L'UAI ha rettamente attribuito all'assicurata un quarto di rendita dal 1.5.2010, una mezza rendita dal 1.08.2010, una rendita intera dal 1.10.2010 e una mezza rendita dal 1.6.2011. Confermata perizia pluridisciplinare e discussione globale dei periti
Erwägungen (1 Absätze)
E. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del
12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06
del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita dal
1° maggio 2010, una mezza rendita dal 1° agosto 2010, una rendita intera dal 1°
novembre 2010 e una mezza rendita dal 1° giugno 2011 o se, al contrario, come
da lei richiesto, ella abbia diritto ad una rendita intera di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione,
sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della
capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse
de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in
vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che,
secondo la giurisprudenza del
TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222, cfr. anche
cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3.
U
n danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA
I
148/98
del 29 settembre 1998
, pag. 10 consid. 3b)."
In una
sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per
poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr.
D. Cattaneo, “Le perizie
nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e
Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Tali criteri
sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A
determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante
nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una
perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le
ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza
del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'
art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.).
Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto
soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo
gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente
non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse
insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con
riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità,
da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza
concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e
durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es.
l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'
art. 4 cpv. 1 LAI
(cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano
psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,
egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente
dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.
2c)."
Anche in
un'altra
sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato
che:
"
5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid.
3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid.
2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se
le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una
sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta
Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una
comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori
psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla
problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo
(consid. 3.4.2).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in
una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla
pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha
stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere
in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di
controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia
si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
Il Tribunale Federale, in
una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia
(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di
sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed
eziologico.
In tale contesto
l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt.
(…)”
A
ffinché
un rapporto medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF
9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V
294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre
2001).
2.4. Per
poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (
STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008;
DTF 125 V 256
consid.
4 pag. 261;
115 V 133
consid. 2 pag. 134;
114 V 310
consid. 3c pag. 314;
105 V 156
consid.
1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c;
Meyer-Blaser
, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)
, bensì il suo contenuto (DTF
122 V 160 in fine con rinvii).
In caso di
perizia giudizia
ria, il giudice - di regola - non si scosta, senza
motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste,
appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza
medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF
125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati).
Il giudice può disattendere
le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale
contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia
richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV
130).
Il giudice può scostarsene
anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti,
ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia
giudiziaria.
Questi principi sono stati
confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il
Tribunale federale ha sottolineato che:
"
Per quanto
concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un
tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella
perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la
concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una
superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle
conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag.
353 e riferimenti)."
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;
Locher
, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;
STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA
U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;
STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007
).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale
federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla
Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur.
Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid.
3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer-Blaser
,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al riguardo la giurisprudenza federale
sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello
probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28
agosto 2012, consid. 6.2).
Infine, va ricordato che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nella sentenza 32.2012.64
dell’8 agosto 2012 questa Corte aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI non
ritenendo chiariti in modo soddisfacente sia i disturbi somatici che quelli di
natura psichiatrica dell’assicurata. L’abbondante documentazione medica
trasmessa dalla ricorrente all’amministrazione, in sede di osservazioni, e al
TCA, in sede di ricorso, non era stata infatti sottoposta ai periti del SAM, al
fine di verificare se fino al momento dell’emanazione della decisione
impugnata, le condizioni di salute dell’assicurata fossero effettivamente
peggiorate o meno (sentenza 32.2012.64, pag. 30).
Il TCA ha quindi fatto
riferimento, solo per citarne alcuni, al certificato del 6 ottobre 2011 della
Dr.ssa __________ (doc. AI 143), ai referti del 6 ottobre 2011 (doc. AI 143-16)
e del 17 novembre 2011 (doc. AI 156-2) del Dr. __________ e al certificato del
30 settembre 2011 del Dr. __________ (doc. AI 143-11),
attestanti un continuo peggioramento dello stato
di salute di RI 1
(sentenza 32.2012.64, pag. 30).
Con scritto del 9 novembre
2012 il Dr. __________ del SMR ha sottoposto tutta la documentazione medica
presentata dall’assicurata, dopo la perizia del luglio 2011, ai periti del SAM per
valutazione (doc. AI 221-1).
Questi – in data 19
novembre 2012 – hanno ritenuto necessario eseguire una nuova perizia
pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica, neurologica e oncologica) (doc.
AI 223-1).
Nel rapporto del 21 maggio
2013, i periti sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite
ambulatoriali dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, hanno
posto la seguente diagnosi
con
influenza sulla capacità lavorativa:
"
(…)
Diagnosi neurologica
Neuropatia del nervo
safeno a ds. con associati dolori e disestesia nel territorio d’innervazione
del nervo safeno ds.
Neuropatia del nervo
genito-femorale ds. nell’ambito di una linfadenopatia inguinale a ds.
Cefalee croniche
principalmente di tipo psicogeno con eventuale componente vasomotoria minore.
Diagnosi
reumatologica
Fibromialgia/sindrome
somatoforme da dolore persistente.
Sindrome dolorosa
panvertebrale cronica con:
-
nell’ambito della prima diagnosi;
-
alterazioni degenerative cervicali tra C4 e C7 con osteocondrosi
Modic I a livello C4-C5 e C6-C7;
-
probabile spondiloartrite assiale non radiologica (indifferenziata).
Probabile
spondiloartrite assiale non radiologica (indifferenziata).
-
sacroileite bilaterale erosiva leggeremente attiva (MRI 25.3.2013)
Diagnosi
psichiatrica
Sindrome mista ansioso-depressiva
(ICD-10 F 41.2).
Sindrome somatoforme da
dolore persistente (ICD-10 F45.4).
Disturbo di personalità
a note miste (ICD-10 F61.0).”
Quale diagnosi
senza
influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno indicato:
"
(…)
Melanoma maligno cutaneo della regione antero-interna della coscia
ds., tipo SSM, con crescita verticale, indice di Breslow 1.1 mm, livello di Clark III, stadio pT2a pN0 sn 0/6 M0, stadio IB, prima diagnosi settembre 2009:
- resezione chirurgica in toto della lesione in data
01.09.2009;
- escissione pericicatriziale complementare, ricerca ed
escissione dei linfonodi sentinella in data
13.10.2009;
- situazione attuale: nessuna evidenza di recidiva
neoplastica.
Disturbo ipotensivo sotto sforzo ed in ortostatismo, in fase di
accertamento, con esami cardiologici negativi.
Stato dopo herpes zoster addominale ds in marzo 2011” (doc. AI 244-43+44).
Quanto alla capacità
lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto
l’assicurata abile al lavoro nella misura del 50% (metà rendimento per il
normale tempo di lavoro) nelle attività in precedenza svolte di ausiliaria di
pulizie, ausiliaria di cucina e commessa venditrice, come anche in ogni
attività leggera e mediamente pesante. Non sono invece esigibili attività
pesanti e molto pesanti (doc. AI 244-47).
Secondo i periti
l’inabilità lavorativa riscontrata è presente in modo stabile dalla precedente
perizia del luglio 2011 (doc. AI 244-47).
Nella perizia pluridisciplinare SAM (psichiatrica, reumatologica,
neurologica e oncologica) del 1° luglio 2011 i periti avevano ritenuto
l’assicurata abile al lavoro al 50% nelle attività abituali svolte in
precedenza di ausiliaria di pulizie, aiuto-cucina e venditrice (doc. 123-19),
così come in qualsiasi altra attività adeguata, a partire dal mese di marzo
2011 (doc. 123-20).
A proposito dell’evoluzione dello stato di salute dell’interessata
i medici del SAM avevano indicato un’incapacità lavorativa del 30% sino al 14
settembre 2009; incapacità lavorativa del 100% dal 15 settembre 2009 al 1°
novembre 2009; incapacità lavorativa del 30% dal 2 novembre 2009 al 30 aprile
2010; incapacità lavorativa del 50% dal 1° maggio 2010 al 14 agosto 2010;
incapacità lavorativa del 100% dal 15 agosto 2010 al 28 febbraio 2011;
incapacità lavorativa del 50% dal 1° marzo 2011 (doc. 123-20).
2.6. Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è
stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo
TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal
SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.6.1. Per quanto
riguarda la patologia psichiatrica
l’assicurata è stata sottoposta
al consulto specialistico della Dr.ssa __________, medico chirurgo –
specialista in psichiatria, la quale nel referto del 24 aprile 2013 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “
Sindrome mista
ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2). Sindrome somatoforme da dolore persistente
(ICD-10 F45.4). Disturbo di personalità a note miste (ICD-10 F61.0)
.”
La Dr.ssa __________ ha,
in particolare, rilevato che il quadro somatoforme da dolore cronico si colloca
in un dimensione in cui non vi è una patologia psichica di rilevante intensità,
non esiste un franco ritiro sociale, c’è una sofferenza fisica che non mostra
miglioramenti nel corso degli anni e che – secondo la perita – “
rappresenta
una deviazione-spostamento sul registro corporeo concreto di un disagio
psico-emotivo
”. Questo disagio – sempre secondo la Dr.ssa __________ – non
è tale da compromettere l’esigibilità di uno sforzo per recuperare almeno in
parte un funzionamento lavorativo. Infine, la specialista ha rilevato che non è
in atto alcun trattamento farmacologico di pertinenza psichiatrica “
che
potrebbe coadiuvare gli interventi medici in senso stretto e migliorare la
gestione dei sintomi dolorosi
” e non vi è stato un aggravamento nel corso
degli anni della patologia psichiatrica (doc. AI 244-56).
La Dr.ssa __________ ha
confermato un’inabilità del 30% a partire dalla perizia della Dr.ssa __________
del 2011 continuativamente senza peggioramenti, sia nella precedente attività
che in attività adeguata. Questa percentuale va integrata con le inabilità di
pertinenza organica “
in quanto aspetti fisici sono in parte già considerati
nella percentuale psichiatrica
” (doc. AI 244-57).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi dalle conclusioni della Dr.ssa __________.
L’insorgente ha prodotto
il referto del 22 agosto 2013 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, il quale ha, da parte sua, diagnosticato una “
sindrome mista
ansiosa-depressiva (ICD-10 F41.2)”
e una
“sindrome somatoforme
indifferenziata con reazione depressiva prolungata (ICD-10 F45)
”. Secondo
il medico curante la paziente negli ultimi due anni ha subìto un peggioramento
del suo stato psichico e rimane inabile al 100% con una prognosi sfavorevole
(doc. AI 255-2).
Su questo referto ha preso
posizione il Dr. __________ del SMR nell’annotazione del 4 settembre 2013
rilevando che non apporta nuovi elementi contenendo diagnosi già accertate in
ambito SAM (doc. AI 259-1).
Queste conclusioni possono
essere fatte proprie dal TCA.
Il Dr. __________, nel
certificato del 28 giugno 2012, aveva già diagnosticato una “
sindrome mista
ansiosa-depressiva oltre che
una
“sindrome somatoforme indifferenziata con
reazione depressiva prolungata (ICD-10 F45)
” con inabilità al 100% (doc. AI
200-5) e nei referti del 6 ottobre 2011 e 17 novembre 2011 aveva già riferito
di un peggioramento (doc. AI 143-16, 156-2).
Tali certificazioni sono
già state prese in considerazione nell’ambito della perizia SAM del 21 maggio
2013 (doc. AI 244-4/6). Dunque, il nuovo scritto del Dr. __________ nulla
aggiunge a quanto era già stato valutato dai periti.
Anche nell’annotazione
dell’8 ottobre 2013 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ hanno confermato
che questo rapporto “
contiene le note diagnosi e pure la descrizione clinica
risulta invariata rispetto alla valutazione peritale dr.ssa __________
”
(doc. VII1).
Giova qui ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente
(cfr.
STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
RAMI 2001 U 422, p. 113ss.
(= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de
Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF
ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06
del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio,
nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha
sottolineato che:
"
(...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (
...)"
L’Alta Corte ha nuovamente confermato la sua
giurisprudenza nella STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2, nella
quale ha ribadito la correttezza della valutazione eseguita dai periti del
Centro peritale, anziché quella del curante, osservando che “
a ciò si aggiunge che la valutazione
del primo giudice tiene meglio conto della differenza, a livello probatorio,
tra mandato di cura e mandato peritale (cfr., tra le tante, sentenza
9C_151/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 5.1 con riferimenti)”.
In una sentenza
9C_185/2013 del 17 aprile 2013, l’Alta Corte, confermando la STCA 36.2012.67
dell’11 febbraio 2013, ha ritenuto corretta, nonostante la certificazione dello
psichiatra curante, la valutazione peritale psichiatrica eseguita dal SAM,
ricordando che, in presenza di perizie esterne, il solo fatto che uno o più
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimetterle in
discussione e ad imporre nuovi accertamenti (cfr. fra le tante 9C_330/2012 del
7 settembre 2012 consid. 4; 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4. con
riferimenti).
Questa Corte ritiene
pertanto che lo stato di salute dal profilo psichico dell’assicurata sia stato
dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla Dr.ssa __________ del SAM.
2.6.2. Per quanto
riguarda la patologia reumatologica
l’assicurata è stata
sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in
reumatologia, il quale nella perizia del 20 marzo 2013 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “
Fibromialgia/sindrome
somatoforme da dolore persistente. Sindrome dolorosa panvertebrale cronica – principalmente
nell’ambito della prima diagnosi; - minime alterazioni degenerative cervicali conformi
all’età” (doc. AI 244-62).
Dal punto di vista della
capacità lavorativa egli ha – in un primo tempo – valutato l’assicurata abile a
tempo pieno, in ogni attività, con un rendimento ridotto al massimo del 10%.
Questa percentuale è ritenuta invariata sia rispetto alla perizia del 2009 che
per quella del 2011 (doc. AI 244-63).
Nel successivo rapporto
del 19 aprile 2013 il Dr. __________, dopo aver preso visione della IRM lombare
del 25 marzo 2013 e della IRM della colonna cervicale del 31 ottobre 2012 ha modificato la propria diagnosi indicando una
Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore
persistente. Sindrome dolorosa panvertebrale cronica – nell’ambito della prima
diagnosi; - alterazioni degenerative cervicali tra C4 e C7 con osteocondrosi
Modic I a livello C4-C5 e C6-C7; - probabile spondiloartrite assiale non
radiologica (indifferenziata).
Probabile
spondiloartrite assiale non radiologica (indifferenziata).
- sacroileite
bilaterale erosiva leggeremente attiva (MRI 25.3.2013)
” (doc. AI 244-68).
Dal punto di vista della
capacità lavorativa, con i nuovi elementi a disposizione, il perito ha valutato
l’assicurata inabile al 40% nell’attività di ausiliaria di pulizie e
aiuto-cucina, mentre l’inabilità è del 25% come commessa e venditrice. In altre
attività manuali mediamente pesanti l’inabilità è del 40%, mentre in attività
leggera l’incapacità è del 25% (doc. AI 244-69).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi
dalle conclusioni del Dr. __________ che non sono del resto state smentite da
ulteriori certificati medico-specialistici.
2.6.3. Per quanto
riguarda la patologia neurologica
l’assicurata è stata sottoposta
al consulto specialistico del Dr__________, spec. FMH in neurologia, il quale
nella perizia del 22 marzo 2013 ha posto la diagnosi di “
Neuropatia del
nervo safeno a ds. con associati dolori e disestesia nel territoio
d’innervazione del nervo safeno ds. Neuropatia del nervo genito-femorale ds.
nell’ambito di una linfadenopatia inguinale a ds. Cefalee croniche
principalmente di tipo psicogeno con eventuale componente vasomotoria minore
.”
(doc. AI 244-75).
La capacità lavorativa
della paziente è valutata al 50% sia per l’ultima attività svolta che per altri
lavori. Questa valutazione è ritenuta valevole a partire dal mese di maggio
2010 (doc. AI 244-75).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi neppure dalle conclusioni del Dr. __________.
2.6.4. Per quanto
riguarda la patologia oncologica
l’assicurata
è stata sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in medicina
interna e oncologia-ematologia, il quale nel rapporto del 13 marzo 2013 ha posto la diagnosi di
“1.
Melanoma maligno
cutaneo della regione antero-interna della coscia ds., tipo SSM, con crescita
verticale, indice di Breslow 1.1 mm, livello di Clark III, stadio pT2a pN0 sn
0/6 M0, stadio IB, prima diagnosi settembre 2009: - resezione chirurgica in
toto della lesione in data 01.09.2009; - escissione pericicatriziale
complementare, ricerca ed escissione dei linfonodi sentinella in data
13.10.2009;- situazione attuale: nessuna evidenza di recidiva neoplastica
.
2. Sindrome algica
all’arto inferiore destro, successiva alla resezione chirurgica, di origine non
chiara”
(doc. AI 244-77).
A mente del Dr. Spataro la
malattia oncologica non ha influenza sulla capacità lavorativa dell’assicurata
(doc. AI 244-77).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi neppure dalle conclusioni del Dr. __________ che non sono del resto
state smentite da ulteriori certificati medico-specialistici.
Nello scritto del 29
luglio 2013 della Dr.ssa __________ dell’Istituto oncologico __________,
prodotto dalla ricorrente, la specialista ha attestato che non vi sono indizi
clinici e laboratoristici di recidiva della malattia (doc. B).
2.6.5. In sede di osservazioni al
progetto di decisione l’assicurata ha prodotto il certificato dell’8 agosto
2013 del medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, dunque
non specialista nella materia che qui ci occupa, che ha osservato “elementi non
spiegabili con un’origine non organica” con una sintomatologia caratterizzata
da vertigini, debolezza, intolleranza allo sforzo, lipotimia e oppressione
precordiale. Sintomi presenti quando la paziente è in posizione eretta. Il
medico curante ha quindi richiesto una valutazione al Dr. __________ che ha
diagnosticato una “
probabile disfunzione neurovegetativa con sindrome da
intolleranza ortostatica
”.
Secondo il Dr. __________
l’assicurata non riesce a restare in posizione eretta a lungo, per cui non può
svolgere attività lavorative a lungo termine (doc. AI 253-12).
Il medico del SMR, Dr. __________,
ha interpellato il Dr. __________ in merito al disturbo segnalato dal medico
curante (doc. AI 257-1).
Il Dr. __________ del
Servizio di cardiologia e angiologia dell’Ospedale Regionale di __________, in
data 29 agosto 2013, ha trasmesso al Dr. __________ una copia della valutazione
effettuata il 23 maggio 2013 rilevando che per quanto riguarda l’idoneità
professionale, dal punto di vista cardiocircolatorio, per un’attività con
sforzi fisici leggeri e che non implica una stazione eretta prolungata l’assicurata
è da ritenersi pienamente abile (doc. AI 258-1+258-2).
Nelle annotazioni del 4 settembre
2013 il Dr. __________ ha confermato le conclusioni dei periti del SAM riguardo
ad una capacità lavorativa residua del 50%, con l’aggiunta che è esigibile
un’attività prevalentemente sedentaria che non implica una stazione eretta
prolungata (doc. AI 259-1).
In via ricorsuale l’avv.RA
1 ha prodotto lo scritto del 20 settembre 2013 del Dr. __________, il quale
dopo aver ripreso il contenuto della sua precedente certificazione dell’8
agosto 2013, ha ribadito l’impossibilità di arrivare a una diagnosi conclusiva
riguardo ai sintomi presentati dall’assicurata (vertigini, debolezza,
intolleranza allo sforzo, lipotimia e oppressione precordiale) e l’inabilità al
lavoro della paziente (doc. A4).
I medici del SMR, Dr. __________
e Dr.ssa __________, cui è stato sottoposto anche questo referto, non hanno
riscontrato elementi nuovi o nuove diagnosi (doc. VII1).
In data 11 novembre 2013
il legale dell’assicurata ha prodotto un nuovo scritto del Dr. __________,
unitamente alle risultanze delle misurazioni della pressione di RI 1. Il Dr. __________
ha diagnosticato una “
sindrome disautonomica
” all’origine dei malori
dell’assicurata quando si sottopone a sforzi (doc. C1/2).
Il Dr. __________ del SMR
ha tuttavia rilevato che la misurazione delle pressioni arteriose non è
risultata patologica: “
un abbassamento della pressione arteriosa a 104/72
con FC di 73 non corrisponde a patologia
” (doc. XVbis).
2.6.6. Globalmente i periti del SAM
hanno concluso che rispetto alla precedente perizia SAM del 2011, la patologia
psichiatrica è rimasta stabile, quella neurologica è peggiorata ma senza
comportare maggiori limitazioni funzionali e quella reumatologica è peggiorata
e comporta dal mese di novembre 2012 una maggior diminuzione della capacità
lavorativa (doc. AI 244-46).
Secondo i periti “
le
percentuali d’incapacità lavorativa attestate per le varie patologie non devono
essere sommate bensì integrate, perché si compensano vicendevolmente, essendo
tutte all’origine di una diminuzione del rendimento ed incentrate sul problema
del dolore cronico. Nonostante il peggioramento del quadro clinico, valutiamo
la capacità lavorativa residua dell’A. nel suo insieme invariata rispetto alla
precedente perizia del 01.07.2011. L’A. mantiene complessivamente una capacità
lavorativa residua del 50%, intesa come diminuzione del rendimento per il
normale tempo di lavoro, in tutte le attività lavorative leggere e mediamente
pesanti, comprese quelle esercitate in precedenza di ausiliaria di pulizie,
ausiliaria di cucina e commessa-venditrice. Non sono invece esigibili le
attività pesanti e medio pesanti
” (doc. AI 244-46+47).
A queste conclusioni vanno
aggiunte le precisazioni del medico del SMR, Dr. __________, secondo cui è
esigibile un’attività prevalentemente sedentaria che non implica una stazione
eretta prolungata (doc. AI 259-1).
2.7. A
proposito della valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che
secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un
assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare
le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che
scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati
(cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013;
SVR 2008 IV Nr. 15).
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4
settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola
eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa
era stato fatto.
In una sentenza I 514/06 del 25
maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale
federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative
parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia
pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso,
un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing
& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
In una sentenza
32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto
da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha,
ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di
assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di
incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da
una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati.
In quell’occasione, a
fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario, secondo il quale “la
patologia psichiatrica complica e peggiora quella dell’apparato locomotorio” e
vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una discussione globale tra
perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il Presidente del TCA ha
provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel corso del dibattimento
che ha avuto luogo il 16 maggio 2013.
Alla luce delle risultanze
della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo e il perito
psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del SMR, il TCA,
con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato che, secondo
la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di principio non può
essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre
2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha concluso che l'assicurato è
praticamente inabile al lavoro in misura totale per i suoi problemi di salute
attestati dagli esperti in reumatologia e in psichiatria.
In una sentenza
9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il Tribunale federale ha stabilito che la
valutazione globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata
per via di circolazione e si è così espresso:
"
(…)
1.2.
Im MEDAS-Gutachten vom 15. Dezember 2011 wurde
eine den neurokognitiven Fähigkeiten entsprechende Verweistätigkeit,
vorzugsweise sitzend, während zwei bis drei Stunden täglich als zumutbar
bezeichnet. Diese Einschätzung galt ab Datum der Schlussbesprechung vom 30.
November 2011, welche auf einem vorgängig im Zirkulationsverfahren erarbeiteten
Konsensfindungsprozess aller beteiligten Fachleute beruhte. Die Vorinstanz hat
darauf abgestellt, womit sie weder die Anforderungen an den Beweiswert
ärztlicher Bericht verkannt hat noch in willkürliche Beweiswürdigung verfallen
ist (Urteil 9C_604/2012 vom 16. November 2012 E. 1) :
Der Zweck interdisziplinärer Gutachten ist, alle relevanten
gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erfassen und die sich daraus je einzeln
ergebenden Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit in ein Gesamtergebnis zu fassen
(
BGE 137 V 210
E. 1.2.4 S. 224; SVR 2008
IV Nr. 15 S. 43, I 514/06 E. 2.1). Der abschliessenden, gesamthaften
Beurteilung von Gesundheitszustand und Arbeitsfähigkeit kommt insbesondere dann
grosses Gewicht zu, wenn sie auf der Grundlage einer Konsensdiskussion der an
der Begutachtung mitwirkenden Fachärzte unter Leitung eines fallführenden
Arztes (Hauptgutachter) erfolgt (Urteil 9C_687/2011 vom 8.
Februar
2012 E. 3.2.2 mit Hinweis; vgl. auch Urteil 8C_854/2012 vom 4. April 2013 E.
4.2). Die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit im Gutachten vom 15. Dezember 2011
wurde somit von allen beteiligten Experten, namentlich auch von der Neurologin
mitgetragen. Dies stellt keinen Widerspruch dazu dar, dass sie in ihrem
Teilgutachten vom 1. September 2011 aus (rein) neurologischer Sicht von einer
Arbeitsfähigkeit von 40 % ausgegangen war. Darin findet sich im Übrigen nichts,
was die Einschätzung einer Arbeitsfähigkeit von 30 % (2 bis 3 Stunden im Tag)
im Hauptgutachten als zweifelhaft oder sogar unrichtig erscheinen lassen
könnte. Die von der Beschwerdeführerin erwähnte EDSS ist gemäss der
neurologischen Gutachterin ein strenger Prädiktor dafür, in welcher Zeitspanne
prozentual wieviele Patienten, die an einer Encephalomyelitis disseminata (MS)
mit sekundärer chronischer Verlaufsform leiden, die Gehfähigkeit verlieren.
Dieser Vorhersagewert verschlechtert sich von 3 bis 5. Die Expertin gab für die
Beschwerdegegnerin den Wert 3,5 an. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern dies
die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit im neurologischen Teilgutachten und im
Hauptgutachten in einen unauflösbaren Widerspruch bringt, und zwar umso
weniger, als die Neurologin davon auszugehen scheint, dass die
Beschwerdegegnerin im zeitlichen Rahmen zumutbarer Arbeitsfähigkeit von ca.
drei Stunden täglich nicht voll leistungsfähig ist, wobei das genaue Ausmass
nicht quantifiziert werden könne.”
2.8.
Nella presente fattispecie
,
preso atto della discussione fra gli esperti avvenuta per via di circolazione (vedi
la conferma sulle diagnosi e conclusioni della perizia da parte della Dr.ssa __________,
del Dr. __________, del Dr. __________e del Dr. __________, cfr. doc. AI
244-1/49+50+51+52), questo Tribunale non ha motivi per non ritenere che
l'assicurata è inabile al lavoro al 50% in ogni attività.
Alla luce di quanto sopra
esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti
interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare
accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurata di intraprendere
tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123 V 233 consid.
3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.
4a e sentenze ivi citate; cfr. anche
Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;
DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V
323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b),
che
l'assicurata è inabile al 50% in ogni attività lavorativa dal 1° marzo 2011.
2.9. Occorre ora esaminare le
conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo
economico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2011 (l’assicurata è stata posta al
beneficio di una mezza rendita dal 1° giugno 2011).
2.9.1. Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (
reddito
da valido
), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere
determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari
(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre
2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse
possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai
dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.
248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui –
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,
continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400 pag. 381 consid. 2a).
Nel caso di specie,
l’assicurata ha frequentato le scuole elementari, tre anni di scuola maggiore e
un anno di economia domestica con il tirocinio quale sarta (attestato di
capacità del 1985). Dall’anamnesi professionale ripresa nella perizia SAM del 6
febbraio 2009 si evince che l’assicurata ha avuto numerose esperienze
lavorative quale operaia (anche a domicilio), commessa / cassiera, ausiliaria
di cucina e ausiliaria di pulizie (doc. AI 59-12, 68-1).
L’amministazione, visto
che l’assicurata non ha mai avuto esperienze lavorative durature e dal 2008 è
al beneficio del sostegno sociale, ha ritenuto di dovere fare capo ai dati
statistici, in quanto non è possibile quantificare in maniera attendibile il
reddito ipotetico che ella avrebbe potuto conseguire senza invalidità.
In considerazione di ciò,
il reddito da valido è stato determinato sulla base di dati statistici.
Il TCA non ha ragioni per
discostarsi da questo modo di procedere, peraltro non contestato dalla
ricorrente (cfr. doc. I, IV).
L’amministrazione, nella
decisione impugnata ha applicato i dati statistici nazionali di cui alla
Tabella TA1 2010, categoria 4, attività semplici e ripetitive ottenendo un
importo mensile di fr. 4’225.-- che riportato su 41.7 ore corrisponde a fr. 4'404.56
al mese, pari a fr. 52'854.75 all’anno che aggiornati al 2011 sono fr. 53'383.29
(+1,0% per il 2011
).
2.9.2. Per quanto riguarda invece il
reddito
da invalido
, contestato dal ricorrente,
va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso concreto, utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,
la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'225.--.
Riportando questo dato su
41.7 ore (
cfr. tabella B 9.2,
pubblicata
in
La Vie
économique,9-2011,p. 94
), esso ammonta a fr. 4'404.56 mensili
oppure a fr. 52'854.75.-- per l'intero anno (fr. 4'404.56 x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento
all'indice dei salari nominali ("
Nominallohnindex"
- cfr. DTF
126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene,
per il 2011 (+1,0%), un reddito mensile di fr. 4'448.60 oppure di fr. 53'383.29
per l'intero anno (fr. 4'448.60
x
12).
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25
luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%
.
In
una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune
indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
"
Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio della
giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una
decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali
varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha
evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire
utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con
sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato
quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
"
(…)
5.5. La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,
rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla
valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo
posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,
ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna
che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito
statistico da invalido.
5.6.
L'UAI si
richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e
9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele
in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto
ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è
se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della
decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in
quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI
interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”
2.10. In concreto, nella decisione
impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione complessiva del 4% “
per
attività leggere
” (cfr. doc. 251/1-4).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid.
5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité
de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre
solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre
de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit,
n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la
mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Nel caso di specie, alla
luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto
2013 (cfr. consid. 2.9.2.), il TCA non può quindi condividere la scelta
dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 4%, ma ritiene corretta una riduzione
del 5%.
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, con riferimento al 2011, partendo da un salario da
invalido di fr. 53'383.29 e
ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico del 50%, ammettendo la riduzione del 5%,
il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 25'357.06
.
C
onfrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 53'383.29
(consid. 2.9.1.), emerge un tasso
d’invalidità del 52,5%,
arrotondato
al 53% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004 UV Nr. 11 pag. 41),
percentuale che dà diritto ad una mezza rendita
di invalidità, come correttamente ritenuto dall’amministrazione.
Per quanto riguarda il
periodo precedente, il TCA non può che confermare l’incapacità lavorativa
del 30% sino al 14 settembre 2009; l’incapacità lavorativa del 100% dal 15
settembre 2009 al 1° novembre 2009; l’incapacità lavorativa del 30% dal 2
novembre 2009 al 30 aprile 2010; l’incapacità lavorativa del 50% dal 1° maggio
2010 al 14 agosto 2010; l’incapacità lavorativa del 100% dal 15 agosto 2010 al
28 febbraio 2011 e l’incapacità lavorativa del 50% dal 1° marzo 2011.
Pertanto l’assicurata ha
diritto dal 1° maggio 2010, secondo il calcolo della media retrospettiva, ad un
quarto di rendita (grado AI del 41%); dal 1° agosto 2010, ovvero tre mesi dopo
l’assegnazione, ella ha diritto a mezza rendita di invalidità (grado AI del
50%); dal 1° novembre 2010, ovvero tre mesi dopo il peggioramento dello stato
di salute, ha diritto ad una rendita intera (grado AI del 100%); dal 1° giugno
2011, ovvero tre mesi dopo il nuovo miglioramento dello stato di salute (art.
88a OAI), ha diritto a mezza rendita (grado AI del 50%).
Il versamento della
rendita può però decorrere unicamente a far capo dal 1° febbraio 2011, ovvero
sei mesi dopo l’inoltro della nuova richiesta di prestazioni (art. 29 LAI).
Visto quanto precede, la
decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto
.
2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a carico
dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr.
doc. I).
Al riguardo il Consiglio
federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale
sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura)
del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso:
"
(...)
Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la
procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con
riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come
negli altri settori del diritto amministrativo.
Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le
particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti
possano accedere ai tribunali.
(...)
Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di
ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone
residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri
termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a
circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie
concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa
inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo.
Al fine di tener conto della componente di politica sociale,
fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione
dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000
franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale
dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento
espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione.
(...)"
2.12. La ricorrente ha infine postulato
di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (doc. I).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia
sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in
vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso
doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza
giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del
diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base
del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta
al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag.
626).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati
se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento
dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag)
e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14
cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Dalle tavole processuali
si evince che la ricorrente, divorziata, percepisce la prestazione
complementare alla rendita di invalidità.(cfr. doc. A5).
In tali circostanze
l’indigenza deve essere ammessa.
L’assicurata
non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento
di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva
essere privo di fondamento.
Essendo
dunque
nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la
concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito
patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso,
qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare
(cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93;
cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti
al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I
569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid.
5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Ne consegue che la
ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali
(cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2014 32.2013.171 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2014 32.2013.171 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 07.08.2014 32.2013.171
L'UAI ha rettamente attribuito all'assicurata un quarto di rendita dal 1.5.2010, una mezza rendita dal 1.08.2010, una rendita intera dal 1.10.2010 e una mezza rendita dal 1.6.2011. Confermata perizia pluridisciplinare e discussione globale dei periti
Raccomandata Incarto n. 32.2013.171 LG / sc Lugano 7 agosto 2014 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Luca Giudici, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 27 settembre 2013 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 10 settembre 2013 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. RI 1, nata nel 1969, da ultimo attiva quale ausiliaria di pulizie a tempo parziale e casalinga, in data 26 settembre 2002 ha presentato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (adulti), indicando di essere affetta da “ sindrome depressiva, in cura per la tempo-mandibolare, emicranie, cervicali e endometriosi ” (doc. 1/1-7). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 27 aprile 2004 (doc. AI 31-1), poi confermata con decisione su opposizione del 22 luglio 2004 (doc. 37-1), cresciuta incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto a prestazioni essendo il grado di invalidità del 36%. 1.2. In data 2 novembre 2007, l’assicurata ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI per adulti, indicando di essere affetta da “ fibromialgia e depressione ” (doc. 38/1-5). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 14 luglio 2009 (doc. AI 82-1), preavvisata con progetto del 18 maggio 2009 (doc. AI 70-1), ha nuovamente rifiutato il diritto a prestazioni essendo il grado di invalidità insufficiente per l’attribuzione di una rendita di invalidità. 1.3. In data 24 agosto 2010, per il tramite del proprio medico curante, l’assicurata ha richiesto all’Ufficio AI una riapertura del caso, a seguito di un peggioramento delle condizioni di salute (doc. AI 84-1). 1.4. L’Ufficio AI, con progetto di decisione del 31 agosto 2010, non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni, non avendo l’assicurata credibilmente dimostrato una modifica rilevante delle circostanze oggettive che possono dare diritto a prestazioni (doc. AI 85). 1.5. A seguito delle osservazioni presentate da RI 1 contro il progetto di decisione, l’UAI ha stabilito l’entrata in materia, annullando il progetto di decisione del 31 agosto 2010 (doc. AI 94-1). 1.6. Su richiesta dell’amministrazione, in data 17 novembre 2010, l’assicurata ha presentato quindi una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 104-1). Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una nuova perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM), l’Ufficio AI, con decisione del 9 febbraio 2012 (doc. AI 149-1), preavvisata con progetto del 23 settembre 2011 (doc. AI 135-1), ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita d’invalidità (grado AI 41%) dal 1° maggio 2010, una mezza rendita (grado AI 50%) dal 1° agosto 2010, una rendita intera (grado AI del 100%) dal 1° novembre 2010, ovvero tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute, e una mezza rendita (grado AI 50%) dal 1° giugno 2011, ovvero tre mesi dopo il nuovo miglioramento dello stato di salute. Il versamento della rendita è stato fatto decorrere dal 1° febbraio 2011 (ex art. 29 LAI). 1.7. Contro questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA (doc. AI 175-3), il quale con sentenza 32.2012.64 dell’8 agosto 2012 ha accolto il gravame e rinviato gli atti all’amministrazione, “ affinché metta in atto un approfondimento a livello pluridisciplinare – in particolare sottoponendo la documentazione medica prodotta dall’assicurata al vaglio dei medici del SAM – inteso a delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le eventuali ripercussioni sulla capacità lavorativa dell’assicurata. Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una valutazione globale di tutte le patologie di cui soffre l’assicurata, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita ” (doc. AI 210-33). 1.8. Nel mese di novembre 2012 l’Ufficio AI, dando seguito alla sentenza di questa Corte dell’8 agosto 2012, ha sottoposto la documentazione medica presentata dall’assicurata in sede di ricorso, alla valutazione dei periti del SAM (doc. AI 220-1, 221-1). 1.9. Con scritto del 19 novembre 2012 i periti del SAM hanno informato l’UAI di ritenere necessario eseguire una nuova perizia (psichiatrica, reumatologica, oncologica, neurologica) (doc. AI 223-1). 1.10. In data 24 gennaio 2013 l’Ufficio AI ha informato l’assicurata della necessità di una valutazione pluridisciplinare da parte del SAM di Bellinzona. Nello scritto l’UAI ha indicato il nome dei periti designati, nonché le domande che sarebbero state sottoposte a questi ultimi e il termine di 10 giorni per inoltrare ulteriori quesiti (doc. AI 234-1). 1.11. Esperito questo accertamento medico (doc. AI 244-1), l’UAI con la decisione del 10 settembre 2013 (doc. AI 260-1), preavvisata con il progetto di decisione del 26 giugno 2013 (doc. AI 250-1), ha confermato l’erogazione di una mezza rendita (grado d’invalidità del 52%). 1.12. Contro questa decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità e in via subordinata il rinvio degli atti all’Ufficio AI “ affinché si determini anche sulla scorta degli ultimi referti medici trasmessi all’UAI motivando puntualmente quali sono i punti di discordia ” (doc. I). L’avv. RA 1 ha quindi chiesto che prima dell’emanazione di una decisione da parte del TCA, sia messa a disposizione dell’assicurata la perizia SAM alla base della decisione impugnata e venga assegnato alla stessa un termine per potersi determinare (doc. I). L’insorgente ha contestato le conclusioni cui è giunta l’amministrazione dal profilo medico. In particolare, secondo il legale, l’assicurata “ non è in grado di assumere nessun tipo di mansione, tantomeno lavori leggeri ”. Inoltre, la ricorrente ha lamentato la mancata presa di conoscenza del contenuto degli esami pluridisciplinari (doc. I, pag. 4). A sostegno delle proprie argomentazioni l’avv. RA 1 ha fatto riferimento al certificato medico del 22 agosto 2013 del Dr. __________ (doc. I, A3). Il rappresentante della ricorrente ha inoltre postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura (doc. I). 1.13. In data 1° ottobre 2013 l’avv. RA 1, a complemento del ricorso inoltrato, ha formulato ulteriori osservazioni dopo aver preso atto del contenuto della perizia pluridisciplinare SAM (doc. IV). Il legale ha contestato la stabilizzazione dello stato di salute dell’assicurata, così come evidenziato dalla perizia SAM. Secondo il rappresentante di RI 1 gli ultimi referti medici prodotti non permettono di concludere circa una stabilizzazione della situazione. L’amministrazione avrebbe inoltre sottoposto al vaglio del SAM unicamente i referti sino al 15 marzo 2013, ignorando quelli successivi (doc. IV). 1.14. Il 30 settembre 2013 l’avv. RA 1 ha quindi trasmesso al TCA il certificato del 29 luglio 2013 dell’Istituto oncologico __________ (doc. V+B). 1.15. In risposta l’UAI, si è riconfermato nella propria decisione sulla base della valutazione pluridisciplinare SAM e di quella del SMR (doc. VII). 1.16. In data 11 novembre 2013 il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA i referti dell’8 novembre e 6 novembre 2013 del Dr. __________ ribadendo l’impossibilità per l’assicurata di svolgere qualsiasi attività, anche al 50% (doc. XI+C1/2). I doc. XI, C1-2 sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XII). 1.17. Il 12 novembre 2013 il legale ha comunicato al TCA che l’assicurata è stata presa in cura dallo psichiatra Dr.__________ (doc. XIII). Il doc. XIII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIV). 1.18. Nelle osservazioni del 15 novembre 2013 l’UAI, dopo aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, ha confermato la correttezza del proprio provvedimento (doc. XV+bis). I doc. XII, XV+bis sono stati inviati all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XVI). in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita dal 1° maggio 2010, una mezza rendita dal 1° agosto 2010, una rendita intera dal 1° novembre 2010 e una mezza rendita dal 1° giugno 2011 o se, al contrario, come da lei richiesto, ella abbia diritto ad una rendita intera di invalidità. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.3. U n danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c). Al riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)." In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257). Tali criteri sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso: " 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294). In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)." Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che: " 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)." In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster). In una sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2). La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando: " (…) Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia. Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) Il Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha poi esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico. In tale contesto l’Alta Corte si è così espressa: " (…) 4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)” A ffinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254). Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss). Il medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001). 2.4. Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti. Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.). Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). In caso di perizia giudizia ria, il giudice - di regola - non si scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (DTF 125 V 352 consid. 3b/aa e riferimenti ivi menzionati). Il giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso risultato (DTF 101 IV 130). Il giudice può scostarsene anche nel caso in cui, fondandosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria. Questi principi sono stati confermati in una sentenza 8C_104/2007 del 28 marzo 2008 nella quale il Tribunale federale ha sottolineato che: " Per quanto concerne in particolare le perizie giudiziarie la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le proprie conoscenze specifiche e di valutare, da un punto di vista medico, una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie nella perizia stessa oppure l'esistenza di altri rapporti in grado di inficiarne la concludenza. In tale evenienza, la Corte giudicante può disporre una superperizia oppure scostarsi, senza necessità di ulteriori complementi, dalle conclusioni del referto peritale giudiziario (DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 353 e riferimenti)." A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi: (a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei diritti di partecipazione: -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93); -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446); (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza) In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011). Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). 2.5. Nella sentenza 32.2012.64 dell’8 agosto 2012 questa Corte aveva rinviato gli atti all’Ufficio AI non ritenendo chiariti in modo soddisfacente sia i disturbi somatici che quelli di natura psichiatrica dell’assicurata. L’abbondante documentazione medica trasmessa dalla ricorrente all’amministrazione, in sede di osservazioni, e al TCA, in sede di ricorso, non era stata infatti sottoposta ai periti del SAM, al fine di verificare se fino al momento dell’emanazione della decisione impugnata, le condizioni di salute dell’assicurata fossero effettivamente peggiorate o meno (sentenza 32.2012.64, pag. 30). Il TCA ha quindi fatto riferimento, solo per citarne alcuni, al certificato del 6 ottobre 2011 della Dr.ssa __________ (doc. AI 143), ai referti del 6 ottobre 2011 (doc. AI 143-16) e del 17 novembre 2011 (doc. AI 156-2) del Dr. __________ e al certificato del 30 settembre 2011 del Dr. __________ (doc. AI 143-11), attestanti un continuo peggioramento dello stato di salute di RI 1 (sentenza 32.2012.64, pag. 30). Con scritto del 9 novembre 2012 il Dr. __________ del SMR ha sottoposto tutta la documentazione medica presentata dall’assicurata, dopo la perizia del luglio 2011, ai periti del SAM per valutazione (doc. AI 221-1). Questi – in data 19 novembre 2012 – hanno ritenuto necessario eseguire una nuova perizia pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica, neurologica e oncologica) (doc. AI 223-1). Nel rapporto del 21 maggio 2013, i periti sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa: " (…) Diagnosi neurologica Neuropatia del nervo safeno a ds. con associati dolori e disestesia nel territorio d’innervazione del nervo safeno ds. Neuropatia del nervo genito-femorale ds. nell’ambito di una linfadenopatia inguinale a ds. Cefalee croniche principalmente di tipo psicogeno con eventuale componente vasomotoria minore. Diagnosi reumatologica Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente. Sindrome dolorosa panvertebrale cronica con: - nell’ambito della prima diagnosi; - alterazioni degenerative cervicali tra C4 e C7 con osteocondrosi Modic I a livello C4-C5 e C6-C7; - probabile spondiloartrite assiale non radiologica (indifferenziata). Probabile spondiloartrite assiale non radiologica (indifferenziata). - sacroileite bilaterale erosiva leggeremente attiva (MRI 25.3.2013) Diagnosi psichiatrica Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2). Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Disturbo di personalità a note miste (ICD-10 F61.0).” Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa i periti hanno indicato: " (…) Melanoma maligno cutaneo della regione antero-interna della coscia ds., tipo SSM, con crescita verticale, indice di Breslow 1.1 mm, livello di Clark III, stadio pT2a pN0 sn 0/6 M0, stadio IB, prima diagnosi settembre 2009:
- resezione chirurgica in toto della lesione in data 01.09.2009;
- escissione pericicatriziale complementare, ricerca ed escissione dei linfonodi sentinella in data 13.10.2009;
- situazione attuale: nessuna evidenza di recidiva neoplastica. Disturbo ipotensivo sotto sforzo ed in ortostatismo, in fase di accertamento, con esami cardiologici negativi. Stato dopo herpes zoster addominale ds in marzo 2011” (doc. AI 244-43+44). Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 50% (metà rendimento per il normale tempo di lavoro) nelle attività in precedenza svolte di ausiliaria di pulizie, ausiliaria di cucina e commessa venditrice, come anche in ogni attività leggera e mediamente pesante. Non sono invece esigibili attività pesanti e molto pesanti (doc. AI 244-47). Secondo i periti l’inabilità lavorativa riscontrata è presente in modo stabile dalla precedente perizia del luglio 2011 (doc. AI 244-47). Nella perizia pluridisciplinare SAM (psichiatrica, reumatologica, neurologica e oncologica) del 1° luglio 2011 i periti avevano ritenuto l’assicurata abile al lavoro al 50% nelle attività abituali svolte in precedenza di ausiliaria di pulizie, aiuto-cucina e venditrice (doc. 123-19), così come in qualsiasi altra attività adeguata, a partire dal mese di marzo 2011 (doc. 123-20). A proposito dell’evoluzione dello stato di salute dell’interessata i medici del SAM avevano indicato un’incapacità lavorativa del 30% sino al 14 settembre 2009; incapacità lavorativa del 100% dal 15 settembre 2009 al 1° novembre 2009; incapacità lavorativa del 30% dal 2 novembre 2009 al 30 aprile 2010; incapacità lavorativa del 50% dal 1° maggio 2010 al 14 agosto 2010; incapacità lavorativa del 100% dal 15 agosto 2010 al 28 febbraio 2011; incapacità lavorativa del 50% dal 1° marzo 2011 (doc. 123-20). 2.6. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati. 2.6.1. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata è stata sottoposta al consulto specialistico della Dr.ssa __________, medico chirurgo – specialista in psichiatria, la quale nel referto del 24 aprile 2013 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “ Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2). Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Disturbo di personalità a note miste (ICD-10 F61.0) .” La Dr.ssa __________ ha, in particolare, rilevato che il quadro somatoforme da dolore cronico si colloca in un dimensione in cui non vi è una patologia psichica di rilevante intensità, non esiste un franco ritiro sociale, c’è una sofferenza fisica che non mostra miglioramenti nel corso degli anni e che – secondo la perita – “ rappresenta una deviazione-spostamento sul registro corporeo concreto di un disagio psico-emotivo ”. Questo disagio – sempre secondo la Dr.ssa __________ – non è tale da compromettere l’esigibilità di uno sforzo per recuperare almeno in parte un funzionamento lavorativo. Infine, la specialista ha rilevato che non è in atto alcun trattamento farmacologico di pertinenza psichiatrica “ che potrebbe coadiuvare gli interventi medici in senso stretto e migliorare la gestione dei sintomi dolorosi ” e non vi è stato un aggravamento nel corso degli anni della patologia psichiatrica (doc. AI 244-56). La Dr.ssa __________ ha confermato un’inabilità del 30% a partire dalla perizia della Dr.ssa __________ del 2011 continuativamente senza peggioramenti, sia nella precedente attività che in attività adeguata. Questa percentuale va integrata con le inabilità di pertinenza organica “ in quanto aspetti fisici sono in parte già considerati nella percentuale psichiatrica ” (doc. AI 244-57). Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni della Dr.ssa __________. L’insorgente ha prodotto il referto del 22 agosto 2013 del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale ha, da parte sua, diagnosticato una “ sindrome mista ansiosa-depressiva (ICD-10 F41.2)” e una “sindrome somatoforme indifferenziata con reazione depressiva prolungata (ICD-10 F45) ”. Secondo il medico curante la paziente negli ultimi due anni ha subìto un peggioramento del suo stato psichico e rimane inabile al 100% con una prognosi sfavorevole (doc. AI 255-2). Su questo referto ha preso posizione il Dr. __________ del SMR nell’annotazione del 4 settembre 2013 rilevando che non apporta nuovi elementi contenendo diagnosi già accertate in ambito SAM (doc. AI 259-1). Queste conclusioni possono essere fatte proprie dal TCA. Il Dr. __________, nel certificato del 28 giugno 2012, aveva già diagnosticato una “ sindrome mista ansiosa-depressiva oltre che una “sindrome somatoforme indifferenziata con reazione depressiva prolungata (ICD-10 F45) ” con inabilità al 100% (doc. AI 200-5) e nei referti del 6 ottobre 2011 e 17 novembre 2011 aveva già riferito di un peggioramento (doc. AI 143-16, 156-2). Tali certificazioni sono già state prese in considerazione nell’ambito della perizia SAM del 21 maggio 2013 (doc. AI 244-4/6). Dunque, il nuovo scritto del Dr. __________ nulla aggiunge a quanto era già stato valutato dai periti. Anche nell’annotazione dell’8 ottobre 2013 il Dr. __________ e la Dr.ssa __________ hanno confermato che questo rapporto “ contiene le note diagnosi e pure la descrizione clinica risulta invariata rispetto alla valutazione peritale dr.ssa __________ ” (doc. VII1). Giova qui ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2). Ad esempio, nella sentenza 9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che: " (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)" L’Alta Corte ha nuovamente confermato la sua giurisprudenza nella STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2, nella quale ha ribadito la correttezza della valutazione eseguita dai periti del Centro peritale, anziché quella del curante, osservando che “ a ciò si aggiunge che la valutazione del primo giudice tiene meglio conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr., tra le tante, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 5.1 con riferimenti)”. In una sentenza 9C_185/2013 del 17 aprile 2013, l’Alta Corte, confermando la STCA 36.2012.67 dell’11 febbraio 2013, ha ritenuto corretta, nonostante la certificazione dello psichiatra curante, la valutazione peritale psichiatrica eseguita dal SAM, ricordando che, in presenza di perizie esterne, il solo fatto che uno o più curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimetterle in discussione e ad imporre nuovi accertamenti (cfr. fra le tante 9C_330/2012 del 7 settembre 2012 consid. 4; 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4. con riferimenti). Questa Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dal profilo psichico dell’assicurata sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla Dr.ssa __________ del SAM. 2.6.2. Per quanto riguarda la patologia reumatologica l’assicurata è stata sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nella perizia del 20 marzo 2013 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “ Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente. Sindrome dolorosa panvertebrale cronica – principalmente nell’ambito della prima diagnosi; - minime alterazioni degenerative cervicali conformi all’età” (doc. AI 244-62). Dal punto di vista della capacità lavorativa egli ha – in un primo tempo – valutato l’assicurata abile a tempo pieno, in ogni attività, con un rendimento ridotto al massimo del 10%. Questa percentuale è ritenuta invariata sia rispetto alla perizia del 2009 che per quella del 2011 (doc. AI 244-63). Nel successivo rapporto del 19 aprile 2013 il Dr. __________, dopo aver preso visione della IRM lombare del 25 marzo 2013 e della IRM della colonna cervicale del 31 ottobre 2012 ha modificato la propria diagnosi indicando una Fibromialgia/sindrome somatoforme da dolore persistente. Sindrome dolorosa panvertebrale cronica – nell’ambito della prima diagnosi; - alterazioni degenerative cervicali tra C4 e C7 con osteocondrosi Modic I a livello C4-C5 e C6-C7; - probabile spondiloartrite assiale non radiologica (indifferenziata). Probabile spondiloartrite assiale non radiologica (indifferenziata).
- sacroileite bilaterale erosiva leggeremente attiva (MRI 25.3.2013) ” (doc. AI 244-68). Dal punto di vista della capacità lavorativa, con i nuovi elementi a disposizione, il perito ha valutato l’assicurata inabile al 40% nell’attività di ausiliaria di pulizie e aiuto-cucina, mentre l’inabilità è del 25% come commessa e venditrice. In altre attività manuali mediamente pesanti l’inabilità è del 40%, mentre in attività leggera l’incapacità è del 25% (doc. AI 244-69). Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalle conclusioni del Dr. __________ che non sono del resto state smentite da ulteriori certificati medico-specialistici. 2.6.3. Per quanto riguarda la patologia neurologica l’assicurata è stata sottoposta al consulto specialistico del Dr__________, spec. FMH in neurologia, il quale nella perizia del 22 marzo 2013 ha posto la diagnosi di “ Neuropatia del nervo safeno a ds. con associati dolori e disestesia nel territoio d’innervazione del nervo safeno ds. Neuropatia del nervo genito-femorale ds. nell’ambito di una linfadenopatia inguinale a ds. Cefalee croniche principalmente di tipo psicogeno con eventuale componente vasomotoria minore .” (doc. AI 244-75). La capacità lavorativa della paziente è valutata al 50% sia per l’ultima attività svolta che per altri lavori. Questa valutazione è ritenuta valevole a partire dal mese di maggio 2010 (doc. AI 244-75). Il TCA non ha motivo per distanziarsi neppure dalle conclusioni del Dr. __________. 2.6.4. Per quanto riguarda la patologia oncologica l’assicurata è stata sottoposta al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e oncologia-ematologia, il quale nel rapporto del 13 marzo 2013 ha posto la diagnosi di “1. Melanoma maligno cutaneo della regione antero-interna della coscia ds., tipo SSM, con crescita verticale, indice di Breslow 1.1 mm, livello di Clark III, stadio pT2a pN0 sn 0/6 M0, stadio IB, prima diagnosi settembre 2009: - resezione chirurgica in toto della lesione in data 01.09.2009; - escissione pericicatriziale complementare, ricerca ed escissione dei linfonodi sentinella in data 13.10.2009;- situazione attuale: nessuna evidenza di recidiva neoplastica .
2. Sindrome algica all’arto inferiore destro, successiva alla resezione chirurgica, di origine non chiara” (doc. AI 244-77). A mente del Dr. Spataro la malattia oncologica non ha influenza sulla capacità lavorativa dell’assicurata (doc. AI 244-77). Il TCA non ha motivo per distanziarsi neppure dalle conclusioni del Dr. __________ che non sono del resto state smentite da ulteriori certificati medico-specialistici. Nello scritto del 29 luglio 2013 della Dr.ssa __________ dell’Istituto oncologico __________, prodotto dalla ricorrente, la specialista ha attestato che non vi sono indizi clinici e laboratoristici di recidiva della malattia (doc. B). 2.6.5. In sede di osservazioni al progetto di decisione l’assicurata ha prodotto il certificato dell’8 agosto 2013 del medico curante Dr. __________, spec. FMH in medicina interna, dunque non specialista nella materia che qui ci occupa, che ha osservato “elementi non spiegabili con un’origine non organica” con una sintomatologia caratterizzata da vertigini, debolezza, intolleranza allo sforzo, lipotimia e oppressione precordiale. Sintomi presenti quando la paziente è in posizione eretta. Il medico curante ha quindi richiesto una valutazione al Dr. __________ che ha diagnosticato una “ probabile disfunzione neurovegetativa con sindrome da intolleranza ortostatica ”. Secondo il Dr. __________ l’assicurata non riesce a restare in posizione eretta a lungo, per cui non può svolgere attività lavorative a lungo termine (doc. AI 253-12). Il medico del SMR, Dr. __________, ha interpellato il Dr. __________ in merito al disturbo segnalato dal medico curante (doc. AI 257-1). Il Dr. __________ del Servizio di cardiologia e angiologia dell’Ospedale Regionale di __________, in data 29 agosto 2013, ha trasmesso al Dr. __________ una copia della valutazione effettuata il 23 maggio 2013 rilevando che per quanto riguarda l’idoneità professionale, dal punto di vista cardiocircolatorio, per un’attività con sforzi fisici leggeri e che non implica una stazione eretta prolungata l’assicurata è da ritenersi pienamente abile (doc. AI 258-1+258-2). Nelle annotazioni del 4 settembre 2013 il Dr. __________ ha confermato le conclusioni dei periti del SAM riguardo ad una capacità lavorativa residua del 50%, con l’aggiunta che è esigibile un’attività prevalentemente sedentaria che non implica una stazione eretta prolungata (doc. AI 259-1). In via ricorsuale l’avv.RA 1 ha prodotto lo scritto del 20 settembre 2013 del Dr. __________, il quale dopo aver ripreso il contenuto della sua precedente certificazione dell’8 agosto 2013, ha ribadito l’impossibilità di arrivare a una diagnosi conclusiva riguardo ai sintomi presentati dall’assicurata (vertigini, debolezza, intolleranza allo sforzo, lipotimia e oppressione precordiale) e l’inabilità al lavoro della paziente (doc. A4). I medici del SMR, Dr. __________ e Dr.ssa __________, cui è stato sottoposto anche questo referto, non hanno riscontrato elementi nuovi o nuove diagnosi (doc. VII1). In data 11 novembre 2013 il legale dell’assicurata ha prodotto un nuovo scritto del Dr. __________, unitamente alle risultanze delle misurazioni della pressione di RI 1. Il Dr. __________ ha diagnosticato una “ sindrome disautonomica ” all’origine dei malori dell’assicurata quando si sottopone a sforzi (doc. C1/2). Il Dr. __________ del SMR ha tuttavia rilevato che la misurazione delle pressioni arteriose non è risultata patologica: “ un abbassamento della pressione arteriosa a 104/72 con FC di 73 non corrisponde a patologia ” (doc. XVbis). 2.6.6. Globalmente i periti del SAM hanno concluso che rispetto alla precedente perizia SAM del 2011, la patologia psichiatrica è rimasta stabile, quella neurologica è peggiorata ma senza comportare maggiori limitazioni funzionali e quella reumatologica è peggiorata e comporta dal mese di novembre 2012 una maggior diminuzione della capacità lavorativa (doc. AI 244-46). Secondo i periti “ le percentuali d’incapacità lavorativa attestate per le varie patologie non devono essere sommate bensì integrate, perché si compensano vicendevolmente, essendo tutte all’origine di una diminuzione del rendimento ed incentrate sul problema del dolore cronico. Nonostante il peggioramento del quadro clinico, valutiamo la capacità lavorativa residua dell’A. nel suo insieme invariata rispetto alla precedente perizia del 01.07.2011. L’A. mantiene complessivamente una capacità lavorativa residua del 50%, intesa come diminuzione del rendimento per il normale tempo di lavoro, in tutte le attività lavorative leggere e mediamente pesanti, comprese quelle esercitate in precedenza di ausiliaria di pulizie, ausiliaria di cucina e commessa-venditrice. Non sono invece esigibili le attività pesanti e medio pesanti ” (doc. AI 244-46+47). A queste conclusioni vanno aggiunte le precisazioni del medico del SMR, Dr. __________, secondo cui è esigibile un’attività prevalentemente sedentaria che non implica una stazione eretta prolungata (doc. AI 259-1). 2.7. A proposito della valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). In una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che in quella causa era stato fatto. In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”. Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249). In una sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - concernente il caso di un assicurato affetto da patologie, invalidanti, sia reumatologiche che psichiatriche - il TCA ha, ancora una volta, avuto modo di sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un giudizio globale, che scaturisca da una ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. In quell’occasione, a fronte dell’opinione del perito psichiatra giudiziario, secondo il quale “la patologia psichiatrica complica e peggiora quella dell’apparato locomotorio” e vista la mancanza, fatta valere anche dal SMR, di una discussione globale tra perito psichiatra giudiziario e perito reumatologo, il Presidente del TCA ha provveduto a fare svolgere la valutazione globale nel corso del dibattimento che ha avuto luogo il 16 maggio 2013. Alla luce delle risultanze della discussione del 16 maggio 2013 fra il perito reumatologo e il perito psichiatra giudiziario, alla presenza delle parti e dei medici del SMR, il TCA, con sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 - dopo avere ricordato che, secondo la giurisprudenza federale la discussione fra gli esperti di principio non può essere rimessa in discussione dal giudice (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 8C_245/2012 del 9 aprile 2013) – ha concluso che l'assicurato è praticamente inabile al lavoro in misura totale per i suoi problemi di salute attestati dagli esperti in reumatologia e in psichiatria. In una sentenza 9C_262/2013 del 5 giugno 2013 il Tribunale federale ha stabilito che la valutazione globale delle patologie dell’assicurato può anche essere effettuata per via di circolazione e si è così espresso: " (…) 1.2. Im MEDAS-Gutachten vom 15. Dezember 2011 wurde eine den neurokognitiven Fähigkeiten entsprechende Verweistätigkeit, vorzugsweise sitzend, während zwei bis drei Stunden täglich als zumutbar bezeichnet. Diese Einschätzung galt ab Datum der Schlussbesprechung vom 30. November 2011, welche auf einem vorgängig im Zirkulationsverfahren erarbeiteten Konsensfindungsprozess aller beteiligten Fachleute beruhte. Die Vorinstanz hat darauf abgestellt, womit sie weder die Anforderungen an den Beweiswert ärztlicher Bericht verkannt hat noch in willkürliche Beweiswürdigung verfallen ist (Urteil 9C_604/2012 vom 16. November 2012 E. 1) : Der Zweck interdisziplinärer Gutachten ist, alle relevanten gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu erfassen und die sich daraus je einzeln ergebenden Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit in ein Gesamtergebnis zu fassen (BGE 137 V 210 E. 1.2.4 S. 224; SVR 2008 IV Nr. 15 S. 43, I 514/06 E. 2.1). Der abschliessenden, gesamthaften Beurteilung von Gesundheitszustand und Arbeitsfähigkeit kommt insbesondere dann grosses Gewicht zu, wenn sie auf der Grundlage einer Konsensdiskussion der an der Begutachtung mitwirkenden Fachärzte unter Leitung eines fallführenden Arztes (Hauptgutachter) erfolgt (Urteil 9C_687/2011 vom 8. Februar 2012 E. 3.2.2 mit Hinweis; vgl. auch Urteil 8C_854/2012 vom 4. April 2013 E. 4.2). Die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit im Gutachten vom 15. Dezember 2011 wurde somit von allen beteiligten Experten, namentlich auch von der Neurologin mitgetragen. Dies stellt keinen Widerspruch dazu dar, dass sie in ihrem Teilgutachten vom 1. September 2011 aus (rein) neurologischer Sicht von einer Arbeitsfähigkeit von 40 % ausgegangen war. Darin findet sich im Übrigen nichts, was die Einschätzung einer Arbeitsfähigkeit von 30 % (2 bis 3 Stunden im Tag) im Hauptgutachten als zweifelhaft oder sogar unrichtig erscheinen lassen könnte. Die von der Beschwerdeführerin erwähnte EDSS ist gemäss der neurologischen Gutachterin ein strenger Prädiktor dafür, in welcher Zeitspanne prozentual wieviele Patienten, die an einer Encephalomyelitis disseminata (MS) mit sekundärer chronischer Verlaufsform leiden, die Gehfähigkeit verlieren. Dieser Vorhersagewert verschlechtert sich von 3 bis 5. Die Expertin gab für die Beschwerdegegnerin den Wert 3,5 an. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern dies die Einschätzung der Arbeitsfähigkeit im neurologischen Teilgutachten und im Hauptgutachten in einen unauflösbaren Widerspruch bringt, und zwar umso weniger, als die Neurologin davon auszugehen scheint, dass die Beschwerdegegnerin im zeitlichen Rahmen zumutbarer Arbeitsfähigkeit von ca. drei Stunden täglich nicht voll leistungsfähig ist, wobei das genaue Ausmass nicht quantifiziert werden könne.” 2.8. Nella presente fattispecie, preso atto della discussione fra gli esperti avvenuta per via di circolazione (vedi la conferma sulle diagnosi e conclusioni della perizia da parte della Dr.ssa __________, del Dr. __________, del Dr. __________e del Dr. __________, cfr. doc. AI 244-1/49+50+51+52), questo Tribunale non ha motivi per non ritenere che l'assicurata è inabile al lavoro al 50% in ogni attività. Alla luce di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessata e richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c, 111 V 188 consid. 2b), che l'assicurata è inabile al 50% in ogni attività lavorativa dal 1° marzo 2011. 2.9. Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo economico. Preliminarmente va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011 (l’assicurata è stata posta al beneficio di una mezza rendita dal 1° giugno 2011). 2.9.1. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un’azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). Nel caso di specie, l’assicurata ha frequentato le scuole elementari, tre anni di scuola maggiore e un anno di economia domestica con il tirocinio quale sarta (attestato di capacità del 1985). Dall’anamnesi professionale ripresa nella perizia SAM del 6 febbraio 2009 si evince che l’assicurata ha avuto numerose esperienze lavorative quale operaia (anche a domicilio), commessa / cassiera, ausiliaria di cucina e ausiliaria di pulizie (doc. AI 59-12, 68-1). L’amministazione, visto che l’assicurata non ha mai avuto esperienze lavorative durature e dal 2008 è al beneficio del sostegno sociale, ha ritenuto di dovere fare capo ai dati statistici, in quanto non è possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che ella avrebbe potuto conseguire senza invalidità. In considerazione di ciò, il reddito da valido è stato determinato sulla base di dati statistici. Il TCA non ha ragioni per discostarsi da questo modo di procedere, peraltro non contestato dalla ricorrente (cfr. doc. I, IV). L’amministrazione, nella decisione impugnata ha applicato i dati statistici nazionali di cui alla Tabella TA1 2010, categoria 4, attività semplici e ripetitive ottenendo un importo mensile di fr. 4’225.-- che riportato su 41.7 ore corrisponde a fr. 4'404.56 al mese, pari a fr. 52'854.75 all’anno che aggiornati al 2011 sono fr. 53'383.29 (+1,0% per il 2011). 2.9.2. Per quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). L’Alta Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04). Nel caso concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--. Riportando questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie économique,9-2011,p. 94), esso ammonta a fr. 4'404.56 mensili oppure a fr. 52'854.75.-- per l'intero anno (fr. 4'404.56 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a). Dopo adeguamento all'indice dei salari nominali (" Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si ottiene, per il 2011 (+1,0%), un reddito mensile di fr. 4'448.60 oppure di fr. 53'383.29 per l'intero anno (fr. 4'448.60 x 12). In ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc). In una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%. La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo parziale (5%). In un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15% . In una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando: " Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente. A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo. Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore). In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un fattore di riduzione. Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b). Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni. Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%. Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B., I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute). La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3). Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.) Questa indicazione, posta sulla base dello studio della giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando esclusivamente dei multipli di 5. Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni: " (…) 5.5. La decisione del Tribunale cantonale di distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni, rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale, ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito statistico da invalido. 5.6. L'UAI si richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e 9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI interessato corrispondeva a un multiplo di 5.” 2.10. In concreto, nella decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione complessiva del 4% “ per attività leggere ” (cfr. doc. 251/1-4). In una sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75. L'Alta Corte al consid. 5.2 si è così espressa: " Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).» Nel caso di specie, alla luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto 2013 (cfr. consid. 2.9.2.), il TCA non può quindi condividere la scelta dell’Ufficio AI di applicare una riduzione del 4%, ma ritiene corretta una riduzione del 5%. Procedendo quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2011, partendo da un salario da invalido di fr. 53'383.29 e ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50%, ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 25'357.06 . C onfrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 53'383.29 (consid. 2.9.1.), emerge un tasso d’invalidità del 52,5%, arrotondato al 53% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad una mezza rendita di invalidità, come correttamente ritenuto dall’amministrazione. Per quanto riguarda il periodo precedente, il TCA non può che confermare l’incapacità lavorativa del 30% sino al 14 settembre 2009; l’incapacità lavorativa del 100% dal 15 settembre 2009 al 1° novembre 2009; l’incapacità lavorativa del 30% dal 2 novembre 2009 al 30 aprile 2010; l’incapacità lavorativa del 50% dal 1° maggio 2010 al 14 agosto 2010; l’incapacità lavorativa del 100% dal 15 agosto 2010 al 28 febbraio 2011 e l’incapacità lavorativa del 50% dal 1° marzo 2011. Pertanto l’assicurata ha diritto dal 1° maggio 2010, secondo il calcolo della media retrospettiva, ad un quarto di rendita (grado AI del 41%); dal 1° agosto 2010, ovvero tre mesi dopo l’assegnazione, ella ha diritto a mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%); dal 1° novembre 2010, ovvero tre mesi dopo il peggioramento dello stato di salute, ha diritto ad una rendita intera (grado AI del 100%); dal 1° giugno 2011, ovvero tre mesi dopo il nuovo miglioramento dello stato di salute (art. 88a OAI), ha diritto a mezza rendita (grado AI del 50%). Il versamento della rendita può però decorrere unicamente a far capo dal 1° febbraio 2011, ovvero sei mesi dopo l’inoltro della nuova richiesta di prestazioni (art. 29 LAI). Visto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto . 2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a carico dell’assicurata, la quale ha tuttavia chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. doc. I). Al riguardo il Consiglio federale nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (misure di semplificazione della procedura) del 24 maggio 2005 in FF 2005 pag. 2751 seg. si è così espresso: " (...) Quando sono adempite le condizioni del gratuito patrocinio, la procedura di ricorso in materia di AI continuerà ad essere gratuita (con riserva di una successiva restituzione) per gli assicurati interessati, come negli altri settori del diritto amministrativo. Si intende così garantire che saranno prese in considerazione le particolarità del singolo caso, in modo tale che anche le persone meno abbienti possano accedere ai tribunali. (...) Le stesse considerazioni valgono a proposito delle procedure di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni e, per le persone residenti all'estero, dinanzi alla Commissione di ricorso AVS/AI. In altri termini, quando non può essere concesso il gratuito patrocinio in seguito a circostanze particolari che riguardano il singolo caso, per le controversie concernenti prestazioni dell'AI i Cantoni devono stabilire limiti di spesa inferiori rispetto agli altri settori del diritto amministrativo. Al fine di tener conto della componente di politica sociale, fisseranno questi limiti non in funzione del valore litigioso, ma in funzione dell'onere effettivo. È stato fissato un limite di spesa (dai 200 ai 1000 franchi) equivalente a quello stabilito nella revisione totale dell'organizzazione giudiziaria. Si è così dato seguito al suggerimento espresso dalla maggioranza dei Cantoni nella procedura di consultazione. (...)" 2.12. La ricorrente ha infine postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I). Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 86, pag. 626). I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 88s) – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno (cfr. anche art. 3 Lag), se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (cfr. anche art. 14 cpv. 2 Lag) e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. anche art. 14 cpv. 1 Lag; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti). Dalle tavole processuali si evince che la ricorrente, divorziata, percepisce la prestazione complementare alla rendita di invalidità.(cfr. doc. A5). In tali circostanze l’indigenza deve essere ammessa. L’assicurata non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva essere privo di fondamento. Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurata, il gratuito patrocinio va quindi concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6). Ne consegue che la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007). Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
3. Le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte dallo Stato.
4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti