Metodo misto (80%-20%). Revisione. Rinvio in quanto le patologie neurologiche e reumatologiche non sono state chiarite in modo soddisfacente. L'amministrazione si dovrà chinare altresì sulla questione del cumulo o meno delle patologie
Erwägungen (1 Absätze)
E. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui
"
Qualora l’assicurato eserciti un’attività
lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,
l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se
inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la
parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e
poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei
due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V
146.
Anche in
altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In una
sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria
giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI
[nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta
Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare,
fondandosi sulla globalità delle
circostanze
,
se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella
causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,
30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pagg. 190s).
2.6. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la
capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il
cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a
prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza
interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non
soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto
retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella
causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op.
cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 258).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita
d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l
’art. 88bis cpv. 2
lett. a OAI stabilisce che l
a riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto,
il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.7. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,
il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità
tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua
capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC
1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998
nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'
art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid.
2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.).
Un'eccezione a questo principio entra in
linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'
art. 4 cpv. 1
LAI
(cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra
sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In
una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid.
3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid.
2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito dell'esame dei
criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27
gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
"
(...)
3.
3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de
recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble
somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation
de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen
sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que
deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence
d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état
psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit
psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que
les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements
thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et
de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de
la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas
de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine
intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits
manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les
avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au
dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet
2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du
tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre
pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration
sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la
vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens
collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des
traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de
l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses
douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le
recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point
l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces
derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls
deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance
du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la
seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux
(singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________,
spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport
du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une
affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du
critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi
retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé.
On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont
l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février
2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de
troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de
l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des
premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
Sul
tema confronta la sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012
IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve
non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid.
3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere
chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del
carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
Il Tribunale
Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF
137 V 64, ha esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi
somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel
quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal
profilo patogenetico ed eziologico.
In
tale contesto l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt.
(…)”
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.8. Nell’evenienza
concreta l’Ufficio AI, nella decisione
del 30
giugno 2008, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurata
un quarto di rendita AI a far tempo dal 1° agosto 2006 sulla base della perizia
pluridisciplinare del 18 maggio 2007, svolta dal PD Dr. __________, spec. FMH
in neurologia (l’aspetto psichiatrico è stato esaminato dal Dr__________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia) per conto dell’assicuratore malattia (doc.
LaMal 3-1) e della valutazione del Servizio Medico Regionale (SMR) del 28
agosto 2007 (doc. AI 20-1).
Nella perizia
del 18 maggio 2007 il Dr. __________ ha posto la seguente diagnosi globale:
"
(…)
unfall-assoziierte Diagnosen
:
1)
St. p.Frontalkollision am 23.8.2005 mit HWS-Beschleunigungstrauma
mit konsekutiv:
Akutphase: -
Kopf- und Nackenschmerzen mit
Ausstrahlung in die Schultern
chronische
Phase / aktuell:
-
cervicocephales und linksseitiges cervicobrachiales Syndrom
- minimale kognitive
Funktionsstörung
- somatoforme Schmerzstörung (ICD-10 F 45) im
engeren Sinn einer anhaltenden somatoformen Schmerzstörung
(ICD-10 F45.4)
(DD:
Anpassungsstörung nach Verkehrsunfall mit Angst und Depression
(ICD-10 F43.21))
-
vegetatives Syndrom mit unspezifischen
Symptomen (Schwitzen, Ohrschmerzen)
unfallfremde Diagnosen
2)
chronisch rezidivierende Lumbago bei multisegmentaler Diskopathie
von L3 bis S1 mit Diskusprotrusionen postero-lateral L3/4 rechts und L4/L5
posterior
3)
Tonsillektomie 1973
4)
1993
Abort, 1994 Sectio cesarea
5)
Nikotinabusus”
(doc. LaMal 3-12).
Per quanto riguarda la
capacità lavorativa residua il perito ha indicato
un’inabilità
lavorativa dell’80% in attività abituale e del 50% in attività adeguata
(doc.
LaMal 3-12/18).
Il Dr. __________
del Servizio Medico Regionale (SMR) nelle annotazioni del 28 agosto 2007 ha posto, da parte sua, la diagnosi di “
1) Grave sindrome cervicale post traumatica
(23.08.2005); 2) Sindrome lombospondilogena post traumatica (23.08.2005); 3)
Disturbo somatoforme, minimo disturbo cognitivo
” e - facendo riferimento
alla perizia del Dr. __________ - indicato un’inabilità lavorativa dell’80% in
attività abituale e del 50% in attività adeguata (doc. AI 20-1).
In sede
di revisione della rendita l’Ufficio AI ha affidato al Servizio Accertamento
Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità il mandato di esperire una perizia
pluridisciplinare.
In tale
ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia neurologica (cfr. perizia
del 28 settembre 2010 Dr. __________), quella psichiatrica (cfr. perizia del 16
novembre 2010 Dr.ssa __________ e Dr. __________ e quella reumatologica (cfr.
perizia del 6 settembre 2010 Dr. __________).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 3 dicembre 2010 i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi
con
influenza sulla capacità lavorativa di “
Sindrome
cervicovertebrale su alterazioni statiche e iniziali alterazioni degenerative
con interessamento del segmento C4/C5 e in minor misura del segmento C5/C6 con
condrosi e iniziale uncartrosi. Sindrome lombovertebrale su alterazioni
statiche con leggera scoliosi a forma di S della colonna nella zona lombare,
nonché alterazioni degenerative plurisegmentali interessanti i segmenti L3/L4,
L4/L5 ed L5/S1 con osteocondrosi e spondilosi. Sindrome somatoforme da dolore
persistente, in apparente remissione
” (doc. AI
98-16).
Quale
diagnosi
senza
influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta
quella di “
Sindrome fibromialgica nell’ambito della sindrome somatoforme del
dolore persistente. Attacchi episodici di cefalea vasomotorica emicraniforme.
Obesità con BMI 38 kg/m2
” (doc. AI 98-16).
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura dell’80%, inteso come
riduzione del rendimento, in tutte le attività finora esercitate (assistente di
cura, ausiliaria di economia domestica, ausiliaria di fisioterapia, assistente
geriatrica), e in un’attività lavorativa adeguata (doc. AI 98-21/23).
Da parte
sua la ricorrente ha prodotto la valutazione del Dr. __________, spec. FMH in
neurologia e primario della Clinica __________ (doc. A2).
2.9. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo
2008),
al fine di poter graduare l'invalidità,
all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di
documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo
stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato
è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio
per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili
dall'assicurato (
DTF 125 V 256
consid.
4 pag. 261;
115 V 133
consid. 2 pag. 134;
114 V 310
consid. 3c pag. 314;
105 V 156
consid.
1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c;
Meyer-Blaser
, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123)
, bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;
Locher
, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;
STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA
U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore
non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007
).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che
se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'
art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al
valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in
DTF
136 V 376 il Tribunale Federale
ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid.
3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer-Blaser
,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al
riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere
conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato
peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008,
STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.10. Al fine di stabilire il grado
d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato all’80%
la parte dedicata all’attività salariata e al 20% la quota dedicata alle
mansioni domestiche.
Tale suddivisione deve
essere confermata. Lo stesso rappresentante della ricorrente nel proprio
ricorso ha precisato che “
si considera corretta la metodologia di calcolo
applicata dall’UAI che non viene, dunque, in questa sede contestata
” (doc.
I, pag. 12).
2.11. Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute di RI 1 è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli
atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto le patologie
neurologiche e reumatologiche dell’assicurata non sono state chiarite in modo
soddisfacente.
2.11.1.
Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica
l’assicurata
è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie
al consulto specialistico della Dr.ssa __________, medico caposervizio del
Servizio di psichiatria e di psicologia medica (__________ di __________ e del
Dr. __________ medico capo clinica __________ e spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, i quali nella perizia del 16 novembre 2010, hanno posto la
diagnosi: “
I
CD-10, F45.4
Sindrome somatofor
m
e da
dolore persistente, in apparente remissione”.
I
periti hanno indicato di concordare pienamente con quanto avevano diagnosticato
i periti che avevano esaminato l’assicurata nel 2007 e nel 2009.
Va
infatti precisato che in ambito di assicurazione malattia l’assicurata è stata
nuovamente valutata dal punto di vista psichiatrico dal Dr. __________ e dal
quello neuropsicologico dal PD Dr. __________ nel luglio 2009.
Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica è stata confermata dal Dr. __________
la precedente diagnosi
di “
somatoforme Schmerzstörung (ICD-10 F 45) im engeren Sinn, anhaltenden somatoforme Schmerzstörung (ICD-10 F45.4)
”
ed evidenziato un miglioramento rispetto all’ottobre 2006 con
capacità lavorativa del 50% quale ausiliaria di cure (doc. LaMal 16-3).
La Dr.ssa
__________ e il Dr. __________ ritengono che la capacità lavorativa di RI 1
nell’attività di assistente di cura, come anche in altre attività, sia ridotta
nella misura del 20% (doc. AI 98-34).
Per
quanto riguarda l’evoluzione del quadro psichico i periti hanno indicato che
inizialmente la peritanda presentava un’incapacità lavorativa dell’80% (ottobre
2006), poi scesa al 50% (giugno 2009), sino al 20% attuale. La prognosi è
favorevole (doc. AI 98-34).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità
lavorativa residua dell’interessata.
Nella
perizia del 9 gennaio 2012 il Dr. __________ ha indicato di non essere
competente per porre una diagnosi psichiatrica rinviando su questo tema alla
perizia del Dr. __________ del 2007 (doc. A2, pag. 17).
2.11.2.
Quanto alla
valutazione neurologica e a quella reumatologica, per contro, il TCA non può,
in mancanza di ulteriori approfondimenti, confermare la correttezza delle
valutazioni peritali del SAM, per le ragioni che seguono.
2.11.2.1. Per quanto riguarda la patologia
neurologica
, l’assicurata è stata sottoposta ad esame
nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________,
spec. FMH in neurologia, il quale nella perizia del 28 settembre 2010, ha diagnosticato degli “
Attacchi episodici di cefalea vasomotorica
emicraniforme
”
senza
influenza sulla capacità lavorativa né per il lavoro attuale, né per altri
lavori e nelle mansioni casalinghe (doc. AI 98-29).
Nella
valutazione peritale del 9 gennaio 2012 il Dr. __________, spec. FMH in
neurologia, ha posto la diagnosi di “
Stato in esiti
d'incidente automobilistico il mattino del 23.08.05 (collisione frontale con altro
autoveicolo, impatto maggiormente sulla parte sinistra della sua auto) con
trauma distorsivo della colonna cervicale con oggi la sintomatologia seguente,
sempre presente, accentuata dal carico fisico: - Sindrome cervico-cefalica con
maggiore accentuazione a sinistra; - Sindrome cervico-brachiale a sinistra, con
parestesie periferiche; - Algie a livello della spalla, della scapola e zona
soprascapolare a sinistra; - Dolori lombari, con irradiazione nelle estremità
inferiori, maggiormente a sinistra, parestesie recidivanti agli arti inferiori
e disturbi del cammino nel senso di rallentamento dovuto alle algie lombari
-
Discreti disturbi della concentrazione e affaticamento eccessivo
” doc. A2, pag. 17).
Il Dr. __________ pur
riconoscendo un’evoluzione positiva della sintomatologia rispetto al 2007 e al 2009 ha ritenuto che non ci sia stata una modifica sostanziale dello stato di salute.
Lo specialista ha quindi
messo in luce alcune discrepanze dal profilo diagnostico della perizia SAM del
3 dicembre 2010.
A suo dire “
La traumatizzazione indiretta nell'ambito del trauma distorsivo
cervicale nell'ambito dell'incidente in questione non viene discussa (…) La
diagnosi del SAM non considera la sindrome cervico-cefalica, la sindrome
cervico-brachiale a sinistra, con parestesie periferiche, le algie a livello
della spalla, della scapola e della zona soprascapolare a sinistra. Non vengono
ricordati i discreti disturbi della concentrazione e affaticamento eccessivo
” (doc. A2, pag. 20).
Il Dr. __________ si è
quindi discostato dalla diagnosi di “
Attacchi episodici di
cefalea vasomotorica emicraniforme
” considerando le
cefalee nell’ambito di una sindrome cervico-cefalica (doc. A2, pag. 21).
La capacità lavorativa di RI
1
è ritenuta invariata rispetto alle valutazioni del Dr. __________,
in quanto non vi sono stati cambiamenti dello stato di salute tali da permettere
un differente giudizio (doc. A2, pag. 22).
Nel rapporto del 3
settembre 2009 il PD Dr. __________ aveva nuovamente valutato l’assicurata e posto
la medesima diagnosi del 18 maggio 2007 con un’incapacità lavorativa del
20-30%, mentre dal punto di vista interdisciplinare la capacità lavorativa era
stata fissata al 50% (doc. LaMal 17-2)
Secondo il Dr. __________
la paziente, dal punto di vista neurologico-neuropsicologico è inabile al
lavoro nella misura del 30% (doc. A2, pag. 23).
La perizia del Dr. __________
non è stata sottoposta ai periti del SAM, per una presa di posizione, bensì valutata
unicamente dai medici del SMR, non specialisti né in neurologia, né in
reumatologia (doc. AI 132-1, VIIIbis).
Alla luce
di quanto sopra il TCA ritiene che non è possibile, senza procedere ad
ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che dal punto
di vista neurologico l’assicurata sia abile pienamente.
2.11.2.2. Per quanto riguarda la patologia
reumatologica
, l’assicurata è stata sottoposta ad esame
nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________
spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale nella perizia del 6
settembre 2010 ha posto la diagnosi
di “
- Sindrome
cervicovertebrale su alterazioni statiche e iniziali alterazioni degenerative
con interessamento del segmento C4/C5 e in minor misura del segmento C5/C6 con
condrosi e iniziale uncartrosi; - Sindrome lombovertebrale su alterazioni
statiche con leggera scoliosi a forma di S della colonna nella zona lombare,
nonché alterazioni degenerative plurisegmentali interessanti i segmenti L3/L4,
L4/L5 ed L5/S1 con osteocondrosi e spondilosi
” (doc. AI 98-41).
Il perito
ha indicato un’incapacità lavorativa dell’assicurata – per le patologie
reumatologiche – quale assistente geriatrica del 20% e del 10% quale casalinga,
mentre in un’attività adeguata la capacità lavorativa è piena (doc. AI 98-43).
Il Dr. __________
ha tuttavia precisato che “
Il quadro radiologico non
si è modificato sostanzialmente rispetto alle valutazioni del 2005. Il decorso
è stato inoltre caratterizzato da un incremento della sintomatologia alla
colonna lombare con irradiazione alle estremità inferiori prevalentemente sul
lato sinistro con alle volte disturbi della sensibilità
” (doc. AI 98-42).
Anche per quanto riguarda
la patologia reumatologica il Dr. __________ non concorda con la valutazione
del SAM.
Da un lato questo
specialista ritiene poco chiaro come abbiano potuto i periti del SAM modificare
la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata, sebbene dal 2005
nessuna modifica sostanziale, sia clinica che radiologica sia intervenuta.
Anche con riferimento alla valutazione del 3 settembre 2009, dove il PD Dr. __________
poneva la medesima diagnosi del 18 maggio 2007 con un’incapacità lavorativa del
20-30% (doc. A2, pag. 21).
Dall’altra, il perito
dell’amministrazione – Dr. __________ – avrebbe ricondotto le limitazioni
funzionali alle problematiche degenerative della colonna cervicale e lombare,
mentre secondo il Dr. __________ queste limitazioni sono da riferire alla
sindrome cervico-cefalica con maggiore accentuazione a sinistra, alla sindrome
cervi-brachiale a sinistra, con parestesie periferiche e alle algie a livello
della spalla, della scapola e zona soprascapolare. L’origine della
sintomatologia non è da ricondurre semplicemente alle problematiche
degenerative della colonna cervicale e lombare, ma al trauma distorsivo della
colonna cervicale (doc. A2, pag. 23).
Il Dr. __________ si detto
d’accordo per quanto riguarda la descrizione dei limiti fisici esposta dal Dr. __________,
ma non sulla valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa (doc. A2,
pag. 26).
Anche in questo caso la
perizia del Dr. __________ non è stata sottoposta ai periti del SAM, per una
presa di posizione, bensì valutata unicamente dai medici del SMR, non
specialisti né in neurologia, né in reumatologia (doc. AI 132-1, VIIIbis).
Il TCA
ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti,
concludere con sufficiente tranquillità che dal punto di vista reumatologico
l’assicurata sia abile all’80% nell’ultima attività lavorativa e al 100% in attività
adeguate.
2.11.3. Il
rinvio si giustifica anche per quanto riguarda la
valutazione
globale delle patologie di cui soffre l’assicurata.
Va
qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,
ciò che nella causa in esame è stato fatto.
In una sentenza
I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il
Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse
inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Nel
referto peritale del 3 dicembre 2010 la Dr.ssa __________ e il Dr. __________,
hanno indicato che le incapacità lavorative non devono essere sommate, “
in
quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa
(che in parte si sovrappongono) comportano sempre una riduzione del rendimento
”.
Viene quindi determinato una grado di capacità lavorativa globale dell’80% in
tutte le attività (doc. AI 98-22).
Secondo il Dr. __________ invece
gli aspetti somatici (30% d’inabilità) e psichiatrici (20% d’inabilità) vanno
sommati e conducono ad un’incapacità lavorativa del 50%.
(doc.
AI 98-24).
Si devono
sommare “
perché hanno un impatto sulla capacità che ben si possono
distinguere
”. Il perito interpellato dall’assicurata ha evidenziato come
non venga spiegato in che senso si sovrappongono le patologie somatiche e
psichiche.
“
L'argomentazione
"in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità
lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento" non mi sembra
abbia una valenza dimostrativa
” (doc. AI 98-25).
Viene
quindi contestata la valutazione complessiva dell’80% di capacità lavorativa e
ritenuta una capacità lavorativa del 50% nell’attività di assistente geriatrica
(doc. AI 98-25).
Anche per quanto riguarda
le critiche del Dr. __________ in merito alla valutazione complessiva delle
patologie di cui soffre l’assicurata non sono stati interpellati i periti del
SAM.
2.12.
Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è
tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla
loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di
rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici
fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza
valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si
fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,
del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su
esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona
esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia
chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni
dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311
consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).
L'elemento
rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo
di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma
semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
Nella DTF
125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572)
, la nostra Corte federale ha stabilito che ai
rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve
essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti,
compiutamente motivati, di per
sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una
sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione,
a condizione che non sussista dubbio alcuno,
nemmeno il più lieve
,
a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha
dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l¿ffidabilità dei rapporti dei medici interni
all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di
prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei
medici curanti.
2.13. Chiamato a
pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF
8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta
(cfr. consid. 2.12.), ritiene che, nel caso di specie non sia possibile, senza
procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità
che lo stato valetudinario dell’assicurata sia migliorato e giustifichi una
capacità lavorativa dell’80% in ogni attività, ciò che consentirebbe la soppressione
della rendita d’invalidità.
L’amministrazione
dovrà ulteriormente approfondire – alla luce delle considerazioni del Dr. __________
nella perizia del 9 gennaio 2012 – la patologia neurologica, sia dal punto di
vista diagnostico che dei limiti funzionali e della capacità lavorativa
residua, sia la patologia reumatologica dal punto di vista diagnostico che dei
limiti funzionali e della capacità lavorativa residua.
Il SAM si
dovrà inoltre chinare sulla questione del cumulo o meno delle patologie (neurologiche,
reumatologiche e psichiatriche) di cui soffre l’assicurata alla luce di quanto
in precedenza sottolineato dal TCA (cfr. consid. 2.11.3.).
Infine,
dopo aver valutato l’aspetto economico l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sul diritto alla rendita.
2.14. Nella già
citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per
un complemento istruttorio.
Nella
concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano un complemento, si giustifica il rinvio
degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La
decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI.
In esito ai complementi istruttori indicati al consid. 2.13. l’amministrazione
si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.
2.15.
V
isto
l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
un importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
2.16. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositiv
- dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2013 32.2012.143 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2013 32.2012.143 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 10.01.2013 32.2012.143
Metodo misto (80%-20%). Revisione. Rinvio in quanto le patologie neurologiche e reumatologiche non sono state chiarite in modo soddisfacente. L'amministrazione si dovrà chinare altresì sulla questione del cumulo o meno delle patologie
Raccomandata Incarto n. 32.2012.143 LG /DC/ sc Lugano 10 gennaio 2013 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Luca Giudici, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 14 maggio 2012 di RI 1 rappr. da: RA 1 contro la decisione del 22 marzo 2012 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1. RI 1, nata nel 1969, attiva quale ausiliaria di economia domestica e casalinga, in data 10 agosto 2006 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) segnalando una “ grave sindrome cervicale postraumatica, sindrome lombovertebrale residua ” conseguente ad un incidente automobilistico del 23 agosto 2005 (doc. AI 1-1/5). 1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio AI con decisione del 30 giugno 2008, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurata
– in applicazione del metodo misto – un quarto di rendita AI a far tempo dal 1° agosto 2006 (doc. AI 56-1). 1.3. In sede di revisione della rendita avviata nel mese di novembre del 2008 l’UAI ha dato mandato al Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità di esperire un accertamento medico pluridisciplinare (reumatologico, neurologico e psichiatrico) (doc. AI 89-1) e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 102-1). Con decisione del 22 marzo 2012 (doc. AI 133-1), preavvisata con progetto del 18 maggio 2011 (doc. AI 105-1), l’Ufficio AI ha quindi soppresso la rendita presentando l’assicurata un grado d’invalidità del 20%. 1.4. Contro questa decisione l’insorgente, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in ordine l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione dell’incarto all’Ufficio AI affinché prenda una decisione motivata sulla perizia del Dr. __________, in via principale il riconoscimento di un quarto di rendita d’invalidità e in via subordinata la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti medici ed economici volti a stabilire il diritto dell’assicurata ad almeno un quarto di rendita d’invalidità (doc. I). La ricorrente ha contestato la valutazione pluridisciplinare svolta dall’amministrazione che avrebbe fissato una capacità lavorativa dell’80% malgrado gli esiti degli accertamenti medici esperiti in sede di revisione siano sovrapponibili a quelli eseguiti nel periodo successivo all’infortunio. Vengono contestate sia le conclusioni del perito reumatologo, che quelle del neurologo e dello psichiatra (doc. I). A sostegno delle proprie argomentazioni l’insorgente ha prodotto la perizia del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, le cui conclusioni – secondo il legale di RI 1 – non sono state sottoposte ai singoli periti. Viene quindi rimproverato all’amministrazione di non aver eseguito ulteriori accertamenti e di “ avere scandalosamente bistrattato la valutazione del Dr. med. __________ ” in violazione del diritto di essere sentito (doc. I, pag. 10). Per quanto riguarda gli aspetti economici il ricorrente ha contestato l’importo del reddito da valido, quello da invalido e le riduzioni per motivi sociali (doc. I). 1.5. In risposta l’UAI, sulla base delle valutazioni del SAM e del SMR, per l’aspetto medico e della valutazione della consulente in integrazione professionale, per l’aspetto economico, si è riconfermato nel proprio provvedimento postulando la reiezione integrale del gravame (doc. IV). 1.6. Con lo scritto del 5 luglio 2012 l’avv. RA 1 ha richiesto l’audizione testimoniale del Dr. __________ dinanzi al TCA e l’espletamento di una perizia medica giudiziaria (doc. VI). La lettera del 5 luglio 2012 dell’insorgente è stata trasmessa per osservazioni all’UAI (doc. VII). 1.7. In data 20 agosto 2012 l’UAI, dopo aver sottoposto nuovamente il caso alla valutazione del SMR, si è riconfermato nella propria decisione (doc. VIII+bis). I doc. VII, VIII+bis sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. IX). in diritto In ordine 2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un miglioramento delle patologie invalidanti di cui è affetta RI 1 giustificante, in via di revisione, la soppressione della rendita d’invalidità. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore sino dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199). A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa: " Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità." L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro. 2.4. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui " Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti." Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146. Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg. Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504. In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni. L’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto. 2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s). 2.6. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4). Per stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258). Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per grandi invalidi), l ’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che l a riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione. 2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti). In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura. Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso: " 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294). In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)." Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che: " 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemes-sung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)." In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster). A proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa: " (...) 3. 3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). 3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail. Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet
2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence. En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé." Sul tema confronta la sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2). La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando: " (…) Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia. Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) Il Tribunale Federale, in una sentenza 9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in DTF 137 V 64, ha esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia (sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed eziologico. In tale contesto l’Alta Corte si è così espressa: " (…) 4.2 Diese im Bereich der somatoformen Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4 S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr. 45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010 E. 2.3, 9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008 E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30. April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE 136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung (Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend wirkt. (…)” In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). 2.8. Nell’evenienza concreta l’Ufficio AI, nella decisione del 30 giugno 2008, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurata un quarto di rendita AI a far tempo dal 1° agosto 2006 sulla base della perizia pluridisciplinare del 18 maggio 2007, svolta dal PD Dr. __________, spec. FMH in neurologia (l’aspetto psichiatrico è stato esaminato dal Dr__________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia) per conto dell’assicuratore malattia (doc. LaMal 3-1) e della valutazione del Servizio Medico Regionale (SMR) del 28 agosto 2007 (doc. AI 20-1). Nella perizia del 18 maggio 2007 il Dr. __________ ha posto la seguente diagnosi globale: " (…) unfall-assoziierte Diagnosen : 1) St. p.Frontalkollision am 23.8.2005 mit HWS-Beschleunigungstrauma mit konsekutiv: Akutphase: - Kopf- und Nackenschmerzen mit Ausstrahlung in die Schultern chronische Phase / aktuell: - cervicocephales und linksseitiges cervicobrachiales Syndrom
- minimale kognitive Funktionsstörung
- somatoforme Schmerzstörung (ICD-10 F 45) im engeren Sinn einer anhaltenden somatoformen Schmerzstörung (ICD-10 F45.4) (DD: Anpassungsstörung nach Verkehrsunfall mit Angst und Depression (ICD-10 F43.21)) - vegetatives Syndrom mit unspezifischen Symptomen (Schwitzen, Ohrschmerzen) unfallfremde Diagnosen 2) chronisch rezidivierende Lumbago bei multisegmentaler Diskopathie von L3 bis S1 mit Diskusprotrusionen postero-lateral L3/4 rechts und L4/L5 posterior 3) Tonsillektomie 1973 4) 1993 Abort, 1994 Sectio cesarea 5) Nikotinabusus” (doc. LaMal 3-12). Per quanto riguarda la capacità lavorativa residua il perito ha indicato un’inabilità lavorativa dell’80% in attività abituale e del 50% in attività adeguata (doc. LaMal 3-12/18). Il Dr. __________ del Servizio Medico Regionale (SMR) nelle annotazioni del 28 agosto 2007 ha posto, da parte sua, la diagnosi di “
1) Grave sindrome cervicale post traumatica (23.08.2005); 2) Sindrome lombospondilogena post traumatica (23.08.2005); 3) Disturbo somatoforme, minimo disturbo cognitivo ” e - facendo riferimento alla perizia del Dr. __________ - indicato un’inabilità lavorativa dell’80% in attività abituale e del 50% in attività adeguata (doc. AI 20-1). In sede di revisione della rendita l’Ufficio AI ha affidato al Servizio Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità il mandato di esperire una perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia neurologica (cfr. perizia del 28 settembre 2010 Dr. __________), quella psichiatrica (cfr. perizia del 16 novembre 2010 Dr.ssa __________ e Dr. __________ e quella reumatologica (cfr. perizia del 6 settembre 2010 Dr. __________). Globalmente, quindi, nel rapporto peritale del 3 dicembre 2010 i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di “ Sindrome cervicovertebrale su alterazioni statiche e iniziali alterazioni degenerative con interessamento del segmento C4/C5 e in minor misura del segmento C5/C6 con condrosi e iniziale uncartrosi. Sindrome lombovertebrale su alterazioni statiche con leggera scoliosi a forma di S della colonna nella zona lombare, nonché alterazioni degenerative plurisegmentali interessanti i segmenti L3/L4, L4/L5 ed L5/S1 con osteocondrosi e spondilosi. Sindrome somatoforme da dolore persistente, in apparente remissione ” (doc. AI 98-16). Quale diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “ Sindrome fibromialgica nell’ambito della sindrome somatoforme del dolore persistente. Attacchi episodici di cefalea vasomotorica emicraniforme. Obesità con BMI 38 kg/m2 ” (doc. AI 98-16). Quanto alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura dell’80%, inteso come riduzione del rendimento, in tutte le attività finora esercitate (assistente di cura, ausiliaria di economia domestica, ausiliaria di fisioterapia, assistente geriatrica), e in un’attività lavorativa adeguata (doc. AI 98-21/23). Da parte sua la ricorrente ha prodotto la valutazione del Dr. __________, spec. FMH in neurologia e primario della Clinica __________ (doc. A2). 2.9. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.). Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa. In una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010. L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi: (a livello amministrativo) - assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1), - differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2), - miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3), - rafforzamento dei diritti di partecipazione: -- in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93); -- alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446); (a livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza) In caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2). Infine, il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011). Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). Al riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124). 2.10. Al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato all’80% la parte dedicata all’attività salariata e al 20% la quota dedicata alle mansioni domestiche. Tale suddivisione deve essere confermata. Lo stesso rappresentante della ricorrente nel proprio ricorso ha precisato che “ si considera corretta la metodologia di calcolo applicata dall’UAI che non viene, dunque, in questa sede contestata ” (doc. I, pag. 12). 2.11. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute di RI 1 è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto le patologie neurologiche e reumatologiche dell’assicurata non sono state chiarite in modo soddisfacente. 2.11.1. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico della Dr.ssa __________, medico caposervizio del Servizio di psichiatria e di psicologia medica (__________ di __________ e del Dr. __________ medico capo clinica __________ e spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, i quali nella perizia del 16 novembre 2010, hanno posto la diagnosi: “ I CD-10, F45.4 Sindrome somatofor m e da dolore persistente, in apparente remissione”. I periti hanno indicato di concordare pienamente con quanto avevano diagnosticato i periti che avevano esaminato l’assicurata nel 2007 e nel 2009. Va infatti precisato che in ambito di assicurazione malattia l’assicurata è stata nuovamente valutata dal punto di vista psichiatrico dal Dr. __________ e dal quello neuropsicologico dal PD Dr. __________ nel luglio 2009. Per quanto riguarda la patologia psichiatrica è stata confermata dal Dr. __________ la precedente diagnosi di “ somatoforme Schmerzstörung (ICD-10 F 45) im engeren Sinn, anhaltenden somatoforme Schmerzstörung (ICD-10 F45.4) ” ed evidenziato un miglioramento rispetto all’ottobre 2006 con capacità lavorativa del 50% quale ausiliaria di cure (doc. LaMal 16-3). La Dr.ssa __________ e il Dr. __________ ritengono che la capacità lavorativa di RI 1 nell’attività di assistente di cura, come anche in altre attività, sia ridotta nella misura del 20% (doc. AI 98-34). Per quanto riguarda l’evoluzione del quadro psichico i periti hanno indicato che inizialmente la peritanda presentava un’incapacità lavorativa dell’80% (ottobre 2006), poi scesa al 50% (giugno 2009), sino al 20% attuale. La prognosi è favorevole (doc. AI 98-34). Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata. Nella perizia del 9 gennaio 2012 il Dr. __________ ha indicato di non essere competente per porre una diagnosi psichiatrica rinviando su questo tema alla perizia del Dr. __________ del 2007 (doc. A2, pag. 17). 2.11.2. Quanto alla valutazione neurologica e a quella reumatologica, per contro, il TCA non può, in mancanza di ulteriori approfondimenti, confermare la correttezza delle valutazioni peritali del SAM, per le ragioni che seguono. 2.11.2.1. Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata è stata sottoposta ad esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale nella perizia del 28 settembre 2010, ha diagnosticato degli “ Attacchi episodici di cefalea vasomotorica emicraniforme ” senza influenza sulla capacità lavorativa né per il lavoro attuale, né per altri lavori e nelle mansioni casalinghe (doc. AI 98-29). Nella valutazione peritale del 9 gennaio 2012 il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha posto la diagnosi di “ Stato in esiti d'incidente automobilistico il mattino del 23.08.05 (collisione frontale con altro autoveicolo, impatto maggiormente sulla parte sinistra della sua auto) con trauma distorsivo della colonna cervicale con oggi la sintomatologia seguente, sempre presente, accentuata dal carico fisico: - Sindrome cervico-cefalica con maggiore accentuazione a sinistra; - Sindrome cervico-brachiale a sinistra, con parestesie periferiche; - Algie a livello della spalla, della scapola e zona soprascapolare a sinistra; - Dolori lombari, con irradiazione nelle estremità inferiori, maggiormente a sinistra, parestesie recidivanti agli arti inferiori e disturbi del cammino nel senso di rallentamento dovuto alle algie lombari - Discreti disturbi della concentrazione e affaticamento eccessivo ” doc. A2, pag. 17). Il Dr. __________ pur riconoscendo un’evoluzione positiva della sintomatologia rispetto al 2007 e al 2009 ha ritenuto che non ci sia stata una modifica sostanziale dello stato di salute. Lo specialista ha quindi messo in luce alcune discrepanze dal profilo diagnostico della perizia SAM del 3 dicembre 2010. A suo dire “ La traumatizzazione indiretta nell'ambito del trauma distorsivo cervicale nell'ambito dell'incidente in questione non viene discussa (…) La diagnosi del SAM non considera la sindrome cervico-cefalica, la sindrome cervico-brachiale a sinistra, con parestesie periferiche, le algie a livello della spalla, della scapola e della zona soprascapolare a sinistra. Non vengono ricordati i discreti disturbi della concentrazione e affaticamento eccessivo ” (doc. A2, pag. 20). Il Dr. __________ si è quindi discostato dalla diagnosi di “ Attacchi episodici di cefalea vasomotorica emicraniforme ” considerando le cefalee nell’ambito di una sindrome cervico-cefalica (doc. A2, pag. 21). La capacità lavorativa di RI 1 è ritenuta invariata rispetto alle valutazioni del Dr. __________, in quanto non vi sono stati cambiamenti dello stato di salute tali da permettere un differente giudizio (doc. A2, pag. 22). Nel rapporto del 3 settembre 2009 il PD Dr. __________ aveva nuovamente valutato l’assicurata e posto la medesima diagnosi del 18 maggio 2007 con un’incapacità lavorativa del 20-30%, mentre dal punto di vista interdisciplinare la capacità lavorativa era stata fissata al 50% (doc. LaMal 17-2) Secondo il Dr. __________ la paziente, dal punto di vista neurologico-neuropsicologico è inabile al lavoro nella misura del 30% (doc. A2, pag. 23). La perizia del Dr. __________ non è stata sottoposta ai periti del SAM, per una presa di posizione, bensì valutata unicamente dai medici del SMR, non specialisti né in neurologia, né in reumatologia (doc. AI 132-1, VIIIbis). Alla luce di quanto sopra il TCA ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che dal punto di vista neurologico l’assicurata sia abile pienamente. 2.11.2.2. Per quanto riguarda la patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta ad esame nell’ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________ spec. FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale nella perizia del 6 settembre 2010 ha posto la diagnosi di “
- Sindrome cervicovertebrale su alterazioni statiche e iniziali alterazioni degenerative con interessamento del segmento C4/C5 e in minor misura del segmento C5/C6 con condrosi e iniziale uncartrosi; - Sindrome lombovertebrale su alterazioni statiche con leggera scoliosi a forma di S della colonna nella zona lombare, nonché alterazioni degenerative plurisegmentali interessanti i segmenti L3/L4, L4/L5 ed L5/S1 con osteocondrosi e spondilosi ” (doc. AI 98-41). Il perito ha indicato un’incapacità lavorativa dell’assicurata – per le patologie reumatologiche – quale assistente geriatrica del 20% e del 10% quale casalinga, mentre in un’attività adeguata la capacità lavorativa è piena (doc. AI 98-43). Il Dr. __________ ha tuttavia precisato che “ Il quadro radiologico non si è modificato sostanzialmente rispetto alle valutazioni del 2005. Il decorso è stato inoltre caratterizzato da un incremento della sintomatologia alla colonna lombare con irradiazione alle estremità inferiori prevalentemente sul lato sinistro con alle volte disturbi della sensibilità ” (doc. AI 98-42). Anche per quanto riguarda la patologia reumatologica il Dr. __________ non concorda con la valutazione del SAM. Da un lato questo specialista ritiene poco chiaro come abbiano potuto i periti del SAM modificare la valutazione della capacità lavorativa dell’assicurata, sebbene dal 2005 nessuna modifica sostanziale, sia clinica che radiologica sia intervenuta. Anche con riferimento alla valutazione del 3 settembre 2009, dove il PD Dr. __________ poneva la medesima diagnosi del 18 maggio 2007 con un’incapacità lavorativa del 20-30% (doc. A2, pag. 21). Dall’altra, il perito dell’amministrazione – Dr. __________ – avrebbe ricondotto le limitazioni funzionali alle problematiche degenerative della colonna cervicale e lombare, mentre secondo il Dr. __________ queste limitazioni sono da riferire alla sindrome cervico-cefalica con maggiore accentuazione a sinistra, alla sindrome cervi-brachiale a sinistra, con parestesie periferiche e alle algie a livello della spalla, della scapola e zona soprascapolare. L’origine della sintomatologia non è da ricondurre semplicemente alle problematiche degenerative della colonna cervicale e lombare, ma al trauma distorsivo della colonna cervicale (doc. A2, pag. 23). Il Dr. __________ si detto d’accordo per quanto riguarda la descrizione dei limiti fisici esposta dal Dr. __________, ma non sulla valutazione delle conseguenze sulla capacità lavorativa (doc. A2, pag. 26). Anche in questo caso la perizia del Dr. __________ non è stata sottoposta ai periti del SAM, per una presa di posizione, bensì valutata unicamente dai medici del SMR, non specialisti né in neurologia, né in reumatologia (doc. AI 132-1, VIIIbis). Il TCA ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che dal punto di vista reumatologico l’assicurata sia abile all’80% nell’ultima attività lavorativa e al 100% in attività adeguate. 2.11.3. Il rinvio si giustifica anche per quanto riguarda la valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurata. Va qui ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti interessati. La questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001 nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485). In una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, ciò che nella causa in esame è stato fatto. In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo esiguo”. Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249). Nel referto peritale del 3 dicembre 2010 la Dr.ssa __________ e il Dr. __________, hanno indicato che le incapacità lavorative non devono essere sommate, “ in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa (che in parte si sovrappongono) comportano sempre una riduzione del rendimento ”. Viene quindi determinato una grado di capacità lavorativa globale dell’80% in tutte le attività (doc. AI 98-22). Secondo il Dr. __________ invece gli aspetti somatici (30% d’inabilità) e psichiatrici (20% d’inabilità) vanno sommati e conducono ad un’incapacità lavorativa del 50%. (doc. AI 98-24). Si devono sommare “ perché hanno un impatto sulla capacità che ben si possono distinguere ”. Il perito interpellato dall’assicurata ha evidenziato come non venga spiegato in che senso si sovrappongono le patologie somatiche e psichiche. “ L'argomentazione "in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della capacità lavorativa comportano sempre una riduzione del rendimento" non mi sembra abbia una valenza dimostrativa ” (doc. AI 98-25). Viene quindi contestata la valutazione complessiva dell’80% di capacità lavorativa e ritenuta una capacità lavorativa del 50% nell’attività di assistente geriatrica (doc. AI 98-25). Anche per quanto riguarda le critiche del Dr. __________ in merito alla valutazione complessiva delle patologie di cui soffre l’assicurata non sono stati interpellati i periti del SAM. 2.12. Secondo la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è, del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p. 33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l¿ffidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti. 2.13. Chiamato a pronunciarsi, il TCA, in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta (cfr. consid. 2.12.), ritiene che, nel caso di specie non sia possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurata sia migliorato e giustifichi una capacità lavorativa dell’80% in ogni attività, ciò che consentirebbe la soppressione della rendita d’invalidità. L’amministrazione dovrà ulteriormente approfondire – alla luce delle considerazioni del Dr. __________ nella perizia del 9 gennaio 2012 – la patologia neurologica, sia dal punto di vista diagnostico che dei limiti funzionali e della capacità lavorativa residua, sia la patologia reumatologica dal punto di vista diagnostico che dei limiti funzionali e della capacità lavorativa residua. Il SAM si dovrà inoltre chinare sulla questione del cumulo o meno delle patologie (neurologiche, reumatologiche e psichiatriche) di cui soffre l’assicurata alla luce di quanto in precedenza sottolineato dal TCA (cfr. consid. 2.11.3.). Infine, dopo aver valutato l’aspetto economico l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita. 2.14. Nella già citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Nella concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitano un complemento, si giustifica il rinvio degli atti all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI. In esito ai complementi istruttori indicati al consid. 2.13. l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita. 2.15. V isto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata, patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di un importo di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili. 2.16. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008). Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Per questi motivi dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. § La decisione del 22 marzo 2012 è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.13 ..
2. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente Il segretario Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti