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14.2024.5

Rigetto definitivo dell’opposizione. Transazione giudiziaria. Contratto di locazione. Cambio proprietario dell’ente locato. Richiamo documenti. Onere allegatorio. Torto morale

Ticino · 2024-03-27 · Italiano TI
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Rigetto definitivo dell’opposizione. Transazione giudiziaria. Contratto di locazione. Cambio proprietario dell’ente locato. Richiamo documenti. Onere allegatorio. Torto morale

Erwägungen (11 Absätze)

E. 3 Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che l’accordo transattivo registrato nel verbale del 12 maggio 2022, che ha valenza di sentenza passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo ivi riconosciuto di fr. 16'692.40 per le pigioni fino al 30 giugno 2022 (di agosto 2020 [parziale], da agosto 2021 a dicembre 2021 e da gennaio a febbraio

2022) e quindi anche per la pretesa di fr. 10'772.40 fatta valere dall’istante, oltre agl’interessi di mora richiesti. In merito alle osservazioni del convenuto, il Pretore ha rilevato ch’egli aveva sostenuto di aver subito, a causa della controparte, “enormi danni + costi + e altro”, che secondo lui meritavano di essere opposti in compensazione con la pretesa dell’istante. A sostegno di tale tesi il convenuto aveva prodotto una copiosa documentazione, ove tuttavia pareva confondere diverse procedure: quella decisa dal medesimo Pretore il 21 novembre 2023 (inc. SO.2023.4021) e quelle pendenti (o precedentemente pendenti) presso la Sezione 4 della Pretura di Lugano. Ad ogni modo, ha concluso il primo giudice, tra gli atti prodotti non figura alcun documento funzionale al­l’accoglimento dell’eccezione di compensazione, peraltro nemme­no quantificata, onde la sua reiezione.

E. 4 Nel reclamo RE 1 lamenta che il primo giudice non ha eseguito gli adeguati accertamenti e le verifiche di “tutti gli scritti con allegati” da lui prodotti dopo la ricezione del precetto esecutivo, che nella loro globalità sono gli stessi indicati nel reclamo pendente presso il Tribunale d’appello (inc. 14.2023.140) contro la decisione pretorile del 21 novembre 2023 (inc. SO.2023.4021). Si duole anche che il Pretore non ha eseguito alcun accertamento in merito “a tutte le situazioni e ai fatti elencati” nei suoi numerosi scritti con allegati invitati negli ultimi anni alla precedente proprietaria dello stabile, la cui vendita è avvenuta nel corso di procedi-menti davanti alla sezione 4 della Pretura di Lugano, tutto ciò “in suo enorme danno e per denegata giustizia” .

E. 4.1 La procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è retta dal principio attitatorio. Spetta quindi alle parti dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 LEF). Incombe in particolare all’escusso allegare i fatti che a suo giudizio provano l’estinzione, la sospensione o la prescrizione del credito fatto valere dall’escutente (art. 81 cpv. 1 LEF) e produrre le prove, in linea di massima solo documentali (art. 254 cpv. 1 CPC), a sostegno dei fatti da lui allegati.

E. 4.2 Contrariamente a quanto crede il reclamante, non compete quindi al giudice ricercare tra i documenti prodotti alla rinfusa dall’escus­so quanto potrebbe servire a motivare un’eccezione secondo l’art. 81 LEF (sentenza della CEF 14.2021.91 del 30 dicembre 2021, RtiD 2022 II 769 n. 56c, consid. 4.2.2), bensì all’escusso medesimo specificare nelle sue osservazioni gli elementi contenuti nella documentazione da lui prodotta che giustificano la reiezione del­l’istanza. Ancora meno spetta al giudice del rigetto richiamare incarti relative ad altre cause, siccome è preciso compito della parte produrre con i propri allegati tutti i documenti che ritiene necessari alla tutela dei propri interessi (sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid. 3.2 con numerosi rinvii) e spiegarne il motivo.

E. 4.3 Ad ogni modo, il reclamante non si confronta con l’accertamento del Pretore, secondo cui egli non ha prodotto alcun documento atto a dimostrare l’esistenza del credito da lui posto in compensazione, che non ha neppure quantificato, per tacere del fatto che il verbale d’udienza del 12 maggio 2022 menziona chiaramente che le parti sono addivenute all’accordo transattivo “ad evasione delle procedure di cui agli inc. SE.2021.360 SO.2022.1977” e nel disposi­tivo indica che tali cause “sono stralciate dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti”. Ne segue che gli eventi e documenti relativi alle cause stralciate sono senza interesse perché sono superati dall’accordo transattivo invocato dall’istante come titolo di rigetto.

E. 5 Il reclamante espone poi che il debito di fr. 16'692.40 è già stato concordato e deciso con il verbale del 12 maggio 2022, sicché la “divisione del debito” oggetto delle “ulteriori e supplementari istanze giuridiche” nei suoi confronti sono da annullare. Allude al fatto che il 12 luglio 2022 la vendita del bene locato non era ancora stata “ufficializzata” con l’iscrizione nel registro fondiario e che non gli è stata inviata alcuna formale decisione in merito alla cessione al nuovo proprietario di una parte del debito. Evidenzia pure di aver ricevuto dal nuovo proprietario a fine aprile la prima cedola di pagamento della pigione di maggio 2022, e non a fine febbraio per la pigione di marzo 2022, come invece risulta “dalle tante dannose recenti istanze e PE oggetto anche del presente reclamo”. Sostiene che non è stata fornita la prova degli accordi stipulati con la nuova proprietaria in merito alla “per me non corretta divisione del debito”, riconosciuto alla controparte il 12 luglio 2022, ove aveva dichiara­to che avrebbe ridotto il debito mediante “versamenti regolari anche di piccole rate” .

E. 5.1 La censura è di difficile comprensione ed è fondata su allegazioni di fatto in parte nuove, che non possono essere prese in considerazione ai fini del giudizio (sopra consid. 1.2). Per quanto è dato di capire, il reclamante non è d’accordo con “la divisione del debito” tra la precedente e la nuova proprietaria. Orbene, la CO 1 procede per l’incasso delle pigioni scadute quando ancora era proprietaria del fondo, ovvero prima di marzo del 2022, per fr. 10'772.40, mentre l’PI 1, che le è subentrata il 17 marzo 2022 quale nuova proprietaria dell’ente locato (doc. B) in virtù dell’art. 261 cpv. 1 CO, l’ha escusso per il saldo, di fr. 5'920.– (fr. 16'692.40 ./. 10'772.40), relativo alle pigioni e agli acconti per le spese accessorie da marzo a giugno 2022, come risulta dalla decisione odierna relativa al reclamo proposto da RE 1 il 2 dicembre 2023 (inc. 14.2023.140). La “ripartizione” del debito non dà quindi adito a critiche.

E. 5.2 Siccome in nessuna delle due cause egli ha allegato né provato di aver estinto il debito da lui riconosciuto, neppure in parte, è sen­za rilievo che a suo dire egli sia stato informato del trapasso di proprietà solo a fine aprile 2022. La cessione del credito non richiedeva poi il suo consenso poiché è avvenuta per legge a norma dell’art. 261 cpv. 1 CO (sentenza della CEF 14.2017.192 del 30 marzo 2018 consid. 5.1). Anche tali censure cadono nel vuoto.

E. 6 Il reclamante conclude dicendosi ben cosciente del debito dovuto alla controparte e desideroso di ridurlo, ma asserisce che le sue precarie condizioni di salute (invalidità al 100%) non glielo permettono. Non si può però fare altro che ribadire quanto già spiegatogli dal Pretore, ossia che la situazione finanziaria critica in cui versa è certo spiacevole dal profilo umano, ma dal punto di vista giuridico non costituisce un motivo che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respinge­re o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Delle sue difficoltà finanziarie si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non asso-lutamente impignorabili limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF; tra tante: sentenza della CEF 14.2017.120 del 25 luglio 2017, pagg. 2-3).

7.   RE 1 chiede solo nelle conclusioni un adeguato risarcimento per il torto morale e per i “non pochi gravi danni subiti e purtroppo mai finiti” . È però questa una domanda che esula dal tema del rigetto dell’opposizione e come tale è pertanto irricevibili (sentenza della CEF 14.2019.79 del 1° ottobre 2019 consid. 8.2). Non è quindi possibile dare seguito alla richiesta del reclamante. Il compito del giudice del rigetto e dell’autorità superiore, e quindi il loro potere di cognizione, si limita infatti all’esame della sussistenza di un titolo e di eventuali eccezioni a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto.

E. 8 La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante chiede tuttavia l’esenzione dalle tasse e spese e dopo il reclamo ha inoltrato il certificato l’amissio­ne all’assistenza giudiziaria. L’esenzione richiesta (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC) è però subordinata non solo all’indigenza del richiedente ma anche alle possibilità di successo della sua domanda (art. 117 lett. b CPC), che nel caso concreto apparivano d’acchito molto scarse. Tuttavia, tenuto conto dell’apparente difficile situazione finanziaria del reclamante e del fatto che nei suoi confronti sono stati rilasciati ben cento attestati di carenza di beni per oltre fr. 380'000.–, tutto induce a ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico, sicché giova eccezionalmente prescindere dal loro prelievo, ciò che rende priva d'oggetto la domanda di gratuito patrocinio. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

E. 9 Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'772.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a:

–; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 27.03.2024 14.2024.5

Rigetto definitivo dell’opposizione. Transazione giudiziaria. Contratto di locazione. Cambio proprietario dell’ente locato. Richiamo documenti. Onere allegatorio. Torto morale

RE 1 Incarto n. 14.2024.5 Lugano 27 marzo 2024 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente cancelliera: Bertoni statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nella causa SO.2023.5055 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 24 ottobre 2023 dalla CO 1 (rappresentata dalla RA 1 __________) contro RE 1RE 1 giudicando sul reclamo del 4 gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 19 dicembre 2023 dal Pretore; ritenuto in fatto:                   A. Con contratto del 7 dicembre 2018 la PI 1 ha locato a RE 1 un appartamento in via __________ a __________ a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2019 per una pigione mensile di fr. 1'106.– oltre a spese di fr. 180.–. Fino al 30 settembre 2020 RE 1 ha beneficiato del sussidio federale di fr. 460.– mensili. Dal 17 marzo 2022 l’PI 1 è subentrata al contratto quale nuova proprietaria dell’oggetto locato, in luogo della PI 1. B. All’udienza del 12 maggio 2022 dinanzi alla sezione 4 della Pretu ra di Lugano, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sul­le due controversie che le vedevano opposte, del seguente tenore: “1.   Alla parte conduttrice è accordata una protrazione unica e definitiva del contratto di locazione fino al 30 giugno 2022. §      Entro tale data l’ente locato dovrà essere riconsegnato inderogabilmente.

2.     Il debito per pigioni e spese accessorie arretrate al 30 giugno 2022 ammonta a fr. 28'692.40. §      Alla parte conduttrice è accordata una riduzione della pigione e un risarcimento danni pari all’importo onnicomprensivo di CHF 12'000.–. Con il riconoscimento di tale importo RE 1 si ritiene integralmente tacitato di ogni e qualsiasi pretesa derivante dal contratto di locazione. §§    Il credito residuo a favore della parte locatrice ammonta a CHF 16'692.40 (CHF 28'692.40

– CHF 12'000.00). RE 1 riconosce di essere debitore nei confronti della parte locatrice della somma di CHF 16'692.40. §§§  La somma di CHF 16'692.40 verrà soluta da RE 1 mediante versamenti rateali che verranno fissati separatamente con la parte locatrice. Il mancato pagamento di una sola rata nei termini fissati comporterà l’immediata esigibilità del credito residuo.

3.     Oneri processuali a carico delle parti in ragione di ½ ciascuna, compensate le indennità”. C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 maggio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 10'772.40 oltre agli interessi del 5% dal 15 aprile 2023, indicando quale cau­ sa del credito: “Pigioni mensili di agosto 2020 (parziale), agosto 2021, settembre 2021, ottobre 2021, novembre 2021, dicembre 2021, gennaio 2022 e febbraio 2022, dedotto conguaglio spese 2020/2021 a favore, per appartamento 3 locali no. __________ al 7. piano, presso l’immobile in Via __________, __________, __________” . D. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 ottobre 2023 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 10 novembre 2023. Con successivi scritti del 20 e 30 novembre 2023 il convenuto ha prodotto ulteriore documentazione. E. Statuendo con decisione del 19 dicembre 2023, il Pretore ha accol­to l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–. F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 gennaio 2024 per ottenerne l’annullamento, protestate spese e ripetibili, oltre a un “corretto importo per torto morale e per un adeguato risarcimento per i non pochi gravi danni subiti e purtroppo mai finiti” . Stante il prevedibile esi­to dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni. Il 15 febbraio 2024 il presidente della Camera ha confermato che sarebbe stato tenuto conto anche in questa procedura del certificato per l’ammissione dell’assistenza giudiziaria già prodotto dal reclamante nella causa 14.2023.140. Considerando in diritto:                 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. 1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 27 dicembre 2023 durante le ferie esecutive natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2024, è scaduto venerdì 12 gennaio

2024. Presentato brevi manu l’8 gennaio 2024, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo. Lo scritto del reclamante del 4 febbraio 2024, pervenuto il 12 febbraio, è invece tardivo e quindi inammissibile. 1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). 2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Urkundenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 444, consid. 4.1.1). 3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che l’accordo transattivo registrato nel verbale del 12 maggio 2022, che ha valenza di sentenza passata in giudicato, costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo ivi riconosciuto di fr. 16'692.40 per le pigioni fino al 30 giugno 2022 (di agosto 2020 [parziale], da agosto 2021 a dicembre 2021 e da gennaio a febbraio

2022) e quindi anche per la pretesa di fr. 10'772.40 fatta valere dall’istante, oltre agl’interessi di mora richiesti. In merito alle osservazioni del convenuto, il Pretore ha rilevato ch’egli aveva sostenuto di aver subito, a causa della controparte, “enormi danni + costi + e altro”, che secondo lui meritavano di essere opposti in compensazione con la pretesa dell’istante. A sostegno di tale tesi il convenuto aveva prodotto una copiosa documentazione, ove tuttavia pareva confondere diverse procedure: quella decisa dal medesimo Pretore il 21 novembre 2023 (inc. SO.2023.4021) e quelle pendenti (o precedentemente pendenti) presso la Sezione 4 della Pretura di Lugano. Ad ogni modo, ha concluso il primo giudice, tra gli atti prodotti non figura alcun documento funzionale al­l’accoglimento dell’eccezione di compensazione, peraltro nemme­no quantificata, onde la sua reiezione. 4. Nel reclamo RE 1 lamenta che il primo giudice non ha eseguito gli adeguati accertamenti e le verifiche di “tutti gli scritti con allegati” da lui prodotti dopo la ricezione del precetto esecutivo, che nella loro globalità sono gli stessi indicati nel reclamo pendente presso il Tribunale d’appello (inc. 14.2023.140) contro la decisione pretorile del 21 novembre 2023 (inc. SO.2023.4021). Si duole anche che il Pretore non ha eseguito alcun accertamento in merito “a tutte le situazioni e ai fatti elencati” nei suoi numerosi scritti con allegati invitati negli ultimi anni alla precedente proprietaria dello stabile, la cui vendita è avvenuta nel corso di procedi-menti davanti alla sezione 4 della Pretura di Lugano, tutto ciò “in suo enorme danno e per denegata giustizia” . 4.1 La procedura sommaria di rigetto dell’opposizione è retta dal principio attitatorio. Spetta quindi alle parti dedurre in giudizio i fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova (art. 55 cpv. 1 LEF). Incombe in particolare all’escusso allegare i fatti che a suo giudizio provano l’estinzione, la sospensione o la prescrizione del credito fatto valere dall’escutente (art. 81 cpv. 1 LEF) e produrre le prove, in linea di massima solo documentali (art. 254 cpv. 1 CPC), a sostegno dei fatti da lui allegati. 4.2 Contrariamente a quanto crede il reclamante, non compete quindi al giudice ricercare tra i documenti prodotti alla rinfusa dall’escus­so quanto potrebbe servire a motivare un’eccezione secondo l’art. 81 LEF (sentenza della CEF 14.2021.91 del 30 dicembre 2021, RtiD 2022 II 769 n. 56c, consid. 4.2.2), bensì all’escusso medesimo specificare nelle sue osservazioni gli elementi contenuti nella documentazione da lui prodotta che giustificano la reiezione del­l’istanza. Ancora meno spetta al giudice del rigetto richiamare incarti relative ad altre cause, siccome è preciso compito della parte produrre con i propri allegati tutti i documenti che ritiene necessari alla tutela dei propri interessi (sentenza della CEF 14.2018.150 del 27 maggio 2019 consid. 3.2 con numerosi rinvii) e spiegarne il motivo. 4.3 Ad ogni modo, il reclamante non si confronta con l’accertamento del Pretore, secondo cui egli non ha prodotto alcun documento atto a dimostrare l’esistenza del credito da lui posto in compensazione, che non ha neppure quantificato, per tacere del fatto che il verbale d’udienza del 12 maggio 2022 menziona chiaramente che le parti sono addivenute all’accordo transattivo “ad evasione delle procedure di cui agli inc. SE.2021.360 SO.2022.1977” e nel disposi­tivo indica che tali cause “sono stralciate dai ruoli per intervenuta transazione fra le parti”. Ne segue che gli eventi e documenti relativi alle cause stralciate sono senza interesse perché sono superati dall’accordo transattivo invocato dall’istante come titolo di rigetto. 5. Il reclamante espone poi che il debito di fr. 16'692.40 è già stato concordato e deciso con il verbale del 12 maggio 2022, sicché la “divisione del debito” oggetto delle “ulteriori e supplementari istanze giuridiche” nei suoi confronti sono da annullare. Allude al fatto che il 12 luglio 2022 la vendita del bene locato non era ancora stata “ufficializzata” con l’iscrizione nel registro fondiario e che non gli è stata inviata alcuna formale decisione in merito alla cessione al nuovo proprietario di una parte del debito. Evidenzia pure di aver ricevuto dal nuovo proprietario a fine aprile la prima cedola di pagamento della pigione di maggio 2022, e non a fine febbraio per la pigione di marzo 2022, come invece risulta “dalle tante dannose recenti istanze e PE oggetto anche del presente reclamo”. Sostiene che non è stata fornita la prova degli accordi stipulati con la nuova proprietaria in merito alla “per me non corretta divisione del debito”, riconosciuto alla controparte il 12 luglio 2022, ove aveva dichiara­to che avrebbe ridotto il debito mediante “versamenti regolari anche di piccole rate” . 5.1 La censura è di difficile comprensione ed è fondata su allegazioni di fatto in parte nuove, che non possono essere prese in considerazione ai fini del giudizio (sopra consid. 1.2). Per quanto è dato di capire, il reclamante non è d’accordo con “la divisione del debito” tra la precedente e la nuova proprietaria. Orbene, la CO 1 procede per l’incasso delle pigioni scadute quando ancora era proprietaria del fondo, ovvero prima di marzo del 2022, per fr. 10'772.40, mentre l’PI 1, che le è subentrata il 17 marzo 2022 quale nuova proprietaria dell’ente locato (doc. B) in virtù dell’art. 261 cpv. 1 CO, l’ha escusso per il saldo, di fr. 5'920.– (fr. 16'692.40 ./. 10'772.40), relativo alle pigioni e agli acconti per le spese accessorie da marzo a giugno 2022, come risulta dalla decisione odierna relativa al reclamo proposto da RE 1 il 2 dicembre 2023 (inc. 14.2023.140). La “ripartizione” del debito non dà quindi adito a critiche. 5.2 Siccome in nessuna delle due cause egli ha allegato né provato di aver estinto il debito da lui riconosciuto, neppure in parte, è sen­za rilievo che a suo dire egli sia stato informato del trapasso di proprietà solo a fine aprile 2022. La cessione del credito non richiedeva poi il suo consenso poiché è avvenuta per legge a norma dell’art. 261 cpv. 1 CO (sentenza della CEF 14.2017.192 del 30 marzo 2018 consid. 5.1). Anche tali censure cadono nel vuoto. 6. Il reclamante conclude dicendosi ben cosciente del debito dovuto alla controparte e desideroso di ridurlo, ma asserisce che le sue precarie condizioni di salute (invalidità al 100%) non glielo permettono. Non si può però fare altro che ribadire quanto già spiegatogli dal Pretore, ossia che la situazione finanziaria critica in cui versa è certo spiacevole dal profilo umano, ma dal punto di vista giuridico non costituisce un motivo che secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respinge­re o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Delle sue difficoltà finanziarie si terrà conto in sede di pignoramento, misura che potrà vertere unicamente su eventuali redditi suoi non asso-lutamente impignorabili limitatamente alla parte che eccede il suo minimo esistenziale (art. 93 LEF; tra tante: sentenza della CEF 14.2017.120 del 25 luglio 2017, pagg. 2-3).

7.   RE 1 chiede solo nelle conclusioni un adeguato risarcimento per il torto morale e per i “non pochi gravi danni subiti e purtroppo mai finiti” . È però questa una domanda che esula dal tema del rigetto dell’opposizione e come tale è pertanto irricevibili (sentenza della CEF 14.2019.79 del 1° ottobre 2019 consid. 8.2). Non è quindi possibile dare seguito alla richiesta del reclamante. Il compito del giudice del rigetto e dell’autorità superiore, e quindi il loro potere di cognizione, si limita infatti all’esame della sussistenza di un titolo e di eventuali eccezioni a norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo va pertanto respinto. 8. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante chiede tuttavia l’esenzione dalle tasse e spese e dopo il reclamo ha inoltrato il certificato l’amissio­ne all’assistenza giudiziaria. L’esenzione richiesta (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC) è però subordinata non solo all’indigenza del richiedente ma anche alle possibilità di successo della sua domanda (art. 117 lett. b CPC), che nel caso concreto apparivano d’acchito molto scarse. Tuttavia, tenuto conto dell’apparente difficile situazione finanziaria del reclamante e del fatto che nei suoi confronti sono stati rilasciati ben cento attestati di carenza di beni per oltre fr. 380'000.–, tutto induce a ritenere che nel caso specifico la riscossione di oneri si tradurrebbe in un mero costo aggiuntivo per l'ente pubblico, sicché giova eccezionalmente prescindere dal loro prelievo, ciò che rende priva d'oggetto la domanda di gratuito patrocinio. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. 9. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 10'772.40, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto. 2. Non si riscuotono spese processuali. 3. Notificazione a:

–; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                            La cancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).