Rendita temporanea. Confermata la validità della perizia psichiatrica e, di conseguenza, la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa. Confermata pure la compensazione delle rendite retroattive con anticipi d'indennità perdita di guadagno in caso di malattia
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal
raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua
invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni
di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata
alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può
tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa
in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato
del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84)
.
S
econdo
la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi
da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di
incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno
2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
Per l’art. 29 cpv. 1 LAI i
l diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
2.3. Per quanto riguarda in
particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il
Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b;
Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…) Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non
costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni
della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di
buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere
apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in
quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute
mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre,
tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere
quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire
l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute
psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno
un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi
se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in
pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino
insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e
sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)
Secondo
la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998,
consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che
“(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)”
(STF I 384/06 del 4 luglio
2007).
Nella
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un
disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di
guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Nella
STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte,
dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da
dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base
dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli
elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto,
se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione
dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà
diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è
una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento
osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori
intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure
mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco
credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella
vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto
(Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Questa giurisprudenza è poi
stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V
64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt.
(…)”.
Nella
DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle
affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità
di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione
secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Nelle
DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova
procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi
persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della
persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere
applicata non solo in caso di depressioni da
lievi
fino a
medio-gravi
(
DTF 143 V 409
)
, ma anche per
tutte
le malattie psichiche
(DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza
precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da
lievi
fino a
medio-gravi
(cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno
2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV
Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid.
3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo
se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la
concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal
Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora
invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se
la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di
valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno
invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di
depressioni
lievi
fino a
medio-gravi
deve ad ogni modo ancora
essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia
considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (
cfr.
comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch)
.
2.4. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I
597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I
299/03 del 29 giugno 2004).
L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della
rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto
immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono
rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai
sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche
STFA
I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64
).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.
L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei
casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni
esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e
8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).
2.5. Nel caso di specie, a seguito
della domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nel maggio 2012 (cfr.
consid. 1.1)
–
vista l’annotazione
25 aprile 2014 nella quale il medico SMR dr.ssa __________ si è così espressa:
“(…)
lettera del Dr. __________, medico fiduciario __________ del 05.06.2013.
Colloquio con lo psichiatra curante dr. __________: paziente discontinuo,
inefficace e inconsistente. Interrotto psicoterapia, prosegue presa a carico
psichiatrica ma in maniera discontinua. Elevati rischi che il paziente non sia
in grado di sostenere nei prossimi mesi una riqualifica professionale. Periodo
osservazione __________ dal 03.02.2014 al 14.03.2014 (interrotto
anticipatamente). Evidenziano difficoltà a causa del disagio psichico e emotivo
che non permettono di portare avanti il provvedimento. Ha deciso di
interpellare psicoterapeuta. Sentito il __________: non più seguito dall'aprile
2013 (ultima visita del Dr. __________). Procedere: chiedere all'A nome del terapeuta
a cui si è rivolto e inviare rapporto Al; in base alle nuove informazioni sarà
da vedere se valutare direttamente al SMR. (…)”
(doc. AI 57/134) e ritenuto
il
“Certificato psicologico”
del 14 luglio 2014 nel quale il dr. __________
ha attestato che
“(…) seguo il sunnominato [ndr.: si riferisce a RI 1] dal
14 marzo a tuttora a livello psicoterapeutico con una seduta settimanale. La
diagnosi secondo la classificazione dell'lCD-10 è di una depressione di media
gravità (F. 32.1) correlata ad una sindrome ansiosa generalizzata (F. 41.1).
Dal lato psicologico, pur constatando una riduzione della sintomatologia ed un
miglioramento nei rapporti sociali e nella gestione domestica, le sue
condizioni di salute sono attualmente incompatibili con una ripresa lavorativa
od una riformazione professionale. Ritengo importante il proseguimento della
psicoterapia alfine di contenere la patologia ed evitare un ricovero
ospedaliero. (…)”
(doc. AI 62/139)
–
,
l’Ufficio AI ha ritenuto necessario sottoporre l’interessato ad una perizia
psichiatrica affidata al __________ (cfr. doc. AI 65/145-146, 66/147-148,
67/149-148, 74/168 e 78/183).
Con referto peritale del 9
gennaio 2015 (doc. AI 84/191-208) la dr.ssa __________, specialista in
psichiatria e psicoterapia del __________
–
premesso che
“(…) Il 5.12.2014 giunge nota dello psichiatra SMR Dr. __________
nella quale si riportano nuove informazioni: l'assicurato ha una SAGL dal
24.05.2011 (__________) e dal 16.04.2014 ha aperto una nuova società a __________
(__________ - capitale 100.000), sembrerebbe con due impiegati. "Oltre
all’impegno della gestione societaria, agli importanti spostamenti da __________
a __________", si chiede al perito di "chiarire con l’assicurato se
abbia frequentato corsi di formazione o aggiornamento in ambito gestionale
negli ultimi 3 anni, corsi che richiedono anche essi un impegno rilevante sul
piano psichico. In particolare si chiede se lo stato di salute dell'assicurato
sia compatibile con una gestione societaria di questa entità". (…)”
(doc. AI 84/192); elencati gli atti considerati ai fini della valutazione; esposti
i dati clinici: l’anamnesi, l’esame clinico (secondo il sistema AMDP), gli
approfondimenti testali, la descrizione della giornata, attività e abitudini
nonché il trattamento psichiatrico attuale e dopo due consultazioni
ambulatoriali il 21 ottobre 2014 (105 minuti) e il 18 dicembre 2014 (45 minuti)
–
, ha posto la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di
“altro disturbo di personalità
specifico (narcisistico) (ICD 10 F 60/8)”
e, quale diagnosi senza
ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di
“sindrome depressiva
ricorrente, attualmente in remissione (ICD 10 F 33.4)”
(doc. AI 84/199-200).
In sede di discussione i
periti del __________ si sono, in seguito, così espressi:
"
(…)
L'assicurato presenta un'alterazione
della personalità in senso narcisistico. Ha infatti un'elevata considerazione
di sé e non ha consapevolezza dei propri limiti. È estremamente sensibile al riconoscimento
del proprio valore da parte degli altri e nei casi in cui non ciò non avvenga
può presentare reazioni emotive inadeguate per esempio di rabbia o ritiro. Ha
difficoltà a mettersi in discussione e accettare le critiche. Sentendosi in
qualche modo speciale fatica a sottostare alle regole condivise. Nei rapporti
cerca di assumere una posizione di superiorità che può declinarsi sotto forma
di maggiori conoscenze o anche di cura verso l'altro; in ogni caso
l'atteggiamento sottende l'estremo bisogno di essere ammirato e confermato nelle
proprie capacità. Dopo un po' si stanca di tali relazioni che chiude o tende a
cercarne di nuove. Fatica a instaurare rapporti empatici avendo difficoltà a
riconoscere le istanze altrui.
La presenza degli aspetti sopra
indicati risulta evidente da varie constatazioni: la descrizione dei rapporti
affettivi rispecchia la necessita di porsi con modalità dominanti per poi
annoiarsi e porre fine ai rapporti. Il tema del fastidio derivante
dall'interazione con gli altri meno significativi emerge in più momenti.
La difficoltà a rispettare le regola
risulta evidente rispetto alla gestione della farmacoterapia, che risulta
chiaramente incongrua e perfino iatrogena (medicamenti sedativi assunti di
mattina, tramadolo assunto in elevate quantità). L'assicurato non accoglie le
informazioni date dal perito sul carattere inadeguato dell'assunzione dei
farmaci, ribadendo la propria posizione.
La passata scarsa compliance alla
farmacoterapia allorché impostata in modo conforme ai protocolli è spiegata
verosimilmente dalla difficoltà dell'assicurato a sottostare a quelle che vengono
percepite come imposizioni.
La difficoltà a riconosce i propri
limiti si evidenzia anche nelle discrepanze rispetto alla prospettiva professionale:
da una parte l'assicurato sottolinea la fatica a reggere le elevate pressioni
proprie dall'attività di assicuratore e di gestione del personale; dall'altra
rifiuta l'opzione di svolgere lavori meno stressanti, che sono vissuti come non
commisurati al proprio valore.
Le caratteristiche proprie del
disturbo narcisistico si evidenziano inoltre nell'interazione col perito:
l’atteggiamento è solo formalmente collaborante mentre la capacità empatica è
scarsa, alternando l'assicurato modalità di ostentata indifferenza a altre di
compiacenza e seduttività.
La presenza di una fragilità
strutturale emerge anche dalla valutazione psicodiagnostica: dalla somministrazione
del test di Rorschach si conclude che "le risposte specchio, le tendenze
autoreferenti, i contenuti narcisistici sembrerebbero caratterizzare il
funzionamento mentale. Momenti di confabulazioni e discreta confusione
identitaria lasciano trasparire un'economia di funzionamento non pienamente
compensata. Le caratteristiche osservate sono compatibili con la presenza di un
disturbo del narcisismo nel senso di Bergeret”.
Le difficoltà di adattamento, nel
rispetto delle regole condivise e dell'autorità rappresentano un elemento di
stress cronico che verosimilmente si è presentato nelle varie esperienze lavorative.
Sottolineiamo come le attività svolte
contemplassero alti ritmi di lavoro e pressioni al risultato, elevata
competizione, ruoli intermedi fra la dirigenza e i dipendenti; professioni di
tal fatta richiedono oltre alle competenze cognitive che l'assicurato possiede
anche capacità relazionali e emotive che invece risultano deficitarie.
Il disturbo di personalità,
invalidante di per sé, rappresenta anche un terreno di fragilità che favorisce
se confrontato con determinate mansioni (come quelle da sempre svolte) lo
sviluppo di condizioni di malessere e franco scompenso.
L'assicurato riporta un certo disagio
psichico a partire dal 1995, ossia molto prima del primo scompenso depressivo.
L'esposizione ripetuta e cronica a
situazioni che non è in grado di gestire ha verosimilmente favorito l'esordio
del franco episodio depressivo il quale non a caso è di una gravità significativa.
Appare verosimile anche che questo
abbia contemplato aspetti paranoidi (come descritto dal Dr. __________) in
quanto la possibilità di confrontarsi con un fallimento è poco accettabile e da
ciò può scaturire l'attribuzione esterna della mancata riuscita. Tuttora
emergono temi di sfruttamento e ostilità dell'ambiente esterno nei propri
confronti.
Grazie al seguito psicologico e forse
anche alla farmacoterapia antidepressiva, che seppure in modo incongruo
sembrerebbe venire assunta (vedi risultato del test di laboratorio), vi è stata
la remissione totale del quadro depressivo. L'esame peritale non oggettiva
infatti alcuna alterazione in senso affettivo.
Notiamo che già nel luglio 2014 lo psicologo
curante signor __________ segnalava miglioramento dei sintomi, della vita
sociale e della gestione domestica.
Rimane la fragilità di ordine
personologico; questa, rappresentando il modo con cui l'assicurato vive se
stesso, la realtà e il rapporto con gli altri, è del tutto egosintonica.
In conformità con le caratteristiche
del disturbo narcisistico l'assicurato fatica a prospettarsi un ruolo
lavorativo futuro: da una parte infatti riconosce la propria professione come
molto stressante, dall'altra rifiuta la possibilità di svolgere altre
occupazioni che vengono considerate di scarso prestigio.
Non trovando una via d'uscita fra
queste opzioni, pare che si stia costruendo una tendenza a un ritiro e
disinvestimento altero rispetto a un mondo percepito come non validante se non
francamente ostile.
Appare importante in questa fase di discreto
compenso sostenere l'assicurato nella possibilità di recuperare un ruolo
professionale in un'attività che nel contempo sia confacente alle fragilità
strutturali e possa venire considerata sufficientemente corrispondente al
proprio valore e quindi adeguatamente investita.
Nel paragrafo C 2
"conclusioni" vengono descritte le opzioni lavorative ritenute
confacenti.
Sul piano terapeutico il lavoro
psicoterapico può poco intervenire sugli aspetti di personalità per cui si
giudica un intervento a carattere introspettivo poco indicato. Sarebbe più
opportuno un lavoro supportivo che restituisca all'assicurato le risorse reali,
tuttora presenti e lo orienti, per quanto concerne il piano professionale, a
finalizzarle in una professione adatta.
La farmacoterapia andrebbe rivista,
cercando di limitare l'assunzione di Tramal (utilizzato per mitigare la
cefalea), che appare francamente incongrua. Sarebbe utile in un'ottica di
prevenzione di futuri scompensi depressivi approntare una terapia
antidepressiva costante e appropriata, lasciando qualche margine all’assicurato
per la gestione degli ansiolitici al bisogno.
Un intervento di supporto psicologico
e sostegno farmacologico come sopra indicato è particolarmente importante nella
fase di reintegro professionale.
La prognosi è incerta, data la
fragilità personologica che può favorire scompensi depressivi futuri, allorché
l'assicurato venga posto in situazioni, lavorative e non, che elicitino gli
aspetti strutturali problematici.
La valutazione svolta risulta coerente
con la presenza di un disturbo di personalità narcisistico e l’assenza
attualmente di patologie psichiatriche in asse primo. Non si può tuttavia escludere
che sussistano anche tentativi di amplificazione del disturbo, volti a ottenere
vantaggi secondari.
(…)" (doc. AI 84/200-202)
Sempre i periti del __________,
circa le conseguenze sulla capacità di lavoro, hanno quindi formulato la
seguente valutazione:
"
(…)
1. Descrizione
di risorse e deficit - secondo schema MINI ICF - APP -
1. Rispetto delle regole: grado di
disabilità lieve-moderato. Non ha difficoltà a rispettare gli appuntamenti
medici, gli impegni o accordi con gli amici. Non fatica a adattarsi alla
routine quotidiana.
L'aspetto più problematico può essere
quello relativo al rispetto delle regole e all'integrazione nei processi
organizzativi; l'adattamento in questi ambiti può essere deficitario a causa
del disturbo di personalità.
2. Organizzazione dei compiti: nessun
grado di disabilità. Riesce a organizzare la giornata bilanciando impegni
legati alla gestione della casa, tempo libero e vita sociale. Gli impegni sono
assolti in modo pratico. Dopo il raggiungimento degli scopi, riesce a
distaccarsi e a concentrarsi su altri interessi.
3. Flessibilità: grado di
disabilità lieve-moderato. Possono sussistere difficoltà a modificare il
comportamento a seconda delle circostanze e a adattarsi a nuove situazioni, a
causa del disturbo personologico.
4. Competenze: nessun grado di
disabilità. Non si rilevano limitazioni cognitive o relative alle funzioni
cognitive superiori attenzione, concentrazione e memoria, che possano inficiare
le prestazioni.
5. Giudizio: grado di disabilità
lieve-moderato. Attualmente non sussistono sintomi depressivi né psicotici
che possano condizionare la capacità di giudizio. Questa può venire inficiata
dal disturbo di personalità; decisioni e giudizi possono venire condizionati da
valutazioni personalistiche e non effettuate sempre su una base di realtà.
6. Persistenza: nessun grado di
disabilità. Non si evidenziano dati a favore di un calo di performance nel
tempo. L'assicurato riporta uno stato di stanchezza che non si è osservato in
occasione dei colloqui peritali. Non si può escludere che questo si presenti in
relazione all'assunzione e prescrizione incongrua dei farmaci e quindi può
venire risolto con una rivalutazione della farmacoterapia.
7. Assertività: grado di disabilità
lieve-moderato. Potrebbe presentare qualche difficoltà a accettare
compromessi e a confrontare le proprie posizioni con quelle degli altri
ponendosi in modo adeguato.
8. Contatto con gli altri: grado di
disabilità lieve senza conseguenze negative. E' in grado di mantenere
conversazioni superficiali. In alcuni casi potrebbe tendere a assumere un atteggiamento
dominante.
9. Integrazione nel tempo: grado di
disabilità lieve-moderato. Conosce solo in parte le strutture, regole e
procedure di un gruppo. Potrebbe, nelle situazioni in cui non si sente validato
e riconosciuto, ritrarsi o entrare in conflitto.
10. Relazioni intime: grado di
disabilità lieve senza conseguenze negative. Mantiene una relazione
soddisfacente con la famiglia di origine. Ha diverse amiche. Non ha un rapporto
affettivo. Può faticare a costruire rapporti empatici tenendo a porsi come
l'elemento più capace e dominante.
11. Attività spontanee: nessuna
disabilità. Coltiva diversi hobby traendone piacere.
12. Cura di sé: nessuna disabilità.
Provvede senza limitazioni alle cure di base. Si tiene pulito e si veste in modo
adeguato alla situazione. Si alimenta in modo regolare e si impegna in attività
fisiche.
13. Mobilità: nessuna disabilità.
Si sposta senza difficoltà, usando l'auto o anche a piedi. E' in grado di raggiungere
in autonomia luoghi non conosciuti.
2. Conclusioni
Si è oggettivata la totale remissione
del quadro depressivo e l'assenza di sintomi psicotici. Non sussistono quindi
limitazioni dettate da questi disturbi.
La presenza del disturbo di personalità
può condizionare gli ambiti relazionali (item 7 "assertività", 8
"contatto con gli altri", 9 "integrazione nel gruppo" del
MINI-ICF), la capacità di adattamento (item 1 "rispetto delle regole"
e item 3 "flessibilità") e giudizio (item 5 "giudizio").
Il disturbo personologico non
influisce sul piano delle prestazioni (item 2 "organizzazione dei compiti",
item 4 "competenza", item 6 "persistenza").
Considerando questi dati, l'elemento
centrale risulta la scelta dell'attività professionale e l'adattamento della
stessa in funzione delle caratteristiche di personalità dell'assicurato.
Come descritto nel paragrafo B7 "discussione"
egli sì è trovato in difficoltà nel gestire la relazione coi superiori, tollerando
poco di adattarsi a regole imposte dall'alto. Può accadere che anche nel
rapporto coi colleghi assuma atteggiamenti poco consoni in particolare se non
si sente adeguatamente riconosciuto nel proprio valore o se si confronta con
soggetti poco disposti a riconoscergli una posizione di potere e competenze
elevate.
II rapporto coi clienti può essere
inficiato dalla scarsa autenticità ma eventuali atteggiamenti seduttivi e
compiacenti possono in questo ambito risultare vincenti.
In passato l'assicurato si è trovato a
assumere ruoli difficili, di mediatore fra il direttivo e i dipendenti, ruolo
che date le caratteristiche di personalità non è in grado di svolgere in modo
produttivo. L'essere posto a lungo in situazioni relazionali così complesse può
favorire l'insorgenza di franchi scompensi. Lo svolgimento di questo ruolo è
quindi fortemente sconsigliato.
L'attività di assicuratore lo
sollecita molto sul piano relazionale; questa attività può quindi essere svolta
in misura non superiore al 60% con diminuzione dell'orario; un lavoro simile
mantenuto a lungo in percentuale superiore provocherebbe uno stato di stress
emotivo e favorirebbe ulteriori scompensi depressivi.
Non sussiste alcuna limitazione per
attività di tipo impiegatizio o che implichino la gestione burocratica o
contabile. L'assicurato infatti non ha limitazioni cognitive e verrebbe in
questo modo meno sollecitato sul piano interpersonale.
Per professioni simili, che sono
confacenti, la capacità lavorativa è totale.
Date le difficoltà a accettare le
regole imposte dall'alto si giudica che l'attività indipendente possa essere
anch'essa confacente e perfino indicata. Anche in questo contesto è opportuno
che l'assicurato si dedichi più agli aspetti burocratici, organizzativi,
gestionali e strategici che alla relazione diretta e assidua coi clienti.
Avendo così eluso i deficit dettati dal disturbo personologico la capacità
lavorativa risulta totale.
Si aggiunge che l'assunzione di un
ruolo importante all'interno delle proprie aziende può sostenere l'autostima
dell'assicurato e essere considerata un'attività confacente alle proprie
capacità e quindi investita adeguatamente.
In qualità di casalingo si giudica la
capacità lavorativa piena.
Rispetto al passato consideriamo
coerenti le valutazioni dei colleghi che identificavano episodi depressivi
importanti a penalizzare la capacità lavorativa.
Pertanto dal 26.10.2011 (prima
certificazione del Dr. __________) e continuativamente fino al 13.07.2014 l'inabilità
lavorativa è totale.
Con certificato datato 14.07.2014 lo
psicologo curante signor __________ constata un miglioramento dei sintomi,
della vita sociale e della gestione domestica, compatibile col verosimile
mitigarsi dei sintomi depressivi. Da allora fino all'attuale perizia si valuta
l’inabilità lavorativa pari al 50%.
Dalla data del primo incontro peritale
(21.10.2014) per le attività confacenti sopra descritte la capacità lavorativa
è piena.
Risulta molto importante che
l'assicurato rientri nel mondo del lavoro.
Non si ritiene necessario approntare
interventi di reintegrazione professionale avendo l'assicurato due aziende
nelle quali può svolgere un ruolo adatto alle proprie caratteristiche. (…)"
(doc. AI 84/202-204).
Le conclusioni del __________
sono state fatte proprie dal medico SMR dr. __________, il quale, nel rapporto
finale del 21 gennaio 2015 (doc. AI 83/188-190), ha confermato le diagnosi
poste dai periti e concluso per un’inabilità lavorativa in qualsiasi attività
del 100% dal 26 ottobre 2011 al 13 luglio 2014 e del 50% dal 14 luglio al 20
ottobre 2014; mentre che dal 21 ottobre 2014 l’incapacità lavorativa è del 40%
nell’attività abituale e dello 0% in un’attività adeguata (cfr. doc. AI 83/189).
L’Ufficio AI
–
dopo
aver effettuato ulteriori accertamenti professionali presso diversi datori di
lavoro, considerate le rispettive valutazioni del consulente in integrazione
professionale (cfr. consid. 1.2) e ritenuto il rapporto medico del 6 ottobre
2017 nel quale lo specialista curante dr. __________, poste le diagnosi di
episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) e di sindrome ansiosa
generalizzata (ICD 10 F41.1), ha attestato un’incapacità lavorativa totale dal
9 agosto 2017 (doc. AI 150/348-353)
–
, vista la concomitanza della
valutazione specialistica peritale psichiatrica ordinata dalla Cassa malati, ha
annullato la propria
“Richiesta di perizia”
del 15 febbraio 2018 (cfr.
doc. AI 159/362-363, 161/365 e 162/366).
Il dr. __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 23 marzo 2018 all’intenzione
della Cassa malati (doc. 23/35-79 dell’incarto cassa malati)
–
descritta la situazione attuale e decorso
secondo gli atti (i rapporti del dr. __________ del 15 maggio e del 6 novembre
2012 per la __________, la perizia 9 gennaio 2015 del __________, il rapporto
13 marzo 2018 inviatogli per mail dal dr. __________ e il rapporto 20 marzo
2018 del consulente in integrazione professionale) ed esposti: i dati
soggettivi, l’anamnesi (medica e sociale sintetica) e l’esame clinico
–
, ha posto la seguente diagnosi:
“(…)
Disturbo di personalità narcisistico (F60.8). Al momento attuale non è presente
un disturbo affettivo di entità media o grave che potrebbe in qualche modo
giustificare un'inabilità lavorativa, in un'attività giudicata confacente alle
sue qualifiche. (…)”
(doc. 23/53 dell’incarto cassa malati).
Nella
“Valutazione
conclusiva ed esigibilità”
lo stesso specialista ha rilevato che:
"
(…)
Dall'esame clinico-oggettivo e
dall'attento esame degli atti messi a disposizione, in particolare della
perizia psichiatrica della dr.ssa __________ per conto del __________ (del
09.01.2015, corroborata da una valutazione diagnostica di personalità tramite
Rorschach) si può, con grande probabilità, confermare la presenza di un
disturbo narcisistico di personalità (F60.8), caratterizzato da vulnerabilità
emotiva soprattutto nelle relazioni con gli altri.
Si tratta in questi casi di persone
che reagiscono con stress (anche se non lo esprimono sempre apertamente),
quando sono esposti alle critiche altrui, con conseguenti sentimenti di
umiliazione e di rabbia.
Queste persone sono normalmente capaci
di utilizzare i punti di forza degli altri per raggiungere i propri obbiettivi
e riescono anche a vendere se stessi e le proprie idee e progetti in modo
brillante e seducente (e non a caso il signor RI 1 è riuscito a raggiungere la
posizione di responsabile del personale per importanti assicurazioni come pure
la posizione di "membro dei quadri dirigenziali").
Superficialmente appaiono sicuri di sé
e disinvolti, ma quando la loro sicurezza narcisistica vacilla, reagiscono con
collera e profondo senso di frustrazione, talvolta in modo impaziente e
arrogante.
Hanno solitamente un comportamento
socialmente superficiale, spesso però anche piacevole e gentile, anche se non
sono in grado di rispondere agli altri in modo veramente empatico. Hanno una considerazione
di sé che si potrebbe definire come "ansiosa-ambivalente" ciò che
crea difficoltà nella regolazione dell’autostima (dal lato psicodinamico si
ipotizza dal profilo eziologico "l'insuccesso del genitore nel fornire le
esperienze ottimali di frustrazione necessarie ad incoraggiare lo sviluppo di
un'immagine di sé più realistica nel bambino").
Come già osservato antecedentemente,
anche nel presente colloquio l'atteggiamento dell'assicurato è stato solo
formalmente collaborante. Tipicamente non si ha l'impressione che l'assicurato
si sia mai conformato (nel passato e nel presente) al ruolo di "paziente",
pur avendo un’aspettativa molto precisa sul compito del terapeuta. In effetti
ha abbandonato la presa a carico presso il dr. __________ non appena il medico,
secondo lui, "ha fatto l'errore di dichiararlo abile", ciò che sembra
pure essere capitato con il dr. __________. Agli atti viene anche riportata una
scarsa compliance sia dal profilo dell'assunzione della cura medicamentosa
proposta dagli specialisti sia per la regolarità della presa a carico.
Anche il test psicodiagnostico di
Rorschach effettuato da __________ (a complemento della perizia della dr.ssa __________)
conclude che: "i contenuti narcisistici sembrerebbero caratterizzare il
funzionamento mentale". In effetti "i momenti di confabulazione e
discreta confusione identitaria lasciano trasparire un'economia di
funzionamento non pienamente compensata".
Un disturbo di personalità è
caratterizzato da un modello comportamentale particolare e profondamente
radicato che si esprime in reazioni rigide nelle diverse situazioni personali e
sociali della vita. È presente una netta instabilità del comportamento e
dell'atteggiamento, in diverse aree funzionali psichiche come affettività,
iniziativa, controllo degli impulsi, percezione e pensiero, ma in particolare
anche nelle relazioni con gli altri.
Benché questo disturbo inizi
nell'infanzia o in gioventù, si manifesta durante l'età adulta per un periodo
di tempo indeterminato.
Nonostante tutto, per la valutazione
della capacità lavorativa, è come sempre decisiva la valutazione dell'effettiva
sintomatologia psicopatologica.
La capacità lavorativa è infatti
possibile sino a quando i modelli di reazione e di comportamento patologici
sono tollerabili a livello sociale.
Solo un disturbo di personalità
scompensato nel suo decorso, come precisato nelle direttive SIM (Swiss
Insurance Medicine 2007) riconosciute in Svizzera, può giustificare una
limitazione delle capacità professionali, quando questo impedisca o renda
impossibile adempiere alle mansioni proprie del posto di lavoro.
Il sottoscritto concorda con la dr.ssa
__________ quando menziona che "le difficoltà di adattamento rappresentano
un elemento di stress cronico che verosimilmente si è presentato nelle varie
esperienze lavorative". In effetti sono deficitarie le "capacità
relazionali ed emotive".
I sintomi depressivi precedentemente
descritti (ma attualmente non presenti, se non in forma tutt'al più lieve) sono
verosimilmente attribuibili (a mente del sottoscritto) al fallimento delle sue
fantasie di successo, rispettivamente delle sue irragionevoli aspettative. In
questo senso è probabile che, attraverso un meccanismo di difesa (di proiezione),
il fallimento venga attribuito ad un'istanza esterna (ritmi eccessivi, capi non
in grado di riconoscere le sue qualità, non meglio precisate ristrutturazioni
aziendali, sensazioni di sfruttamento e infine ad uno stato di "malattia"
vago e diffuso caratterizzato essenzialmente da "bisbigli",
difficoltà di concentrazione e stanchezza.
Nel caso presente, in mancanza di un
disturbo affettivo di entità media o grave rispettivamente di un disturbo di personalità
scompensato, si può giustificare unicamente una riduzione della capacità lavorativa
in misura parziale, in una professione che richiede particolari capacità di
adattamento, flessibilità e capacità relazionali (in particolare empatia e
capacità di mediazione).
In questo senso condivido l'opinione
della dr.ssa __________ espressa nella perizia per il __________ che
l'attività
di assicuratore
può essere svolta in misura non superiore al 60% con
diminuzione dell'orario. Ciò al fine di evitare uno stress emotivo eccessivo e
la conseguente insorgenza di scompensi ansiosi-depressivi.
Per contro appare ragionevolmente
proponibile e
esigibile, nonché terapeuticamente indicata, considerata anche
la relativa giovane età, la ripresa completa di un'attività lavorativa come
impiegato di commercio
(ossia di gestione burocratica o contabile).
L'assicurato non presenta infatti
delle limitazioni cognitive particolari. In tale attività inoltre non viene
richiesta particolare empatia né di essere chiamato a prendere decisioni difficili.
In questo senso il signor RI 1 è
abile in misura completa, a partire da subito, anche nell'attività
precedentemente svolta presso la __________ con mansioni di disbrigo di
pratiche assicurative.
Questa infatti deve essere considerata
un'attività confacente per la quale l'assicurato è stato considerato abile in
misura completa anche nella perizia della dr.ssa __________ allestita il 09.01.2015
per il __________. (…)" (doc. 23/53-56 dell’incarto Cassa malati).
La perizia del dr. __________
è stata confermata dal medico SMR dr. Martinelli che, nel rapporto finale del
25 aprile 2018 (doc. AI 171/380-384)
–
attestata, dal 21 ottobre 2014,
una capacità lavorativa del 60% nell’attività abituale rispettivamente del 100%
in un’attività adeguata e ritenuti un quadro clinico e le ripercussioni sulla
capacità lavorativa stabili da anni
–
ha concluso che
“(…) la perizia
fiduciaria del dr. med. __________ è argomentata ed esaustiva, il perito non
diagnostica episodi depressivi e si allinea nelle sue valutazioni sulla CL
dell’assicurato a quelle fatte dal dr. __________ nel rapporto finale SMR del
2015. Il fatto che l’__________ abbia preferito liquidare l’IL 100% dal
28.07.2017, sulla base della certificazione del dr. med. __________, non
oggettiva dal punto di vista medico e conseguentemente non giustifica la
presenza di una malattia o di limitazioni funzionali conseguenti a patologia.
(…)”
(doc. AI 171/384).
Ancora il dr. __________,
nell’annotazione del 13 luglio 2018, ha rilevato che
“(…) ho preso visione
delle osservazioni al progetto di decisione e della allegata documentazione
medica, in particolare del rapporto medico del dr. med. __________. La
sintomatologia descritta dal medico psichiatra curante, presente sin
dall’agosto 2017, data di inizio della presa a carico del dr. med. __________,
è stata valutata dettagliatamente anche nella perizia fiduciaria del dr. med. __________
(GED 27.03.2018 4444) che argomenta in modo esaustivo e convincente le sue conclusioni.
Per tale ragione non mi è possibile discostarmi da quanto esplicitato nel
rapporto finale SMR (GED 25.04.2018). (…)”
(doc. AI 189/416).
L’Ufficio AI, viste le
risultanze mediche suenunciate e ritenuta l’annotazione per l’incarto del 7
maggio 2018 dalla quale risulta un grado d’invalidità del 21% (doc. AI
174/392), con la decisione impugnata ha riconosciuto il diritto ad una rendita
intera (con versamento della prestazione dal 1. novembre 2012 ex art. 29 cpv. 1
LAI) dal 1. ottobre 2012 al 31 ottobre 2014 (tre mesi dopo il miglioramento
dello stato di salute del luglio 2014 ex art. 88a cpv. 1 OAI) (cfr. consid.
1.2).
2.6. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il compito del medico
consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale
misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel
fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano
ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008; DTF 125 V 256 consid.
4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2
pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid.
1 pag. 158).
Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni
sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente
ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).
Le perizie affidate dagli
organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria
amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i
quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF
ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima
Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello
amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle
tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità
e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2
al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;
consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
In una sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il
TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e
l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010).
Tuttavia, nel caso in cui
sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei
pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali
rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25
agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139
V 225 e 135 V 465).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente
(
STF 9C_757/2016 del 10
febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27
giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc);
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398
)
e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).
2.7. Il TCA ricorda innanzitutto
che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è
importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in
argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che
non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su
divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il
diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni
mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF
134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).
Non è dunque possibile
trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle
diagnosi poste.
Nel caso concreto, questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente
vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.6),
non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dal dr. __________,
fondate sulla perizia del 27 marzo 2018 con la quale ha confermato quella
precedente del CPAS del 9 gennaio 2015, confermate anche dai medici SMR dr. __________
e dr__________ nei rispettivi rapporti finali del 21 gennaio 2015 e del 25
aprile 2018 (doc. AI 83/188-190 e 171/380-384).
Perizie, quelle del dr. __________
e del __________, che vanno considerate dettagliate, approfondite e quindi
rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando
precedente.
In effetti, nella
succitata perizia del 27 marzo 2018, il dr. __________ ha considerato tutta la
documentazione medica (specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha
prodotto alcuna valida documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le
conclusioni a cui è giunto il perito.
In particolare tale non
può certo essere lo scritto dell’8 giugno 2018 (doc. AI 185/409-410 prodotto
nell’ambito delle osservazioni del 28 giugno 2018 sub doc. AI 185/405-408) nel
quale lo specialista curante dr. __________
–
senza nemmeno confrontarsi
con le conclusioni a cui sono giunti i periti interpellati
–
si è
limitato a formulare una diversa valutazione adducendo che
“(…) Da parte mia
non posso che ribadire le diagnosi menzionate nel rapporto del 6 ottobre 2017
(episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) e sindrome ansiosa
generalizzata (ICD 10 F41 .1)). Il signor RI 1 presenta astenia diurna in
relazione a disturbi del sonno, deficit della memoria e della concentrazione a
causa della presenza di dispercezioni uditive, disturbi dell'appetito con fame
nervosa ed incremento ponderale, assenza di desiderio sessuale, mancanza di
progettualità in presenza di angoscia per il futuro, ideazione suicidale
passiva, diminuzione dell'autostima, sentimenti di vergogna, di
autosvalutazione ed inutilità. Per quanto concerne la presenza di dispercezioni
uditive il paziente riferisce quanto segue. Avrebbe avuto un primo episodio nel
1987 attraverso voci offensive manifestatesi gradualmente nel corso di un mese
e per la durata di circa un anno. Era comunque riuscito a portare a termine la
scuola di lingue che allora frequentava. Le stesse voci si sarebbero manifestate
nuovamente nel 1994 causando l'insorgenza di ansia crescente e deflessione del
tono dell'umore. In seguito non vi sarebbe più stata una remissione ma
inizialmente senza gravi ripercussioni sul funzionamento globale pur in presenza
di maggiore affaticabilità e di stress. Nel 2005 è stato seguito per un breve periodo
(3-4 sedute) dallo psichiatra dottor __________. Allora era responsabile dei
servizi presso una compagnia assicurativa (ad un certo punto dovette ridurre la
percentuale lavorativa al 50%). Nel 2006 ha ripreso a lavorare per un'altra
assicurazione nella misura del 100%. Dal 2007 ha esercitato ancora al 100% fino
al 2009. Dopo 2 mesi di malattia si è iscritto alla disoccupazione. Dal 2011
non sarebbe più stato in grado di riprendere un'attività lavorativa a causa di
una ricaduta depressiva. Dopo 3 anni di malattia ha tentato invano di iniziare
piccole attività in proprio. Le stesse non sono andate in porto a causa del
persistente stato depressivo in presenza di dispercezioni uditive. Quanto
descritto mi permette di confermare un'inabilità lavorativa nella misura del
100% almeno dal 9 agosto 2017. La prognosi lavorativa risulta, a mio avviso,
sfavorevole. Per quanto concerne la terapia farmacologica sono stati prescritti
da parte mia Abilify, Seroquel, Efexor, VaIium e Xanax senza beneficio. (…)”
(doc. AI 185/409-410).
Al riguardo,
nell’annotazione del 13 luglio 2017, il medico SMR dr. __________ ha rilevato
che
“(…) la sintomatologia descritta dal medico psichiatra curante, presente
sin dall’agosto 2017, data di inizio della presa a carico del dr. med. __________,
è stata valutata dettagliatamente anche nella perizia fiduciaria del dr. med. __________
(GED 27.03.2018 4444) che argomenta in modo esaustivo e convincente le sue
conclusioni. Per tale ragione non mi è possibile discostarmi da quanto esplicitato
nel rapporto finale SMR (GED 25.04.2018). (…)”
(doc. AI 189/416).
Anche il dr. __________
–
chiamato ad esprimersi sul medesimo scritto del dr. __________
–
, nella
presa di posizione del 15 giugno 2018, ha concluso che
“(…) per quanto
riguarda in particolare il rapporto dello psichiatra curante dr. __________ del
08.06.2018, esso non contiene alcun elemento clinico nuovo non considerato nel
mio dettagliato rapporto peritale del 27.03.2018 o atto a invalidare le mie
conclusioni. Per questo motivo ribadisco integralmente le conclusioni espresse
antecedentemente. (…)”
(doc. 27/64 dell’incarto Cassa malati).
L'insorgente si è in sostanza
limitato a contestare le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ nella
perizia del 27 marzo 2018 che ha accertato una capacità lavorativa a suo dire
non data.
Egli non ha però saputo
validamente comprovare le sue critiche e nemmeno un peggioramento dello stato
di salute rispetto alla valutazione peritale.
Il ricorrente si è quindi
limitato ad esporre le proprie valutazioni
soggettive
, senza però che la
documentazione agli atti possa
oggettivamente
suffragare le sue
sintomatologie
soggettive
e contestare di conseguenza che la situazione
dal punto di vista
clinico
, ossia
oggettivo
, fosse differente.
Va
osservato
che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle
assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo
delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera
contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli
elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie
argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria
rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di
salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente
richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso
dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi
sono (solo) affermazioni di carattere
soggettivo
riguardo ad un presunto
peggioramento del suo stato di salute (cfr. STCA 32.2018.165 del 13 marzo 2019,
consid. 2.6 con riferimenti).
Visto tutto quanto sopra
esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di
rapporti medici (cfr. consid. 2.3 e 2.6), questo Tribunale ritiene che
–
senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti
(
nella STF
9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che
“(…) A tal riguardo
occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti
l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non
sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da
parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una
tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora
sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla
concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V
465). (…)”
)
–
le valutazioni del dr. __________, confermate
dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.5), vanno confermate.
In questo senso, nella
misura in cui chiedesse l’esecuzione di una perizia giudiziaria
(
“(…)
per fare chiarezza, a mio parere, si rende necessaria una perizia arbitrale.
(…)”
(VI)
)
, la domanda va disattesa.
Stante quanto precede va
quindi confermata la valutazione del medico SMR dr. __________ che, nel
rapporto finale SMR del 25 aprile 2018 (doc. AI 171/380-384), ha concluso che
dal 21 ottobre 2014 la capacità lavorativa nell’attività abituale è del 60%
mentre che in un’attività adeguata è del 100%.
2.8. In merito alla valutazione
economica va rilevato quanto segue.
L’insorgente non ha
contestato l’applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi per
calcolare il grado d’invalidità e neppure gli importi (validi per il 2014 e di
cui all’annotazione per l’incarto del 7 maggio 2018 sub doc. AI 174/392) ritenuti
dall’Ufficio AI di fr. 90'149.65 quale reddito da valido
(
“(…) In GED
05.05.2015 è presente un calcolo CGR con Reddito da valido di CHF 106'777.--. Tuttavia,
ritenuto che l’assicurato al momento dell’insorgere del danno alla salute
(26.10.2011) era iscritto in disoccupazione riteniamo più corretto utilizzare
il reddito statistico della categoria 65: Assicurazioni, con conoscenze
professionali e specializzate che per l’anno 2014 corrisponde a CHF 90'149.65
(7'276.- / 40
⃰ 41.3
⃰ 12). (…)”
)
e di fr.
70'806.60 quale reddito ipotetico da invalido
(
“(…) Malgrado il danno
alla salute, tenuto conto delle limitazioni mediche e con una capacità
lavorativa del 100% in attività adeguate, potrebbe invece conseguire CHF 70'806.60
(tabella RSS elaborata dall’Ufficio federale di statistica (conoscenze
professionali e specializzate, valore mediano – settore maschile)). (…)”
)
.
Ritenuto che l’aspetto
economico non è stato contestato dall’insorgente, questo Tribunale non ha
motivo di verificare oltre il calcolo effettuato dall’amministrazione (in
questo senso cfr. la STCA 32.2018.14 del 24 gennaio 2019 consid. 2.9 con
riferimenti).
Di conseguenza, il grado
d’invalidità del 21% ritenuto dall’Ufficio AI
(
[90'149.65 - 70'806.60] :
90'149.65 x 100 = 21.45% arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui
alla DTF 130 V 121
)
va confermato e conseguentemente il diritto alla
rendita intera riconosciuto fino al 31 ottobre 2014 (tre mesi dopo il
miglioramento dello stato di salute del luglio 2014 ex art. 88a cpv. 1 OAI).
2.9. Quanto alla questione a
sapere se correttamente l’Ufficio AI ha compensato le rendite arretrate
(periodo 1. novembre 2012 - 31 ottobre 2014) spettanti all’assicurato con le
indennità giornaliere per malattia versate in eccesso (causa sovraindennizzo)
da __________ nel medesimo periodo, questo Tribunale rileva quanto segue.
Giusta l'art. 22 cpv. 1
LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno.
Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA,
i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono
tuttavia essere ceduti: a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o
privata, se questi versano anticipi; b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni
anticipate.
L'art. 85bis OAI, che
regola il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato
anticipi, precisa in proposito che:
"
1
I datori di lavoro, gli istituti di previdenza
professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza
pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in
Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione
invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato
di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È
fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che
hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un
formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più
tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.
2
Sono considerati anticipi
le prestazioni:
a. liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo;
b. versate
contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in
caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal
contratto o dalla legge.
3
Gli arretrati di rendita
possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a
concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti."
Va qui evidenziato che affinché
si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI
(art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma
legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti).
La citata disposizione di
legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag.
52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008.
Le cifre marginali 10065,
10066, 10067, 10068, 10069 e 10070 delle Direttive concernenti le rendite
(DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità,
edite dall'UFAS, stato 1° gennaio 2019 (valide dal 1° gennaio 2003),
prevedono quanto segue:
"
(…)
10065
Sono considerati anticipi che possono essere
direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi
:
10066 -
le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa
del versamento di una rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del
rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse;
10067 -
le prestazioni concesse per contratto o per legge se
dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in
caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente
che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di
sovrassicurazione)
.
10068
Sono considerate prestazioni concesse per contratto
quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali
di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come
assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di
statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una
regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto
sociale pubblico.
10068.1 Nel caso della prestazione di
un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui
si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si
constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del
medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata
dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo.
10068.2 Se ad esempio l’assicurazione
d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto a pagare
dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la differenza tra la rendita e
l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del versamento retroattivo copre
soltanto il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione, le spese non coperte
assunte dall’aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un
anticipo (Bulletin AVS/PC n. 241 [d/f]).
10069 L’accordo sottoscritto è
necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta
esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti
dell’AVS o dell’AI.
10070 Il terzo che ha concesso
anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per
iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima
dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo è
preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89).
(…)
.
"
2.10. Nel caso in esame, è
incontestato che l’assicurato, in attesa della decisione di rendita AI, abbia
ricevuto dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2014 (periodo della compensazione)
da parte di __________ delle indennità giornaliere per malattia ai sensi della
LCA per complessivi fr. 129'870.-- (cfr. la lettera della __________ del 27
settembre 2018 indirizzata all’ufficio rendite della Cassa __________ sub doc. 7
della Cassa).
Dal formulario
“Compensazione
di pagamenti retroattivi dell'AVS/ AI”
del 27 settembre 2018 (doc. 6 della
Cassa) risulta (ancora incontestatamente) che, a fronte dell’importo
complessivo di fr. 48'492.-- (pari alle rendite AI riconosciute
retroattivamente per il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2014), la
richiesta di compensazione di fr. 46'470.--, formulata dalla __________, è
stata riconosciuta dalla Cassa (per il succitato periodo) limitatamente a fr. 37'719.35
(
cfr. doc. 6 della Cassa ovvero: fr. 48'492.-- ridotto della
“(…)
Compensazione con Servizio Incassi fr. 10'772.65 (…)”
)
.
Infatti, nella decisione
impugnata (doc. AI 192/423-424), è indicato chiaramente che
“(…) I
presupposti del diritto per una rendita d'invalidità limitata sono soddisfatti.
Dagli arretrati a disposizione della rendita, gli importi di fr. 3'820.40 e
6'952.25 saranno compensati con il Servizio incassi della nostra Cassa per
contributi scoperti, mentre l’importo restante di fr. 37'719.35 sarà compensato
con la __________. Non vi è pertanto nessun versamento in favore del signor RI
1. (…)”
(doc. AI 192/423).
Per quel che concerne
l’inequivocabile diritto di __________ al rimborso nei confronti dell’AI,
l’art. 11.3 (sovrassicurazione) delle Condizioni generali dell’Assicurazione
malattia individuale di libero passaggio, CGA edizione 1° giugno 2010, prevede
che
“(…) qualora gli enti d’assicurazione sociali qui sopra elencati
(tra
cui l’assicurazione invalidità elencata all’art. 11.1 delle CGA; ndr.)
versino retroattivamente le loro prestazioni, la persona assicurata riconosce
alla __________ il diritto di recuperare direttamente presso questi enti la
parte delle loro prestazioni che, sommate agli importi versati dalla __________,
supera l’indennità giornaliera assicurata. (…)
”
(doc. 14 Cassa).
Al riguardo questo
Tribunale rileva che non ha alcuna ragione per non applicare le succitate CGA nell’edizione
1° giugno 2010 (rimaste con ogni verosimiglianza immutate rispetto alla
precedente edizione e prodotte dalla Cassa sub doc. 9-17) visto anche il
silenzio del ricorrente alle reiterate richieste di produzione della polizza di
libero passaggio per perdita di guadagno no. 580462-5400 con le relative CGA
Edizione 2009
(
cfr. consid. 1.6; va qui ricordato che se da una parte la
procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i
fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,
dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è
limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF
122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere
processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di
apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto
riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti
rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V
264 consid. 3b con riferimenti)
)
.
Accertate quindi la
corrispondenza temporale tra gli arretrati di rendita ed il periodo di
indennità giornaliere versate in eccesso, l’Ufficio AI, correttamente, non ha
proceduto a nessun versamento.
Nello scritto del 27
settembre 2019 l’avv. RA 1 ha addotto che
“(…) tuttavia in merito alla
compensazione con l'Al, si precisa che questa non è applicabile qualora
l'indennità giornaliera sia stata fissata in base al salario convenuto
nell'assicurazione collettiva precedente (assicurazione di somme). Il Sig. RI 1
svolgeva la funzione di quadro dirigente ed era quindi assicurato per somme
(copertura privilegiata secondo la quale non sussiste l'obbligo di eventuali
compensazioni). Inoltre nella polizza individuale del Sig. RI 1 risulta
l'assicurazione per somme (è previsto infatti il versamento all'assicurato di
un'indennità giornaliera forfettaria -taggeld-, l'assicurato non subisce alcuna
perdita sul piano economico - compensazione - e I'indennità è versata in
funzione del solo grado d'incapacità al lavoro dell'assicurato) e vigendo
l'obbligo per __________ di garantire le stesse prestazioni alla persona
assicurata che esce dall'assicurazione collettiva ed entra in quella individuale,
ne consegue che vige Io stesso tipo di assicurazione. (…)”
(XIII).
Al riguardo questo
Tribunale si limita a precisare che contestazioni in merito al diritto ed
all’ammontare delle indennità giornaliere per malattia da porre in
compensazione, rispettivamente il calcolo della sovrassicurazione non possono
essere oggetto della presente vertenza (vedi, per un caso analogo, la STCA
32.2014.46 del 17 marzo 2015).
Infatti, in caso di
litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione derivante
dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di crediti
fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare valere
la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore interessato (SZS
2014 pag. 58 = STF 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso in STF 9C_287/2014 del 16
giugno 2014 consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto
nei conforti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le
modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in
restituzione dall’assicuratore (STF 9C.287/2014 citata consid. 2.2 con
riferimento al consid. 4.3 della STF
4A_24/2012 del 30 maggio
2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; STF I 296/03 del 21 ottobre 2004 consid.
4.2).
In queste circostanze,
dunque, il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. art. 11.3
delle CGA) è dato e quindi la compensazione tramite il versamento diretto alla __________
effettuato dall’Ufficio AI merita conferma.
2.11. Visto tutto quanto precede la
decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.10.2019 32.2018.182 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.10.2019 32.2018.182 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.10.2019 32.2018.182
Rendita temporanea. Confermata la validità della perizia psichiatrica e, di conseguenza, la valutazione medico-teorica della capacità lavorativa. Confermata pure la compensazione delle rendite retroattive con anticipi d'indennità perdita di guadagno in caso di malattia
Raccomandata Incarto n. 32.2018.182 FS Lugano 7 ottobre 2019 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2018 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 28 settembre 2018 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto in fatto 1.1. RI 1, classe 1970, da ultimo attivo quale “Capo servizio “gestione contratti” per la __________” presso la __________ (cfr. doc. AI 2/4-5 e 16/54-58), nel mese di maggio 2012 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 4/26-31) indicando quale danno alla salute un “(…) esaurimento psico-fisico con neurastenia. (…)” (doc. AI 4/30, punto 6.2). 1.2. Eseguiti i necessari accertamenti medici ed economici, con decisione del 28 settembre 2018, preavvisata l’8 maggio 2018 (doc. AI 173/387-391) – assunti i costi “di potenziamento della resistenza” dal 3 febbraio al 3 agosto 2014 presso la __________ (cfr. doc. AI 52/124-126 con la valutazione del 23 aprile 2014 sub doc. AI 54/128-129 dalla quale risulta l’interruzione della misura per il 14 marzo 2014) ed effettuati ulteriori accertamenti professionali presso diversi datori di lavoro (cfr. le comunicazioni dell’amministrazione del 28 settembre 2015 sub doc. AI 103/244-245, del 4 gennaio 2016 sub doc. AI 110/254-255, del 9 marzo 2016 sub doc. AI 112/258-259 e del 28 aprile 2016 sub doc. AI 114/262-263, quelle concernenti il “Conferimento di un lavoro a titolo di prova” del 23 agosto 2016 sub doc. AI 117/270-271, del 4 gennaio 2017 sub doc. AI 126/297-298 e del 18 aprile 2017 sub doc. AI 131/312-313 e il “Conferimento di un assegno durante un periodo d’introduzione al lavoro” del 23 giugno 2017 sub doc. AI 138/329-330), viste le valutazioni del consulente in integrazione professionale del 10 dicembre 2015, del 15 dicembre 2016, dell’8 settembre 2017 e del 20 marzo 2018 (doc. AI 108/251, 120/280-283, 142/336 e 166/370-371) e sulla base della perizia psichiatrica del __________ del 9 gennaio 2015 (doc. AI 84/191/207), confermata dal dr. __________ nella perizia del 27 marzo 2018 all’intenzione della cassa malati (doc. 23/35-59 dell’incarto cassa malati), nonché dei rapporti finali del 21 gennaio 2015 e del 25 aprile 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 83/188-190 e 171/380-384) e dell’annotazione 13 luglio 2018 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 189/416) –, l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. ottobre 2012 al 31 ottobre 2014 (versamento della rendita dal 1. novembre 2012, ex art. 29 cpv. 1 LAI vista la domanda di prestazioni del maggio 2012, fino a tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute del luglio 2014 ex art. 88a cpv. 1 OAI) (doc. AI 192/423-424 e le motivazioni sub doc. AI 190/417-421). L’Ufficio AI ha compensato l’importo riconosciuto (per il suddetto periodo dal 1. novembre 2012 al 31 ottobre 2014) di complessivi fr. 48'492.-- con i pagamenti effettuati dalla Cassa __________ di fr. 3'820.40 rispettivamente di fr. 6'952.25 e dalla __________ di fr. 37'719.35 (cfr. doc. AI 192/424). 1.3. Con il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato la valutazione medica e chiesto l’annullamento della decisione impugnata con il riconoscimento del diritto ad una rendita intera anche dopo il 31 ottobre 2014. L’insorgente – addotto che “(…) Nel caso del Sig. RI 1, nella sua polizza di libero passaggio per perdita di guadagno basata sulla LCA della __________ no. __________ del 2009 (CGA Edizione 2009) non è presente alcuna disposizione in merito ad un’eventuale compensazione con una prestazione derivante da un’assicurazione sociale. (…)” (I, pag. 6) – ha inoltre postulato che “(…) è accertato che il Sig. RI 1 ha diritto alla somma di CHF 37'719.35 (versata per compensazione a __________). (…)” (I, pag. 6). 1.4. Con la risposta di causa – confermata la valutazione medica e, quanto alla compensazione a favore di __________, fatta propria la presa di posizione della Cassa di compensazione che nello scritto 7 novembre 2018 ha rilevato che “(…) nella fattispecie, la Cassa – alla quale sono demandati i compiti dell'accertamento dei presupposti assicurativi e del versamento delle rendite (art. 60 cpv. 1 lett. a e c LAI) – ha correttamente gestito l'iter procedurale conformemente a quanto disposto dalle marginali 10063-10079 delle Direttive sulle rendite (DR), edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. Difatti, dopo aver informato la __________, tramite il formulario ufficiale 318.183, circa le mensilità di rendita come pure dell'importo degli arretrati disponibili, ha atteso il rientro del citato modulo per conoscere l'eventuale ammontare da rifondere quale compensazione, prima della notifica della decisione all'assicurato. L'accertamento inequivocabile del diritto della __________ al rimborso nei contro [ndr. recte: confronti] dell'Al è avvenuto sulla base dell'articolo 11.3 (Sovrassicurazione) delle Condizioni generali dell'assicurazione malattia individuale di libero passaggio (CGA), edizione 01.06.2010, che prevede: "Qualora gli enti d'assicurazione sociale qui sopra elencati (tra cui l'assicurazione invalidità citata all'articolo 11.1 delle CGA; ndr), versino retroattivamente le loro prestazioni, la persona assicurata riconosce alla __________ il diritto di recuperare direttamente presso questi enti la parte delle loro prestazioni che, sommate agli importi versati dalla __________, supera l'indennità giornaliera assicurata." (doc. nº 14 incarto Cassa) . Assodata quindi la corrispondenza temporale tra gli arretrati di rendita ed il periodo di indennità giornaliere versate in eccesso, l'importo massimo disponibile posto in compensazione è stato così versato direttamente alla __________. (…)” (VI/1) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso. 1.5. Con osservazioni del 28 novembre 2018, tramite il proprio rappresentante legale, l’insorgente si è confermato nelle proprie allegazioni (VI). Detto documento è stato trasmesso all’Ufficio AI per conoscenza con possibilità di presentare eventuali osservazioni scritte (VII). 1.6. Con scritto del 29 luglio 2019 il TCA ha chiesto all’avv. RA 1 di trasmettere la polizza di libero passaggio per perdita di guadagno no. __________ del suo assistito con le relative CGA Edizione 2009 (VIII). Con scritto del 27 settembre 2019 (XIII) – dopo diversi scambi epistolari avvenuti al riguardo (IX, X, XII e XII) – l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che “(…) non siamo ancora in possesso della polizza di assicurazione malattia individuale e rispettive CGA del 2009 della __________. L’assicurazione non ha ancora provveduto a farci avere copia di tale documentazione. (…)” (XIII, pag. 1) ribadendo che la compensazione non si giustifica. I doc. VIII, IX, X, XI, XII e XIII sono stati trasmessi all’Ufficio AI per conoscenza (XIV). considerato in diritto 2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera limitatamente al periodo dal 1. novembre 2012 al 31 ottobre 2014 e posto in compensazione, per un importo di fr. 37'719.35, le rendite arretrate con le indennità giornaliere versate dalla __________ (cfr. consid. 1.2). 2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili. Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata. La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%. L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84) . S econdo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI i l diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA. 2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98). Al riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2) Secondo la giurisprudenza del TFA, siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007). Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257). Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster). Questa giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni, come risulta dalla DTF 137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa: " (…) 4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische und unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)”. Nella DTF 141 V 281 il TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi. La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. Nelle DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve ora essere applicata non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418). Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; STF 8C_650/2016 del 9 marzo 2017 consid. 5.1.3 = SVR 2017 IV Nr. 62; STF 9C_434/2016 del 14 ottobre 2016 consid. 6.3; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un’incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell’apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch) . 2.4. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004). L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352). La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo tale stato di salute rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b; vedi anche STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plaidoyer 1/06, pag. 64). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti). 2.5. Nel caso di specie, a seguito della domanda di prestazioni presentata dall’assicurato nel maggio 2012 (cfr. consid. 1.1) – vista l’annotazione 25 aprile 2014 nella quale il medico SMR dr.ssa __________ si è così espressa: “(…) lettera del Dr. __________, medico fiduciario __________ del 05.06.2013. Colloquio con lo psichiatra curante dr. __________: paziente discontinuo, inefficace e inconsistente. Interrotto psicoterapia, prosegue presa a carico psichiatrica ma in maniera discontinua. Elevati rischi che il paziente non sia in grado di sostenere nei prossimi mesi una riqualifica professionale. Periodo osservazione __________ dal 03.02.2014 al 14.03.2014 (interrotto anticipatamente). Evidenziano difficoltà a causa del disagio psichico e emotivo che non permettono di portare avanti il provvedimento. Ha deciso di interpellare psicoterapeuta. Sentito il __________: non più seguito dall'aprile 2013 (ultima visita del Dr. __________). Procedere: chiedere all'A nome del terapeuta a cui si è rivolto e inviare rapporto Al; in base alle nuove informazioni sarà da vedere se valutare direttamente al SMR. (…)” (doc. AI 57/134) e ritenuto il “Certificato psicologico” del 14 luglio 2014 nel quale il dr. __________ ha attestato che “(…) seguo il sunnominato [ndr.: si riferisce a RI 1] dal 14 marzo a tuttora a livello psicoterapeutico con una seduta settimanale. La diagnosi secondo la classificazione dell'lCD-10 è di una depressione di media gravità (F. 32.1) correlata ad una sindrome ansiosa generalizzata (F. 41.1). Dal lato psicologico, pur constatando una riduzione della sintomatologia ed un miglioramento nei rapporti sociali e nella gestione domestica, le sue condizioni di salute sono attualmente incompatibili con una ripresa lavorativa od una riformazione professionale. Ritengo importante il proseguimento della psicoterapia alfine di contenere la patologia ed evitare un ricovero ospedaliero. (…)” (doc. AI 62/139) –, l’Ufficio AI ha ritenuto necessario sottoporre l’interessato ad una perizia psichiatrica affidata al __________ (cfr. doc. AI 65/145-146, 66/147-148, 67/149-148, 74/168 e 78/183). Con referto peritale del 9 gennaio 2015 (doc. AI 84/191-208) la dr.ssa __________, specialista in psichiatria e psicoterapia del __________ – premesso che “(…) Il 5.12.2014 giunge nota dello psichiatra SMR Dr. __________ nella quale si riportano nuove informazioni: l'assicurato ha una SAGL dal 24.05.2011 (__________) e dal 16.04.2014 ha aperto una nuova società a __________ (__________ - capitale 100.000), sembrerebbe con due impiegati. "Oltre all’impegno della gestione societaria, agli importanti spostamenti da __________ a __________", si chiede al perito di "chiarire con l’assicurato se abbia frequentato corsi di formazione o aggiornamento in ambito gestionale negli ultimi 3 anni, corsi che richiedono anche essi un impegno rilevante sul piano psichico. In particolare si chiede se lo stato di salute dell'assicurato sia compatibile con una gestione societaria di questa entità". (…)” (doc. AI 84/192); elencati gli atti considerati ai fini della valutazione; esposti i dati clinici: l’anamnesi, l’esame clinico (secondo il sistema AMDP), gli approfondimenti testali, la descrizione della giornata, attività e abitudini nonché il trattamento psichiatrico attuale e dopo due consultazioni ambulatoriali il 21 ottobre 2014 (105 minuti) e il 18 dicembre 2014 (45 minuti) –, ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “altro disturbo di personalità specifico (narcisistico) (ICD 10 F 60/8)” e, quale diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa quella di “sindrome depressiva ricorrente, attualmente in remissione (ICD 10 F 33.4)” (doc. AI 84/199-200). In sede di discussione i periti del __________ si sono, in seguito, così espressi: " (…) L'assicurato presenta un'alterazione della personalità in senso narcisistico. Ha infatti un'elevata considerazione di sé e non ha consapevolezza dei propri limiti. È estremamente sensibile al riconoscimento del proprio valore da parte degli altri e nei casi in cui non ciò non avvenga può presentare reazioni emotive inadeguate per esempio di rabbia o ritiro. Ha difficoltà a mettersi in discussione e accettare le critiche. Sentendosi in qualche modo speciale fatica a sottostare alle regole condivise. Nei rapporti cerca di assumere una posizione di superiorità che può declinarsi sotto forma di maggiori conoscenze o anche di cura verso l'altro; in ogni caso l'atteggiamento sottende l'estremo bisogno di essere ammirato e confermato nelle proprie capacità. Dopo un po' si stanca di tali relazioni che chiude o tende a cercarne di nuove. Fatica a instaurare rapporti empatici avendo difficoltà a riconoscere le istanze altrui. La presenza degli aspetti sopra indicati risulta evidente da varie constatazioni: la descrizione dei rapporti affettivi rispecchia la necessita di porsi con modalità dominanti per poi annoiarsi e porre fine ai rapporti. Il tema del fastidio derivante dall'interazione con gli altri meno significativi emerge in più momenti. La difficoltà a rispettare le regola risulta evidente rispetto alla gestione della farmacoterapia, che risulta chiaramente incongrua e perfino iatrogena (medicamenti sedativi assunti di mattina, tramadolo assunto in elevate quantità). L'assicurato non accoglie le informazioni date dal perito sul carattere inadeguato dell'assunzione dei farmaci, ribadendo la propria posizione. La passata scarsa compliance alla farmacoterapia allorché impostata in modo conforme ai protocolli è spiegata verosimilmente dalla difficoltà dell'assicurato a sottostare a quelle che vengono percepite come imposizioni. La difficoltà a riconosce i propri limiti si evidenzia anche nelle discrepanze rispetto alla prospettiva professionale: da una parte l'assicurato sottolinea la fatica a reggere le elevate pressioni proprie dall'attività di assicuratore e di gestione del personale; dall'altra rifiuta l'opzione di svolgere lavori meno stressanti, che sono vissuti come non commisurati al proprio valore. Le caratteristiche proprie del disturbo narcisistico si evidenziano inoltre nell'interazione col perito: l’atteggiamento è solo formalmente collaborante mentre la capacità empatica è scarsa, alternando l'assicurato modalità di ostentata indifferenza a altre di compiacenza e seduttività. La presenza di una fragilità strutturale emerge anche dalla valutazione psicodiagnostica: dalla somministrazione del test di Rorschach si conclude che "le risposte specchio, le tendenze autoreferenti, i contenuti narcisistici sembrerebbero caratterizzare il funzionamento mentale. Momenti di confabulazioni e discreta confusione identitaria lasciano trasparire un'economia di funzionamento non pienamente compensata. Le caratteristiche osservate sono compatibili con la presenza di un disturbo del narcisismo nel senso di Bergeret”. Le difficoltà di adattamento, nel rispetto delle regole condivise e dell'autorità rappresentano un elemento di stress cronico che verosimilmente si è presentato nelle varie esperienze lavorative. Sottolineiamo come le attività svolte contemplassero alti ritmi di lavoro e pressioni al risultato, elevata competizione, ruoli intermedi fra la dirigenza e i dipendenti; professioni di tal fatta richiedono oltre alle competenze cognitive che l'assicurato possiede anche capacità relazionali e emotive che invece risultano deficitarie. Il disturbo di personalità, invalidante di per sé, rappresenta anche un terreno di fragilità che favorisce se confrontato con determinate mansioni (come quelle da sempre svolte) lo sviluppo di condizioni di malessere e franco scompenso. L'assicurato riporta un certo disagio psichico a partire dal 1995, ossia molto prima del primo scompenso depressivo. L'esposizione ripetuta e cronica a situazioni che non è in grado di gestire ha verosimilmente favorito l'esordio del franco episodio depressivo il quale non a caso è di una gravità significativa. Appare verosimile anche che questo abbia contemplato aspetti paranoidi (come descritto dal Dr. __________) in quanto la possibilità di confrontarsi con un fallimento è poco accettabile e da ciò può scaturire l'attribuzione esterna della mancata riuscita. Tuttora emergono temi di sfruttamento e ostilità dell'ambiente esterno nei propri confronti. Grazie al seguito psicologico e forse anche alla farmacoterapia antidepressiva, che seppure in modo incongruo sembrerebbe venire assunta (vedi risultato del test di laboratorio), vi è stata la remissione totale del quadro depressivo. L'esame peritale non oggettiva infatti alcuna alterazione in senso affettivo. Notiamo che già nel luglio 2014 lo psicologo curante signor __________ segnalava miglioramento dei sintomi, della vita sociale e della gestione domestica. Rimane la fragilità di ordine personologico; questa, rappresentando il modo con cui l'assicurato vive se stesso, la realtà e il rapporto con gli altri, è del tutto egosintonica. In conformità con le caratteristiche del disturbo narcisistico l'assicurato fatica a prospettarsi un ruolo lavorativo futuro: da una parte infatti riconosce la propria professione come molto stressante, dall'altra rifiuta la possibilità di svolgere altre occupazioni che vengono considerate di scarso prestigio. Non trovando una via d'uscita fra queste opzioni, pare che si stia costruendo una tendenza a un ritiro e disinvestimento altero rispetto a un mondo percepito come non validante se non francamente ostile. Appare importante in questa fase di discreto compenso sostenere l'assicurato nella possibilità di recuperare un ruolo professionale in un'attività che nel contempo sia confacente alle fragilità strutturali e possa venire considerata sufficientemente corrispondente al proprio valore e quindi adeguatamente investita. Nel paragrafo C 2 "conclusioni" vengono descritte le opzioni lavorative ritenute confacenti. Sul piano terapeutico il lavoro psicoterapico può poco intervenire sugli aspetti di personalità per cui si giudica un intervento a carattere introspettivo poco indicato. Sarebbe più opportuno un lavoro supportivo che restituisca all'assicurato le risorse reali, tuttora presenti e lo orienti, per quanto concerne il piano professionale, a finalizzarle in una professione adatta. La farmacoterapia andrebbe rivista, cercando di limitare l'assunzione di Tramal (utilizzato per mitigare la cefalea), che appare francamente incongrua. Sarebbe utile in un'ottica di prevenzione di futuri scompensi depressivi approntare una terapia antidepressiva costante e appropriata, lasciando qualche margine all’assicurato per la gestione degli ansiolitici al bisogno. Un intervento di supporto psicologico e sostegno farmacologico come sopra indicato è particolarmente importante nella fase di reintegro professionale. La prognosi è incerta, data la fragilità personologica che può favorire scompensi depressivi futuri, allorché l'assicurato venga posto in situazioni, lavorative e non, che elicitino gli aspetti strutturali problematici. La valutazione svolta risulta coerente con la presenza di un disturbo di personalità narcisistico e l’assenza attualmente di patologie psichiatriche in asse primo. Non si può tuttavia escludere che sussistano anche tentativi di amplificazione del disturbo, volti a ottenere vantaggi secondari. (…)" (doc. AI 84/200-202) Sempre i periti del __________, circa le conseguenze sulla capacità di lavoro, hanno quindi formulato la seguente valutazione: " (…)
1. Descrizione di risorse e deficit - secondo schema MINI ICF - APP -
1. Rispetto delle regole: grado di disabilità lieve-moderato. Non ha difficoltà a rispettare gli appuntamenti medici, gli impegni o accordi con gli amici. Non fatica a adattarsi alla routine quotidiana. L'aspetto più problematico può essere quello relativo al rispetto delle regole e all'integrazione nei processi organizzativi; l'adattamento in questi ambiti può essere deficitario a causa del disturbo di personalità.
2. Organizzazione dei compiti: nessun grado di disabilità. Riesce a organizzare la giornata bilanciando impegni legati alla gestione della casa, tempo libero e vita sociale. Gli impegni sono assolti in modo pratico. Dopo il raggiungimento degli scopi, riesce a distaccarsi e a concentrarsi su altri interessi.
3. Flessibilità: grado di disabilità lieve-moderato. Possono sussistere difficoltà a modificare il comportamento a seconda delle circostanze e a adattarsi a nuove situazioni, a causa del disturbo personologico.
4. Competenze: nessun grado di disabilità. Non si rilevano limitazioni cognitive o relative alle funzioni cognitive superiori attenzione, concentrazione e memoria, che possano inficiare le prestazioni.
5. Giudizio: grado di disabilità lieve-moderato. Attualmente non sussistono sintomi depressivi né psicotici che possano condizionare la capacità di giudizio. Questa può venire inficiata dal disturbo di personalità; decisioni e giudizi possono venire condizionati da valutazioni personalistiche e non effettuate sempre su una base di realtà.
6. Persistenza: nessun grado di disabilità. Non si evidenziano dati a favore di un calo di performance nel tempo. L'assicurato riporta uno stato di stanchezza che non si è osservato in occasione dei colloqui peritali. Non si può escludere che questo si presenti in relazione all'assunzione e prescrizione incongrua dei farmaci e quindi può venire risolto con una rivalutazione della farmacoterapia.
7. Assertività: grado di disabilità lieve-moderato. Potrebbe presentare qualche difficoltà a accettare compromessi e a confrontare le proprie posizioni con quelle degli altri ponendosi in modo adeguato.
8. Contatto con gli altri: grado di disabilità lieve senza conseguenze negative. E' in grado di mantenere conversazioni superficiali. In alcuni casi potrebbe tendere a assumere un atteggiamento dominante.
9. Integrazione nel tempo: grado di disabilità lieve-moderato. Conosce solo in parte le strutture, regole e procedure di un gruppo. Potrebbe, nelle situazioni in cui non si sente validato e riconosciuto, ritrarsi o entrare in conflitto.
10. Relazioni intime: grado di disabilità lieve senza conseguenze negative. Mantiene una relazione soddisfacente con la famiglia di origine. Ha diverse amiche. Non ha un rapporto affettivo. Può faticare a costruire rapporti empatici tenendo a porsi come l'elemento più capace e dominante.
11. Attività spontanee: nessuna disabilità. Coltiva diversi hobby traendone piacere.
12. Cura di sé: nessuna disabilità. Provvede senza limitazioni alle cure di base. Si tiene pulito e si veste in modo adeguato alla situazione. Si alimenta in modo regolare e si impegna in attività fisiche.
13. Mobilità: nessuna disabilità. Si sposta senza difficoltà, usando l'auto o anche a piedi. E' in grado di raggiungere in autonomia luoghi non conosciuti.
2. Conclusioni Si è oggettivata la totale remissione del quadro depressivo e l'assenza di sintomi psicotici. Non sussistono quindi limitazioni dettate da questi disturbi. La presenza del disturbo di personalità può condizionare gli ambiti relazionali (item 7 "assertività", 8 "contatto con gli altri", 9 "integrazione nel gruppo" del MINI-ICF), la capacità di adattamento (item 1 "rispetto delle regole" e item 3 "flessibilità") e giudizio (item 5 "giudizio"). Il disturbo personologico non influisce sul piano delle prestazioni (item 2 "organizzazione dei compiti", item 4 "competenza", item 6 "persistenza"). Considerando questi dati, l'elemento centrale risulta la scelta dell'attività professionale e l'adattamento della stessa in funzione delle caratteristiche di personalità dell'assicurato. Come descritto nel paragrafo B7 "discussione" egli sì è trovato in difficoltà nel gestire la relazione coi superiori, tollerando poco di adattarsi a regole imposte dall'alto. Può accadere che anche nel rapporto coi colleghi assuma atteggiamenti poco consoni in particolare se non si sente adeguatamente riconosciuto nel proprio valore o se si confronta con soggetti poco disposti a riconoscergli una posizione di potere e competenze elevate. II rapporto coi clienti può essere inficiato dalla scarsa autenticità ma eventuali atteggiamenti seduttivi e compiacenti possono in questo ambito risultare vincenti. In passato l'assicurato si è trovato a assumere ruoli difficili, di mediatore fra il direttivo e i dipendenti, ruolo che date le caratteristiche di personalità non è in grado di svolgere in modo produttivo. L'essere posto a lungo in situazioni relazionali così complesse può favorire l'insorgenza di franchi scompensi. Lo svolgimento di questo ruolo è quindi fortemente sconsigliato. L'attività di assicuratore lo sollecita molto sul piano relazionale; questa attività può quindi essere svolta in misura non superiore al 60% con diminuzione dell'orario; un lavoro simile mantenuto a lungo in percentuale superiore provocherebbe uno stato di stress emotivo e favorirebbe ulteriori scompensi depressivi. Non sussiste alcuna limitazione per attività di tipo impiegatizio o che implichino la gestione burocratica o contabile. L'assicurato infatti non ha limitazioni cognitive e verrebbe in questo modo meno sollecitato sul piano interpersonale. Per professioni simili, che sono confacenti, la capacità lavorativa è totale. Date le difficoltà a accettare le regole imposte dall'alto si giudica che l'attività indipendente possa essere anch'essa confacente e perfino indicata. Anche in questo contesto è opportuno che l'assicurato si dedichi più agli aspetti burocratici, organizzativi, gestionali e strategici che alla relazione diretta e assidua coi clienti. Avendo così eluso i deficit dettati dal disturbo personologico la capacità lavorativa risulta totale. Si aggiunge che l'assunzione di un ruolo importante all'interno delle proprie aziende può sostenere l'autostima dell'assicurato e essere considerata un'attività confacente alle proprie capacità e quindi investita adeguatamente. In qualità di casalingo si giudica la capacità lavorativa piena. Rispetto al passato consideriamo coerenti le valutazioni dei colleghi che identificavano episodi depressivi importanti a penalizzare la capacità lavorativa. Pertanto dal 26.10.2011 (prima certificazione del Dr. __________) e continuativamente fino al 13.07.2014 l'inabilità lavorativa è totale. Con certificato datato 14.07.2014 lo psicologo curante signor __________ constata un miglioramento dei sintomi, della vita sociale e della gestione domestica, compatibile col verosimile mitigarsi dei sintomi depressivi. Da allora fino all'attuale perizia si valuta l’inabilità lavorativa pari al 50%. Dalla data del primo incontro peritale (21.10.2014) per le attività confacenti sopra descritte la capacità lavorativa è piena. Risulta molto importante che l'assicurato rientri nel mondo del lavoro. Non si ritiene necessario approntare interventi di reintegrazione professionale avendo l'assicurato due aziende nelle quali può svolgere un ruolo adatto alle proprie caratteristiche. (…)" (doc. AI 84/202-204). Le conclusioni del __________ sono state fatte proprie dal medico SMR dr. __________, il quale, nel rapporto finale del 21 gennaio 2015 (doc. AI 83/188-190), ha confermato le diagnosi poste dai periti e concluso per un’inabilità lavorativa in qualsiasi attività del 100% dal 26 ottobre 2011 al 13 luglio 2014 e del 50% dal 14 luglio al 20 ottobre 2014; mentre che dal 21 ottobre 2014 l’incapacità lavorativa è del 40% nell’attività abituale e dello 0% in un’attività adeguata (cfr. doc. AI 83/189). L’Ufficio AI – dopo aver effettuato ulteriori accertamenti professionali presso diversi datori di lavoro, considerate le rispettive valutazioni del consulente in integrazione professionale (cfr. consid. 1.2) e ritenuto il rapporto medico del 6 ottobre 2017 nel quale lo specialista curante dr. __________, poste le diagnosi di episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) e di sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10 F41.1), ha attestato un’incapacità lavorativa totale dal 9 agosto 2017 (doc. AI 150/348-353) –, vista la concomitanza della valutazione specialistica peritale psichiatrica ordinata dalla Cassa malati, ha annullato la propria “Richiesta di perizia” del 15 febbraio 2018 (cfr. doc. AI 159/362-363, 161/365 e 162/366). Il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 23 marzo 2018 all’intenzione della Cassa malati (doc. 23/35-79 dell’incarto cassa malati) – descritta la situazione attuale e decorso secondo gli atti (i rapporti del dr. __________ del 15 maggio e del 6 novembre 2012 per la __________, la perizia 9 gennaio 2015 del __________, il rapporto 13 marzo 2018 inviatogli per mail dal dr. __________ e il rapporto 20 marzo 2018 del consulente in integrazione professionale) ed esposti: i dati soggettivi, l’anamnesi (medica e sociale sintetica) e l’esame clinico –, ha posto la seguente diagnosi: “(…) Disturbo di personalità narcisistico (F60.8). Al momento attuale non è presente un disturbo affettivo di entità media o grave che potrebbe in qualche modo giustificare un'inabilità lavorativa, in un'attività giudicata confacente alle sue qualifiche. (…)” (doc. 23/53 dell’incarto cassa malati). Nella “Valutazione conclusiva ed esigibilità” lo stesso specialista ha rilevato che: " (…) Dall'esame clinico-oggettivo e dall'attento esame degli atti messi a disposizione, in particolare della perizia psichiatrica della dr.ssa __________ per conto del __________ (del 09.01.2015, corroborata da una valutazione diagnostica di personalità tramite Rorschach) si può, con grande probabilità, confermare la presenza di un disturbo narcisistico di personalità (F60.8), caratterizzato da vulnerabilità emotiva soprattutto nelle relazioni con gli altri. Si tratta in questi casi di persone che reagiscono con stress (anche se non lo esprimono sempre apertamente), quando sono esposti alle critiche altrui, con conseguenti sentimenti di umiliazione e di rabbia. Queste persone sono normalmente capaci di utilizzare i punti di forza degli altri per raggiungere i propri obbiettivi e riescono anche a vendere se stessi e le proprie idee e progetti in modo brillante e seducente (e non a caso il signor RI 1 è riuscito a raggiungere la posizione di responsabile del personale per importanti assicurazioni come pure la posizione di "membro dei quadri dirigenziali"). Superficialmente appaiono sicuri di sé e disinvolti, ma quando la loro sicurezza narcisistica vacilla, reagiscono con collera e profondo senso di frustrazione, talvolta in modo impaziente e arrogante. Hanno solitamente un comportamento socialmente superficiale, spesso però anche piacevole e gentile, anche se non sono in grado di rispondere agli altri in modo veramente empatico. Hanno una considerazione di sé che si potrebbe definire come "ansiosa-ambivalente" ciò che crea difficoltà nella regolazione dell’autostima (dal lato psicodinamico si ipotizza dal profilo eziologico "l'insuccesso del genitore nel fornire le esperienze ottimali di frustrazione necessarie ad incoraggiare lo sviluppo di un'immagine di sé più realistica nel bambino"). Come già osservato antecedentemente, anche nel presente colloquio l'atteggiamento dell'assicurato è stato solo formalmente collaborante. Tipicamente non si ha l'impressione che l'assicurato si sia mai conformato (nel passato e nel presente) al ruolo di "paziente", pur avendo un’aspettativa molto precisa sul compito del terapeuta. In effetti ha abbandonato la presa a carico presso il dr. __________ non appena il medico, secondo lui, "ha fatto l'errore di dichiararlo abile", ciò che sembra pure essere capitato con il dr. __________. Agli atti viene anche riportata una scarsa compliance sia dal profilo dell'assunzione della cura medicamentosa proposta dagli specialisti sia per la regolarità della presa a carico. Anche il test psicodiagnostico di Rorschach effettuato da __________ (a complemento della perizia della dr.ssa __________) conclude che: "i contenuti narcisistici sembrerebbero caratterizzare il funzionamento mentale". In effetti "i momenti di confabulazione e discreta confusione identitaria lasciano trasparire un'economia di funzionamento non pienamente compensata". Un disturbo di personalità è caratterizzato da un modello comportamentale particolare e profondamente radicato che si esprime in reazioni rigide nelle diverse situazioni personali e sociali della vita. È presente una netta instabilità del comportamento e dell'atteggiamento, in diverse aree funzionali psichiche come affettività, iniziativa, controllo degli impulsi, percezione e pensiero, ma in particolare anche nelle relazioni con gli altri. Benché questo disturbo inizi nell'infanzia o in gioventù, si manifesta durante l'età adulta per un periodo di tempo indeterminato. Nonostante tutto, per la valutazione della capacità lavorativa, è come sempre decisiva la valutazione dell'effettiva sintomatologia psicopatologica. La capacità lavorativa è infatti possibile sino a quando i modelli di reazione e di comportamento patologici sono tollerabili a livello sociale. Solo un disturbo di personalità scompensato nel suo decorso, come precisato nelle direttive SIM (Swiss Insurance Medicine 2007) riconosciute in Svizzera, può giustificare una limitazione delle capacità professionali, quando questo impedisca o renda impossibile adempiere alle mansioni proprie del posto di lavoro. Il sottoscritto concorda con la dr.ssa __________ quando menziona che "le difficoltà di adattamento rappresentano un elemento di stress cronico che verosimilmente si è presentato nelle varie esperienze lavorative". In effetti sono deficitarie le "capacità relazionali ed emotive". I sintomi depressivi precedentemente descritti (ma attualmente non presenti, se non in forma tutt'al più lieve) sono verosimilmente attribuibili (a mente del sottoscritto) al fallimento delle sue fantasie di successo, rispettivamente delle sue irragionevoli aspettative. In questo senso è probabile che, attraverso un meccanismo di difesa (di proiezione), il fallimento venga attribuito ad un'istanza esterna (ritmi eccessivi, capi non in grado di riconoscere le sue qualità, non meglio precisate ristrutturazioni aziendali, sensazioni di sfruttamento e infine ad uno stato di "malattia" vago e diffuso caratterizzato essenzialmente da "bisbigli", difficoltà di concentrazione e stanchezza. Nel caso presente, in mancanza di un disturbo affettivo di entità media o grave rispettivamente di un disturbo di personalità scompensato, si può giustificare unicamente una riduzione della capacità lavorativa in misura parziale, in una professione che richiede particolari capacità di adattamento, flessibilità e capacità relazionali (in particolare empatia e capacità di mediazione). In questo senso condivido l'opinione della dr.ssa __________ espressa nella perizia per il __________ che l'attività di assicuratore può essere svolta in misura non superiore al 60% con diminuzione dell'orario. Ciò al fine di evitare uno stress emotivo eccessivo e la conseguente insorgenza di scompensi ansiosi-depressivi. Per contro appare ragionevolmente proponibile e esigibile, nonché terapeuticamente indicata, considerata anche la relativa giovane età, la ripresa completa di un'attività lavorativa come impiegato di commercio (ossia di gestione burocratica o contabile). L'assicurato non presenta infatti delle limitazioni cognitive particolari. In tale attività inoltre non viene richiesta particolare empatia né di essere chiamato a prendere decisioni difficili. In questo senso il signor RI 1 è abile in misura completa, a partire da subito, anche nell'attività precedentemente svolta presso la __________ con mansioni di disbrigo di pratiche assicurative. Questa infatti deve essere considerata un'attività confacente per la quale l'assicurato è stato considerato abile in misura completa anche nella perizia della dr.ssa __________ allestita il 09.01.2015 per il __________. (…)" (doc. 23/53-56 dell’incarto Cassa malati). La perizia del dr. __________ è stata confermata dal medico SMR dr. Martinelli che, nel rapporto finale del 25 aprile 2018 (doc. AI 171/380-384) – attestata, dal 21 ottobre 2014, una capacità lavorativa del 60% nell’attività abituale rispettivamente del 100% in un’attività adeguata e ritenuti un quadro clinico e le ripercussioni sulla capacità lavorativa stabili da anni – ha concluso che “(…) la perizia fiduciaria del dr. med. __________ è argomentata ed esaustiva, il perito non diagnostica episodi depressivi e si allinea nelle sue valutazioni sulla CL dell’assicurato a quelle fatte dal dr. __________ nel rapporto finale SMR del
2015. Il fatto che l’__________ abbia preferito liquidare l’IL 100% dal 28.07.2017, sulla base della certificazione del dr. med. __________, non oggettiva dal punto di vista medico e conseguentemente non giustifica la presenza di una malattia o di limitazioni funzionali conseguenti a patologia. (…)” (doc. AI 171/384). Ancora il dr. __________, nell’annotazione del 13 luglio 2018, ha rilevato che “(…) ho preso visione delle osservazioni al progetto di decisione e della allegata documentazione medica, in particolare del rapporto medico del dr. med. __________. La sintomatologia descritta dal medico psichiatra curante, presente sin dall’agosto 2017, data di inizio della presa a carico del dr. med. __________, è stata valutata dettagliatamente anche nella perizia fiduciaria del dr. med. __________ (GED 27.03.2018 4444) che argomenta in modo esaustivo e convincente le sue conclusioni. Per tale ragione non mi è possibile discostarmi da quanto esplicitato nel rapporto finale SMR (GED 25.04.2018). (…)” (doc. AI 189/416). L’Ufficio AI, viste le risultanze mediche suenunciate e ritenuta l’annotazione per l’incarto del 7 maggio 2018 dalla quale risulta un grado d’invalidità del 21% (doc. AI 174/392), con la decisione impugnata ha riconosciuto il diritto ad una rendita intera (con versamento della prestazione dal 1. novembre 2012 ex art. 29 cpv. 1 LAI) dal 1. ottobre 2012 al 31 ottobre 2014 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute del luglio 2014 ex art. 88a cpv. 1 OAI) (cfr. consid. 1.2). 2.6. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 389). Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2). In una sentenza 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato (cfr. anche la STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010). Tuttavia, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3 e STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 entrambe con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465). Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 consid. 4.2; 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012; 8C_5/2011 del 27 giugno 2011; 8C_790/2010 del 15 febbraio 2011; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati). Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3). 2.7. Il TCA ricorda innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234). Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste. Nel caso concreto, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato, conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3 e 2.6), non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni formulate dal dr. __________, fondate sulla perizia del 27 marzo 2018 con la quale ha confermato quella precedente del CPAS del 9 gennaio 2015, confermate anche dai medici SMR dr. __________ e dr__________ nei rispettivi rapporti finali del 21 gennaio 2015 e del 25 aprile 2018 (doc. AI 83/188-190 e 171/380-384). Perizie, quelle del dr. __________ e del __________, che vanno considerate dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando precedente. In effetti, nella succitata perizia del 27 marzo 2018, il dr. __________ ha considerato tutta la documentazione medica (specialistica e non) agli atti e l’insorgente non ha prodotto alcuna valida documentazione specialistica atta a mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il perito. In particolare tale non può certo essere lo scritto dell’8 giugno 2018 (doc. AI 185/409-410 prodotto nell’ambito delle osservazioni del 28 giugno 2018 sub doc. AI 185/405-408) nel quale lo specialista curante dr. __________ – senza nemmeno confrontarsi con le conclusioni a cui sono giunti i periti interpellati – si è limitato a formulare una diversa valutazione adducendo che “(…) Da parte mia non posso che ribadire le diagnosi menzionate nel rapporto del 6 ottobre 2017 (episodio depressivo di media gravità (ICD 10 F32.1) e sindrome ansiosa generalizzata (ICD 10 F41 .1)). Il signor RI 1 presenta astenia diurna in relazione a disturbi del sonno, deficit della memoria e della concentrazione a causa della presenza di dispercezioni uditive, disturbi dell'appetito con fame nervosa ed incremento ponderale, assenza di desiderio sessuale, mancanza di progettualità in presenza di angoscia per il futuro, ideazione suicidale passiva, diminuzione dell'autostima, sentimenti di vergogna, di autosvalutazione ed inutilità. Per quanto concerne la presenza di dispercezioni uditive il paziente riferisce quanto segue. Avrebbe avuto un primo episodio nel 1987 attraverso voci offensive manifestatesi gradualmente nel corso di un mese e per la durata di circa un anno. Era comunque riuscito a portare a termine la scuola di lingue che allora frequentava. Le stesse voci si sarebbero manifestate nuovamente nel 1994 causando l'insorgenza di ansia crescente e deflessione del tono dell'umore. In seguito non vi sarebbe più stata una remissione ma inizialmente senza gravi ripercussioni sul funzionamento globale pur in presenza di maggiore affaticabilità e di stress. Nel 2005 è stato seguito per un breve periodo (3-4 sedute) dallo psichiatra dottor __________. Allora era responsabile dei servizi presso una compagnia assicurativa (ad un certo punto dovette ridurre la percentuale lavorativa al 50%). Nel 2006 ha ripreso a lavorare per un'altra assicurazione nella misura del 100%. Dal 2007 ha esercitato ancora al 100% fino al 2009. Dopo 2 mesi di malattia si è iscritto alla disoccupazione. Dal 2011 non sarebbe più stato in grado di riprendere un'attività lavorativa a causa di una ricaduta depressiva. Dopo 3 anni di malattia ha tentato invano di iniziare piccole attività in proprio. Le stesse non sono andate in porto a causa del persistente stato depressivo in presenza di dispercezioni uditive. Quanto descritto mi permette di confermare un'inabilità lavorativa nella misura del 100% almeno dal 9 agosto 2017. La prognosi lavorativa risulta, a mio avviso, sfavorevole. Per quanto concerne la terapia farmacologica sono stati prescritti da parte mia Abilify, Seroquel, Efexor, VaIium e Xanax senza beneficio. (…)” (doc. AI 185/409-410). Al riguardo, nell’annotazione del 13 luglio 2017, il medico SMR dr. __________ ha rilevato che “(…) la sintomatologia descritta dal medico psichiatra curante, presente sin dall’agosto 2017, data di inizio della presa a carico del dr. med. __________, è stata valutata dettagliatamente anche nella perizia fiduciaria del dr. med. __________ (GED 27.03.2018 4444) che argomenta in modo esaustivo e convincente le sue conclusioni. Per tale ragione non mi è possibile discostarmi da quanto esplicitato nel rapporto finale SMR (GED 25.04.2018). (…)” (doc. AI 189/416). Anche il dr. __________ – chiamato ad esprimersi sul medesimo scritto del dr. __________ –, nella presa di posizione del 15 giugno 2018, ha concluso che “(…) per quanto riguarda in particolare il rapporto dello psichiatra curante dr. __________ del 08.06.2018, esso non contiene alcun elemento clinico nuovo non considerato nel mio dettagliato rapporto peritale del 27.03.2018 o atto a invalidare le mie conclusioni. Per questo motivo ribadisco integralmente le conclusioni espresse antecedentemente. (…)” (doc. 27/64 dell’incarto Cassa malati). L'insorgente si è in sostanza limitato a contestare le conclusioni a cui è giunto il dr. __________ nella perizia del 27 marzo 2018 che ha accertato una capacità lavorativa a suo dire non data. Egli non ha però saputo validamente comprovare le sue critiche e nemmeno un peggioramento dello stato di salute rispetto alla valutazione peritale. Il ricorrente si è quindi limitato ad esporre le proprie valutazioni soggettive, senza però che la documentazione agli atti possa oggettivamente suffragare le sue sintomatologie soggettive e contestare di conseguenza che la situazione dal punto di vista clinico, ossia oggettivo, fosse differente. Va osservato che il principio inquisitorio che regge la procedura davanti al Tribunale delle assicurazioni non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle parti di collaborare, quest'obbligo non può tradursi in una mera contestazione della presa di posizione di controparte senza addurre degli elementi oggettivi – segnatamente di natura medica – a sostegno delle proprie argomentazioni. Non è dunque sufficiente lasciare all'autorità giudiziaria rispettivamente all'amministrazione l'onere di determinare le condizioni di salute dell’assicurato attuando un nuovo esame medico rispettivamente richiamando dei referti medici – magari addirittura in possesso dell’interessato medesimo –, quando alla base della lamentela del ricorrente vi sono (solo) affermazioni di carattere soggettivo riguardo ad un presunto peggioramento del suo stato di salute (cfr. STCA 32.2018.165 del 13 marzo 2019, consid. 2.6 con riferimenti). Visto tutto quanto sopra esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.3 e 2.6), questo Tribunale ritiene che – senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti (nella STF 9C_267/2013 del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore - e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente (ma pur sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi - riguardo all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”) – le valutazioni del dr. __________, confermate dal medico SMR dr. __________ (cfr. consid. 2.5), vanno confermate. In questo senso, nella misura in cui chiedesse l’esecuzione di una perizia giudiziaria (“(…) per fare chiarezza, a mio parere, si rende necessaria una perizia arbitrale. (…)” (VI)), la domanda va disattesa. Stante quanto precede va quindi confermata la valutazione del medico SMR dr. __________ che, nel rapporto finale SMR del 25 aprile 2018 (doc. AI 171/380-384), ha concluso che dal 21 ottobre 2014 la capacità lavorativa nell’attività abituale è del 60% mentre che in un’attività adeguata è del 100%. 2.8. In merito alla valutazione economica va rilevato quanto segue. L’insorgente non ha contestato l’applicazione del metodo ordinario del confronto dei redditi per calcolare il grado d’invalidità e neppure gli importi (validi per il 2014 e di cui all’annotazione per l’incarto del 7 maggio 2018 sub doc. AI 174/392) ritenuti dall’Ufficio AI di fr. 90'149.65 quale reddito da valido (“(…) In GED 05.05.2015 è presente un calcolo CGR con Reddito da valido di CHF 106'777.--. Tuttavia, ritenuto che l’assicurato al momento dell’insorgere del danno alla salute (26.10.2011) era iscritto in disoccupazione riteniamo più corretto utilizzare il reddito statistico della categoria 65: Assicurazioni, con conoscenze professionali e specializzate che per l’anno 2014 corrisponde a CHF 90'149.65 (7'276.- / 40 ⃰ 41.3 ⃰ 12). (…)”) e di fr. 70'806.60 quale reddito ipotetico da invalido (“(…) Malgrado il danno alla salute, tenuto conto delle limitazioni mediche e con una capacità lavorativa del 100% in attività adeguate, potrebbe invece conseguire CHF 70'806.60 (tabella RSS elaborata dall’Ufficio federale di statistica (conoscenze professionali e specializzate, valore mediano – settore maschile)). (…)”) . Ritenuto che l’aspetto economico non è stato contestato dall’insorgente, questo Tribunale non ha motivo di verificare oltre il calcolo effettuato dall’amministrazione (in questo senso cfr. la STCA 32.2018.14 del 24 gennaio 2019 consid. 2.9 con riferimenti). Di conseguenza, il grado d’invalidità del 21% ritenuto dall’Ufficio AI ([90'149.65 - 70'806.60] : 90'149.65 x 100 = 21.45% arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121) va confermato e conseguentemente il diritto alla rendita intera riconosciuto fino al 31 ottobre 2014 (tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute del luglio 2014 ex art. 88a cpv. 1 OAI). 2.9. Quanto alla questione a sapere se correttamente l’Ufficio AI ha compensato le rendite arretrate (periodo 1. novembre 2012 - 31 ottobre 2014) spettanti all’assicurato con le indennità giornaliere per malattia versate in eccesso (causa sovraindennizzo) da __________ nel medesimo periodo, questo Tribunale rileva quanto segue. Giusta l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla. Per l'art. 22 cpv. 2 LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono tuttavia essere ceduti: a. al datore di lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi; b. a un'assicurazione che fornisce prestazioni anticipate. L'art. 85bis OAI, che regola il versamento dell’arretrato di una rendita a terzi che hanno effettuato anticipi, precisa in proposito che: " 1 I datori di lavoro, gli istituti di previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI. 2 Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha concesso l'anticipo;
b. versate contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal contratto o dalla legge. 3 Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono stati forniti." Va qui evidenziato che affinché si possa parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell’AI (art. 85bis cpv. 2 b OAI), il diritto deve riferirsi direttamente ad una norma legale o contrattuale (DTF 133 V 14 consid. 8.3 con riferimenti). La citata disposizione di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14 pag.
52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Le cifre marginali 10065, 10066, 10067, 10068, 10069 e 10070 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, edite dall'UFAS, stato 1° gennaio 2019 (valide dal 1° gennaio 2003), prevedono quanto segue: " (…) 10065 Sono considerati anticipi che possono essere direttamente rimborsati a terzi che li hanno concessi : 10066 - le prestazioni concesse facoltativamente nell’attesa del versamento di una rendita che l’assicurato ha ottenuto con riserva del rimborso approvando per iscritto la restituzione diretta al terzo che le ha concesse; 10067 - le prestazioni concesse per contratto o per legge se dal contratto o dalla legge risulta esplicitamente il diritto al rimborso in caso di pagamento retroattivo della rendita (in questo senso, non è sufficiente che un contratto o la legge preveda semplicemente una clausola di divieto di sovrassicurazione) . 10068 Sono considerate prestazioni concesse per contratto quelle che sono state versate sulla base delle condizioni assicurative generali di un’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera, sono state erogate come assicurazione contro gli infortuni in campo sovraobbligatorio o sulla base di statuti di una cassa pensioni. Nel caso di prestazioni erogate in base ad una regolamentazione di legge, vanno menzionate soprattutto quelle dell’aiuto sociale pubblico. 10068.1 Nel caso della prestazione di un terzo, si può valutare se si tratti di un anticipo solo nel momento in cui si hanno a disposizione tutte le richieste di versamento a terzi. Se si constata che il terzo in questione avrebbe dovuto effettuare un pagamento del medesimo importo anche nel caso in cui la rendita fosse stata versata dall’inizio del diritto, non si tratta di un anticipo. 10068.2 Se ad esempio l’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia è tenuta per contratto a pagare dall’inizio del diritto alla rendita AI solo la differenza tra la rendita e l’indennità giornaliera convenuta e l’importo del versamento retroattivo copre soltanto il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione, le spese non coperte assunte dall’aiuto sociale nello stesso periodo non sono considerate un anticipo (Bulletin AVS/PC n. 241 [d/f]). 10069 L’accordo sottoscritto è necessario in tutti i casi in cui dal contratto o dalla legge non risulta esservi un diritto esplicito e diretto di esigere il rimborso nei confronti dell’AVS o dell’AI. 10070 Il terzo che ha concesso anticipi e che ne rivendica il rimborso deve presentare la sua richiesta per iscritto alla cassa di compensazione competente in ogni caso prima dell’emanazione della decisione d’attribuzione di una rendita. A questo scopo è preferibile utilizzare il modulo 318.183 (VSI 1993 pag. 89). (…) . " 2.10. Nel caso in esame, è incontestato che l’assicurato, in attesa della decisione di rendita AI, abbia ricevuto dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2014 (periodo della compensazione) da parte di __________ delle indennità giornaliere per malattia ai sensi della LCA per complessivi fr. 129'870.-- (cfr. la lettera della __________ del 27 settembre 2018 indirizzata all’ufficio rendite della Cassa __________ sub doc. 7 della Cassa). Dal formulario “Compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/ AI” del 27 settembre 2018 (doc. 6 della Cassa) risulta (ancora incontestatamente) che, a fronte dell’importo complessivo di fr. 48'492.-- (pari alle rendite AI riconosciute retroattivamente per il periodo dal 1° novembre 2012 al 31 ottobre 2014), la richiesta di compensazione di fr. 46'470.--, formulata dalla __________, è stata riconosciuta dalla Cassa (per il succitato periodo) limitatamente a fr. 37'719.35 (cfr. doc. 6 della Cassa ovvero: fr. 48'492.-- ridotto della “(…) Compensazione con Servizio Incassi fr. 10'772.65 (…)”) . Infatti, nella decisione impugnata (doc. AI 192/423-424), è indicato chiaramente che “(…) I presupposti del diritto per una rendita d'invalidità limitata sono soddisfatti. Dagli arretrati a disposizione della rendita, gli importi di fr. 3'820.40 e 6'952.25 saranno compensati con il Servizio incassi della nostra Cassa per contributi scoperti, mentre l’importo restante di fr. 37'719.35 sarà compensato con la __________. Non vi è pertanto nessun versamento in favore del signor RI
1. (…)” (doc. AI 192/423). Per quel che concerne l’inequivocabile diritto di __________ al rimborso nei confronti dell’AI, l’art. 11.3 (sovrassicurazione) delle Condizioni generali dell’Assicurazione malattia individuale di libero passaggio, CGA edizione 1° giugno 2010, prevede che “(…) qualora gli enti d’assicurazione sociali qui sopra elencati (tra cui l’assicurazione invalidità elencata all’art. 11.1 delle CGA; ndr.) versino retroattivamente le loro prestazioni, la persona assicurata riconosce alla __________ il diritto di recuperare direttamente presso questi enti la parte delle loro prestazioni che, sommate agli importi versati dalla __________, supera l’indennità giornaliera assicurata. (…) ” (doc. 14 Cassa). Al riguardo questo Tribunale rileva che non ha alcuna ragione per non applicare le succitate CGA nell’edizione 1° giugno 2010 (rimaste con ogni verosimiglianza immutate rispetto alla precedente edizione e prodotte dalla Cassa sub doc. 9-17) visto anche il silenzio del ricorrente alle reiterate richieste di produzione della polizza di libero passaggio per perdita di guadagno no. 580462-5400 con le relative CGA Edizione 2009 (cfr. consid. 1.6; va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra questo principio non è però assoluto, visto che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti)) . Accertate quindi la corrispondenza temporale tra gli arretrati di rendita ed il periodo di indennità giornaliere versate in eccesso, l’Ufficio AI, correttamente, non ha proceduto a nessun versamento. Nello scritto del 27 settembre 2019 l’avv. RA 1 ha addotto che “(…) tuttavia in merito alla compensazione con l'Al, si precisa che questa non è applicabile qualora l'indennità giornaliera sia stata fissata in base al salario convenuto nell'assicurazione collettiva precedente (assicurazione di somme). Il Sig. RI 1 svolgeva la funzione di quadro dirigente ed era quindi assicurato per somme (copertura privilegiata secondo la quale non sussiste l'obbligo di eventuali compensazioni). Inoltre nella polizza individuale del Sig. RI 1 risulta l'assicurazione per somme (è previsto infatti il versamento all'assicurato di un'indennità giornaliera forfettaria -taggeld-, l'assicurato non subisce alcuna perdita sul piano economico - compensazione - e I'indennità è versata in funzione del solo grado d'incapacità al lavoro dell'assicurato) e vigendo l'obbligo per __________ di garantire le stesse prestazioni alla persona assicurata che esce dall'assicurazione collettiva ed entra in quella individuale, ne consegue che vige Io stesso tipo di assicurazione. (…)” (XIII). Al riguardo questo Tribunale si limita a precisare che contestazioni in merito al diritto ed all’ammontare delle indennità giornaliere per malattia da porre in compensazione, rispettivamente il calcolo della sovrassicurazione non possono essere oggetto della presente vertenza (vedi, per un caso analogo, la STCA 32.2014.46 del 17 marzo 2015). Infatti, in caso di litigio sull’esistenza o l’ammontare di un credito di restituzione derivante dal versamento d’indennità perdita di guadagno, sia che si tratti di crediti fondati sulla LAMal che sulla LCA, spetta alla persona assicurata fare valere la contestazione direttamente nei confronti dell’assicuratore interessato (SZS 2014 pag. 58 = STF 8C_115/2013 consid. 5.2 ripreso in STF 9C_287/2014 del 16 giugno 2014 consid. 2.2). La decisione dell’Ufficio AI sul pagamento diretto nei conforti dell’assicurazione perdita di guadagno concerne unicamente le modalità di versamento e non il fondamento e l’ammontare del credito chiesto in restituzione dall’assicuratore (STF 9C.287/2014 citata consid. 2.2 con riferimento al consid. 4.3 della STF 4A_24/2012 del 30 maggio 2012 non pubblicato in DTF 138 II 411; STF I 296/03 del 21 ottobre 2004 consid. 4.2). In queste circostanze, dunque, il diritto inequivocabile ai sensi dell’art. 85bis OAI (cfr. art. 11.3 delle CGA) è dato e quindi la compensazione tramite il versamento diretto alla __________ effettuato dall’Ufficio AI merita conferma. 2.11. Visto tutto quanto precede la decisione impugnata va quindi confermata e il ricorso respinto. 2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti