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35.2004.18

assicurata scivola, batte a terra il capo e riporta un trauma cranico. Persistenza di una complessa sintomatologia, caratterizzata soprattutto da epilessia e disturbi psichici. Negata la natura traumatica all'epilessia. Negata la causalità adeguata fra sinistro e affezione psichica

Ticino · 2003-12-22 · Italiano TI
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assicurata scivola, batte a terra il capo e riporta un trauma cranico. Persistenza di una complessa sintomatologia, caratterizzata soprattutto da epilessia e disturbi psichici. Negata la natura traumatica all'epilessia. Negata la causalità adeguata fra sinistro e affezione psichica

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr.,

pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des

Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents

obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39).

2.6.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata

tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei

criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid.

4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della

dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella

degli eventi gravi e in quella di grado medio.

2.6.1.   Nei casi di

infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la

testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata

banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere

negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni

acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere

ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un

infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare

un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica.

2.6.2.   Se

l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di

causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a

disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in

effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica.

2.6.3.   Sono

considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere

classificati nelle due predette categorie.

La

questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di

guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può

essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener

conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente

connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto

dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella

misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita

sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità

lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo

sono:

-  le

circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare

spettacolarità dell'infortunio;

-  la

gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la

loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

-  la

durata eccezionalmente lunga della cura medica;

-  i

disturbi somatici persistenti;

-  la

cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-  il

decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

-  il

grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche.

2.6.4.   Non in ogni

caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti.

La

presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso

di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della

categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la

categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste

un'importanza particolare o decisiva.

Nel caso

in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o

decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto

meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e

bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p.

53ss. consid. 4a).

2.7.   Anche in

materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale,

vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità.

Nella

giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4

febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p.

95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza

di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di

deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle

lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi

evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo

“colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale

organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una

relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi

durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c).

Con la

DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del

tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola,

ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e

la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro

clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa,

vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza,

disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento

della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF

119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997

UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p.

109ss.).

Nella

sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni

scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit

funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno

stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici

del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici

(RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e,

pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli

infortuni.

Il TFA ha

considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un

infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il

corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare

un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit

funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa

l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un

profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere

qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una

tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli

difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro

clinico.

L'Alta

Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto

essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso

causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito

dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia

di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi

all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La

particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto

uno dei criteri che devono essere presi in considerazione.

Se ne

deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla

colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione

della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento

infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista

oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un

effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il

corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o

aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno.

Posto

che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso

di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si

trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo

organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di

causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva

ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per

analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in

effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa

in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in

assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio

dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale

lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale

(DTF 117 V 359, consid. 5d/bb).

Un

discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali,

allorquando le lesioni

non possono essere

sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s. consid.

4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche

Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der

obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.),

Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90).

2.8.   Alla luce dei principi evocati al precedente considerando -

qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico

oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della

dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza

di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale:

"

Das

Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch

zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die

natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem

konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso

aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen

zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)."

(DTF

122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.)

L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come

delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche

(cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V

415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12

maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99

;

cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104).

Per

costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento

diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la

presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di

disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29;

J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion,

SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna,

pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.).

Se

l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora

necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità

adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le

turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6):

"

Entgegen

der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch

zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem

natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der

HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit

einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich

bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit

überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten

können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit

Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)."

(DTF

122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310)

2.9.   Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi

- si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di

un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr.

SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale

(cfr. DTF 117 V 382 consid. 4).

Se ciò

dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario

applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid.

6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del

nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio,

secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI

2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.).

A

differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al

rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di

disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle

somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate.

Deve

ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in

materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna

cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati

dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid.

5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto

intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen

und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse

Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid.

5d/aa).

Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano

stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi

di natura traumatica, formino un complesso

di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili

(cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. =

RAMI 2000 U 397, p. 327ss.

).

Per

contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla

luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme

conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei

criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna

cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro

tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in

parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe

psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr.

RAMI 2000 U 397, p. 327ss.,

DTF 123 V 98ss.

= SVR 1997 UV 96, p. 349ss.;

STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz.

in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in

RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini "Considérations sur dix ans de

développement en matière de causalité dans les assurances sociales", in

Mélanges en l'honneur de J. L. Duc, Ed.

IRAL Losanna

2001, p. 239seg. (270 nota 75)).

In una

sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b,

parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha

ulteriormente precisato la propria prassi.

Essa ha,

in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere

effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica

abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123

V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera

chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario,

un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si

giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al

momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente,

hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in

secondo piano.

Il TFA ha

così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale:

"

De

r Rechtsprechung gemäss

BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem

Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an

diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit

dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes

Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V

99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die

Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine

psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz

aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge»

unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen

könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28.

November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und

F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117

Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach

dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351

die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer

Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das

Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und

überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass

der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein

Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im

Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE

115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS,

bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender

zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im

Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten

Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare

Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht

entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder

psychischer Natur bezeichnet werden.

"

(RAMI succitata, consid. 3a)

2.10.   In concreto,

il 26 giugno 1995, RI 1 è caduta ed ha battuto la testa contro il bordo esterno

della piscina che stava pulendo.

La sera

stessa, l'assicurata si è recata presso il proprio medico curante, dott. __________,

spec. in geriatria e gerontologia a __________, il quale ha constatato la

presenza di una tumefazione alla regione occipitale con algia accentuata alla

palpazione del cuoio capelluto con forte cefalea e vomito riflesso al trauma (cfr.

doc. 62).

In data 6

luglio 1995, l'insorgente si è sottoposta ad una visita oftalmologica presso il

Presidio ospedaliero di __________ a causa di alterazioni visive all'occhio

destro (cfr. doc. 57 e 58), visita che non ha tuttavia evidenziato alcuna

patologia in atto (cfr. doc. 56).

Il 19 luglio,

rispettivamente, l'8 novembre 1995, hanno invece avuto luogo dei consulti

neurologici, in ragione della persistenza delle cefalee. Dal referto relativo

alla seconda di queste due consultazioni si evince che l'EEG, nel frattempo

eseguito, ha fornito un esito nella norma, che l'assicurata presentava un capo

mobile in tutte le direzioni e, infine, che non vi era evidenza per dei deficit

neurologici focali (cfr. doc. 55).

Con

certificato del 19 ottobre 1995, il dott. __________ ha riferito che la sua

paziente soffriva di uno stato ansioso con sonno interrotto, dovuto ad una

intensa e persistente cefalea post-traumatica. Essa lamentava inoltre una borsite

post-traumatica trocanterica a sinistra (cfr. doc. 51).

Nel mese

di dicembre 1995, RI 1 si è rivolta al dott. __________, psicoterapeuta e

specialista in neurologia, a detta del quale essa presentava un disturbo da

attacco di panico senza agorafobia (cfr. doc. 45; cfr., pure, il doc. 44).

In data

29 febbraio 1996, la ricorrente ha privatamente consultato il Prof. dott. __________,

spec. in malattie nervose e mentali, il quale ha espresso le seguenti

considerazioni a proposito delle sue condizioni di salute:

"

(…).

La Sig.ra, che è un'emotiva di base, ha subito

nel giugno scorso un lieve trauma cranico con breve perdita di coscienza, ma

senza lesioni craniche accertate al P.S.. Da allora ella va soggetta a

persistente cefalgia con predominanza occipitale sin., con accentuazione della

sintomatologia nelle ore notturne. Accanto alla cefalea viene allegata una

notevole irritabilità, una accentuata ansia e talvolta stati di angoscia e

crisi di panico. Vi sono d'altra parte anche delle lievi difficoltà ambientali.

Non vengono portati i precedenti esami (Rx

cranio, EEG, visita oculistica).

L'esame neurologico attuale non mette in evidenza

alcun segno di sofferenza delle strutture centrali e periferiche.

Data la sintomatologia, che a mio avviso rientra

nei disturbi vasomotori, accentuati dall'emotività di base, penso comunque che

sia bene ripetere un EEG ed una Rxgrafia del cranio e colonna cervicale.

In attesa dei referti penso sia utile trattarla

con Dihydergot gocce (15 gocce al mattino e sera), inoltre darei del Tricortin

1000 fiale. Per lo stato d'ansia, anziché lo Xanax che assume da mesi, darei

solo del Tavor 2,5 mg ½ + ½ + 1 c. al giorno, con aggiunta di Minias gocce (20

prima di coricarsi) al posto dell'Halcion.

"

(doc. 43)

Riguardo

al decorso durante i mesi successivi, il medico curante dell'insorgente ha

fatto stato di una persistenza delle cefalee, di disturbi visivi di tipo cecità

temporanea, di stati di angoscia e di attacchi di panico (cfr. doc. 38-42).

Nel corso

dell'estate del 1996, l'assicurata è entrata in cura presso il dott. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia.

Con il

referto del 26 novembre 1996, questo medico ha sottolineato la necessità che

venisse ulteriormente approfondito l'aspetto somatico della sintomatologia

denunciata da RI 1, sospettando l'esistenza di un'epilessia, eventualmente di

origine post-traumatica (cfr. doc. 35 e 36).

Il 16

dicembre 1996 si è svolta una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________,

spec. FMH in medicina interna.

Secondo

il fiduciario de CO 1, i disturbi denunciati dall'assicurata non costituivano

più una naturale conseguenza dell'evento traumatico del giugno 1995, posto che,

citiamo: "dopo un trauma cranico lieve in assenza di lesioni vi è

solitamente una guarigione in poche settimane".

Egli ha

tuttavia formulato una riserva per il caso in cui degli ulteriori accertamenti

(di tipo neuroradiologico) avessero mostrato delle lesioni organiche

suscettibili di spiegare gli episodi epilettiformi:

"

(…)

Commento

:

Innanzitutto sull'evento del 26.6.95 vi sono varie contraddizioni.

La persona che avrebbe presenziato all'infortunio asserisce di essere stata

informata dell'accaduto solo 2-3 giorni dopo. II medico curante certifica di aver

visitato la paziente il 26.6.95 quando l'infortunio è successo la sera e la

paziente riferisce di essere stata condotta dai genitori al Pronto Soccorso ove

sarebbe rimasta per 12 ore. II datore di lavoro riferisce che la paziente è

tornata al proprio domicilio con la sua automobile.

Numerosi specialisti hanno escluso lesioni organiche. Alcuni esami

come una TAC e un elettroencefalogramma non sarebbero stati eseguiti in modo

completo per problemi di claustrofobia da parte della paziente.

Sia d

al

Dr. __________

telefonicamente sia dai vari specialisti la paziente viene descritta come

una

persona particolarmente emotiva fin

dall'infanzia. Sussistono inoltre vari problemi famigliari ben descritti dal

Dr. __________.

Causalità

:

A mio parere i disturbi attualmente lamentati dalla paziente non

hanno più da tempo una causalità probabile con il supposto evento del 26.6.95.

Da quanto tempo la causalità non sia più probabile è per me difficile da

valutare. Dopo un trauma cranico lieve in assenza di lesioni vi è solitamente

una guarigione in poche settimane:

soltanto qualora venissero effettuati degli esami

che

mostrassero lesioni

organiche

che potessero tra l'altro spiegare

gli episodi epilettiformi, la situazione

potrà

essere rivalutata. Personalmente ritengo comunque

che

queste indagini, con il sospetto di

epilessia, sarebbero dovute essere eseguite subito nonostante la claustrofobia

della paziente. Ricordo che esiste

la

possibilità

di sedazione per eseguire questi esami. Il rischio di una sedazione é

sicuramente inferiore al rischio di non diagnosticare un ematoma sottodurale

cronico o altre patologie simili.

Per concludere posso

affermare

che

il 16.12.96 i disturbi lamentati dalla paziente avevano un

nesso

di causalità al

massimo possibile

con il presupposto evento

del 26.6.95.

Incapacità lavorativa

: concordo con l'incapacità lavorativa

certificata dal Dr. __________ nella misura del 100% causa malattia (…)."

(doc. 69)

Facendo

proprie le conclusioni del dott. __________, l'assicuratore infortuni ha

rilasciato la decisione formale del 30 giugno 1997, mediante la quale è stato

posto termine alle prestazioni a contare dal 1° luglio 1997 (cfr. consid.

1.2.).

A cavallo

fra il mese di gennaio ed il mese di febbraio 1997, l'insorgente ha più volte

consultato il dott. __________, spec. FMH in neurologia.

Questo,

in particolare, il contenuto del suo referto dell'11 marzo 1997:

"

(…)

Gli episodi sopradescritti e caratterizzati da improvvisa perdita

di conoscenza, della durata di qualche minuto e accompagnati da movimenti

probabilmente tonico-clonici ai membri superiori ed inferiori e con perdita

d'urne e morso laterale della lingua, seguiti costantemente da amnesia

retrograda ed importante sonnolenza, sono molto suggestivi per

delle

crisi convulsive generalizzate.

L'esame neurologico

mette

in

evidenza una

discreta

emisindrome sensitivo-motoria

sinistra

con

componente

leggermente atassica

a

destra

, probabilmente residuale dopo

contusioni cerebrali

traumatiche. L'esame neuroradiologico

non

poteva finora essere effettuato in ragione di un'importante claustrofobia: Il

tracciato elettroencefalografico mostra infine una focalizzazione nelle regioni

temporo-occipitali a sinistra, compatibile con una lesione a questo livello.

Secondo la lettera del dr. __________ dell'__________ lo stato

fisico e psichico prima dell'infortunio sarebbe sempre stato nella norma e la

paziente non avrebbe mai sofferto di disturbi ansio-depressivi. Il 26.06.1995

ella si presentava nel suo studio riferendo di aver subito un trauma cranico

per caduta accidentale lamentando un grosso

ematoma

in zona occipitale sinistra. Oltre a

delle cefalee continue

generalizzate a

predominanza però

emisferica posteriore sinistra la paziente accusava

insonnia

e crisi di

panico.

Concludendo la sintomatologia

attuale è caratterizzata d'un lato da crisi epilettiche con

convulsione

generalizzate probabilmente a punto di partenza

focale con rapida generalizzazione, per cui una terapia anticomiziale con carbamazepina

a dosi progressive

appare indicata: ho introdotto del Tegretol CR 400 mg

1/2-0-1/2, dal 10 al 16-02, poi 1/2-

0-1 dal

17 al 23.02 in seguito 1-0-1. Prego il dr. __________ di voler gentilmente

effettuare

un

tasso ematica della carbamazepina a fine

febbraio

e di volermi far

pervenire il

risultato fino all'11.03.1997, data del prossimo controllo.

II Gardenal dev'essere

continuato per il

momento alla dose

attuale

e diminuito solo dopo raggiungimento

del tasso ematico terapeutico della carbamazepina.

L'incremento recente delle crisi

epilettiche imporrebbe comunque a mio avviso un esame neuroradiologico al fine

soprattutto di poter escludere un ematoma sottodurale cronico, rispettivamente

per meglio determinare le possibili contusioni conseguenti al trauma cranico.

La

paziente però preferisce ancora aspettare per

qualche-

settimana in ragione di un'importante ansia

e

claustrofobia. Discuterò comunque

al

prossimo controllo dell'indicazione di tale esame in particolare con

possibilità di anestesia. Qualora tale esame non dovesse rivelare alcun

ematoma, ma solo delle contusioni sequelari, si potrebbe allora concludere ad

una sindrome post-traumatica caratterizzata da cefalea e stato ansioso

depressivo

(…)." (doc. 30)

Così come

riferito dallo stesso dott. __________ in data 15 aprile 1997, la TAC del 19

marzo 1997 non ha evidenziato alcun ematoma sottodurale cronico, né chiare

contusioni cerebrali (cfr. doc. 27).

Dalle

tavole processuali emerge che, dopo la decisione di annullare il proprio

provvedimento del 30 giugno 1997, l'assicuratore LAINF convenuto ha predisposto

l'esecuzione di due perizie psichiatriche.

La prima,

datata 15 dicembre 1997, è stata elaborata dal dott. __________, la seconda,

datata 20 luglio 1998, dal dott. __________, entrambi spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia.

Per

quanto qui di interesse, il dott. __________ ha diagnosticato una nevrosi di

angoscia caratterizzata soprattutto da crisi di panico, patologia giudicata

trovarsi in una relazione di causalità naturale semplicemente possibile con il

sinistro del 26 giugno 1995 (cfr. doc. 68).

Da parte

sua, il dott. __________ ha formulato la diagnosi di sindrome ansiosa organica

secondaria a epilessia (ICD-10 F06.4), con preesistente sindrome ansiosa non

specificata (ICD-10 F41.9), diagnosi così motivata:

"

(…)

La peritanda presenta, dal punto di vista esclusivamente

psichiatrico, una alterazione della personalità secondaria a epilessia

post-traumatica. Tanto i dati anamnestici quanto gli esami clinici e testologici

depongono però per un precedente disturbo d'ansia (difficile precisare meglio

questa diagnosi che, grosso modo, corrisponde alla "nevrosi

d'angoscia" diagnosticata dal dott. __________,

con

una terminologia oggi caduta in disuso proprio per la sua

genericità). I sintomi fobici, gli attacchi di

panico,

la claustrofobia sono, a quanto pare, insorti dopo

l'infortunio e vanno interpretati

piuttosto

come

conseguenze psicologiche tanto dell'infortunio "in sé" quanto

dell'epilessia e

come

aggravamento

del preesistente disturbo

ansioso.

E'

molto verosimile che

l'esperienza

delle crisi epilettiche abbia indotto, in questa persona

già predisposta,

un'accentuazione della

sintomatologia ansiosa (la peritanda dichiara di aver "paura

delle

crisi" - cfr. lamentele

soggettive), generando così sintomi parossistici come gli attacchi di panico e

gli altri disturbi ricordati (confusione, pseudomnesie - si potrebbe forse

spiegare così il "ricordo" di essere stata aiutata ad alzarsi da una

persona che in realtà avrebbe saputo dell'accaduto solo giorni più tardi) che

corrispondono molto probabilmente a reazioni dissociative

("isteriche") di brevissima durata. Tenendo conto di questi elementi,

la diagnosi psichiatrica corretta, secondo ICD-10, è "sindrome ansiosa

organica" secondaria a epilessia, F06.4, con preesistente "sindrome

ansiosa non specificata", ICD-10 F41.9. (…)." (doc. 66, p. 11).

Secondo

lo psichiatra incaricato da CO 1, fra la sindrome ansiosa organica secondaria a

epilessia, responsabile di una totale incapacità lavorativa nella professione

di ausiliaria di cure, e l'infortunio assicurato esiste sicuramente un

nesso di causalità naturale, nel senso che quest'ultimo ha provocato un

aggravamento duraturo dello stato di salute della ricorrente (cfr. doc. 66,

risposta ai quesiti n. 8 e 9).

Prima di

rilasciare la decisione formale del 30 giugno 2003, l'assicuratore infortuni ha

ancora ordinato una perizia pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica e neuropsicologica),

affidandone l'allestimento al dott. __________, spec. FMH in neurologia,

Primario presso la Clinica di riabilitazione __________ di __________, già

Direttore medico della Clinica __________ per l'epilessia e la neuroriabilitazione

di __________.

Il dott. __________

ha, a sua volta, fatto capo alla dott.ssa __________ __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, ed alla neuropsicologa __________.

Dopo aver

ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi della ricorrente (cfr. doc. 63,

p. 2-21) ed averne, altrettanto puntualmente, descritto lo

status

neurologico, neuropsicologico e psichiatrico (cfr. doc. 63, p. 21-23), il dott.

__________ ha posto le seguenti diagnosi:

"

Stato dopo incidente il 26.06.95 con leggero

trauma cranico chiuso, con:

Diagnosi psichiatriche

:

-                                                                             Disturbo

d'ansia generalizzato (ICD-10 F 41.1)

-                                                                             Rituali

ossessivi (ICD-10 F 42.1)

-                                                                             Agorafobia

con sindrome da attacchi di panico (ICD-10 F 40.01)

Diagnosi neurologiche

:

-                                                                             Stato

dopo lieve trauma cranico chiuso con breve perdita di conoscenza.

-                                                                             Discreta

sintomatologia sensibile a destra, anamnesticamente anche sinistra, di origine

non chiara, probabilmente funzionale.

-                                                                             Cefalee

recidivanti posttraumatiche.

-                                                                             Disturbi

neuropsicologici (della memoria a breve termine sia in modalità verbale che visuo-spaziale,

delle funzioni esecutive, di ragionamento testato su materiale visuo-spaziale,

dell'attenzione) di origine multifattoriale.

-                                                                             Probabile

sindrome epilettica di eziologia non chiara.

-                                                                             Disturbi

visivi di origine non chiara.

-                                                                             Problemi

della deglutizione di origine non chiara.

-                                                                             Vertigini

di origine non chiara.

-                                                                             Disturbi

del sonno.

"

(doc. 63, p. 23s.).

In

seguito, il neurologo interpellato dall'assicuratore LAINF ha discusso

l'eziologia di ognuno dei disturbi somatici denunciati dalla ricorrente,

pervenendo alla conclusione che unicamente le cefalee recidivanti ed i disturbi

neuropsicologici costituiscono ancora una naturale conseguenza dell'infortunio

del 26 giugno 1995:

"

(…)

l disturbi somatici accusati dalla paziente sono i seguenti:

-

Discreta sintomatologia sensibile a destra, anamnesticamente

anche sinistra, di origine non chiara, probabilmente funzionale

.

Non penso che questi disturbi possano essere interpretati in

ambito di una causalità naturale (con una probabilità maggiore al 50%) con

l'infortunio del 26 giugno 1995. Questo per il tardivo apparire di questi

sintomi, per la loro apparizione sporadica e con una lateralità non costante.

Oggi non ci sono più sintomi sicuri dell'emicorpo, riferibili a una lesione

centrale.

-

Cefalee recidivanti

postraumatiche

.

Le cefalee sono a mio avviso da

ritenere, dall'inizio e fin ad oggi in rapporto di causalità naturale (con una

probabilità maggiore al 50%) con l'infortunio dei 26 giugno 1995.

-

Disturbi neuropsicologici (della

memoria a breve termine sia in modalità verbale che visuo-spaziale, delle

funzioni esecutive, di ragionamento testato su materiale visuo-spaziale,

dell'attenzione) di origine multifattoriale

.

Penso che i disturbi neuropsicologici sono di origine multifattoriale.

Molto probabilmente i disturbi attenzionali sono determinanti nel creare il

quadro neuropsicologico. Si possono interpretare come secondari alla sindrome

dolorifica cronica (cefalee) e allo stato ansioso. I disturbi neuropsicologici

sono a mio avviso da ritenere, dall'inizio e fin ad oggi in rapporto di

causalità naturale con l'infortunio del 26 giugno 1995. Non esistono esami neuropsicologici

effettuati dopo l'incidente del 1995 da paragonare a quello attuale. I disturbi

attuali sono di entità leggera. Probabilmente si sono sviluppati durante il

periodo post-traumatico. I reperti neuropsicologici non sono in grado di

indicare un'origine focale dei disturbi costatati.

I disturbi neuropsicologici sono a mio avviso da ritenere,

dall'inizio e fin ad oggi in rapporto di causalità naturale (con una

probabilità maggiore al 50%) con l'infortunio del 26 giugno 1995. Sono

conseguenza secondaria dell'incidente in questione.

-

Probabile sindrome epilettica di eziologia non chiara

.

Come già discusso, ritengo che la sindrome epilettica della

paziente possa essere ritenuta essere in relazione di causalità naturale con

l'infortunio del 26 giugno 1995 con probabilità minore del 50%.

La sindrome epilettica è a mio avviso da ritenere essere in

rapporto di causalità naturale (con una probabilità minore al 50%) con l'infortunio

del 26 giugno 1995 (…)." (doc. 63, p. 36-37)

Il dott. __________

ha così argomentato la propria valutazione:

"

(…)

2.1 Stato neurologico

Dal certificato medico dell'__________ del 08.11.95, Ambulatorio

Neurologia, si legge: "Non deficit neurologici focali". Dalla lettera

del Prof. Dr. __________ (Psichiatra e Neurologo, __________) del 29.02.1996 si

apprende che "l'esame neurologico attuale non mette in evidenza alcun

segno di sofferenza delle strutture centrali e periferiche".

Per la prima volta il medico curante annota il 31.01.97:

"Iposensibilità e mancanza di forza arto superiore destro".

Nei documenti si incontra per la prima volta nella lettera del Dott.

__________ (FMH Neurologia, __________) del 13.02.97 che "L'esame

neurologico mette in evidenza una discreta emisindrome sensitivo-motoria sinistra

con componente leggermente atassica a destra, probabilmente residuale dopo

contusioni cerebrali traumatiche."

Più tardi si legge nella lettera del Dottor __________ del

02.09.99: "L'esame neurologico completo mostra unicamente una discreta emisindrome

sensitivo­motoria a sinistra residuale con componente leggermente atassica a

destra come già anteriormente all'esame del 1997." Reperti di altri

colleghi che ricordino gli stati neurologici da loro eseguito, non sono

documentati negli atti.

A me la paziente ha riferito di una debolezza del braccio

destro.

II

neurostato non ha potuto evidenziare una patologia sicura, la paziente

ha indicato una leggera iposensibilità per tutte le qualità all'emicorpo destro

(al viso solo per la sensibilità al tatto).

Per la prima volta circa un anno e mezzo dopo l'incidente il

curante osserva una sintomatologia dell'arto superiore

destro, 15

giorni

dopo il neurologo constata una sintomatologia dell'arto superiore e inferiore a

sinistra.

Oggi la paziente indica un disturbo della sensibilità a

destra

anche al viso.

Riferisce che " il braccio destro è un po' più debole,

le gambe non hanno problemi". La sintomatologia riferita è variabile.

"Ogni tanto il braccio destro diventa blù, le labbra pure, le sembra di

soffocare, di morire", a __________ le hanno detto che si sia trattato di

una insufficienza mitrale, "ma si è trattato di un attacco di

panico".

È poco probabile che i sintomi neurologici costatabili a livello

dello stato neurologico si siano sviluppati quasi due anni dopo l'avvenimento

che viene ritenuto responsabile di tali sintomi. lo non ho trovato oggi una

sintomatologia sicura (vedi stato neurologico), la paziente mi ha indicato una

sintomatologia sensibile delle estremità superiore, inferiore e del viso a

destra.

Anche altri sintomi si sono presentati nel corso degli anni

trascorsi dopo l'incidente del 26.06.95 nel senso di un allargamento successivo

della sintomatologia, da interpretare come funzionale.

2.2 Cefalea

Le cefalee sono di regola localizzate in zona occipitale, le

cefalee si mostrano prevalentemente di notte. Una relazione con i disturbi

visivi non viene riportata dalla paziente. Le cefalee vengono ricordate

regolarmente nei certificati del medico curante Dott. __________. Le cefalee

hanno mostrato una continuità senza interruzioni dopo l'incidente del 1995.

Oggi sono meno intense e soggettivamente meno importanti ("ogni tanto ha

male di testa", che dormire a lungo porti a un miglioramento dei dolori

alla testa. Le cefalee hanno mostrato un miglioramento negli ultimi tempi, non

sono più un problema importante, ...)

II Professor __________ (lettera del 29.02.1996) scrive che

"la signora da allora va soggetta a persistenti cefalgie con predominanza

occipitale sinistra, con accentuazione della sintomatologia nelle ore notturne.

Accanto alla cefalea viene allegata una notevole instabilità, una accentuata

ansia e talvolta stati di angoscia e crisi di panico. Vi sono d'altra parte

anche lievi difficoltà ambientali. ... Data la sintomatologia, che a mio avviso

rientra nei disturbi vasomotori accentauti dall'emotività di base, ..."

lo ritengo le cefalee della paziente principalmente di tipo

post-traumatico (incidente del 26.06.95),

di carattere vasomotorio, anche

se altri fattori sicuramente influenzano la cronicità dei disturbi.

2.3 Problemi neuropsicologici

Disturbi neuropsicologici: disturbi della memoria a breve termine

sia in modalità verbale che visuo-spaziale; disturbi delle funzioni esecutive

caratterizzati da rallentamento, riduzione della fluenza verbale categoriale,

perseverazione ad un test di fluenza non verbale, difficoltà di inibizione di

risposte automatiche e di programmazione; disturbi di ragionamento testato su

materiale visuo-spaziale; disturbi dell'attenzione e una affaticabilità

eccessiva.

I disturbi neuropsicologici sono di origine multifattoriale. Penso

siano conseguenza della sindrome dolorifica cronica (cefalee), dei problemi

psichiatrici (vedi diagnosi psichiatriche) e probabilmente degli effetti

secondari farmacologici, che influenzano in modo particolare le funzioni attenzionali.

Non posso postulare una relazione diretta fra il trauma cranico

avuto dalla paziente, vista l'entità lieve del trauma, i referti

neuro-radiologici, il tipo di sintomi neuropsicologici (e la loro evoluzione

nel tempo).

I disturbi neuropsicologici sono causati secondariamente

dall'incidente del 26.06.95.

2.4 Sospetto di epilessia

Crisi

Prime informazionì concernenti possibili "crisi" sono

ricordate nel certificato medico del Dr. __________ del 26.04.1996 nel quale si

legge, che la paziente mostra "... sporadici episodi epilettiformi

...". In questa data il curante ricorda per la prima volta questo aspetto

della sintomatologia. Forse si poteva già pensare a una crisi epilettica quando

la paziente cadde di nuovo nel settembre 1995 (certificato del Dr. __________

del 01.09.95).

Nella sua lettera del 26.11.1996 il dott. __________ scrive:

"... in quanto vi è un sospetto che essa abbia dei sintomi epilettiformi

(mi riferisce di un episodio con amnesia durante il quale parlava in modo

confuso in presenza della figlia) per cui ritengo indispensabile un

approfondimento anche sul piano fisico. Eventualmente si potrebbe trattare di

epilessia postraumatica".

Quasi un anno dopo l'incidente si presenta una sintomatologia che

necessita la discussione della possibilità che questi episodi siano di origine

epilettica. Una epilessia postraumatica può mostrarsi clinicamente con una

latenza dopo il trauma­cerebrale come quella qui discussa.

II Dott. __________ descrive nel suo rapporto del 13.02.97 per

primo le eventuali crisi epilettiche in modo preciso. "Dall'incidente

sopraccitato la paziente sempre ansiosa avrebbe presentato diversi episodi, più

intensi recentemente, e caratterizzati, secondo la sua descrizione nonché la

descrizione di terzi, dell'apparizione, in occasione anche di assoluta

tranquillità, senza sintomi pre­ammonitori, di perdita di conoscenza

improvvisa, per qualche secondo / minuto e accompagnati da movimenti non meglio

definiti dei membri superiori ed inferiori, più volte perdita d'urina. Ad una

ripresa morso sul lato sinistro della lingua (il 26.12.96), a volte bava,

episodi sempre seguiti da un'importante sonnolenza per più ore, con amnesia

retrograda. Ad una ripresa nel novembre scorso tale episodio sarebbe stato preceduto

da un urlo. ..."

"Gli episodi sopra descritti e caratterizzati da improvvisa

perdita di conoscenza, della durata di qualche minuto e accompagnati da

movimenti probabilmente tonico-clonici ai membri superiori ed inferiori e con

perdita di urine e morso laterale della lingua, seguiti costantemente da

amnesia retrograda e importante sonnolenza, sono molto suggestivi per delle

crisi convulsive generalizzate."

II Dott. __________ scive il 17.02.98: "II tracciato elettroencefalografico

del 22.01.97 e 02.04.97 mostrava una focalizzazione temporo-occipitale

sinistra, senz'alcun elemento epilettico specifico". Inoltre: "Sotto

tale terapia (anticomiziale) la paziente non ha più ripresentato alcuna crisi

comiziale. Tale terapia è da mantenersi comunque a lungo termine con controlli

neurologici regolari, attualmente ogni sei mesi (in seguito anche annuali). Gli

episodi invece descritti come brevi momenti di amnesia che sopravvengono

piuttosto in luoghi chiusi, dove la paziente improvvisamente non ricorda dove è

e cosa sta facendo o ancora cosa vorrebbe fare, in considerazione di assenza di

stereotipia e di circostanze in genere inusuali, sono meno compatibile con un

origine comiziale e suggeriscono piuttosto una componente psicogena

aggravante."

"Considerando il fatto che la paziente non avrebbe presentato

anteriormente all'incidente sopraccitato alcun episodio suggestivo di comizialità

e non essendo neppure presente alcun fattore predisponente (è stata ancora

ripresa una anamnesi completa presso la madre che accompagnava la paziente, con

particolare attenzione a gravidanza, parto, evoluzione psicomotoria, scolarità,

ecc.) e l'apparizione di crisi epilettiche dopo l'incidente, si pone un nesso

diretto tra l'incidente subito ed una epilessia post-traumatica. Si tratta a

mio avviso verosimilmente di una epilessia a punto di partenza focale (in

genere dopo un trauma localizzato), con rapida generalizzazione."

Dalla lettera del Dott. __________ del 09.03.99: "II decorso

di questa paziente che ha subito un trauma cranico complesso in data 26.06.95

era inizialmente favorevole senza più ripresentazione di alcuna crisi di tipo

epilettico convulsivo generalizzato sotto una terapia di Tegretol CR 800 mg al

giorno e Gardenal 50 mg al giorno. ... Nel settembre 1998 ella ripresentava

un'ulteriore crisi convulsiva generalizzata (morso della lingua sul lato

sinistro, perdita di urina, convulsioni ai quattro arti, perdita di coscienza

per qualche minuto), la terapia però non veniva nuovamente aumentata, così che

ella ripresentava in data 24.12.1998 un'ulteriore crisi epilettica."

Lettera del Dott. __________ del 20.07.99:

"La presente per segnalarle che la paziente in data 12.07.99,

sotto costante cura con Tegretol, ha di nuovo subito, mentre stava guardando la

TV in casa, una crisi di grand mal con perdita di conoscenza, convulsioni tonico-cloniche,

perdita di urina, bava alla bocca. Durata dell'attacco circa cinque minuti.

Prima dell'attacco sensazioni di "schifo" che la paziente riferisce

di risentire anche a distanza di giorni dopo la crisi." Lettera del Dott. __________

del 02.09.99: "La sensazione precedente la crisi caratterizzata da odore

disgustoso non meglio definito parla a favore di una lesione a livello del lobo

temporale piuttosto anteriore. Poiché tale sintomatologia non si è mai

presentata in passato sarebbe prudente effettuare un esame di risonanza magnetica

cerebrale per escludere un'ulteriore patologia a tale livello, esame che però

la paziente non desidera effettuare almeno per il momento."

La mia anamnesi concernente crisi: la figlia della paziente

conferma che sua madre mostra momenti particolari nei quali è

"assente", momenti di durata irregolare difficile da definire, un

esempio illustra la possibile durata: "la mamma fa qualcosa, tutto d'un

tratto si assenta, non continua ciò che fa, poi riviene velocemente alla realtà

e non si ricorda dell'accaduto". Dire la frequenza di questi episodi è

impossibile perché è spesso via e la mamma è da sola.

Referti elettroencefalografici

Sono stati eseguiti diversi elettroencefalogrammi e una telemetria

(elettroencefalogramma con registrazione video sincronizzata per la

registrazione di eventi clinici eventualmente correlabili a patologie elettroencefalografiche),

che non hanno mostrato una sicura patologia.

Dal certificato medico dell'__________ del 08.11.95, Ambulatorio

Neurologia, si legge: "EEG nella norma". Lettera della Dottoressa __________

(Opedale __________, Servizio di Neurologia) del 29.11.01: "Registrazione

prolungata video-EEG durante 4 ore. Nessuna crisi clinica o subclinica.

Attività elettrica cerebrale normale. Accentuata componente beta,

verosimilmente medicamentosa."

Elettroencefalogramma eseguito dal Dott. __________ il 22.01.97:

"Attività di base normale. Focalizzazione temporo-occipitale a sinistra.

Assenza di elementi epilettico-specifici." Dalla lettera del Dott. __________

del 13.02.97: "II tracciato elettroencefalografico mostra infine una focalizzazione

nelle regioni temporo­occipitali sinistre, compatibile con una lesione a questo

livello."

Lettera del Dott. __________ del 17.02.98: " II tracciato elettroencefalografico

del 22.01.97 e 02.04.97 mostrava una focalizzazione temporo-occipitale

sinistra, senz'alcun elemento epilettico specifico." Lettera del Dott. __________

(FMH Neurologia, __________) del 09.03.99: EEG dell'08.03.99: "Attività di

base normale. Discreta focalizzazione intermittente nelle regioni temporo-occipitali

a sinistra. Assenza di elementi epilettico-specifici. Rispetto al tracciato elettroencefalografico

del 04.04.97 il tracciato è invariato."

È da ricordare che la descrizione dettagliata dell'EEG è la

seguente: "Attività di base alfa, frequenza 9-11 Hz, di media ampiezza,

ben modulata e costante, simmetrica a predominanza nelle regioni posteriori con

propagazione fisiologica nelle regioni anteriori, ben reagente all'apertura

degli occhi. Presenza di qualche onda theta a frequenza 5-7 Hz nelle regioni temporali-occipitali

a sinistra".

I referti elettroencefalografici non sono costanti. Diversi esami,

compreso la telemetria (tempo prolungato rispetto a un esame di routine), hanno

mostrato referti nella norma. II Dr. __________ ha constatato segni lateralizzati

a sinistra di tipo focale. Penso che questi referti non possano essere

interpretati come focolai costanti indicanti una lesione postraumatica.

Diagnosi

Le informazioni cliniche anamnestiche e le interpretazioni delle

crisi fatte finora lasciano supporre, che si debba considerare la possibilità

di lesioni occipitali sinistre o temporali anteriori destre o sinistre, con

correlati elettroencefalografici insicuri e senza referti neuroradiologici

positivi. Anche lo stato neurologico e i referti neuropsicologici non

permettono di supporre lesioni focali.

La semiologia potrebbe indicare lesioni focali a rapida

generalizzazione, aure di diverso tipo (occipitale, temporale), assenze

atipiche con semiologia variabile.

Se si suppone una epilessia post-traumatica, bisogna supporre una

epilessia con prima manifestazione circa 10 mesi dopo l'incidente, ciò che

sarebbe possibile. Contro la presenza di una epilessia post-traumatica parlano

i seguenti argomenti:

-    Le

epilessie post-traumatiche dopo un trauma come quello della paziente sono rare

(meno del 3%), rarissime dopo trauma occipitale.

-    La

maggior parte delle epilessie post-traumatiche si manifestano dei primi 2 mesi

dopo l'incidente (80%) o nei primi 9 mesi (95%).

-    Assenze

post-traumatiche, anche se atipiche (ma allora di regola con referti elettroencefalografici

positivi), sono una assoluta rarità.

Una epilessia post-traumatica è possibile, ma poco probabile.

Dunque non sono d'accordo con l'interpretazione del Dott. __________

(lettera del 27.01.1998): "... Ciò che deve essere chiaramente contestato

è che non venga riconosciuta l'epilessia, che con una probabilità che raggiunge

la sicurezza, è stata indotta dal trama cranico che la paziente ha subito e

costituisce quindi un sicurissimo nesso con l'incidente". Dunque neppure

con l'affermazione del Dott. __________ (lettera del 03.05.99) che: "é

comunque innanzitutto l'epilessia postraumatica che condetermina maggiormente

la situazione psichica". II profilo psichiatrico diagnosticato con il Test

di Rorschach nel senso di un profilo tipico per una personalità epilettica

(epilessia genuina o post-traumatica), conferma semmai una personalità (dal

punto di vista epilettologico), che sicuramente non si è formata in pochi mesi,

ma è da ritenere già presente al momento dell'incidente. Oggi non si parla più

di "personalità epilettica" e la diagnosi di epilessia viene fatta in

altri modi che non con una testuologia che aveva nell'epilettologia un

significato forse nei primi decenni del secolo passato.

È più probabile che si tratti di una Epilessia criptogena o

genuina, nel senso che non è post-traumatica. È molto più probabile che un

primo attacco epilettico abbia portato alla caduta del 26.06.95. In questo

senso posso confermare l'ipotesi di una epilessia genuina.

L'azione positiva della carbamezapina può essere avvenuta sulla

eventuale sindrome epilettica, ma anche sulla psiche della paziente, nel senso

di una stabilizzazione. In questo senso si possono interpretare gli effetti

positivi del farmaco sulle eventuali crisi.

2.5 Disturbi visivi

"Vedo macchie nere nell'occhio sinistro, vedo come un

fantasma", la vista è disturbata. Dall'occhio destro, riferisce la

paziente, vede "velato", con i due occhi vede "come un po' sfocato".

Penso non si possa parlare di "cecità sporadica o momentanea"

(certificato del 01.09.1995 del Dott. __________). La TAC non ha mostrato

patologie occipitali. L'elettroencefalogramma del 22.01.97 (Dott. __________,

30.01.97): "Attività di base normale. Focalizzazione temporo-occipitale a

sinistra. Assenza di elementi epilettico-specifici." I sintomi riferiti

dalla paziente non evocano disturbi di tipo epilettico di origine occipitale,

ma naturalmente non si può escludere tale ipotesi.

Diplopia

Nel certificato medico del Dr. __________ del 26.07.1996 si parla

per la prima volta di "... diplopia visiva con cecità momentanea".

Questa sintomatologia, riferita più di anno dopo l'incidente, non

é interpretabile dal punto di vista neurologico. Ora la paziente non ha più

riferito tali sintomi.

2.6 Disturbi dell'udito

Lettera del Dott __________ al Dott. __________ dei 14.01.96:

disturbi della vista e dell'udito ..."

Nella lettera del Dott. __________ (FMH Psichiatria e

Psicoterapia) alla CO 1 del 26.11.1996 si legge che la paziente soffre di

"disturbi dell'udito".

Ora la paziente riferisce che non ha disturbi con l'udito, ci

sente bene, "un certo tempo, circa due anni fa, aveva un rumore nell'orecchio

destro tipo bolla di sapone, è passato".

2.7 Problemi di deglutizione

La paziente riferisce, che ogni tanto non può più deglutire, sente

il canale "come aperto".

Dal punto di vista neurologico non posso offrire una

interpretazione di questi sintomi.

2.8 Vertigini

La paziente si lamenta di avere "un po' di vertigini".

Penso che le vertigini, senza correlato neurologico nello stato, siano

difficilmente interpretabili. Probabilmente sono di origine vegetativa. Non è

postulabile l'origine post-traumatica (considerando il tipo di incidente), 7

1/2 anni dopo l'incidente. All'inizio dopo il trauma, invece ciò mi

sembra possibile. Data la situazione clinica

odierna, non mi sembra indicato proporre ulteriori esami specialistici.

2.9 Insonnia

In generale dorme meglio negli

ultimi tempi. Questa notte ha dormito male, "perché aveva paura di

oggi". Di regola va a letto tra mezzanotte e la una, spesso non riesce ad

addormentarsi. Un miglioramento della situazione psichica, penso, potrà

contribuire a migliorare la situazione. (…)" (doc. 63, p.

25-34)

A mente

del perito, da un profilo neurologico, RI 1 non presenta alcuna limitazione

nell'esercizio della sua abituale professione di ausiliaria di cure (cfr. doc.

63, risposta al quesito n. 8).

D'altro

canto, le sequele infortunistiche giustificano il riconoscimento di

un'indennità per menomazione all'integrità del 20% (cfr. doc. 63, risposta ai

quesiti n. 9 e 10).

Per

quanto concerne l'aspetto psichico, oggetto di una perizia separata, la dott.ssa

__________ - formulate le diagnosi di disturbo d'ansia generalizzato, rituali

ossessivi e agorafobia con sindrome da attacchi di panico (cfr. doc. 65, p. 2)

- ha affermato che questi disturbi, di natura psicogena (cfr. doc. 65, risposta

al quesito n. 6), non erano presenti prima dell'evento del 26 giugno 1995 (cfr.

doc. 65, risposta al quesito n. 4), che essi si sono sviluppati

progressivamente dopo il sinistro (cfr. doc. 65, risposta al quesito n. 5) e

che la loro genesi non è stata condizionata da fattori extrainfortunistici (cfr.

doc. 65, risposta al quesito n. 10: "Non vi sono fattori estranei nella

genesi dei disturbi. Nella persistenza di questi disturbi vi può essere una

piccola influenza dovuta all'amplificazione delle interviste a cui l'assicurata

è stata sottoposta in questi anni").

D'altra

parte, a mente della psichiatra, a causa delle turbe psichiche di cui soffre,

l'insorgente potrebbe riprendere a svolgere un'attività lavorativa ormai

soltanto nell'ambito di un laboratorio protetto, che si trovi accanto al suo

domicilio (per le difficoltà nella guida dell'automobile; cfr. doc. 65,

risposta al quesito n. 12).

Nel

quadro della procedura di opposizione, l'assicurata ha versato agli atti due

nuovi referti medici: l'uno della dott.ssa __________, spec. in neurologia a __________,

l'altro del dott. __________, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. 77).

La dott.ssa

__________ ha sostenuto che la ricorrente soffre di una sindrome comiziale con

pregresse crisi parziali e talora con crisi parziali secondariamente

generalizzate, di origine post-traumatica, nonché di una grave sindrome

ansioso-depressiva con componente fobica inibitiva.

Sempre a

detta della neurologa interpellata da RI 1, "il disturbo neuropsicologico

è in parte reattivo alla patologia fisica ed in parte intrinseco alla patologia

fisica stessa (sofferenza della regione temporo-occipitale di sinistra)" (cfr.

rapporto del 23.9.2003 accluso al doc. 77).

Con la

certificazione del 25 settembre 2003, il dott. __________ ha invece riferito

che, benché l'assicurata non abbia più accusato da tempo delle crisi

epilettiche generalizzate, essa continua a presentare dei momenti di assenza,

la cui origine comiziale non può essere esclusa, anche se una componente psicogena

aggravante è probabile.

Egli ha peraltro

proposto una valutazione elettroencefalografica prolungata almeno sulle 24 ore,

eventualmente con telemetria, proposta che l'insorgente ha tuttavia respinto

non sentendosi pronta a sottoporvisi (cfr. doc. 78).

La citata

documentazione specialistica è stata sottoposta da CO 1 al dott. __________, il

quale ha allestito il complemento peritale del 17 dicembre 2003.

Il

Primario della Clinica __________ ha affermato che i referti dei dott. __________

e __________ non contengono alcun elemento suscettibile di modificare le sue

conclusioni riguardanti l'eziologia dell'epilessia di cui è portatrice

l'assicurata:

"

(…)

Lettera della Dottoressa __________, Specialista in Neurologia

e Neurofisiologia clinica, __________, __________ del 23.09.2003.

La Dottoressa non ha eseguito un esame elettroencefalografico e

nemmeno analizza i referti degli esami elettroencefalografici a disposizione

dal passato.

Ricorda l'anamnesi come segue: la paziente "ha riportato

trauma cranico commotivo a seguito di caduta scivolando dalle scale della

piscina vuota, sul posto di lavoro, il 26 giugno 1995". ... "Dal

dicembre 1996 si conferma la diagnosi di "Sindrome comiziale post­traumatica",

sulla base dei dati clinici ed elettroencefalografici. Da allora in trattamento

con farmaci anticomiziali."

L'esame "obiettivo neurologico" evidenzia una

"asimmetria della rima orale per spianamento della piega naso-geniena

destra", inoltre una "lieve pronazione dell'arto superiore di destra

alla prova di Mingazzini".

Nella conclusione non ci sono argomentazioni, ma solo una presa di

posizione. Viene sottolineata la qualifica di post-traumatica della sindrome

comiziale, senza che vengano addotte argomentazioni in favore di questa scelta

diagnostica.

Viene ricordata in parentesi a pagina 2 una "sofferenza della

regione temporo-occipitale di sinistra", senza che si possa intuire quali

siano le argomentazioni a favore di questa diagnosi. Non viene allegato un

documento sull'esame neuropsicologico effettuato. La sintomatologia

neuropsicologica che viene

riportata nel documento è la seguente: "Frequenti deficit della memoria di

evocazione". Senza dubbio questa sintomatologia così definita, non

permette di postulare una "sofferenza della regione temporo-occipitale di

sinistra", ancora meno un'origine posttraumatica dei deficit neuropsicologici

suggeriti dalla sintomatologia riportata.

L'esame obiettivo neurologico ha

evidenziato una "asimmetria della rima orale

per

spianamento della piega naso-geniena destra",

inoltre una "lieve pronazione dell'arto superiore di destra alla prova di Mingazzini".

Nella "Conclusione" questi sintomi non vengono analizzati. Forse si

deve intuire che essendo questa sintomatologia localizzata a destra, si debba

concludere che sia presente una "sofferenza della regione temporo-occipitale

di sinistra".

Concludendo il documento non

offre nuovi argomenti a favore o contro la presenza di una epilessia

post-traumatica.

Lettera del Dr. __________,

FMH Neurologia, __________, __________ del 25.09.2003.

La presa di posizione del Dr. __________

è da studiare alla luce delle sue valutazioni già analizzate nella perizia, che

riconsiderò rispondendo alle domande complementari.

Non ci sono nuovi elementi nella

lettera che portino una nuova luce sulla domanda se si sia in presenza di una

epilessia post-traumatica o meno.

Rispondendo alle domande

complementari, mi esprimerò sulle proposte diagnostiche fatte nella lettera.

Domanda 1

La ringraziamo di esaminare i rapporti medici summenzionati e

di indicarci se quest'ultimi modificano in qualche modo le conclusioni alle

quali Lei è giunto nel Suo rapporto peritale del 07.02.2003, in particolare le

conclusioni in merito all'origine del "sospetto di epilessia"

(conclusione a pag. 32 Perizia).

No, le mie conclusioni ricordate

nel rapporto peritale del 07.02.2003 non vengono influenzate dai nuovi rapporti

medici che mi sono stati messi a disposizione, come ho già ricordato nella

valutazione.

Ho rivisto le mie argomentazioni

e mi sembrano corrette anche alla luce di un riesame critico. Avevo riassunto

la mia analisi nel modo seguente:

"                                                                             Contro

la presenza di una epilessia post-traumatica parlano i seguenti argomenti:

-    Le epilessie post-traumatiche dopo un

trauma come quello della paziente sono rare (meno del 3%), rarissime dopo

trauma occipitale.

-    La maggior parte delle epilessie post-traumatiche

si             manifestano nei primi 2 mesi dopo l'incidente (80%) o nei primi

E. 9 mesi (95%).

-    Assenze post-traumatiche, anche se

atipiche (ma allora di regola con referti elettroencefalografici positivi),

sono una assoluta rarità.

Una epilessia post-traumatica

è possibile, ma poco probabile."

In risposta alla domanda 4 avevo

scritto:

"Per quanto riguarda il problema

dell'epilessia, mi sono espresso nella discussione. È probabile una sindrome

epilettica, ma di origine non chiara, non la ritengo di origine post­traumatica.

Dal punto di vista neurologico

non

si può parlare di "una alterazione della personalità secondaria a

epilessia post-traumatica".

Dunque la probabilità di un'epilessìa

post-traumatica non è esclusa, ma poco probabile. Ho basato la mia valutazione

sugli argomenti ricordati nella perizia, che qui non vorrei ripetere. (…)"

(doc. 71).

Il dott. __________

ha inoltre avuto modo di precisare la propria valutazione della menomazione

all'integrità, la cui entità è stata confermata al 20%:

"

(…)

Siamo inoltre a richiederLe una precisazione in merito al tasso

di IPAI riconosciuto (cf. domande/risposte 9-10 Perizia): l'assicurazione LAINF

versa una IPAI unicamente per le menomazioni importanti in relazione di

causalità con l'infortunio. Ora, rispondendo alla nostra domanda in merito Lei

indica: "La paziente soffre di disturbi di singoli aspetti delle funzioni

psichiche come la memoria e l'attenzione, da considerare quali conseguenze

secondarie all'infortunio del 26.06.1995 (9). Ritengo che il grado percentuale

di questa menomazione si possa porre al 20%". La ringraziamo di precisare

il tasso da riconoscere considerando unicamente la problematica in relazione

con l'infortunio (cefalee).

Per valutare il grado percentuale della menomazione ho considerato

le diagnosi neurologiche (Stato dopo lieve trauma cranico chiuso con breve

perdita di conoscenza, discreta sintomatologia sensibile a destra, anamnesticamente

anche sinistra, di origine non chiara, probabilmente funzionale, cefalee

recidivanti postraumatiche, disturbi visivi di origine non chiara, problemi

della deglutizione di origine non chiara, vertigini di origine non chiara,

disturbi del sonno). Ho considerato come decisive per la valutazione le cefalee

recidivanti posttraumatiche. Le ritengo, assieme al trauma cranico iniziale, la

causa dei disturbi neuropsicologici constatati: "disturbi della memoria a

breve termine sia in modalità verbale che visuo-spaziale, delle funzioni esecutive,

di ragionamento testato su materiale visuo­spaziale; dell'attenzione". Ho

parlato di origine multifattoriale, perché penso alle due origini qui ricordate

e alla complessa sindrome psichiatrica che in parte è di origine posttraumatica.

Dunque considero quali disturbi posttraumatici i singoli aspetti

delle funzioni psichiche come la memoria e l'attenzione (vedi esame neuropsicologico),

che nell'esame neuropsicologico sono risultati deficitari (vedi esame neuropsicologico).

Questi deficit sono una conseguenza multifattoriale dell'infortunio del

26.06.1995. La valutazione del tasso del 20% avviene, fatte le dovute

estrapolazioni, secondo le tabelle SUVA (UVV, Anhang 3, Art. 36 Abs. 2).

(…)" (doc. 71)

2.11.   La CO 1,

fondandosi sulle risultanze della perizia elaborata dal dott. __________, ha

riconosciuto la propria responsabilità - e quindi pure un nesso di causalità

naturale ed adeguata - relativamente alle cefalee recidivanti lamentate da RI 1

(cfr. doc. 70, p. 8: "Le cefalee recidivanti sono in rapporto di

causalità naturale con l'infortunio del 26.06.1995" e p. 10:

"Considerando la problematica presentata dall'assicurata in relazione di

causalità con l'evento in causa, ovvero le cefalee recidivanti, …"

- la sottolineatura è del redattore).

Lo stesso

assicuratore convenuto ha, per contro, negato l'esistenza di un legame causale

naturale fra, da un lato, il sinistro del giugno 1995 e, dall'altro, la

sintomatologia sensibile a destra, la sindrome epilettica, i disturbi visivi,

della deglutizione e del sonno, nonché le vertigini (cfr. doc. 70, p. 8).

Trattandosi

dei disturbi neuropsicologici (disturbi della memoria a breve termine sia in

modalità verbale che visuo-spaziale, delle funzioni esecutive, di ragionamento

testato su materiale visuo-spaziale e dell'attenzione), non è chiaro se

l'assicuratore li abbia o meno annoverati fra le conseguenze dell'infortunio

assicurato. In effetti, in data 15 ottobre 2003, CO 1 ha invitato il dott. __________

a riesaminare l'entità della menomazione all'integrità, sottolineando, al

riguardo, che occorre considerare, citiamo: "unicamente la problematica in

relazione con l'infortunio (cefalee)" (doc. 76 - la sottolineatura

è del redattore).

D'altra

parte, però, all'assicurata è stata riconosciuta un'IMI del 20%, determinata,

secondo lo specialista in neurologia, proprio dai deficit riscontrati all'esame

neuropsicologico (cfr. doc. 71, p. 5).

Infine,

per quanto concerne i disturbi psichici, la causalità naturale è stata

riconosciuta, mentre è stata negata quella adeguata (cfr. doc. 70, p. 9).

Con il

proprio ricorso, RI 1 ha fatto valere che l'epilessia ed i disturbi neuropsicologici

costituiscono delle conseguenze, naturali ed adeguate, dell'evento traumatico

del 26 giugno 1995 (cfr. I, p. 6: "La ricorrente non può pertanto che

ribadire la tesi confermata da diversi specialisti, secondo cui i disturbi

epilettici che le impediscono di esercitare qualsiasi attività e che sono

l'origine dei disturbi psichici, derivano in maniera certa dall'infortunio. Non

va qui inoltre disatteso che pure i disturbi neuropsicologici, anche se

dichiarati di origine multifattoriale (cefalee, ritenute in rapporto di

causalità naturale con una probabilità maggiore al 50% con l'infortunio del 26

giugno 1995; problemi psichiatrici, pure ritenuti in rapporto di causalità

naturale con probabilità maggiore al 50% con l'infortunio del 26 giugno 1995 e

effetti secondari farmacologici, ovviamente conseguenze dell'infortunio del 26

giugno 1995) sono conseguenze dirette dell'incidente e sono in nesso di

causalità adeguata con l'infortunio (come del resto sostenuto dallo stesso

perito) e causano una inabilità al lavoro della ricorrente. Il primario Dr. med.

__________ conclude infatti che le cefalee recidivanti posttraumatiche, con il

trauma cranico iniziale, sono la causa dei disturbi neuropsicologici (…)).

D'altra

parte, per l'insorgente, anche le turbe psichiche di cui è portatrice si

trovano in nesso di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio

assicurato (cfr. I, p. 8-9).

2.12.   Chiamato a

pronunciarsi su una questione di carattere medico, questo Tribunale non ha

valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del dott. __________, se si

considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo

sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid.

2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

in BJM 1989, p. 30ss.).

Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che

l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro

decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto

assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per

quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove.

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572)

, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti,

compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione,

il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono

degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA

del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb).

Trattandosi

del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo

sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto

delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della

pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione

del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili

(cfr.

SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63;

DTF 125 V 352; RAMI

1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid.

1c e riferimenti).

Determinante

dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di

prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr.

STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre 2002

nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine).

Il TCA è

dell'opinione che la valutazione concernente l'eziologia dei complessi disturbi

denunciati dall'assicurata, espressa dal dott. __________ - specialista proprio

nella materia che qui interessa, al quale anche questa Corte fa, di tanto in

tanto, capo con soddisfazione - sia corretta e che adempia i presupposti

stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza probante a un

rapporto medico.

In

particolare, il neurologo, che si è peraltro avvalso della consulenza di una

psichiatra e di una neuropsicologa, ha illustrato, con dovizia di argomenti, le

ragioni che lo hanno portato a negare che la stragrande maggioranza dei

disturbi fatti valere dalla ricorrente, segnatamente la sindrome epilettica,

possano essere considerati una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato

da CO 1.

A

proposito dell'epilessia, la ricorrente ha sottolineato il fatto che agli atti

figurano i referti di almeno cinque diversi medici specialisti (gli psichiatri __________

e __________, i neurologi __________ e __________, nonché il dott. __________)

che ne attestato l'eziologia traumatica (cfr. I, p. 5).

A mente

del TCA, le certificazioni di questi sanitari non possono scalfire il valore

probante della perizia allestita dal dott. __________.

Da un

canto, i dottori __________ e __________, in quanto specialisti in psichiatria,

non possono essere considerati come particolarmente qualificati a pronunciarsi

sulla natura di un'epilessia (cfr., d'altronde, doc. 63, p. 32, in cui il dott.

__________ ha preso posizione in merito all'apprezzamento enunciato dal dott. __________).

Lo stesso

discorso deve valere, a maggior ragione, per il dott. __________, il quale è

specialista in geriatria e gerontologia.

D'altro

canto, la dott.ssa __________ ha sì parlato di una sindrome comiziale di

origine post-traumatica, tuttavia essa non ha minimamente motivato questa sua

opinione (cfr. complemento peritale del 17.12.2003, p. 2 [doc. 71]).

Del

resto, occorre ricordare che sovente i medici utilizzano l'aggettivo

"post-traumatico", non tanto per definire l'eziologia di un disturbo,

ma piuttosto per sottolineare il fatto che quest'ultimo, da un profilo

cronologico, è apparso dopo un evento traumatico.

Il perito

interpellato dall'assicuratore LAINF - il quale, è bene ricordarlo, ha alle spalle

anni di primariato presso una clinica, quella di __________, specializzata

proprio nella cura dell'epilessia - ha, per contro, fornito dei solidi

argomenti che parlano piuttosto contro una natura traumatica dell'epilessia di

cui è affetta l'assicurata (cfr. doc. 63, p. 31s.).

Per

quanto riguarda, infine, il dott. __________, non può sfuggire che, nel suo

ultimo rapporto del 25 settembre 2003, egli ha proposto l'esecuzione di

ulteriori accertamenti, concretamente una valutazione elettroencefalografica

prolungata almeno sulle 24 ore, con lo scopo anche di, citiamo: "… meglio

identificare un nesso causale con l'infortunio occorso in data 26.06.1995"

(doc. 78), ciò che di fatto relativizza le precedenti sue certificazioni, in

particolare quella del 17 febbraio 1998, in cui aveva fatto stato di un,

citiamo: "… nesso diretto tra l'incidente subito ed un epilessia

post-traumatica" (doc. 21).

L'assicurata

ha pure fatto riferimento al certificato 11 aprile 2003 del dott. __________,

spec. in pediatria a __________ (cfr. doc. 3), rispettivamente, a quello,

datato 14 aprile 2003, del dott. __________ (cfr. doc. 1), ai termini dei quali

essa non avrebbe mai sofferto in passato di crisi epilettiche.

Tali

certificazioni non possono essere di nessun soccorso alla ricorrente, giacché,

secondo un'affermata giurisprudenza federale, il semplice fatto di essere

apparso dopo un infortunio, ancora non significa che un determinato disturbo

sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V

341s. consid.

2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th.

Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über

die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96).

In simili condizioni, non è pertanto necessario dare seguito al

provvedimento probatorio preteso dall'insorgente (perizia medica; cfr. I, p.

10).

Al

riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr.

1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA,

H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del

diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid.

4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In esito

ai considerandi che precedono, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il

criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della

sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti;

cfr., pure,

Ghélew,

Ramelet, Ritter, op. cit., p.

320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che

l'assicurata, al più tardi al momento della chiusura del caso da parte

dell'assicuratore LAINF convenuto (

maggio 2003),

non presentava più alcun postumo

organico dell'infortunio del

26 giugno 1995, fatta

eccezione per le cefalee ed i disturbi neuropsicologici.

Per

quanto concerne le difficoltà neuropsicologiche messe in luce dalla psicologa __________,

questa Corte osserva quanto segue.

Si è già

detto (cfr. consid. 2.11.) che dagli atti di causa non è affatto chiaro se CO 1

abbia o meno riconosciuto la propria responsabilità al riguardo.

Comunque

sia, dalle spiegazioni che il dott. __________ ha fornito al riguardo -

spiegazioni dalle quali il TCA non ha motivo per scostarsi - si evince che i

disturbi neuropsicologici costituiscono una conseguenza parziale del sinistro

assicurato (cfr., in particolare, il doc. 71, p. 5, in cui il perito di fiducia

de CO 1 ha indicato che essi sono secondari alle cefalee recidivanti, al trauma

cranico iniziale, nonché alla complessa sindrome psichiatrica).

Le turbe neuropsicologiche

si trovano pertanto in un nesso di causalità naturale con l'evento

infortunistico del 26 giugno 1995.

In

effetti, conformemente ad una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso

di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola

causa oppure la causa diretta del danno alla salute, di modo che è sufficiente

che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato

l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo

senso, una semplice concausa (cfr. DTF 119 V 337 consid.

1, 118 V 289 consid. 1b, e riferimenti; cfr, pure, U. Meyer-Blaser,

Kausalitätsfragen aus dem Gebiet …, p. 101).

2.13.   Alla luce di quanto è emerso dalla perizia che il dott. __________

ha allestito il 7 febbraio 2003 - giudicata affidabile da questo Tribunale (cfr.

consid. 2.12.) - l'insorgente, tenuto conto dei soli disturbi somatici (dunque,

per quanto qui di interesse, delle cefalee e dei disturbi neuropsicologici),

sarebbe in grado di esercitare, senza alcun impedimento, la sua originaria

professione di ausiliaria di pulizie (cfr. doc. 63, p. 38, risposta al quesito

n. 8 a) e b), nonché la valutazione della neuropsicologa __________, doc. 64,

p. 3 in fine: "La limitazione dell'attività lavorativa appare

quindi maggiormente legata ai disturbi psichici che a deficit di tipo

cognitivo"), ciò che esclude l'esistenza di una incapacità lavorativa e

lucrativa.

D'altro

canto, lo stesso perito consultato dall'assicuratore LAINF convenuto ha

affermato che le condizioni di salute della ricorrente non sono più

suscettibili di essere notevolmente migliorate grazie ad ulteriori misure

terapeutiche (cfr. doc. 63, p. 38, risposta al quesito n. 7a: "Penso che

una cura medica debba essere continuata per almeno mantenere lo stato attuale.

Penso a una terapia antalgica per le cefalee. È sicuramente meglio continuare

anche una terapia antiepilettica. Non penso però che ci si debba aspettare

da queste di poter migliorare sensibilmente lo stato di salute dell'assicurata"

- la sottolineatura è del redattore), di modo che, in base all'art. 19 cpv. 1

LAINF, il diritto alla cura medica si è estinto.

Ora,

ritenuto, da una parte, che i postumi infortunistici di natura somatica non

hanno diritto né a delle ulteriori cure mediche, né ad una rendita di

invalidità e, d'altra parte, che relativamente alle medesime sequele, la

questione dell'IMI è già stata risolta, aspetto quest'ultimo che l'assicurata

non ha del resto più contestato in sede di ricorso, il TCA può proseguire nella

disamina della fattispecie limitandosi alla problematica psichica.

2.14.   Sulla base

del referto del 12 novembre 2002 della dott.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, parte integrante della perizia elaborata dal dott. __________,

deve essere ammesso che le turbe psichiche di cui soffre la ricorrente -

disturbo d'ansia generalizzato (ICD-10 F 41.1), rituali ossessivi (ICD-10 F

42.1) e agorafobia con sindrome da attacchi di panico (ICD-10 F 40.01) -

costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio del 26 giugno 1995 (cf.

doc. 65, in particolare la risposta ai quesiti n. 4, 5, 9 e 10).

Si tratta

quindi di esaminare l'adeguatezza del legame causale, questione che deve essere

vagliata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. consid.

2.6.).

Occorre, avantutto,

procedere alla classificazione dell'infortunio occorso all'insorgente.

Così come

è già stato indicato al considerando 2.10., RI 1 è semplicemente scivolata ed

ha battuto violentemente il capo a terra.

A seguito

di questo sinistro, essa ha riportato un trauma cranico chiuso con breve

perdita di conoscenza (cfr. doc. 63, p. 25).

Alla luce

della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso

all'assicurata non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra

quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di grado medio al

limite della categoria inferiore.

A titolo

di raffronto, questa Corte ha proceduto ad una identica qualificazione in una

sentenza del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, cresciuta in

giudicato, riguardante un'assicurata che, a causa del pavimento bagnato, era

scivolata ed aveva battuto la testa a terra, riportando un trauma cranico, una

ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra ed una sospetta fissura

dell'osso temporale sinistro.

Del

resto, occorre osservare che il TFA, in una sentenza del 28 agosto 2002 nella

causa K., U 416/01 - riguardante un assicurato che, cadendo da un'altezza di

4.5 metri, aveva anch'egli lamentato un trauma cranico - ha classificato

questo evento fra gli infortuni di media gravità all'interno della categoria

media (cfr. consid. 5a).

Il

giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio,

secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3..

Affinché

possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un

fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di

più criteri (cfr. consid. 2.6.4.).

Va

preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso

di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i

postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e

RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti).

L’infortunio

del 26 giugno 1995 non si é svolto secondo circostanze concomitanti

particolarmente drammatiche o spettacolari, né la ricorrente ha riportato delle

lesioni particolarmente gravi (cfr. STFA del 28 agosto 2002 succitata, consid.

5b: "D'une part, si la chute, en soi, a pu être impressionante,

elle n'apparaît pas, du point de vue objectif, seul déterminant dans l'analyse

du déroulement de l'accident, comme particulièrement impressionnante ou

accompagnée de circostances particulièrement dramatiques. Arrivé le premier sur

les lieux de l'accident, l'employeur du recourant n'a constaté qu'un léger

écoulement de sang par le nez, sans autre séquelle visible. D'autre part, le

recourant n'a subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un

traumatisme crânien simple, sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas

comme une atteinte d'une gravité ou d'une nature particulières", nonché la

STFA del 23 settembre 2004 nella causa R., U 128/03, consid.

5.2.2).

Del

resto, non può essere ignorato che lo specialista in neurologia interpellato

dall'assicuratore infortuni ha parlato di un lieve trauma cranico chiuso

(cfr. doc. 63, p. 25: "È fuori dubbio che una caduta con trauma della

testa ci sia stata, non penso si possa parlare di un grave trauma cranico. Per

una tale diagnosi manca l'adempimento dei criteri di base. (…). Io ritengo che

il trauma del 26.06.95 sia da classificare quale

lieve trauma cranico chiuso

con breve perdita di conoscenza

"; cfr., in questo stesso senso, anche

il certificato 29.2.1996 del Prof. dott. __________, doc. 43).

Questa

Corte ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente

lunga della cura medica né di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un

trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti

dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati

unicamente i disturbi somatici, conseguenza del sinistro assicurato (cfr.

giurisprudenza succitata).

In questo

senso, nel valutare l'adeguatezza del nesso di causalità, occorre fare

astrazione, da un lato, dalle turbe psichiche e, dall'altro, dalla

sintomatologia sensibile a destra, dalla sindrome epilettica, dai disturbi

visivi, dai problemi della deglutizione, dalle vertigini e dai disturbi del

sonno, la cui eziologia traumatica non è stata dimostrata con un sufficiente

grado di verosimiglianza (cfr. consid. 2.12.).

Al

proposito, va sottolineato che le cure prestate all'insorgente, lo sono sempre

state su base ambulatoriale.

D'altro

canto, a contare al più tardi dalla seconda metà del 1996, quindi a distanza di

circa un anno dall'infortunio, le consultazioni mediche (in special modo,

presso i dott. __________ e __________), rispettivamente, le terapie farmacologiche

instaurate (ad esempio, Seropram, Xanax, Temesta, Halcion, Deroxat, Tegretol, Gardenal),

hanno avuto soprattutto per oggetto la cura dei disturbi psichici e

dell'epilessia.

Visto

quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il

criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli

esiti somatici dell'infortunio assicurato. In effetti, non si può prescindere

dal fatto che la situazione somatica è stata ben presto sfavorevolmente

condizionata dalla problematica psichica, rispettivamente, da fattori estranei

all'infortunio assicurato.

D'altronde,

a mente dello stesso dott. __________, la totale incapacità lavorativa che

presenta RI 1, è determinata dalla grave situazione psichica in cui essa versa,

e pertanto non dai disturbi neurologici (cfr. doc. 63, p. 40: "La paziente

mostra una situazione psichica grave, che è stata discussa nella perizia

psichiatrica. Per questo motivo, anche a mio avviso, sussiste una incapacità

lavorativa del 100%").

Per

quanto riguarda infine il criterio dei dolori persistenti, in ogni caso, esso

non risulta realizzato in modo particolarmente incisivo, nella misura in cui,

se è vero che, dall'infortunio del giugno 1995 in poi, la ricorrente ha

costantemente accusato delle cefalee, peraltro di intensità decrescente (cfr.

perizia 20.7.1998 del dott. __________, doc. 66, p. 4: "Soffrirebbe ancora

di mal di testa ricorrente, sebbene meno grave che subito dopo il

trauma. Esso avrebbe iniziato a diminuire di intensità circa 20 giorni dopo

l'instaurazione del trattamento anticomiziale con Tegretol e Gardenal" e

perizia 7.2.2003 del dott. __________, doc. 63, p. 16: "Alla domanda se

siano presenti cefalee, la paziente risponde che "ogni tanto ha male di

testa", che dormire a lungo porti a un miglioramento dei dolori alla

testa. Le cefalee hanno mostrato un miglioramento negli ultimi tempi,

non sono più un problema importante, invece lo sono le paure" - le

sottolineature sono del redattore), esse hanno avuto un carattere misto,

così come accennato dal Prof. __________ nel febbraio del 1996 (doc. 43:

"Data la sintomatologia, che a mio avviso rientra nei disturbi vasomotori,

accentuata dall'emotività di base, …" - la sottolineatura è del

redattore) e dal dott. __________ nel referto peritale del 7 febbraio 2003

(doc. 63, p. 27: "

Io ritengo le cefalee della paziente principalmente

di tipo post-traumatico (incidente del 26.06.95)

, di carattere vasomotorio,

anche se altri fattori sicuramente influenzano la cronicità dei disturbi"

- la sottolineatura è del redattore).

In simili

condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto,

secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato

decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffre:

l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa.

Non è

pertanto censurabile il fatto che CO 1 abbia negato la propria responsabilità

al riguardo.

2.15.   Deve essere,

infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lei richiesto (cfr. I, p. 10).

2.15.1.   Come già

indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA

(art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA),

sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr.

SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23

ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J.,

K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser,

ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare.

Se le

circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito

patrocinio.

Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3

luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

L’art. 61

lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla

concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto

federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto

cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p.

626).

Le

condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria

rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora

applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1

lett. f LAINF (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04,

consid. 4.1.1 e del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.).

Tali

presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia

necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le

sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op.

cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl

94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/

D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5

settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF

121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1,

consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr.

13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323;

STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.).

Inoltre

va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul

patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU

30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza

giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore .

L'art. 3

della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA

rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30

luglio 2002), prevede:

"

1

L'istituto

dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela

adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone."

"

2

E' ritenuta

indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri

agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio."

Le altre

condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite

negativamente all'art. 14 Lag:

"

1

L'assistenza

giudiziaria non è concessa:

a)

la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole;

b)

una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a

causa delle spese che questa comporta.

2

L'ammissione

al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di

procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è

necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta

difficoltà particolari."

I criteri

posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla

giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale

relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che

sono validi anche sotto l'egida della LPGA.

In questo

senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA.

2.15.2.   In concreto,

risulta dagli atti di causa che RI 1, la quale ha cessato di esercitare

un'attività lucrativa dal giorno dell'infortunio, è attualmente priva di una

qualsiasi entrata finanziaria (cfr. I, p. 10 e VI + allegato).

CO 1 ha

infatti interrotto le proprie prestazioni a decorrere dal mese di maggio 2003

(cfr. doc. 85 e 104).

D'altro

canto, occorre considerare che l'assicurata percepirà dall'assicurazione LAINF

un capitale di fr. 19'440.--, a titolo di indennità per menomazione

all'integrità (cfr. doc. 85).

Al

riguardo, essa ha fatto valere che la somma dovrà essere utilizzata per il

proprio mantenimento (cfr. VI).

In una

sentenza del 26 aprile 2001 nella causa B., H 41/01, il TFA si è pronunciato

sulla questione a sapere a quali condizioni ed in quale misura è possibile

tenere conto della sostanza per determinare se il ricorrente è indigente,

rilevando quanto segue:

"

Pour déterminer si le recourant est indigent, il

faut tenir compte de sa

fortune

, pour

autant qu'elle soit disponible (ATF 119 Ia 12 consid. 5, 118 Ia 370 consid. 4).

En particulier, lorsqu'il dispose d'une

fortune

mobilière, il convient qu'il l'affecte à la défense de ses intérêts

(Zen-Ruffinen,

Assistance

judiciaire

et administrative : Les règles minima

imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale, JT 1989 I p. 38). La

jurisprudence a toutefois admis que la

fortune

mobilière pouvait présenter le caractère d'une réserve de secours

destinée à couvrir les besoins futurs de la personne indigente (arrêts non

publiés du TFA du 7 octobre 1996 [H 109/96], du 17 mai 1993 [H 62/93]; arrêts

non publiés du Tribunal Fédéral du 6 mai 1994 [ 1P.640/1992], du 11 février

1994 [ 5P.520/1993] et du 29 mai 1990 [4P.97/1990]. La fourchette des montants

considérés comme réserve de secours par cette jurisprudence s'étend de 19.800

fr. à 40.000 fr. environ.

En l'espèce, la

fortune

mobilière de 100.000 fr. dont dispose le recourant excède largement le

montant admissible au titre de réserve de secours. A cet égard, il n'est pas

possible de prendre en considération les frais que le recourant pourrait

encourir dans le cadre de futures procédures. De surcroît, il n'apparaît pas

que sa

fortune

soit placée d'une

manière qui l'empêche de disposer des sommes nécessaires à la couverture de ses

frais d'avocat. Les autres moyens du recourant ne sont pas non plus pertinents

dans ce contexte.

"

(STFA succitata, consid. 4c).

Nella

concreta evenienza, l'importo in questione non può nemmeno essere considerato

alla stregua di una "riserva di emergenza" ai sensi della suevocata

giurisprudenza, nella misura in cui RI 1, non disponendo di altre entrate,

dovrà immediatamente impiegarlo per fare fronte ai bisogni correnti.

In tali

circostanze, non può essere ragionevolmente preteso che essa utilizzi una parte

del capitale per la copertura delle sue spese legali.

L'indigenza

deve pertanto essere ammessa.

Ritenuto,

inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono

adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va

accolta.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2004 35.2004.18 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2004 35.2004.18 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.11.2004 35.2004.18

assicurata scivola, batte a terra il capo e riporta un trauma cranico. Persistenza di una complessa sintomatologia, caratterizzata soprattutto da epilessia e disturbi psichici. Negata la natura traumatica all'epilessia. Negata la causalità adeguata fra sinistro e affezione psichica

Raccomandata Incarto n. 35.2004.18 mm /fe Lugano 30 novembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 18 marzo 2004 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 22 dicembre 2003 emanata da CO 1 rappr. da: RA 2 in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   In data 26 giugno 1995, RI 1 - dipendente della __________ di __________ in qualità di ausiliaria e, perciò, assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso CO 1 - è scivolata mentre stava pulendo l'esterno di una piscina ed ha battuto la testa contro il bordo della stessa, riportando, stando al certificato dell'11 luglio 1995 del dott. __________, un trauma cranico (cfr. doc. 62). Il caso è stato assunto dall'assicuratore LAINF, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni di legge. 1.2.   Con decisione formale del 30 giugno 1997, l'assicuratore infortuni ha posto termine alle proprie prestazioni a contare dal 1° luglio 1997, ritenendo che i disturbi denunciati dall'assicurata non si trovavano più in relazione di causalità con l'infortunio del giugno 1995 (cfr. doc. 99). Preso atto dell'opposizione interposta da RI 1 (cfr. doc. 91 e 98), CO 1 ha annullato la sua decisione formale (cfr. doc. 89). 1.3.   Esperiti alcuni nuovi provvedimenti istruttori, l'assicuratore LAINF, con decisione formale del 30 giugno 2003, ha negato il diritto ad ulteriori prestazioni a far tempo dal 31 maggio 2003 ed ha posto l'assicurata al beneficio di un'indennità per menomazione all'integrità del 20%. In particolare, la sindrome epilettica ed i disturbi psichici di cui soffre l'assicurata non sono stati ritenuti una conseguenza del sinistro del 26 giugno 1995 (cfr. doc. 85). A seguito dell'opposizione interposta dall'avv. RA 1 per conto dell'assicurata (cfr. doc. 84 e 77), CO 1, in data 22 dicembre 2003, ha confermato il contenuto della sua prima decisione (cfr. doc. 70). 1.4.   Con tempestivo ricorso del 18 marzo 2004, RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto che l'assicuratore convenuto venga condannato a corrisponderle ulteriori prestazioni (sotto forma di rendita di invalidità) per le conseguenze dell'infortunio del giugno 1995 (cfr. I, p. 11), argomentando: " (…)

5.   In primo luogo é fermamente contestato che non vi sia un nesso causale più che probabile, per non dire certo, fra l'epilessia di cui soffre attualmente l'assicurata e l'infortunio di cui è stata vittima. Tale nesso causale é stato del resto attestato e confermato almeno da cinque medici specialisti. Si veda al proposito quanto sostenuto dallo psichiatra Dott. __________: ".... Epilessia che con probabilità che raggiunge la sicurezza è stata indotta dal trauma cranico che la paziente ha subito e costituisce quindi un sicurissimo nesso con l'incidente'; (cfr. fra l'altro lo scritto 27.01.1998 indirizzato alla sottoscritta legale) II neuroloqo Dott. __________ confema "... si pone un nesso diretto tra l'incidente subito ed una epilessia post-traumatica..." (cfr. ad esempio il suo scritto del 17.02.1998). Lo psichiatra Dott. __________, nella sua perizia del 20 luglio 1998, conclude "La peritanda presenta, dal punto di vista esclusivamente psichiatrico, una alterazione della personalità secondaria a epilessia post-traumatica."). II medico curante dr. med. __________ ha da sempre sostenuto trattasi di epilessia posttraumatica, come si evince dai diversi certificati medici, e come ha ribadito nei certificati medici del 14 aprile 2003 e del 10 luglio 2003. Pure la Dr.essa med. __________, specialista in neurologia, sulla base dei documenti medici che le sono stati sottoposti e dopo aver visitato la ricorrente conferma la diagnosi, con certificato del 23 settembre 2003, di sindrome comiziale post-traumatica, con pregresse crisi parziali e talora con crisi parziali secondariamente generalizzate: A sostegno di tale valida tesi e diagnosi vi è anche il fatto che mai prima dell'infortunio l'assicurata ha lamentato alcun disturbo del genere, come confermato pure nel certificato medico dell'11 aprile 2003 del Dr. med. __________, che ha seguito sin dalla nascita la Signora RI 1. II dott. __________ dal canto suo si limita ad indicare, dopo aver precisato che è fuori dubbio che una caduta con trauma della testa con perdita di conoscenza vi è stata, ma soprattutto che vi sono diversi fattori anche a favore della diagnosi di una epilessia post-traumatica, che l'epilessia - di origine non chiara (!) (cfr. perizia pag.

35) - sarebbe possibile ma poco probabile e che sarebbe per contro più probabile trattasi di una Epilessia criptogena o genuina. Malgrado tutto, egli non apporta alcun preciso elemento a sostegno della sua tesi. Considerato per di più che non vi sono state modifiche importanti allo stato di salute della ricorrente dal 1998, quando si era sottoposta all'ultima perizia (purtroppo nemmeno miglioramenti, contrariamente a quanto allora ipotizzato), mal si comprende come possa essere data maggiore validità alle parziali conclusioni alle quali è giunto il Dr. Med. __________ di quella unanime degli altri cinque medici sopramenzionatí. Si osserva inoltre che il Dr. Med. __________ ha dovuto basare la propria valutazione a tal proposito, come da lui stesso indicato (cfr. perizia pagina 31 Diagnosi), solo su delle informazioni cliniche anamnestiche, che potrebbero essere parziali, e su delle interpretazioni delle crisi fatte finora. La ricorrente non può pertanto che ribadire la tesi confermata da diversi specialisti, secondo cui i disturbi epilettici che le impediscono di esercitare qualsiasi attività, e che sono l'origine dei disturbi psichici, derivano in maniera certa dall'infortunio. Non va qui inoltre disatteso che pure i disturbi neuropsicologici, anche se dichiarati di origine multifattoriale (cefalee, ritenute in rapporto di causalità naturale con una probabilità maggiore al 50% con l'infortunio del 26 giugno 1995; problemi psichiatrici, pure ritenuti in rapporto di causalità naturale con una probabilità maggiore al 50% con l'infortunio del 26 giugno 1995 e effetti secondari farmacologici, ovviamente conseguenze dell'infortunio del 26 giugno 1995) sono conseguenze dirette dell'incidente e sono in nesso di causalità adeguata con l'infortunio (come del resto sostenuto dallo stesso perito) e causano una inabilità al lavoro della ricorrente. II primario Dr. Med. __________ conclude infatti che le cefalee recidivanti posttraumatiche, con il trauma cranico iniziale, sono la causa dei disturbi neuropsicologici (cfr. a tal proposito quanto da lui indicato nella relazione in merito alle domande complementari del 17 dicembre 2003 pag. 6). La neuropsicologa __________ si limita a concludere, sulla base dell'esame neuropsicologico del 9 e 22 ottobre 2002 che la limitazione dell'attività della Signora RI 1 apparirebbe maggiormente legata ai disturbi psichici che a deficit di tipo cognitivo, ma nulla indica in merito alla percentuale di inabilità lavorativa dovuta a questi disturbi la cui origine è da attribuire all'infortunio (in particolare alle cefalee a loro volta conseguenze dell'infortunio). Tali disturbi somatici, che, contrariamente a quanto sostenuto dall'assicurazione convenuta, non sono leggeri e per i quali il perito riconosce il nesso di causalità adeguata e concede una indennità di menomazione e pure un'invalidità medico teorica del 25%, compromettono certamente in maniera importante, se non addirittura in maniera totale, la capacità lavorativa della ricorrente, la quale ha di conseguenza diritto a continuare a percepire le prestazioni da parte dell'assicuratore LAINF. (…).

6.   La ricorrente contesta quindi la presunta assenza di nesso causale adeguato fra gli accertati disturbi psichici e l'infortunio del 26 giugno 1995, tesi sostenuta dalla compagnia assicurativa. L'erogazione delle prestazioni in materia di assicurazione infortuni è vincolata all'esistenza di un doppio legame di causalità tra l'infortunio occorso all'assicurato (art. 36 LAINF): l'esistenza di un nesso causale naturale (DTF 119 V 337 consid. 1) e adeguato (DTF 125 V 461 consid. 5a) tra danno alla salute e evento infortunistico. Da un lato vi deve essere quindi un legame di causalità naturale, secondo il quale sono da ritenere causali "tutte le circostanze senza le quali un determinato evento non si sarebbe potuto verificare, o si sarebbe verificato in altro modo o in altro tempo". La massima Istanza federale aggiunge ancora che affinché "si ammetta il nesso di causalità naturale non occorre che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento unitamente ad altri fattori abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato" (cfr. DTF 113/1987 V 307), che, nel caso concreto, non è contestato. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto. In presenza di un danno alla salute fisica la questione della causalità adeguata praticamente non si pone, in quanto l'assicuratore risponde anche in caso di complicazioni particolarmente singolari e gravi che, secondo l'esperienza medica, non si producono abitualmente (DTF 118 V 291 consid. 3a). Mentre é proprio in presenza di un'affezione psichica che la causalità adeguata riveste un ruolo importante. II giudizio sul nesso di causalità adeguata richiede l'apprezzamento del giudice, il quale decide secondo il diritto e l'equità conformemente all'art. 4 CC. La giurisprudenza ha, in questi casi, proceduto ad una classificazione tripartita degli infortuni sulla base di una valutazione oggettiva dell'evento infortunistico, senza considerare il modo in cui la vittima ha vissuto e elaborato il trauma. Nella caso di infortuni di grado medio (tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due altre categorie (gravi e lievi) e nel quale rientra il caso in esame la giurisprudenza ha operato un'ulteriore distinzione, formando tre sottogruppi e ponendo dei criteri che devono essere analizzati in ogni singolo caso. La questione di sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità non può infatti essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre tenere conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. Tutti i criteri posti dalla giurisprudenza non devono per forza essere raggruppati. L'infortunio che ci occupa può oggettivamente essere classificato, sulla base di tutte le circostanze, almeno tra gli eventi di media gravità della categoria di grado medio e non, come sostenuto dalla assicurazione nell'impugnata decisione, di grado medio al limite della categoria degli infortuni leggeri. I diversi medici che si sono occupati sin dall'inizio della ricorrente hanno sempre indicato trattassi di un grave infortunio che soprattutto ha causato un trauma cranico complesso, fatto mai contestato prima d'ora e che da diversi, se non tutti certificati e/o rapporti medici, emerge univocamente. II Dr. Med. __________ è il primo a concludere altrimenti e peraltro si limita ad indicare: "... non penso si possa parlare di un grave trauma cranico. Per una tale diagnosi manca l'adempimento dei criteri di base."(!) Riconosce però che il trauma è avvenuto nella regione occipitale e che ha avuto quale conseguenza la perdita di conoscenza, che dopo aver indicato "di durata non meglio precisata"; conclude essere " lieve trauma cranico chiuso con breve (!) perdita di conoscenza." Se è vero che le circostanze nelle quali si è verificato l'infortunio sono sprovviste del carattere particolarmente drammatico o spettacolare richiesto dalla giurisprudenza, è altresì vero che le lesioni fisiche subite dalla ricorrente possono essere definite gravi; si è trattato di un complesso trauma cranico e tuttora (a distanza di 8 anni dall'infortunio) la ricorrente soffre di diversi disturbi con i quali ha dovuto imparare a convivere (ad esempio cefalee recidivanti che le hanno procurato numerosi disturbi neuropsicologici quali disturbi della memoria, delle funzioni esecutive, di ragionamento, dell'attenzione,...). Lo stesso Dr. Med. __________ li ha ammessi e ha infatti concluso che vi è un'importante menomazione in relazione di causalità con l'infortunio. La CO 1 ha del resto riconosciuto, nella sua decisione, di concedere alla ricorrente un'indennità per menomazione all'integrità fisica nella misura del 20%. Una precisa diagnosi e una corretta cura medica non è stata tempestivamente trovata - elemento non da imputare alla ricorrente - e che certamente ha aggravato gli esiti dell'infortunio e la percezione degli stessi da parte dell'assicurata. Ella, come emerge dall'incarto, si è dovuta rivolgere a diversi specialisti e sottoporre a diversi esami. Le necessarie indagini per verificare l'esistenza di eventuali lesioni organiche e che potevano spiegare gli episodi epilettoformi sono state fatte in modo parziale e, come si evince dallo scritto del 28 gennaio 1997 del Dr. __________ in quel momento non erano ancora stati eseguiti. Dall'infortunio la ricorrente che non aveva mai prima lamentato alcun disturbo deve sottoporsi regolarmente a delle visite presso il medico curante Dr. Med. __________, il neurologo Dr. Med. __________ e lo psichiatra Dr. Med. __________ e assumere medicamenti. L'assicurazione ha, come già indicato, assunto il caso e pagato le relative integrali prestazioni sino a maggio 2003, confermando di conseguenza che la ricorrente è stata inabile al lavoro in misura completa a seguito dell'infortunio e per i relativi postumi addirittura per 7 anni. Non va inoltre disatteso, come già indicato, che nella sua perizia, ordinata dalla CO 1 del 20 luglio 1998, il Dott. Med. __________ confermava che il nesso di causalità naturale tra la diagnosi ("sindrome ansiosa organica" secondaria a epilessia, F06.4) che rendeva inabile la paziente in misura completa e l'infortunio del 26.06.1995 era praticamente sicuro. La ricorrente, si ribadisce dal 26 giugno 1995 inabile al lavoro in misura completa, soffre di diverse importanti patologie fisiche accertate da diversi medici, peraltro con differenti specializzazioni e ammessi pure dal Dr. Med. __________. Come già esposto, alcuni di tali disturbi (ad esempio cefalee), che sono riconosciuti essere in causalità adeguata con l'infortunio sono peraltro pure all'origine dei disturbi psichici della ricorrente. La presenza di questi elementi basta per ammettere l'esistenza del necessario nesso di causalità adeguata. (…)

7.   La CO 1 è pertanto tenuta a corrispondere alla ricorrente le prestazioni assicurative conformemente alle norme di legge in materia di assicurazione contro gli infortuni, essendo adempiute le condizioni che chiamano in causa la copertura assicurativa. Alla luce di quanto sopra esposto si deve infatti concludere che la decisione adottata dall'assicurazione, non può essere condivisa. La Signora RI 1 ripresenta pertanto le richieste formulate in sede di opposizione, nel senso cioè che la CO 1 sia tenuta a corrisponderle ulteriormente le prestazioni (ormai sotto forma di rendita di invalidità, essendo il suo stato di salute stabilizzato). In ogni caso si propone che codesto lodevole Tribunale, viste le divergenti e contraddittorie valutazioni, abbia ad ordinare per quanto necessario una perizia specialistica, da affidare ad esperto della materia (…)." (Doc. I) 1.5.   L'assicuratore infortuni, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione dell'impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. III). in diritto 2.1.   Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), che regola, in particolare nel suo Allegato II, il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (art. 8 ALC). Indipendentemente dall'applicabilità temporale dell'ALC alla presente fattispecie (cfr. DTF 128 V 317 consid. 1b/bb nonché STFA del 12 marzo 2004 nella causa E., H 14/03, consid. 5), i presupposti materiali per stabilire se l'assicuratore era legittimato a negare il postulato versamento di ulteriori prestazioni assicurative si determinano in ogni caso secondo il diritto svizzero. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro famigliari che si spostano all'interno della Comunità, cui rinvia l'art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC, rimanda a tale normativa. Così, in virtù dell'art. 53 del Regolamento, le prestazioni che il lavoratore frontaliero, vittima di un infortunio sul lavoro, può anche richiedere nel territorio dello Stato competente - vale a dire dello Stato membro sul cui territorio si trova l'istituzione competente (art. 1 lett. q del Regolamento) - sono erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato come se l'interessato risiedesse in quest'ultimo. Orbene, l'istituzione competente, alla quale, conformemente all'art. 1 lett. o punto i del Regolamento, il ricorrente era assicurato al momento della domanda di prestazioni, è CO 1, l'assicurata in questione trovandosi, nel momento determinante, ad esercitare un'attività subordinata in territorio elvetico ed essendo, di conseguenza, assoggettato alla legislazione di tale Stato (art. 13

n. 2 lett a Regolamento; cfr., pure, STFA del 15 aprile 2004 nella causa F., U 76/03, consid. 1.3. e riferimenti dottrinali ivi menzionati). Donde l'applicabilità dell'ordinamento svizzero per decidere in merito all'ulteriore diritto a prestazioni. 2.2.   Il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000. Con la stessa sono state modificate numerose disposizioni contenute nella LAINF. Dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme di diritto materiale in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (cfr. DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b; STFA del 4 giugno 2004 nella causa L., H 6/04; STFA del 10 settembre 2003 nella causa Cassa pensioni X. c/ C., B 28/01; STFA del 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01). Inoltre, il Tribunale delle assicurazioni, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino all'emanazione della decisione amministrativa contestata (cfr. DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV nr. 3; DTF 121 V 366 consid. 1b; qui: il 22 dicembre 2003). Di conseguenza, nel caso in esame, visto che oggetto della presente vertenza, è il diritto a prestazioni decorrenti posteriormente al 31 dicembre 2002, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003. 2.3.   Giusta l'art. 10 LAINF, l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio (cfr. DTF 109 V 43 consid. 2a; art. 54 LAINF) e, in applicazione dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera. Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegna­zione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro conti­nuazione non sia da attendersi un sensi­bile migliora­mento della salute dell'assicurato: nemmeno persistenti dolori bastano a conferire il diritto alla continuazione del trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello stato di salute (cfr. Ghélew, Ramelet, Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, p. 41ss.). Se, al momento dell'estinzione del diritto alle cure mediche, sussiste un'incapacità lucrativa, viene corrisposta una rendita d'invalidità o un'indennità unica in capitale: l'erogazione di indennità giornaliere cessa con il diritto alle prestazioni sanitarie. D'altro canto, nella misura in cui l'assicurato è portatore di una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, egli ha diritto ad un'indennità per menomazione all'integrità giusta gli artt. 24s. LAINF. 2.4.   Presupposto essenziale per l'erogazione di prestazioni da parte dell'assicurazione contro gli infortuni è, tuttavia, l'esistenza di un nesso di causalità naturale fra l'evento e le sue conseguenze (danno alla salute, invalidità, morte). Questo presupposto è da considerarsi adempiuto qualora si possa ammettere che, senza l'evento infortunistico, il danno alla salute non si sarebbe potuto verificare o non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre, invece, che l'infortunio sia stato la sola o immediata causa del danno alla salute; è sufficiente che l'evento, se del caso unitamente ad altri fattori, abbia comunque provocato un danno all'integrità corporale o psichica dell'assicurato, vale a dire che l'evento appaia come una condizione sine qua non del danno. È questione di fatto lo stabilire se tra evento infortunistico e danno alla salute esista un nesso di causalità naturale; su detta questione amministrazione e giudice si determinano secondo il principio della probabilità preponderante - insufficiente essendo l'esistenza di pura possibilità - applicabile generalmente nell'ambito dell'apprezzamento delle prove in materia di assicurazioni sociali (cfr. RDAT II-2001 N. 91 p. 378; SVR 2001 KV Nr. 50 p. 145; DTF 126 V 360 consid. 5b; DTF 125 V 195; STFA del 4 luglio 2003 nella causa M., U 133/02; STFA del 29 gennaio 2001 nella causa P., U 162/02; DTF 121 V 6; STFA del 28 novembre 2000 nella causa P. S., H 407/99; STFA del 22 agosto 2000 nella causa K. B., C 116/00; STFA del 23 dicembre 1999 in re A. F., C 341/98, consid. 3, p., 6; STFA 6 aprile 1994 nella causa E. P.; SZS 1993 p. 106 consid. 3a; RCC 1986 p. 202 consid. 2c, RCC 1984 p. 468 consid. 3b, RCC 1983 p. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989, p. 31-32; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea 1991, p. 63). Al riguardo essi si attengono, di regola, alle attestazioni mediche, quando non ricorrano elementi idonei a giustificarne la disattenzione (cfr. DTF 119 V 31; DTF 118 V 110; DTF 118 V 53; DTF 115 V 134; DTF 114 V 156; DTF 114 V 164; DTF 113 V 46). Ne discende che ove l'esistenza di un nesso causalità tra infortunio e danno sia possibile ma non possa essere reputata probabile, il diritto a prestazioni derivato dall'infortunio assicurato dev'essere negato (DTF 129 V 181 consid. 3.1 e 406 consid. 4.3.1, DTF 117 V 360 consid. 4a e sentenze ivi citate). L'assicuratore contro gli infortuni è tenuto a corrispondere le proprie prestazioni fino a che le sequele dell'infortunio giocano un ruolo causale. Pertanto, la cessazione delle prestazioni entra in considerazione soltanto in due casi:

-  quando lo stato di salute dell'interessato è simile a quello che esisteva immediatamente prima dell'infortunio (status quo ante);

-  quando lo stato di salute dell'interessato è quello che, secondo l'evoluzione ordinaria, sarebbe prima o poi subentrato anche senza l'infortunio (status quo sine) (cfr. RAMI 1992 U 142, p. 75 s. consid. 4b; A. Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469; U. Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der Sozialversicherung, in Bollettino dei medici svizzeri 71/1990, p. 1093). Secondo la giurisprudenza, qualora il nesso di causalità con l'infortunio sia dimostrato con un sufficiente grado di verosimiglianza, l'assicuratore è liberato dal proprio obbligo prestativo soltanto se l'infortunio non costituisce più la causa naturale ed adeguata del danno alla salute. Analogamente alla determinazione del nesso di causalità naturale che fonda il diritto alle prestazioni, l'estinzione del carattere causale dell'infortunio deve essere provata secondo l'abituale grado della verosimiglianza preponderante. La semplice possibilità che l'infortunio non giochi più un effetto causale non è sufficiente. Trattandosi della soppressione del diritto alle prestazioni, l'onere della prova incombe, non già all'assicurato, ma all'assicuratore (cfr. RAMI 2000 U 363, p. 46 consid. 2 e riferimenti ivi citati). 2.5.   Occorre inoltre rilevare che il diritto a prestazioni assicurative presuppone pure l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra gli elementi summenzionati. Un evento è da ritenere causa adeguata di un determinato effetto quando secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita il fatto assicurato è idoneo a provocare un effetto come quello che si è prodotto, sicché il suo verificarsi appaia in linea generale propiziato dall'evento in questione (DTF 129 V 181 consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Comunque, qualora sia carente il nesso di causalità naturale, l'assicuratore può rifiutare di erogare le prestazioni senza dover esaminare il requisito della causalità adeguata (cfr. DTF 117 V 361 consid. 5a e 382 consid. 4a; su queste questioni vedi pure: Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51-53). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che la causalità adeguata, quale fattore restrittivo della responsabilità dell’assicurazione contro gli infortuni allorché esiste un rapporto di causalità naturale, non gioca un ruolo in presenza di disturbi fisici consecutivi ad un infortunio, dal momento che l'assicurazione risponde anche per le complicazioni più singolari e gravi che solitamente non si presentano secondo l'esperienza medica (cfr. DTF 127 V 102 consid. 5 b/bb, 118 V 286 e 117 V 365 in fine; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 2/1994, p. 104s. e M. Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 39). 2.6.   Per accertare l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra disturbi psichici e infortunio, la giurisprudenza ha sviluppato dei criteri oggettivi (DTF 123 V 104 consid. 3e, 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss. consid. 4-6). Il TFA ha in particolare classificato gli infortuni, a seconda della dinamica, nella categoria degli eventi insignificanti o leggeri, in quella degli eventi gravi e in quella di grado medio. 2.6.1.   Nei casi di infortunio insignificante (l'assicurato per esempio ha leggermente battuto la testa o si è slogato il piede) o leggero (egli ha fatto una caduta o scivolata banale) l'esistenza di un nesso di causalità adeguata può di regola essere negata a priori. Secondo l'esperienza della vita e ritenute le cognizioni acquisite in materia di medicina degli infortuni, può in effetti essere ammesso, senza dover procedere ad accertamenti psichici particolari, che un infortunio insignificante o leggero non sia di natura tale da provocare un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. 2.6.2.   Se l'assicurato è rimasto vittima di un infortunio grave, l'esistenza del nesso di causalità adeguata fra l'evento e successiva incapacità lucrativa dovuta a disturbi psichici deve di regola essere riconosciuta. Secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, gli infortuni gravi sono in effetti idonei a provocare danni invalidanti alla salute psichica. 2.6.3.   Sono considerati infortuni di grado medio tutti gli eventi che non possono essere classificati nelle due predette categorie. La questione a sapere se tra simile infortunio e incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica esista un rapporto di causalità adeguata non può essere risolta con solo riferimento all'evento stesso. Occorre piuttosto tener conto, da un profilo oggettivo, di tutte le circostanze che sono strettamente connesse con l'infortunio o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato. Esse possono servire da criterio di apprezzamento nella misura in cui secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita sono tali da provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa e di guadagno di origine psichica. I criteri di maggior rilievo sono:

-  le circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o la particolare spettacolarità dell'infortunio;

-  la gravità o particolare caratteristica delle lesioni lamentate, segnatamente la loro idoneità, secondo l'esperienza, a determinare disturbi psichici;

-  la durata eccezionalmente lunga della cura medica;

-  i disturbi somatici persistenti;

-  la cura medica errata che aggrava notevolmente gli esiti dell'infortunio;

-  il decorso sfavorevole della cura e le complicazioni rilevanti intervenute;

-  il grado e la durata dell'incapacità lavorativa dovuta alle lesioni fisiche. 2.6.4.   Non in ogni caso è necessario che tutti i criteri appena menzionati siano presenti. La presenza di un unico criterio può bastare per ammettere l'adeguatezza del nesso di causalità quando l'infortunio va classificato fra quelli al limite della categoria degli eventi gravi. Inoltre un solo criterio può, in tutta la categoria degli infortuni di grado medio, essere sufficiente se riveste un'importanza particolare o decisiva. Nel caso in cui nessuno dei criteri di rilievo riveste un'importanza particolare o decisiva, occorrerà invece riferirsi a più criteri. Ciò vale tanto più quanto meno grave sia l'infortunio in questione (cfr. DTF 115 V 140s., consid. 6c/aa e bb e 409s., consid. 5c/aa e bb, 117 V 384, consid. 4c; RAMI 2002 U 449, p. 53ss. consid. 4a). 2.7.   Anche in materia d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, vige una particolare giurisprudenza relativa alla questione della causalità. Nella giurisprudenza applicabile sino all’emanazione della sentenza di principio 4 febbraio 1991 in re S., pubblicata in DTF 117 V 359ss. e RAMI 1991 U 121, p. 95ss., il TFA (pur ammettendo la causalità naturale, ad esempio per la presenza di disturbi psichici cfr. SZS 1986 pag. 84 seg.) considerava che in assenza di deficit neurologici e d’alterazioni visibili attraverso radiografie, delle lesioni neuropsichiche non erano, in generale, atte a provocare dei disturbi evolutivi di natura patologica, di modo che - trattandosi d’infortuni del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale - senza prova di deficit funzionale organico e senza alterazioni radiologicamente oggettivabili, l’esistenza di una relazione di causalità adeguata veniva negata, facendo difetto dei postumi durevoli derivanti da un infortunio di quel tipo (DTF 117 V 359 consid. 5c). Con la DTF 117 V 359, il TFA ha definito il quadro clinico tipico di una lesione del tipo “colpo di frusta”. In presenza di un tale quadro, si può, di regola, ammettere l’esistenza di una relazione di causalità naturale fra l’infortunio e la susseguente incapacità lavorativa, rispettivamente lucrativa. Questo quadro clinico é caratterizzato da disturbi multipli, quali diffusi mal di testa, vomito, vertigini, disturbi della concentrazione e della memoria, facile stanchevolezza, disturbi visivi, irritabilità, labilità affettiva, depressione, cambiamento della personalità, ecc.. Tale giurisprudenza é stata ulteriormente confermata (DTF 119 V 334; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 123 V 98 = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; cfr., inoltre, gli estratti pubblicati in RAMI 1995 U 221, p. 109ss.). Nella sentenza citata l'Alta Corte ha ricordato che, secondo le ultime pubblicazioni scientifiche, in caso di “colpo di frusta” alla colonna cervicale, dei deficit funzionali molto diversi possono apparire a distanza di anni, anche senza uno stato patologico oggettivabile. Il fatto che in molti casi i disturbi tipici del “colpo di frusta” non siano oggettivabili con gli attuali mezzi tecnici (RX, TAC, EEG) non deve indurre a qualificarli di puri disturbi soggettivi e, pertanto, a negare ogni rilevanza nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni. Il TFA ha considerato - modificando così la sua giurisprudenza anteriore - che un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale é, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, suscettibile di provocare un’incapacità lavorativa o di guadagno, anche se la natura organica dei deficit funzionali non é stata dimostrata. Ne ha pure dedotto che, per decidere circa l’adeguatezza della relazione di causalità, non é determinante sapere se, da un profilo medico, i disturbi consecutivi al “colpo di frusta” devono essere qualificati piuttosto di natura fisica che psichica, nella misura in cui una tale distinzione, in certi casi, potrebbe essere la causa di notevoli difficoltà d’apprezzamento, vista la complessità e la varietà del quadro clinico. L'Alta Corte ha, peraltro, stabilito che la sua vecchia prassi non avrebbe più potuto essere mantenuta, in quanto, per valutare il carattere adeguato del nesso causale, essa si basava esclusivamente sulle lesioni riportate a seguito dell’infortunio, quando, in ossequio alla giurisprudenza elaborata in materia di turbe psichiche, la medesima questione dev’essere apprezzata riferendosi all’evento infortunistico ed alle circostanze concomitanti ad esso. La particolare natura delle lesioni subite costituisce, in questo ambito, soltanto uno dei criteri che devono essere presi in considerazione. Se ne deduce che, trattandosi di un infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale, senza prova di un deficit funzionale oggettivo, la questione della causalità adeguata deve essere valutata basandosi sull’evento infortunistico nonché sull’insieme delle circostanze che, da un punto di vista oggettivo, sono strettamente connesse con lo stesso o che risultano essere un effetto diretto o indiretto dell'evento assicurato, di modo che, secondo il corso ordinario delle cose e l'esperienza della vita, sono atte a provocare o aggravare, assieme all'infortunio, un'incapacità lavorativa o di guadagno. Posto che, tanto in caso di turbe psichiche consecutive ad infortunio quanto in caso di disturbi provocati da un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ci si trova confrontati a deficit che non é possibile oggettivare da un profilo organico, il TFA ha precisato che, per valutare l’adeguatezza del nesso di causalità fra un infortunio ed un’incapacità al lavoro o lucrativa consecutiva ad un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, conviene applicare, per analogia, il metodo elaborato per le turbe psichiche. La Corte federale ha, in effetti, statuito che, dal momento in cui la causalità adeguata é stata ammessa in caso d’incapacità al lavoro o di guadagno d’origine psichica anche in assenza di lesione organica oggettivabile, sarebbe contrario al principio dell’uguaglianza di trattamento fra gli assicurati esigere la prova di una tale lesione in caso d’infortunio del tipo “colpo di frusta” alla colonna cervicale (DTF 117 V 359, consid. 5d/bb). Un discorso analogo, è stato sviluppato in relazione ai traumi cranio-cerebrali, allorquando le lesioni non possono essere sufficientemente dimostrate da un profilo organico (cfr. DTF 117 V 382s. consid. 4b; cfr., pure, S. Leuzinger, Versicherungsrechtliche Kriterien bei psychischen Unfallfolgen - zur Leistungspflicht im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung, in P. Zangger/ D. Erb Egli (Hrsg.), Die verunfallte Psyche, Zurigo 1999, p. 90). 2.8.   Alla luce dei principi evocati al precedente considerando - qualora ci si trovi confrontati a dei sintomi sprovvisti di sostrato organico oggettivabile - è necessario, dapprima, chiedersi se, tenuto conto della dinamica dell’infortunio e dei disturbi diagnosticati, si è o meno in presenza di un infortunio del tipo "colpo di frusta" alla colonna cervicale: " Das Vorliegen eines Schleudertraumas wie seine Folgen müssen somit durch zuverlässige ärztliche Angaben gesichert sein. Trifft dies zu und ist die natürliche Kausalität - aufgrund fachärztlicher Feststellungen in einem konkreten Fall - unbestritten, so kann der natürliche Kausalzusammenhang ebenso aus rechtlicher Sicht als erstellt gelten, ohne dass ausführliche Darlegungen zur Beweiswürdigung nötig wären (BGE 119 V 340 E. 2b/aa)." (DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.) L’esistenza di un infortunio del tipo “colpo di frusta” così come delle sue conseguenze, presuppone, dunque, delle attendibili certificazioni medico-specialistiche (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.; DTF 122 V 415 = SVR 1997 UV 85, p. 309ss.; DTF 119 V 340 consid. 2b/aa; STFA del 12 maggio 2000 nella causa B., consid. 4b/bb, U 404/99; cfr., pure, U. Meyer-Blaser, op. cit., p. 104). Per costante giurisprudenza, decisivo dev’essere ritenuto l’apprezzamento diagnostico espresso da uno specialista in neurologia, oltre, beninteso, la presenza del quadro tipico dei disturbi, contraddistinto da un’accumulazione di disturbi (P. Gomm, Kausalität in der Unfallversicherung, Plädoyer 3/97, p. 29; J. Senn, Das “Schleudertrauma” der Halswirbelsäule - Bemerkungen zum Stand der Diskussion, SZS 4/1996, p. 322; cfr., pure, sentenza 10.8.1998 del TA del Canton Lucerna, pubblicata in Plädoyer 5/98, p. 80ss.). Se l’esistenza del nesso di causalità naturale è stata ammessa, è ancora necessario pronunciarsi sulla questione riguardante il rapporto di causalità adeguata, questione che dev’essere valutata secondo il metodo elaborato per le turbe psichiche (DTF 115 V 138 consid. 6): " Entgegen der Auffassung des kantonalen Gerichts besteht kein Anlass, bei medizinisch zwar angenommenem, jedoch nicht (hinreichend) organisch nachweisbarem natürlichem Kausalzusammenhang zwischen einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS und andauernden Beschwerden, welche die Arbeits- und Erwerbsfähigkeit einschränken, von einer Prüfung der Adequanz abzusehen, welche grundsätzlich bei sämtlichen Gesundheitsschädigungen, die aus ärztlicher Sicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit als natürliche Unfallfolgen gelten können, Platz zu greifen hat (BGE 121 V 49 E. 3a mit Hinweisen; MAURER, a.a.O., S. 460; MEYER-BLASER, a.a..O., S. 82)." (DTF 122 V 417 = SVR 1997 UV 85, p. 310) 2.9.   Volendo sintetizzare quanto esposto ai precedenti considerandi

- si tratta, in primo luogo, di valutare se l'interessato è rimasto vittima di un trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, di un trauma equivalente (cfr. SVR 1995 UV 23, p. 67 consid. 2) oppure di un trauma cranio-cerebrale (cfr. DTF 117 V 382 consid. 4). Se ciò dovesse essere il caso, per gli infortuni di grado medio, è necessario applicare i criteri elencati dalla giurisprudenza di cui alla DTF 117 V 366 consid. 6a e 382 consid. 4b. In caso contrario, la valutazione dell'adeguatezza del nesso causale va operata, trattandosi sempre degli infortuni di grado medio, secondo i fattori elaborati dal TFA nella DTF 115 V 140 consid. c/aa (cfr. RAMI 2000 U 395, p. 316ss. consid. 3 = SVR 2001 UV 1, p. 1ss.). A differenza degli infortuni che hanno comportato un trauma d'accelerazione al rachide cervicale, per l'apprezzamento della causalità adeguata, in caso di disturbi psicogeni, bisogna differenziare le componenti psichiche da quelle somatiche, giacché solo queste ultime vanno considerate. Deve ancora essere aggiunto che l'applicabilità della giurisprudenza federale in materia di causalità adeguata in caso di trauma d'accelerazione alla colonna cervicale, giusta la quale è irrilevante determinare se i disturbi accusati dall'assicurato siano di natura organica e/o psichica (cfr. DTF 117 V 363 consid. 5d/aa), presuppone che questi disturbi siano a tal punto intrecciati fra loro che "eine Differenzierung angesichts des komplexen und vierschichtigen Beschwerdebildes in heiklen Fällen gelegentlich grosse Schwierigkeiten bereitet" (DTF 117 V 363 consid. 5d/aa). Per applicare questa prassi è dunque necessario che i disturbi psichici siano stati provocati dall'infortunio e che unitamente ai disturbi somatici, anch'essi di natura traumatica, formino un complesso di disturbi psicosomatici difficilmente differenziabili (cfr. SVR 2001 UV 13, p. 47ss. = RAMI 2000 U 397, p. 327ss.). Per contro, il tema dell'esistenza del nesso di causalità adeguata va affrontato alla luce dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio (DTF 115 V 133) - e, quindi, non alla luce dei criteri che sono stati sviluppati in materia di colpo di frusta alla colonna cervicale (cfr. DTF 117 V 359) - quando le menomazioni rientranti nel quadro tipico dei postumi di un “colpo di frusta” alla colonna cervicale, ancorché, in parte accertate, sono relegate in secondo piano rispetto a marcate turbe psichiche, in relazione con l'evento assicurato (cfr. RAMI 2000 U 397, p. 327ss., DTF 123 V 98ss. = SVR 1997 UV 96, p. 349ss.; STFA del 17 marzo 1995 nella causa Z., STFA del 6 gennaio 1995 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 117; STFA 9 settembre 1994 pubblicata parz. in RAMI 1995 U 221, p. 115; G. Scartazzini "Considérations sur dix ans de développement en matière de causalité dans les assurances sociales", in Mélanges en l'honneur de J. L. Duc, Ed. IRAL Losanna 2001, p. 239seg. (270 nota 75)). In una sentenza del 18 giugno 2002 nella causa W., U 164/01, consid. 3a e b, parzialmente pubblicata in RAMI 2002 U 465, p. 437ss., la Corte federale ha ulteriormente precisato la propria prassi. Essa ha, in effetti, stabilito che l'esame della causalità adeguata può essere effettuato sulla base dei principi applicabili nel caso di evoluzione psichica abnorme conseguente ad infortunio, conformemente a quanto sancito dalla DTF 123 V 99 consid. 2a, soltanto se la problematica psichica predomina in maniera chiara già immediatamente dopo l'incidente, ritenuto che, in caso contrario, un'ulteriore applicazione di tale giurisprudenza in un momento successivo si giustifica solo se, nel corso dell'intera evoluzione - dall'infortunio fino al momento determinante per il giudizio -, i disturbi fisici, complessivamente, hanno giocato un ruolo assai secondario e sono stati completamente relegati in secondo piano. Il TFA ha così motivato la suesposta sua precisazione giurisprudenziale: " De r Rechtsprechung gemäss BGE 123 V 99 Erw. 2a liegt der Sachverhalt zu Grunde, dass sehr bald nach einem Unfall mit Schleudertrauma der HWS oder äquivalenten Verletzungen, gleichsam an diesen anschliessend, die psychische Problematik derart überwiegt, dass die mit dem Schleudertrauma einhergehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen (buntes Beschwerdebild) völlig in den Hintergrund treten. Die Formulierung in BGE 123 V 99 Erw. 2b, «das in den ersten Monaten nach dem Unfall durch die Schleuderverletzung geprägte Beschwerdebild (habe) in der Folge in eine psychische Überlagerung umgeschlagen, welche schliesslich eindeutige Dominanz aufwies», ist insofern nicht unmissverständlich, als die Wendung «in der Folge» unter Umständen auf eine gewisse zeitliche Distanz zum Unfall schliessen lassen könnte. Die in BGE 123 V 99 Erw. 2a zitierten Urteile (Urteil C. vom 28. November 1994, U 107/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 116 Nr. 8 und F. vom 6. Januar 1995, U 185/94, auszugsweise publiziert in RKUV 1995 S. 117 Nr. 9) zeigen aber ganz klar, dass die psychische Problematik unmittelbar nach dem Unfall eindeutige Dominanz aufweisen muss, damit anstelle von BGE 117 V 351 die zur Adäquanz bei Unfällen mit anschliessend einsetzender psychischer Fehlentwicklung geltende Rechtsprechung Anwendung findet. Würde auf das Erfordernis eines nahen zeitlichen Zusammenhangs zwischen Unfall und überwiegender psychischer Problematik verzichtet, hätte dies zur Folge, dass der adäquate Kausalzusammenhang bei den meisten Versicherten, die ein Schleudertrauma der HWS oder eine äquivalente Verletzung erlitten haben und im Zusammenhang mit diesem Unfall auch an psychogenen Beschwerden leiden, nach BGE 115 V 133 zu beurteilen wäre. Denn bei Opfern eines Schleudertraumas der HWS, bei welchem keine organischen Befunde vorliegen, steht mit zunehmender zeitlicher Distanz zum Unfall immer häufiger die psychische Problematik im Vordergrund. Damit würde jedoch die Rechtsprechung zum adäquaten Kausalzusammenhang bei Schleudertraumen der HWS ohne organisch nachweisbare Befunde (BGE 117 V 359) unterlaufen, für deren Anwendung eben gerade nicht entscheidend ist, ob Beschwerden medizinisch eher als organischer und/oder psychischer Natur bezeichnet werden. " (RAMI succitata, consid. 3a) 2.10.   In concreto, il 26 giugno 1995, RI 1 è caduta ed ha battuto la testa contro il bordo esterno della piscina che stava pulendo. La sera stessa, l'assicurata si è recata presso il proprio medico curante, dott. __________, spec. in geriatria e gerontologia a __________, il quale ha constatato la presenza di una tumefazione alla regione occipitale con algia accentuata alla palpazione del cuoio capelluto con forte cefalea e vomito riflesso al trauma (cfr. doc. 62). In data 6 luglio 1995, l'insorgente si è sottoposta ad una visita oftalmologica presso il Presidio ospedaliero di __________ a causa di alterazioni visive all'occhio destro (cfr. doc. 57 e 58), visita che non ha tuttavia evidenziato alcuna patologia in atto (cfr. doc. 56). Il 19 luglio, rispettivamente, l'8 novembre 1995, hanno invece avuto luogo dei consulti neurologici, in ragione della persistenza delle cefalee. Dal referto relativo alla seconda di queste due consultazioni si evince che l'EEG, nel frattempo eseguito, ha fornito un esito nella norma, che l'assicurata presentava un capo mobile in tutte le direzioni e, infine, che non vi era evidenza per dei deficit neurologici focali (cfr. doc. 55). Con certificato del 19 ottobre 1995, il dott. __________ ha riferito che la sua paziente soffriva di uno stato ansioso con sonno interrotto, dovuto ad una intensa e persistente cefalea post-traumatica. Essa lamentava inoltre una borsite post-traumatica trocanterica a sinistra (cfr. doc. 51). Nel mese di dicembre 1995, RI 1 si è rivolta al dott. __________, psicoterapeuta e specialista in neurologia, a detta del quale essa presentava un disturbo da attacco di panico senza agorafobia (cfr. doc. 45; cfr., pure, il doc. 44). In data 29 febbraio 1996, la ricorrente ha privatamente consultato il Prof. dott. __________, spec. in malattie nervose e mentali, il quale ha espresso le seguenti considerazioni a proposito delle sue condizioni di salute: " (…). La Sig.ra, che è un'emotiva di base, ha subito nel giugno scorso un lieve trauma cranico con breve perdita di coscienza, ma senza lesioni craniche accertate al P.S.. Da allora ella va soggetta a persistente cefalgia con predominanza occipitale sin., con accentuazione della sintomatologia nelle ore notturne. Accanto alla cefalea viene allegata una notevole irritabilità, una accentuata ansia e talvolta stati di angoscia e crisi di panico. Vi sono d'altra parte anche delle lievi difficoltà ambientali. Non vengono portati i precedenti esami (Rx cranio, EEG, visita oculistica). L'esame neurologico attuale non mette in evidenza alcun segno di sofferenza delle strutture centrali e periferiche. Data la sintomatologia, che a mio avviso rientra nei disturbi vasomotori, accentuati dall'emotività di base, penso comunque che sia bene ripetere un EEG ed una Rxgrafia del cranio e colonna cervicale. In attesa dei referti penso sia utile trattarla con Dihydergot gocce (15 gocce al mattino e sera), inoltre darei del Tricortin 1000 fiale. Per lo stato d'ansia, anziché lo Xanax che assume da mesi, darei solo del Tavor 2,5 mg ½ + ½ + 1 c. al giorno, con aggiunta di Minias gocce (20 prima di coricarsi) al posto dell'Halcion. " (doc. 43) Riguardo al decorso durante i mesi successivi, il medico curante dell'insorgente ha fatto stato di una persistenza delle cefalee, di disturbi visivi di tipo cecità temporanea, di stati di angoscia e di attacchi di panico (cfr. doc. 38-42). Nel corso dell'estate del 1996, l'assicurata è entrata in cura presso il dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Con il referto del 26 novembre 1996, questo medico ha sottolineato la necessità che venisse ulteriormente approfondito l'aspetto somatico della sintomatologia denunciata da RI 1, sospettando l'esistenza di un'epilessia, eventualmente di origine post-traumatica (cfr. doc. 35 e 36). Il 16 dicembre 1996 si è svolta una visita fiduciaria di controllo a cura del dott. __________, spec. FMH in medicina interna. Secondo il fiduciario de CO 1, i disturbi denunciati dall'assicurata non costituivano più una naturale conseguenza dell'evento traumatico del giugno 1995, posto che, citiamo: "dopo un trauma cranico lieve in assenza di lesioni vi è solitamente una guarigione in poche settimane". Egli ha tuttavia formulato una riserva per il caso in cui degli ulteriori accertamenti (di tipo neuroradiologico) avessero mostrato delle lesioni organiche suscettibili di spiegare gli episodi epilettiformi: " (…) Commento : Innanzitutto sull'evento del 26.6.95 vi sono varie contraddizioni. La persona che avrebbe presenziato all'infortunio asserisce di essere stata informata dell'accaduto solo 2-3 giorni dopo. II medico curante certifica di aver visitato la paziente il 26.6.95 quando l'infortunio è successo la sera e la paziente riferisce di essere stata condotta dai genitori al Pronto Soccorso ove sarebbe rimasta per 12 ore. II datore di lavoro riferisce che la paziente è tornata al proprio domicilio con la sua automobile. Numerosi specialisti hanno escluso lesioni organiche. Alcuni esami come una TAC e un elettroencefalogramma non sarebbero stati eseguiti in modo completo per problemi di claustrofobia da parte della paziente. Sia d al Dr. __________ telefonicamente sia dai vari specialisti la paziente viene descritta come una persona particolarmente emotiva fin dall'infanzia. Sussistono inoltre vari problemi famigliari ben descritti dal Dr. __________. Causalità : A mio parere i disturbi attualmente lamentati dalla paziente non hanno più da tempo una causalità probabile con il supposto evento del 26.6.95. Da quanto tempo la causalità non sia più probabile è per me difficile da valutare. Dopo un trauma cranico lieve in assenza di lesioni vi è solitamente una guarigione in poche settimane: soltanto qualora venissero effettuati degli esami che mostrassero lesioni organiche che potessero tra l'altro spiegare gli episodi epilettiformi, la situazione potrà essere rivalutata. Personalmente ritengo comunque che queste indagini, con il sospetto di epilessia, sarebbero dovute essere eseguite subito nonostante la claustrofobia della paziente. Ricordo che esiste la possibilità di sedazione per eseguire questi esami. Il rischio di una sedazione é sicuramente inferiore al rischio di non diagnosticare un ematoma sottodurale cronico o altre patologie simili. Per concludere posso affermare che il 16.12.96 i disturbi lamentati dalla paziente avevano un nesso di causalità al massimo possibile con il presupposto evento del 26.6.95. Incapacità lavorativa : concordo con l'incapacità lavorativa certificata dal Dr. __________ nella misura del 100% causa malattia (…)." (doc. 69) Facendo proprie le conclusioni del dott. __________, l'assicuratore infortuni ha rilasciato la decisione formale del 30 giugno 1997, mediante la quale è stato posto termine alle prestazioni a contare dal 1° luglio 1997 (cfr. consid. 1.2.). A cavallo fra il mese di gennaio ed il mese di febbraio 1997, l'insorgente ha più volte consultato il dott. __________, spec. FMH in neurologia. Questo, in particolare, il contenuto del suo referto dell'11 marzo 1997: " (…) Gli episodi sopradescritti e caratterizzati da improvvisa perdita di conoscenza, della durata di qualche minuto e accompagnati da movimenti probabilmente tonico-clonici ai membri superiori ed inferiori e con perdita d'urne e morso laterale della lingua, seguiti costantemente da amnesia retrograda ed importante sonnolenza, sono molto suggestivi per delle crisi convulsive generalizzate. L'esame neurologico mette in evidenza una discreta emisindrome sensitivo-motoria sinistra con componente leggermente atassica a destra, probabilmente residuale dopo contusioni cerebrali traumatiche. L'esame neuroradiologico non poteva finora essere effettuato in ragione di un'importante claustrofobia: Il tracciato elettroencefalografico mostra infine una focalizzazione nelle regioni temporo-occipitali a sinistra, compatibile con una lesione a questo livello. Secondo la lettera del dr. __________ dell'__________ lo stato fisico e psichico prima dell'infortunio sarebbe sempre stato nella norma e la paziente non avrebbe mai sofferto di disturbi ansio-depressivi. Il 26.06.1995 ella si presentava nel suo studio riferendo di aver subito un trauma cranico per caduta accidentale lamentando un grosso ematoma in zona occipitale sinistra. Oltre a delle cefalee continue generalizzate a predominanza però emisferica posteriore sinistra la paziente accusava insonnia e crisi di panico. Concludendo la sintomatologia attuale è caratterizzata d'un lato da crisi epilettiche con convulsione generalizzate probabilmente a punto di partenza focale con rapida generalizzazione, per cui una terapia anticomiziale con carbamazepina a dosi progressive appare indicata: ho introdotto del Tegretol CR 400 mg 1/2-0-1/2, dal 10 al 16-02, poi 1/2- 0-1 dal 17 al 23.02 in seguito 1-0-1. Prego il dr. __________ di voler gentilmente effettuare un tasso ematica della carbamazepina a fine febbraio e di volermi far pervenire il risultato fino all'11.03.1997, data del prossimo controllo. II Gardenal dev'essere continuato per il momento alla dose attuale e diminuito solo dopo raggiungimento del tasso ematico terapeutico della carbamazepina. L'incremento recente delle crisi epilettiche imporrebbe comunque a mio avviso un esame neuroradiologico al fine soprattutto di poter escludere un ematoma sottodurale cronico, rispettivamente per meglio determinare le possibili contusioni conseguenti al trauma cranico. La paziente però preferisce ancora aspettare per qualche- settimana in ragione di un'importante ansia e claustrofobia. Discuterò comunque al prossimo controllo dell'indicazione di tale esame in particolare con possibilità di anestesia. Qualora tale esame non dovesse rivelare alcun ematoma, ma solo delle contusioni sequelari, si potrebbe allora concludere ad una sindrome post-traumatica caratterizzata da cefalea e stato ansioso depressivo (…)." (doc. 30) Così come riferito dallo stesso dott. __________ in data 15 aprile 1997, la TAC del 19 marzo 1997 non ha evidenziato alcun ematoma sottodurale cronico, né chiare contusioni cerebrali (cfr. doc. 27). Dalle tavole processuali emerge che, dopo la decisione di annullare il proprio provvedimento del 30 giugno 1997, l'assicuratore LAINF convenuto ha predisposto l'esecuzione di due perizie psichiatriche. La prima, datata 15 dicembre 1997, è stata elaborata dal dott. __________, la seconda, datata 20 luglio 1998, dal dott. __________, entrambi spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. Per quanto qui di interesse, il dott. __________ ha diagnosticato una nevrosi di angoscia caratterizzata soprattutto da crisi di panico, patologia giudicata trovarsi in una relazione di causalità naturale semplicemente possibile con il sinistro del 26 giugno 1995 (cfr. doc. 68). Da parte sua, il dott. __________ ha formulato la diagnosi di sindrome ansiosa organica secondaria a epilessia (ICD-10 F06.4), con preesistente sindrome ansiosa non specificata (ICD-10 F41.9), diagnosi così motivata: " (…) La peritanda presenta, dal punto di vista esclusivamente psichiatrico, una alterazione della personalità secondaria a epilessia post-traumatica. Tanto i dati anamnestici quanto gli esami clinici e testologici depongono però per un precedente disturbo d'ansia (difficile precisare meglio questa diagnosi che, grosso modo, corrisponde alla "nevrosi d'angoscia" diagnosticata dal dott. __________, con una terminologia oggi caduta in disuso proprio per la sua genericità). I sintomi fobici, gli attacchi di panico, la claustrofobia sono, a quanto pare, insorti dopo l'infortunio e vanno interpretati piuttosto come conseguenze psicologiche tanto dell'infortunio "in sé" quanto dell'epilessia e come aggravamento del preesistente disturbo ansioso. E' molto verosimile che l'esperienza delle crisi epilettiche abbia indotto, in questa persona già predisposta, un'accentuazione della sintomatologia ansiosa (la peritanda dichiara di aver "paura delle crisi" - cfr. lamentele soggettive), generando così sintomi parossistici come gli attacchi di panico e gli altri disturbi ricordati (confusione, pseudomnesie - si potrebbe forse spiegare così il "ricordo" di essere stata aiutata ad alzarsi da una persona che in realtà avrebbe saputo dell'accaduto solo giorni più tardi) che corrispondono molto probabilmente a reazioni dissociative ("isteriche") di brevissima durata. Tenendo conto di questi elementi, la diagnosi psichiatrica corretta, secondo ICD-10, è "sindrome ansiosa organica" secondaria a epilessia, F06.4, con preesistente "sindrome ansiosa non specificata", ICD-10 F41.9. (…)." (doc. 66, p. 11). Secondo lo psichiatra incaricato da CO 1, fra la sindrome ansiosa organica secondaria a epilessia, responsabile di una totale incapacità lavorativa nella professione di ausiliaria di cure, e l'infortunio assicurato esiste sicuramente un nesso di causalità naturale, nel senso che quest'ultimo ha provocato un aggravamento duraturo dello stato di salute della ricorrente (cfr. doc. 66, risposta ai quesiti n. 8 e 9). Prima di rilasciare la decisione formale del 30 giugno 2003, l'assicuratore infortuni ha ancora ordinato una perizia pluridisciplinare (neurologica, psichiatrica e neuropsicologica), affidandone l'allestimento al dott. __________, spec. FMH in neurologia, Primario presso la Clinica di riabilitazione __________ di __________, già Direttore medico della Clinica __________ per l'epilessia e la neuroriabilitazione di __________. Il dott. __________ ha, a sua volta, fatto capo alla dott.ssa __________ __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, ed alla neuropsicologa __________. Dopo aver ricostruito, in maniera minuziosa, l'anamnesi della ricorrente (cfr. doc. 63,

p. 2-21) ed averne, altrettanto puntualmente, descritto lo status neurologico, neuropsicologico e psichiatrico (cfr. doc. 63, p. 21-23), il dott. __________ ha posto le seguenti diagnosi: " Stato dopo incidente il 26.06.95 con leggero trauma cranico chiuso, con: Diagnosi psichiatriche :

-                                                                             Disturbo d'ansia generalizzato (ICD-10 F 41.1)

-                                                                             Rituali ossessivi (ICD-10 F 42.1)

-                                                                             Agorafobia con sindrome da attacchi di panico (ICD-10 F 40.01) Diagnosi neurologiche :

-                                                                             Stato dopo lieve trauma cranico chiuso con breve perdita di conoscenza.

-                                                                             Discreta sintomatologia sensibile a destra, anamnesticamente anche sinistra, di origine non chiara, probabilmente funzionale.

-                                                                             Cefalee recidivanti posttraumatiche.

-                                                                             Disturbi neuropsicologici (della memoria a breve termine sia in modalità verbale che visuo-spaziale, delle funzioni esecutive, di ragionamento testato su materiale visuo-spaziale, dell'attenzione) di origine multifattoriale.

-                                                                             Probabile sindrome epilettica di eziologia non chiara.

-                                                                             Disturbi visivi di origine non chiara.

-                                                                             Problemi della deglutizione di origine non chiara.

-                                                                             Vertigini di origine non chiara.

-                                                                             Disturbi del sonno. " (doc. 63, p. 23s.). In seguito, il neurologo interpellato dall'assicuratore LAINF ha discusso l'eziologia di ognuno dei disturbi somatici denunciati dalla ricorrente, pervenendo alla conclusione che unicamente le cefalee recidivanti ed i disturbi neuropsicologici costituiscono ancora una naturale conseguenza dell'infortunio del 26 giugno 1995: " (…) l disturbi somatici accusati dalla paziente sono i seguenti: - Discreta sintomatologia sensibile a destra, anamnesticamente anche sinistra, di origine non chiara, probabilmente funzionale . Non penso che questi disturbi possano essere interpretati in ambito di una causalità naturale (con una probabilità maggiore al 50%) con l'infortunio del 26 giugno 1995. Questo per il tardivo apparire di questi sintomi, per la loro apparizione sporadica e con una lateralità non costante. Oggi non ci sono più sintomi sicuri dell'emicorpo, riferibili a una lesione centrale. - Cefalee recidivanti postraumatiche . Le cefalee sono a mio avviso da ritenere, dall'inizio e fin ad oggi in rapporto di causalità naturale (con una probabilità maggiore al 50%) con l'infortunio dei 26 giugno 1995. - Disturbi neuropsicologici (della memoria a breve termine sia in modalità verbale che visuo-spaziale, delle funzioni esecutive, di ragionamento testato su materiale visuo-spaziale, dell'attenzione) di origine multifattoriale . Penso che i disturbi neuropsicologici sono di origine multifattoriale. Molto probabilmente i disturbi attenzionali sono determinanti nel creare il quadro neuropsicologico. Si possono interpretare come secondari alla sindrome dolorifica cronica (cefalee) e allo stato ansioso. I disturbi neuropsicologici sono a mio avviso da ritenere, dall'inizio e fin ad oggi in rapporto di causalità naturale con l'infortunio del 26 giugno 1995. Non esistono esami neuropsicologici effettuati dopo l'incidente del 1995 da paragonare a quello attuale. I disturbi attuali sono di entità leggera. Probabilmente si sono sviluppati durante il periodo post-traumatico. I reperti neuropsicologici non sono in grado di indicare un'origine focale dei disturbi costatati. I disturbi neuropsicologici sono a mio avviso da ritenere, dall'inizio e fin ad oggi in rapporto di causalità naturale (con una probabilità maggiore al 50%) con l'infortunio del 26 giugno 1995. Sono conseguenza secondaria dell'incidente in questione. - Probabile sindrome epilettica di eziologia non chiara . Come già discusso, ritengo che la sindrome epilettica della paziente possa essere ritenuta essere in relazione di causalità naturale con l'infortunio del 26 giugno 1995 con probabilità minore del 50%. La sindrome epilettica è a mio avviso da ritenere essere in rapporto di causalità naturale (con una probabilità minore al 50%) con l'infortunio del 26 giugno 1995 (…)." (doc. 63, p. 36-37) Il dott. __________ ha così argomentato la propria valutazione: " (…) 2.1 Stato neurologico Dal certificato medico dell'__________ del 08.11.95, Ambulatorio Neurologia, si legge: "Non deficit neurologici focali". Dalla lettera del Prof. Dr. __________ (Psichiatra e Neurologo, __________) del 29.02.1996 si apprende che "l'esame neurologico attuale non mette in evidenza alcun segno di sofferenza delle strutture centrali e periferiche". Per la prima volta il medico curante annota il 31.01.97: "Iposensibilità e mancanza di forza arto superiore destro". Nei documenti si incontra per la prima volta nella lettera del Dott. __________ (FMH Neurologia, __________) del 13.02.97 che "L'esame neurologico mette in evidenza una discreta emisindrome sensitivo-motoria sinistra con componente leggermente atassica a destra, probabilmente residuale dopo contusioni cerebrali traumatiche." Più tardi si legge nella lettera del Dottor __________ del 02.09.99: "L'esame neurologico completo mostra unicamente una discreta emisindrome sensitivo­motoria a sinistra residuale con componente leggermente atassica a destra come già anteriormente all'esame del 1997." Reperti di altri colleghi che ricordino gli stati neurologici da loro eseguito, non sono documentati negli atti. A me la paziente ha riferito di una debolezza del braccio destro. II neurostato non ha potuto evidenziare una patologia sicura, la paziente ha indicato una leggera iposensibilità per tutte le qualità all'emicorpo destro (al viso solo per la sensibilità al tatto). Per la prima volta circa un anno e mezzo dopo l'incidente il curante osserva una sintomatologia dell'arto superiore destro, 15 giorni dopo il neurologo constata una sintomatologia dell'arto superiore e inferiore a sinistra. Oggi la paziente indica un disturbo della sensibilità a destra anche al viso. Riferisce che " il braccio destro è un po' più debole, le gambe non hanno problemi". La sintomatologia riferita è variabile. "Ogni tanto il braccio destro diventa blù, le labbra pure, le sembra di soffocare, di morire", a __________ le hanno detto che si sia trattato di una insufficienza mitrale, "ma si è trattato di un attacco di panico". È poco probabile che i sintomi neurologici costatabili a livello dello stato neurologico si siano sviluppati quasi due anni dopo l'avvenimento che viene ritenuto responsabile di tali sintomi. lo non ho trovato oggi una sintomatologia sicura (vedi stato neurologico), la paziente mi ha indicato una sintomatologia sensibile delle estremità superiore, inferiore e del viso a destra. Anche altri sintomi si sono presentati nel corso degli anni trascorsi dopo l'incidente del 26.06.95 nel senso di un allargamento successivo della sintomatologia, da interpretare come funzionale. 2.2 Cefalea Le cefalee sono di regola localizzate in zona occipitale, le cefalee si mostrano prevalentemente di notte. Una relazione con i disturbi visivi non viene riportata dalla paziente. Le cefalee vengono ricordate regolarmente nei certificati del medico curante Dott. __________. Le cefalee hanno mostrato una continuità senza interruzioni dopo l'incidente del 1995. Oggi sono meno intense e soggettivamente meno importanti ("ogni tanto ha male di testa", che dormire a lungo porti a un miglioramento dei dolori alla testa. Le cefalee hanno mostrato un miglioramento negli ultimi tempi, non sono più un problema importante, ...) II Professor __________ (lettera del 29.02.1996) scrive che "la signora da allora va soggetta a persistenti cefalgie con predominanza occipitale sinistra, con accentuazione della sintomatologia nelle ore notturne. Accanto alla cefalea viene allegata una notevole instabilità, una accentuata ansia e talvolta stati di angoscia e crisi di panico. Vi sono d'altra parte anche lievi difficoltà ambientali. ... Data la sintomatologia, che a mio avviso rientra nei disturbi vasomotori accentauti dall'emotività di base, ..." lo ritengo le cefalee della paziente principalmente di tipo post-traumatico (incidente del 26.06.95), di carattere vasomotorio, anche se altri fattori sicuramente influenzano la cronicità dei disturbi. 2.3 Problemi neuropsicologici Disturbi neuropsicologici: disturbi della memoria a breve termine sia in modalità verbale che visuo-spaziale; disturbi delle funzioni esecutive caratterizzati da rallentamento, riduzione della fluenza verbale categoriale, perseverazione ad un test di fluenza non verbale, difficoltà di inibizione di risposte automatiche e di programmazione; disturbi di ragionamento testato su materiale visuo-spaziale; disturbi dell'attenzione e una affaticabilità eccessiva. I disturbi neuropsicologici sono di origine multifattoriale. Penso siano conseguenza della sindrome dolorifica cronica (cefalee), dei problemi psichiatrici (vedi diagnosi psichiatriche) e probabilmente degli effetti secondari farmacologici, che influenzano in modo particolare le funzioni attenzionali. Non posso postulare una relazione diretta fra il trauma cranico avuto dalla paziente, vista l'entità lieve del trauma, i referti neuro-radiologici, il tipo di sintomi neuropsicologici (e la loro evoluzione nel tempo). I disturbi neuropsicologici sono causati secondariamente dall'incidente del 26.06.95. 2.4 Sospetto di epilessia Crisi Prime informazionì concernenti possibili "crisi" sono ricordate nel certificato medico del Dr. __________ del 26.04.1996 nel quale si legge, che la paziente mostra "... sporadici episodi epilettiformi ...". In questa data il curante ricorda per la prima volta questo aspetto della sintomatologia. Forse si poteva già pensare a una crisi epilettica quando la paziente cadde di nuovo nel settembre 1995 (certificato del Dr. __________ del 01.09.95). Nella sua lettera del 26.11.1996 il dott. __________ scrive: "... in quanto vi è un sospetto che essa abbia dei sintomi epilettiformi (mi riferisce di un episodio con amnesia durante il quale parlava in modo confuso in presenza della figlia) per cui ritengo indispensabile un approfondimento anche sul piano fisico. Eventualmente si potrebbe trattare di epilessia postraumatica". Quasi un anno dopo l'incidente si presenta una sintomatologia che necessita la discussione della possibilità che questi episodi siano di origine epilettica. Una epilessia postraumatica può mostrarsi clinicamente con una latenza dopo il trauma­cerebrale come quella qui discussa. II Dott. __________ descrive nel suo rapporto del 13.02.97 per primo le eventuali crisi epilettiche in modo preciso. "Dall'incidente sopraccitato la paziente sempre ansiosa avrebbe presentato diversi episodi, più intensi recentemente, e caratterizzati, secondo la sua descrizione nonché la descrizione di terzi, dell'apparizione, in occasione anche di assoluta tranquillità, senza sintomi pre­ammonitori, di perdita di conoscenza improvvisa, per qualche secondo / minuto e accompagnati da movimenti non meglio definiti dei membri superiori ed inferiori, più volte perdita d'urina. Ad una ripresa morso sul lato sinistro della lingua (il 26.12.96), a volte bava, episodi sempre seguiti da un'importante sonnolenza per più ore, con amnesia retrograda. Ad una ripresa nel novembre scorso tale episodio sarebbe stato preceduto da un urlo. ..." "Gli episodi sopra descritti e caratterizzati da improvvisa perdita di conoscenza, della durata di qualche minuto e accompagnati da movimenti probabilmente tonico-clonici ai membri superiori ed inferiori e con perdita di urine e morso laterale della lingua, seguiti costantemente da amnesia retrograda e importante sonnolenza, sono molto suggestivi per delle crisi convulsive generalizzate." II Dott. __________ scive il 17.02.98: "II tracciato elettroencefalografico del 22.01.97 e 02.04.97 mostrava una focalizzazione temporo-occipitale sinistra, senz'alcun elemento epilettico specifico". Inoltre: "Sotto tale terapia (anticomiziale) la paziente non ha più ripresentato alcuna crisi comiziale. Tale terapia è da mantenersi comunque a lungo termine con controlli neurologici regolari, attualmente ogni sei mesi (in seguito anche annuali). Gli episodi invece descritti come brevi momenti di amnesia che sopravvengono piuttosto in luoghi chiusi, dove la paziente improvvisamente non ricorda dove è e cosa sta facendo o ancora cosa vorrebbe fare, in considerazione di assenza di stereotipia e di circostanze in genere inusuali, sono meno compatibile con un origine comiziale e suggeriscono piuttosto una componente psicogena aggravante." "Considerando il fatto che la paziente non avrebbe presentato anteriormente all'incidente sopraccitato alcun episodio suggestivo di comizialità e non essendo neppure presente alcun fattore predisponente (è stata ancora ripresa una anamnesi completa presso la madre che accompagnava la paziente, con particolare attenzione a gravidanza, parto, evoluzione psicomotoria, scolarità, ecc.) e l'apparizione di crisi epilettiche dopo l'incidente, si pone un nesso diretto tra l'incidente subito ed una epilessia post-traumatica. Si tratta a mio avviso verosimilmente di una epilessia a punto di partenza focale (in genere dopo un trauma localizzato), con rapida generalizzazione." Dalla lettera del Dott. __________ del 09.03.99: "II decorso di questa paziente che ha subito un trauma cranico complesso in data 26.06.95 era inizialmente favorevole senza più ripresentazione di alcuna crisi di tipo epilettico convulsivo generalizzato sotto una terapia di Tegretol CR 800 mg al giorno e Gardenal 50 mg al giorno. ... Nel settembre 1998 ella ripresentava un'ulteriore crisi convulsiva generalizzata (morso della lingua sul lato sinistro, perdita di urina, convulsioni ai quattro arti, perdita di coscienza per qualche minuto), la terapia però non veniva nuovamente aumentata, così che ella ripresentava in data 24.12.1998 un'ulteriore crisi epilettica." Lettera del Dott. __________ del 20.07.99: "La presente per segnalarle che la paziente in data 12.07.99, sotto costante cura con Tegretol, ha di nuovo subito, mentre stava guardando la TV in casa, una crisi di grand mal con perdita di conoscenza, convulsioni tonico-cloniche, perdita di urina, bava alla bocca. Durata dell'attacco circa cinque minuti. Prima dell'attacco sensazioni di "schifo" che la paziente riferisce di risentire anche a distanza di giorni dopo la crisi." Lettera del Dott. __________ del 02.09.99: "La sensazione precedente la crisi caratterizzata da odore disgustoso non meglio definito parla a favore di una lesione a livello del lobo temporale piuttosto anteriore. Poiché tale sintomatologia non si è mai presentata in passato sarebbe prudente effettuare un esame di risonanza magnetica cerebrale per escludere un'ulteriore patologia a tale livello, esame che però la paziente non desidera effettuare almeno per il momento." La mia anamnesi concernente crisi: la figlia della paziente conferma che sua madre mostra momenti particolari nei quali è "assente", momenti di durata irregolare difficile da definire, un esempio illustra la possibile durata: "la mamma fa qualcosa, tutto d'un tratto si assenta, non continua ciò che fa, poi riviene velocemente alla realtà e non si ricorda dell'accaduto". Dire la frequenza di questi episodi è impossibile perché è spesso via e la mamma è da sola. Referti elettroencefalografici Sono stati eseguiti diversi elettroencefalogrammi e una telemetria (elettroencefalogramma con registrazione video sincronizzata per la registrazione di eventi clinici eventualmente correlabili a patologie elettroencefalografiche), che non hanno mostrato una sicura patologia. Dal certificato medico dell'__________ del 08.11.95, Ambulatorio Neurologia, si legge: "EEG nella norma". Lettera della Dottoressa __________ (Opedale __________, Servizio di Neurologia) del 29.11.01: "Registrazione prolungata video-EEG durante 4 ore. Nessuna crisi clinica o subclinica. Attività elettrica cerebrale normale. Accentuata componente beta, verosimilmente medicamentosa." Elettroencefalogramma eseguito dal Dott. __________ il 22.01.97: "Attività di base normale. Focalizzazione temporo-occipitale a sinistra. Assenza di elementi epilettico-specifici." Dalla lettera del Dott. __________ del 13.02.97: "II tracciato elettroencefalografico mostra infine una focalizzazione nelle regioni temporo­occipitali sinistre, compatibile con una lesione a questo livello." Lettera del Dott. __________ del 17.02.98: " II tracciato elettroencefalografico del 22.01.97 e 02.04.97 mostrava una focalizzazione temporo-occipitale sinistra, senz'alcun elemento epilettico specifico." Lettera del Dott. __________ (FMH Neurologia, __________) del 09.03.99: EEG dell'08.03.99: "Attività di base normale. Discreta focalizzazione intermittente nelle regioni temporo-occipitali a sinistra. Assenza di elementi epilettico-specifici. Rispetto al tracciato elettroencefalografico del 04.04.97 il tracciato è invariato." È da ricordare che la descrizione dettagliata dell'EEG è la seguente: "Attività di base alfa, frequenza 9-11 Hz, di media ampiezza, ben modulata e costante, simmetrica a predominanza nelle regioni posteriori con propagazione fisiologica nelle regioni anteriori, ben reagente all'apertura degli occhi. Presenza di qualche onda theta a frequenza 5-7 Hz nelle regioni temporali-occipitali a sinistra". I referti elettroencefalografici non sono costanti. Diversi esami, compreso la telemetria (tempo prolungato rispetto a un esame di routine), hanno mostrato referti nella norma. II Dr. __________ ha constatato segni lateralizzati a sinistra di tipo focale. Penso che questi referti non possano essere interpretati come focolai costanti indicanti una lesione postraumatica. Diagnosi Le informazioni cliniche anamnestiche e le interpretazioni delle crisi fatte finora lasciano supporre, che si debba considerare la possibilità di lesioni occipitali sinistre o temporali anteriori destre o sinistre, con correlati elettroencefalografici insicuri e senza referti neuroradiologici positivi. Anche lo stato neurologico e i referti neuropsicologici non permettono di supporre lesioni focali. La semiologia potrebbe indicare lesioni focali a rapida generalizzazione, aure di diverso tipo (occipitale, temporale), assenze atipiche con semiologia variabile. Se si suppone una epilessia post-traumatica, bisogna supporre una epilessia con prima manifestazione circa 10 mesi dopo l'incidente, ciò che sarebbe possibile. Contro la presenza di una epilessia post-traumatica parlano i seguenti argomenti:

-    Le epilessie post-traumatiche dopo un trauma come quello della paziente sono rare (meno del 3%), rarissime dopo trauma occipitale.

-    La maggior parte delle epilessie post-traumatiche si manifestano dei primi 2 mesi dopo l'incidente (80%) o nei primi 9 mesi (95%).

-    Assenze post-traumatiche, anche se atipiche (ma allora di regola con referti elettroencefalografici positivi), sono una assoluta rarità. Una epilessia post-traumatica è possibile, ma poco probabile. Dunque non sono d'accordo con l'interpretazione del Dott. __________ (lettera del 27.01.1998): "... Ciò che deve essere chiaramente contestato è che non venga riconosciuta l'epilessia, che con una probabilità che raggiunge la sicurezza, è stata indotta dal trama cranico che la paziente ha subito e costituisce quindi un sicurissimo nesso con l'incidente". Dunque neppure con l'affermazione del Dott. __________ (lettera del 03.05.99) che: "é comunque innanzitutto l'epilessia postraumatica che condetermina maggiormente la situazione psichica". II profilo psichiatrico diagnosticato con il Test di Rorschach nel senso di un profilo tipico per una personalità epilettica (epilessia genuina o post-traumatica), conferma semmai una personalità (dal punto di vista epilettologico), che sicuramente non si è formata in pochi mesi, ma è da ritenere già presente al momento dell'incidente. Oggi non si parla più di "personalità epilettica" e la diagnosi di epilessia viene fatta in altri modi che non con una testuologia che aveva nell'epilettologia un significato forse nei primi decenni del secolo passato. È più probabile che si tratti di una Epilessia criptogena o genuina, nel senso che non è post-traumatica. È molto più probabile che un primo attacco epilettico abbia portato alla caduta del 26.06.95. In questo senso posso confermare l'ipotesi di una epilessia genuina. L'azione positiva della carbamezapina può essere avvenuta sulla eventuale sindrome epilettica, ma anche sulla psiche della paziente, nel senso di una stabilizzazione. In questo senso si possono interpretare gli effetti positivi del farmaco sulle eventuali crisi. 2.5 Disturbi visivi "Vedo macchie nere nell'occhio sinistro, vedo come un fantasma", la vista è disturbata. Dall'occhio destro, riferisce la paziente, vede "velato", con i due occhi vede "come un po' sfocato". Penso non si possa parlare di "cecità sporadica o momentanea" (certificato del 01.09.1995 del Dott. __________). La TAC non ha mostrato patologie occipitali. L'elettroencefalogramma del 22.01.97 (Dott. __________, 30.01.97): "Attività di base normale. Focalizzazione temporo-occipitale a sinistra. Assenza di elementi epilettico-specifici." I sintomi riferiti dalla paziente non evocano disturbi di tipo epilettico di origine occipitale, ma naturalmente non si può escludere tale ipotesi. Diplopia Nel certificato medico del Dr. __________ del 26.07.1996 si parla per la prima volta di "... diplopia visiva con cecità momentanea". Questa sintomatologia, riferita più di anno dopo l'incidente, non é interpretabile dal punto di vista neurologico. Ora la paziente non ha più riferito tali sintomi. 2.6 Disturbi dell'udito Lettera del Dott __________ al Dott. __________ dei 14.01.96: disturbi della vista e dell'udito ..." Nella lettera del Dott. __________ (FMH Psichiatria e Psicoterapia) alla CO 1 del 26.11.1996 si legge che la paziente soffre di "disturbi dell'udito". Ora la paziente riferisce che non ha disturbi con l'udito, ci sente bene, "un certo tempo, circa due anni fa, aveva un rumore nell'orecchio destro tipo bolla di sapone, è passato". 2.7 Problemi di deglutizione La paziente riferisce, che ogni tanto non può più deglutire, sente il canale "come aperto". Dal punto di vista neurologico non posso offrire una interpretazione di questi sintomi. 2.8 Vertigini La paziente si lamenta di avere "un po' di vertigini". Penso che le vertigini, senza correlato neurologico nello stato, siano difficilmente interpretabili. Probabilmente sono di origine vegetativa. Non è postulabile l'origine post-traumatica (considerando il tipo di incidente), 7 1/2 anni dopo l'incidente. All'inizio dopo il trauma, invece ciò mi sembra possibile. Data la situazione clinica odierna, non mi sembra indicato proporre ulteriori esami specialistici. 2.9 Insonnia In generale dorme meglio negli ultimi tempi. Questa notte ha dormito male, "perché aveva paura di oggi". Di regola va a letto tra mezzanotte e la una, spesso non riesce ad addormentarsi. Un miglioramento della situazione psichica, penso, potrà contribuire a migliorare la situazione. (…)" (doc. 63, p. 25-34) A mente del perito, da un profilo neurologico, RI 1 non presenta alcuna limitazione nell'esercizio della sua abituale professione di ausiliaria di cure (cfr. doc. 63, risposta al quesito n. 8). D'altro canto, le sequele infortunistiche giustificano il riconoscimento di un'indennità per menomazione all'integrità del 20% (cfr. doc. 63, risposta ai quesiti n. 9 e 10). Per quanto concerne l'aspetto psichico, oggetto di una perizia separata, la dott.ssa __________ - formulate le diagnosi di disturbo d'ansia generalizzato, rituali ossessivi e agorafobia con sindrome da attacchi di panico (cfr. doc. 65, p. 2)

- ha affermato che questi disturbi, di natura psicogena (cfr. doc. 65, risposta al quesito n. 6), non erano presenti prima dell'evento del 26 giugno 1995 (cfr. doc. 65, risposta al quesito n. 4), che essi si sono sviluppati progressivamente dopo il sinistro (cfr. doc. 65, risposta al quesito n. 5) e che la loro genesi non è stata condizionata da fattori extrainfortunistici (cfr. doc. 65, risposta al quesito n. 10: "Non vi sono fattori estranei nella genesi dei disturbi. Nella persistenza di questi disturbi vi può essere una piccola influenza dovuta all'amplificazione delle interviste a cui l'assicurata è stata sottoposta in questi anni"). D'altra parte, a mente della psichiatra, a causa delle turbe psichiche di cui soffre, l'insorgente potrebbe riprendere a svolgere un'attività lavorativa ormai soltanto nell'ambito di un laboratorio protetto, che si trovi accanto al suo domicilio (per le difficoltà nella guida dell'automobile; cfr. doc. 65, risposta al quesito n. 12). Nel quadro della procedura di opposizione, l'assicurata ha versato agli atti due nuovi referti medici: l'uno della dott.ssa __________, spec. in neurologia a __________, l'altro del dott. __________, spec. FMH in neurologia (cfr. doc. 77). La dott.ssa __________ ha sostenuto che la ricorrente soffre di una sindrome comiziale con pregresse crisi parziali e talora con crisi parziali secondariamente generalizzate, di origine post-traumatica, nonché di una grave sindrome ansioso-depressiva con componente fobica inibitiva. Sempre a detta della neurologa interpellata da RI 1, "il disturbo neuropsicologico è in parte reattivo alla patologia fisica ed in parte intrinseco alla patologia fisica stessa (sofferenza della regione temporo-occipitale di sinistra)" (cfr. rapporto del 23.9.2003 accluso al doc. 77). Con la certificazione del 25 settembre 2003, il dott. __________ ha invece riferito che, benché l'assicurata non abbia più accusato da tempo delle crisi epilettiche generalizzate, essa continua a presentare dei momenti di assenza, la cui origine comiziale non può essere esclusa, anche se una componente psicogena aggravante è probabile. Egli ha peraltro proposto una valutazione elettroencefalografica prolungata almeno sulle 24 ore, eventualmente con telemetria, proposta che l'insorgente ha tuttavia respinto non sentendosi pronta a sottoporvisi (cfr. doc. 78). La citata documentazione specialistica è stata sottoposta da CO 1 al dott. __________, il quale ha allestito il complemento peritale del 17 dicembre 2003. Il Primario della Clinica __________ ha affermato che i referti dei dott. __________ e __________ non contengono alcun elemento suscettibile di modificare le sue conclusioni riguardanti l'eziologia dell'epilessia di cui è portatrice l'assicurata: " (…) Lettera della Dottoressa __________, Specialista in Neurologia e Neurofisiologia clinica, __________, __________ del 23.09.2003. La Dottoressa non ha eseguito un esame elettroencefalografico e nemmeno analizza i referti degli esami elettroencefalografici a disposizione dal passato. Ricorda l'anamnesi come segue: la paziente "ha riportato trauma cranico commotivo a seguito di caduta scivolando dalle scale della piscina vuota, sul posto di lavoro, il 26 giugno 1995". ... "Dal dicembre 1996 si conferma la diagnosi di "Sindrome comiziale post­traumatica", sulla base dei dati clinici ed elettroencefalografici. Da allora in trattamento con farmaci anticomiziali." L'esame "obiettivo neurologico" evidenzia una "asimmetria della rima orale per spianamento della piega naso-geniena destra", inoltre una "lieve pronazione dell'arto superiore di destra alla prova di Mingazzini". Nella conclusione non ci sono argomentazioni, ma solo una presa di posizione. Viene sottolineata la qualifica di post-traumatica della sindrome comiziale, senza che vengano addotte argomentazioni in favore di questa scelta diagnostica. Viene ricordata in parentesi a pagina 2 una "sofferenza della regione temporo-occipitale di sinistra", senza che si possa intuire quali siano le argomentazioni a favore di questa diagnosi. Non viene allegato un documento sull'esame neuropsicologico effettuato. La sintomatologia neuropsicologica che viene riportata nel documento è la seguente: "Frequenti deficit della memoria di evocazione". Senza dubbio questa sintomatologia così definita, non permette di postulare una "sofferenza della regione temporo-occipitale di sinistra", ancora meno un'origine posttraumatica dei deficit neuropsicologici suggeriti dalla sintomatologia riportata. L'esame obiettivo neurologico ha evidenziato una "asimmetria della rima orale per spianamento della piega naso-geniena destra", inoltre una "lieve pronazione dell'arto superiore di destra alla prova di Mingazzini". Nella "Conclusione" questi sintomi non vengono analizzati. Forse si deve intuire che essendo questa sintomatologia localizzata a destra, si debba concludere che sia presente una "sofferenza della regione temporo-occipitale di sinistra". Concludendo il documento non offre nuovi argomenti a favore o contro la presenza di una epilessia post-traumatica. Lettera del Dr. __________, FMH Neurologia, __________, __________ del 25.09.2003. La presa di posizione del Dr. __________ è da studiare alla luce delle sue valutazioni già analizzate nella perizia, che riconsiderò rispondendo alle domande complementari. Non ci sono nuovi elementi nella lettera che portino una nuova luce sulla domanda se si sia in presenza di una epilessia post-traumatica o meno. Rispondendo alle domande complementari, mi esprimerò sulle proposte diagnostiche fatte nella lettera. Domanda 1 La ringraziamo di esaminare i rapporti medici summenzionati e di indicarci se quest'ultimi modificano in qualche modo le conclusioni alle quali Lei è giunto nel Suo rapporto peritale del 07.02.2003, in particolare le conclusioni in merito all'origine del "sospetto di epilessia" (conclusione a pag. 32 Perizia). No, le mie conclusioni ricordate nel rapporto peritale del 07.02.2003 non vengono influenzate dai nuovi rapporti medici che mi sono stati messi a disposizione, come ho già ricordato nella valutazione. Ho rivisto le mie argomentazioni e mi sembrano corrette anche alla luce di un riesame critico. Avevo riassunto la mia analisi nel modo seguente: "                                                                             Contro la presenza di una epilessia post-traumatica parlano i seguenti argomenti:

-    Le epilessie post-traumatiche dopo un trauma come quello della paziente sono rare (meno del 3%), rarissime dopo trauma occipitale.

-    La maggior parte delle epilessie post-traumatiche si             manifestano nei primi 2 mesi dopo l'incidente (80%) o nei primi 9 mesi (95%).

-    Assenze post-traumatiche, anche se atipiche (ma allora di regola con referti elettroencefalografici positivi), sono una assoluta rarità. Una epilessia post-traumatica è possibile, ma poco probabile." In risposta alla domanda 4 avevo scritto: "Per quanto riguarda il problema dell'epilessia, mi sono espresso nella discussione. È probabile una sindrome epilettica, ma di origine non chiara, non la ritengo di origine post­traumatica. Dal punto di vista neurologico non si può parlare di "una alterazione della personalità secondaria a epilessia post-traumatica". Dunque la probabilità di un'epilessìa post-traumatica non è esclusa, ma poco probabile. Ho basato la mia valutazione sugli argomenti ricordati nella perizia, che qui non vorrei ripetere. (…)" (doc. 71). Il dott. __________ ha inoltre avuto modo di precisare la propria valutazione della menomazione all'integrità, la cui entità è stata confermata al 20%: " (…) Siamo inoltre a richiederLe una precisazione in merito al tasso di IPAI riconosciuto (cf. domande/risposte 9-10 Perizia): l'assicurazione LAINF versa una IPAI unicamente per le menomazioni importanti in relazione di causalità con l'infortunio. Ora, rispondendo alla nostra domanda in merito Lei indica: "La paziente soffre di disturbi di singoli aspetti delle funzioni psichiche come la memoria e l'attenzione, da considerare quali conseguenze secondarie all'infortunio del 26.06.1995 (9). Ritengo che il grado percentuale di questa menomazione si possa porre al 20%". La ringraziamo di precisare il tasso da riconoscere considerando unicamente la problematica in relazione con l'infortunio (cefalee). Per valutare il grado percentuale della menomazione ho considerato le diagnosi neurologiche (Stato dopo lieve trauma cranico chiuso con breve perdita di conoscenza, discreta sintomatologia sensibile a destra, anamnesticamente anche sinistra, di origine non chiara, probabilmente funzionale, cefalee recidivanti postraumatiche, disturbi visivi di origine non chiara, problemi della deglutizione di origine non chiara, vertigini di origine non chiara, disturbi del sonno). Ho considerato come decisive per la valutazione le cefalee recidivanti posttraumatiche. Le ritengo, assieme al trauma cranico iniziale, la causa dei disturbi neuropsicologici constatati: "disturbi della memoria a breve termine sia in modalità verbale che visuo-spaziale, delle funzioni esecutive, di ragionamento testato su materiale visuo­spaziale; dell'attenzione". Ho parlato di origine multifattoriale, perché penso alle due origini qui ricordate e alla complessa sindrome psichiatrica che in parte è di origine posttraumatica. Dunque considero quali disturbi posttraumatici i singoli aspetti delle funzioni psichiche come la memoria e l'attenzione (vedi esame neuropsicologico), che nell'esame neuropsicologico sono risultati deficitari (vedi esame neuropsicologico). Questi deficit sono una conseguenza multifattoriale dell'infortunio del 26.06.1995. La valutazione del tasso del 20% avviene, fatte le dovute estrapolazioni, secondo le tabelle SUVA (UVV, Anhang 3, Art. 36 Abs. 2). (…)" (doc. 71) 2.11.   La CO 1, fondandosi sulle risultanze della perizia elaborata dal dott. __________, ha riconosciuto la propria responsabilità - e quindi pure un nesso di causalità naturale ed adeguata - relativamente alle cefalee recidivanti lamentate da RI 1 (cfr. doc. 70, p. 8: "Le cefalee recidivanti sono in rapporto di causalità naturale con l'infortunio del 26.06.1995" e p. 10: "Considerando la problematica presentata dall'assicurata in relazione di causalità con l'evento in causa, ovvero le cefalee recidivanti, …"

- la sottolineatura è del redattore). Lo stesso assicuratore convenuto ha, per contro, negato l'esistenza di un legame causale naturale fra, da un lato, il sinistro del giugno 1995 e, dall'altro, la sintomatologia sensibile a destra, la sindrome epilettica, i disturbi visivi, della deglutizione e del sonno, nonché le vertigini (cfr. doc. 70, p. 8). Trattandosi dei disturbi neuropsicologici (disturbi della memoria a breve termine sia in modalità verbale che visuo-spaziale, delle funzioni esecutive, di ragionamento testato su materiale visuo-spaziale e dell'attenzione), non è chiaro se l'assicuratore li abbia o meno annoverati fra le conseguenze dell'infortunio assicurato. In effetti, in data 15 ottobre 2003, CO 1 ha invitato il dott. __________ a riesaminare l'entità della menomazione all'integrità, sottolineando, al riguardo, che occorre considerare, citiamo: "unicamente la problematica in relazione con l'infortunio (cefalee)" (doc. 76 - la sottolineatura è del redattore). D'altra parte, però, all'assicurata è stata riconosciuta un'IMI del 20%, determinata, secondo lo specialista in neurologia, proprio dai deficit riscontrati all'esame neuropsicologico (cfr. doc. 71, p. 5). Infine, per quanto concerne i disturbi psichici, la causalità naturale è stata riconosciuta, mentre è stata negata quella adeguata (cfr. doc. 70, p. 9). Con il proprio ricorso, RI 1 ha fatto valere che l'epilessia ed i disturbi neuropsicologici costituiscono delle conseguenze, naturali ed adeguate, dell'evento traumatico del 26 giugno 1995 (cfr. I, p. 6: "La ricorrente non può pertanto che ribadire la tesi confermata da diversi specialisti, secondo cui i disturbi epilettici che le impediscono di esercitare qualsiasi attività e che sono l'origine dei disturbi psichici, derivano in maniera certa dall'infortunio. Non va qui inoltre disatteso che pure i disturbi neuropsicologici, anche se dichiarati di origine multifattoriale (cefalee, ritenute in rapporto di causalità naturale con una probabilità maggiore al 50% con l'infortunio del 26 giugno 1995; problemi psichiatrici, pure ritenuti in rapporto di causalità naturale con probabilità maggiore al 50% con l'infortunio del 26 giugno 1995 e effetti secondari farmacologici, ovviamente conseguenze dell'infortunio del 26 giugno 1995) sono conseguenze dirette dell'incidente e sono in nesso di causalità adeguata con l'infortunio (come del resto sostenuto dallo stesso perito) e causano una inabilità al lavoro della ricorrente. Il primario Dr. med. __________ conclude infatti che le cefalee recidivanti posttraumatiche, con il trauma cranico iniziale, sono la causa dei disturbi neuropsicologici (…)). D'altra parte, per l'insorgente, anche le turbe psichiche di cui è portatrice si trovano in nesso di causalità, naturale ed adeguata, con l'infortunio assicurato (cfr. I, p. 8-9). 2.12.   Chiamato a pronunciarsi su una questione di carattere medico, questo Tribunale non ha valide ragioni per scostarsi dall'apprezzamento del dott. __________, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA dell'8 luglio 2003 nella causa B., U 259/02, consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.). Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che, nell'ambito del libero apprezzamento delle prove, è, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove. Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Per quel che riguarda le perizie allestite da specialisti esterni all'amministrazione, il TFA ha pure loro riconosciuto pieno valore probante, fintantoché non vi sono degli indizi concreti che facciano dubitare della loro attendibilità (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; DTF 125 V 353, consid. 3b/bb). Trattandosi del valore probante di un rapporto medico determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti). Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (cfr. STFA del 10 luglio 2003 nella causa C., U 168/02; STFA dell'8 ottobre 2002 nella causa C., I 673/00; DTF 125 V 352; DTF 122 V 160 in fine). Il TCA è dell'opinione che la valutazione concernente l'eziologia dei complessi disturbi denunciati dall'assicurata, espressa dal dott. __________ - specialista proprio nella materia che qui interessa, al quale anche questa Corte fa, di tanto in tanto, capo con soddisfazione - sia corretta e che adempia i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza federale per riconoscere forza probante a un rapporto medico. In particolare, il neurologo, che si è peraltro avvalso della consulenza di una psichiatra e di una neuropsicologa, ha illustrato, con dovizia di argomenti, le ragioni che lo hanno portato a negare che la stragrande maggioranza dei disturbi fatti valere dalla ricorrente, segnatamente la sindrome epilettica, possano essere considerati una naturale conseguenza dell'infortunio assicurato da CO 1. A proposito dell'epilessia, la ricorrente ha sottolineato il fatto che agli atti figurano i referti di almeno cinque diversi medici specialisti (gli psichiatri __________ e __________, i neurologi __________ e __________, nonché il dott. __________) che ne attestato l'eziologia traumatica (cfr. I, p. 5). A mente del TCA, le certificazioni di questi sanitari non possono scalfire il valore probante della perizia allestita dal dott. __________. Da un canto, i dottori __________ e __________, in quanto specialisti in psichiatria, non possono essere considerati come particolarmente qualificati a pronunciarsi sulla natura di un'epilessia (cfr., d'altronde, doc. 63, p. 32, in cui il dott. __________ ha preso posizione in merito all'apprezzamento enunciato dal dott. __________). Lo stesso discorso deve valere, a maggior ragione, per il dott. __________, il quale è specialista in geriatria e gerontologia. D'altro canto, la dott.ssa __________ ha sì parlato di una sindrome comiziale di origine post-traumatica, tuttavia essa non ha minimamente motivato questa sua opinione (cfr. complemento peritale del 17.12.2003, p. 2 [doc. 71]). Del resto, occorre ricordare che sovente i medici utilizzano l'aggettivo "post-traumatico", non tanto per definire l'eziologia di un disturbo, ma piuttosto per sottolineare il fatto che quest'ultimo, da un profilo cronologico, è apparso dopo un evento traumatico. Il perito interpellato dall'assicuratore LAINF - il quale, è bene ricordarlo, ha alle spalle anni di primariato presso una clinica, quella di __________, specializzata proprio nella cura dell'epilessia - ha, per contro, fornito dei solidi argomenti che parlano piuttosto contro una natura traumatica dell'epilessia di cui è affetta l'assicurata (cfr. doc. 63, p. 31s.). Per quanto riguarda, infine, il dott. __________, non può sfuggire che, nel suo ultimo rapporto del 25 settembre 2003, egli ha proposto l'esecuzione di ulteriori accertamenti, concretamente una valutazione elettroencefalografica prolungata almeno sulle 24 ore, con lo scopo anche di, citiamo: "… meglio identificare un nesso causale con l'infortunio occorso in data 26.06.1995" (doc. 78), ciò che di fatto relativizza le precedenti sue certificazioni, in particolare quella del 17 febbraio 1998, in cui aveva fatto stato di un, citiamo: "… nesso diretto tra l'incidente subito ed un epilessia post-traumatica" (doc. 21). L'assicurata ha pure fatto riferimento al certificato 11 aprile 2003 del dott. __________, spec. in pediatria a __________ (cfr. doc. 3), rispettivamente, a quello, datato 14 aprile 2003, del dott. __________ (cfr. doc. 1), ai termini dei quali essa non avrebbe mai sofferto in passato di crisi epilettiche. Tali certificazioni non possono essere di nessun soccorso alla ricorrente, giacché, secondo un'affermata giurisprudenza federale, il semplice fatto di essere apparso dopo un infortunio, ancora non significa che un determinato disturbo sia stato pure causato da questo medesimo infortunio (cfr. DTF 119 V 341s. consid. 2b/bb con riferimenti; cfr., pure, Th. Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, Tesi Friborgo 1998, p. 30, nota 96). In simili condizioni, non è pertanto necessario dare seguito al provvedimento probatorio preteso dall'insorgente (perizia medica; cfr. I, p. 10). Al riguardo va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In esito ai considerandi che precedono, il TCA ritiene dimostrato, perlomeno secondo il criterio della verosimiglianza preponderante, caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che l'assicurata, al più tardi al momento della chiusura del caso da parte dell'assicuratore LAINF convenuto (maggio 2003), non presentava più alcun postumo organico dell'infortunio del 26 giugno 1995, fatta eccezione per le cefalee ed i disturbi neuropsicologici. Per quanto concerne le difficoltà neuropsicologiche messe in luce dalla psicologa __________, questa Corte osserva quanto segue. Si è già detto (cfr. consid. 2.11.) che dagli atti di causa non è affatto chiaro se CO 1 abbia o meno riconosciuto la propria responsabilità al riguardo. Comunque sia, dalle spiegazioni che il dott. __________ ha fornito al riguardo - spiegazioni dalle quali il TCA non ha motivo per scostarsi - si evince che i disturbi neuropsicologici costituiscono una conseguenza parziale del sinistro assicurato (cfr., in particolare, il doc. 71, p. 5, in cui il perito di fiducia de CO 1 ha indicato che essi sono secondari alle cefalee recidivanti, al trauma cranico iniziale, nonché alla complessa sindrome psichiatrica). Le turbe neuropsicologiche si trovano pertanto in un nesso di causalità naturale con l'evento infortunistico del 26 giugno 1995. In effetti, conformemente ad una costante giurisprudenza, per ammettere il nesso di causalità naturale non è necessario che l'infortunio rappresenti la sola causa oppure la causa diretta del danno alla salute, di modo che è sufficiente che l'evento traumatico, unitamente ad altri fattori, abbia pregiudicato l'integrità fisica e/o psichica dell'assicurato e ne costituisca, in questo senso, una semplice concausa (cfr. DTF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b, e riferimenti; cfr, pure, U. Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet …, p. 101). 2.13.   Alla luce di quanto è emerso dalla perizia che il dott. __________ ha allestito il 7 febbraio 2003 - giudicata affidabile da questo Tribunale (cfr. consid. 2.12.) - l'insorgente, tenuto conto dei soli disturbi somatici (dunque, per quanto qui di interesse, delle cefalee e dei disturbi neuropsicologici), sarebbe in grado di esercitare, senza alcun impedimento, la sua originaria professione di ausiliaria di pulizie (cfr. doc. 63, p. 38, risposta al quesito

n. 8 a) e b), nonché la valutazione della neuropsicologa __________, doc. 64,

p. 3 in fine: "La limitazione dell'attività lavorativa appare quindi maggiormente legata ai disturbi psichici che a deficit di tipo cognitivo"), ciò che esclude l'esistenza di una incapacità lavorativa e lucrativa. D'altro canto, lo stesso perito consultato dall'assicuratore LAINF convenuto ha affermato che le condizioni di salute della ricorrente non sono più suscettibili di essere notevolmente migliorate grazie ad ulteriori misure terapeutiche (cfr. doc. 63, p. 38, risposta al quesito n. 7a: "Penso che una cura medica debba essere continuata per almeno mantenere lo stato attuale. Penso a una terapia antalgica per le cefalee. È sicuramente meglio continuare anche una terapia antiepilettica. Non penso però che ci si debba aspettare da queste di poter migliorare sensibilmente lo stato di salute dell'assicurata"

- la sottolineatura è del redattore), di modo che, in base all'art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla cura medica si è estinto. Ora, ritenuto, da una parte, che i postumi infortunistici di natura somatica non hanno diritto né a delle ulteriori cure mediche, né ad una rendita di invalidità e, d'altra parte, che relativamente alle medesime sequele, la questione dell'IMI è già stata risolta, aspetto quest'ultimo che l'assicurata non ha del resto più contestato in sede di ricorso, il TCA può proseguire nella disamina della fattispecie limitandosi alla problematica psichica. 2.14.   Sulla base del referto del 12 novembre 2002 della dott.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, parte integrante della perizia elaborata dal dott. __________, deve essere ammesso che le turbe psichiche di cui soffre la ricorrente - disturbo d'ansia generalizzato (ICD-10 F 41.1), rituali ossessivi (ICD-10 F 42.1) e agorafobia con sindrome da attacchi di panico (ICD-10 F 40.01) - costituiscono una naturale conseguenza dell'infortunio del 26 giugno 1995 (cf. doc. 65, in particolare la risposta ai quesiti n. 4, 5, 9 e 10). Si tratta quindi di esaminare l'adeguatezza del legame causale, questione che deve essere vagliata alla luce dei criteri sviluppati nella DTF 115 V 133ss. (cfr. consid. 2.6.). Occorre, avantutto, procedere alla classificazione dell'infortunio occorso all'insorgente. Così come è già stato indicato al considerando 2.10., RI 1 è semplicemente scivolata ed ha battuto violentemente il capo a terra. A seguito di questo sinistro, essa ha riportato un trauma cranico chiuso con breve perdita di conoscenza (cfr. doc. 63, p. 25). Alla luce della dinamica dell'evento e delle lesioni riportate, l'infortunio occorso all'assicurata non può essere classificato né fra quelli leggeri ma neppure fra quelli gravi: si tratta, a mente del TCA, di un infortunio di grado medio al limite della categoria inferiore. A titolo di raffronto, questa Corte ha proceduto ad una identica qualificazione in una sentenza del 16 giugno 2003 nella causa K., inc. 35.2002.6, cresciuta in giudicato, riguardante un'assicurata che, a causa del pavimento bagnato, era scivolata ed aveva battuto la testa a terra, riportando un trauma cranico, una ferita lacero-contusa alla regione temporale sinistra ed una sospetta fissura dell'osso temporale sinistro. Del resto, occorre osservare che il TFA, in una sentenza del 28 agosto 2002 nella causa K., U 416/01 - riguardante un assicurato che, cadendo da un'altezza di 4.5 metri, aveva anch'egli lamentato un trauma cranico - ha classificato questo evento fra gli infortuni di media gravità all'interno della categoria media (cfr. consid. 5a). Il giudice è, quindi, tenuto a valutare le circostanze connesse con l’infortunio, secondo i criteri elaborati dal TFA e qui evocati al consid. 2.6.3.. Affinché possa essere ammessa l’adeguatezza del nesso causale, sarebbe necessario che un fattore sia presente in maniera particolarmente incisiva oppure l’intervento di più criteri (cfr. consid. 2.6.4.). Va preliminarmente sottolineato che nell'apprezzamento dell’adeguatezza del nesso di causalità in materia di turbe psichiche, vanno considerati unicamente i postumi infortunistici di natura organica (cfr. RAMI 1999 U 341 p. 409 e RAMI 1993 U 166, p. 94 consid. 2c e riferimenti). L’infortunio del 26 giugno 1995 non si é svolto secondo circostanze concomitanti particolarmente drammatiche o spettacolari, né la ricorrente ha riportato delle lesioni particolarmente gravi (cfr. STFA del 28 agosto 2002 succitata, consid. 5b: "D'une part, si la chute, en soi, a pu être impressionante, elle n'apparaît pas, du point de vue objectif, seul déterminant dans l'analyse du déroulement de l'accident, comme particulièrement impressionnante ou accompagnée de circostances particulièrement dramatiques. Arrivé le premier sur les lieux de l'accident, l'employeur du recourant n'a constaté qu'un léger écoulement de sang par le nez, sans autre séquelle visible. D'autre part, le recourant n'a subi aucune lésion physique sérieuse à la suite de sa chute; un traumatisme crânien simple, sans lésion organique ou physique, n'apparaît pas comme une atteinte d'une gravité ou d'une nature particulières", nonché la STFA del 23 settembre 2004 nella causa R., U 128/03, consid. 5.2.2). Del resto, non può essere ignorato che lo specialista in neurologia interpellato dall'assicuratore infortuni ha parlato di un lieve trauma cranico chiuso (cfr. doc. 63, p. 25: "È fuori dubbio che una caduta con trauma della testa ci sia stata, non penso si possa parlare di un grave trauma cranico. Per una tale diagnosi manca l'adempimento dei criteri di base. (…). Io ritengo che il trauma del 26.06.95 sia da classificare quale lieve trauma cranico chiuso con breve perdita di conoscenza "; cfr., in questo stesso senso, anche il certificato 29.2.1996 del Prof. dott. __________, doc. 43). Questa Corte ritiene inoltre che non si possa parlare né di una durata eccezionalmente lunga della cura medica né di rilevanti complicazioni né, tantomeno, di un trattamento medico errato che avrebbe notevolmente aggravato gli esiti dell'evento traumatico, ricordato, una volta ancora, che vanno considerati unicamente i disturbi somatici, conseguenza del sinistro assicurato (cfr. giurisprudenza succitata). In questo senso, nel valutare l'adeguatezza del nesso di causalità, occorre fare astrazione, da un lato, dalle turbe psichiche e, dall'altro, dalla sintomatologia sensibile a destra, dalla sindrome epilettica, dai disturbi visivi, dai problemi della deglutizione, dalle vertigini e dai disturbi del sonno, la cui eziologia traumatica non è stata dimostrata con un sufficiente grado di verosimiglianza (cfr. consid. 2.12.). Al proposito, va sottolineato che le cure prestate all'insorgente, lo sono sempre state su base ambulatoriale. D'altro canto, a contare al più tardi dalla seconda metà del 1996, quindi a distanza di circa un anno dall'infortunio, le consultazioni mediche (in special modo, presso i dott. __________ e __________), rispettivamente, le terapie farmacologiche instaurate (ad esempio, Seropram, Xanax, Temesta, Halcion, Deroxat, Tegretol, Gardenal), hanno avuto soprattutto per oggetto la cura dei disturbi psichici e dell'epilessia. Visto quanto precede, questo Tribunale non può ritenere soddisfatto nemmeno il criterio del grado e della durata dell'incapacità lavorativa dovuta ai soli esiti somatici dell'infortunio assicurato. In effetti, non si può prescindere dal fatto che la situazione somatica è stata ben presto sfavorevolmente condizionata dalla problematica psichica, rispettivamente, da fattori estranei all'infortunio assicurato. D'altronde, a mente dello stesso dott. __________, la totale incapacità lavorativa che presenta RI 1, è determinata dalla grave situazione psichica in cui essa versa, e pertanto non dai disturbi neurologici (cfr. doc. 63, p. 40: "La paziente mostra una situazione psichica grave, che è stata discussa nella perizia psichiatrica. Per questo motivo, anche a mio avviso, sussiste una incapacità lavorativa del 100%"). Per quanto riguarda infine il criterio dei dolori persistenti, in ogni caso, esso non risulta realizzato in modo particolarmente incisivo, nella misura in cui, se è vero che, dall'infortunio del giugno 1995 in poi, la ricorrente ha costantemente accusato delle cefalee, peraltro di intensità decrescente (cfr. perizia 20.7.1998 del dott. __________, doc. 66, p. 4: "Soffrirebbe ancora di mal di testa ricorrente, sebbene meno grave che subito dopo il trauma. Esso avrebbe iniziato a diminuire di intensità circa 20 giorni dopo l'instaurazione del trattamento anticomiziale con Tegretol e Gardenal" e perizia 7.2.2003 del dott. __________, doc. 63, p. 16: "Alla domanda se siano presenti cefalee, la paziente risponde che "ogni tanto ha male di testa", che dormire a lungo porti a un miglioramento dei dolori alla testa. Le cefalee hanno mostrato un miglioramento negli ultimi tempi, non sono più un problema importante, invece lo sono le paure" - le sottolineature sono del redattore), esse hanno avuto un carattere misto, così come accennato dal Prof. __________ nel febbraio del 1996 (doc. 43: "Data la sintomatologia, che a mio avviso rientra nei disturbi vasomotori, accentuata dall'emotività di base, …" - la sottolineatura è del redattore) e dal dott. __________ nel referto peritale del 7 febbraio 2003 (doc. 63, p. 27: " Io ritengo le cefalee della paziente principalmente di tipo post-traumatico (incidente del 26.06.95), di carattere vasomotorio, anche se altri fattori sicuramente influenzano la cronicità dei disturbi"

- la sottolineatura è del redattore). In simili condizioni, occorre concludere che l’infortunio assicurato non ha avuto, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, un significato decisivo per l’instaurazione dei disturbi psichici di cui RI 1 soffre: l’adeguatezza del nesso di causalità non può, quindi, venir ammessa. Non è pertanto censurabile il fatto che CO 1 abbia negato la propria responsabilità al riguardo. 2.15.   Deve essere, infine, esaminato se l'assicurata può essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, come da lei richiesto (cfr. I, p. 10). 2.15.1.   Come già indicato al consid. 2.2., il 1° gennaio 2003, è entrata in vigore la LPGA. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, le disposizioni formali della LPGA (art. 27-62 LPGA), tra cui l’assistenza giudiziaria (art. 61 lett. f LPGA), sono immediatamente applicabili con l’entrata in vigore della nuova legge (cfr. SVR 2004 AHV Nr. 3 consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa K., H 73/03; STFA del 23 ottobre 2003 nella causa J., K 55/03; STFA del 20 marzo 2003 nella causa E., I 238/02; U. Kieser, ATSG-Kommentar, Ed. Schulthess, Zurigo 2003, art. 82 N. 8 pag. 820). Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002 (cfr. STFA del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.). L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (cfr. DTF 110 V 362 consid. 1b; Kieser, op. cit., art. 61 N. 86, p. 626). Le condizioni cumulative per la concessione dell’assistenza giudiziaria rimangono invariate rispetto al vecchio diritto, per cui trova ancora applicazione la giurisprudenza elaborata in riferimento al v.art. 108 cpv. 1 lett. f LAINF (cfr. STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04, consid. 4.1.1 e del 3 luglio 2003 nella causa X., U 114/03, consid. 2.1.). Tali presupposti sono adempiuti qualora l'assistenza di un avvocato appaia necessaria o comunque indicata, se il richiedente si trova nel bisogno e se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole (cfr. Kieser, op. cit., art. 61 N. 88s., cfr., anche, DTF 108 V 269; 103 V 47; 98 V 117; Zbl 94/1993 p. 517; STFA del 23 maggio 2002 nella causa Winterthur Assicurazioni c/ D., U 234/00; STFA del 15 marzo 2002 nella causa A., U 220 + 238/00; STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; STFA del 7 dicembre 2001 nella causa B., I 194/00; DTF 125 V 202; DTF 121 I 323 consid. 2a, DTF 120 Ia 15 consid. 3a, 181 consid. 3a, DTF 124 I 1, consid. 2a, pag. 2; SVR 1998 UV, Nr. 11, consid. 4b, pag. 31; SVR 1998 IV, Nr. 13, consid. 6b, pag. 47; STCA del 23 marzo 1998, nella causa G.I., 38.97.323; STFA del 18 giugno 1999 nella causa D.V.). Inoltre va rilevato che dal 30 luglio 2002 è in vigore la legge cantonale sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (cfr. art. 38 Lag e BU 30/2002 p. 213 segg.), la quale si applica alle domande di assistenza giudiziaria introdotte dopo la sua entrata in vigore . L'art. 3 della citata legge, alla quale la legge di procedura per i ricorsi al TCA rinvia espressamente (cfr. il nuovo art. 21 cpv. 2 LPTCA in vigore dal 30 luglio 2002), prevede: " 1 L'istituto dell'assistenza giudiziaria garantisce alla persona fisica indigente la tutela adeguata dei suoi diritti dinanzi alle Autorità giudicanti del Cantone." " 2 E' ritenuta indigente la persona che non ha la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura o alle spese di patrocinio." Le altre condizioni per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciate dalla Legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria sono così definite negativamente all'art. 14 Lag: " 1 L'assistenza giudiziaria non è concessa: a) la procedura per la persona richiedente non presenta probabilità di esito favorevole; b) una persona ragionevole e di condizioni agiate rinuncerebbe alla procedura a causa delle spese che questa comporta. 2 L'ammissione al gratuito patrocinio non è concessa se la persona richiedente è in grado di procedere con atti propri, se la designazione di un patrocinatore non è necessaria alla corretta tutela dei suoi interessi o se la causa non presenta difficoltà particolari." I criteri posti nella legge cantonale sono dunque identici a quelli fissati dalla giurisprudenza federale elaborata interpretando le norme di diritto federale relative alle assicurazioni sociali (cfr. v.art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS), che sono validi anche sotto l'egida della LPGA. In questo senso la Lag è conforme all'art. 61 lett. f LPGA. 2.15.2.   In concreto, risulta dagli atti di causa che RI 1, la quale ha cessato di esercitare un'attività lucrativa dal giorno dell'infortunio, è attualmente priva di una qualsiasi entrata finanziaria (cfr. I, p. 10 e VI + allegato). CO 1 ha infatti interrotto le proprie prestazioni a decorrere dal mese di maggio 2003 (cfr. doc. 85 e 104). D'altro canto, occorre considerare che l'assicurata percepirà dall'assicurazione LAINF un capitale di fr. 19'440.--, a titolo di indennità per menomazione all'integrità (cfr. doc. 85). Al riguardo, essa ha fatto valere che la somma dovrà essere utilizzata per il proprio mantenimento (cfr. VI). In una sentenza del 26 aprile 2001 nella causa B., H 41/01, il TFA si è pronunciato sulla questione a sapere a quali condizioni ed in quale misura è possibile tenere conto della sostanza per determinare se il ricorrente è indigente, rilevando quanto segue: " Pour déterminer si le recourant est indigent, il faut tenir compte de sa fortune, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 119 Ia 12 consid. 5, 118 Ia 370 consid. 4). En particulier, lorsqu'il dispose d'une fortune mobilière, il convient qu'il l'affecte à la défense de ses intérêts (Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative : Les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale, JT 1989 I p. 38). La jurisprudence a toutefois admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une réserve de secours destinée à couvrir les besoins futurs de la personne indigente (arrêts non publiés du TFA du 7 octobre 1996 [H 109/96], du 17 mai 1993 [H 62/93]; arrêts non publiés du Tribunal Fédéral du 6 mai 1994 [ 1P.640/1992], du 11 février 1994 [ 5P.520/1993] et du 29 mai 1990 [4P.97/1990]. La fourchette des montants considérés comme réserve de secours par cette jurisprudence s'étend de 19.800 fr. à 40.000 fr. environ. En l'espèce, la fortune mobilière de 100.000 fr. dont dispose le recourant excède largement le montant admissible au titre de réserve de secours. A cet égard, il n'est pas possible de prendre en considération les frais que le recourant pourrait encourir dans le cadre de futures procédures. De surcroît, il n'apparaît pas que sa fortune soit placée d'une manière qui l'empêche de disposer des sommes nécessaires à la couverture de ses frais d'avocat. Les autres moyens du recourant ne sont pas non plus pertinents dans ce contexte. " (STFA succitata, consid. 4c). Nella concreta evenienza, l'importo in questione non può nemmeno essere considerato alla stregua di una "riserva di emergenza" ai sensi della suevocata giurisprudenza, nella misura in cui RI 1, non disponendo di altre entrate, dovrà immediatamente impiegarlo per fare fronte ai bisogni correnti. In tali circostanze, non può essere ragionevolmente preteso che essa utilizzi una parte del capitale per la copertura delle sue spese legali. L'indigenza deve pertanto essere ammessa. Ritenuto, inoltre, che anche le altre condizioni poste da legge e giurisprudenza appaiono adempiute, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso é respinto . 2.-   L'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta . 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. terzi implicati Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti