Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 10000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dellart. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dellIVA, sono pure quantificate in fr. 10000.-.
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1.Lappello 25 novembre 2021 di AP 1è respinto (nella misura della sua ricevibilità).
2.Le spese processuali della procedura dappello, di fr. 10000.-, sono a carico dellappellante, che rifonderà alla contropartefr. 10000.- per ripetibili di seconda sede.
3.Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
E. 4 i.f.) e in ogni modo è ben poco credibile che per un’operazione di quella portata il venditore non si accerti della natura dei finanziamenti. Posto che la convenuta non disponeva di sufficiente capitale proprio (potendo oltretutto far capo solo a esigue entrate mensili) e che era chiaro sin dalla fase precontrattuale che il finanziatore era A__________ (v. anche decisione 8 maggio 2018 dell’Autorità di prima istanza LAFE di cui al doc. I e teste E__________, verbale del 3 maggio 2021, p. 2), la compravendita non ha potuto perfezionarsi proprio perché il coinvolgimento di questo terzo non era compatibile con la LAFE e tale circostanza ha fatto scattare le conseguenze dell’inefficacia e della nullità del negozio ai sensi dell’art. 26. Ne deriva che la convenuta non era affatto libera di portare a termine l’acquisto (v. appello p. 8 pt. 8), non potendosi da lei pretendere l’attuazione di un contratto illecito o la ricerca di ulteriori espedienti volti ad aggirare la suddetta legge (come vorrebbe l’appellante con il suo gravame), con la conseguenza che una pena convenzionale non potrebbe in ogni caso reggersi su queste basi, ostandovi l’art. 163 cpv. 2 (prima frase) CO. 10. In conclusione, le argomentazioni contenute nell’appello non permettono di sovvertire la decisione di prima sede. Non potendo AP 1 avvalersi della clausola in questione per tutti i motivi suddetti, non è qui necessario esaminare altre tematiche da lui accennate, come l’errore o il suo rinvio all’art. 156 CO (che peraltro, essendo privo di motivazione, non costituisce una valida censura d’appello). 11. Visto quanto sopra, l’appello dev’essere respinto (nella misura della sua ricevibilità), con conseguente conferma della decisione impugnata. Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 300'000.- (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale) , seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 10’000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dell’art. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dell’IVA, sono pure quantificate in fr. 10’000.-. Per questi motivi, richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il RTar decide: 1. L’appello 25 novembre 2021 di AP 1 è respinto (nella misura della sua ricevibilità). 2. Le spese processuali della procedura d’appello, di fr. 10’000.-, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 10’000.- per ripetibili di seconda sede. 3. Notificazione: - - Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.12.2021.180
Lugano
10 novembre 2022/jh
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini, presidente,
Stefani e Grisanti
vicecancelliera:
Bellotti
sedente per statuire nella causa - inc. n. OR.2020.115 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 1° settembre 2020 da
AP 1
contro
AO 1
con cui lattore ha chiestola condanna della convenutaal pagamento di fr. 300'000.-oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con decisione 29 ottobre 2021;
appellante lattorecon atto di appello del 25 novembre 2021, con cui ha chiesto la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la sua petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta 28 febbraio 2022 ha postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A.Con atto pubblico del 27 novembre 2017 (n. __________ nei rogiti del notaioavv. dott. C__________, qui di seguito anche solo il notaio), AP 1 (qui di seguito anche venditore o concedente) ha concesso a AO 1 (cittadina italiana con permesso di dimora B residente a __________, anche definita beneficiaria o acquirente) un diritto di compera valido sino al 15 novembre 2019 (ovvero per due anni) sulla PPP n. __________ di cui al fondo base part. __________ RFD di __________ (doc. B). Il contratto prevedeva che il prezzo dacquisto sarebbe ammontato a fr. 3'000'000.-, con acconti complessivi di fr. 600'000.- (il primo, di fr. 50'000.-, da versare entro il 20 dicembre 2017 e gli altri due, di fr. 275'000.- ciascuno, entro il 28 febbraio rispettivamente il 30 aprile 2018) a valere altresì quale pena convenzionale nel senso che in caso di mancato esercizio del diritto di compera per motivi imputabili esclusivamente alla beneficiaria, gli acconti sarebbero stati definitivamente acquisiti dal concedente (doc. B, clausola n. 3).
B.Dopo il pagamento del primo acconto di fr. 50'000.-, il 15 gennaio 2018 il notaio ha presentato allUfficio del registro fondiario (URF) di Mendrisio una prima istanza di annotazione del diritto di compera, respinta con decisione 16 gennaio 2018 per la mancata produzione della documentazione richiesta (doc. C e D; doc. richiamato I°/A).
C.A seguito di una seconda istanza di annotazione del 20 febbraio 2018, lURF ha chiesto al notaio di produrre un elenco di documenti, fra cui anche le informazioni relative alle modalità di finanziamento del prezzo dacquisto (doc. E). Con comunicazione 6 marzo 2018 (doc. G), AO 1 ha informato lURF che il prezzo sarebbe stato pagato mediante un finanziamento bancario garantito dal marito A__________ (cittadino bielorusso con permesso B, già proprietario di un immobile in Svizzera). Non potendo escludere a priori un obbligo di autorizzazione dellacquisto del citato fondo ai sensi dellart. 2 della Legge federale sullacquisto di fondi da parte di persone allestero (LAFE), il 15 marzo 2018 lURF ha sospeso la procedura di iscrizione, assegnando al notaio un termine di 30 giorni per adire lAutorità di prima istanza del Distretto di Mendrisio per lapplicazione della LAFE e richiedere lautorizzazione oppure fare accertare il non assoggettamento allobbligo di autorizzazione ai sensi dellart. 18 cpv. 1 LAFE (v. doc. H).
D.Con decisione 8 maggio 2018 (doc. I), passata in giudicato, lAutorità di prima istanza del Distretto di Mendrisio ha respinto la domanda di non assoggettamento 14 aprile 2018 di AO 1, stabilendo che lacquisto era soggetto allobbligo di autorizzazione LAFE. Ciò poiché la modalità di finanziamento dellacquisto era atta a conferire al marito dellistante, da considerarsi quale persona allestero (in quanto cittadino extra UE/AELS non al beneficio di un permesso di domicilio C e non intenzionato a utilizzare limmobile quale abitazione primaria, cfr. anche doc. H come pure lart. 5 cpv. 1 lett. abisLAFE in connessione con lart. 2 cpv. 3 OAFE, rispettivamente lart. 2 cpv. 2 lett. b LAFE), una posizione analoga a quella di un proprietario (art. 4 cpv. 1 lett. g LAFE e art. 1 cpv. 2 lett. b OAFE), ritenuto che egli avrebbe dovuto sia provvedere personalmente al versamento degli acconti, sia garantire con la propria sostanza il prestito bancario erogato dalla banca per il saldo del prezzo residuo.
E.Vista la decisione dellautorità LAFE, l11 giugno 2018 lURF ha respinto la richiesta di iscrizione del diritto di compera qui in esame ex art. 18 cpv. 1 LAFE (doc. richiamato I°/B). Anche questa decisione non è stata oggetto dimpugnazione ed è pertanto passata in giudicato.
F.Nel frattempo AP 1 ha intrapreso le vie esecutive e giudiziarie onde ottenere il pagamento del secondo e del terzo acconto per complessivi fr. 550'000.- (doc. L). Liter procedurale è giunto sino al Tribunale federale e si è concluso con linsuccesso del medesimo, dal momento che in assenza dellautorizzazione LAFE, il contratto doc. B era rimasto inefficace (STF 5A_532/2019 del 4 maggio 2020,
v. doc. M). La suddetta autorizzazione non è mai stata richiesta né rilasciata, sicché AO 1 non ha proceduto allacquisto del fondo.
G.Previo ottenimento dellautorizzazione ad agire, con petizione 1° settembre 2020 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, postulando la sua condanna al pagamento difr. 300'000.- oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2020 a titolo di pena di recesso fondata sulla clausola contrattuale n. 3 (ritenuto che le modalità di finanziamento delloperazione non erano mai state discusse e che la circostanza rientrava nella sfera di rischio dellacquirente), e meglio riducendo la sua pretesa rispetto a quanto previsto contrattualmente, limitandola al 10% del prezzo di acquisto della PPP onde evitare obiezioni quanto a un suo ammontare eccessivo.
H.Con risposta 27 novembre 2020 la convenuta si è opposta alla petizione postulandone lintegrale reiezione,evidenziando in particolare che le modalità di finanziamento erano note anche allattore (che era promotore immobiliare cognito di regole LAFE), che essa per contro non poteva attendersi lemergere delle summenzionate problematiche, che il contratto (in assenza della necessaria autorizzazione LAFE) era inefficace e che lo stesso è diventato nullo a seguito del rifiuto dellURF di iscrivere il diritto di compera.
I.Con replica 5 gennaio 2021 e duplica 8 febbraio 2021 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni, lattore rivendicando la validità e applicabilità della clausola contrattuale n. 3, la convenuta negandola.
J.Dopo lesperimento dellistruttoria e la produzione degli allegati conclusivi scritti in data 1° giugno 2021 (da parte dellattore) e 24 giugno 2021 (da parte della convenuta), con decisione 29 ottobre 2021 il Pretore ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese (fr. 10'000.-) a carico dellattore, pure condannato a versare alla contropartefr. 23000.-per ripetibili.
K.Con appello 25 novembre 2021 lattore si è aggravato contro il suddetto giudizio, postulandone la riforma nel senso di accogliere la sua petizione, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi.
L.Con istanza di restituzione in intero (art. 148 CPC) del 9 febbraio 2022, la convenuta ha chiesto di ottenere un nuovo termine per presentare la risposta allappello, essendo il suo patrocinatore stato impossibilitato a rispettare quello originariamente assegnatogli a causa di malattia. Listanza è stata accolta con decisione 16 febbraio 2022, con contestuale assegnazione di un nuovo termine scadente il 1° marzo 2022.
M.Con risposta 28 febbraio 2022 la convenuta si è opposta al gravame postulandone la reiezione, con protesta di spese e ripetibili di secondo grado.
E considerato
in diritto:
1.Lart. 308 cpv. 1 lett. a CPC prevede che sono impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza, posto che in caso di controversie patrimoniali il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione sia di almeno fr. 10'000.- (cpv. 2). Nella fattispecie tale valore supera pacificamente la soglia testé menzionata.
I termini di impugnazione e risposta sono di 30 giorni (art. 311 e 312 CPC). Lappello 25 novembre 2021 contro la decisione 29 ottobre 2021 è tempestivo, così comè tempestiva (secondo quanto indicato al precedente consid. L) la risposta 28 febbraio 2022 dellappellata.
3.Con la decisione impugnata il Pretore ha osservato che, posto lassoggettamento del negozio alla LAFE, in assenza di una relativa autorizzazione esso è rimasto inefficace ai sensi dellart. 26 cpv. 1 LAFE ed è in seguito diventato nullo, in applicazione dellart. 26 cpv. 2 lett. c LAFE, quando lUfficiale del registro fondiario (in data 11 giugno 2018) ha respinto lannotazione del diritto di compera senza che lautorità di prima istanza LAFE avesse previamente negato lautorizzazione. Il primo giudice ha poi osservato che in ogni caso la nullità e linefficacia del contratto hanno la medesima conseguenza, ovvero che le prestazioni promesse non possono essere pretese (art. 26 cpv. 4 lett. a LAFE). Ciò che, contrariamente a quanto sostenuto dallattore, concerne il contratto nella sua interezza e riguarda perciò anche la pena di recesso ivi pattuita (STF 5A_532/2019 del 4 maggio 2020 consid. 4.1.1 e 4.1.2, 4A_235/2018 del 24 settembre 2018 consid. 3). Indipendentemente da ciò, secondo quanto accertato dal Pretore, lattore non avrebbe comunque potuto pretendere il pagamento della pena di recesso, dal momento che essa era stata pattuita soltanto per il caso in cui il mancato esercizio del diritto di compera fosse dovuto a motivi esclusivamente imputabili alla beneficiaria, ciò che non è avvenuto nella fattispecie: il diritto di compera non ha potuto essere esercitato a causa dellassenza dei presupposti legali per una sua annotazione a registro fondiario e di una problematica derivante dalla LAFE che né le parti, né il notaio rogante hanno affrontato prima della sottoscrizione dellatto notarile, e che è emersa solo in seguito al coinvolgimento dellURF. Pertanto a AO 1, che pacificamente non aveva a disposizione sufficienti mezzi propri per finanziare lacquisto, non può essere imputata alcuna responsabilità per la nullità del contratto.
4.Con limpugnativa, lappellante sostiene invece che il contratto non sarebbe stato nullo a causa dellassenza dellautorizzazione LAFE (come erroneamente stabilito dal primo giudice), ma casomai solo sospeso e inefficace fintanto che non fosse stato in regola con la LAFE, e che ciò in ogni caso non gli impedirebbe di rivendicare la pena pattuita. E meglio, egli sostiene che a differenza del contratto di compravendita (che diventa nullo se non vi sono le condizioni di finanziamento LAFE), il diritto di compera è invece un'opzione esercitabile nel tempo fino alla scadenza; durante questo periodo (ove esso resta in sospeso come un negozio giuridico subordinato a condizione sospensiva) possono essere modificate le modalità di pagamento, rispettivamente possono sopraggiungere fatti che permettono di adempiere ai requisiti di finanziamento della LAFE (cessione del diritto di compera a terzi, finanziamenti alternativi). Peraltro, la lacuna non graverebbe il contratto nella sua interezza, ritenuto che la sentenza dellAlta Corte citata dal primo giudice (STF 5A_532/2019 del 4 maggio 2020) si riferiva esclusivamente agli acconti e non alla pena di recesso, che essendo qualificabile come pena convenzionale impropria (ovvero avente lo scopo di incoraggiare la beneficiaria a esercitare il suo diritto di compera e portare a termine lacquisto), secondo la dottrina dominante e la giurisprudenza non è accessoria al contratto principale e non ne seguirebbe le sorti, avendo piuttosto una validità autonoma. In caso contrario, una parte potrebbe abusivamente richiamarsi a un presunto finanziamento estero per ottenere il decadimento del contratto e sfuggire a una pena di recesso. Lappellante aggiunge che lo scopo dellart. 26 LAFE è quello di impedire lesecuzione di negozi immobiliari in contrasto con la LAFE, ma che non vi è per contro alcun interesse pubblico nel considerare inesigibile una clausola fondata esclusivamente su un interesse privato (ovvero che si limita a tutelare la parte venditrice da uneventuale rinuncia dellacquirente). Per lappellante, questa clausola è divenuta esigibile allo scadere del diritto di compera, ritenuto che lacquirente e la sua famiglia disponevano di un consistente patrimonio e che le modalità di finanziamento dellacquisto non erano state discusse, sicché egli e il notaio non potevano immaginarsi linsorgere di un simile ostacolo. Ciò al contrario della controparte (cfr.doc. H), che era a conoscenza della situazione. Lappellante sostiene in sostanza che il fallimento delloperazione sia dovuto esclusivamente alla medesima, la quale invece di tentare (inutilmente) di ottenere una decisione di non assoggettamento e richiamarsi (a torto) alla nullità del contratto, nei 24 mesi successivi alla sua stipulazione (periodo in cui limmobile è rimasto bloccato) avrebbe dovuto intraprendere tutto il possibile al fine di trovare il capitale necessario allacquisto del fondo e conseguentemente evitare ostacoli LAFE (ad esempio facendosi donare i soldi necessari dal marito), vigendo peraltro il principio Geld muss man haben. Daltronde la medesima, se davvero avesse preso in considerazione solamente la possibilità di acquistare il fondo mediante le garanzie fornite dal marito e immaginato che ciò fosse compatibile con la LAFE, non avrebbe dovuto avvalersi della nullità ma casomai dellerrore essenziale (art. 24 CO), mai invocato. Ne deriverebbe che il diritto di compera non è stato esercitato per motivi a lei esclusivamente imputabili e derivanti dalla sua scelta di finanziamento, ritenuto in ogni casoche il fatto di non disporre eventualmente di fondi sufficienti non costituisce un motivo di impossibilità assoluta di adempimento del contratto.
5.Nel caso concreto, lassoggettamento del negozio in esame alla LAFE è pacifico. Del resto, come già evidenziato nel giudizio impugnato, il giudice civile è vincolato da una decisione amministrativa riguardante lassoggettamento o il rilascio della relativa autorizzazione (DTF 105 II 308 consid. 2; STF 4A_410/2014 del 20 gennaio 2015 consid. 3.2).
6.Confrontato con una richiesta di iscrizione relativa allacquisto di un fondo o a un negozio ad esso parificabile (cfr. art. 4 LAFE e art. 1 OAFE), quale lannotazione di un diritto di compera, lUfficio del Registro fondiario ha tre possibilità: accogliere liscrizione, quando i presupposti sono adempiuti e il negozio non si pone in contrasto con la LAFE; rifiutare liscrizione, quando il negozio è palesemente assoggettato alla LAFE e manca la relativa autorizzazione; oppure ancora, in caso di dubbio, ovvero quando non può escludere a priori lobbligo di autorizzazione, sospendere la procedura e assegnare allacquirente un termine di 30 giorni per chiedere lautorizzazione o fare accertare che egli non sottostà a tale obbligo (cosiddetta decisione di non assoggettamento; cfr. art. 18 cpv. 1 LAFE eMühlebach/ Geissmann, Lex F., Kommentar zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, 1986, n. 2-7 ad art. 18). LURF respinge la notificazione se lacquirente non agisce nel termine prescritto o se lautorizzazione è negata (art. 18 cpv. 1 LAFE).
Giusta lart. 26 cpv. 1 LAFE, i negozi giuridici concernenti un acquisto per il quale lacquirente deve chiedere unautorizzazione rimangono inefficaci fintanto che manca lautorizzazione definitiva. Secondo il relativo cpv. 2, essi diventano nulli in particolare se lacquirente attua il negozio giuridico senza chiedere lautorizzazione o prima che vi sia lautorizzazione definitiva (lett. a), se lautorità di prima istanza LAFE nega o revoca definitivamente lautorizzazione (lett. b) o se lufficiale del registro fondiario o del registro di commercio respinge la notificazione, senza che lautorità di prima istanza abbia previamente negato lautorizzazione (lett. c). Come già osservato dal primo giudice, la nullità ha effetto immediato e assoluto, nel senso che una successiva modifica delle circostanze non ha influenza e una successiva sanatoria non è possibile (cfr. DTF 110 Ib 105, p. 111 e 114;Mühlebach/Geissmann, op. cit,
n. 6 ad art. 26;Kolly,Lacquisition dimmeubles par des personnes à létranger - Aspects de droit privé de la Lex Friedrich, in: Journées du droit de la construction 1987, p. 131) e ha quale scopo quello di impedire lattuazione di negozi contrari alla LAFE (v. anche STF 4A_410/2014 del 20 gennaio 2015 consid. 3.4). Linefficacia e la nullità sono da rilevare dufficio (art. 26 cpv. 3 LAFE), riguardano i contratti assoggettati nella loro interezza (STF 5A_532/2019 del 4 maggio 2020 consid. 4.1.1), indipendentemente dal fatto che tale assoggettamento fosse sin da subito chiaro o sia stato acclarato solo in un secondo momento (v. ancheMühlebach/Geissmann,op. cit, n. 2 ad art. 26), e hanno effetto pure dal punto di vista civile (v. DTF 105 II 308 consid. 2): in particolare, secondo lart. 26 cpv. 4 lett. a LAFE, le prestazioni promesse (ovvero tutte le pretese fondate su quel contratto) non possono essere rivendicate.
7.La tesi dellappellante relativa alla semplice inefficacia o sospensione del contratto finché non si fossero chiarite le modalità di finanziamento, oppure trovate modalità di finanziamento alternative, avrebbe potuto rientrare in considerazione qualora le preposte autorità (URF e autorità di prima istanza LAFE) non fossero state chiamate a esaminare il contratto sulla base del concreto finanziamento prospettato dallacquirente (laddove non risulta che diverse modalità atte a scongiurare problematiche LAFE siano mai state seriamente in discussione). Sennonché le parti non hanno mai messo in discussione la decisione di assoggettamento 8 maggio 2018, né contestato che il negozio fosse assoggettato alla LAFE e che una relativa autorizzazione non è mai stata richiesta né tantomeno concessa. Neppure è mai stata contestata la decisione dellURF dell11 giugno 2018 (v. doc. I°/B) di rifiutare lannotazione (impugnabile secondo i dettami dellart. 18 cpv. 3 LAFE), pure passata in giudicato. In effetti, lappellante non si confronta con questa circostanza e con la conseguente applicabilità dellart. 26 cpv. 2 lett. c LAFE, che sancisce la nullità del contratto (questione peraltro mai affrontata o risolta dal Tribunale federale nella sentenza 5A_532/2019 del 4 maggio 2020, contrariamento a quanto egli pare suggerire), né con la conclusione pretorile secondo cui tale conseguenza non è sanabile. Invece occorre sottolineare che lappellante, sia in prima che in questa sede, ha ignorato lesistenza di quella decisione, omettendo di valutarne le conseguenze. Le sue argomentazioni relative alle caratteristiche del diritto di compera e alla possibilità di trovare delle soluzioni alternative di finanziamento costituiscono la semplice proposizione di una tesi soggettiva in contrapposizione con il giudizio di prima sede. Di conseguenza, la censura risulta insufficientemente motivata alla luce dellart. 311 cpv. 1 CPC e dunque irricevibile. Comunque sia, indipendentemente dalla nullità, il contratto qui in discussione non ha mai ottenuto lautorizzazione LAFE e non ha dunque mai assunto efficacia, laddove le conseguenze sono le medesime di quelle della nullità (art. 26 cpv. 4 LAFE). Si può altresì ritenere (come si dirà ancora in seguito) che il contratto in questione mirasse consapevolmente a un illecito aggiramento di detta legge, ciò che emerge sia dallorigine del finanziamento (A__________), sia dallo scopo dellacquisto (che era quello di procurare unabitazione al figlio della coppia, R__________, cfr. doc. G e verbale 3 maggio 2021, p. 3) sia infine dal fatto che AO 1 neppure ha partecipato alla rogazione dellatto e si è fatta in quel frangente rappresentare dal figlio.
8.Lappellante sostiene che tali conseguenze non possano toccare la clausola qui in discussione alla luce della sua natura. Egli non espone tuttavia particolari considerazioni in relazione allinterpretazione della stessa secondo la volontà soggettiva o oggettiva delle parti (art. 18 CO). Anche volendola qualificare come pena convenzionale impropria, il fatto che la medesima non sia connessa a un obbligo contrattuale ancora non significa che essa debba forzatamente avere un destino indipendente da quello del contratto in cui è inserita e al quale è legata, come nella fattispecie. Richiamato quanto sopra esposto in relazione alla portata della nullità e dellinefficacia ai sensi dellart. 26 LAFE (consid. 6), il versamento di una pena convenzionale non era solamente una prestazione promessa invalidata dallart. 26 cpv. 4 lett. a LAFE, ma altresì uno strumento volto a esercitare pressione sulla parte acquirente affinché portasse a termine lacquisto e attuasse pertanto un contratto contrario alla legge, ciò che non può essere tutelato. Ne deriva che il contratto in esame, nella sua interezza (ivi compresa la clausola n. 3), non è mai divenuto efficace.
10.In conclusione, le argomentazioni contenute nellappello non permettono di sovvertire la decisione di prima sede. Non potendo AP 1 avvalersi della clausola in questione per tutti i motivi suddetti, non è qui necessario esaminare altre tematiche da lui accennate, come lerrore o il suo rinvio allart. 156 CO (che peraltro, essendo privo di motivazione, non costituisce una valida censura dappello).
11.Visto quanto sopra, lappello devessere respinto (nella misura della sua ricevibilità), con conseguente conferma della decisione impugnata.
Le spese giudiziarie di seconda sede, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 300'000.- (determinante anche per un eventuale ricorso al Tribunale federale),seguono la soccombenza dellappellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Le spese processuali, fissate in applicazione degli art. 2, 7 e 13 LTG, ammontano a fr. 10000.-. Le ripetibili, calcolate sulla base dellart. 11 cpv. 1, cpv. 2 lett. a e cpv. 5 RTar, tenuto pure conto delle spese e dellIVA, sono pure quantificate in fr. 10000.-.
Per questi motivi,
richiamati lart. 106 CPC, la LTG e il RTar
decide:
1.Lappello 25 novembre 2021 di AP 1è respinto (nella misura della sua ricevibilità).
2.Le spese processuali della procedura dappello, di fr. 10000.-, sono a carico dellappellante, che rifonderà alla contropartefr. 10000.- per ripetibili di seconda sede.
3.Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).