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15.1998.80

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-09-16 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 I ricorrenti chiedono che venga tenuto conto dei debiti contratti con la __________, la __________ e il __________. Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18). Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari. E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dai ricorrenti per il pagamento dei debiti da loro contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che i debitori pretendono sia concesso a tali creditori. Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori __________, __________ e __________.

E. 3 Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178).

E. 4 Nel caso in esame l’escusso __________ ha preteso il riconoscimento di fr. 1’100.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da solo __________. E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze, tenendo conto del fatto che egli risulta separato da __________, e che quest’ultima occupa a sua volta un appartamento di due locali a Contone. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’100.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 700.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a __________ o in un comune viciniore.

E. 5 Ne consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia:              1. Il ricorso 2 giugno di __________ e __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente                                                                      La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.09.1998 15.1998.80

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.98.00080 Lugano 16 settembre 1998 /FP/fp/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Pellegrini, vicepresidente Zali e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente) segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 2 giugno 1998 di __________ contro l’operato dell’UEF di Bellinzona e meglio contro la procedura di pignoramento di salario 26 maggio 1998 nelle esecuzioni  promosse nei loro confronti da diversi creditori richiamata l’ordinanza presidenziale 9 giugno 1998, con la quale al ricorso non è stato concesso l’effetto sospensivo; viste le osservazioni 15 giugno 1998 dell’UEF di Bellinzona esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto:                     A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ __________ per l’incasso dei loro crediti. B. In data 26 maggio 1998 l’UEF di Bellinzona pignorava il salario degli escussi sulla base del seguente calcolo: __________ Guadagno                                                                      fr. 3’251.-- Minimo di esistenza importo base                                                                  fr. 1’025.-- affitto                                                                              fr. 1’100.-- AVS                                                                                fr. 164.-- AI/AD/CP                                                                       fr. 220.-- cassa malati                                                                  fr. 285.-- spese diverse                                                               fr. 157.-- Totale                                                                             fr. 2’951.-- Eccedenza pignorabile                                                fr.    300.-- __________ Guadagno                                                                      fr. 3’200.-- Minimo di esistenza importo base                     fr. 1’025.-- affitto                                  fr. 700.-- AVS                                   fr. 210.-- AI/AD/CP                           fr. 146.-- cassa malati                      fr.    285.-- trasferte                             fr. 250.-- pasti fuori domicilio          fr.    180.-- spese diverse                   fr.    154.-- Totale                                 fr. 2’950.-- Eccedenza pignorabile                                                fr.   250.-- C. Con ricorso 2 giugno 1998 __________ e __________ si aggravano contro tale provvedimento asseverando che i conteggi sarebbero errati, e chiedendo nel contempo un colloquio con i funzionari dell’UEF di Bellinzona, e la sospensione delle trattenute. Il 10 giugno 1998 gli escussi dichiarano all’Ufficio di essere divorziati con sentenza 21 dicembre 1992 del Pretore del Distretto di Lugano. Chiedono inoltre che vengano ammessi in deduzione i seguenti debiti rateali, il cui importo complessivo è pagato in ragione di ½ ciascuno: __________                        fr. 400.-- mensili, __________                        fr. 330.-- mensili, __________                        fr. 500.--. D. Nelle sue osservazioni 15 giugno 1998 l’UEF di Bellinzona si è rimesso alla decisione di questa Camera. Considerando in diritto:                  1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante revisione del pignoramento (DTF 108 III 13). 2. I ricorrenti chiedono che venga tenuto conto dei debiti contratti con la __________, la __________ e il __________. Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18). Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari. E’ di tutta evidenza che le deduzioni prospettate dai ricorrenti per il pagamento dei debiti da loro contratti non possono entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che i debitori pretendono sia concesso a tali creditori. Abbondanzialmente si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si chiede la deduzione vengano effettivamente versati ai creditori __________, __________ e __________. 3. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 8 aprile 1991 su reclamo C.R: cons. 1, 30 agosto 1988 su reclamo B. cons. 4c, 4 agosto 1988 su reclamo S e 12 giugno 1970 in Rep. 1971 p. 117). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 64 p. 178). 4. Nel caso in esame l’escusso __________ ha preteso il riconoscimento di fr. 1’100.-- a titolo di canone locatizio per l’appartamento di 3 ½ locali che occupa da solo __________. E’ di tutta evidenza che l’appartamento occupato dall’escusso, ed il relativo canone locatizio, sono manifestamente sproporzionati alle sue effettive esigenze, tenendo conto del fatto che egli risulta separato da __________, e che quest’ultima occupa a sua volta un appartamento di due locali a Contone. Di conseguenza il canone locatizio di fr. 1’100.-- non può essere riconosciuto come tale in sede di determinazione del minimo di esistenza dopo il primo termine utile di disdetta. Pertanto al debitore va ricordato che nel caso di ulteriori pignoramenti dal primo termine utile di disdetta del suo contratto di locazione gli verrà riconosciuto quale canone locatizio un importo mensile di fr. 700.-- al massimo, spese di riscaldamento comprese, per un appartamento monolocale a __________ o in un comune viciniore. 5. Ne consegue la reiezione del gravame. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale. Richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia:              1. Il ricorso 2 giugno di __________ e __________, è respinto. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il vicepresidente                                                                      La segretaria