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35.2012.36

A ragione assicuratore LAINF non ha assunto i disturbi lamentati dall'assicurato al ginocchio sx,in mancanza di un legame causale tra i disturbi stessi e l'infortunio

Ticino · 2012-10-24 · Italiano TI
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A ragione assicuratore LAINF non ha assunto i disturbi lamentati dall'assicurato al ginocchio sx,in mancanza di un legame causale tra i disturbi stessi e l'infortunio

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali (cpv. 2).

2.4.   Giusta

l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi

d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione

dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare

(cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità

giornaliera.

Il

diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello

dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità

lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.

Parimenti,

il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da

attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno

persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del

trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello

stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.).

Se, al

momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità

lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in

capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle

prestazioni sanitarie.

D'altro canto,

nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e

durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per

menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF.

2.5.   Presupposto

essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro

gli infortuni è l'esistenza di un

nesso di causalità naturale

fra

l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte).

Questo

presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza

l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare

o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che

l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente

che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato

un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che

l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno.

È

questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla

salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione

amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità

preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità -

applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia

di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p.

145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella

causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121

V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto

2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106

consid.

3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468

consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323

consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid.

2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in

Basler

Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de

causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63).

Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche,

quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF

119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V

164; DTF 113 V 46).

Ne

discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia

possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni

derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid.

3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate).

L'assicuratore

contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che

le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione

delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando

lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva

immediatamente prima dell'infortunio (

status quo ante

);

-  quando

lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione

ordinaria,

sarebbe prima o poi subentrato anche

senza l'infortunio (

status quo sine

)

(cfr.

RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid.

4b; A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die

Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung,

in

Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093).

Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con

l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza,

l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se

l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla

salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che

fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale

dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza

preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un

effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto

alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma

all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi

citati).

2.6.   Occorre

inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure

l'esistenza di un

nesso di causalità adeguata

tra gli elementi

summenzionati.

Un evento

è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a

provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi

appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e

382 consid. 4a e sentenze ivi citate).

Comunque,

qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può

rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della

causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste

questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53).

La

giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore

restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni

allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza

di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione

risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non

si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid.

E. 2.7 In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a

riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o

conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer,

Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277).

Né la

LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la

pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze

tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio

assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato

sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di

causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001).

Nella

sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che,

trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non

può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale

riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che

rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità

naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il

nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza

preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico

dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole

all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità

naturale rimasto indimostrato.

Ricadute e conseguenze

tardive configurano dei casi particolari di revisione (cfr.

DTF 127 V 456

consid. 4b pag. 457;

118 V 293

consid. 2d pag. 297; SVR 2003

UV no. 14 pag. 43 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 86/02

del 20 marzo 2003] consid. 4.3). Ciò significa che un'eventuale ricaduta o

conseguenza tardiva non può dare luogo a un riesame incondizionato. Partendo

dalla situazione esistente alla crescita in giudicato del provvedimento

originario, l'ammissione di una ricaduta o di conseguenze tardive presuppone

una modifica successiva delle circostanze rilevanti per il riconoscimento del

diritto invocato. Per contro il diverso apprezzamento di fatti essenzialmente

rimasti invariati non costituisce motivo sufficiente per ammettere una ricaduta

o delle conseguenze tardive (cfr. STF 8C_603/2009 del 1° febbraio 2010 consid.

4.2.; STF U 34/07 del 4 marzo 2008 consid. 4.3.; RAMI 2003 no. U 487 pag. 341

consid. 2; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U

98/05 del 19 luglio 2005, consid. 2.2).

2.8.   Dalla documentazione agli

atti si evince che il 13 luglio 2011 RI 1 e il datore di lavoro, ditta __________,

hanno annunciato un infortunio occorso all’assicurato in data 12 luglio 2011,

descritto come ricaduta dell’evento del 5 febbraio 2008 preso a carico dall’CO

1 (doc. 13-15).

Nel rapporto relativo alla

risonanza magnetica del 26 luglio 2011, la dr.ssa __________, capo clinica di

radiologia dell’Ospedale regionale di __________, poste quali informazioni

cliniche quelle di “dolori + bloccaggio e instabilità ginocchio sinistro; stato

dopo plastica LCA 1995” e dopo avere indicato, quale quesito clinico,

“patologie legamentari/menisco?”, ha concluso che:

"

Legamento

crociato anteriore non delimitabile in esiti di pregressa ricostruzione con

persistenza di due viti metalliche in sede femorale e tibiale.

Legamento crociato posteriore ispessito.

Alterazioni gonartrosiche associate ad

estesa condropatia femoro-tibiale retro rotulea con lacerazioni plurifocali sia

mediali che laterali.

Entrambi i menischi appaiono notevolmente

assottigliati con lacerazioni.

Un frammento osseo intra-articolare.

Modico versamento articolare.” (Doc. 16)

Nel rapporto operatorio

del 6 settembre 2011 relativo all’intervento di “artroscopia e meniscectomia

parziale mediale e laterale ginocchio sinistro”, il dr. __________, spec. FMH

in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha posto la diagnosi di “condropatia

tricompartimentale e lesione menisco mediale e laterale ginocchio sinistro”

(cfr. doc. 20).

Il dr. __________, spec.

FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia della Orthopädische Klinik __________,

nel referto dell’8 marzo 2012 indirizzato al curante dell’interessato, dr. __________,

ha indicato:

"

(…)

Der Patient wird jetzt mit

der CO 1 dies besprechen. Ich habe den patienten informiert, dass im Prinzip

auf Grund der mir zur Verfügung gestellten Unterlagen und der Krankengeschichte

die ganze Pathologie des linken Knies auf den ersten Unfall von Juni 1991

zurückzuführen ist.”

(Doc. 45)

Il

13 aprile 2012 l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica e medico fiduciario dell’Istituto assicuratore resistente.

Dal relativo rapporto del 23

aprile 2012 emerge quanto segue:

"

(…)

Apprezzamento

L’assicurato ha avuto un

infortunio nel 1991, si è procurato probabilmente una lesione al crociato

anteriore che è stata operata soltanto nel 1995, in seguito ha avuto ancora diverse artroscopie al ginocchio sinistro.

Nel 2008 ha avuto un trauma piuttosto contusivo e non distorsivo al ginocchio sinistro, infatti

nell’annuncio di infortunio si legge che mentre svolge il proprio lavoro

inciampa nei binari del treno e cadendo batte violentemente il ginocchio al

suolo, procurandosi una distorsione. Cadendo e battendo il ginocchio al suolo

ci si procura però piuttosto una contusione e non una distorsione, l’assicurato

in occasione del rapporto ispettivo del dicembre 2011 conferma la dinamica

dell’infortunio. Dopo questo infortunio l’assicurato è stato valutato dal PS dell’Ospedale

di __________ dove si scrive dolori al compartimento laterale del ginocchio

sinistro, segno del cassetto negativo, radiologicamente nessuna evidente

frattura. Egli è poi rivisto anche dal dott. __________, che nel suo referto

scrive: dolore al compartimento esterno, non versamento, leggero valgismo,

cassetto anteriore +/-.

Il trattamento è

conservativo, dopo un mese l’assicurato riprende il lavoro nella misura del 50%

e dopo un ulteriore mese circa egli riprende il lavoro al 100%, la cura medica

è terminata. Nel rapporto ispettivo del 2012 l’assicurato conferma il decorso

ed egli dichiara anche che per un periodo non ha più avuto sintomi.

In seguito, nel 2010, i

sintomi si sono ripresentati.

Dall’analisi dei fatti

risultano quindi chiari diversi elementi.

L’assicurato ha

un’importante anamnesi riguardante il ginocchio sinistro con plastica del

crociato anteriore e diverse ulteriori artroscopie.

In seguito ha avuto un

infortunio nel 2008, si è trattato di un infortunio relativamente banale con

trauma piuttosto contusivo e non distorsivo, l’assenza di versamento

intrarticolare è stata confermata sia dal PS dell’Ospedale di __________, sia

dall’ortopedico che ha visitato l’assicurato in seguito e la stabilità del

ginocchio possono escludere che vi sia stato in questo infortunio una rottura

del trapianto del crociato anteriore.

Inoltre, dal rapporto

ispettivo si evince come dopo questo infortunio, malgrado una certa difficoltà

nel riprendersi completamente, l’assicurato ad un certo punto si sentiva bene.

Soltanto 2 anni dopo sono

riapparsi i sintomi.

Le valutazioni fatte hanno

evidenziato un assottigliamento del crociato anteriore (vedi artroscopia del

dott. __________), come pure lesioni artrosiche ai tre compartimenti.

L’evento del 2008 non ha

provocato lesioni strutturali al ginocchio, per cui non possiamo mettere le

attuali lesioni artrosiche del ginocchio sinistro a carico di tale evento. Si

tratta piuttosto di un’evoluzione abbastanza tipica dopo plastica del crociato

anteriore eseguita 4 anni dopo la lesione dello stesso e dopo ulteriori

artroscopie con probabili toilette articolari e quindi con lesioni ricorrenti

al ginocchio sinistro ben antecedenti all’infortunio del 2008 e del resto già

sintomatiche. Una semplice contusione del ginocchio senza lesioni strutturali

intrarticolari non provoca una gonartrosi. Inoltre questa contusione non ha

provocato una rottura del trapianto del crociato anteriore, infatti la

valutazione clinica effettuata dopo l’infortunio da due medici indipendenti ha

evidenziato una stabilità del ginocchio e un’assenza di versamento

intrarticolare.

Gli attuali disturbi

dell’assicurato sono quindi da ricondurre all’infortunio iniziale del ginocchio

sinistro che non va a carico della CO 1 in quanto avvenuto in __________ e preso a carico dalla __________. Questa mia posizione viene del resto anche

condivisa dal dott. __________.” (Doc. 47)

E. 2.9 L’CO 1 non

ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente ai problemi al

ginocchio sinistro annunciati dall’assicurato nel mese di luglio 2011, poiché,

fondandosi sulle valutazioni del proprio medico fiduciario, dr. __________, ha

ritenuto che i disturbi accusati al ginocchio sinistro a fare tempo dal 12

luglio 2011 non siano lesioni in relazione di causalità naturale con

l’infortunio del 5 febbraio 2008 (cfr. doc. 1).

Il

ricorrente, dal canto suo, sostiene, invece, che tra i problemi al ginocchio

sinistro lamentati dal 12 luglio 2011 e il sinistro del 5 febbraio 2008 vi sia

un nesso causale (cfr. doc. I).

In tale

contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa

è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr.

RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B.,

U 259/02, consid.

2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572)

, la nostra Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una

sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione,

a condizione che non sussista dubbio alcuno,

nemmeno il più lieve

,

a proposito della correttezza delle

conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal

principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha

dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a

mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni

all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova

entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici

curanti.

Per

quel che concerne il valore probante di un rapporto medico,

determinante

è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata,

che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella

presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano

motivate (cfr.

SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;

DTF 125 V 352;

RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss,

consid. 1c e riferimenti).

L'elemento

rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo

di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma

semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

E’ infine utile osservare

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b).

2.10.   In concreto, attentamente

esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte

ritiene che, a ragione, l’assicuratore infortuni abbia negato

l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi accusati

dall’assicurato nel corso del mese di luglio 2011 e annunciati quale ricaduta

del sinistro del febbraio 2008 e l’infortunio del 5 febbraio 2008, assicurato

presso l’CO 1.

Il TCA non

ha motivi per scostarsi dal parere espresso dal dr. __________ (cfr. doc. 47) -

specialista proprio nella materia che qui interessa (chirurgia ortopedica), con

un’ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica e

assicurativa - secondo cui i disturbi accusati attualmente dall’assicurato al

ginocchio sinistro siano estranei all’evento del

E. 5 febbraio

2008, ma siano per contro da ricondurre all’infortunio iniziale al ginocchio

sinistro subìto nel 1991

.

Il dr. __________ ha

difatti spiegato, in maniera precisa e convincente, che le lesioni artrosiche

del ginocchio sinistro che presenta al momento attuale l’interessato non

possono derivare dall’evento del 2008, di per sé piuttosto banale, di natura

contusiva e non distorsiva, che non ha provocato delle lesioni strutturali al

ginocchio sinistro, come confermato dalla valutazione di stabilità del ginocchio

e di assenza di un versamento intrarticolare dopo l’evento del 2008 effettuata sia

dai medici del Pronto Soccorso di __________, sia dal dr. __________ (doc. 47).

In

proposito occorre considerare che, per costante giurisprudenza, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA U 239/02 dell'11

dicembre 2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003;

SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; RCC 1986 p. 202

consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Questa

Corte ritiene che un significato particolare vada attribuito al fatto che, come

sottolineato dal dr. __________, non avendo provocato l’evento del 2008 delle

lesioni strutturali al ginocchio sinistro, le lesioni artrosiche che ora

presenta l’interessato siano da considerare un’evoluzione degenerativa tipica,

in presenza di una plastica del crociato anteriore eseguita nel 1995, a distanza di quattro anni dalla lesione dello stesso (1991) e seguita da ulteriori lesioni

ricorrenti e artroscopie del ginocchio sinistro, ben prima del 2008 (cfr. doc.

47).

Del resto nessun medico

specialista ha sostenuto una tesi contraria a quella formulata dal dr. __________.

Al contrario, come visto

(cfr. consid. 2.8.), le conclusioni del dr. __________ sono supportate anche

dal parere del dr. __________, il quale ha considerato che i disturbi al ginocchio

sinistro dell’interessato siano da ricondurre all’infortunio del 1991.

Contrariamente

a quanto preteso in sede ricorsuale dall’allora rappresentante dell’interessato

– a mente del quale dopo l’intervento del 1995 l’assicurato non avrebbe più

accusato disturbi per dodici/tredici anni, fino all’infortunio del 2008 (cfr.

doc. I) – dagli atti dell’incarto emerge, invece, che, dopo l’infortunio del

1991 e il successivo intervento del 1995, ma prima dell’evento del 2008,

l’assicurato ha subito almeno un altro infortunio al ginocchio sinistro e

alcune artroscopie, che sono stati presi a carico dalla __________.

Dal rapporto ispettivo del

1° dicembre 2011, infatti, risulta che l’assicurato, dopo l’intervento del 1995, ha dichiarato che “dopo qualche anno (non ricordo l’anno) mi è capitato un incidente in

macchina a __________. Ho preso una botta forte al ginocchio sinistro. A __________

mi è stata fatta un’artroscopia. Ero rimasto a casa uno o due mesi. Caso pagato

dalla __________”; in seguito alla richiesta di precisazione dell’ispettore

riguardo al fatto che “nel rapporto del 4.8.2011 del dr. __________ si parla di

varie artroscopie al ginocchio sinistro”, egli ha aggiunto che “mi sembra di

aver fatto in __________ un’altra artroscopia, ma non ricordo il periodo in cui

l’avevo fatta. Comunque spese sempre pagate dalla __________” (doc. 28).

Inoltre, nel referto

dell’8 marzo 2012, il dr. __________, tra le varie diagnosi, ha indicato anche

quella di “Status nach Kniearthroskopie und Gelenkstoilette nach Autounfall und

Kontusion des linken Knies (2. Unfallereignis im März 2002, __________)” (doc.

45).

L’esistenza, infine, di

alcune artroscopie eseguite dopo il 1995, ma in ogni caso prima del 2008 e

prese a carico dal sistema sanitario nazionale __________, è stata poi ribadita

nell’apprezzamento medico del 23 aprile 2012 del dr. __________ (doc. 47).

Infine, a

proposito della censura ricorsuale concernente la mancata applicazione

dell’articolo 36 Lainf, relativo al concorso di prestazioni (cfr. doc. I),

questo Tribunale rileva che, nel caso di specie, la norma citata non può essere

applicata, in mancanza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi al

ginocchio sinistro insorti nel luglio 2011 e l’evento infortunistico del

febbraio 2008 a carico dell’ICO 1.

In esito

alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il

grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;

cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter,

op.

cit., p.

320 e A. Rumo-Jungo,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz

über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i

problemi

al ginocchio sinistro annunciati all’assicuratore LAINF nel mese di luglio 2011

e l’infortunio del 5 febbraio 2008 assunto dall’assicuratore LAINF.

Alla luce

di tutto quanto esposto a ragione CO 1 non ha assunto i disturbi lamentati al

ginocchio sinistro dal ricorrente e notificatigli nel luglio 2011.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2012 35.2012.36 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2012 35.2012.36 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.10.2012 35.2012.36

A ragione assicuratore LAINF non ha assunto i disturbi lamentati dall'assicurato al ginocchio sx,in mancanza di un legame causale tra i disturbi stessi e l'infortunio

Raccomandata Incarto n. 35.2012.36 cr /sc Lugano 24 ottobre 2012 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 5 giugno 2012 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 7 maggio 2012 emanata da CO 1 rappr. da:   RA 1 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   Il 5 febbraio 2008 RI 1 - dipendente della ditta __________ di __________ quale ferraiolo e assicurato contro gli infortuni presso l’CO 1 - è rimasto vittima di un infortunio. Più precisamente, mentre stava svolgendo il proprio lavoro presso il cantiere __________, l’assicurato è inciampato ed è caduto sbattendo “violentemente il ginocchio al suolo procurandosi una distorsione”, come risulta dalla notifica di infortunio del 6 febbraio 2008 (cfr. doc. 1). Sul formulario “Notifica d’infortunio LAINF” del 6 febbraio 2008 quale lesione è stata indicata “distorsione ginocchio” (cfr. doc. 1). L’Istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Da segnalare che, dagli atti, emerge che prima dell’infortunio del 2008 l’assicurato aveva già subìto, nel 1991, in __________, un infortunio al ginocchio sinistro

- riportando una lesione del legamento crociato anteriore (doc. 10) - preso a carico dal sistema sanitario __________. A seguito di tale infortunio, nel 1995, l’assicurato era stato operato per la lesione del crociato anteriore, operazione alla quale avevano poi fatto seguito altre artroscopie al ginocchio sinistro, sempre a carico del sistema sanitario __________ (doc. 47). 1.2.   Il 13 luglio 2011 l’assicurato ha annunciato una ricaduta del sinistro del 5 febbraio 2008 (cfr. doc. 13). L’assicuratore LAINF, con scritto del 22 dicembre 2011, ha comunicato informalmente all’assicurato che i disturbi ancora lamentati al ginocchio sinistro non erano da ritenersi in nesso di causalità naturale con l’evento infortunistico del 5 febbraio 2008 e che, pertanto, le prestazioni assicurative richieste non potevano venire corrisposte (cfr. doc. 31). 1.3.   A seguito della relativa richiesta dell’assicurato (cfr. doc. 34), l’Istituto assicuratore, il 12 gennaio 2012, ha emesso una decisione formale con cui ha ribadito quanto indicato nello scritto del 22 dicembre 2011 (cfr. doc. 36). RI 1 ha inoltrato opposizione contro la decisione appena menzionata, contestando il mancato riconoscimento del nesso causale tra la ricaduta del 12 luglio 2011 e il sinistro del 6 febbraio 2008 e rivendicando il diritto alle cure (cfr. doc. 37). Con decisione su opposizione del 7 maggio 2012, l’CO 1 ha confermato il contenuto del provvedimento del 12 gennaio 2012 (cfr. doc. B). 1.4.   Con tempestivo ricorso del 5 giugno 2012 RI 1, rappresentato dal Sindacato __________, ha chiesto che “la CO 1 sia obbligata a prendere a carico i costi relativi alla ricaduta del 13 luglio 2011 quali postumi dell’infortunio accaduto il 5 febbraio 2008 siccome è accertata la relazione di causalità tra i disturbi accusati a seguito della ricaduta e l’infortunio del 5 febbraio 2008”. Il rappresentante dell’assicurato, dopo avere precisato che “purtroppo, in questa circostanza non siamo in grado di avere una visione integrale della situazione, che peraltro è abbastanza complessa e dunque non siamo in grado di dettagliare la posizione di contestazione che il ricorrente intende sostenere, non avendo ancora visionato gli atti”, ha osservato che dopo l’infortunio del 1991 e il successivo intervento artroscopico subìto nel 1995, l’interessato non ha più accusato problemi per dodici-tredici anni, fino al trauma del 2008, concludendo che “dunque vi è una relazione di causa a effetto tra quel trauma e i disturbi emersi successivamente”. Il rappresentante ha rilevato che, “indipendentemente dalle conseguenze che quel trauma può avere provocato direttamente, facendo astrazione dai danni che magari potevano già essere presenti, occorre domandarsi se l’infortunio del 2008 ha comportato una modifica direzionale che comporta dei danni che vanno comunque presi a carico dell’assicuratore attuale”. Egli ha aggiunto che “la dinamica del trauma del 2008 ed anche l’impatto abbastanza violento, può certamente essere atto ed adeguato ad aver provocato le conseguenze che il ricorrente palesa attualmente”, dichiarandosi d’accordo, qualora l’assicuratore infortuni lo ritenesse necessario, a sottoporsi ad una valutazione medico-specialistica approfondita. In conclusione, il rappresentante ha rilevato che dopo il trauma del 2008 l’assicurato “ha sempre accusato una sintomatologia algica che è riuscito a gestire, ma soltanto nel 2010 e soprattutto nel 2011 ha dovuto ricorrere con insistenza alle cure dello specialista” (doc. I). 1.5   Con scritto dell’11 giugno 2012, il rappresentante dell’assicurato ha comunicato al TCA che “il mandato di patrocinio conferitoci a riguardo della procedura in esame è da ritenersi revocato con effetto immediato per ragioni di scarsa fiducia” (doc. III). 1.6.   L’ICO 1, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. IV). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF  9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’Istituto assicuratore resistente era legittimato a negare il proprio obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi annunciatigli nel corso del mese di luglio 2011 quale ricaduta del sinistro del febbraio 2008 oppure no. 2.3.   L’art. 6 cpv. 1 LAINF recita che, per quanto non previsto altrimenti dalla legge, le prestazioni assicurative sono effettuate in caso d’infortuni professionali, d’infortuni non professionali e di malattie professionali. Secondo l’art. 7 cpv. 1 LAINF, sono infortuni professionali quelli (art. 4 LPGA) di cui è vittima l’assicurato nell’eseguire lavori per ordine del datore di lavoro o nell’interesse di quest’ultimo (lett. a) oppure durante le pause, come pure prima o dopo il lavoro se autorizzato a rimanere sul luogo di lavoro o entro la zona di pericolo inerente alla sua attività professionale (lett. b). Sono pure infortuni professionali quelli di cui sono vittima gli occupati a tempo parziale, la cui durata di lavoro è inferiore al minimo previsto dal Consiglio federale, e occorsi sul tragitto per recarsi al lavoro o sulla via di ritorno (cpv. 2). Giusta l’art. 8 cpv. 1 LAINF, sono infortuni non professionali tutti quelli (art. 4 LPGA) che non rientrano nel novero degli infortuni professionali. Gli occupati a tempo parziale ai sensi dell’articolo 7 capoverso 2 non sono assicurati contro gli infortuni non professionali (cpv. 2). 2.4.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (cfr. art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.). Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie. D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF. 2.5.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093). Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 2.6.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39). 2.7. In virtù dell’art. 11 OAINF, l’assicuratore LAINF è tenuto a riprendere l’erogazione delle prestazioni assicurative in caso di ricadute o conseguenze tardive (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 71 e A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berna 1985, p. 277). Né la LAINF né l’OAINF prevedono, al riguardo, un limite temporale. Pertanto, la pretesa potrà essere fatta valere anche qualora la ricaduta o le conseguenze tardive appaiono, per la prima volta, dieci o vent’anni dopo l’infortunio assicurato, e ciò indipendentemente dal fatto che, a quel momento, l’interessato sia o meno ancora assicurato. Rilevante é soltanto l’esistenza di un nesso di causalità (cfr. STFA U 122/00 del 31 luglio 2001). Nella sentenza pubblicata in RAMI 1994 U 206, p. 326ss., il TFA ha precisato che, trattandosi di una ricaduta, la responsabilità dell’assicuratore infortuni non può essere ammessa soltanto sulla base del nesso di causalità naturale riconosciuto in occasione del caso iniziale. Spetta piuttosto a colui che rivendica le prestazioni dimostrare l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra i “nuovi disturbi” e l’infortunio assicurato. Soltanto qualora il nesso di causalità è provato secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, può essere riconosciuto un ulteriore obbligo prestativo a carico dell’assicuratore-infortuni. In assenza di prove, la decisione sarà sfavorevole all’assicurato, il quale intendeva derivare diritti da un nesso di causalità naturale rimasto indimostrato. Ricadute e conseguenze tardive configurano dei casi particolari di revisione (cfr. DTF 127 V 456 consid. 4b pag. 457; 118 V 293 consid. 2d pag. 297; SVR 2003 UV no. 14 pag. 43 [sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 86/02 del 20 marzo 2003] consid. 4.3). Ciò significa che un'eventuale ricaduta o conseguenza tardiva non può dare luogo a un riesame incondizionato. Partendo dalla situazione esistente alla crescita in giudicato del provvedimento originario, l'ammissione di una ricaduta o di conseguenze tardive presuppone una modifica successiva delle circostanze rilevanti per il riconoscimento del diritto invocato. Per contro il diverso apprezzamento di fatti essenzialmente rimasti invariati non costituisce motivo sufficiente per ammettere una ricaduta o delle conseguenze tardive (cfr. STF 8C_603/2009 del 1° febbraio 2010 consid. 4.2.; STF U 34/07 del 4 marzo 2008 consid. 4.3.; RAMI 2003 no. U 487 pag. 341 consid. 2; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 98/05 del 19 luglio 2005, consid. 2.2). 2.8.   Dalla documentazione agli atti si evince che il 13 luglio 2011 RI 1 e il datore di lavoro, ditta __________, hanno annunciato un infortunio occorso all’assicurato in data 12 luglio 2011, descritto come ricaduta dell’evento del 5 febbraio 2008 preso a carico dall’CO 1 (doc. 13-15). Nel rapporto relativo alla risonanza magnetica del 26 luglio 2011, la dr.ssa __________, capo clinica di radiologia dell’Ospedale regionale di __________, poste quali informazioni cliniche quelle di “dolori + bloccaggio e instabilità ginocchio sinistro; stato dopo plastica LCA 1995” e dopo avere indicato, quale quesito clinico, “patologie legamentari/menisco?”, ha concluso che: " Legamento crociato anteriore non delimitabile in esiti di pregressa ricostruzione con persistenza di due viti metalliche in sede femorale e tibiale. Legamento crociato posteriore ispessito. Alterazioni gonartrosiche associate ad estesa condropatia femoro-tibiale retro rotulea con lacerazioni plurifocali sia mediali che laterali. Entrambi i menischi appaiono notevolmente assottigliati con lacerazioni. Un frammento osseo intra-articolare. Modico versamento articolare.” (Doc. 16) Nel rapporto operatorio del 6 settembre 2011 relativo all’intervento di “artroscopia e meniscectomia parziale mediale e laterale ginocchio sinistro”, il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, ha posto la diagnosi di “condropatia tricompartimentale e lesione menisco mediale e laterale ginocchio sinistro” (cfr. doc. 20). Il dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia della Orthopädische Klinik __________, nel referto dell’8 marzo 2012 indirizzato al curante dell’interessato, dr. __________, ha indicato: " (…) Der Patient wird jetzt mit der CO 1 dies besprechen. Ich habe den patienten informiert, dass im Prinzip auf Grund der mir zur Verfügung gestellten Unterlagen und der Krankengeschichte die ganze Pathologie des linken Knies auf den ersten Unfall von Juni 1991 zurückzuführen ist.” (Doc. 45) Il 13 aprile 2012 l’assicurato è stato visitato dal dr. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica e medico fiduciario dell’Istituto assicuratore resistente. Dal relativo rapporto del 23 aprile 2012 emerge quanto segue: " (…) Apprezzamento L’assicurato ha avuto un infortunio nel 1991, si è procurato probabilmente una lesione al crociato anteriore che è stata operata soltanto nel 1995, in seguito ha avuto ancora diverse artroscopie al ginocchio sinistro. Nel 2008 ha avuto un trauma piuttosto contusivo e non distorsivo al ginocchio sinistro, infatti nell’annuncio di infortunio si legge che mentre svolge il proprio lavoro inciampa nei binari del treno e cadendo batte violentemente il ginocchio al suolo, procurandosi una distorsione. Cadendo e battendo il ginocchio al suolo ci si procura però piuttosto una contusione e non una distorsione, l’assicurato in occasione del rapporto ispettivo del dicembre 2011 conferma la dinamica dell’infortunio. Dopo questo infortunio l’assicurato è stato valutato dal PS dell’Ospedale di __________ dove si scrive dolori al compartimento laterale del ginocchio sinistro, segno del cassetto negativo, radiologicamente nessuna evidente frattura. Egli è poi rivisto anche dal dott. __________, che nel suo referto scrive: dolore al compartimento esterno, non versamento, leggero valgismo, cassetto anteriore +/-. Il trattamento è conservativo, dopo un mese l’assicurato riprende il lavoro nella misura del 50% e dopo un ulteriore mese circa egli riprende il lavoro al 100%, la cura medica è terminata. Nel rapporto ispettivo del 2012 l’assicurato conferma il decorso ed egli dichiara anche che per un periodo non ha più avuto sintomi. In seguito, nel 2010, i sintomi si sono ripresentati. Dall’analisi dei fatti risultano quindi chiari diversi elementi. L’assicurato ha un’importante anamnesi riguardante il ginocchio sinistro con plastica del crociato anteriore e diverse ulteriori artroscopie. In seguito ha avuto un infortunio nel 2008, si è trattato di un infortunio relativamente banale con trauma piuttosto contusivo e non distorsivo, l’assenza di versamento intrarticolare è stata confermata sia dal PS dell’Ospedale di __________, sia dall’ortopedico che ha visitato l’assicurato in seguito e la stabilità del ginocchio possono escludere che vi sia stato in questo infortunio una rottura del trapianto del crociato anteriore. Inoltre, dal rapporto ispettivo si evince come dopo questo infortunio, malgrado una certa difficoltà nel riprendersi completamente, l’assicurato ad un certo punto si sentiva bene. Soltanto 2 anni dopo sono riapparsi i sintomi. Le valutazioni fatte hanno evidenziato un assottigliamento del crociato anteriore (vedi artroscopia del dott. __________), come pure lesioni artrosiche ai tre compartimenti. L’evento del 2008 non ha provocato lesioni strutturali al ginocchio, per cui non possiamo mettere le attuali lesioni artrosiche del ginocchio sinistro a carico di tale evento. Si tratta piuttosto di un’evoluzione abbastanza tipica dopo plastica del crociato anteriore eseguita 4 anni dopo la lesione dello stesso e dopo ulteriori artroscopie con probabili toilette articolari e quindi con lesioni ricorrenti al ginocchio sinistro ben antecedenti all’infortunio del 2008 e del resto già sintomatiche. Una semplice contusione del ginocchio senza lesioni strutturali intrarticolari non provoca una gonartrosi. Inoltre questa contusione non ha provocato una rottura del trapianto del crociato anteriore, infatti la valutazione clinica effettuata dopo l’infortunio da due medici indipendenti ha evidenziato una stabilità del ginocchio e un’assenza di versamento intrarticolare. Gli attuali disturbi dell’assicurato sono quindi da ricondurre all’infortunio iniziale del ginocchio sinistro che non va a carico della CO 1 in quanto avvenuto in __________ e preso a carico dalla __________. Questa mia posizione viene del resto anche condivisa dal dott. __________.” (Doc. 47) 2.9. L’CO 1 non ha riconosciuto la propria responsabilità relativamente ai problemi al ginocchio sinistro annunciati dall’assicurato nel mese di luglio 2011, poiché, fondandosi sulle valutazioni del proprio medico fiduciario, dr. __________, ha ritenuto che i disturbi accusati al ginocchio sinistro a fare tempo dal 12 luglio 2011 non siano lesioni in relazione di causalità naturale con l’infortunio del 5 febbraio 2008 (cfr. doc. 1). Il ricorrente, dal canto suo, sostiene, invece, che tra i problemi al ginocchio sinistro lamentati dal 12 luglio 2011 e il sinistro del 5 febbraio 2008 vi sia un nesso causale (cfr. doc. I). In tale contesto va ricordato che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti. Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). E’ infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV n. 10 pag. 35 consid. 4b). 2.10.   In concreto, attentamente esaminati gli atti di causa e tutto ben considerato, questa Corte ritiene che, a ragione, l’assicuratore infortuni abbia negato l’esistenza di un nesso causale naturale tra i disturbi accusati dall’assicurato nel corso del mese di luglio 2011 e annunciati quale ricaduta del sinistro del febbraio 2008 e l’infortunio del 5 febbraio 2008, assicurato presso l’CO 1. Il TCA non ha motivi per scostarsi dal parere espresso dal dr. __________ (cfr. doc. 47) - specialista proprio nella materia che qui interessa (chirurgia ortopedica), con un’ampia esperienza professionale nel campo della medicina infortunistica e assicurativa - secondo cui i disturbi accusati attualmente dall’assicurato al ginocchio sinistro siano estranei all’evento del 5 febbraio 2008, ma siano per contro da ricondurre all’infortunio iniziale al ginocchio sinistro subìto nel 1991 . Il dr. __________ ha difatti spiegato, in maniera precisa e convincente, che le lesioni artrosiche del ginocchio sinistro che presenta al momento attuale l’interessato non possono derivare dall’evento del 2008, di per sé piuttosto banale, di natura contusiva e non distorsiva, che non ha provocato delle lesioni strutturali al ginocchio sinistro, come confermato dalla valutazione di stabilità del ginocchio e di assenza di un versamento intrarticolare dopo l’evento del 2008 effettuata sia dai medici del Pronto Soccorso di __________, sia dal dr. __________ (doc. 47). In proposito occorre considerare che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA U 239/02 dell'11 dicembre 2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio 2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA H 102/01 dell'11 gennaio 2002; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Questa Corte ritiene che un significato particolare vada attribuito al fatto che, come sottolineato dal dr. __________, non avendo provocato l’evento del 2008 delle lesioni strutturali al ginocchio sinistro, le lesioni artrosiche che ora presenta l’interessato siano da considerare un’evoluzione degenerativa tipica, in presenza di una plastica del crociato anteriore eseguita nel 1995, a distanza di quattro anni dalla lesione dello stesso (1991) e seguita da ulteriori lesioni ricorrenti e artroscopie del ginocchio sinistro, ben prima del 2008 (cfr. doc. 47). Del resto nessun medico specialista ha sostenuto una tesi contraria a quella formulata dal dr. __________. Al contrario, come visto (cfr. consid. 2.8.), le conclusioni del dr. __________ sono supportate anche dal parere del dr. __________, il quale ha considerato che i disturbi al ginocchio sinistro dell’interessato siano da ricondurre all’infortunio del 1991. Contrariamente a quanto preteso in sede ricorsuale dall’allora rappresentante dell’interessato

– a mente del quale dopo l’intervento del 1995 l’assicurato non avrebbe più accusato disturbi per dodici/tredici anni, fino all’infortunio del 2008 (cfr. doc. I) – dagli atti dell’incarto emerge, invece, che, dopo l’infortunio del 1991 e il successivo intervento del 1995, ma prima dell’evento del 2008, l’assicurato ha subito almeno un altro infortunio al ginocchio sinistro e alcune artroscopie, che sono stati presi a carico dalla __________. Dal rapporto ispettivo del 1° dicembre 2011, infatti, risulta che l’assicurato, dopo l’intervento del 1995, ha dichiarato che “dopo qualche anno (non ricordo l’anno) mi è capitato un incidente in macchina a __________. Ho preso una botta forte al ginocchio sinistro. A __________ mi è stata fatta un’artroscopia. Ero rimasto a casa uno o due mesi. Caso pagato dalla __________”; in seguito alla richiesta di precisazione dell’ispettore riguardo al fatto che “nel rapporto del 4.8.2011 del dr. __________ si parla di varie artroscopie al ginocchio sinistro”, egli ha aggiunto che “mi sembra di aver fatto in __________ un’altra artroscopia, ma non ricordo il periodo in cui l’avevo fatta. Comunque spese sempre pagate dalla __________” (doc. 28). Inoltre, nel referto dell’8 marzo 2012, il dr. __________, tra le varie diagnosi, ha indicato anche quella di “Status nach Kniearthroskopie und Gelenkstoilette nach Autounfall und Kontusion des linken Knies (2. Unfallereignis im März 2002, __________)” (doc. 45). L’esistenza, infine, di alcune artroscopie eseguite dopo il 1995, ma in ogni caso prima del 2008 e prese a carico dal sistema sanitario nazionale __________, è stata poi ribadita nell’apprezzamento medico del 23 aprile 2012 del dr. __________ (doc. 47). Infine, a proposito della censura ricorsuale concernente la mancata applicazione dell’articolo 36 Lainf, relativo al concorso di prestazioni (cfr. doc. I), questo Tribunale rileva che, nel caso di specie, la norma citata non può essere applicata, in mancanza di un nesso di causalità naturale tra i disturbi al ginocchio sinistro insorti nel luglio 2011 e l’evento infortunistico del febbraio 2008 a carico dell’ICO 1. In esito alle considerazioni che precedono, il TCA non ritiene dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), un legame causale tra i problemi al ginocchio sinistro annunciati all’assicuratore LAINF nel mese di luglio 2011 e l’infortunio del 5 febbraio 2008 assunto dall’assicuratore LAINF. Alla luce di tutto quanto esposto a ragione CO 1 non ha assunto i disturbi lamentati al ginocchio sinistro dal ricorrente e notificatigli nel luglio 2011. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Gianluca Menghetti