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32.2008.89

Assicurato,fabbro industriale ma, al momento dell'insorgenza danno salute, edicolante a tempo parziale, affetto da patologie di rilevanza ortopedica. Determinazione diritto rendita invalidità. Diritto negato poiché assicurato ritenuto in grado esercitare a tempo pieno attività di edicolante

Ticino · 2008-07-31 · Italiano TI
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Assicurato,fabbro industriale ma, al momento dell'insorgenza danno salute, edicolante a tempo parziale, affetto da patologie di rilevanza ortopedica. Determinazione diritto rendita invalidità. Diritto negato poiché assicurato ritenuto in grado esercitare a tempo pieno attività di edicolante

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 giugno 2007).

2.3.   Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio.

Gli

elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono

quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de

la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno

diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio

2004, l

'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che

gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al

70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza

rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84

consid. 1b).

Nella DTF

107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione

per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione

della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di

apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione

(giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza

del 14 luglio 2006 nella causa A., U

156/05, consid. 5).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione

di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale

per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo

il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità

(DTF

129 V 222; cfr., pure,

STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.4.

Se il grado

d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in

modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata

o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.

1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la

capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il

cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a

prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art.

88 a

cpv. 1 OAI).

Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art.

88 a

cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA del 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La

costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a

revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha

un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è

rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno

subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI

è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato

abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

2.5.   Dalle tavole

processuali emerge che la decisione dell’UAI di negare all’assicurato il

diritto a una rendita di invalidità a contare dal 1° luglio 2007, è stata presa

sulla base, in particolare, delle risultanze della valutazione della capacità

funzionale (EFL), eseguita il 4 e 5 giugno 2007 presso la __________, e del

rapporto 31 agosto 2007 del dott. __________, spec. FMH in medicina generale,

attivo presso il SMR.

In

effetti, dal rapporto 22 giugno 2007 del dott. __________ e della

fisioterapista/ergoterapista __________, entrambi attivi presso la __________,

risulta che - tenuto conto dei disturbi al ginocchio destro e di quelli alla

regione lombosacrale sinistra con irradiazione verso il fianco -, RI 1 è stato

riconosciuto in grado di svolgere a tempo pieno un’attività lavorativa leggera:

"

Vista la complessità dei fattori, innanzitutto

il dolore cronico con il fattore psichico (già tre interventi chirurgici

fatti), lo scaricamento della gamba destra durante tutti i test del

sollevamento dei pesi a causa del dolore, i problemi funzionali come la zoppia

durante la deambulazione e la diminuzione della mobilità del ginocchio destro …

ecc., rafforzano la nostra decisione che

un’attività professionale

nell’ambito leggero per tutto il giorno è attualmente auspicabile

. Il

futuro lavoro dovrebbe essere variato nelle posizioni (seduto-in

piedi-camminare), posizioni come “strisciare a carponi” o “stare inginocchiato”

sono possibili per poco tempo. Il cliente è attualmente incapace di stare in

posizione accovacciato.”

(doc. 186

- inc. __________ - il corsivo è del redattore)

D’altro

canto, il dott. __________ si è espresso in questi termini a proposito

dell’esigibilità lavorativa:

"

Alla luce dei rapporti medici di cui sopra

possiamo confermare che non vi sono patologie extra-infortunistiche che

incidono ulteriormente sulla capacità lavorativa dell’A., pertanto, ritenendo

valida la valutazione ultima (EFL) eseguita alla Clinica di __________,

ritengo

che un’attività professionale nell’ambito leggero per tutto il giorno è

attualmente auspicabile (l’A. lavora dal 1995 in misura parziale, 4 ore al

giorno, c/o un chiosco) rispettando i limiti funzionali sopradescritti

,

mentre non è più esigibile l’attività professionale come fabbro/carpentiere.”

(doc. 28

- il corsivo è del redattore)

Merita di essere ancora

segnalato che,

in occasione della visita di controllo del 25

settembre 2007, il medico di circondario dell’__________, dott. __________,

spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha ritenuto l’assicurato totalmente abile

nella professione di edicolante e, con riferimento al mercato generale del

lavoro, in grado di svolgere a tempo pieno un’attività adeguata, ovvero dei,

citiamo: “… lavori da leggeri a medio-pesanti, con la possibilità di cambiare

posizione e dove si possa evitare il più possibile la posizione inginocchiata.”

(doc. 194, p. 4 - inc. INSAI).

2.6.   Chiamata a

pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che, al momento in cui è

rimasto vittima del sinistro del 10 febbraio 1996, RI 1 aveva già abbandonato

la sua originaria professione di metalcostruttore, avendo egli interrotto il

rapporto di lavoro con la ditta __________ di __________ per il 31 gennaio 1995

(cfr. doc. 1-6/7/9).

A

quell’epoca, egli controllava la disoccupazione ed era altresì al beneficio di

un guadagno intermedio, in quanto lavorava a tempo parziale presso il Chiosco “__________”

di __________, di proprietà della sua convivente, __________ (cfr. doc. 1 e 2 -

inc. __________).

Gli atti

di causa dimostrano inoltre che nel frattempo l’insorgente ha continuato a

svolgere l’attività di edicolante, sempre a tempo parziale (cfr., ad esempio,

il rapporto ispettivo del 28 giugno 2005, doc. 105 - inc. __________: “La

disoccupazione è finita nel 1997 circa.

In seguito il signor RI 1 si è

adattato a lavorare parzialmente presso il Chiosco __________, di proprietà

della signora __________, di Via __________

. Dal profilo fiscale, il signor

RI 1 risulta dunque dipendente del chiosco. Questo da anni. (…). Per quanto

riguarda l’attività svolta qui al chiosco (vendita di giornali, sigarette,

ecc.), essa è un’attività parziale. Prima del 1.6.2005 il signor RI 1 apriva il

chiosco alle ore 7 e restava nel chiosco, alternandosi con la signora __________,

fino alla chiusura del chiosco stesso alle ore 19. Ora che l’inabilità è del 50%

(come da rapporto del dr. __________ in atti del 20.6.2005), il signor RI 1

rimane meno tempo nel chiosco, poiché dice che ha male al ginocchio destro: a

seguito di questa inabilità parziale, la signora __________ deve restare nel

chiosco più tempo rispetto a prima del 1.6.2005.” - il corsivo è del

redattore).

In queste

condizioni, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente (cfr. doc. 168, p. 2

- inc. __________: “Io sono dell’avviso che la nuova valutazione vada fatta

basandosi sul fatto che io non posso più fare la mia professione originaria.”),

il diritto alla rendita di invalidità non può certo essere determinato in

funzione dell’attività di metalcostruttore, posto che l’assicurato l’aveva

abbandonata circa un anno prima dell’infortunio in questione e che, nel

frattempo, nonostante fosse stato dichiarato abile in misura completa proprio

in quella professione, sia dal Prof. dott. __________, Primario del Servizio di

chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 48, p. 5 -

inc. __________), sia dal medico di circondario dott. __________, spec. FMH in

chirurgia ortopedica (doc. 72, p. 3 - inc. __________; cfr., del resto, la STCA

32.1999.12 del 17 maggio 2000, consid. 2.8.: “… va rilevato che, se è vero da

un lato che dopo l’infortunio e malgrado i diversi interventi chirurgici

effettuati, il ginocchio dell’assicurato, seppur stabile, non si è ripreso

perfettamente, è anche vero che, dopo il 12 agosto 1997, ben un anno prima

della presentazione della domanda di prestazioni AI, nessun medico - malgrado

gli accertamenti approfonditi intrapresi, in particolare dal dottor __________

presso l’Ospedale __________ di __________ - ha stabilito l’esistenza di

un’inabilità lavorativa anche solo parziale.

Al contrario a partire da

quella data, l’abilità lavorativa è stata considerata all’unanimità come totale

.”

- il corsivo è del redattore), egli non l’ha più ripresa.

L’UAI ha

dunque correttamente valutato il diritto alla rendita di invalidità in funzione

dell’attività di edicolante - intrapresa a decorrere (perlomeno) dal mese di

gennaio 1996 (cfr. doc. 2 e doc. 186, p. 4 - inc. __________: “Ultima attività

lavorativa svolta aiuto-gerente in un chiosco della sua compagna. Tempo

parziale (4 ore al giorno, diviso in due turni alla mattina e alla sera). Nella

stessa ditta da >1 anno (

ca. 11 anni

).”) e da allora non più

interrotta, tanto che essa non può più essere considerata una soluzione

transitoria (cfr. doc. 168, p. 1 - inc. __________) -, rispettivamente, di

un’attività adeguata reperibile sul mercato generale del lavoro.

Ora, il

TCA ritiene, vista anche l’assenza di pareri specialistici contrari, che le

risultanze della valutazione della capacità funzionale eseguita presso la __________

nel mese di giugno 2007 (doc. 186 - inc. __________) ed i referti dei dottori __________

(doc. 28) e __________ (doc. 194 - inc. __________) - documentazione in base

alla quale RI 1 deve essere giudicato in grado di esercitare a tempo pieno

l’attività di edicolante, così come ogni altra attività che rispetti i limiti

funzionali descritti dai sanitari (e ciò tenuto conto tanto dei disturbi al

ginocchio destro, quanto di quelli, di eziologia morbosa, alla regione

lombo-sacrale) -, possa validamente costituire da supporto probatorio al

presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto

istruttorio richiesto dal ricorrente (perizia medica giudiziaria).

Al

riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione

anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA

dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella

causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV

Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa

D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15

novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G.,

I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.;

STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.;

STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò

costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv.

2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Del

resto, non può neppure essere ignorata la circostanza che, nonostante il danno

alla salute, l’insorgente è comunque stato in grado di giocare a calcio sino al

termine della stagione 2004/2005 (doc. 119 - inc. __________) e,

successivamente, di allenare, così come emerge dall’articolo pubblicato sul

quotidiano “__________” di martedì 31 ottobre 2006 (cfr. doc. 175 - inc. __________).

In

conclusione, tutto ben ponderato, questo Tribunale ritiene dimostrato,

perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico

del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid.

2 e

riferimenti;

cfr., pure, Ghélew,

Ramelet, Ritter,

op. cit., p.

320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, p. 343), che, a decorrere dal mese di aprile 2007, RI 1

aveva

ritrovato una piena capacità lavorativa sia nell’attività di edicolante, sia in

ogni altra attività adeguata reperibile sul mercato generale del lavoro, ciò

che esclude l’esistenza di una qualsiasi perdita di guadagno.

Pertanto, la decisione emanata

dall’Ufficio AI di negare il riconoscimento della rendita di invalidità a

contare dal 1° luglio 2007 (cfr. l’art. 88a cpv. 1 OAI), va senz’altro tutelata

.

2.7.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 vanno poste a carico

dell’assicurato.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.07.2008 32.2008.89 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.07.2008 32.2008.89 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 31.07.2008 32.2008.89

Assicurato,fabbro industriale ma, al momento dell'insorgenza danno salute, edicolante a tempo parziale, affetto da patologie di rilevanza ortopedica. Determinazione diritto rendita invalidità. Diritto negato poiché assicurato ritenuto in grado esercitare a tempo pieno attività di edicolante

Raccomandata Incarto n. 32.2008.89 mm Lugano 31 luglio 2008 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattore: Maurizio Macchi, vicecancelliere segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso dell’8 maggio 2008 di RI 1 rappr. da:   RA 1 contro la decisione formale del 30 aprile 2008 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   In data 10 febbraio 1996, RI 1 - fabbro industriale che a quel momento si trovava al beneficio delle indennità di disoccupazione -, ha lamentato, segnatamente, la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro giocando una partita di calcio. Facendo capo alle risultanze di una valutazione peritale eseguita presso il Servizio di chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 48 - inc. __________), l’assicurato è stato dichiarato dall’__________I totalmente abile nella sua professione di fabbro a far tempo dal 12 agosto 1997 (doc. 49 - inc. __________). La cura medica è invece stata chiusa con comunicazione del 7 ottobre 1997 (doc. 51 - inc. __________), salvo poi assumere i costi di un soggiorno di riabilitazione (dal 12 al 23 gennaio 1998) presso l’Ospedale __________ di __________ (periodo durante il quale è stato ripristinato il diritto all’indennità giornaliera; doc. 64 - inc. __________). 1.2.   Nel corso del mese di luglio 1998, RI 1 ha presentato istanza all’Ufficio AI per l’assegnazione di prestazioni per adulti, in particolare di provvedimenti integrativi volti a conseguire una riformazione professionale. Con decisione formale del 10 dicembre 1998, l’amministrazione ha respinto la richiesta, posto che l’assicurato non presentava alcuna invalidità (doc. 12). Con sentenza del 17 maggio 2000 - cresciuta in giudicato incontestata -, questa Corte ha respinto l’impugnativa che l’assicurato aveva inoltrato contro la decisione formale appena menzionata (cfr. doc. 16). 1.3.   Nel prosieguo, precisamente nel corso del mese di gennaio 2005, all’assicuratore LAINF è stata annunciata una ricaduta, determinata da dolori localizzati al ginocchio destro, a quello sinistro, nonché al rachide lombare (doc. 85 - inc. __________), assunta limitatamente alla problematica riguardante il ginocchio destro . L’11 aprile 2006 RI 1 è stato sottoposto a un intervento chirurgico di revisione del LCA del ginocchio destro presso la __________ di __________ (doc. 135 - inc. __________). Successivamente egli è stato posto al beneficio di cure conservative. 1.4.   Nel mese di maggio 2007, l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 18). Mediante decisione formale del 24/30 aprile 2008, l’amministrazione lo ha posto al beneficio di tre quarti di rendita di invalidità per il periodo 1° giugno-30 settembre 2006 e ad un quarto di rendita fino al 30 giugno 2007 (doc. 41). 1.5.   La decisione formale dell’UAI é stata impugnata dall’assicurato, con atto di ricorso dell’8 maggio 2008, mediante il quale egli ha chiesto che l’amministrazione venga condannata a riconoscergli una mezza rendita anche dopo il 24 luglio 2006 (recte: 2007). Questi gli argomenti che l’insorgente ha sviluppato a sostegno della propria pretesa ricorsuale: " Con la decisione che mi è stata notificata, mi è stata concessa una rendita transitoria. A mio modo di vedere la stessa deve essere continuata anche dopo il 24 luglio 2007, poiché il mio stato di salute non è cambiato. Ritengo di conseguenza che vi sia una incongruenza nella decisione dell’Assicurazione Invalidità. Chiedo inoltre che venga dato seguito ad una perizia, dalla quale si potrà accertare che il mio stato di salute, senza nessun intervento di riabilitazione, non mi permette di conseguire il medesimo reddito che potevo ottenere con la mia attività di metalcostruttore, e prima dell’incidente in discussione.” (doc. I) 1.6.   Con risposta di causa del 21 maggio 2008 (doc. III), l’UAI ha postulato che il ricorso venga integralmente respinto, facendo essenzialmente riferimento al contenuto della decisione formale del 24/30 aprile 2008 (doc. V). 1.7.   Il 27 maggio 2008, l’avv. RA 1, che nel frattempo aveva assunto il patrocinio dell’assicurato, ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica giudiziaria (doc. VII). in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2.   L’oggetto della lite è circoscritto alla questione di sapere se l’assicurato ha diritto a una rendita di invalidità da parte dell’assicuratore per l’invalidità (dopo il 30 giugno 2007). 2.3.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l 'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84 consid. 1b). Nella DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a). Al proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF, per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione). L’Alta Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di decidere. Tale principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine, prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 3. Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA del 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. 2.5.   Dalle tavole processuali emerge che la decisione dell’UAI di negare all’assicurato il diritto a una rendita di invalidità a contare dal 1° luglio 2007, è stata presa sulla base, in particolare, delle risultanze della valutazione della capacità funzionale (EFL), eseguita il 4 e 5 giugno 2007 presso la __________, e del rapporto 31 agosto 2007 del dott. __________, spec. FMH in medicina generale, attivo presso il SMR. In effetti, dal rapporto 22 giugno 2007 del dott. __________ e della fisioterapista/ergoterapista __________, entrambi attivi presso la __________, risulta che - tenuto conto dei disturbi al ginocchio destro e di quelli alla regione lombosacrale sinistra con irradiazione verso il fianco -, RI 1 è stato riconosciuto in grado di svolgere a tempo pieno un’attività lavorativa leggera: " Vista la complessità dei fattori, innanzitutto il dolore cronico con il fattore psichico (già tre interventi chirurgici fatti), lo scaricamento della gamba destra durante tutti i test del sollevamento dei pesi a causa del dolore, i problemi funzionali come la zoppia durante la deambulazione e la diminuzione della mobilità del ginocchio destro … ecc., rafforzano la nostra decisione che un’attività professionale nell’ambito leggero per tutto il giorno è attualmente auspicabile . Il futuro lavoro dovrebbe essere variato nelle posizioni (seduto-in piedi-camminare), posizioni come “strisciare a carponi” o “stare inginocchiato” sono possibili per poco tempo. Il cliente è attualmente incapace di stare in posizione accovacciato.” (doc. 186

- inc. __________ - il corsivo è del redattore) D’altro canto, il dott. __________ si è espresso in questi termini a proposito dell’esigibilità lavorativa: " Alla luce dei rapporti medici di cui sopra possiamo confermare che non vi sono patologie extra-infortunistiche che incidono ulteriormente sulla capacità lavorativa dell’A., pertanto, ritenendo valida la valutazione ultima (EFL) eseguita alla Clinica di __________, ritengo che un’attività professionale nell’ambito leggero per tutto il giorno è attualmente auspicabile (l’A. lavora dal 1995 in misura parziale, 4 ore al giorno, c/o un chiosco) rispettando i limiti funzionali sopradescritti, mentre non è più esigibile l’attività professionale come fabbro/carpentiere.” (doc. 28

- il corsivo è del redattore) Merita di essere ancora segnalato che, in occasione della visita di controllo del 25 settembre 2007, il medico di circondario dell’__________, dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, ha ritenuto l’assicurato totalmente abile nella professione di edicolante e, con riferimento al mercato generale del lavoro, in grado di svolgere a tempo pieno un’attività adeguata, ovvero dei, citiamo: “… lavori da leggeri a medio-pesanti, con la possibilità di cambiare posizione e dove si possa evitare il più possibile la posizione inginocchiata.” (doc. 194, p. 4 - inc. INSAI). 2.6.   Chiamata a pronunciarsi, questa Corte constata innanzitutto che, al momento in cui è rimasto vittima del sinistro del 10 febbraio 1996, RI 1 aveva già abbandonato la sua originaria professione di metalcostruttore, avendo egli interrotto il rapporto di lavoro con la ditta __________ di __________ per il 31 gennaio 1995 (cfr. doc. 1-6/7/9). A quell’epoca, egli controllava la disoccupazione ed era altresì al beneficio di un guadagno intermedio, in quanto lavorava a tempo parziale presso il Chiosco “__________” di __________, di proprietà della sua convivente, __________ (cfr. doc. 1 e 2 - inc. __________). Gli atti di causa dimostrano inoltre che nel frattempo l’insorgente ha continuato a svolgere l’attività di edicolante, sempre a tempo parziale (cfr., ad esempio, il rapporto ispettivo del 28 giugno 2005, doc. 105 - inc. __________: “La disoccupazione è finita nel 1997 circa. In seguito il signor RI 1 si è adattato a lavorare parzialmente presso il Chiosco __________, di proprietà della signora __________, di Via __________ . Dal profilo fiscale, il signor RI 1 risulta dunque dipendente del chiosco. Questo da anni. (…). Per quanto riguarda l’attività svolta qui al chiosco (vendita di giornali, sigarette, ecc.), essa è un’attività parziale. Prima del 1.6.2005 il signor RI 1 apriva il chiosco alle ore 7 e restava nel chiosco, alternandosi con la signora __________, fino alla chiusura del chiosco stesso alle ore 19. Ora che l’inabilità è del 50% (come da rapporto del dr. __________ in atti del 20.6.2005), il signor RI 1 rimane meno tempo nel chiosco, poiché dice che ha male al ginocchio destro: a seguito di questa inabilità parziale, la signora __________ deve restare nel chiosco più tempo rispetto a prima del 1.6.2005.” - il corsivo è del redattore). In queste condizioni, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente (cfr. doc. 168, p. 2

- inc. __________: “Io sono dell’avviso che la nuova valutazione vada fatta basandosi sul fatto che io non posso più fare la mia professione originaria.”), il diritto alla rendita di invalidità non può certo essere determinato in funzione dell’attività di metalcostruttore, posto che l’assicurato l’aveva abbandonata circa un anno prima dell’infortunio in questione e che, nel frattempo, nonostante fosse stato dichiarato abile in misura completa proprio in quella professione, sia dal Prof. dott. __________, Primario del Servizio di chirurgia ortopedica dell’Ospedale __________ di __________ (doc. 48, p. 5 - inc. __________), sia dal medico di circondario dott. __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica (doc. 72, p. 3 - inc. __________; cfr., del resto, la STCA 32.1999.12 del 17 maggio 2000, consid. 2.8.: “… va rilevato che, se è vero da un lato che dopo l’infortunio e malgrado i diversi interventi chirurgici effettuati, il ginocchio dell’assicurato, seppur stabile, non si è ripreso perfettamente, è anche vero che, dopo il 12 agosto 1997, ben un anno prima della presentazione della domanda di prestazioni AI, nessun medico - malgrado gli accertamenti approfonditi intrapresi, in particolare dal dottor __________ presso l’Ospedale __________ di __________ - ha stabilito l’esistenza di un’inabilità lavorativa anche solo parziale. Al contrario a partire da quella data, l’abilità lavorativa è stata considerata all’unanimità come totale .”

- il corsivo è del redattore), egli non l’ha più ripresa. L’UAI ha dunque correttamente valutato il diritto alla rendita di invalidità in funzione dell’attività di edicolante - intrapresa a decorrere (perlomeno) dal mese di gennaio 1996 (cfr. doc. 2 e doc. 186, p. 4 - inc. __________: “Ultima attività lavorativa svolta aiuto-gerente in un chiosco della sua compagna. Tempo parziale (4 ore al giorno, diviso in due turni alla mattina e alla sera). Nella stessa ditta da >1 anno (ca. 11 anni).”) e da allora non più interrotta, tanto che essa non può più essere considerata una soluzione transitoria (cfr. doc. 168, p. 1 - inc. __________) -, rispettivamente, di un’attività adeguata reperibile sul mercato generale del lavoro. Ora, il TCA ritiene, vista anche l’assenza di pareri specialistici contrari, che le risultanze della valutazione della capacità funzionale eseguita presso la __________ nel mese di giugno 2007 (doc. 186 - inc. __________) ed i referti dei dottori __________ (doc. 28) e __________ (doc. 194 - inc. __________) - documentazione in base alla quale RI 1 deve essere giudicato in grado di esercitare a tempo pieno l’attività di edicolante, così come ogni altra attività che rispetti i limiti funzionali descritti dai sanitari (e ciò tenuto conto tanto dei disturbi al ginocchio destro, quanto di quelli, di eziologia morbosa, alla regione lombo-sacrale) -, possa validamente costituire da supporto probatorio al presente giudizio, senza che si riveli necessario procedere all’atto istruttorio richiesto dal ricorrente (perizia medica giudiziaria). Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STFA dell'11 dicembre 2003 nella causa R., U 239/02; STFA del 31 gennaio 2003 nella causa V., H 5/02; STFA del 5 marzo 2003 nella causa G., H 411/01; SVR 2003 IV Nr. 1 p. 1; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 102/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa D.SA, H 299/99; STFA del 26 novembre 2001 nella causa R., U 257/01; STFA del 15 novembre 2001 nella causa P., U 82/01; STFA del 28 giugno 2001 nella causa G., I 11/01; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., p. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). Del resto, non può neppure essere ignorata la circostanza che, nonostante il danno alla salute, l’insorgente è comunque stato in grado di giocare a calcio sino al termine della stagione 2004/2005 (doc. 119 - inc. __________) e, successivamente, di allenare, così come emerge dall’articolo pubblicato sul quotidiano “__________” di martedì 31 ottobre 2006 (cfr. doc. 175 - inc. __________). In conclusione, tutto ben ponderato, questo Tribunale ritiene dimostrato, perlomeno secondo il grado della verosimiglianza preponderante caratteristico del settore della sicurezza sociale (cfr. DTF 125 V 195 consid. 2 e riferimenti; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), che, a decorrere dal mese di aprile 2007, RI 1 aveva ritrovato una piena capacità lavorativa sia nell’attività di edicolante, sia in ogni altra attività adeguata reperibile sul mercato generale del lavoro, ciò che esclude l’esistenza di una qualsiasi perdita di guadagno. Pertanto, la decisione emanata dall’Ufficio AI di negare il riconoscimento della rendita di invalidità a contare dal 1° luglio 2007 (cfr. l’art. 88a cpv. 1 OAI), va senz’altro tutelata . 2.7.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200 vanno poste a carico dell’assicurato. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese per complessivi fr. 200 sono poste a carico dell’assicurato.

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti