Rendita negata in quanto l'assicurata può esercitare diverse funzioni lavorative compatibili con le affezioni alla salute. TCA conferma
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84)
.
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.4. Ricevuta
la domanda di prestazioni, con la quale l’assicurata lamentava le conseguenze
di uno sfilamento del tendine d’Achille, l’amministrazione ha esaminato la
documentazione medica prodotta dall’assicurata, segnatamente i certificati di
inabilità lavorativa resi dal curante. In particolare in data 23 novembre 2017
il dr. __________ aveva attestato la presenza di disturbi al tendine d'Achille
destro, nessun gonfiore o dolenzia alla palpazione, con buona forza per
flessione plantare, concludendo per un’inabilità totale dal 3 agosto 2017 (doc.
13 inc. Cassa malati). In data 12 febbraio 2018 il medesimo curante aveva
quindi attestato una possibile ripresa parziale del lavoro da maggio 2018 e
completa da giugno-luglio 2018. Il 9 agosto 2018 egli aveva nuovamente
certificato un’inabilità completa fino al 9 ottobre 2018 (doc. 18 inc. Cassa
malati e doc. AI 24).
Con
rapporto del 4 settembre 2018 il dr. __________ del SMR, poste le diagnosi
invalidanti di
“
Tendinopatia algica meccanica achillea a destra, in:
Sbilancio muscolare e Obesità (peso: 95,1 kg/statura: 153 cm), Rilevanti
alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare, Disturbi statici
del rachide (tendenzialmente piatto), Decondizionamento e sbilancio muscolare”,
aveva concluso per un’inabilità lavorativa come assistente di cura totale
dal 3 agosto 2017, del 50% dal 21 agosto 2017 e nulla dal 16 settembre 2017,
mentre che in un’attività adeguata (le cui limitazioni da osservare sono state
definite nel dettaglio) dal 1 settembre 2017 era da ammettere una capacità del
100% (doc. AI 24).
L’amministrazione
ha pure acquisito la documentazione dell’assicuratore malattia, fra la quale
anche una perizia del 3 settembre 2017 del dr. __________, specialista in
reumatologia, il quale ha attestato, fra l’altro, quanto segue:
"
(…)
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute
attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di
carico seguenti: L'assicurata può molto spesso sollevare e
portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi,
talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg
fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 5
kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza
del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,
spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, maneggiare
attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale L'assicurata può talvolta
effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del
tronco, talvolta assumere la posizione
seduta
ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti,
può talvolta assumere la posizione inginocchiata molto spesso effettuare la
flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'assicurata
può assumere spesso la posizione
seduta di
lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la
possibilità di alternare le posizioni corporee al
bisogno. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta
oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi -tragitti,
come pure di rado camminare su terreno accidentato, può
spesso salire le scale, talvolta
salire su
scale a pioli.
Questi limiti funzionali tengono unicamente conto degli
handicap strutturalmente spiegabili, inerenti al campo di specialità, ma non di
fattori non assicurati, quali l'età, la formazione, la disponibilità sul
mercato del lavoro locale, di un'attività pienamente adatta
allo stato di salute attuale rispecchiante anche le
aspettative dell’assicurata, ecc.
Detti limiti funzionali e di carico sono applicabili sia
durante le ore lavorative, sia durante il
tempo
libero.
In un lavoro pienamente adatto allo stato di salute,
tenente quindi conto di tutti i limiti funzionali e di carico sopraprofilati,
giudico l’assicurata dal momento della valutazione peritale reumatologica del
1.9.2017, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa
normale di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100 %
Mettendo a confronto i limiti funzionali e di carico
sopracitati, con la descrizione del posto
di
lavoro redatta all'attenzione della __________ dal datore di lavoro
dell'assicurata il 27.7.2017, prendiamo atto che la
signora RI 1, in qualità di assistente di cura, attiva durante 40 ore alla
settimana con grado di occupazione del 100%, svolge un'attività che permette di
alternare da posizione seduta a posizione eretta, ma con frequente posizione
contorta, con necessità di sollevamento di pesi oltrepassanti i 15 kg, per
esempio
quando deve sollevare e
posizionare persone anziane disabili, notiamo dunque che al
momento attuale l'ultima attività lavorativa espletata
non è adatta allo stato di salute, per cui è giudicata un'inabilità lavorativa
del 50% come attestata dal medico curante a partire dal 15.8.2017; come
indicato prima, è senz’altro possibile che con le cure indicate lo stato di salute
della signora RI 1 possa ancora migliorare, raggiungendo una capacità lavorativa
piena del 100 % nel corso dei prossimi 2-3
mesi, quindi al più tardi entro il 1.12.2017;
permane tuttavia a seguito delle rilevanti alterazioni strutturali
presenti al rachide, il rischio di recidiva dei dolori invalidanti al rachide,
portanti ad ulteriori periodi di inabilità lavorativa, tenendo conto del
mansionario citato, per cui, qualora l’assicurata non potesse più riprendere,
nei termini prefissati, l’attività lavorativa abituale, andrà avviata verso un mansionano
lavorativo consone al suo stato di salute, coinvolgendo l'ufficio dell'assicurazione
invalidità del cantone Ticino (annuncio tempestivo).
Come casalinga giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco
di una giornata lavorativa abituale rispettivamente durante le ore indicate a
questo tipo di lavoro, con rendimento massimo del 100%, a partire dal 1.9.2017.
Rispondo ora alle vostre domande:
1. Diagnosi
Tendopatia algica meccanica achillea a destra, in
o Sbilancio muscolare
o Obesità (peso: 95,1 kg / statura: 153 m)
Rilevanti alterazioni degenerative plurisegmentali del
rachide lombare
Disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto)
Decondizionamento e sbilancio muscolare
Obesità (peso: 95,1 kg / statura: 153 an
(…).
4. Dalla continuazione della cura medica ci si può
attendere ancora un sensibile
miglioramento dello stato di salute della signora RI 1?
Se sì, quali trattamenti
entrano in linea di conto?
Possiamo attendere un sensibile miglioramento dello
stato di salute della signora
RI 1 dalla continuazione delle cure mediche come da me
sopraindicate dopo
ulteriori accertamenti radiologici
.
5. Quali sono i disturbi oggettivi che accusa la
paziente e quali sono gli
impedimenti effettivi
(ad esempio: impossibilità ad effettuare determinati movimenti, necessità di alternare
la stazione eretta/seduta, Iimitazione ad alzare
pesi eccessivi, indicare quanti kg, affaticabilità, ecc.)?
L'assicurata presenta le risorse fisiche seguenti, per
quanto attiene le patologie di stretta competenza reumatologica, ella può molto
spesso sollevare pesi fino
a 5 kg fino all'altezza dei fianchi,
5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado
oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può talvolta sollevare
pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg
sopra l’altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di
precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi
pesanti, maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale
L'assicurata può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta
effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione
seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in
piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione inginocchiata
molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la
posizione accovacciata. L'assicurata può assumere spesso la posizione
seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi
di lunga durata, dovendo avere la
possibilità
di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurata può molto spesso camminare
fino a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi
-tragitti,
come pure di rado camminare su
terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta
salire su scale a pioli.
6. Qual è la capacità lavorativa della signora RI 1
quale assistente di cura?
Qualora non sia ritenuta abile al 100%, per quali
motivi?
È giustificata l’attuale capacità lavorativa del 50%
quale assistente di cura, a seguito
dei
limiti funzionali e di carico sopramenzionati, considerando il mansionario
lavorativo trasmesso all'assicurazione dal datore di
lavoro dell'assicurata, in data
27.7.2017.
7. Quale sarebbe la capacità lavorativa dell'assicurata
in un'attività confacente
(per esempio in attività d'ufficio, ricezionista,
cassiera, sorvegliante, impiegata
presso
un'edicola, impiegata presso un negozio annesso ad una stazione di benzina,
operaia con mansioni di controllo, addetta alla qualità, ecc…
In un lavoro adatto allo stato di salute, tenente quindi
pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico sopracitati,
l’assicurata, dall’1.9.2017 è abile
al lavoro
Sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9
ore, con rendimento massimo del 100%.”
(doc.
9 atti CM)
Dopo
aver interpellato il consulente professionale, il quale ha sostanzialmente
ammesso la reintegrabilità dell’assicurata (verbale di chiusura del 5 settembre
2018, doc. AI 25), con progetto di decisione del 6 settembre 2018 l’amministrazione
ha quindi respinto la domanda di prestazioni, considerato come a fronte di
un’inabilità totale nella precedente attività lavorativa, in un’attività
adeguata andava per contro ammessa una capacità del 50% dal 21 agosto 2017 e
completa dal 1° settembre 2017, con un conseguente grado di invalidità del 36%
(doc. AI 36).
Tale
provvedimento è quindi stato integralmente confermato mediante decisione del 15
ottobre 2018 (doc. AI 33).
Il
curante dell’assicurata, dr. __________, ha quindi fatto pervenire
all’amministrazione un certificato datato 14 novembre 2018 con il quale ha
chiesto di rivedere la decisione, attestando la presenza della rottura del
tendine d’Achille a destra e di una protusione discale L2-L3, una protrusione
posteriore mediana e una faccettopatia diffusa. A suo avviso, una ripresa
dell’attività lavorativa come assistente di cura non era più pensabile,
ritenuto come “
anche una ripresa dell’attività lavorativa in un’attività
adeguata allo stato della paziente non è possibile e non è nemmeno realistico
soprattutto poiché la paziente dal 1974 lavora come assistente di cura e non
presenta alcuna formazione”
(doc. AI 35).
Nel
suo ricorso l’assicurata censura la conclusione dell’amministrazione,
dichiarando di essere intenzionata a lavorare, ma in una mansione “
che si
addice alla mia situazione attuale”
(doc. I). Al fine di ulteriormente
chiarire tale circostanza l’amministrazione ha interpellato il consulente
professionale, il quale, con un rapporto dell’11 dicembre 2018, ha effettuato
un approfondito esame della reintegrabilità dell’assicurata (doc. VI/1; cfr. in
esteso al consid. 2.7).
2.5. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo
contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha
ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede
d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,
pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici
regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un
rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
2.6.
Nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica
agli atti, questo giudice ritiene che il parere espresso nel rapporto medico
del 4 settembre 2018 del dr. __________ del SMR - dettagliato, approfondito e
quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale,
va dunque attribuita piena forza probante (cfr. doc. AI 24 e consid. 2.5) -,
completato dall’Annotazione del medesimo sanitario del 14 dicembre 2018 (doc.
VI/1), possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a
rendere. È in effetti pienamente condivisibile
la conclusione
alla quale è pervenuto il medico fiduciario dell’amministrazione,
secondo
cui l'assicurata, malgrado le diagnosi di
“
Tendinopatia algica
meccanica achillea a destra, in: Sbilancio muscolare e Obesità (peso: 95,1 kg
/ statura: 153 cm), Rilevanti alterazioni degenerative plurisegmentali del
rachide lombare, Disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto),
Decondizionamento e sbilancio muscolare”,
dal 1 settembre 2017 poteva
svolgere a tempo pieno ogni attività lavorativa rispettosa delle limitazioni
funzionali elencate nel rapporto del 4 settembre 2018 e meglio:
"
L'assicurata può:
* molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg
fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei
fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; talvolta
sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi
oltrepassanti i 5 kg sopra
l'altezza del
petto.
* molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,
spesso
maneggiare attrezzi di media entità,
di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti.
* talvolta effettuare lavori al di sopra della testa,
talvolta
effettuare la rotazione del
tronco, talvolta assumere la
posizione
seduta ed inclinata in avanti, talvolta la
posizione in piedi ed inclinata in avanti.
* Talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto spesso
effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione
accovacciata.
* assumere spesso la posizione seduta di lunga durata,
di rado la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di
alternare le posizioni corporee al bisogno.
* molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre
50 metri, di rado camminare per lunghi
tragitti, come pure di rado camminare su terreno accidentato.
* spesso salire le scale, talvolta salire su scale a
pioli.” (doc. AI 24)
Questo
giudice ritiene che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente
vagliato dalle valutazioni mediche agli atti e attentamente valutate dal dr. __________
del SMR, e non ha motivo per metterne in dubbio le dettagliate e convincenti
conclusioni, che pure si sono basate sull’approfondita valutazione del dr. __________
del 3 settembre 2017.
Del
resto, la ricorrente non contesta di essere abile in un’attività lavorativa
adatta. La medesima nel suo ricorso dichiara in effetti di desiderare lavorare,
ma “
in una mansione che si addice alla mia situazione attuale
”.
Inoltre,
le valutazioni del SMR non sono state smentite da altra documentazione
medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle
patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle predette
valutazioni mediche e entro la data della decisione contestata, ritenuto come
per
costante giurisprudenza il
giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento del provvedimento contestato (
DTF 132 V 220
consid. 3.1.1).
Il
dr. __________, nel suo scritto del 14 novembre 2018 si è in effetti limitato a
confermare le note diagnosi, limitandosi essenzialmente a considerazioni sulla
non reintegrabilità dell’assicurata in altra attività (doc. AI 35).
Va
pure ricordato che
per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del
nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli
uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010
del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009
IV n. 56 p. 174, con riferimenti).
In
realtà, l’assicurata, che in definitiva nemmeno contesta la valutazione e le
conclusioni del SMR, esprime un dissenso puramente soggettivo, ma senza
apportare il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio le conclusioni
dell’Ufficio AI. Ella non ha in effetti prodotto, nel corso della procedura
amministrativa e nemmeno in questa sede, documentazione medica idonea a
contraddirne le conclusioni. Va qui ricordato che se da una parte
la procedura davanti al TCA è retta
dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio
devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo
principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere
delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.
1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di
collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –
ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo
alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti). D’altra parte,
se l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF
130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non
lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR
2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v
Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie,
a fronte di una situazione sufficientemente chiarita, questo giudice rinuncia
all'assunzione di ulteriori prove.
Stante
quanto precede, in esito alle considerazioni che precedono, richiamata la
suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non
ci sono ragioni per non far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________
del SMR, il quale ha compiutamente valutato le problematiche di cui l’assicurata
è portatrice, giungendo ad una conclusione priva di contraddizioni.
Rispecchiando
quindi la valutazione del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti
i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di
intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle
conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V
233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati),
è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195
consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che a decorrere dal
mese di settembre 2017 l’insorgente presenta un’abilità lavorativa completa in
attività professionali rispettose dei limiti funzionali elencati dal medico
SMR.
2.7. Per
quanto riguarda la valutazione economica, come ricordato dall’amministrazione
in sede di risposta, spetta essenzialmente al consulente professionale, che
meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito
delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla
salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011
del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008
pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e
limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).
Al riguardo va pure rilevato che il concetto d'invalidità
è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica
ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda
di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da
offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si
dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue
capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad
una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere
negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma
talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o
siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità
occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF
110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).
Nella
fattispecie, la ricorrente è di formazione assistente di cura e ha esercitato
la sua attività dal 1974 presso il medesimo datore di lavoro, la __________ a __________
(doc. AI 11). Nella prima valutazione del 15 marzo 2018, il consulente
professionale, rilevato come l’assicurata avesse svolto tale attività da 44
anni, aveva concluso che occorreva concentrarsi sul mantenimento del posto di
lavoro, affermando tra l’altro:
"
(…)
Ho spiegato che innanzitutto si verifica la possibilità di un ritorno al
lavoro in qualsiasi attività professionale prima di valutare un’eventuale
rendita di invalidità. Difatti lo scopo dell’invalidità è quello di fare una
valutazione della capacità lavorativa nella propria attività abituale e
parallelamente si valuta anche la possibilità di impiego in attività adeguate
allo stato di salute, in rapporto ad eventuali limiti funzionali.
L’intervento tempestivo che corrisponde alla fase
attuale può avere molteplici funzioni come l’adattamento del posto di lavoro,
la valutazione di uno spostamento interno nell’azienda, tramite consulenza al
datore di lavoro e la preparazione ad eventuali attività professionali diverse
da quella svolta abitualmente.” (doc. AI 12)
In
un’annotazione del 11 luglio 2018 il medesimo consulente professionale aveva
riferito del colloquio telefonico avuto con il datore di lavoro dell’assicurata
e annotato che lo stesso “
mi comunica che è a conoscenza della lunga assenza
dell’A.ta, e che a breve dovrà chinarsi sul problema. Una valutazione di un
reinserimento nella medesima struttura non è possibile in quanto le attività da
sempre svolte dall’A.ta sono espressamente svolte in piedi e anche con
sollevamento di pesi “vedi ospiti”. Altre mansioni sono già ampiamente
coperte.”
(doc. AI 16).
Nel
verbale di chiusura del 5 settembre 2018 il medesimo consulente professionale
si è espresso come segue:
"
(…)
Analisi della reintegrabilità
L’A.ta ha da sempre lavorato in qualità di assistente
di cura nella medesima struttura per ben 44 anni, sempre mantenendo il medesimo
mansionario. Una reintegrabilità professionale con mansioni più ammnistrative
commerciali o che dovessero differenziare in maniera sostanziale da quelle
sempre svolte, obiettivamente avrebbe poco successo, questo considerando pure
l’età (60 anni). Il contrato di lavoro è ancora in vigore. Il provvedimento IT
con scopo del “mantenimento del posto di lavoro” era l’unico adottabile.
Conclusioni e decisione
Ribadisco quanto già accennato sopra: nel caso l’A.ta
non dovesse rientrare presso la ____________ di ___________ il provvedimento
indicato è il COLL.
In base a quanto accennato si procede con la chiusura
del provvedimento IT.
Si decide pertanto che l’assicurata non ha diritto ad
una rendita (intera) e beneficerà dei provvedimenti sopra indicati.
” (doc. AI 25)
Effettuato
il confronto dei redditi, confrontando il reddito percepito dall’ultimo datore
di lavoro con il reddito statistico percepibile in un’attività leggera
adeguata, e stabilito di conseguenza un grado di invalidità non pensionabile
del 36% (doc. AI 26), l’amministrazione ha rifiutato la rendita con la
decisione impugnata del 15 ottobre 2018. Nel suo provvedimento l'Ufficio Al ha
altresì espressamente indicato che - su richiesta scritta - sarebbe stato
valutato l'innesco delle misure di aiuto al collocamento (art. 18 e seguenti
LAI).
Con
il suo ricorso l’assicurata ha
chiesto di essere
posta al beneficio di
prestazioni d'invalidità, asserendo di non
riuscire più a svolgere la sua attività abituale
.
A sostegno di ciò, il dr. __________, nel rapporto 14 novembre 2018, ha
pure effettuato delle considerazioni sulla non reintegrabilità della paziente (“
a
mio avviso anche una ripresa dell’attività lavorativa in un’attività adeguata
allo stato della paziente non è possibile e non è nemmeno realistico
soprattutto poiché la paziente dal 1974 lavora come assistente di cura e non
presenta alcun’altra formazione
” (doc. AI 35). In merito, con uno scritto del
14 novembre 2018 l’amministrazione ha fatto notare all’assicurata che con
rapporto del 5 settembre 2018 il Servizio integrazione professionale (SIP) non
aveva accordato la
non reintegrabilità
(doc. AI 34).
Tuttavia,
al fine di ulteriormente chiarire la fattispecie, l’amministrazione ha
interpellato nuovamente il medesimo consulente professionale __________ del
SIP, il quale, nel dettagliato rapporto 11 dicembre 2018 denominato “
Complemento
informativo sulle attività esigibili e adeguate”,
dopo aver riassunto le conclusioni in merito alle diagnosi, la
capacità lavorativa e le limitazioni fisiche da osservare indicate nel rapporto
SMR, si è espresso come segue.
"
Premessa:
Questo complemento ha lo scopo di meglio definire le
attività nella professione di Addetta alle cure presenti nel cantone Ticino e
di individuarne la esigibilità in riferimento al danno alla salute riportato
dalla Signora RI 1.
(…)
Attività abituale dell'assicurata svolta da 44 anni
presso la __________
di __________ in qualità di
Assistente di cura.
Qui di seguito le principali attività possono essere
così descritte (mansionario).
1.
Sostenere ed
aiutare l'utente nello svolgimento delle attività quotidiane come: vestirsi e
svestirsi, recarsi alla toilette, utilizzare mezzi ausiliari quali padella,
comoda, pappagallo, curare il proprio corpo: lavarsi, pettinarsi, radersi;
applicare lozioni per la
pelle, infilarsi
le calze elastiche, ecc.
2.
Contribuire
attraverso l'osservazione a determinare i bisogni di cura dell’utente.
3. Sostenere e accompagnare la persona nei vari momenti
di vita. quotidiana: mantenere
il ritmo
delle attività giornaliere, partecipare alle attività di animazione,
collaborare all'organizzazione di eventi semplici, ecc.
4. Instaurare con l'utente delle relazioni significative,
ascoltarlo al fine di individuare i
suoi
desideri e le sue necessità.
5.
Mobilizzare la
persona che non può farlo autonomamente, aiutarla negli spostamenti con un
deambulatore o con la sedia a rotelle e accompagnarla per esempio in occasione
delle visite dal medico, dal dentista o dal fisioterapista.
6. Partecipare all'accompagnamento dell'utente in
situazione di crisi e nel periodo finale
della
vita.
7.
Partecipare
all'applicazione di misure diagnostiche e terapeutiche: misurazione della frequenza
cardiaca, della pressione arteriosa e della temperatura corporea, applicare
impacchi freddi e caldi, pomate, ecc.
8.
Partecipare ad
azioni di salvaguardia della salute e di prevenzione delle malattie e degli
incidenti: rispettare le regole d'igiene ed eliminare i rifiuti in modo
ecologico
secondo le direttive in vigore.
9.
Chiedere aiuto
e dare l'allarme in caso d'urgenza.
10. Effettuare prestazioni alberghiere: apparecchiare
la tavola, allestire e riordinare la sala
da
pranzo, stilare la lista della spesa e fare le commissioni, separare, lavare,
stirare e
riporre la biancheria e i
vestiti, eseguire lavori di pulizia e di manutenzione e controllare il buon
funzionamento delle apparecchiature e dei differenti mezzi ausiliari.
11. Contribuire al miglioramento della qualità delle
cure all'interno della struttura in cui
opera.
Come attività professionale affine vi è anche
l'Addetta
alle cure sociosanitarie
.
Qui di seguito le principali attività possono essere
così descritte (mansionario):
Cure quotidiane
:
1.
Misurare peso e
altezza, controllare la temperatura, la frequenza cardiaca e la
pressione arteriosa; coricare e posizionare le persone
immobilizzate; annotare ogni
cambiamento
osservato e trasmettere le informazioni all'équipe di cura.
2.
Applicare le
consegne di sicurezza, rispettare le regole d'igiene ed eliminare il
materiale di cura in conformità con le direttive in
vigore; chiedere aiuto e dare l'allarme in caso d'urgenza.
3.
Aiutare la
persona a vestirsi e a svestirsi; accompagnarla alla toilette, utilizzare mezzi
ausiliari quali sollevatori, deambulatori, carrozzine; assistere i clienti
nella cura del corpo, lavare, pettinare, radere; applicare lozioni per la
pelle, infilare calze mediche,
ecc.
Accompagnamento nella vita quotidiana
4.
Far mantenere
agli ospiti il ritmo delle attività durante la giornata; stimolare le persone
a partecipare ad attività di animazione, coinvolgerle
rimanendo all'ascolto dei loro
desideri e
dei loro bisogni, collaborare all'organizzazione di eventi semplici.
5.
Portare a
passeggio la persona in sedia a rotelle, aiutarla a spostarsi con un
deambulatore, accompagnarla alle visite (dentista,
fisioterapista).
6.
Assistere la
persona negli atti di mangiare e bere; preparare il cliente per la notte e
aiutarlo a coricarsi.
7.
Seguire le
istruzioni del personale di cura.
8. partecipare all'accompagnamento delle persone in fin
di vita.
Economia domestica
9.
Apparecchiare
la tavola, occuparsi della sala da pranzo; stilare la lista della spesa e fare
le commissioni; separare, lavare, stirare e riporre la biancheria e i vestiti.
10. Eseguire lavori di pulizia e di manutenzione;
controllare il buon funzionamento di apparecchi, mobilia e mezzi ausiliari.
Amministrazione/logistica e organizzazione del lavoro
11. eseguire lavori amministrativi semplici,
collaborare
con
gruppi multidisciplinari,
raccogliere e trasmettere informazioni utili.
12. partecipare alla gestione del materiale.
Una ulteriore professione dove l'assicurata può essere
reinserita senza la necessità di provvedimenti specifici è
l'impiegata
d'economia domestica.
Tale professione è dotata
di un mansionario adatto e già in gran parte conosciuto
dall'assicurata in quanto attività
già
svolta presso il datore di lavoro attuale.
Qui di seguito le principali attività possono essere
così descritte (mansionario):
Eseguono in maniera competente e autonoma le attività
domestiche nel rispetto dei
principi
economici ed ecologici. Svolgono compiti organizzativi, prendono decisioni e si
assumono responsabilità in rapporto alle persone, alle risorse come pure
all'ambiente.
In particolare i loro compiti comprendono:
1. Accoglienza, consulenza e servizio alla clientela
(accoglienza degli ospiti e servizio).
2. Accogliere gli ospiti, saper soddisfare le esigenze
della clientela, apparecchiare,
decorare la tavola, collaborare alla distribuzione ed
alla presentazione delle vivande, applicare le tecniche di servizio a tavola,
infine sparecchiare.
3. Pulizia e allestimento dei locali e degli arredi
(abitare e tecniche di pulizia).
4.
Saper applicare
i prodotti di pulizia secondo i criteri economici ed ecologici, conoscere
le proprietà dei materiali e delle apparecchiature in
uso, pulire e mantenere i locali, i mobili, le attrezzature e le installazioni,
gestire in modo oculato i rifiuti (separazione,
riciclaggio, ecc).
5. Svolgimento delle attività del circuito biancheria
(cura della biancheria).
6. Selezionare la biancheria sporca secondo il tipo di
trattamento richiesto, conoscere il trattamento specifico dei differenti
tessuti, procedere al lavaggio industriale della
biancheria oppure inviarla ad una lavanderia esterna, conoscere
l'impiego dei diversi detersivi, stirare, controllare e riporre la biancheria
pulita, rammendare ed eseguire
piccole
trasformazioni.
7.
Composizione,
preparazione e distribuzione dei menu (alimentazione e vitto).
8.
Provvedere alla
gestione e alla conservazione corretta degli alimenti, preparare pasti caldi e
freddi, osservando scrupolosamente tutte le norme d'igiene, allestire menu equilibrati
ciò che implica la conoscenza dei principi essenziali di una sana
alimentazione, lavare le stoviglie, le pentole e gli
attrezzi di cucina.
9.
disbrigo di
lavori amministrativi (amministrazione).
10. Prevedere il budget, pianificare gli acquisti,
procedere alle ordinazioni e controllare le merci, verificare le fatture;
redigere semplici testi, per alcune attività servirsi di specifici programmi
informatici.
11. promozione della propria salute e sostegno alla
clientela (salute e socialità).
12. conoscere e saper applicare i principi delle cure
di base e di pronto intervento,
riconoscere le malattie più comuni, saper indirizzare
le persone che necessitano delle cure verso gli specialisti.
Nel rapporto SIP Proposta DDP si legge quanto segue
:
L'assicurata ha da sempre lavorato in qualità di
Assistente di cura nella medesima
struttura per ben 44 anni, sempre mantenendo il
medesimo mansionario. Una
reintegrabilità professionale con mansioni più
amministrative commerciali o che dovessero differenziare in maniera sostanziale
da quella da sempre svolte, obiettivamente avrebbe poco successo, questo
considerando pure l’età (60 anni). Il contratto di lavoro è ancora in
vigore. Il provvedimento IT con scopo del
"mantenimento del posto di lavoro" era l’unico
adottabile.
In riferimento al Rapporto Medico SMR vi è indicano che
l'assicurata ha una CL del 100%
in
attività adeguata. È noto che in varie attività professionali il confine tra
attività abituali e
attività esigibili è
molto sottile e questo caso ne è l'esempio.
Nella professione di
Assistente di cura
(attività sempre svolta) come nell'attività di
Addetta alle cure sociosanitarie
e nell'attività di
Impiegata d'economia domestica
vi
è una grande quantità di mansioni che rispettano i limiti fisici descritti sul
Rapporto Medico SMR e che oggettivamente sono esigibili.
Ad esempio
:
1.
Contribuire
attraverso l'osservazione a determinare i bisogni di cura dell'utente.
2.
Sostenere e
accompagnare la persona nei vari momenti di vita quotidiana: mantenere il ritmo
delle attività giornaliere, partecipare alle attività di animazione,
collaborare all'organizzazione di eventi semplici, ecc.
3.
Instaurare con l'utente
delle relazioni significative, ascoltarlo al fine di individuare i suoi
desideri e le sue necessità.
4.
Partecipare
all'accompagnamento dell’utente in situazione di crisi e nel periodo finale
della vita.
5. Partecipare all'applicazione di misure diagnostiche
e terapeutiche: misurazione della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa
e della temperatura corporea, applicare impacchi freddi e caldi, pomate, ecc.
6. Partecipare ad azioni di salvaguardia della salute e
di prevenzione delle malattie e degli incidenti: rispettare le regole d'igiene
ed eliminare i rifiuti in modo ecologico secondo le direttive in vigore.
7. Chiedere aiuto e dare l'allarme in caso d'urgenza.
8. Effettuare prestazioni alberghiere: apparecchiare la
tavola, allestire e riordinare la sala da pranzo, stilare la lista della spesa
e fare le commissioni, separare, lavare, stirare e riporre la biancheria e i
vestiti, eseguire lavori di pulizia e di manutenzione e controllare il buon
funzionamento delle apparecchiature e dei differenti mezzi ausiliari.
9. Contribuire al miglioramento della qualità delle
cure all'interno della struttura in cui
opera.
10. Seguire le istruzioni del personale di cura.
11. Eseguire lavori di pulizia e di manutenzione;
controllare il buon funzionamento di apparecchi, mobilia e mezzi ausiliari.
12. Partecipare alla gestione del materiale.
Queste attività rispettano i limiti fisici descritti
dal Rapporto Medico SMR e sono considerate esigibili e che "non
differenziano in modo sostanziale da quella da sempre svolte", come
descritto sul Rapporto SIP.
Nel mercato libero del lavoro sul territorio ticinese
le attività elencate sopra riscontrano una sempre più necessità di personale
specializzato e con esperienza. Le associazioni rivolte al settore
sociosanitario come nel settore dell'impiego di economia domestica sono in
aumento e questo considerando la sempre più necessità di aiuto rivolto alle
persone anziane che, con questi aiuti, possono rimanere il più a lungo
possibile presso il loro domicilio. In sintesi le possibilità d'impiego in
questo settore sono reali.” (doc. VI/1)
In merito il
dr. __________ del SMR il 14 dicembre 2018 ha precisato:
"
(…) Nel complemento informativo
sulle attività esigibili ed adeguate redatto l'11.12.18 da __________
consulente IP, si evince che nell’attività abituale di assistente di cura qui
minuziosamente dettagliata "vi è una grande quantità di mansioni che
rispettando i limiti fisici descritti nel Rapporto SMR oggettivamente sono
esigibili". Ne consegue che anche le mansioni controindicate a livello
medico-teorico (tra tutte la movimentazione manuale dei pesi e in particolare
il sollevamento degli ospiti) qualora risultassero palliabili grazie alla
disponibilità di mezzi ausiliari (vedi i sollevatori) o ad un’organizzazione
lavorativa che demandasse tali specifiche mansioni ad altro personale,
consentirebbe l'aumento della capacità lavorativa in misura rilevante, stimata
almeno al 50% dal Dr. Med. __________ nella valutazione reumatologica
fiduciaria redatta il 03.09.17.
Queste considerazioni sono estensibili anche
all'attività di addetta alle cure sociosanitarie.
Per quanto riguarda invece l'attività di impiegata
d'economia domestica, in assenza di assistenza diretta degli ospiti, il
mansionario può più facilmente corrispondere ai limiti funzionali elencati nel
rapporto finale SMR del 04.09.18. Pertanto, nel caso in cui l'attività di impiegata
d'economia domestica tenesse conto di tutti i limiti funzionali e di carico
descritti risultando pienamente adatto allo stato di salute, l’assicurata
sarebbe da considerarsi abile sull'arco di una giornata lavorativa completa con
rendimento massimo.” (doc. VI/1)
Ora,
ne discende che il Consulente in integrazione professionale (persona che, come
già ricordato, meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione
a proposito delle attività lavorative entranti in considerazione nonostante il
danno alla salute e l'età; cfr. STF 9C 437/201 1 consid. 11), tenendo
attentamente conto i limiti funzionali descritti dal medico SMR (cfr. rapporto
SMR del 4 settembre 2018, doc. AI 24) - i quali non sono del resto mai stato
oggetto di contestazione da parte dell’assicurata -, così come i dettagliati
mansionari relativi alla professione di assistente di cura e a professioni
affini, ha concluso che l'assicurata è ancora realisticamente ed oggettivamente
reintegrabile nell'attività di assistente di cura e negli impieghi affini di
addetta alle cure sociosanitarie e d'impiegata di economia domestica.
A
suo parere, in un mercato del lavoro equilibrato esiste un numero sufficiente
di impieghi accessibili alla ricorrente che non richiedono concessioni
smisurate ai potenziali datori di lavoro. Lo specialista in reintegrazione ha
invece escluso che l'assicurata riesca a reperire altre attività adeguate allo
stato di salute.
In
tal senso secondo l’amministrazione non meritava conferma quanto
precedentemente indicato dal medesimo consulente professionale nello scritto 14
novembre 2018 dell’amministrazione con il quale veniva per contro sottolineata
la reintegrabilità dell’assicurata in altre attività adeguate.
Sia
detto ancora che la conclusione dell’amministrazione, basata sull’attenta
valutazione del SIP, è stata pure confermata dal medico SMR nell'annotazione 14
dicembre 2018 (doc. VI/2).
A
queste conclusioni questo giudice deve aderire.
Alla
luce della dettagliata valutazione economica esperita dal Servizio di
integrazione professionale, che ha tenuto conto della valutazione del SMR e
delle relative limitazioni indicate, bisogna concludere che le indicate
mansioni facenti parte delle professioni di assistente di cura, addetta alle
cure sociosanitarie rispettivamente impiegata di economia domestica, in quanto
pienamente rispettose dei limiti fisici descritti dal SMR, sono da considerare
pienamente esigibili. Come emerge dal rapporto medesimo le stesse non si
differenziano in modo sostanziale da quelle da sempre svolte.
A
ragione quindi bisogna concludere che esiste
una concreta e completa
capacità lavorativa dell'assicurata escludente il diritto alla rendita, potendo
l’assicurata continuare ad esercitare la precedente attività svolta di
assistente di cura, pur rispettando le limitazioni indicate dal SMR, rispettivamente
venir inserita in un’altra attività affine, senza la necessità di provvedimenti
specifici, quali segnatamente quella di addetta alle cure sociosanitarie o
impiegata di economia domestica, le quali pure prevedono un mansionario
accessibile e oggettivamente esigibile malgrado le affezioni di cui è
portatrice e le limitazioni da rispettare.
Vero
è che l’assicurata dal 1974 ha sempre esercitato la professione di assistente
di cura presso il medesimo datore di lavoro e che l’ultimo datore di lavoro (la
__________ a __________) abbia sostanzialmente fatto presente al CP di non ritenere
attuabile un reinserimento nella struttura “(…)
in quanto le attività da
sempre svolte dall’A.ta sono espressamente svolte in piedi e anche con
sollevamento di pesi “vedi ospiti”. Altre mansioni sono già ampiamente coperte”
(doc. AI 16; doc. VI/1). Non va tuttavia dimenticato che essa presenta ancora
una piena capacità lavorativa in tutte le numerose mansioni elencate dai
mansionari riportati dal consulente IP nel rapporto menzionato sopra.
A
tal riguardo, va peraltro
ricordato che
la giurisprudenza
federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che se è vero che
vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità.
Si può, quindi, senz'altro
ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di
posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene
assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione
contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P.
Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua ancora
piena capacità lavorativa in attività professionali idonee e affini a quella
appresa.
Va
peraltro anche
ricordato che il principio dell’esigibilità
configura un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette
di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta
degli inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno e
del già menzionato
obbligo di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale
(DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e
riferimenti ivi citati).
Inoltre,
ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del
lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio
tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in
relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta
pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,
consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato
non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto
di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se
– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile
solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro
praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie
alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016
del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).
Nel
caso in esame, come detto, nella valutazione del 11 dicembre 2018 il consulente
professionale ha ritenuto che per l’assicurata sia senza dubbio accessibile
tornare a svolgere la sua attività oppure esercitare una vasta gamma di
attività affini che non necessitano di formazione particolare. In effetti, il
consulente SIP ha ricordato come nel mercato libero del lavoro sul territorio
ticinese le attività elencate sopra riscontrano una sempre più necessità di
personale specializzato e con esperienza. Le associazioni rivolte al settore
sociosanitario come nel settore dell'impiego di economia domestica sono in
aumento e questo considerando la sempre più necessità di aiuto rivolto alle
persone anziane che, con questi aiuti, possono rimanere il più a lungo
possibile presso il loro domicilio. In sintesi le possibilità d'impiego in
questo settore sono reali.
Non
vi sono dunque motivi per scostarsi dalla surriferita valutazione del
consulente IP, effettuata da persona con esperienza in ambito integrativo. A tali
ben motivate ed approfondite allegazioni, che confermano la piena reintegrabilità
sul mercato normale del lavoro per la ricorrente, va in effetti prestata
adesione, richiamato nuovamente altresì il fatto che spetta essenzialmente al
consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere
una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di
conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo
2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274
consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni
mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili
(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5) e tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393
consid. 3.3).
Per
quanto riguarda d’altra parte il fattore età, considerato come l’assicurata,
vista la sua età (classe 1958), ritiene di non essere più collocabile, anche
volendo riconoscere una potenziale valenza di tale aspetto, segnatamente
laddove l’assicurata dovesse reintegrarsi in una posizione affine a quella
esercitata, in proposito occorre ricordare che
sebbene l'età
avanzata venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la
giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere
personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta
di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008
del 28 maggio 2009 consid.
4.2.1 e 4.2.2
, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura
l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua
non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle
esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con
riferimenti).
Ai
sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto
della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene
esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di
un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista
medico (cfr. anche il marg. 3050.3 della Circolare sull’invalidità e sulla
grande invalidità, CIGI).
Nel caso che ci occupa, come visto, nel
settembre 2018 il
medico SMR ha allestito il rapporto finale ed ha concluso che vi era un’abilità
al lavoro completa in ogni attività rispettosa dei limiti funzionali dal
settembre 2017.
Essendo nata _________ del 1958, in quel momento
ella aveva 59 anni e mezzo.
Premesso
quanto sopra, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, quando si
tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del
pensionamento occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e
domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un
impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente
dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il
danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro
consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle
attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale
adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua
situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del
salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale
come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA
I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio
2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17
luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007; cfr.
anche marg. 3050.1 della circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità
(CIGI)).
In
una sentenza 9C_15/2014 del 24 febbraio 2014 al consid. 4.3, il TF, dopo aver
stabilito che nel caso giudicato l’esigibilità medica di un’attività lucrativa
a tempo parziale è stata costatata al più tardi nel corso del mese di novembre
2011, quando l’interessata aveva appena compiuto i 59 anni, ha affermato che la
ricorrente non raggiungeva l’età a partire dalla quale la giurisprudenza
considera generalmente che non esiste più alcuna possibilità realista di
mettere in valore la capacità di lavoro residua in un mercato del lavoro
equilibrato.
In
una sentenza 9C_366/2014 del 19 novembre 2014, al consid. 5.4 il TF ha
stabilito nel 10 ottobre 2013 il momento determinante che ha permesso di
accertare una capacità lavorativa parziale, ossia quando la persona assicurata
aveva già compiuto 63 anni e si trovava a 2 anni dal pensionamento ed aveva una
capacità lavorativa residua, da settembre 2011, tra il 25 ed il 40%, con
rendimento del 40%.
L’Alta Corte ha riconosciuto al ricorrente
una rendita intera
.
Con
sentenza 8C_761/2014 del 15 ottobre 2015 al consid.
3.2.3 il
TF ha ribadito che, avendo l’insorgente 59 anni al momento determinante per
esaminare la questione della messa in valore della capacità lavorativa residua,
non poteva far valere il fattore età per ritenere inesigibile l’esercizio di
un’attività lavorativa
.
In una sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 il TF ha riassunto, al
consid. 4.1.2 la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva ritenuto
esigibile il cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾ che
poteva svolgere solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di posizione
ma che non aveva patologie alle estremità superiori, e che dunque poteva
esercitare attività di sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva esercitare
solo attività leggere da seduto e che non era toccato nella motricità fine è
stata esatto un cambiamento di professione. È invece stata negata la
possibilità di cambiare attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi che aveva
difficoltà nella motricità fine, così come ad un assicurato 64enne che poteva
esercitare un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro assicurato
che si trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare solo al
50% un’attività leggera.
Nel caso giudicato dal TF, l’Alta
Corte ha confermato l’esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento
determinante aveva 63 anni e 6 mesi, era abile al 100% in attività leggera, con
possibilità di sollevare pesi al massimo sopra i 10 kg e la necessità di
esercitare piuttosto attività dove potesse rimanere seduto, che parlava tedesco
ed italiano e che aveva appreso a destreggiarsi anche con clienti esterni.
Recentemente,
in una sentenza 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 al consid. 5 il TF ha confermato
l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62
anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva
prassi vigente in materia. In una sentenza 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 al
consid. 3 il TF ha confermato l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al
momento determinante aveva 62 anni ed era abile all'80% in attività adeguate
alla luce della restrittiva prassi vigente in materia. Da ultimo, con sentenza
del 13 dicembre 2018 questa Corte ha ritenuto integrabile un assicurato di 63
anni e quasi 7 mesi d’età con una piena abilità lavorativa in un lavoro leggero
rispettoso delle limitazioni fisiche poste dal medico fiduciario __________
(inc. 32.2018.106; consid. 2.6).
Ritornando
alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo
giudice ritiene, da una parte che l’assicurata possa mettere a frutto la sua
capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro, considerato che nel
momento determinate (autunno 2017) ella aveva ancora davanti a sé diversi anni
prima del pensionamento, dall’altra che la medesima possa svolgere, a tempo
pieno, attività affini a quelle sempre svolte e compatibili con le limitazioni
indicate che non necessitano di formazione né un’esperienza professionale
diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71
consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;
STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).
Del
resto, ricordato nuovamente come
secondo giurisprudenza sia compito del
consulente in integrazione professionale,
sulla scorta delle
indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili, nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15
novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5), va
nuovamente fatto riferimento alla
valutazione del 11 dicembre
2018 nella quale il
Consulente IP ha avuto modo di ribadire che
l’attività svolta in precedenza, così come altre affini che non si
differenziano in modo sostanziale dalla stessa, siano da considerare esigibili
e possano, rispettando le limitazioni indicate dal SMR, essere svolte
dall’assicurata a tempo completo.
Visto
tutto quanto sopra esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle
conclusioni dell’amministrazione. Conformemente al già ricordato principio
generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali,
all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572).
In
virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle
conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto
la sua residua capacità lavorativa, se necessario, adattando la sua attività
alle limitazioni derivanti dal problema alla salute, ove necessario anche in
una nuova professione (DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi
citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 296 segg).
Non è quindi
dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in
grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28
consid. 4a; RCC 1968 p. 434).
Alla
luce di quanto esposto e della
situazione concreta
dell’assicurata (che presenta una capacità lavorativa del 100% in attività
adeguate), della giurisprudenza sopra esposta e degli ostacoli relativamente
elevati concernenti l’inesigibilità della capacità lavorativa residua delle
persone prossime al pensionamento (cfr. sentenza
9C_847/2015
del 30 dicembre 2015 e
8C_117/2018 del 31 agosto 2018
), la
ricorrente,
per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto la
sua piena capacità lavorativa nella sua professione o in altra affine, nel
rispetto delle limitazioni indicate dal SMR.
Alla luce degli esiti dell’accertamento professionale, correttamente
l’amministrazione, correggendo di fatto la motivazione del provvedimento
contestato - nel quale, negata la reintegrabilità dell’assicurata nella
professione esercitata, aveva effettuato la graduazione
dell’invalidità
mediante il metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid. 2.3) -
ha quindi ammesso la piena reintegrabilità dell’assicurata
nell’attività esercitata o in altre affini, negando conseguentemente
qualsivoglia perdita di guadagno.
L
a decisione contestata va quindi confermata, nella sostanza e nel suo
esito, segnatamente laddove sancisce il rifiuto di prestazioni in assenza di un
grado di invalidità pensionabile, mentre il ricorso è da respingere.
2.8. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.09.2019 32.2018.206 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.09.2019 32.2018.206 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.09.2019 32.2018.206
Rendita negata in quanto l'assicurata può esercitare diverse funzioni lavorative compatibili con le affezioni alla salute. TCA conferma
Raccomandata Incarto n. 32.2018.206 FC Lugano 9 settembre 2019 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 14 novembre 2018 di RI 1 contro la decisione del 15 ottobre 2018 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. RI 1, nata nel 1958, di professione assistente di cura, nel febbraio 2018, adducendo una lesione al tendine d’Achille, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 3). Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, acquisito anche l’incarto dall’assicuratore malattia, con decisione del 15 ottobre 2018, confermativa di un progetto del 6 settembre precedente, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa totale nella sua attività come assistente di cura dal 3 agosto 2017 (del 50% dal 21 agosto 2017 al 15 settembre 2017), ma un’abilità lavorativa completa in un’attività rispettosa delle limitazioni funzionali dal mese di settembre 2017 (dopo un periodo di inabilità completa dal 3 agosto 2017 e del 50% dal 21 agosto 2017), con un conseguente grado di invalidità del 36%, insufficiente per il riconoscimento di una rendita (doc. AI 33). 1.2. Con ricorso al TCA l'assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, anticipando una presa di posizione del dr. __________ (doc. I). 1.3. Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base dell’allegato rapporto 11 dicembre 2018 del consulente in integrazione professionale e dell’Annotazione 14 dicembre 2018 del dr. __________ del SMR, ha chiesto la reiezione del gravame (doc. VI). considerato, in diritto in ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011). nel merito 2.2. Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità. 2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84) . Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1). 2.4. Ricevuta la domanda di prestazioni, con la quale l’assicurata lamentava le conseguenze di uno sfilamento del tendine d’Achille, l’amministrazione ha esaminato la documentazione medica prodotta dall’assicurata, segnatamente i certificati di inabilità lavorativa resi dal curante. In particolare in data 23 novembre 2017 il dr. __________ aveva attestato la presenza di disturbi al tendine d'Achille destro, nessun gonfiore o dolenzia alla palpazione, con buona forza per flessione plantare, concludendo per un’inabilità totale dal 3 agosto 2017 (doc. 13 inc. Cassa malati). In data 12 febbraio 2018 il medesimo curante aveva quindi attestato una possibile ripresa parziale del lavoro da maggio 2018 e completa da giugno-luglio 2018. Il 9 agosto 2018 egli aveva nuovamente certificato un’inabilità completa fino al 9 ottobre 2018 (doc. 18 inc. Cassa malati e doc. AI 24). Con rapporto del 4 settembre 2018 il dr. __________ del SMR, poste le diagnosi invalidanti di “ Tendinopatia algica meccanica achillea a destra, in: Sbilancio muscolare e Obesità (peso: 95,1 kg/statura: 153 cm), Rilevanti alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare, Disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto), Decondizionamento e sbilancio muscolare”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa come assistente di cura totale dal 3 agosto 2017, del 50% dal 21 agosto 2017 e nulla dal 16 settembre 2017, mentre che in un’attività adeguata (le cui limitazioni da osservare sono state definite nel dettaglio) dal 1 settembre 2017 era da ammettere una capacità del 100% (doc. AI 24). L’amministrazione ha pure acquisito la documentazione dell’assicuratore malattia, fra la quale anche una perizia del 3 settembre 2017 del dr. __________, specialista in reumatologia, il quale ha attestato, fra l’altro, quanto segue: " (…) Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti: L'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale L'assicurata può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione inginocchiata molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'assicurata può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi -tragitti, come pure di rado camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli. Questi limiti funzionali tengono unicamente conto degli handicap strutturalmente spiegabili, inerenti al campo di specialità, ma non di fattori non assicurati, quali l'età, la formazione, la disponibilità sul mercato del lavoro locale, di un'attività pienamente adatta allo stato di salute attuale rispecchiante anche le aspettative dell’assicurata, ecc. Detti limiti funzionali e di carico sono applicabili sia durante le ore lavorative, sia durante il tempo libero. In un lavoro pienamente adatto allo stato di salute, tenente quindi conto di tutti i limiti funzionali e di carico sopraprofilati, giudico l’assicurata dal momento della valutazione peritale reumatologica del 1.9.2017, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100 % Mettendo a confronto i limiti funzionali e di carico sopracitati, con la descrizione del posto di lavoro redatta all'attenzione della __________ dal datore di lavoro dell'assicurata il 27.7.2017, prendiamo atto che la signora RI 1, in qualità di assistente di cura, attiva durante 40 ore alla settimana con grado di occupazione del 100%, svolge un'attività che permette di alternare da posizione seduta a posizione eretta, ma con frequente posizione contorta, con necessità di sollevamento di pesi oltrepassanti i 15 kg, per esempio quando deve sollevare e posizionare persone anziane disabili, notiamo dunque che al momento attuale l'ultima attività lavorativa espletata non è adatta allo stato di salute, per cui è giudicata un'inabilità lavorativa del 50% come attestata dal medico curante a partire dal 15.8.2017; come indicato prima, è senz’altro possibile che con le cure indicate lo stato di salute della signora RI 1 possa ancora migliorare, raggiungendo una capacità lavorativa piena del 100 % nel corso dei prossimi 2-3 mesi, quindi al più tardi entro il 1.12.2017; permane tuttavia a seguito delle rilevanti alterazioni strutturali presenti al rachide, il rischio di recidiva dei dolori invalidanti al rachide, portanti ad ulteriori periodi di inabilità lavorativa, tenendo conto del mansionario citato, per cui, qualora l’assicurata non potesse più riprendere, nei termini prefissati, l’attività lavorativa abituale, andrà avviata verso un mansionano lavorativo consone al suo stato di salute, coinvolgendo l'ufficio dell'assicurazione invalidità del cantone Ticino (annuncio tempestivo). Come casalinga giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa abituale rispettivamente durante le ore indicate a questo tipo di lavoro, con rendimento massimo del 100%, a partire dal 1.9.2017. Rispondo ora alle vostre domande:
1. Diagnosi Tendopatia algica meccanica achillea a destra, in o Sbilancio muscolare o Obesità (peso: 95,1 kg / statura: 153 m) Rilevanti alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare Disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto) Decondizionamento e sbilancio muscolare Obesità (peso: 95,1 kg / statura: 153 an (…).
4. Dalla continuazione della cura medica ci si può attendere ancora un sensibile miglioramento dello stato di salute della signora RI 1? Se sì, quali trattamenti entrano in linea di conto? Possiamo attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute della signora RI 1 dalla continuazione delle cure mediche come da me sopraindicate dopo ulteriori accertamenti radiologici .
5. Quali sono i disturbi oggettivi che accusa la paziente e quali sono gli impedimenti effettivi (ad esempio: impossibilità ad effettuare determinati movimenti, necessità di alternare la stazione eretta/seduta, Iimitazione ad alzare pesi eccessivi, indicare quanti kg, affaticabilità, ecc.)? L'assicurata presenta le risorse fisiche seguenti, per quanto attiene le patologie di stretta competenza reumatologica, ella può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale L'assicurata può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione inginocchiata molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'assicurata può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi -tragitti, come pure di rado camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.
6. Qual è la capacità lavorativa della signora RI 1 quale assistente di cura? Qualora non sia ritenuta abile al 100%, per quali motivi? È giustificata l’attuale capacità lavorativa del 50% quale assistente di cura, a seguito dei limiti funzionali e di carico sopramenzionati, considerando il mansionario lavorativo trasmesso all'assicurazione dal datore di lavoro dell'assicurata, in data 27.7.2017.
7. Quale sarebbe la capacità lavorativa dell'assicurata in un'attività confacente (per esempio in attività d'ufficio, ricezionista, cassiera, sorvegliante, impiegata presso un'edicola, impiegata presso un negozio annesso ad una stazione di benzina, operaia con mansioni di controllo, addetta alla qualità, ecc… In un lavoro adatto allo stato di salute, tenente quindi pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico sopracitati, l’assicurata, dall’1.9.2017 è abile al lavoro Sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100%.” (doc. 9 atti CM) Dopo aver interpellato il consulente professionale, il quale ha sostanzialmente ammesso la reintegrabilità dell’assicurata (verbale di chiusura del 5 settembre 2018, doc. AI 25), con progetto di decisione del 6 settembre 2018 l’amministrazione ha quindi respinto la domanda di prestazioni, considerato come a fronte di un’inabilità totale nella precedente attività lavorativa, in un’attività adeguata andava per contro ammessa una capacità del 50% dal 21 agosto 2017 e completa dal 1° settembre 2017, con un conseguente grado di invalidità del 36% (doc. AI 36). Tale provvedimento è quindi stato integralmente confermato mediante decisione del 15 ottobre 2018 (doc. AI 33). Il curante dell’assicurata, dr. __________, ha quindi fatto pervenire all’amministrazione un certificato datato 14 novembre 2018 con il quale ha chiesto di rivedere la decisione, attestando la presenza della rottura del tendine d’Achille a destra e di una protusione discale L2-L3, una protrusione posteriore mediana e una faccettopatia diffusa. A suo avviso, una ripresa dell’attività lavorativa come assistente di cura non era più pensabile, ritenuto come “ anche una ripresa dell’attività lavorativa in un’attività adeguata allo stato della paziente non è possibile e non è nemmeno realistico soprattutto poiché la paziente dal 1974 lavora come assistente di cura e non presenta alcuna formazione” (doc. AI 35). Nel suo ricorso l’assicurata censura la conclusione dell’amministrazione, dichiarando di essere intenzionata a lavorare, ma in una mansione “ che si addice alla mia situazione attuale” (doc. I). Al fine di ulteriormente chiarire tale circostanza l’amministrazione ha interpellato il consulente professionale, il quale, con un rapporto dell’11 dicembre 2018, ha effettuato un approfondito esame della reintegrabilità dell’assicurata (doc. VI/1; cfr. in esteso al consid. 2.7). 2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato. Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465) Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). 2.6. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo giudice ritiene che il parere espresso nel rapporto medico del 4 settembre 2018 del dr. __________ del SMR - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. doc. AI 24 e consid. 2.5) -, completato dall’Annotazione del medesimo sanitario del 14 dicembre 2018 (doc. VI/1), possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere. È in effetti pienamente condivisibile la conclusione alla quale è pervenuto il medico fiduciario dell’amministrazione, secondo cui l'assicurata, malgrado le diagnosi di “ Tendinopatia algica meccanica achillea a destra, in: Sbilancio muscolare e Obesità (peso: 95,1 kg / statura: 153 cm), Rilevanti alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare, Disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto), Decondizionamento e sbilancio muscolare”, dal 1 settembre 2017 poteva svolgere a tempo pieno ogni attività lavorativa rispettosa delle limitazioni funzionali elencate nel rapporto del 4 settembre 2018 e meglio: " L'assicurata può:
* molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto.
* molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti.
* talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti.
* Talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata.
* assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno.
* molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi tragitti, come pure di rado camminare su terreno accidentato.
* spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.” (doc. AI 24) Questo giudice ritiene che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente vagliato dalle valutazioni mediche agli atti e attentamente valutate dal dr. __________ del SMR, e non ha motivo per metterne in dubbio le dettagliate e convincenti conclusioni, che pure si sono basate sull’approfondita valutazione del dr. __________ del 3 settembre 2017. Del resto, la ricorrente non contesta di essere abile in un’attività lavorativa adatta. La medesima nel suo ricorso dichiara in effetti di desiderare lavorare, ma “ in una mansione che si addice alla mia situazione attuale ”. Inoltre, le valutazioni del SMR non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche e entro la data della decisione contestata, ritenuto come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). Il dr. __________, nel suo scritto del 14 novembre 2018 si è in effetti limitato a confermare le note diagnosi, limitandosi essenzialmente a considerazioni sulla non reintegrabilità dell’assicurata in altra attività (doc. AI 35). Va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti). In realtà, l’assicurata, che in definitiva nemmeno contesta la valutazione e le conclusioni del SMR, esprime un dissenso puramente soggettivo, ma senza apportare il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI. Ella non ha in effetti prodotto, nel corso della procedura amministrativa e nemmeno in questa sede, documentazione medica idonea a contraddirne le conclusioni. Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). D’altra parte, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie, a fronte di una situazione sufficientemente chiarita, questo giudice rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. Stante quanto precede, in esito alle considerazioni che precedono, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non ci sono ragioni per non far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ del SMR, il quale ha compiutamente valutato le problematiche di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione priva di contraddizioni. Rispecchiando quindi la valutazione del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che a decorrere dal mese di settembre 2017 l’insorgente presenta un’abilità lavorativa completa in attività professionali rispettose dei limiti funzionali elencati dal medico SMR. 2.7. Per quanto riguarda la valutazione economica, come ricordato dall’amministrazione in sede di risposta, spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5). Al riguardo va pure rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a). Nella fattispecie, la ricorrente è di formazione assistente di cura e ha esercitato la sua attività dal 1974 presso il medesimo datore di lavoro, la __________ a __________ (doc. AI 11). Nella prima valutazione del 15 marzo 2018, il consulente professionale, rilevato come l’assicurata avesse svolto tale attività da 44 anni, aveva concluso che occorreva concentrarsi sul mantenimento del posto di lavoro, affermando tra l’altro: " (…) Ho spiegato che innanzitutto si verifica la possibilità di un ritorno al lavoro in qualsiasi attività professionale prima di valutare un’eventuale rendita di invalidità. Difatti lo scopo dell’invalidità è quello di fare una valutazione della capacità lavorativa nella propria attività abituale e parallelamente si valuta anche la possibilità di impiego in attività adeguate allo stato di salute, in rapporto ad eventuali limiti funzionali. L’intervento tempestivo che corrisponde alla fase attuale può avere molteplici funzioni come l’adattamento del posto di lavoro, la valutazione di uno spostamento interno nell’azienda, tramite consulenza al datore di lavoro e la preparazione ad eventuali attività professionali diverse da quella svolta abitualmente.” (doc. AI 12) In un’annotazione del 11 luglio 2018 il medesimo consulente professionale aveva riferito del colloquio telefonico avuto con il datore di lavoro dell’assicurata e annotato che lo stesso “ mi comunica che è a conoscenza della lunga assenza dell’A.ta, e che a breve dovrà chinarsi sul problema. Una valutazione di un reinserimento nella medesima struttura non è possibile in quanto le attività da sempre svolte dall’A.ta sono espressamente svolte in piedi e anche con sollevamento di pesi “vedi ospiti”. Altre mansioni sono già ampiamente coperte.” (doc. AI 16). Nel verbale di chiusura del 5 settembre 2018 il medesimo consulente professionale si è espresso come segue: " (…) Analisi della reintegrabilità L’A.ta ha da sempre lavorato in qualità di assistente di cura nella medesima struttura per ben 44 anni, sempre mantenendo il medesimo mansionario. Una reintegrabilità professionale con mansioni più ammnistrative commerciali o che dovessero differenziare in maniera sostanziale da quelle sempre svolte, obiettivamente avrebbe poco successo, questo considerando pure l’età (60 anni). Il contrato di lavoro è ancora in vigore. Il provvedimento IT con scopo del “mantenimento del posto di lavoro” era l’unico adottabile. Conclusioni e decisione Ribadisco quanto già accennato sopra: nel caso l’A.ta non dovesse rientrare presso la ____________ di ___________ il provvedimento indicato è il COLL. In base a quanto accennato si procede con la chiusura del provvedimento IT. Si decide pertanto che l’assicurata non ha diritto ad una rendita (intera) e beneficerà dei provvedimenti sopra indicati. ” (doc. AI 25) Effettuato il confronto dei redditi, confrontando il reddito percepito dall’ultimo datore di lavoro con il reddito statistico percepibile in un’attività leggera adeguata, e stabilito di conseguenza un grado di invalidità non pensionabile del 36% (doc. AI 26), l’amministrazione ha rifiutato la rendita con la decisione impugnata del 15 ottobre 2018. Nel suo provvedimento l'Ufficio Al ha altresì espressamente indicato che - su richiesta scritta - sarebbe stato valutato l'innesco delle misure di aiuto al collocamento (art. 18 e seguenti LAI). Con il suo ricorso l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio di prestazioni d'invalidità, asserendo di non riuscire più a svolgere la sua attività abituale . A sostegno di ciò, il dr. __________, nel rapporto 14 novembre 2018, ha pure effettuato delle considerazioni sulla non reintegrabilità della paziente (“ a mio avviso anche una ripresa dell’attività lavorativa in un’attività adeguata allo stato della paziente non è possibile e non è nemmeno realistico soprattutto poiché la paziente dal 1974 lavora come assistente di cura e non presenta alcun’altra formazione ” (doc. AI 35). In merito, con uno scritto del 14 novembre 2018 l’amministrazione ha fatto notare all’assicurata che con rapporto del 5 settembre 2018 il Servizio integrazione professionale (SIP) non aveva accordato la non reintegrabilità (doc. AI 34). Tuttavia, al fine di ulteriormente chiarire la fattispecie, l’amministrazione ha interpellato nuovamente il medesimo consulente professionale __________ del SIP, il quale, nel dettagliato rapporto 11 dicembre 2018 denominato “ Complemento informativo sulle attività esigibili e adeguate”, dopo aver riassunto le conclusioni in merito alle diagnosi, la capacità lavorativa e le limitazioni fisiche da osservare indicate nel rapporto SMR, si è espresso come segue. " Premessa: Questo complemento ha lo scopo di meglio definire le attività nella professione di Addetta alle cure presenti nel cantone Ticino e di individuarne la esigibilità in riferimento al danno alla salute riportato dalla Signora RI 1. (…) Attività abituale dell'assicurata svolta da 44 anni presso la __________ di __________ in qualità di Assistente di cura. Qui di seguito le principali attività possono essere così descritte (mansionario). 1. Sostenere ed aiutare l'utente nello svolgimento delle attività quotidiane come: vestirsi e svestirsi, recarsi alla toilette, utilizzare mezzi ausiliari quali padella, comoda, pappagallo, curare il proprio corpo: lavarsi, pettinarsi, radersi; applicare lozioni per la pelle, infilarsi le calze elastiche, ecc. 2. Contribuire attraverso l'osservazione a determinare i bisogni di cura dell’utente.
3. Sostenere e accompagnare la persona nei vari momenti di vita. quotidiana: mantenere il ritmo delle attività giornaliere, partecipare alle attività di animazione, collaborare all'organizzazione di eventi semplici, ecc.
4. Instaurare con l'utente delle relazioni significative, ascoltarlo al fine di individuare i suoi desideri e le sue necessità. 5. Mobilizzare la persona che non può farlo autonomamente, aiutarla negli spostamenti con un deambulatore o con la sedia a rotelle e accompagnarla per esempio in occasione delle visite dal medico, dal dentista o dal fisioterapista.
6. Partecipare all'accompagnamento dell'utente in situazione di crisi e nel periodo finale della vita. 7. Partecipare all'applicazione di misure diagnostiche e terapeutiche: misurazione della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e della temperatura corporea, applicare impacchi freddi e caldi, pomate, ecc. 8. Partecipare ad azioni di salvaguardia della salute e di prevenzione delle malattie e degli incidenti: rispettare le regole d'igiene ed eliminare i rifiuti in modo ecologico secondo le direttive in vigore. 9. Chiedere aiuto e dare l'allarme in caso d'urgenza.
10. Effettuare prestazioni alberghiere: apparecchiare la tavola, allestire e riordinare la sala da pranzo, stilare la lista della spesa e fare le commissioni, separare, lavare, stirare e riporre la biancheria e i vestiti, eseguire lavori di pulizia e di manutenzione e controllare il buon funzionamento delle apparecchiature e dei differenti mezzi ausiliari.
11. Contribuire al miglioramento della qualità delle cure all'interno della struttura in cui opera. Come attività professionale affine vi è anche l'Addetta alle cure sociosanitarie . Qui di seguito le principali attività possono essere così descritte (mansionario): Cure quotidiane : 1. Misurare peso e altezza, controllare la temperatura, la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa; coricare e posizionare le persone immobilizzate; annotare ogni cambiamento osservato e trasmettere le informazioni all'équipe di cura. 2. Applicare le consegne di sicurezza, rispettare le regole d'igiene ed eliminare il materiale di cura in conformità con le direttive in vigore; chiedere aiuto e dare l'allarme in caso d'urgenza. 3. Aiutare la persona a vestirsi e a svestirsi; accompagnarla alla toilette, utilizzare mezzi ausiliari quali sollevatori, deambulatori, carrozzine; assistere i clienti nella cura del corpo, lavare, pettinare, radere; applicare lozioni per la pelle, infilare calze mediche, ecc. Accompagnamento nella vita quotidiana 4. Far mantenere agli ospiti il ritmo delle attività durante la giornata; stimolare le persone a partecipare ad attività di animazione, coinvolgerle rimanendo all'ascolto dei loro desideri e dei loro bisogni, collaborare all'organizzazione di eventi semplici. 5. Portare a passeggio la persona in sedia a rotelle, aiutarla a spostarsi con un deambulatore, accompagnarla alle visite (dentista, fisioterapista). 6. Assistere la persona negli atti di mangiare e bere; preparare il cliente per la notte e aiutarlo a coricarsi. 7. Seguire le istruzioni del personale di cura.
8. partecipare all'accompagnamento delle persone in fin di vita. Economia domestica 9. Apparecchiare la tavola, occuparsi della sala da pranzo; stilare la lista della spesa e fare le commissioni; separare, lavare, stirare e riporre la biancheria e i vestiti.
10. Eseguire lavori di pulizia e di manutenzione; controllare il buon funzionamento di apparecchi, mobilia e mezzi ausiliari. Amministrazione/logistica e organizzazione del lavoro
11. eseguire lavori amministrativi semplici, collaborare con gruppi multidisciplinari, raccogliere e trasmettere informazioni utili.
12. partecipare alla gestione del materiale. Una ulteriore professione dove l'assicurata può essere reinserita senza la necessità di provvedimenti specifici è l'impiegata d'economia domestica. Tale professione è dotata di un mansionario adatto e già in gran parte conosciuto dall'assicurata in quanto attività già svolta presso il datore di lavoro attuale. Qui di seguito le principali attività possono essere così descritte (mansionario): Eseguono in maniera competente e autonoma le attività domestiche nel rispetto dei principi economici ed ecologici. Svolgono compiti organizzativi, prendono decisioni e si assumono responsabilità in rapporto alle persone, alle risorse come pure all'ambiente. In particolare i loro compiti comprendono:
1. Accoglienza, consulenza e servizio alla clientela (accoglienza degli ospiti e servizio).
2. Accogliere gli ospiti, saper soddisfare le esigenze della clientela, apparecchiare, decorare la tavola, collaborare alla distribuzione ed alla presentazione delle vivande, applicare le tecniche di servizio a tavola, infine sparecchiare.
3. Pulizia e allestimento dei locali e degli arredi (abitare e tecniche di pulizia). 4. Saper applicare i prodotti di pulizia secondo i criteri economici ed ecologici, conoscere le proprietà dei materiali e delle apparecchiature in uso, pulire e mantenere i locali, i mobili, le attrezzature e le installazioni, gestire in modo oculato i rifiuti (separazione, riciclaggio, ecc).
5. Svolgimento delle attività del circuito biancheria (cura della biancheria).
6. Selezionare la biancheria sporca secondo il tipo di trattamento richiesto, conoscere il trattamento specifico dei differenti tessuti, procedere al lavaggio industriale della biancheria oppure inviarla ad una lavanderia esterna, conoscere l'impiego dei diversi detersivi, stirare, controllare e riporre la biancheria pulita, rammendare ed eseguire piccole trasformazioni. 7. Composizione, preparazione e distribuzione dei menu (alimentazione e vitto). 8. Provvedere alla gestione e alla conservazione corretta degli alimenti, preparare pasti caldi e freddi, osservando scrupolosamente tutte le norme d'igiene, allestire menu equilibrati ciò che implica la conoscenza dei principi essenziali di una sana alimentazione, lavare le stoviglie, le pentole e gli attrezzi di cucina. 9. disbrigo di lavori amministrativi (amministrazione).
10. Prevedere il budget, pianificare gli acquisti, procedere alle ordinazioni e controllare le merci, verificare le fatture; redigere semplici testi, per alcune attività servirsi di specifici programmi informatici.
11. promozione della propria salute e sostegno alla clientela (salute e socialità).
12. conoscere e saper applicare i principi delle cure di base e di pronto intervento, riconoscere le malattie più comuni, saper indirizzare le persone che necessitano delle cure verso gli specialisti. Nel rapporto SIP Proposta DDP si legge quanto segue : L'assicurata ha da sempre lavorato in qualità di Assistente di cura nella medesima struttura per ben 44 anni, sempre mantenendo il medesimo mansionario. Una reintegrabilità professionale con mansioni più amministrative commerciali o che dovessero differenziare in maniera sostanziale da quella da sempre svolte, obiettivamente avrebbe poco successo, questo considerando pure l’età (60 anni). Il contratto di lavoro è ancora in vigore. Il provvedimento IT con scopo del "mantenimento del posto di lavoro" era l’unico adottabile. In riferimento al Rapporto Medico SMR vi è indicano che l'assicurata ha una CL del 100% in attività adeguata. È noto che in varie attività professionali il confine tra attività abituali e attività esigibili è molto sottile e questo caso ne è l'esempio. Nella professione di Assistente di cura (attività sempre svolta) come nell'attività di Addetta alle cure sociosanitarie e nell'attività di Impiegata d'economia domestica vi è una grande quantità di mansioni che rispettano i limiti fisici descritti sul Rapporto Medico SMR e che oggettivamente sono esigibili. Ad esempio : 1. Contribuire attraverso l'osservazione a determinare i bisogni di cura dell'utente. 2. Sostenere e accompagnare la persona nei vari momenti di vita quotidiana: mantenere il ritmo delle attività giornaliere, partecipare alle attività di animazione, collaborare all'organizzazione di eventi semplici, ecc. 3. Instaurare con l'utente delle relazioni significative, ascoltarlo al fine di individuare i suoi desideri e le sue necessità. 4. Partecipare all'accompagnamento dell’utente in situazione di crisi e nel periodo finale della vita.
5. Partecipare all'applicazione di misure diagnostiche e terapeutiche: misurazione della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e della temperatura corporea, applicare impacchi freddi e caldi, pomate, ecc.
6. Partecipare ad azioni di salvaguardia della salute e di prevenzione delle malattie e degli incidenti: rispettare le regole d'igiene ed eliminare i rifiuti in modo ecologico secondo le direttive in vigore.
7. Chiedere aiuto e dare l'allarme in caso d'urgenza.
8. Effettuare prestazioni alberghiere: apparecchiare la tavola, allestire e riordinare la sala da pranzo, stilare la lista della spesa e fare le commissioni, separare, lavare, stirare e riporre la biancheria e i vestiti, eseguire lavori di pulizia e di manutenzione e controllare il buon funzionamento delle apparecchiature e dei differenti mezzi ausiliari.
9. Contribuire al miglioramento della qualità delle cure all'interno della struttura in cui opera.
10. Seguire le istruzioni del personale di cura.
11. Eseguire lavori di pulizia e di manutenzione; controllare il buon funzionamento di apparecchi, mobilia e mezzi ausiliari.
12. Partecipare alla gestione del materiale. Queste attività rispettano i limiti fisici descritti dal Rapporto Medico SMR e sono considerate esigibili e che "non differenziano in modo sostanziale da quella da sempre svolte", come descritto sul Rapporto SIP. Nel mercato libero del lavoro sul territorio ticinese le attività elencate sopra riscontrano una sempre più necessità di personale specializzato e con esperienza. Le associazioni rivolte al settore sociosanitario come nel settore dell'impiego di economia domestica sono in aumento e questo considerando la sempre più necessità di aiuto rivolto alle persone anziane che, con questi aiuti, possono rimanere il più a lungo possibile presso il loro domicilio. In sintesi le possibilità d'impiego in questo settore sono reali.” (doc. VI/1) In merito il dr. __________ del SMR il 14 dicembre 2018 ha precisato: " (…) Nel complemento informativo sulle attività esigibili ed adeguate redatto l'11.12.18 da __________ consulente IP, si evince che nell’attività abituale di assistente di cura qui minuziosamente dettagliata "vi è una grande quantità di mansioni che rispettando i limiti fisici descritti nel Rapporto SMR oggettivamente sono esigibili". Ne consegue che anche le mansioni controindicate a livello medico-teorico (tra tutte la movimentazione manuale dei pesi e in particolare il sollevamento degli ospiti) qualora risultassero palliabili grazie alla disponibilità di mezzi ausiliari (vedi i sollevatori) o ad un’organizzazione lavorativa che demandasse tali specifiche mansioni ad altro personale, consentirebbe l'aumento della capacità lavorativa in misura rilevante, stimata almeno al 50% dal Dr. Med. __________ nella valutazione reumatologica fiduciaria redatta il 03.09.17. Queste considerazioni sono estensibili anche all'attività di addetta alle cure sociosanitarie. Per quanto riguarda invece l'attività di impiegata d'economia domestica, in assenza di assistenza diretta degli ospiti, il mansionario può più facilmente corrispondere ai limiti funzionali elencati nel rapporto finale SMR del 04.09.18. Pertanto, nel caso in cui l'attività di impiegata d'economia domestica tenesse conto di tutti i limiti funzionali e di carico descritti risultando pienamente adatto allo stato di salute, l’assicurata sarebbe da considerarsi abile sull'arco di una giornata lavorativa completa con rendimento massimo.” (doc. VI/1) Ora, ne discende che il Consulente in integrazione professionale (persona che, come già ricordato, meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività lavorative entranti in considerazione nonostante il danno alla salute e l'età; cfr. STF 9C 437/201 1 consid. 11), tenendo attentamente conto i limiti funzionali descritti dal medico SMR (cfr. rapporto SMR del 4 settembre 2018, doc. AI 24) - i quali non sono del resto mai stato oggetto di contestazione da parte dell’assicurata -, così come i dettagliati mansionari relativi alla professione di assistente di cura e a professioni affini, ha concluso che l'assicurata è ancora realisticamente ed oggettivamente reintegrabile nell'attività di assistente di cura e negli impieghi affini di addetta alle cure sociosanitarie e d'impiegata di economia domestica. A suo parere, in un mercato del lavoro equilibrato esiste un numero sufficiente di impieghi accessibili alla ricorrente che non richiedono concessioni smisurate ai potenziali datori di lavoro. Lo specialista in reintegrazione ha invece escluso che l'assicurata riesca a reperire altre attività adeguate allo stato di salute. In tal senso secondo l’amministrazione non meritava conferma quanto precedentemente indicato dal medesimo consulente professionale nello scritto 14 novembre 2018 dell’amministrazione con il quale veniva per contro sottolineata la reintegrabilità dell’assicurata in altre attività adeguate. Sia detto ancora che la conclusione dell’amministrazione, basata sull’attenta valutazione del SIP, è stata pure confermata dal medico SMR nell'annotazione 14 dicembre 2018 (doc. VI/2). A queste conclusioni questo giudice deve aderire. Alla luce della dettagliata valutazione economica esperita dal Servizio di integrazione professionale, che ha tenuto conto della valutazione del SMR e delle relative limitazioni indicate, bisogna concludere che le indicate mansioni facenti parte delle professioni di assistente di cura, addetta alle cure sociosanitarie rispettivamente impiegata di economia domestica, in quanto pienamente rispettose dei limiti fisici descritti dal SMR, sono da considerare pienamente esigibili. Come emerge dal rapporto medesimo le stesse non si differenziano in modo sostanziale da quelle da sempre svolte. A ragione quindi bisogna concludere che esiste una concreta e completa capacità lavorativa dell'assicurata escludente il diritto alla rendita, potendo l’assicurata continuare ad esercitare la precedente attività svolta di assistente di cura, pur rispettando le limitazioni indicate dal SMR, rispettivamente venir inserita in un’altra attività affine, senza la necessità di provvedimenti specifici, quali segnatamente quella di addetta alle cure sociosanitarie o impiegata di economia domestica, le quali pure prevedono un mansionario accessibile e oggettivamente esigibile malgrado le affezioni di cui è portatrice e le limitazioni da rispettare. Vero è che l’assicurata dal 1974 ha sempre esercitato la professione di assistente di cura presso il medesimo datore di lavoro e che l’ultimo datore di lavoro (la __________ a __________) abbia sostanzialmente fatto presente al CP di non ritenere attuabile un reinserimento nella struttura “(…) in quanto le attività da sempre svolte dall’A.ta sono espressamente svolte in piedi e anche con sollevamento di pesi “vedi ospiti”. Altre mansioni sono già ampiamente coperte” (doc. AI 16; doc. VI/1). Non va tuttavia dimenticato che essa presenta ancora una piena capacità lavorativa in tutte le numerose mansioni elencate dai mansionari riportati dal consulente IP nel rapporto menzionato sopra. A tal riguardo, va peraltro ricordato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua ancora piena capacità lavorativa in attività professionali idonee e affini a quella appresa. Va peraltro anche ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno e del già menzionato obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati). Inoltre, ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se
– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a). Nel caso in esame, come detto, nella valutazione del 11 dicembre 2018 il consulente professionale ha ritenuto che per l’assicurata sia senza dubbio accessibile tornare a svolgere la sua attività oppure esercitare una vasta gamma di attività affini che non necessitano di formazione particolare. In effetti, il consulente SIP ha ricordato come nel mercato libero del lavoro sul territorio ticinese le attività elencate sopra riscontrano una sempre più necessità di personale specializzato e con esperienza. Le associazioni rivolte al settore sociosanitario come nel settore dell'impiego di economia domestica sono in aumento e questo considerando la sempre più necessità di aiuto rivolto alle persone anziane che, con questi aiuti, possono rimanere il più a lungo possibile presso il loro domicilio. In sintesi le possibilità d'impiego in questo settore sono reali. Non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla surriferita valutazione del consulente IP, effettuata da persona con esperienza in ambito integrativo. A tali ben motivate ed approfondite allegazioni, che confermano la piena reintegrabilità sul mercato normale del lavoro per la ricorrente, va in effetti prestata adesione, richiamato nuovamente altresì il fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5) e tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3). Per quanto riguarda d’altra parte il fattore età, considerato come l’assicurata, vista la sua età (classe 1958), ritiene di non essere più collocabile, anche volendo riconoscere una potenziale valenza di tale aspetto, segnatamente laddove l’assicurata dovesse reintegrarsi in una posizione affine a quella esercitata, in proposito occorre ricordare che sebbene l'età avanzata venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti). Ai sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (cfr. anche il marg. 3050.3 della Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità, CIGI). Nel caso che ci occupa, come visto, nel settembre 2018 il medico SMR ha allestito il rapporto finale ed ha concluso che vi era un’abilità al lavoro completa in ogni attività rispettosa dei limiti funzionali dal settembre 2017. Essendo nata _________ del 1958, in quel momento ella aveva 59 anni e mezzo. Premesso quanto sopra, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007; cfr. anche marg. 3050.1 della circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità (CIGI)). In una sentenza 9C_15/2014 del 24 febbraio 2014 al consid. 4.3, il TF, dopo aver stabilito che nel caso giudicato l’esigibilità medica di un’attività lucrativa a tempo parziale è stata costatata al più tardi nel corso del mese di novembre 2011, quando l’interessata aveva appena compiuto i 59 anni, ha affermato che la ricorrente non raggiungeva l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esiste più alcuna possibilità realista di mettere in valore la capacità di lavoro residua in un mercato del lavoro equilibrato. In una sentenza 9C_366/2014 del 19 novembre 2014, al consid. 5.4 il TF ha stabilito nel 10 ottobre 2013 il momento determinante che ha permesso di accertare una capacità lavorativa parziale, ossia quando la persona assicurata aveva già compiuto 63 anni e si trovava a 2 anni dal pensionamento ed aveva una capacità lavorativa residua, da settembre 2011, tra il 25 ed il 40%, con rendimento del 40%. L’Alta Corte ha riconosciuto al ricorrente una rendita intera . Con sentenza 8C_761/2014 del 15 ottobre 2015 al consid. 3.2.3 il TF ha ribadito che, avendo l’insorgente 59 anni al momento determinante per esaminare la questione della messa in valore della capacità lavorativa residua, non poteva far valere il fattore età per ritenere inesigibile l’esercizio di un’attività lavorativa . In una sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 il TF ha riassunto, al consid. 4.1.2 la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva ritenuto esigibile il cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾ che poteva svolgere solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di posizione ma che non aveva patologie alle estremità superiori, e che dunque poteva esercitare attività di sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva esercitare solo attività leggere da seduto e che non era toccato nella motricità fine è stata esatto un cambiamento di professione. È invece stata negata la possibilità di cambiare attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi che aveva difficoltà nella motricità fine, così come ad un assicurato 64enne che poteva esercitare un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro assicurato che si trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare solo al 50% un’attività leggera. Nel caso giudicato dal TF, l’Alta Corte ha confermato l’esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 63 anni e 6 mesi, era abile al 100% in attività leggera, con possibilità di sollevare pesi al massimo sopra i 10 kg e la necessità di esercitare piuttosto attività dove potesse rimanere seduto, che parlava tedesco ed italiano e che aveva appreso a destreggiarsi anche con clienti esterni. Recentemente, in una sentenza 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 al consid. 5 il TF ha confermato l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62 anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva prassi vigente in materia. In una sentenza 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 al consid. 3 il TF ha confermato l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62 anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva prassi vigente in materia. Da ultimo, con sentenza del 13 dicembre 2018 questa Corte ha ritenuto integrabile un assicurato di 63 anni e quasi 7 mesi d’età con una piena abilità lavorativa in un lavoro leggero rispettoso delle limitazioni fisiche poste dal medico fiduciario __________ (inc. 32.2018.106; consid. 2.6). Ritornando alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo giudice ritiene, da una parte che l’assicurata possa mettere a frutto la sua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro, considerato che nel momento determinate (autunno 2017) ella aveva ancora davanti a sé diversi anni prima del pensionamento, dall’altra che la medesima possa svolgere, a tempo pieno, attività affini a quelle sempre svolte e compatibili con le limitazioni indicate che non necessitano di formazione né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3). Del resto, ricordato nuovamente come secondo giurisprudenza sia compito del consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili, nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5), va nuovamente fatto riferimento alla valutazione del 11 dicembre 2018 nella quale il Consulente IP ha avuto modo di ribadire che l’attività svolta in precedenza, così come altre affini che non si differenziano in modo sostanziale dalla stessa, siano da considerare esigibili e possano, rispettando le limitazioni indicate dal SMR, essere svolte dall’assicurata a tempo completo. Visto tutto quanto sopra esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione. Conformemente al già ricordato principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, adattando la sua attività alle limitazioni derivanti dal problema alla salute, ove necessario anche in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 p. 434). Alla luce di quanto esposto e della situazione concreta dell’assicurata (che presenta una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate), della giurisprudenza sopra esposta e degli ostacoli relativamente elevati concernenti l’inesigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento (cfr. sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 e 8C_117/2018 del 31 agosto 2018), la ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto la sua piena capacità lavorativa nella sua professione o in altra affine, nel rispetto delle limitazioni indicate dal SMR. Alla luce degli esiti dell’accertamento professionale, correttamente l’amministrazione, correggendo di fatto la motivazione del provvedimento contestato - nel quale, negata la reintegrabilità dell’assicurata nella professione esercitata, aveva effettuato la graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid. 2.3) - ha quindi ammesso la piena reintegrabilità dell’assicurata nell’attività esercitata o in altre affini, negando conseguentemente qualsivoglia perdita di guadagno. L a decisione contestata va quindi confermata, nella sostanza e nel suo esito, segnatamente laddove sancisce il rifiuto di prestazioni in assenza di un grado di invalidità pensionabile, mentre il ricorso è da respingere. 2.8. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente Il segretario giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti