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15.1998.124

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-12-11 · Italiano TI
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Erwägungen (4 Absätze)

E. 2 Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Il debitore esercita l’attività di meccanico di macchine da scrivere ed è ipotizzabile che egli non rientri tutti i giorni al proprio domicilio, dovendo recarsi a visitare i clienti. L’UEF di Bellinzona ha  quindi correttamente riconosciuto, sulla base del punto 24.3., l’importo mensile di fr. 120.-- per pasti fuori domicilio, mentre non ha effettuato alcuna deduzione per le spese di trasferta.

E. 3 Sulla base di quanto esposto sopra il calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso si presenta come segue: reddito                            fr. 4’479.-- importi di base                                                              fr. 1’370.-- figli minorenni                                                                fr. 620.-- affitto                                                                              fr. 1’308.-- AVS                                                                                fr. 156.-- cassa malati                                                                  fr. 660.-- pasti fuori domicilio                                                      fr. 120.-- spese partecipazioni cassa malati                             fr.      51.-- totale                                                                              fr. 4’285.-- eccedenza pignorabile fr.  194.--

E. 4 In conclusione si devono purtroppo rilevare le pesanti accuse rivolte dal legale della creditrice all’indirizzo dei funzionari dell’UEF di Bellinzona. Tali accuse appaiono di primo acchito infondate e non suffragate da elementi concreti, ma sono unicamente usate per motivare un ricorso ex art. 17 LEF. Orbene un simile atteggiamento deve quindi essere censurato, nella misura in cui esso è destinato unicamente a fini ricorsuali e l'espressione "che hanno tutto il sapore del piacere reso all'amico e al clienti insistente "(cfr. ricorso, p. 3, n. 5) va depennata siccome sconveniente ex art. 7 cpv.

E. 6 LPR.

5.Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:            1.Il ricorso 30 giugno 1998 __________ è parzialmente accolto

2.La decisone 24 giugno 1998 dell’UEF di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ a carico di __________ è riformata nel senso che è ordinato il pignoramento a carico di __________, dell’importo di fr. 194.-- mensili a far tempo dal 1° gennaio 1999.

3.È depennata l'espressione "che hanno tutto il sapore del piacere reso all'amico o al cliente insistente" a p. 3, del ricorso 30 giugno 1998 dell'avv. __________.

4.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

6.Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.15.98.00124

Lugano

11 dicembre 1998

FP/fc/fb

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera di esecuzione e fallimentidel Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidentePellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 30 giugno 1998 di

__________

patr. dallo Studio legale __________

contro

l’operato dell’UEF di Bellinzonae meglio contro la decisione 24 giugno  1998

nell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente nei confronti di

__________

patr. dall’ avv. __________

viste le osservazioni

- 13 luglio 1998 di __________

- 3 agosto 1998 dell’UEF di Bellinzona

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:A.Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa da __________ nei confronti di __________ per l’incasso di un credito derivante da prestazioni alimentari, l’UEF di Bellinzona procedeva in data 21 agosto 1997 al pignoramento del salario dell’escusso.

L’Ufficio ordinava quindi a carico di __________ la trattenuta di salario pari a fr. 380.-- mensili a far tempo dal mese di agosto 1997 compreso, presso la ditta __________.

B.Con ricorso 1° settembre 1997 l’escusso insorgeva contro tale provvedimento postulando l’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto non vi sarebbe alcuna eccedenza pignorabile. Tale ricorso veniva respinto con sentenza 22 maggio 1998 di questa Camera (inc. Vig. 15.98.147).

C.Il 24 giugno 1998 l’UEF di Bellinzona procedeva ad un nuovo calcolo del minimo di esistenza che risultava così composto:

reddito                                                                    fr. 4’479.--

importi di base                                                       fr. 1’370.--

figli minorenni                                                         fr.    620.--

affitto                                                                       fr. 1’308.--

AVS                                                                        fr. 156.--

cassa malati                                                           fr.    660.--

pasti fuori domicilio                                               fr.    120.--

spese diverse                                                        fr.    200.--

spese partecipazioni cassa malati                     fr.      51.--

totale                                                                       fr. 4’485.--

eccedenza pignorabile fr.  0.00

L’Ufficio comunicava quindi alla creditrice che non essendovi alcuna eccedenza pignorabile, veniva riconfermato l’attestato di carenza di beni n. __________, già in possesso di __________, con il relativo minimo di esistenza modificato come da conteggio 24 giugno 1998.

D.Contro tale decisione si è aggravata __________ sostenendo che l’UEF di Bellinzona non avrebbe eseguito i necessari accertamenti per stabilire il reale guadagno del debitore. Inoltre l’Ufficio avrebbe agito arbitrariamente riconoscendo un importo per spese diverse e per pasti fuori domicilio. La ricorrente chiede quindi l’annullamento dell’attestato di carenza di beni ed il conseguente pignoramento dell’importo mensile di fr. 380.-- come alla precedente decisione 21 agosto 1998 dell’UEF di Bellinzona.

E.Nelle sue osservazioni 13 luglio 1998 __________ chiede la reiezione del ricorso sostenendo che la decisione impugnata altro non sarebbe che la conseguenza delle mutate condizioni economiche dell’escusso.

F.Con osservazioni 3 agosto 1998 l’UEF di Bellinzona ribadisce la correttezza del proprio operato, stigmatizzando le affermazioni della ricorrente circa presunti favoritismi concessi all’escusso nel calcolo del minimo vitale.

Considerando

in diritto:                1.L’UEF di Bellinzona ha riconosciuto all’escusso l’importo di fr. 200.-- mensili per spese diverse senza specificare la natura di tale deduzione. Orbene una simile riduzione non è ammissibile e va quindi stralciata dal calcolo del minimo vitale, non essendo riconducibile ad alcuna delle voci di spesa stabilite dalla Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita da questa Camera (in seguito: Tabella) All’escusso potrà, se del caso, essere riconosciuto tale importo unicamente nelle singole voci di spesa.

2.Il punto 2.4.3 della Tabella prevede per chi è costretto a prendere pasti fuori dell’economia domestica un importo da fr. 6.-- a fr. 9.-- per ogni pasto principale. Il debitore esercita l’attività di meccanico di macchine da scrivere ed è ipotizzabile che egli non rientri tutti i giorni al proprio domicilio, dovendo recarsi a visitare i clienti. L’UEF di Bellinzona ha  quindi correttamente riconosciuto, sulla base del punto 24.3., l’importo mensile di fr. 120.-- per pasti fuori domicilio, mentre non ha effettuato alcuna deduzione per le spese di trasferta.

3.Sulla base di quanto esposto sopra il calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso si presenta come segue:

reddito                            fr. 4’479.--

importi di base                                                              fr. 1’370.--

figli minorenni                                                                fr. 620.--

affitto                                                                              fr. 1’308.--

AVS                                                                                fr. 156.--

cassa malati                                                                  fr. 660.--

pasti fuori domicilio                                                      fr. 120.--

spese partecipazioni cassa malati                             fr.      51.--

totale                                                                              fr. 4’285.--

eccedenza pignorabile fr.  194.--

4.In conclusione si devono purtroppo rilevare le pesanti accuse rivolte dal legale della creditrice all’indirizzo dei funzionari dell’UEF di Bellinzona. Tali accuse appaiono di primo acchito infondate e non suffragate da elementi concreti, ma sono unicamente usate per motivare un ricorso ex art. 17 LEF. Orbene un simile atteggiamento deve quindi essere censurato, nella misura in cui esso è destinato unicamente a fini ricorsuali e l'espressione "che hanno tutto il sapore del piacere reso all'amico e al clienti insistente "(cfr. ricorso, p. 3, n. 5) va depennata siccome sconveniente ex art. 7 cpv. 6 LPR.

5.Ne consegue il parziale accoglimento del gravame.

Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale.

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:            1.Il ricorso 30 giugno 1998 __________ è parzialmente accolto

2.La decisone 24 giugno 1998 dell’UEF di Bellinzona nell’esecuzione n. __________ a carico di __________ è riformata nel senso che è ordinato il pignoramento a carico di __________, dell’importo di fr. 194.-- mensili a far tempo dal 1° gennaio 1999.

3.È depennata l'espressione "che hanno tutto il sapore del piacere reso all'amico o al cliente insistente" a p. 3, del ricorso 30 giugno 1998 dell'avv. __________.

4.Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

5.Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

6.Intimazione a:

- __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente                                                                             La segretaria