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33.2002.73

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-05-07 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 9 gennaio 2003 nella causa C.A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9

gennaio 2003 nella causa M.C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio

2003 nella causa J.P.-R., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid.

1, DTF 121 V 366 consid. 1b). Per cui ogni riferimento alle norme applicabili

in concreto va inteso nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002.

2.2.   La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e

penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.3.   Va avantutto

rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito

minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art.

112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992

pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale"

disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un

reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF

113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143;

CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza

sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag.

460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e

meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V

204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992

pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge

federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.4.   Per l’art.

2c lett. c LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2

LPC gli invalidi che hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI.

2.5.   Secondo

l’art. 3a cpv. 1 LPC,

"

L'importo

della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra

l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti."

2.6.   Circa le

spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che:

"

Per le persone che vivono durevolmente o per un

lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un

istituto), le spese riconosciute sono le seguenti:

a.

tassa giornaliera;

b.

importo per le spese personali (cpv. 2).”

"

Per le persone che vivono a casa e per le

persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese

per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo

dell'attività lucrativa;

b.  spese

di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del

ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi

versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata

l'assicurazione malattie;

d.  importo

forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura

infortuni);

e.  pensioni

alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."

2.7.   Ancora,

giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono:

"a.  le entrate in denaro o in natura provenienti

dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le

persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o

danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente

dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due

terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito

dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i

beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone

sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno

diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile

appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona

compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione

ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente

75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche,

comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da

un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)"

"

Non sono computati come redditi determinanti:

a. le

prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le

prestazioni d'aiuto sociale;

c. le

prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli

assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e. le

borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"

2.8.   In concreto,

a far tempo dal 7 maggio 2002 il ricorrente è degente in modo definitivo presso

la Casa di cura __________ (cfr. dichiarazione del 13 maggio 2002 agli atti

dell'Amministrazione).

A norma dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni

possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un

istituto o in un ospedale.

In ossequio a questa delega legislativa, il

Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il

calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti

permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è

di 75 franchi (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle

prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore

dal 1° gennaio 2001).

Pertanto, per il calcolo delle spese riconosciute

ai sensi delle prestazioni complementari, la Cassa ha computato al ricorrente a

giusta ragione per l'anno 2002 l’importo totale di Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x 365

giorni). A tale ammontare sono stati aggiunti Fr. 3'600.- (Fr. 300.- mensili x

E. 12 mesi) a titolo di spese personali per gli assicurati, come pure il

contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 3'372.- (cfr. Ordinanza

sui premi medi cantonali 2002 dell'assicurazione delle cure medico sanitarie

per il calcolo delle prestazioni complementari del 25 ottobre 2001 del DFI).

Correttamente l'Amministrazione ha dunque

ritenuto a titolo di spese riconosciute l'ammontare totale di Fr. 34'347.-.

2.9.   Conformemente

alla lettera g del menzionato art. 3c cpv. 1 LPC (cfr. consid. 2.7.) che

prevede che i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di

sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato, per stabilire la prestazione

complementare di __________ la Cassa cantonale di compensazione ha tenuto conto

dell’importo di Fr. 144'765.- a titolo di sostanza immobiliare alienata nel

2002.

Detto importo deriva dalla perizia del 3 ottobre

2002 (doc. _) allestita dall'Ufficio cantonale di stima su invito della Cassa

di compensazione e si riferisce al valore venale delle particelle nn. __________

(Fr. 600.-), __________ (Fr.160.-), __________ (Fr.180.-), __________ (Fr.

140'000.-), __________ (Fr. 95.-) __________ (Fr. 790.-), __________ (Fr.

100.-), __________ (Fr. 140.-) e __________ (Fr. 2'700.-) RFP di __________ -

precedentemente di proprietà del ricorrente e donate in data 10 aprile 2002

alla figlia __________ - calcolato in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI.

Con il suo gravame il ricorrente censura la

valutazione delle summenzionate particelle esperita dall'Ufficio stima.

L'assicurato lamenta infatti che i citati referti peritali del 3 ottobre 2002

giungano ad un valore eccessivo (Fr. 144'765.-), mentre fino ad allora il

valore ritenuto fiscalmente era quello di stima pari a Fr. 43'416.-. Inoltre,

l'assicurato contesta che per calcolare il valore dell'appartamento in PPP sul

fondo base n. __________la Cassa si sia riferita al valore calcolato nel 2002,

poiché sarebbe comprensivo dei lavori di ristrutturazione effettuati dalla

figlia __________. A suo dire, invece, la quota di comproprietà donata alla

figlia sarebbe pari al valore che detto appartamento aveva prima che diverse

migliorie fossero state eseguite.

Non v'è alcuna contestazione in merito alla

valutazione (cfr. gli atti della Cassa) delle altre proprietà detenute dal

ricorrente (partt. nn. __________RFP di __________).

Ai fini del calcolo della PC, a mente del

ricorrente i citati importi dovrebbero dunque essere ridotti come al valore di

stima o almeno bisognerebbe prendere in considerazione i costi dei lavori

sopportati da __________.

2.10.   Si osserva in

proposito che per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in

considerazione, di principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente

ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166

consid. 2a; RDAT I-1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf

Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pagg.156/166; ZAK 1989 pag. 238). È infatti

rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per

far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa

situazione (DTF 115 V 355 consid. 5d).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei

limiti. Segnatamente non è richiamabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato

a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione

adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata

sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag.

350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è

responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa

ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225

consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid.

2).

In tal caso la giurisprudenza considera che vi è

una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994

pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b).

La giurisprudenza si è limitata a riconoscere

l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, se la rinuncia è avvenuta

senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito

più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la

possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e

di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra

della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; CARIGIET/KOCH,

Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

In ambito di prestazioni complementari e più

precisamente di rinuncia a sostanza, secondo il TFA il computo di sostanza a

cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia

è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la

richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal proposito dichiarato illegale una

direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque

anni prima l'ottenimento della prestazione (Pratique VSI 1994 pag. 290).

L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la

valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore

nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della

rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria.

In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c

cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli

di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo

giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle

prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua sostanza per acquistare

dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua

libertà personale e conseguentemente non cade sotto l'egida della predetta

disposizione (DTF 115 V 353 e seg. consid. 5c).

2.11.   In concreto,

è dimostrato dalla documentazione versata agli atti dell'Amministrazione che

con atto di donazione immobiliare eseguito il 10 aprile 2002 dall'avv.

__________, notaio in __________, l'assicurato ha ceduto alla figlia __________

nove particelle site nel Comune di __________ (partt. nn. __________,

__________ (foglio PPP di 518/1000), __________).

In quell'occasione le parti hanno stabilito che

"Le

proprietà oggetto del presente atto vengono donate ed assunte nello stato di

fatto e di diritto in cui si trovano noto alle parti contraenti con servitù,

annotazioni e menzioni iscritte a Registro Fondiario, liberi da ipoteche,

dispensato il notaio da ogni verifica."

(cfr. punto 2 del rogito n.

__________dell'avv. __________, agli atti della Cassa). Tali donazioni sono

state iscritte nel RFP in data 12 aprile 2002 (d.g. n. __________, volume

__________).

Da ciò discende che la rinuncia da parte di

__________ sulla predetta sostanza immobiliare è avvenuta senza obbligo legale

e senza controprestazione adeguata.

E' infatti irrilevante il motivo per cui è

avvenuta detta cessione.

Conseguentemente, l'Amministrazione ha rettamente

ritenuto che vi è stata rinuncia di sostanza e che, giusta l'art. 3c cpv. 1

lett. g LPC, il valore della sostanza alienata deve essere computato

retroattivamente.

Su questo punto la decisione impugnata merita

quindi conferma.

2.12.   Per quanto

attiene alla modalità di calcolo della sostanza alienata, si rileva che ai sensi

dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la

valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della

sostanza.

Si evidenzia in primis come il rinunciare alla

propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione

complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni

alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il

valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato

al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di

Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è

assegnata la PC (cpv. 3).

Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato

prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a

riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica

del 12 giugno 1989).

Questa regolamentazione è stata dichiarata

conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte del TFA (Pratique

VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436).

La giurisprudenza ha precisato che la sostanza

deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito

annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non

pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.).

Inoltre, giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la

sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona

compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente.

Secondo tali termini, nella misura in cui la

sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa

nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che

venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul

mercato.

Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati

fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle

prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio

non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI

1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424).

In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1994

pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il

richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni

complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà.

In concreto, quindi, è il valore venale delle

citate particelle di __________ donate dal ricorrente che deve essere ritenuto

per il calcolo della sostanza computabile.

2.13.   Nella

fattispecie, l’assicurato ha ceduto nel 2002 alla figlia nove sue proprietà

immobiliari site a __________. Sulla scorta della legislazione federale testé

citata, detta sostanza alienata dal ricorrente dovrebbe essere integralmente

ripresa al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia, e meglio al 1° gennaio

2003, ed in seguito ridotta annualmente, la prima volta a decorrere dal 1°

gennaio 2004.

Pertanto, ritenuto inoltre che, a mente della

giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità

delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in

cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 109 V 179, DTF 107 V 5, DTF 107 V

141 e 154, DTF 104 V 143), per il periodo in esame non si fa luogo a procedere

all'ammortamento della sostanza alienata.

Le Direttive sulle prestazioni complementari

all’AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, prevedono al N. 4010 che:

"

Il soggiorno in un istituto deve essere

considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo

alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile.”

Nel caso di specie, poiché l’assicurato è degente

presso la Casa di cura __________ a far tempo dal 7 maggio 2002 (cfr. consid.

2.7.), tutti i suoi immobili posseduti in territorio di __________ (partt. nn.

__________) non gli servono quindi più da abitazione primaria.

Conformandosi all'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la

Cassa di compensazione ha pertanto computato correttamente al ricorrente i

relativi valori venali.

Quanto alla donazione dei summenzionati fondi

siti a __________, a norma del predetto art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, come detto,

sono pure determinanti i valori venali di ciascuno.

Ora, per stabilire il valore venale di tutti i

precitati fondi (art. 17 cpv. 4 e 5 OPC-AVS/AI), a buon diritto

l'Amministrazione ha fatto esperire delle perizie dall'Ufficio cantonale di

stima.

2.14.   In proposito

va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore

commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio

competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della

Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di

stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva

risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.).

Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la

determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve

sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta

Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle

prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti

(Pratique VSI 1993 pag. 137).

In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida

detto compito all’Ufficio stima.

In merito a ciò si osserva ancora che il TFA, in

un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la

valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato

l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.).

2.15.   Nel caso in

esame, con perizie immobiliari del 3 ottobre 2002 l'Ufficio stima (arch.

__________) ha stabilito, come già evidenziato, in Fr. 144'765.- il valore

venale complessivo dei singoli fondi di __________ (doc. _) e come segue il

valore venale dei mappali ubicati a __________, tuttora detenuti in proprietà,

in comproprietà ed in comunione ereditaria dal ricorrente (cfr. gli atti della

Cassa). Su tali basi la Cassa ha determinato l'importo imputabile

all'assicurato:

part. n.             valore venale totale     valore

imputabile ricorrente

__________       Fr.     2'150.-           x 1/8        Fr.

268,75

__________       Fr.        100.-                            Fr.

100.-

__________       Fr.     2'900.-                            Fr.

2'900.-

__________       Fr.        200.-                            Fr.

200.-

__________       Fr.   26'000.-           x 1/2        Fr.

13'000.-

__________       Fr.        270.-           x 1/2        Fr.

135.-

TOTALE              Fr.   31'620.-                            Fr.

16'603,75

Ora, giusta il predetto art. 17 cpv. 5

OPC-AVS/AI, nella decisione impugnata la Cassa avrebbe dovuto considerare a

titolo di sostanza alienata l'ammontare di Fr. 144'645.-, e non l'importo di

Fr. 144'765.-. Infatti, il ricorrente deteneva una quota di 1/3 di coattiva

sulla part. n. __________, per cui il relativo valore venale è pari a Fr. 60.-

e non a Fr. 180.-.

Quanto al valore delle altre particelle site nel

territorio di __________, determinato in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI,

l'ammontare computabile assomma giustamente a Fr. 16'603,75.-.

L'importo della sostanza netta totale di Fr.

161'248.- va quindi posto alla base del presente giudizio.

2.16.   Tuttavia,

pendente causa questo Tribunale ha invitato la Cassa (doc. _), per il tramite

dell'Ufficio stima, a prendere posizione in merito alla distinta delle fatture

prodotte dall'assicurato con il suo gravame. Dette spese concernono materiali e

lavori di ristrutturazione commissionati dalla figlia __________ per

l'appartamento in cui essa viveva con la sua famiglia e con il padre ricorrente

(foglio PPP di 518/1000 sulla part. n. __________RFP di __________).

L'ing. __________ dell'Ufficio stima ha così

esperito in loco il 27 febbraio 2003 un incontro con la predetta figlia

dell'assicurato ed il di lei marito con susseguente sopralluogo, provvedendo

poi ad allestire delle osservazioni per quanto concerne la succitata PPP.

Nel proprio referto peritale del 12 marzo 2003

l'ing. __________ ha rivisto la valutazione dello stabile in esame non

considerando però – a differenza del primo perito arch. __________ - i lavori

di miglioria eseguiti negli anni precedenti la donazione.

L'Ufficio stima (doc. _) ha osservato in

particolare quanto segue:

"(…)

Durante l'incontro del 27 febbraio 2002, abbiamo

analizzato i vari aspetti riguardanti le valutazioni espresse nella nostra

perizia e le osservazioni presentate dai signori __________. Si è pure discusso

della differenza tra la procedura di valutazione dei valori di stima ufficiali,

che sono determinati in ossequio alla Legge sulla stima ufficiale della

sostanza immobiliare e al rispettivo regolamento d'applicazione e quella

applicata nella richiesta della prestazione complementare, fornendo le

necessarie informazioni.

Il valore venale è stato determinato tenendo in

considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in

particolare:

a)   l'importanza della località in cui giace la proprietà da

valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo

residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o

quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b)   i prezzi pagati nelle contrattazioni

di compravendita,

pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

c)   il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di

locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località

o nel quartiere per oggetti paragonabili.

d)   il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il

genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i

comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di

conservazione;

e)   le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la

posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la

topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli

accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul

valore commerciale."

Riesaminando la precedente perizia, l'ing.

__________ ha ritenuto che il valore di Fr. 410.-/mc del diritto esclusivo

dell'assicurato risultava troppo elevato per cui era opportuno fissarlo in Fr.

260.-/mc. Di conseguenza, pure il valore di reddito è stato mutato in Fr. 450.-

al mese (contro i precedenti Fr. 650.-). Tenendo conto di questi fattori, il

valore venale del citato diritto esclusivo è stato determinato in Fr. 100'000.-

(doc. _), contro l'ammontare di Fr. 140'000.- previsto con la prima perizia

dell'arch. __________.

Sulla base di tale cambiamento, la Cassa ha

rifatto i calcoli per determinare il diritto del ricorrente ad una prestazione

complementare. Malgrado la modifica di alcuni parametri, la resistente ha proposto

di negare ugualmente a __________ una PC (doc. _).

2.17.   In merito a

quanto sopra va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le

perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni

logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK

1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS

1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S.H.; LOCHER,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

Lo stesso vale per quel che riguarda perizie

dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188;

RAMI 1993 pag. 95).

Per quanto concerne il valore probatorio d'un

rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati,

se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate, se

è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate.

Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio

l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio

richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF

122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.).

Il giudice non si scosta, senza motivi

imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti

proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche

conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata

fattispecie (DTF 122 V 161).

La citata giurisprudenza del TFA deve valere per

tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP

n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito

immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re. L.M.).

Nel caso in esame l'assicurato non ha

concretamente contestato la valutazione tecnica oggetto delle perizie

immobiliari. Agli atti non figurano dunque argomenti contrastanti i dati

forniti dall'Ufficio stima. Ritenuto inoltre come nella sua valutazione il

perito ha considerato gli immobili al loro stato attuale tenendo conto di tutte

le peculiarità rilevanti quali le condizioni di manutenzione, gli elementi

costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre quindi

concludere che non vi sono elementi tali da mettere in discussione la

correttezza delle citate perizie.

Del resto, queste si fondano su accertamenti

approfonditi, esperiti da specialista del ramo che si è basato su criteri

generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali

parametri. I referti peritali giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente

a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali.

Per queste

ragioni il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che

risultano pienamente affidabili (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S. consid.

2b).

2.18.   Visto quanto

precede, la situazione con oggetto la sostanza immobiliare del ricorrente deve

essere modificata, nel senso che il valore venale della PPP di 518/1000 sul

fondo base n. __________RFP di __________ è fissato a Fr. 100'000.-, mentre

tutti gli altri prezzi rimangono invariati (cfr. consid. 2.15.).

Di conseguenza, il valore venale complessivo

della sostanza immobiliare appartenente alla ricorrente è pari a Fr.

121'248.-, di cui Fr. 104'645.- - e non Fr. 144'765.- come stabilito dalla

Cassa - concernono le particelle di __________ alienate nel 2002.

Pertanto, gli ammontari di Fr. 16'603.- e di Fr.

104'645.- devono così essere posti alla base del presente giudizio a titolo di

proprietà fondiaria al valore commerciale, rispettivamente come sostanza mobile

od immobile alienata.

Nella tabella di calcolo PC per il 2002 dovrà

essere poi dedotta la parte di sostanza non computabile di Fr. 25'000.- (art.

3c cpv. 1 lett. c LPC), per cui al ricorrente bisogna calcolare una sostanza

computabile totale pari a Fr. 96'248.- (Fr. 16'603.- + Fr. 104'645.- -

Fr. 25'000.-). Ciò comporta conseguentemente un importo di Fr. 9'624.- a titolo

di sostanza computabile nel reddito non privilegiato.

Infine, nel computo dei redditi non privilegiati

si deve ancora aggiungere l'ipotetico rendimento della sostanza alienata.

A tal proposito, giusta il N. 2091.1 delle

Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS,

"

Fa pure parte del reddito proveniente dalla

sostanza un reddito ipotetico proveniente dai beni patrimoniali ai quali si è

rinunciato. Il reddito ipotetico è stabilito sulla base del tasso d'interesse

medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui è assegnata la

prestazione (VSI 1994 p. 161)."

Sempre secondo tale direttiva, il tasso

d'interesse medio sul risparmio nell'anno 2001 si situa all'1,5% (Pratique VSI

1/2002 pag. 23), per cui nel 2002 l'ipotetico rendimento della sostanza

alienata dall'assicurato è pari a Fr. 1'570.- (Fr. 104'645.- x 1,5%).

2.19.   In

conclusione, il calcolo della PC del ricorrente per il periodo maggio

2002-dicembre 2002 avrebbe dovuto quindi essere così formulato:

Fabbisogno

Retta per degenti in istituti                                    Fr. 27'375.-

Spese personali                                                    Fr. 3'600.-

Contributo fisso assicurazione malattia              Fr. 3'372.-

TOTALE FABBISOGNO

Fr. 34'347.-

Sostanza

Proprietà fondiaria al valore commerciale         Fr. 16'603.-

Sostanza mobile o immobile alienata                 Fr. 104'645.-

Sostanza netta                                                       Fr. 121'248.-

-

Parte della sostanza non computabile                Fr. 25'000.-

SOSTANZA COMPUTABILE

Fr. 96'248.-

Reddito non privilegiato

Sostanza computabile 1/10                                 Fr. 9'624.-

Rendite AVS e AI, senza AGI                              Fr. 23'736.-

Ipotetico rendimento della sostanza alienata     Fr. 1'570.-

TOTALE REDDITI

Fr. 34'930.-

PC annua: Fr. 34'347.-  -  Fr. 34'930.-  =           Fr.

-.-

Stante quanto precede, nonostante i nuovi importi

ritenuti nelle motivazioni che precedono, i redditi del ricorrente (Fr.

34'930.-) superano ancora le spese riconosciute (Fr. 34'347.-), per cui non v'è

spazio per concedergli una prestazione complementare.

Conseguentemente, il ricorso presentato il 6

novembre 2002 da __________ deve essere respinto.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.05.2003 33.2002.73 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.05.2003 33.2002.73 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.05.2003 33.2002.73

Sentenza o decisione senza scheda

Raccomandata Incarto n. 33.2002.73 TB Lugano 7 maggio 2003 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Ivano Ranzanici con redattrice: Tanja Balmelli, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 6 novembre 2002 di __________ contro la decisione dell'11 ottobre 2002 emanata da Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 In materia di prestazioni complementari ritenuto, in fatto 1.1.   Con decisione dell'11 ottobre 2002 (doc. _) la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha respinto con effetto dal 1° maggio 2002 la richiesta del 13 maggio 2002 di __________, tesa all'ottenimento di una prestazione complementare. Il rifiuto della rendita PC è riconducibile ai redditi dell'assicurato che sarebbero superiori alle spese riconosciute. 1.2.   Con tempestivo ricorso del 6 novembre 2002 (doc. _) l'assicurato si è aggravato contro il predetto rifiuto della PC, evidenziando che l'abitazione di sua proprietà (Foglio PPP 518/1000 sul fondo base part. n. __________RFP di __________) ove ha risieduto fino al momento in cui è stato ricoverato in casa per anziani è stata precedentemente ristrutturata ed arredata a spese della figlia, con cui conviveva. Pertanto, la sua quota parte di comproprietà, stato 2002, sarebbe stata erroneamente valutata in Fr. 144'765.-: infatti, l'effettivo valore di stima – quindi senza il valore aggiunto con la ristrutturazione – sarebbe invece pari a Fr. 43'416.-. Con il ricorso l'assicurato ha prodotto copia di alcune fatture comprovanti parte dei lavori eseguiti su detto immobile dalla figlia __________ (docc. _). 1.3.   Con risposta del 29 novembre 2002 (doc. _) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso. In specie la resistente ha applicato d'un lato l'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI relativo alla stima, al valore venale (Fr. 16'603,75), della sostanza detenuta dall'assicurato che non gli serve da abitazione (sei fondi ubicati a __________) giacché degente dal 7 maggio 2002 presso la casa di riposo __________. Dall'altro, l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC con oggetto il computo della sostanza alienata dal ricorrente (nove particelle site a __________) senza contropartita alla figlia __________ (Fr. 144'765.-) con atto notarile del 10 aprile 2002 (cfr. gli atti della Cassa). Contestualmente la Cassa ha prodotto le perizie complete dei mappali nn. __________RFP di __________– tutti detenuti in proprietà assoluta dall'interessato - esperite in data 3 ottobre 2002 dall'arch. __________ dell'Ufficio cantonale di stima (doc. _). 1.4.   Pendente causa questo Tribunale ha interpellato la Cassa in merito alla mancata considerazione dei costi sostenuti dalla figlia dell'assicurato per i lavori effettuati sull'appartamento in PPP di cui al fondo base n. __________RFP di __________ (doc. _). 1.5.   Sulla scorta delle nuove risultanze formulate dall'ing. __________ dell'Ufficio stima su invito della Cassa (doc. _), quest'ultima ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari di __________. Malgrado essa abbia proceduto a modificare il valore venale della PPP di 518/1000 sul mappale n. __________RFP di __________ in Fr. 100'000.- (contro i precedenti Fr. 140'000.-), l'Amministrazione ha nuovamente proposto la reiezione del gravame poiché il superamento del limite di reddito passerebbe da Fr. 5'195.- a Fr. 896.- (doc. _). Contestualmente la resistente ha prodotto la nuova perizia del 12 marzo 2003 (doc. _) con oggetto la summenzionata proprietà per piani. 1.6.   Invitato a produrre nuovi mezzi di prova in relazione sia alle prime perizie dettagliate del 3 ottobre 2002 (doc. _) sia al nuovo referto peritale dell'ing. __________ che ha fatto seguito (doc. _), il ricorrente è rimasto silente in merito ad entrambi gli oggetti. in diritto In ordine 2.1.   Va innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, che tuttavia non è applicabile al caso di specie considerato che il giudice delle assicurazioni sociali non tiene conto di modifiche legislative e di fatto verificatesi dopo il momento determinante della resa del provvedimento amministrativo (STFA del 7 marzo 2003 nella causa L. e G. G., H 305/01; STFA del 29 gennaio 2003 nella causa M.D.L., U 129/02, consid. 1.3, pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C.A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa M.C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa J.P.-R., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b). Per cui ogni riferimento alle norme applicabili in concreto va inteso nel loro tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002. 2.2.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98). Nel merito 2.3.   Va avantutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9). 2.4.   Per l’art. 2c lett. c LPC hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l’articolo 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad un assegno per grandi invalidi dell'AI. 2.5.   Secondo l’art. 3a cpv. 1 LPC, " L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute e i redditi determinanti." 2.6.   Circa le spese riconosciute l’art. 3b cpv. 2 e 3 LPC prevede che: " Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto), le spese riconosciute sono le seguenti: a. tassa giornaliera; b. importo per le spese personali (cpv. 2).” " Per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono inoltre riconosciute le spese seguenti:

a.  spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;

b.  spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c.  premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d.  importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e.  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)." 2.7.   Ancora, giusta l’art. 3c LPC i redditi determinanti comprendono: "a.  le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa, il saldo è computato in ragione di due terzi. Per gli invalidi ai sensi dell'articolo 2c lettera d, il reddito dell'attività lucrativa è interamente computato;

b.  il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;

c.  un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25000 franchi, per coniugi 40000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;

d.  le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

e.  le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;

f.   gli assegni familiari

g.  le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;

h.  le pensioni alimentari del diritto di famiglia. (cpv. 1)" " Non sono computati come redditi determinanti:

a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;

b. le prestazioni d'aiuto sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;

e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)" 2.8.   In concreto, a far tempo dal 7 maggio 2002 il ricorrente è degente in modo definitivo presso la Casa di cura __________ (cfr. dichiarazione del 13 maggio 2002 agli atti dell'Amministrazione). A norma dell’art. 5 cpv. 3 lett. a LPC, i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale. In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha stabilito che la retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti permanenti o per periodi di lunga durata in case per anziani o case di cura è di 75 franchi (art. 2 del Decreto esecutivo concernente la Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (LPC) del 6 dicembre 2000, in vigore dal 1° gennaio 2001). Pertanto, per il calcolo delle spese riconosciute ai sensi delle prestazioni complementari, la Cassa ha computato al ricorrente a giusta ragione per l'anno 2002 l’importo totale di Fr. 27'375.- (Fr. 75.- x 365 giorni). A tale ammontare sono stati aggiunti Fr. 3'600.- (Fr. 300.- mensili x 12 mesi) a titolo di spese personali per gli assicurati, come pure il contributo fisso per l'assicurazione malattia di Fr. 3'372.- (cfr. Ordinanza sui premi medi cantonali 2002 dell'assicurazione delle cure medico sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari del 25 ottobre 2001 del DFI). Correttamente l'Amministrazione ha dunque ritenuto a titolo di spese riconosciute l'ammontare totale di Fr. 34'347.-. 2.9.   Conformemente alla lettera g del menzionato art. 3c cpv. 1 LPC (cfr. consid. 2.7.) che prevede che i redditi determinanti comprendono le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato, per stabilire la prestazione complementare di __________ la Cassa cantonale di compensazione ha tenuto conto dell’importo di Fr. 144'765.- a titolo di sostanza immobiliare alienata nel 2002. Detto importo deriva dalla perizia del 3 ottobre 2002 (doc. _) allestita dall'Ufficio cantonale di stima su invito della Cassa di compensazione e si riferisce al valore venale delle particelle nn. __________ (Fr. 600.-), __________ (Fr.160.-), __________ (Fr.180.-), __________ (Fr. 140'000.-), __________ (Fr. 95.-) __________ (Fr. 790.-), __________ (Fr. 100.-), __________ (Fr. 140.-) e __________ (Fr. 2'700.-) RFP di __________ - precedentemente di proprietà del ricorrente e donate in data 10 aprile 2002 alla figlia __________ - calcolato in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI. Con il suo gravame il ricorrente censura la valutazione delle summenzionate particelle esperita dall'Ufficio stima. L'assicurato lamenta infatti che i citati referti peritali del 3 ottobre 2002 giungano ad un valore eccessivo (Fr. 144'765.-), mentre fino ad allora il valore ritenuto fiscalmente era quello di stima pari a Fr. 43'416.-. Inoltre, l'assicurato contesta che per calcolare il valore dell'appartamento in PPP sul fondo base n. __________la Cassa si sia riferita al valore calcolato nel 2002, poiché sarebbe comprensivo dei lavori di ristrutturazione effettuati dalla figlia __________. A suo dire, invece, la quota di comproprietà donata alla figlia sarebbe pari al valore che detto appartamento aveva prima che diverse migliorie fossero state eseguite. Non v'è alcuna contestazione in merito alla valutazione (cfr. gli atti della Cassa) delle altre proprietà detenute dal ricorrente (partt. nn. __________RFP di __________). Ai fini del calcolo della PC, a mente del ricorrente i citati importi dovrebbero dunque essere ridotti come al valore di stima o almeno bisognerebbe prendere in considerazione i costi dei lavori sopportati da __________. 2.10.   Si osserva in proposito che per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione, di principio, solo quegli attivi che l’assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; RDAT I-1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen, Baden 1995, pagg.156/166; ZAK 1989 pag. 238). È infatti rilevante la circostanza che l’interessato non dispone dei mezzi necessari per far fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355 consid. 5d). Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente non è richiamabile nell’ipotesi in cui l’assicurato ha rinunciato a dei beni senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; 1988 pag. 275 consid. 2b) oppure, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un’attività lucrativa ammissibile (AHI Praxis 1995 pag. 166 consid. 2a; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a; RCC 1992 pag. 348; DTF 115 V 353 consid. 5c; DTF 122 V 397 consid. 2). In tal caso la giurisprudenza considera che vi è una rinuncia di sostanza ai sensi dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC (RDAT I-1994 pag. 189 consid. 3a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b). La giurisprudenza si è limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (AHI Praxis 1995, pag. 167 consid. 2b; CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100). In ambito di prestazioni complementari e più precisamente di rinuncia a sostanza, secondo il TFA il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. Il TFA ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (Pratique VSI 1994 pag. 290). L'Alta Corte ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (AHI Praxis 1994 pag. 284), trattandosi di retroattività impropria. In conclusione, quindi, lo scopo dell’art. 3c cpv. 1 lett. g LPC consiste avantutto nell’evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui tuttavia l’assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e conseguentemente non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 e seg. consid. 5c). 2.11.   In concreto, è dimostrato dalla documentazione versata agli atti dell'Amministrazione che con atto di donazione immobiliare eseguito il 10 aprile 2002 dall'avv. __________, notaio in __________, l'assicurato ha ceduto alla figlia __________ nove particelle site nel Comune di __________ (partt. nn. __________, __________ (foglio PPP di 518/1000), __________). In quell'occasione le parti hanno stabilito che "Le proprietà oggetto del presente atto vengono donate ed assunte nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano noto alle parti contraenti con servitù, annotazioni e menzioni iscritte a Registro Fondiario, liberi da ipoteche, dispensato il notaio da ogni verifica." (cfr. punto 2 del rogito n. __________dell'avv. __________, agli atti della Cassa). Tali donazioni sono state iscritte nel RFP in data 12 aprile 2002 (d.g. n. __________, volume __________). Da ciò discende che la rinuncia da parte di __________ sulla predetta sostanza immobiliare è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. E' infatti irrilevante il motivo per cui è avvenuta detta cessione. Conseguentemente, l'Amministrazione ha rettamente ritenuto che vi è stata rinuncia di sostanza e che, giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. g LPC, il valore della sostanza alienata deve essere computato retroattivamente. Su questo punto la decisione impugnata merita quindi conferma. 2.12.   Per quanto attiene alla modalità di calcolo della sostanza alienata, si rileva che ai sensi dell’art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, il Consiglio federale disciplina la valutazione dei redditi determinanti, delle spese riconosciute, nonché della sostanza. Si evidenzia in primis come il rinunciare alla propria sostanza comporti contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI entrato in vigore il 1° gennaio 1990). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (cpv. 2) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (cpv. 3). Le parti di sostanza alle quali si è rinunciato prima dell'entrata in vigore dell'art. 17a OPC-AVS/AI sono sottoposte a riduzione solo a partire dal 1° gennaio 1990 (cfr. Disp. Trans. alla modifica del 12 giugno 1989). Questa regolamentazione è stata dichiarata conforme alla legge ed alla Costituzione federale da parte del TFA (Pratique VSI 1994 pag. 162; RCC 1992 pag. 436). La giurisprudenza ha precisato che la sostanza deve essere ripresa integralmente il 1° gennaio 1990 e ridotta in seguito annualmente, la prima volta il 1° gennaio 1991 (DTF 119 V 487; STFA non pubblicata del 21 dicembre 1990 nella causa V.A.). Inoltre, giusta l’art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al richiedente o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore corrente. Secondo tali termini, nella misura in cui la sostanza non serve più da abitazione al richiedente o ad una persona compresa nel calcolo della prestazione complementare, il legislatore ha voluto che venisse imputato il valore che l’immobile rappresenta effettivamente sul mercato. Non sarebbe infatti corretto che agli assicurati fosse consentito di mantenere la sostanza a vantaggio degli eredi grazie alle prestazioni complementari. I titolari di carte valori e libretti di risparmio non devono essere trattati peggio dei proprietari immobiliari (Pratique VSI 1994 pag. 195; RCC 1991 pag. 424). In una sentenza pubblicata in Pratique VSI 1994 pag. 290, il TFA ha specificato che tale disposizione è applicabile solo se il richiedente (o un’altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari) non abita personalmente nell’immobile di sua proprietà. In concreto, quindi, è il valore venale delle citate particelle di __________ donate dal ricorrente che deve essere ritenuto per il calcolo della sostanza computabile. 2.13.   Nella fattispecie, l’assicurato ha ceduto nel 2002 alla figlia nove sue proprietà immobiliari site a __________. Sulla scorta della legislazione federale testé citata, detta sostanza alienata dal ricorrente dovrebbe essere integralmente ripresa al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia, e meglio al 1° gennaio 2003, ed in seguito ridotta annualmente, la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2004. Pertanto, ritenuto inoltre che, a mente della giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali valuta la legittimità delle decisioni impugnate in base allo stato di fatto esistente al momento in cui la decisione litigiosa è stata presa (DTF 109 V 179, DTF 107 V 5, DTF 107 V 141 e 154, DTF 104 V 143), per il periodo in esame non si fa luogo a procedere all'ammortamento della sostanza alienata. Le Direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, prevedono al N. 4010 che: " Il soggiorno in un istituto deve essere considerato permanente quando il beneficiario della PC ha disdetto il suo alloggio oppure se un ritorno a casa è molto improbabile.” Nel caso di specie, poiché l’assicurato è degente presso la Casa di cura __________ a far tempo dal 7 maggio 2002 (cfr. consid. 2.7.), tutti i suoi immobili posseduti in territorio di __________ (partt. nn. __________) non gli servono quindi più da abitazione primaria. Conformandosi all'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, la Cassa di compensazione ha pertanto computato correttamente al ricorrente i relativi valori venali. Quanto alla donazione dei summenzionati fondi siti a __________, a norma del predetto art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, come detto, sono pure determinanti i valori venali di ciascuno. Ora, per stabilire il valore venale di tutti i precitati fondi (art. 17 cpv. 4 e 5 OPC-AVS/AI), a buon diritto l'Amministrazione ha fatto esperire delle perizie dall'Ufficio cantonale di stima. 2.14.   In proposito va rilevato che secondo la prassi del TFA, per determinare il valore commerciale l’Amministrazione deve far esperire una perizia da un ufficio competente. Il TCA ha infatti dichiarato illegale la precedente prassi della Cassa, che consisteva nell’aumentare sistematicamente del 30% il valore di stima ufficiale. Applicando questo metodo, nel caso di nuove stime poteva risultare un valore superiore a quello corrente (RDAT II-1995 pagg. 203 segg.). Secondo la giurisprudenza del TFA, infine, per la determinazione del valore corrente degli immobili l’ufficio cantonale deve sempre far capo allo stesso servizio (SVR 1998 LPC N. 5). A mente dell’Alta Corte federale sarebbe infatti inammissibile calcolare l’importo delle prestazioni complementari in base a stime elaborate da autorità differenti (Pratique VSI 1993 pag. 137). In concreto, nel Canton Ticino la Cassa affida detto compito all’Ufficio stima. In merito a ciò si osserva ancora che il TFA, in un caso riguardante il Canton Ticino in cui il ricorrente aveva contestato la valutazione immobiliare operata dall’Ufficio cantonale di stima, ha confermato l’operato dei periti (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S.). 2.15.   Nel caso in esame, con perizie immobiliari del 3 ottobre 2002 l'Ufficio stima (arch. __________) ha stabilito, come già evidenziato, in Fr. 144'765.- il valore venale complessivo dei singoli fondi di __________ (doc. _) e come segue il valore venale dei mappali ubicati a __________, tuttora detenuti in proprietà, in comproprietà ed in comunione ereditaria dal ricorrente (cfr. gli atti della Cassa). Su tali basi la Cassa ha determinato l'importo imputabile all'assicurato: part. n.             valore venale totale     valore imputabile ricorrente __________       Fr.     2'150.-           x 1/8        Fr. 268,75 __________       Fr.        100.-                            Fr. 100.- __________       Fr.     2'900.-                            Fr. 2'900.- __________       Fr.        200.-                            Fr. 200.- __________       Fr.   26'000.-           x 1/2        Fr. 13'000.- __________       Fr.        270.-           x 1/2        Fr. 135.- TOTALE              Fr.   31'620.-                            Fr. 16'603,75 Ora, giusta il predetto art. 17 cpv. 5 OPC-AVS/AI, nella decisione impugnata la Cassa avrebbe dovuto considerare a titolo di sostanza alienata l'ammontare di Fr. 144'645.-, e non l'importo di Fr. 144'765.-. Infatti, il ricorrente deteneva una quota di 1/3 di coattiva sulla part. n. __________, per cui il relativo valore venale è pari a Fr. 60.- e non a Fr. 180.-. Quanto al valore delle altre particelle site nel territorio di __________, determinato in virtù dell'art. 17 cpv. 4 OPC-AVS/AI, l'ammontare computabile assomma giustamente a Fr. 16'603,75.-. L'importo della sostanza netta totale di Fr. 161'248.- va quindi posto alla base del presente giudizio. 2.16.   Tuttavia, pendente causa questo Tribunale ha invitato la Cassa (doc. _), per il tramite dell'Ufficio stima, a prendere posizione in merito alla distinta delle fatture prodotte dall'assicurato con il suo gravame. Dette spese concernono materiali e lavori di ristrutturazione commissionati dalla figlia __________ per l'appartamento in cui essa viveva con la sua famiglia e con il padre ricorrente (foglio PPP di 518/1000 sulla part. n. __________RFP di __________). L'ing. __________ dell'Ufficio stima ha così esperito in loco il 27 febbraio 2003 un incontro con la predetta figlia dell'assicurato ed il di lei marito con susseguente sopralluogo, provvedendo poi ad allestire delle osservazioni per quanto concerne la succitata PPP. Nel proprio referto peritale del 12 marzo 2003 l'ing. __________ ha rivisto la valutazione dello stabile in esame non considerando però – a differenza del primo perito arch. __________ - i lavori di miglioria eseguiti negli anni precedenti la donazione. L'Ufficio stima (doc. _) ha osservato in particolare quanto segue: "(…) Durante l'incontro del 27 febbraio 2002, abbiamo analizzato i vari aspetti riguardanti le valutazioni espresse nella nostra perizia e le osservazioni presentate dai signori __________. Si è pure discusso della differenza tra la procedura di valutazione dei valori di stima ufficiali, che sono determinati in ossequio alla Legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare e al rispettivo regolamento d'applicazione e quella applicata nella richiesta della prestazione complementare, fornendo le necessarie informazioni. Il valore venale è stato determinato tenendo in considerazione vari fattori che influiscono sull'oggetto da valutare e in particolare:

a)   l'importanza della località in cui giace la proprietà da valutare, in rapporto con la situazione geografica, con lo sviluppo residenziale, industriale e commerciale della regione e d'ogni singola parte o quartiere o frazione o zona dove si trovano i fondi;

b)   i prezzi pagati nelle contrattazioni di compravendita, pubbliche e private, avvenute nella località negli ultimi anni;

c)   il valore di reddito accertato, sulla scorta dei contratti di locazione esistenti in quanto corrispondenti alle pigioni in uso nelle località o nel quartiere per oggetti paragonabili.

d)   il valore dei fabbricati in rapporto con le dimensioni, con il genere di costruzione e sua maggiore o minore solidità e ricercatezza, con i comodi e con gli incomodi d'abitabilità o d'utilizzazione, con lo stato di conservazione;

e)   le norme pianificatorie dettate dal Piano Regolatore, la posizione, le dimensioni, le caratteristiche fisiche, la configurazione, la topografia, l'esposizione, lo sfruttamento, il grado d'urbanizzazione, gli accesi, le servitù, nonché quei fattori positivi o negativi che incidano sul valore commerciale." Riesaminando la precedente perizia, l'ing. __________ ha ritenuto che il valore di Fr. 410.-/mc del diritto esclusivo dell'assicurato risultava troppo elevato per cui era opportuno fissarlo in Fr. 260.-/mc. Di conseguenza, pure il valore di reddito è stato mutato in Fr. 450.- al mese (contro i precedenti Fr. 650.-). Tenendo conto di questi fattori, il valore venale del citato diritto esclusivo è stato determinato in Fr. 100'000.- (doc. _), contro l'ammontare di Fr. 140'000.- previsto con la prima perizia dell'arch. __________. Sulla base di tale cambiamento, la Cassa ha rifatto i calcoli per determinare il diritto del ricorrente ad una prestazione complementare. Malgrado la modifica di alcuni parametri, la resistente ha proposto di negare ugualmente a __________ una PC (doc. _). 2.17.   In merito a quanto sopra va rilevato che, secondo costante giurisprudenza federale, le perizie mediche eseguite nell’ambito della procedura amministrativa da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili, se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi (ZAK 1986 pag. 189; RAMI U 167 pag. 96; DTF 104 V 212; SZS 1987 pagg. 237-239; SZS 1988 pagg. 329 e 332; DTF non pubblicato del 24.12.1993 in re S.H.; LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). Lo stesso vale per quel che riguarda perizie dell’Amministrazione presso medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK 1986 pag. 188; RAMI 1993 pag. 95). Per quanto concerne il valore probatorio d'un rapporto si deve accertare se è completo per quanto riguarda i temi sollevati, se si riferisce a esami approfonditi, se tiene conto delle censure sollevate, se è chiaro nella presentazione e se le conclusioni cui perviene sono fondate. Elemento determinante dal profilo probatorio non è in linea di principio l'origine del mezzo di prova né la designazione del materiale probatorio richiesto sotto qualifica di rapporto o di perizia, bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 consid. 1c; STFA del 29 settembre 1998 in re S.F.). Il giudice non si scosta, senza motivi imperativi, dalle risultanze di una perizia, compito del perito essendo infatti proprio quello di mettere a disposizione della giustizia le sue specifiche conoscenze, allo scopo di chiarire gli aspetti specialistici di una determinata fattispecie (DTF 122 V 161). La citata giurisprudenza del TFA deve valere per tutte le perizie (cfr. ad esempio per la previdenza professionale SVR 1998 LPP

n. 16), e quindi deve essere applicata anche per quelle esperite in ambito immobiliare (STCA del 24 febbraio 1997 in re. L.M.). Nel caso in esame l'assicurato non ha concretamente contestato la valutazione tecnica oggetto delle perizie immobiliari. Agli atti non figurano dunque argomenti contrastanti i dati forniti dall'Ufficio stima. Ritenuto inoltre come nella sua valutazione il perito ha considerato gli immobili al loro stato attuale tenendo conto di tutte le peculiarità rilevanti quali le condizioni di manutenzione, gli elementi costruttivi, le diverse installazioni e gli arredamenti, occorre quindi concludere che non vi sono elementi tali da mettere in discussione la correttezza delle citate perizie. Del resto, queste si fondano su accertamenti approfonditi, esperiti da specialista del ramo che si è basato su criteri generalmente applicabili in questo ambito, ponderando inoltre tutti gli usuali parametri. I referti peritali giungono inoltre a conclusioni logiche, conformemente a quanto stabilito dai succitati criteri giurisprudenziali. Per queste ragioni il TCA non ha quindi motivo di scostarsi dalle conclusioni peritali che risultano pienamente affidabili (STFA del 27 febbraio 1998 in re S.S. consid. 2b). 2.18.   Visto quanto precede, la situazione con oggetto la sostanza immobiliare del ricorrente deve essere modificata, nel senso che il valore venale della PPP di 518/1000 sul fondo base n. __________RFP di __________ è fissato a Fr. 100'000.-, mentre tutti gli altri prezzi rimangono invariati (cfr. consid. 2.15.). Di conseguenza, il valore venale complessivo della sostanza immobiliare appartenente alla ricorrente è pari a Fr. 121'248.-, di cui Fr. 104'645.- - e non Fr. 144'765.- come stabilito dalla Cassa - concernono le particelle di __________ alienate nel 2002. Pertanto, gli ammontari di Fr. 16'603.- e di Fr. 104'645.- devono così essere posti alla base del presente giudizio a titolo di proprietà fondiaria al valore commerciale, rispettivamente come sostanza mobile od immobile alienata. Nella tabella di calcolo PC per il 2002 dovrà essere poi dedotta la parte di sostanza non computabile di Fr. 25'000.- (art. 3c cpv. 1 lett. c LPC), per cui al ricorrente bisogna calcolare una sostanza computabile totale pari a Fr. 96'248.- (Fr. 16'603.- + Fr. 104'645.- - Fr. 25'000.-). Ciò comporta conseguentemente un importo di Fr. 9'624.- a titolo di sostanza computabile nel reddito non privilegiato. Infine, nel computo dei redditi non privilegiati si deve ancora aggiungere l'ipotetico rendimento della sostanza alienata. A tal proposito, giusta il N. 2091.1 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, " Fa pure parte del reddito proveniente dalla sostanza un reddito ipotetico proveniente dai beni patrimoniali ai quali si è rinunciato. Il reddito ipotetico è stabilito sulla base del tasso d'interesse medio sui risparmi dell'anno precedente quello in cui è assegnata la prestazione (VSI 1994 p. 161)." Sempre secondo tale direttiva, il tasso d'interesse medio sul risparmio nell'anno 2001 si situa all'1,5% (Pratique VSI 1/2002 pag. 23), per cui nel 2002 l'ipotetico rendimento della sostanza alienata dall'assicurato è pari a Fr. 1'570.- (Fr. 104'645.- x 1,5%). 2.19.   In conclusione, il calcolo della PC del ricorrente per il periodo maggio 2002-dicembre 2002 avrebbe dovuto quindi essere così formulato: Fabbisogno Retta per degenti in istituti                                    Fr. 27'375.- Spese personali                                                    Fr. 3'600.- Contributo fisso assicurazione malattia              Fr. 3'372.- TOTALE FABBISOGNO Fr. 34'347.- Sostanza Proprietà fondiaria al valore commerciale         Fr. 16'603.- Sostanza mobile o immobile alienata                 Fr. 104'645.- Sostanza netta                                                       Fr. 121'248.- - Parte della sostanza non computabile                Fr. 25'000.- SOSTANZA COMPUTABILE Fr. 96'248.- Reddito non privilegiato Sostanza computabile 1/10                                 Fr. 9'624.- Rendite AVS e AI, senza AGI                              Fr. 23'736.- Ipotetico rendimento della sostanza alienata     Fr. 1'570.- TOTALE REDDITI Fr. 34'930.- PC annua: Fr. 34'347.-  -  Fr. 34'930.-  =           Fr. -.- Stante quanto precede, nonostante i nuovi importi ritenuti nelle motivazioni che precedono, i redditi del ricorrente (Fr. 34'930.-) superano ancora le spese riconosciute (Fr. 34'347.-), per cui non v'è spazio per concedergli una prestazione complementare. Conseguentemente, il ricorso presentato il 6 novembre 2002 da __________ deve essere respinto. Per questi motivi dichiara e pronuncia 1.-   Il ricorso è respinto . 2.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. 3.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il giudice delegato                                                 Il segretario Ivano Ranzanici                                                     Fabio Zocchetti