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34.2001.43

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2002-01-10 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 10 gennaio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Francesca Cassina-Barzaghini segretario: Fabio Zocchetti statuendo sulla petizione dell'11 luglio 2001 di Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano, contro __________, in materia di previdenza professionale ritenuto in fatto           -   che con decisione

E. 11 ottobre 1996, cresciuta in giudicato, l'Istituto collettore ha affiliato

d’ufficio la __________ in quanto ha accertato che con effetto dal 31 dicembre

1995 era stato sciolto il precedente contratto di adesione e che vi erano

dipendenti sottoposti all'assicurazione obbligatoria LPP (doc. _);

-   che in

base ai salari notificatigli dal datore di lavoro il fondo di previdenza ha

stabilito l’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro a favore dei

suoi dipendenti per il periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000 (doc. _);

-   che

ripetutamente l’Istituto collettore ha sollecitato il pagamento dei contributi

dovuti, l'ultima volta con scritto 1. agosto 2000 relativamente ad un saldo di

fr. 144'472.45, oltre a spese di diffida per fr. 100 (doc. _);

-   che a

seguito del mancato pagamento del dovuto, il 19 settembre 2000 la Fondazione ha

fatto spiccare dall'Ufficio esecuzioni di __________ il precetto esecutivo no.

__________per fr. 144'572.45, pari ai contributi della previdenza professionale

dovuti per il periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000, oltre a interessi

del 5%, a cui ha aggiunto fr. 150 a titolo di spese (cfr.  doc. _);

-   che

l’escussa ha interposto opposizione;

-   che con

petizione 11 luglio 2001 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare

la __________ al pagamento di fr. 144'722.45, a titolo di contributi della

previdenza professionale relativi al periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno

2000, oltre a interessi e spese così come il rigetto definitivo

dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio

esecuzioni di __________ (I);

-   che la

convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da

parte del Vicepresidente del TCA (II,III);

considerato   in diritto,

-   che, in

ordine, la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio né è

di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle  prove), di conseguenza iI TCA può decidere nella

composizione del Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di

procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr.

STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);

-   che, nel

merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori

da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza

regolarmente registrato;

-   che

l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare

d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo di aderire ad un

istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1

dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di

previdenza professionale);

-   che la

citata Ordinanza precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto

collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla

legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un

istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di

affiliazione);

-   che

l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai

stato contestato e dev’essere ammesso;

-   che

secondo l’art. 66 LPP l’Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari

l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore

di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis

zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

-   che in

concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste all'art. 7 del

regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che

rinvia all'art. VI A del piano di previdenza, in cui vengono definite in

dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);

-   che per

l'art. 7.1.2 delle disposizioni generali

"

La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i

suoi obblighi:

-   con il suo patrimonio e il reddito dello

stesso;

-   con le prestazioni di libero passaggio e i

versamenti unici;

-   con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto

d'assicurazione;

-   con le quote di eccedenze provenienti dal contratto

d'assicurazione;

-   dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole

struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

-   con gli indennizzi del fondo di garanzia ai

sensi dell'art. 56 LPP;

-   con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le

misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende

affiliate;

-   con elargizioni e donazioni."

-   che nella

specie l’Istituto collettore chiede al TCA di condannare la __________ al

pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti dal 1. gennaio

1997 al 30 giugno 2000 e delle spese, quantificando l’importo in fr.

144'722.45, oltre agli interessi;

-   che la

richiesta non è stata contestata dalla convenuta, che non è intervenuta in

causa, né precedentemente ad essa ha sollevato obiezioni in merito al calcolo

dei contributi effettuato dall’attrice;

-   che il

calcolo effettuato dalla Fondazione risulta del resto suffragato dalla

necessaria documentazione ed è stato adeguato alle intervenute mutazioni;

-   che,

infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di

causa, in particolare dalla documentazione inviata dal datore di lavoro

all’Istituto collettore. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si

fonda su questi elementi e su quelli ricordati ai paragrafi precedenti (doc.

_);

-   che in

quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e regolamento,

l’importo chiesto con la petizione dev’essere pertanto confermato;

-   che per

quanto riguarda le spese di incasso e di diffida, di complessivi fr. 250 (doc.

_) si rileva che secondo l’articolo 106 CO il debitore è tenuto a risarcire

anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104

CO), in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Nella specie l’art.

6 cpv. 2 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che

"

Costi

che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione

nell’attuazione dell’assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. (v.

allegato) sono carico del Datore di lavoro." (doc. _)

L’Istituto

collettore ha giustificato le spese addebitate producendo la tariffa denominata

“Tariffa dei costi amministrativi”, nella quale viene quantificato l’ammontare

delle spese addebitabili (doc. _). In tali circostanze i costi di cui è chiesto

il pagamento  possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese di cui

all’art. 6 cpv. 2 delle condizioni di affiliazione che vanno poste a carico del

datore di lavoro. L’Istituto collettore, tramite l’invio della tariffa

applicabile in tali casi, ha inoltre reso verosimile la loro effettiva entità,

in concreto pari a fr. 250 (cfr. DTF 117 II 258);

-   che

l'Istituto postula pure il versamento di interessi di mora;

-   che

poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il

pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello

legale (art. 104 CO), la richiesta dev'essere accolta;

-   che

pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare fr. fr. 144'722.45 oltre

a interessi del 5% dal 14 settembre 2000, data dell'inoltro della domanda

d'esecuzione;

-   che per

quel che concerne le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il

rigetto dell'opposizione in questa sede (fr. 200 di spese di precetto e fr. 500

di incasso; doc. _) non possono invece essere ammesse. Tali spese non sono

infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma

seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del

credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad

opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono

aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p.

414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983,

p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21

settembre 1993 in re R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi

porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).

-   che con

la petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo

dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso

dall’Ufficio esecuzione di __________;

-   che

secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito

d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79

LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover

esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art.

80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79

LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della

Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della

giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o

della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in

corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di

un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima

del DTF 107 III 60ss.

Il

principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi

intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere

definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF

(cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans

une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales,

Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);

-   che la

presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione

dell'esecuzione, per l’importo di fr. 144'722.45 oltre a interessi del 5% dal

E. 14 settembre 2000, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto

definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

-   che

secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni

in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù

dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in

materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita;

-   che il TFA

ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di

introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS

1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);

-   che

secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte

fonda la  propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere

l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si

attiene ad un opinione palesemente illegale.

Al contrario

non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non

arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere

la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso

(DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non

significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza

di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte

ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado

ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA

del 13 luglio 1998 in re T).

La

temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le

compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un

determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335).

Nell'ambito

dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in

causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto.

Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere

valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto

precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non

rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga

l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a

inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto

esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili

condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre

dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di

giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P

Sagl).

-   che nel

caso in esame la convenuta è stata affiliata d’ufficio dalla Fondazione

attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da

quest’ultima, ha interposto opposizione al  precetto esecutivo, non è

intervenuta in causa (malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del

TCA, di due termini per la presentazione della risposta);

-   che alla

luce della sueposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va

considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di

procedura per fr. 800 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro

P. Sagl);

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2002 34.2001.43 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2002 34.2001.43 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2002 34.2001.43

Sentenza o decisione senza scheda

RACCOMANDATA Incarto n. 34.2001.00043 fc Lugano 10 gennaio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Francesca Cassina-Barzaghini segretario: Fabio Zocchetti statuendo sulla petizione dell'11 luglio 2001 di Fondaz. Istituto Collettore LPP, 6900 Lugano, contro __________, in materia di previdenza professionale ritenuto in fatto           -   che con decisione 11 ottobre 1996, cresciuta in giudicato, l'Istituto collettore ha affiliato d’ufficio la __________ in quanto ha accertato che con effetto dal 31 dicembre 1995 era stato sciolto il precedente contratto di adesione e che vi erano dipendenti sottoposti all'assicurazione obbligatoria LPP (doc. _);

-   che in base ai salari notificatigli dal datore di lavoro il fondo di previdenza ha stabilito l’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro a favore dei suoi dipendenti per il periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000 (doc. _);

-   che ripetutamente l’Istituto collettore ha sollecitato il pagamento dei contributi dovuti, l'ultima volta con scritto 1. agosto 2000 relativamente ad un saldo di fr. 144'472.45, oltre a spese di diffida per fr. 100 (doc. _);

-   che a seguito del mancato pagamento del dovuto, il 19 settembre 2000 la Fondazione ha fatto spiccare dall'Ufficio esecuzioni di __________ il precetto esecutivo no. __________per fr. 144'572.45, pari ai contributi della previdenza professionale dovuti per il periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000, oltre a interessi del 5%, a cui ha aggiunto fr. 150 a titolo di spese (cfr.  doc. _);

-   che l’escussa ha interposto opposizione;

-   che con petizione 11 luglio 2001 l'Istituto collettore ha chiesto al TCA di condannare la __________ al pagamento di fr. 144'722.45, a titolo di contributi della previdenza professionale relativi al periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000, oltre a interessi e spese così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzioni di __________ (I);

-   che la convenuta non è intervenuta in causa, malgrado la fissazione di due termini da parte del Vicepresidente del TCA (II,III); considerato   in diritto,

-   che, in ordine, la presente vertenza non pone questioni  giuridiche di principio né è di rilevante importanza (ad esempio per  la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle  prove), di conseguenza iI TCA può decidere nella composizione del Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C.);

-   che, nel merito, l'art. 11 cpv. 1 e 3 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavora­tori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato;

-   che l’Istituto collettore è un istituto di previdenza obbligato ad affiliare d’ufficio i datori di lavoro che non adempiono il loro obbligo di aderire ad un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 e 2 lett. a LPP; cfr. art. 2 cpv. 1 dell’Ordinanza concernente i diritti dell’istituto collettore in materia di previdenza professionale);

-   che la citata Ordinanza precisa che il datore di lavoro deve versare all’Istituto collettore i contributi dovuti per l’insieme dei salariati sottoposti alla legge con effetto dal momento in cui avrebbe dovuto essere affiliato ad un istituto di previdenza (art. 3; cfr. anche l'art. 3 delle condizioni di affiliazione);

-   che l’obbligo contributivo del datore di lavoro, affiliato d’ufficio, non è mai stato contestato e dev’essere ammesso;

-   che secondo l’art. 66 LPP l’Istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l’importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori e che il datore di lavoro è l’unico debitore dei contributi (T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 32);

-   che in concreto le modalità di calcolo dei contributi sono previste all'art. 7 del regolamento dell’Istituto collettore contenente le disposizioni generali, che rinvia all'art. VI A del piano di previdenza, in cui vengono definite in dettaglio le percentuali applicabili al salario assicurato (doc. _);

-   che per l'art. 7.1.2 delle disposizioni generali " La Fondazione finanzia inoltre i suoi oneri e i suoi obblighi:

-   con il suo patrimonio e il reddito dello stesso;

-   con le prestazioni di libero passaggio e i versamenti unici;

-   con le prestazioni assicurative provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   con le quote di eccedenze provenienti dal contratto d'assicurazione;

-   dalle sovvenzioni del fondo di garanzia in caso di sfavorevole struttura d'età ai sensi dell'art. 58 LPP;

-   con gli indennizzi del fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56 LPP;

-   con eventuali capitali di fondazione trasferiti (fondi per le misure speciali, fondi liberi della fondazione ecc.) dalle nuove aziende affiliate;

-   con elargizioni e donazioni."

-   che nella specie l’Istituto collettore chiede al TCA di condannare la __________ al pagamento dei contributi della previdenza professionale dovuti dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000 e delle spese, quantificando l’importo in fr. 144'722.45, oltre agli interessi;

-   che la richiesta non è stata contestata dalla convenuta, che non è intervenuta in causa, né precedentemente ad essa ha sollevato obiezioni in merito al calcolo dei contributi effettuato dall’attrice;

-   che il calcolo effettuato dalla Fondazione risulta del resto suffragato dalla necessaria documentazione ed è stato adeguato alle intervenute mutazioni;

-   che, infatti, le persone assicurate e i salari erogati risultano dai documenti di causa, in particolare dalla documentazione inviata dal datore di lavoro all’Istituto collettore. Il calcolo dei contributi dovuti, rimasti insoluti, si fonda su questi elementi e su quelli ricordati ai paragrafi precedenti (doc. _);

-   che in quanto stabilito conformemente alle disposizioni di legge e regolamento, l’importo chiesto con la petizione dev’essere pertanto confermato;

-   che per quanto riguarda le spese di incasso e di diffida, di complessivi fr. 250 (doc. _) si rileva che secondo l’articolo 106 CO il debitore è tenuto a risarcire anche il danno patito dal creditore eccedente gli interessi moratori (art. 104 CO), in quanto non provi che non gli incombe alcuna colpa. Nella specie l’art. 6 cpv. 2 delle condizioni di affiliazione stabilisce in particolare che " Costi che derivano da interventi straordinari dovuti a mancanza di collaborazione nell’attuazione dell’assicurazione, mancato pagamento dei contributi, ecc. (v. allegato) sono carico del Datore di lavoro." (doc. _) L’Istituto collettore ha giustificato le spese addebitate producendo la tariffa denominata “Tariffa dei costi amministrativi”, nella quale viene quantificato l’ammontare delle spese addebitabili (doc. _). In tali circostanze i costi di cui è chiesto il pagamento  possono essere riconosciuti, in quanto trattasi di spese di cui all’art. 6 cpv. 2 delle condizioni di affiliazione che vanno poste a carico del datore di lavoro. L’Istituto collettore, tramite l’invio della tariffa applicabile in tali casi, ha inoltre reso verosimile la loro effettiva entità, in concreto pari a fr. 250 (cfr. DTF 117 II 258);

-   che l'Istituto postula pure il versamento di interessi di mora;

-   che poiché la convenuta è palesemente in mora (art. 102 CO; art. 103 CO) con il pagamento dei contributi e il tasso del 5% richiesto corrisponde a quello legale (art. 104 CO), la richiesta dev'essere accolta;

-   che pertanto la convenuta dev’essere condannata a versare fr. fr. 144'722.45 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000, data dell'inoltro della domanda d'esecuzione;

-   che per quel che concerne le spese esecutive relative al precetto di cui è chiesto il rigetto dell'opposizione in questa sede (fr. 200 di spese di precetto e fr. 500 di incasso; doc. _) non possono invece essere ammesse. Tali spese non sono infatti oggetto della sentenza di rigetto definitivo dell’opposizione, ma seguono le sorti dell’esecuzione in quanto costituiscono un accessorio del credito, e meglio devono essere sopportate dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (DTF 71 III 144, Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 164, p. 414; K. Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs und Konkursrechts, Berna 1983,

p. 106), senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (STCA 21 settembre 1993 in re R.B.). Né l’amministrazione né il giudice possono quindi porre le spese a carico degli assicurati (SVR 1995 KV Nr. 57 p. 175).

-   che con la petizione l’attrice chiede anche la pronuncia del rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________emesso dall’Ufficio esecuzione di __________;

-   che secondo la giurisprudenza federale il creditore che "in seguito d'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronunciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (conferma della giurisprudenza). Occorre tuttavia che il dispositivo del giudizio civile o della decisione amministrativa si riferisca con precisione all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione integralmente o fino a concorrenza di un determinato importo (modifica della giurisprudenza)." Così la massima del DTF 107 III 60ss. Il principio è che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (cfr. T. Adler, "La mainlevée de l'opposition par une caisse-maladie dans une poursuite pour dettes", in Droit privé et assurances sociales, Friborgo 1990, p. 241ss (251 e 252);

-   che la presente sentenza varrà pertanto quale titolo per la prosecuzione dell'esecuzione, per l’importo di fr. 144'722.45 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000, senza che il creditore debba previamente chiedere il rigetto definitivo dell'opposizione al giudice dell'esecuzione;

-   che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 capoverso 1), applicabile in virtù dell’articolo 2 del Regolamento provvisorio concernente le controversie in materia di LPP dell’11 luglio 1984, la procedura è di principio gratuita;

-   che il TFA ha tuttavia stabilito un’eccezione alla gratuità della procedura in caso di introduzione di procedimenti temerari o per leggerezza (DTF 124 V 285-287; SZS 1998 pag. 64; DTF 118 V 319ss; STFA del 17 luglio 1998 in re T);

-   che secondo la giurisprudenza un processo è temerario o sconsiderato se la parte fonda la  propria richiesta su fatti di cui conosce o dovrebbe conoscere l'inesattezza. La temerietà è tra l'altro data nel caso in cui una parte si attiene ad un opinione palesemente illegale. Al contrario non si può ritenere temerario colui che sottopone al giudice un parere non arbitrario. Ciò vale anche quando pendente causa il giudice intende convincere la parte dell'infondatezza della richiesta per indurlo a ritirare il ricorso (DTF 112 V 334). La presentazione di un ricorso privo di esito favorevole non significa che il gravame è temerario. Per ammettere la temerarietà la carenza di esito favorevole dev'essere accompagnata da un fattore soggettivo: la parte ha riconosciuto o poteva a riconoscere l'impossibilità di successo e malgrado ciò ha introdotto il gravame (DTF 124 V 287/288; AHI Praxis 1998 p. 189; STFA del 13 luglio 1998 in re T). La temerarietà è inoltre data nel caso in cui una parte viola un obbligo che le compete (ad esempio l'obbligo di collaborare o di astenersi dal compiere un determinato atto; DTF 124 V 288, 289; DTF 112 V 335). Nell'ambito dell'azione in materia di contributi LPP il solo fatto di non intervenire in causa non è sufficiente per ritenere temerario il comportamento del convenuto. Tuttavia, in tale contesto il comportamento della controparte dev'essere valutato tenendo conto anche dell'agire che l'interessato ha tenuto precedentemente al processo. Se, quindi, il datore di lavoro o l'assicurato non rispetta fatture e solleciti, provoca l'avvio di procedure esecutive e obbliga l'Istituto di previdenza, malgrado una situazione palesemente infondata, a inoltrare un'azione, tramite la presentazione dell'opposizione al precetto esecutivo, e non interviene in causa, agisce in modo temerario. In simili condizioni si può infatti ritenere che egli abbia messo in atto manovre dilatorie passibili d’essere sanzionate tramite il pagamento di spese di giustizia (DTF 124 V 288, 290; STCA del 28 gennaio 1998 in re FICLPP contro P Sagl).

-   che nel caso in esame la convenuta è stata affiliata d’ufficio dalla Fondazione attrice, non ha dato seguito alle richieste di pagamento inviatele da quest’ultima, ha interposto opposizione al  precetto esecutivo, non è intervenuta in causa (malgrado la fissazione, da parte del vicepresidente del TCA, di due termini per la presentazione della risposta);

-   che alla luce della sueposta giurisprudenza il comportamento della convenuta va considerato temerario. Di conseguenza vanno poste a suo carico tasse e spese di procedura per fr. 800 (cfr. STCA del 28 gennaio 1999 nella causa FICLPP contro P. Sagl); Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   La petizione è accolta . §)     Di conseguenza la __________ è condannata a versare all’Istituto collettore LPP fr. 144'722.45 a titolo di contributi previdenziali e spese dovuti per il periodo dal 1. gennaio 1997 al 30 giugno 2000 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000. §§)  E' rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al precetto esecutivo no. __________dell'Ufficio esecuzione di __________o, per l’importo di fr. 144'722.45 oltre a interessi del 5% dal 14 settembre 2000. 2.-   La tassa di giustizia e le spese per globali fr. 800 sono poste a carico della convenuta. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                    Il segretario Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti