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35.2018.96

Diritto alla rendita d'invalidità. Determinazione del reddito da invalido (lasciata aperta la questione di sapere se le DPL scelte dall'assicuratore fossero tutte compatibili con sit. assicurato, poiché anche applicando salari statistici nessun diritto a rendita)

Ticino · 2018-12-12 · Italiano TI
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Diritto alla rendita d'invalidità. Determinazione del reddito da invalido (lasciata aperta la questione di sapere se le DPL scelte dall'assicuratore fossero tutte compatibili con sit. assicurato, poiché anche applicando salari statistici nessun diritto a rendita)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015).

nel merito

2.2.   Litigiosa è la questione di

sapere se l’istituto convenuto era legittimato a negare all’assicurato il

diritto a una rendita d’invalidità, oppure no.

Giusta l'art. 18 cpv. 1

LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo l'art. 8 cpv. 1

LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale

presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004,

pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF

rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta,

corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale

occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito

all'introduzione della LPGA.

Da parte sua, l'art. 16

LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che

l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta Corte, nella

sentenza U 192/03 del 22 giugno

2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha

modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai

previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha

quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di

inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere

la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono, dunque, di norma

gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.   il danno alla salute

fisica o psichica (fattore medico)

2.   la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente

economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non

secondo il grado di menomazione dello stato di salute.

D'altro canto, poiché

l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un

danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente

adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione.

Spetta al medico fornire

una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un

esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate

funzioni.

Il medico indicherà per

prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando

quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe.

Egli valuterà finalmente

il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella

professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi

aspetti, la

STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e

la

STFA I 162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità, proprio

perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che

l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in

un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi da porre a

raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su

solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La giurisprudenza federale

ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione

dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica

del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi

sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha avuto modo di

confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro

stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire

pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua

capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita di guadagno

effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se -

le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in

generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si

avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente

esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua

capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di

lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a;

conferma di giurisprudenza).

Le ragioni, inerenti

l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente

capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del

lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato,

che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di

lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine:

reddito da

invalido

La misura dell'attività

che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del

danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le

attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la giurisprudenza,

per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che

non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione

professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito,

rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse

vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o

non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b).

Nel valutare la

possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità

di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro

ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione,

cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI

1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui

all'art. 28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa

della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio

o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua

età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi

che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla

salute della stessa gravità."

II. Termine:

reddito

conseguibile senza invalidità

:

Nel determinare il reddito

conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla

situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura

partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta

sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci

si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche

rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze

ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss.,

consid. 5b; 4a, b).

Il grado di invalidità

corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico

conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da

invalido

.

2.4.   Nella presente fattispecie,

il TCA constata che la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal

dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, a

margine della visita di chiusura del 19 aprile 2018 (doc. 77, p. 5 s.), non è

stata contestata dal ricorrente (cfr. doc. I).

Contestato è per contro

l’aspetto economico della determinazione del grado d’invalidità, e meglio l’

entità

del reddito da invalido

.

Al proposito, con

l’impugnativa viene fatto valere che l’assicurato non potrebbe svolgere quattro

delle cinque attività di cui alle DPL considerate dall’amministrazione, e ciò

tenuto conto del suo stato di salute infortunistico, della sua formazione

scolastica e professionale, della sua età e del suo statuto di frontaliere.

Trattandosi della

professione di

operaio orologiero

presso la ditta __________, il

ricorrente potrebbe tutt’al più venir assunto “… quale operaio non qualificato,

e non nella funzione proposta dalla DPL, che intrinsecamente prevede già

diversa esperienza nel settore.” (doc. I, p. 4). A proposito dell’

aiuto

ufficio

presso __________, non si tratterebbe in realtà “… di un lavoro

vero e proprio, ma di un progetto di reinserimento. (…). In aggiunta a ciò si

specifica che è un’associazione parapubblica, basata sulla scala stipendi dello

Stato. Ricordiamo a questo punto che il sig. RI 1 è un lavoratore frontaliero,

e come tale, ha pochissime speranze di essere assunto presso qualsiasi attività

lavorativa statale o parastatale.” (doc. I, p. 5). Per quanto riguarda

l’attività di

fattorino di distribuzione

presso le __________, RI 1

osserva che, essendo il datore di lavoro un ente parapubblico, “… se paragonati

al settore privato classico, gli stipendi sono molto più altri della media. In

aggiunta, per la natura stessa dell’azienda di riferimento, si rimanda

nuovamente al doc. G, che conferma chiaramente la tendenza a non assumere

frontalieri in queste posizioni. Il sig. RI 1 non avrebbe alcuna possibilità di

essere assunto in questa posizione.” (doc. I, p. 6). Infine, in merito

all’attività di

affilatore

presso la ditta __________, l’insorgente

afferma di non comprendere “… il motivo per cui si prenda in considerazione

un’attività così limitata e specifica, piuttosto che una posizione più “aperta”

come quella da noi suggerita: statisticamente, è indubbio che i posti a

disposizione in quella funzione sono più numerosi rispetto a quelli per il più

specialistico “affilatore” (doc. I, p. 6).

In sede di replica, la

patrocinatrice dell’assicurato ha versato agli atti le dichiarazioni dei datori

di lavoro interessati.

__________ della __________

ha in particolare indicato che “chi non ha fatto una scuola, un corso di

specializzazione o ha comunque diversi anni di esperienza, non è assolutamente

in grado di svolgere questo lavoro. Non è possibile assumere una persona che

fino al giorno prima ha svolto altri lavori di tutt’altro tipo.” (doc. M).

__________, direttore

dell’__________, ha precisato segnatamente che “… per accedere ad un processo

di assunzione presso il nostro laboratorio protetto è necessario possedere dei

requisiti minimi che il vostro assistito sembrerebbe, per le informazioni in

nostro possesso, non avere.” (doc. N).

__________, Caposettore risorse

umane delle __________, ha dichiarato che “presso le __________, che contano

ormai 380 collaboratori, è presente un solo frontaliere, impiegato in azienda

dal lontano 1988. La politica aziendale è quella di favorire l’impiego di

personale indigeno.” (doc. O).

__________, HR Manager

della __________, ha affermato che per il posto di lavoro di affilatore “…

vengono richieste delle competenze specifiche nel campo dell’affilatura e

costruzione di utensili. Nella fattispecie si richiede esperienza pluriennale,

conoscenza del disegno tecnico, utilizzo di affilatrici manuali, programmazione

affilatrici CNC e utilizzo di strumenti di misura (calibri-micrometri e

comparatori). L’unica posizione che non richiede delle competenze specifiche è

quella dell’ausiliario di reparto che peraltro risulta essere molto faticosa

poiché prevede la pulizia giornaliera di tutti … e pulizia generale delle

infrastrutture.” (doc. P).

Chiamata a prendere

posizione sulla documentazione prodotta, l’istituto assicuratore ha confermato

l’uso delle DPL scelte, rilevando in particolare che “alcune delle allegazioni

riportate nella documentazione prodotta dal signor RI 1, contenenti esigenze

supplementari per i vari posti rispetto a quelle dichiarate per l’allestimento

ed il completamento delle DPL, sono talmente divergenti che lasciano seri dubbi

in merito alla buona fede di chi le ha rilasciate. Le DPL sono il frutto di

quanto indicato dai datori di lavoro che vengono chiamati regolarmente a

confermare le loro indicazioni e che hanno, in ogni momento, diritto e dovere

di comunicare eventuali cambiamenti. La CO 1 si è pertanto fondata a giusta

ragione sulle DPL contestate dal ricorrente. Ragion per cui le stesse sono fede

facenti.”.

D’altro canto,

l’amministrazione fa valere che, anche qualora il reddito da invalido venisse

stabilito in base ai salari statistici (anziché in base al metodo delle DPL),

l’esito della vertenza non muterebbe (“Confrontando il salario da valido (fr.

55'780.90) con il salario da invalido riferito al mercato equilibrato del

lavoro (2016, indicizzato al 2018) e, tenuto conto di una deduzione sociale

massima del 10%, pari a fr. 60'846.46, si giunge ad un grado di invalidità

addirittura negativo.”) (doc. IX).

Riguardo a quest’ultimo

aspetto, in data 21 novembre 2018, la rappresentante del ricorrente ha

osservato segnatamente che “…, invece di ammettere il proprio errore di

valutazione ed utilizzare delle DPL più consone al caso concreto, CO 1 si

rintana nel più sicuro universo delle tabelle RSS federali, che, come affermato

più volte, non sono assolutamente riguardevoli della situazione economica e

salariale ticinese.” (doc. XI, p. 2).

2.5.   Trattandosi della

determinazione del reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui

criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V

472 seg.

Nella prima sentenza di

principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da

invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono,

conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle

statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari

fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle

circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione

addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di

permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione

è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una

deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto

delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima

sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL

(“Descrizione dei posti di lavoro”).

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA 1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA 13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I

222/04).

In una sentenza

32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del

20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…)

quando il salario da valido

conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale

(al riguardo cfr.

Grisanti

, Nuove regole per la

valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p.

326-327) (…)”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la

questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore

fosse chiaramente sotto la media (“

deutliche Abweichung

”). Tale è di

regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid.

6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza

pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto

rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è

stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1

consid. 5.

2.6.

Nel caso

concreto, il TCA prende atto delle dichiarazioni rilasciate dai datori di

lavoro interessati dalle DPL utilizzate dall’amministrazione, il cui tenore fa apparire

come piuttosto irrealistiche le possibilità di un reinserimento professionale

dell’assicurato in quelle aziende (cfr. doc. M-P).

La questione

non deve tuttavia essere ulteriormente approfondita, in quanto, anche volendo ammettere

che talune delle DPL indicate dall’CO 1 non sono compatibili con la situazione

dell’insorgente, ciò non basterebbe ancora per riconoscere all’assicurato il

diritto a una rendita d’invalidità, per i motivi illustrati qui di seguito.

Innanzitutto,

il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, nel caso in cui le

DPL prodotte dall’CO 1 non soddisfino le condizioni poste dalla giurisprudenza,

il giudice cantonale delle assicurazioni sociali può rinviare la causa

all’amministrazione affinché completi la sua inchiesta economica oppure

determinare lui stesso il reddito da invalido in applicazione dei dati

statistici risultanti dalla RSS. Si tratta di una facoltà lasciata

all’apprezzamento del giudice (cfr. STF 8C_199/2017 del 6 febbraio 2018 consid.

5.2 e riferimenti ivi menzionati).

Nel caso di

specie, questo Tribunale ritiene che il reddito da invalido possa essere

validamente stabilito in base ai salari statistici periodicamente pubblicati

dall’Ufficio federale di statistica. In questo contesto,

è utile segnalare

che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a

una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante

dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo la RSS (in

questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2 e

la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in

giudicato).

Ora,

utilizzando i dati forniti dalla tabella

RSS 2016 TA 1

,

l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche

inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito

della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in

media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su

41.7 ore

, esso ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40

per l'intero anno (fr. 5'566.95 x 12).

Dopo adeguamento all'indice dei

salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+

0.4%) e, per il 2018, di fr. 67'405.96 (+ 0.5%).

Per quanto riguarda la

questione del

gap

salariale, va rilevato che, in una sentenza

8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha

stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido,

allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella

fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione

previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure

la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha

precisato che questa giurisprudenza è applicabile,

mutatis mutandis

, ad

altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto

collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3).

Nella presente

fattispecie, in base al contratto collettivo di lavoro per il settore del

prestito di personale, a cui il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà

generale con decreto del 29 marzo 2016 (con validità sino al 31 dicembre 2018),

il salario minimo per i lavoratori non qualificati in Ticino ammonta nel 2018 a

fr. 39'900/anno

, rispettivamente a

fr. 45'760/anno

per quelli

formati (sempre in Ticino). Pertanto, che si voglia considerare RI 1 un

lavoratore non qualificato oppure formato, il reddito annuo che egli avrebbe

realizzato

nel 2018

per un’occupazione a tempo pieno quale

dipendente della __________ (

fr.

55'780.90) (cfr. doc. 87,

p. 1; dato non contestato), è in ogni caso

superiore

a quello risultante

dal CCL, di modo che non entra in linea di conto una decurtazione del reddito

statistico da invalido a tale titolo.

2.7.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore convenuto sostiene che la deduzione massima sul reddito

statistico da invalido sarebbe del 10% (doc. IX, p. 2).

Considerato il riserbo di

cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, proponendo l’applicazione di una

decurtazione del 10%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di

apprezzamento. Mediante la riduzione in questione, l’istituto convenuto ha

infatti debitamente tenuto conto degli

effetti legati alla menomazione

infortunistica

.

Le circostanze evidenziate

con il ricorso non appaiono atte a giustificare una più ampia riduzione

percentuale.

In

proposito, va rilevato che il TF ha più volte negato la rilevanza del fattore

"età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem

massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG)

grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei

Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar

lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65;

vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3,

und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio

2008 consid.

8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del

30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF

8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10

giugno 2009 consid. 5.2.1).

D’altra parte, il fatto di

avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori

decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto

(livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza

professionale diversificata né un grado d’istruzione particolare (cfr., in

questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 Nr. UV 15 p. 49 consid.

3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid.

2.3.). Un discorso analogo vale anche per l’assenza di esperienza in taluni

ambiti di attività (cfr. STF 8C_103/2018 del 25 luglio 2018 consid. 5.2, 9C_467/2012

del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2).

Infine, in una sentenza

8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, l’Alta Corte ha stabilito che,

tenuto conto delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un lavoratore

cittadino di uno Stato membro non è

a priori

svantaggiato rispetto a un

lavoratore svizzero in ragione della sua nazionalità e del suo statuto di

frontaliere.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a

fr. 60'665.36

.

Ora, confrontando i fr. 60'665.36

al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla

salute, e cioè fr. 55'780.90, risulta che egli non subisce alcuna perdita di

guadagno a dipendenza dei postumi residuali dell’infortunio accaduto nel

novembre 2016.

In queste condizioni, la

decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata

negata una rendita d’invalidità, deve essere confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.12.2018 35.2018.96 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.12.2018 35.2018.96 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 12.12.2018 35.2018.96

Diritto alla rendita d'invalidità. Determinazione del reddito da invalido (lasciata aperta la questione di sapere se le DPL scelte dall'assicuratore fossero tutte compatibili con sit. assicurato, poiché anche applicando salari statistici nessun diritto a rendita)

Raccomandata Incarto n. 35.2018.96 mm Lugano 12 dicembre 2018 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 21 settembre 2018 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 22 agosto 2018 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   In data 3 novembre 2016, RI 1, dipendente dell’agenzia di lavoro interinale __________ di __________ in qualità di aiuto gessatore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1, ha subito una distorsione al ginocchio sinistro nel tentativo di trattenere una carriola che si stava per rovesciare. Egli ha in tal modo riportato la lesione del legamento crociato anteriore (doc. 10) che è stata oggetto d’intervento operatorio il 4 maggio 2017 (doc. 36). L’istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. 1.2.   Alla chiusura del caso, con decisione formale del 20 luglio 2018, l’amministrazione ha negato all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità e a un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) (doc. 88). A seguito dell’opposizione interposta dal RA 1 per conto dell’assicurato (doc. 95), in data 22 agosto 2018, l’CO 1 ha confermato il contenuto della sua prima decisione (doc. 98). 1.3.   Con tempestivo ricorso del 21 settembre 2018, RI 1, sempre rappresentato dall’RA 1, ha chiesto che gli atti vengano rinviati all’CO 1 affinché proponga “… nuove DPL (…) più consone alla situazione di quest’ultimo e a quella di un mercato del lavoro equilibrato.”. A sostegno della propria pretesa, l’insorgente fa valere che sarebbe “… alquanto improbabile che il ricorrente, sprovvisto di una formazione non avendo effettuato altri studi dopo la terza media, la mancanza di esperienza, l’età, gli impedimenti fisici, una carenza di istruzione (egli ha sempre svolto l’attività di aiuto nei cantieri), e non da ultimo lo statuto di frontaliere possa ambire a lavorare nella preponderanza dei settori presi in considerazione nelle DPL.”. Egli ha quindi sollevato obiezioni in merito all’applicabilità al caso di specie di quattro delle cinque DPL ritenute dall’amministrazione (“orologiaio qualificato incassatura”, “aiuto di ufficio”, “fattorino di distribuzione” e “affilatore”) (cfr. doc. I). 1.4.   L’CO 1, in risposta, ha postulato che l’impugnativa venga respinta con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V). 1.5.   In replica, la patrocinatrice del ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione, specificatamente delle dichiarazioni dei datori di lavoro interessati (di cui è stata pure chiesta l’audizione testimoniale), e si è riconfermata nelle proprie conclusioni (doc. VII + allegati). L’assicuratore resistente si è espresso al riguardo in data 14 novembre 2018 (doc. IX). La patrocinatrice di RI 1 ha ancora avuto modo di far valere le proprie ragioni il 21 novembre 2018 (doc. XI). in diritto in ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015). nel merito 2.2.   Litigiosa è la questione di sapere se l’istituto convenuto era legittimato a negare all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, oppure no. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA. Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF. Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA. Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343. Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'in­va­lidità:

1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico). Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio. 2.3.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute. D'altro canto, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione. Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti che egli incontra nell'esplicare determinate funzioni. Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe. Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002). L'invalidità, proprio perché concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora o potrebbe realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA). I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo. La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno. Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994). La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza). Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d). I. Termine: reddito da invalido La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale. Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b). Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata). Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infor­tuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF: " Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'in­validità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità." II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità : Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b). Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido . 2.4.   Nella presente fattispecie, il TCA constata che la valutazione dell’esigibilità lavorativa espressa dal dott. __________, specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia, a margine della visita di chiusura del 19 aprile 2018 (doc. 77, p. 5 s.), non è stata contestata dal ricorrente (cfr. doc. I). Contestato è per contro l’aspetto economico della determinazione del grado d’invalidità, e meglio l’entità del reddito da invalido . Al proposito, con l’impugnativa viene fatto valere che l’assicurato non potrebbe svolgere quattro delle cinque attività di cui alle DPL considerate dall’amministrazione, e ciò tenuto conto del suo stato di salute infortunistico, della sua formazione scolastica e professionale, della sua età e del suo statuto di frontaliere. Trattandosi della professione di operaio orologiero presso la ditta __________, il ricorrente potrebbe tutt’al più venir assunto “… quale operaio non qualificato, e non nella funzione proposta dalla DPL, che intrinsecamente prevede già diversa esperienza nel settore.” (doc. I, p. 4). A proposito dell’aiuto ufficio presso __________, non si tratterebbe in realtà “… di un lavoro vero e proprio, ma di un progetto di reinserimento. (…). In aggiunta a ciò si specifica che è un’associazione parapubblica, basata sulla scala stipendi dello Stato. Ricordiamo a questo punto che il sig. RI 1 è un lavoratore frontaliero, e come tale, ha pochissime speranze di essere assunto presso qualsiasi attività lavorativa statale o parastatale.” (doc. I, p. 5). Per quanto riguarda l’attività di fattorino di distribuzione presso le __________, RI 1 osserva che, essendo il datore di lavoro un ente parapubblico, “… se paragonati al settore privato classico, gli stipendi sono molto più altri della media. In aggiunta, per la natura stessa dell’azienda di riferimento, si rimanda nuovamente al doc. G, che conferma chiaramente la tendenza a non assumere frontalieri in queste posizioni. Il sig. RI 1 non avrebbe alcuna possibilità di essere assunto in questa posizione.” (doc. I, p. 6). Infine, in merito all’attività di affilatore presso la ditta __________, l’insorgente afferma di non comprendere “… il motivo per cui si prenda in considerazione un’attività così limitata e specifica, piuttosto che una posizione più “aperta” come quella da noi suggerita: statisticamente, è indubbio che i posti a disposizione in quella funzione sono più numerosi rispetto a quelli per il più specialistico “affilatore” (doc. I, p. 6). In sede di replica, la patrocinatrice dell’assicurato ha versato agli atti le dichiarazioni dei datori di lavoro interessati. __________ della __________ ha in particolare indicato che “chi non ha fatto una scuola, un corso di specializzazione o ha comunque diversi anni di esperienza, non è assolutamente in grado di svolgere questo lavoro. Non è possibile assumere una persona che fino al giorno prima ha svolto altri lavori di tutt’altro tipo.” (doc. M). __________, direttore dell’__________, ha precisato segnatamente che “… per accedere ad un processo di assunzione presso il nostro laboratorio protetto è necessario possedere dei requisiti minimi che il vostro assistito sembrerebbe, per le informazioni in nostro possesso, non avere.” (doc. N). __________, Caposettore risorse umane delle __________, ha dichiarato che “presso le __________, che contano ormai 380 collaboratori, è presente un solo frontaliere, impiegato in azienda dal lontano 1988. La politica aziendale è quella di favorire l’impiego di personale indigeno.” (doc. O). __________, HR Manager della __________, ha affermato che per il posto di lavoro di affilatore “… vengono richieste delle competenze specifiche nel campo dell’affilatura e costruzione di utensili. Nella fattispecie si richiede esperienza pluriennale, conoscenza del disegno tecnico, utilizzo di affilatrici manuali, programmazione affilatrici CNC e utilizzo di strumenti di misura (calibri-micrometri e comparatori). L’unica posizione che non richiede delle competenze specifiche è quella dell’ausiliario di reparto che peraltro risulta essere molto faticosa poiché prevede la pulizia giornaliera di tutti … e pulizia generale delle infrastrutture.” (doc. P). Chiamata a prendere posizione sulla documentazione prodotta, l’istituto assicuratore ha confermato l’uso delle DPL scelte, rilevando in particolare che “alcune delle allegazioni riportate nella documentazione prodotta dal signor RI 1, contenenti esigenze supplementari per i vari posti rispetto a quelle dichiarate per l’allestimento ed il completamento delle DPL, sono talmente divergenti che lasciano seri dubbi in merito alla buona fede di chi le ha rilasciate. Le DPL sono il frutto di quanto indicato dai datori di lavoro che vengono chiamati regolarmente a confermare le loro indicazioni e che hanno, in ogni momento, diritto e dovere di comunicare eventuali cambiamenti. La CO 1 si è pertanto fondata a giusta ragione sulle DPL contestate dal ricorrente. Ragion per cui le stesse sono fede facenti.”