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42.2020.36

Indipendente (da 2/2019). Rettamente Cassa ha quantificato IPG Corona sulla base del reddito risultante da dec. fissaz. contributi 6/19 (c.ca fr.45'000) e non su quella, pure provvisoria, del 6/20 (c.ca fr.84'000). Infatti non è stata emessa decisione tassaz. 2019, né decisione definitiva contributi

Ticino · 2021-03-08 · Italiano TI
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Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 OPIG può essere tenuto conto, nella misura in cui ciò risulti necessario, delle particolarità proprie alle madri indipendenti.” L’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno non è un’ordinanza di applicazione della LIPG, come invece lo è la OIPG che si fonda sull’art. 34 cpv. 3 LIPG, bensì è un’ordinanza adottata dal Consiglio federale sulla base di una precisa disposizione costituzionale (art. 185 cpv. 3 Cost.) e per definizione limitata nel tempo (cfr. consid. 2.3.) attraverso la quale si sono potute riconoscere, in una situazione eccezionale e urgente, nonché tramite una procedura celere e snella, delle prestazioni a persone (tra le quali indipendenti) che normalmente non avrebbero avuto diritto a indennità perdita di guadagno in connessione all’esercizio della propria professione. Per un esame dell’eventuale possibilità di controllo della costituzionalità e della legalità delle Ordinanze adottate dal Consiglio federale in relazione al coronavirus cfr. STCA 38.2020.59 del 25 gennaio 2021 consid. 2.3. (contestuale all’Ordinanza sulle misure nel settore dell’assicurazione contro la disoccupazione (COVID-19). In secondo luogo , è utile osservare che dal 19 giugno 2020, con effetto retroattivo al 17 marzo 2020, all’art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno è stato aggiunto che “dopo la fissazione dell’indennità si può procedere a un nuovo calcolo della stessa soltanto se una tassazione fiscale più recente è notificata all’avente diritto entro il 16 settembre 2020 e quest’ultimo richiede il nuovo calcolo entro tale data” (cfr. consid. 2.3.). Nell’Ordinanza stessa è così stato posto il principio secondo cui è possibile richiedere un nuovo calcolo dell’indennità soltanto se nel frattempo la persona interessata riceve una tassazione fiscale più recente , come pure il limite temporale del 16 settembre 2020. La critica di Kieser è, per contro, stata formulata precedentemente alla modifica dell’art. 5 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno del 19 giugno 2020, valida retroattivamente dal 17 marzo 2020. In effetti il suo contributo che risale al giugno 2020 non ne fa cenno. Nelle ulteriori modifiche dell’Ordinanza fondate sull’art. 15 della Legge COVID-19 e valide dal 17 settembre 2020 è stato, del resto, precisato all’art. 5 cpv. 2ter che “dopo la fissazione dell’indennità (per il cui calcolo determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019) non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente” (cfr. consid. 2.3.). In simili condizioni e ritenuto che nel caso concreto non è stata emanata la decisione di tassazione relativa al 2019, né conseguentemente la decisione definitiva dei contributi personali per indipendenti per l’anno 2019 (cfr. Circolare CIC versione 5, stato 19 giugno 2020; consid. 2.4.), contrariamente a quanto asserito nel ricorso in riferimento alla decisione del 30 giugno 2020 (cfr. doc. I p.to 16) che in realtà corrisponde unicamente a una “nuova fissazione dei contributi in base al reddito da attività lucrativa provvisorio” da febbraio a dicembre 2019 di fr. 84'700.-- (cfr. doc. F), occorre concludere che a ragione la Cassa, nei conteggi di aprile e maggio 2020, ha stabilito l’importo dell’IPG Corona spettanti all’insorgente sulla base del reddito risultante dalla decisione di fissazione dei contributi per il 2019 del 17 giugno 2019 fondata sul reddito d’attività indipendente da febbraio a dicembre 2019 di fr. 45'833.33 (cfr. doc. F; 005; B). Si rileva, infine, da una parte, che l’insorgente dal mese di giugno 2019, quando è stata emessa la decisione provvisoria dei contributi, fino al mese di giugno 2020 mai ha richiesto un adeguamento dei contributi segnalando alla Cassa divergenze sostanziali nel reddito ex art. 24 cpv. 4 OAVS (ai sensi del marginale 1155 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG DIN si considera rilevante una divergenza di almeno il 25 per cento tra il reddito annuo realizzato e quello presumibile; cfr. STCA 30.2019.10 del 3 luglio 2019). La decisione relativa ai contributi del 17 giugno 2019 contempla d’altronde al p.to C che “se il suo reddito ha subito modifiche sostanziali, è obbligato per legge a notificare tali variazioni all’AVS affinché venga aggiornato l’ammontare dell’acconto trimestrale per l’anno in corso” (cfr. doc. E). D’altra parte, l’11 maggio 2020 il Dipartimento della sanità e della socialità ha pubblicato un Comunicato stampa del seguente tenore: " Indennità per perdita di guadagno Corona per indipendenti Nei giorni scorsi l'Autorità federale ha deciso di modificare la base di calcolo dell'indennità per perdita di guadagno Corona in favore degli indipendenti che hanno subito, direttamente (ordine di chiusura) o indirettamente (casi di rigore), una perdita di guadagno a seguito delle misure adottate a tutela della popolazione in ragione della pandemia di Coronavirus. In luogo del reddito determinante per la fissazione dei contributi d’acconto per il 2019, l'Autorità federale ha deciso che, se più alto, per il diritto all'IPG Corona deve essere utilizzato il reddito da attività indipendente che figura sull’ultima decisione definitiva (cioè passata in giudicato) di fissazione dei contributi sociali. Tutte le Casse di compensazione AVS sono ora chiamate a riesaminare retroattivamente il diritto alle IPG Corona per gli indipendenti. La Cassa cantonale di compensazione AVS (IAS), nel caso in cui il reddito da attività indipendente dell'ultima decisione definitiva di fissazione dei contributi sociali fosse più alto di quello dell'anno 2019, provvederà ad emettere un nuovo conteggio e pagare la differenza. Il ricalcolo interesserà circa 3'500 casi: i nuovi conteggi saranno notificati agli interessati entro fine maggio e il pagamento della differenza, retroattivo da marzo a maggio, sarà effettuato nei primi giorni del mese di giugno. Invitiamo gli interessati, affiliati alla Cassa cantonale AVS, a pazientare e a non sollecitare l'evasione della pratica telefonicamente o via mail, onde agevolare il disbrigo dei ricalcoli e dei relativi pagamenti.” (cfr. https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=187762&cHash=194938cfb6526e5c361264631a7248d9 ; la sottolineatura è della redattrice) Alla luce di quanto sopra esposto, la decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 va conseguentemente confermata.

E. 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario di Camera Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Raccomandata

Incarto n.42.2020.36

rs

Lugano

8 marzo 2021

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 dicembre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 30 ottobre 2020 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto,in fatto

1.9.   La parte resistente, il 18 gennaio 2021, ha chiesto di sospendere la presente procedura fino a che venga emesso il giudizio concernente una vertenza pendente davanti al Tribunale federale relativa a un ricorso interposto dall’UFAS per un caso di IPG Corona riguardo alla presa in conto della tassazione definitiva fino al 16 settembre 2020. Al riguardo l’amministrazione ha precisato che in quel caso di specie si tratta di un indipendente che ha richiesto un’indennità più elevata sulla base della tassazione definitiva 2019, mentre l’UFAS ha espressamente escluso un calcolo retroattivo (cfr. doc. V).

in diritto

2.2.   In relazione alla richiesta del 18 gennaio 2021 della Cassa di sospendere la presente procedura fino a che venga emesso il giudizio concernente una vertenza pendente davanti al Tribunale federale relativo a un ricorso interposto dall’UFAS per un caso di IPG Corona riguardo alla presa in conto della tassazione definitiva fino al 16 settembre 2020 (cfr. doc. V; consid. 1.9.) – nei confronti della quale la parte ricorrente si oppone, facendo valere segnatamente che la fattispecie oggetto del ricordo al TF non viene dettagliata (cfr. doc. VII; consid. 1.10.) – il TCA rileva che l’emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto tale domanda (cfr. STF 9C_679/2009 del 3 maggio 2010 consid. 8; STCA 38.2014.24 del 28 maggio 2014 consid. 2.2.; STCA 42.2013.2 del 24 febbraio 2014 consid. 2.1.; STCA 38.2013.41 del 12 settembre 2013 consid. 2.2).

2.5.   Ledirettive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.;STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid.3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid.6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid.4.1;DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.;DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid.2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid.5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid.4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid.2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid.3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed.Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

In proposito cfr. STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente                                                          Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti