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35.2001.41

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2001-04-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 36 cpv. 3 1a frase OAINF).

Si prende in considerazione in modo adeguato un

peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile

effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è

importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF).

Peggioramenti non prevedibili non possono,

naturalmente, essere anticipatamente considerati.

Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si

sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per

menomazione è, di principio, esclusa. Per contro,

l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una

misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (RAMI 1991 no. U 132 pag. 308

segg. consid. 4b e dottrina ivi menzionata).

2.4.4.   L'__________

ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano

quella dell'ordinanza

Semplici direttive di natura amministrativa, esse

non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto

2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA 7.12.1988 nella

causa P.; RAMI 1989, no U 71, pag. 221ss.).

Tuttavia, nella misura in cui esprimono

unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di

tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI

1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a).

2.4.5.   Nel caso di

specie l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato a __________ un'indennità

per menomazione dell'integrità del 10% (costituita da un'IMI del 7,5% per i

disturbi alla caviglia destra e del 2,5% per il disturbo alla sensibilità del

labbro superiore), facendo riferimento all'apprezzamento enunciato dal medico

di circondario, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in

occasione della visita di chiusura del 15 settembre 2000, nella quale il medico

si è così espresso:

"

REPERTO

Deficit funzionale terminale in flessione plantare ed estensione

dorsale articola­zione tibio-tarsica destra. Iposensibilità/anestesia

all'altezza del labbro supe­riore.

VALUTAZIONE

10 %

GIUSTIFICAZIONE

Caviglia destra:7,5%.

Vedi tabella 5 estratto LAINF, edizione INSAI 1990. Tenuto conto

dell'ulteriore ra­gionevole decorso il quadro clinico viene paragonato con

un'artrosi della tibio­tarsica di media entità. La presa in considerazione di

un valore superiore quale per esempio l'artrosi di grave entità o addirittura l'artrodesi

della tibio-tarsica non sono momentaneamente giustificati non potendo prevedere

con ragionevole atten­dibilità la rapidità di evoluzione, rispettivamente lo

stadio conclusivo del pro­cesso artrosico.

Disturbo della sensibilità nella regione del labbro superiore:

2,5%.

Vedi tabella 17 estratto LAINF, edizione INSAI 1991. Quadro

clinico paragonato al massimo con la metà di una lesione del nervo mentale.

OSSERVAZIONE

La valutazione attuale dell'indennità per menomazione

all'integrità non tiene conto di potenziali futuri postumi, attualmente sub-clinici,

attinenti alla lesione del bacino mentre la sindrome muscolare alto-toracale

non viene ritenuta duratura e neanche d'entità importante." (Doc. _)

Nell'ambito

della procedura d'opposizione l'assicurato ha contestato l'IMI assegnatagli,

ritenendola troppo esigua (cfr. doc. _).

Il 6

novembre 2000 l'assicurato è stato convocato dall'__________ per un colloquio.

Dal relativo rapporto si evince che:

"

(…)

Il signor __________ ha due premesse per giustificare

l'opposizione.

-   la prima che leggendo il rapporto del nostro medico

circondariale

presso il curante ha avuto l'impressione

di avere parecchie conseguenze in­fortunistiche;

­

-   la seconda che

il 10% non tiene conto delle problematiche complessive del suo stato attuale

poiché la menomazione appare inferiore al reale grazie al suo impegno ed alla

ricerca di compromessi fisici e mentali sul posto di lavoro.

(…)

Chiede:

-   di giustificare il calcolo del 10%

-   di

considerare la situazione nel suo complesso come menomazione d'integrità

fisica, di considerare i capogiri e la questione della pres­sione che lui

ritiene assolutamente una conseguenza dei postumi infortu­nistici. Come già

riferito al nostro MdC non aveva prima di questi di­sturbi." (Doc. _)

Prima di

procedere all'emanazione della decisione formale del 10 aprile 2001, l'Istituto

assicuratore convenuto ha sollecitato dal proprio medico di circondario una

nuova presa di posizione.

L'8 marzo

2001 il Dr. med __________ si è di conseguenza così espresso:

"

Per

quanto attiene agli antecedenti personali vedi esame medico-circondariale del

15.9.2000.

In questo frangente venivano considerati i seguenti postumi

infortunistici:

Deficit funzionale terminale in flessione plantare ed estensione

dorsale articola­zione tibio-tarsica destra. Iposensibilità/anestesia

all'altezza del labbro supe­riore.

La valutazione attuale dell'indennità per menomazione

all'integrità non ha tenuto conto di potenziali futuri postumi, attualmente

sub-clinici, attinenti alla lesio­ne del bacino, mentre la sindrome muscolare

alto-toracica non veniva ritenuta du­ratura e neppure d'entità importante.

Nell'opposizione del 9.10.2000 il paziente afferma che nel

rapporto di visita vi siano delle constatazioni per nulla proporzionate

all'indennizzo ottenuto e, in occasione dell'incontro avuto il 6.11.2000 con il

signor __________, riportato nel rap­porto d'opposizione, il signor __________

ritiene in particolare non essere stati considerati i capogiri e la questione

della pressione arteriosa.

VALUTAZIONE

-   Con

riferimento alla tabella 14 dell'estratto LAINF edizione INSAI del 1990 un

disturbo del sistema dell'equilibrio di lieve intensità non dà diritto a

nessuna indennità per menomazione all'integrità.

Per quanto attiene all'origine del disturbo accusato dal paziente,

da notarsi che il signor __________ in occasione dell'evento infortunistico del

17.10.1997 non ha di per sé stesso subito nessuna contusione cranio-cerebrale

ma unicamente del viso, con lesione del labbro e rottura di 2 denti, senza

perdita di conoscenza (vedi rapporto di polizia, rispettivamente rapporto

d'ispezione del 17.3.1998). Anche i rapporti di dimissione dall'Ospedale

__________ del 12.12.1997 e dal Centro di Riabilitazione di __________ del

16.1.1998 non fanno riferimento al­cuno a eventuali traumatismi

cranio-cerebrali.

Per quanto attiene a una

potenziale origine cervicale del disturbo vertiginoso, da notarsi in primo

luogo l'entità tutto sommato poco rilevante sul rachide cervicale della

contusione del 17.10.1997 e la presenza di antecedenti che avevano a suo tempo

già condotto all'esclusione del signor __________ dal Servizio Militare.

Nel rapporto del 21.10.1999 si

era già proceduto a un'analisi più approfondita di questo aspetto specifico.

-  Pur considerando unicamente come ipotesi di

lavoro un'origine traumatica dell'ipertensione, essa non rappresenterebbe

nessun postumo di entità importante. Questo visto in particolare l'elevata

incidenza dell'ipertensione nella popola­zione in generale da una parte, la sua

buona risposta terapeutica dall'altra.

Sulla base di quanto precede le

considerazioni esposte dal signor __________ il 9.10.2000 non contengono quindi

elementi di giudizio atti a invalidare l'entità dei postumi infortunistici

considerati in precedenza." (Doc. _)

Nell'atto

ricorsuale l'assicurato ha nuovamente criticato il fatto che l'__________ non

abbia considerato, quali conseguenze dell'infortunio, l'artrosi, il continuo

male alle cervicali con conseguenti capogiri, l'assunzione di una pastiglia al

giorno a causa della pressione sanguinea elevata e la condizione fisica

influenzata dalla meteo (cfr. consid. 1.3.).

Il TCA

non ha tuttavia motivi per non fare proprio l'apprezzamento del Dr. __________,

soprattutto dopo le ulteriori precisazioni fornite dal medico l'8 marzo 2001

prima dell'emissione della decisione su opposizione.

Questa

Corte ritiene che la valutazione dell'IMI effettuata dal medico di circondario,

la quale si riferisce unicamente ai disturbi alla caviglia destra e alla

sensibilità nella regione del labbro superiore, è corretta. Sono infatti

proprio queste problematiche a essere le menomazioni importanti e durevoli

verificatesi a seguito dell'infortunio del 17 ottobre 1997.

Per

quanto concerne i restanti disturbi invocati dal ricorrente, va osservato che

effettivamente, come esposto dal medico dell'Istituto assicuratore, i capogiri,

la cui eziologia, non avendo subito nessuna contusione cranio-cerebrale, non è

del resto chiara, non danno comunque diritto a un'IMI (cfr. Tabella no 14.3

edita dall'INSAI 1990). L'ipertensione poi, indipendentemente dalla sua causa,

non costituisce una menomazione importante, visto che, grazie a specifici

medicamenti, può essere tenuta sotto controllo (cfr. doc. _).

Tutto ben

considerato, quindi, questa Corte ritiene che i rapporti allestiti dal dottor

__________, medico di fiducia dell'__________ - che rispettano manifestamente

le condizioni poste dal TFA in RAMI 1996 U252, p. 191ss. - possano validamente

costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa.

Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione

sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi

dalla valutazione del dottor __________, se si considera che, per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re

S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.).

Il TFA,

nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. (art. 29

Cost. dal 1° gennaio 2000) e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto

formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto

assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che

l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro

decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore:

in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda

l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356,

p. 572).

Nella DTF

125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.)

, la

nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle

dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante,

a condizione che essi si rivelino essere concludenti,

compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Per quel

che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il

rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami

approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato

redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi),

che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni

siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996

pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re

UAI c. F. non pubbl.,).

Determinante

dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di

prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto

(DTF 122 V 160 in fine).

Inoltre, per costante giurisprudenza, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26

novembre 2001 nella causa R., U 257/01; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 nella

causa B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 nella causa O.; sentenza TFA del

13 maggio 1991 nella causa A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 nella causa

M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed.,

pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo

1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV no 10 pag.

28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Alla luce

di quanto sopra esposto, questa Corte deve confermare la decisione impugnata

anche per quanto concerne l'assegnazione di un'IMI del 10%.

