opencaselaw.ch

32.2008.146

Decisione con la quale UAI,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha attribuito all'assicurata 3/4 di rendita per un periodo limitato di tempo,poi soppressa alla luce di un grado AI inferiore al 40%,deve essere annullata e gli atti rinviati all'UAI per esperire una perizia pluridisciplinare

Ticino · 2009-04-29 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Decisione con la quale UAI,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha attribuito all'assicurata 3/4 di rendita per un periodo limitato di tempo,poi soppressa alla luce di un grado AI inferiore al 40%,deve essere annullata e gli atti rinviati all'UAI per esperire una perizia pluridisciplinare

Erwägungen (1 Absätze)

E. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui

"

Qualora l’assicurato eserciti un’attività

lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge,

l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se

inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è

determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la

parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e

poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei

due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

Anche in

altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C_15/2007 del 25 luglio

2007, in

una STF I 126/07 del 6 agosto

2007, pubblicata in DTF 133 V 504 e in una STF 9C_536/2008 del 14 novembre

2008.

In una

sentenza pubblicata in DTF 134 V

9 l

'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la

possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività

lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito

dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI

[nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

In

particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

"

7.3

Anlässlich ihrer

Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss

Art. 23 Abs. 2 und 3

BGG

haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen

im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von

Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des

Art. 27 IVV

[in der seit 1.

Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert:

7.3.1

Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen

vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist

namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die

versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im

Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste

erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl.

Art. 28 Abs. 2ter

IVG

[eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit

Art. 16 ATSG

; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit

Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der

sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche

Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen,

grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen

Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt

möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche

anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine

grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den

Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit

allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich

erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je

komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind

(beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher

intellektuell).

Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit

der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung

berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein

(beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder

psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner,

behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber

nach dem G

BGE 134 V 9 S. 13

esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf

Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit

ausgeschlossen werden kann.

7.3.2

Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn

aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht

bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen

Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen,

dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E.

7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht

hinreichend gewürdigt worden ist.

7.3.3

Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche

Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden,

wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll

ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die

Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist.

7.3.4

Ein

allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der

Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt

werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen

Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die

Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch

frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach

Art. 27 IVV

(in der seit 1. Januar

2004 in

Kraft stehenden Fassung) verwendet

wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für die Statusfrage, ohne

Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person gesundheitlich in der Lage, voll

erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das Arbeitspensum aus freien Stücken,

insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys etc.) zu haben, hat dafür nicht die

Invalidenversicherung einzustehen. Allein stehende Personen werden bei einer

freiwilligen Herabsetzung des Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch

zu Teilerwerbstätigen mit einem Aufgabenbereich Haushalt neben der

Berufsausübung (

BGE 131 V 51

E. 5.1.2 und 5.2 S.

53 f

., je mit Hinweisen). Ist demnach eine Haushaltführung ohne weiter

gehende häusliche Obliegenheiten wie Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem

Fall statusrelevant, kann auch nicht von einer dadurch verursachten, IV-rechtlich

abzugeltenden erheblichen Belastung im erwerblichen Bereich ausgegangen werden.

7.3.5

Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig

bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide

Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich

stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist

demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren

Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen

Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung.

7.3.6

Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge

der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte

Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig

ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets

auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung

an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der

Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens

keine Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (

BGE 129 V 472

E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller

jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt

ist (

BGE 126 V 75

E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint

vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen

ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten

Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer,

auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz.

7.3.7

Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist

schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei

Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen

Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst

würde." (DTF 134 V 12-14)

Al

riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die

familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des

Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha

sviluppato le seguenti considerazioni:

"

4.    Invaliditätsbemessung

Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur

sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung

findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne

gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbs­tätig und im Übrigen im

Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich

wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für

den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinde­rung im Aufgabenbereich massgeblich.

Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im Verhältnis

der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war offengelassen

worden, ob eine allfällige verminderte Leistungs­fähigkeit im erwerblichen

Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspru­chung im jeweils anderen

Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04  vom 13. Dezember

2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren Tätigkeiten in

beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter Berücksichtigung allfälliger

Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden die Grundsätze der

Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich präzisiert.

So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- ­bereiche

ergebende negative gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar­

sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann

gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und

Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die

verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerb­lichen Bereich voll ausgenützt wird und

wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich

vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich

stärker auswirken, und die Berücksichti­gung ist auf (ungewichtet) 15 %

beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als

Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre

Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirkli­chen

konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelas­tung

über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten

diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs."

2.5.

Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione

con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e,

contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono

essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni

amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV

Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre

2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I

38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005

nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.6.   L’art. 17

cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della

rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è

aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in

materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid.

3.5).

2.7.   In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2.

2.1

En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside

uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens

de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du

dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2

Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de

la Clinique X.

du 10 mai 2002, les principaux

diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme

douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome

douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants

[F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche,

en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité

de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme

douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de

la personnalité. On

était en présence d'une atteinte à

la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans

perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression

et de la fixation somatique.

Les experts de

la Clinique X.

concluent, pour leur part, à l'absence

d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de

travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au

motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité

aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé

mentale importante.

2.3

Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de

la Clinique X.

ne font pas état d'une modification de

l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni

l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer

l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le

caractère probant de l'expertise dé

la Clinique X.,

en faisant totalement abstraction des

règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer

pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais

cela ne suffit pas, on l'a vu, pour

justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p.

135, ch. 490).

3.

3.1.

Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2

Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas

lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe

de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier

2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être

admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont

l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects

ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3

En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires

se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du

9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1

er

décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les

critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de

la Clinique X.

ne suffisent pas pour admettre que ces

conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence

d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence

des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à

une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail.

Seule une surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au

recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de

l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des

données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en

méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise

du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne

laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé

qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation

professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto

rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce

dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.8.   Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC

1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998

nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo

2004 in

re N., I 683/03, consid. 2.2.2,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF

130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un

disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a

determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa

suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'

art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo

2004 in

re N., consid.

2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser,

Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.).

Un'eccezione a questo principio entra in linea

di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò

risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225

consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una

simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone

tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,

quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione

senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,

un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo

2004 in

re N., consid. 2.2.3 e i

riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare

ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero

delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno

ai sensi dell'

art. 4 cpv. 1 LAI

(cfr. sentenza del 29 gennaio

2003 in

re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra

sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In

una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo

2004 in

re N., consid.

2.2.3 e sentenza del 21 aprile

2004 in

re P., I 870/02, consid.

3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid.

2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

"

(...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours

a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme

douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui

lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son

examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a

constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part,

l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif

s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la

présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan

thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de

résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En

revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la

perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que

l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes

aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la

motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des

troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le

recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence,

cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier

l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la

capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls

deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la

reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne

convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble

somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le

docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait

état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre

l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il

en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers

juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui

n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21

juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision

du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables

en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second

rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,

l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio

2007, I 384/06).

2.9.   Nella decisione dell’11

luglio 2008, l’UAI

ha attribuito all’assicurata tre quarti di

rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1° agosto 2005 al 28

febbraio 2007, sopprimendo poi questa prestazione a partire dal 1° marzo 2007,

ritenuto che dal mese di dicembre 2006 l’assicurata è ancora abile al lavoro in

maniera completa, dal profilo reumatologico, in attività adeguate e, dal

confronto dei redditi, in applicazione del metodo misto di calcolo, risulta un

grado di invalidità del 15.5%, che non dà diritto ad una rendita.

Il TCA è,

quindi, chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.5.,

2.6. e 2.7., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI

1 a fare tempo dal 1° marzo 2007.

2.10.   Nel caso di

specie, al fine di chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato

al __________ (__________) di __________ il mandato di esperire una perizia

psichiatrica.

Nel

referto peritale del 21 dicembre 2006, la dr.ssa __________, medico assistente __________

(indicata all’inizio del rapporto peritale come perito e firmataria dello

stesso insieme al dr. __________, Capo clinica __________ e al dr. __________,

Direttore settore __________, cfr. doc. 20-9), posta la diagnosi di “sindrome

mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)” (doc. 20-6), ha considerato l’assicurata

inabile al lavoro al 20% sia nella sua precedente attività di cameriera e

amministratrice degli affari amministrativi dell’ex-marito, sia in altre attività,

indicando che ad influire sulla capacità lavorativa sia in termini quantitativi

che qualitativi è la “sintomatologia depressiva soprattutto nelle sue

manifestazioni di astenia, affaticabilità, difficoltà di concentrazione,

anedonia, apatia, tendenza al ritiro sociale e scarsa progettualità” (doc.

20-8).

La dr.ssa

__________ ha rilevato che, sulla base dell’esame psichico effettuato e

dall’esame degli atti, emerge obiettivamente che “la ripercussione dei sintomi

psichici, squisitamente reattivi, sulla capacità lavorativa sarebbe stata

particolarmente importante nella fase di maggior scompenso a causa della grave

deflessione timica, delle difficoltà cognitive e delle notevoli quote d’ansia,

ma che ora, attribuibile alla sintomatologia psichica, si ravvisa solo una

modesta e parziale compromissione della capacità lavorativa, quantificabile

intorno al 20% (doc. 20-7).

Ella ha

aggiunto che “tale limitazione trova giustificazione nella permanenza e nel

consolidarsi di un disagio in termini di affaticabilità, astenia, apatia e

quote d’ansia ma, anche se lentissimo, è riconoscibile un andamento in senso

migliorativo che quindi contiene il grado di compromissione alla percentuale

sopra-indicata. Infatti, anche se il quadro ha subito un miglioramento solo parziale,

sono rilevabili significativi segnali interpretabili come indici di una

evoluzione favorevole: iniziale elaborazione del lutto, riconsiderazione del

proprio stile di vita ed assunzione di uno sguardo più propositivo, seppur solo

in minima parte, dal momento che coesiste con una scarsa progettualità” (doc. 20-7).

La dr.ssa __________ ha ancora precisato che

“nell’attribuire all’assicurata una percentuale di incapacità del 20%,

piuttosto ridotta rispetto a quella delle precedenti valutazioni psichiatriche,

si è tenuto conto dell’amplificazione del disagio causata dalla sintomatologia

somatica, comunque intimamente connessa a quella psichica; secondo il parere

della scrivente la sintomatologia algica e l’astenia dovuta all’ipotensione

rappresentano fattori che si ripercuotono in larga misura sulla capacità di

lavoro dell’assicurata” (doc. 20-7).

La dr.ssa __________ ha quindi indicato:

"

(...)

5.  Valutazione e prognosi

Il quadro psicologico non avrebbe subito

sostanziali miglioramenti e la risposta alla terapia non è stata fino ad oggi

piena e soddisfacente, ma la presenza dei segnali indicati sopra depone per una

prognosi abbastanza favorevole e per l'evoluzione verso un'entità del disagio

psichico sempre più contenuta. Va sottolineato che il processo di elaborazione

del lutto, che appare comunque lento e con risoluzione completa solo a lungo

termine, rappresenta solo uno degli indici di miglioramento precedentemente

citati e che quindi il permanere ed il consolidarsi di sintomi

ansioso-depressivi potrebbe anche prescindere dalla completa elaborazione del

lutto (nel senso che una volta avvenuta non sarebbe necessariamente

accompagnata dalla risoluzione del quadro psicopatologico presentato).

(...)"

(Doc. 20-7)

Sulla

base di queste considerazioni del __________, il dr. __________ del SMR, spec.

FMH in medicina interna

(sul diritto per gli assicurati

di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13)

, nel suo rapporto medico del 20 febbraio

2007, ha

indicato:

"

(...)

-   IL del 100% in qualsiasi attività dal

25.08.2004 (Dr. __________, MC)

-   IL del 100% in qualsiasi attività dal 07.07.2005, inizio del

trattamento psichiatrico (Dr.ssa __________, psichiatra.

Perizia psichiatrica, Dr. __________ -

14.11.2006

:

Obiettivamente, sulla base dell'esame psichico e

di quanto si evince dagli atti, si può affermare che la ripercussione dei

sintomi psichici, squisitamente reattivi, sulla CL sarebbe stata

particolarmente importante nella fase di maggiore scompenso a causa della grave

deflessione timica, delle difficoltà cognitive e delle notevoli quote d'ansia,

ma che ora, attribuibile alla sintomatologia psichica, si ravvisa solo una

modesta e parziale compromissione della CL, quantificabile intorno al 20%; tale

limitazione trova una giustificazione nella permanenza e nel consolidarsi di un

disagio in termini di affaticabilità, astenia, apatia e quote d'ansia ma, anche

se lentissimo, è riconoscibile un andamento in senso migliorativo che quindi contiene

il grado di compromissione alla percentuale sopraindicata.

Nell'attribuire all'A una percentuale di IL del

20%, piuttosto ridotta rispetto a quella delle precedenti valutazioni

psichiatriche, si è tenuto conto dell'amplificazione del disagio causata dalla

sintomatologia somatica, comunque intimamente connessa a quella psichica.

La prognosi appare abbastanza favorevole.

L'attività attuale è ancora praticabile, tenendo

conto delle limitazioni sopra indicate.

Non esistono limitazioni in ambito psichico che

possano impedire eventuali provvedimenti d'integrazione.

L'A è in grado di svolgere altre attività, dalla

stessa data."

(Doc. 23-2)

Dato che nello svolgimento dell’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, l’assistente

sociale incaricata ha ritenuto di non potersi esprimere pienamente sul grado

degli impedimenti dell’assicurata vista la mancanza di una approfondita

valutazione dei disturbi reumatologici dell’interessata - osservando che “la

documentazione medica all’incarto è lacunosa per quanto concerne la problematica

reumatologica. Come ripreso dal dr. __________, il curante ritiene che le

patologie di questa natura non abbiano influssi sulla capacità lavorativa.

D’altro canto la signora lamenta soprattutto difficoltà fisiche e dichiara

inoltre di avere subito un nuovo intervento di stabilizzazione delle vertebre

sul quale si dovrà indagare. Rimando pertanto l’incarto al segretario con la

“bozza” delle dichiarazioni dell’assicurata affinché provveda a completare

l’istruttoria relativa al recente intervento; sarà poi il medico SMR a valutare

l’opportunità o meno di una perizia. Mi riservo di procedere alla valutazione

dell’incapacità una volta che saranno approfonditi gli aspetti medici; se

tuttavia si dovesse ritenere utile una perizia, propongo che il mio rapporto venga

sottoposto al perito affinché prenda posizione circa l’esigibilità delle

attività esigibili in ambito domestico” (cfr. doc. 30-6) – l’UAI ha predisposto

una visita specialistica presso il dr. __________ del SMR, medico

internista-reumatologo.

Nel suo rapporto medico del 12 giugno 2007, dopo

avere visitato personalmente l’assicurata, il dr. __________ ha posto le

diagnosi principali di “stato dopo ablazione L5-S1, fenestrazione L4-L5

sinistra, decompressione canale spinale (15.12.2006); turbe statiche del

rachide; stato dopo PLIF L5-S1 (2002); discopatia cronica C5-C6”, mentre quali

ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato quelle

di “stato dopo meniscectomia mediale sinistra (agosto 2003); sindrome

fibromialgica” (doc. 36-1).

Il dr. __________ ha poi espresso la seguente

valutazione:

"

(...)

Assicurata in buone condizioni generali, soffre

dal 2002 di una lombalgia trattata chirurgicamente per due volte con

stabilizzazione tipo PLIF. Coesiste stato ansioso-depressivo reattivo a grave

lutto famigliare. Attualmente l'assicurata si presenta afona per una patologia

già valutata dallo specialista ORL, probabile conseguenza dell'abuso

nicotinico. L'assicurata presenta una buona mobilità complessiva. Riesce a

svestirsi e a rivestirsi senza alcuna difficoltà, si mobilizza ed esegue i

passaggi posturali in modo libero e senza alcun limite. Le masse muscolari sono

uguali e simmetriche in tutti i distretti. Mantiene la posizione seduta durante

la raccolta anamnestica per circa 25 minuti senza alcuna difficoltà. Lamenta

con insistenza una sensazione di astenia intensa presente durante tutte le ore

della giornata. La sintomatologia lombare viene evocata con i frequenti

movimenti di flessione, estensione e rotazione del rachide. Coesiste modesto

dolore ricorrente in regione cervicale. Dal punto di vista

reumatologico-funzionale, la sintomatologia riferita dall'assicurata è da

imputare ad una spiccata sindrome fibromialgica. La mobilità complessiva che

risulta ad oggi molto buona, non necessita di cure fisioterapiche ulteriori. La

valutazione reumatologica funzionale odierna permette di stabilire una capacità

lavorativa del 100% nel rispetto dei limiti sopra citati. Tale capacità

lavorativa del 100% può essere considerata attuabile a distanza di tre mesi

dall'ultimo intervento chirurgico in regione del rachide lombo-sacrale

(15.12.2006). Attualmente l'assicurata non necessita di alcun tipo di ausilio.

In riferimento alla sindrome fibromialgica non si identifica alcuna incapacità

lavorativa.

Il miglioramento dello stato ansioso-depressivo

potrebbe portare ad un conseguente miglioramento dell'astenia intensa lamentata

continuamente dall'assicurata." (Doc. 36-3+4)

In una nota del 4 gennaio 2008, il funzionario

incaricato ha posto al dr. __________ la seguente richiesta di precisazioni:

"

Vedasi rapporto dell'11.06.2007; ha indicato che

l'A. sia da ritenersi inabile al 20% come impiegata dal novembre 2006.

Detta IL è da considerarsi come diminuzione di

rendimento?

Si rende attento del fatto che l'A. lavora al

50%: un'IL del 20% è da riferirsi a tale attività svolta al 50%?

Oppure, proprio perchè l'attività era svolta a

tempo parziale, l'A., come salariata al 50%, può essere considerata totalmente

abile?" (Doc. 46-1)

Nelle annotazioni del 7 gennaio 2008, il dr. __________

del SMR ha risposto:

"

Precisazione:

L'A. salariata al 50% risulta abile al 100% nel

rispetto dei limiti indicati nella mia perizia del 12.06.2007." (Doc. 47-1)

Contro la decisione dell’UAI di attribuirle tre

quarti di rendita solo fino al 28 febbraio 2007, l’assicurata ha trasmesso

all’amministrazione i seguenti referti medici:

-

certificato del 13 marzo 2008 del dr. __________,

spec. FMH in neurochirurgia, del seguente tenore:

"

La

soprannominata paziente è sofferente di una sindrome lombovertebrale da anni. Persiste

uno stato dopo intervento PLIF L5/S1 in presenza di una gravissima discopatia a

quell'epoca con una listesi ed irritazione radicolare L5 bilateralmente.

Dopo il suddetto

intervento la situazione è migliorata per circa un anno per riacutizzarsi poi

nel 2003 con forti dolori lombari. Ulteriori accertamenti hanno potuto

evidenziare una discopatia plurisegmentale, ma accentuata nel livello L4/5 in presenza

di una grossa ernia L4/5 a sx. In dicembre del

2006 ha

avuto luogo un intervento di

fenestrazione ed erniotomia L4/5 a sx con una fissazione del segmento. Questa è

stata necessaria a causa della presente fissazione sottostante.

Dopo questo secondo

intervento la situazione lombare è leggermente migliorata, ma con apparizione

di forti dolori cervicali già presenti comunque da anni ma esacerbati nel 2007

in presenza di processi degenerativi importanti pure a livello cervicale con

una grave discopatia C5/6.

La situazione è

andata progressivamente peggiorando con netto aumento dei dolori lombari

irradianti alle gambe in presenza ora di una discopatia importante L2/3 e L3/4.

Si tratta qui quindi di una malattia sistemica del rachide. Inoltre la paziente

accusa forti fastidi a livello cervicale con irradiazione alle braccia.

In considerazione di

quanto sopra non è da escludere che a medio termine un terzo intervento lombare

con un prolungamento della fissazione da L2 a S1 sia necessario. Inoltre,

considerando la grave discopatia cervicale, non posso escludere che a causa dei

forti dolori cervicali, spesso associati a cefalee, un intervento ACIF del

segmento C5/6 sia pure da prendere in considerazione.

Al momento la

paziente quindi risulta sicuramente inabile al lavoro in misura completa."

(Doc. 54-5+6)

-

certificato del 17 marzo 2008 del dr. __________,

spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore:

"

Certifico

d'avere tuttora in cura la signora affetta da

Diagnosi:

1.

Stato ansioso depressivo grave d'origine mista, in cura dalla psichiatra

dottoressa __________.

2. Stato da isterectomia

5.9.04

3.

Sindrome lombovertebrale cronica su lombalgia aspecifica su/con: sindrome

miofasciale+discopatie L5/S1+turbe statiche con scoliosi+stato dopo PLIF L5/S1

12.7.2002.

Nel dicembre

2006 erniotomia L4/5 su grossa ernia L4/5.

4.  Cervico-brachialgia

aspecifica su/con:sindrome miofasciale+sindrome delle faccette+discopatia

cronica C5-6.

3.

Gonalgia sx su/con: stato dopo distorsione 26.4.03+ osteonecrosi condilo

femorale laterale+st.d. meniscectomia mediale sinoviectomia parziale 28.8.03

5. Poliartralgie

alle mani bilateralmente.

Per queste

problematiche la signora risulta inabile al lavoro in forma totale dal 25.8.04

per tempo indeterminato.

Regolarmente quale

medico di famiglia vedo la signora per controlli generali e terapie.

Anche nel 2007 è

stata ripetutamente in cura dal neurochirurgo dr. __________ per gli

invalidanti problemi alla schiena, dall'ortopedico dr. __________ per i

problemi alle ginocchia e per il problema depressivo dalla psichiatra dr.ssa __________.

Ricordo che dal 12.4.07

al 10.5.07 la signora è stata ricoverata per cure fisioterapiche stazionarie,

per i cronici dolori invalidanti alla schiena, presso la clinica di __________.

Purtroppo tutte le

terapie, come ben sapete, permettono alla signora di convivere con i propri

malanni, in modo abbastanza tranquillo, solo per qualche settimana/mesi, per

poi ricadere nella situazione primaria caratterizzata da cronici dolori e gravi

limitazioni funzionali." (Doc. 54-7)

Al riguardo, nelle sue annotazioni del 17 aprile

2008, il dr. __________ del SMR ha osservato:

"

Trattasi di osservazioni al progetto di

decisione

In data 04.03.2008, I'UAI ha emesso il suo

progetto di decisione, che riconosceva, a partire dal 01.08.2005 il diritto a

tre quarti di rendita, con grado del 65 % e, a partire dal 01.03.2007 la

soppressione della rendita, essendo il grado di IL del 15.5 % dopo confronto

dei redditi.

Contro questo progetto, l’A., tramite il suo

legale inoltra le sue osservazioni in data 10.04.2008, allegando ugualmente un

rapporto medico del Dr. __________ del 13.03.2008 e del MC, Dr. __________ del

17.03.2008.

La definizione dei gradi di IL in attività

abituale come anche in attività adeguate è stata effettuata sulla base della

perizia reumatologica effettuata presso il SMR dal Dr. __________, in data

12.06.2007.

Tale valutazione ha permesso di stabilire che, a

partire dal mese di agosto

2004 l

'A presenta una IL completa, in qualsiasi attività. A decorrere dal

mese di novembre 2006 la CL nell'abituale attività è dell’80%. Per contro, dal

mese di marzo 2007 la CL è completa in attività adeguate, rispettose dei limiti

funzionali descritti nella perizia.

Dopo confronto dei redditi tra la professione

svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute e quello ottenibile in

un'attività adeguata allo stato attuale, risulta una perdita di guadagno dell’1%.

Secondo l'inchiesta casalinga effettuata in data

13.09.2007, l'impedimento è del 30%.

Nel progetto di decisione dell'UAI vengono

indicati con due specchietti il risultato del calcolo misto per fissare il

grado d'IL complessiva dall'agosto 2005 e dal 01.03.2007.

Nel primo caso risulta un grado di IL del 65% e

nel secondo caso del 15.5 %.

Nella suo certificato medico del 13.03.2008, il

neurochirurgo, Dr. __________ ricorda l'anamnesi dell'A. con i due interventi

chirurgici (2002 e 2006). Secondo lo specialista, la situazione lombare è

leggermente migliorata dopo il secondo intervento ma con apparizione di forti

dolori cervicali già presenti da anni ma esacerbati nel

2007 in

presenza di processi degenerativi

importanti pure a livello cervicale con una grave discopatia C5-C6. La

situazione è andata progressivamente peggiorando con netto aumento dei dolori

lombari irradianti alle gambe in presenza di una discopatia importante L2-L3 e

L3-L4. Si tratta quindi di una malattia sistemica del rachide. Inoltre l’A.

accusa forti fastidi a livello cervicale con irradiazione alle braccia.

Lo specialista ritiene l'A. inabile al lavoro in

misura completa.

VALUTAZIONE

In confronto alla perizia del Dr. __________ del

12.06.2007, il certificato medico del Dr. __________ del 13.03.2008 presenta

importanti discrepanze.

Il Dr. __________ parla di un peggioramento della

patologia cervicale già presente da anni ma esacerbata nel 2007. Non specifica

la data esatta dell'apparizione di tale peggioramento, che non era stato messo

in evidenza in occasione della perizia del Dr. __________ in giugno 2007. Si

chiede dunque al Dr. __________ di rivedere I'A. per valutare il decorso della

patologia dal mese di giugno 2007 ad adesso per stabilire un eventuale

peggioramento del quadro clinico e definire la CL attuale." (Doc. 57-1+2)

L’assicurata è quindi stata nuovamente visitata

in data 16 maggio 2008 dal dr. __________, il quale, nel suo rapporto medico

del 19 maggio 2008, dopo avere preso visione della risonanza magnetica nucleare

eseguita il 3 marzo 2008 con evidenza di discopatia L2-L3 e L3-L4, ha

osservato:

"

(...)

Valutazione e conclusione:

Assicurata già valutata in data 12 giugno 2007

per stato dopo ablazione L5-S1, fenestrazione L4-L5 sinistra, decompressione

canale spinale. Turbe statiche del rachide. Stato dopo PLIF L5-S1. Discopatia

cronica C5-C6. Coesiste stato dopo meniscectomia e necrosi condilofemorale

sinistro. L'assicurata ha eseguito nuova valutazione clinica dal Dr. __________

in data 13 marzo 2008 dove viene descritto: La situazione è andata

progressivamente peggiorando con netto aumento dei dolori lombari irradiati

alle gambe in presenza di una discopatia importante L2/3 e L3/4. Si tratta

quindi di una malattia sistemica del rachide. Inoltre l'assicurata accusa

fastidi a livello cervicale con irradiazione alle braccia. Non si esclude

prossimo provvedimento chirurgico L2-S1. La valutazione funzionale odierna

permette di stabilire una capacità funzionale invariata rispetto alla

precedente valutazione SMR. L'assicurata riferisce un peggioramento nel tempo

delle mialgie diffuse presenti al cingolo scapolare, cingolo pelvico, regione

cervicale con irradiazione agli arti superiori. Tale peggioramento è

giustificato da una ancora più spiccata sindrome fibromialgica. La

digitopressione di tutti i Tender points fibromialgici risulta essere positiva

e vivace.

L'assicurata inoltre ha sospeso per sua volontà la

terapia ansiolitica ed antidepressiva. La rivalutazione clinica risulta

parzialmente inficiata dal comportamento dimostrativo che prevale durante la

raccolta anamnestica. Non sono obiettivabili segni irritativi di radice nervosa

al rachide. La presenza di nuova ernia discale presente su L2-L3 e L3-L4

giustifica la variazione dei limiti funzionali come segue: deve evitare

flessione ed estensione del rachide ripetuti; deve evitare la torsione ripetuta

del tronco; deve evitare la flessione e l'estensione ripetuta degli arti

inferiori; può sollevare abitualmente fino massimo

10 kg

; può sollevare solo saltuariamente fino

massimo

15 kg

; deve evitare il

sollevamento superiore ai

20 kg

.

Mantiene posizione statica seduta o in piedi

massimo 30 min. Deve evitare situazioni di instabilità dell'equilibrio.

Nell'ultima attività lucrativa come impiegata contabile l'assicurata presenta

una capacità lavorativa del 100% con rendimento ridotto inteso come una pausa

in più durante le ore lavorative rispetto a quanto normalmente concesso. In

attività lucrative che rispettano i limiti sopraindicati l'assicurata presenta

capacità lavorativa 100%. Incapacità lavorativa del 10% in attività come

casalinga. L'assicurata non necessita di ausili ortopedici.

L'evoluzione clinica è giustificata dal

peggioramento della sindrome fibromialgica. Comunque si documenta la comparsa

di nuova discopatia L2-L3 e L3-L4 al momento senza segni irritativi, che in

futuro potrà essere trattata anche chirurgicamente. Si ritiene opportuno

rivalutare il caso dal punto di vista psichiatrico per opportuna terapia con

beneficio anche sulla nota sindrome fibromialgica." (Doc. 59-2+3)

Sulla

base di queste conclusioni mediche, l’UAI ha quindi attribuito all’interessata

tre quarti di rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1°

agosto 2005 e il 28 febbraio 2007.

2.11.   In sede

ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI, trasmettendo al

TCA i referti del 13 marzo 2008 del dr. __________ (doc. B) e del 17 marzo 2008

del dr. __________ (doc. C), già prodotti in sede di osservazioni al progetto

di decisione dell’UAI.

Al riguardo, nelle annotazioni del 15 settembre

2008, il dr. __________ del SMR, medico spec. FMH in medicina generale e il dr.

__________, specialista in medicina interna/reumatologo, hanno osservato:

"

Salariata 50%, casalinga 50%

IL dal 25.8.2004

Perizia psichiatrica dr. __________ del

14.11.2006:

Diagnosi:     sindrome mista ansioso-depressiva F

41.2

Limiti funzionali: affaticabilità, astenia,

apatia, difficoltà di concentrazione, difficoltà a relazionarsi con i clienti,

lieve diminuzione della performance cognitiva

Impedimento valutato in un 20%

Amplificazione del disagio causato dalla

sintomatologia somatica

Inchiesta casalinghe del 11.4.2007: non

conclusiva, mancavano dati in merito a problema del rachide

RIABILITAZIONE __________

dal 12 aprile 2007 al 10 maggio 2007

Diagnosi

Sindrome cervico-dorso-lombare con/su:

-    attualmente: esacerbazione della sintomatologia dolorosa

panvertebrale

-    stato dopo ablazione di materiale di fissazione L5/S1,

fenestrazione L4/L5 a sx, decompressione canale spinale sx e subspinoso a dx.

esplorazione disco bilaterale il 15.12.2006 su stenosi importante canale

spinale L4/L5 in presenza di ipertrofia del legamento flavo e grossolana ciste sinoviale

con osteofita che da sx restringe il canale spinale

-    sindrome miofasciale

-    insufficienza lombare

-    discopatia L5, S1 e lieve retrolistesi

-    turbe statiche con scoliosi

-    stato dopo PLIF L5/S1 2002

Cervico-brachialgia

aspecifica con/su:

-    ● sindrome miofasciale

-    ● sindrome delle faccette

-    ● discopatia cronica cervicale

Stato

dopo gonalgia sx con/su:

-    stato dopo meniscectomia mediale e sinoviectomia parziale

28.8.03

-    persistenza di un focolaio osteonecrotico condilo femorale

laterale

-    stato dopo trauma contusivo in occasione di caduta il

26.4.03

Depressione reattiva trattata

Poliartralgie alle piccole articolazioni delle mani

Emicrania attualmente oligosintomatica

FRCV: importante tabagismo attivo

Decorso molto soddisfacente con regressione

notevole della sintomatologia algica panvertebrale

Visita SMR, dr. __________, del 12.6.2007:

diagnosi:      stato dopo ablazione L5-S1, fenestrazione L4-L5

sinistra, decompressione canale spinale il 15.12.2006

turbe statiche del rachide

stato dopo PLIF L5-S1 (2002)

discopatia cronica C5-C6

sintomatologia legata ad una spiccata sindrome

fibromialgica.

Capacità lavorativa piena in attività rispettosa

dei limiti funzionali.

Inchiesta casalinghe del 13.9.2007:

-    impedimento valutato in un 30%

Decisione UAI 4.3.2008:

fino alla perizia psi si riconosce una IL del

100% quale salariata, quindi grado Al 65% da 8.2005, dal 1.3.2007 (3 mesi dopo

perizia psi, assicurata con limitazione quale salariata solo marginale) risulta

invece grado Al del 15,5%.

Ricorso:

vengono presentati:

lettera dr. __________ del 13.3.2008

: egli indica genericamente un peggioramento nel 2007 con presenza

di dolori invalidanti al 100% a livello del rachide cervicale e lombare. Non

viene fornito nessun elemento clinico o radiologico nuovo.

Lettera dr. __________ del 17.3.2008:

-    vengono riprese le note diagnosi

-    viene attestata una IL del 100% dal 25.8.2004

-    situazione caratterizzata da dolori cronici e gravi

limitazioni funzionali

valutazione e conclusione:

Gli attuali rapporti non apportano elementi

clinici nuovi che giustificano un peggioramento dello stato di salute e della

rispettiva capacità funzionale.

Prevale tuttora la patologia fibromialgica.

Si riconferma la valutazione medica del

12.6.2007

."

(Doc. IV/bis)

L’assicurata ha poi trasmesso al TCA il seguente

referto del 2 ottobre 2008 del dr. __________, indirizzato al patrocinatore

dell’interessata:

"

Come richiesto la informo sulla soprannominata

paziente.

Come lei probabilmente saprà, conosco la paziente

dal

2002 in

seguito a dolori

lombari importanti preesistenti da molti anni. Nel 2002 gli accertamenti

radiologici avevano confermato processi degenerativi, in particolare in L5/S1

con una listesi stabile e scoliosi degenerativa. Una RM effettuata nel 2002

confermava una discopatia L5/S1 con incipiente discopatia L4/5 con spazio

conservato e leggerissima disidratazione. A causa dei forti dolori la paziente

era stata degente in Clinica __________ in giugno del 2002 ed in luglio del

2002 ha

avuto poi luogo una fissazione

intersomatica del segmento L5/S1.

Dopo il suddetto intervento la sintomatologia

algica lombare era pressoché scomparsa. Il 24.04.03 la paziente è caduta in

giardino contusionando fortemente il ginocchio. A causa di un problema dello

stesso, è stata poi operata con buon esito. In quell'occasione la paziente non

accusava dolori lombari.

Metà novembre del 2003 la paziente riferiva poi

l'apparizione di dolori diffusi lombari e muscolari. La situazione è rimasta

abbastanza stabile fino al 2006 dove progressivamente i fastidi sono aumentati

per cui ha avuto luogo una RM lombare, che ha confermato un'ottima fusione del

segmento L5/S1 ed ora presenza di una discopatia più importante in L4/5 ed in

parte anche in L3/4 con una grossa ciste sinoviale L4/5 a sx che portava ad una

compressione radicolare

L5.

A causa dei forti dolori lombari, ma soprattutto

radicolari, in dicembre del 2006 ha avuto luogo un intervento di fenestrazione L4/5

a sx, ablazione del fissatore in L5/S1 e nuova fissazione del segmento L4/5.

Dopo questo secondo intervento la situazione è

nuovamente migliorata, ma con fastidi residuali lungo la gamba sx. In

aprile/maggio del 2007 la paziente ha accusato dolori cervicali acuti ed

esacerbazione dei dolori lombari. Dopo una degenza a __________, la situazione

è leggermente migliorata. In quest'occasione veniva diagnosticata una

fibromialgia.

Rivedevo la paziente in febbraio del 2008 ed in

quest'occasione accusava dolori alla gamba sx, in particolare al ginocchio e

dolori lombari. Lamentava dolori acuti intermittenti. Provvedevo ad una nuova

RM del rachide lombare che confermava ora gravi discopatie L2/3 e L3/4 con una

buona fusione L5/S1 ed una fissazione

stabile L4/5.

In considerazione del fatto che la problematica

degenerativa è a quanto pare progrediente, è evidente che ulteriori interventi

potranno solo portare ad un miglioramento limitato nel tempo. Tenendo conto

anche del fatto che la paziente presenta una fibromialgia, ritengo che

ulteriori interventi siano da prendere in considerazione unicamente In caso ci

sia un'indicazione clinica molto importante.

In considerazione del decorso avvenuto dal 2002

ad oggi è chiaro che la paziente presenta una patologia decisamente

progrediente che anche chirurgicamente difficilmente potrà essere risolta. In

considerazione di questa situazione e tenendo conto anche dei problemi

cervicali, ritengo che la paziente non sia abile al lavoro neanche in attività

leggere ed ergonomicamente confacenti.

Oltre agli importanti problemi organici apportati

nelle annotazioni mediche c'è anche una problematica psicologica relativamente

importante. Il tutto assieme m'induce e ritenere, come già accennato sopra, la

paziente inabile al lavoro." (Doc. E)

A tale proposito, nelle annotazioni del 23 ottobre

2008, il dr. __________ e il dr. __________ del SMR hanno osservato:

"

Vedi nota SMR del 15.9.2008

Attuale nuova documentazione:

rapporto dr. __________ del 2.10.2008:

-    egli ritiene l'assicurata inabile al

100% anche in attività adatta

-    presenza d'una problematica psicologica importante che

influisce sulla CL

-    una nuova RM conferma la presenza d'una grave discopatia

L2/3 e L3/4 con buona fusione L5/S1 e fissazione stabile L4/5

Valutazione:

●   l'attuale RM in questione evidenzia

in pratica una situazione invariata rispetto al 2006 con presenza d'una grave

discopatia L2/3 e L3/4 con decorso regolare a livello dei segmenti fissati.

●   Come già evidenziato in occasione

dell'ultima visita SMR il peggioramento algico è da vedersi nell'ambito d'un

peggioramento della fibromialgia e non in relazione ad un peggioramento a

livello della problematica lombare.

●   La problematica psichica è stata

valutata già in precedenza nell'ambito d'una valutazione peritale.

Conclusione:

l'attuale rapporto del dr. __________ non modifica la valutazione

reumatologica basata su visita in ambito SMR." (Doc. XII/bis)

Con scritto del 17 novembre 2008, indirizzato al

patrocinatore dell’assicurata, il dr. __________ ha indicato:

"

Con la presente La informo che la mia presa di

posizione rimane invariata dal mio scritto del 02.11.08 anche dopo aver

ricevuto i suoi scritti datati 29 ottobre e 4 novembre u.s." (Doc. F)

2.12.   Quanto alla

valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione,

ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I

462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF

125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c;

Meyer-Blaser

, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997

pag. 123)

, bensì il suo contenuto (DTF 122 V

160 in

fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189;

Locher

, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati;

STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA

U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella DTF 125 V 351 (= SVR

2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.),

la

Corte

federale ha ribadito che ai

rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,

infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore

non

permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo stesso vale per le perizie

fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI

2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008;

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007

).

Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto

2006

concernente un caso di assicurazione

per l

'

invalidità

, ha evidenziato il valore probatorio

delle opinioni espresse dai medici SMR nell

'

ambito dell

'

assicurazione

per l

'

invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L

'on ne saurait certes

mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre

d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que

l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS

sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR;

toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre

médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci.

La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid.

3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer-Blaser

,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Ad

esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha

sottolineato che:

"

(...)

Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la

divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur

probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (

ATF

125 V 351

consid.

3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (

ATF 124

I 170

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43

consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)”

Infine, va ricordato che se vi

sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008,

STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché

un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare

la DTF

127 V 294;

cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.13.

Attentamente

esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché

richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici

(cfr. consid. 2.12.), questo Tribunale non può confermare l’operato

dell’amministrazione, in quanto i disturbi che affliggono l’assicurata non sono

stati sufficientemente chiariti.

2.13.1.   Dal profilo somatico, l’UAI,

basandosi sulle annotazioni del 14 settembre 2006 del dr. __________ del SMR –

il quale, dopo avere richiesto al curante, dr. __________, i rapporti medici

concernenti l’intervento alla colonna lombare subito nel 2002 dall’assicurata

ad opera del dr. __________ e avere constatato che “come già indicato

antecedentemente i medici curanti non ritengono che le affezioni dell’apparato

muscolo-scheletrico hanno influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata” –

ha concluso che “l’incapacità lavorativa nonostante l’importante documentazione

medica agli atti non può essere ritenuta obiettivata”, predisponendo di

conseguenza l’effettuazione solo di una perizia psichiatrica (cfr. doc. 16-1).

In un secondo momento, tuttavia - dato che nello svolgimento

dell’inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica

dell’11 aprile 2007 l’assistente sociale ha riscontrato che “la documentazione

medica all’incarto è lacunosa per quanto concerne la problematica

reumatologica” e avere sottolineato che l’assicurata “lamenta soprattutto

difficoltà “fisiche” e dichiara inoltre di avere subito un nuovo intervento di

stabilizzazione delle vertebre sul quale si dovrà indagare” (cfr. doc. 30-6) – l’UAI

ha affidato al dr. __________ del SMR, specialista in medicina

interna/reumatologo, l’incarico di eseguire una visita specialistica, che ha

avuto luogo in data 12 giugno 2007 (cfr. doc. 36-1).

Ora, se è vero, da una

parte, che il curante, dr. __________, spec. FMH in medicina generale, aveva

posto, nel suo rapporto medico del 27 dicembre 2005 all’attenzione dell’AI, le

diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di “stato da

isterectomia 5.9.2004; lombalgia aspecifica su/con sindrome

miofasciale+discopatie L5/S1+turbe statiche con scoliosi+stato dopo PLIF L5/S1

12.7.2002; cervico-brachialgia aspecifica su/con sindrome miofasciale+sindrome

delle faccette+discopatia cronica C5/C6; gonalgia sinistra su/con stato dopo

distorsione 26.4.2003+osteonecrosi condilo femorale laterale+stato dopo

meniscectomia mediale sinoviectomia parziale 28.8.2003; poliartralgie alle mani

bilateralmente” (cfr. doc. 8-1) e che il dr. __________, specialista in chirurgia,

nel suo rapporto del 6 luglio 2005 all’attenzione dell’assicuratore malattia

aveva indicato quale anamnesi patologica remota quella di “conosciuti disturbi

alla colonna vertebrale che hanno portato nel luglio 2002 all’intervento con

PLIF L5/S1; esiti di meniscectomia mediale; soffre inoltre di cervicalgie su

discopatie plurisegmentali nonché di poliartralgie soprattutto alle mani, in

parte ai piedi; nota fibromialgia e ipotensione” (cfr. doc. 8-7), dall’altra,

va tuttavia posto in rilievo il fatto che, dopo l’intervento di PLIF L5/S1

realizzato dal neurochirurgo dr. __________ nel 2002, l’assicurata è stata

sottoposta,

nel dicembre 2006

, sempre da parte del dr. __________, ad

un

nuovo intervento chirurgico

, con la diagnosi operatoria di “stato dopo PLIF

L5/S1 nel 2002; discopatia L4/L5, L3/L4 e L2/L3 di leggera entità con stenosi

importante del canale spinale in L4/L5 in presenza di un’ipertrofia del

legamento flavo e grossolana ciste sinoviale con osteofita che da sx restringe

notevolmente il canale spinale e comprime la radice L5” (cfr. doc. 34-5, il corsivo è della redattrice). Tale intervento si è reso

necessario, come spiegato dallo stesso dr. __________, in quanto l’interessata,

dopo un decorso post-operatorio con riferimento all’intervento del 2002 con

fastidi fluttuanti ma comunque con un miglioramento rispetto alla situazione

preoperatoria, ha poi sviluppato

una improvvisa acutizzazione dei dolori,

con l’apparizione di forti dolori alla gamba sinistra lungo la fascia laterale

fino al malleolo esterno, con una irritazione radicolare L5 a sinistra

. Il

dr. __________ ha indicato che “dall’esame di RM del rachide lombare è poi

stata confermata una

leggera discopatia L4/L5 e L3/L4

con un’ottima

fusione L5/S1 e la presenza di una

grossolana cisti sinoviale della faccetta

articolare L4/L5 a sinistra con evidente compressione radicolare L5

” (cfr.

doc. 34-6, il corsivo è della redattrice).

Pertanto, a mente del TCA,

essendo l’assicurata stata sottoposta, in data 15 dicembre 2006, ad un nuovo

intervento chirurgico di natura neurochirurgica, l’amministrazione

avrebbe dovuto sottoporre l’assicurata non solo ad un esame specialistico

reumatologico presso il dr. __________ del SMR, ma avrebbe anche dovuto

predisporre l’esecuzione di una visita peritale specialistica

neurochirurgica al fine di stabilire esattamente le patologie

dell’interessata e il loro influsso sulla capacità lavorativa residua.

Questo

ragionamento vale a maggior ragione ritenuto che, nel certificato medico del 13

marzo 2008 trasmesso dall’assicurata all’UAI, il dr. __________ ha spiegato che,

dopo il secondo intervento del 2006, sono apparsi forti dolori cervicali, già

presenti da anni ma esacerbati nel

2007 in

presenza di processi degenerativi

importanti pure a livello cervicale con grave discopatia C5/C6. Lo specialista

ha poi indicato che “la situazione è andata

progressivamente peggiorando

con

netto aumento

dei dolori lombari irradianti alle gambe in presenza

ora

di una

discopatia importante L2/L3 e L3/L4

” e forti fastidi a livello

cervicale con irradiazione alle braccia. In presenza di questa

malattia

sistemica del rachide

, il dr. __________ ha concluso che non si può

escludere la necessità, a medio termine, di un terzo intervento lombare con un

prolungamento della fissazione da L2 a S1, oltre ad un intervento ACIF del

segmento C5/C6 a causa dei forti dolori cervicali spesso associati a cefalee.

Il dr. __________ ha quindi considerato che “la paziente risulta

sicuramente

inabile al lavoro in misura completa

” (doc. 54-5, il corsivo è della redattrice).

Alla luce

di questo referto specialistico del dr. __________, che indica in maniera

dettagliata e motivata le ragioni per le quali ritiene l’assicurata totalmente

inabile al lavoro, l’amministrazione avrebbe dovuto predisporre una perizia neurochirurgica

al fine di determinare la capacità lavorativa residua dell’interessata, come

correttamente richiesto dal patrocinatore dell’interessata.

