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32.2018.206

Rendita negata in quanto l'assicurata può esercitare diverse funzioni lavorative compatibili con le affezioni alla salute. TCA conferma

Ticino · 2018-10-15 · Italiano TI
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Rendita negata in quanto l'assicurata può esercitare diverse funzioni lavorative compatibili con le affezioni alla salute. TCA conferma

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto

conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,

benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84)

.

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,

consid. 4.1).

2.4.   Ricevuta

la domanda di prestazioni, con la quale l’assicurata lamentava le conseguenze

di uno sfilamento del tendine d’Achille, l’amministrazione ha esaminato la

documentazione medica prodotta dall’assicurata, segnatamente i certificati di

inabilità lavorativa resi dal curante. In particolare in data 23 novembre 2017

il dr. __________ aveva attestato la presenza di disturbi al tendine d'Achille

destro, nessun gonfiore o dolenzia alla palpazione, con buona forza per

flessione plantare, concludendo per un’inabilità totale dal 3 agosto 2017 (doc.

13 inc. Cassa malati). In data 12 febbraio 2018 il medesimo curante aveva

quindi attestato una possibile ripresa parziale del lavoro da maggio 2018 e

completa da giugno-luglio 2018. Il 9 agosto 2018 egli aveva nuovamente

certificato un’inabilità completa fino al 9 ottobre 2018 (doc. 18 inc. Cassa

malati e doc. AI 24).

Con

rapporto del 4 settembre 2018 il dr. __________ del SMR, poste le diagnosi

invalidanti di

Tendinopatia algica meccanica achillea a destra, in:

Sbilancio muscolare e Obesità (peso: 95,1 kg/statura: 153 cm), Rilevanti

alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare, Disturbi statici

del rachide (tendenzialmente piatto), Decondizionamento e sbilancio muscolare”,

aveva concluso per un’inabilità lavorativa come assistente di cura totale

dal 3 agosto 2017, del 50% dal 21 agosto 2017 e nulla dal 16 settembre 2017,

mentre che in un’attività adeguata (le cui limitazioni da osservare sono state

definite nel dettaglio) dal 1 settembre 2017 era da ammettere una capacità del

100% (doc. AI 24).

L’amministrazione

ha pure acquisito la documentazione dell’assicuratore malattia, fra la quale

anche una perizia del 3 settembre 2017 del dr. __________, specialista in

reumatologia, il quale ha attestato, fra l’altro, quanto segue:

"

(…)

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute

attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di

carico seguenti: L'assicurata può molto spesso sollevare e

portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi,

talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg

fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 5

kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza

del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,

spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, maneggiare

attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale L'assicurata può talvolta

effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del

tronco, talvolta assumere la posizione

seduta

ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti,

può talvolta assumere la posizione inginocchiata molto spesso effettuare la

flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'assicurata

può assumere spesso la posizione

seduta di

lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la

possibilità di alternare le posizioni corporee al

bisogno. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta

oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi -tragitti,

come pure di rado camminare su terreno accidentato, può

spesso salire le scale, talvolta

salire su

scale a pioli.

Questi limiti funzionali tengono unicamente conto degli

handicap strutturalmente spiegabili, inerenti al campo di specialità, ma non di

fattori non assicurati, quali l'età, la formazione, la disponibilità sul

mercato del lavoro locale, di un'attività pienamente adatta

allo stato di salute attuale rispecchiante anche le

aspettative dell’assicurata, ecc.

Detti limiti funzionali e di carico sono applicabili sia

durante le ore lavorative, sia durante il

tempo

libero.

In un lavoro pienamente adatto allo stato di salute,

tenente quindi conto di tutti i limiti funzionali e di carico sopraprofilati,

giudico l’assicurata dal momento della valutazione peritale reumatologica del

1.9.2017, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa

normale di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100 %

Mettendo a confronto i limiti funzionali e di carico

sopracitati, con la descrizione del posto

di

lavoro redatta all'attenzione della __________ dal datore di lavoro

dell'assicurata il 27.7.2017, prendiamo atto che la

signora RI 1, in qualità di assistente di cura, attiva durante 40 ore alla

settimana con grado di occupazione del 100%, svolge un'attività che permette di

alternare da posizione seduta a posizione eretta, ma con frequente posizione

contorta, con necessità di sollevamento di pesi oltrepassanti i 15 kg, per

esempio

quando deve sollevare e

posizionare persone anziane disabili, notiamo dunque che al

momento attuale l'ultima attività lavorativa espletata

non è adatta allo stato di salute, per cui è giudicata un'inabilità lavorativa

del 50% come attestata dal medico curante a partire dal 15.8.2017; come

indicato prima, è senz’altro possibile che con le cure indicate lo stato di salute

della signora RI 1 possa ancora migliorare, raggiungendo una capacità lavorativa

piena del 100 % nel corso dei prossimi 2-3

mesi, quindi al più tardi entro il 1.12.2017;

permane tuttavia a seguito delle rilevanti alterazioni strutturali

presenti al rachide, il rischio di recidiva dei dolori invalidanti al rachide,

portanti ad ulteriori periodi di inabilità lavorativa, tenendo conto del

mansionario citato, per cui, qualora l’assicurata non potesse più riprendere,

nei termini prefissati, l’attività lavorativa abituale, andrà avviata verso un mansionano

lavorativo consone al suo stato di salute, coinvolgendo l'ufficio dell'assicurazione

invalidità del cantone Ticino (annuncio tempestivo).

Come casalinga giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco

di una giornata lavorativa abituale rispettivamente durante le ore indicate a

questo tipo di lavoro, con rendimento massimo del 100%, a partire dal 1.9.2017.

Rispondo ora alle vostre domande:

1. Diagnosi

Tendopatia algica meccanica achillea a destra, in

o Sbilancio muscolare

o Obesità (peso: 95,1 kg / statura: 153 m)

Rilevanti alterazioni degenerative plurisegmentali del

rachide lombare

Disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto)

Decondizionamento e sbilancio muscolare

Obesità (peso: 95,1 kg / statura: 153 an

(…).

4. Dalla continuazione della cura medica ci si può

attendere ancora un sensibile

miglioramento dello stato di salute della signora RI 1?

Se sì, quali trattamenti

entrano in linea di conto?

Possiamo attendere un sensibile miglioramento dello

stato di salute della signora

RI 1 dalla continuazione delle cure mediche come da me

sopraindicate dopo

ulteriori accertamenti radiologici

.

5. Quali sono i disturbi oggettivi che accusa la

paziente e quali sono gli

impedimenti effettivi

(ad esempio: impossibilità ad effettuare determinati movimenti, necessità di alternare

la stazione eretta/seduta, Iimitazione ad alzare

pesi eccessivi, indicare quanti kg, affaticabilità, ecc.)?

L'assicurata presenta le risorse fisiche seguenti, per

quanto attiene le patologie di stretta competenza reumatologica, ella può molto

spesso sollevare pesi fino

a 5 kg fino all'altezza dei fianchi,

5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado

oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può talvolta sollevare

pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg

sopra l’altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di

precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi

pesanti, maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale

L'assicurata può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta

effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione

seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in

piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione inginocchiata

molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la

posizione accovacciata. L'assicurata può assumere spesso la posizione

seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi

di lunga durata, dovendo avere la

possibilità

di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurata può molto spesso camminare

fino a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi

-tragitti,

come pure di rado camminare su

terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta

salire su scale a pioli.

6. Qual è la capacità lavorativa della signora RI 1

quale assistente di cura?

Qualora non sia ritenuta abile al 100%, per quali

motivi?

È giustificata l’attuale capacità lavorativa del 50%

quale assistente di cura, a seguito

dei

limiti funzionali e di carico sopramenzionati, considerando il mansionario

lavorativo trasmesso all'assicurazione dal datore di

lavoro dell'assicurata, in data

27.7.2017.

7. Quale sarebbe la capacità lavorativa dell'assicurata

in un'attività confacente

(per esempio in attività d'ufficio, ricezionista,

cassiera, sorvegliante, impiegata

presso

un'edicola, impiegata presso un negozio annesso ad una stazione di benzina,

operaia con mansioni di controllo, addetta alla qualità, ecc…

In un lavoro adatto allo stato di salute, tenente quindi

pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico sopracitati,

l’assicurata, dall’1.9.2017 è abile

al lavoro

Sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9

ore, con rendimento massimo del 100%.”

(doc.

9 atti CM)

Dopo

aver interpellato il consulente professionale, il quale ha sostanzialmente

ammesso la reintegrabilità dell’assicurata (verbale di chiusura del 5 settembre

2018, doc. AI 25), con progetto di decisione del 6 settembre 2018 l’amministrazione

ha quindi respinto la domanda di prestazioni, considerato come a fronte di

un’inabilità totale nella precedente attività lavorativa, in un’attività

adeguata andava per contro ammessa una capacità del 50% dal 21 agosto 2017 e

completa dal 1° settembre 2017, con un conseguente grado di invalidità del 36%

(doc. AI 36).

Tale

provvedimento è quindi stato integralmente confermato mediante decisione del 15

ottobre 2018 (doc. AI 33).

Il

curante dell’assicurata, dr. __________, ha quindi fatto pervenire

all’amministrazione un certificato datato 14 novembre 2018 con il quale ha

chiesto di rivedere la decisione, attestando la presenza della rottura del

tendine d’Achille a destra e di una protusione discale L2-L3, una protrusione

posteriore mediana e una faccettopatia diffusa. A suo avviso, una ripresa

dell’attività lavorativa come assistente di cura non era più pensabile,

ritenuto come “

anche una ripresa dell’attività lavorativa in un’attività

adeguata allo stato della paziente non è possibile e non è nemmeno realistico

soprattutto poiché la paziente dal 1974 lavora come assistente di cura e non

presenta alcuna formazione”

(doc. AI 35).

Nel

suo ricorso l’assicurata censura la conclusione dell’amministrazione,

dichiarando di essere intenzionata a lavorare, ma in una mansione “

che si

addice alla mia situazione attuale”

(doc. I). Al fine di ulteriormente

chiarire tale circostanza l’amministrazione ha interpellato il consulente

professionale, il quale, con un rapporto dell’11 dicembre 2018, ha effettuato

un approfondito esame della reintegrabilità dell’assicurata (doc. VI/1; cfr. in

esteso al consid. 2.7).

2.5.   Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo

contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha

ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede

d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56,

pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici

regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un

rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.6.

Nella

concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti, questo giudice ritiene che il parere espresso nel rapporto medico

del 4 settembre 2018 del dr. __________ del SMR - dettagliato, approfondito e

quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale,

va dunque attribuita piena forza probante (cfr. doc. AI 24 e consid. 2.5) -,

completato dall’Annotazione del medesimo sanitario del 14 dicembre 2018 (doc.

VI/1), possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a

rendere. È in effetti pienamente condivisibile

la conclusione

alla quale è pervenuto il medico fiduciario dell’amministrazione,

secondo

cui l'assicurata, malgrado le diagnosi di

Tendinopatia algica

meccanica achillea a destra, in:  Sbilancio muscolare e Obesità (peso: 95,1 kg

/ statura: 153 cm), Rilevanti alterazioni degenerative plurisegmentali del

rachide lombare, Disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto),

Decondizionamento e sbilancio muscolare”,

dal 1 settembre 2017 poteva

svolgere a tempo pieno ogni attività lavorativa rispettosa delle limitazioni

funzionali elencate nel rapporto del 4 settembre 2018 e meglio:

"

L'assicurata può:

* molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg

fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei

fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; talvolta

sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi

oltrepassanti i 5 kg sopra

l'altezza del

petto.

* molto spesso maneggiare attrezzi di precisione,

spesso

maneggiare attrezzi di media entità,

di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti.

* talvolta effettuare lavori al di sopra della testa,

talvolta

effettuare la rotazione del

tronco, talvolta assumere la

posizione

seduta ed inclinata in avanti, talvolta la

posizione in piedi ed inclinata in avanti.

* Talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto spesso

effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione

accovacciata.

* assumere spesso la posizione seduta di lunga durata,

di rado la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di

alternare le posizioni corporee al bisogno.

* molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre

50 metri, di rado camminare per lunghi

tragitti, come pure di rado camminare su terreno accidentato.

* spesso salire le scale, talvolta salire su scale a

pioli.” (doc. AI 24)

Questo

giudice ritiene che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente

vagliato dalle valutazioni mediche agli atti e attentamente valutate dal dr. __________

del SMR, e non ha motivo per metterne in dubbio le dettagliate e convincenti

conclusioni, che pure si sono basate sull’approfondita valutazione del dr. __________

del 3 settembre 2017.

Del

resto, la ricorrente non contesta di essere abile in un’attività lavorativa

adatta. La medesima nel suo ricorso dichiara in effetti di desiderare lavorare,

ma “

in una mansione che si addice alla mia situazione attuale

”.

Inoltre,

le valutazioni del SMR non sono state smentite da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle predette

valutazioni mediche e entro la data della decisione contestata, ritenuto come

per

costante giurisprudenza il

giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono

realizzati fino al momento del provvedimento contestato (

DTF 132 V 220

consid. 3.1.1).

Il

dr. __________, nel suo scritto del 14 novembre 2018 si è in effetti limitato a

confermare le note diagnosi, limitandosi essenzialmente a considerazioni sulla

non reintegrabilità dell’assicurata in altra attività (doc. AI 35).

Va

pure ricordato che

per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del

nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010

del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009

IV n. 56 p. 174, con riferimenti).

In

realtà, l’assicurata, che in definitiva nemmeno contesta la valutazione e le

conclusioni del SMR, esprime un dissenso puramente soggettivo, ma senza

apportare il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio le conclusioni

dell’Ufficio AI. Ella non ha in effetti prodotto, nel corso della procedura

amministrativa e nemmeno in questa sede, documentazione medica idonea a

contraddirne le conclusioni. Va qui ricordato che se da una parte

la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di

collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare –

ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti). D’altra parte,

se l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF

130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non

lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR

2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v

Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie,

a fronte di una situazione sufficientemente chiarita, questo giudice rinuncia

all'assunzione di ulteriori prove.

Stante

quanto precede, in esito alle considerazioni che precedono, richiamata la

suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non

ci sono ragioni per non far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________

del SMR, il quale ha compiutamente valutato le problematiche di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione priva di contraddizioni.

Rispecchiando

quindi la valutazione del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti

i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di

intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati),

è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che a decorrere dal

mese di settembre 2017 l’insorgente presenta un’abilità lavorativa completa in

attività professionali rispettose dei limiti funzionali elencati dal medico

SMR.

2.7.   Per

quanto riguarda la valutazione economica, come ricordato dall’amministrazione

in sede di risposta, spetta essenzialmente al consulente professionale, che

meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito

delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla

salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011

del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008

pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e

limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Al riguardo va pure rilevato che il concetto d'invalidità

è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica

ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda

di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da

offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si

dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue

capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad

una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere

negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma

talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o

siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità

occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF

110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a).

Nella

fattispecie, la ricorrente è di formazione assistente di cura e ha esercitato

la sua attività dal 1974 presso il medesimo datore di lavoro, la __________ a __________

(doc. AI 11). Nella prima valutazione del 15 marzo 2018, il consulente

professionale, rilevato come l’assicurata avesse svolto tale attività da 44

anni, aveva concluso che occorreva concentrarsi sul mantenimento del posto di

lavoro, affermando tra l’altro:

"

(…)

Ho spiegato che innanzitutto si verifica la possibilità di un ritorno al

lavoro in qualsiasi attività professionale prima di valutare un’eventuale

rendita di invalidità. Difatti lo scopo dell’invalidità è quello di fare una

valutazione della capacità lavorativa nella propria attività abituale e

parallelamente si valuta anche la possibilità di impiego in attività adeguate

allo stato di salute, in rapporto ad eventuali limiti funzionali.

L’intervento tempestivo che corrisponde alla fase

attuale può avere molteplici funzioni come l’adattamento del posto di lavoro,

la valutazione di uno spostamento interno nell’azienda, tramite consulenza al

datore di lavoro e la preparazione ad eventuali attività professionali diverse

da quella svolta abitualmente.” (doc. AI 12)

In

un’annotazione del 11 luglio 2018 il medesimo consulente professionale aveva

riferito del colloquio telefonico avuto con il datore di lavoro dell’assicurata

e annotato che lo stesso “

mi comunica che è a conoscenza della lunga assenza

dell’A.ta, e che a breve dovrà chinarsi sul problema. Una valutazione di un

reinserimento nella medesima struttura non è possibile in quanto le attività da

sempre svolte dall’A.ta sono espressamente svolte in piedi e anche con

sollevamento di pesi “vedi ospiti”. Altre mansioni sono già ampiamente

coperte.”

(doc. AI 16).

Nel

verbale di chiusura del 5 settembre 2018 il medesimo consulente professionale

si è espresso come segue:

"

(…)

Analisi della reintegrabilità

L’A.ta ha da sempre lavorato in qualità di assistente

di cura nella medesima struttura per ben 44 anni, sempre mantenendo il medesimo

mansionario. Una reintegrabilità professionale con mansioni più ammnistrative

commerciali o che dovessero differenziare in maniera sostanziale da quelle

sempre svolte, obiettivamente avrebbe poco successo, questo considerando pure

l’età (60 anni). Il contrato di lavoro è ancora in vigore. Il provvedimento IT

con scopo del “mantenimento del posto di lavoro” era l’unico adottabile.

Conclusioni e decisione

Ribadisco quanto già accennato sopra: nel caso l’A.ta

non dovesse rientrare presso la ____________ di ___________ il provvedimento

indicato è il COLL.

In base a quanto accennato si procede con la chiusura

del provvedimento IT.

Si decide pertanto che l’assicurata non ha diritto ad

una rendita (intera) e beneficerà dei provvedimenti sopra indicati.

” (doc. AI 25)

Effettuato

il confronto dei redditi, confrontando il reddito percepito dall’ultimo datore

di lavoro con il reddito statistico percepibile in un’attività leggera

adeguata, e stabilito di conseguenza un grado di invalidità non pensionabile

del 36% (doc. AI 26), l’amministrazione ha rifiutato la rendita con la

decisione impugnata del 15 ottobre 2018. Nel suo provvedimento l'Ufficio Al ha

altresì espressamente indicato che - su richiesta scritta - sarebbe stato

valutato l'innesco delle misure di aiuto al collocamento (art. 18 e seguenti

LAI).

Con

il suo ricorso l’assicurata ha

chiesto di essere

posta al beneficio di

prestazioni d'invalidità, asserendo di non

riuscire più a svolgere la sua attività abituale

.

A sostegno di ciò, il dr. __________, nel rapporto 14 novembre 2018, ha

pure effettuato delle considerazioni sulla non reintegrabilità della paziente (“

a

mio avviso anche una ripresa dell’attività lavorativa in un’attività adeguata

allo stato della paziente non è possibile e non è nemmeno realistico

soprattutto poiché la paziente dal 1974 lavora come assistente di cura e non

presenta alcun’altra formazione

” (doc. AI 35). In merito, con uno scritto del

14 novembre 2018 l’amministrazione ha fatto notare all’assicurata che con

rapporto del 5 settembre 2018 il Servizio integrazione professionale (SIP) non

aveva accordato la

non reintegrabilità

(doc. AI 34).

Tuttavia,

al fine di ulteriormente chiarire la fattispecie, l’amministrazione ha

interpellato nuovamente il medesimo consulente professionale __________ del

SIP, il quale, nel dettagliato rapporto 11 dicembre 2018 denominato “

Complemento

informativo sulle attività esigibili e adeguate”,

dopo aver riassunto le conclusioni in merito alle diagnosi, la

capacità lavorativa e le limitazioni fisiche da osservare indicate nel rapporto

SMR, si è espresso come segue.

"

Premessa:

Questo complemento ha lo scopo di meglio definire le

attività nella professione di Addetta alle cure presenti nel cantone Ticino e

di individuarne la esigibilità in riferimento al danno alla salute riportato

dalla Signora RI 1.

(…)

Attività abituale dell'assicurata svolta da 44 anni

presso la __________

di __________ in qualità di

Assistente di cura.

Qui di seguito le principali attività possono essere

così descritte (mansionario).

1.

Sostenere ed

aiutare l'utente nello svolgimento delle attività quotidiane come: vestirsi e

svestirsi, recarsi alla toilette, utilizzare mezzi ausiliari quali padella,

comoda, pappagallo, curare il proprio corpo: lavarsi, pettinarsi, radersi;

applicare lozioni per la

pelle, infilarsi

le calze elastiche, ecc.

2.

Contribuire

attraverso l'osservazione a determinare i bisogni di cura dell’utente.

3. Sostenere e accompagnare la persona nei vari momenti

di vita. quotidiana: mantenere

il ritmo

delle attività giornaliere, partecipare alle attività di animazione,

collaborare all'organizzazione di eventi semplici, ecc.

4. Instaurare con l'utente delle relazioni significative,

ascoltarlo al fine di individuare i

suoi

desideri e le sue necessità.

5.

Mobilizzare la

persona che non può farlo autonomamente, aiutarla negli spostamenti con un

deambulatore o con la sedia a rotelle e accompagnarla per esempio in occasione

delle visite dal medico, dal dentista o dal fisioterapista.

6. Partecipare all'accompagnamento dell'utente in

situazione di crisi e nel periodo finale

della

vita.

7.

Partecipare

all'applicazione di misure diagnostiche e terapeutiche: misurazione della frequenza

cardiaca, della pressione arteriosa e della temperatura corporea, applicare

impacchi freddi e caldi, pomate, ecc.

8.

Partecipare ad

azioni di salvaguardia della salute e di prevenzione delle malattie e degli

incidenti: rispettare le regole d'igiene ed eliminare i rifiuti in modo

ecologico

secondo le direttive in vigore.

9.

Chiedere aiuto

e dare l'allarme in caso d'urgenza.

10. Effettuare prestazioni alberghiere: apparecchiare

la tavola, allestire e riordinare la sala

da

pranzo, stilare la lista della spesa e fare le commissioni, separare, lavare,

stirare e

riporre la biancheria e i

vestiti, eseguire lavori di pulizia e di manutenzione e controllare il buon

funzionamento delle apparecchiature e dei differenti mezzi ausiliari.

11. Contribuire al miglioramento della qualità delle

cure all'interno della struttura in cui

opera.

Come attività professionale affine vi è anche

l'Addetta

alle cure sociosanitarie

.

Qui di seguito le principali attività possono essere

così descritte (mansionario):

Cure quotidiane

:

1.

Misurare peso e

altezza, controllare la temperatura, la frequenza cardiaca e la

pressione arteriosa; coricare e posizionare le persone

immobilizzate; annotare ogni

cambiamento

osservato e trasmettere le informazioni all'équipe di cura.

2.

Applicare le

consegne di sicurezza, rispettare le regole d'igiene ed eliminare il

materiale di cura in conformità con le direttive in

vigore; chiedere aiuto e dare l'allarme in caso d'urgenza.

3.

Aiutare la

persona a vestirsi e a svestirsi; accompagnarla alla toilette, utilizzare mezzi

ausiliari quali sollevatori, deambulatori, carrozzine; assistere i clienti

nella cura del corpo, lavare, pettinare, radere; applicare lozioni per la

pelle, infilare calze mediche,

ecc.

Accompagnamento nella vita quotidiana

4.

Far mantenere

agli ospiti il ritmo delle attività durante la giornata; stimolare le persone

a partecipare ad attività di animazione, coinvolgerle

rimanendo all'ascolto dei loro

desideri e

dei loro bisogni, collaborare all'organizzazione di eventi semplici.

5.

Portare a

passeggio la persona in sedia a rotelle, aiutarla a spostarsi con un

deambulatore, accompagnarla alle visite (dentista,

fisioterapista).

6.

Assistere la

persona negli atti di mangiare e bere; preparare il cliente per la notte e

aiutarlo a coricarsi.

7.

Seguire le

istruzioni del personale di cura.

8. partecipare all'accompagnamento delle persone in fin

di vita.

Economia domestica

9.

Apparecchiare

la tavola, occuparsi della sala da pranzo; stilare la lista della spesa e fare

le commissioni; separare, lavare, stirare e riporre la biancheria e i vestiti.

10. Eseguire lavori di pulizia e di manutenzione;

controllare il buon funzionamento di apparecchi, mobilia e mezzi ausiliari.

Amministrazione/logistica e organizzazione del lavoro

11. eseguire lavori amministrativi semplici,

collaborare

con

gruppi multidisciplinari,

raccogliere e trasmettere informazioni utili.

12. partecipare alla gestione del materiale.

Una ulteriore professione dove l'assicurata può essere

reinserita senza la necessità di provvedimenti specifici è

l'impiegata

d'economia domestica.

Tale professione è dotata

di un mansionario adatto e già in gran parte conosciuto

dall'assicurata in quanto attività

già

svolta presso il datore di lavoro attuale.

Qui di seguito le principali attività possono essere

così descritte (mansionario):

Eseguono in maniera competente e autonoma le attività

domestiche nel rispetto dei

principi

economici ed ecologici. Svolgono compiti organizzativi, prendono decisioni e si

assumono responsabilità in rapporto alle persone, alle risorse come pure

all'ambiente.

In particolare i loro compiti comprendono:

1. Accoglienza, consulenza e servizio alla clientela

(accoglienza degli ospiti e servizio).

2. Accogliere gli ospiti, saper soddisfare le esigenze

della clientela, apparecchiare,

decorare la tavola, collaborare alla distribuzione ed

alla presentazione delle vivande, applicare le tecniche di servizio a tavola,

infine sparecchiare.

3. Pulizia e allestimento dei locali e degli arredi

(abitare e tecniche di pulizia).

4.

Saper applicare

i prodotti di pulizia secondo i criteri economici ed ecologici, conoscere

le proprietà dei materiali e delle apparecchiature in

uso, pulire e mantenere i locali, i mobili, le attrezzature e le installazioni,

gestire in modo oculato i rifiuti (separazione,

riciclaggio, ecc).

5. Svolgimento delle attività del circuito biancheria

(cura della biancheria).

6. Selezionare la biancheria sporca secondo il tipo di

trattamento richiesto, conoscere il trattamento specifico dei differenti

tessuti, procedere al lavaggio industriale della

biancheria oppure inviarla ad una lavanderia esterna, conoscere

l'impiego dei diversi detersivi, stirare, controllare e riporre la biancheria

pulita, rammendare ed eseguire

piccole

trasformazioni.

7.

Composizione,

preparazione e distribuzione dei menu (alimentazione e vitto).

8.

Provvedere alla

gestione e alla conservazione corretta degli alimenti, preparare pasti caldi e

freddi, osservando scrupolosamente tutte le norme d'igiene, allestire menu equilibrati

ciò che implica la conoscenza dei principi essenziali di una sana

alimentazione, lavare le stoviglie, le pentole e gli

attrezzi di cucina.

9.

disbrigo di

lavori amministrativi (amministrazione).

10. Prevedere il budget, pianificare gli acquisti,

procedere alle ordinazioni e controllare le merci, verificare le fatture;

redigere semplici testi, per alcune attività servirsi di specifici programmi

informatici.

11. promozione della propria salute e sostegno alla

clientela (salute e socialità).

12. conoscere e saper applicare i principi delle cure

di base e di pronto intervento,

riconoscere le malattie più comuni, saper indirizzare

le persone che necessitano delle cure verso gli specialisti.

Nel rapporto SIP Proposta DDP si legge quanto segue

:

L'assicurata ha da sempre lavorato in qualità di

Assistente di cura nella medesima

struttura per ben 44 anni, sempre mantenendo il

medesimo mansionario. Una

reintegrabilità professionale con mansioni più

amministrative commerciali o che dovessero differenziare in maniera sostanziale

da quella da sempre svolte, obiettivamente avrebbe poco successo, questo

considerando pure l’età (60 anni). Il contratto di lavoro è ancora in

vigore. Il provvedimento IT con scopo del

"mantenimento del posto di lavoro" era l’unico

adottabile.

In riferimento al Rapporto Medico SMR vi è indicano che

l'assicurata ha una CL del 100%

in

attività adeguata. È noto che in varie attività professionali il confine tra

attività abituali e

attività esigibili è

molto sottile e questo caso ne è l'esempio.

Nella professione di

Assistente di cura

(attività sempre svolta) come nell'attività di

Addetta alle cure sociosanitarie

e nell'attività di

Impiegata d'economia domestica

vi

è una grande quantità di mansioni che rispettano i limiti fisici descritti sul

Rapporto Medico SMR e che oggettivamente sono esigibili.

Ad esempio

:

1.

Contribuire

attraverso l'osservazione a determinare i bisogni di cura dell'utente.

2.

Sostenere e

accompagnare la persona nei vari momenti di vita quotidiana: mantenere il ritmo

delle attività giornaliere, partecipare alle attività di animazione,

collaborare all'organizzazione di eventi semplici, ecc.

3.

Instaurare con l'utente

delle relazioni significative, ascoltarlo al fine di individuare i suoi

desideri e le sue necessità.

4.

Partecipare

all'accompagnamento dell’utente in situazione di crisi e nel periodo finale

della vita.

5. Partecipare all'applicazione di misure diagnostiche

e terapeutiche: misurazione della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa

e della temperatura corporea, applicare impacchi freddi e caldi, pomate, ecc.

6. Partecipare ad azioni di salvaguardia della salute e

di prevenzione delle malattie e degli incidenti: rispettare le regole d'igiene

ed eliminare i rifiuti in modo ecologico secondo le direttive in vigore.

7. Chiedere aiuto e dare l'allarme in caso d'urgenza.

8. Effettuare prestazioni alberghiere: apparecchiare la

tavola, allestire e riordinare la sala da pranzo, stilare la lista della spesa

e fare le commissioni, separare, lavare, stirare e riporre la biancheria e i

vestiti, eseguire lavori di pulizia e di manutenzione e controllare il buon

funzionamento delle apparecchiature e dei differenti mezzi ausiliari.

9. Contribuire al miglioramento della qualità delle

cure all'interno della struttura in cui

opera.

10. Seguire le istruzioni del personale di cura.

11. Eseguire lavori di pulizia e di manutenzione;

controllare il buon funzionamento di apparecchi, mobilia e mezzi ausiliari.

12. Partecipare alla gestione del materiale.

Queste attività rispettano i limiti fisici descritti

dal Rapporto Medico SMR e sono considerate esigibili e che "non

differenziano in modo sostanziale da quella da sempre svolte", come

descritto sul Rapporto SIP.

Nel mercato libero del lavoro sul territorio ticinese

le attività elencate sopra riscontrano una sempre più necessità di personale

specializzato e con esperienza. Le associazioni rivolte al settore

sociosanitario come nel settore dell'impiego di economia domestica sono in

aumento e questo considerando la sempre più necessità di aiuto rivolto alle

persone anziane che, con questi aiuti, possono rimanere il più a lungo

possibile presso il loro domicilio. In sintesi le possibilità d'impiego in

questo settore sono reali.” (doc. VI/1)

In merito il

dr. __________ del SMR il 14 dicembre 2018 ha precisato:

"

(…) Nel complemento informativo

sulle attività esigibili ed adeguate redatto l'11.12.18 da __________

consulente IP, si evince che nell’attività abituale di assistente di cura qui

minuziosamente dettagliata "vi è una grande quantità di mansioni che

rispettando i limiti fisici descritti nel Rapporto SMR oggettivamente sono

esigibili". Ne consegue che anche le mansioni controindicate a livello

medico-teorico (tra tutte la movimentazione manuale dei pesi e in particolare

il sollevamento degli ospiti) qualora risultassero palliabili grazie alla

disponibilità di mezzi ausiliari (vedi i sollevatori) o ad un’organizzazione

lavorativa che demandasse tali specifiche mansioni ad altro personale,

consentirebbe l'aumento della capacità lavorativa in misura rilevante, stimata

almeno al 50% dal Dr. Med. __________ nella valutazione reumatologica

fiduciaria redatta il 03.09.17.

Queste considerazioni sono estensibili anche

all'attività di addetta alle cure sociosanitarie.

Per quanto riguarda invece l'attività di impiegata

d'economia domestica, in assenza di assistenza diretta degli ospiti, il

mansionario può più facilmente corrispondere ai limiti funzionali elencati nel

rapporto finale SMR del 04.09.18. Pertanto, nel caso in cui l'attività di impiegata

d'economia domestica tenesse conto di tutti i limiti funzionali e di carico

descritti risultando pienamente adatto allo stato di salute, l’assicurata

sarebbe da considerarsi abile sull'arco di una giornata lavorativa completa con

rendimento massimo.” (doc. VI/1)

Ora,

ne discende che il Consulente in integrazione professionale (persona che, come

già ricordato, meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione

a proposito delle attività lavorative entranti in considerazione nonostante il

danno alla salute e l'età; cfr. STF 9C 437/201 1 consid. 11), tenendo

attentamente conto i limiti funzionali descritti dal medico SMR (cfr. rapporto

SMR del 4 settembre 2018, doc. AI 24) - i quali non sono del resto mai stato

oggetto di contestazione da parte dell’assicurata -, così come i dettagliati

mansionari relativi alla professione di assistente di cura e a professioni

affini, ha concluso che l'assicurata è ancora realisticamente ed oggettivamente

reintegrabile nell'attività di assistente di cura e negli impieghi affini di

addetta alle cure sociosanitarie e d'impiegata di economia domestica.

A

suo parere, in un mercato del lavoro equilibrato esiste un numero sufficiente

di impieghi accessibili alla ricorrente che non richiedono concessioni

smisurate ai potenziali datori di lavoro. Lo specialista in reintegrazione ha

invece escluso che l'assicurata riesca a reperire altre attività adeguate allo

stato di salute.

In

tal senso secondo l’amministrazione non meritava conferma quanto

precedentemente indicato dal medesimo consulente professionale nello scritto 14

novembre 2018 dell’amministrazione con il quale veniva per contro sottolineata

la reintegrabilità dell’assicurata in altre attività adeguate.

Sia

detto ancora che la conclusione dell’amministrazione, basata sull’attenta

valutazione del SIP, è stata pure confermata dal medico SMR nell'annotazione 14

dicembre 2018 (doc. VI/2).

A

queste conclusioni questo giudice deve aderire.

Alla

luce della dettagliata valutazione economica esperita dal Servizio di

integrazione professionale, che ha tenuto conto della valutazione del SMR e

delle relative limitazioni indicate, bisogna concludere che le indicate

mansioni facenti parte delle professioni di assistente di cura, addetta alle

cure sociosanitarie rispettivamente impiegata di economia domestica, in quanto

pienamente rispettose dei limiti fisici descritti dal SMR, sono da considerare

pienamente esigibili. Come emerge dal rapporto medesimo le stesse non si

differenziano in modo sostanziale da quelle da sempre svolte.

A

ragione quindi bisogna concludere che  esiste

una concreta e completa

capacità lavorativa dell'assicurata escludente il diritto alla rendita, potendo

l’assicurata continuare ad esercitare la precedente attività svolta di

assistente di cura, pur rispettando le limitazioni indicate dal SMR, rispettivamente

venir inserita in un’altra attività affine, senza la necessità di provvedimenti

specifici, quali segnatamente quella di addetta alle cure sociosanitarie o

impiegata di economia domestica, le quali pure prevedono un mansionario

accessibile e oggettivamente esigibile malgrado le affezioni di cui è

portatrice e le limitazioni da rispettare.

Vero

è che l’assicurata dal 1974 ha sempre esercitato la professione di assistente

di cura presso il medesimo datore di lavoro e che l’ultimo datore di lavoro (la

__________ a __________) abbia sostanzialmente fatto presente al CP di non ritenere

attuabile un reinserimento nella struttura “(…)

in quanto le attività da

sempre svolte dall’A.ta sono espressamente svolte in piedi e anche con

sollevamento di pesi “vedi ospiti”. Altre mansioni sono già ampiamente coperte”

(doc. AI 16; doc. VI/1). Non va tuttavia dimenticato che essa presenta ancora

una piena capacità lavorativa in tutte le numerose mansioni elencate dai

mansionari riportati dal consulente IP nel rapporto menzionato sopra.

A

tal riguardo, va peraltro

ricordato che

la giurisprudenza

federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità.

Si può, quindi, senz'altro

ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di

posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene

assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione

contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P.

Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua ancora

piena capacità lavorativa in attività professionali idonee e affini a quella

appresa.

Va

peraltro anche

ricordato che il principio dell’esigibilità

configura un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette

di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta

degli inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno e

del già menzionato

obbligo di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale

(DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e

riferimenti ivi citati).

Inoltre,

ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del

lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio

tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in

relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta

pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017,

consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato

non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto

di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se

– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile

solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro

praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie

alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016

del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).

Nel

caso in esame, come detto, nella valutazione del 11 dicembre 2018 il consulente

professionale ha ritenuto che per l’assicurata sia senza dubbio accessibile

tornare a svolgere la sua attività oppure esercitare una vasta gamma di

attività affini che non necessitano di formazione particolare. In effetti, il

consulente SIP ha ricordato come nel mercato libero del lavoro sul territorio

ticinese le attività elencate sopra riscontrano una sempre più necessità di

personale specializzato e con esperienza. Le associazioni rivolte al settore

sociosanitario come nel settore dell'impiego di economia domestica sono in

aumento e questo considerando la sempre più necessità di aiuto rivolto alle

persone anziane che, con questi aiuti, possono rimanere il più a lungo

possibile presso il loro domicilio. In sintesi le possibilità d'impiego in

questo settore sono reali.

Non

vi sono dunque motivi per scostarsi dalla surriferita valutazione del

consulente IP, effettuata da persona con esperienza in ambito integrativo. A tali

ben motivate ed approfondite allegazioni, che confermano la piena reintegrabilità

sul mercato normale del lavoro per la ricorrente, va in effetti prestata

adesione, richiamato nuovamente altresì il fatto che spetta essenzialmente al

consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere

una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di

conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo

2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274

consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni

mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5) e tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393

consid. 3.3).

Per

quanto riguarda d’altra parte il fattore età, considerato come l’assicurata,

vista la sua età (classe 1958), ritiene di non essere più collocabile, anche

volendo riconoscere una potenziale valenza di tale aspetto, segnatamente

laddove l’assicurata dovesse reintegrarsi in una posizione affine a quella

esercitata, in proposito occorre ricordare che

sebbene l'età

avanzata venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la

giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere

personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità

lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta

di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008

del 28 maggio 2009 consid.

4.2.1 e 4.2.2

, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura

l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua

non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle

esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con

riferimenti).

Ai

sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto

della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene

esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di

un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista

medico (cfr. anche il marg. 3050.3 della Circolare sull’invalidità e sulla

grande invalidità, CIGI).

Nel caso che ci occupa, come visto, nel

settembre 2018 il

medico SMR ha allestito il rapporto finale ed ha concluso che vi era un’abilità

al lavoro completa in ogni attività rispettosa dei limiti funzionali dal

settembre 2017.

Essendo nata _________ del 1958, in quel momento

ella aveva 59 anni e mezzo.

Premesso

quanto sopra, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, quando si

tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del

pensionamento occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e

domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un

impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente

dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il

danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro

consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle

attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale

adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua

situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del

salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale

come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA

I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio

2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17

luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007; cfr.

anche marg. 3050.1 della circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità

(CIGI)).

In

una sentenza 9C_15/2014 del 24 febbraio 2014 al consid. 4.3, il TF, dopo aver

stabilito che nel caso giudicato l’esigibilità medica di un’attività lucrativa

a tempo parziale è stata costatata al più tardi nel corso del mese di novembre

2011, quando l’interessata aveva appena compiuto i 59 anni, ha affermato che la

ricorrente non raggiungeva l’età a partire dalla quale la giurisprudenza

considera generalmente che non esiste più alcuna possibilità realista di

mettere in valore la capacità di lavoro residua in un mercato del lavoro

equilibrato.

In

una sentenza 9C_366/2014 del 19 novembre 2014, al consid. 5.4 il TF ha

stabilito nel 10 ottobre 2013 il momento determinante che ha permesso di

accertare una capacità lavorativa parziale, ossia quando la persona assicurata

aveva già compiuto 63 anni e si trovava a 2 anni dal pensionamento ed aveva una

capacità lavorativa residua, da settembre 2011, tra il 25 ed il 40%, con

rendimento del 40%.

L’Alta Corte ha riconosciuto al ricorrente

una rendita intera

.

Con

sentenza 8C_761/2014 del 15 ottobre 2015 al consid.

3.2.3 il

TF ha ribadito che, avendo l’insorgente 59 anni al momento determinante per

esaminare la questione della messa in valore della capacità lavorativa residua,

non poteva far valere il fattore età per ritenere inesigibile l’esercizio di

un’attività lavorativa

.

In una sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 il TF ha riassunto, al

consid. 4.1.2 la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva ritenuto

esigibile il cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾ che

poteva svolgere solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di posizione

ma che non aveva patologie alle estremità superiori, e che dunque poteva

esercitare attività di sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva esercitare

solo attività leggere da seduto e che non era toccato nella motricità fine è

stata esatto un cambiamento di professione. È invece stata negata la

possibilità di cambiare attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi che aveva

difficoltà nella motricità fine, così come ad un assicurato 64enne che poteva

esercitare un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro assicurato

che si trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare solo al

50% un’attività leggera.

Nel caso giudicato dal TF, l’Alta

Corte ha confermato l’esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento

determinante aveva 63 anni e 6 mesi, era abile al 100% in attività leggera, con

possibilità di sollevare pesi al massimo sopra i 10 kg e la necessità di

esercitare piuttosto attività dove potesse rimanere seduto, che parlava tedesco

ed italiano e che aveva appreso a destreggiarsi anche con clienti esterni.

Recentemente,

in una sentenza 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 al consid. 5 il TF ha confermato

l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62

anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva

prassi vigente in materia. In una sentenza 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 al

consid. 3 il TF ha confermato l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al

momento determinante aveva 62 anni ed era abile all'80% in attività adeguate

alla luce della restrittiva prassi vigente in materia. Da ultimo, con sentenza

del 13 dicembre 2018 questa Corte ha ritenuto integrabile un assicurato di 63

anni e quasi 7 mesi d’età con una piena abilità lavorativa in un lavoro leggero

rispettoso delle limitazioni fisiche poste dal medico fiduciario __________

(inc. 32.2018.106; consid. 2.6).

Ritornando

alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo

giudice ritiene, da una parte che l’assicurata possa mettere a frutto la sua

capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro, considerato che nel

momento determinate (autunno 2017) ella aveva ancora davanti a sé diversi anni

prima del pensionamento, dall’altra che la medesima possa svolgere, a tempo

pieno, attività affini a quelle sempre svolte e compatibili con le limitazioni

indicate che non necessitano di formazione né un’esperienza professionale

diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71

consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b;

STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).

Del

resto, ricordato nuovamente come

secondo giurisprudenza sia compito del

consulente in integrazione professionale,

sulla scorta delle

indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente

ipotizzabili, nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5), va

nuovamente fatto riferimento alla

valutazione del 11 dicembre

2018 nella quale il

Consulente IP ha avuto modo di ribadire che

l’attività svolta in precedenza, così come altre affini che non si

differenziano in modo sostanziale dalla stessa, siano da considerare esigibili

e possano, rispettando le limitazioni indicate dal SMR, essere svolte

dall’assicurata a tempo completo.

Visto

tutto quanto sopra esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle

conclusioni dell’amministrazione. Conformemente al già ricordato principio

generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali,

all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572).

In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, adattando la sua attività

alle limitazioni derivanti dal problema alla salute, ove necessario anche in

una nuova professione (DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi

citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen

Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 296 segg).

Non è quindi

dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in

grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28

consid. 4a; RCC 1968 p. 434).

Alla

luce di quanto esposto e della

situazione concreta

dell’assicurata (che presenta una capacità lavorativa del 100% in attività

adeguate), della giurisprudenza sopra esposta e degli ostacoli relativamente

elevati concernenti l’inesigibilità della capacità lavorativa residua delle

persone prossime al pensionamento (cfr. sentenza

9C_847/2015

del 30 dicembre 2015 e

8C_117/2018 del 31 agosto 2018

), la

ricorrente,

per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto la

sua piena capacità lavorativa nella sua professione o in altra affine, nel

rispetto delle limitazioni indicate dal SMR.

Alla luce degli esiti dell’accertamento professionale, correttamente

l’amministrazione, correggendo di fatto la motivazione del provvedimento

contestato - nel quale, negata la reintegrabilità dell’assicurata nella

professione esercitata, aveva effettuato la graduazione

dell’invalidità

mediante il metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid. 2.3) -

ha quindi ammesso la piena reintegrabilità dell’assicurata

nell’attività esercitata o in altre affini, negando conseguentemente

qualsivoglia perdita di guadagno.

L

a decisione contestata va quindi confermata, nella sostanza e nel suo

esito, segnatamente laddove sancisce il rifiuto di prestazioni in assenza di un

grado di invalidità pensionabile, mentre il ricorso è da respingere.

2.8.   Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.09.2019 32.2018.206 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.09.2019 32.2018.206 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 09.09.2019 32.2018.206

Rendita negata in quanto l'assicurata può esercitare diverse funzioni lavorative compatibili con le affezioni alla salute. TCA conferma

Raccomandata Incarto n. 32.2018.206 FC Lugano 9 settembre 2019 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Raffaele Guffi con redattrice: Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 14 novembre 2018 di RI 1 contro la decisione del 15 ottobre 2018 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, nata nel 1958, di professione assistente di cura, nel febbraio 2018, adducendo una lesione al tendine d’Achille, ha presentato una domanda di prestazioni per adulti (doc. AI 3). Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, acquisito anche l’incarto dall’assicuratore malattia, con decisione del 15 ottobre 2018, confermativa di un progetto del 6 settembre precedente, l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni avendo stabilito un’inabilità lavorativa totale nella sua attività come assistente di cura dal 3 agosto 2017 (del 50% dal 21 agosto 2017 al 15 settembre 2017), ma un’abilità lavorativa completa in un’attività rispettosa delle limitazioni funzionali dal mese di settembre 2017 (dopo un periodo di inabilità completa dal 3 agosto 2017 e del 50% dal 21 agosto 2017), con un conseguente grado di invalidità del 36%, insufficiente per il riconoscimento di una rendita (doc. AI 33). 1.2.   Con ricorso al TCA l'assicurata ha contestato le conclusioni dell’amministrazione, anticipando una presa di posizione del dr. __________ (doc. I). 1.3.   Con la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla base dell’allegato rapporto 11 dicembre 2018 del consulente in integrazione professionale e dell’Annotazione 14 dicembre 2018 del dr. __________ del SMR, ha chiesto la reiezione del gravame (doc. VI). considerato, in diritto in ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011). nel merito 2.2.   Oggetto del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità. 2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina

n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84) . Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1). 2.4.   Ricevuta la domanda di prestazioni, con la quale l’assicurata lamentava le conseguenze di uno sfilamento del tendine d’Achille, l’amministrazione ha esaminato la documentazione medica prodotta dall’assicurata, segnatamente i certificati di inabilità lavorativa resi dal curante. In particolare in data 23 novembre 2017 il dr. __________ aveva attestato la presenza di disturbi al tendine d'Achille destro, nessun gonfiore o dolenzia alla palpazione, con buona forza per flessione plantare, concludendo per un’inabilità totale dal 3 agosto 2017 (doc. 13 inc. Cassa malati). In data 12 febbraio 2018 il medesimo curante aveva quindi attestato una possibile ripresa parziale del lavoro da maggio 2018 e completa da giugno-luglio 2018. Il 9 agosto 2018 egli aveva nuovamente certificato un’inabilità completa fino al 9 ottobre 2018 (doc. 18 inc. Cassa malati e doc. AI 24). Con rapporto del 4 settembre 2018 il dr. __________ del SMR, poste le diagnosi invalidanti di “ Tendinopatia algica meccanica achillea a destra, in: Sbilancio muscolare e Obesità (peso: 95,1 kg/statura: 153 cm), Rilevanti alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare, Disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto), Decondizionamento e sbilancio muscolare”, aveva concluso per un’inabilità lavorativa come assistente di cura totale dal 3 agosto 2017, del 50% dal 21 agosto 2017 e nulla dal 16 settembre 2017, mentre che in un’attività adeguata (le cui limitazioni da osservare sono state definite nel dettaglio) dal 1 settembre 2017 era da ammettere una capacità del 100% (doc. AI 24). L’amministrazione ha pure acquisito la documentazione dell’assicuratore malattia, fra la quale anche una perizia del 3 settembre 2017 del dr. __________, specialista in reumatologia, il quale ha attestato, fra l’altro, quanto segue: " (…) Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un'attività che tiene pienamente conto dei limiti funzionali e di carico seguenti: L'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale L'assicurata può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione inginocchiata molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'assicurata può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi -tragitti, come pure di rado camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli. Questi limiti funzionali tengono unicamente conto degli handicap strutturalmente spiegabili, inerenti al campo di specialità, ma non di fattori non assicurati, quali l'età, la formazione, la disponibilità sul mercato del lavoro locale, di un'attività pienamente adatta allo stato di salute attuale rispecchiante anche le aspettative dell’assicurata, ecc. Detti limiti funzionali e di carico sono applicabili sia durante le ore lavorative, sia durante il tempo libero. In un lavoro pienamente adatto allo stato di salute, tenente quindi conto di tutti i limiti funzionali e di carico sopraprofilati, giudico l’assicurata dal momento della valutazione peritale reumatologica del 1.9.2017, abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 - 9 ore, con rendimento massimo del 100 % Mettendo a confronto i limiti funzionali e di carico sopracitati, con la descrizione del posto di lavoro redatta all'attenzione della __________ dal datore di lavoro dell'assicurata il 27.7.2017, prendiamo atto che la signora RI 1, in qualità di assistente di cura, attiva durante 40 ore alla settimana con grado di occupazione del 100%, svolge un'attività che permette di alternare da posizione seduta a posizione eretta, ma con frequente posizione contorta, con necessità di sollevamento di pesi oltrepassanti i 15 kg, per esempio quando deve sollevare e posizionare persone anziane disabili, notiamo dunque che al momento attuale l'ultima attività lavorativa espletata non è adatta allo stato di salute, per cui è giudicata un'inabilità lavorativa del 50% come attestata dal medico curante a partire dal 15.8.2017; come indicato prima, è senz’altro possibile che con le cure indicate lo stato di salute della signora RI 1 possa ancora migliorare, raggiungendo una capacità lavorativa piena del 100 % nel corso dei prossimi 2-3 mesi, quindi al più tardi entro il 1.12.2017; permane tuttavia a seguito delle rilevanti alterazioni strutturali presenti al rachide, il rischio di recidiva dei dolori invalidanti al rachide, portanti ad ulteriori periodi di inabilità lavorativa, tenendo conto del mansionario citato, per cui, qualora l’assicurata non potesse più riprendere, nei termini prefissati, l’attività lavorativa abituale, andrà avviata verso un mansionano lavorativo consone al suo stato di salute, coinvolgendo l'ufficio dell'assicurazione invalidità del cantone Ticino (annuncio tempestivo). Come casalinga giudico l'assicurata abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa abituale rispettivamente durante le ore indicate a questo tipo di lavoro, con rendimento massimo del 100%, a partire dal 1.9.2017. Rispondo ora alle vostre domande:

1. Diagnosi Tendopatia algica meccanica achillea a destra, in o Sbilancio muscolare o Obesità (peso: 95,1 kg / statura: 153 m) Rilevanti alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare Disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto) Decondizionamento e sbilancio muscolare Obesità (peso: 95,1 kg / statura: 153 an (…).

4. Dalla continuazione della cura medica ci si può attendere ancora un sensibile miglioramento dello stato di salute della signora RI 1? Se sì, quali trattamenti entrano in linea di conto? Possiamo attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute della signora RI 1 dalla continuazione delle cure mediche come da me sopraindicate dopo ulteriori accertamenti radiologici .

5. Quali sono i disturbi oggettivi che accusa la paziente e quali sono gli impedimenti effettivi (ad esempio: impossibilità ad effettuare determinati movimenti, necessità di alternare la stazione eretta/seduta, Iimitazione ad alzare pesi eccessivi, indicare quanti kg, affaticabilità, ecc.)? L'assicurata presenta le risorse fisiche seguenti, per quanto attiene le patologie di stretta competenza reumatologica, ella può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L'assicurata può molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è normale L'assicurata può talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, può talvolta assumere la posizione inginocchiata molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata. L'assicurata può assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi -tragitti, come pure di rado camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.

6. Qual è la capacità lavorativa della signora RI 1 quale assistente di cura? Qualora non sia ritenuta abile al 100%, per quali motivi? È giustificata l’attuale capacità lavorativa del 50% quale assistente di cura, a seguito dei limiti funzionali e di carico sopramenzionati, considerando il mansionario lavorativo trasmesso all'assicurazione dal datore di lavoro dell'assicurata, in data 27.7.2017.

7. Quale sarebbe la capacità lavorativa dell'assicurata in un'attività confacente (per esempio in attività d'ufficio, ricezionista, cassiera, sorvegliante, impiegata presso un'edicola, impiegata presso un negozio annesso ad una stazione di benzina, operaia con mansioni di controllo, addetta alla qualità, ecc… In un lavoro adatto allo stato di salute, tenente quindi pienamente conto di tutti i limiti funzionali e di carico sopracitati, l’assicurata, dall’1.9.2017 è abile al lavoro Sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9 ore, con rendimento massimo del 100%.” (doc. 9 atti CM) Dopo aver interpellato il consulente professionale, il quale ha sostanzialmente ammesso la reintegrabilità dell’assicurata (verbale di chiusura del 5 settembre 2018, doc. AI 25), con progetto di decisione del 6 settembre 2018 l’amministrazione ha quindi respinto la domanda di prestazioni, considerato come a fronte di un’inabilità totale nella precedente attività lavorativa, in un’attività adeguata andava per contro ammessa una capacità del 50% dal 21 agosto 2017 e completa dal 1° settembre 2017, con un conseguente grado di invalidità del 36% (doc. AI 36). Tale provvedimento è quindi stato integralmente confermato mediante decisione del 15 ottobre 2018 (doc. AI 33). Il curante dell’assicurata, dr. __________, ha quindi fatto pervenire all’amministrazione un certificato datato 14 novembre 2018 con il quale ha chiesto di rivedere la decisione, attestando la presenza della rottura del tendine d’Achille a destra e di una protusione discale L2-L3, una protrusione posteriore mediana e una faccettopatia diffusa. A suo avviso, una ripresa dell’attività lavorativa come assistente di cura non era più pensabile, ritenuto come “ anche una ripresa dell’attività lavorativa in un’attività adeguata allo stato della paziente non è possibile e non è nemmeno realistico soprattutto poiché la paziente dal 1974 lavora come assistente di cura e non presenta alcuna formazione” (doc. AI 35). Nel suo ricorso l’assicurata censura la conclusione dell’amministrazione, dichiarando di essere intenzionata a lavorare, ma in una mansione “ che si addice alla mia situazione attuale” (doc. I). Al fine di ulteriormente chiarire tale circostanza l’amministrazione ha interpellato il consulente professionale, il quale, con un rapporto dell’11 dicembre 2018, ha effettuato un approfondito esame della reintegrabilità dell’assicurata (doc. VI/1; cfr. in esteso al consid. 2.7). 2.5.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato. Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465) Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009; STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). 2.6. Nella concreta evenienza, attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica agli atti, questo giudice ritiene che il parere espresso nel rapporto medico del 4 settembre 2018 del dr. __________ del SMR - dettagliato, approfondito e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati e, al quale, va dunque attribuita piena forza probante (cfr. doc. AI 24 e consid. 2.5) -, completato dall’Annotazione del medesimo sanitario del 14 dicembre 2018 (doc. VI/1), possa validamente costituire da base al giudizio che è ora chiamato a rendere. È in effetti pienamente condivisibile la conclusione alla quale è pervenuto il medico fiduciario dell’amministrazione, secondo cui l'assicurata, malgrado le diagnosi di “ Tendinopatia algica meccanica achillea a destra, in:  Sbilancio muscolare e Obesità (peso: 95,1 kg / statura: 153 cm), Rilevanti alterazioni degenerative plurisegmentali del rachide lombare, Disturbi statici del rachide (tendenzialmente piatto), Decondizionamento e sbilancio muscolare”, dal 1 settembre 2017 poteva svolgere a tempo pieno ogni attività lavorativa rispettosa delle limitazioni funzionali elencate nel rapporto del 4 settembre 2018 e meglio: " L'assicurata può:

* molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg fino all'altezza dei fianchi; talvolta sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto.

* molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi molto pesanti.

* talvolta effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, talvolta assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti.

* Talvolta assumere la posizione inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia, di rado assumere la posizione accovacciata.

* assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, di rado la posizione in piedi di lunga durata, dovendo avere la possibilità di alternare le posizioni corporee al bisogno.

* molto spesso camminare fino a 50 metri, talvolta oltre 50 metri, di rado camminare per lunghi tragitti, come pure di rado camminare su terreno accidentato.

* spesso salire le scale, talvolta salire su scale a pioli.” (doc. AI 24) Questo giudice ritiene che lo stato di salute dell’assicurata sia stato approfonditamente vagliato dalle valutazioni mediche agli atti e attentamente valutate dal dr. __________ del SMR, e non ha motivo per metterne in dubbio le dettagliate e convincenti conclusioni, che pure si sono basate sull’approfondita valutazione del dr. __________ del 3 settembre 2017. Del resto, la ricorrente non contesta di essere abile in un’attività lavorativa adatta. La medesima nel suo ricorso dichiara in effetti di desiderare lavorare, ma “ in una mansione che si addice alla mia situazione attuale ”. Inoltre, le valutazioni del SMR non sono state smentite da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alle predette valutazioni mediche e entro la data della decisione contestata, ritenuto come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid. 3.1.1). Il dr. __________, nel suo scritto del 14 novembre 2018 si è in effetti limitato a confermare le note diagnosi, limitandosi essenzialmente a considerazioni sulla non reintegrabilità dell’assicurata in altra attività (doc. AI 35). Va pure ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico. Scopo e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (cfr. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 p. 174, con riferimenti). In realtà, l’assicurata, che in definitiva nemmeno contesta la valutazione e le conclusioni del SMR, esprime un dissenso puramente soggettivo, ma senza apportare il benché minimo elemento atto a mettere in dubbio le conclusioni dell’Ufficio AI. Ella non ha in effetti prodotto, nel corso della procedura amministrativa e nemmeno in questa sede, documentazione medica idonea a contraddirne le conclusioni. Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). D’altra parte, se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie, a fronte di una situazione sufficientemente chiarita, questo giudice rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. Stante quanto precede, in esito alle considerazioni che precedono, richiamata la suesposta giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici, non ci sono ragioni per non far proprie le conclusioni cui è giunto il dr. __________ del SMR, il quale ha compiutamente valutato le problematiche di cui l’assicurata è portatrice, giungendo ad una conclusione priva di contraddizioni. Rispecchiando quindi la valutazione del SMR, unitamente alla documentazione agli atti, tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5), richiamato pure l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che a decorrere dal mese di settembre 2017 l’insorgente presenta un’abilità lavorativa completa in attività professionali rispettose dei limiti funzionali elencati dal medico SMR. 2.7.   Per quanto riguarda la valutazione economica, come ricordato dall’amministrazione in sede di risposta, spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5). Al riguardo va pure rilevato che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a). Nella fattispecie, la ricorrente è di formazione assistente di cura e ha esercitato la sua attività dal 1974 presso il medesimo datore di lavoro, la __________ a __________ (doc. AI 11). Nella prima valutazione del 15 marzo 2018, il consulente professionale, rilevato come l’assicurata avesse svolto tale attività da 44 anni, aveva concluso che occorreva concentrarsi sul mantenimento del posto di lavoro, affermando tra l’altro: " (…) Ho spiegato che innanzitutto si verifica la possibilità di un ritorno al lavoro in qualsiasi attività professionale prima di valutare un’eventuale rendita di invalidità. Difatti lo scopo dell’invalidità è quello di fare una valutazione della capacità lavorativa nella propria attività abituale e parallelamente si valuta anche la possibilità di impiego in attività adeguate allo stato di salute, in rapporto ad eventuali limiti funzionali. L’intervento tempestivo che corrisponde alla fase attuale può avere molteplici funzioni come l’adattamento del posto di lavoro, la valutazione di uno spostamento interno nell’azienda, tramite consulenza al datore di lavoro e la preparazione ad eventuali attività professionali diverse da quella svolta abitualmente.” (doc. AI 12) In un’annotazione del 11 luglio 2018 il medesimo consulente professionale aveva riferito del colloquio telefonico avuto con il datore di lavoro dell’assicurata e annotato che lo stesso “ mi comunica che è a conoscenza della lunga assenza dell’A.ta, e che a breve dovrà chinarsi sul problema. Una valutazione di un reinserimento nella medesima struttura non è possibile in quanto le attività da sempre svolte dall’A.ta sono espressamente svolte in piedi e anche con sollevamento di pesi “vedi ospiti”. Altre mansioni sono già ampiamente coperte.” (doc. AI 16). Nel verbale di chiusura del 5 settembre 2018 il medesimo consulente professionale si è espresso come segue: " (…) Analisi della reintegrabilità L’A.ta ha da sempre lavorato in qualità di assistente di cura nella medesima struttura per ben 44 anni, sempre mantenendo il medesimo mansionario. Una reintegrabilità professionale con mansioni più ammnistrative commerciali o che dovessero differenziare in maniera sostanziale da quelle sempre svolte, obiettivamente avrebbe poco successo, questo considerando pure l’età (60 anni). Il contrato di lavoro è ancora in vigore. Il provvedimento IT con scopo del “mantenimento del posto di lavoro” era l’unico adottabile. Conclusioni e decisione Ribadisco quanto già accennato sopra: nel caso l’A.ta non dovesse rientrare presso la ____________ di ___________ il provvedimento indicato è il COLL. In base a quanto accennato si procede con la chiusura del provvedimento IT. Si decide pertanto che l’assicurata non ha diritto ad una rendita (intera) e beneficerà dei provvedimenti sopra indicati. ” (doc. AI 25) Effettuato il confronto dei redditi, confrontando il reddito percepito dall’ultimo datore di lavoro con il reddito statistico percepibile in un’attività leggera adeguata, e stabilito di conseguenza un grado di invalidità non pensionabile del 36% (doc. AI 26), l’amministrazione ha rifiutato la rendita con la decisione impugnata del 15 ottobre 2018. Nel suo provvedimento l'Ufficio Al ha altresì espressamente indicato che - su richiesta scritta - sarebbe stato valutato l'innesco delle misure di aiuto al collocamento (art. 18 e seguenti LAI). Con il suo ricorso l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio di prestazioni d'invalidità, asserendo di non riuscire più a svolgere la sua attività abituale . A sostegno di ciò, il dr. __________, nel rapporto 14 novembre 2018, ha pure effettuato delle considerazioni sulla non reintegrabilità della paziente (“ a mio avviso anche una ripresa dell’attività lavorativa in un’attività adeguata allo stato della paziente non è possibile e non è nemmeno realistico soprattutto poiché la paziente dal 1974 lavora come assistente di cura e non presenta alcun’altra formazione ” (doc. AI 35). In merito, con uno scritto del 14 novembre 2018 l’amministrazione ha fatto notare all’assicurata che con rapporto del 5 settembre 2018 il Servizio integrazione professionale (SIP) non aveva accordato la non reintegrabilità (doc. AI 34). Tuttavia, al fine di ulteriormente chiarire la fattispecie, l’amministrazione ha interpellato nuovamente il medesimo consulente professionale __________ del SIP, il quale, nel dettagliato rapporto 11 dicembre 2018 denominato “ Complemento informativo sulle attività esigibili e adeguate”, dopo aver riassunto le conclusioni in merito alle diagnosi, la capacità lavorativa e le limitazioni fisiche da osservare indicate nel rapporto SMR, si è espresso come segue. " Premessa: Questo complemento ha lo scopo di meglio definire le attività nella professione di Addetta alle cure presenti nel cantone Ticino e di individuarne la esigibilità in riferimento al danno alla salute riportato dalla Signora RI 1. (…) Attività abituale dell'assicurata svolta da 44 anni presso la __________ di __________ in qualità di Assistente di cura. Qui di seguito le principali attività possono essere così descritte (mansionario). 1. Sostenere ed aiutare l'utente nello svolgimento delle attività quotidiane come: vestirsi e svestirsi, recarsi alla toilette, utilizzare mezzi ausiliari quali padella, comoda, pappagallo, curare il proprio corpo: lavarsi, pettinarsi, radersi; applicare lozioni per la pelle, infilarsi le calze elastiche, ecc. 2. Contribuire attraverso l'osservazione a determinare i bisogni di cura dell’utente.

3. Sostenere e accompagnare la persona nei vari momenti di vita. quotidiana: mantenere il ritmo delle attività giornaliere, partecipare alle attività di animazione, collaborare all'organizzazione di eventi semplici, ecc.

4. Instaurare con l'utente delle relazioni significative, ascoltarlo al fine di individuare i suoi desideri e le sue necessità. 5. Mobilizzare la persona che non può farlo autonomamente, aiutarla negli spostamenti con un deambulatore o con la sedia a rotelle e accompagnarla per esempio in occasione delle visite dal medico, dal dentista o dal fisioterapista.

6. Partecipare all'accompagnamento dell'utente in situazione di crisi e nel periodo finale della vita. 7. Partecipare all'applicazione di misure diagnostiche e terapeutiche: misurazione della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e della temperatura corporea, applicare impacchi freddi e caldi, pomate, ecc. 8. Partecipare ad azioni di salvaguardia della salute e di prevenzione delle malattie e degli incidenti: rispettare le regole d'igiene ed eliminare i rifiuti in modo ecologico secondo le direttive in vigore. 9. Chiedere aiuto e dare l'allarme in caso d'urgenza.

10. Effettuare prestazioni alberghiere: apparecchiare la tavola, allestire e riordinare la sala da pranzo, stilare la lista della spesa e fare le commissioni, separare, lavare, stirare e riporre la biancheria e i vestiti, eseguire lavori di pulizia e di manutenzione e controllare il buon funzionamento delle apparecchiature e dei differenti mezzi ausiliari.

11. Contribuire al miglioramento della qualità delle cure all'interno della struttura in cui opera. Come attività professionale affine vi è anche l'Addetta alle cure sociosanitarie . Qui di seguito le principali attività possono essere così descritte (mansionario): Cure quotidiane : 1. Misurare peso e altezza, controllare la temperatura, la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa; coricare e posizionare le persone immobilizzate; annotare ogni cambiamento osservato e trasmettere le informazioni all'équipe di cura. 2. Applicare le consegne di sicurezza, rispettare le regole d'igiene ed eliminare il materiale di cura in conformità con le direttive in vigore; chiedere aiuto e dare l'allarme in caso d'urgenza. 3. Aiutare la persona a vestirsi e a svestirsi; accompagnarla alla toilette, utilizzare mezzi ausiliari quali sollevatori, deambulatori, carrozzine; assistere i clienti nella cura del corpo, lavare, pettinare, radere; applicare lozioni per la pelle, infilare calze mediche, ecc. Accompagnamento nella vita quotidiana 4. Far mantenere agli ospiti il ritmo delle attività durante la giornata; stimolare le persone a partecipare ad attività di animazione, coinvolgerle rimanendo all'ascolto dei loro desideri e dei loro bisogni, collaborare all'organizzazione di eventi semplici. 5. Portare a passeggio la persona in sedia a rotelle, aiutarla a spostarsi con un deambulatore, accompagnarla alle visite (dentista, fisioterapista). 6. Assistere la persona negli atti di mangiare e bere; preparare il cliente per la notte e aiutarlo a coricarsi. 7. Seguire le istruzioni del personale di cura.

8. partecipare all'accompagnamento delle persone in fin di vita. Economia domestica 9. Apparecchiare la tavola, occuparsi della sala da pranzo; stilare la lista della spesa e fare le commissioni; separare, lavare, stirare e riporre la biancheria e i vestiti.

10. Eseguire lavori di pulizia e di manutenzione; controllare il buon funzionamento di apparecchi, mobilia e mezzi ausiliari. Amministrazione/logistica e organizzazione del lavoro

11. eseguire lavori amministrativi semplici, collaborare con gruppi multidisciplinari, raccogliere e trasmettere informazioni utili.

12. partecipare alla gestione del materiale. Una ulteriore professione dove l'assicurata può essere reinserita senza la necessità di provvedimenti specifici è l'impiegata d'economia domestica. Tale professione è dotata di un mansionario adatto e già in gran parte conosciuto dall'assicurata in quanto attività già svolta presso il datore di lavoro attuale. Qui di seguito le principali attività possono essere così descritte (mansionario): Eseguono in maniera competente e autonoma le attività domestiche nel rispetto dei principi economici ed ecologici. Svolgono compiti organizzativi, prendono decisioni e si assumono responsabilità in rapporto alle persone, alle risorse come pure all'ambiente. In particolare i loro compiti comprendono:

1. Accoglienza, consulenza e servizio alla clientela (accoglienza degli ospiti e servizio).

2. Accogliere gli ospiti, saper soddisfare le esigenze della clientela, apparecchiare, decorare la tavola, collaborare alla distribuzione ed alla presentazione delle vivande, applicare le tecniche di servizio a tavola, infine sparecchiare.

3. Pulizia e allestimento dei locali e degli arredi (abitare e tecniche di pulizia). 4. Saper applicare i prodotti di pulizia secondo i criteri economici ed ecologici, conoscere le proprietà dei materiali e delle apparecchiature in uso, pulire e mantenere i locali, i mobili, le attrezzature e le installazioni, gestire in modo oculato i rifiuti (separazione, riciclaggio, ecc).

5. Svolgimento delle attività del circuito biancheria (cura della biancheria).

6. Selezionare la biancheria sporca secondo il tipo di trattamento richiesto, conoscere il trattamento specifico dei differenti tessuti, procedere al lavaggio industriale della biancheria oppure inviarla ad una lavanderia esterna, conoscere l'impiego dei diversi detersivi, stirare, controllare e riporre la biancheria pulita, rammendare ed eseguire piccole trasformazioni. 7. Composizione, preparazione e distribuzione dei menu (alimentazione e vitto). 8. Provvedere alla gestione e alla conservazione corretta degli alimenti, preparare pasti caldi e freddi, osservando scrupolosamente tutte le norme d'igiene, allestire menu equilibrati ciò che implica la conoscenza dei principi essenziali di una sana alimentazione, lavare le stoviglie, le pentole e gli attrezzi di cucina. 9. disbrigo di lavori amministrativi (amministrazione).

10. Prevedere il budget, pianificare gli acquisti, procedere alle ordinazioni e controllare le merci, verificare le fatture; redigere semplici testi, per alcune attività servirsi di specifici programmi informatici.

11. promozione della propria salute e sostegno alla clientela (salute e socialità).

12. conoscere e saper applicare i principi delle cure di base e di pronto intervento, riconoscere le malattie più comuni, saper indirizzare le persone che necessitano delle cure verso gli specialisti. Nel rapporto SIP Proposta DDP si legge quanto segue : L'assicurata ha da sempre lavorato in qualità di Assistente di cura nella medesima struttura per ben 44 anni, sempre mantenendo il medesimo mansionario. Una reintegrabilità professionale con mansioni più amministrative commerciali o che dovessero differenziare in maniera sostanziale da quella da sempre svolte, obiettivamente avrebbe poco successo, questo considerando pure l’età (60 anni). Il contratto di lavoro è ancora in vigore. Il provvedimento IT con scopo del "mantenimento del posto di lavoro" era l’unico adottabile. In riferimento al Rapporto Medico SMR vi è indicano che l'assicurata ha una CL del 100% in attività adeguata. È noto che in varie attività professionali il confine tra attività abituali e attività esigibili è molto sottile e questo caso ne è l'esempio. Nella professione di Assistente di cura (attività sempre svolta) come nell'attività di Addetta alle cure sociosanitarie e nell'attività di Impiegata d'economia domestica vi è una grande quantità di mansioni che rispettano i limiti fisici descritti sul Rapporto Medico SMR e che oggettivamente sono esigibili. Ad esempio : 1. Contribuire attraverso l'osservazione a determinare i bisogni di cura dell'utente. 2. Sostenere e accompagnare la persona nei vari momenti di vita quotidiana: mantenere il ritmo delle attività giornaliere, partecipare alle attività di animazione, collaborare all'organizzazione di eventi semplici, ecc. 3. Instaurare con l'utente delle relazioni significative, ascoltarlo al fine di individuare i suoi desideri e le sue necessità. 4. Partecipare all'accompagnamento dell’utente in situazione di crisi e nel periodo finale della vita.

5. Partecipare all'applicazione di misure diagnostiche e terapeutiche: misurazione della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa e della temperatura corporea, applicare impacchi freddi e caldi, pomate, ecc.

6. Partecipare ad azioni di salvaguardia della salute e di prevenzione delle malattie e degli incidenti: rispettare le regole d'igiene ed eliminare i rifiuti in modo ecologico secondo le direttive in vigore.

7. Chiedere aiuto e dare l'allarme in caso d'urgenza.

8. Effettuare prestazioni alberghiere: apparecchiare la tavola, allestire e riordinare la sala da pranzo, stilare la lista della spesa e fare le commissioni, separare, lavare, stirare e riporre la biancheria e i vestiti, eseguire lavori di pulizia e di manutenzione e controllare il buon funzionamento delle apparecchiature e dei differenti mezzi ausiliari.

9. Contribuire al miglioramento della qualità delle cure all'interno della struttura in cui opera.

10. Seguire le istruzioni del personale di cura.

11. Eseguire lavori di pulizia e di manutenzione; controllare il buon funzionamento di apparecchi, mobilia e mezzi ausiliari.

12. Partecipare alla gestione del materiale. Queste attività rispettano i limiti fisici descritti dal Rapporto Medico SMR e sono considerate esigibili e che "non differenziano in modo sostanziale da quella da sempre svolte", come descritto sul Rapporto SIP. Nel mercato libero del lavoro sul territorio ticinese le attività elencate sopra riscontrano una sempre più necessità di personale specializzato e con esperienza. Le associazioni rivolte al settore sociosanitario come nel settore dell'impiego di economia domestica sono in aumento e questo considerando la sempre più necessità di aiuto rivolto alle persone anziane che, con questi aiuti, possono rimanere il più a lungo possibile presso il loro domicilio. In sintesi le possibilità d'impiego in questo settore sono reali.” (doc. VI/1) In merito il dr. __________ del SMR il 14 dicembre 2018 ha precisato: " (…) Nel complemento informativo sulle attività esigibili ed adeguate redatto l'11.12.18 da __________ consulente IP, si evince che nell’attività abituale di assistente di cura qui minuziosamente dettagliata "vi è una grande quantità di mansioni che rispettando i limiti fisici descritti nel Rapporto SMR oggettivamente sono esigibili". Ne consegue che anche le mansioni controindicate a livello medico-teorico (tra tutte la movimentazione manuale dei pesi e in particolare il sollevamento degli ospiti) qualora risultassero palliabili grazie alla disponibilità di mezzi ausiliari (vedi i sollevatori) o ad un’organizzazione lavorativa che demandasse tali specifiche mansioni ad altro personale, consentirebbe l'aumento della capacità lavorativa in misura rilevante, stimata almeno al 50% dal Dr. Med. __________ nella valutazione reumatologica fiduciaria redatta il 03.09.17. Queste considerazioni sono estensibili anche all'attività di addetta alle cure sociosanitarie. Per quanto riguarda invece l'attività di impiegata d'economia domestica, in assenza di assistenza diretta degli ospiti, il mansionario può più facilmente corrispondere ai limiti funzionali elencati nel rapporto finale SMR del 04.09.18. Pertanto, nel caso in cui l'attività di impiegata d'economia domestica tenesse conto di tutti i limiti funzionali e di carico descritti risultando pienamente adatto allo stato di salute, l’assicurata sarebbe da considerarsi abile sull'arco di una giornata lavorativa completa con rendimento massimo.” (doc. VI/1) Ora, ne discende che il Consulente in integrazione professionale (persona che, come già ricordato, meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività lavorative entranti in considerazione nonostante il danno alla salute e l'età; cfr. STF 9C 437/201 1 consid. 11), tenendo attentamente conto i limiti funzionali descritti dal medico SMR (cfr. rapporto SMR del 4 settembre 2018, doc. AI 24) - i quali non sono del resto mai stato oggetto di contestazione da parte dell’assicurata -, così come i dettagliati mansionari relativi alla professione di assistente di cura e a professioni affini, ha concluso che l'assicurata è ancora realisticamente ed oggettivamente reintegrabile nell'attività di assistente di cura e negli impieghi affini di addetta alle cure sociosanitarie e d'impiegata di economia domestica. A suo parere, in un mercato del lavoro equilibrato esiste un numero sufficiente di impieghi accessibili alla ricorrente che non richiedono concessioni smisurate ai potenziali datori di lavoro. Lo specialista in reintegrazione ha invece escluso che l'assicurata riesca a reperire altre attività adeguate allo stato di salute. In tal senso secondo l’amministrazione non meritava conferma quanto precedentemente indicato dal medesimo consulente professionale nello scritto 14 novembre 2018 dell’amministrazione con il quale veniva per contro sottolineata la reintegrabilità dell’assicurata in altre attività adeguate. Sia detto ancora che la conclusione dell’amministrazione, basata sull’attenta valutazione del SIP, è stata pure confermata dal medico SMR nell'annotazione 14 dicembre 2018 (doc. VI/2). A queste conclusioni questo giudice deve aderire. Alla luce della dettagliata valutazione economica esperita dal Servizio di integrazione professionale, che ha tenuto conto della valutazione del SMR e delle relative limitazioni indicate, bisogna concludere che le indicate mansioni facenti parte delle professioni di assistente di cura, addetta alle cure sociosanitarie rispettivamente impiegata di economia domestica, in quanto pienamente rispettose dei limiti fisici descritti dal SMR, sono da considerare pienamente esigibili. Come emerge dal rapporto medesimo le stesse non si differenziano in modo sostanziale da quelle da sempre svolte. A ragione quindi bisogna concludere che  esiste una concreta e completa capacità lavorativa dell'assicurata escludente il diritto alla rendita, potendo l’assicurata continuare ad esercitare la precedente attività svolta di assistente di cura, pur rispettando le limitazioni indicate dal SMR, rispettivamente venir inserita in un’altra attività affine, senza la necessità di provvedimenti specifici, quali segnatamente quella di addetta alle cure sociosanitarie o impiegata di economia domestica, le quali pure prevedono un mansionario accessibile e oggettivamente esigibile malgrado le affezioni di cui è portatrice e le limitazioni da rispettare. Vero è che l’assicurata dal 1974 ha sempre esercitato la professione di assistente di cura presso il medesimo datore di lavoro e che l’ultimo datore di lavoro (la __________ a __________) abbia sostanzialmente fatto presente al CP di non ritenere attuabile un reinserimento nella struttura “(…) in quanto le attività da sempre svolte dall’A.ta sono espressamente svolte in piedi e anche con sollevamento di pesi “vedi ospiti”. Altre mansioni sono già ampiamente coperte” (doc. AI 16; doc. VI/1). Non va tuttavia dimenticato che essa presenta ancora una piena capacità lavorativa in tutte le numerose mansioni elencate dai mansionari riportati dal consulente IP nel rapporto menzionato sopra. A tal riguardo, va peraltro ricordato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; P. Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che la ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua ancora piena capacità lavorativa in attività professionali idonee e affini a quella appresa. Va peraltro anche ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno e del già menzionato obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati). Inoltre, ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se

– ipotesi non realizzata nella fattispecie – l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a). Nel caso in esame, come detto, nella valutazione del 11 dicembre 2018 il consulente professionale ha ritenuto che per l’assicurata sia senza dubbio accessibile tornare a svolgere la sua attività oppure esercitare una vasta gamma di attività affini che non necessitano di formazione particolare. In effetti, il consulente SIP ha ricordato come nel mercato libero del lavoro sul territorio ticinese le attività elencate sopra riscontrano una sempre più necessità di personale specializzato e con esperienza. Le associazioni rivolte al settore sociosanitario come nel settore dell'impiego di economia domestica sono in aumento e questo considerando la sempre più necessità di aiuto rivolto alle persone anziane che, con questi aiuti, possono rimanere il più a lungo possibile presso il loro domicilio. In sintesi le possibilità d'impiego in questo settore sono reali. Non vi sono dunque motivi per scostarsi dalla surriferita valutazione del consulente IP, effettuata da persona con esperienza in ambito integrativo. A tali ben motivate ed approfondite allegazioni, che confermano la piena reintegrabilità sul mercato normale del lavoro per la ricorrente, va in effetti prestata adesione, richiamato nuovamente altresì il fatto che spetta essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5) e tenuto conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (DTF 137 V 71 e 132 V 393 consid. 3.3). Per quanto riguarda d’altra parte il fattore età, considerato come l’assicurata, vista la sua età (classe 1958), ritiene di non essere più collocabile, anche volendo riconoscere una potenziale valenza di tale aspetto, segnatamente laddove l’assicurata dovesse reintegrarsi in una posizione affine a quella esercitata, in proposito occorre ricordare che sebbene l'età avanzata venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale, può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza 9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche DTF 132 V 393 consid. 3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008 consid. 4.2.2 con riferimenti). Ai sensi della DTF 138 V 457 il momento in cui la questione della messa a profitto della capacità lavorativa (residua) di un assicurato in età avanzata viene esaminata corrisponde a quello in cui è stato accertato che l’esercizio di un’attività lucrativa (parziale) è ragionevolmente esigibile dal punto di vista medico (cfr. anche il marg. 3050.3 della Circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità, CIGI). Nel caso che ci occupa, come visto, nel settembre 2018 il medico SMR ha allestito il rapporto finale ed ha concluso che vi era un’abilità al lavoro completa in ogni attività rispettosa dei limiti funzionali dal settembre 2017. Essendo nata _________ del 1958, in quel momento ella aveva 59 anni e mezzo. Premesso quanto sopra, va ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, quando si tratta di valutare l’invalidità di un assicurato prossimo all’età del pensionamento occorre procedere ad un’analisi globale della situazione e domandarsi se, realisticamente, questo assicurato è in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato del lavoro. Quindi, indipendentemente dall’esame della condizione relativa al summenzionato obbligo di ridurre il danno, occorre stabilire se in concreto un potenziale datore di lavoro consentirebbe oggettivamente ad assumere l’assicurato, tenuto conto delle attività da esso ancora esigibili a causa delle sue affezioni, dell’eventuale adattamento del posto di lavoro, della sua esperienza professionale e della sua situazione sociale, delle sue capacità di adeguarsi ad un nuovo impiego, del salario e dei contributi padronali da versare alla previdenza professionale come pure della prevedibile durata del rapporto di lavoro (DTF 138 V 457; STFA I 401/01 del 4 aprile 2002; I 617/02 del 10 marzo 2003; I 462/02 del 26 maggio 2003 = SVR 2003 IV Nr. 35, p. 107; I 376/05 del 5 agosto 2005; I 293/05 del 17 luglio 2006; I 831/05 del 21 agosto 2006; I 304/06 del 22 gennaio 2007; cfr. anche marg. 3050.1 della circolare sull’invalidità e sulla grande invalidità (CIGI)). In una sentenza 9C_15/2014 del 24 febbraio 2014 al consid. 4.3, il TF, dopo aver stabilito che nel caso giudicato l’esigibilità medica di un’attività lucrativa a tempo parziale è stata costatata al più tardi nel corso del mese di novembre 2011, quando l’interessata aveva appena compiuto i 59 anni, ha affermato che la ricorrente non raggiungeva l’età a partire dalla quale la giurisprudenza considera generalmente che non esiste più alcuna possibilità realista di mettere in valore la capacità di lavoro residua in un mercato del lavoro equilibrato. In una sentenza 9C_366/2014 del 19 novembre 2014, al consid. 5.4 il TF ha stabilito nel 10 ottobre 2013 il momento determinante che ha permesso di accertare una capacità lavorativa parziale, ossia quando la persona assicurata aveva già compiuto 63 anni e si trovava a 2 anni dal pensionamento ed aveva una capacità lavorativa residua, da settembre 2011, tra il 25 ed il 40%, con rendimento del 40%. L’Alta Corte ha riconosciuto al ricorrente una rendita intera . Con sentenza 8C_761/2014 del 15 ottobre 2015 al consid. 3.2.3 il TF ha ribadito che, avendo l’insorgente 59 anni al momento determinante per esaminare la questione della messa in valore della capacità lavorativa residua, non poteva far valere il fattore età per ritenere inesigibile l’esercizio di un’attività lavorativa . In una sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 il TF ha riassunto, al consid. 4.1.2 la sua giurisprudenza, rilevando ad esempio che aveva ritenuto esigibile il cambiamento di attività per un assicurato di 62 anni e ¾ che poteva svolgere solo attività sedute o con frequenti cambiamenti di posizione ma che non aveva patologie alle estremità superiori, e che dunque poteva esercitare attività di sorveglianza. Anche per un 61enne che poteva esercitare solo attività leggere da seduto e che non era toccato nella motricità fine è stata esatto un cambiamento di professione. È invece stata negata la possibilità di cambiare attività ad un assicurato di 64 anni e 6 mesi che aveva difficoltà nella motricità fine, così come ad un assicurato 64enne che poteva esercitare un’attività leggera solo nella misura del 50% e ad un altro assicurato che si trovava a circa 10 mesi dal pensionamento e poteva esercitare solo al 50% un’attività leggera. Nel caso giudicato dal TF, l’Alta Corte ha confermato l’esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 63 anni e 6 mesi, era abile al 100% in attività leggera, con possibilità di sollevare pesi al massimo sopra i 10 kg e la necessità di esercitare piuttosto attività dove potesse rimanere seduto, che parlava tedesco ed italiano e che aveva appreso a destreggiarsi anche con clienti esterni. Recentemente, in una sentenza 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 al consid. 5 il TF ha confermato l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62 anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva prassi vigente in materia. In una sentenza 8C_117/2018 del 31 agosto 2018 al consid. 3 il TF ha confermato l'esigibilità lavorativa del ricorrente che al momento determinante aveva 62 anni ed era abile all'80% in attività adeguate alla luce della restrittiva prassi vigente in materia. Da ultimo, con sentenza del 13 dicembre 2018 questa Corte ha ritenuto integrabile un assicurato di 63 anni e quasi 7 mesi d’età con una piena abilità lavorativa in un lavoro leggero rispettoso delle limitazioni fisiche poste dal medico fiduciario __________ (inc. 32.2018.106; consid. 2.6). Ritornando alla fattispecie concreta, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo giudice ritiene, da una parte che l’assicurata possa mettere a frutto la sua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro, considerato che nel momento determinate (autunno 2017) ella aveva ancora davanti a sé diversi anni prima del pensionamento, dall’altra che la medesima possa svolgere, a tempo pieno, attività affini a quelle sempre svolte e compatibili con le limitazioni indicate che non necessitano di formazione né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; RCC 1991 p. 332 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3). Del resto, ricordato nuovamente come secondo giurisprudenza sia compito del consulente in integrazione professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili, nonostante il danno alla salute e l'età (STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3, 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5), va nuovamente fatto riferimento alla valutazione del 11 dicembre 2018 nella quale il Consulente IP ha avuto modo di ribadire che l’attività svolta in precedenza, così come altre affini che non si differenziano in modo sostanziale dalla stessa, siano da considerare esigibili e possano, rispettando le limitazioni indicate dal SMR, essere svolte dall’assicurata a tempo completo. Visto tutto quanto sopra esposto, non vi sono dunque motivi per scostarsi dalle conclusioni dell’amministrazione. Conformemente al già ricordato principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, p. 57, 551 e 572). In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, adattando la sua attività alle limitazioni derivanti dal problema alla salute, ove necessario anche in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, p. 296 segg). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata dovesse essere in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 28 consid. 4a; RCC 1968 p. 434). Alla luce di quanto esposto e della situazione concreta dell’assicurata (che presenta una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate), della giurisprudenza sopra esposta e degli ostacoli relativamente elevati concernenti l’inesigibilità della capacità lavorativa residua delle persone prossime al pensionamento (cfr. sentenza 9C_847/2015 del 30 dicembre 2015 e 8C_117/2018 del 31 agosto 2018), la ricorrente, per ridurre il danno, deve continuare a mettere a frutto la sua piena capacità lavorativa nella sua professione o in altra affine, nel rispetto delle limitazioni indicate dal SMR. Alla luce degli esiti dell’accertamento professionale, correttamente l’amministrazione, correggendo di fatto la motivazione del provvedimento contestato - nel quale, negata la reintegrabilità dell’assicurata nella professione esercitata, aveva effettuato la graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario del confronto dei redditi (cfr. consid. 2.3) - ha quindi ammesso la piena reintegrabilità dell’assicurata nell’attività esercitata o in altre affini, negando conseguentemente qualsivoglia perdita di guadagno. L a decisione contestata va quindi confermata, nella sostanza e nel suo esito, segnatamente laddove sancisce il rifiuto di prestazioni in assenza di un grado di invalidità pensionabile, mentre il ricorso è da respingere. 2.8.   Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il vicepresidente                                                   Il segretario giudice Raffaele Guffi                                         Gianluca Menghetti