opencaselaw.ch

31.2015.11

Responsabilità ex art. 52 LAVS del vice presidente di un'associazione. I criteri per stabilire se un membro del CdA di una SA abbia agito colpevolmente ai sensi dell'art. 52 LAVS valgono anche per i membri del comitato di un'associazione. In concreto non dati motivi di discolpa

Ticino · 2016-02-03 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Responsabilità ex art. 52 LAVS del vice presidente di un'associazione. I criteri per stabilire se un membro del CdA di una SA abbia agito colpevolmente ai sensi dell'art. 52 LAVS valgono anche per i membri del comitato di un'associazione. In concreto non dati motivi di discolpa

Erwägungen (3 Absätze)

E. 13 settembre 2012; cfr. consid. 1.2 e doc. 5).

E. 18 febbraio 2013 confermata dal TF nella STF 9C_212/2013 del 12 giugno 2013).

Ribadito come l’insorgente

non contesta validamente (le argomentazioni sono generiche, non provate e tanto

meno documentate) l’ammontare del credito risarcitorio ex art. 52 LAVS di fr.

8'886.40, questa Corte ritiene lo stesso adeguatamente comprovato, ricordato

altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata

giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese

di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente

ai contributi paritetici rimasti scoperti.

2.3.   Per definizione, il danno

considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione

in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro,

segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag.

99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono

innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di

esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i

contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività

salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire

i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv.

1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo di conteggiare e

versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto

pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire

meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi

dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI

1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192

consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non

è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4.   La cassa di compensazione che

constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi

di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei

contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta,

ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un

simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che

il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi

di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine

ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261

consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei

suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di

conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione,

rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA

1987 pag. 7).

2.5.   Ai sensi della giurisprudenza

del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando

questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi

persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La misura della diligenza

richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid.

5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53).

I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid.

3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus,

op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG,

in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658).

La giurisprudenza ritiene

che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei

contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b).

2.6.   L’insorgente ha, in

particolare, osservato che:

“(…) 1. le argomentazioni di risposta della CO 1

nella loro Decisione su opposizione non sono ne complete ne approfondite per

quanto riguarda i punti 2 e 4 della mia opposizione (Doc. 2). 2. Le motivazioni

sulla base delle quali verrebbe restinta

(ndr. recte: respinta)

la mia

opposizione sono approssimative, non pertinenti, non veritiere e soprattutto

evidentemente rivelatrici dalle

(ndr. recte: delle)

reali responsabilità

di negligenza da parte della CO 1 stessa nella gestione della questione. (…)”

(I pag. 2).

Nella succitata

opposizione del 29 maggio 2015, ai richiamati punti 2 e 4, quale motivazione

della contestazione, l’insorgente aveva addotto:

“(…) 2.

Il vostro

conteggio, non chiaro per quanto riguarda i termini “quota parte”:

Il

conteggio da voi inviato non è chiaro, soprattutto per quanto riguarda il

calcolo dell’Importo da voi richiesto per quanto riguarda la “quota parte” del

periodo in cui io potrei, a quanto da voi ritenuto, essere considerato

responsabile per gli importi versati. […] 4.

Le da voi imputatemi

Negligenza Grave, intenzionalità, partecipazione alla gestione:

Come

dimostrano gli allegati, come dimostrerà ogni testimonianza, come dimostreranno

le fiches bancarie, alle quali io non ho accesso, ma alle quali voi od un

giudice potrebbe accedere, come dimostrerà la contabilità dell’FA 1 e ogni suo

documento, io non ho mai potuto prendere parte alla gestione dell’FA 1, poiché

questo mi è sempre stato impedito dall’unica e vera persona che la gestiva,

dall’unica persona che prendeva le decisioni, dall’unica persona che ha sempre

gestito il denaro, le informazioni, i documenti, senza mai darmi la possibilità

di visionarli o di fare alcunché. Quanto da me qui asserito è tra l’altro pure

emerso nel corso degli interrogatori in qualità di persona informata sui fatti

effettuati al pubblico ministero di __________ __________ nell’ambito del

procedimento penale relativo alla Signora TERZ 1, Presidente dell’FA 1, (anche

Amministratrice e proprietaria delle Azioni della __________, proprietaria dello

Stabile in cui era ospitata la __________ e l’__________), nonché unica persona

nella mani della quale era l’amministrazione e la gestione di ogni cosa, di

ogni informazione e di ogni __________. Mi oppongo quindi alla da voi

imputatami accusa di Negligenza Grave, poiché le informazioni ed i dati ed ogni

flusso anche economico all’interno dell’FA 1 mi era stato nascosto e/o reso non

accessibile. Mi oppongo all’accusa di intenzionalità, poché nella spicifica

(ndr. recte: specifica)

situazione essa non può sussistere. Mi oppongo pure

al fatto che voi mi considerate quale partecipazione alla gestione, poiché di

fatto, sebbene avessi voluto esserlo, mi è stato impedito di esserlo. (…)”

(doc. 2 pag. 2).

Quanto addotto

dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità

ex art. 52 LAVS per le seguenti ragioni.

2.6.1.   Quanto all’importo del danno

fatto valere

ribadito che la

Cassa di compensazione nella decisione su opposizione impugnata ha considerato

le dimissioni rassegnate con lettera raccomandata a mano 29 novembre 2012 (doc.

2/A), che l’importo di fr. 8'886.40 si riferisce agli acconti dei contributi paritetici

non soluti (da maggio a ottobre 2012) risultante dalla documentazione agli atti

(cfr. la richiesta acconto per il pagamento dei contributi paritetici per

l’anno 2012 sub doc. 7, l’estratto conto dei contributi paritetici per il

periodo 01.05.2012 – 31.10.2012 sub. doc. 1/G = doc. A/6 e doc. 4 e lo

specchietto dell’evoluzione degli oneri sociali per l’anno 2012 sub. doc. 5) e

che in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo

del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

questo Tribunale rinvia qui a quanto già

esposto al considerando 2.2.

2.6.2.   Quanto alla responsabilità ex

art. 52 LAVS, oltre a rinviare ai considerandi 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5, va qui

evidenziato quanto segue.

Per stabilire se un organo

ha agito colpevolmente sono decisive le responsabilità e le competenze che gli

sono state conferite dalla persona giuridica. Secondo la giurisprudenza

federale, accettando il mandato di amministratore di una SA si assumono tutti

gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008;

STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti

ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore

spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare

per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e

delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già

prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H

171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03

dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V

202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15

aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale

contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr)

è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può

essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente

impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza,

i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le

sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17

gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella

causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8,

pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010).

I suddetti criteri, atti a

stabilire se un membro del CdA di una SA abbia agito colpevolmente ai sensi

dell’art. 52 LAVS, valgono anche per i membri del comitato di un’associazione.

Infatti, il comitato (l'art

69 CC parla di direzione), quale principale organo esecutivo, ha il diritto e

l’obbligo di adempiere ai compiti che legge, statuti e risoluzioni sociali gli

attribuiscono. Tra questi compiti, oltre alla rappresentanza verso l’esterno, vi

è anche la gestione in senso stretto (organizzazione della contabilità e tenuta

dei libri contabili, impiego del patrimonio e altri compiti amministrativi) e

nel caso in cui gli statuti permettessero la delega di singoli compiti

gestionali a organi esecutivi inferiori

la supervisione nonché il

controllo degli organi ai quali è stata delegata la gestione. La delega di

singole funzioni gestionali è di per sé possibile. In questo caso deve però

essere prestata particolare attenzione alla giusta scelta delle persone idonee,

alle istruzioni impartite e alla sorveglianza. In questo senso un membro del

comitato non può liberarsi dalle proprie responsabilità adducendo semplicemente

di aver delegato i propri compiti. In particolare, anche ritenuta la carica

onorifica, non si giustifica l’applicazione di un criterio meno severo per

giudicare la responsabilità dei membri di un comitato di un’associazione

rispetto a quelli validi per una SA (cfr. STF 9C_153-200-201/2009 del 18

novembre 2009).

Al riguardo, circa

l’estensione della validità dei criteri atti a stabilire la responsabilità ex

art. 52 LAVS dei membri del CdA di una SA ai membri del comitato di

un’associazione, nella succitata STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009,

l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

“(…)

6.2 Diese Grundsätze gelten auch für Mitglieder eines

Vereinsvorstandes. Im Verein ist der Vorstand als oberstes Exekutivorgan

berechtigt und zugleich verpflichtet, die ihm von Gesetz, Statuten und

Vereinsbeschlüssen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen (vgl. Anton Heini, in:

Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht -

Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 2. Aufl., Basel 2002, N. 12 zu Art. 69 ZGB;

Hans Michael Riemer, Berner Kommentar, Vereine, Bern 1990, N. 60 f. zu Art. 69

ZGB), wozu nebst der Vertretung nach aussen insbesondere die Geschäftsführung

im engeren Sinne (wie Organisation des Rechnungswesens und Buchführungspflicht,

Anlage des Vereinsvermögens und weitere Verwaltungsaufgaben; Riemer, a.a.O., N.

60 zu Art. 69 ZGB) oder, falls kraft statutarischer Ermächtigung eine

Delegation einzelner Geschäftsführungsaufgaben an ein unteres Exekutivorgan

(z.B. Geschäftsleitungs- oder Revisionsstelle) stattgefunden hat, deren

Oberleitung und Kontrolle gehört (vgl. Christian Brückner, Das Personenrecht

des ZGB, Zürich 2000, S. 354 f. Rz. 1175; vgl. auch AHI 2002 S. 52 E. 3a, H

200/01; SVR 2005 AHV Nr. 18 S. 59, H 86/02, E. 5.3.1, Urteil H 77/03 vom 18.

Januar 2005 E. 6.3 in fine). Zwar können einzelne Geschäftsführungsfunktionen

delegiert werden. Zur Wahrung der geforderten Sorgfalt gehört jedoch neben der

richtigen Auswahl des geeigneten Mandatsträgers auch dessen Instruktion und

Überwachung. So kann sich der Geschäftsführer allein durch Delegation der Aufgaben

nicht seiner Verantwortung entledigen. Dies gilt für einen Vereinspräsidenten

(AHI 2002 S. 51, H 200/01) ebenso wie für einen Verwaltungsrat (BGE 123 V 15

Erw. 5b), einen geschäftsführenden Gesellschafter einer GmbH (AHI 2000 S. 220)

oder einen Stiftungsrat (Urteil H 14/00 vom 30. Juli 2001). 6.3 Zwar besteht

entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden 1 und 2 keine Veranlassung, bei

einem Verein wegen der Ehrenamtlichkeit des Mandats eine weniger strenge

Haftung anzuwenden als bei einer AG. Ehrenamtlichkeit bedeutet einzig, dass für

die zu Gunsten des Vereins erbrachten Leistungen keine Entschädigung

beansprucht wird. Auch mit der Übernahme eines Ehrenamtes unterwirft sich

indessen der Mandatsträger den statutarischen und gesetzlichen Pflichten. Die

Ehrenamtlichkeit führt nicht dazu, dass diese Pflichten weniger sorgfältig

wahrgenommen werden dürfen und ändert nichts daran, dass auf ausbezahlten

Löhnen Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden müssen und die

Verantwortlichen für eine allfällige Nichtablieferung dieser Beiträge

einzustehen haben. Die in Art. 52 AHVG konstituierte Arbeitgeberhaftung und die

damit verbundene Organhaftung unterscheidet nicht nach der Rechtsform des

Arbeitgebers (Urteil H 210/01 vom 13. November 2001). Auch kann sich ein

Vorstandsmitglied entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin 1 gerade nicht

auf den (im Strassenverkehrsgesetz geltenden) Vertrauensgrundsatz stützen,

sondern hat ebenso wie ein nicht geschäftsführender Verwaltungsrat die ihm

unterbreiteten Berichte kritisch zu hinterfragen und allenfalls ergänzende

Auskünfte einzuholen.

(…)”

(STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre

2009, consid. 6.2 e 6.3).

Come visto, a motivo di

discolpa il ricorrente – rinviando all’opposizione del 29 maggio 2015 – adduce

che

“(…) io non ho mai potuto prendere parte alla gestione dell’FA 1, poiché

questo mi è sempre stato impedito dall’unica e vera persona che la gestiva,

dall’unica persona che prendeva le decisioni, dall’unica persona che ha sempre

gestito il denaro, le informazioni, i documenti, senza mai darmi la possibilità

di visionarli o di fare alcunché. (…)”

(doc. 2, pag. 2).

Va qui osservato che,

volendo ammettere (ancorché non provato) che TERZ 1 (all’epoca presidente del

comitato) gli avesse impedito di gestire l’FA 1, l’insorgente era al corrente

di questa situazione sin dall’inizio dell’assunzione della carica di vice

presidente dal 24 giugno 2011. Infatti, nell’opposizione del 29 maggio 2015,

egli ha sostenuto di essere stato

“sempre”

impedito nella gestione e che

“mai”

ha avuto la possibilità di prendere visione di documenti o di fare

qualche cosa.

Ammesso l’asserito

autoritario e grave intervento da parte del presidente, questo Tribunale

ritiene che l’insorgente non avrebbe dovuto aspettare fino al 29 novembre 2012

per rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di vice presidente.

Va infatti ricordato che,

conformemente alla succitata giurisprudenza, quando il vice presidente del

comitato di un’associazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni

che gli incombono e che ripetute richieste vengono disattese

richieste

che, in casu, nemmeno l’insorgente ha addotto e tantomeno provato

egli

può (e deve) mettere fine con atti propri alla situazione di rischio,

rassegnando le dimissioni.

Quanto all’affermazione

secondo la quale

“(…) la FA 1 ha iniziato la propria reale attività come __________

solo il 1 settembre 2012 (…)”

(I, pag. 2), questo Tribunale rileva che dal

conteggio per l’anno 2012 le polizze per il versamento degli acconti sono state

inviate a contare dal maggio dello stesso anno (doc. 5) e che il datore di

lavoro nella dichiarazione dei salari per quell’anno ha indicato il periodo dal

1. maggio al 31 dicembre 2012 (doc. 3).

In questo senso non può

essere seguito l’insorgente laddove sostiene che

“(…) la FA 1 ha iniziato la

propria reale attività come __________ solo il 1 settembre 2012 e che quindi le

mie dimissioni sono state date a meno di 3 mesi dopo l’inizio effettivo

dell’attività della FA 1. Il personale realmente assunto per la __________ è

stato assunto solo allora. (…)”

(I, pag. 2).

Del resto, avendo assunto

la carica di vice presidente già dal giugno 2011, incombeva all’insorgente

prestare la dovuta attenzione in punto all’inizio dell’attività __________, al

versamento dei contributi sociali e alla differenza rispetto a quella dell’__________:

“(…) Fino al 30.08.2012 era attivo nello stabile di __________ solo l’__________,

sotto un’altra __________. (…)”

(I, pag. 2).

Questo vale a maggiore

ragione viste le modeste dimensioni della FA 1 e ritenuto che in concreto non

torna applicabile la giurisprudenza secondo la quale in caso di grandi società

all’organo delegante non spetta informarsi dettagliatamente dei pagamenti, in

particolare per quel che concerne gli oneri sociali; perciò non gli si può

imputare una grave negligenza se egli non ha vigilato e controllato ogni

singolo affare, ma si è limitato a vigilare in generale sulla conduzione e

sull’attività della società, non ponendo – ad esempio – attenzione sull’omesso

allestimento di un conteggio dei contributi (Reichmuth, op. cit., n. 636, pag.

147 e la giurisprudenza citata; cfr. anche STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011

consid. 7.3 con riferimenti; cfr. anche Luca Grisanti, I vari tipi di organo e

le implicazioni per la responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, in RtiD II

2013 pag. 449).

L’insorgente non ha poi

addotto e tantomeno provato che il presidente del comitato gli avrebbe

sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione

dell’associazione e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo

della stessa.

Infatti, nella lettera di

dimissioni del 29 novembre 2012, egli ha sostenuto che

“(…) essendo venuto a

conoscenza tramite i media delle vicende relative alla __________ di __________,

alla cui gestione mi è di fatto sempre stato impossibilitato partecipare, per

il fatto inoltre che a oggi il mio nome e la mia carica sono stati da voi

abusati a mia insaputa e senza la mia autorizzazione, nonché per il fatto che

nonostante le mie richieste mi è da voi sempre stato nascosto ogni accesso sia

ai conti bancari che alla reale contabilità, che alle liste degli incassi e che

alle reali situazioni relative all’attività dell’FA 1, nonché per il fatto che

nonostante le mie richieste mi è sempre pure stato nascosto dove sono finiti i

capitali versati nell’associzione dai soci in fase iniziale, dal Signor __________

quale donazione (90'000.--?) nonché dai genitori per le __________ dei figli

(che dalle schede di iscrizione a quanto dice la Signora TERZ 1 dovrebbero

ammontare a ca. 400'000.-- CHF?) (…)”

(doc. 2/A). In particolare, seppure a

conoscenza dell’afflusso di capitali, l’insorgente non prova di avere mai, e se

del caso quando, formulato all’intenzione del presidente precise domande al

riguardo rispettivamente di essersi preoccupato concretamente del versamento

degli oneri sociali.

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile –

le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti

invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze

della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

La passività a dispetto

della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere

considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989

pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di

causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del

E. 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002).

Dagli atti risulta, inoltre,

che la Cassa dal mese di agosto 2012 procedeva con invio di diffide di

pagamento e che dal settembre 2012 ha avviato delle procedure esecutive (già il

pagamento del secondo acconto per il mese di giugno 2012 aveva potuto essere

effettuato solo il 22 novembre 2012 dopo il precedente precetto esecutivo del

13 settembre 2012; cfr. consid. 1.2 e doc. 5).

Ritenuta questa situazione

che denota una difficoltà dell’FA 1 a far fronte al proprio obbligo

contributivo

l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una

chiara informazione sull’andamento della scuola.

L’insorgente non può

sostenendo semplicemente di essere stato impedito da sempre nella gestione

dell’FA 1

liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo

comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che

incombono a un organo formale.

Di conseguenza

a

prescindere dal fatto che, lo si ribadisce, l’insorgente non ha minimamente

provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i propri

compiti

giova ribadire che,

nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi

all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia

inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5

giugno 2003).

In concreto, l’insorgente non

doveva attendere fino al 29 novembre 2012 per inoltrare le dimissioni dalla

carica di vice presidente.

Giova inoltre ricordare

che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.;

STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre

1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di

amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono

tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il

fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i

pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004

nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non

benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali

organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid.

2.9).

Per degli altri casi in

cui questo Tribunale ha ritenuto tardive le dimissioni inoltrate da

un’amministratrice unica di una SA e da un socio gerente di una Sagl vedi le

STCA 31.2015.5 del 2 novembre 2015 e 31.2008.8 del 17 dicembre 2008.

Quanto all’asserita

esclusiva responsabilità di terzi

l’insorgente sostiene che l’allora presidente del comitato era l’unica

“(…)

persona nelle mani della quale era l’amministrazione e la gestione di ogni

cosa, di ogni informazione e di ogni __________. (…)”

(doc. 2, pag. 2)

, va ricordato che, secondo la

giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente

ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla

gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3

maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13

novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306).

Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non

costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per

escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave.

Avuto riguardo alle affermazioni,

peraltro non provate, secondo le quali

“(…) - la CO 1 è stata avvisata sul

fatto che solo la Signora TERZ 1 ha sempre gestito il denaro della FA 1, che lo

ha fatto in modo non trasparente ed presumibilmente truffaldino: perché la CO 1

non ha organizzato una verifica dei documenti finanziari e fiscale dell'FA 1? -

la CO 1 poteva evidentemente dedurre il fatto che la Signora TERZ 1 ha

evidentemente intestato alla __________, con effetto retroattivo, personale

utilizzato per altri scopi, poiche come potrebbe uno scoperto di 8886.40 CHF

essere relativo ad un __________ dal periodo da settembre a ottobre 2012? Alla

mia richiesta di un conteggio dettagliato, perche la CO 1 non mi ha inviato

nulla, ne nulla allega alla decisione su opposizione? Come potevo dimostrare io

queste cose se proprio i documenti relativi mi sono stati nascosti e sottratti?

Chi oltre alla CO 1 ne é in possesso? Chi quindi é in possesso esclusivo delle

prove della mia discolpa e si rifiuta di consegnarle? - Con il documento 3,

allegato alla presente, la CO 1 imputa al sottoscritto una corresponsabilità di

CHF 8886.40 dal 01.05.2012 al 31.10.2012. Le date esposte nel citato documento

rendono evidente che del personale era stato fittiziamente inserito nella __________:

come può una __________ iniziare la propria attività di insegnamento il 1.

maggio? Perché la cassa di compensazione, avvisata in merito, non ha proceduto

alle necessarie verifiche? - la CO 1 poteva benissimo vedere, se avesse fatto

una semplice verifica (di sua competenza) che i fondi dell'FA 1, fatta fallire

la stessa, sono stati usati il 04.07.2013 per costituire l'FA 1, presso lo

stesso stabile (di proprietà della __________, __________, società fondata e

posseduta e amministrata dalla Signora TERZ 1) e con le stesse persone (TERZ 1

e TERZ 1 (vedi Doc. 3 + DOC 4). Perche l'AVS, sebbene avvista, non ha fatto

verifica alcuna al riguardo? (…)”

(I, pag. 3), l’insorgente non può

discolparsi pretendendo in modo generico (senza indicare esattamente quali e

per quali precise ragioni) che la Cassa avrebbe potuto e/o dovuto intraprendere

degli accertamenti.

Al contrario la Cassa,

come risulta dallo spechietto sub doc. 5, ha agito diligentemente e, visti i mancati

e/o tardivi versamenti degli acconti mensili, ha proceduto a puntuali diffide

dal mese di agosto 2012 e a precetti dal mese di settembre 2012.

Inoltre, l’insorgente non

poteva non sapere che con scritto del 2 maggio 2012 gli acconti mensili erano stati

fissati in fr. 2'199.10 (cfr. doc. 7) e alla decisione di restituzione del 30

aprile 2015 erano stati allegati gli estratti conto contabili 2012 – 2013 e le

distinte salari dei rispettivi anni (doc. 3).

In questo senso, con la

risposta a ragione la Cassa ha rilevato che

“(…) priva di rilievo è pure la

contestazione riferita al versamento dei salari da parte dell'FA 1 prima

dell'inizio dell'attività __________ che in ogni caso é avvenuto ampiamente

dopo la costituzione della stessa. Quanto alla richiesta del ricorrente di

esperire ulteriori accertamenti, in considerazione di quanto precede e della

documentazione versata agli atti, non si ritiene debbano essere assunte le

prove indicate. (…)”

(V, pag. 5).

Di conseguenza l’assunzione

delle prove elencate nel ricorso

“(…) Si chiede inoltre, in via sussidiaria, - Di voler imporre alla CO 1 di

produrre a comporova i conteggi dettagliati, persona per persona e periodo per

periodo, sulla bse dei quali la CO 1 imporrebbe la propria pretesa; (tali

documenti, oltre che permettere di conteggiare correttamente la pretesa,

metteranno anche in luce il fatto che a carico dell'FA 1 sono stati imputati

oneri per salari non pertinenti) - Di intimare alla CO 1 una revisione fiscale,

nonche della __________, onde addivenire ai reali motivi del mancato pagamento

ed alla attuale locazione dei fondi corrispondenti ai contributi paritetici,

che la __________, alla mia fuoriuscita possedeva. - Di richiedere le fices

bancarie di tutte le transazioni effettuate delle FA 1 e __________, nonché

della __________, onde appurare chi in realtà fungeva e funge da amminsitratore

unico di fatto. - Di interrogare tutti i dipendenti e i membri

dell'Amministrazione delle FA 1 e __________, onde comprendere se i salari

imputati alla __________ erano in realtà di competenza della stessa. (…)”

(I, pag. 4 e 5)

deve essere

respinta.

Va qui ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato

delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2

Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

2.7.   In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto

agli obblighi che la carica di vice presidente del comitato dell’FA 1 gli imponeva,

RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla

Cassa.

Il ricorso va dunque

respinto e la decisione impugnata confermata.

2.8.   Il TF, nella DTF 137 V 51,

chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di

diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro

per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS,

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa

di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il

valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione

di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso

largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv.

1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic

au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis,

in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:

une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr.

inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella

quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema

di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di

diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere

dimostrata dal ricorrente).

Dispositiv
  1. dichiara e pronuncia Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.02.2016 31.2015.11 Tessin Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.02.2016 31.2015.11 Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 03.02.2016 31.2015.11

Responsabilità ex art. 52 LAVS del vice presidente di un'associazione. I criteri per stabilire se un membro del CdA di una SA abbia agito colpevolmente ai sensi dell'art. 52 LAVS valgono anche per i membri del comitato di un'associazione. In concreto non dati motivi di discolpa

Raccomandata Incarto n. 31.2015.11 FS Lugano 3 febbraio 2016 In nome della Repubblica e Cantone Ticino Il Tribunale cantonale delle assicurazioni composto dei giudici: Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici redattore: Francesco Storni, vicecancelliere segretario: Gianluca Menghetti statuendo sul ricorso del 23 settembre 2015 di RI 1 contro la decisione su opposizione del 27 agosto 2015 emanata da in relazione alla fallita: terzi chiamati in causa: CO 1 in materia di art. 52 LAVS FA 1 (cancellata da RC il __________ 2015) TERZ 1 TERZ 2 TERZ 3 ritenuto, in fatto 1.1.   L’FA 1, con sede a __________ (in precedenza a __________, ora Comune di __________), è stata iscritta a Registro di commercio il 24 giugno 2011 (doc. 1/A). Lo scopo sociale consisteva nella promozione nel Cantone Ticino della __________, in particolare per quanto riguarda la __________. RI 1 è stato in carica quale vice-presidente dell’FA 1 dal 24 giugno 2011 sino al 29 novembre 2012 (doc. 2/A). 1.2.   L’FA 1 è stata affiliata alla CO 1 (in seguito Cassa), in qualità di datore di lavoro, dal 1. maggio 2012 al 30 giugno 2013. L’FA 1 è entrata in mora con il pagamento dei contributi, per cui la Cassa ha proceduto a diffidarla dal mese di agosto 2012 e precettarla dal mese di settembre 2012 (cfr. doc. 5 specchietto dell’evoluzione degli oneri sociali per l’anno 2012 [da maggio a dicembre] e 2013 [da gennaio a giugno]). Con decreti 24 ottobre e 27 novembre 2014 della Pretura del Distretto di __________ sono state dichiarate l’apertura del fallimento dell’FA 1 rispettivamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 230 LEF (doc. 1/D pubblicazione FUSC del __________ 2014). La Cassa ha insinuato il 10 dicembre 2014 all’Ufficio fallimenti di __________ il proprio credito di fr. 14'093.55 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non soluti nel periodo maggio 2012 - giugno 2013 (doc. 1/E-E/1-2). La procedura di fallimento è stata definitivamente chiusa per mancanza di attivo non avendo nessun creditore anticipato le spese per la sua continuazione (doc. 1/F). La ragione sociale è stata cancellata da RC il 28 maggio 2015 (pubblicazione FUSC del __________ 2015). 1.3.   Costatato di aver subìto un danno, con decisione 30 aprile 2015, la Cassa ha chiesto a RI 1 il risarcimento per complessivi fr. 12'324.55. Questo importo considera quale momento delle dimissioni dalla carica di vice presidente dell’FA 1 il 13 marzo 2013 (data del verbale sub. doc. 1/B) e corrisponde ai contributi paritetici non soluti e scaduti il 28 febbraio 2013 (doc. 3). Con decisione 27 agosto 2015 la Cassa ha parzialmente accolto l’opposizione interposta il 29 maggio 2015 e – rilevato che “(….) nella fattispecie, l’opponente ha rivestito la carica di vice-presidente dell’FA 1 dal 24 giugno 2011 al 29 novembre 2012, giorno in cui ha presentato le dimissioni con effetto immediato, così come provato in sede di opposizione. (…)” (doc. 1 pag. 9) – ha confermato la responsabilità di RI 1 ex art. 52 LAVS limitatamente all’importo di fr. 8'886.40, riferito al periodo da maggio a ottobre 2012 (doc. 1). 1.4.   Con il presente ricorso RI 1 ha impugnato la decisione su opposizione 27 agosto 2015 contestando una sua responsabilità ex art. 52 LAVS. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario, nei considerandi di diritto. 1.5.   Con la risposta di causa la Cassa – precisato di aver aperto in relazione all’FA 1 le seguenti procedure di risarcimento: decisioni del 30 aprile 2015, nel frattempo cresciute in giudicato, nei confronti di TERZ 1 (presidente del comitato), TERZ 2 (presidente subentrante del comitato) e TERZ 3 (membro e segretario del comitato) – ha confermato integralmente la decisione su opposizione del 27 agosto 2015 e chiesto di respingere il ricorso. 1.6.   Con decreto 1. dicembre 2015 il Vicepresidente del TCA ha chiamato in causa TERZ 1, TERZ 2 e TERZ 3 (VII), i quali sono tuttavia rimasti silenti. in diritto 2.1.   In virtù dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione. I presupposti dell'obbligo di risarcimento sono quindi l'esistenza di un danno, la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di contributi paritetici da parte del datore di lavoro, l'intenzionalità o la negligenza grave ed un nesso di causalità adeguato fra la colpa e la citata violazione delle prescrizioni legali. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro è una persona giuridica, che è stata sciolta allorché la pretesa viene fatta valere, possono essere convenuti, in via sussidiaria, i suoi organi responsabili (DTF 123 V 15 consid. 5b con riferimenti; SVR 2001 AHV Nr. 6, pag. 20; tale estensione è stata tra l'altro motivata con il riferimento al principio generale della responsabilità degli organi di una società ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CC, statuito la prima volta in DTF 96 V 125 e ribadito in DTF 114 V 221 consid. 3b). Sussidiarietà significa che la cassa di compensazione deve innanzitutto rivolgersi al datore di lavoro. Solo nel caso in cui il datore di lavoro non può far fronte al suo obbligo contributivo la cassa di compensazione può agire sussidiariamente e direttamente contro i suoi organi. Generalmente questo è il caso in cui la cassa accusa un danno a seguito del fallimento della società datrice di lavoro. In questo contesto si situa anche il rilascio di un attestato di carenza beni definitivo in una procedura di esecuzione in via di pignoramento (Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, in AJP 1996 pag. 107; Frésard, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l’employeur selon l’art. 52 LAVS, in RSA 1991, pag. 163; RCC 1988 pag. 137, 1991 pag. 135; DTF 129 V 11, 123 V 15; SVR 2001 AHV Nr. 6). Qualora più datori di lavoro, come per esempio i membri di una società semplice, o più organi di una persona giuridica, abbiano cagionato assieme un danno, essi ne rispondono solidalmente (DTF 119 V 87 consid. 5a, 114 V 214 e sentenze ivi citate). Va rilevato che il nuovo capoverso 2 dell’art. 52 LAVS, entrato in vigore il 1° gennaio 2012, prevede che “se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno” . Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha riesaminato il problema della responsabilità sussidiaria degli organi ed ha concluso che la prassi finora adottata a proposito dell'art. 52 LAVS deve essere mantenuta anche successivamente all’entrata in vigore – il 1° gennaio 2003 – del nuovo art. 52 LAVS (DTF 129 V 11 = Pratique VSI 2003 pag. 79 segg.). Nella fattispecie concreta, a seguito del fallimento dell’FA 1, la Cassa ha rettamente chiesto (in via sussidiaria) a RI 1, all’epoca vice presidente del comitato, il risarcimento ex art. 52 LAVS. Infatti, da una parte è pacifico che il comitato (l'art. 69 CC parla di direzione) è organo dell'associazione ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 CC (Riemer, in Berner Kommentar, Berna 1990, ad art. 69 ZGB N.107) e che, in applicazione dell'art. 55 cpv. 3 CC, i membri del comitato rispondono personalmente (con il loro patrimonio) per danni causati a terzi (inclusi, a determinate condizioni, membri dell'associazione) a seguito di atti illeciti (Riemer, BK ad art. 69 ZGB N.119 seg.). Dall’altra parte, la giurisprudenza ha esteso l'applicazione dell'art. 52 LAVS ai membri del comitato di un'associazione (STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009; H 176/01 del 7 marzo 2003 = DTF 129 V 196 e H 210/01 del 13 novembre 2001 tutte con riferimenti; a livello cantonale vedi le STCA 31.2002.27 del 7 agosto 2003 e 31.1998.79-90 del 21 novembre 2000). 2.2.   Costituiscono elementi del danno risarcibile, tra l’altro, i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore di lavoro (STFA H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno 2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi della disoccupazione (STFA H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive (cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pag. 369 segg. e in RDAT II 2002 pag. 519 segg.; STFA H 113/00 del 24 ottobre 2 consid. 6). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STFA H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996). Secondo costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396). Tuttavia va ricordato che, in applicazione del principio dell’ob-bligo di collaborazione delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto (RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b). Nel caso in esame, oggetto del danno è il mancato versamento degli acconti dei contributi AVS/AI/IPG/AD e AF da maggio a ottobre 2012 (cfr. consid. 1.3). Acconti non contestati validamente in quanto tali dall’FA 1 in sede di ricorso – non assurgono a valide e puntuali contestazioni le generiche e non documentate affermazioni secondo le quali “(…)

- la CO 1 è stata avvisata sul fatto che solo la Signora TERZ 1 ha sempre gestito il denaro della FA 1, che lo ha fatto in modo non trasparente e presumibilmente truffaldino: perché la CO 1 non ha organizzato una verifica dei documenti finanziari e fiscali dell’FA 1? - la CO 1 poteva evidentemente dedurre il fatto che la Signora TERZ 1 ha evidentemente intestato alla scuola, con effetto retroattivo, personale utilizzato per altri scopi, poiché come potrebbe uno scoperto di 8886.40 CHF essere relativo ad un insegnante dal periodo da settembre a ottobre 2012? […] - con il documento 3 [ndr. recte: 6], allegato alla presente, la CO 1 imputa al sottoscritto una corresponsabilità di CHF 8886.40 dal 01.05.2012 al 31.10.2012. Le date esposte nel citato documento rendono evidente che del personale era stato fittiziamente inserito nella scuola: come può una scuola iniziare la propria attività di insegnamento il 1. maggio? (…)” (I) – e risultanti dalla documentazione agli atti (vedi, in particolare, la richiesta acconto per il pagamento dei contributi paritetici per l’anno 2012 sub doc. 7, l’estratto conto dei contributi paritetici per il periodo 01.05.2012 – 31.10.2012 sub. doc. 1/G = doc. A/6 e doc. 4 nonché lo specchietto dell’evoluzione degli oneri sociali per l’anno 2012 sub. doc. 5). Come accennato (cfr. consid. 1.3), l’importo del danno fatto valere per complessivi fr. 8'886.40 corrisponde agli acconti dei contributi paritetici non soluti nel periodo da maggio a ottobre 2012 (gli acconti dovevano infatti essere versati mensilmente e scadevano il 10 del mese successivo come stabilito nella richiesta del 2 maggio 2012 sub doc. 7 e ex art. 34 cpv. 1 e 3 OAVS) e tiene conto del fatto che l’insorgente ha assunto la carica di vice presidente dal 24 giugno 2011 (doc. 1/A) e rassegnato le proprie dimissioni con effetto immediato, con lettera raccomandata a mano del 29 novembre 2012 (doc. 2/A), prima della scadenza della richiesta di acconto per il mese di novembre 2012. Va qui ricordato che determinante ai fini dell'accertamento della durata della responsabilità del vice presidente dell’associazione è il momento dell'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61; cfr. anche STFA H 153/00 del 24 aprile 2002 consid. 9 e H 282/01 del 27 febbraio 2002 consid. 3a). Detto momento è decisivo pure qualora si sia omesso di procedere alla cancellazione dell'iscrizione nel registro di commercio. Il diritto alla tutela della buona fede relativa all’iscrizione al Registro di Commercio non può essere fatto valere in tale circostanza (DTF 126 V 61 consid. 4a e 4b, vedi inoltre la STCA 31.2012.5 del 18 febbraio 2013 confermata dal TF nella STF 9C_212/2013 del 12 giugno 2013). Ribadito come l’insorgente non contesta validamente (le argomentazioni sono generiche, non provate e tanto meno documentate) l’ammontare del credito risarcitorio ex art. 52 LAVS di fr. 8'886.40, questa Corte ritiene lo stesso adeguatamente comprovato, ricordato altresì come conformemente alla legge (art. 41bis OAVS) e alla succitata giurisprudenza, le spese di amministrazione, gli interessi moratori e le spese di diffida e esecutive costituiscono elementi del danno risarcibile unitamente ai contributi paritetici rimasti scoperti. 2.3.   Per definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi (Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto (art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a). L’obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2). Inoltre – anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b). 2.4.   La cassa di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro di far valere e provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). È quindi possibile che, procrastinando il pagamento dei contributi, il datore di lavoro riesca a salvaguardare l’esistenza della ditta, ad esempio nell’ipotesi di difficoltà passeggere di liquidità. Affinché un simile comportamento non comporti l’applicazione dell’art. 52 LAVS, occorre che il datore di lavoro, nell’istante in cui decide, abbia seri e oggettivi motivi di ritenere che gli sarà possibile solvere i contributi entro un termine ragionevole (DTF 108 V 188; Pratique VSI 1996 pag. 307; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b, 1985 pag. 604 consid. 3a). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7). 2.5.   Ai sensi della giurisprudenza del TFA si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108 V 186 segg. consid. 1b). 2.6.   L’insorgente ha, in particolare, osservato che: “(…) 1. le argomentazioni di risposta della CO 1 nella loro Decisione su opposizione non sono ne complete ne approfondite per quanto riguarda i punti 2 e 4 della mia opposizione (Doc. 2). 2. Le motivazioni sulla base delle quali verrebbe restinta (ndr. recte: respinta) la mia opposizione sono approssimative, non pertinenti, non veritiere e soprattutto evidentemente rivelatrici dalle (ndr. recte: delle) reali responsabilità di negligenza da parte della CO 1 stessa nella gestione della questione. (…)” (I pag. 2). Nella succitata opposizione del 29 maggio 2015, ai richiamati punti 2 e 4, quale motivazione della contestazione, l’insorgente aveva addotto: “(…) 2. Il vostro conteggio, non chiaro per quanto riguarda i termini “quota parte”: Il conteggio da voi inviato non è chiaro, soprattutto per quanto riguarda il calcolo dell’Importo da voi richiesto per quanto riguarda la “quota parte” del periodo in cui io potrei, a quanto da voi ritenuto, essere considerato responsabile per gli importi versati. […] 4. Le da voi imputatemi Negligenza Grave, intenzionalità, partecipazione alla gestione: Come dimostrano gli allegati, come dimostrerà ogni testimonianza, come dimostreranno le fiches bancarie, alle quali io non ho accesso, ma alle quali voi od un giudice potrebbe accedere, come dimostrerà la contabilità dell’FA 1 e ogni suo documento, io non ho mai potuto prendere parte alla gestione dell’FA 1, poiché questo mi è sempre stato impedito dall’unica e vera persona che la gestiva, dall’unica persona che prendeva le decisioni, dall’unica persona che ha sempre gestito il denaro, le informazioni, i documenti, senza mai darmi la possibilità di visionarli o di fare alcunché. Quanto da me qui asserito è tra l’altro pure emerso nel corso degli interrogatori in qualità di persona informata sui fatti effettuati al pubblico ministero di __________ __________ nell’ambito del procedimento penale relativo alla Signora TERZ 1, Presidente dell’FA 1, (anche Amministratrice e proprietaria delle Azioni della __________, proprietaria dello Stabile in cui era ospitata la __________ e l’__________), nonché unica persona nella mani della quale era l’amministrazione e la gestione di ogni cosa, di ogni informazione e di ogni __________. Mi oppongo quindi alla da voi imputatami accusa di Negligenza Grave, poiché le informazioni ed i dati ed ogni flusso anche economico all’interno dell’FA 1 mi era stato nascosto e/o reso non accessibile. Mi oppongo all’accusa di intenzionalità, poché nella spicifica (ndr. recte: specifica) situazione essa non può sussistere. Mi oppongo pure al fatto che voi mi considerate quale partecipazione alla gestione, poiché di fatto, sebbene avessi voluto esserlo, mi è stato impedito di esserlo. (…)” (doc. 2 pag. 2). Quanto addotto dall’insorgente non è tuttavia sufficiente per liberarlo da una responsabilità ex art. 52 LAVS per le seguenti ragioni. 2.6.1.   Quanto all’importo del danno fatto valere – ribadito che la Cassa di compensazione nella decisione su opposizione impugnata ha considerato le dimissioni rassegnate con lettera raccomandata a mano 29 novembre 2012 (doc. 2/A), che l’importo di fr. 8'886.40 si riferisce agli acconti dei contributi paritetici non soluti (da maggio a ottobre 2012) risultante dalla documentazione agli atti (cfr. la richiesta acconto per il pagamento dei contributi paritetici per l’anno 2012 sub doc. 7, l’estratto conto dei contributi paritetici per il periodo 01.05.2012 – 31.10.2012 sub. doc. 1/G = doc. A/6 e doc. 4 e lo specchietto dell’evoluzione degli oneri sociali per l’anno 2012 sub. doc. 5) e che in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto – questo Tribunale rinvia qui a quanto già esposto al considerando 2.2. 2.6.2.   Quanto alla responsabilità ex art. 52 LAVS, oltre a rinviare ai considerandi 2.1, 2.3, 2.4 e 2.5, va qui evidenziato quanto segue. Per stabilire se un organo ha agito colpevolmente sono decisive le responsabilità e le competenze che gli sono state conferite dalla persona giuridica. Secondo la giurisprudenza federale, accettando il mandato di amministratore di una SA si assumono tutti gli oneri che da tale funzione derivano (STF 9C_788/2007 del 29 ottobre 2008; STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003). Giova infatti ricordare come ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni. L’amministratore deve, di principio, informarsi periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr. anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H 171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03 dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1 CO, ndr) è di evidenziare che il mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre 2010). I suddetti criteri, atti a stabilire se un membro del CdA di una SA abbia agito colpevolmente ai sensi dell’art. 52 LAVS, valgono anche per i membri del comitato di un’associazione. Infatti, il comitato (l'art 69 CC parla di direzione), quale principale organo esecutivo, ha il diritto e l’obbligo di adempiere ai compiti che legge, statuti e risoluzioni sociali gli attribuiscono. Tra questi compiti, oltre alla rappresentanza verso l’esterno, vi è anche la gestione in senso stretto (organizzazione della contabilità e tenuta dei libri contabili, impiego del patrimonio e altri compiti amministrativi) e – nel caso in cui gli statuti permettessero la delega di singoli compiti gestionali a organi esecutivi inferiori – la supervisione nonché il controllo degli organi ai quali è stata delegata la gestione. La delega di singole funzioni gestionali è di per sé possibile. In questo caso deve però essere prestata particolare attenzione alla giusta scelta delle persone idonee, alle istruzioni impartite e alla sorveglianza. In questo senso un membro del comitato non può liberarsi dalle proprie responsabilità adducendo semplicemente di aver delegato i propri compiti. In particolare, anche ritenuta la carica onorifica, non si giustifica l’applicazione di un criterio meno severo per giudicare la responsabilità dei membri di un comitato di un’associazione rispetto a quelli validi per una SA (cfr. STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009). Al riguardo, circa l’estensione della validità dei criteri atti a stabilire la responsabilità ex art. 52 LAVS dei membri del CdA di una SA ai membri del comitato di un’associazione, nella succitata STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: “(…) 6.2 Diese Grundsätze gelten auch für Mitglieder eines Vereinsvorstandes. Im Verein ist der Vorstand als oberstes Exekutivorgan berechtigt und zugleich verpflichtet, die ihm von Gesetz, Statuten und Vereinsbeschlüssen zugewiesenen Aufgaben zu erfüllen (vgl. Anton Heini, in: Honsell/Vogt/Geiser, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht - Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, 2. Aufl., Basel 2002, N. 12 zu Art. 69 ZGB; Hans Michael Riemer, Berner Kommentar, Vereine, Bern 1990, N. 60 f. zu Art. 69 ZGB), wozu nebst der Vertretung nach aussen insbesondere die Geschäftsführung im engeren Sinne (wie Organisation des Rechnungswesens und Buchführungspflicht, Anlage des Vereinsvermögens und weitere Verwaltungsaufgaben; Riemer, a.a.O., N. 60 zu Art. 69 ZGB) oder, falls kraft statutarischer Ermächtigung eine Delegation einzelner Geschäftsführungsaufgaben an ein unteres Exekutivorgan (z.B. Geschäftsleitungs- oder Revisionsstelle) stattgefunden hat, deren Oberleitung und Kontrolle gehört (vgl. Christian Brückner, Das Personenrecht des ZGB, Zürich 2000, S. 354 f. Rz. 1175; vgl. auch AHI 2002 S. 52 E. 3a, H 200/01; SVR 2005 AHV Nr. 18 S. 59, H 86/02, E. 5.3.1, Urteil H 77/03 vom 18. Januar 2005 E. 6.3 in fine). Zwar können einzelne Geschäftsführungsfunktionen delegiert werden. Zur Wahrung der geforderten Sorgfalt gehört jedoch neben der richtigen Auswahl des geeigneten Mandatsträgers auch dessen Instruktion und Überwachung. So kann sich der Geschäftsführer allein durch Delegation der Aufgaben nicht seiner Verantwortung entledigen. Dies gilt für einen Vereinspräsidenten (AHI 2002 S. 51, H 200/01) ebenso wie für einen Verwaltungsrat (BGE 123 V 15 Erw. 5b), einen geschäftsführenden Gesellschafter einer GmbH (AHI 2000 S. 220) oder einen Stiftungsrat (Urteil H 14/00 vom 30. Juli 2001). 6.3 Zwar besteht entgegen der Auffassung der Beschwerdeführenden 1 und 2 keine Veranlassung, bei einem Verein wegen der Ehrenamtlichkeit des Mandats eine weniger strenge Haftung anzuwenden als bei einer AG. Ehrenamtlichkeit bedeutet einzig, dass für die zu Gunsten des Vereins erbrachten Leistungen keine Entschädigung beansprucht wird. Auch mit der Übernahme eines Ehrenamtes unterwirft sich indessen der Mandatsträger den statutarischen und gesetzlichen Pflichten. Die Ehrenamtlichkeit führt nicht dazu, dass diese Pflichten weniger sorgfältig wahrgenommen werden dürfen und ändert nichts daran, dass auf ausbezahlten Löhnen Sozialversicherungsbeiträge bezahlt werden müssen und die Verantwortlichen für eine allfällige Nichtablieferung dieser Beiträge einzustehen haben. Die in Art. 52 AHVG konstituierte Arbeitgeberhaftung und die damit verbundene Organhaftung unterscheidet nicht nach der Rechtsform des Arbeitgebers (Urteil H 210/01 vom 13. November 2001). Auch kann sich ein Vorstandsmitglied entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin 1 gerade nicht auf den (im Strassenverkehrsgesetz geltenden) Vertrauensgrundsatz stützen, sondern hat ebenso wie ein nicht geschäftsführender Verwaltungsrat die ihm unterbreiteten Berichte kritisch zu hinterfragen und allenfalls ergänzende Auskünfte einzuholen. (…)” (STF 9C_153-200-201/2009 del 18 novembre 2009, consid. 6.2 e 6.3). Come visto, a motivo di discolpa il ricorrente – rinviando all’opposizione del 29 maggio 2015 – adduce che “(…) io non ho mai potuto prendere parte alla gestione dell’FA 1, poiché questo mi è sempre stato impedito dall’unica e vera persona che la gestiva, dall’unica persona che prendeva le decisioni, dall’unica persona che ha sempre gestito il denaro, le informazioni, i documenti, senza mai darmi la possibilità di visionarli o di fare alcunché. (…)” (doc. 2, pag. 2). Va qui osservato che, volendo ammettere (ancorché non provato) che TERZ 1 (all’epoca presidente del comitato) gli avesse impedito di gestire l’FA 1, l’insorgente era al corrente di questa situazione sin dall’inizio dell’assunzione della carica di vice presidente dal 24 giugno 2011. Infatti, nell’opposizione del 29 maggio 2015, egli ha sostenuto di essere stato “sempre” impedito nella gestione e che “mai” ha avuto la possibilità di prendere visione di documenti o di fare qualche cosa. Ammesso l’asserito autoritario e grave intervento da parte del presidente, questo Tribunale ritiene che l’insorgente non avrebbe dovuto aspettare fino al 29 novembre 2012 per rassegnare le proprie dimissioni dalla carica di vice presidente. Va infatti ricordato che, conformemente alla succitata giurisprudenza, quando il vice presidente del comitato di un’associazione accerta di non essere in grado di svolgere le funzioni che gli incombono e che ripetute richieste vengono disattese – richieste che, in casu, nemmeno l’insorgente ha addotto e tantomeno provato – egli può (e deve) mettere fine con atti propri alla situazione di rischio, rassegnando le dimissioni. Quanto all’affermazione secondo la quale “(…) la FA 1 ha iniziato la propria reale attività come __________ solo il 1 settembre 2012 (…)” (I, pag. 2), questo Tribunale rileva che dal conteggio per l’anno 2012 le polizze per il versamento degli acconti sono state inviate a contare dal maggio dello stesso anno (doc. 5) e che il datore di lavoro nella dichiarazione dei salari per quell’anno ha indicato il periodo dal

1. maggio al 31 dicembre 2012 (doc. 3). In questo senso non può essere seguito l’insorgente laddove sostiene che “(…) la FA 1 ha iniziato la propria reale attività come __________ solo il 1 settembre 2012 e che quindi le mie dimissioni sono state date a meno di 3 mesi dopo l’inizio effettivo dell’attività della FA 1. Il personale realmente assunto per la __________ è stato assunto solo allora. (…)” (I, pag. 2). Del resto, avendo assunto la carica di vice presidente già dal giugno 2011, incombeva all’insorgente prestare la dovuta attenzione in punto all’inizio dell’attività __________, al versamento dei contributi sociali e alla differenza rispetto a quella dell’__________: “(…) Fino al 30.08.2012 era attivo nello stabile di __________ solo l’__________, sotto un’altra __________. (…)” (I, pag. 2). Questo vale a maggiore ragione viste le modeste dimensioni della FA 1 e ritenuto che in concreto non torna applicabile la giurisprudenza secondo la quale in caso di grandi società all’organo delegante non spetta informarsi dettagliatamente dei pagamenti, in particolare per quel che concerne gli oneri sociali; perciò non gli si può imputare una grave negligenza se egli non ha vigilato e controllato ogni singolo affare, ma si è limitato a vigilare in generale sulla conduzione e sull’attività della società, non ponendo – ad esempio – attenzione sull’omesso allestimento di un conteggio dei contributi (Reichmuth, op. cit., n. 636, pag. 147 e la giurisprudenza citata; cfr. anche STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 7.3 con riferimenti; cfr. anche Luca Grisanti, I vari tipi di organo e le implicazioni per la responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, in RtiD II 2013 pag. 449). L’insorgente non ha poi addotto e tantomeno provato che il presidente del comitato gli avrebbe sottaciuto scientemente e volontariamente l’effettiva situazione dell’associazione e/o fornito informazioni errate, ma affidanti, al riguardo della stessa. Infatti, nella lettera di dimissioni del 29 novembre 2012, egli ha sostenuto che “(…) essendo venuto a conoscenza tramite i media delle vicende relative alla __________ di __________, alla cui gestione mi è di fatto sempre stato impossibilitato partecipare, per il fatto inoltre che a oggi il mio nome e la mia carica sono stati da voi abusati a mia insaputa e senza la mia autorizzazione, nonché per il fatto che nonostante le mie richieste mi è da voi sempre stato nascosto ogni accesso sia ai conti bancari che alla reale contabilità, che alle liste degli incassi e che alle reali situazioni relative all’attività dell’FA 1, nonché per il fatto che nonostante le mie richieste mi è sempre pure stato nascosto dove sono finiti i capitali versati nell’associzione dai soci in fase iniziale, dal Signor __________ quale donazione (90'000.--?) nonché dai genitori per le __________ dei figli (che dalle schede di iscrizione a quanto dice la Signora TERZ 1 dovrebbero ammontare a ca. 400'000.-- CHF?) (…)” (doc. 2/A). In particolare, seppure a conoscenza dell’afflusso di capitali, l’insorgente non prova di avere mai, e se del caso quando, formulato all’intenzione del presidente precise domande al riguardo rispettivamente di essersi preoccupato concretamente del versamento degli oneri sociali. Va qui ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115). La passività dimostrata dall’insorgente è quindi in relazione di causalità naturale e adeguata con il danno subìto dalla Cassa (STFA H 13/03 del 21 maggio 2003, H 65/01 del 13 maggio 2002 e H 38/01 del 17 gennaio 2002). Dagli atti risulta, inoltre, che la Cassa dal mese di agosto 2012 procedeva con invio di diffide di pagamento e che dal settembre 2012 ha avviato delle procedure esecutive (già il pagamento del secondo acconto per il mese di giugno 2012 aveva potuto essere effettuato solo il 22 novembre 2012 dopo il precedente precetto esecutivo del 13 settembre 2012; cfr. consid. 1.2 e doc. 5). Ritenuta questa situazione – che denota una difficoltà dell’FA 1 a far fronte al proprio obbligo contributivo – l’insorgente doveva attivarsi al fine di ottenere una chiara informazione sull’andamento della scuola. L’insorgente non può – sostenendo semplicemente di essere stato impedito da sempre nella gestione dell’FA 1 – liberarsi dalle proprie responsabilità se il suo comportamento costituisce ugualmente una grave violazione dei doveri che incombono a un organo formale. Di conseguenza – a prescindere dal fatto che, lo si ribadisce, l’insorgente non ha minimamente provato di essere stato impossibilitato ad eseguire puntualmente i propri compiti – giova ribadire che, nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STFA H/268/01 e H/269/01 del 5 giugno 2003). In concreto, l’insorgente non doveva attendere fino al 29 novembre 2012 per inoltrare le dimissioni dalla carica di vice presidente. Giova inoltre ricordare che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società evidenziando che altri si occupavano della gestione (RCC 1989 pag. 114 seg.; STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30 settembre 1998). Addirittura è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.) non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9). Per degli altri casi in cui questo Tribunale ha ritenuto tardive le dimissioni inoltrate da un’amministratrice unica di una SA e da un socio gerente di una Sagl vedi le STCA 31.2015.5 del 2 novembre 2015 e 31.2008.8 del 17 dicembre 2008. Quanto all’asserita esclusiva responsabilità di terzi – l’insorgente sostiene che l’allora presidente del comitato era l’unica “(…) persona nelle mani della quale era l’amministrazione e la gestione di ogni cosa, di ogni informazione e di ogni __________. (…)” (doc. 2, pag. 2) –, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, l'art. 759 cpv. 1 CO non è applicabile nel presente ambito per giustificare una riduzione del risarcimento in relazione alla gravità dell'errore commesso dai presunti responsabili (STF 9C_675/2009 del 3 maggio 2010, consid. 6.5 e la giurisprudenza e dottrina ivi ciata; STFA 13 novembre 2000 nella causa S, H 238/98, consid. 4b; Pratique VSI 1996 pag. 306). Determinante è che le circostanze addotte dall’insorgente, come visto, non costituiscono motivi sufficienti per esonerarlo dalla sua responsabilità e per escludere quindi l’esistenza di una negligenza grave. Avuto riguardo alle affermazioni, peraltro non provate, secondo le quali “(…) - la CO 1 è stata avvisata sul fatto che solo la Signora TERZ 1 ha sempre gestito il denaro della FA 1, che lo ha fatto in modo non trasparente ed presumibilmente truffaldino: perché la CO 1 non ha organizzato una verifica dei documenti finanziari e fiscale dell'FA 1? - la CO 1 poteva evidentemente dedurre il fatto che la Signora TERZ 1 ha evidentemente intestato alla __________, con effetto retroattivo, personale utilizzato per altri scopi, poiche come potrebbe uno scoperto di 8886.40 CHF essere relativo ad un __________ dal periodo da settembre a ottobre 2012? Alla mia richiesta di un conteggio dettagliato, perche la CO 1 non mi ha inviato nulla, ne nulla allega alla decisione su opposizione? Come potevo dimostrare io queste cose se proprio i documenti relativi mi sono stati nascosti e sottratti? Chi oltre alla CO 1 ne é in possesso? Chi quindi é in possesso esclusivo delle prove della mia discolpa e si rifiuta di consegnarle? - Con il documento 3, allegato alla presente, la CO 1 imputa al sottoscritto una corresponsabilità di CHF 8886.40 dal 01.05.2012 al 31.10.2012. Le date esposte nel citato documento rendono evidente che del personale era stato fittiziamente inserito nella __________: come può una __________ iniziare la propria attività di insegnamento il 1. maggio? Perché la cassa di compensazione, avvisata in merito, non ha proceduto alle necessarie verifiche? - la CO 1 poteva benissimo vedere, se avesse fatto una semplice verifica (di sua competenza) che i fondi dell'FA 1, fatta fallire la stessa, sono stati usati il 04.07.2013 per costituire l'FA 1, presso lo stesso stabile (di proprietà della __________, __________, società fondata e posseduta e amministrata dalla Signora TERZ 1) e con le stesse persone (TERZ 1 e TERZ 1 (vedi Doc. 3 + DOC 4). Perche l'AVS, sebbene avvista, non ha fatto verifica alcuna al riguardo? (…)” (I, pag. 3), l’insorgente non può discolparsi pretendendo in modo generico (senza indicare esattamente quali e per quali precise ragioni) che la Cassa avrebbe potuto e/o dovuto intraprendere degli accertamenti. Al contrario la Cassa, come risulta dallo spechietto sub doc. 5, ha agito diligentemente e, visti i mancati e/o tardivi versamenti degli acconti mensili, ha proceduto a puntuali diffide dal mese di agosto 2012 e a precetti dal mese di settembre 2012. Inoltre, l’insorgente non poteva non sapere che con scritto del 2 maggio 2012 gli acconti mensili erano stati fissati in fr. 2'199.10 (cfr. doc. 7) e alla decisione di restituzione del 30 aprile 2015 erano stati allegati gli estratti conto contabili 2012 – 2013 e le distinte salari dei rispettivi anni (doc. 3). In questo senso, con la risposta a ragione la Cassa ha rilevato che “(…) priva di rilievo è pure la contestazione riferita al versamento dei salari da parte dell'FA 1 prima dell'inizio dell'attività __________ che in ogni caso é avvenuto ampiamente dopo la costituzione della stessa. Quanto alla richiesta del ricorrente di esperire ulteriori accertamenti, in considerazione di quanto precede e della documentazione versata agli atti, non si ritiene debbano essere assunte le prove indicate. (…)” (V, pag. 5). Di conseguenza l’assunzione delle prove elencate nel ricorso – “(…) Si chiede inoltre, in via sussidiaria, - Di voler imporre alla CO 1 di produrre a comporova i conteggi dettagliati, persona per persona e periodo per periodo, sulla bse dei quali la CO 1 imporrebbe la propria pretesa; (tali documenti, oltre che permettere di conteggiare correttamente la pretesa, metteranno anche in luce il fatto che a carico dell'FA 1 sono stati imputati oneri per salari non pertinenti) - Di intimare alla CO 1 una revisione fiscale, nonche della __________, onde addivenire ai reali motivi del mancato pagamento ed alla attuale locazione dei fondi corrispondenti ai contributi paritetici, che la __________, alla mia fuoriuscita possedeva. - Di richiedere le fices bancarie di tutte le transazioni effettuate delle FA 1 e __________, nonché della __________, onde appurare chi in realtà fungeva e funge da amminsitratore unico di fatto. - Di interrogare tutti i dipendenti e i membri dell'Amministrazione delle FA 1 e __________, onde comprendere se i salari imputati alla __________ erano in realtà di competenza della stessa. (…)” (I, pag. 4 e 5) – deve essere respinta. Va qui ricordato che per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94). 2.7.   In simili circostanze, visto tutto quanto precede, questo Tribunale deve concludere che non avendo adempiuto agli obblighi che la carica di vice presidente del comitato dell’FA 1 gli imponeva, RI 1 deve essere ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del danno subìto dalla Cassa. Il ricorso va dunque respinto e la decisione impugnata confermata. 2.8.   Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Margit Moser-Szless, Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Mélanie Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre anche DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- – deve essere dimostrata dal ricorrente). Per questi motivi dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.   Comunicazione agli interessati. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. In materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000.-- (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000.-- il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per i motivi previsti dall’art. 116 LTF. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta. Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni Il presidente                                                          Il segretario Daniele Cattaneo                                                 Gianluca Menghetti