Anche il

dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 17 aprile

2008, ha

del resto rilevato che “in

confronto alla perizia del dr. __________ del 12 giugno 2007 il certificato

medico del dr. __________ del 13 marzo 2008 presenta

importanti discrepanze

(cfr. doc. 57-2, il corsivo è della redattrice).

Tuttavia,

il dr. __________ si è limitato ad indicare che “il dr. __________ parla di un

peggioramento della patologia cervicale già presente da anni esacerbata nel

2007”

, chiedendo al dr. __________ “di

rivedere l’assicurata per valutare il decorso della patologia dal mese di

giugno 2007 ad adesso per stabilire un eventuale peggioramento del quadro

clinico e definire la capacità lavorativa attuale” (cfr. doc. 57-2), ciò che il

dr. __________ ha valutato in occasione della visita del 16 maggio 2008 (cfr.

doc. 59-1).

Questo

Tribunale non può condividere l’operato dell’amministrazione.

Se

infatti è indubbio che il dr. __________ abbia messo in evidenza un

peggioramento della patologia cervicale, come indicato dal dr. __________, va

altresì sottolineato che lo stesso neurochirurgo ha anche riscontrato la presenza

di una malattia sistemica del rachide,

con un progressivo peggioramento dei

dolori lombari, in presenza di una discopatia importante L2/L3 e L3/L4

(cfr.

doc. 54-6, il corsivo è della redattrice), che il dr. __________ ha omesso di

citare nella sua valutazione (cfr. doc. 57-2).

Il dr. __________,

nel suo referto del 2 ottobre

2008, ha

poi nuovamente ribadito che l’assicurata presenta una patologia del

rachide progrediente che, unitamente ai problemi cervicali, fanno sì che

l’interessata “

non sia abile al lavoro neanche in attività leggere ed

ergonomicamente confacenti

” (doc. E, il corsivo è della redattrice). Tale

valutazione è stata poi nuovamente confermata dal dr. __________ con scritto

del 17 novembre 2008 (cfr. doc. F).

Alla luce

di queste motivate prese di posizione da parte dello specialista in

neurochirurgia, dr. __________, l’UAI avrebbe quindi indubbiamente dovuto

approfondire anche questa problematica neurochirurgica e non limitarsi, come ha

fatto, ad un esame esclusivamente dei disturbi cervicali dal profilo

reumatologico.

Il TCA

non può in particolare condividere le osservazioni presentate dal dr. __________

e dal dr. __________ del SMR, peraltro non specialisti in materia (cfr. sul

tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre

2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007), nelle loro annotazioni del 23 ottobre

2008, nelle quali hanno ritenuto che il rapporto del dr. __________ “non

modifica la valutazione reumatologica basata su una visita in ambito SMR” (cfr.

doc. XII/bis). Questo genere di valutazione competeva, difatti, unicamente ad

uno specialista in neurochirurgia.

Già solo per queste ragioni quindi, a mente del

TCA, l’incarto va rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti medici somatici.

2.13.2.   L’aspetto

psichiatrico è stato valutato dal __________ (__________) di __________. Nel

referto del 21 dicembre 2006, la dr.ssa __________ del __________, posta la

diagnosi di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)”, ha considerato

l’interessata inabile al lavoro al 20% (cfr. doc. 20-7).

Al riguardo, il TCA rileva innanzitutto che dal

referto peritale risulta che il perito incaricato dell’esame peritale è la

dr.ssa __________ (cfr. doc. 20-1), medico assistente __________, la quale ha

poi sottoscritto il referto peritale unitamente al dr. __________, capo clinica

__________ e al dr. __________, Direttore __________ (cfr. doc. 20-9).

In tale

contesto va preliminarmente rilevato che

in una sentenza I 65/07 del 31

agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non probante la perizia

effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità formali legate alla sua

persona e all’esercizio della sua attività. In quel caso, il medico SMR aveva

infatti effettuato una valutazione psichiatrica, apponendo, accanto alla sua

firma, l’indicazione “specialista FMH in psichiatria”. L’Alta Corte ha comunque

sottolineato che, al momento di esprimere la sua valutazione, il medico SMR non

era in possesso del titolo di “specialista in psichiatria e psicoterapia” ai

sensi della legislazione federale in materia. Pur avendo seguito la formazione

completa in psichiatria e psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH,

egli non aveva conseguito il titolo postgrado di specialista, dato che non

possedeva un diploma federale di medicina o un diploma di medicina riconosciuto

in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo

di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai

membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in possesso di un titolo

postgrado federale o di un titolo di formazione postgraduata riconosciuto.

Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere

abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era

neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma

federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari

per ottenere un’autorizzazione in tal senso.

In una sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008,

cresciuta

incontestata in giudicato,

questo Tribunale ha già avuto modo

di rilevare, sulla base delle precisazioni richieste in quell’occasione al SAM,

che in quel caso la dr.ssa responsabile dello svolgimento della perizia

psichiatrica era

in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un

certificato di riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e

psicoterapia, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del

diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione

all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero (cfr. doc.

XII e i relativi allegati presenti nell’inc. 32.07.162), ritenendo pertanto di

poter prendere in considerazione il referto peritale psichiatrico stilato dal

medico in questione.

In un’altra sentenza 32.2007.187 del 18 giugno 2008, cresciuta

incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto di poter prendere in

considerazione la perizia psichiatrica effettuata da un medico del SMR, dopo

avere accertato che lo stesso era in possesso del titolo di specialista in

psichiatria e psicoterapia, riconosciuto dalle competenti autorità, come

espressamente indicato dal

medico responsabile del SMR,

rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del TCA

.

Nella fattispecie concreta, dagli atti non

risultano indicazioni circa il livello di specializzazione della dr.ssa __________.

Neppure è chiaro se l'apposizione

della firma da parte del dr. __________

e del dr. __________ – quest’ultimo indicato nelle annotazioni dei medici del

SMR quale autore della perizia psichiatrica (cfr. doc. 23-1; doc. IV/bis) -

costituisce un'assunzione di responsabilità circa l’esame psichiatrico svolto e

le conclusioni alle quali è giunta la dr.ssa __________.

Tale questione non merita comunque, in questa sede, ulteriori

approfondimenti, ma dovrà al contrario essere accertata dall’UAI, al quale gli

atti vanno rinviati affinché allestisca una nuova valutazione peritale

specialistica, per i motivi che seguono.

Va infatti sottolineato che, nel rapporto medico del 19 maggio

2008, il dr. __________ del SMR ha rilevato di ritenere “

opportuno

rivalutare il caso dal punto di vista psichiatrico per opportuna terapia con

beneficio anche sulla nota sindrome fibromialgica

” (cfr. doc. 59-3, il

corsivo è della redattrice).

Il TCA non può che censurare l’agire dell’UAI, il quale, nonostante

questa esplicita e chiara conclusione del dr. __________ del SMR, non ha

tuttavia predisposto un ulteriore esame specialistico a livello psichiatrico.

Pertanto, questo Tribunale ritiene che anche dal

profilo psichiatrico l’incarto deve essere rinviato all’UAI per nuovi

accertamenti medici specialistici.

In tale ambito occorrerà tenere conto del fatto che,

nel certificato del 17 marzo 2008, il dr. __________, ha indicato che

l’assicurata continua ad essere in cura dalla psichiatra dottoressa __________

per uno stato ansioso depressivo

grave

d'origine mista (doc. 54-7, il

corsivo è della redattrice) e che il dr. __________, nel suo scritto del 2

ottobre 2008 trasmesso al TCA dal patrocinatore dell’interessata, ha sottolineato

che l’assicurata, oltre agli importanti problemi organici, presenta pure una

problematica psicologica

relativamente importante

(cfr. doc. E, il

corsivo è della redattrice).

La nuova valutazione peritale psichiatrica dovrà

parimenti esaminare anche dal punto di vista psichiatrico la diagnosi di

fibromialgia presentata dall’assicurata, conformemente a quanto stabilito dalla

giurisprudenza.

Va infatti ribadito che l'Alta Corte, in una

sentenza I 336/04 dell’8 febbraio 2006, pubblicata in DTF 132 V

65, ha

stabilito che per valutare le

incidenze sulla capacità lavorativa di una fibromialgia è necessario, di

regola, un apprezzamento del reumatologo e dello psichiatra (cfr. DTF 132 V 72)

ed ha ritenuto di applicare per analogia alla fibromialgia i principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di disturbi da dolore somatoforme (cfr.

DTF 132 V 71-72).

2.13.3.   Secondo la

giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non

sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due

soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio

o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non

viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il

principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p.

136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un

diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o

una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza

è stata criticata dalla dottrina.

In

particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993,

p.

560)

, il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF

che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare

d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche

. Ora,

secondo Aubert, i

l risultato della giurisprudenza citata è

quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della

gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte

abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli

assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della

procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore

che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa

giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad

essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie

lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato).

Lo

scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA

35.2004.100 del 9 marzo 2005).

D’altra

parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata

in

DLA

2001, p. 196s.,

la massima Corte

federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia

apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare

generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria,

ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente

accertati.

Nella

concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come

detto, si rivela lacunoso.

La

decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI,

affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine

di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla

capacità lavorativa della ricorrente.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà

nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata.

2.14.   Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito

della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2009 32.2008.146 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2009 32.2008.146 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 29.04.2009 32.2008.146

Decisione con la quale UAI,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha attribuito all'assicurata 3/4 di rendita per un periodo limitato di tempo,poi soppressa alla luce di un grado AI inferiore al 40%,deve essere annullata e gli atti rinviati all'UAI per esperire una perizia pluridisciplinare

Raccomandata Incarto n. 32.2008.146 cr //DC/ sc Lugano 29 aprile 2009 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni Giudice Daniele Cattaneo con redattrice: Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera segretario: Fabio Zocchetti statuendo sul ricorso del 27 agosto 2008 di RI 1 rappr. da:   RA 1 contro la decisione dell'11 luglio 2008 emanata da Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità ritenuto, in fatto 1.1.   RI 1, nata nel 1954, in precedenza attiva in qualità di aiuto amministrativo a tempo parziale presso il bar gestito dall’ex marito, in data 28 novembre 2005 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “stato ansioso-depressivo” (doc. 1/1-8). Esperiti gli accertamenti del caso, tra cui una perizia psichiatrica a cura del __________ (__________) di __________ e un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, con progetto di decisione del 4 marzo 2008 (doc. 49/1-3), poi confermato con decisione del 13 febbraio 2008 (doc. A), l’Ufficio AI, applicando il metodo misto di valutazione dell’invalidità, ha riconosciuto all’assicurata il diritto a tre quarti di rendita di invalidità (grado d’invalidità 65%) dal 1° agosto 2005 al 28 febbraio 2007, negando in seguito il diritto ad una rendita, alla luce di un grado di invalidità del 15.5%. L’amministrazione ha in particolare rilevato: " (...) Lo specchietto sottostante indica il calcolo misto effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo dall'agosto 2005: Attività            Quota parte    Limitazione     Grado d'invalidità parziale Salariata                  50 %             100 %                                     50 % Casalinga                50 %                30 %                                     15 % Grado d'invalidità                                                                          65 % Lo specchietto sottostante indica il calcolo misto effettuato per fissare il grado d'invalidità complessivo dal 01.03.2007 (art. 88 OAI, 3 mesi dopo il miglioramento dello stato di salute): Attività            Quota parte    Limitazione     Grado d'invalidità parziale Salariata                  50 %                  1 %                                    0.5 % Casalinga                50 %                30 %                                    15 % Grado d'invalidità                                                                       15.5 % In data 11 aprile 2008 abbiamo ricevuto le osservazioni al progetto da parte del rappresentante dell'assicurata. Dopo aver riesaminato il dossier sia a livello medico che economico, risulta che lo stato di salute sia invariato rispetto a quanto precedentemente valutato e pertanto il progetto del 4 marzo 2008 viene confermato. (...)" (Doc. A) 1.2.   Contro questa decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata. Sostanzialmente l’assicurata ha criticato la decisione dell’UAI, che si scontra con quanto attestato sia dallo specialista in neurochirurgia dr. __________ - il quale ha certificato una inabilità lavorativa totale dell’interessata a causa della sindrome lombo-vertebrale che la affligge da anni, con apparizione di una importante discopatia L2-L3 e L3/L4, oltre che dei disturbi a livello cervicale, con una grave discopatia C5-C6 – sia dal suo curante, dr. __________ – il quale ha confermato l’esistenza di una totale incapacità lavorativa dell’interessata. Il patrocinatore dell’assicurata ha quindi criticato il parere dell’UAI relativo ad una ipotetica capacità lavorativa del 100% dell’interessata in attività semplici e ripetitive, leggere e non qualificate, valutazione “inammissibile in assenza di una specifica perizia medica sullo stato di salute della ricorrente, nonché sull’evoluzione dello stesso dal mese di agosto 2004 ad oggi, con particolare attenzione alla possibilità di svolgere, in tale periodo e ancora attualmente, delle attività lavorative sostitutive o di svolgere le abituali mansioni ordinarie” (I). 1.3.   Con la risposta di causa, l’Ufficio AI - dopo avere ribadito, sulla base dell’apprezzamento del SMR, la correttezza degli accertamenti medici effettuati e, in particolare, della perizia psichiatrica eseguita dal __________ e del parere espresso dal SMR - ha confermato la propria decisione, chiedendo la reiezione del ricorso (IV + bis). 1.4.   In data 8 ottobre 2008, il patrocinatore dell’assicurata ha trasmesso al TCA una presa di posizione del dr. __________ in merito alle annotazioni mediche espresse dal SMR, chiedendo che venga esperita una perizia al fine di determinare quale sia la capacità lavorativa dell’assicurata (VIII + E). 1.5.   Con scritto del 24 ottobre 2008, l’UAI, dopo avere sottoposto il nuovo referto medico prodotto dall’assicurata al vaglio del SMR, ha nuovamente confermato la correttezza della decisione impugnata, chiedendo la reiezione del ricorso (XII + bis). 1.6.   In data 18 novembre 2008 il patrocinatore dell’interessata ha trasmesso al TCA una nuova presa di posizione del dr. __________, il quale ha ribadito che l’assicurata è da considerare totalmente inabile al lavoro anche in attività leggere. Alla luce di tale valutazione, l’avv. RA 1 ha quindi nuovamente chiesto che venga eseguita una perizia per accertare quale sia l’influsso delle patologie dell’assicurata sulla sua capacità lavorativa residua (XVI + F). 1.7.   Con scritto del 28 novembre 2008, l’UAI ha riconfermato quanto già indicato nella risposta di causa (XVIII). Questo scritto è stato trasmesso alla ricorrente (XIX), per conoscenza. in diritto In ordine 2.1.   La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA           H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT  I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999). Nel merito 2.2.   Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss). L’art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Questa graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313). Al proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01). 2.3. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199). A sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003), precisa: " Per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità." L’invalidità viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J.L. Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Franco forte, 1994, pag. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139; Valterio, op. cit. pag. 211). L'importanza dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro. 2.4.   Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art. 28 cpv. 2ter LAI secondo cui " Qualora l’assicurato eserciti un’attività lucrativa a tempo parziale o collabori gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16 LPGA. Se inoltre svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il capoverso 2bis. In tal caso, occorre determinare la parte rispettiva dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e quella dello svolgimento delle mansioni consuete e poi determinare il grado d’invalidità in funzione della disabilità patita nei due ambiti." Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146. Anche in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg. Questa giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C_15/2007 del 25 luglio 2007, in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504 e in una STF 9C_536/2008 del 14 novembre 2008. In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l 'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni. In particolare l'Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " 7.3 Anlässlich ihrer Sitzung vom 25. Juni 2007 gemäss Art. 23 Abs. 2 und 3 BGG haben die vereinigten sozialrechtlichen Abteilungen im vorliegend zu beurteilenden Fall die Grundsätze zur Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich (im Sinne des Art. 27 IVV [in der seit 1. Januar 2004 geltenden Fassung]) wie folgt präzisiert: 7.3.1 Bei der Prüfung der Frage, ob die in den beiden Tätigkeitsbereichen vorhandenen Belastungen einander wechselseitig beeinflussen (können), ist namentlich deren unterschiedlichen Gegebenheiten Rechnung zu tragen. Die versicherte Person ist im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht gehalten, im Umfang ihrer noch vorhandenen Leistungsfähigkeit eine dem Leiden angepasste erwerbliche Tätigkeit auszuüben (vgl. Art. 28 Abs. 2ter IVG [eingefügt auf 1. Januar 2004] in Verbindung mit Art. 16 ATSG; BGE130 V 97 E. 3.2 S. 99 mit Hinweisen), d.h. es ist ihr zumutbar, eine Beschäftigung zu wählen, bei der sich die gesundheitliche Beschränkung minimal auswirkt. Die erwerbliche Tätigkeit muss jedoch, entsprechend ihren jeweiligen Anforderungen, grundsätzlich allein ausgeführt werden. Bezogen auf die häuslichen Verrichtungen ist eine Wahl des Tätigkeitsgebietes demgegenüber nur beschränkt möglich, da die mit der Haushaltführung einhergehenden Aufgaben als solche anfallen und erledigt werden müssen. Es besteht in diesem Bereich dafür eine grössere Freiheit in der zeitlichen Gestaltung der Arbeit und es ist den Familienangehörigen eine gewisse Mithilfe zuzumuten (vgl. E. 7.2 hievor), womit allenfalls vorhandene Einschränkungen abgefedert werden können. Schliesslich erscheint die Möglichkeit einer gegenseitigen Beeinflussung geringer, je komplementärer die Anforderungsprofile der Tätigkeitsgebiete ausgestaltet sind (beispielsweise Haushalt eher körperlich belastend, Erwerbstätigkeit eher intellektuell). Damit die sich durch die schlechte Vereinbarkeit der beiden Tätigkeitsbereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung berücksichtigt werden kann, muss sie folglich offenkundig und unvermeidbar sein (beispielsweise körperlich anstrengende Berufs- und Haushaltsarbeit oder psychisch belastende berufliche und familiäre Situation [kranker Partner, behindertes Kind etc.]). Von einer vermeidbaren Wechselwirkung ist demgegenüber nach dem G BGE 134 V 9 S. 13 esag ten auszugehen, wenn sie durch die - auf Grund der gesamten Umstände zumutbare - Wahl einer anderen Erwerbstätigkeit ausgeschlossen werden kann. 7.3.2 Wechselwirkungen sind nur dann zusätzlich zu berücksichtigen, wenn aus den Akten erhellt, dass die Arzt- und (Haushalts-) Abklärungsberichte nicht bereits in Kenntnis der im jeweils anderen Aufgabenbereich vorhandenen Belastungssituation erstellt worden sind, und konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass eine wechselseitige Verminderung der Leistungsfähigkeit im Sinne des in E. 7.3.1 hievor Dargelegten vorliegt, die in den vorhandenen Berichten nicht hinreichend gewürdigt worden ist. 7.3.3 Im hier massgeblichen Kontext beachtliche gesundheitliche Auswirkungen vom Erwerbs- in den Haushaltsbereich können nur angenommen werden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerblichen Tätigkeitsgebiet voll ausgenützt wird, d.h. der-für den Gesundheitsfall geltende-Erwerbsanteil die Arbeitsfähigkeit im Erwerbsbereich übersteigt oder mit dieser identisch ist. 7.3.4 Ein allfälliges reduziertes Leistungsvermögen im erwerblichen Bereich infolge der Beanspruchung im Haushalt kann ferner lediglich für den Fall berücksichtigt werden, dass Betreuungspflichten (gegenüber Kindern, pflegebedürftigen Angehörigen etc.) vorhanden sind. Dies ergibt sich u.a. daraus, dass die Reduktion des zumutbaren erwerblichen Arbeitspensums, ohne dass die dadurch frei werdende Zeit für die Tätigkeit in einem Aufgabenbereich nach Art. 27 IVV (in der seit 1. Januar 2004 in Kraft stehenden Fassung) verwendet wird, für die Methode der Invaliditätsbemessung, d.h. für die Statusfrage, ohne Bedeutung ist. Wäre eine versicherte Person gesundheitlich in der Lage, voll erwerbstätig zu sein, vermindert sie aber das Arbeitspensum aus freien Stücken, insbesondere um mehr Freizeit (für Hobbys etc.) zu haben, hat dafür nicht die Invalidenversicherung einzustehen. Allein stehende Personen werden bei einer freiwilligen Herabsetzung des Beschäftigungsgrades nicht gleichsam automatisch zu Teilerwerbstätigen mit einem Aufgabenbereich Haushalt neben der Berufsausübung (BGE 131 V 51 E. 5.1.2 und 5.2 S. 53 f ., je mit Hinweisen). Ist demnach eine Haushaltführung ohne weiter gehende häusliche Obliegenheiten wie Betreuungsaufgaben etc. nicht in jedem Fall statusrelevant, kann auch nicht von einer dadurch verursachten, IV-rechtlich abzugeltenden erheblichen Belastung im erwerblichen Bereich ausgegangen werden. 7.3.5 Allfällige Wechselwirkungen sind stets vom anteilsmässig bedeutenderen zum weniger bedeutenderen Bereich zu berücksichtigen. Sind beide Bereiche mit 50 % zu veranschlagen, ist sie dort beachtlich, wo sie sich stärker auswirkt. Nicht möglich im hier zu beurteilenden Zusammenhang ist demgegenüber, dass Wechselwirkungen kumulativ in beide Richtungen ihren Niederschlag im Sinne einer verminderten Leistungsfähigkeit im je anderen Tätigkeitsbereich finden, führte dies doch zu einer doppelten Gewichtung. 7.3.6 Das in der Erwerbsarbeit oder im häuslichen Aufgabenbereich infolge der Beanspruchung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld reduzierte Leistungsvermögen kann sodann nur berücksichtigt werden, wenn es offenkundig ist und ein gewisses normales Mass überschreitet. Dessen Ermittlung hat stets auf Grund der konkreten Gegebenheiten im Einzelfall zu erfolgen. In Anlehnung an den so genannten leidensbedingten Abzug vom statistischen Lohn bei der Bemessung des Invalideneinkommens von nach Eintritt des Gesundheitsschadens keine Erwerbstätigkeit mehr ausübenden Versicherten (BGE 129 V 472 E. 4.2.1 S. 475 mit Hinweisen), welcher unter Einbezug aller jeweils in Betracht fallenden Merkmale auf insgesamt höchstens 25 % begrenzt ist (BGE 126 V 75 E. 5b/cc S. 80; AHI 2002 S. 69 ff., E. 4b/cc, I 82/01), erscheint vorliegend eine Limitierung der als erheblich anzusehenden Wechselwirkungen ebenfalls sachgerecht. Da invaliditätsfremde Aspekte, anders als beim erwähnten Leidensabzug, keine Rolle spielen, rechtfertigt sich jedoch ein niedrigerer, auf 15 ungewichtete Prozentpunkte festgesetzter Maximalansatz. 7.3.7 Eine Rückweisung an die Verwaltung zur näheren Abklärung ist schliesslich nur für den Fall angezeigt, dass das Endergebnis selbst bei Annahme einer entsprechend verringerten Leistungsfähigkeit im einen Tätigkeitsgebiet durch die Beanspruchung im anderen überhaupt beeinflusst würde." (DTF 134 V 12-14) Al riguardo il giudice federale S. Leuzinger-Naef nello studio "Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112 seg. ha sviluppato le seguenti considerazioni: "

4.    Invaliditätsbemessung Hier ist auf die neueste Rechtsprechung zur sogenannten gemischten Methode hinzuweisen, da sie hauptsächlich Anwendung findet auf Personen mit familiären Betreuungspflichten, die ohne gesundheitliche Beeinträchtigung teilzeitlich erwerbs­tätig und im Übrigen im Aufgabenbereich, insbesondere im Haushalt, tätig wären: Für den Erwerbsbereich wird das Erwerbseinkommen im Gesundheits- und im Krankheitsfall verglichen, für den Aufgabenbereich ist der Umfang der Behinde­rung im Aufgabenbereich massgeblich. Anschliessend werden die Invaliditätsgrade der beiden Bereiche im Verhältnis der beiden Tätigkeitsbereiche gewichtet. In BGE 125 V 146 war offengelassen worden, ob eine allfällige verminderte Leistungs­fähigkeit im erwerblichen Bereich oder im Aufgabenbereich infolge der Beanspru­chung im jeweils anderen Tätigkeitsfeld zu berücksichtigen ist. Laut Urteil I 156/04  vom 13. Dezember 2005 sind die Arbeitsunfähigkeit sowie die noch. zumutbaren Tätigkeiten in beiden Bereichen grundsätzlich gleichzeitig, unter Berücksichtigung allfälliger Wechselwirkungen, zu beurteilen. In BGE 134 V 9 wurden die Grundsätze der Beachtlichkeit von Wechselwirkungen zwischen Erwerbs- und Aufgabenbereich präzisiert. So muss die sich aus der schlechten Vereinbarkeit der beiden Tätigkeits- ­bereiche ergebende negative gesundheitliche Auswirkung offenkundig und unvermeidbar­ sein. Die Wechselwirkungen sind zudem nur dann gesondert zusätzlich zu berücksichtigen, wenn sie in de Arzt- und Haushaltsabklärungsberichten nicht bereits berücksichtigt wurden, wenn die verbleibende Arbeitsfähigkeit im erwerb­lichen Bereich voll ausgenützt wird und wenn Betreuungspflichten vorhanden sind (ansonsten gar keine im Aufgabenbereich vorliegt). Sie sind in jenem Bereich zu berücksichtigen, in dem sie sich stärker auswirken, und die Berücksichti­gung ist auf (ungewichtet) 15 % beschränkt. Im Fall einer stark sehbehinderten Frau, die vollzeitlich als Telefonistin tätig gewesen war und nach der Geburt ihres Kindes ihre Erwerbstätigkeit auf 40% reduzieren wollte, diese Absicht aber nicht verwirkli­chen konnte, da sie wegen ihrer Sehbehinderung neben der familiären Mehrbelas­tung über keine Kapazitäten für die Ausübung der Berufstätigkeit verfügte, führten diese Präzisierungen zu einer Verneinung des Rentenanspruchs." 2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03). Al riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182. 2.6.   L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che: " Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta." I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5). 2.7.   In una sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer 1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così espresso: " (...) 2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p. ex. arrêt P. du 31 janvier 2003 [I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse, Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall, 1999, p. 15). 2.2 Si l'on compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables (syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à la santé sur la capacité de travail. Les experts du CO­MAI avaient estimé que le syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique. Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante. 2.3 Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais remettent en cause l'appréciation précédente

- et fondée sur un même état de fait - des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490). 3. 3.1. Le principe selon lequel l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond, lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi, l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA. 3.2 Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne sau­rait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3). 3.3 En l'espèce, c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9 mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente entière au recourant, le 1 er décembre 1995. En présence d'un tableau clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité). Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une surexpertise serait de nature à les départager. Mais, ici également, on ne peut faire abstraction des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une expertise. On ne peut pas non plus affirmer que l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle." Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione. 2.8.   Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag. 128). L'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che: " (…) Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)." Secondo la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti). In una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca un’incapacità di guadagno duratura. Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso: " 6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294). In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)." Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che: " 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)." In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità. Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster). A proposito dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa: " (...) 3. 3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). 3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail. Le recourant invoque une constatation des faits manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié l'existence. En ce qui concerne l'appréciation globale de l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21 juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige, l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé." La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia, rilevando: " (…) Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di una fibromialgia. Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131 V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006) In una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06). 2.9.   Nella decisione dell’11 luglio 2008, l’UAI ha attribuito all’assicurata tre quarti di rendita di invalidità limitatamente al periodo dal 1° agosto 2005 al 28 febbraio 2007, sopprimendo poi questa prestazione a partire dal 1° marzo 2007, ritenuto che dal mese di dicembre 2006 l’assicurata è ancora abile al lavoro in maniera completa, dal profilo reumatologico, in attività adeguate e, dal confronto dei redditi, in applicazione del metodo misto di calcolo, risulta un grado di invalidità del 15.5%, che non dà diritto ad una rendita. Il TCA è, quindi, chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.5., 2.6. e 2.7., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1 a fare tempo dal 1° marzo 2007. 2.10.   Nel caso di specie, al fine di chiarire la situazione dal profilo medico, l’UAI ha affidato al __________ (__________) di __________ il mandato di esperire una perizia psichiatrica. Nel referto peritale del 21 dicembre 2006, la dr.ssa __________, medico assistente __________ (indicata all’inizio del rapporto peritale come perito e firmataria dello stesso insieme al dr. __________, Capo clinica __________ e al dr. __________, Direttore settore __________, cfr. doc. 20-9), posta la diagnosi di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)” (doc. 20-6), ha considerato l’assicurata inabile al lavoro al 20% sia nella sua precedente attività di cameriera e amministratrice degli affari amministrativi dell’ex-marito, sia in altre attività, indicando che ad influire sulla capacità lavorativa sia in termini quantitativi che qualitativi è la “sintomatologia depressiva soprattutto nelle sue manifestazioni di astenia, affaticabilità, difficoltà di concentrazione, anedonia, apatia, tendenza al ritiro sociale e scarsa progettualità” (doc. 20-8). La dr.ssa __________ ha rilevato che, sulla base dell’esame psichico effettuato e dall’esame degli atti, emerge obiettivamente che “la ripercussione dei sintomi psichici, squisitamente reattivi, sulla capacità lavorativa sarebbe stata particolarmente importante nella fase di maggior scompenso a causa della grave deflessione timica, delle difficoltà cognitive e delle notevoli quote d’ansia, ma che ora, attribuibile alla sintomatologia psichica, si ravvisa solo una modesta e parziale compromissione della capacità lavorativa, quantificabile intorno al 20% (doc. 20-7). Ella ha aggiunto che “tale limitazione trova giustificazione nella permanenza e nel consolidarsi di un disagio in termini di affaticabilità, astenia, apatia e quote d’ansia ma, anche se lentissimo, è riconoscibile un andamento in senso migliorativo che quindi contiene il grado di compromissione alla percentuale sopra-indicata. Infatti, anche se il quadro ha subito un miglioramento solo parziale, sono rilevabili significativi segnali interpretabili come indici di una evoluzione favorevole: iniziale elaborazione del lutto, riconsiderazione del proprio stile di vita ed assunzione di uno sguardo più propositivo, seppur solo in minima parte, dal momento che coesiste con una scarsa progettualità” (doc. 20-7). La dr.ssa __________ ha ancora precisato che “nell’attribuire all’assicurata una percentuale di incapacità del 20%, piuttosto ridotta rispetto a quella delle precedenti valutazioni psichiatriche, si è tenuto conto dell’amplificazione del disagio causata dalla sintomatologia somatica, comunque intimamente connessa a quella psichica; secondo il parere della scrivente la sintomatologia algica e l’astenia dovuta all’ipotensione rappresentano fattori che si ripercuotono in larga misura sulla capacità di lavoro dell’assicurata” (doc. 20-7). La dr.ssa __________ ha quindi indicato: " (...)

5.  Valutazione e prognosi Il quadro psicologico non avrebbe subito sostanziali miglioramenti e la risposta alla terapia non è stata fino ad oggi piena e soddisfacente, ma la presenza dei segnali indicati sopra depone per una prognosi abbastanza favorevole e per l'evoluzione verso un'entità del disagio psichico sempre più contenuta. Va sottolineato che il processo di elaborazione del lutto, che appare comunque lento e con risoluzione completa solo a lungo termine, rappresenta solo uno degli indici di miglioramento precedentemente citati e che quindi il permanere ed il consolidarsi di sintomi ansioso-depressivi potrebbe anche prescindere dalla completa elaborazione del lutto (nel senso che una volta avvenuta non sarebbe necessariamente accompagnata dalla risoluzione del quadro psicopatologico presentato). (...)" (Doc. 20-7) Sulla base di queste considerazioni del __________, il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna (sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR, cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), nel suo rapporto medico del 20 febbraio 2007, ha indicato: " (...)

-   IL del 100% in qualsiasi attività dal 25.08.2004 (Dr. __________, MC)

-   IL del 100% in qualsiasi attività dal 07.07.2005, inizio del trattamento psichiatrico (Dr.ssa __________, psichiatra. Perizia psichiatrica, Dr. __________ - 14.11.2006 : Obiettivamente, sulla base dell'esame psichico e di quanto si evince dagli atti, si può affermare che la ripercussione dei sintomi psichici, squisitamente reattivi, sulla CL sarebbe stata particolarmente importante nella fase di maggiore scompenso a causa della grave deflessione timica, delle difficoltà cognitive e delle notevoli quote d'ansia, ma che ora, attribuibile alla sintomatologia psichica, si ravvisa solo una modesta e parziale compromissione della CL, quantificabile intorno al 20%; tale limitazione trova una giustificazione nella permanenza e nel consolidarsi di un disagio in termini di affaticabilità, astenia, apatia e quote d'ansia ma, anche se lentissimo, è riconoscibile un andamento in senso migliorativo che quindi contiene il grado di compromissione alla percentuale sopraindicata. Nell'attribuire all'A una percentuale di IL del 20%, piuttosto ridotta rispetto a quella delle precedenti valutazioni psichiatriche, si è tenuto conto dell'amplificazione del disagio causata dalla sintomatologia somatica, comunque intimamente connessa a quella psichica. La prognosi appare abbastanza favorevole. L'attività attuale è ancora praticabile, tenendo conto delle limitazioni sopra indicate. Non esistono limitazioni in ambito psichico che possano impedire eventuali provvedimenti d'integrazione. L'A è in grado di svolgere altre attività, dalla stessa data." (Doc. 23-2) Dato che nello svolgimento dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, l’assistente sociale incaricata ha ritenuto di non potersi esprimere pienamente sul grado degli impedimenti dell’assicurata vista la mancanza di una approfondita valutazione dei disturbi reumatologici dell’interessata - osservando che “la documentazione medica all’incarto è lacunosa per quanto concerne la problematica reumatologica. Come ripreso dal dr. __________, il curante ritiene che le patologie di questa natura non abbiano influssi sulla capacità lavorativa. D’altro canto la signora lamenta soprattutto difficoltà fisiche e dichiara inoltre di avere subito un nuovo intervento di stabilizzazione delle vertebre sul quale si dovrà indagare. Rimando pertanto l’incarto al segretario con la “bozza” delle dichiarazioni dell’assicurata affinché provveda a completare l’istruttoria relativa al recente intervento; sarà poi il medico SMR a valutare l’opportunità o meno di una perizia. Mi riservo di procedere alla valutazione dell’incapacità una volta che saranno approfonditi gli aspetti medici; se tuttavia si dovesse ritenere utile una perizia, propongo che il mio rapporto venga sottoposto al perito affinché prenda posizione circa l’esigibilità delle attività esigibili in ambito domestico” (cfr. doc. 30-6) – l’UAI ha predisposto una visita specialistica presso il dr. __________ del SMR, medico internista-reumatologo. Nel suo rapporto medico del 12 giugno 2007, dopo avere visitato personalmente l’assicurata, il dr. __________ ha posto le diagnosi principali di “stato dopo ablazione L5-S1, fenestrazione L4-L5 sinistra, decompressione canale spinale (15.12.2006); turbe statiche del rachide; stato dopo PLIF L5-S1 (2002); discopatia cronica C5-C6”, mentre quali ulteriori diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa ha indicato quelle di “stato dopo meniscectomia mediale sinistra (agosto 2003); sindrome fibromialgica” (doc. 36-1). Il dr. __________ ha poi espresso la seguente valutazione: " (...) Assicurata in buone condizioni generali, soffre dal 2002 di una lombalgia trattata chirurgicamente per due volte con stabilizzazione tipo PLIF. Coesiste stato ansioso-depressivo reattivo a grave lutto famigliare. Attualmente l'assicurata si presenta afona per una patologia già valutata dallo specialista ORL, probabile conseguenza dell'abuso nicotinico. L'assicurata presenta una buona mobilità complessiva. Riesce a svestirsi e a rivestirsi senza alcuna difficoltà, si mobilizza ed esegue i passaggi posturali in modo libero e senza alcun limite. Le masse muscolari sono uguali e simmetriche in tutti i distretti. Mantiene la posizione seduta durante la raccolta anamnestica per circa 25 minuti senza alcuna difficoltà. Lamenta con insistenza una sensazione di astenia intensa presente durante tutte le ore della giornata. La sintomatologia lombare viene evocata con i frequenti movimenti di flessione, estensione e rotazione del rachide. Coesiste modesto dolore ricorrente in regione cervicale. Dal punto di vista reumatologico-funzionale, la sintomatologia riferita dall'assicurata è da imputare ad una spiccata sindrome fibromialgica. La mobilità complessiva che risulta ad oggi molto buona, non necessita di cure fisioterapiche ulteriori. La valutazione reumatologica funzionale odierna permette di stabilire una capacità lavorativa del 100% nel rispetto dei limiti sopra citati. Tale capacità lavorativa del 100% può essere considerata attuabile a distanza di tre mesi dall'ultimo intervento chirurgico in regione del rachide lombo-sacrale (15.12.2006). Attualmente l'assicurata non necessita di alcun tipo di ausilio. In riferimento alla sindrome fibromialgica non si identifica alcuna incapacità lavorativa. Il miglioramento dello stato ansioso-depressivo potrebbe portare ad un conseguente miglioramento dell'astenia intensa lamentata continuamente dall'assicurata." (Doc. 36-3+4) In una nota del 4 gennaio 2008, il funzionario incaricato ha posto al dr. __________ la seguente richiesta di precisazioni: " Vedasi rapporto dell'11.06.2007; ha indicato che l'A. sia da ritenersi inabile al 20% come impiegata dal novembre 2006. Detta IL è da considerarsi come diminuzione di rendimento? Si rende attento del fatto che l'A. lavora al 50%: un'IL del 20% è da riferirsi a tale attività svolta al 50%? Oppure, proprio perchè l'attività era svolta a tempo parziale, l'A., come salariata al 50%, può essere considerata totalmente abile?" (Doc. 46-1) Nelle annotazioni del 7 gennaio 2008, il dr. __________ del SMR ha risposto: " Precisazione: L'A. salariata al 50% risulta abile al 100% nel rispetto dei limiti indicati nella mia perizia del 12.06.2007." (Doc. 47-1) Contro la decisione dell’UAI di attribuirle tre quarti di rendita solo fino al 28 febbraio 2007, l’assicurata ha trasmesso all’amministrazione i seguenti referti medici: - certificato del 13 marzo 2008 del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, del seguente tenore: " La soprannominata paziente è sofferente di una sindrome lombovertebrale da anni. Persiste uno stato dopo intervento PLIF L5/S1 in presenza di una gravissima discopatia a quell'epoca con una listesi ed irritazione radicolare L5 bilateralmente. Dopo il suddetto intervento la situazione è migliorata per circa un anno per riacutizzarsi poi nel 2003 con forti dolori lombari. Ulteriori accertamenti hanno potuto evidenziare una discopatia plurisegmentale, ma accentuata nel livello L4/5 in presenza di una grossa ernia L4/5 a sx. In dicembre del 2006 ha avuto luogo un intervento di fenestrazione ed erniotomia L4/5 a sx con una fissazione del segmento. Questa è stata necessaria a causa della presente fissazione sottostante. Dopo questo secondo intervento la situazione lombare è leggermente migliorata, ma con apparizione di forti dolori cervicali già presenti comunque da anni ma esacerbati nel 2007 in presenza di processi degenerativi importanti pure a livello cervicale con una grave discopatia C5/6. La situazione è andata progressivamente peggiorando con netto aumento dei dolori lombari irradianti alle gambe in presenza ora di una discopatia importante L2/3 e L3/4. Si tratta qui quindi di una malattia sistemica del rachide. Inoltre la paziente accusa forti fastidi a livello cervicale con irradiazione alle braccia. In considerazione di quanto sopra non è da escludere che a medio termine un terzo intervento lombare con un prolungamento della fissazione da L2 a S1 sia necessario. Inoltre, considerando la grave discopatia cervicale, non posso escludere che a causa dei forti dolori cervicali, spesso associati a cefalee, un intervento ACIF del segmento C5/6 sia pure da prendere in considerazione. Al momento la paziente quindi risulta sicuramente inabile al lavoro in misura completa." (Doc. 54-5+6) - certificato del 17 marzo 2008 del dr. __________, spec. FMH in medicina generale, del seguente tenore: " Certifico d'avere tuttora in cura la signora affetta da Diagnosi: 1. Stato ansioso depressivo grave d'origine mista, in cura dalla psichiatra dottoressa __________.

2. Stato da isterectomia 5.9.04 3. Sindrome lombovertebrale cronica su lombalgia aspecifica su/con: sindrome miofasciale+discopatie L5/S1+turbe statiche con scoliosi+stato dopo PLIF L5/S1 12.7.2002. Nel dicembre 2006 erniotomia L4/5 su grossa ernia L4/5.

4.  Cervico-brachialgia aspecifica su/con:sindrome miofasciale+sindrome delle faccette+discopatia cronica C5-6. 3. Gonalgia sx su/con: stato dopo distorsione 26.4.03+ osteonecrosi condilo femorale laterale+st.d. meniscectomia mediale sinoviectomia parziale 28.8.03

5. Poliartralgie alle mani bilateralmente. Per queste problematiche la signora risulta inabile al lavoro in forma totale dal 25.8.04 per tempo indeterminato. Regolarmente quale medico di famiglia vedo la signora per controlli generali e terapie. Anche nel 2007 è stata ripetutamente in cura dal neurochirurgo dr. __________ per gli invalidanti problemi alla schiena, dall'ortopedico dr. __________ per i problemi alle ginocchia e per il problema depressivo dalla psichiatra dr.ssa __________. Ricordo che dal 12.4.07 al 10.5.07 la signora è stata ricoverata per cure fisioterapiche stazionarie, per i cronici dolori invalidanti alla schiena, presso la clinica di __________. Purtroppo tutte le terapie, come ben sapete, permettono alla signora di convivere con i propri malanni, in modo abbastanza tranquillo, solo per qualche settimana/mesi, per poi ricadere nella situazione primaria caratterizzata da cronici dolori e gravi limitazioni funzionali." (Doc. 54-7) Al riguardo, nelle sue annotazioni del 17 aprile 2008, il dr. __________ del SMR ha osservato: " Trattasi di osservazioni al progetto di decisione In data 04.03.2008, I'UAI ha emesso il suo progetto di decisione, che riconosceva, a partire dal 01.08.2005 il diritto a tre quarti di rendita, con grado del 65 % e, a partire dal 01.03.2007 la soppressione della rendita, essendo il grado di IL del 15.5 % dopo confronto dei redditi. Contro questo progetto, l’A., tramite il suo legale inoltra le sue osservazioni in data 10.04.2008, allegando ugualmente un rapporto medico del Dr. __________ del 13.03.2008 e del MC, Dr. __________ del 17.03.2008. La definizione dei gradi di IL in attività abituale come anche in attività adeguate è stata effettuata sulla base della perizia reumatologica effettuata presso il SMR dal Dr. __________, in data 12.06.2007. Tale valutazione ha permesso di stabilire che, a partire dal mese di agosto 2004 l 'A presenta una IL completa, in qualsiasi attività. A decorrere dal mese di novembre 2006 la CL nell'abituale attività è dell’80%. Per contro, dal mese di marzo 2007 la CL è completa in attività adeguate, rispettose dei limiti funzionali descritti nella perizia. Dopo confronto dei redditi tra la professione svolta prima dell'insorgenza del danno alla salute e quello ottenibile in un'attività adeguata allo stato attuale, risulta una perdita di guadagno dell’1%. Secondo l'inchiesta casalinga effettuata in data 13.09.2007, l'impedimento è del 30%. Nel progetto di decisione dell'UAI vengono indicati con due specchietti il risultato del calcolo misto per fissare il grado d'IL complessiva dall'agosto 2005 e dal 01.03.2007. Nel primo caso risulta un grado di IL del 65% e nel secondo caso del 15.5 %. Nella suo certificato medico del 13.03.2008, il neurochirurgo, Dr. __________ ricorda l'anamnesi dell'A. con i due interventi chirurgici (2002 e 2006). Secondo lo specialista, la situazione lombare è leggermente migliorata dopo il secondo intervento ma con apparizione di forti dolori cervicali già presenti da anni ma esacerbati nel 2007 in presenza di processi degenerativi importanti pure a livello cervicale con una grave discopatia C5-C6. La situazione è andata progressivamente peggiorando con netto aumento dei dolori lombari irradianti alle gambe in presenza di una discopatia importante L2-L3 e L3-L4. Si tratta quindi di una malattia sistemica del rachide. Inoltre l’A. accusa forti fastidi a livello cervicale con irradiazione alle braccia. Lo specialista ritiene l'A. inabile al lavoro in misura completa. VALUTAZIONE In confronto alla perizia del Dr. __________ del 12.06.2007, il certificato medico del Dr. __________ del 13.03.2008 presenta importanti discrepanze. Il Dr. __________ parla di un peggioramento della patologia cervicale già presente da anni ma esacerbata nel 2007. Non specifica la data esatta dell'apparizione di tale peggioramento, che non era stato messo in evidenza in occasione della perizia del Dr. __________ in giugno 2007. Si chiede dunque al Dr. __________ di rivedere I'A. per valutare il decorso della patologia dal mese di giugno 2007 ad adesso per stabilire un eventuale peggioramento del quadro clinico e definire la CL attuale." (Doc. 57-1+2) L’assicurata è quindi stata nuovamente visitata in data 16 maggio 2008 dal dr. __________, il quale, nel suo rapporto medico del 19 maggio 2008, dopo avere preso visione della risonanza magnetica nucleare eseguita il 3 marzo 2008 con evidenza di discopatia L2-L3 e L3-L4, ha osservato: " (...) Valutazione e conclusione: Assicurata già valutata in data 12 giugno 2007 per stato dopo ablazione L5-S1, fenestrazione L4-L5 sinistra, decompressione canale spinale. Turbe statiche del rachide. Stato dopo PLIF L5-S1. Discopatia cronica C5-C6. Coesiste stato dopo meniscectomia e necrosi condilofemorale sinistro. L'assicurata ha eseguito nuova valutazione clinica dal Dr. __________ in data 13 marzo 2008 dove viene descritto: La situazione è andata progressivamente peggiorando con netto aumento dei dolori lombari irradiati alle gambe in presenza di una discopatia importante L2/3 e L3/4. Si tratta quindi di una malattia sistemica del rachide. Inoltre l'assicurata accusa fastidi a livello cervicale con irradiazione alle braccia. Non si esclude prossimo provvedimento chirurgico L2-S1. La valutazione funzionale odierna permette di stabilire una capacità funzionale invariata rispetto alla precedente valutazione SMR. L'assicurata riferisce un peggioramento nel tempo delle mialgie diffuse presenti al cingolo scapolare, cingolo pelvico, regione cervicale con irradiazione agli arti superiori. Tale peggioramento è giustificato da una ancora più spiccata sindrome fibromialgica. La digitopressione di tutti i Tender points fibromialgici risulta essere positiva e vivace. L'assicurata inoltre ha sospeso per sua volontà la terapia ansiolitica ed antidepressiva. La rivalutazione clinica risulta parzialmente inficiata dal comportamento dimostrativo che prevale durante la raccolta anamnestica. Non sono obiettivabili segni irritativi di radice nervosa al rachide. La presenza di nuova ernia discale presente su L2-L3 e L3-L4 giustifica la variazione dei limiti funzionali come segue: deve evitare flessione ed estensione del rachide ripetuti; deve evitare la torsione ripetuta del tronco; deve evitare la flessione e l'estensione ripetuta degli arti inferiori; può sollevare abitualmente fino massimo 10 kg; può sollevare solo saltuariamente fino massimo 15 kg; deve evitare il sollevamento superiore ai 20 kg . Mantiene posizione statica seduta o in piedi massimo 30 min. Deve evitare situazioni di instabilità dell'equilibrio. Nell'ultima attività lucrativa come impiegata contabile l'assicurata presenta una capacità lavorativa del 100% con rendimento ridotto inteso come una pausa in più durante le ore lavorative rispetto a quanto normalmente concesso. In attività lucrative che rispettano i limiti sopraindicati l'assicurata presenta capacità lavorativa 100%. Incapacità lavorativa del 10% in attività come casalinga. L'assicurata non necessita di ausili ortopedici. L'evoluzione clinica è giustificata dal peggioramento della sindrome fibromialgica. Comunque si documenta la comparsa di nuova discopatia L2-L3 e L3-L4 al momento senza segni irritativi, che in futuro potrà essere trattata anche chirurgicamente. Si ritiene opportuno rivalutare il caso dal punto di vista psichiatrico per opportuna terapia con beneficio anche sulla nota sindrome fibromialgica." (Doc. 59-2+3) Sulla base di queste conclusioni mediche, l’UAI ha quindi attribuito all’interessata tre quarti di rendita di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° agosto 2005 e il 28 febbraio 2007. 2.11.   In sede ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione dell’UAI, trasmettendo al TCA i referti del 13 marzo 2008 del dr. __________ (doc. B) e del 17 marzo 2008 del dr. __________ (doc. C), già prodotti in sede di osservazioni al progetto di decisione dell’UAI. Al riguardo, nelle annotazioni del 15 settembre 2008, il dr. __________ del SMR, medico spec. FMH in medicina generale e il dr. __________, specialista in medicina interna/reumatologo, hanno osservato: " Salariata 50%, casalinga 50% IL dal 25.8.2004 Perizia psichiatrica dr. __________ del 14.11.2006: Diagnosi:     sindrome mista ansioso-depressiva F 41.2 Limiti funzionali: affaticabilità, astenia, apatia, difficoltà di concentrazione, difficoltà a relazionarsi con i clienti, lieve diminuzione della performance cognitiva Impedimento valutato in un 20% Amplificazione del disagio causato dalla sintomatologia somatica Inchiesta casalinghe del 11.4.2007: non conclusiva, mancavano dati in merito a problema del rachide RIABILITAZIONE __________ dal 12 aprile 2007 al 10 maggio 2007 Diagnosi Sindrome cervico-dorso-lombare con/su:

-    attualmente: esacerbazione della sintomatologia dolorosa panvertebrale

-    stato dopo ablazione di materiale di fissazione L5/S1, fenestrazione L4/L5 a sx, decompressione canale spinale sx e subspinoso a dx. esplorazione disco bilaterale il 15.12.2006 su stenosi importante canale spinale L4/L5 in presenza di ipertrofia del legamento flavo e grossolana ciste sinoviale con osteofita che da sx restringe il canale spinale

-    sindrome miofasciale

-    insufficienza lombare

-    discopatia L5, S1 e lieve retrolistesi

-    turbe statiche con scoliosi

-    stato dopo PLIF L5/S1 2002 Cervico-brachialgia aspecifica con/su:

-    ● sindrome miofasciale

-    ● sindrome delle faccette

-    ● discopatia cronica cervicale Stato dopo gonalgia sx con/su:

-    stato dopo meniscectomia mediale e sinoviectomia parziale 28.8.03

-    persistenza di un focolaio osteonecrotico condilo femorale laterale

-    stato dopo trauma contusivo in occasione di caduta il 26.4.03 Depressione reattiva trattata Poliartralgie alle piccole articolazioni delle mani Emicrania attualmente oligosintomatica FRCV: importante tabagismo attivo Decorso molto soddisfacente con regressione notevole della sintomatologia algica panvertebrale Visita SMR, dr. __________, del 12.6.2007: diagnosi:      stato dopo ablazione L5-S1, fenestrazione L4-L5 sinistra, decompressione canale spinale il 15.12.2006 turbe statiche del rachide stato dopo PLIF L5-S1 (2002) discopatia cronica C5-C6 sintomatologia legata ad una spiccata sindrome fibromialgica. Capacità lavorativa piena in attività rispettosa dei limiti funzionali. Inchiesta casalinghe del 13.9.2007:

-    impedimento valutato in un 30% Decisione UAI 4.3.2008: fino alla perizia psi si riconosce una IL del 100% quale salariata, quindi grado Al 65% da 8.2005, dal 1.3.2007 (3 mesi dopo perizia psi, assicurata con limitazione quale salariata solo marginale) risulta invece grado Al del 15,5%. Ricorso: vengono presentati: lettera dr. __________ del 13.3.2008 : egli indica genericamente un peggioramento nel 2007 con presenza di dolori invalidanti al 100% a livello del rachide cervicale e lombare. Non viene fornito nessun elemento clinico o radiologico nuovo. Lettera dr. __________ del 17.3.2008:

-    vengono riprese le note diagnosi

-    viene attestata una IL del 100% dal 25.8.2004

-    situazione caratterizzata da dolori cronici e gravi limitazioni funzionali valutazione e conclusione: Gli attuali rapporti non apportano elementi clinici nuovi che giustificano un peggioramento dello stato di salute e della rispettiva capacità funzionale. Prevale tuttora la patologia fibromialgica. Si riconferma la valutazione medica del 12.6.2007 ." (Doc. IV/bis) L’assicurata ha poi trasmesso al TCA il seguente referto del 2 ottobre 2008 del dr. __________, indirizzato al patrocinatore dell’interessata: " Come richiesto la informo sulla soprannominata paziente. Come lei probabilmente saprà, conosco la paziente dal 2002 in seguito a dolori lombari importanti preesistenti da molti anni. Nel 2002 gli accertamenti radiologici avevano confermato processi degenerativi, in particolare in L5/S1 con una listesi stabile e scoliosi degenerativa. Una RM effettuata nel 2002 confermava una discopatia L5/S1 con incipiente discopatia L4/5 con spazio conservato e leggerissima disidratazione. A causa dei forti dolori la paziente era stata degente in Clinica __________ in giugno del 2002 ed in luglio del 2002 ha avuto poi luogo una fissazione intersomatica del segmento L5/S1. Dopo il suddetto intervento la sintomatologia algica lombare era pressoché scomparsa. Il 24.04.03 la paziente è caduta in giardino contusionando fortemente il ginocchio. A causa di un problema dello stesso, è stata poi operata con buon esito. In quell'occasione la paziente non accusava dolori lombari. Metà novembre del 2003 la paziente riferiva poi l'apparizione di dolori diffusi lombari e muscolari. La situazione è rimasta abbastanza stabile fino al 2006 dove progressivamente i fastidi sono aumentati per cui ha avuto luogo una RM lombare, che ha confermato un'ottima fusione del segmento L5/S1 ed ora presenza di una discopatia più importante in L4/5 ed in parte anche in L3/4 con una grossa ciste sinoviale L4/5 a sx che portava ad una compressione radicolare L5. A causa dei forti dolori lombari, ma soprattutto radicolari, in dicembre del 2006 ha avuto luogo un intervento di fenestrazione L4/5 a sx, ablazione del fissatore in L5/S1 e nuova fissazione del segmento L4/5. Dopo questo secondo intervento la situazione è nuovamente migliorata, ma con fastidi residuali lungo la gamba sx. In aprile/maggio del 2007 la paziente ha accusato dolori cervicali acuti ed esacerbazione dei dolori lombari. Dopo una degenza a __________, la situazione è leggermente migliorata. In quest'occasione veniva diagnosticata una fibromialgia. Rivedevo la paziente in febbraio del 2008 ed in quest'occasione accusava dolori alla gamba sx, in particolare al ginocchio e dolori lombari. Lamentava dolori acuti intermittenti. Provvedevo ad una nuova RM del rachide lombare che confermava ora gravi discopatie L2/3 e L3/4 con una buona fusione L5/S1 ed una fissazione stabile L4/5. In considerazione del fatto che la problematica degenerativa è a quanto pare progrediente, è evidente che ulteriori interventi potranno solo portare ad un miglioramento limitato nel tempo. Tenendo conto anche del fatto che la paziente presenta una fibromialgia, ritengo che ulteriori interventi siano da prendere in considerazione unicamente In caso ci sia un'indicazione clinica molto importante. In considerazione del decorso avvenuto dal 2002 ad oggi è chiaro che la paziente presenta una patologia decisamente progrediente che anche chirurgicamente difficilmente potrà essere risolta. In considerazione di questa situazione e tenendo conto anche dei problemi cervicali, ritengo che la paziente non sia abile al lavoro neanche in attività leggere ed ergonomicamente confacenti. Oltre agli importanti problemi organici apportati nelle annotazioni mediche c'è anche una problematica psicologica relativamente importante. Il tutto assieme m'induce e ritenere, come già accennato sopra, la paziente inabile al lavoro." (Doc. E) A tale proposito, nelle annotazioni del 23 ottobre 2008, il dr. __________ e il dr. __________ del SMR hanno osservato: " Vedi nota SMR del 15.9.2008 Attuale nuova documentazione: rapporto dr. __________ del 2.10.2008:

-    egli ritiene l'assicurata inabile al 100% anche in attività adatta

-    presenza d'una problematica psicologica importante che influisce sulla CL

-    una nuova RM conferma la presenza d'una grave discopatia L2/3 e L3/4 con buona fusione L5/S1 e fissazione stabile L4/5 Valutazione: ●   l'attuale RM in questione evidenzia in pratica una situazione invariata rispetto al 2006 con presenza d'una grave discopatia L2/3 e L3/4 con decorso regolare a livello dei segmenti fissati. ●   Come già evidenziato in occasione dell'ultima visita SMR il peggioramento algico è da vedersi nell'ambito d'un peggioramento della fibromialgia e non in relazione ad un peggioramento a livello della problematica lombare. ●   La problematica psichica è stata valutata già in precedenza nell'ambito d'una valutazione peritale. Conclusione: l'attuale rapporto del dr. __________ non modifica la valutazione reumatologica basata su visita in ambito SMR." (Doc. XII/bis) Con scritto del 17 novembre 2008, indirizzato al patrocinatore dell’assicurata, il dr. __________ ha indicato: " Con la presente La informo che la mia presa di posizione rimane invariata dal mio scritto del 02.11.08 anche dopo aver ricevuto i suoi scritti datati 29 ottobre e 4 novembre u.s." (Doc. F) 2.12.   Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332). In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l ' invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell ' ambito dell ' assicurazione per l ' invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: " (…) 3.2 L 'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…) Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230). Ad esempio, nella sentenza 9C 289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che: " (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision attaquée. (...)" L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha ancora precisato quanto segue: " (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)” Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007). Va ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254). In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124). 2.13. Attentamente esaminata la documentazione medica presente all’inserto e sopra esposta, nonché richiamata la giurisprudenza in materia di valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.12.), questo Tribunale non può confermare l’operato dell’amministrazione, in quanto i disturbi che affliggono l’assicurata non sono stati sufficientemente chiariti. 2.13.1.   Dal profilo somatico, l’UAI, basandosi sulle annotazioni del 14 settembre 2006 del dr. __________ del SMR – il quale, dopo avere richiesto al curante, dr. __________, i rapporti medici concernenti l’intervento alla colonna lombare subito nel 2002 dall’assicurata ad opera del dr. __________ e avere constatato che “come già indicato antecedentemente i medici curanti non ritengono che le affezioni dell’apparato muscolo-scheletrico hanno influsso sulla capacità lavorativa dell’assicurata” – ha concluso che “l’incapacità lavorativa nonostante l’importante documentazione medica agli atti non può essere ritenuta obiettivata”, predisponendo di conseguenza l’effettuazione solo di una perizia psichiatrica (cfr. doc. 16-1). In un secondo momento, tuttavia - dato che nello svolgimento dell’inchiesta economica per persone che si occupano dell’economia domestica dell’11 aprile 2007 l’assistente sociale ha riscontrato che “la documentazione medica all’incarto è lacunosa per quanto concerne la problematica reumatologica” e avere sottolineato che l’assicurata “lamenta soprattutto difficoltà “fisiche” e dichiara inoltre di avere subito un nuovo intervento di stabilizzazione delle vertebre sul quale si dovrà indagare” (cfr. doc. 30-6) – l’UAI ha affidato al dr. __________ del SMR, specialista in medicina interna/reumatologo, l’incarico di eseguire una visita specialistica, che ha avuto luogo in data 12 giugno 2007 (cfr. doc. 36-1). Ora, se è vero, da una parte, che il curante, dr. __________, spec. FMH in medicina generale, aveva posto, nel suo rapporto medico del 27 dicembre 2005 all’attenzione dell’AI, le diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa di “stato da isterectomia 5.9.2004; lombalgia aspecifica su/con sindrome miofasciale+discopatie L5/S1+turbe statiche con scoliosi+stato dopo PLIF L5/S1 12.7.2002; cervico-brachialgia aspecifica su/con sindrome miofasciale+sindrome delle faccette+discopatia cronica C5/C6; gonalgia sinistra su/con stato dopo distorsione 26.4.2003+osteonecrosi condilo femorale laterale+stato dopo meniscectomia mediale sinoviectomia parziale 28.8.2003; poliartralgie alle mani bilateralmente” (cfr. doc. 8-1) e che il dr. __________, specialista in chirurgia, nel suo rapporto del 6 luglio 2005 all’attenzione dell’assicuratore malattia aveva indicato quale anamnesi patologica remota quella di “conosciuti disturbi alla colonna vertebrale che hanno portato nel luglio 2002 all’intervento con PLIF L5/S1; esiti di meniscectomia mediale; soffre inoltre di cervicalgie su discopatie plurisegmentali nonché di poliartralgie soprattutto alle mani, in parte ai piedi; nota fibromialgia e ipotensione” (cfr. doc. 8-7), dall’altra, va tuttavia posto in rilievo il fatto che, dopo l’intervento di PLIF L5/S1 realizzato dal neurochirurgo dr. __________ nel 2002, l’assicurata è stata sottoposta, nel dicembre 2006, sempre da parte del dr. __________, ad un nuovo intervento chirurgico, con la diagnosi operatoria di “stato dopo PLIF L5/S1 nel 2002; discopatia L4/L5, L3/L4 e L2/L3 di leggera entità con stenosi importante del canale spinale in L4/L5 in presenza di un’ipertrofia del legamento flavo e grossolana ciste sinoviale con osteofita che da sx restringe notevolmente il canale spinale e comprime la radice L5” (cfr. doc. 34-5, il corsivo è della redattrice). Tale intervento si è reso necessario, come spiegato dallo stesso dr. __________, in quanto l’interessata, dopo un decorso post-operatorio con riferimento all’intervento del 2002 con fastidi fluttuanti ma comunque con un miglioramento rispetto alla situazione preoperatoria, ha poi sviluppato una improvvisa acutizzazione dei dolori, con l’apparizione di forti dolori alla gamba sinistra lungo la fascia laterale fino al malleolo esterno, con una irritazione radicolare L5 a sinistra . Il dr. __________ ha indicato che “dall’esame di RM del rachide lombare è poi stata confermata una leggera discopatia L4/L5 e L3/L4 con un’ottima fusione L5/S1 e la presenza di una grossolana cisti sinoviale della faccetta articolare L4/L5 a sinistra con evidente compressione radicolare L5 ” (cfr. doc. 34-6, il corsivo è della redattrice). Pertanto, a mente del TCA, essendo l’assicurata stata sottoposta, in data 15 dicembre 2006, ad un nuovo intervento chirurgico di natura neurochirurgica, l’amministrazione avrebbe dovuto sottoporre l’assicurata non solo ad un esame specialistico reumatologico presso il dr. __________ del SMR, ma avrebbe anche dovuto predisporre l’esecuzione di una visita peritale specialistica neurochirurgica al fine di stabilire esattamente le patologie dell’interessata e il loro influsso sulla capacità lavorativa residua. Questo ragionamento vale a maggior ragione ritenuto che, nel certificato medico del 13 marzo 2008 trasmesso dall’assicurata all’UAI, il dr. __________ ha spiegato che, dopo il secondo intervento del 2006, sono apparsi forti dolori cervicali, già presenti da anni ma esacerbati nel 2007 in presenza di processi degenerativi importanti pure a livello cervicale con grave discopatia C5/C6. Lo specialista ha poi indicato che “la situazione è andata progressivamente peggiorando con netto aumento dei dolori lombari irradianti alle gambe in presenza ora di una discopatia importante L2/L3 e L3/L4 ” e forti fastidi a livello cervicale con irradiazione alle braccia. In presenza di questa malattia sistemica del rachide, il dr. __________ ha concluso che non si può escludere la necessità, a medio termine, di un terzo intervento lombare con un prolungamento della fissazione da L2 a S1, oltre ad un intervento ACIF del segmento C5/C6 a causa dei forti dolori cervicali spesso associati a cefalee. Il dr. __________ ha quindi considerato che “la paziente risulta sicuramente inabile al lavoro in misura completa ” (doc. 54-5, il corsivo è della redattrice). Alla luce di questo referto specialistico del dr. __________, che indica in maniera dettagliata e motivata le ragioni per le quali ritiene l’assicurata totalmente inabile al lavoro, l’amministrazione avrebbe dovuto predisporre una perizia neurochirurgica al fine di determinare la capacità lavorativa residua dell’interessata, come correttamente richiesto dal patrocinatore dell’interessata. Anche il dr. __________ del SMR, nelle sue annotazioni del 17 aprile 2008, ha del resto rilevato che “in confronto alla perizia del dr. __________ del 12 giugno 2007 il certificato medico del dr. __________ del 13 marzo 2008 presenta importanti discrepanze ” (cfr. doc. 57-2, il corsivo è della redattrice). Tuttavia, il dr. __________ si è limitato ad indicare che “il dr. __________ parla di un peggioramento della patologia cervicale già presente da anni esacerbata nel 2007”, chiedendo al dr. __________ “di rivedere l’assicurata per valutare il decorso della patologia dal mese di giugno 2007 ad adesso per stabilire un eventuale peggioramento del quadro clinico e definire la capacità lavorativa attuale” (cfr. doc. 57-2), ciò che il dr. __________ ha valutato in occasione della visita del 16 maggio 2008 (cfr. doc. 59-1). Questo Tribunale non può condividere l’operato dell’amministrazione. Se infatti è indubbio che il dr. __________ abbia messo in evidenza un peggioramento della patologia cervicale, come indicato dal dr. __________, va altresì sottolineato che lo stesso neurochirurgo ha anche riscontrato la presenza di una malattia sistemica del rachide, con un progressivo peggioramento dei dolori lombari, in presenza di una discopatia importante L2/L3 e L3/L4 (cfr. doc. 54-6, il corsivo è della redattrice), che il dr. __________ ha omesso di citare nella sua valutazione (cfr. doc. 57-2). Il dr. __________, nel suo referto del 2 ottobre 2008, ha poi nuovamente ribadito che l’assicurata presenta una patologia del rachide progrediente che, unitamente ai problemi cervicali, fanno sì che l’interessata “ non sia abile al lavoro neanche in attività leggere ed ergonomicamente confacenti ” (doc. E, il corsivo è della redattrice). Tale valutazione è stata poi nuovamente confermata dal dr. __________ con scritto del 17 novembre 2008 (cfr. doc. F). Alla luce di queste motivate prese di posizione da parte dello specialista in neurochirurgia, dr. __________, l’UAI avrebbe quindi indubbiamente dovuto approfondire anche questa problematica neurochirurgica e non limitarsi, come ha fatto, ad un esame esclusivamente dei disturbi cervicali dal profilo reumatologico. Il TCA non può in particolare condividere le osservazioni presentate dal dr. __________ e dal dr. __________ del SMR, peraltro non specialisti in materia (cfr. sul tema della specializzazione dei medici del SMR: STF I 142/07 del 20 novembre 2007 e STF I 65/07 del 31 agosto 2007), nelle loro annotazioni del 23 ottobre 2008, nelle quali hanno ritenuto che il rapporto del dr. __________ “non modifica la valutazione reumatologica basata su una visita in ambito SMR” (cfr. doc. XII/bis). Questo genere di valutazione competeva, difatti, unicamente ad uno specialista in neurochirurgia. Già solo per queste ragioni quindi, a mente del TCA, l’incarto va rinviato all’UAI per ulteriori accertamenti medici somatici. 2.13.2.   L’aspetto psichiatrico è stato valutato dal __________ (__________) di __________. Nel referto del 21 dicembre 2006, la dr.ssa __________ del __________, posta la diagnosi di “sindrome mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)”, ha considerato l’interessata inabile al lavoro al 20% (cfr. doc. 20-7). Al riguardo, il TCA rileva innanzitutto che dal referto peritale risulta che il perito incaricato dell’esame peritale è la dr.ssa __________ (cfr. doc. 20-1), medico assistente __________, la quale ha poi sottoscritto il referto peritale unitamente al dr. __________, capo clinica __________ e al dr. __________, Direttore __________ (cfr. doc. 20-9). In tale contesto va preliminarmente rilevato che in una sentenza I 65/07 del 31 agosto 2007, il Tribunale federale ha ritenuto non probante la perizia effettuata da un medico SMR, a causa di irregolarità formali legate alla sua persona e all’esercizio della sua attività. In quel caso, il medico SMR aveva infatti effettuato una valutazione psichiatrica, apponendo, accanto alla sua firma, l’indicazione “specialista FMH in psichiatria”. L’Alta Corte ha comunque sottolineato che, al momento di esprimere la sua valutazione, il medico SMR non era in possesso del titolo di “specialista in psichiatria e psicoterapia” ai sensi della legislazione federale in materia. Pur avendo seguito la formazione completa in psichiatria e psicoterapia, ricevendo una attestazione dalla FMH, egli non aveva conseguito il titolo postgrado di specialista, dato che non possedeva un diploma federale di medicina o un diploma di medicina riconosciuto in Svizzera. Per le medesime ragioni egli non era nemmeno titolare del titolo di “psichiatra FMH”, posto che la sigla FMH è esclusivamente riservata ai membri della Federazione dei medici svizzeri (FMH) in possesso di un titolo postgrado federale o di un titolo di formazione postgraduata riconosciuto. Inoltre, nel caso in esame, il medico SMR, oltre a non essere abilitato ad esercitare la professione di medico a titolo indipendente, non era neppure abilitato ad esercitare a titolo dipendente, in mancanza di un diploma federale svizzero o di un diploma straniero riconosciuto, requisiti necessari per ottenere un’autorizzazione in tal senso. In una sentenza 32.2007.162 dell’8 maggio 2008, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare, sulla base delle precisazioni richieste in quell’occasione al SAM, che in quel caso la dr.ssa responsabile dello svolgimento della perizia psichiatrica era in possesso, dal 16 novembre 2005, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del titolo in psichiatria e psicoterapia, sia di un certificato di riconoscimento a livello federale del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e della chirurgia conseguiti all’estero (cfr. doc. XII e i relativi allegati presenti nell’inc. 32.07.162), ritenendo pertanto di poter prendere in considerazione il referto peritale psichiatrico stilato dal medico in questione. In un’altra sentenza 32.2007.187 del 18 giugno 2008, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha ritenuto di poter prendere in considerazione la perizia psichiatrica effettuata da un medico del SMR, dopo avere accertato che lo stesso era in possesso del titolo di specialista in psichiatria e psicoterapia, riconosciuto dalle competenti autorità, come espressamente indicato dal medico responsabile del SMR, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti da parte del TCA . Nella fattispecie concreta, dagli atti non risultano indicazioni circa il livello di specializzazione della dr.ssa __________. Neppure è chiaro se l'apposizione della firma da parte del dr. __________ e del dr. __________ – quest’ultimo indicato nelle annotazioni dei medici del SMR quale autore della perizia psichiatrica (cfr. doc. 23-1; doc. IV/bis) - costituisce un'assunzione di responsabilità circa l’esame psichiatrico svolto e le conclusioni alle quali è giunta la dr.ssa __________. Tale questione non merita comunque, in questa sede, ulteriori approfondimenti, ma dovrà al contrario essere accertata dall’UAI, al quale gli atti vanno rinviati affinché allestisca una nuova valutazione peritale specialistica, per i motivi che seguono. Va infatti sottolineato che, nel rapporto medico del 19 maggio 2008, il dr. __________ del SMR ha rilevato di ritenere “ opportuno rivalutare il caso dal punto di vista psichiatrico per opportuna terapia con beneficio anche sulla nota sindrome fibromialgica ” (cfr. doc. 59-3, il corsivo è della redattrice). Il TCA non può che censurare l’agire dell’UAI, il quale, nonostante questa esplicita e chiara conclusione del dr. __________ del SMR, non ha tuttavia predisposto un ulteriore esame specialistico a livello psichiatrico. Pertanto, questo Tribunale ritiene che anche dal profilo psichiatrico l’incarto deve essere rinviato all’UAI per nuovi accertamenti medici specialistici. In tale ambito occorrerà tenere conto del fatto che, nel certificato del 17 marzo 2008, il dr. __________, ha indicato che l’assicurata continua ad essere in cura dalla psichiatra dottoressa __________ per uno stato ansioso depressivo grave d'origine mista (doc. 54-7, il corsivo è della redattrice) e che il dr. __________, nel suo scritto del 2 ottobre 2008 trasmesso al TCA dal patrocinatore dell’interessata, ha sottolineato che l’assicurata, oltre agli importanti problemi organici, presenta pure una problematica psicologica relativamente importante (cfr. doc. E, il corsivo è della redattrice). La nuova valutazione peritale psichiatrica dovrà parimenti esaminare anche dal punto di vista psichiatrico la diagnosi di fibromialgia presentata dall’assicurata, conformemente a quanto stabilito dalla giurisprudenza. Va infatti ribadito che l'Alta Corte, in una sentenza I 336/04 dell’8 febbraio 2006, pubblicata in DTF 132 V 65, ha stabilito che per valutare le incidenze sulla capacità lavorativa di una fibromialgia è necessario, di regola, un apprezzamento del reumatologo e dello psichiatra (cfr. DTF 132 V 72) ed ha ritenuto di applicare per analogia alla fibromialgia i principi giurisprudenziali sviluppati in materia di disturbi da dolore somatoforme (cfr. DTF 132 V 71-72). 2.13.3.   Secondo la giurisprudenza federale, il giudice cantonale che considera che i fatti non sono stati sufficientemente chiariti ha, di principio, la scelta fra due soluzioni: o rinviare la causa all'assicuratore per un complemento istruttorio o procedere personalmente a tale complemento. Un rinvio all'assicuratore non viola né il principio della semplicità e della rapidità della procedura né il principio inquisitorio. In una sentenza pubblicata in RAMI 1993 U 170, p. 136ss., il TFA ha comunque stabilito che un simile rinvio può costituire un diniego di giustizia, in particolare quando una semplice perizia giudiziaria o una misura di istruzione puntuale basterebbe a chiarire un fatto. Tale giurisprudenza è stata criticata dalla dottrina. In particolare, da G. Aubert (cfr. la nota pubblicata in SJ 1993, p. 560), il quale ha centrato la sua critica sull’art. 47 LAINF che pone il principio secondo cui è compito dell'assicuratore accertare d'ufficio i fatti, se necessario disponendo delle perizie mediche . Ora, secondo Aubert, i l risultato della giurisprudenza citata è quello di ribaltare tale onere sui tribunali e, visto il principio della gratuità della procedura, di porre a carico dello Stato - a meno che una parte abbia agito temerariamente o per leggerezza - costi che, invece, incombono agli assicuratori. Del resto, nemmeno l'argomento fondato sulla rapidità della procedura convince Aubert: da una parte, non occorre più tempo all'assicuratore che al giudice per ordinare una perizia e, d'altra parte, la stessa giurisprudenza federale rischia di diventare fonte di ritardi poiché, grazie ad essa, l'assicuratore può essere tentato di rifiutare di ordinare delle perizie lasciando tale onere ai Tribunali (e, quindi, allo Stato). Lo scrivente TCA non può che condividere tali critiche (cfr. in questo senso STCA 35.2004.100 del 9 marzo 2005). D’altra parte, in una sentenza C 206/00 del 17 novembre 2000, pubblicata in DLA 2001, p. 196s., la massima Corte federale ha ricordato - facendo riferimento a una sua pronunzia apparsa in RAMI 1986 K 665, p. 87 - che il rinvio all'amministrazione appare generalmente giustificato se essa ha constatato i fatti in maniera sommaria, ritenendo che, in caso di ricorso, il tribunale li avrebbe comunque puntualmente accertati. Nella concreta evenienza, ci troviamo di fronte a un accertamento dei fatti che, come detto, si rivela lacunoso. La decisione impugnata va quindi annullata e l'incarto rinviato all'Ufficio AI, affinché faccia allestire al più presto una perizia pluridisciplinare, al fine di chiarire sia l'aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla capacità lavorativa della ricorrente. Quindi, in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione si determinerà nuovamente sul diritto alla rendita dell’assicurata. 2.14.   Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi . § La decisione impugnata è annullata. §§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.13.3..

2.   Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI. L’Ufficio AI dovrà inoltre versare all’assicurata fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                           Il segretario Daniele Cattaneo                                                  Fabio Zocchetti