Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 giorni
dal ricevimento del presente verbale in conformità all’art.17 LEF,
inoltrare reclamo per scritto alla Lodevole Camera di Esecuzione e Fallimenti
del Tribunale di Appello, Lugano, quale Autorità di vigilanza, onde ottenere
una nuova stima dei beni suindicati. Questa domanda è subordinata ad un
anticipo delle spese, il cui ammontare sarà fissato dall’Autorità stessa. In
caso di mancato reclamo, entro il termine fissato, il valore di stima diverrà
definitivo. (...)”;
che
con tempestivo reclamo 25 settembre 1996 __________ facendo riferimento
all’avviso di ricezione di domanda di vendita osserva che “per poter inoltrare
la domanda di prosecuzione, necessita allegare una sentenza con la relativa
crescita in giudicato” e che “nella fattispecie invece si terrà lunedì 30
settembre (1996) un’udienza per incombenti, in quanto lo stralcio della
precedente causa non ha - a mente del qui ricorrente - precluso i suoi diritti
di disconoscimento di debito”; inoltre egli contesta il valore di stima del
pegno di fr. 4’235’000.-, atteso che “secondo il reclamante l’oggetto e di
conseguenza il pegno ha un valore sensibilmente minore” e che “necessiterà
pertanto procedere alla relativa valutazione”;
che
con scritto 26 settembre 1996 l’UE ha assegnato al ricorrente un termine di
dieci giorni per produrre tre copie dell’atto di ricorso nonché per versare
l’importo di fr. 10’000.-- quale acconto spese “per poter effettuare una
perizia immobiliare delle n. 31 PPP”, con la comminatoria di stralcio del
reclamo in caso di inadempienza;
che
in data 7/10 ottobre 1996 il ricorrente ha prodotto all’UE le copie mancanti
del reclamo, osservando che “prima di fare la richiesta di un acconto di Fr.
10’000.-- per effettuare la perizia immobiliare, occorre stabilire se la
procedura è o meno tempestiva” e chiedendo “a complemento di quanto già scritto
di verificare preliminarmente questo aspetto del reclamo”;
che
il 7 ottobre 1996 il Pretore ha respinto in ordine la nuova azione di
disconoscimento, decisione che la II CCA ha confermato con decisione del 31
ottobre 1996;
che
il Tribunale federale con decisione del 7 febbraio 1997 ha dichiarato
irricevibile il ricorso di __________ contro la decisione della II CCA;
che
per l’art. 154 cpv. 1 LEF nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno
manuale il creditore non può domandare la realizzazione del pegno prima di un
mese né più tardi di un anno dalla notificazione del precetto, atteso che in
caso di opposizione non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui fu
promossa l’azione a quello della sua definitiva definizione giudiziale, compresa
la durata della procedura di rigetto (cfr. DTF 88 III 62, 106 III 54 ss.);
che
per l’art. 83 cpv. 2 e 3 LEF, applicabile alla procedura in via di
realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 153 cpv. 4 LEF, l’azione di
inesistenza del debito va proposta entro dieci giorni dal rigetto provvisorio
dell’opposizione, atteso che se l’escusso omette di introdurla oppure se
l’azione è respinta, il rigetto dell’opposizione diviene definitivo;
che
nel caso in esame l’azione di inesistenza del debito, tempestivamente formulata
in data 5 luglio 1993, è stata stralciata dai ruoli per mancato versamento
dell’anticipo spese giudiziarie (decreto 25 marzo 1996 del Pretore di Lugano,
Sezione 5) e che l’appello contro il decreto di stralcio è stato respinto dalla
__________ con decisione 21 giugno 1996;
che
pertanto il rigetto dell’opposizione è divenuto definitivo, e ciò
indipendentemente dai motivi che hanno portato allo stralcio dell’azione di
disconoscimento di debito (cfr. P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite
et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 158) ed essendo l’ulteriore azione
introdotta dall’escusso manifestamente inidonea a contrastare l’esecuzione;
che
la domanda di realizzazione 10/11 settembre 1996 della __________ è per il
resto da considerarsi tempestiva, in quanto formulata non oltre un anno - non
computando né la durata della procedura di rigetto (istanza di rigetto 20
luglio 1992 - sentenza CEF 4/24 giugno 1996), né la durata della causa di
inesistenza del debito (azione di disconoscimento 5 luglio 1993 - sentenza
21/26 giugno 1996 della II CCA) - rispettivamente dopo almeno un mese dalla
notificazione del PE (1° giugno 1992), ritenuto che le procedure citate non
influiscono sulla decorrenza di quest’ultimo termine minimo (cfr. H. Fritzsche/
H.U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 1,
Zurigo 1984, p. 487 n. 39);
che
l’atto 23 settembre 1996 (avviso di ricezione della domanda di vendita) dell’UE
di Lugano è pertanto corretto;
che
per i combinati art. 155 cpv. 1 e 97 cpv. 1 LEF l’ufficio esecuzione procede
alla stima del pegno, facendosi assistere, ove occorra, da periti;
che
nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare ad
ogni parte interessata è riconosciuta la facoltà di chiedere all’autorità di
vigilanza - entro il termine di ricorso a partire dalla comunicazione della
stima e previo anticipo delle spese - una nuova stima ad opera di un perito
rispettivamente, se già si fosse fatto capo ad un perito, ad opera di altro
perito (cfr. combinati art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 ORF);
che
in linea di principio tali norme possono trovare applicazione, per analogia,
anche alla stima di pegni manuali nell’esecuzione in via di realizzazione del
pegno, a condizione però che esistano criteri di stima riconosciuti che
permettano l’allestimento della perizia in termini utili, senza comportare cioè
un ritardo nella realizzazione del pegno tale da non più esser compatibile con
i legittimi interessi del creditore procedente (cfr. DTF 101 III 34 ss., cons.
2b);
che
in caso di realizzazione di titoli ipotecari il Tribunale federale ha
esplicitamente riconosciuto agli interessati il diritto di chiedere una (nuova)
stima ad opera di periti in applicazione analogica dei combinati art. 9 cpv. 2
e 99 cpv. 2 ORF (cfr. DTF 110 III 71; 61 III 66; K. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 5. ed. Berna 1993, p. 166, n. 38);
che
nel caso di titoli ipotecari si ha la particolarità che il loro valore dipende
in primo luogo dal valore dei fondi da essi gravati, atteso che con la
realizzazione dei titoli l’aggiudicatario diventa creditore della pretesa in
essi incorporata e garantita appunto dai fondi;
che
pertanto per la determinazione del valore intrinseco delle cartelle ipotecarie
oggetto della presente procedura non si potrà prescindere dalla determinazione
del valore commerciale presumibile delle unità PPP da esse gravate;
che
limitatamente alla richiesta di nuova stima il ricorso di __________ va accolto
e ciò indipendentemente dalle motivazioni da lui addotte, l’ordine di nuova
stima costituendo un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può
richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l’allegazione del dissenso sul
quantum (DTF 110 III 71 s.,cons. 3; 61 III 65; H. Fritzsche/ H.U. Walder, op.cit.,
p. 446, nota 46);
che
l’UE di Lugano ordinerà una perizia sul valore venale presumibile delle 31
cartelle ipotecarie oggetto della presente procedura, dopo che __________ avrà
versato, entro dieci giorni dalla notificazione di questa decisione, l’importo
fissato dall’UE di Lugano con decisione 26 settembre 1996 quale anticipo spese
e non contestato in quanto tale dal ricorrente;
che
in difetto di siffatta tempestiva anticipazione non si procederà all’allestimento
della perizia ed il valore delle cartelle ipotecarie messe all’incanto sarà
definitivamente determinato in complessivi fr. 4’235’000.--, conformemente a
quanto indicato nel verbale di stima del pegno del 23 settembre 1996,
segnatamente nell'allegato B da cui risultano i valori attribuiti alle singole
cartelle ipotecarie;
che
per questa decisione non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e
non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato
per normativa di diritto federale;
Richiamati
gli art. 83 cpv. 2 e 3, 97 cpv. 1, 153 cpv. 4, 154 cpv. 1 e 155 cpv. 1 LEF, art.
9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 ORF,
pronuncia: 1.
Il
reclamo del 25 settembre 1996 di __________, è parzialmente accolto.
1.1.
Di
conseguenza l’UE di Lugano ordinerà una perizia sul valore venale presumibile
(corrispondente al valore commerciale) delle 31 cartelle ipotecarie gravanti in
primo grado ciascuna una delle quote PPP relative alla part. __________ RFD di
__________, e meglio come indicato nell’allegato “nr. 1" al PE n.
__________ del 27 maggio 1992, dopo che __________ avrà versato all’UE di
Lugano, entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla notificazione della
presente decisione, l’importo di fr. 10’000.-- quale anticipazione delle spese
peritali.
1.2.
In
difetto di anticipazione delle spese occorrenti, il valore venale presumibile
delle 31 cartelle ipotecarie oggetto del pegno sarà definitivamente determinato
in complessivi fr. 4’235’000.--, conformemente a quanto indicato nel verbale di
stima del pegno del 23 settembre 1996, segnatamente nell'allegato
"B".
2.
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità per la presente decisione.
3.
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19
LEF.
4.
Intimazione
a:
_______________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.04.1997 15.1996.00172
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 15.96.00172 Lugano 1° aprile 1997 /MR/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente Pellegrini e Zali segretario: Baur Martinelli, vicecancelliera statuendo sul reclamo 25 settembre 1996 __________ contro l’operato dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano nell'esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno manuale promossa da __________ patr. dallo studio legale __________ nei confronti del ricorrente, in materia di prosecuzione dell’esecuzione nonché di stima del pegno, viste le osservazioni: - 11 ottobre 1996 della __________ - 14 ottobre 1996 dell’UE di Lugano, esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che con precetto esecutivo n. __________ del 27 maggio 1992 dell’UE di Lugano la __________ ha promosso contro __________ una procedura esecutiva in via di realizzazione del pegno manuale per l’incasso di fr. 3’717’264.-- oltre interessi e spese; che quale titolo di credito è stata indicata lettera di conferma (contratto) del 9 marzo 1988 relativa alla concessione di un credito in conto corrente di fr. 4’000’000.--, credito assistito da 31 cartelle ipotecarie al portatore, 23 di nominali fr. 100’000.-- e le rimanenti di nominali fr. 150’000.--, gravanti tutte in I grado 31 differenti quote PPP relative alla part. __________ RFD di __________ e di proprietà di terzi; che oggetto del pegno sono le 31 cartelle ipotecarie al portatore sopra menzionate; che l’opposizione interposta dall’escusso al citato PE è stata rigettata in via provvisoria, nella misura di fr. 3’635’500.-- oltre interessi al 6% dal 1° gennaio 1992, con decisione 4 giugno 1993 della CEF, in parziale riforma della sentenza di primo grado del 10 novembre 1992; che a seguito di mancato pagamento di un anticipo spese giudiziarie, il Pretore con decreto 25 marzo 1996, ha stralciato dai ruoli la causa di disconoscimento di debito introdotta dall’escusso con petizione 5 luglio 1993; che la decisione pretorile è stata confermata in data 21 giugno 1996 dalla II CCA; che con petizione 27 giugno 1996 l’escusso ha promosso nuovamente l’identica causa di disconoscimento di debito; che con domanda 10/11 settembre 1996 la __________ ha chiesto all’UE la realizzazione del pegno; che con atto 23 settembre 1996, spedito per invio raccomandato, l’UE ha proceduto ad avvisare l’escusso della ricezione della domanda di realizzazione, assegnandogli nel contempo un termine di cinque giorni per il pagamento del debito, con l’avvertenza che in difetto di pagamento sarebbe stata fissata la vendita; che unitamente all’avviso citato l’UE ha trasmesso all’escusso un “verbale di stima del pegno” nel quale è indicato per le trentun cartelle ipotecarie un valore di stima complessivo di fr. 4’235’000.-- pari al loro valore nominale complessivo oltre interessi al 7% calcolati su tre annualità. In calce al verbale di stima, sotto “Osservazioni”, si legge in particolare: “Si attira l’attenzione degli interessati che, in base ai dispositivi degli Art. 155 cfr.1 e 97 cfr.1 LEF, possono, entro 10 giorni dal ricevimento del presente verbale in conformità all’art.17 LEF, inoltrare reclamo per scritto alla Lodevole Camera di Esecuzione e Fallimenti del Tribunale di Appello, Lugano, quale Autorità di vigilanza, onde ottenere una nuova stima dei beni suindicati. Questa domanda è subordinata ad un anticipo delle spese, il cui ammontare sarà fissato dall’Autorità stessa. In caso di mancato reclamo, entro il termine fissato, il valore di stima diverrà definitivo. (...)”; che con tempestivo reclamo 25 settembre 1996 __________ facendo riferimento all’avviso di ricezione di domanda di vendita osserva che “per poter inoltrare la domanda di prosecuzione, necessita allegare una sentenza con la relativa crescita in giudicato” e che “nella fattispecie invece si terrà lunedì 30 settembre (1996) un’udienza per incombenti, in quanto lo stralcio della precedente causa non ha - a mente del qui ricorrente - precluso i suoi diritti di disconoscimento di debito”; inoltre egli contesta il valore di stima del pegno di fr. 4’235’000.-, atteso che “secondo il reclamante l’oggetto e di conseguenza il pegno ha un valore sensibilmente minore” e che “necessiterà pertanto procedere alla relativa valutazione”; che con scritto 26 settembre 1996 l’UE ha assegnato al ricorrente un termine di dieci giorni per produrre tre copie dell’atto di ricorso nonché per versare l’importo di fr. 10’000.-- quale acconto spese “per poter effettuare una perizia immobiliare delle n. 31 PPP”, con la comminatoria di stralcio del reclamo in caso di inadempienza; che in data 7/10 ottobre 1996 il ricorrente ha prodotto all’UE le copie mancanti del reclamo, osservando che “prima di fare la richiesta di un acconto di Fr. 10’000.-- per effettuare la perizia immobiliare, occorre stabilire se la procedura è o meno tempestiva” e chiedendo “a complemento di quanto già scritto di verificare preliminarmente questo aspetto del reclamo”; che il 7 ottobre 1996 il Pretore ha respinto in ordine la nuova azione di disconoscimento, decisione che la II CCA ha confermato con decisione del 31 ottobre 1996; che il Tribunale federale con decisione del 7 febbraio 1997 ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________ contro la decisione della II CCA; che per l’art. 154 cpv. 1 LEF nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno manuale il creditore non può domandare la realizzazione del pegno prima di un mese né più tardi di un anno dalla notificazione del precetto, atteso che in caso di opposizione non si computa il tempo trascorso dal giorno in cui fu promossa l’azione a quello della sua definitiva definizione giudiziale, compresa la durata della procedura di rigetto (cfr. DTF 88 III 62, 106 III 54 ss.); che per l’art. 83 cpv. 2 e 3 LEF, applicabile alla procedura in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 153 cpv. 4 LEF, l’azione di inesistenza del debito va proposta entro dieci giorni dal rigetto provvisorio dell’opposizione, atteso che se l’escusso omette di introdurla oppure se l’azione è respinta, il rigetto dell’opposizione diviene definitivo; che nel caso in esame l’azione di inesistenza del debito, tempestivamente formulata in data 5 luglio 1993, è stata stralciata dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo spese giudiziarie (decreto 25 marzo 1996 del Pretore di Lugano, Sezione 5) e che l’appello contro il decreto di stralcio è stato respinto dalla __________ con decisione 21 giugno 1996; che pertanto il rigetto dell’opposizione è divenuto definitivo, e ciò indipendentemente dai motivi che hanno portato allo stralcio dell’azione di disconoscimento di debito (cfr. P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. ed., Losanna 1993, p. 158) ed essendo l’ulteriore azione introdotta dall’escusso manifestamente inidonea a contrastare l’esecuzione; che la domanda di realizzazione 10/11 settembre 1996 della __________ è per il resto da considerarsi tempestiva, in quanto formulata non oltre un anno - non computando né la durata della procedura di rigetto (istanza di rigetto 20 luglio 1992 - sentenza CEF 4/24 giugno 1996), né la durata della causa di inesistenza del debito (azione di disconoscimento 5 luglio 1993 - sentenza 21/26 giugno 1996 della II CCA) - rispettivamente dopo almeno un mese dalla notificazione del PE (1° giugno 1992), ritenuto che le procedure citate non influiscono sulla decorrenza di quest’ultimo termine minimo (cfr. H. Fritzsche/ H.U. Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 1, Zurigo 1984, p. 487 n. 39); che l’atto 23 settembre 1996 (avviso di ricezione della domanda di vendita) dell’UE di Lugano è pertanto corretto; che per i combinati art. 155 cpv. 1 e 97 cpv. 1 LEF l’ufficio esecuzione procede alla stima del pegno, facendosi assistere, ove occorra, da periti; che nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare ad ogni parte interessata è riconosciuta la facoltà di chiedere all’autorità di vigilanza - entro il termine di ricorso a partire dalla comunicazione della stima e previo anticipo delle spese - una nuova stima ad opera di un perito rispettivamente, se già si fosse fatto capo ad un perito, ad opera di altro perito (cfr. combinati art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 ORF); che in linea di principio tali norme possono trovare applicazione, per analogia, anche alla stima di pegni manuali nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno, a condizione però che esistano criteri di stima riconosciuti che permettano l’allestimento della perizia in termini utili, senza comportare cioè un ritardo nella realizzazione del pegno tale da non più esser compatibile con i legittimi interessi del creditore procedente (cfr. DTF 101 III 34 ss., cons. 2b); che in caso di realizzazione di titoli ipotecari il Tribunale federale ha esplicitamente riconosciuto agli interessati il diritto di chiedere una (nuova) stima ad opera di periti in applicazione analogica dei combinati art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 ORF (cfr. DTF 110 III 71; 61 III 66; K. Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 5. ed. Berna 1993, p. 166, n. 38); che nel caso di titoli ipotecari si ha la particolarità che il loro valore dipende in primo luogo dal valore dei fondi da essi gravati, atteso che con la realizzazione dei titoli l’aggiudicatario diventa creditore della pretesa in essi incorporata e garantita appunto dai fondi; che pertanto per la determinazione del valore intrinseco delle cartelle ipotecarie oggetto della presente procedura non si potrà prescindere dalla determinazione del valore commerciale presumibile delle unità PPP da esse gravate; che limitatamente alla richiesta di nuova stima il ricorso di __________ va accolto e ciò indipendentemente dalle motivazioni da lui addotte, l’ordine di nuova stima costituendo un mero atto amministrativo che ogni avente diritto può richiedere senza obbligo di motivazione, salvo l’allegazione del dissenso sul quantum (DTF 110 III 71 s.,cons. 3; 61 III 65; H. Fritzsche/ H.U. Walder, op.cit.,
p. 446, nota 46); che l’UE di Lugano ordinerà una perizia sul valore venale presumibile delle 31 cartelle ipotecarie oggetto della presente procedura, dopo che __________ avrà versato, entro dieci giorni dalla notificazione di questa decisione, l’importo fissato dall’UE di Lugano con decisione 26 settembre 1996 quale anticipo spese e non contestato in quanto tale dal ricorrente; che in difetto di siffatta tempestiva anticipazione non si procederà all’allestimento della perizia ed il valore delle cartelle ipotecarie messe all’incanto sarà definitivamente determinato in complessivi fr. 4’235’000.--, conformemente a quanto indicato nel verbale di stima del pegno del 23 settembre 1996, segnatamente nell'allegato B da cui risultano i valori attribuiti alle singole cartelle ipotecarie; che per questa decisione non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF), perché così è disciplinato per normativa di diritto federale; Richiamati gli art. 83 cpv. 2 e 3, 97 cpv. 1, 153 cpv. 4, 154 cpv. 1 e 155 cpv. 1 LEF, art. 9 cpv. 2 e 99 cpv. 2 ORF, pronuncia: 1. Il reclamo del 25 settembre 1996 di __________, è parzialmente accolto. 1.1. Di conseguenza l’UE di Lugano ordinerà una perizia sul valore venale presumibile (corrispondente al valore commerciale) delle 31 cartelle ipotecarie gravanti in primo grado ciascuna una delle quote PPP relative alla part. __________ RFD di __________, e meglio come indicato nell’allegato “nr. 1" al PE n. __________ del 27 maggio 1992, dopo che __________ avrà versato all’UE di Lugano, entro il termine di dieci giorni a decorrere dalla notificazione della presente decisione, l’importo di fr. 10’000.-- quale anticipazione delle spese peritali. 1.2. In difetto di anticipazione delle spese occorrenti, il valore venale presumibile delle 31 cartelle ipotecarie oggetto del pegno sarà definitivamente determinato in complessivi fr. 4’235’000.--, conformemente a quanto indicato nel verbale di stima del pegno del 23 settembre 1996, segnatamente nell'allegato "B". 2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità per la presente decisione. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna 14, in conformità dell’art. 19 LEF. 4. Intimazione a: _______________ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente La segretaria