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16.2000.00034

Ticino · 2000-04-04 · Italiano TI
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eccezione di non ritorno a miglior fortuna carattere definitivo della decisione sull'opposizione al PE per non ritorno a miglior fortuna ricorso irricevibile

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.03.2010 (pubblicato) 16.2000.00034

eccezione di non ritorno a miglior fortuna carattere definitivo della decisione sull'opposizione al PE per non ritorno a miglior fortuna ricorso irricevibile

Incarto n. 16.2000.00034 Lugano 4 aprile 2000 /rf In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 15 marzo 2000 presentato da __________ Contro la sentenza 6 marzo 2000 del Giudice di pace del Circolo di Agno nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. __________ fattogli notificare il 13 dicembre 1999 dal __________ rappr. dal __________ letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 6 marzo 2000 il Giudice di pace del Circolo di Agno, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato fattogli notificare dal Comune di __________ per l’incasso di fr. 527.80 oltre interessi a titolo di imposte arretrate, ha concluso all’inammissibilità dell’opposizione che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna, non avendo quest'ultimo reso verosimile l'eccezione; che con atto ricorsuale 15 marzo 2000 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; che secondo l’art. 265a cpv. 1 in fine LEF la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto -ordinari e straordinari- del diritto cantonale (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, 2000, art. 22 LALEF, m.5); che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato da __________; la medesima in conformità con gli art. 29 e 30 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile; che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia Per i quali motivi, richiamato l’art. 265a LEF pronuncia: 1. Il ricorso 15 marzo 2000 di __________ è irricevibile. 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: - __________ Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria