagno e che il loro reddito da attività lucrativa soggetto a contributi AVS fosse compreso tra 10'000 e 90'000 franchi nel 2019. Nel caso specifico, è indiscusso che la dottoressa in questione ha potuto in linea di principio continuare la sua attività dal 17 marzo 2020 e che nel 2019 ha percepito un reddito di oltre 90'000 franchi; la stessa non soddisfa quindi i requisiti per l'indennità di perdita di guadagno. Contrariamente alla sua opinione, l'ordinanza del Consiglio federale non presenta lacune. Un'interpretazione delle disposizioni in questione indica piuttosto che il Consiglio federale, come legislatore in materia di ordinanze, ha deliberatamente voluto distinguere tra due sole categorie di lavoratori indipendenti e, con il diritto diretto e indiretto all'indennità di perdita di guadagno, ha emanato una regolamentazione esaustiva. Il Consiglio federale ha rifiutato una copertura globale di tutte le indennità richieste per mezzo di contributi a fondo perso. Di conseguenza, non c'è spazio per il giudice di colmare le lacune. Per quanto attiene al caso in rassegna, l'ordinanza in questione non viola né il principio della parità di trattamento né il divieto dell'arbitrio. In particolare, per quanto riguarda il limite massimo di reddito di 90'000 franchi per le persone indirettamente colpite, tali soglie non sono insolite nel diritto delle assicurazioni sociali; il limite tracciato è adatto nel contesto generale per definire un caso di rigore. Infine, non c'è violazione della libertà economica ”. Va inoltre segnalata la sentenza S1 21 129 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Vallese del 24 agosto 2021 che ha dovuto decidere il caso di un ristoratore al quale l’indennità per coronavirus era stata calcolata il 15 aprile 2020 in base ai contributi d’acconto del 2019 del 28 gennaio 2019 in seguito alla domanda inoltrata il 25 marzo 2020. La Cassa il 27 maggio 2020 gli ha poi comunicato che secondo le direttive il calcolo delle indennità poteva essere effettuato sulla base dell’ultima decisione definitiva dei contributi e lo ha invitato a trasmetterla appena in suo possesso. L’interessato ha inoltrato la richiesta il 20 febbraio 2021. Il 24 febbraio 2021 la Cassa non è entrata nel merito della domanda poiché perché avrebbe dovuto essere inviata entro il 16 settembre 2020. Il Tribunale cantonale vallesano ha confermato la decisione su opposizione della Cassa. Il Tribunale ha citato le norme applicabili al caso di specie e la sentenza EE.2020.00006 del 29 ottobre 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo dove era stata accertata una violazione della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) per il motivo che la persona assicurata non ha alcun influsso sull’emissione della tassazione 2019 e pertanto coloro che ricevono la tassazione 2019 dopo la data del 17 settembre 2020 sono sfavoriti rispetto agli assicurati che l’hanno ricevuta in precedenza. Il Tribunale del Canton Vallese, ha tuttavia evidenziato che nel caso di specie l’assicurato avrebbe potuto chiedere, prima dell’emissione della tassazione 2019, un aumento dell’ammontare dell’acconto dei contributi 2019 sulla base dell’art. 24 cpv. 4 OAVS e della marginale 1154 DIN. Ciò che del resto gli era stato indicato nella richiesta di acconto del 28 gennaio 2019. Egli aveva pertanto la possibilità di influire sul calcolo dell’ammontare delle indennità giornaliere senza attendere l’emissione della tassazione 2019. La tassazione 2019 permette di conseguenza una correzione delle indennità solo a partire dal 1° luglio 2021. Il successivo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato irricevibile, in quanto non sufficientemente motivato, con STF 9C_446/2021 del 6 ottobre 2021. 2.7.  Nell’evenienza concreta il 19 agosto 2020 la Cassa ha riconosciuto alla ricorrente un’indennità giornaliera di fr. 35.20 dal 17 marzo 2020 al 31 luglio 2020 (doc. 2, allegato 2), sulla base del reddito di fr. 15'800 secondo la decisione definitiva di fissazione dei contributi per l’anno 2018, ritenuto che questo reddito era più elevato rispetto a quello dell’ultima decisione provvisoria di fissazione dei contributi per l’anno 2019 (doc. 3). Il

E. 2.10 L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è dell’8 settembre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30 ). Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                 Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2021.54

cs

Lugano

15 novembre 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 settembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’8 luglio 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto,in fatto

1.3.  Il 21 ottobre 2020 è stata emanata la tassazione 2019, da cui emerge un reddito da attività indipendente di fr.  37'577 ed un reddito imponibile complessivo di fr. 34'900 (doc. 2, allegato 1).

1.4.  Il 19 gennaio 2021 la Cassa ha riconosciuto ad RI 1 le indennità contro la perdita di guadagno Corona per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 settembre 2020 (doc. B/6) e per il mese di ottobre 2020 (doc. B/7), sempre calcolate sulla base dei parametri della decisione definitiva di fissazione dei contributi per l’anno 2018.

in diritto

in ordine

Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

nel merito

Il p.to 5.2 “Lavoratori indipendenti”, nella versione 6, del 3 luglio 2020, prevedeva:

05/20    indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima.

06/20    dell’attività lucrativa su cui si fondava il calcolo dei contributi di acconto per il 2019 e questo non è stato adeguato dopo l’emanazione dell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi, su richiesta ci si deve basare sul reddito figurante nell’ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi. Se al momento della richiesta è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. La domanda di ricalcolo risp. di revisione o di riconsiderazione deve essere inviata alla cassa di compensazione al più tardi il 16 settembre 2020.

(…).

06/20    in seguito alla comunicazione fiscale definitiva per l’anno di contribuzione 2019 non incide sull’indennità. Lo stesso vale per gli adeguamenti apportati dopo il 17 marzo 2020 al reddito dell’attività lucrativa determinante per il calcolo dei contributi d’acconto per il 2019 (è fatto salvo il N. 1065.1).”

09/20    indipendenti è costituita per principio dal reddito dell’attività lucrativa conseguito nell’anno 2019. Concretamente, si tratta del reddito su cui si fonda il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019. Se al momento del calcolo dell’indennità è già disponibile la decisione di tassazione definitiva per l’anno 2019, ci si deve basare su quest’ultima. Agli aventi diritto che hanno già ricevuto un’indennità in virtù della versione dell’ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore fino al 16 settembre 2020 continua ad applicarsi la medesima base di calcolo.

(…).

09/20    non può più essere ricalcolata applicando una base di calcolo più aggiornata.”

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

Per l’art. 9 Cost. fed. ognuno ha diritto d’essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato.

2.6.Con sentenza9C_53/2021 del 30 giugno 2021, destinata a pubblicazione, il Tribunale federale ha giudicato il caso di un’assicurata indipendente (massaggiatrice) che aveva chiesto il versamento di indennità per perdita di guadagno Corona dal marzo 2020 e la cui richiesta era stata rifiutata dalla Cassa di compensazione con decisione del 5 maggio 2020, confermata dalla decisione su opposizione del 19 agosto 2020, perché il reddito da attività indipendente dell’interessata era inferiore a fr. 10'000 (per un riassunto in italiano cfr. la STCA 42.2021.42, consid. 2.4).

In una successiva sentenza 9C_132/2021 del 15 settembre 2021, anch’essa destinata a pubblicazione, il Tribunale federale ha stabilito che le disposizioni sull’indennità di perdita di guadagno per i lavoratori indipendenti, che erano in vigore dal 17 marzo 2020, sono esaustive ed ha respinto il ricorso di una dottoressa indipendente la cui richiesta d’indennità di perdita di guadagno in relazione al coronavirus era stata respinta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 ottobre 2021).

Nel comunicato stampa del 14 ottobre 2021 del Tribunale federale figura che una “dottoressa che esercita in modo indipendente si era annunciata alla cassa di compensazione competente a metà aprile 2020 per ottenere l'indennità di perdita di guadagno in relazione ai provvedimenti per combattere il coronavirus. Essa ha fatto valere una diminuzione del fatturato nel periodo dal 17 marzo al 27 aprile 2020, quando l'attività medica era limitata agli interventi urgenti. La cassa di compensazione le ha negato il pagamento dell'indennità perché non adempiva le condizioni richieste. Il ricorso della dottoressa al Tribunale amministrativo del Canton Berna non ha avuto successo. Il Tribunale federale respinge il ricorso dell'interessata. Conformemente all'articolo 2 capoversi 3 e 3bis dell'ordinanza del Consiglio federale "Covid 19 perdita di guadagno", nella versione in vigore dal 17 marzo al 16 settembre 2020, i lavoratori indipendenti avevano diritto all'indennità di reddito coronavirus come persone direttamente colpite, se avevano dovuto interrompere la loro attività lucrativa a causa della chiusura imposta di imprese o del divieto di manifestazioni. Anche i lavoratori indipendenti, che non rientravano in questa disposizione, avevano diritto indirettamente all'indennità di perdita di guadagno in relazione al coronavirus nel senso dei casi di rigore previsti dall'ordinanza; il presupposto era che avessero subito una perdita di guadagno e che il loro reddito da attività lucrativa soggetto a contributi AVS fosse compreso tra 10'000 e 90'000 franchi nel 2019. Nel caso specifico, è indiscusso che la dottoressa in questione ha potuto in linea di principio continuare la sua attività dal 17 marzo 2020 e che nel 2019 ha percepito un reddito di oltre 90'000 franchi; la stessa non soddisfa quindi i requisiti per l'indennità di perdita di guadagno. Contrariamente alla sua opinione, l'ordinanza del Consiglio federale non presenta lacune. Un'interpretazione delle disposizioni in questione indica piuttosto che il Consiglio federale, come legislatore in materia di ordinanze, ha deliberatamente voluto distinguere tra due sole categorie di lavoratori indipendenti e, con il diritto diretto e indiretto all'indennità di perdita di guadagno, ha emanato una regolamentazione esaustiva. Il Consiglio federale ha rifiutato una copertura globale di tutte le indennità richieste per mezzo di contributi a fondo perso. Di conseguenza, non c'è spazio per il giudice di colmare le lacune. Per quanto attiene al caso in rassegna, l'ordinanza in questione non viola né il principio della parità di trattamento né il divieto dell'arbitrio. In particolare, per quanto riguarda il limite massimo di reddito di 90'000 franchi per le persone indirettamente colpite, tali soglie non sono insolite nel diritto delle assicurazioni sociali; il limite tracciato è adatto nel contesto generale per definire un caso di rigore. Infine, non c'è violazione della libertà economica”.

Va inoltre segnalata la sentenza S1 21 129 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Vallese del 24 agosto 2021 che ha dovuto decidere il caso di un ristoratore al quale l’indennità per coronavirus era stata calcolata il 15 aprile 2020 in base ai contributi d’acconto del 2019 del 28 gennaio 2019 in seguito alla domanda inoltrata il 25 marzo 2020. La Cassa il 27 maggio 2020 gli ha poi comunicato che secondo le direttive il calcolo delle indennità poteva essere effettuato sulla base dell’ultima decisione definitiva dei contributi e lo ha invitato a trasmetterla appena in suo possesso. L’interessato ha inoltrato la richiesta il 20 febbraio 2021. Il 24 febbraio 2021 la Cassa non è entrata nel merito della domanda poiché perché avrebbe dovuto essere inviata entro il 16 settembre 2020.

Il Tribunale cantonale vallesano ha confermato la decisione su opposizione della Cassa. Il Tribunale ha citato le norme applicabili al caso di specie e la sentenza EE.2020.00006 del 29 ottobre 2020 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo dove era stata accertata una violazione della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) per il motivo che la persona assicurata non ha alcun influsso sull’emissione della tassazione 2019 e pertanto coloro che ricevono la tassazione 2019 dopo la data del 17 settembre 2020 sono sfavoriti rispetto agli assicurati che l’hanno ricevuta in precedenza.

Il Tribunale del Canton Vallese, ha tuttavia evidenziato che nel caso di specie l’assicurato avrebbe potuto chiedere, prima dell’emissione della tassazione 2019, un aumento dell’ammontare dell’acconto dei contributi 2019 sulla base dell’art. 24 cpv. 4 OAVS e della marginale 1154 DIN. Ciò che del resto gli era stato indicato nella richiesta di acconto del 28 gennaio 2019. Egli aveva pertanto la possibilità di influire sul calcolo dell’ammontare delle indennità giornaliere senza attendere l’emissione della tassazione 2019. La tassazione 2019 permette di conseguenza una correzione delle indennità solo a partire dal 1° luglio 2021.

Il successivo ricorso al Tribunale federale è stato dichiarato irricevibile, in quanto non sufficientemente motivato, con STF 9C_446/2021 del 6 ottobre 2021.

2.7.  Nell’evenienza concreta il 19 agosto 2020 la Cassa ha riconosciuto alla ricorrente un’indennità giornaliera di fr. 35.20 dal 17 marzo 2020 al 31 luglio 2020 (doc. 2, allegato 2), sulla base del reddito di fr. 15'800 secondo la decisione definitiva di fissazione dei contributi per l’anno 2018, ritenuto che questo reddito era più elevato rispetto a quello dell’ultima decisione provvisoria di fissazione dei contributi per l’anno 2019 (doc. 3).

Il 2 settembre 2020 è stata riconosciuta l’indennità per il mese di agosto 2020 (fr. 35.20; doc. B/4) ed il 21 settembre 2020 quella per il periodo dal 1° settembre 2020 al 16 settembre 2020 (fr. 35.20; doc. B/5).

Il 21 ottobre 2020 è stata emanata la tassazione 2019 da cui emerge un reddito da attività indipendente di fr. 37'577 ed un reddito imponibile complessivo di fr. 34'900.

Alla voce dati dichiarati figura l’importo di fr. 0.

Alla voce dati accertati, per quanto concerne il reddito imponibile, figura: fr. 34'900, con l’indicazione “Tassazione come ai dati forniti dal contribuente” (doc. 2, allegato 1).

Il 19 gennaio 2021 la Cassa ha riconosciuto le indennità contro la perdita di guadagno per il periodo dal 17 settembre 2020 al 30 settembre 2020 (fr. 35.20; doc. B/6) e per il mese di ottobre 2020 (fr. 35.20; doc. B/7).

Con scritto datato 17 dicembre 2020, ma trasmesso per raccomandata il 22 gennaio 2021, l’assicurata ha chiesto una modifica del calcolo delle indennità sulla base del reddito imponibile di fr. 34'900, per una prestazione giornaliera pari a fr. 77.55 (doc. 4).

L’8 settembre 2021 la Cassa ha emanato la decisione definitiva di fissazione dei contributi 2019 sulla base di un reddito da attività lucrativa indipendente di fr. 37'577, cui ha aggiunto i contributi personali ai sensi dell’art. 9 cpv. 4 LAVS, per un reddito soggetto a contribuzione arrotondato a fr. 40'200 (doc. B/2).

Il 10 settembre 2021 la Cassa ha emesso il conteggio dell’indennità giornaliera per il mese di agosto 2021, per un importo di fr. 89.60 (doc. B/3).

2.8.  Di principio, in applicazione dell’art. 5 cpv. 2bis e 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno in vigore al momento dell’emissione della decisione del 2 febbraio 2021 (cfr. STF 9C_53/2021 del 30 giugno 2021 consid. 2.1. e 5.4, destinata a pubblicazione: “Verfügungszeitpunkt”), rispettivamente dei medesimi disposti e dell’art. 5 cpv. 2ter0dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella versione in vigore al momento dell’emanazione della decisione su opposizione (cfr. DTF 144 V 210 consid. 4.3.1 con riferimenti, citata nella sentenza 8C_435/2020 del 23 ottobre 2020, consid. 4.4), la decisione su opposizione della Cassa appare corretta.

Infatti, considerato che la ricorrenteha già percepito indennità in virtù dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno nella versione vigente fino al 16 settembre 2020, le si deve applicare la medesima base di calcolo (art. 5 cpv. 2bis dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno) e dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere ad un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente (art. 5 cpv. 2ter dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno). Solo le indennità future dovute dal 1° luglio 2021 vanno calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019, se vi figura un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter (art. 5 cpv. 2ter0 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

L’insorgente sostiene tuttavia che le norme, e la circolare CIC, in specie il marginale 1065, violano il principio della parità di trattamento (art. 8 Cost. fed.) e dell’arbitrio (art. 9 Cost. fed.; cfr. a questo proposito la STF 9C_132/2021 del 15 settembre 2021, destinata a pubblicazione, consid. 5.1.2), poiché introdurrebbero un’inammissibile disparità di trattamento tra assicurati a dipendenza del periodo in cui hanno ricevuto la tassazione 2019, sui cui tempi di evasione non hanno alcuna influenza.

In queste condizioni, nel preciso caso di specie, non è pertanto ravvisabile alcuna disparità di trattamento. Né, viste le circostanze, è data una situazione di arbitrio.

Del resto la modifica dell’art. 5 cpv. 2terdell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, entrata in vigore il 1° luglio 2021, e la contestuale emanazione dell’art. 5 cpv. 2ter0, grazie alle quali una modifica dell’ammontare delle indennità è ormai possibile dal 1° luglio 2021, confermano ancora una volta la volontà del Consiglio federale di erogare velocemente, immediatamente e senza troppa burocrazia le prestazioni, evitando di procedere a continue modifiche dell’ammontare delle prestazioni, anche con effetto retroattivo, alla luce del numero importante di persone che beneficiano di queste prestazioni.

In effetti, in questi ultimi mesi le casse di compensazione si sono trovate sotto pressione per permettere a tutte le persone toccate economicamente dalla pandemia di coronavirus che ne avevano bisogno, di ottenere un aiuto snello ed efficace in tempi relativamente brevi.

A differenza delle usuali indennità per perdita di guadagno regolate dalla LIPG, in concreto non si trattava tanto di risarcire l’importo esatto della perdita di guadagno di ogni singolo assicurato, ma di garantirgli la sopravvivenza economica nell’attesa della risoluzione della crisi pandemica.

Da cui l’impossibilità di prevedere ogni singola fattispecie.

In queste condizioni il TCA non ravvisa alcuna violazione della Costituzione federale e segnatamente degli art. 8 e 9.

2.9.  Alla luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata va confermata.

2.10.L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica egratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                 Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                         Gianluca Menghetti