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36.2012.51

Assunzione dei costi di sedute di igiene dentale professionale,necessarie causa cure antitumorali che hanno causato secchezza della bocca e il rischio di carie. Rinvio atti a Cassa per verificare se dati presupposti di art. 17 e 18 OPre,altrimenti ricorrente si assume solo la prima di 3 sedute annue

Ticino · 2013-03-11 · Italiano TI
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Assunzione dei costi di sedute di igiene dentale professionale,necessarie causa cure antitumorali che hanno causato secchezza della bocca e il rischio di carie. Rinvio atti a Cassa per verificare se dati presupposti di art. 17 e 18 OPre,altrimenti ricorrente si assume solo la prima di 3 sedute annue

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 KLV

umfasst die Übernahme der Kosten der zahnärztlichen

Behandlung, die zur Behandlung einer schweren Allgemeinerkrankung oder ihrer

Folgen notwendig ist. Für die Frage der anwendbaren Rechtsgrundlage kommt es

somit darauf an, ob die schwere Erkrankung des Kausystems (Art. 17 KLV) oder

die schwere Allgemeinerkrankung oder deren Behandlung (Art. 18 KLV) Ursache des

Zahnleidens ist, oder ob die zahnärztliche Versorgung notwendiger Bestandteil

der Behandlung einer schweren Allgemeinerkrankung darstellt (Art. 19 KLV) (Urteile

K 11/06 vom 11. Juli 2006 E. 1; K 98/05 vom 30. Januar 2006 E. 2.1; K 64/04 vom

14. April 2005 E. 3.1 und 3.2; je mit Hinweisen). (…)"

L'elenco delle affezioni che determinano una

presa a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei

trattamenti dentari è esaustivo (DTF 130 V 472, consid. 2.4 non pubblicato, DTF

129 V 83 consid. 1.3, 127 V 332 consid. 3a e 343 consid.

3b, 124 V 347 seg. consid. 3a; cfr. anche

Claudia Kopp Käch

, Zur Leistungspflicht der obligatorischen

Krankenpflegeversicherung für zahnärztliche Behandlungen [Überblick über die

Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts], in ZBJV 2002, pag.

419 e seguenti).

Mentre, a seconda del significato

patologico, le spese di un trattamento medico devono essere assunte

dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in funzione

dell'art. 25 LAMal, la copertura assicurativa di un trattamento dentario si

determina secondo i criteri di cui all'art. 31 cpv. 1 LAMal in relazione con

gli art. 17 segg. OPre (DTF 128 V 146 consid. 5).

Nella fattispecie, d'avviso della ricorrente, i costi della

profilassi dentaria vanno riconosciuti dalla Cassa malati in virtù dell'art. 19

lett. c OPre, siccome dovuti al trattamento radio- e chemioterapico avvenuto

durante il 2006 per un carcinoma dell'orofaringe.

2.3.   L'art. 17

OPre prevede che l'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti

alle malattie gravi e non evitabili dell'apparato masticatorio se e solo se

l'affezione ha carattere di malattia.

Le malattie gravi e non evitabili sono, fra le

altre, le seguenti:

"

b.   malattie

del parodonto (parodontopatie):

1.  parodontite prepuberale,

2.  parodontite giovanile progressiva,

3.  effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti;

c.   malattie dei mascellari e dei tessuti molli:

1.  tumori

benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali,

2.  tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo,

3.  osteopatie dei mascellari,

4.  cisti (senza legami con elementi dentari),

5.  osteomieliti dei mascellari;"

L'art. 18 OPre dispone che l

'assicurazione assume i costi delle cure dentarie

attinenti a determinate malattie gravi sistemiche o ai loro postumi e

necessarie al trattamento dell'affezione (art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal), fra le

quali:

"

d. malattie delle ghiandole

salivari."

Secondo l'art. 19 OPre (malattie sistemiche; cura

dentaria di focolai), l'assicuratore deve assumere i costi delle cure dentarie

necessarie per conseguire le cure mediche (art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal) in

caso di:

"

a. sostituzione delle valvole

cardiache, impianto di protesi vascolari o

di shunt del cranio;

b. interventi che necessitano di un trattamento

immunosoppressore a vita;

c. radioterapia o

chemioterapia di una patologia maligna;

d. endocardite.".

L'elenco, come detto, è esaustivo. Per cui la

Cassa è tenuta ad assumersi i costi dell'intervento unicamente se l'assicurato

soffre di una delle patologie elencate (DTF 130 V 472, consid. 2.4 non

pubblicato; DTF 129 V 83 consid. 1.3).

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha rammentato che l'art. 19 OPre non si limita a regolamentare solo

gli interventi antecedenti il trattamento della malattia, bensì garantisce in

generale un'assistenza completa (quindi anche ricostruttiva) nella misura in

cui la cura dentaria era necessaria per il trattamento di una delle gravi

malattie sistemiche contemplate nella norma (STFA K 68/03 del 15 luglio 2004 =

DTF 130 V 472 consid. 4.2 non pubblicato; DTF 124 V 199 consid. 2d; G.

Eugster

, Krankenversicherungsrechtliche

Aspekte der zahnärztlichen Behandlung nach Art. 31 Abs. 1 KVG, in: LAMal – KVG,

Recueil de travaux en l'honneur de la société suisse de droit des assurances,

Losanna 1997, pag. 243).

L'Alta Corte ha pure affermato che, secondo

giurisprudenza, anche il trattamento medicamentoso di una malattia grave sistemica

menzionata all'art. 18 cpv. 1 OPre configura una conseguenza della medesima e

può quindi giustificare l'assunzione di una cura dentaria (DTF 118 V 69 consid.

5b), purché l'affezione dentaria non sia oggettivamente evitabile (DTF 128 V

59; DTF 130 V 472).

2.4.   I

l TFA ha emanato diverse sentenze concernenti l'applicazione degli

artt. 17-19 OPre. In particolare l'Alta Corte, in data 28 settembre 2001, ha stabilito che al fine di determinare se le spese di cura di una parodontopatia addebitabile

a una chemioterapia di una patologia maligna debbano essere assunte a carico dell'assicurazione

malattie obbligatoria, deve essere esaminato se l'affezione in questione

costituisca un effetto secondario irreversibile dovuto a medicamenti ai sensi

dell'art. 17 lett. b cifra 3 OPre (DTF 127 V 339 = SVR 2002 KV Nr. 26 pag. 91).

Al considerando 7 (pag. 346), il TFA ha

affermato:

"

(…)

7.- Vorliegend stellt sich die Frage, ob die

Erkrankung des Zahnhalteapparates, unter welcher die Beschwerdeführerin

unbestrittenermassen leidet, nicht unter Art. 17

lit.

b Ziff. 3 KLV zu subsumieren ist.

Auffälligerweise sind weder die Parteien noch die

Vorinstanz auf diese Bestimmung aufmerksam geworden. Auch das BSV, das von der

Vorinstanz auf den Umfang von Art. 18 KLV angesprochen worden ist, hat diese Bestimmung

nicht erwähnt. Der Grund dürfte darin liegen, dass die Regelung nicht auf den

ersten Blick als klar erscheint. Während die übrigen Ziffern (in

lit.

a deren zwei, in

lit.

b deren weitere zwei, in lit. c deren fünf, in

lit.

d deren drei, in

lit.

e deren zwei und in

lit.

f deren drei, insgesamt somit 18 Ziffern) allesamt Erkrankungen oder

Dysgnathien mit Krankheitswert aufzählen, nennt

lit.

b Ziff. 3 keine Erkrankung. Die Rede ist lediglich von irreversiblen Nebenwirkungen

von Medikamenten. Im Zusammenhang mit der Unterüberschrift von

lit.

b "Erkrankungen des

Zahnhalteapparates (Parodontopathien)" und den Ziffern 1 und 2, nämlich

Ziff. 1, welche die präpubertäre Parodontitis, und Ziff. 2, welche die

juvenile, progressive Parodontitis nennen, drängt sich jedoch der Schluss auf,

dass auch Ziff. 3 eine Parodontitis im Auge hat, nämlich eine durch

irreversible Nebenwirkungen von Medikamenten verursachte Parodontitis. Diese

Interpretation verdient vor jeder anderen denkbaren Auslegung den Vorzug.

Insbesondere vermöchte nicht zu befriedigen, die

genannte Bestimmung von Art. 17

lit.

b Ziff. 3 KLV als systematisch falsch eingeordnet und als in Art. 18

KLV gehörend zu bezeichnen. Eine solche Interpretation gelänge nur durch die

Bejahung eines systematischen Fehlers bei der Gesetzgebung, wobei dann aber

noch ein zweiter Fehler zu überspringen wäre, nämlich dass eine Bezeichnung der

schweren Allgemeinerkrankung immer noch fehlen würde, die nach Art. 18 KLV doch

genannt sein müsste. Bei der dargelegten Interpretation dagegen ist nicht von

einer eigentlich fehlerhaften Gesetzgebung auszugehen, sondern lediglich von

einer nicht ohne weiteres verständlichen.

Die dargelegte Interpretation führt zu einem

vernünftigen Sinn. Zudem ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass

nach Meinung des

PD Dr.

med. O.,

Chefarzt Onkozentrum Y, die Chemotherapie zu Parodontose führen kann. Diese

Auffassung vertreten auch der von der Beschwerdegegnerin als Vertrauensarzt

beigezogene Prof. Dr. Dr. med. H. sowie die vom Eidg. Versicherungsgericht mit

der Erstellung eines Grundsatzgutachtens beauftragten Experten.

8.- Fallen somit zahnärztliche Behandlungen von

Paradontopathien als Folge von irreversiblen Nebenwirkungen von Medikamenten

grundsätzlich unter die Pflichtleistungen der obligatorischen

Krankenversicherung, so hat die Kasse im Sinne der Erwägungen abzuklären, ob

und inwieweit die Parodontopathie sowie die Zahnextraktion der

Beschwerdeführerin als Folge der Chemotherapie ihres malignen Leidens gemäss

Art. 17

lit.

b Ziff. 3 KLV zu

betrachten sind. Nach Prüfung der Voraussetzungen der Kausalität und der

Irreversibilität wird sie über ihre Leistungen neu zu verfügen haben, wobei zu

beachten ist, dass sich der Umfang einer allfälligen Leistungspflicht in jedem

Fall nach den Grundsätzen der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit

zu richten, hat (Art. 32 Abs. 1 KVG)."

In data 27 febbraio 2002, nella sentenza K 146/00

pubblicata in DTF 128 V 66 (risanamento dentario dopo una malattia psichica grave.

Il trattamento medicamentoso di una malattia psichica grave configura una

conseguenza della medesima e può quindi giustificare l'assunzione di una cura

dentaria), il TFA ha indicato:

"

(…)

Indem Gesetz und Verordnung ausdrücklich als

Ursache der zahnärztlichen Behandlung auch die Folgen einer schweren Allgemein

erkrankung nennen, drängt sich der Schluss auf, dass auch die

Behandlung einer schweren Erkrankung als Folge derselben zu einer

leistungspflichtigen zahnärztlichen Behandlung führen kann. Ist demzufolge die

zahnärztliche Behandlung des Versicherten durch die medikamentöse Behandlung

als Folge seiner schweren psychischen Erkrankung bedingt, fällt sie in den

Pflichtleistungsbereich des Krankenversicherers.

c) Die trotz regelmässiger Fluoridierung und

guter Mundhygiene exponentiell verlaufende

floride

Schmelz/Dentin/Zementkaries an sämtlichen Zähnen des Versicherten ist

gemäss Berichten des behandelnden Zahnarztes

Dr.

med.

dent.

T._____ vom 24.

Januar 1999 und 21. September 2000 eine Folge der aus der medikamentösen

Behandlung der Depression resultierenden Xerostomie (Mundtrockenheit). Die

flächigen Abrasionen und Frontzahnfrakturen seien sodann auf Karies und

insbesondere auf den massiven Bruxismus (Zähneknirschen) zurückzuführen.

Gestützt auf diese schlüssigen Berichte ist demzufolge mit dem erforderlichen Beweisgrad

der überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Zahnschäden

durch die schwere psychische Erkrankung und ihre Folgen verursacht worden und

trotz genügender Mundhygiene nicht vermeidbar gewesen sind. Die Kosten der

notfallmässig bereits durchgeführten Zahnbehandlung sowie der gemäss

Kostenvoranschlag vom 24. Januar 1999 geplanten Weiterführung dieser Behandlung

sind demzufolge von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu

übernehmen.

