Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (3 Absätze)
E. 10 gennaio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Francesca Cassina-Barzaghini segretario: Fabio Zocchetti statuendo sulla petizione dell'11 luglio 2001 di Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano, contro __________, in materia di previdenza professionale ritenuto in fatto - che con decisione
E. 11 ottobre 1996, cresciuta in giudicato, l'Istituto collettore ha affiliato
d’ufficio la __________ in quanto ha accertato che con effetto dal 31 dicembre
1995 era stato sciolto il precedente contratto di adesione e che vi erano
dipendenti sottoposti all'assicurazione obbligatoria LPP (doc. _);
- che in
base ai salari notificatigli dal datore di lavoro il fondo di previdenza ha
stabilito l’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro a favore dei
suoi dipendenti per il periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000 (doc. _);
- che
ripetutamente l’Istituto collettore ha sollecitato il pagamento dei contributi
dovuti, l'ultima volta con scritto 1. agosto 2000 relativamente ad un saldo di
fr. 144'472.45, oltre a spese di diffida per fr. 100 (doc. _);
- che a
seguito del mancato pagamento del dovuto, il 19 settembre 2000 la Fondazione ha
fatto spiccare dall'Ufficio esecuzioni di __________ il precetto esecutivo no.
__________per fr. 144'572.45, pari ai contributi della previdenza professionale
dovuti per il periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000, oltre a interessi
del 5%, a cui ha aggiunto fr. 150 a titolo di spese (cfr. doc. _);
- che
l’escussa ha interposto opposizione;
- che con
petizione 11 luglio 2001 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare
la __________ al pagamento di fr. 144'722.45, a titolo di contributi della
previdenza professionale relativi al periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno
2000, oltre a interessi e spese così come il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio
esecuzioni di __________ (I);
- che la
convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da
parte del Vicepresidente del TCA (II,III);
considerato in diritto,
- che, in
ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio né è
di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove), di conseguenza iI TCA può decidere nella
composizione del Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di
procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr.
STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);
- che, nel
merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori
da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza
regolarmente registrato;
- che
l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare
d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo di aderire ad un
istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1
dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di
previdenza professionale);
- che la
citata Ordinanza precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto
collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla
legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un
istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di
affiliazione);
- che
l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai
stato contestato e dev’essere ammesso;
- che
secondo l’art. 66 LPP l’Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari
l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore
di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis
zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);
- che in
concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste all'art. 7 del
regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che
rinvia all'art. VI A del piano di previdenza, in cui vengono definite in
dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);
- che per
l'art. 7.1.2 delle disposizioni generali
"
La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i
suoi obblighi:
- con il suo patrimonio e il reddito dello
stesso;
- con le prestazioni di libero passaggio e i
versamenti unici;
- con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto
d'assicurazione;
- con le quote di eccedenze provenienti dal contratto
d'assicurazione;
- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole
struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
- con gli indennizzi del fondo di garanzia ai
sensi dell'art. 56 LPP;
- con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le
misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende
affiliate;
- con elargizioni e donazioni."
- che nella
specie l’Istituto collettore chiede al TCA di condannare la __________ al
pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti dal 1. gennaio
1997 al 30 giugno 2000 e delle spese, quantificando l’importo in fr.
144'722.45, oltre agli interessi;
- che la
richiesta non è stata contestata dalla convenuta, che non è intervenuta in
causa, né precedentemente ad essa ha sollevato obiezioni in merito al calcolo
dei contributi effettuato dall’attrice;
- che il
calcolo effettuato dalla Fondazione risulta del resto suffragato dalla
necessaria documentazione ed è stato adeguato alle intervenute mutazioni;
- che,
infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di
causa, in particolare dalla documentazione inviata dal datore di lavoro
all’Istituto collettore. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si
fonda su questi elementi e su quelli ricordati ai paragrafi precedenti (doc.
_);
- che in
quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e regolamento,
l’importo chiesto con la petizione dev’essere pertanto confermato;
- che per
quanto riguarda le spese di incasso e di diffida, di complessivi fr. 250 (doc.
_) si rileva che secondo l’articolo 106 CO il debitore è tenuto a risarcire
anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104
CO), in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Nella specie l’art.
6 cpv. 2 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che
"
Costi
che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione
nell’attuazione dell’assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. (v.
allegato) sono carico del Datore di lavoro." (doc. _)
L’Istituto
collettore ha giustificato le spese addebitate producendo la tariffa denominata
“Tariffa dei costi amministrativi”, nella quale viene quantificato l’ammontare
delle spese addebitabili (doc. _). In tali circostanze i costi di cui è chiesto
il pagamento possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese di cui
all’art. 6 cpv. 2 delle condizioni di affiliazione che vanno poste a carico del
datore di lavoro. L’Istituto collettore, tramite l’invio della tariffa
applicabile in tali casi, ha inoltre reso verosimile la loro effettiva entità,
in concreto pari a fr. 250 (cfr. DTF 117 II 258);
- che
l'Istituto postula pure il versamento di interessi di mora;
- che
poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il
pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello
legale (art. 104 CO), la richiesta dev'essere accolta;
- che
pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare fr. fr. 144'722.45 oltre
a interessi del 5% dal 14 settembre 2000, data dell'inoltro della domanda
d'esecuzione;
- che per
quel che concerne le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il
rigetto dell'opposizione in questa sede (fr. 200 di spese di precetto e fr. 500
di incasso; doc. _) non possono invece essere ammesse. Tali spese non sono
infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma
seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del
credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad
opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono
aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p.
414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983,
p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21
settembre 1993 in re R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi
porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).
- che con
la petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso
dall’Ufficio esecuzione di __________;
- che
secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito
d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79
LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover
esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.
80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79
LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della
Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della
giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o
della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in
corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di
un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima
del DTF 107 III 60ss.
Il
principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi
intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere
definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF
(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans
une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,
Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
- che la
presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione
dell'esecuzione, per l’importo di fr. 144'722.45 oltre a interessi del 5% dal
E. 14 settembre 2000, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto
definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- che
secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù
dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in
materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita;
- che il TFA
ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di
introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS
1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
- che
secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte
fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere
l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si
attiene ad un opinione palesemente illegale.
Al contrario
non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non
arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere
la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso
(DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non
significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza
di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte
ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado
ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA
del 13 luglio 1998 in re T).
La
temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le
compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un
determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).
Nell'ambito
dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in
causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.
Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere
valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto
precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non
rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga
l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a
inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto
esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili
condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre
dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di
giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P
Sagl).
- che nel
caso in esame la convenuta è stata affiliata d’ufficio dalla Fondazione
attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da
quest’ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo, non è
intervenuta in causa (malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del
TCA, di due termini per la presentazione della risposta);
- che alla
luce della sueposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va
considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di
procedura per fr. 800 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro
P. Sagl);
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2002 34.2001.43 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2002 34.2001.43 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2002 34.2001.43
Sentenza o decisione senza scheda
RACCOMANDATA Incarto n. 34.2001.00043 fc Lugano 10 gennaio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Francesca Cassina-Barzaghini segretario: Fabio Zocchetti statuendo sulla petizione dell'11 luglio 2001 di Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano, contro __________, in materia di previdenza professionale ritenuto in fatto - che con decisione 11 ottobre 1996, cresciuta in giudicato, l'Istituto collettore ha affiliato d’ufficio la __________ in quanto ha accertato che con effetto dal 31 dicembre 1995 era stato sciolto il precedente contratto di adesione e che vi erano dipendenti sottoposti all'assicurazione obbligatoria LPP (doc. _);
- che in base ai salari notificatigli dal datore di lavoro il fondo di previdenza ha stabilito l’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti per il periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000 (doc. _);
- che ripetutamente l’Istituto collettore ha sollecitato il pagamento dei contributi dovuti, l'ultima volta con scritto 1. agosto 2000 relativamente ad un saldo di fr. 144'472.45, oltre a spese di diffida per fr. 100 (doc. _);
- che a seguito del mancato pagamento del dovuto, il 19 settembre 2000 la Fondazione ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzioni di __________ il precetto esecutivo no. __________per fr. 144'572.45, pari ai contributi della previdenza professionale dovuti per il periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000, oltre a interessi del 5%, a cui ha aggiunto fr. 150 a titolo di spese (cfr. doc. _);
- che l’escussa ha interposto opposizione;
- che con petizione 11 luglio 2001 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 144'722.45, a titolo di contributi della previdenza professionale relativi al periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000, oltre a interessi e spese così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzioni di __________ (I);
- che la convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da parte del Vicepresidente del TCA (II,III); considerato in diritto,
- che, in ordine, la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio né è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove), di conseguenza iI TCA può decidere nella composizione del Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);
- che, nel merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;
- che l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);
- che la citata Ordinanza precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di affiliazione);
- che l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;
- che secondo l’art. 66 LPP l’Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);
- che in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste all'art. 7 del regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia all'art. VI A del piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);
- che per l'art. 7.1.2 delle disposizioni generali " La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:
- con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;
- con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;
- con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;
- con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;
- dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;
- con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;
- con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;
- con elargizioni e donazioni."
- che nella specie l’Istituto collettore chiede al TCA di condannare la __________ al pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000 e delle spese, quantificando l’importo in fr. 144'722.45, oltre agli interessi;
- che la richiesta non è stata contestata dalla convenuta, che non è intervenuta in causa, né precedentemente ad essa ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei contributi effettuato dall’attrice;
- che il calcolo effettuato dalla Fondazione risulta del resto suffragato dalla necessaria documentazione ed è stato adeguato alle intervenute mutazioni;
- che, infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa, in particolare dalla documentazione inviata dal datore di lavoro all’Istituto collettore. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati ai paragrafi precedenti (doc. _);
- che in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e regolamento, l’importo chiesto con la petizione dev’essere pertanto confermato;
- che per quanto riguarda le spese di incasso e di diffida, di complessivi fr. 250 (doc. _) si rileva che secondo l’articolo 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Nella specie l’art. 6 cpv. 2 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che " Costi che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione nell’attuazione dell’assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. (v. allegato) sono carico del Datore di lavoro." (doc. _) L’Istituto collettore ha giustificato le spese addebitate producendo la tariffa denominata “Tariffa dei costi amministrativi”, nella quale viene quantificato l’ammontare delle spese addebitabili (doc. _). In tali circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese di cui all’art. 6 cpv. 2 delle condizioni di affiliazione che vanno poste a carico del datore di lavoro. L’Istituto collettore, tramite l’invio della tariffa applicabile in tali casi, ha inoltre reso verosimile la loro effettiva entità, in concreto pari a fr. 250 (cfr. DTF 117 II 258);
- che l'Istituto postula pure il versamento di interessi di mora;
- che poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la richiesta dev'essere accolta;
- che pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare fr. fr. 144'722.45 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000, data dell'inoltro della domanda d'esecuzione;
- che per quel che concerne le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede (fr. 200 di spese di precetto e fr. 500 di incasso; doc. _) non possono invece essere ammesse. Tali spese non sono infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983,
p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).
- che con la petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso dall’Ufficio esecuzione di __________;
- che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss. Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);
- che la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l’importo di fr. 144'722.45 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;
- che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita;
- che il TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);
- che secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl).
- che nel caso in esame la convenuta è stata affiliata d’ufficio dalla Fondazione attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da quest’ultima, ha interposto opposizione al precetto esecutivo, non è intervenuta in causa (malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta);
- che alla luce della sueposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 800 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl); Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.- La petizione è accolta . §) Di conseguenza la __________ è condannata a versare all’Istituto collettore LPP fr. 144'722.45 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000. §§) E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione di __________o, per l’importo di fr. 144'722.45 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000. 2.- La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 800 sono poste a carico della convenuta. 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario Raffaele Guffi Fabio Zocchetti