A titolo

abbondanziale va segnalato che l'assicurato ha in ogni caso la possibilità di

richiedere la revisione dell'IMI se si dovesse verificare un peggioramento

importante e non prevedibile della menomazione (cfr. consid. 2.4.3.).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.1999 35.2001.41 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.1999 35.2001.41 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.03.1999 35.2001.41

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 35.2001.00041 rs /sc Lugano 20 marzo 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice  Daniele Cattaneo con redattrice: Raffaella Sartoris segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 10 luglio 2001 di __________, contro la decisione del 10 aprile 2001 emanata da __________, rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni ritenuto, in fatto 1.1.   In data 17 ottobre 1997 __________ - addetto alla direzione cantieri presso la __________

- è rimasto vittima di un infortunio professionale. Egli è stato colpito da un blocco di cemento armato e ha riportato una frattura del bacino, una frattura della tibia e della fibula a destra, una lesione dell'arteria collaterale e dell'arteria iliaca interna con instabilità emo-dinamica e importante ematoma retro-peritonale, nonché la rottura di due denti. Il caso è stato assunto dall'__________, il quale ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative. 1.2.   Con decisione del 22 settembre 2000, l'Istituto assicuratore ha assegnato a __________ un'indennità per menomazione dell'integrità del 10%, negandogli invece una rendita di invalidità in quanto i postumi dell'infortunio non pregiudicano in maniera apprezzabile la sua capacità di guadagno (cfr. doc. _). A seguito dell'opposizione personalmente interposta dall'assicurato, l'__________ ha sostanzialmente ribadito il contenuto della sua prima decisione (doc. _). 1.3.   Contro questa decisione __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale si è così espresso: " inoltro ricorso alla decisione su opposizione perché ritengo di essere vittima di una grave ingiustizia da parte della __________ la quale basandosi sul fatto che - grazie alla mia professione -, ho potuto per ora riprendere il lavoro al 100%. Questa opportunità è data grazie a un comportamento fisico che non pregiudichi l'attuale situazione. Situazione che per favorire l'attività lavorativa pregiudica completamente la mia attività privata di manutenzione della casa, del rustico e terreni, che nei periodi estivi svolgevo, e che oggi devo far svolgere in gran parte da terze persone che ovviamente devo pagare. Nei considerandi la __________, quali conseguenze dell'infortunio, non considera fra l'altro l'artrosi, il continuo male alle cervicali con conseguenti capogiri, il dover assumere una pastiglia giornaliera per la pressione sanguinea alta, nonché la condizione fisica influenzata dalla meteo. Anche per quanto riguarda il Ministero Pubblico nella valutazione del rapporto di costatazione non viene indicato alcuna responsabilità da parte della ditta esecutrice dei lavori -__________ - devo credere che ciò che è successo sia fatalità? Credo invece che da parte di questa ditta vi siano delle precise responsabilità. Allego copia della mia opposizione 09.10.00 e copia della decisione su opposizione, fiducioso che sappiate comprendere la mia situazione, di un dipendente che seppur con occasionali difficoltà continua a lavorare al 100% con annuale fisioterapia e visite mediche condizionato da:

-   farmaco per la pressione sanguinea alta necessaria solo dopo l'infortunio;

-   mal di collo con conseguenti capogiri - mal di collo continuo, capogiri occasionali -;

-   disturbi al labbro superiore, continui;

-   dolori alla spalla destra;

-   placca nel bacino - mal di schiena dopo 15 minuti di lavoro fisico -

-   rottura di due denti;

-   caviglia destra;

-   artrosi - constatabile nelle radiografie del notevole peggioramento dopo l'infortunio;

-   condizione fisica condizionata dalla situazione meteo. Tutto ciò ancora nel mese di giugno u.s. ha influenzato la mia attività lavorativa in modo parziale; e questo è quantificato con un indennizzo di fr. 9'720.--. È determinante che si consideri che per poter lavorare al 100% devo svolgere in modo molto ridotto la mia attività privata, e questo è a beneficio anche della __________, la quale però deve comprendere i disagi con cui sono confrontato. Confidando in una giusta rivalutazione dell'indennizzo, resto in attesa di vostre decisioni." (Doc. _) 1.4.   L'__________, in risposta, ha postulato un'integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. _). in diritto In ordine 2.1.  La presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.2.   L'oggetto della vertenza è circoscritto alle questioni a sapere se l'__________ ha a ragione o meno negato a __________ una rendita di invalidità e al grado della menomazione dell'integrità presentata dall'assicurato. 2.3. Rendita d'invalidità 2.3.1. Definizione dell'invalidità L'art. 4 LAI definisce l'invalidità come la diminuzione della capacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Due sono dunque di norma gli elementi costitutivi dell'invalidità:

1.   il danno alla salute fisica o psichica (fattore medico)

2.   la diminuzione della capacità di guadagno (fattore economico). Tra il danno alla salute e l'incapacità di guadagno deve i­noltre intercorrere un nesso causale adeguato (fattore cau­sa­le). 2.3.2. Commisurazione dell'invalidità Giacché il danno alla salute e la perdita della capacità di guadagno devono essere in relazione causale, il primo avrà giuridica rilevanza solo nella misura in cui riduca la se­conda. L'invalidità, concetto essenzialmente economico, si mi­sura in base alla riduzione della capacità di guadagno e non se­condo il grado di menomazione dello stato di salute. Tuttavia, poiché l'incapacità di guadagno importa unicamente nella misura in cui dipende da un danno alla salute, la determinazione dell'invalidità presuppone preliminarmente adeguati accertamenti medici che rilevino il danno in questione. Spetta al medico fornire una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e di tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare determi­nate funzioni. Il medico indicherà per prima cosa se l'assicurato può ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni in quell'attività e in altre analoghe. Egli valuterà finalmente il grado dell'incapacità lavorativa che gli impedimenti, risp. le precauzioni rese necessarie dal danno alla salute provocano sia nella professione attuale che nelle altre relativamente confacenti. La valutazione della ripercussione di simili inconvenienti sul piano reddituale spetta invece all'amministrazione e all'occorrenza al giudice. L'invalidità, evento di natura essenzialmente eco­nomica, si misura raffrontando il reddito che l'assicurato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'e­gli può tuttora realiz­zare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavora­tiva in at­tività da lui ragione­vol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavo­ro, pre­via adozione di even­tuali provvedimenti integrativi (art. 28 LAI e 18 cpv. 2 ultima frase LAINF; RAMI 1994 p. 90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.). I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci. L'ipotesi deve però poggiare su solide basi, avere un fondamento oggettivo. La giurisprudenza federale ha, più volte, confermato il principio che, nella determinazione dell'invalidità, non c'é la possibilità di fondarsi su una valutazione medico-teorica del danno alla salute dovuto all'infortunio e che occorre, sempre, basarsi sulle conseguenze economiche di tale danno. Il TFA ha ancora avuto modo di confermare che alla perdita di guadagno effettiva in un rapporto di lavoro stabile si può far capo solo eccezionalmente, se l'assicurato può esaurire pienamente presso la ditta in cui da lungo tempo lavora tutta la sua residua capacità lavorativa (STFA 30.6.1994 in re P.). La perdita di guadagno effettiva può corrispondere alla perdita di guadagno computabile soltanto se - le condizioni sono cumulative - ogni riferimento al mercato del lavoro in generale, tenuto conto dei rapporti di lavoro particolarmente stabili, si avvera praticamente inutile, se l'assicurato esercita un'attività ragionevolmente esigibile nella quale si deve considerare che utilizza al massimo la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e non ad un salario sociale (cfr. RAMI 1991 p. 270ss. consid. 4a; conferma di giurisprudenza). Le ragioni, inerenti l'azienda, che rendono impossibile l'utilizzazione ottimale della rimanente capacità di produzione, devono essere considerate soltanto se, sul mercato del lavoro generale, non esiste una possibilità d'impiego, esigibile dall'assicurato, che gli permetterebbe di valorizzare meglio la propria residua capacità di lavoro (cfr. RAMI 1991 succitata consid. 4d). I. Termine: reddito da invalido La misura dell'attività che si può ragionevolmente esigere dall'invalido va valutata in funzione del danno alla salute, avuto riguardo alle circostanze personali come l'e­tà, le attitudini psico-fisiche, l'istruzione, la formazione professionale. Secondo la giurisprudenza, per la fissazione dei redditi ipotetici, non vanno considerate circostanze che non riguardano l'invalidità vera e propria. Particolarità quali formazione professionale o conoscenza linguistiche carenti hanno, in quest'ambito, rilevanza se sono causa di un reddito inferiore alla media. In tal caso, esse vanno o considerate nella determinazione dei due redditi da porre a confronto o non considerati affatto (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5a, b). Nel valutare la possibilità di sfruttare la residua capacità lavorativa e tradurla in capacità di guadagno non si terrà conto di difficoltà contingenti del mercato del lavoro ma ci si collocherà nell'ipotesi di un mercato equilibrato, nella situazione, cioè, in cui offerta e domanda sostanzialmente si controbilancino (RAMI 1994 p.90 consid. 2b; DTF 115 V 133; STFA 30.6.1994 in re P.). II. Termine: reddito conseguibile senza invalidità Nel determinare il reddito conseguibile senza invali­di­tà ci si baserà per quanto possibile sulla situazione an­tecedente l'infortunio. Se ne ipotizzerà l'evoluzione futura partendo dall'assunto che senza di esso la situazio­ne si sarebbe mantenuta sostan­zialmente stabile (STFA 15.12.1992 in re G. I. M., non pubbl.). Ci si discosterà da que­sta proiezione solo se le premes­se per modifiche di qualche rilievo sono già da­te al momento del­l'infortunio o se partico­lari circostanze ne rendono il ve­ri­ficar­si alta­mente proba­bile (RAMI 1993 p. 97ss., consid. 5b; 4a, b). Il grado d'invalidità corrisponde alla differenza, espressa in percentuale, tra il reddito ipotetico conseguibile senza invalidità e quello, non meno ipotetico, conseguibile da invalido . 2.3.3.   In concreto l'assicurato può ancora svolgere al 100% con pieno rendimento la sua originaria professione di direttore cantieri della Sezione stabili erariali. Dal rapporto della visita medica di chiusura effettuata il 15 settembre 2000 dal medico di circondario dell'__________, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, emerge infatti che: " (…) VALUTAZIONE

-   Deficit funzionale terminale più marcato in flessione plantare, sindrome algica al carico marcato caviglia destra, in presenza di uno stato dopo frattura della tibia e della fibula distale, trattate conservativamente.

-   Sindrome algica a componente prevalentemente muscolare alto-toracale paraverte­brale destra con estensione fino in sede basso-cervicale in presenza di altera­zioni degenerative pluri-segmentali del rachide cervicale senza indizio per una lesione strutturale acquisita di origine post-traumatica. Frattura del bacino di tipo B1, stadio II osteosintetizzata con placca e viti tuttora in situ, così come stato dopo embolizzazione dell'arteria collaterale dell'iliaca destra il 17.10.1997 senza disturbi residui di rilievo ma unicamente un'impressione saltua­ria di prurito della cicatrice. Insensibilità residuale al labbro superiore, denti incisivi tuttora provvisori. Soggettivamente disturbato in primo luogo dalla limitazione nei movimenti della ca­viglia. Infastidito dal disturbo della sensibilità al labbro superiore. Accusa an­cora dei disturbi in sede alto-toracica destra con estensione verso la base del collo. Praticamente nessun disturbo per contro al bacino. Intensità e frequenza de­gli episodi di capogiro diminuiti, ipertensione arteriosa sotto-controllo con il trattamento medicamentoso. Oggettivamente deficit funzionale terminale sia in flessione dorsale che in esten­sione plantare, quest'ultima più marcata, alla caviglia destra senza segni infiam­matori locali in atto. Disturbo di carattere muscolare paravertebrale alto-toracico senza indizi clinici per una componente vertebrale toracica in presenza tuttavia di una disfunzione segmentale basso-cervicale su alterazioni degenerative. Nessun particolare disturbo al bacino. Sul piano terapeutico il paziente non sta attualmente effettuando e peraltro non necessita neppure di misure particolari, oltre agli esercizi individuali di rilas­samento della muscolatura del tronco. Dal punto di vista medico-assicurativo procediamo con la visita odierna alla defi­nizione della pratica. Paziente abile al lavoro in misura completa dal 5.7.1999." (Doc. _) Inoltre il ricorrente medesimo, sia nella sua opposizione alla decisione dell'__________ del 22 settembre 2000, che nell'atto ricorsuale, ha dichiarato di lavorare al 100% e che l'infortunio non ha pregiudicato il suo salario (cfr. doc. _; I; consid. 1.3.). La capacità lavorativa dell'assicurato nella sua professione è pertanto totale. In simili condizioni occorre concludere che la capacità di guadagno di __________ non è diminuita, per cui egli non ha diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. STFA del 29 marzo 2001 nella causa E., U 317/00): " qu'il y a lieu d'accorder aux conclusions des experts judiciaires pleine valeur probante au sens de la jurisprudence précitée et de considérer que la capacité de travail du recourant dans son métier de directeur d'entreprise est de 100%; (…) que par ailleurs, il n'est pas établi que le recourant aurait subi un préjudice économique dû à une diminution de sa capacité de rendement; qu'à cet égard, son revenu est resté la même durant toute la période de 1991 à 1997, en dépit d'une situation conjoncturelle peu favorable; qu'au surplus, il n'y a pas lieu de tenir compte des éventuelles entraves que le recourant subirait plus particulièrement dans l'accomplissement des travaux d'exécution (réalisation de plans et de maquettes, menuiserie, peinture, livraison, montage des stands), dès lors que les experts judiciaires n'ont fait état d'aucune limitation de ce genre; qu'à cet égard, il incombe au recourant d'atténuer autant que possible les conséquences du dommage imputables à l'accident, seul étant déterminant le caractère objectif de ce qui est exigible (ATF 123 V 96 consid. 4c; Guélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents LAA, p. 98, p. 5);" L'assicurato sostiene che egli lavora effettivamente al 100%, ma che è confrontato con occasionali difficoltà. Inoltre egli assumerebbe un comportamento fisico controllato che non pregiudica l'attuale situazione, visto che sa come e dove muoversi (cfr. consid. 1.3.; doc. I; _). Al riguardo giova osservare che il principio dell'obbligo di ridurre il danno valido nel diritto delle assicurazioni sociali, impone all'assicurato di attenuare le conseguenze del pregiudizio imputabile all'infortunio, facendo tutto quanto è ragionevolmente esigibile (cfr. STFA del 29 marzo 2001 nella causa E., U 317/00; DTF 123 V 96 consid. 4c; Guélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), Losanna 1992, pag. 98, n. 5). Inoltre, il fatto che l’assicurato, dopo l’evento infortunistico, non sia più stato in grado di procedere a lavori di manutenzione della casa, del rustico e dei terreni, di procurarsi la legna per il camino, di occuparsi del giardino (cfr. doc. _; I; consid. 1.3.) e che, perciò, debba pagare delle terze persone, non può condurre questa Corte ad assegnargli una rendita di invalidità. Determinante, al riguardo, è quanto previsto dall’art. 28 cpv. 2 2a frase OAINF. Questa disposizione prevede che se l’assicurato, oltre a un’attività salariata, esercita un’attività non assicurata secondo la legge o non retribuita, ai fini della determinazione del grado d’invalidità, non è preso in considerazione il pregiudizio patito in queste attività. Con la sentenza 14 settembre 1998 nella causa R., pubblicata in RAMI 1999 pag. 119, il TFA ha peraltro espressamente riconosciuto la legalità dell’art. 28 cpv. 2 OAINF (per un caso analogo cfr. STCA del 29 luglio 1999 nella causa C., 35.98.117 confermata dalla STFA del 3 gennaio 2000 nella causa C., U 296/99; cfr. pure Guélew/Ramelet/Ritter, op. cit., pag. 91; RAMI 2000 pag. 92 segg.). In conclusione nella misura in cui all'assicurato non è stata riconosciuta una rendita invalidità, l'impugnata decisione su opposizione emanata dall'__________ merita dunque di essere tutelata da questo Tribunale. 2.4. Indennità per menomazione dell'integrità 2.4.1.   Secondo l'art. 24 cpv. 1 LAINF, l'assicurato ha diritto ad un'equa indennità se, in seguito all'in­fortunio, accusa una menomazione importante e dure­vole all'in­tegrità fisica o mentale. Tale indennità è assegnata in forma di prestazione in capitale. Essa non deve superare l'ammontare massimo del guadagno annuo assicurato all'epoca dell'infortunio ed è scalata secondo la gravità delle menomazioni. Il Consiglio federale emana disposizioni particolareggiate sul calcolo dell'indennità (art. 25 cpv. 1 e 2 LAINF). 2.4.2.   L'art. 36 cpv. 1 OAINF definisce i pre­supposti per la concessione dell'indennità giusta l'art. 24 LAINF: una menomazione dell'integrità è considerata durevole se vero­similmente sussisterà tutta la vita al­meno con identica gravità ed importante se l'integrità fisica o mentale è alterata in modo evidente o grave. In questa valutazione dovrà essere fatta astrazione dalla capacità di guadagno ed anche dalle circostanze personali dell'assicurato: secondo la giurisprudenza, infatti, la gravità della menomazione si stima soltanto in funzione di accertamenti medici senza ritenere, all'opposto delle indennità per torto morale secondo il diritto privato, le eventuali particolarità dell'assicurato (cfr. RAMI 2000 pag. 42-43; DTF 113 V 218 consid. 4; RAMI 1987 pag. 438). La parte della riparazione del torto morale contemplata dagli artt. 24ss. LAINF è, dunque, soltanto parziale: gli aspetti soggettivi del danno (segnatamente il pretium doloris e il pregiudizio estetico) ne sono esclusi (cfr. Ghélew/Ramelet/Ritter, op. cit., pag. 121). 2.4.3.   Giusta l'art. 36 cpv. 2 OAINF, l'indennità è calcolata in base alle direttive contenute nel­l'Allegato 3 dell'OAINF. Una tabella elenca una serie di le­sioni indicando per cia­scuna il tasso normale di indennizzazione, corrispondente ad una percentuale dell'ammontare massimo del guadagno assicu­rato. Questa tabella - riconosciuta conforme alla legge - non costituisce un elenco esaustivo (cfr. RAMI 2000 pag. 43; DTF 124 V 32; DTF 113 V 219 consid. 2a; RAMI 1988 U48 pag. 235 consid. 2a e sentenze ivi cita­te). Deve essere intesa come una norma valida "nel caso normale" (cifra 1 cpv. 1 dell'allegato). Le menomazioni extra-tabellari sono indennizzate se­condo i tas­si previsti tabellarmente per menoma­zioni di ana­loga gra­vità (cifra 1 cpv. 2 dell'allegato). La perdita totale dell'uso di un organo è equiparata alla perdita dell'organo stesso. In caso di perdita parziale l'indennità sarà corrispondentemente ridotta; tuttavia nes­suna indennità verrà versata se la menomazione dell'integrità risulta inferiore al 5% (cifra 2 dell'allegato). Se più menomazioni all'integrità fisica o mentale, causate da uno o più infortuni sono concomitanti, l'indennità va calcolata in base al pregiudizio complessivo (art. 36 cpv. 3 1a frase OAINF). Si prende in considerazione in modo adeguato un peggioramento prevedibile della menomazione dell'integrità. E' possibile effettuare revisioni solo in casi eccezionali, ovvero se il peggioramento è importante e non era prevedibile (art. 36 cpv. 4 OAINF). Peggioramenti non prevedibili non possono, naturalmente, essere anticipatamente considerati. Nel caso in cui un pregiudizio alla salute si sviluppi nel quadro della prognosi originaria, la revisione dell'indennità per menomazione è, di principio, esclusa. Per contro, l'indennità dev'essere di nuovo valutata, quando il danno è peggiorato in una misura maggiore rispetto a quanto pronosticato (RAMI 1991 no. U 132 pag. 308 segg. consid. 4b e dottrina ivi menzionata). 2.4.4.   L'__________ ha allestito una serie di tabelle, dalla griglia molto più serrata, che integrano quella dell'ordinanza Semplici direttive di natura amministrativa, esse non hanno valore di legge e non vincolano il giudice (cfr. STFA del 22 agosto 2000 nella causa C., I 102/00; DTF 125 V 377 consid. 1c; STFA 7.12.1988 nella causa P.; RAMI 1989, no U 71, pag. 221ss.). Tuttavia, nella misura in cui esprimono unicamente valori indicativi, miranti a garantire la parità di trattamento di tutti gli assicurati, esse sono compatibili con l'annesso 3 all'OAINF (RAMI 1987, U21, pag. 329; DTF 113 V 219, consid. 2b; DTF 116 V 157, consid. 3a). 2.4.5.   Nel caso di specie l'assicuratore LAINF convenuto ha assegnato a __________ un'indennità per menomazione dell'integrità del 10% (costituita da un'IMI del 7,5% per i disturbi alla caviglia destra e del 2,5% per il disturbo alla sensibilità del labbro superiore), facendo riferimento all'apprezzamento enunciato dal medico di circondario, Dr. med. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, in occasione della visita di chiusura del 15 settembre 2000, nella quale il medico si è così espresso: " REPERTO Deficit funzionale terminale in flessione plantare ed estensione dorsale articola­zione tibio-tarsica destra. Iposensibilità/anestesia all'altezza del labbro supe­riore. VALUTAZIONE 10 % GIUSTIFICAZIONE Caviglia destra:7,5%. Vedi tabella 5 estratto LAINF, edizione INSAI 1990. Tenuto conto dell'ulteriore ra­gionevole decorso il quadro clinico viene paragonato con un'artrosi della tibio­tarsica di media entità. La presa in considerazione di un valore superiore quale per esempio l'artrosi di grave entità o addirittura l'artrodesi della tibio-tarsica non sono momentaneamente giustificati non potendo prevedere con ragionevole atten­dibilità la rapidità di evoluzione, rispettivamente lo stadio conclusivo del pro­cesso artrosico. Disturbo della sensibilità nella regione del labbro superiore: 2,5%. Vedi tabella 17 estratto LAINF, edizione INSAI 1991. Quadro clinico paragonato al massimo con la metà di una lesione del nervo mentale. OSSERVAZIONE La valutazione attuale dell'indennità per menomazione all'integrità non tiene conto di potenziali futuri postumi, attualmente sub-clinici, attinenti alla lesione del bacino mentre la sindrome muscolare alto-toracale non viene ritenuta duratura e neanche d'entità importante." (Doc. _) Nell'ambito della procedura d'opposizione l'assicurato ha contestato l'IMI assegnatagli, ritenendola troppo esigua (cfr. doc. _). Il 6 novembre 2000 l'assicurato è stato convocato dall'__________ per un colloquio. Dal relativo rapporto si evince che: " (…) Il signor __________ ha due premesse per giustificare l'opposizione.

-   la prima che leggendo il rapporto del nostro medico circondariale presso il curante ha avuto l'impressione di avere parecchie conseguenze in­fortunistiche; ­

-   la seconda che il 10% non tiene conto delle problematiche complessive del suo stato attuale poiché la menomazione appare inferiore al reale grazie al suo impegno ed alla ricerca di compromessi fisici e mentali sul posto di lavoro. (…) Chiede:

-   di giustificare il calcolo del 10%

-   di considerare la situazione nel suo complesso come menomazione d'integrità fisica, di considerare i capogiri e la questione della pres­sione che lui ritiene assolutamente una conseguenza dei postumi infortu­nistici. Come già riferito al nostro MdC non aveva prima di questi di­sturbi." (Doc. _) Prima di procedere all'emanazione della decisione formale del 10 aprile 2001, l'Istituto assicuratore convenuto ha sollecitato dal proprio medico di circondario una nuova presa di posizione. L'8 marzo 2001 il Dr. med __________ si è di conseguenza così espresso: " Per quanto attiene agli antecedenti personali vedi esame medico-circondariale del 15.9.2000. In questo frangente venivano considerati i seguenti postumi infortunistici: Deficit funzionale terminale in flessione plantare ed estensione dorsale articola­zione tibio-tarsica destra. Iposensibilità/anestesia all'altezza del labbro supe­riore. La valutazione attuale dell'indennità per menomazione all'integrità non ha tenuto conto di potenziali futuri postumi, attualmente sub-clinici, attinenti alla lesio­ne del bacino, mentre la sindrome muscolare alto-toracica non veniva ritenuta du­ratura e neppure d'entità importante. Nell'opposizione del 9.10.2000 il paziente afferma che nel rapporto di visita vi siano delle constatazioni per nulla proporzionate all'indennizzo ottenuto e, in occasione dell'incontro avuto il 6.11.2000 con il signor __________, riportato nel rap­porto d'opposizione, il signor __________ ritiene in particolare non essere stati considerati i capogiri e la questione della pressione arteriosa. VALUTAZIONE

-   Con riferimento alla tabella 14 dell'estratto LAINF edizione INSAI del 1990 un disturbo del sistema dell'equilibrio di lieve intensità non dà diritto a nessuna indennità per menomazione all'integrità. Per quanto attiene all'origine del disturbo accusato dal paziente, da notarsi che il signor __________ in occasione dell'evento infortunistico del 17.10.1997 non ha di per sé stesso subito nessuna contusione cranio-cerebrale ma unicamente del viso, con lesione del labbro e rottura di 2 denti, senza perdita di conoscenza (vedi rapporto di polizia, rispettivamente rapporto d'ispezione del 17.3.1998). Anche i rapporti di dimissione dall'Ospedale __________ del 12.12.1997 e dal Centro di Riabilitazione di __________ del 16.1.1998 non fanno riferimento al­cuno a eventuali traumatismi cranio-cerebrali. Per quanto attiene a una potenziale origine cervicale del disturbo vertiginoso, da notarsi in primo luogo l'entità tutto sommato poco rilevante sul rachide cervicale della contusione del 17.10.1997 e la presenza di antecedenti che avevano a suo tempo già condotto all'esclusione del signor __________ dal Servizio Militare. Nel rapporto del 21.10.1999 si era già proceduto a un'analisi più approfondita di questo aspetto specifico.

-  Pur considerando unicamente come ipotesi di lavoro un'origine traumatica dell'ipertensione, essa non rappresenterebbe nessun postumo di entità importante. Questo visto in particolare l'elevata incidenza dell'ipertensione nella popola­zione in generale da una parte, la sua buona risposta terapeutica dall'altra. Sulla base di quanto precede le considerazioni esposte dal signor __________ il 9.10.2000 non contengono quindi elementi di giudizio atti a invalidare l'entità dei postumi infortunistici considerati in precedenza." (Doc. _) Nell'atto ricorsuale l'assicurato ha nuovamente criticato il fatto che l'__________ non abbia considerato, quali conseguenze dell'infortunio, l'artrosi, il continuo male alle cervicali con conseguenti capogiri, l'assunzione di una pastiglia al giorno a causa della pressione sanguinea elevata e la condizione fisica influenzata dalla meteo (cfr. consid. 1.3.). Il TCA non ha tuttavia motivi per non fare proprio l'apprezzamento del Dr. __________, soprattutto dopo le ulteriori precisazioni fornite dal medico l'8 marzo 2001 prima dell'emissione della decisione su opposizione. Questa Corte ritiene che la valutazione dell'IMI effettuata dal medico di circondario, la quale si riferisce unicamente ai disturbi alla caviglia destra e alla sensibilità nella regione del labbro superiore, è corretta. Sono infatti proprio queste problematiche a essere le menomazioni importanti e durevoli verificatesi a seguito dell'infortunio del 17 ottobre 1997. Per quanto concerne i restanti disturbi invocati dal ricorrente, va osservato che effettivamente, come esposto dal medico dell'Istituto assicuratore, i capogiri, la cui eziologia, non avendo subito nessuna contusione cranio-cerebrale, non è del resto chiara, non danno comunque diritto a un'IMI (cfr. Tabella no 14.3 edita dall'INSAI 1990). L'ipertensione poi, indipendentemente dalla sua causa, non costituisce una menomazione importante, visto che, grazie a specifici medicamenti, può essere tenuta sotto controllo (cfr. doc. _). Tutto ben considerato, quindi, questa Corte ritiene che i rapporti allestiti dal dottor __________, medico di fiducia dell'__________ - che rispettano manifestamente le condizioni poste dal TFA in RAMI 1996 U252, p. 191ss. - possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa. Il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha in concreto motivi di scostarsi dalla valutazione del dottor __________, se si considera che, per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.). Il TFA, nella DTF 122 V 157ss., ha ancora precisato che dagli artt. 4 Cost. (art. 29 Cost. dal 1° gennaio 2000) e 6 n. 1 CEDU non può essere dedotto un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'istituto assicuratore quando si tratti di lite in materia di prestazioni. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove é, in linea di principio, consentito che l'amministrazione ed il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore: in questo caso, devono, però, essere poste esigenze severe per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove (cfr., pure, RAMI 1999 U356,

p. 572). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV10, p. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico determinante é che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure dell'assicurato, che sia stato redatto in piena conoscenza della pregressa vicenda valetudinaria (anamnesi), che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni siano chiare, motivate e condivisibili (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1; RAMI 1996 pag. 191ss.; DTF 122 V 160ss. consid. 1c e riferimenti; STFA 29.9.1998 in re UAI c. F. non pubbl.,). Determinante dal profilo probatorio non è, dunque, di principio, l'origine del mezzo di prova o la sua designazione quale rapporto o perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine). Inoltre, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; sentenza TFA del 13 febbraio 1992 nella causa O.; sentenza TFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; sentenza TCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. SVR 2001 IV no 10 pag. 28; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Alla luce di quanto sopra esposto, questa Corte deve confermare la decisione impugnata anche per quanto concerne l'assegnazione di un'IMI del 10%. A titolo abbondanziale va segnalato che l'assicurato ha in ogni caso la possibilità di richiedere la revisione dell'IMI se si dovesse verificare un peggioramento importante e non prevedibile della menomazione (cfr. consid. 2.4.3.). Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso è respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti