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32.2014.95

Richiesta di provvedimenti professionali (riformazione/riqualifica professionale) respinta poiché non sono assolte le condizioni previste dalla legge

Ticino · 2014-06-02 · Italiano TI
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Richiesta di provvedimenti professionali (riformazione/riqualifica professionale) respinta poiché non sono assolte le condizioni previste dalla legge

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione

in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI

per riformazione professionale vanno intesi i

provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di

guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di

un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa

dell’invalidità.

C

on riformazione professionale la giurisprudenza intende, in

particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a

procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente

a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a

ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI

2000 pag. 27 consid.

2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF

122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid.

2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una formazione non può

quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della

proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione

appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid.

1b;

Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

131).

Secondo

la giurisprudenza l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per

l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a

provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli

consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti

supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a

quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente

attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia

raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110

consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione

professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique

VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e

STFA 1967 pag. 108).

2.2.

Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurato, l’UAI ha acquisito gli accertamenti medici esperiti

dall’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno, segnatamente la

perizia del 9 dicembre 2013 del dr. med. __________, FMH malattie reumatiche,

fisiatria e riabilitazione, del 9 dicembre 2013 (doc. AI 28-1).

Lo

specialista, dopo aver descritto l’anamnesi famigliare, personale remota,

sociale ed attuale, lo stato reumatologico e neurologico periferico, ha posto

la diagnosi di lombalgia cronica con irritabilità meccanica della cerniera

lombosacrale, attualmente in presenza di una sindrome vertebrale locale

contenuta e senza segni neurocompressivi in/con alterazioni degenerative

bisegmentali secondo RM del 03.05.2013: L4/L5 (condrosi con ernia discale a

base larga; spondilartrosi bilaterale) e L5/S1 (condrosi).

Dopo aver

elencato i limiti funzionali, il perito ha rilevato di non disporre di un

mansionario dell’attività di idraulico, ma ritenuto che essa comporta

regolarmente sforzi fisici e l’assunzione di posizioni corporee inergonomiche,

mal compatibili con il danno alla salute dell’interessato, ha ritenuto

un’inabilità lavorativa del 70%, concludendo che “

con ciò il paziente

risulta non più idoneo per tale attività

” (doc. AI 28-7). Per un lavoro

confacente, rispettoso delle limitazioni stabilite, il perito ha ritenuto

l’insorgente “

abile in forma normale (100% per rendimento e presenza) e

questo a partire da subito

” (doc. AI 28-7).

La valutazione è stata

confermata dal medico SMR, dr. med. __________, il 3 febbraio 2014 (doc. AI

37-3).

Essendo il quadro clinico

dell’insorgente incontestato e non avendo l’assicurato prodotto alcuna documentazione

medica atta a sovvertire le motivate e concludenti valutazioni del dr. med. __________

e del dr. med. __________, alle quali va attribuita piena forza probante (cfr.

DTF 125 V 351; DTF 132 V 376 [per le perizie in ambito SAM]; cfr. anche

sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015, consid. 2.5; cfr. art. 59 cpv. 2bis

LAI), l’aspetto medico non impone ulteriori approfondimenti e le valutazioni

della capacità lavorativa del ricorrente vanno confermate.

2.3.   Occorre quindi esaminare le

conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico.

2.3.1.   Per quel che concerne il reddito

da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso

(doc. I, pag. 2), l’UAI ha quantificato il salario che l’assicurato avrebbe

potuto percepire da sano in fr. 69’550.-- nel 2013 (cfr. questionario del

datore di lavoro dell’8 ottobre 2013, doc. AI 21-2 [fr. 5'350 X 13]).

2.3.2.   Per

quel che concerne il reddito da invalido,

va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica,

che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di

lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485

consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che

“(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)

”.

A questo proposito con sentenza

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

"

(…)

3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non

ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando

la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente

conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico

riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato

considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in

caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei

redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però

soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante

del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta

nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali."

Utilizzando i dati forniti

dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente,

svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel

settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni

salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV

15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo

pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12,

ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U

274/98, p. 5 consid. 3a).

Secondo la

più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014,

consid. 4.2),

per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito

dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la

Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio

federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch;

cfr. anche

tabella B 10.4,

pubblicata

in

La Vie

économique, 12-2014, p. 94).

Il salario statistico

svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812  : 100 x

102,5) nel 2013.

Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore

alla settimana.

Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale

di 41,7 ore computabili nel 2013

, il salario medio

ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282

: 40 x 41,7).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo,

sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF

126 V 80 consid. 5b/cc).

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite

l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello

dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla

violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di

apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della

decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto

l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata

più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi

generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali

non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli

organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare

apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126

V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.).

5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla

deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il

diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio

del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno

giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale

federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli

di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza

del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza

precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece

problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili

e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer

[ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed.

2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’UAI ha ritenuto una riduzione del 10%, ossia 5% dovuta alla

necessità di svolgere unicamente attività leggere e 5% per altri fattori di

riduzione, mentre il ricorrente chiede una riduzione del 15% per attività

leggere e svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari.

A questo proposito va

rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato

che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante

in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid.

4.2 “

[…] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à

des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération

comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la

nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux

d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les

limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu

d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126

V 75 consid.

5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30

avril 2012 consid. 4.2.1). […]

”).

Non va poi dimenticato che

con sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%

.

Nella

presente fattispecie, tutto ben considerato, la percentuale del 10% va

confermata.

Infatti alla luce delle

limitazioni descritte dal perito nel referto del 9 dicembre 2013 (doc. AI

28-6/7), nonché della circostanza che l’interessato, nel nostro Paese dal 1977

(doc. AI 7-2), di nazionalità svizzera ed ancora giovane, di lingua madre

italiana, può svolgere in maniera completa un’attività leggera e confacente al

suo stato di salute, non vi sono motivi per scostarsi dalla valutazione

effettuata dall’amministrazione.

Partendo quindi da un

salario da invalido di fr

.

62'844

, riducendolo del 10% a fr. 56'559.60 e raffrontandolo con

il reddito da valido di fr. 69'550, si ottiene un grado d’invalidità del 18,6%,

arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid.

3.2, che non dà diritto ad alcuna rendita e neppure a provvedimenti

professionali (cfr. consid. 2.1 e DTF 124 V 110).

Va comunque evidenziato,

per i motivi che seguono, che l’insorgente non avrebbe in ogni caso diritto ad

una riformazione/riqualifica professionale neppure se il grado d’invalidità

fosse superiore al 20%, e meglio del 23% come da lui calcolato (doc. I, pag. 2).

2.4.   Come

anticipato al considerando 2.1. l’art. 17 LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato

ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

La circolare

sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede:

"

4010 Le

seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

-   a causa di

un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di

esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete,

lucrative o no;

-   l’assicurato

deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e

soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di

formazione professionale;

-   la

formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle

capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire

possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente

attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una

prestazione lavorativa economicamente valorizzabile.

(…)

4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può

esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione

supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.”

Con sentenza 9C_734/2010

del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40%

(percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva

chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura

professionale, ha affermato che:

"

(…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio

impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel

momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un

ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate)

possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari

misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009

del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U

463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).”

Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare

accoglimento."

Nel caso di

specie una riqualifica professionale non entra in considerazione (cfr. sentenza

32.2011.143 del 21 novembre 2011).

La consulente IP nel

rapporto dell’11 marzo 2014 non ha proposto provvedimenti professionali in

ragione del fatto che l’insorgente può svolgere in maniera completa tutte le

attività semplici e ripetitive (doc. AI 43-4). Inoltre l’interessato ha svolto

l’attività di manutentore di immobili per una decina d’anni e può quindi

svolgere ancora quell’attività lavorativa (doc. AI 43-4). In aggiunta, la

consulente rileva, giustamente, che è stato erogato un corso di tecniche di

vendita e merceologia e tedesco per la vendita e che l’assicurato può quindi

candidarsi per tale attività (doc. AI 43-4).

Già solo per i motivi

addotti dalla consulente in integrazione professionale, la decisione dell’UAI

va tutelata, senza che sia necessario approfondire oltre il rilievo della

medesima funzionaria secondo la quale durante il percorso di intervento

tempestivo ha proposto una formazione come manutentore in virtù del fatto che l’interessato

aveva svolto l’attività per molti anni, ma che l’assicurato “

non era

disposto a fare una formazione biennale, abbiamo quindi valutato una formazione

di vendita più breve

” (doc. AI 43-4) e dunque non ritiene indicata una

riqualifica professionale “

anche in considerazione del fatto che non assolve

i requisiti di legge ed inoltre perché già allora non era disposto a fare una

lunga formazione

” (doc. AI 43-4).

Infatti questo Tribunale rileva che l’insorgente, senza

dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere

attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr.

anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011;

cfr. per analogia

sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre

2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato

può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei

settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni

semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale

specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto

di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente

nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi

sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai

leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per

esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di

controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura

(cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21

novembre 2011).

Secondo

la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete,

all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze

esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare

in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il

TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore

industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di

controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296

consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Ne segue che a giusta ragione l’UAI ha negato il diritto, per il ricorrente,

a provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale),

ritenuto che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non

richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche la

sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014).

Inoltre l’amministrazione ha indicato

che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di

far capo ad un aiuto al collocamento

(cfr. anche DTF 116 V 85 con

riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D.

Cattaneo, “La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595s).

Spetta

dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare l’amministrazione

(cfr. sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento anche di provvedimenti

d’integrazione, la decisione impugnata merita conferma (cfr. sentenza

32.2011.143 del 21 novembre 2011).

2.5.

S

econdo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’insorgente.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.05.2015 32.2014.95 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.05.2015 32.2014.95 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 21.05.2015 32.2014.95

Richiesta di provvedimenti professionali (riformazione/riqualifica professionale) respinta poiché non sono assolte le condizioni previste dalla legge

Raccomandata Incarto n. 32.2014.95 cs Lugano 21 maggio 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Christian Steffen, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 2 (recte: 3) luglio 2014 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 2 giugno 2014 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, nato nel 1971, da ultimo idraulico, ha inoltrato, il 16 agosto 2013, per il tramite del proprio medico curante, dr. med. __________, una domanda di prestazioni AI per adulti a causa di “ importanti disturbi alla schiena nell’ambito di una discopatia L4-L5 e L5-S1 ” (doc. AI 1-1 e 2). 1.2.   Dopo aver acquisito gli atti ritenuti necessari, tra cui una perizia effettuata per l’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno dal dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, il 9 dicembre 2013, con decisione del 2 giugno 2014 (doc. AI 45-1), preavvisata dal progetto del 23 aprile 2014 (doc. AI 44-1), l’UAI ha respinto il diritto ad una rendita ed a provvedimenti professionali, essendo il grado d’invalidità del 19%. 1.3.   RI 1, rappresentato dall’RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento ed il riconoscimento del diritto a provvedimenti professionali (riformazione/riqualifica professionale; doc. I). Il ricorrente chiede che venga rivisto il calcolo del grado d’invalidità, nel senso di riconoscere una riduzione sociale del 15% sul salario da invalido, ciò che darebbe un grado d’invalidità del 23% ed il diritto a provvedimenti integrativi, ossia riqualifica o riformazione professionale. L’insorgente, dopo aver citato gli articoli di legge e le direttive applicabili, sostiene di essere disponibile ad effettuare una formazione, anche di due o più anni, e quindi un percorso di riqualifica professionale. 1.4.   Con risposta del 10 luglio 2014 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV). in diritto 2.1.   Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare all’assicurato il diritto a provvedimenti professionali. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare o conservare la loro capacità di guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete. Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente. Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI) e l’aiuto in capitale (art. 18d LAI). L’art. 17 cpv. 1 LAI prevede in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale. Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). Secondo l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità. C on riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag. 495 consid. 2a). L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b). Una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 131). Secondo la giurisprudenza l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110 consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e STFA 1967 pag. 108). 2.2. Nel caso in esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute dell’assicurato, l’UAI ha acquisito gli accertamenti medici esperiti dall’assicuratore malattie contro la perdita di guadagno, segnatamente la perizia del 9 dicembre 2013 del dr. med. __________, FMH malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, del 9 dicembre 2013 (doc. AI 28-1). Lo specialista, dopo aver descritto l’anamnesi famigliare, personale remota, sociale ed attuale, lo stato reumatologico e neurologico periferico, ha posto la diagnosi di lombalgia cronica con irritabilità meccanica della cerniera lombosacrale, attualmente in presenza di una sindrome vertebrale locale contenuta e senza segni neurocompressivi in/con alterazioni degenerative bisegmentali secondo RM del 03.05.2013: L4/L5 (condrosi con ernia discale a base larga; spondilartrosi bilaterale) e L5/S1 (condrosi). Dopo aver elencato i limiti funzionali, il perito ha rilevato di non disporre di un mansionario dell’attività di idraulico, ma ritenuto che essa comporta regolarmente sforzi fisici e l’assunzione di posizioni corporee inergonomiche, mal compatibili con il danno alla salute dell’interessato, ha ritenuto un’inabilità lavorativa del 70%, concludendo che “ con ciò il paziente risulta non più idoneo per tale attività ” (doc. AI 28-7). Per un lavoro confacente, rispettoso delle limitazioni stabilite, il perito ha ritenuto l’insorgente “ abile in forma normale (100% per rendimento e presenza) e questo a partire da subito ” (doc. AI 28-7). La valutazione è stata confermata dal medico SMR, dr. med. __________, il 3 febbraio 2014 (doc. AI 37-3). Essendo il quadro clinico dell’insorgente incontestato e non avendo l’assicurato prodotto alcuna documentazione medica atta a sovvertire le motivate e concludenti valutazioni del dr. med. __________ e del dr. med. __________, alle quali va attribuita piena forza probante (cfr. DTF 125 V 351; DTF 132 V 376 [per le perizie in ambito SAM]; cfr. anche sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015, consid. 2.5; cfr. art. 59 cpv. 2bis LAI), l’aspetto medico non impone ulteriori approfondimenti e le valutazioni della capacità lavorativa del ricorrente vanno confermate. 2.3.   Occorre quindi esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dal ricorrente dal profilo economico. 2.3.1.   Per quel che concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto stato contestato in sede di ricorso (doc. I, pag. 2), l’UAI ha quantificato il salario che l’assicurato avrebbe potuto percepire da sano in fr. 69’550.-- nel 2013 (cfr. questionario del datore di lavoro dell’8 ottobre 2013, doc. AI 21-2 [fr. 5'350 X 13]). 2.3.2.   Per quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). Con pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…) ”. A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che: " (…) 3.3 In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali." Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4’901.--, ossia fr. 58’812 all’anno (4’901 X 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5 consid. 3a). Secondo la più recente giurisprudenza del TF (sentenza 8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2), per l'indicizza-zione dei salari nell'ambito dell'accertamento del reddito ipotetico da invalido occorre applicare la Tabella T1.1.10 (Indice dei salari nominali 2011-2013, pubblicata dall'Ufficio federale di statistica, Indice svizzero dei salari per ramo, in: http://www.bfs.admin.ch; cfr. anche tabella B 10.4, pubblicata in La Vie économique, 12-2014, p. 94). Il salario statistico svizzero adeguato al rincaro ammonta pertanto a fr. 60’282 (Fr. 58’812  : 100 x 102,5) nel 2013. Questi dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana. Riportando così queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale di 41,7 ore computabili nel 2013, il salario medio ipotetico da invalido ammonta a Fr. 62’844 (Fr. 60’282 : 40 x 41,7). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato: " 5.4 Contrariamente al potere di apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto, dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid. 5.2 pag. 73 seg.). 5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)" Nel caso di specie l’UAI ha ritenuto una riduzione del 10%, ossia 5% dovuta alla necessità di svolgere unicamente attività leggere e 5% per altri fattori di riduzione, mentre il ricorrente chiede una riduzione del 15% per attività leggere e svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari. A questo proposito va rilevato che nella sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 il TF ha rammentato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (consid. 4.2 “ […] Or, il sied de rappeler qu'il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; arrêt 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.1). […] ”). Non va poi dimenticato che con sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%). In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% . Nella presente fattispecie, tutto ben considerato, la percentuale del 10% va confermata. Infatti alla luce delle limitazioni descritte dal perito nel referto del 9 dicembre 2013 (doc. AI 28-6/7), nonché della circostanza che l’interessato, nel nostro Paese dal 1977 (doc. AI 7-2), di nazionalità svizzera ed ancora giovane, di lingua madre italiana, può svolgere in maniera completa un’attività leggera e confacente al suo stato di salute, non vi sono motivi per scostarsi dalla valutazione effettuata dall’amministrazione. Partendo quindi da un salario da invalido di fr . 62'844, riducendolo del 10% a fr. 56'559.60 e raffrontandolo con il reddito da valido di fr. 69'550, si ottiene un grado d’invalidità del 18,6%, arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2, che non dà diritto ad alcuna rendita e neppure a provvedimenti professionali (cfr. consid. 2.1 e DTF 124 V 110). Va comunque evidenziato, per i motivi che seguono, che l’insorgente non avrebbe in ogni caso diritto ad una riformazione/riqualifica professionale neppure se il grado d’invalidità fosse superiore al 20%, e meglio del 23% come da lui calcolato (doc. I, pag. 2). 2.4.   Come anticipato al considerando 2.1. l’art. 17 LAI prevede in particolare che: " L’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale." Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b; AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b). La circolare sui provvedimenti d’integrazione di ordine professionale (CPIP) prevede: " 4010 Le seguenti condizioni devono essere adempiute cumulativa-mente:

-   a causa di un’invalidità imminente o esistente la persona assicurata non è più in grado di esercitare la precedente professione o di compiere le mansioni consuete, lucrative o no;

-   l’assicurato deve essere idoneo all’integrazione, ossia essere oggettivamente e soggettivamente in grado di sottoporsi con successo ai provvedimenti di formazione professionale;

-   la formazione deve essere compatibile con l’invalidità e corrispondere alle capacità dell’assicurato. Deve essere inoltre semplice ed adeguata e offrire possibilità di guadagno pressappoco equivalenti a quelle della precedente attività. Non sono rimborsate le spese di una formazione che non prospetta una prestazione lavorativa economicamente valorizzabile. (…) 4013 Se un assicurato è sufficientemente integrato o se può esserle procurato un posto di lavoro adeguato ed esigibile senza una formazione supplementare, una riformazione professionale non è necessaria.” Con sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di natura professionale, ha affermato che: " (…) Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3).” Già solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento." Nel caso di specie una riqualifica professionale non entra in considerazione (cfr. sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011). La consulente IP nel rapporto dell’11 marzo 2014 non ha proposto provvedimenti professionali in ragione del fatto che l’insorgente può svolgere in maniera completa tutte le attività semplici e ripetitive (doc. AI 43-4). Inoltre l’interessato ha svolto l’attività di manutentore di immobili per una decina d’anni e può quindi svolgere ancora quell’attività lavorativa (doc. AI 43-4). In aggiunta, la consulente rileva, giustamente, che è stato erogato un corso di tecniche di vendita e merceologia e tedesco per la vendita e che l’assicurato può quindi candidarsi per tale attività (doc. AI 43-4). Già solo per i motivi addotti dalla consulente in integrazione professionale, la decisione dell’UAI va tutelata, senza che sia necessario approfondire oltre il rilievo della medesima funzionaria secondo la quale durante il percorso di intervento tempestivo ha proposto una formazione come manutentore in virtù del fatto che l’interessato aveva svolto l’attività per molti anni, ma che l’assicurato “ non era disposto a fare una formazione biennale, abbiamo quindi valutato una formazione di vendita più breve ” (doc. AI 43-4) e dunque non ritiene indicata una riqualifica professionale “ anche in considerazione del fatto che non assolve i requisiti di legge ed inoltre perché già allora non era disposto a fare una lunga formazione ” (doc. AI 43-4). Infatti questo Tribunale rileva che l’insorgente, senza dover intraprendere una specifica riqualifica professionale, potrebbe svolgere attività semplici e ripetitive dal profilo fisico leggero o medio-leggero (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2, 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale, ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7). Ne segue che a giusta ragione l’UAI ha negato il diritto, per il ricorrente, a provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), ritenuto che gode di un ampio ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. anche la sentenza 32.2013.75 del 28 gennaio 2014). Inoltre l’amministrazione ha indicato che rimane aperta per l’assicurato la possibilità di far capo ad un aiuto al collocamento (cfr. anche DTF 116 V 85 con riferimenti; SVR 2003 IV Nr. 11 pag. 34 consid. 4.4.; in merito cfr. anche D. Cattaneo, “La promozione dell’autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT I 2003 pag. 595s). Spetta dunque all’assicurato, se del caso, attivarsi in questo senso e ricontattare l’amministrazione (cfr. sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011). Nella misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento anche di provvedimenti d’integrazione, la decisione impugnata merita conferma (cfr. sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011). 2.5. S econdo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’insorgente. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti