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35.2008.9

Ass.che nel 1990 ha subito un incid.della circolaz.Nel 2000 con transazione giudiziaria omologata dal TCA gli è stata assegnata una rend.20%.Nel 2006 ha chiesto la revisione del grado di inval.Correttamente tale domanda è stata negata.Non è riscontrabile oggettivam.alcun peggioram. rispetto al 2000

Ticino · 2008-04-29 · Italiano TI
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Ass.che nel 1990 ha subito un incid.della circolaz.Nel 2000 con transazione giudiziaria omologata dal TCA gli è stata assegnata una rend.20%.Nel 2006 ha chiesto la revisione del grado di inval.Correttamente tale domanda è stata negata.Non è riscontrabile oggettivam.alcun peggioram. rispetto al 2000

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 gennaio 2000, debba essere aumentata oppure no.

2.3.   Secondo

l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o

ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta.

Questa

norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale

prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà

corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa.

L'art. 22

LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in

deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal

mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62.

L'istituto

della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle

mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione

dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione

successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur

l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114).

La

revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali

mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione

(DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati).

Per

costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41

LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di

invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia

disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p.

446s.).

2.4.   L'invalidità

può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo

stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si

ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla

sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323,

consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116,

consid. 3b).

L'assicurato

può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini

professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in

attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo

stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto

una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da

invalido.

Oppure le

sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare.

2.5.   Il mutamento

deve, inoltre, essere notevole.

Secondo

la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica

doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente

accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto

ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità

iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi

citata).

2.6.   Per rivedere

una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le

circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine.

In

particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno

dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114).

2.7.   Determinante

per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al

momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta.

Tanto nel

fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla

successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di

normalità, cioè essenzialmente equilibrato.

I

mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a

una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione.

Non si

tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della

salute.

Ad

esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le

insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della

commisurazione dell'invalidità.

Ciò che

importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di

rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica

conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv.

1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità,

l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua

volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in

relazione causale con l'infortunio).

2.8.   Nella

presente evenienza l’assicurato, il 2 dicembre 1990, è rimasto coinvolto in un

incidente della circolazione stradale, riportando un trauma contusivo cerebrale

e focolaio a livello del tronco del corpo calloso, edema cerebrale e sindrome

psico-organica (cfr. doc. 1, 2, 11, 33).

Come già

esposto nei fatti, il ricorrente, con transazione giudiziaria del gennaio 2000

(cfr. doc. 89), è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 20%

dal 1° settembre 1995, in quanto dalla perizia ordinata da questo Tribunale al

Prof. Dr. __________ di __________ è emersa una disfunzione cerebrale da

leggera a media comportante una diminuzione del 20% della capacità lavorativa

nella sua professione di panettiere/pasticcere (cfr. doc. 89).

Nel rapporto

peritale del 16 giugno 1999 appena citato il Professore __________ ha indicato che:

"

(…)

Fragen A) (Quesiti

proposti dalla parte convenuta)

1) Bestätigt der Experte,

dass die in __________ am 24.11.1995 festgestellte leichte bis mittelschwere

Störung (Beleg 59), verglichen mit der letzten neuropsychologischen

Untersuchung vom 5.5.1993 (Beleg 34), gleich geblieben ist (bzw. etwas besser

geworden ist mit Bezug auf die intellektuelle Umstellfähigkeiten)?

Es besteht kein Zweifel,

dass die oben erwähnte leichte bis mittelschwere Hirnfunktionsstörung bei Herrn

RI 1 weiterhin vorliegt.

Das „etwas besser“ im 1995

verglichen mit 1993, betr. Die intellektuelle Umstellfähigkeit, lässt sich in

der hiesigen Untersuchung nicht nachweisen, und muss somit auf einen Uebungseffekt

zurückgeführt werden, bzw. auf eine so genannte „Test-Weisheit“, welche

anlässlich einer 4. Untersuchung am selben Ort zu erwarten ist und zu welcher

in Bericht über di Untersuchung vom 23.11.95 nicht Stellung genommen wird.

(…)

Schlussfolgernd muss bei

Herrn RI 1 eine unfallbedingte leichte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit als

Bäcker/Konditor/Konfiseur zumindest als wahrscheinlich, eher als sehr wahrscheinlich,

angenommen werden, im Ausmass von 20%. Die höhere Einschränkung, wie vom behandelnden

Arzt Dr. med. __________ wiederholt schriftlich angedeutet und bei Dr. med. __________

telefonisch offenbar auf 50% geschätzt, muss als Folge der oben erwähnten,

besonders ungünstigen Kombination von Persönlichkeit und Unfallfolgen

zurückgeführt werden.

(…)

Fragen

B) (Quesiti proposti dalla parte ricorrente)

(…)

3) Kann ein günstiger oder

ungünstiger (oder schwankender) Verlauf der Arbeitsfähigkeit von Herrn RI 1

zwischen 1990 und heute festgestellt werden, womöglich mit der Angabe über das

Ausmass der Arbeitsunfähigkeit, resp. Arbeitsfähigkeit während dieser Periode

(sei es als Angestellter, sei es als selbstständig Erwerbender).

Auf Grund

der Akten muss ein grundsätzlich stabiler Verlauf der Arbeitsfähigkeit von

Herrn RI 1 seit dem Unfall bis heute angenommen werden.

Veränderungen

– hier im Sinne einer Verschlechterung etwa 2 Jahre nach der

Verselbstständigung – sind wie oben erwähnt auf die ungünstige Kombination von

Unfallfolgen und Persönlichkeit zurückzuführen.“ (Doc. 89)

Dal referto afferente al

consulto presso

la __________ di __________ del 5 maggio 1993,

a cui ha fatto riferimento il Prof. Dr. __________, risulta quanto segue:

"

(…)

Mehr als 2 Jahre nach

dieser schweren Hirnverletzung findet sich immer noch eine leichte bis mittelschwere

neuropsychologische Funktionsstörung. Im Vordergrund stehen v.a. sprachliche

Lern- und Gedächtnisdefizite. Daneben finden sich noch leichte Defizite der

intellektuellen Umstellfähigkeit. Alle anderen kognitiven Leistungen sind

durchschnittlich bis überdurchschnittlich. Der Patient ist sehr schnell und

arbeitet effizient. Offenbar wirken sich die neuropsychologischen Defizite im

Alltag recht wenig aus, da der Patient gute Kompensationsstrategie entwickelt

hat. Allerdings ist anzunehmen, dass bei erhöhten Anforderungen an das Lernen

und das Gedächtnis, Schwierigkeiten auftreten könnten. Der Patient hat vor, die

Meisterprüfung zu machen. Aus neuropsychologischer Sicht ist die Situation

heute stabil und hat sich seit einem Jahr nur wenig verändert. Besser geworden

ist die sprachliche Lernfähigkeit und die Konzentrationsleistung. Eine

Wiederaufnahme der Ergotherapie würde ich empfehlen, wenn erhöhte Anforderungen

gestellt werden, das heisst zum Zeitpunkt der Vorbereitung auf die

Meisterprüfung.

(…).“ (Doc. 34)

Come risulta da

lla perizia giudiziaria, un ulteriore consulto presso la clinica di __________

aveva avuto luogo il 23 novembre 1995.

Dal

relativo apprezzamento si evince che:

"

(…)

In der heutigen, vierten

neuropsychologischen Untersuchung finden sich deutliche Minderleistungen des

sprachlichen Lernens und Gedächtnisses. Leichte Defizite bestehen in der

sprachlichen Informationsaufnahme (Erafssungsspanne), im visuell-räumlichen

Lernen und Gedächtnis. Alle anderen geprüften Funktionen sind durchschnittlich.

Verglichen mit der letzten neuropsychologischen Untersuchung vom 05.05.93 sind

die Lern- und Gedächtnisprobleme in etwa gleich geblieben. Etwas besser

geworden ist die intellektuelle Umstellfähigkeit (Flexibilität des Denkens).

Es besteht weiterhin eine

leichte bis mittelschwere neuropsychologische Funktionstörung. Eine erfassbare

Verschlimmerung des Zustandes liegt nicht vor.

Die vom Patienten geltend

gemachte Verschlechterung führen wir eher auf einen verbesserten Realitätsbezug

zurück: bei der letzten Untersuchung fiel die Diskrepanz zwischen der

objektivierten deutlichen neuropsychologischen Störung und der Negierung von

Gedächtnisproblemen seitens des Patienten auf. (…)“ (Doc. 59)

2.9.   Al

precedente considerando sono state esposte le circostanze che hanno giustificato,

nel 2000, l'assegnazione all'assicu

rato di una rendita

di invalidità LAINF del 20% dal settembre 1995.

L’CO 1,

con decisione del 6 giugno 2001, confermata con decisione su opposizione del 26

giugno 2001, ha poi rifiutato di aumentare il grado di invalidità, in quanto

gli esami esperiti presso la __________ di __________ nell’ottobre 2000 non

hanno messo in luce alcun peggioramento dei postumi infortunistici (cfr. doc.

98, 103, 107).

In

particolare, i dottori __________ e __________ della __________ hanno

evidenziato che:

"

(…)

Kognitiv finden sich

deutliche, jedoch heterogene Lern- und Gedächtniseinschränkungen in den meisten

geprüften Unterfunktionen. Daneben bestehen leichte Planungsschwierigkeiten und

eine verminderte Daueraufmerksamkeit (Zunehmende Fehlerzahl beim längeren

Arbeiten bei gutem Leistungstempo).

Affektiv

finden sich keine fassbaren Zeichen einer posttraumatischen Wesensveränderung

oder einer reaktiv-depressiven Entwicklung. Hingegen bestehen Hinweise auf eine

zusätzliche bewusstseinsnahe Verdeutlichung der sicher bestehenden

hirnorganischen Defizite.

Ein

Vergleich mit den im 1995 erhobenen Befunden zeigt qualitativ immer noch die

gleichen kognitiven Störungen, wobei heute diese überbetont werden. Es ist

deshalb schwierig zu beurteilen, ob sich die traumatisch bedingte

Leistungsverminderung seither verändert hat. Auf Grund der Beurteilung der

gesamten Situation (Verlauf, Anamnese, Aussagen des Hausarztes, heutige

Untersuchung) bin ich der Meinung, dass keine wesentliche Aenderung eingetreten

und das Zustandsbild stabil ist. Es ist weiterhin von einer leichten bis

mittelschweren Störung auszugehen. (…)“ (Doc. 98)

La dec

isione su opposizione del 26 giugno 2001 è passata in giudicato

incontestata.

Si tratta

ora di esaminare la situazione esistente nel mese di dicembre 2007 quando è

stata emanata la decisione su opposizione del 19 dicembre 2007 impugnata (il

potere

cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della

decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al

momento in cui essa è stata emessa; cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre

2005).

Il Dr.

med. __________, medico __________, alla luce della richiesta di revisione, ha

consigliato una rivalutazione delle funzioni neuropsicologiche da effettuare a __________

(cfr. doc. 137).

L’assicurato

è rimasto degente presso la __________ dal 7 all’11 maggio 2007 (cfr. doc. 148).

Contestualmente

egli è stato approfonditamente esaminato a livello psichiatrico, neurologico e

neurospicologico (cfr. doc. 150-152).

Il Dr.

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha, in particolare,

indicato che:

"

(…)

Psychopathologisch gemäss

aktueller Befundlage keine Auffälligkeit, insbesondere auch keine Depression

oder Angststörung. Auch in den früheren neuropsychologischen Berichten wurden

keine eigentlichen Befunde im Sinne von psychischen beziehungsweise psychogenen

Störungen berichtet. Diesbezüglich ist die Situation offenbar unverändert,

entsprechend besteht auch von Seiten der Psychiatrie keine zusätzliche

Einschränkung der Arbeitsfähigkeit infolge von psychogenen Störungen, einmal

abgesehen von dem, was seitens der Neurologie an hirnorganischen Schäden und

diesbezüglichen Auswirkungen (u.a. leichte organische

Persönlichkeitsveränderung) festgestellt wird.“ (Doc. 152)

Per quel

che concerne l’asp

etto neurologico, è stato messo in

luce quanto segue:

"

(…)

Keinen Zweifel kann es

daran geben, dass der Versicherte im Rahmen des in Rede stehenden

Unfallereignisses eine strukturelle Hirnverletzung erlitt. Dieses ist

bildgebend gut dokumentiert. Darüber hinaus fanden sich auch kognitive

Beeinträchtigungen, die im Verlauf bis zum aktuellen Zeitpunkt insgesamt

fünfmal in der __________ und einmal in __________ kontrolliert wurden.

Es kann keinen Zweifel

daran geben, dass der Versicherte in Folge der somatisch-strukturellen

Hirnverletzung eine kognitive Einbusse erlitt. Diesbezüglich sei auf den

neuropsychologischen Befund verwiesen. Im Verlauf der 90-er Jahre stellte sich

die kognitive Situation stabil dar. Zwischenzeitlich gab der Versicherte in den

90-er Jahren zwar eine Verschlechterung des Befundes an, diese konnte

testpsychologisch jedoch nicht verifiziert werden und wurde ganz überwiegend

auf eine gewisse Erwartungshaltung in Bezug auf eine Entschädigung

interpretiert.

Aktuell klagt der

Versicherte weiterhin über Gedächtins- und Konzentrationsstörungen, von denen

er allerdings angibt, dass sie im Vergleich zu den Vorjahren unverändert seien.

(…)

Aus medizinischer Sicht

bleibt insgesamt festzustellen, dass der Versicherte im Rahmen seiner aktuellen

Berufstätigkeit das Maximum dessen leistet, was er zu leisten vermag. Die

Leistung ist seit Jahren stabil. Hinweise auf eine Verschlechterung ergeben

sich nicht. In diesem Zusammenhang sei auch auf die neuropsychologische

Abklärung sowie die psychiatrische Abklärung verwiesen. Schlussendlich ist der

Versicherte als Bäcker und Konditor erfolgreich berufstätig, allerdings nicht

in der von ihm vor dem Unfallereignis angestrebten Funktion als Bäckermeister.

(…) Eine wesentliche Veränderung des medizinischen Zustandsbildes hat sich

nicht ergeben.“ (Doc. 151)

Infine

dal lato neuropsicologico è emerso che:

"

(…)

Zu beobachten sind

deutliche Minderleistungen in den Tests zur Prüfung des Lernens und Erinnerns

von sprachlichen Informationen. Besonders die Ergebnisse in einem einfachen

Wortpaare-Lerntest liegen deutlich unter der Norm. Die visuellen

Gedächtnisleistungen sind leicht vermindert. Ferner findet sich ein diskret

verminderter Ideenfluss bei im übrigen sehr guten Leistungen in allen Tests zur

Prüfung der Exekutivfunktionen.

Die Leistungen in den

anderen neuropsychologischen Bereichen liegen in der Norm oder leicht über dem

Durchschnitt der Altersgruppe des Exploranden.

Aus neuropsychologischer

Sicht sind die praktisch als Einzelbefunde dastehenden, ausgeprägten

Schwierigkeiten im sprachlichen Lerntest vom Ausmass her eher untypisch für

eine rein somatisch-organische Ursache. Angesichts der guten intellektuellen

Ressourcen des Exploranden wären in diesem verhältnismässig einfachen Test eine

bessere Leistung und insbesondere im Verlauf der Lerndurchgänge ein minimaler

Lernfortschritt zu erwarten gewesen. Wir halten es für wahrscheinlich, dass die

Testergebnisse nicht die tatsächlichen mnestischen Fähigkeiten des Explorande

widerspiegeln.

Unabhängig von der Ursache

der Gedächtnisschwierigkeiten stellt sich die Frage ihrer Relevanz im Alltag,

insbesondere bei die Arbeit. Gemäss den Subjektiven Angaben des Exploranden ist

seine Arbeit repetitiv und automatisiert. Die Anforderungen ans Gedächtnis sind

daher als eher klein einzuschätzen. Dass Herr RI 1 zur Bewältigung der

Schwierigkeiten Einkaufslisten erstellen, eine Agenda führen und einen Timer

benutzen muss, ist zumutbar; es sind alltägliche Kompensationsstrategien, die

auch die meisten nicht hirngeschädigten Personen regelmässig anwenden.“ (Doc.

150)

Il Dr.

med.

__________, il 10 luglio 2007

, dopo aver preso

visione dei rapporti della __________, ha sottolineato che non è intervenuto

assolutamente alcun peggioramento e che anzi i disturbi che prima erano da

lievi e medi ora sono “soltanto” lievi. Egli ha pure specificato, da un lato,

che

“… in parte la causalità viene messa in dubbio e riferita anche ad un

certo atteggiamento in parte rivendicativo e per la scontentezza visto che

ritiene di non avere ricevuto quanto gli spetta”

. Dall’altro, che

“inoltre

i disturbi, secondo i periti, sarebbero piuttosto poco rilevanti sia nella

quotidianità, sia sul lavoro”.

(Doc. 153)

Dal canto

suo l’assicurato, in sede sia di richiesta di revisione, che di opposizione e

di ricorso, sostiene di essere inabile a esercitare un’attività lavorativa

nella misura del 50%, facendo esplicito riferimento alle attestazioni del Dr. med.

__________ (cfr. doc. 135, 136, 159, I, B, C).

Il

ricorrente, inoltre, nel luglio 2006, nel marzo e nell’agosto 2007 e nel gennaio

2008, ha trasmesso all’CO 1 dei certificati medici del 26 luglio 2006, 26 marzo

e 20 agosto 2007, rispettivamente 7 gennaio 2008 in cui il Dr. med. __________,

FMH in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale, allergologia e

immunologia clinica, l’ha dichiarato incapace al lavoro al 50% dal 26 luglio al

30 novembre 2006, dal 30 marzo al 31 luglio 2007, dal 1° agosto al 31 dicembre

2007 e dal 1° gennaio al 30 aprile 2008 (cfr. doc. 134, 146, 156, 167).

2.10.   Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e tutto ben

considerato, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere

medico, non ha valide ragioni per scostarsi dal parere dei dottori della __________

di __________ e del Dr. med. __________ (doc. 150-152), se si considera che,

per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione

è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece

nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato

di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209;

STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid.

2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999

U 356, p. 572)

, la nostra Corte federale ha

confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

D'altra

parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta

Corte ha deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da

un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per

sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità.

Il TFA ha

infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato

dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a

suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000

nella causa C., U 291/99).

Inoltre,

l'Alta Corte

ha precisato che i pareri redatti dai medici dell’CO 1

hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in

base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del

10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa

A., U 49/95).

Il TCA è

dell'opinione che la valutazione espressa dai medici specialisti di __________,

secondo cui dal profilo psichiatrico, neurologico e neuropsicologico oggettivamente

non è riscontrabile alcun peggioramento significativo dello stato di salute

dell'assicurato rispetto al 2000 e al 2001, sia corretta e adempia i

presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza

probante a un rapporto medico. In particolare i sanitari hanno espresso il loro

apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente dopo avere proceduto allo

studio approfondito del dossier dell’assicurato e all’esame di quest’ultimo.

Del

resto, la valutazione dell’inabilità lavorativa dell’insorgente del 50%

formulata dal Dr. med. __________ non è suscettibile di scalfire il valore

probatorio dei rapporti dei medici di __________, né del Dr. med. __________.

In

effetti il Dr. med. __________, quale medico generalista, indipendentemente dal

fatto che segue da anni l’assicurato, non risulta particolarmente qualificato a

pronunciarsi nella materia che qui interessa.

Egli si è,

peraltro, espresso a proposito della causalità al lavoro del ricorrente in

maniera del tutto astratta senza fornire la benché minima motivazione (cfr.

doc. 135, 141, 145, 147, 155=B, 166=C).

Inoltre,

contrariamente a quanto sostiene l’assicurato (cfr. doc. I), si rivela un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente

(cfr. RAMI 2001

U 422, p. 113ss.

(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.

4; DTF 122 V

161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in

Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).

Ad

esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale

ha sottolineato che:

"

(...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts

cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le

cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause

les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée

dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’inabilità

lavorativa del 50% attestata dal Dr. med. __________ concerne, poi, una

problematica dermatologica alle mani e alle dita di cui è affetto il ricorrente

dal 2001 (cfr. doc. 108, 152).

Tale

disturbo esula dal sinistro del 1990, per cui la questione dell’incapacità

certificata dal dermatologo non ha in ogni caso influenza in relazione alla

presente vertenza.

Al

riguardo questa Corte ricorda che, contrariamente a quanto avviene

nell’assicurazione per l’invalidità, che è un’assicurazione finale (nel senso

che le sue prestazioni sono di principio accordate a prescindere dal fatto che

l’invalidità sia da ascrivere ad una causa particolare, ad esempio a una

malattia o a un infortunio; cfr. G. Scartazzini, op. cit., p. 213, in questo

contesto, STFA del 17 gennaio 2006 nella causa F., I 636/04, consid. 4.4), la

responsabilità dell’assicuratore LAINF sussiste solo finché vi è un nesso di

causalità, naturale e adeguato, tra il danno alla salute e l’evento assicurato.

2.11.   Alla luce di

tutto quanto esposto, appurato che, rispetto alla situazione esistente nel 2000

e 2001, da una parte, le condizioni di salute dell’assicurato sono rimaste

pressoché immutate, di modo che anche la valutazione dell’esigibilità

lavorativa è rimasta la medesima (cfr. STF 8C_104/2007 del 28 marzo 2008) e, d'altra

parte, il danno alla salute rimasto immutato non si ripercuote diversamente

sulla capacità lucrativa dell’assicurato - aspetto d’altronde nemmeno fatto

valere dal ricorrente - questo Tribunale deve concludere, senza che si riveli

necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori, e meglio alla

perizia medica giudiziaria richiesta dall’insorgente (cfr. doc. I), che non

sono dati i presupposti per procedere alla pretesa revisione della rendita di

invalidità.

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212;

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

La

decisione su opposizione del 19 dicembre 2007 deve, conseguentemente, essere

confermata.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2008 35.2008.9 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2008 35.2008.9 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2008 35.2008.9

Ass.che nel 1990 ha subito un incid.della circolaz.Nel 2000 con transazione giudiziaria omologata dal TCA gli è stata assegnata una rend.20%.Nel 2006 ha chiesto la revisione del grado di inval.Correttamente tale domanda è stata negata.Non è riscontrabile oggettivam.alcun peggioram. rispetto al 2000

Raccomandata Incarto n. 35.2008.9 rs Lugano 29 aprile 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 1° febbraio 2008 di RI 1 rappr. da:   RA 1 contro la decisione su opposizione del 19 dicembre 2007 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   Il 2 dicembre 1990 RI 1 – allora attivo quale pasticcere/panettiere presso __________ di __________ – è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, riportando un trauma contusivo cerebrale e focolaio a livello del tronco del corpo calloso, edema cerebrale e sindrome psico-organica (cfr. doc. 1, 2, 11, 33). Il caso è stato assunto dall’CO 1, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge. 1.2.   Nel marzo 1993 l’assicurato ha aperto in proprio una pasticceria/confetteria/panetteria (cfr. doc. 33). Egli è a tuttora attivo quale pasticcere/panettiere indipendente (cfr. www.swissguide.ch e www.directories.ch). 1.3.   Nel maggio 1993 all’assicurato è stata assegnata un’indennità per menomazione dell’integrità del 35% per tenere conto della sindrome psico-organica da lieve a media presentata dallo stesso (cfr. doc. 36). 1.4.   Con transazione giudiziaria omologata dall’allora Vicepresidente del TCA il 4 gennaio 2000 l’assicurato è, poi, stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 20% con effetto retroattivo a decorrere dal 1° settembre 1995. La perizia ordinata da questo Tribunale al Prof. Dr. __________ di __________ aveva rilevato una disfunzione cerebrale da leggera a media comportante una diminuzione del 20% della capacità lavorativa (cfr. doc. 89). 1.5.   Con decisione del 6 giugno 2001, confermata con decisione su opposizione del 26 giugno 2001, l’CO 1 ha rifiutato di aumentare il grado di invalidità, in quanto gli esami esperiti presso la __________ di __________ non hanno messo in luce alcun peggioramento dei postumi infortunistici (cfr. doc. 98, 103, 107). La decisione su opposizione è passata in giudicato incontestata. 1.6.   Il 27 settembre 2006 il medico curante dell’assicurato, Dr. med. __________, FMH in medicina generale, a fronte di un preteso peggioramento delle prestazioni professionali che potrebbe essere messo in relazione con il deficit neuropsicologico dovuto all’infortunio del 1990, ha chiesto all’assicuratore LAINF resistente di avviare una procedura di revisione della rendita di invalidità (cfr. doc. 136, 137). 1.7.   Esperiti i necessari accertamenti medico-amministrativi, in particolare degli esami interdisciplinari presso la __________ di __________ nel maggio 2007 (cfr. doc. 150-152), l’CO 1, con decisione del 30 agosto 2007, ha dichiarato inadempiuti i presupposti per procedere a una revisione della rendita di invalidità del 20% in vigore (cfr. doc. 158). A seguito dell’opposizione interposta dall’avv. RA 1 per conto dell’assicurato (cfr. doc. 159), l’assicuratore infortuni, il 19 dicembre 2007, ha confermato il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A). 1.8.   Con tempestivo ricorso l’assicurato, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, ha chiesto che gli venga riconosciuto un grado di invalidità del 50%. A sostegno della propria pretesa ricorsuale, egli ha addotto, segnatamente, che la conclusione a cui è giunto il servizio medico dell’CO 1 sulla base del soggiorno presso la clinica di __________, e meglio che non è subentrato un notevole peggioramento dei postumi infortunistici, non è compatibile con il suo stato di salute. Egli, come attestato dal Dr. med. __________, accusa dei disturbi che lo rendono inabile ad esercitare un’attività lavorativa nella misura del 50%. L’assicurato ha postulato l’esecuzione di un’approfondita perizia medica, siccome i referti medici nell’incarto sono fra loro contradditori. L’insorgente ha, inoltre, evidenziato come la valutazione del Dr. med. __________ riveste fondamentale importanza, in quanto è da anni che lo segue. Egli ha precisato, in buona sostanza, che il suo medico curante non si ostinerebbe sull’arco di più anni a riconoscergli un determinato grado di invalidità, se non ne avesse l’assoluta convinzione. L’assicurato ha, poi, contestato le considerazioni dell’CO 1 in merito all’imparzialità di giudizio del Dr. med. __________, osservando che tali supposizioni potrebbero a loro volta essere mosse anche nei confronti dei medici dell’Istituto assicuratore stesso, i quali ricevendo regolari mandati da quest’ultimo o essendo addirittura impiegati dall’CO 1, potrebbero difettare d’obiettività per compiacere il loro mandante, rispettivamente il loro datore di lavoro. Egli ha, infine, rilevato che pertanto a nulla valgono gli argomenti dell’assicuratore LAINF secondo cui le conclusioni degli specialisti della __________ di __________ sono prove con valore probatorio superiore rispetto al parere del medico curante, tanto più che si tratta di una perizia che è stata allestita da una parte in causa (cfr. doc. I). 1.9.   L’CO 1, in risposta, ha postulato l’integrale reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2.   Il TCA è chiamato a stabilire se la rendita di invalidità del 20% a partire dal 1° settembre 1995, riconosciuta all’assicurato con la transazione giudiziaria del 4 gennaio 2000, debba essere aumentata oppure no. 2.3.   Secondo l'art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado di invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita é aumentata o ridotta proporzionalmente, oppure soppressa, d'ufficio o su richiesta. Questa norma è stata ripresa dall'art. 22 cpv. 1 prima frase vLAINF, il quale prevedeva che se il grado d'invalidità muta notevolmente, la rendita sarà corrispondentemente aumentata, ridotta oppure soppressa. L'art. 22 LAINF - analogamente all'art. 22 cpv. 1 seconda frase vLAINF - recita che, in deroga all'articolo 17 cpv. 1 LPGA, la rendita non può più essere riveduta dal mese in cui gli uomini compiono 65 anni e le donne 62. L'istituto della revisione ha per scopo l'adeguamento della rendita d'invalidità alle mutate circostanze e non la correzione di errori di commisurazione dell'invalidità di cui sia stata viziata la decisione iniziale o una revisione successiva (Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 114). La revisione presuppone, dunque, che l'invalidità abbia subito sostanziali mutamenti dopo la costituzione della rendita o una sua successiva revisione (DTF 113 V 275 consid. 1a e riferimenti ivi menzionati). Per costante giurisprudenza, il TFA considera che i principi dedotti dall'art. 41 LAI si applicano per analogia pure nell'ambito della revisione delle rendite di invalidità assegnate dall'CO 1, indipendentemente dal fatto che essa sia disciplinata dall'art. 80 LAMI oppure dall'art. 22 LAINF (RAMI 1987 U 32 p. 446s.). 2.4.   L'invalidità può modificarsi essenzialmente per due ordini di motivi: sia perché cambia lo stato di salute, sia perché il danno alla salute, pur rimanendo immutato, si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell'assicurato, ossia sulla sua capacità di procurarsi un guadagno col proprio lavoro (RCC 1989, p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a; DTF 109 V 116, consid. 3b). L'assicurato può, infatti, migliorare, in prosieguo di tempo, le proprie attitudini professionali, acquisire conoscenze che gli consentano l'inserimento in attività meglio rimunerate, reperire un posto confacente in modo ideale al suo stato di salute ed alle sue attitudini, ben pagato e sicuro, mettendo in atto una situazione non prevedibile al momento di stabilire il reddito ipotetico da invalido. Oppure le sue capacità di guadagno possono, per motivi diversi, peggiorare. 2.5.   Il mutamento deve, inoltre, essere notevole. Secondo la giurisprudenza resa prima dell'entrata in vigore della LAINF, la modifica doveva essere apprezzata relativamente al grado di invalidità precedentemente accertato: così, un mutamento del 5% è stato considerato notevole per rapporto ad un'invalidità del 15% ma poco importante per rapporto ad un'invalidità iniziale del 75% (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 115 e dottrina ivi citata). 2.6.   Per rivedere una rendita di invalidità non basta un semplice cambiamento passeggero: le circostanze di base devono mutare presumibilmente a lungo termine. In particolare, non é motivo di revisione un temporaneo aumento di guadagno dell'assicurato (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 114). 2.7.   Determinante per la revisione è il raffronto tra le condizioni attuali e quelle esistenti al momento in cui la rendita fu costituita o successivamente riveduta. Tanto nel fissare inizialmente la rendita di invalidità quanto nel rivederla successivamente si deve ipotizzare un mercato del lavoro in condizioni di normalità, cioè essenzialmente equilibrato. I mutamenti congiunturali, il passaggio, ad esempio, da una fase di recessione a una di surriscaldamento economico, non sono motivo di revisione. Non si tiene parimenti conto, né prima né dopo, di fattori estranei al danno della salute. Ad esempio, le scarse conoscenze scolastiche, le difficoltà linguistiche, le insufficienti attitudini professionali, ecc., non sono rilevanti ai fini della commisurazione dell'invalidità. Ciò che importa é la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente ad infortunio (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 18 cpv. 2 LAINF, art. 9 cpv. 1 OAINF). Sola conta, infatti, per la determinazione dell'invalidità, l'incapacità lucrativa in nesso causale con il danno alla salute (che, a sua volta, nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, deve essere in relazione causale con l'infortunio). 2.8.   Nella presente evenienza l’assicurato, il 2 dicembre 1990, è rimasto coinvolto in un incidente della circolazione stradale, riportando un trauma contusivo cerebrale e focolaio a livello del tronco del corpo calloso, edema cerebrale e sindrome psico-organica (cfr. doc. 1, 2, 11, 33). Come già esposto nei fatti, il ricorrente, con transazione giudiziaria del gennaio 2000 (cfr. doc. 89), è stato posto al beneficio di una rendita di invalidità del 20% dal 1° settembre 1995, in quanto dalla perizia ordinata da questo Tribunale al Prof. Dr. __________ di __________ è emersa una disfunzione cerebrale da leggera a media comportante una diminuzione del 20% della capacità lavorativa nella sua professione di panettiere/pasticcere (cfr. doc. 89). Nel rapporto peritale del 16 giugno 1999 appena citato il Professore __________ ha indicato che: " (…) Fragen A) (Quesiti proposti dalla parte convenuta)

1) Bestätigt der Experte, dass die in __________ am 24.11.1995 festgestellte leichte bis mittelschwere Störung (Beleg 59), verglichen mit der letzten neuropsychologischen Untersuchung vom 5.5.1993 (Beleg 34), gleich geblieben ist (bzw. etwas besser geworden ist mit Bezug auf die intellektuelle Umstellfähigkeiten)? Es besteht kein Zweifel, dass die oben erwähnte leichte bis mittelschwere Hirnfunktionsstörung bei Herrn RI 1 weiterhin vorliegt. Das „etwas besser“ im 1995 verglichen mit 1993, betr. Die intellektuelle Umstellfähigkeit, lässt sich in der hiesigen Untersuchung nicht nachweisen, und muss somit auf einen Uebungseffekt zurückgeführt werden, bzw. auf eine so genannte „Test-Weisheit“, welche anlässlich einer 4. Untersuchung am selben Ort zu erwarten ist und zu welcher in Bericht über di Untersuchung vom 23.11.95 nicht Stellung genommen wird. (…) Schlussfolgernd muss bei Herrn RI 1 eine unfallbedingte leichte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit als Bäcker/Konditor/Konfiseur zumindest als wahrscheinlich, eher als sehr wahrscheinlich, angenommen werden, im Ausmass von 20%. Die höhere Einschränkung, wie vom behandelnden Arzt Dr. med. __________ wiederholt schriftlich angedeutet und bei Dr. med. __________ telefonisch offenbar auf 50% geschätzt, muss als Folge der oben erwähnten, besonders ungünstigen Kombination von Persönlichkeit und Unfallfolgen zurückgeführt werden. (…) Fragen B) (Quesiti proposti dalla parte ricorrente) (…)

3) Kann ein günstiger oder ungünstiger (oder schwankender) Verlauf der Arbeitsfähigkeit von Herrn RI 1 zwischen 1990 und heute festgestellt werden, womöglich mit der Angabe über das Ausmass der Arbeitsunfähigkeit, resp. Arbeitsfähigkeit während dieser Periode (sei es als Angestellter, sei es als selbstständig Erwerbender). Auf Grund der Akten muss ein grundsätzlich stabiler Verlauf der Arbeitsfähigkeit von Herrn RI 1 seit dem Unfall bis heute angenommen werden. Veränderungen

– hier im Sinne einer Verschlechterung etwa 2 Jahre nach der Verselbstständigung – sind wie oben erwähnt auf die ungünstige Kombination von Unfallfolgen und Persönlichkeit zurückzuführen.“ (Doc. 89) Dal referto afferente al consulto presso la __________ di __________ del 5 maggio 1993, a cui ha fatto riferimento il Prof. Dr. __________, risulta quanto segue: " (…) Mehr als 2 Jahre nach dieser schweren Hirnverletzung findet sich immer noch eine leichte bis mittelschwere neuropsychologische Funktionsstörung. Im Vordergrund stehen v.a. sprachliche Lern- und Gedächtnisdefizite. Daneben finden sich noch leichte Defizite der intellektuellen Umstellfähigkeit. Alle anderen kognitiven Leistungen sind durchschnittlich bis überdurchschnittlich. Der Patient ist sehr schnell und arbeitet effizient. Offenbar wirken sich die neuropsychologischen Defizite im Alltag recht wenig aus, da der Patient gute Kompensationsstrategie entwickelt hat. Allerdings ist anzunehmen, dass bei erhöhten Anforderungen an das Lernen und das Gedächtnis, Schwierigkeiten auftreten könnten. Der Patient hat vor, die Meisterprüfung zu machen. Aus neuropsychologischer Sicht ist die Situation heute stabil und hat sich seit einem Jahr nur wenig verändert. Besser geworden ist die sprachliche Lernfähigkeit und die Konzentrationsleistung. Eine Wiederaufnahme der Ergotherapie würde ich empfehlen, wenn erhöhte Anforderungen gestellt werden, das heisst zum Zeitpunkt der Vorbereitung auf die Meisterprüfung. (…).“ (Doc. 34) Come risulta da lla perizia giudiziaria, un ulteriore consulto presso la clinica di __________ aveva avuto luogo il 23 novembre 1995. Dal relativo apprezzamento si evince che: " (…) In der heutigen, vierten neuropsychologischen Untersuchung finden sich deutliche Minderleistungen des sprachlichen Lernens und Gedächtnisses. Leichte Defizite bestehen in der sprachlichen Informationsaufnahme (Erafssungsspanne), im visuell-räumlichen Lernen und Gedächtnis. Alle anderen geprüften Funktionen sind durchschnittlich. Verglichen mit der letzten neuropsychologischen Untersuchung vom 05.05.93 sind die Lern- und Gedächtnisprobleme in etwa gleich geblieben. Etwas besser geworden ist die intellektuelle Umstellfähigkeit (Flexibilität des Denkens). Es besteht weiterhin eine leichte bis mittelschwere neuropsychologische Funktionstörung. Eine erfassbare Verschlimmerung des Zustandes liegt nicht vor. Die vom Patienten geltend gemachte Verschlechterung führen wir eher auf einen verbesserten Realitätsbezug zurück: bei der letzten Untersuchung fiel die Diskrepanz zwischen der objektivierten deutlichen neuropsychologischen Störung und der Negierung von Gedächtnisproblemen seitens des Patienten auf. (…)“ (Doc. 59) 2.9.   Al precedente considerando sono state esposte le circostanze che hanno giustificato, nel 2000, l'assegnazione all'assicu rato di una rendita di invalidità LAINF del 20% dal settembre 1995. L’CO 1, con decisione del 6 giugno 2001, confermata con decisione su opposizione del 26 giugno 2001, ha poi rifiutato di aumentare il grado di invalidità, in quanto gli esami esperiti presso la __________ di __________ nell’ottobre 2000 non hanno messo in luce alcun peggioramento dei postumi infortunistici (cfr. doc. 98, 103, 107). In particolare, i dottori __________ e __________ della __________ hanno evidenziato che: " (…) Kognitiv finden sich deutliche, jedoch heterogene Lern- und Gedächtniseinschränkungen in den meisten geprüften Unterfunktionen. Daneben bestehen leichte Planungsschwierigkeiten und eine verminderte Daueraufmerksamkeit (Zunehmende Fehlerzahl beim längeren Arbeiten bei gutem Leistungstempo). Affektiv finden sich keine fassbaren Zeichen einer posttraumatischen Wesensveränderung oder einer reaktiv-depressiven Entwicklung. Hingegen bestehen Hinweise auf eine zusätzliche bewusstseinsnahe Verdeutlichung der sicher bestehenden hirnorganischen Defizite. Ein Vergleich mit den im 1995 erhobenen Befunden zeigt qualitativ immer noch die gleichen kognitiven Störungen, wobei heute diese überbetont werden. Es ist deshalb schwierig zu beurteilen, ob sich die traumatisch bedingte Leistungsverminderung seither verändert hat. Auf Grund der Beurteilung der gesamten Situation (Verlauf, Anamnese, Aussagen des Hausarztes, heutige Untersuchung) bin ich der Meinung, dass keine wesentliche Aenderung eingetreten und das Zustandsbild stabil ist. Es ist weiterhin von einer leichten bis mittelschweren Störung auszugehen. (…)“ (Doc. 98) La dec isione su opposizione del 26 giugno 2001 è passata in giudicato incontestata. Si tratta ora di esaminare la situazione esistente nel mese di dicembre 2007 quando è stata emanata la decisione su opposizione del 19 dicembre 2007 impugnata (il potere cognitivo della presente Corte è limitato alla valutazione della legalità della decisione su opposizione deferitale sulla base dei fatti intervenuti fino al momento in cui essa è stata emessa; cfr. DTF 121 V 366; U 29/04 dell’8 novembre 2005). Il Dr. med. __________, medico __________, alla luce della richiesta di revisione, ha consigliato una rivalutazione delle funzioni neuropsicologiche da effettuare a __________ (cfr. doc. 137). L’assicurato è rimasto degente presso la __________ dal 7 all’11 maggio 2007 (cfr. doc. 148). Contestualmente egli è stato approfonditamente esaminato a livello psichiatrico, neurologico e neurospicologico (cfr. doc. 150-152). Il Dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha, in particolare, indicato che: " (…) Psychopathologisch gemäss aktueller Befundlage keine Auffälligkeit, insbesondere auch keine Depression oder Angststörung. Auch in den früheren neuropsychologischen Berichten wurden keine eigentlichen Befunde im Sinne von psychischen beziehungsweise psychogenen Störungen berichtet. Diesbezüglich ist die Situation offenbar unverändert, entsprechend besteht auch von Seiten der Psychiatrie keine zusätzliche Einschränkung der Arbeitsfähigkeit infolge von psychogenen Störungen, einmal abgesehen von dem, was seitens der Neurologie an hirnorganischen Schäden und diesbezüglichen Auswirkungen (u.a. leichte organische Persönlichkeitsveränderung) festgestellt wird.“ (Doc. 152) Per quel che concerne l’asp etto neurologico, è stato messo in luce quanto segue: " (…) Keinen Zweifel kann es daran geben, dass der Versicherte im Rahmen des in Rede stehenden Unfallereignisses eine strukturelle Hirnverletzung erlitt. Dieses ist bildgebend gut dokumentiert. Darüber hinaus fanden sich auch kognitive Beeinträchtigungen, die im Verlauf bis zum aktuellen Zeitpunkt insgesamt fünfmal in der __________ und einmal in __________ kontrolliert wurden. Es kann keinen Zweifel daran geben, dass der Versicherte in Folge der somatisch-strukturellen Hirnverletzung eine kognitive Einbusse erlitt. Diesbezüglich sei auf den neuropsychologischen Befund verwiesen. Im Verlauf der 90-er Jahre stellte sich die kognitive Situation stabil dar. Zwischenzeitlich gab der Versicherte in den 90-er Jahren zwar eine Verschlechterung des Befundes an, diese konnte testpsychologisch jedoch nicht verifiziert werden und wurde ganz überwiegend auf eine gewisse Erwartungshaltung in Bezug auf eine Entschädigung interpretiert. Aktuell klagt der Versicherte weiterhin über Gedächtins- und Konzentrationsstörungen, von denen er allerdings angibt, dass sie im Vergleich zu den Vorjahren unverändert seien. (…) Aus medizinischer Sicht bleibt insgesamt festzustellen, dass der Versicherte im Rahmen seiner aktuellen Berufstätigkeit das Maximum dessen leistet, was er zu leisten vermag. Die Leistung ist seit Jahren stabil. Hinweise auf eine Verschlechterung ergeben sich nicht. In diesem Zusammenhang sei auch auf die neuropsychologische Abklärung sowie die psychiatrische Abklärung verwiesen. Schlussendlich ist der Versicherte als Bäcker und Konditor erfolgreich berufstätig, allerdings nicht in der von ihm vor dem Unfallereignis angestrebten Funktion als Bäckermeister. (…) Eine wesentliche Veränderung des medizinischen Zustandsbildes hat sich nicht ergeben.“ (Doc. 151) Infine dal lato neuropsicologico è emerso che: " (…) Zu beobachten sind deutliche Minderleistungen in den Tests zur Prüfung des Lernens und Erinnerns von sprachlichen Informationen. Besonders die Ergebnisse in einem einfachen Wortpaare-Lerntest liegen deutlich unter der Norm. Die visuellen Gedächtnisleistungen sind leicht vermindert. Ferner findet sich ein diskret verminderter Ideenfluss bei im übrigen sehr guten Leistungen in allen Tests zur Prüfung der Exekutivfunktionen. Die Leistungen in den anderen neuropsychologischen Bereichen liegen in der Norm oder leicht über dem Durchschnitt der Altersgruppe des Exploranden. Aus neuropsychologischer Sicht sind die praktisch als Einzelbefunde dastehenden, ausgeprägten Schwierigkeiten im sprachlichen Lerntest vom Ausmass her eher untypisch für eine rein somatisch-organische Ursache. Angesichts der guten intellektuellen Ressourcen des Exploranden wären in diesem verhältnismässig einfachen Test eine bessere Leistung und insbesondere im Verlauf der Lerndurchgänge ein minimaler Lernfortschritt zu erwarten gewesen. Wir halten es für wahrscheinlich, dass die Testergebnisse nicht die tatsächlichen mnestischen Fähigkeiten des Explorande widerspiegeln. Unabhängig von der Ursache der Gedächtnisschwierigkeiten stellt sich die Frage ihrer Relevanz im Alltag, insbesondere bei die Arbeit. Gemäss den Subjektiven Angaben des Exploranden ist seine Arbeit repetitiv und automatisiert. Die Anforderungen ans Gedächtnis sind daher als eher klein einzuschätzen. Dass Herr RI 1 zur Bewältigung der Schwierigkeiten Einkaufslisten erstellen, eine Agenda führen und einen Timer benutzen muss, ist zumutbar; es sind alltägliche Kompensationsstrategien, die auch die meisten nicht hirngeschädigten Personen regelmässig anwenden.“ (Doc. 150) Il Dr. med. __________, il 10 luglio 2007, dopo aver preso visione dei rapporti della __________, ha sottolineato che non è intervenuto assolutamente alcun peggioramento e che anzi i disturbi che prima erano da lievi e medi ora sono “soltanto” lievi. Egli ha pure specificato, da un lato, che “… in parte la causalità viene messa in dubbio e riferita anche ad un certo atteggiamento in parte rivendicativo e per la scontentezza visto che ritiene di non avere ricevuto quanto gli spetta” . Dall’altro, che “inoltre i disturbi, secondo i periti, sarebbero piuttosto poco rilevanti sia nella quotidianità, sia sul lavoro”. (Doc. 153) Dal canto suo l’assicurato, in sede sia di richiesta di revisione, che di opposizione e di ricorso, sostiene di essere inabile a esercitare un’attività lavorativa nella misura del 50%, facendo esplicito riferimento alle attestazioni del Dr. med. __________ (cfr. doc. 135, 136, 159, I, B, C). Il ricorrente, inoltre, nel luglio 2006, nel marzo e nell’agosto 2007 e nel gennaio 2008, ha trasmesso all’CO 1 dei certificati medici del 26 luglio 2006, 26 marzo e 20 agosto 2007, rispettivamente 7 gennaio 2008 in cui il Dr. med. __________, FMH in dermatologia e malattie a trasmissione sessuale, allergologia e immunologia clinica, l’ha dichiarato incapace al lavoro al 50% dal 26 luglio al 30 novembre 2006, dal 30 marzo al 31 luglio 2007, dal 1° agosto al 31 dicembre 2007 e dal 1° gennaio al 30 aprile 2008 (cfr. doc. 134, 146, 156, 167). 2.10.   Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto e tutto ben considerato, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, non ha valide ragioni per scostarsi dal parere dei dottori della __________ di __________ e del Dr. med. __________ (doc. 150-152), se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha confermato che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. D'altra parte, in una sentenza dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, l'Alta Corte ha deciso che il fatto che un medico venga interpellato con regolarità da un istituto assicuratore per esprimere valutazioni specialistiche non è di per sé sufficiente per dubitare della sua obiettività e imparzialità. Il TFA ha infine deciso che la circostanza che il medico di fiducia si sia pronunciato dopo che l'affare è divenuto contenzioso, non è, di per sé, sufficiente a suscitare dei dubbi circa la sua imparzialità (cfr. STFA dell'8 settembre 2000 nella causa C., U 291/99). Inoltre, l'Alta Corte ha precisato che i pareri redatti dai medici dell’CO 1 hanno pieno valore probatorio, anche quando essi si sono espressi unicamente in base agli atti, dunque senza visitare personalmente l'assicurato (cfr. STFA del 10 settembre 1998 nella causa R., U 143/98 e STFA del 2 luglio 1996 nella causa A., U 49/95). Il TCA è dell'opinione che la valutazione espressa dai medici specialisti di __________, secondo cui dal profilo psichiatrico, neurologico e neuropsicologico oggettivamente non è riscontrabile alcun peggioramento significativo dello stato di salute dell'assicurato rispetto al 2000 e al 2001, sia corretta e adempia i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza probante a un rapporto medico. In particolare i sanitari hanno espresso il loro apprezzamento in modo chiaro, motivato e convincente dopo avere proceduto allo studio approfondito del dossier dell’assicurato e all’esame di quest’ultimo. Del resto, la valutazione dell’inabilità lavorativa dell’insorgente del 50% formulata dal Dr. med. __________ non è suscettibile di scalfire il valore probatorio dei rapporti dei medici di __________, né del Dr. med. __________. In effetti il Dr. med. __________, quale medico generalista, indipendentemente dal fatto che segue da anni l’assicurato, non risulta particolarmente qualificato a pronunciarsi nella materia che qui interessa. Egli si è, peraltro, espresso a proposito della causalità al lavoro del ricorrente in maniera del tutto astratta senza fornire la benché minima motivazione (cfr. doc. 135, 141, 145, 147, 155=B, 166=C). Inoltre, contrariamente a quanto sostiene l’assicurato (cfr. doc. I), si rivela un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che: " (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)" L’inabilità lavorativa del 50% attestata dal Dr. med. __________ concerne, poi, una problematica dermatologica alle mani e alle dita di cui è affetto il ricorrente dal 2001 (cfr. doc. 108, 152). Tale disturbo esula dal sinistro del 1990, per cui la questione dell’incapacità certificata dal dermatologo non ha in ogni caso influenza in relazione alla presente vertenza. Al riguardo questa Corte ricorda che, contrariamente a quanto avviene nell’assicurazione per l’invalidità, che è un’assicurazione finale (nel senso che le sue prestazioni sono di principio accordate a prescindere dal fatto che l’invalidità sia da ascrivere ad una causa particolare, ad esempio a una malattia o a un infortunio; cfr. G. Scartazzini, op. cit., p. 213, in questo contesto, STFA del 17 gennaio 2006 nella causa F., I 636/04, consid. 4.4), la responsabilità dell’assicuratore LAINF sussiste solo finché vi è un nesso di causalità, naturale e adeguato, tra il danno alla salute e l’evento assicurato. 2.11.   Alla luce di tutto quanto esposto, appurato che, rispetto alla situazione esistente nel 2000 e 2001, da una parte, le condizioni di salute dell’assicurato sono rimaste pressoché immutate, di modo che anche la valutazione dell’esigibilità lavorativa è rimasta la medesima (cfr. STF 8C_104/2007 del 28 marzo 2008) e, d'altra parte, il danno alla salute rimasto immutato non si ripercuote diversamente sulla capacità lucrativa dell’assicurato - aspetto d’altronde nemmeno fatto valere dal ricorrente - questo Tribunale deve concludere, senza che si riveli necessario dare seguito a ulteriori provvedimenti probatori, e meglio alla perizia medica giudiziaria richiesta dall’insorgente (cfr. doc. I), che non sono dati i presupposti per procedere alla pretesa revisione della rendita di invalidità. Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). La decisione su opposizione del 19 dicembre 2007 deve, conseguentemente, essere confermata. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti