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35.2014.51

Caduta con frattura dell'articolazione tibiotarsica piede dx nel 04.2010. Negato nesso causale con dolori al ginocchio dx insorti nel 02.2014. Stato di salute inf. stabiliz. dal 11.2013 malgrado necessità di interventi futuri di AMO e artrodesi. Confermato grado rendita inv. 23% e IMI del 15%

Ticino · 2014-10-20 · Italiano TI
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Caduta con frattura dell'articolazione tibiotarsica piede dx nel 04.2010. Negato nesso causale con dolori al ginocchio dx insorti nel 02.2014. Stato di salute inf. stabiliz. dal 11.2013 malgrado necessità di interventi futuri di AMO e artrodesi. Confermato grado rendita inv. 23% e IMI del 15%

Erwägungen (1 Absätze)

E. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del

12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18

febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del

21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18

febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio

2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190

seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2.   Innanzitutto, Il TCA è

chiamato a valutare se a ragione oppure a torto l’CO 1 abbia escluso la propria

responsabilità relativamente ai problemi al ginocchio destro.

In secondo luogo, esso

dovrà stabilire se l’Istituto assicuratore era legittimato a ritenere

stabilizzato lo stato di salute infortunistico a far tempo dal 31 ottobre 2013.

Nell’affermativa, questa

Corte dovrà determinare il grado dell’invalidità e quello della menomazione

all’integrità.

2.3.

Nesso di causalità tra

i disturbi al ginocchio destro e l’infortunio del 20 aprile 2010?

2.3.1   Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr.

DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF,

l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA)

a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento

se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di

salute (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents

(LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

2.3.2.   Presupposto essenziale per

l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però

l'esistenza di un

nesso di causalità naturale

fra l'evento e le sue

conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo presupposto è da

considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento

infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si

sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia

stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che

l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un

danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È questione di fatto lo

stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di

causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano

secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo

l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito

dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT

II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF

125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio

2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella

causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00;

STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6

aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid.

3a; RCC

1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b;

DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c,

DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in

Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les

rapports de causalitè dans le droit suisse de la sècuritè sociale, Basilea

1991, p. 63).

Al riguardo essi si attengono, di regola, alle

attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la

disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134;

DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46).

Ne discende che ove

l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non

possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato

dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406

consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore contro gli

infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele

dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle

prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato

di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima

dell'infortunio (

status quo ante

);

-  quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria,

sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (

status quo sine

)

(cfr. RAMI 1992 U 142, p.

75 s. consid.

4b; A. Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von

Richter und Arzt in der Sozialversicherung,

in

Bollettino dei medici

svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo

la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia

dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è

liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non

costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute.

Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il

diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio

deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.3.3.   Occorre inoltre rilevare che

il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un

nesso

di causalità adeguata

tra gli elementi summenzionati.

Un evento è da ritenere

causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario

delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare

un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in

linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e

405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid.

4a e sentenze ivi citate).

Comunque, qualora sia

carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare

le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata

(cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure:

Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La giurisprudenza ha

inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della

responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un

rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi

fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde

anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano

secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.

5

b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts,

in

SZS

2/1994, p. 104s. e M. Frèsard, L'assurance-accidents obligatoire,

in

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.3.4.   I

n

virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere

l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di

ricadute

o

conseguenze

tardive

(cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Nè la LAINF nè l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà

essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive

appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e

ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno

ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità

(cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella sentenza pubblicata

in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una

ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa

soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione

del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni

dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi

disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è

provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere

riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore infortuni.

In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale

intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto

indimostrato.

Ricadute e

conseguenze tardive configurano dei casi particolari di revisione (cfr.

DTF 127 V 456

consid. 4b pag. 457;

118 V 293

consid. 2d pag. 297; SVR 2003 UV

no. 14 pag. 43 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 86/02 del

20 marzo 2003] consid. 4.3). Ciò significa che un'eventuale ricaduta o conseguenza

tardiva non può dare luogo a un riesame incondizionato. Partendo dalla

situazione esistente alla crescita in giudicato del provvedimento originario,

l'ammissione di una ricaduta o di conseguenze tardive presuppone una modifica

successiva delle circostanze rilevanti per il riconoscimento del diritto

invocato. Per contro, il diverso apprezzamento di fatti essenzialmente rimasti

invariati non costituisce motivo sufficiente per ammettere una ricaduta o delle

conseguenze tardive (cfr. STF 8C_603/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 4.2.;

STF U 34/07 del 4 marzo 2008 consid. 4.3.; RAMI 2003 no. U 487 pag. 341 consid.

2; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 98/05 del

19 luglio 2005, consid. 2.2).

2.3.5.   Nel caso di specie, con la

decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha negato l’esistenza di

un nesso causale naturale tra i disturbi al ginocchio destro e l’evento

infortunistico del 20 aprile 2010, facendo capo al parere espresso al riguardo

dal medico __________, dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica.

Dalle carte processuali

emerge che, nel febbraio 2014, RI 1 si è rivolto al dott. __________,

specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato

locomotore, suo medico curante specialista, lamentando dei dolori al

compartimento mediale del ginocchio destro. In proposito, il medico appena

citato ha indicato la necessità di effettuare una RMN al fine di ricercare

possibili alterazioni di sovraccarico o meniscali. Egli ha tuttavia affermato

che “… una relazione diretta con l’evento traumatico non è evidentemente

ritrovata vista l’apparizione ritardata, ma non escludo un possibile

sovraccarico vista la deambulazione alterata imposta dalla caviglia.” (cfr.

doc. 213 pag. 2).

Il medico __________, con

apprezzamento del 4 marzo 2014, si è espresso nei seguenti termini:

"

per quanto

riguarda i dolori al ginocchio destro annunciati in visita del 05.02.2014 al

dott. __________ una relazione tra l’infortunio e tali dolori è improbabile, in

base alle diagnosi, agli interventi e al decorso riportati negli atti medici.

Per questo motivo vi chiedo di annunciare il caso del ginocchio alla cassa

malati.”

(cfr. doc. 220, pag. 2)

Il 26 febbraio 2014,

l’assicurato ha eseguito un esame RM presso la Casa di cura __________, il cui referto indica:

"

Non

lesioni capsulo legamentose compartimento interno esterno di interesse attuale.

Sfumate alterazioni di meniscosi interessano il tratto medio corno

posteriore del menisco mediale, ancora nei limiti il menisco laterale.

Non segni di avulsione dei legamenti del pivot centrale, modesta

reazione sinoviale abbraccia entrambi i crociati.

Tracce di versamento in sede retrorotulea paracondiloidea mediale

tracce nella gola intercondiloidea.

Note di iperpressione rotulea, non lesioni osteocondrali

apprezzabili.

Modesto ispessimento plicale in camera anteriore.”

(cfr. doc. 224, pag. 2)

Esaminato tale referto, la

dott.ssa __________ ha confermato il suo precedente apprezzamento del 4 marzo

2014, precisando che “la risonanza magnetica del 26.02.2014 conferma tale presa

di posizione.” (cfr. doc. 233, pag. 2).

Con il suo ulteriore

apprezzamento del 9 maggio 2014, ella ha definitivamente escluso una relazione causale

tra, da un lato, la frattura del pilon tibiale e i conseguenti interventi

chirurgici e, dall’altro, i disturbi al ginocchio destro. La dott.ssa __________

ha in effetti rilevato l’assenza di alterazioni patologiche di origine

post-traumatica apprezzabili, attribuendo l’eziologia dei disturbi in questione

ad alterazioni degenerative, non riconducibili al sovraccarico dell’arto

inferiore destro, ma piuttosto a un’anatomia predisposta con ginocchia in varo

con conseguente iperpressione del compartimento mediale del ginocchio (cfr.

doc. 239, pag. 2).

Pendente causa, l’CO 1 ha

sottoposto il dossier medico di __________ al proprio Centro di competenza di medicina

assicurativa e, più precisamente, al dott. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore. Il medico succitato

ha sostenuto che “… i disturbi riferiti al ginocchio destro, d’origine non

chiara, non appaiono in nesso di causalità probabile con l’infortunio del 20

aprile 2010 e le sue conseguenze”. Nella sua analisi ha anch’egli indicato che

tali disturbi non sono sorprendenti in pazienti con ginocchia in varo e, quindi,

con un asse di carico concentrato sul compartimento mediale dell’articolazione

(cfr. doc. 242, pag. 17).

2.3.6.   Chiamato a pronunciarsi su una

questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica

presente all'inserto e vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti,

questo Tribunale ritiene che, a ragione, l’assicuratore resistente ha negato

l’esistenza di un nesso causale naturale, sia diretto che indiretto, tra i

disturbi al ginocchio destro e l’infortunio dell’aprile 2010.

Infatti, esso non ha validi

motivi per scostarsi dai pareri espressi al riguardo dalla dott.ssa __________

(cfr. doc. 220, pag. 2; doc. 233, pag. 2; doc. 239, pag. 2) e dal dott. __________

(cfr. doc. 242, pag. 17 e 18) – entrambi specialisti proprio nella materia che

qui interessa (chirurgia ortopedica) - secondo i quali i disturbi accusati

dall’insorgente al compartimento mediale del ginocchio destro sono estranei

all’evento assicurato.

Il TCA non ignora che, a

margine della consultazione del 5 febbraio 2014, il dott. __________ ha

ipotizzato l’esistenza di un sovraccarico del ginocchio destro dovuto alla

deambulazione viziata e, proprio per questa ragione, ha disposto un esame di

risonanza magnetica (doc. 213, p. 2). Tuttavia, nella misura in cui egli si è

espresso in termini di semplice possibilità - “…

non escludo un possibile

sovraccarico

…” - ciò non può bastare dal punto di vista probatorio. Del

resto, non risulta nemmeno che, posteriormente all’accertamento strumentale in parola,

il dott. __________ si sia di nuovo pronunciato in merito all’esistenza di un

legame causale indiretto tra la problematica al ginocchio destro e l’infortunio

dell’aprile 2010.

2.4.

Stato di salute

infortunistico stabilizzato a far tempo dal 31 ottobre 2013?

2.4.1.   Giusta l'art. 10 LAINF,

l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in

applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace

di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il diritto all'indennità

giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si

estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione

di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti, il diritto alle

cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile

miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano

a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si

può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv.

1 LAINF e Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

L’Alta Corte ha inoltre

precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19

cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure

del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è

pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti).

In una sentenza

8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei

termini seguenti:

"

Poichè l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a

persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio

2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il

concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung"

e "sensible amèlioration" nella versione tedesca e francese dell'art.

19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un

recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in

seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che

il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano,

così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF

134

V 109

consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale

delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001,

consid.

2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches

Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274).

Lo

stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi

di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v.

ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20

maggio 2005, in RAMI 2005 no.

U 557 pag. 388 consid. 1,

non pubblicato, e 3).“

Se, al momento

dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in

capitale. L'erogazione di indennità giornaliere cessa comunque con il diritto

alle prestazioni sanitarie.

D'altro canto, nella

misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole

all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione

all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.4.2.   Nella concreta evenienza, a

margine della visita del 29 novembre 2012, tenutasi a distanza di circa sette

mesi dall’ultimo intervento correttivo alla caviglia destra, il dott. __________

ha indicato quanto segue a proposito dell’ulteriore procedere terapeutico:

"

(…)

Dal punto di vista terapeutico conservativo non ho grosse opzioni

supplementari. Consiglio di continuare ancora fino alla fine dell’anno con

fisioterapia insistendo sulla mobilizzazione.

Aumento fino a un limite possibile delle attività individuali sia

nella deambulazione che nel nuoto che nella bicicletta/cyclette. Controllo del

peso.

Rivedrò il paziente a un anno post-op per valutare il bilancio

clinico e radiologico e soprattutto di rimodelling osseo e discutere di un’eventuale

ablazione del materiale di osteosintesi. A medio termine ci si dovrà aspettare

un progressivo peggioramento anche della tibio-tarsica che necessiterà

piuttosto un’artrodesi in questo momento a mio parere non indicata.”

(cfr. doc. 145)

Lo stesso medico, alla consultazione

del 16 aprile 2013, non ha introdotto modifiche nella terapia, fatta eccezione

per l’introduzione del farmaco Lyrica “… visti i disturbi ad addormentarsi e

sensazioni sotto forma di parestesie, formicolii ed irrequietezza (cfr. doc.

162).

Nel rapporto relativo alla

visita medica di chiusura del 12 giugno 2013, il chirurgo ortopedico dott.ssa __________

ha indicato che l’assicurato non poteva “… più riprendere la sua attività

lavorativa assicurata di muratore e quindi possiamo procedere a una temporanea

esigibilità lavorativa da rivalutare dopo l’artrodesi.” (cfr. doc. 178, pag. 4).

In data 11 settembre 2013, a proposito dell’artrodesi della tibio-tarsica da lui prospettata a margine del consulto del 29

novembre 2012, il dott. __________ ha precisato che essa entrerebbe in linea di

conto solo a medio termine - trascorsi 5-6 anni - a meno di una rapida

degenerazione dell’artrosi. In quella sede, egli ha inoltre sostenuto che dall’intervento

in questione non vi sarebbe comunque da prevedere un miglioramento sostanziale

delle limitazioni descritte dalla dott. __________ (cfr. doc. 190 e 191).

Con decisione formale del

21 gennaio 2014, facendo capo al parere del medico __________ e del medico curante

specialista, l’Istituto assicuratore ha ritenuto che lo stato di salute

dell’assicurato è da ritenere stabilizzato a far tempo dal 31 ottobre 2013

(cfr. doc. 206).

2.4.3.   In sede di opposizione,

l’assicurato ha contestato la posizione dell’CO 1 facendo riferimento al referto

5 febbraio 2014 del dott. __________ e alla certificazione 24 aprile 2014 del

dott. __________, specialista in ortopedia e traumatologia a __________, per il

quale la frattura ossea dell’assicurato non sarebbe completamente guarita, posto

che dall’esame TAC eseguito il 21 febbraio 2014 emergerebbe una incompleta

integrazione dell’innesto osseo che potrebbe causare un’infezione (cfr. doc.

237, pag. 2 e 3)

Con apprezzamento dell’8

maggio 2014, il medico __________ ha ribadito che nel frattempo lo stato di

salute infortunistico del ricorrente si è stabilizzato, osservando che dai dati

clinici e radiologici a sua disposizione si evinceva una completa

consolidazione dell’osteotomia. D’altro canto, la dott.ssa __________ ha pure

escluso che la rimozione del materiale di osteosintesi a livello della

tibio-tarsica avrebbe potuto migliorare notevolmente la capacità lavorativa

dell’assicurato (cfr. doc. 239, pag. 2).

In corso di causa,

l’assicurato ha versato agli atti le risultanze di ulteriori esami medici specialistici.

Secondo l’insorgente, l’esame

di RMN del 7 giugno 2014, la scintigrafia ossea del 10 giugno 2014, come pure la

certificazione 13 giugno 2014 del dott. __________, confermerebbero il sospetto

di un’infezione all’arto inferiore destro, donde la necessità di procedere alla

rimozione dei mezzi di sintesi (cfr. doc. III + allegati).

L’Istituto resistente

ha sottoposto questa documentazione al dott. __________, specialista FMH in

chirurgia ortopedica e traumatologia, attivo presso il Centro di competenza di

medicina assicurativa, per una sua presa di posizione.

Per quanto

qui d’interesse, il medico fiduciario ha espresso le seguenti considerazioni:

"

(…).

Nel caso del signor RI 1, un intervento d’artrodesi

entrerà di sicuro in considerazione a medio o a lungo termine. Dovessero essere

i dolori insopportabili ora, si potrebbe discutere anche di effettuare

quest’intervento a breve termine. Tuttavia, attraverso i dati della cartella,

la sintomatologia sembra piuttosto stabile e nella presenza di una mobilità

conservata, almeno in flessione plantare, sarei propenso a posticipare il più

possibile l’intervento di artrodesi del signor RI 1. In esiti di frattura

esposta, di osteotomia con interposizione d’osso artificiale e di ripresa

d’osteotomia, sarei invece contrario a proporre un intervento di protesi,

sempre in considerazione delle particolarità della vascolarizzazione nella

tibia distale.

Poichè siamo davanti ad un fenomeno evolutivo e che

si considera probabilmente un ulteriore intervento di tipo artrodesi, ciò

significa naturalmente che non siamo davanti a una situazione medica

perfettamente stabile.

Tuttavia, al momento della visita medica di

chiusura, non era previsto nessun intervento e chiaramente non vi era

un’evoluzione dal punto di vista clinico, il dott. __________ avendo

chiaramente più volte parlato di situazione invariata. Nell’assenza di

trattamento specifico proposto e nella presenza di uno stato senza evoluzione

notevole da anni, era sicuramente pertinente di considerare il caso abbastanza

stabilizzato dal punto di vista medico per una chiusura amministrativa del

caso, soprattutto che era chiaro che l’assicurato non potrebbe più esercitare

la sua professione di muratore e che quindi era indicato andare più avanti e

senza perdere tempo sulla strada di una riconversione professionale.”

(cfr. doc.

242, pag. 16)

Riguardo alla

documentazione prodotta pendente causa, il dott. __________ giudica scarsi gli

argomenti a favore di un infetto cronico a livello della tibia. Secondo il

citato medico, “… non c’è stato mai clinicamente il sospetto di un infetto e

soprattutto non vi è ora il minimo argomento per tale diagnosi, nè su base

clinica, nè su base biologica (esami del sangue), nè finalmente su base degli

esami complementari (IRM e scintigrafia)”. Inoltre, sempre a suo avviso, un

intervento di AMO, ritenuto prematuro e imprudente in ragione del non ancora

totale assorbimento dell’osso artificiale (processo che, per esperienza medica,

potrebbe durare diversi anni), non migliorerebbe comunque sensibilmente lo

stato di salute dell’assicurato, “… a parte magari una lieve diminuzione dei

dolori sulla tibia anteriore, ricordando che la sintomatologia algica

presentata dall’assicurato è perfettamente spiegabile dall’artrosi constatata e

altrettanto tipica, poichè i dolori presentati dal signor RI 1 sono di tipo

meccanico, ciò che è solito per un problema artrosico ma non classico per un

problema infettivo, in cui ci sono anche dolori a riposo, …” (cfr. doc. 242,

pag. 16 e 17).

L’assicurato, in data 30

settembre ha trasmesso al TCA un nuovo referto del dott. __________, nel quale

è indicato che a causa dei persistenti dolori alla caviglia destra e della

conseguente limitata funzionalità della stessa, gli interventi di AMO e di

artrodesi sarebbero improcrastinabili (cfr. doc. XI + allegato).

2.4.4.

Nella presente

fattispecie, attentamente vagliati i referti medici appena riassunti, il TCA

non ravvede valide ragioni per scostarsi dalla decisione dell’CO 1 di ritenere

lo stato di salute infortunistico stabilizzato a contare dal 1° novembre 2013.

Per quanto

riguarda l’asserita

infezione al piede destro

, va innanzitutto osservato

che lo stesso dott. __________ si è limitato a definirla, dapprima, un rischio da

non escludere (cfr. doc. 237, pag. 3), poi, in esito agli esami da lui disposti,

una mera possibilità (cfr. doc. III+B2). Ora, nel settore delle assicurazioni

sociali i fatti si ritengono accertati quando sono dimostrati perlomeno con il

grado della verosimiglianza preponderante, per cui la semplice possibilità enunciata

dal dott. __________ non basta per stabilire che l’assicurato soffra effettivamente

di un’infezione cronica alla tibia destra.

D’altro

canto, occorre evidenziare che, in base all’insieme degli atti clinici e

radiologici a disposizione, l’esistenza di un’infezione cronica del tipo

low-grade

è stata esclusa sia dalla dott.ssa __________ (cfr. doc. 238) che dal dott. __________

(cfr. doc. 242 pag. 17). In particolare quest’ultimo sanitario ha saputo

spiegare in modo convincente le ragioni per le quali i dolori denunciati dal

ricorrente non sono tipici per una problematica di tipo infettivo.

Pertanto, per

quanto riguarda la pretesa infezione alla tibia destra, questa Corte ritiene

che l’amministrazione abbia correttamente escluso che ciò potesse giustificare una

continuazione delle prestazioni di corta durata.

Trattandosi

dell’

intervento di AMO

, é utile dapprima ricordare che, come già esposto

in precedenza (cfr. consid. 2.4.1), il diritto alle prestazioni di corta durata

cessa al momento in cui dalla cura medica non vi é più da attendersi un

sensibile miglioramento dello stato di salute. Il concetto di

“sensibile

miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutato in funzione

dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità

lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele

infortunistiche.

Nella concreta evenienza, i

dottori __________, __________ e __________ sono concordi nel considerare che l’intervento

di AMO non consentirà di migliorare notevolmente lo stato di salute

dell’assicurato e, di conseguenza, la sua capacità lavorativa (cfr. doc. 242,

pag. 16 e 17; doc. 239, pag. 2; doc. 219). Secondo il loro unanime parere, egli

non sarà più in grado, in ogni caso, di svolgere la sua precedente attività

lavorativa di muratore (cfr. doc. 242, pag. 14; doc. 178, pag. 4; doc. 213,

pag. 2).

Inoltre, il dott. __________

ha persino messo in dubbio che sia medicalmente indicato procedere a tale operazione,

ritenendola, allo stato attuale, inutilmente rischiosa. Egli ha motivato la sua

opinione con una non ancora totale integrazione dell’osso artificiale (processo

che per esperienza medica impiegherebbe alcuni anni), riscontrabile dai più

recenti esami radiologici. Prima di rimuovere le placche metalliche protettive,

il dott. __________ ritiene sia più prudente attendere che l’osso artificiale

si sia definitivamente integrato nella struttura ossea della tibia, onde

evitare di lasciare scoperta questa zona più fragile rispetto a un osso “normale”

(cfr. doc. 242, pag. 17).

Infine, deve essere

segnalato che, in una sentenza del

30

luglio 1993 nella causa V. non pubblicata, il TFA ha esplicitamente indicato

che una futura asportazione del materiale di osteosintesi non giustifica il versamento

di ulteriori prestazioni di corta durata (in particolare di ulteriori indennità

giornaliere) (in questo senso, si veda pure la STCA 35.2004.56 del 3 dicembre

2004).

Per questi motivi, secondo

il TCA, lo stato di salute dell’assicurato può ritenersi stabilizzato ai sensi

della precitata giurisprudenza, a prescindere dalla necessità, più o meno

urgente, di procedere all’intervento di AMO.

Per quanto concerne l’

intervento

di artrodesi

, il TCA ritiene che, anche volendo ammettere la necessità di

procedere quanto prima a tale operazione, non sarebbe comunque giustificata la

continuazione delle prestazioni di corta durata, posto che, anche dopo tale

intervento, lo stato di salute dell’assicurato non risulterebbe comunque sensibilmente

migliorato rispetto a quello attuale. Si sono espressi in questo senso sia il dott.

__________, nel suo apprezzamento 26 agosto 2014 (cfr. doc. 242, pag. 16), che

il dott. __________ (cfr. doc. 190). Entrambi gli specialisti sono in effetti dell’avviso

che lo stato di salute debba essere considerato stabilizzato, in quanto, anche

dopo tale intervento, l’assicurato non potrà più svolgere la sua abituale professione

di muratore e le limitazioni funzionali saranno sovrapponibili a quelle

descritte dalla dott.ssa __________ in occasione della visita di chiusura del

12 giugno 2013 (cfr. doc. 242, pag. 17; doc. 190; doc. 178, pag. 4 e 5).

Anche da questo profilo, la

decisione dell’amministrazione di porre fine alle prestazioni di corta durata a

contare dal 1° novembre 2013, non presta dunque il fianco a critiche.

A questo punto - assodato

che l’CO 1 non ha prematuramente chiuso l’evento infortunistico del 20 aprile

2010 -, questo Tribunale deve esaminare se le prestazioni di lunga durata decise

dall’amministrazione sono corrette oppure no.

2.5.

Entità della rendita di

invalidità e dell’IMI.

2.5.1.

Rendita di invalidità

2.5.1.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito

d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità.

Secondo

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale

o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

Il TFA, in

una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p.

572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA;

l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2

prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati

cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA.

Da parte

sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito

che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività

ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione

di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del

mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto

ottenere se non fosse diventato invalido.

L'Alta

Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha

rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di

invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18

cpv. 2 seconda frase LAINF.

Nella stessa

pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la

giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al

guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito

all'introduzione della LPGA.

Su questi aspetti

si veda pure la DTF 130 V 343.

Due sono,

dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.   il

danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.   la

diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico).

Tra il danno alla salute e

l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato

(fattore causale).

Nell'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale,

naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio.

2.5.1.2.   L'invalidità,

concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della

capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di

salute.

D'altro

canto, poichè l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui

dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone

preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in

questione.

Spetta al

medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e

di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare

determinate funzioni.

Il medico

indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua

professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in

altre analoghe.

Egli

valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti

provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente

confacenti (cfr., su questi aspetti, la

STFA I

871/02 del 20 aprile 2004 e

la

STFA

I

162/01 del 18 marzo 2002).

L'invalidità,

proprio perchè concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benchè invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA).

I due redditi

da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però

poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo.

La

giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella

determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una

valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che

occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno.

Il TFA ha

avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto

di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può

esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua

residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994).

La perdita

di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile

soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del

lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente

stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al

massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una

prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss.

consid. 4a; conferma di giurisprudenza).

Le ragioni,

inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della

rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul

mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile

dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua

capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d).

I. Termine:

reddito da

invalido

La misura

dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in

funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come

l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale.

Secondo la

giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate

circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali

formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in

quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In

tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da

porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid.

5a, b).

Nel valutare

la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in

capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato

del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella

situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino

(cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994

succitata).

Specifica

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art.

28 cpv. 4 OAINF:

"

Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività

lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è

essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il

grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età

vittima di un danno alla salute della stessa gravità."

II. Termine:

reddito conseguibile senza invalidità

Nel

determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto

possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà

l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si

sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella

causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per

modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se

particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr.

RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b).

Il grado

di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il

reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico,

conseguibile da invalido

.

2.5.1.3.   Nella concreta

evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione

della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul

rapporto 13 giugno 2013, della dott.ssa __________, relativo alla __________ che

ha avuto luogo il 12 giugno 2013 (cfr. doc. 178).

In quella sede, RI 1 è

stato dichiarato non più in grado di riprendere il suo precedente lavoro di

muratore (cfr. doc. 178, pag. 4). Il medico __________ ha però ammesso una sua

completa capacità lavorativa in attività compatibili con il danno alla salute

infortunistico, così descrivendo l’esigibilità lavorativa:

"

Esigibilità del lavoro:

sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg talvolta possibile, sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg oltre l’altezza del petto talvolta possibile. Mai più possibile sollevare pesi oltre i 5 kg fino all’altezza dei fianchi e oltre l’altezza del petto. Nessuna limitazione per maneggio di

attrezzi leggeri, di precisione e di attrezzi medi. Mai più possibile il

maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per la

rotazione delle mani. Nessuna limitazione per lavori sopra la testa e per la

rotazione del tronco. Talvolta possibile la posizione seduta e inclinata in

avanti, la posizione in piedi/inclinata in avanti, posizione inginocchiata.

Nessuna limitazione per la flessione delle ginocchia. Posizione seduta di lunga

durata da talvolta a spesso possibile, posizione in piedi a lunga durata

talvolta possibile, molto spesso possibile posizione a libera scelta. Di rado a

talvolta possibile camminare fino e oltre 50 m, di rado possibile salire le scale, mai più possibile camminare per lunghi tratti, camminare su terreno

accidentato e salire su scale a pioli. Nessuna limitazione per l’uso delle due

mani, possibile a condizione stare in equilibrio.

L’assicurato è considerato abile nell’esigibilità da

subito al 100% da rivalutare dopo l’artrodesi prevista."

(cfr. doc.

178, pag. 4 e 5)

Sebbene

durante la visita di chiusura l’esigibilità lavorativa fosse stata definita in

modo provvisorio in considerazione della prospettata operazione di artrodesi,

il dott. __________ ha, in seguito, precisato che tale intervento sarebbe da

prevedere solo a medio termine (5-6 anni) e che comunque, anche dopo di esso,

l’esigibilità lavorativa non sarebbe diversa da quella descritta dalla dott.ssa

__________ (cfr. doc. 190). In questo senso si è pure pronunciato il dott. __________,

nel suo apprezzamento 26 agosto 2014 (cfr. 242, pag. 16 e 17).

L’insorgente,

né con l’opposizione né con il ricorso, ha sollevato obiezioni in merito all’esigibilità

lavorativa stabilita dall’CO 1 (cfr. doc. I; doc. 217; doc. 224).

2.5.1.4.   Tutto ben

considerato, attentamente vagliati gli atti, il TCA non ha motivo per scostarsi

dall’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa enunciato dal medico __________

dell’CO 1.

Innanzitutto,

va sottolineato che tale valutazione risulta fondata su accertamenti medici

approfonditi e completi. In effetti, dal rapporto afferente alla visita medica

di chiusura emerge che la dott.ssa __________ ha tenuto conto, oltre che dei

referti specialistici agli atti, delle dichiarazioni soggettive dell’assicurato

(anamnesi) e dei reperti oggettivi emersi dagli esami strumentali e dai test di

mobilità eseguiti dall’assicurato in quell’occasione (cfr. doc. 178 pag. 2-4).

D’altro

canto, va segnalato che tali limitazioni sono state condivise anche dal dott. __________

nel suo referto del 5 febbraio 2014, dal quale si evince che l’assicurato, in

un’attività leggera più sedentaria, senza necessità di camminare su terreni

irregolari e di trasportare pesi, sarebbe abile al lavoro al 100% (cfr. doc.

213, pag. 2).

Secondo questo

Tribunale, non sussiste, quindi, nessun dubbio circa la correttezza delle

conclusioni contenute nel rapporto della dott.ssa __________, di modo che RI 1

,

nonostante il danno infortunistico, va ritenuto in grado di esercitare, a tempo

pieno e con rendimento completo, attività lavorative adeguate che rispettino le

limitazioni descritte in quella sede.

2.5.1.5.

Si

tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute

infortunistico.

Per quanto concerne il

reddito

da valido

, secondo l’CO 1, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2013 (su

questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima

dell’infortunio assicurato – un importo annuo di fr. 69'646.72

(cfr.

doc. 201, pag. 1; doc. I+A, pag. 7).

Questo dato, non contestato

dall’assicurato, può essere fatto proprio dal TCA.

2.5.1.6.   Per quanto riguarda il

reddito

da invalido

, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati

nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg.

Nella prima

sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione

del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e

salariale concreta dell'interessato,

a

condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la

capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività

effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale

("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti)

.

Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla

giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La

questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati

statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze

personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare

globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del

25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione.

Nella seconda sentenza di

principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinchè il reddito da

invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL.

In quella sede, la nostra

Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL,

l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei

posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza

dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più

basso, nonchè su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento.

L’Alta Corte,

relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente

applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali

nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla

struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori

desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle

grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006).

In una sentenza del 7 aprile

2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20

febbraio 2008, ha stabilito che

“(…) quando il salario da valido conseguito

in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale

in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella

medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006

pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)

”.

Con sentenza 8C_399/2007

del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di

sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse

chiaramente sotto la media (“

deutliche Abweichung

”). Tale è di regola

stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2;

dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata

in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un

gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che

se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il

5%

dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo

dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per

la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una

deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali

sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito

non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di

parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali.

2.5.1.7.   Dalla decisione

su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr.

53'428.-- il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di

qualifica 4 (fr. 62'856.95), e operando successivamente una decurtazione del

15% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. 201, pag. 2; doc. I+A, pag. 7).

Conformemente

alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per

la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati

statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1.

Utilizzando i dati forniti

da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--.

Riportando questo dato su

41.6 ore (

cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio

federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr.

61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la

relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'856.95.

L’assicurato, se avesse

continuato a lavorare in qualità di muratore non qualificato, avrebbe

guadagnato, nel 2013, fr. 69'646.72 per un’occupazione a tempo pieno.

Tale reddito si situa

leggermente al di

sopra

della media dei salari per un'attività

equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 41 “lavori di costruzione di edifici”,

livello di qualifica 4: fr. 5'420.-- riportato su 41.8 ore/settimana = fr. 5’663.90

x 12 mesi = fr. 67’966.80

+

adeguamento all'indice dei salari nominali

per il 2013 =

fr. 69’606.09

), motivo per cui non entra in linea di conto

una decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di

gap

salariale (cfr. consid. 2.3.7. in fine).

2.5.1.8   In ossequio alla giurisprudenza

federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso

concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V

80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del

salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%,

percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che

possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

Nella concreta evenienza,

l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 15% sul reddito

statistico da invalido, per tenere conto del danno alla salute (doc. I+A, pag. 7).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393 consid. 3.3) e del fatto che l’assicurato nella sua impugnativa non ha

sollevato alcuna censura in merito alla deduzione sociale applicata dall’CO 1,

questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, la parte

convenuta non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

In particolare, il TCA

ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’CO 1 abbia adeguatamente considerato

gli effetti legati alla menomazione infortunistica, come pure lo statuto di

frontaliero dell’insorgente.

Il reddito da invalido,

tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a

fr. 53'428.40

(85% di fr. 62'856.95).

2.5.1.9.   Il grado di invalidità

dell'insorgente - determinato confrontando i fr.

53’428.40

al reddito

che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr.

69'646.72.--

,

risulta essere del 23.29%, arrotondato al

23%

secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41).

Visto che con la decisione

su opposizione impugnata all’assicurato è stata accordata proprio una rendita

d’invalidità del 23%, il suo ricorso non merita di essere accolto nemmeno su

questo aspetto.

2.5.2.

Entità dell’IMI

2.5.2.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF,

l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio,

accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale.

Tale

indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale.

Essa

non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca

dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni.

Il Consiglio federale

emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1

e 2 LAINF).

2.5.2.2.   L'art. 36 cpv. 1

OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art.

24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se

verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed

importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave.

In

questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed

anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza,

infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di

accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto

morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato

(cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p.

438).

La

parte della riparazione del torto morale contemplata dagli

artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del

danno (segnatamente il

pretium doloris

e il pregiudizio estetico) ne

sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121).

2.5.2.3.   Giusta l'art. 36

cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato

3 dell'OAINF.

Una

tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di

indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del

guadagno assicurato.

Questa

tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco

esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a;

RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma

valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato).

Le

menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti

tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2

dell'allegato).

La

perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo

stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente

ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione

dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato).

Se

più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni

sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo

(art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si

prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della

menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi

eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile

(art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti

non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio

alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione

dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss.

consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.5.2.4.   L’INSAI ha

allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza.

Semplici direttive di

natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il

giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA

del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in

cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di

trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3

all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157,

consid. 3a).

2.5.2.5.   Dalle tavole

processuali risulta che l’CO 1 ha concesso all’assicurato un’IMI del 15%

facendo riferimento al parere espresso al riguardo dalla dott.ssa __________ (cfr.

doc. 179; doc. 206, pag. 3; doc. I+A pag. 8).

Il medico __________

ha espresso il proprio parere già tenendo conto dell’intervento di artrodesi,

al quale l’assicurato dovrà verosimilmente sottoporsi a medio termine. Ella ha

dunque quantificato l’IMI fondandosi sulla tabella n. 5.2.

edita dalla Divisione di medicina assicurativa

dell’INSAI, la quale prevede che una persona sottoposta ad artrodesi della

tibiotarsica, ha diritto a un’IMI del 15% (cfr. doc. 206, pag. 3; doc. 179).

Al riguardo,

giova rilevare che la valutazione dell’entità della menomazione all’integrità espressa

dalla dott.ssa __________, è stata condivisa anche dal dott. __________ nel suo

apprezzamento del 26 agosto 2014 (cfr. doc. 242, pag. 16).

Pertanto, il

TCA non ha validi motivi per non confermare il dato espresso dal medico

fiduciario dell’CO 1, peraltro nemmeno contestato dall’insorgente (cfr. doc.

I).

Ne consegue,

quindi, che la decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata

anche per quanto riguarda l’entità dell’IMI riconosciuta all’assicurato.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.10.2014 35.2014.51 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.10.2014 35.2014.51 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.10.2014 35.2014.51

Caduta con frattura dell'articolazione tibiotarsica piede dx nel 04.2010. Negato nesso causale con dolori al ginocchio dx insorti nel 02.2014. Stato di salute inf. stabiliz. dal 11.2013 malgrado necessità di interventi futuri di AMO e artrodesi. Confermato grado rendita inv. 23% e IMI del 15%

Raccomandata Incarto n. 35.2014.51 MP Lugano 20 ottobre 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Massimo Piemontesi, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso dell’11 giugno 2014 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione su opposizione del 13 maggio 2014 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   Il 20 aprile 2010, RI 1, allora impiegato presso l’impresa __________ in qualità di muratore e, perciò, assicurato d’obbligo contro gli infortuni presso l’CO 1 è caduto da un ponteggio esterno alto circa 1.5 metri ed ha impattato contro una scala in granito sottostante, proseguendo poi la caduta rotolando lungo la stessa (cfr. doc. 1). L’assicuratore LAINF ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge, versando indennità giornaliere in misura variabile fino al 31 ottobre 2013 (cfr. doc. 194). 1.2.   L’assicurato, nel febbraio 2014, ha lamentato dolori al ginocchio destro. L’CO 1 ha negato il nesso di causalità naturale tra questi disturbi e il sinistro del 20 aprile 2010, escludendo quindi la propria responsabilità al riguardo (cfr. doc. 220, pag. 2). 1.3.   Ritenuta la situazione post-infortunistica stabilizzata, l’CO 1, con decisione formale del 18 dicembre 2013, poi confermata su opposizione dell’assicurato, ha assegnato ad RI 1 una rendita di invalidità del 23 % a partire dal 1° novembre 2013 e un’IMI del 15% (cfr. doc. 206). 1.4.   Con tempestivo ricorso dell’11 giugno 2014, l’assicurato, patrocinato dalla RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione su opposizione dell’CO 1. Nella sua impugnativa, il ricorrente sostiene in particolare, da una parte, che la situazione a livello della tibio-tarsica non possa ritenersi stabilizzata e,dall’altra, che ai problemi insorti al ginocchio destro debba essere riconosciuta un’eziologia traumatica (cfr. doc. I). Il 18 giugno 2014, il ricorrente ha trasmesso al TCA documentazione medica a sostegno della propria pretesa ricorsuale (cfr. doc. III + B1-4/1-3), la quale è stata trasmessa alla parte convenuta ai fini della risposta di causa (cfr. doc. IV). 1.5.   L’CO 1, in risposta, dopo aver sottoposto la nuova documentazione al proprio Servizio Medico, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. VII). 1.6.   Il 30 settembre 2014, l’assicurato ha trasmesso al TCA un ulteriore certificato medico (cfr. doc. XI+C). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2.   Innanzitutto, Il TCA è chiamato a valutare se a ragione oppure a torto l’CO 1 abbia escluso la propria responsabilità relativamente ai problemi al ginocchio destro. In secondo luogo, esso dovrà stabilire se l’Istituto assicuratore era legittimato a ritenere stabilizzato lo stato di salute infortunistico a far tempo dal 31 ottobre 2013. Nell’affermativa, questa Corte dovrà determinare il grado dell’invalidità e quello della menomazione all’integrità. 2.3. Nesso di causalità tra i disturbi al ginocchio destro e l’infortunio del 20 aprile 2010? 2.3.1   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF): nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.). L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti). 2.3.2.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è però l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalitè dans le droit suisse de la sècuritè sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093). Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 2.3.3.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frèsard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39). 2.3.4.   I n virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Nè la LAINF nè l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante è soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001). Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato. Ricadute e conseguenze tardive configurano dei casi particolari di revisione (cfr. DTF 127 V 456 consid. 4b pag. 457; 118 V 293 consid. 2d pag. 297; SVR 2003 UV no. 14 pag. 43 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 86/02 del 20 marzo 2003] consid. 4.3). Ciò significa che un'eventuale ricaduta o conseguenza tardiva non può dare luogo a un riesame incondizionato. Partendo dalla situazione esistente alla crescita in giudicato del provvedimento originario, l'ammissione di una ricaduta o di conseguenze tardive presuppone una modifica successiva delle circostanze rilevanti per il riconoscimento del diritto invocato. Per contro, il diverso apprezzamento di fatti essenzialmente rimasti invariati non costituisce motivo sufficiente per ammettere una ricaduta o delle conseguenze tardive (cfr. STF 8C_603/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 4.2.; STF U 34/07 del 4 marzo 2008 consid. 4.3.; RAMI 2003 no. U 487 pag. 341 consid. 2; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 98/05 del 19 luglio 2005, consid. 2.2). 2.3.5.   Nel caso di specie, con la decisione su opposizione impugnata, l’amministrazione ha negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi al ginocchio destro e l’evento infortunistico del 20 aprile 2010, facendo capo al parere espresso al riguardo dal medico __________, dott.ssa __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica. Dalle carte processuali emerge che, nel febbraio 2014, RI 1 si è rivolto al dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore, suo medico curante specialista, lamentando dei dolori al compartimento mediale del ginocchio destro. In proposito, il medico appena citato ha indicato la necessità di effettuare una RMN al fine di ricercare possibili alterazioni di sovraccarico o meniscali. Egli ha tuttavia affermato che “… una relazione diretta con l’evento traumatico non è evidentemente ritrovata vista l’apparizione ritardata, ma non escludo un possibile sovraccarico vista la deambulazione alterata imposta dalla caviglia.” (cfr. doc. 213 pag. 2). Il medico __________, con apprezzamento del 4 marzo 2014, si è espresso nei seguenti termini: " per quanto riguarda i dolori al ginocchio destro annunciati in visita del 05.02.2014 al dott. __________ una relazione tra l’infortunio e tali dolori è improbabile, in base alle diagnosi, agli interventi e al decorso riportati negli atti medici. Per questo motivo vi chiedo di annunciare il caso del ginocchio alla cassa malati.” (cfr. doc. 220, pag. 2) Il 26 febbraio 2014, l’assicurato ha eseguito un esame RM presso la Casa di cura __________, il cui referto indica: " Non lesioni capsulo legamentose compartimento interno esterno di interesse attuale. Sfumate alterazioni di meniscosi interessano il tratto medio corno posteriore del menisco mediale, ancora nei limiti il menisco laterale. Non segni di avulsione dei legamenti del pivot centrale, modesta reazione sinoviale abbraccia entrambi i crociati. Tracce di versamento in sede retrorotulea paracondiloidea mediale tracce nella gola intercondiloidea. Note di iperpressione rotulea, non lesioni osteocondrali apprezzabili. Modesto ispessimento plicale in camera anteriore.” (cfr. doc. 224, pag. 2) Esaminato tale referto, la dott.ssa __________ ha confermato il suo precedente apprezzamento del 4 marzo 2014, precisando che “la risonanza magnetica del 26.02.2014 conferma tale presa di posizione.” (cfr. doc. 233, pag. 2). Con il suo ulteriore apprezzamento del 9 maggio 2014, ella ha definitivamente escluso una relazione causale tra, da un lato, la frattura del pilon tibiale e i conseguenti interventi chirurgici e, dall’altro, i disturbi al ginocchio destro. La dott.ssa __________ ha in effetti rilevato l’assenza di alterazioni patologiche di origine post-traumatica apprezzabili, attribuendo l’eziologia dei disturbi in questione ad alterazioni degenerative, non riconducibili al sovraccarico dell’arto inferiore destro, ma piuttosto a un’anatomia predisposta con ginocchia in varo con conseguente iperpressione del compartimento mediale del ginocchio (cfr. doc. 239, pag. 2). Pendente causa, l’CO 1 ha sottoposto il dossier medico di __________ al proprio Centro di competenza di medicina assicurativa e, più precisamente, al dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell’apparato locomotore. Il medico succitato ha sostenuto che “… i disturbi riferiti al ginocchio destro, d’origine non chiara, non appaiono in nesso di causalità probabile con l’infortunio del 20 aprile 2010 e le sue conseguenze”. Nella sua analisi ha anch’egli indicato che tali disturbi non sono sorprendenti in pazienti con ginocchia in varo e, quindi, con un asse di carico concentrato sul compartimento mediale dell’articolazione (cfr. doc. 242, pag. 17). 2.3.6.   Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, attentamente vagliata la documentazione medica presente all'inserto e vista anche l’assenza di pareri specialistici divergenti, questo Tribunale ritiene che, a ragione, l’assicuratore resistente ha negato l’esistenza di un nesso causale naturale, sia diretto che indiretto, tra i disturbi al ginocchio destro e l’infortunio dell’aprile 2010. Infatti, esso non ha validi motivi per scostarsi dai pareri espressi al riguardo dalla dott.ssa __________ (cfr. doc. 220, pag. 2; doc. 233, pag. 2; doc. 239, pag. 2) e dal dott. __________ (cfr. doc. 242, pag. 17 e 18) – entrambi specialisti proprio nella materia che qui interessa (chirurgia ortopedica) - secondo i quali i disturbi accusati dall’insorgente al compartimento mediale del ginocchio destro sono estranei all’evento assicurato. Il TCA non ignora che, a margine della consultazione del 5 febbraio 2014, il dott. __________ ha ipotizzato l’esistenza di un sovraccarico del ginocchio destro dovuto alla deambulazione viziata e, proprio per questa ragione, ha disposto un esame di risonanza magnetica (doc. 213, p. 2). Tuttavia, nella misura in cui egli si è espresso in termini di semplice possibilità - “… non escludo un possibile sovraccarico …” - ciò non può bastare dal punto di vista probatorio. Del resto, non risulta nemmeno che, posteriormente all’accertamento strumentale in parola, il dott. __________ si sia di nuovo pronunciato in merito all’esistenza di un legame causale indiretto tra la problematica al ginocchio destro e l’infortunio dell’aprile 2010. 2.4. Stato di salute infortunistico stabilizzato a far tempo dal 31 ottobre 2013? 2.4.1.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. art. 19 cpv. 1 LAINF e Ghèlew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.). L’Alta Corte ha inoltre precisato che la questione del “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutata in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche (DTF 134 V 109 consid. 4.3 e riferimenti). In una sentenza 8C_211/2009 del 10 luglio 2009 consid. 4, il TF si è al riguardo espresso nei termini seguenti: " Poichè l'assicurazione sociale contro gli infortuni si riferisce a persone che svolgono attività lavorativa (si confronti l'art. 1 [dal 1° gennaio 2003 art. 1a, con testo invariato] e l'art. 4 LAINF), per interpretare il concetto di "sensibile miglioramento" ("namhafte Besserung" e "sensible amèlioration" nella versione tedesca e francese dell'art. 19 cpv. 1 LAINF) si farà riferimento ad un incremento rispettivamente ad un recupero dell'abilità lavorativa, nella misura in cui si è deteriorata in seguito all'infortunio. L'aggettivo "sensibile" illustra inoltre che il miglioramento dev'essere importante. Progressi trascurabili non bastano, così come neppure la mera possibilità di un risultato positivo (DTF 134 V 109 consid. 4.3 pag. 115; v. pure sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388, consid. 2, non pubblicato, e U 412/00 del 5 luglio 2001, consid. 2a; cfr. inoltre Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed., Berna 1989, pag. 274). Lo stesso vale per provvedimenti terapeutici che contribuiscono a lenire i sintomi di un danno alla salute stazionario per un periodo limitato nel tempo (v. ancora sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 244/04 del 20 maggio 2005, in RAMI 2005 no. U 557 pag. 388 consid. 1, non pubblicato, e 3).“ Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita di invalidità o un'indennità unica in capitale. L'erogazione di indennità giornaliere cessa comunque con il diritto alle prestazioni sanitarie. D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF. 2.4.2.   Nella concreta evenienza, a margine della visita del 29 novembre 2012, tenutasi a distanza di circa sette mesi dall’ultimo intervento correttivo alla caviglia destra, il dott. __________ ha indicato quanto segue a proposito dell’ulteriore procedere terapeutico: " (…) Dal punto di vista terapeutico conservativo non ho grosse opzioni supplementari. Consiglio di continuare ancora fino alla fine dell’anno con fisioterapia insistendo sulla mobilizzazione. Aumento fino a un limite possibile delle attività individuali sia nella deambulazione che nel nuoto che nella bicicletta/cyclette. Controllo del peso. Rivedrò il paziente a un anno post-op per valutare il bilancio clinico e radiologico e soprattutto di rimodelling osseo e discutere di un’eventuale ablazione del materiale di osteosintesi. A medio termine ci si dovrà aspettare un progressivo peggioramento anche della tibio-tarsica che necessiterà piuttosto un’artrodesi in questo momento a mio parere non indicata.” (cfr. doc. 145) Lo stesso medico, alla consultazione del 16 aprile 2013, non ha introdotto modifiche nella terapia, fatta eccezione per l’introduzione del farmaco Lyrica “… visti i disturbi ad addormentarsi e sensazioni sotto forma di parestesie, formicolii ed irrequietezza (cfr. doc. 162). Nel rapporto relativo alla visita medica di chiusura del 12 giugno 2013, il chirurgo ortopedico dott.ssa __________ ha indicato che l’assicurato non poteva “… più riprendere la sua attività lavorativa assicurata di muratore e quindi possiamo procedere a una temporanea esigibilità lavorativa da rivalutare dopo l’artrodesi.” (cfr. doc. 178, pag. 4). In data 11 settembre 2013, a proposito dell’artrodesi della tibio-tarsica da lui prospettata a margine del consulto del 29 novembre 2012, il dott. __________ ha precisato che essa entrerebbe in linea di conto solo a medio termine - trascorsi 5-6 anni - a meno di una rapida degenerazione dell’artrosi. In quella sede, egli ha inoltre sostenuto che dall’intervento in questione non vi sarebbe comunque da prevedere un miglioramento sostanziale delle limitazioni descritte dalla dott. __________ (cfr. doc. 190 e 191). Con decisione formale del 21 gennaio 2014, facendo capo al parere del medico __________ e del medico curante specialista, l’Istituto assicuratore ha ritenuto che lo stato di salute dell’assicurato è da ritenere stabilizzato a far tempo dal 31 ottobre 2013 (cfr. doc. 206). 2.4.3.   In sede di opposizione, l’assicurato ha contestato la posizione dell’CO 1 facendo riferimento al referto 5 febbraio 2014 del dott. __________ e alla certificazione 24 aprile 2014 del dott. __________, specialista in ortopedia e traumatologia a __________, per il quale la frattura ossea dell’assicurato non sarebbe completamente guarita, posto che dall’esame TAC eseguito il 21 febbraio 2014 emergerebbe una incompleta integrazione dell’innesto osseo che potrebbe causare un’infezione (cfr. doc. 237, pag. 2 e 3) Con apprezzamento dell’8 maggio 2014, il medico __________ ha ribadito che nel frattempo lo stato di salute infortunistico del ricorrente si è stabilizzato, osservando che dai dati clinici e radiologici a sua disposizione si evinceva una completa consolidazione dell’osteotomia. D’altro canto, la dott.ssa __________ ha pure escluso che la rimozione del materiale di osteosintesi a livello della tibio-tarsica avrebbe potuto migliorare notevolmente la capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. doc. 239, pag. 2). In corso di causa, l’assicurato ha versato agli atti le risultanze di ulteriori esami medici specialistici. Secondo l’insorgente, l’esame di RMN del 7 giugno 2014, la scintigrafia ossea del 10 giugno 2014, come pure la certificazione 13 giugno 2014 del dott. __________, confermerebbero il sospetto di un’infezione all’arto inferiore destro, donde la necessità di procedere alla rimozione dei mezzi di sintesi (cfr. doc. III + allegati). L’Istituto resistente ha sottoposto questa documentazione al dott. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, attivo presso il Centro di competenza di medicina assicurativa, per una sua presa di posizione. Per quanto qui d’interesse, il medico fiduciario ha espresso le seguenti considerazioni: " (…). Nel caso del signor RI 1, un intervento d’artrodesi entrerà di sicuro in considerazione a medio o a lungo termine. Dovessero essere i dolori insopportabili ora, si potrebbe discutere anche di effettuare quest’intervento a breve termine. Tuttavia, attraverso i dati della cartella, la sintomatologia sembra piuttosto stabile e nella presenza di una mobilità conservata, almeno in flessione plantare, sarei propenso a posticipare il più possibile l’intervento di artrodesi del signor RI 1. In esiti di frattura esposta, di osteotomia con interposizione d’osso artificiale e di ripresa d’osteotomia, sarei invece contrario a proporre un intervento di protesi, sempre in considerazione delle particolarità della vascolarizzazione nella tibia distale. Poichè siamo davanti ad un fenomeno evolutivo e che si considera probabilmente un ulteriore intervento di tipo artrodesi, ciò significa naturalmente che non siamo davanti a una situazione medica perfettamente stabile. Tuttavia, al momento della visita medica di chiusura, non era previsto nessun intervento e chiaramente non vi era un’evoluzione dal punto di vista clinico, il dott. __________ avendo chiaramente più volte parlato di situazione invariata. Nell’assenza di trattamento specifico proposto e nella presenza di uno stato senza evoluzione notevole da anni, era sicuramente pertinente di considerare il caso abbastanza stabilizzato dal punto di vista medico per una chiusura amministrativa del caso, soprattutto che era chiaro che l’assicurato non potrebbe più esercitare la sua professione di muratore e che quindi era indicato andare più avanti e senza perdere tempo sulla strada di una riconversione professionale.” (cfr. doc. 242, pag. 16) Riguardo alla documentazione prodotta pendente causa, il dott. __________ giudica scarsi gli argomenti a favore di un infetto cronico a livello della tibia. Secondo il citato medico, “… non c’è stato mai clinicamente il sospetto di un infetto e soprattutto non vi è ora il minimo argomento per tale diagnosi, nè su base clinica, nè su base biologica (esami del sangue), nè finalmente su base degli esami complementari (IRM e scintigrafia)”. Inoltre, sempre a suo avviso, un intervento di AMO, ritenuto prematuro e imprudente in ragione del non ancora totale assorbimento dell’osso artificiale (processo che, per esperienza medica, potrebbe durare diversi anni), non migliorerebbe comunque sensibilmente lo stato di salute dell’assicurato, “… a parte magari una lieve diminuzione dei dolori sulla tibia anteriore, ricordando che la sintomatologia algica presentata dall’assicurato è perfettamente spiegabile dall’artrosi constatata e altrettanto tipica, poichè i dolori presentati dal signor RI 1 sono di tipo meccanico, ciò che è solito per un problema artrosico ma non classico per un problema infettivo, in cui ci sono anche dolori a riposo, …” (cfr. doc. 242, pag. 16 e 17). L’assicurato, in data 30 settembre ha trasmesso al TCA un nuovo referto del dott. __________, nel quale è indicato che a causa dei persistenti dolori alla caviglia destra e della conseguente limitata funzionalità della stessa, gli interventi di AMO e di artrodesi sarebbero improcrastinabili (cfr. doc. XI + allegato). 2.4.4. Nella presente fattispecie, attentamente vagliati i referti medici appena riassunti, il TCA non ravvede valide ragioni per scostarsi dalla decisione dell’CO 1 di ritenere lo stato di salute infortunistico stabilizzato a contare dal 1° novembre 2013. Per quanto riguarda l’asserita infezione al piede destro, va innanzitutto osservato che lo stesso dott. __________ si è limitato a definirla, dapprima, un rischio da non escludere (cfr. doc. 237, pag. 3), poi, in esito agli esami da lui disposti, una mera possibilità (cfr. doc. III+B2). Ora, nel settore delle assicurazioni sociali i fatti si ritengono accertati quando sono dimostrati perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante, per cui la semplice possibilità enunciata dal dott. __________ non basta per stabilire che l’assicurato soffra effettivamente di un’infezione cronica alla tibia destra. D’altro canto, occorre evidenziare che, in base all’insieme degli atti clinici e radiologici a disposizione, l’esistenza di un’infezione cronica del tipo low-grade è stata esclusa sia dalla dott.ssa __________ (cfr. doc. 238) che dal dott. __________ (cfr. doc. 242 pag. 17). In particolare quest’ultimo sanitario ha saputo spiegare in modo convincente le ragioni per le quali i dolori denunciati dal ricorrente non sono tipici per una problematica di tipo infettivo. Pertanto, per quanto riguarda la pretesa infezione alla tibia destra, questa Corte ritiene che l’amministrazione abbia correttamente escluso che ciò potesse giustificare una continuazione delle prestazioni di corta durata. Trattandosi dell’intervento di AMO, é utile dapprima ricordare che, come già esposto in precedenza (cfr. consid. 2.4.1), il diritto alle prestazioni di corta durata cessa al momento in cui dalla cura medica non vi é più da attendersi un sensibile miglioramento dello stato di salute. Il concetto di “sensibile miglioramento” di cui all’art. 19 cpv. 1 LAINF va valutato in funzione dell’entità del previsto aumento oppure del ripristino della capacità lavorativa, nella misura in cui quest’ultima è pregiudicata dalle sequele infortunistiche. Nella concreta evenienza, i dottori __________, __________ e __________ sono concordi nel considerare che l’intervento di AMO non consentirà di migliorare notevolmente lo stato di salute dell’assicurato e, di conseguenza, la sua capacità lavorativa (cfr. doc. 242, pag. 16 e 17; doc. 239, pag. 2; doc. 219). Secondo il loro unanime parere, egli non sarà più in grado, in ogni caso, di svolgere la sua precedente attività lavorativa di muratore (cfr. doc. 242, pag. 14; doc. 178, pag. 4; doc. 213, pag. 2). Inoltre, il dott. __________ ha persino messo in dubbio che sia medicalmente indicato procedere a tale operazione, ritenendola, allo stato attuale, inutilmente rischiosa. Egli ha motivato la sua opinione con una non ancora totale integrazione dell’osso artificiale (processo che per esperienza medica impiegherebbe alcuni anni), riscontrabile dai più recenti esami radiologici. Prima di rimuovere le placche metalliche protettive, il dott. __________ ritiene sia più prudente attendere che l’osso artificiale si sia definitivamente integrato nella struttura ossea della tibia, onde evitare di lasciare scoperta questa zona più fragile rispetto a un osso “normale” (cfr. doc. 242, pag. 17). Infine, deve essere segnalato che, in una sentenza del 30 luglio 1993 nella causa V. non pubblicata, il TFA ha esplicitamente indicato che una futura asportazione del materiale di osteosintesi non giustifica il versamento di ulteriori prestazioni di corta durata (in particolare di ulteriori indennità giornaliere) (in questo senso, si veda pure la STCA 35.2004.56 del 3 dicembre 2004). Per questi motivi, secondo il TCA, lo stato di salute dell’assicurato può ritenersi stabilizzato ai sensi della precitata giurisprudenza, a prescindere dalla necessità, più o meno urgente, di procedere all’intervento di AMO. Per quanto concerne l’intervento di artrodesi, il TCA ritiene che, anche volendo ammettere la necessità di procedere quanto prima a tale operazione, non sarebbe comunque giustificata la continuazione delle prestazioni di corta durata, posto che, anche dopo tale intervento, lo stato di salute dell’assicurato non risulterebbe comunque sensibilmente migliorato rispetto a quello attuale. Si sono espressi in questo senso sia il dott. __________, nel suo apprezzamento 26 agosto 2014 (cfr. doc. 242, pag. 16), che il dott. __________ (cfr. doc. 190). Entrambi gli specialisti sono in effetti dell’avviso che lo stato di salute debba essere considerato stabilizzato, in quanto, anche dopo tale intervento, l’assicurato non potrà più svolgere la sua abituale professione di muratore e le limitazioni funzionali saranno sovrapponibili a quelle descritte dalla dott.ssa __________ in occasione della visita di chiusura del 12 giugno 2013 (cfr. doc. 242, pag. 17; doc. 190; doc. 178, pag. 4 e 5). Anche da questo profilo, la decisione dell’amministrazione di porre fine alle prestazioni di corta durata a contare dal 1° novembre 2013, non presta dunque il fianco a critiche. A questo punto - assodato che l’CO 1 non ha prematuramente chiuso l’evento infortunistico del 20 aprile 2010 -, questo Tribunale deve esaminare se le prestazioni di lunga durata decise dall’amministrazione sono corrette oppure no. 2.5. Entità della rendita di invalidità e dell’IMI. 2.5.1. Rendita di invalidità 2.5.1.1.   Giusta l'art. 18 cpv. 1 LAINF, l'assicurato invalido (art. 8 LPGA) almeno al 10 per cento a seguito d'infortunio ha diritto alla rendita di invalidità. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. Il TFA, in una sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, pubblicata in RAMI 2004 U 529, p. 572ss., ha rilevato che l'art. 18 LAINF rinvia direttamente all'art. 8 LPGA; l'art. 8 cpv. 1 LPGA, a sua volta, corrisponde al previgente art. 18 cpv. 2 prima frase LAINF, motivo per il quale occorre concludere che non vi sono stati cambiamenti di rilievo in seguito all'introduzione della LPGA. Da parte sua, l'art. 16 LPGA prevede, che per valutare il grado d’invalidità, il reddito che l’assicurato invalido potrebbe conseguire esercitando l’attività ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l’eventuale esecuzione di provvedimenti d’integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non fosse diventato invalido. L'Alta Corte, nella sentenza U 192/03 del 22 giugno 2004, citata in precedenza, ha rilevato che anche l'art. 16 LPGA non ha modificato la valutazione del grado di invalidità dell'assicurato previsto dai previgenti art. 28 cpv. 2 LAI e art. 18 cpv. 2 seconda frase LAINF. Nella stessa pronuncia la nostra Massima Istanza ha quindi concluso che in ambito LAINF la giurisprudenza relativa ai concetti di inabilità lavorativa, inabilità al guadagno e invalidità continua a mantenere la sua validità anche in seguito all'introduzione della LPGA. Su questi aspetti si veda pure la DTF 130 V 343. Due sono, dunque, di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico). Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve inoltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore causale). Nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni deve esserci inoltre un nesso causale, naturale ed adeguato, tra il danno alla salute e l'infortunio. 2.5.1.2.   L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si misura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non secondo il grado di menomazione dello stato di salute. D'altro canto, poichè l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione. Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determinate funzioni. Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe. Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti provocano sia nella professione attuale sia nelle altre relativamente confacenti (cfr., su questi aspetti, la STFA I 871/02 del 20 aprile 2004 e la STFA I 162/01 del 18 marzo 2002). L'invalidità, proprio perchè concetto essenzialmente economico, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora o potrebbe realizzare, benchè invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili, in un mercato del lavoro equilibrato, dopo l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi (cfr. art. 16 LPGA). I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipotetici. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo. La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'è la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno. Il TFA ha avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA U 25/94 del 30 giugno 1994). La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che sfrutti al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza). Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (RAMI 1991 succitata, consid. 4d). I. Termine: reddito da invalido La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'età, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale. Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenze linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5a, b). Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (cfr. RAMI 1994 U 187, p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA del 30 giugno 1994 succitata). Specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è la norma di cui all'art. 28 cpv. 4 OAINF: " Se a causa della sua età l'assicurato non riprende più un'attività lucrativa dopo l'infortunio o se la diminuzione della capacità di guadagno è essenzialmente dovuta alla sua età avanzata, sono determinanti per valutare il grado d'invalidità i redditi che potrebbe eseguire un assicurato di mezza età vittima di un danno alla salute della stessa gravità." II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità Nel determinare il reddito conseguibile senza invalidità ci si baserà per quanto possibile sulla situazione antecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazione si sarebbe mantenuta sostanzialmente stabile (cfr. STFA del 15 dicembre 1992 nella causa G.I.M.). Ci si discosterà da questa proiezione solo se le premesse per modifiche di qualche rilievo sono già date al momento dell'infortunio o se particolari circostanze ne rendono il verificarsi altamente probabile (cfr. RAMI 1993 U 168, p. 97ss., consid. 5b; 4a, b). Il grado di invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido . 2.5.1.3.   Nella concreta evenienza, dalle carte processuali si evince che, per chiarire la questione della capacità/esigibilità lavorativa, l’Istituto assicuratore si è basato sul rapporto 13 giugno 2013, della dott.ssa __________, relativo alla __________ che ha avuto luogo il 12 giugno 2013 (cfr. doc. 178). In quella sede, RI 1 è stato dichiarato non più in grado di riprendere il suo precedente lavoro di muratore (cfr. doc. 178, pag. 4). Il medico __________ ha però ammesso una sua completa capacità lavorativa in attività compatibili con il danno alla salute infortunistico, così descrivendo l’esigibilità lavorativa: " Esigibilità del lavoro: sollevare e portare pesi molto leggeri fino a 5 kg talvolta possibile, sollevare pesi molto leggeri fino a 5 kg oltre l’altezza del petto talvolta possibile. Mai più possibile sollevare pesi oltre i 5 kg fino all’altezza dei fianchi e oltre l’altezza del petto. Nessuna limitazione per maneggio di attrezzi leggeri, di precisione e di attrezzi medi. Mai più possibile il maneggio di attrezzi pesanti e molto pesanti. Nessuna limitazione per la rotazione delle mani. Nessuna limitazione per lavori sopra la testa e per la rotazione del tronco. Talvolta possibile la posizione seduta e inclinata in avanti, la posizione in piedi/inclinata in avanti, posizione inginocchiata. Nessuna limitazione per la flessione delle ginocchia. Posizione seduta di lunga durata da talvolta a spesso possibile, posizione in piedi a lunga durata talvolta possibile, molto spesso possibile posizione a libera scelta. Di rado a talvolta possibile camminare fino e oltre 50 m, di rado possibile salire le scale, mai più possibile camminare per lunghi tratti, camminare su terreno accidentato e salire su scale a pioli. Nessuna limitazione per l’uso delle due mani, possibile a condizione stare in equilibrio. L’assicurato è considerato abile nell’esigibilità da subito al 100% da rivalutare dopo l’artrodesi prevista." (cfr. doc. 178, pag. 4 e 5) Sebbene durante la visita di chiusura l’esigibilità lavorativa fosse stata definita in modo provvisorio in considerazione della prospettata operazione di artrodesi, il dott. __________ ha, in seguito, precisato che tale intervento sarebbe da prevedere solo a medio termine (5-6 anni) e che comunque, anche dopo di esso, l’esigibilità lavorativa non sarebbe diversa da quella descritta dalla dott.ssa __________ (cfr. doc. 190). In questo senso si è pure pronunciato il dott. __________, nel suo apprezzamento 26 agosto 2014 (cfr. 242, pag. 16 e 17). L’insorgente, né con l’opposizione né con il ricorso, ha sollevato obiezioni in merito all’esigibilità lavorativa stabilita dall’CO 1 (cfr. doc. I; doc. 217; doc. 224). 2.5.1.4.   Tutto ben considerato, attentamente vagliati gli atti, il TCA non ha motivo per scostarsi dall’apprezzamento dell’esigibilità lavorativa enunciato dal medico __________ dell’CO 1. Innanzitutto, va sottolineato che tale valutazione risulta fondata su accertamenti medici approfonditi e completi. In effetti, dal rapporto afferente alla visita medica di chiusura emerge che la dott.ssa __________ ha tenuto conto, oltre che dei referti specialistici agli atti, delle dichiarazioni soggettive dell’assicurato (anamnesi) e dei reperti oggettivi emersi dagli esami strumentali e dai test di mobilità eseguiti dall’assicurato in quell’occasione (cfr. doc. 178 pag. 2-4). D’altro canto, va segnalato che tali limitazioni sono state condivise anche dal dott. __________ nel suo referto del 5 febbraio 2014, dal quale si evince che l’assicurato, in un’attività leggera più sedentaria, senza necessità di camminare su terreni irregolari e di trasportare pesi, sarebbe abile al lavoro al 100% (cfr. doc. 213, pag. 2). Secondo questo Tribunale, non sussiste, quindi, nessun dubbio circa la correttezza delle conclusioni contenute nel rapporto della dott.ssa __________, di modo che RI 1, nonostante il danno infortunistico, va ritenuto in grado di esercitare, a tempo pieno e con rendimento completo, attività lavorative adeguate che rispettino le limitazioni descritte in quella sede. 2.5.1.5. Si tratta ora di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico. Per quanto concerne il reddito da valido, secondo l’CO 1, l’insorgente avrebbe guadagnato nel 2013 (su questo aspetto si veda la DTF 128 V 174) – qualora non fosse rimasto vittima dell’infortunio assicurato – un importo annuo di fr. 69'646.72 (cfr. doc. 201, pag. 1; doc. I+A, pag. 7). Questo dato, non contestato dall’assicurato, può essere fatto proprio dal TCA. 2.5.1.6.   Per quanto riguarda il reddito da invalido, la giurisprudenza federale si fonda sui criteri fissati nelle sentenze pubblicate in DTF 126 V 75 seg. e in DTF 129 V 472 seg. Nella prima sentenza di principio la Corte ha stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato in primo luogo la situazione professionale e salariale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti) . Qualora difettino indicazioni economiche effettive, possono, conformemente alla giurisprudenza, essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura al caso i salari fondati su dati statistici debbano essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e professionali del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente. La Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione. Nella seconda sentenza di principio il TFA ha fissato i criteri da adempiere affinchè il reddito da invalido possa essere validamente determinato sulla base dei salari DPL. In quella sede, la nostra Corte federale ha rilevato che, oltre a produrre almeno cinque DPL, l’assicuratore infortuni è tenuto a fornire indicazioni sul numero totale dei posti di lavoro entranti in linea di considerazione a dipendenza dell’impedimento concreto, come pure sul salario più elevato, su quello più basso, nonchè su quello medio del gruppo cui è fatto riferimento. L’Alta Corte, relativamente ai dati statistici, ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006). In una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…) ”. Con sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“ deutliche Abweichung ”). Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45 consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha ritenuto rilevante un gap salariale del 4%). La questione è stata definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze personali e professionali. 2.5.1.7.   Dalla decisione su opposizione impugnata risulta che l’amministrazione ha quantificato in fr. 53'428.-- il reddito da invalido, applicando la tabella TA 1, livello di qualifica 4 (fr. 62'856.95), e operando successivamente una decurtazione del 15% a titolo di deduzione sociale (cfr. doc. 201, pag. 2; doc. I+A, pag. 7). Conformemente alla giurisprudenza federale di cui si è detto al precedente considerando, per la determinazione del reddito ipotetico da invalido tornano applicabili i dati statistici nazionali contenuti nella tabella TA 1. Utilizzando i dati forniti da questa tabella, l’assicurato, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--. Riportando questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'097.04 mensili oppure a fr. 61'164.48 per l'intero anno (fr. 5'097.04 x 12). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2013 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web dell’UFS), un reddito annuo di fr. 62'856.95. L’assicurato, se avesse continuato a lavorare in qualità di muratore non qualificato, avrebbe guadagnato, nel 2013, fr. 69'646.72 per un’occupazione a tempo pieno. Tale reddito si situa leggermente al di sopra della media dei salari per un'attività equivalente (tabella TA 1 2010, p.to 41 “lavori di costruzione di edifici”, livello di qualifica 4: fr. 5'420.-- riportato su 41.8 ore/settimana = fr. 5’663.90 x 12 mesi = fr. 67’966.80 + adeguamento all'indice dei salari nominali per il 2013 = fr. 69’606.09), motivo per cui non entra in linea di conto una decurtazione del reddito statistico da invalido a titolo di gap salariale (cfr. consid. 2.3.7. in fine). 2.5.1.8   In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Nella concreta evenienza, l’assicuratore resistente ha operato una decurtazione del 15% sul reddito statistico da invalido, per tenere conto del danno alla salute (doc. I+A, pag. 7). Tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3) e del fatto che l’assicurato nella sua impugnativa non ha sollevato alcuna censura in merito alla deduzione sociale applicata dall’CO 1, questo Tribunale ritiene che, operando una decurtazione del 15%, la parte convenuta non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento. In particolare, il TCA ritiene che, mediante la riduzione in questione, l’CO 1 abbia adeguatamente considerato gli effetti legati alla menomazione infortunistica, come pure lo statuto di frontaliero dell’insorgente. Il reddito da invalido, tenuto conto di una decurtazione del 15%, ammonta quindi a fr. 53'428.40 (85% di fr. 62'856.95). 2.5.1.9.   Il grado di invalidità dell'insorgente - determinato confrontando i fr. 53’428.40 al reddito che egli avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, e cioè fr. 69'646.72.--, risulta essere del 23.29%, arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. (= SVR 2004 UV Nr. 11 p. 41). Visto che con la decisione su opposizione impugnata all’assicurato è stata accordata proprio una rendita d’invalidità del 23%, il suo ricorso non merita di essere accolto nemmeno su questo aspetto. 2.5.2. Entità dell’IMI 2.5.2.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'infortunio, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF). 2.5.2.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i presupposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà tutta la vita almeno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 U 31, p. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghèlew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 121). 2.5.2.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nell'Allegato 3 dell'OAINF. Una tabella elenca una serie di lesioni indicando per ciascuna il tasso normale di indennizzo, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicurato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 U 362, p. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U 48

p. 235 consid. 2a e sentenze ivi citate). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate secondo i tassi previsti tabellarmente per menomazioni di analoga gravità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nessuna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato). Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF). Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF). Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati. Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (cfr. RAMI 1991 U 132, p. 308ss. consid. 4b e dottrina ivi menzionata). 2.5.2.4.   L’INSAI ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza. Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA del 7 dicembre 1988 nella causa P.; RAMI 1989 U 71, p. 221ss.). Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987 U 21, p. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a). 2.5.2.5.   Dalle tavole processuali risulta che l’CO 1 ha concesso all’assicurato un’IMI del 15% facendo riferimento al parere espresso al riguardo dalla dott.ssa __________ (cfr. doc. 179; doc. 206, pag. 3; doc. I+A pag. 8). Il medico __________ ha espresso il proprio parere già tenendo conto dell’intervento di artrodesi, al quale l’assicurato dovrà verosimilmente sottoporsi a medio termine. Ella ha dunque quantificato l’IMI fondandosi sulla tabella n. 5.2. edita dalla Divisione di medicina assicurativa dell’INSAI, la quale prevede che una persona sottoposta ad artrodesi della tibiotarsica, ha diritto a un’IMI del 15% (cfr. doc. 206, pag. 3; doc. 179). Al riguardo, giova rilevare che la valutazione dell’entità della menomazione all’integrità espressa dalla dott.ssa __________, è stata condivisa anche dal dott. __________ nel suo apprezzamento del 26 agosto 2014 (cfr. doc. 242, pag. 16). Pertanto, il TCA non ha validi motivi per non confermare il dato espresso dal medico fiduciario dell’CO 1, peraltro nemmeno contestato dall’insorgente (cfr. doc. I). Ne consegue, quindi, che la decisione su opposizione impugnata merita di essere confermata anche per quanto riguarda l’entità dell’IMI riconosciuta all’assicurato. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Fabio Zocchetti