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14.2019.126

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile perché insufficientemente motivato

Ticino · 2019-07-05 · Italiano TI
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Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile perché insufficientemente motivato

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Il reclamo nella causa SO 07/19 (14.2019.126) è irricevibile.

E. 2 Il reclamo nella causa SO 08/19 (14.2019.127) è irricevibile.

E. 3 Il reclamo nella causa SO 09/19 (14.2019.128) è irricevibile.

E. 4 Il reclamo nella causa SO 10/19 (14.2019.129) è irricevibile.

E. 5 Il reclamo nella causa SO 11/19 (14.2019.130) è irricevibile.

E. 6 Il reclamo nella causa SO 12/19 (14.2019.131) è irricevibile.

E. 7 Non si riscuotono spese processuali.

E. 8 Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.07.2019 14.2019.126

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile perché insufficientemente motivato

Incarti n. 14.2019.126 14.2019.127 14.2019.128 14.2019.129 14.2019.130 14.2019.131 Lugano 5 luglio 2019 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48 b LOG) nelle cause SO 07-08-09-10-11-12/19 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa promosse con istanze 23 aprile 2019 dalla Confederazione Svizzera, Berna (per la prima, terza e sesta causa) Stato del Canton Ticino, Bellinzona (per le altre cause) (rappresentati dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro RE 1 giudicando sul reclamo del 24 giugno 2019 presentato da RE 1 contro tutte e sei le decisioni emesse il 14 giugno 2019 dal Giudice di pace; ritenuto in fatto e considerando in diritto: che sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emessi, il primo, il 23 gennaio e gli altri due il 20 marzo 2019 dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di attestati di carenza di beni del 20 novembre 2018 e del 1° marzo 2019 per fr. 88.55 (imposta federale diretta [IFD] del 2011), fr. 244.30 (IFD del 2013) e fr. 223.45 (IFD del 2014); che con precetti esecutivi n. __________, __________ e __________ emes­si, il primo, il 23 gennaio e gli altri due il 20 marzo 2019 sempre dall’Ufficio d’esecuzione di Acquarossa, anche lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di attestati di carenza di beni del 20 novembre 2018 e del 1° marzo 2019 per fr. 188.– (imposta cantonale [IC] del 2011), fr. 1'059.20 (IC del 2013) e fr. 706.40 (IC del 2014); che avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e sei i precetti esecutivi, con istanze del 23 aprile 2019 la Confederazione Svizzera e lo Stato del Canton Ticino ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa; che statuendo con sei decisioni separate del 14 giugno 2019, il Giudice di pace ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– nelle tre procedure avviate dalla Confederazione Svizzera e nella prima promossa dallo Stato del Canton Ticino, e di fr. 80.– nelle altre due; che il Giudice di pace non ha assegnato indennità agli escutenti; che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo unico del 24 giugno 2019 per ottenere che sia fatto divieto all’Ufficio di esazione e condoni di procedere esecutivamente nei suoi confronti fino all’emanazione della sentenza, di richiamare gli atti dalla Giudicatura di pace, di sospendere i pignoramenti previsti e di condonare “tutte le spese giudiziarie”; che il ricorrente si duole in sostanza del modo di procedere del­l’Ufficio esazione e condoni, “unilaterale e parziale”, il cui unico scopo sarebbe di rovinargli il resto dell’esistenza, sfruttando le sue conoscenze imperfette della lingua italiana e soprattutto della sua situazione finanziaria; che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC) – nella fattispecie debitamente trasmessi dalla Giudicatura di pace –, limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4): che s econdo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC); che i l reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid. 8.2 con rinvii); che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2); che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica; che nel caso specifico RE 1 non menziona i motivi per cui le decisioni impugnate sarebbero errate, anzi egli scrive di non metterne assolutamente in dubbio la motivazione, ancorché non capisca tutte le norme citate; che le sue critiche riguardano in realtà il modo di procedere del­l’Ufficio esazione e condoni; che, tuttavia, né il Giudice di pace né la Camera sono abilitati a sindacare l’operato di tale ufficio; che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice è tenuto a pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato (in particolare una decisione amministrativa o fiscale), a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione; che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo; che il giudice del rigetto deve limitarsi a verificare la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e conferirvi forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1); che nel caso in esame l’Ufficio esazione e condoni ha prodotto per ogni esecuzione la decisione di tassazione che fissa la singola imposta posta in esecuzione con la relativa attestazione di passaggio in giudicato (doc. A); che RE 1 non contesta tali decisioni né dimostra che nel frattempo il debito si sarebbe estinto, il termine per il pagamento sarebbe stato prorogato o sarebbe intervenuta la prescrizione; che in queste circostanze il Giudice di pace non poteva fare altro che accogliere le istanze e rigettare le opposizioni in via definitiva; che sebbene si possa, dal profilo pragmatico, dubitare dell’op­portunità per l’autorità fiscale di promuovere immediatamente nuove esecuzioni sulla scorta di attestati di carenza di beni rilasciati in esecuzioni in cui – per quattro di esse – il dividendo ricevuto non copriva neppure le spese esecutive, la legge non conferisce né al Giudice di pace né alla Camera la competenza di riesaminare tale questione; che non compete neppure loro di vietare all’Ufficio esazione e condoni di procedere in via esecutiva nei confronti del ricorrente o di sospendere esecuzioni (all’infuori del conferimento al reclamo dell’effetto sospensivo [art. 325 cpv. 2 CPC)], che nella fattispecie non si giustifica visto l’esito del giudizio odierno); che per quanto riguarda la domanda di condono di “tutte le spese giudiziarie”, RE 1 non specifica di quali spese si tratta né il motivo per cui dovrebbero essere condonate, sicché anche su questo punto il reclamo è irricevibile; che ad ogni modo, ancorché la tassa del presente giudizio andrebbe posta a carico del reclamante stante la sua soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), si prescinde – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi peraltro in oneri d’in­casso infruttuosi per l’ente pubblico, dal momento che nei confronti suoi sono stati emessi 66 attestati di carenza di beni per oltre fr. 140'000.– complessivi e che il pignoramento in corso del suo reddito, cui partecipano 14 esecuzioni per quasi fr. 10'000.–, verte solo su fr. 301.– mensili; che RE 1 è però invitato ad astenersi dall’inoltro di opposizioni, ricorsi e reclami inutili, facendosi se del caso spiegare da persone cognite di diritto le decisioni che gli pervengono, prima d’impugnarle; che non si pone invece problema di ripetibili, le controparti non avendo presentato osservazioni al reclamo; che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), sia i singoli valori litigiosi sia quello di fr. 2'509.90 complessivi, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO 07/19 (14.2019.126) è irricevibile. 2. Il reclamo nella causa SO 08/19 (14.2019.127) è irricevibile. 3. Il reclamo nella causa SO 09/19 (14.2019.128) è irricevibile. 4. Il reclamo nella causa SO 10/19 (14.2019.129) è irricevibile. 5. Il reclamo nella causa SO 11/19 (14.2019.130) è irricevibile. 6. Il reclamo nella causa SO 12/19 (14.2019.131) è irricevibile. 7. Non si riscuotono spese processuali. 8. Notificazione a:

–;

–  . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Acquarossa. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente                                                          Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).