(…)"

Lo stesso giorno, nella causa K 139/99 pubblicata

in RAMI 2002 pag. 157, l'Alta Corte ha deciso:

"

(…)

a) Art. 31 Abs. KLV in 1

lit.

b KVG in Verbindung mit Art. 18 KLV löst, obschon in

diesen Bestimmungen nicht ausdrücklich erwähnt, analog zu Art. 31 Abs. 1

lit.

a KVG in Verbindung mit Art. 17 KLV nur

bei nicht vermeidbaren Erkrankungen des Kausystems Pflichtleistungen aus. Zu

betonen ist dabei, dass nicht die schwere Allgemeinerkrankung, sondern die

Kausystemerkrankung unvermeidbar gewesen sein muss. Dies geht einerseits aus

der parlamentarischen Debatte über Art. 31 KVG hervor, bei der die Mehrheit in

den Räten die Auffassung vertrat, dass vermeidbare Erkrankungen des Kausystems,

wie Karies, generell nicht zu den Pflichtleistungen der Krankenkassen gehören

(vgl. Amtl. Bull. 1992 S 1301 f.; Amtl. Bull. 1993 N 1843 f.). Andererseits ergeben auch Sinn und Zweck der Verordnungsbestimmung, dass der Grund für die

Zuordnung zu den Pflichtleistungen darin zu sehen ist, dass die versicherte

Person für die Kosten der zahnärztlichen Behandlung dann nicht voll aufkommen

muss, wenn sie an einer nicht vermeidbaren Erkrankung des Kausystems leidet,

die durch eine schwere Allgemeinerkrankung oder ihre Folgen bedingt ist (vgl.

Gebhard Eugster, Krankenversicherungsrechtliche Aspekte der zahnärztlichen

Behandlung nach Art. 31 Abs. 1 KVG, in: LAMal-KVG,

Recueil

de

travaux

en

l'honneur

de

la société suisse

de

droit

des

assurances,

Lausanne 1997, S. 239 f.). Dieser Auslegung liegt somit der Gedanke

zu Grunde, dass von einer versicherten Person eine genügende Mundhygiene

erwartet wird. Diese verlangt Anstrengungen in Form täglicher Verrichtungen,

namentlich die Reinigung der Zähne, die Selbstkontrolle der Zähne, soweit dem

Laien möglich, des Ganges zum Zahnarzt, wenn sich Auffälligkeiten am Kausystem

zeigen, sowie periodischer Kontrollen und Behandlungen durch den Zahnarzt

(einschliesslich einer periodischen professionellen Dentalhygiene). Sie richtet

sich nach dem jeweiligen Wissensstand der Zahnheilkunde (vgl. zur

Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenes Urteil I. vom 29. Januar

2002, K 106/99).

b) Unter vermeidbar im Sinne der obigen

Ausführungen fällt alles, was durch eine genügende Mundhygiene vermieden werden

könnte. Abzustellen ist dabei grundsätzlich auf eine objektive Vermeidbarkeit

der Kausystemerkrankung. Massgebend ist demzufolge, ob beispielsweise Karies

oder Parodontitis hätte vermieden werden können, wenn die Mundhygiene genügend

gewesen wäre, dies ohne Rücksicht darauf, ob die versäumte Prophylaxe im

Einzelfall als subjektiv entschuldbar zu betrachten ist (vgl. Gebhard

Eugster, a.a.O., S. 251; zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenes

Urteil I. vom 29. Januar 2002, K 106/99).

5.- a) Der Beschwerdegegner, unterstützt durch den

ihn behandelnden Zahnarzt

Dr.

med.

dent.

F.______, führt die

Notwendigkeit der Gebisssanierung auf die wegen seiner schweren Depression

unterbliebene Mundhygiene zurück. Ohne näher darauf einzugehen, ob vorliegend

die Voraussetzungen einer schweren psychischen Erkrankung und einer

konsekutiven schweren Beeinträchtigung der Kaufunktion erfüllt sind, ist

klarzustellen, dass massgebend für eine allfällige Leistungspflicht der

obligatorischen Krankenpflegeversicherung die Gründe für das Unterbleiben der

genügenden Mundhygiene sind. Ist einem schwer psychisch Kranken die

Durchführung einer genügenden Mundhygiene lediglich erschwert, rechtfertigt

sich eine Leistungspflicht für eine daraus hervorgegangene schwere Beeinträchtigung

der Kaufunktion nicht. Auch andern schwer Kranken sowie Alten und Gebrechlichen

ist nämlich die Aufrechterhaltung der Mundhygiene erschwert, ohne dass sie sich

bei deren Vernachlässigung auf eine Leistungspflicht für daraus entstandene

Gebissschäden berufen könnten. Eine Pflichtleistung der obligatorischen

Krankenpflegeversicherung für eine Beeinträchtigung der Kaufunktion zufolge

Unterbleibens genügender Mundhygiene kann somit unter dem Gesichtswinkel

rechtsgleicher Behandlung nur bei solchen Versicherten mit schweren psychischen

Erkrankungen bejaht werden, bei denen eine genügende Mundhygiene aus Gründen

dieser Krankheit verunmöglicht ist. In diesem Sinne äussert sich denn auch der

von der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft

SSO

herausgegebene Atlas der Erkrankungen mit Auswirkungen auf das

Kausystem (SSO-Atlas, Definition, S. 145). Die Aufrechterhaltung genügender

Mundhygiene kann verunmöglicht sein, wenn sich eine schwer psychisch kranke

Person wegen ihres Unvermögens, die Notwendigkeit einer genügenden Mundhygiene

zu erkennen, einer solchen widersetzt oder wenn die Durchführung einer genügenden

Mundhygiene aus Gründen wie etwa der ernsthaften Verschlimmerung des

psychischen Leidens während geraumer Zeit zu unterbleiben hat. Dabei ist bei

schwer psychisch Kranken wie bei andern Kranken davon auszugehen, dass ihnen,

soweit sich nicht Angehörige oder Bekannte um sie kümmern, die sozialen Hilfen

(z.B. private oder öffentliche Fürsorge, unter Umständen vormundschaftliche

Massnahmen) zur Verfügung stehen.

b) Dem Beschwerdegegner war es nicht im oben

dargelegten Sinne verunmöglicht, eine genügende Mundhygiene aufrecht zu

erhalten. In den Akten finden sich keine Anhaltspunkte, wonach der Versicherte

der Einsicht in die Notwendigkeit der Mundhygiene nicht fähig gewesen wäre und

sich ihr widersetzt hätte. Abgesehen davon, dass nach dem Gesagten das vom Versicherten

geltend gemachte Unvermögen, den Zahnarzt aufzusuchen, eine Leistungspflicht

nicht zu begründen vermöchte, ist ein solches auch gar nicht ausgenötige

Mundhygiene aufrechtzuerhalten und die Zähne pflegen und kontrollieren zu

lassen, legt der behandelnde Zahnarzt in seinem Schreiben an den

Krankenversicherer vom 20. September 1996 nicht dar. Soweit er dem

Beschwerdegegner am 19. Juni 1997 bestätigt hat, dass er nicht mehr in der Lage

gewesen sei, das Haus zu verlassen, um ihn, den Zahnarzt, aufzusuchen,

kontrastiert dies mit dem Umstand, dass der Versicherte gemäss eigenen

Ausführungen einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb mit Tierhaltung führte. Auch

für kranke und ältere Menschen ist es regelmässig beschwerlich, den Zahnarzt

aufzusuchen, was indessen für den Gesetzgeber keinen Grund darstellt, bei

Vernachlässigung der Mundhygiene deswegen Pflichtleistungen der Krankenkasse

vorzusehen. Im Übrigen hat auch der Psychiater

Dr.

med. J._________ in seinem Schreiben an die Krankenversicherung vom 16.

November 1996 damit argumentiert, der Beschwerdegegner sei nicht mehr in der

Lage gewesen, ihn, den Psychiater, und den Zahnarzt aufzusuchen, wohingegen er

in seinem Schreiben an die Vorinstanz vom 13. August 1997 ausgeführt hat, die

psychiatrische Behandlung sei seit Mai 1989 (Zeitpunkt des Erhalts der

IV-Rente) eingestellt worden, nachdem das Leiden des Versicherten einigermassen

stabil geworden und eine weitere Besserung nicht mehr zu erreichen gewesen sei.

Dies entspricht denn auch den Angaben des Beschwerdegegners im vorinstanzlichen

Verfahren, wonach er die Behandlung beim Psychiater abgebrochen habe, als er

keine Fortschritte mehr gemacht habe.

6.- a) Nach Art. 31 Abs. 1

lit.

b KVG übernimmt die obligatorische Krankenpflegeversicherung

die Kosten der zahnärztlichen Behandlung, die durch eine schwere

Allgemeinerkrankung oder ihre Folgen bedingt ist. In Übereinstimmung damit

setzt Art. 18 KLV diesbezüglich die Folgen einer schweren Allgemeinerkrankung

der Erkrankung gleich.

Ursache für die zahnärztliche Behandlung kann

demnach die schwere Allgemeinerkrankung oder aber ihre Folge sein.

Indem Gesetz und Verordnung ausdrücklich als Ursache

der zahnärztlichen Behandlung auch die Folgen einer schweren Allgemeinerkrankung

nennen, drängt sich der Schluss auf, dass auch die Behandlung einer schweren Erkrankung

als Folge derselben zu einer leistungspflichtigen zahnärztlichen Behandlung

führen kann. Ist demzufolge die zahnärztliche Behandlung des Versicherten

durch die medikamentöse Behandlung als Folge seiner schweren psychischen

Erkrankung bedingt, fällt sie in den Pflichtleistungsbereich des Krankenversicherers.

b) Der behandelnde Zahnarzt hat am 20. September

1996 der Beschwerdeführerin auf deren Anfrage hin mitgeteilt, es entziehe sich

seiner Kenntnis, ob allenfalls Nebenwirkungen einer medikamentösen Behandlung

der psychischen Erkrankung des Versicherten bei der Schädigung des Gebisses eine

Rolle gespielt haben könnten. Diesbezüglich sei der behandelnde Arzt zu

befragen. In den Akten finden sich keine Hinweise darauf, dass dies getan

worden ist. Da bejahendenfalls eine Leistungspflicht gegeben wäre, sofern und

soweit aus einer medizinischen Behandlung einer schweren psychischen Erkrankung

eine schwere Beeinträchtigung der Kaufunktion der versicherten Person

hervorgegangen wäre, ist die Sache an die Beschwerdeführerin zurückzuweisen,

damit sie diese Abklärungen vornehme und über ihre Leistungspflicht neu

verfüge."

(

sottolineature

della redattrice

)

A proposito dell'assunzione dei costi delle cure dentarie a seguito

di malattia delle ghiandole salivari (art. 18 cpv. 1 lett. d OPre; in

particolare la xerostomia),

va qui segnalata inoltre la

sentenza del 29 gennaio 2002 nella causa K 106/99 pubblicata in DTF 128 V 59 (=

SVR 2002 KV Nr. 43), dove il TFA ha affermato che l'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie è tenuta a riconoscere prestazioni solo in caso di

malattia non evitabile dell'apparato masticatorio; di massima deve trattarsi di

un'affezione oggettivamente non evitabile. Il carattere non evitabile

presuppone un'igiene buccale sufficiente avuto riguardo alle conoscenze

odontologiche attuali; una persona assicurata che, per la sua costituzione

oppure a seguito di malattie di cui è stata affetta o di cure subite, presenta

una predisposizione accresciuta alle malattie dentarie non può limitarsi a

un'igiene buccale comune:

"

(…)

5.- a) (…) Sie hat hingegen die Zahnschäden, für

welche die Kassenleistungen verlangt, als bei guter Mundhygiene vermeidbar

bezeichnet. Ihrer Ansicht nach war die Mundhygiene der Beschwerdeführerin

ungenügend, wären doch vier jährliche Kontrollen und Fluoridierungen angemessen

und zumutbar gewesen. Aus den eingereichten Rechnungen für die Behandlungen ab

1. Januar 1996 (recte: 12. Januar 1996) sei jedoch ersichtlich, dass einzig am

28. März 1996 eine Fluoridierung und am 16. April 1996 eine Schmelzätzung und

Dentinvorbehandlung mit Haftvermittler als Kariesprophylaxe durchgeführt worden

seien.

b) Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber

geltend, bei den Fällen von Art. 31 Abs. 1 lit. b KVG in Verbindung mit Art. 18

KLV könne Karies unvermeidbar sein. Zur sachkundigen Beantwortung der Frage der

Vermeidbarkeit sei - wie bereits im kantonalen Verfahren beantragt - eine

medizinische Expertise notwendig. Sie habe eine ordentliche Zahnpflege

betrieben und sei stets darauf bedacht gewesen, die Mundschleimhäute nicht austrocknen

zu lassen.

c) Die Vorinstanz hat sich der Auffassung der

Beschwerdegegnerin, wonach die in Rechnung gestellten Zahnbehandlungen bei

geeigneter Prophylaxe trotz der bestehenden Xerostomie mit Sicherheit vermeidbar

gewesen wären, angeschlossen. Massgebendes Kriterium sei die objektive Unvermeidbarkeit.

Die Vermeidbarkeit von Parodontitis und Karies werde damit in gewissem Sinne zu

einer Vermutung. Zu einer geeigneten Prophylaxe gehöre in concreto nun aber,

dass sie häufiger als nur zweimal innerhalb von 16 Monaten durchgeführt werde.

6.- Den Darlegungen und insbesondere der

Schlussfolgerung von Krankenkasse und Vorinstanz kann nicht beigepflichtet

werden.

a) Von einer "Vermutung" der

Vermeidbarkeit von Karies kann nicht ausgegangen werden, auch nicht in

"gewissem Sinne", wie das kantonale Gericht annimmt. Vielmehr gibt es

Formen vermeidbarer und nicht vermeidbarer Karies.

So hat der Verordnungsgeber mit der Aufnahme von

Art. 18 lit. d KLV offensichtlich auch die Behandlung von Karies und andern Zahnschäden

zur Pflichtleistung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung gemacht, gerade

eben in der Erkenntnis, dass Speicheldrüsenerkrankungen und die daraus folgende

Mundtrockenheit zu nicht vermeidbaren Zahnschäden führen können.

b) Die der Krankenkasse unterbreiteten

Rechnungen weisen Zahnbehandlungen ab 12. Januar 1996 aus. Die erste der in den

Rechnungen ausgewiesenen zahnärztlichen Verrichtungen ist das provisorische

Zementieren einer Krone. Die von der Beschwerdegegnerin behauptete

unzureichende Mundhygiene der Versicherten müsste vor diesem Zeitraum

ausgewiesen sein.

c) Entscheidend kann sodann nicht sein,

ob die Beschwerdeführerin eine weniger gute Mundhygiene gehabt hat, als von der

Beschwerdegegnerin als nötig und zumutbar erachtet wird, sondern vielmehr, ob

die Zahnbehandlungen bei der Speicheldrüsenerkrankung und der dadurch

verursachten Mundtrockenheit mit erhöhter Kariesanfälligkeit durch eine

genügende und zumutbare Mundhygiene hätten vermieden werden können.

Ersteres würde nämlich auf eine Sanktionierung der Beschwerdeführerin

hinauslaufen, indem sie wegen ungenügender Mundhygiene der Pflichtleistung

selbst dann verlustig ginge, wenn die Zahnschäden trotz optimaler, d.h.

genügender und zumutbarer Mundhygiene nicht vermeidbar wären.

d) Der behandelnde Zahnarzt attestiert der

Versicherten eine gute Mundhygiene. Wird - wie oben dargelegt - auf

eine objektive Vermeidbarkeit der Zahnschäden abgestellt, gehört dazu eine

allgemein übliche genügende Mund- und Zahnhygiene (Erw. 4a). Dies will

indessen nicht heissen, dass eine versicherte Person, die auf Grund ihrer

Konstitution, durchgemachten Krankheiten oder durchgeführten Zahnbehandlungen

eine erhöhte Anfälligkeit für Zahnerkrankungen hat, es mit der allgemein

üblichen Mundhygiene bewenden lassen kann. Die Mundhygiene muss aber in

jedem Fall sowohl in der täglichen Durchführung wie auch hinsichtlich des

periodischen Ganges zum Zahnarzt und der Dentalhygiene in vernünftigem und

zumutbarem Rahmen bleiben.

e) Ob die Schäden, für welche die Versicherte

Leistungen der Krankenkasse begehrt, bei einer solchen Mundhygiene im Sinne von

Erw. 6d vermeidbar gewesen wären, kann den Akten nicht entnommen werden. Da die

Beantwortung der Frage Fachwissen erfordert, hat die Beschwerdegegnerin darüber

unter Wahrung der Parteirechte ein Gutachten einzuholen. Dabei geht es um die

Abklärung, welche direkten Zahnschäden, vor allem Karies, und welche

Folgeschäden bei einer genügenden Mundhygiene im oben dargestellten Sinne

vermeidbar gewesen wären.“

(

sottolineature della redattrice

).

Su tale argomento, vedi anche la STFA del 19

settembre 2001 pubblicata in DTF 127 V 328.

2.5.   Per quanto concerne il caso

di specie, facendo valere che la radio- e chemioterapia a cui si è sottoposta

nel 2006 le ha causato la secchezza della bocca con conseguenze a livello

dentale e parodontale, la ricorrente ha chiesto alla Cassa malati di assumersi,

ai sensi dell'art. 19 lett. c OPre, i costi della profilassi dentaria di cui

necessita tre volte all'anno.

Già nel giugno 2010 (doc. A18) il dr. med. dent. __________ aveva

infatti evidenziato che l'assicurata presentava una salivazione ridotta causata

dalla radioterapia, ciò che comporta, in generale, un'aumentata attività

cariogena ed un rischio parodontale maggiorato.

Anche il 17 gennaio 2011 (doc. A14) il dentista curante ha precisato

che l'assicurata viene seguita a livello igienico con sedute regolari ogni

quattro mesi, in cui avvengono i controlli del cavo orale e l'interessata viene

istruita sull'apporto giornaliero di fluoro, perché le lesioni dentali che si

creano sono la conseguenza delle cure antitumorali svolte in passato, che hanno

portato ad una diminuzione della saliva.

Nella dichiarazione del settembre 2011 (doc. A10) all'attenzione

della Cassa malati dell'assicurata, il dentista curante ha ribadito che

quest'ultima necessita di una regolare profilassi dentaria, da svolgere ogni

quattro mesi, perché i medicamenti che ha dovuto assumere a causa del tumore e

le cure antitumorali svolte in passato sono la causa della seria riduzione del

flusso salivare, come confermato dai test espressamente eseguiti (doc. A12).

La Cassa malati ha interpellato il medico oncologo che ha prestato

le cure tumorali alla ricorrente ed il dottor __________, l'8 novembre 2010

(doc. 8), ha posto la diagnosi di carcinoma poco differenziato G3

dell'orofaringe (con aspetti di tipo carcinoma rinofaringeo), stadio pT2N1M0.

Dopo avere spiegato che il trattamento di radio-chemioterapia è

iniziato il 2 febbraio 2006 ed è terminato il 3 ottobre 2006, lo specialista ha

osservato che grazie al trattamento molto intenso si è potuta raggiungere una

remissione completa e dopo quattro anni l'interessata è quasi sicuramente

guarita dal suo tumore.

Tuttavia, quale conseguenza di questo trattamento molto intenso,

l'assicurata non ha più avuto produzione di saliva per molto tempo ed a quel

momento stava ricominciando appena appena. Lo stesso oncologo ha dichiarato che

"

Evidentemente

una terapia così aggressiva non poteva non

avere conseguenze a livello dentario. Non c'è quindi nessun dubbio che le

conseguenze a livello dentario, con le quali la paziente è ora confrontata ora,

siano una

conseguenza diretta

della terapia eseguita. È difatti anche

molto noto che le conseguenze della radioterapia sono di solito tardive e che

tengono ad aumentare e a peggiorare con il tempo: così per esempio i tumori

secondari indotti da radioterapia, insorgono solo 15-20 anni dopo la fine della

radioterapia.

".

Anche la dr.ssa __________, che si è occupata del trattamento

radioterapico per il carcinoma dell'orofaringe, il 12 gennaio 2011 (doc. 11) ha

confermato che l'irradiazione ha coinvolto la regione mesofaringeale e il cavo

orale ed è responsabile di effetti collaterali post-attinici tardivi e

permanenti a livello della vascolarizzazione dentaria. Pertanto, sono da

prevedere dei provvedimenti sul piano delle cure dentarie in relazione con

questa cura radiante senza limiti temporali.

Sentite queste opinioni, il 16 marzo 2011 (doc. 14) il dr. med.

dent. __________, medico fiduciario della Cassa malati dell'assicurata, ha dato

il proprio benestare all'assunzione dei costi preventivati di Fr. 1'159,40 e di

Fr. 155.- in applicazione dell'art. 19 lett. c OPre.

Questo parere è stato poi riportato nella lettera del 30 marzo

2011 (doc. 16) che la Cassa malati ha scritto al dentista curante.

In seguito, vista la citata dichiarazione di quest'ultimo del 6 settembre

2011 sulla necessita di una regolare profilassi ogni 4 mesi, CO 1 ha nuovamente

interpellato il suo medico dentista di fiducia, il quale il 22 settembre 2011

(doc. 18) ha accettato il principio che "

per ridurre sensibilmente i

rischi futuri, riteniamo che siano indispensabili 4 sedute d'igiene

professionale all'anno

.". Tuttavia, l'odontoiatra ha precisato che le

prime due sedute, essendo delle normali misure di prevenzione e profilassi,

debbano essere a carico dell'assicurata, mentre la Cassa malati si assume le

due rimanenti sedute in virtù dell'art. 19 lett. c OPre.

Occorre quindi determinare se, a ragione, la Cassa malati abbia

escluso le sue prestazioni per le prime due sedute di profilassi all'anno giusta

la norma citata.

2.6.   In concreto,

l'applicazione dell'art. 19 OPre va esclusa, poiché

i trattamenti

dentari non risultano essere stati necessari

per

la cura della grave

malattia che ha colpito l'assicurata (STCA 36.2007.63 del 23 gennaio 2008,

consid. 7).

Nella sentenza K 39/98 del 19 dicembre 2001 l'Alta Corte, pronunciatasi su ricorso di un assicurato che a seguito della formazione di un

linfoma non hodgkin alla tonsilla destra ha dovuto sottoporsi nel 1992 a trattamenti di chemio- e radioterapia, che gli hanno causato gravi carie secondarie a tutto

l'apparato masticatorio, nonché danni parodontali e una aumentata predisposizione

alle infezioni dell'osso mascellare, necessitante un trattamento di risanamento

della cavità orale, prevedente in particolare interventi di otturazione, di

cura radicolare e di revisione parodontale, ha negato che la Cassa malati si

dovesse assumere le prestazioni richieste in virtù dell'art. 19 OPre e

dell'art. 18 OPre ma, semmai, giusta l'art. 17 lett. b c. 3 OPre.

In particolare, al considerando 3 il TFA si è

così espresso:

"

(…)

b) In sostanza, la Corte cantonale ha correttamente ritenuto

inapplicabile la norma dell'art. 19 OPre, nella sua versione determinante,

valida fino al 31 dicembre 1998 (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimenti). Pur

non limitandosi tale disposto a regolamentare solo gli interventi antecedenti,

bensì garantendo in generale un'assistenza completa (quindi anche

ricostruttiva) se la cura dentaria era necessaria al trattamento di una delle

gravi malattie sistemiche contemplate dalla norma (cfr. DTF 124 V 199 consid.

2d; Gebhard Eugster, Krankenversicherungsrechtliche Aspekte der zahnärztlichen

Behandlung nach Art. 31 Abs. 1 KVG, in: LAMal - KVG, Recueil de travaux en

l'honneur de la société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag.

243), va osservato che siffatta condizione non si realizza in concreto, in

quanto i trattamenti dentari in questione - a differenza della

fattispecie regolata in DTF 124 V 196 segg., concernente una domanda di

ricostruzione dentaria che faceva seguito a un intervento di estrazione

necessario ai fini di una sostituzione di una valvola cardiaca - non

risultano essere (stati) necessari per le cure della grave malattia che aveva

colpito l'interessato. Si deve pertanto ritenere che le affezioni

riscontrate sono unicamente conseguenza della malattia, rispettivamente dei

suoi postumi. Per completezza si osserva che tale valutazione non modifica

nemmeno il nuovo testo di ordinanza, in vigore dal 1° gennaio 1999. (…)"

(

sottolineature della redattrice

).

Nella fattispecie, la profilassi dentaria è una

conseguenza

del tumore all'orofaringe di cui è stata affetta l'assicurata nel 2006, data la

xerostomia che è sorta con le cure di radio- e chemioterapia del 2006.

Pertanto, non essendo manifestamente necessarie

per

la cura di questo

tumore, non è possibile porre a carico della LAMal e dell'art. 19 lett. c OPre

le sedute d'igiene dentale professionale a cui si deve sottoporre la ricorrente

per evitare la formazione di carie e di parodontopatie.

2.7.   Per quanto concerne l'art. 17

OPre, questa norma offre due appigli ai fini di un'assunzione a carico

dell'assicurazione di base delle spese di trattamento dentario connesse con la

trattazione di affezioni tumorali maligne.

Da un lato, possono ricadere sotto il disposto dell'art. 17 lett.

b terza cifra OPre (cfr. consid. 4) le cure dentarie resesi necessarie a

seguito di un trattamento di chemioterapia originante malattie del parodonto

(parodontopatie), tali affezioni potendo essere considerate effetti secondari

irreversibili di medicamenti (

STFA K 39/98 del 19 dicembre

2001

).

Dall'altro lato, il trattamento di affezioni dentarie conseguenti

alla cura di tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo può essere

posto a carico dell'assicurazione obbligatoria in applicazione diretta della

lett. c cifra 2 OPre (cfr. consid. 4), anche se il danno dentario non è stato

provocato (direttamente) dal tumore maligno in quanto tale, bensì dalle cure

instaurate per il trattamento di tale malattia.

Nel caso di specie, dalla documentazione non emerge alcuna informazione

riguardante l'eventuale applicazione dell'art. 17 OPre e né il medico curante

né il dentista di fiducia della Cassa malati si sono pronunciati al riguardo

nell'ambito dell'assunzione dei costi delle misure di profilassi messe in atto

dall'assicurata.

Gli atti vanno quindi rinviati alla Cassa malati affinché esamini

le ipotesi previste dall'art. 17 lett. b e lett. c OPre.

2.8.   Va infine esaminato se al

caso di specie si può applicare l'art. 18 lett. d OPre (malattie delle

ghiandole salivari), rammentando tuttavia che, con

la citata DTF

128 V 59, il TFA ha affermato che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

è tenuta a riconoscere prestazioni solo in caso di malattia non evitabile dell'apparato

masticatorio; di massima deve trattarsi di un'affezione oggettivamente non

evitabile. Il carattere non evitabile presuppone un'igiene buccale sufficiente

avuto riguardo alle conoscenze odontologiche attuali; una persona assicurata

che, per la sua costituzione oppure a seguito di malattie di cui è stata

affetta o di cure subite, presenta una predisposizione accresciuta alle

malattie dentarie non può limitarsi a un'igiene buccale comune.

Nel caso concreto è emerso che la quantità e la qualità del flusso

salivare dell'assicurata

non

sono nella norma. Infatti, il test che il

dentista curante ha eseguito il 4 marzo 2011 ha accertato un flusso salivare dopo 30 secondi di stimolazione con blocco di paraffina di zero millilitri, così

pure il flusso salivare dopo 5 minuti di stimolazione con blocco di paraffina,

seppure si sia "

un po' imbevuto il blocco di paraffina ma la paziente

non ha mai dovuto sputare

". (doc. A12).

Il medico dentista di fiducia della Cassa malati non ha mai messo

in dubbio questi risultati comunicati l'8 marzo 2011 (doc. A12) e neppure fa

valere che altri esami avrebbero dato esiti diversi.

Anzi.

La (allora) fattispecie è stata rivalutata e visto il parere

positivo dato dal dottor __________ (doc. 14), CO 1 ha comunicato il 30 marzo

2011 (doc. 16) al dentista curante dell'assicurata di assumersi le cure dentarie

fatturate, essendo esse in relazione con l'art. 19 lett. c OPre.

Anche gli scritti successivi del dr. med. dent. __________

attestanti una seria riduzione del flusso salivare (doc. A10) - oltre a quelli

precedenti attestanti già la presenza della xerostomia (doc. A17 e A18) - non

sono stati messi in dubbio dall'odontoiatra a cui faceva capo la Cassa malati

resistente.

Pertanto, nel caso di specie è comprovata una diminuzione importante

del flusso salivare tale da comportare eventuali danni ai denti, che in parte si

sarebbero già realizzati (cfr. i rimborsi di Fr. 1'159,40 e di Fr. 155.- accettati

con lo scritto del 30 marzo 2011).

Ne discende che alla Cassa malati spetta verificare nel dettaglio anche

l'applicazione dell'art. 18 cpv. 1 lett. d OPre.

2.9.   Infine, in aggiunta a quanto

precede, il TCA evidenzia che il dr. med. dent. __________ ha prescritto alla

ricorrente un controllo ogni quattro mesi, pari quindi a tre sedute all'anno di

igiene professionale (doc. A10).

L'assicurato medio, generalmente, si reca per prassi una volta

all'anno a fare una seduta di igiene professionale e, qualora ve ne fosse la

necessità, (contestualmente) è chiamato poi a sottoporsi ad un controllo dal

proprio medico dentista di fiducia.

Stante la disponibilità della Cassa malati ad assumersi due sedute

di igiene dentaria e vista la necessità della ricorrente di doversi sottoporre

a tre (e non quattro) igieni professionali all'anno, ciò significa che l'assicurata,

semmai, fatte salve le verifiche menzionate ai considerandi che precedono, si

dovrà assumere personalmente al limite soltanto la prima delle tre sedute di

igiene professionale annue, mentre le altre due resteranno (comunque) a carico

della Cassa malati.

2.10.   Alla luce di quanto sopra

esposto, il ricorso deve essere accolto ai sensi delle considerazioni esposte,

quindi gli atti vanno rinviati alla Cassa malati resistente per l'esame dei

disposti art. 17 e 18 OPre e per l'emanazione di una nuova decisione sul

diritto dell'assicurata al rimborso delle misure di igiene dentaria, mentre la

decisione impugnata va annullata.

Vincente in causa e stante il patrocinio di un legale, la

ricorrente ha diritto a ripetibili comunque ridotte siccome il mandato è stato

conferito a fine istruttoria e l'incidenza dell'attività del patrocinatore

sull'esito del gravame è stata limitata (art. 61 lett. g LPGA).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.03.2013 36.2012.51 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.03.2013 36.2012.51 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 11.03.2013 36.2012.51

Assunzione dei costi di sedute di igiene dentale professionale,necessarie causa cure antitumorali che hanno causato secchezza della bocca e il rischio di carie. Rinvio atti a Cassa per verificare se dati presupposti di art. 17 e 18 OPre,altrimenti ricorrente si assume solo la prima di 3 sedute annue

Raccomandata Incarto n. 36.2012.51 TB Lugano 11 marzo 2013 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattrice: Tanja Balmelli, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso dell'8 giugno 2012 di RI 1 rappr. da:  RA 1 contro la decisione su opposizione del 10 maggio 2012 emanata da CO 1 in materia di assicurazione sociale contro le malattie ritenuto in fatto 1.1.   RI 1, nata nel 1952, nel 2011 era assicurata presso CO 1 per l'assicurazione obbligatoria delle cure secondo LAMal (doc. 2). Dal 2 febbraio 2006 all'11 luglio 2006 l'assicurata è stata sottoposta a dei cicli di chemio- e radioterapia a causa di un carcinoma poco differenziato G3 dell'orofaringe. Queste terapie hanno avuto delle conseguenze dirette a livello dentario (doc. 8), motivo per cui le necessarie successive cure dentarie che il dentista curante ha eseguito (doc. A2) sono state assunte (docc. A11, 14, 16 e

27) dalla sua assicurazione malattia di base in virtù dell'art. 19 lett. c OPre. L'assicurata si è pure sottoposta regolarmente alla pulizia professionale dei denti, i cui costi sono stati assunti dalla sua Cassa malati fino a novembre 2009. Dopodiché, con scritto del 2 giugno 2010 (doc. 5) CO 1 ha comunicato al dentista curante, dr. med. dent. __________, che non si assumeva (neppure) la fattura di Fr. 155.-, non rientrando nelle affezioni previste dall'art. 19 lett. c OPre. L'8 giugno 2010 (doc. A18) il curante dell'assicurata ha chiesto alla Cassa malati della sua paziente di continuare a rimborsare tali costi, siccome la salivazione ridotta a causa della radioterapia comporta un'aumentata attività cariogena ed un rischio parodontale maggiorato. Dopo un intenso scambio di corrispondenza fra le parti (docc. 7, 10, 12, 13 e 15) e visto l'esito degli accertamenti eseguiti (docc. 6, 8, 9 e 11), sentito il medico dentista di fiducia (doc. 14), il 30 marzo 2011 (doc. 16) la Cassa malati ha informato il medico curante che riconosceva a suo carico i costi di Fr. 155.-. 1.2.   Il 6 settembre 2011 (doc. 17) il dottor __________ ha inviato alla Cassa malati una dichiarazione secondo cui l'assicurata necessitava di una regolare profilassi ogni quattro mesi a causa dei medicamenti che ha assunto e delle cure che ha subito, che le hanno seriamente ridotto il flusso salivare. Sulla scorta del parere del proprio medico fiduciario (doc. 18), la Cassa malati ha risposto all'odontoiatra il 23 settembre seguente (doc. 19), avvisandolo che poiché per ridurre i rischi futuri sono indispensabili quattro sedute d'igiene professionale all'anno, posto però che le prime due vanno a carico dell'assicurata quali normali misure d'igiene e di profilassi, essa avrebbe riconosciuto soltanto i costi delle successive due sedute. Non d'accordo con questa presa di posizione, l'assicurata ha subito chiesto l'emanazione di una decisione formale (doc. 20), che è giunta l'11 novembre 2011 (doc. 25), confermando che le prime due sedute annue di igiene dentale sono a carico dell'interessata, mentre la Cassa malati si assume le ulteriori due. 1.3.   All'opposizione del 23 novembre 2011 (doc. 26) dell'interessata ha fatto seguito il 10 maggio 2012 (doc. A1) la decisione su opposizione di CO 1, che ha confermato che l'assicurata si assume le prime due sedute annuali di igiene dentale professionale e che un diritto al rimborso sussiste per i costi superiori a tali sedute, nella misura in cui siano causati da una malattia non evitabile secondo gli artt. 17-19 OPre. La Cassa malati ha confermato di avere riconosciuto la presenza di una cura dentaria secondo l'art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal e l'art. 19 lett. c OPre per le cure eseguite nel 2011, assumendosi, di fatto, le fatture del dr. med. dent. __________ di Fr. 155.-, Fr. 1'159,40 e di Fr. 607,60. Per quanto concerne, però, i costi di igiene dentale professionale, il medico dentista di fiducia ha ritenuto che sulle quattro sedute d'igiene annue, le prime due vanno poste a carico dell'assicurata quali normali misure di prevenzione e profilassi e solo le seconde due possono essere prese a carico dalla Cassa malati. Al riguardo, quest'ultima ha osservato che le norme applicabili richiedono che l'assicurato si sottoponga, assumendosi personalmente i relativi costi, ad una sufficiente ed esigibile igiene orale e che il carattere non evitabile di un'affezione presuppone un'igiene buccale sufficiente; tuttavia, un assicurato che, per la sua costituzione oppure a seguito di malattie di cui è stato affetto o di cure subite, presenta una predisposizione accresciuta alle malattie dentarie non può limitarsi ad un'igiene buccale comune (DTF 128 V 59). È quindi corretto pretendere che anche l'assicurata si sottoponga a tali misure di profilassi e di igiene dentale. Ritenuto che, in situazioni normali, di prassi dette misure comprendono due sedute dall'igienista - a carico degli assicurati, in quanto non coperte dalla LAMal come misure di prevenzione - e che in specie sono indicate quattro sedute all'anno, quindi più intensiva, tenuto conto che l'assicurata presenta ancora i postumi della radio- e chemioterapia, la Cassa malati ha limitato il diritto alle prestazioni ai costi superiori alle due sedute di igiene dentale all'anno in relazione con la cura dentaria ex art. 19 lett. c OPre. Pertanto, a suo dire la decisione formale era giustificata sia medicalmente sia giuridicamente e l'ha confermata integralmente. 1.4.   Con ricorso dell'8 giugno 2012 (doc. I) RI 1 ha chiesto di annullare la decisione su opposizione e quindi di riconoscerle le prestazioni secondo LAMal per tutte le sedute di igiene dentale professionale la cui necessità è stata attestata dal dentista curante. La ricorrente ha contestato che le siano riconosciute solo due sedute di igiene dopo dimostrazione, da parte sua, di essersi comunque assunta i costi delle prime due. L'insorgente si è domandata su quali basi legali la sua Cassa malati abbia agito in tal senso e ha postulato la trasmissione dei pareri del medico fiduciario di CO 1. Inoltre, ha rilevato che il 6 settembre 2011 il suo dentista aveva rilevato la necessità di una regolare profilassi dentaria ogni quattro mesi, mentre il successivo 23 settembre la Cassa ha informato il dottor __________ sulla necessità di quattro sedute all'anno. Ad ogni buon conto, l'odontoiatra a cui la ricorrente fa capo può attestare che essa fa regolari controlli, svolge regolarmente e con diligenza l'igiene e l'apporto giornaliero di fluoro. È solo il curante che deve decidere sulla quantificazione delle visite e dei controlli di cui un assicurato abbisogna e non la Cassa malati. 1.5.   Con risposta del 2 luglio 2012 (doc. III) la Cassa malati, riprendendo il contenuto della decisione impugnata, ha proposto di respingere il ricorso e quindi di confermare il diritto dell'assicurata a prestazioni soltanto per i costi superiori alle prime due sedute annue di igiene dentale professionale, che la ricorrente si deve personalmente assumere. 1.6.   Il 9 (doc. V) ed il 18 luglio 2012 (doc. VIII) l'insorgente ha prodotto al TCA alcuni documenti (in parte) già trasmessi dalla Cassa malati con la risposta di causa, sui quali quest'ultima non ha formulato osservazioni (doc. IX). Il giudice delegato l'11 dicembre 2012, ha convocato le parti per un'udienza di discussione della procedura (doc. XI). CO 1 ha postulato (doc. XII del 14 dicembre 2012) rinvio dell'atto ed ha indicato la possibilità "… in vista di poter chiudere a breve la questione … (di) … eccezionalmente … intervenire per i costi a partire dalla seconda seduta di igiene dentale professionale all'anno (la prima sarebbe ancora a carico dell'assicurata) delle 3-4 sedute di igiene dentale … cui l'assicurata si sottopone …" e ciò alla condizione dell'adempimento dei presupposti dell'intervento dell'assicuratore sociale (artt. 17-19 OPre). Il 17 dicembre 2012 il giudice delegato ha trasmesso al patrocinatore della ricorrente, manifestatosi in quell'occasione, segnalando la disponibilità di CO 1 (doc. XIII) chiedendo di esprimersi in merito e sollecitando poi (il 9 gennaio 2013 doc. XIV) una presa di posizione. A questo proposta la ricorrente ha reagito il 18 gennaio 2013 indicando di: " … essere d'accordo di risolvere la vertenza con la presa a carico da parte dell'istituto assicurativo di tutti i costi delle sedute di igiene dentale sino al 31 dicembre 2012 nonché di quelli futuri nella misura in cui vi sia prescrizione medica sulla loro necessità. (…)" (doc. XVI) CO 1 dal canto suo ha evidenziato, come la sua disponibilità nei confronti dell'assicurata "è venuta a cadere … l'oggetto della procedura giudiziaria rimane immutato, ossia, litigioso è a sapere se l'assicurata per le prime due delle quadrimestrali sedute di igiene dentale professionale all'anno prescritte dal dr. med. dent. __________, abbia diritto a prestazioni …" (doc. XVIII del 28 gennaio 2013). L'assicurata invitata a prendere posizione in merito allo scritto dell'assicuratore, non si è espressa (doc. XIX del 29 gennaio 2013). considerato in diritto 2.1   Oggetto del contendere è la presa a carico da parte della Cassa malati dei costi della profilassi dentaria ritenuta necessaria per la ricorrente da parte del dentista curante, dr. med. dent. __________, consistente nel controllo dello stato dei denti, nell'igiene dentale mediante detartraggio e nell'istruzione dell'assicurata sull'apporto giornaliero di fluoro (doc. 12). La Cassa malati resistente ha infatti deciso che sulle quattro sedute annue necessarie all'assicurata, solo le seconde due sono messe a carico della LAMal, mentre le prime due devono essere assunte dalla ricorrente stessa, poiché nell'ambito di una normale profilassi dentaria ogni assicurato si sottoporrebbe già, a spese proprie, a due sedute all'anno. 2.2.   Per quanto concerne gli interventi ai denti, va rammentato che l'art. 25 LAMal, applicabile in concreto, definisce le prestazioni generali a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie, senza però contemplare le cure relative alle affezioni dentarie i cui costi vengono assunti dall'assicurazione sociale solo se causate da una malattia grave e non altrimenti evitabile dell'apparato masticatorio giusta l'art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal, da una malattia grave sistemica o dai suoi postumi giusta l'art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal, o se le cure sono necessarie per il trattamento di una malattia grave sistemica o dei suoi postumi come prevede l'art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal. L'art. 33 cpv. 2 LAMal ha demandato al Consiglio federale il compito di designare in dettaglio le prestazioni secondo i principi di cui all'art. 31 cpv. 1 LAMal. Facendo uso di una subdelega (art. 33 cpv. 5 LAMal in relazione con l'art. 33 lett. d OAMal), il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha promulgato per ognuna delle fattispecie regolate dall'art. 31 cpv. 1 LAMal una propria norma di attuazione, più precisamente gli articoli 17, 18 e 19 OPre. Così, mentre l'art. 17 OPre (emanato in attuazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. a LAMal) racchiude la lista delle malattie gravi e non evitabili dell'apparato masticatorio, l'art. 18 OPre (realizzato a concretizzazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal) enumera altre malattie gravi suscettibili di occasionare dei trattamenti dentari che, come tali, non costituiscono affezioni dell'apparato masticatorio, ma tuttavia gli sono di nocumento. Quanto all'art. 19 OPre (formulato in applicazione dell'art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal), esso prevede che l'assicurazione assume i costi dei trattamenti dentari necessari per conseguire le cure mediche in caso di focolai ben definiti. L'art. 19a OPre disciplina infine l'assunzione delle cure dentarie conseguenti ad infermità congenite (DTF 129 V 83 consid. 1.2, 128 V 62 consid. 2b, 127 V 341 consid. 2b, 124 V 347 consid. 2). Il Tribunale federale ha ribadito ancora di recente (STF 9C_253/2011 del 3 giugno 2011, consid. 1.2) questa sintesi: " (…) Die Art. 17 und 18 KLV regeln die Übernahme der Kosten für die zahnärztliche Behandlung für den Fall, dass diese entweder durch eine schwere, nicht vermeidbare Erkrankung des Kausystems oder durch eine schwere Allgemeinerkrankung oder ihre Folgen bedingt ist; Art. 19 KLV umfasst die Übernahme der Kosten der zahnärztlichen Behandlung, die zur Behandlung einer schweren Allgemeinerkrankung oder ihrer Folgen notwendig ist. Für die Frage der anwendbaren Rechtsgrundlage kommt es somit darauf an, ob die schwere Erkrankung des Kausystems (Art. 17 KLV) oder die schwere Allgemeinerkrankung oder deren Behandlung (Art. 18 KLV) Ursache des Zahnleidens ist, oder ob die zahnärztliche Versorgung notwendiger Bestandteil der Behandlung einer schweren Allgemeinerkrankung darstellt (Art. 19 KLV) (Urteile K 11/06 vom 11. Juli 2006 E. 1; K 98/05 vom 30. Januar 2006 E. 2.1; K 64/04 vom

14. April 2005 E. 3.1 und 3.2; je mit Hinweisen). (…)" L'elenco delle affezioni che determinano una presa a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie dei trattamenti dentari è esaustivo (DTF 130 V 472, consid. 2.4 non pubblicato, DTF 129 V 83 consid. 1.3, 127 V 332 consid. 3a e 343 consid. 3b, 124 V 347 seg. consid. 3a; cfr. anche Claudia Kopp Käch, Zur Leistungspflicht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für zahnärztliche Behandlungen [Überblick über die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts], in ZBJV 2002, pag. 419 e seguenti). Mentre, a seconda del significato patologico, le spese di un trattamento medico devono essere assunte dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in funzione dell'art. 25 LAMal, la copertura assicurativa di un trattamento dentario si determina secondo i criteri di cui all'art. 31 cpv. 1 LAMal in relazione con gli art. 17 segg. OPre (DTF 128 V 146 consid. 5). Nella fattispecie, d'avviso della ricorrente, i costi della profilassi dentaria vanno riconosciuti dalla Cassa malati in virtù dell'art. 19 lett. c OPre, siccome dovuti al trattamento radio- e chemioterapico avvenuto durante il 2006 per un carcinoma dell'orofaringe. 2.3.   L'art. 17 OPre prevede che l'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti alle malattie gravi e non evitabili dell'apparato masticatorio se e solo se l'affezione ha carattere di malattia. Le malattie gravi e non evitabili sono, fra le altre, le seguenti: "

b.   malattie del parodonto (parodontopatie):

1.  parodontite prepuberale,

2.  parodontite giovanile progressiva,

3.  effetti secondari irreversibili dovuti a medicamenti;

c.   malattie dei mascellari e dei tessuti molli:

1.  tumori benigni dei mascellari, della mucosa e lesioni pseudo-tumorali,

2.  tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo,

3.  osteopatie dei mascellari,

4.  cisti (senza legami con elementi dentari),

5.  osteomieliti dei mascellari;" L'art. 18 OPre dispone che l 'assicurazione assume i costi delle cure dentarie attinenti a determinate malattie gravi sistemiche o ai loro postumi e necessarie al trattamento dell'affezione (art. 31 cpv. 1 lett. b LAMal), fra le quali: "

d. malattie delle ghiandole salivari." Secondo l'art. 19 OPre (malattie sistemiche; cura dentaria di focolai), l'assicuratore deve assumere i costi delle cure dentarie necessarie per conseguire le cure mediche (art. 31 cpv. 1 lett. c LAMal) in caso di: "

a. sostituzione delle valvole cardiache, impianto di protesi vascolari o di shunt del cranio;

b. interventi che necessitano di un trattamento immunosoppressore a vita;

c. radioterapia o chemioterapia di una patologia maligna;

d. endocardite.". L'elenco, come detto, è esaustivo. Per cui la Cassa è tenuta ad assumersi i costi dell'intervento unicamente se l'assicurato soffre di una delle patologie elencate (DTF 130 V 472, consid. 2.4 non pubblicato; DTF 129 V 83 consid. 1.3). L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che l'art. 19 OPre non si limita a regolamentare solo gli interventi antecedenti il trattamento della malattia, bensì garantisce in generale un'assistenza completa (quindi anche ricostruttiva) nella misura in cui la cura dentaria era necessaria per il trattamento di una delle gravi malattie sistemiche contemplate nella norma (STFA K 68/03 del 15 luglio 2004 = DTF 130 V 472 consid. 4.2 non pubblicato; DTF 124 V 199 consid. 2d; G. Eugster, Krankenversicherungsrechtliche Aspekte der zahnärztlichen Behandlung nach Art. 31 Abs. 1 KVG, in: LAMal – KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag. 243). L'Alta Corte ha pure affermato che, secondo giurisprudenza, anche il trattamento medicamentoso di una malattia grave sistemica menzionata all'art. 18 cpv. 1 OPre configura una conseguenza della medesima e può quindi giustificare l'assunzione di una cura dentaria (DTF 118 V 69 consid. 5b), purché l'affezione dentaria non sia oggettivamente evitabile (DTF 128 V 59; DTF 130 V 472). 2.4.   I l TFA ha emanato diverse sentenze concernenti l'applicazione degli artt. 17-19 OPre. In particolare l'Alta Corte, in data 28 settembre 2001, ha stabilito che al fine di determinare se le spese di cura di una parodontopatia addebitabile a una chemioterapia di una patologia maligna debbano essere assunte a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria, deve essere esaminato se l'affezione in questione costituisca un effetto secondario irreversibile dovuto a medicamenti ai sensi dell'art. 17 lett. b cifra 3 OPre (DTF 127 V 339 = SVR 2002 KV Nr. 26 pag. 91). Al considerando 7 (pag. 346), il TFA ha affermato: " (…) 7.- Vorliegend stellt sich die Frage, ob die Erkrankung des Zahnhalteapparates, unter welcher die Beschwerdeführerin unbestrittenermassen leidet, nicht unter Art. 17 lit. b Ziff. 3 KLV zu subsumieren ist. Auffälligerweise sind weder die Parteien noch die Vorinstanz auf diese Bestimmung aufmerksam geworden. Auch das BSV, das von der Vorinstanz auf den Umfang von Art. 18 KLV angesprochen worden ist, hat diese Bestimmung nicht erwähnt. Der Grund dürfte darin liegen, dass die Regelung nicht auf den ersten Blick als klar erscheint. Während die übrigen Ziffern (in lit. a deren zwei, in lit. b deren weitere zwei, in lit. c deren fünf, in lit. d deren drei, in lit. e deren zwei und in lit. f deren drei, insgesamt somit 18 Ziffern) allesamt Erkrankungen oder Dysgnathien mit Krankheitswert aufzählen, nennt lit. b Ziff. 3 keine Erkrankung. Die Rede ist lediglich von irreversiblen Nebenwirkungen von Medikamenten. Im Zusammenhang mit der Unterüberschrift von lit. b "Erkrankungen des Zahnhalteapparates (Parodontopathien)" und den Ziffern 1 und 2, nämlich Ziff. 1, welche die präpubertäre Parodontitis, und Ziff. 2, welche die juvenile, progressive Parodontitis nennen, drängt sich jedoch der Schluss auf, dass auch Ziff. 3 eine Parodontitis im Auge hat, nämlich eine durch irreversible Nebenwirkungen von Medikamenten verursachte Parodontitis. Diese Interpretation verdient vor jeder anderen denkbaren Auslegung den Vorzug. Insbesondere vermöchte nicht zu befriedigen, die genannte Bestimmung von Art. 17 lit. b Ziff. 3 KLV als systematisch falsch eingeordnet und als in Art. 18 KLV gehörend zu bezeichnen. Eine solche Interpretation gelänge nur durch die Bejahung eines systematischen Fehlers bei der Gesetzgebung, wobei dann aber noch ein zweiter Fehler zu überspringen wäre, nämlich dass eine Bezeichnung der schweren Allgemeinerkrankung immer noch fehlen würde, die nach Art. 18 KLV doch genannt sein müsste. Bei der dargelegten Interpretation dagegen ist nicht von einer eigentlich fehlerhaften Gesetzgebung auszugehen, sondern lediglich von einer nicht ohne weiteres verständlichen. Die dargelegte Interpretation führt zu einem vernünftigen Sinn. Zudem ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass nach Meinung des PD Dr. med. O., Chefarzt Onkozentrum Y, die Chemotherapie zu Parodontose führen kann. Diese Auffassung vertreten auch der von der Beschwerdegegnerin als Vertrauensarzt beigezogene Prof. Dr. Dr. med. H. sowie die vom Eidg. Versicherungsgericht mit der Erstellung eines Grundsatzgutachtens beauftragten Experten. 8.- Fallen somit zahnärztliche Behandlungen von Paradontopathien als Folge von irreversiblen Nebenwirkungen von Medikamenten grundsätzlich unter die Pflichtleistungen der obligatorischen Krankenversicherung, so hat die Kasse im Sinne der Erwägungen abzuklären, ob und inwieweit die Parodontopathie sowie die Zahnextraktion der Beschwerdeführerin als Folge der Chemotherapie ihres malignen Leidens gemäss Art. 17 lit. b Ziff. 3 KLV zu betrachten sind. Nach Prüfung der Voraussetzungen der Kausalität und der Irreversibilität wird sie über ihre Leistungen neu zu verfügen haben, wobei zu beachten ist, dass sich der Umfang einer allfälligen Leistungspflicht in jedem Fall nach den Grundsätzen der Wirksamkeit, Zweckmässigkeit und Wirtschaftlichkeit zu richten, hat (Art. 32 Abs. 1 KVG)." In data 27 febbraio 2002, nella sentenza K 146/00 pubblicata in DTF 128 V 66 (risanamento dentario dopo una malattia psichica grave. Il trattamento medicamentoso di una malattia psichica grave configura una conseguenza della medesima e può quindi giustificare l'assunzione di una cura dentaria), il TFA ha indicato: " (…) Indem Gesetz und Verordnung ausdrücklich als Ursache der zahnärztlichen Behandlung auch die Folgen einer schweren Allgemein erkrankung nennen, drängt sich der Schluss auf, dass auch die Behandlung einer schweren Erkrankung als Folge derselben zu einer leistungspflichtigen zahnärztlichen Behandlung führen kann. Ist demzufolge die zahnärztliche Behandlung des Versicherten durch die medikamentöse Behandlung als Folge seiner schweren psychischen Erkrankung bedingt, fällt sie in den Pflichtleistungsbereich des Krankenversicherers.

c) Die trotz regelmässiger Fluoridierung und guter Mundhygiene exponentiell verlaufende floride Schmelz/Dentin/Zementkaries an sämtlichen Zähnen des Versicherten ist gemäss Berichten des behandelnden Zahnarztes Dr. med. dent. T._____ vom 24. Januar 1999 und 21. September 2000 eine Folge der aus der medikamentösen Behandlung der Depression resultierenden Xerostomie (Mundtrockenheit). Die flächigen Abrasionen und Frontzahnfrakturen seien sodann auf Karies und insbesondere auf den massiven Bruxismus (Zähneknirschen) zurückzuführen. Gestützt auf diese schlüssigen Berichte ist demzufolge mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die Zahnschäden durch die schwere psychische Erkrankung und ihre Folgen verursacht worden und trotz genügender Mundhygiene nicht vermeidbar gewesen sind. Die Kosten der notfallmässig bereits durchgeführten Zahnbehandlung sowie der gemäss Kostenvoranschlag vom 24. Januar 1999 geplanten Weiterführung dieser Behandlung sind demzufolge von der obligatorischen Krankenpflegeversicherung zu übernehmen. (…)" Lo stesso giorno, nella causa K 139/99 pubblicata in RAMI 2002 pag. 157, l'Alta Corte ha deciso: " (…)

a) Art. 31 Abs. KLV in 1 lit. b KVG in Verbindung mit Art. 18 KLV löst, obschon in diesen Bestimmungen nicht ausdrücklich erwähnt, analog zu Art. 31 Abs. 1 lit. a KVG in Verbindung mit Art. 17 KLV nur bei nicht vermeidbaren Erkrankungen des Kausystems Pflichtleistungen aus. Zu betonen ist dabei, dass nicht die schwere Allgemeinerkrankung, sondern die Kausystemerkrankung unvermeidbar gewesen sein muss. Dies geht einerseits aus der parlamentarischen Debatte über Art. 31 KVG hervor, bei der die Mehrheit in den Räten die Auffassung vertrat, dass vermeidbare Erkrankungen des Kausystems, wie Karies, generell nicht zu den Pflichtleistungen der Krankenkassen gehören (vgl. Amtl. Bull. 1992 S 1301 f.; Amtl. Bull. 1993 N 1843 f.). Andererseits ergeben auch Sinn und Zweck der Verordnungsbestimmung, dass der Grund für die Zuordnung zu den Pflichtleistungen darin zu sehen ist, dass die versicherte Person für die Kosten der zahnärztlichen Behandlung dann nicht voll aufkommen muss, wenn sie an einer nicht vermeidbaren Erkrankung des Kausystems leidet, die durch eine schwere Allgemeinerkrankung oder ihre Folgen bedingt ist (vgl. Gebhard Eugster, Krankenversicherungsrechtliche Aspekte der zahnärztlichen Behandlung nach Art. 31 Abs. 1 KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la société suisse de droit des assurances, Lausanne 1997, S. 239 f.). Dieser Auslegung liegt somit der Gedanke zu Grunde, dass von einer versicherten Person eine genügende Mundhygiene erwartet wird. Diese verlangt Anstrengungen in Form täglicher Verrichtungen, namentlich die Reinigung der Zähne, die Selbstkontrolle der Zähne, soweit dem Laien möglich, des Ganges zum Zahnarzt, wenn sich Auffälligkeiten am Kausystem zeigen, sowie periodischer Kontrollen und Behandlungen durch den Zahnarzt (einschliesslich einer periodischen professionellen Dentalhygiene). Sie richtet sich nach dem jeweiligen Wissensstand der Zahnheilkunde (vgl. zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenes Urteil I. vom 29. Januar 2002, K 106/99).

b) Unter vermeidbar im Sinne der obigen Ausführungen fällt alles, was durch eine genügende Mundhygiene vermieden werden könnte. Abzustellen ist dabei grundsätzlich auf eine objektive Vermeidbarkeit der Kausystemerkrankung. Massgebend ist demzufolge, ob beispielsweise Karies oder Parodontitis hätte vermieden werden können, wenn die Mundhygiene genügend gewesen wäre, dies ohne Rücksicht darauf, ob die versäumte Prophylaxe im Einzelfall als subjektiv entschuldbar zu betrachten ist (vgl. Gebhard Eugster, a.a.O., S. 251; zur Publikation in der Amtlichen Sammlung vorgesehenes Urteil I. vom 29. Januar 2002, K 106/99). 5.- a) Der Beschwerdegegner, unterstützt durch den ihn behandelnden Zahnarzt Dr. med. dent. F.______, führt die Notwendigkeit der Gebisssanierung auf die wegen seiner schweren Depression unterbliebene Mundhygiene zurück. Ohne näher darauf einzugehen, ob vorliegend die Voraussetzungen einer schweren psychischen Erkrankung und einer konsekutiven schweren Beeinträchtigung der Kaufunktion erfüllt sind, ist klarzustellen, dass massgebend für eine allfällige Leistungspflicht der obligatorischen Krankenpflegeversicherung die Gründe für das Unterbleiben der genügenden Mundhygiene sind. Ist einem schwer psychisch Kranken die Durchführung einer genügenden Mundhygiene lediglich erschwert, rechtfertigt sich eine Leistungspflicht für eine daraus hervorgegangene schwere Beeinträchtigung der Kaufunktion nicht. Auch andern schwer Kranken sowie Alten und Gebrechlichen ist nämlich die Aufrechterhaltung der Mundhygiene erschwert, ohne dass sie sich bei deren Vernachlässigung auf eine Leistungspflicht für daraus entstandene Gebissschäden berufen könnten. Eine Pflichtleistung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung für eine Beeinträchtigung der Kaufunktion zufolge Unterbleibens genügender Mundhygiene kann somit unter dem Gesichtswinkel rechtsgleicher Behandlung nur bei solchen Versicherten mit schweren psychischen Erkrankungen bejaht werden, bei denen eine genügende Mundhygiene aus Gründen dieser Krankheit verunmöglicht ist. In diesem Sinne äussert sich denn auch der von der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO herausgegebene Atlas der Erkrankungen mit Auswirkungen auf das Kausystem (SSO-Atlas, Definition, S. 145). Die Aufrechterhaltung genügender Mundhygiene kann verunmöglicht sein, wenn sich eine schwer psychisch kranke Person wegen ihres Unvermögens, die Notwendigkeit einer genügenden Mundhygiene zu erkennen, einer solchen widersetzt oder wenn die Durchführung einer genügenden Mundhygiene aus Gründen wie etwa der ernsthaften Verschlimmerung des psychischen Leidens während geraumer Zeit zu unterbleiben hat. Dabei ist bei schwer psychisch Kranken wie bei andern Kranken davon auszugehen, dass ihnen, soweit sich nicht Angehörige oder Bekannte um sie kümmern, die sozialen Hilfen (z.B. private oder öffentliche Fürsorge, unter Umständen vormundschaftliche Massnahmen) zur Verfügung stehen.

b) Dem Beschwerdegegner war es nicht im oben dargelegten Sinne verunmöglicht, eine genügende Mundhygiene aufrecht zu erhalten. In den Akten finden sich keine Anhaltspunkte, wonach der Versicherte der Einsicht in die Notwendigkeit der Mundhygiene nicht fähig gewesen wäre und sich ihr widersetzt hätte. Abgesehen davon, dass nach dem Gesagten das vom Versicherten geltend gemachte Unvermögen, den Zahnarzt aufzusuchen, eine Leistungspflicht nicht zu begründen vermöchte, ist ein solches auch gar nicht ausgenötige Mundhygiene aufrechtzuerhalten und die Zähne pflegen und kontrollieren zu lassen, legt der behandelnde Zahnarzt in seinem Schreiben an den Krankenversicherer vom 20. September 1996 nicht dar. Soweit er dem Beschwerdegegner am 19. Juni 1997 bestätigt hat, dass er nicht mehr in der Lage gewesen sei, das Haus zu verlassen, um ihn, den Zahnarzt, aufzusuchen, kontrastiert dies mit dem Umstand, dass der Versicherte gemäss eigenen Ausführungen einen kleinen Landwirtschaftsbetrieb mit Tierhaltung führte. Auch für kranke und ältere Menschen ist es regelmässig beschwerlich, den Zahnarzt aufzusuchen, was indessen für den Gesetzgeber keinen Grund darstellt, bei Vernachlässigung der Mundhygiene deswegen Pflichtleistungen der Krankenkasse vorzusehen. Im Übrigen hat auch der Psychiater Dr. med. J._________ in seinem Schreiben an die Krankenversicherung vom 16. November 1996 damit argumentiert, der Beschwerdegegner sei nicht mehr in der Lage gewesen, ihn, den Psychiater, und den Zahnarzt aufzusuchen, wohingegen er in seinem Schreiben an die Vorinstanz vom 13. August 1997 ausgeführt hat, die psychiatrische Behandlung sei seit Mai 1989 (Zeitpunkt des Erhalts der IV-Rente) eingestellt worden, nachdem das Leiden des Versicherten einigermassen stabil geworden und eine weitere Besserung nicht mehr zu erreichen gewesen sei. Dies entspricht denn auch den Angaben des Beschwerdegegners im vorinstanzlichen Verfahren, wonach er die Behandlung beim Psychiater abgebrochen habe, als er keine Fortschritte mehr gemacht habe. 6.- a) Nach Art. 31 Abs. 1 lit. b KVG übernimmt die obligatorische Krankenpflegeversicherung die Kosten der zahnärztlichen Behandlung, die durch eine schwere Allgemeinerkrankung oder ihre Folgen bedingt ist. In Übereinstimmung damit setzt Art. 18 KLV diesbezüglich die Folgen einer schweren Allgemeinerkrankung der Erkrankung gleich. Ursache für die zahnärztliche Behandlung kann demnach die schwere Allgemeinerkrankung oder aber ihre Folge sein. Indem Gesetz und Verordnung ausdrücklich als Ursache der zahnärztlichen Behandlung auch die Folgen einer schweren Allgemeinerkrankung nennen, drängt sich der Schluss auf, dass auch die Behandlung einer schweren Erkrankung als Folge derselben zu einer leistungspflichtigen zahnärztlichen Behandlung führen kann. Ist demzufolge die zahnärztliche Behandlung des Versicherten durch die medikamentöse Behandlung als Folge seiner schweren psychischen Erkrankung bedingt, fällt sie in den Pflichtleistungsbereich des Krankenversicherers.

b) Der behandelnde Zahnarzt hat am 20. September 1996 der Beschwerdeführerin auf deren Anfrage hin mitgeteilt, es entziehe sich seiner Kenntnis, ob allenfalls Nebenwirkungen einer medikamentösen Behandlung der psychischen Erkrankung des Versicherten bei der Schädigung des Gebisses eine Rolle gespielt haben könnten. Diesbezüglich sei der behandelnde Arzt zu befragen. In den Akten finden sich keine Hinweise darauf, dass dies getan worden ist. Da bejahendenfalls eine Leistungspflicht gegeben wäre, sofern und soweit aus einer medizinischen Behandlung einer schweren psychischen Erkrankung eine schwere Beeinträchtigung der Kaufunktion der versicherten Person hervorgegangen wäre, ist die Sache an die Beschwerdeführerin zurückzuweisen, damit sie diese Abklärungen vornehme und über ihre Leistungspflicht neu verfüge." (sottolineature della redattrice) A proposito dell'assunzione dei costi delle cure dentarie a seguito di malattia delle ghiandole salivari (art. 18 cpv. 1 lett. d OPre; in particolare la xerostomia), va qui segnalata inoltre la sentenza del 29 gennaio 2002 nella causa K 106/99 pubblicata in DTF 128 V 59 (= SVR 2002 KV Nr. 43), dove il TFA ha affermato che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è tenuta a riconoscere prestazioni solo in caso di malattia non evitabile dell'apparato masticatorio; di massima deve trattarsi di un'affezione oggettivamente non evitabile. Il carattere non evitabile presuppone un'igiene buccale sufficiente avuto riguardo alle conoscenze odontologiche attuali; una persona assicurata che, per la sua costituzione oppure a seguito di malattie di cui è stata affetta o di cure subite, presenta una predisposizione accresciuta alle malattie dentarie non può limitarsi a un'igiene buccale comune: " (…) 5.- a) (…) Sie hat hingegen die Zahnschäden, für welche die Kassenleistungen verlangt, als bei guter Mundhygiene vermeidbar bezeichnet. Ihrer Ansicht nach war die Mundhygiene der Beschwerdeführerin ungenügend, wären doch vier jährliche Kontrollen und Fluoridierungen angemessen und zumutbar gewesen. Aus den eingereichten Rechnungen für die Behandlungen ab

1. Januar 1996 (recte: 12. Januar 1996) sei jedoch ersichtlich, dass einzig am

28. März 1996 eine Fluoridierung und am 16. April 1996 eine Schmelzätzung und Dentinvorbehandlung mit Haftvermittler als Kariesprophylaxe durchgeführt worden seien.

b) Die Beschwerdeführerin macht demgegenüber geltend, bei den Fällen von Art. 31 Abs. 1 lit. b KVG in Verbindung mit Art. 18 KLV könne Karies unvermeidbar sein. Zur sachkundigen Beantwortung der Frage der Vermeidbarkeit sei - wie bereits im kantonalen Verfahren beantragt - eine medizinische Expertise notwendig. Sie habe eine ordentliche Zahnpflege betrieben und sei stets darauf bedacht gewesen, die Mundschleimhäute nicht austrocknen zu lassen.

c) Die Vorinstanz hat sich der Auffassung der Beschwerdegegnerin, wonach die in Rechnung gestellten Zahnbehandlungen bei geeigneter Prophylaxe trotz der bestehenden Xerostomie mit Sicherheit vermeidbar gewesen wären, angeschlossen. Massgebendes Kriterium sei die objektive Unvermeidbarkeit. Die Vermeidbarkeit von Parodontitis und Karies werde damit in gewissem Sinne zu einer Vermutung. Zu einer geeigneten Prophylaxe gehöre in concreto nun aber, dass sie häufiger als nur zweimal innerhalb von 16 Monaten durchgeführt werde. 6.- Den Darlegungen und insbesondere der Schlussfolgerung von Krankenkasse und Vorinstanz kann nicht beigepflichtet werden.

a) Von einer "Vermutung" der Vermeidbarkeit von Karies kann nicht ausgegangen werden, auch nicht in "gewissem Sinne", wie das kantonale Gericht annimmt. Vielmehr gibt es Formen vermeidbarer und nicht vermeidbarer Karies. So hat der Verordnungsgeber mit der Aufnahme von Art. 18 lit. d KLV offensichtlich auch die Behandlung von Karies und andern Zahnschäden zur Pflichtleistung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung gemacht, gerade eben in der Erkenntnis, dass Speicheldrüsenerkrankungen und die daraus folgende Mundtrockenheit zu nicht vermeidbaren Zahnschäden führen können.

b) Die der Krankenkasse unterbreiteten Rechnungen weisen Zahnbehandlungen ab 12. Januar 1996 aus. Die erste der in den Rechnungen ausgewiesenen zahnärztlichen Verrichtungen ist das provisorische Zementieren einer Krone. Die von der Beschwerdegegnerin behauptete unzureichende Mundhygiene der Versicherten müsste vor diesem Zeitraum ausgewiesen sein.

c) Entscheidend kann sodann nicht sein, ob die Beschwerdeführerin eine weniger gute Mundhygiene gehabt hat, als von der Beschwerdegegnerin als nötig und zumutbar erachtet wird, sondern vielmehr, ob die Zahnbehandlungen bei der Speicheldrüsenerkrankung und der dadurch verursachten Mundtrockenheit mit erhöhter Kariesanfälligkeit durch eine genügende und zumutbare Mundhygiene hätten vermieden werden können. Ersteres würde nämlich auf eine Sanktionierung der Beschwerdeführerin hinauslaufen, indem sie wegen ungenügender Mundhygiene der Pflichtleistung selbst dann verlustig ginge, wenn die Zahnschäden trotz optimaler, d.h. genügender und zumutbarer Mundhygiene nicht vermeidbar wären.

d) Der behandelnde Zahnarzt attestiert der Versicherten eine gute Mundhygiene. Wird - wie oben dargelegt - auf eine objektive Vermeidbarkeit der Zahnschäden abgestellt, gehört dazu eine allgemein übliche genügende Mund- und Zahnhygiene (Erw. 4a). Dies will indessen nicht heissen, dass eine versicherte Person, die auf Grund ihrer Konstitution, durchgemachten Krankheiten oder durchgeführten Zahnbehandlungen eine erhöhte Anfälligkeit für Zahnerkrankungen hat, es mit der allgemein üblichen Mundhygiene bewenden lassen kann. Die Mundhygiene muss aber in jedem Fall sowohl in der täglichen Durchführung wie auch hinsichtlich des periodischen Ganges zum Zahnarzt und der Dentalhygiene in vernünftigem und zumutbarem Rahmen bleiben.

e) Ob die Schäden, für welche die Versicherte Leistungen der Krankenkasse begehrt, bei einer solchen Mundhygiene im Sinne von Erw. 6d vermeidbar gewesen wären, kann den Akten nicht entnommen werden. Da die Beantwortung der Frage Fachwissen erfordert, hat die Beschwerdegegnerin darüber unter Wahrung der Parteirechte ein Gutachten einzuholen. Dabei geht es um die Abklärung, welche direkten Zahnschäden, vor allem Karies, und welche Folgeschäden bei einer genügenden Mundhygiene im oben dargestellten Sinne vermeidbar gewesen wären.“ (sottolineature della redattrice). Su tale argomento, vedi anche la STFA del 19 settembre 2001 pubblicata in DTF 127 V 328. 2.5.   Per quanto concerne il caso di specie, facendo valere che la radio- e chemioterapia a cui si è sottoposta nel 2006 le ha causato la secchezza della bocca con conseguenze a livello dentale e parodontale, la ricorrente ha chiesto alla Cassa malati di assumersi, ai sensi dell'art. 19 lett. c OPre, i costi della profilassi dentaria di cui necessita tre volte all'anno. Già nel giugno 2010 (doc. A18) il dr. med. dent. __________ aveva infatti evidenziato che l'assicurata presentava una salivazione ridotta causata dalla radioterapia, ciò che comporta, in generale, un'aumentata attività cariogena ed un rischio parodontale maggiorato. Anche il 17 gennaio 2011 (doc. A14) il dentista curante ha precisato che l'assicurata viene seguita a livello igienico con sedute regolari ogni quattro mesi, in cui avvengono i controlli del cavo orale e l'interessata viene istruita sull'apporto giornaliero di fluoro, perché le lesioni dentali che si creano sono la conseguenza delle cure antitumorali svolte in passato, che hanno portato ad una diminuzione della saliva. Nella dichiarazione del settembre 2011 (doc. A10) all'attenzione della Cassa malati dell'assicurata, il dentista curante ha ribadito che quest'ultima necessita di una regolare profilassi dentaria, da svolgere ogni quattro mesi, perché i medicamenti che ha dovuto assumere a causa del tumore e le cure antitumorali svolte in passato sono la causa della seria riduzione del flusso salivare, come confermato dai test espressamente eseguiti (doc. A12). La Cassa malati ha interpellato il medico oncologo che ha prestato le cure tumorali alla ricorrente ed il dottor __________, l'8 novembre 2010 (doc. 8), ha posto la diagnosi di carcinoma poco differenziato G3 dell'orofaringe (con aspetti di tipo carcinoma rinofaringeo), stadio pT2N1M0. Dopo avere spiegato che il trattamento di radio-chemioterapia è iniziato il 2 febbraio 2006 ed è terminato il 3 ottobre 2006, lo specialista ha osservato che grazie al trattamento molto intenso si è potuta raggiungere una remissione completa e dopo quattro anni l'interessata è quasi sicuramente guarita dal suo tumore. Tuttavia, quale conseguenza di questo trattamento molto intenso, l'assicurata non ha più avuto produzione di saliva per molto tempo ed a quel momento stava ricominciando appena appena. Lo stesso oncologo ha dichiarato che " Evidentemente una terapia così aggressiva non poteva non avere conseguenze a livello dentario. Non c'è quindi nessun dubbio che le conseguenze a livello dentario, con le quali la paziente è ora confrontata ora, siano una conseguenza diretta della terapia eseguita. È difatti anche molto noto che le conseguenze della radioterapia sono di solito tardive e che tengono ad aumentare e a peggiorare con il tempo: così per esempio i tumori secondari indotti da radioterapia, insorgono solo 15-20 anni dopo la fine della radioterapia. ". Anche la dr.ssa __________, che si è occupata del trattamento radioterapico per il carcinoma dell'orofaringe, il 12 gennaio 2011 (doc. 11) ha confermato che l'irradiazione ha coinvolto la regione mesofaringeale e il cavo orale ed è responsabile di effetti collaterali post-attinici tardivi e permanenti a livello della vascolarizzazione dentaria. Pertanto, sono da prevedere dei provvedimenti sul piano delle cure dentarie in relazione con questa cura radiante senza limiti temporali. Sentite queste opinioni, il 16 marzo 2011 (doc. 14) il dr. med. dent. __________, medico fiduciario della Cassa malati dell'assicurata, ha dato il proprio benestare all'assunzione dei costi preventivati di Fr. 1'159,40 e di Fr. 155.- in applicazione dell'art. 19 lett. c OPre. Questo parere è stato poi riportato nella lettera del 30 marzo 2011 (doc. 16) che la Cassa malati ha scritto al dentista curante. In seguito, vista la citata dichiarazione di quest'ultimo del 6 settembre 2011 sulla necessita di una regolare profilassi ogni 4 mesi, CO 1 ha nuovamente interpellato il suo medico dentista di fiducia, il quale il 22 settembre 2011 (doc. 18) ha accettato il principio che " per ridurre sensibilmente i rischi futuri, riteniamo che siano indispensabili 4 sedute d'igiene professionale all'anno .". Tuttavia, l'odontoiatra ha precisato che le prime due sedute, essendo delle normali misure di prevenzione e profilassi, debbano essere a carico dell'assicurata, mentre la Cassa malati si assume le due rimanenti sedute in virtù dell'art. 19 lett. c OPre. Occorre quindi determinare se, a ragione, la Cassa malati abbia escluso le sue prestazioni per le prime due sedute di profilassi all'anno giusta la norma citata. 2.6.   In concreto, l'applicazione dell'art. 19 OPre va esclusa, poiché i trattamenti dentari non risultano essere stati necessari per la cura della grave malattia che ha colpito l'assicurata (STCA 36.2007.63 del 23 gennaio 2008, consid. 7). Nella sentenza K 39/98 del 19 dicembre 2001 l'Alta Corte, pronunciatasi su ricorso di un assicurato che a seguito della formazione di un linfoma non hodgkin alla tonsilla destra ha dovuto sottoporsi nel 1992 a trattamenti di chemio- e radioterapia, che gli hanno causato gravi carie secondarie a tutto l'apparato masticatorio, nonché danni parodontali e una aumentata predisposizione alle infezioni dell'osso mascellare, necessitante un trattamento di risanamento della cavità orale, prevedente in particolare interventi di otturazione, di cura radicolare e di revisione parodontale, ha negato che la Cassa malati si dovesse assumere le prestazioni richieste in virtù dell'art. 19 OPre e dell'art. 18 OPre ma, semmai, giusta l'art. 17 lett. b c. 3 OPre. In particolare, al considerando 3 il TFA si è così espresso: " (…)

b) In sostanza, la Corte cantonale ha correttamente ritenuto inapplicabile la norma dell'art. 19 OPre, nella sua versione determinante, valida fino al 31 dicembre 1998 (DTF 121 V 366 consid. 1b e riferimenti). Pur non limitandosi tale disposto a regolamentare solo gli interventi antecedenti, bensì garantendo in generale un'assistenza completa (quindi anche ricostruttiva) se la cura dentaria era necessaria al trattamento di una delle gravi malattie sistemiche contemplate dalla norma (cfr. DTF 124 V 199 consid. 2d; Gebhard Eugster, Krankenversicherungsrechtliche Aspekte der zahnärztlichen Behandlung nach Art. 31 Abs. 1 KVG, in: LAMal - KVG, Recueil de travaux en l'honneur de la société suisse de droit des assurances, Losanna 1997, pag. 243), va osservato che siffatta condizione non si realizza in concreto, in quanto i trattamenti dentari in questione - a differenza della fattispecie regolata in DTF 124 V 196 segg., concernente una domanda di ricostruzione dentaria che faceva seguito a un intervento di estrazione necessario ai fini di una sostituzione di una valvola cardiaca - non risultano essere (stati) necessari per le cure della grave malattia che aveva colpito l'interessato. Si deve pertanto ritenere che le affezioni riscontrate sono unicamente conseguenza della malattia, rispettivamente dei suoi postumi. Per completezza si osserva che tale valutazione non modifica nemmeno il nuovo testo di ordinanza, in vigore dal 1° gennaio 1999. (…)" (sottolineature della redattrice). Nella fattispecie, la profilassi dentaria è una conseguenza del tumore all'orofaringe di cui è stata affetta l'assicurata nel 2006, data la xerostomia che è sorta con le cure di radio- e chemioterapia del 2006. Pertanto, non essendo manifestamente necessarie per la cura di questo tumore, non è possibile porre a carico della LAMal e dell'art. 19 lett. c OPre le sedute d'igiene dentale professionale a cui si deve sottoporre la ricorrente per evitare la formazione di carie e di parodontopatie. 2.7.   Per quanto concerne l'art. 17 OPre, questa norma offre due appigli ai fini di un'assunzione a carico dell'assicurazione di base delle spese di trattamento dentario connesse con la trattazione di affezioni tumorali maligne. Da un lato, possono ricadere sotto il disposto dell'art. 17 lett. b terza cifra OPre (cfr. consid. 4) le cure dentarie resesi necessarie a seguito di un trattamento di chemioterapia originante malattie del parodonto (parodontopatie), tali affezioni potendo essere considerate effetti secondari irreversibili di medicamenti (STFA K 39/98 del 19 dicembre 2001). Dall'altro lato, il trattamento di affezioni dentarie conseguenti alla cura di tumori maligni del viso, dei mascellari e del collo può essere posto a carico dell'assicurazione obbligatoria in applicazione diretta della lett. c cifra 2 OPre (cfr. consid. 4), anche se il danno dentario non è stato provocato (direttamente) dal tumore maligno in quanto tale, bensì dalle cure instaurate per il trattamento di tale malattia. Nel caso di specie, dalla documentazione non emerge alcuna informazione riguardante l'eventuale applicazione dell'art. 17 OPre e né il medico curante né il dentista di fiducia della Cassa malati si sono pronunciati al riguardo nell'ambito dell'assunzione dei costi delle misure di profilassi messe in atto dall'assicurata. Gli atti vanno quindi rinviati alla Cassa malati affinché esamini le ipotesi previste dall'art. 17 lett. b e lett. c OPre. 2.8.   Va infine esaminato se al caso di specie si può applicare l'art. 18 lett. d OPre (malattie delle ghiandole salivari), rammentando tuttavia che, con la citata DTF 128 V 59, il TFA ha affermato che l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è tenuta a riconoscere prestazioni solo in caso di malattia non evitabile dell'apparato masticatorio; di massima deve trattarsi di un'affezione oggettivamente non evitabile. Il carattere non evitabile presuppone un'igiene buccale sufficiente avuto riguardo alle conoscenze odontologiche attuali; una persona assicurata che, per la sua costituzione oppure a seguito di malattie di cui è stata affetta o di cure subite, presenta una predisposizione accresciuta alle malattie dentarie non può limitarsi a un'igiene buccale comune. Nel caso concreto è emerso che la quantità e la qualità del flusso salivare dell'assicurata non sono nella norma. Infatti, il test che il dentista curante ha eseguito il 4 marzo 2011 ha accertato un flusso salivare dopo 30 secondi di stimolazione con blocco di paraffina di zero millilitri, così pure il flusso salivare dopo 5 minuti di stimolazione con blocco di paraffina, seppure si sia " un po' imbevuto il blocco di paraffina ma la paziente non ha mai dovuto sputare ". (doc. A12). Il medico dentista di fiducia della Cassa malati non ha mai messo in dubbio questi risultati comunicati l'8 marzo 2011 (doc. A12) e neppure fa valere che altri esami avrebbero dato esiti diversi. Anzi. La (allora) fattispecie è stata rivalutata e visto il parere positivo dato dal dottor __________ (doc. 14), CO 1 ha comunicato il 30 marzo 2011 (doc. 16) al dentista curante dell'assicurata di assumersi le cure dentarie fatturate, essendo esse in relazione con l'art. 19 lett. c OPre. Anche gli scritti successivi del dr. med. dent. __________ attestanti una seria riduzione del flusso salivare (doc. A10) - oltre a quelli precedenti attestanti già la presenza della xerostomia (doc. A17 e A18) - non sono stati messi in dubbio dall'odontoiatra a cui faceva capo la Cassa malati resistente. Pertanto, nel caso di specie è comprovata una diminuzione importante del flusso salivare tale da comportare eventuali danni ai denti, che in parte si sarebbero già realizzati (cfr. i rimborsi di Fr. 1'159,40 e di Fr. 155.- accettati con lo scritto del 30 marzo 2011). Ne discende che alla Cassa malati spetta verificare nel dettaglio anche l'applicazione dell'art. 18 cpv. 1 lett. d OPre. 2.9.   Infine, in aggiunta a quanto precede, il TCA evidenzia che il dr. med. dent. __________ ha prescritto alla ricorrente un controllo ogni quattro mesi, pari quindi a tre sedute all'anno di igiene professionale (doc. A10). L'assicurato medio, generalmente, si reca per prassi una volta all'anno a fare una seduta di igiene professionale e, qualora ve ne fosse la necessità, (contestualmente) è chiamato poi a sottoporsi ad un controllo dal proprio medico dentista di fiducia. Stante la disponibilità della Cassa malati ad assumersi due sedute di igiene dentaria e vista la necessità della ricorrente di doversi sottoporre a tre (e non quattro) igieni professionali all'anno, ciò significa che l'assicurata, semmai, fatte salve le verifiche menzionate ai considerandi che precedono, si dovrà assumere personalmente al limite soltanto la prima delle tre sedute di igiene professionale annue, mentre le altre due resteranno (comunque) a carico della Cassa malati. 2.10.   Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto ai sensi delle considerazioni esposte, quindi gli atti vanno rinviati alla Cassa malati resistente per l'esame dei disposti art. 17 e 18 OPre e per l'emanazione di una nuova decisione sul diritto dell'assicurata al rimborso delle misure di igiene dentaria, mentre la decisione impugnata va annullata. Vincente in causa e stante il patrocinio di un legale, la ricorrente ha diritto a ripetibili comunque ridotte siccome il mandato è stato conferito a fine istruttoria e l'incidenza dell'attività del patrocinatore sull'esito del gravame è stata limitata (art. 61 lett. g LPGA). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi . § La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa malati per i suoi incombenti conformemente alle considerazioni esposte.

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. CO 1 verserà alla ricorrente, a titolo di ripetibili parziali, CHF 250.-- comprensivi di IVA se dovuta.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti