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15.2016.19

Ricorso contro il minimo esistenziale. Contributi di mantenimento a favore della suocera dell’escusso. Costi di trasferte professionali. Spese dentarie

Ticino · 2016-06-15 · Italiano TI
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Incarto n.15.2016.19

Lugano

15 giugno 2016

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Jaques, presidente

Walser e Grisanti

vicecancelliere:

Cassina

statuendo sul ricorso 5 febbraio 2016 di

RI 1

contro

l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Locarno, o meglio contro il calcolo del minimo esistenziale emesso il 28 gennaio 2016 in sostituzione di uno precedente del 5 agosto 2015 nelle varie esecuzioni inserite nei gruppi n. 2 e n. 3 promosse nei confronti di

M__________, __________

da

PI 6, __________

RA 6, __________)

PI 7, __________

__________, __________

(rappr. dalla __________, __________)

__________, __________

RI 1, __________

in fatto:A.Nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro M__________, il 28 gennaio 2016 l’UE ha allestito un nuovo calcolo del suo minimo di esistenza in sostituzione del precedente del 5 agosto 2015, determinando la quota pignorabile del reddito dell’escusso sulla base del seguente computo:

4.Contributi di mantenimento o d’assistenza dovuti per motivi giuridici a persone che vivono fuori dell’economia domestica del debitore sono riconosciuti a condizione che l’escusso provi di averli già versati prima del pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del pignoramento (cfr. DTF 121 III 22 consid. 3/a; Tabella, punto II/5). Qualora non siano stati accertati giudizialmente, gli obblighi alimentari possono, in principio, entrare in linea di conto nel computo del minimo esistenziale soltanto se l’escusso dimostra che ne sono realizzati i presupposti di legge (vincolo matrimoniale, nesso di filiazione, separazione effettiva, ecc.), se i contributi sono indispensabili al creditore alimentare (p. es. coniuge e/o figli del debitore) ai sensi dell’art. 93 LEF e se sono e saranno effettivamente pagati dal debitore durante l’intero periodo del pignoramento (v. sentenze della CEF 15.2014.43 del 9 ottobre 2014 consid. 4.1, 15.2012.39 del 23 marzo 2012, consid. 5.2 e riferimenti citati).

4.1Nella fattispecie la beneficiaria dei versamenti di€1'000.– mensili effettuati dall’escusso nei mesi di novembre e dicembre del 2015 e nel gennaio del 2016 è __________, ossia la sua suocera. Ora, M__________ non è tenuto a provvedere al sostentamento di lei né per legge né in base a una decisione giudiziaria. Infatti per l’art. 328 cpv. 1 CC il dovere di mantenimento esiste unicamente tra i parenti in linea ascendente e discendente senza riguardo al grado di parentela. L’elencazione dei beneficiari è esaustiva e per altri parenti e affini (art. 21 CC), tra cui figura anche la suocera, non vi è alcun obbligo di assistenza ai sensi degli art. 328 e 329 CC (Kollerin: Basler Kommentar zum ZGB, vol. I, 5aed. 2014, n. 6 ad art. 328/329 CC). Ne consegue che ciò che M__________ versa alla suocera non può essere computato nel suo minimo di esistenza come spesa indispensabile giusta l’art. 93 LEF, ricordato al riguardo che in linea di massima un eventuale mero obbligo morale oggi non basta più (vonder Mühllin: Basler Kommentar, SchKG I, 2aed. 2010,

n. 29, 2° capoverso ad art. 93 LEF).

4.2D’altronde il debito alimentare di un coniuge nei confronti di un suo parente di norma non fa parte del “debito mantenimento della famiglia” nel senso dell’art. 163 CC, a meno che rientri tra gli obblighi per cui l’altro coniuge (non imparentato con il creditore alimentare) è tenuto a prestare assistenza giusta l’art. 159 cpv. 3 CC (ad. es. Pichonnazin: Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 30 ad art. 163 CC, che rinvia in particolare alla DTF 79 II 140 consid 3/b;Isenring/Kesslerin: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ª ed. 2014, n. 18-19 ad art. 163 CC). Il coniuge non imparentato non ha però alcun obbligo diretto nei confronti del parente dell’altro, ma può solo essere tenuto ad aumentare la propria quota del debito mantenimento della famiglia in modo da permettere all’altro coniuge di assolvere il suo dovere di mantenimento (Schwanderin: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ª ed. 2014, n. 12 ad art. 159 CC;Deschenaux/Steinauer/Bad­deley, Les effets du mariage, Berna 2000, n.468 e 464).

a)Nel caso specifico l’escusso deve già sobbarcarsi l’intero debito mantenimento della famiglia, siccome sua moglie non consegue redditi. È pertanto escluso ch’egli possa aumentare la propria quota, sicché già per questo motivo non risulta tenuto per legge a versare alla moglie i fondi necessari per contribuire al mantenimento della suocera.

b)Oltretutto, per stabilire se una persona viva “in condizioni agiate” tali da obbligarla legalmente a contribuire al sostentamento di un suo parente nel senso dell’art. 328 cpv. 1 CC, occorre tenere conto solo dei propri redditi e attivi, e non anche quelli del coniuge (v. DTF 65 II 128; Brunnerin: Hausheer/Spycher (editori), Handbuch des Unterhaltsrechts, 2aed. 2010, n. 07.73). Ne consegue che nel caso concreto la moglie dell’escusso non è tenuta legalmente a mantenere la propria madre perché non consegue redditi, per tacere del fatto che M__________non ha provato e neppure reso verosimile che i contributi alla suocera, per soli due mesi, le siano indispensabili, documentandone le spese effettive mensili, la sostanza, i debiti e i redditi (v. sentenza della CEF). Per questi motivi nessuna deduzione può essergli riconosciuta a questo titolo.

5.Il ricorrente si duole anche dell’ammissione per fr. 250.45 dei costi di trasferta sostenuti da MPI 1, che a suo parere potevano semmai valere quando egli era ancora domiciliato a __________, ma non più, o perlomeno non nella stessa misura, dopo ch’egli si è trasferito a __________.

5.1È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, perché gli è necessario per conseguire il suo reddito nel senso dell’art. 93 LEF(DTF 119 III 13 consid. 2a; 117 III 22 consid. 2). Dal 1° dicembre 2015, nella misura in cui non sono dettagliatamente comprovate,le spese di trasferta veicolare computabili nel minimo esistenziale del debitorevanno calcolate conformemente alla Circolare della CEF n. 39/2015 del 20 novembre 2015 sulla determinazione delle spese di trasferta mediante un autoveicolo ai fini del calcolo del minimo esistenziale (v. sitowww4.ti.ch/poteri/giu­diziario/giustizia-civile/circolari/).

6.Per quanto attiene alla richiesta della ricorrente di stralcio dei costi del dentista, si osserva come la stessa non sia motivata (come invece imposto dall’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR) e pertanto si riveli irricevibile.

6.1Ad ogni buon conto, in base al punto II/8 della Tabella, l’Ufficio deve inoltre riconoscere all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento, nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al momento del pignoramento. In ogni caso è sempre richiesta la produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere. Il debitore dovrà in particolare dimostrare di pagare tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia cronica, attestata da un medico (DTF 129 III 244 seg.;Ochsnerin:Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005,n. 144 e 145 ad art. 93 LEF).

6.2Nel caso in rassegna, per quanto attiene alle spese dentarie prese in considerazione dall’organo esecutivo (fr. 150.–), esso ha fondato la sua decisione sugli estratti conto 15 luglio 2015 dello Studio medico dentistico __________ di __________, attestanti cure in corso a favore dell’escusso per€4'184.– e della moglie per€1'768.–, parzialmente già eseguite egià pagate a concorrenza di € 750.–. I lavori preventivati appaiono necessari.Ne discende che la decisione dell’UE avrebbe resistito alla (generica) critica della ricorrente.

Nella misura in cui è ricevibile il ricorso va di conseguenza parzialmente accolto nel senso che il pignoramento del reddito mensile di PI 1 dovrà essere esteso alla quota che eccede il suo minimo di esistenza, determinato in fr. 4'541.– (anziché fr.5'846.45), oltre alla tredicesima mensilità.

–;

–M__________, __________, __________;

–;

–;

–;

–

;

–;

–

–  __________, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.