Ricorso contro la domanda di realizzazione di un pegno immobiliare. Termine minimo di temporeggiamento
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.07.2016 15.2016.62
Ricorso contro la domanda di realizzazione di un pegno immobiliare. Termine minimo di temporeggiamento
Incarto n. 15.2016.62 Lugano 27 luglio 2016 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cassina statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 22 luglio 2016 di RI 1 (patrocinato dall’avv. dott. PA 1, __________) contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, o meglio contro la comunicazione 8 luglio 2016 della domanda di realizzazione del pegno immobiliare formulata il 27 giugno 2016 nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente dalla PI 1, __________ (patrocinata dall’avv. PA 2, __________) Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ in via di realizzazione delle cartelle ipotecarie gravanti in primo grado la proprietà per piani n. __________, pari a 221 / 1000 della particella n. __________ RFD di __________, emesso il 14 ottobre 2015 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 12'729'023.20 oltre agli accessori; che con decisione 19 aprile 2016 (inc. 14.2016.55) la Camera ha stralciato dai ruoli per desistenza il reclamo presentato da RE 1 contro la sentenza del 29 febbraio 2016, con cui il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escusso al predetto precetto esecutivo; che l’8 luglio 2016 l’UE ha comunicato all’escusso la domanda di realizzazione presentata dall’escutente il 27 giugno 2016; che con ricorso del 22 luglio 2016, RI 1 chiede l’annullamento di tale domanda facendo valere che il termine minimo di 6 mesi stabilito all’art. 116 LEF non era ancora trascorso al momento del deposito della domanda di realizzazione; che il ricorrente misconosce però che la specie di esecuzione promossa dalla banca non è quella in via di pignoramento bensì in via di realizzazione di pegno immobiliare (doc. B accluso al ricorso); che l’art. 116 LEF, relativo alla prima specie di esecuzione, è pertanto inapplicabile; che la questione è in realtà disciplinata dall’art. 157 LEF (cpv. 1, 1° periodo), per cui il creditore può chiedere la realizzazione di un pegno immobiliare non prima di sei mesi né più tardi di due anni dalla notificazione del precetto esecutivo; che nel caso specifico sono trascorsi più di sei mesi tra la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 20 ottobre 2015 (doc. B, pag. 2), e il deposito della domanda di realizzazione formulata il 27 giugno 2016 (doc. A); che secondo giurisprudenza e dottrina, la sospensione dei termini prevista dall’art. 154 cpv. 1, 2° periodo LEF durante l’eventuale procedura giudiziaria intesa al rigetto dell’opposizione vale solo per il termine (massimo) di perenzione e non per quello (minimo) di temporeggiamento (DTF 124 III 82 consid. 2, 90 III 85, riconfermate nella sentenza del Tribunale federale 5A_753/2014 dell’8 gennaio 2015 consid. 2.5; Bernheim/Känzig in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 24 ad art. 154 LEF; Kren Kostkiewicz in: VZG-Kurzkommentar, 2011, n. 2 ad art. 98 RFF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 21 ad art. 154 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 e 17 ad art. 154 LEF); che il ricorso va pertanto respinto, senza necessità di notificarlo preventivamente alla controparte per osservazioni (art. 9 cpv. 2 LPR) né di statuire sulla domanda di conferimento dell’effetto sospensivo formulata dal ricorrente, diventata senza oggetto; che p er legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF [ RS 281.35 ]). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; – . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.