. D’altro canto, l’amministrazione fa valere che, anche qualora il reddito da invalido venisse stabilito in base ai salari statistici (anziché in base al metodo delle DPL), l’esito della vertenza non muterebbe (“Confrontando il salario da valido (fr. 55'780.90) con il salario da invalido riferito al mercato equilibrato del lavoro (2016, indicizzato al 2018) e, tenuto conto di una deduzione sociale massima del 10%, pari a fr. 60'846.46, si giunge ad un grado di invalidità addirittura negativo.”) (doc. IX). Riguardo a quest’ultimo aspetto, in data 21 novembre 2018, la rappresentante del ricorrente ha osservato segnatamente che “…, invece di ammettere il proprio errore di valutazione ed utilizzare delle DPL più consone al caso concreto, CO 1 si rintana nel più sicuro universo delle tabelle RSS federali, che, come affermato più volte, non sono assolutamente riguardevoli della situazione economica e salariale ticinese.” (doc. XI, p. 2). 2.5.   Trattandosi della determinazione del reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg. Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione a sapere se, e in quale misura al caso, i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti, dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinché il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL (“Descrizione dei posti di lavoro”). In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonché su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA 1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA 13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). In una sentenza 32.2007.165 del 7 aprile 2008 questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. Grisanti, Nuove regole per la valutazione dell’invalidità., in: RtiD II-2006, p. 311 seg., in particolare p. 326-327) (…)”. Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 p. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. Questa giurisprudenza è stata confermata ancora di recente dal TF, segnatamente nella DTF 141 V 1 consid. 5. 2.6. Nel caso concreto, il TCA prende atto delle dichiarazioni rilasciate dai datori di lavoro interessati dalle DPL utilizzate dall’amministrazione, il cui tenore fa apparire come piuttosto irrealistiche le possibilità di un reinserimento professionale dell’assicurato in quelle aziende (cfr. doc. M-P). La questione non deve tuttavia essere ulteriormente approfondita, in quanto, anche volendo ammettere che talune delle DPL indicate dall’CO 1 non sono compatibili con la situazione dell’insorgente, ciò non basterebbe ancora per riconoscere all’assicurato il diritto a una rendita d’invalidità, per i motivi illustrati qui di seguito. Innanzitutto, il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, nel caso in cui le DPL prodotte dall’CO 1 non soddisfino le condizioni poste dalla giurisprudenza, il giudice cantonale delle assicurazioni sociali può rinviare la causa all’amministrazione affinché completi la sua inchiesta economica oppure determinare lui stesso il reddito da invalido in applicazione dei dati statistici risultanti dalla RSS. Si tratta di una facoltà lasciata all’apprezzamento del giudice (cfr. STF 8C_199/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 5.2 e riferimenti ivi menzionati). Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che il reddito da invalido possa essere validamente stabilito in base ai salari statistici periodicamente pubblicati dall’Ufficio federale di statistica. In questo contesto, è utile segnalare che, nella DTF 129 V 472 consid. 4.2.2, l’Alta Corte ha verificato, in base a una valutazione statistica compiuta dall’CO 1, che il salario medio risultante dalle DPL si situava soltanto leggermente sotto quello secondo la RSS (in questo senso, si veda pure la STF 8C_647/2013 del 4 giugno 2014 consid. 7.2 e la STCA 35.2014.20 del 28 luglio 2014 consid. 2.7., cresciuta incontestata in giudicato). Ora, utilizzando i dati forniti dalla tabella RSS 2016 TA 1, l’assicurato, svolgendo nel 2016 una professione che presuppone qualifiche inferiori (livello di qualifica 1) nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 5'340. Riportando questo dato su 41.7 ore, esso ammonta a fr. 5'566.95 mensili oppure a fr. 66'803.40 per l'intero anno (fr. 5'566.95 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2017, un reddito annuo di fr. 67'070.61 (+ 0.4%) e, per il 2018, di fr. 67'405.96 (+ 0.5%). Per quanto riguarda la questione del gap salariale, va rilevato che, in una sentenza 8C_141/2016 e 8C_142/2016 del 17 maggio 2016 consid. 5.2.2.3, il TF ha stabilito che non erano dati i presupposti per aumentare il reddito da valido, allorquando quest’ultimo è superiore al salario usuale del settore (in quella fattispecie, quello dell’edilizia), determinato in base al salario minimo d’assunzione previsto da un contratto collettivo di lavoro (in questo senso, si vedano pure la STF 8C_537/2016 dell’11 aprile 2017 consid. 6, in cui la Corte federale ha precisato che questa giurisprudenza è applicabile, mutatis mutandis, ad altri settori nei quali è stato concluso un contratto nazionale o un contratto collettivo di lavoro, e la STF 8C_643/2016 del 25 aprile 2017 consid. 4.3). Nella presente fattispecie, in base al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale, a cui il Consiglio federale ha conferito obbligatorietà generale con decreto del 29 marzo 2016 (con validità sino al 31 dicembre 2018), il salario minimo per i lavoratori non qualificati in Ticino ammonta nel 2018 a fr. 39'900/anno, rispettivamente a fr. 45'760/anno per quelli formati (sempre in Ticino). Pertanto, che si voglia considerare RI 1 un lavoratore non qualificato oppure formato, il reddito annuo che egli avrebbe realizzato nel 2018 per un’occupazione a tempo pieno quale dipendente della __________ (fr. 55'780.90) (cfr. doc. 87,

p. 1; dato non contestato), è in ogni caso superiore a quello risultante dal CCL, di modo che non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a tale titolo. 2.7. In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Nella concreta evenienza, l’assicuratore convenuto sostiene che la deduzione massima sul reddito statistico da invalido sarebbe del 10% (doc. IX, p. 2). Considerato il riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale ritiene che, proponendo l’applicazione di una decurtazione del 10%, l’CO 1 non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. Mediante la riduzione in questione, l’istituto convenuto ha infatti debitamente tenuto conto degli effetti legati alla menomazione infortunistica . Le circostanze evidenziate con il ricorso non appaiono atte a giustificare una più ampia riduzione percentuale. In proposito, va rilevato che il TF ha più volte negato la rilevanza del fattore "età" in relazione a lavoratori ausiliari, siccome essi “… auf dem massgebenden hypothetischen ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 16 ATSG) grundsätzlich altersunabhängig nachgefragt werden und sich das Alter bei Männer-Hilfsarbeitertätigkeiten im Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) ab dem 40. Altersjahr bis zum Lebensalter 63/65 sogar lohnerhöhend auswirkt (LSE 2002 Tabelle TA9 S. 55, LSE 2004 Tabelle TA9 S. 65; vgl. auch AHI 1999 S. 237 E. 4c; Urteile U 11/07 vom 27. Februar 2008, E. 8.3, und 8C_223/2007 vom 2. November 2007, E. 6.2.2).“ (STF 8C_319/2007 del 6 maggio 2008 consid. 8.3; in questo senso, si vedano pure la STF 8C_712/2012 del 30 novembre 2012 consid. 4.2.3, la STF 8C_361/2011 del 20 luglio 2011, la STF 8C_373/2008 del 28 agosto 2008 consid. 5.2.2.2 e la STF 8C_292/2009 del 10 giugno 2009 consid. 5.2.1). D’altra parte, il fatto di avere una limitata formazione professionale non giustifica ulteriori decurtazioni, considerato che le attività adeguate entranti in linea di conto (livello di qualifica 4, semplici e ripetitive) non richiedono né un’esperienza professionale diversificata né un grado d’istruzione particolare (cfr., in questo senso, la DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 Nr. UV 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3.). Un discorso analogo vale anche per l’assenza di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr. STF 8C_103/2018 del 25 luglio 2018 consid. 5.2, 9C_467/2012 del 25 febbraio 2013 consid. 4.3.2). Infine, in una sentenza 8C_610/2017 del 3 aprile 2018 consid. 4.4, l’Alta Corte ha stabilito che, tenuto conto delle disposizioni dell’Allegato I all’ALC, un lavoratore cittadino di uno Stato membro non è a priori svantaggiato rispetto a un lavoratore svizzero in ragione della sua nazionalità e del suo statuto di frontaliere. Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 10%, ammonta dunque a fr. 60'665.36 . Ora, confrontando i fr. 60'665.36 al reddito che l’insorgente avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 55'780.90, risulta che egli non subisce alcuna perdita di guadagno a dipendenza dei postumi residuali dell’infortunio accaduto nel novembre 2016. In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata mediante la quale all’assicurato è stata negata una rendita d’invalidità, deve essere confermata. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti