Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a)
Ex
art. 197 cpv. 1 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento
della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica massa
destinata al comune soddisfacimento dei creditori.
b)
Con
decreto 15 gennaio 1997 il Pretore di Locarno-Città ha pronunciato il fallimento
del ricorrente a far tempo dal 16 gennaio 1997. La questione a sapere se
l’importo depositato sul conto corrente postale pignorato va a far parte degli
attivi della massa fallimentare, dipende dalla determinazione della sua pignorabiltà
ex art. 93 LEF (DTF 71 III 140).
c)
Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12
cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).
d)
Ex
art. 93 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le
rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi
tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal
diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che
non siano impignorabili giusta l’art. 92, possono essere pignorati in quanto, a
giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento
del debitore e della sua famiglia.
La
limitazione quantitativa della pignorabilità di introiti consiste nel fatto che
può essere pignorata solo quella quota che non sia assolutamente necessaria al
sostentamento del debitore e della sua famiglia (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 53 p. 175).
e)
Il
ricorrente ha rilevato che il saldo di Fr. 8’247.86 risultante dal conto
corrente postale era dovuto al blocco del conto sul quale confluivano le sue
esigue entrate mensili, avvenuto nella seconda metà di giugno 1996 su ordine
dell’Ufficio esazione, e che in seguito al pignoramento non era più in grado di
far fronte alle sue spese correnti private e professionali. Come si evince
dalla narrativa fattuale sub B, il ricorrente al momento del pignoramento
percepiva mensilmente Fr. 1’118.-- dall’AI e Fr. 1’000.-- dall’assicurazione
contro gli infortuni, complessivamente Fr. 2’118.--, mentre il suo minimo di
esistenza è stato calcolato in Fr. 2’939.-- al mese. Da queste cifre emerge
pertanto chiaramente non solo che non vi era alcuna eccedenza pignorabile, ma
che __________ accusava ogni mese un ammanco di Fr.821.--, per cui non era in
grado di coprire il suo minimo vitale. L’importo emergente dal conto corrente
postale in oggetto, formatosi in seguito al blocco del conto, doveva pertanto
restare a disposizione del ricorrente al fine di permettergli di far fronte al
suo sostentamento.
E. 1.1 Di conseguenza è ordinato all’UEF di Locarno di procedere allo sblocco del conto corrente postale n. __________ presso l’Ufficio dei conti correnti postale, __________, intestato a __________ 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. Il ricorrente è posto al beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. __________
E. 3 Non si prelevano spese.
E. 4 Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
E. 5 Intimazione: - avv. __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 18.08.1997 15.1997.102
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.97.00102 Rinvio TF Lugano 18 agosto 1997 /B/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul ricorso 5 settembre 1996 (inc. n. 15.96.174) di __________ patr. dall'avv. __________ contro l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro l’atto di pignoramento 26 agosto 1996 emesso nelle esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da __________ __________ ambedue rappr. __________ preso atto che il ricorrente ha chiesto l’assistenza giudiziaria; viste le osservazioni: - 2 ottobre 1996 __________
- 15 ottobre 1996 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno; completata l’istruttoria; ritenuto in fatto: A. Lo __________ procedono contro __________ per l’incasso di diversi crediti: B. Con atto di pignoramento 26 agosto 1996 l’UEF di Locarno ha tra l’altro pignorato il conto corrente postale no. __________ presso l’Ufficio dei conti correnti postali di __________ intestato al reclamante, sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza: Introiti - AI Fr. 1’118.-- - Infortuni Fr. 1'000.-- totale Fr. 2’118.-- Minimo di esistenza - minimo base Fr. 1’025.-- - alimenti Fr. 564.-- - locazione Fr. 1’000.-- - cassa malati Fr. 350.-- totale Fr. 2’939.-- Nessuna eccedenza pignorabile. C. Contro siffatto provvedimento si è tempestivamente aggravato __________ argomentando che il conto corrente postale in oggetto era già stato inspiegabilmente bloccato nella seconda metà di giugno 1996 su ordine dell’Ufficio esazione di Bellinzona. Sul citato conto confluivano tutte le sue esigue entrate, che gli permettevano di far fronte mensilmente ai suoi oneri privati e professionali. Il reclamante ha affermato di esserne venuto a conoscenza solo nel corso del mese di luglio, allorquando l’Ufficio postale gli ha ritornato ineseguiti gli ordini di pagamento datati 25 giugno, 2 luglio e 8 luglio 1996. Il blocco illegale da parte dell’Autorità fiscale ha avuto come effetto di far emergere, al momento del pignoramento, un saldo di Fr. 8’247.86. Questo saldo, se avesse potuto effettuare gli usuali pagamenti per le sue spese private e professionali, sarebbe stato inesistente. Il reclamante ha sostenuto che con il pignoramento del conto corrente in questione gli è preclusa la possibilità di far fronte al suo minimo di esistenza, calcolato dall’UEF in Fr. 2’939.--, rilevato che ammontando le sue entrate mensili a Fr. 2’118.--, egli accusa un ammanco di Fr. 821.-- al mese. __________ ha poi chiesto l’assistenza giudiziaria. D. Lo __________ non hanno presentato osservazioni particolari, mentre l’UEF di Locarno ha confermato il suo operato. E. Interrogato formalmente __________ ha dichiarato di lavorare in proprio come pittore e di avere alle sue dipendenze un operaio e un apprendista. Considerata la situazione economica attuale, riesce appena a pagare i suoi dipendenti, senza tuttavia versare gli oneri sociali, che non potrà pagare fintanto che il conto corrente postale in oggetto resta bloccato. Anche l’affitto del mese di agosto è rimasto impagato. Dalla sua attività non ha alcun introito. Il reddito indicato sulla dichiarazione fiscale 1995/96 si basa sugli anni 1993/1994. F. Con sentenza 15 aprile 1997 questa Camera ha stralciato dai ruoli il ricorso considerando che in seguito alla dichiarazione di fallimento a far tempo dal 16 gennaio 1997, pronunciata dal Pretore di Locarno-Città con decreto 15 gennaio 1997, l’importo depositato sul conto corrente postale pignorato andava a far parte degli attivi della massa fallimentare. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata __________ è stata accolta, essendo comprovato il suo stato d’indigenza e non potendosi negare che il ricorso aveva prospettive di esito favorevole. Essendo la procedura di ricorso gratuita, al ricorrente è stato concesso esclusivamente il gratuito patrocinio. G. Contro tale giudizio __________ si è aggravato alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale con ricorso 2 maggio 1997, postulando che il suo conto corrente venisse dichiarato impignorabile e all’Ufficio esecuzione e fallimenti ordinato di mettere a sua disposizione l’avere in conto. H. In accoglimento del ricorso, la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, con sentenza 23 giugno 1997, ha annullato la decisione impugnata ed ha rinviato la causa a questa Camera per una nuova decisione nel senso dei considerandi. Considerato in diritto 1. a) Ex art. 197 cpv. 1 LEF tutti i beni pignorabili spettanti al debitore al momento della dichiarazione di fallimento formano, dovunque si trovino, un’unica massa destinata al comune soddisfacimento dei creditori. b) Con decreto 15 gennaio 1997 il Pretore di Locarno-Città ha pronunciato il fallimento del ricorrente a far tempo dal 16 gennaio 1997. La questione a sapere se l’importo depositato sul conto corrente postale pignorato va a far parte degli attivi della massa fallimentare, dipende dalla determinazione della sua pignorabiltà ex art. 93 LEF (DTF 71 III 140). c) Nel procedere al sequestro o al pignoramento del salario, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21 cons. 2a; 108 III 12 cons. 3; 106 III 13 cons. 2; 102 III 15 cons. 4; Amonn in ZBJV 1984 p. 470), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). d) Ex art. 93 LEF ogni provento del lavoro, gli usufrutti e il loro prodotto, le rendite vitalizie e gli alimenti, le pensioni e le prestazioni di qualsiasi tipo destinate a risarcire una perdita di guadagno o una pretesa derivante dal diritto al mantenimento, segnatamente le rendite e le indennità in capitale che non siano impignorabili giusta l’art. 92, possono essere pignorati in quanto, a giudizio dell’ufficiale, non siano assolutamente necessari al sostentamento del debitore e della sua famiglia. La limitazione quantitativa della pignorabilità di introiti consiste nel fatto che può essere pignorata solo quella quota che non sia assolutamente necessaria al sostentamento del debitore e della sua famiglia (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1997, § 23 n. 53 p. 175). e) Il ricorrente ha rilevato che il saldo di Fr. 8’247.86 risultante dal conto corrente postale era dovuto al blocco del conto sul quale confluivano le sue esigue entrate mensili, avvenuto nella seconda metà di giugno 1996 su ordine dell’Ufficio esazione, e che in seguito al pignoramento non era più in grado di far fronte alle sue spese correnti private e professionali. Come si evince dalla narrativa fattuale sub B, il ricorrente al momento del pignoramento percepiva mensilmente Fr. 1’118.-- dall’AI e Fr. 1’000.-- dall’assicurazione contro gli infortuni, complessivamente Fr. 2’118.--, mentre il suo minimo di esistenza è stato calcolato in Fr. 2’939.-- al mese. Da queste cifre emerge pertanto chiaramente non solo che non vi era alcuna eccedenza pignorabile, ma che __________ accusava ogni mese un ammanco di Fr.821.--, per cui non era in grado di coprire il suo minimo vitale. L’importo emergente dal conto corrente postale in oggetto, formatosi in seguito al blocco del conto, doveva pertanto restare a disposizione del ricorrente al fine di permettergli di far fronte al suo sostentamento. 3. La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da __________ con il gravame va accolta, essendo comprovato il suo stato d’indigenza. Inoltre visto l’esito del ricorso, risulta adempiuto anche il requisito delle probabilità di esito favorevole del gravame. Ritenuta la particolarità della fattispecie ed il complicarsi dell’iter procedurale, alla luce della formazione del ricorrente, il patrocinio di un avvocato appare giustificato. Per i quali motivi, richiamati gli art. 17 e 93 LEF pronuncia 1. Il ricorso 5 settembre 1996 di __________, è accolto. 1.1. Di conseguenza è ordinato all’UEF di Locarno di procedere allo sblocco del conto corrente postale n. __________ presso l’Ufficio dei conti correnti postale, __________, intestato a __________ 2. La domanda di assistenza giudiziaria è accolta. Il ricorrente è posto al beneficio del gratuito patrocinio dell’avv. __________ 3. Non si prelevano spese. 4. Contro questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità dell’art. 19 LEF. 5. Intimazione: - avv. __________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria