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12.1995.59

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1995-08-02 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (6 Absätze)

E. 02 agosto 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda camera civile del tribunale d’appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no 109/1992 della Pretura di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 9 giugno 1992 da __________ (rappresentato dall’avv. __________) contro __________ (rappresentato dall’avv. __________) con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 77'906.05 (ridotto in sede di udienza preliminare a fr. 64’696.70) oltre interessi al 14 % dal 17 aprile 1991, come saldo del prezzo d’acquisto di diverse partite di porfido; domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione con protesta di spese e ripetibili; che il pretore, con sentenza 3 gennaio 1995, ha parzialmente accolto  condannando la convenuta al pagamento di fr. 60'955.85 oltre interessi al 7% dal 19 dicembre  1991; appellante la convenuta che, con atto d'appello 26 gennaio 1995, postula la riforma del giudizio impugnato, ovvero, in via principale, la reiezione della  petizione e, in via subordinata, la sola riduzione degli interessi moratori al 5%; mentre l'attrice con osservazioni e appello adesivo 13 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame avversario e l'accoglimento del proprio, relativo ai soli interessi di mora di cui propone il tasso del 10%; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, ritiene in fatto:                 A. Con la petizione l'attrice giustifica il suo credito allegando innanzitutto un estratto conto 7 gennaio 1992, indicante le date e i numeri delle fatture con i relativi importi (doc. A). Da questo documento risulta che il totale delle forniture dell'anno 1990 ammonta a Lit. 80'241'214, di cui restano scoperte Lit. 10'961'214 in seguito ai pagamenti già avvenuti. Quanto dovuto invece per le forniture dell'anno 1991 risulta ammontare a Lit. 53'317'690: pertanto, il credito complessivo - sulla base di questo conteggio - è di Lit. 64'278'904. L'attrice produce inoltre agli atti due lettere della ditta convenuta che considera riconoscimenti di debito nei suoi confronti (doc. D e I1): si tratta dello scritto 22 luglio 1991 della convenuta che ammette - sulla base della propria contabilità - un saldo a favore dell'attrice di Lit. 40'962'114  e della lettera 22 gennaio 1992, sempre della convenuta, che ammette un saldo contabile di Lit. 50'230'290. B. Con la risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione, contestando l'esistenza del credito vantato dalla controparte. Essa rimprovera anzitutto all’attrice di non aver dimostrato l’effettuazione delle proprie prestazioni contrattuali sulla base di documentazione sufficiente; inoltre sostiene che le forniture di porfido, destinate alla pavimentazione della zona pedonale del centro di __________, sono state in parte carenti sia per la quantità, sia per la qualità. In tal modo, nulla sarebbe più dovuto all'attrice. C. Con la sua sentenza  il pretore, malgrado la mancata produzione da parte dell’attrice delle singole fatture o delle bollette relative alle diverse forniture, ha ritenuto sufficienti i documenti prodotti per accogliere la petizione, ritenuto che la vertenza si limita all’accertamento delle cifre, dal momento che la convenuta non è stata in grado di sostanziare, né tanto meno di provare le eccezioni relative a determinate forniture. Ha così calcolato il credito dell’attrice, sommando il saldo del 1990 di Lit. 10’961’114 (doc. A) all’importo di Lit. 50’230’290 (doc. I1): da questo somma, equivalente a fr. 74’165.20, ha poi dedotto fr. 13’209.35, oggetto di contemporanea procedura esecutiva. Ha poi fissato gli interessi di mora nel 7%, considerandolo tasso legale secondo il diritto italiano, applicabile alla fattispecie. D. Con atto d'appello 26 gennaio 1995, la convenuta postula la riforma del querelato giudizio, nel senso dell'integrale reiezione della petizione 9 giugno 1991, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado. A mente dell'istante non vi sarebbe nessuna prova del buon fondamento della pretesa attorea, mancando agli atti le relative fatture originali. Subordinatamente l'istante postula la riduzione del saggio dell'interesse moratorio al 5%, facendo notare la contraddizione del Pretore che al considerando no. 7 aveva concluso, applicando la legge italiana, per un interesse del 5%. E. Con osservazioni e appello adesivo 13 marzo 1995, l'attrice postula la reiezione dell'appello della controparte e l'accoglimento del suo gravame. L'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento di fr. 60'955.85 oltre interessi al 10 % dal 19 dicembre 1991. Contrariamente a quanto disposto dal pretore, il diritto italiano stabilirebbe infatti un saggio d'interesse del 10%. Inoltre, chiede che il petitum della sentenza impugnata venga completato con la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo no. __________ Considerato in diritto:               1. Ai sensi dell'art. 8 CCS, chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. La giurisprudenza ha però affermato che la norma dell'art. 8 CC non è di carattere assoluto, per cui non esiste una violazione del disposto di legge precitato quando il giudice basa il suo giudizio su semplici indizi (DTF 75 II 1029), oppure quando un fatto, pur non essendo provato, può essere ritenuto fortemente verosimile (Cfr. DTF 74 II 202 e 90 II 227). In altri termini, sia la dottrina che la giurisprudenza ammettono, accanto alla prova assoluta e apodittica, la possibilità per il giudice di dedurre il suo convincimento da prove indirette o da indizi.

E. 2 In

questa sede resta ancora contestata esclusivamente la liquidità del credito

vantato dalla parte attrice, per quanto riguarda le forniture del 1991, ovvero

per un importo di Lit. 50'230'290. Infatti, come rettamente afferma la

convenuta, il credito riconosciuto con la dichiarazione 22 luglio 1991,

sottoscritta dalla ditta creditrice (doc. D) e corrispondente alle forniture

avvenute nel 1990, non è più litigioso. Esso è stato pagato con il bonifico di

Lit. 30’000’000 del 16 gennaio 1991 (doc. A, p. 1), mentre il saldo è stato

oggetto di procedura esecutiva separata, dedotto dal credito originario in sede

di udienza preliminare e  considerato dal pretore nella sua decisione. Analoghe

considerazioni si ritrovano, d’altra parte, nella sentenza 27 gennaio 1993

della Camera esecuzione e fallimenti di questo tribunale nell’ambito del medesimo

rapporto di dare-avere.

Nella

fattispecie la parte attrice non è stata in grado di comprovare con fatture o

con bollettini di consegna il suo preteso credito nei confronti della

convenuta. Esistono tuttavia indizi sufficienti perché, diversamente da quanto

è stato deciso in sede esecutiva sulla base di criteri di giudizio affatto

diversi, il credito rimanente dell’attrice venga riconosciuto.

Va anzitutto

osservato che le contestazioni, per altro generiche, della convenuta, non si

spingono fino a negare veridicità alla distinta delle forniture di cui al doc.

A, pagina 2: l’appellante sostiene infatti che l’assenza dall’incarto delle

singole fatture o di documenti di consegna non può essere supplita da quella distinta,

distinta che la convenuta non ha contestato nemmeno alla sua ricezione,

avvenuta verosimilmente nel gennaio del 1992 (il documento reca la data del 7

gennaio 1992). Anzi, sempre per quanto riguarda le forniture - o se si vuole le

fatturazioni - 1991, la distinta doc. A dà un totale di Lit. 53’317’690 che

corrisponde esattamente alla cifra per la quale la convenuta ammette di aver

ricevuto pezze giustificative (doc. I1) che, verosimilmente, sono costituite di

fatture o, almeno, di bollettini di consegna con l’indicazione del valore della

merce consegnata. Ma in più, nello stesso scritto, la ditta __________ afferma

di aver ricevuto dal rappresentante legale della controparte la fotocopia

proprio delle fatture litigiose, onde si deve concludere che essa conoscesse e

conosca quei giustificativi: il suo rimprovero all’attrice di non averli

prodotti al giudice può pertanto avere un significato solo teorico che non

appare di nessuna rilevanza di fronte alla realtà delle cose. Simile

atteggiamento della convenuta appare così contrario al principio dell’affidamento,

ossia all’art. 2 CCS.

Sempre

nell’ambito della lettura degli scritti della convenuta, doc. I1 e doc. 3, ci

si può chiedere che differenza di significato intenda attribuire la convenuta

al fatto per cui essa dispone di giustificativi per Lit. 53’317’690 e alla

circostanza di “aver ricevuto” fatture per Lit. 50’230’290: unica spiegazione

logica appare quella per cui il secondo importo corrisponde al totale delle

fatture ricevute direttamente dalla venditrice della pietra e non, in un

secondo tempo, per il tramite dell’avv. __________; tant’è che __________,

contitolare della convenuta, sentito nell’ambito dell’interrogatorio formale

ha dichiarato che il secondo importo ”era il saldo della scheda contabile

presentatami dalla mia segretaria il giorno 22 gennaio 1992”.

E. 3 Di fronte alle fatture rimaste incontestate, se non per quanto riguarda l’ammontare totale del credito 1991, la ditta __________ ha alluso - e ripropone il tema in questa sede - a presumibili contestazioni di merito. Vuol negare pertanto ogni validità ai giustificativi in suo possesso; sennonché - a prescindere dal fatto che essa abbia voluto "trattare" l’ammontare del suo debito - le contestazioni sulle forniture non risultano essere state formulate: non ne sono una prova gli appunti tracciati - non si vede quando e da chi - sulla fattura doc. 5; d’altra parte, la deposizione testimoniale di __________, da numerosi anni tecnico edile della convenuta, se accenna a partite difettose, in particolare quanto al taglio delle lastre, conferma che gli inconvenienti sono stati comunque sistemati senza interpellazione della venditrice: gli “sembra che una partita sia stata ritornata per difetti, ma poi anche sostituita visto che il lavoro è stato finito”. Anche questa prova risulta in tal modo irrilevante sulle pretese carenze della merce venduta. Complessivamente si può ben concludere che le eccezioni di merito ventilate dalla convenuta sono rimaste allo stadio della pura allegazione e non possono essere affatto tenute in considerazione agli effetti della lite. Né può avere rilevanza ciò che l’appellante considera relativamente alla sentenza 27 gennaio 1993 della CEF. Un conto sono infatti le eccezioni che l’escusso può sollevare in sede di rigetto dell’opposizione e che, eventualmente, sono sufficienti per rendere inefficace il titolo di credito prodotto in quella sede e ben altra cosa è la verifica sostanziale di quelle eccezioni, così come dev’essere operata dal giudice del merito.

E. 4 La sentenza pretorile merita quindi protezione, atteso che dagli atti è possibile dedurre con la necessaria certezza, che la convenuta è entrata in possesso delle fatture riguardanti le effettive forniture del 1991, mentre il pagamento delle stesse non è avvenuto malgrado l’assenza di qualsiasi valida causa. L'importo contabilizzato regolarmente dalla convenuta ammontante a Lit. 50'230'290 corrisponde - al cambio (pacifico) adottato dal primo giudice - a fr. 60'879.10: in misura minima va così corretta la decisione pretorile, fermo restando che, trattandosi di compravendita pattuita in valuta italiana - come appare dai conteggi doc. A e dalle fatture doc. 4 e 5 - la convenuta potrà saldare il suo debito in valuta estera come all’art. 84 cpv. 2 CO (Rep 1978, 247; 1980, 70; II CCA 9.7.1991 in re C./ C.; 23.6.1995 in re C./ F. sa)

E. 5 Litigioso è anche il tasso degli interessi di mora. Su questo aspetto dalla vertenza appare determinante il diritto applicabile. Orbene, si osserva che nel processo le parti non hanno proposto questo tema come materia del contendere; tuttavia il pretore ha ritenuto applicabile il diritto italiano. Su questa conclusione attrice e convenuta sono esplicitamente concordi in questa sede: pertanto, conformemente alla giurisprudenza, non v’è motivo per scostarsi dalla decisione del primo giudice, in tanto in quanto condivisa dalle parti e considerata implicita scelta del diritto (DTF 79 II 295; 80 II 279, 82 II 129; Rep 1984, 119); del resto conforme all'art. 177 LDIP e, per il rinvio dell'art. 118 LDIP, dell'art. 3 cpv. 1 della convenzione dell'Aja 15.6.1955 sulla vendita a carattere internazionale. Mentre l’appellante si limita a rilevare, per altro correttamente, una differenza fra il dispositivo no. 1 e il contenuto del considerando 7 della sentenza impugnata, sul tema degli interessi di mora, l’appellante adesivamente individua nell’art. 1284 CCit la norma che fissa il saggio degli interessi legali che è del 10% annuo, a meno che sia stato pattuito un saggio superiore. In particolare essi sono dovuti in caso di mora debendi (Pescatore / Ruperto, Codice civile annotato, Milano 1993, art. 1284, n. 7). La considerazione è esatta e in tal senso dev’essere accolto l’appello adesivo.

E. 6 Ulteriore motivo d’accoglimento del gravame della ditta __________ è l’omissione del primo giudice di pronunciarsi sulla richiesta, regolarmente proposta con la petizione e ribadita in sede conclusionale, di rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE __________ UE Lugano. La domanda, per altro non contestata dalla convenuta, non ha motivo per non essere accolta in applicazione dell’art. 80 LEF. Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA dichiara e pronuncia: I. L'appello 26 gennaio 1995 di __________ è  respinto, salva la correzione di cui ai considerandi. II. Le spese dell’appello e la tassa di giustizia, per complessivi fr.1’700.-, anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Essa verserà inoltre alla ditta attrice la somma di fr. 2’000.- a titolo di indennità ripetibili. III. L'appello adesivo 13 marzo 1995 della __________ è accolto. Di conseguenza il dispositivo no. 1 della sentenza 3 gennaio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformato nel modo seguente: “1. La petizione è parzialmente accolta. La __________, __________ è condannata pagare alla            __________. l’importo di fr. 60'879.10            (ovvero di Lit. 50’230’290) oltre  interessi del 10% dal 19 dicem-          bre 1991." 2. Per tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione inter-                          posta al PE no. __________ dell'UE di Lugano.” IV. Le spese e la tassa di giustizia relative all’appello adesivo, per complessivi fr. 300.-, già anticipati dall'appellante adesivamente, sono a carico della convenuta. Essa rifonderà alla ditta attrice fr. 400.- a titolo di ripetibili. V. Intimazione:    - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                    Il segretario

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 02.08.1995 12.1995.59

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 12.95.00059 Lugano 02 agosto 1995 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La seconda camera civile del tribunale d’appello composta dei giudici: Cocchi, presidente, Chiesa e Zali segretario: Petrini sedente per statuire nella causa inc. no 109/1992 della Pretura di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 9 giugno 1992 da __________ (rappresentato dall’avv. __________) contro __________ (rappresentato dall’avv. __________) con cui l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 77'906.05 (ridotto in sede di udienza preliminare a fr. 64’696.70) oltre interessi al 14 % dal 17 aprile 1991, come saldo del prezzo d’acquisto di diverse partite di porfido; domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione con protesta di spese e ripetibili; che il pretore, con sentenza 3 gennaio 1995, ha parzialmente accolto  condannando la convenuta al pagamento di fr. 60'955.85 oltre interessi al 7% dal 19 dicembre  1991; appellante la convenuta che, con atto d'appello 26 gennaio 1995, postula la riforma del giudizio impugnato, ovvero, in via principale, la reiezione della  petizione e, in via subordinata, la sola riduzione degli interessi moratori al 5%; mentre l'attrice con osservazioni e appello adesivo 13 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame avversario e l'accoglimento del proprio, relativo ai soli interessi di mora di cui propone il tasso del 10%; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, ritiene in fatto:                 A. Con la petizione l'attrice giustifica il suo credito allegando innanzitutto un estratto conto 7 gennaio 1992, indicante le date e i numeri delle fatture con i relativi importi (doc. A). Da questo documento risulta che il totale delle forniture dell'anno 1990 ammonta a Lit. 80'241'214, di cui restano scoperte Lit. 10'961'214 in seguito ai pagamenti già avvenuti. Quanto dovuto invece per le forniture dell'anno 1991 risulta ammontare a Lit. 53'317'690: pertanto, il credito complessivo - sulla base di questo conteggio - è di Lit. 64'278'904. L'attrice produce inoltre agli atti due lettere della ditta convenuta che considera riconoscimenti di debito nei suoi confronti (doc. D e I1): si tratta dello scritto 22 luglio 1991 della convenuta che ammette - sulla base della propria contabilità - un saldo a favore dell'attrice di Lit. 40'962'114  e della lettera 22 gennaio 1992, sempre della convenuta, che ammette un saldo contabile di Lit. 50'230'290. B. Con la risposta di causa la convenuta si è opposta alla petizione, contestando l'esistenza del credito vantato dalla controparte. Essa rimprovera anzitutto all’attrice di non aver dimostrato l’effettuazione delle proprie prestazioni contrattuali sulla base di documentazione sufficiente; inoltre sostiene che le forniture di porfido, destinate alla pavimentazione della zona pedonale del centro di __________, sono state in parte carenti sia per la quantità, sia per la qualità. In tal modo, nulla sarebbe più dovuto all'attrice. C. Con la sua sentenza  il pretore, malgrado la mancata produzione da parte dell’attrice delle singole fatture o delle bollette relative alle diverse forniture, ha ritenuto sufficienti i documenti prodotti per accogliere la petizione, ritenuto che la vertenza si limita all’accertamento delle cifre, dal momento che la convenuta non è stata in grado di sostanziare, né tanto meno di provare le eccezioni relative a determinate forniture. Ha così calcolato il credito dell’attrice, sommando il saldo del 1990 di Lit. 10’961’114 (doc. A) all’importo di Lit. 50’230’290 (doc. I1): da questo somma, equivalente a fr. 74’165.20, ha poi dedotto fr. 13’209.35, oggetto di contemporanea procedura esecutiva. Ha poi fissato gli interessi di mora nel 7%, considerandolo tasso legale secondo il diritto italiano, applicabile alla fattispecie. D. Con atto d'appello 26 gennaio 1995, la convenuta postula la riforma del querelato giudizio, nel senso dell'integrale reiezione della petizione 9 giugno 1991, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado. A mente dell'istante non vi sarebbe nessuna prova del buon fondamento della pretesa attorea, mancando agli atti le relative fatture originali. Subordinatamente l'istante postula la riduzione del saggio dell'interesse moratorio al 5%, facendo notare la contraddizione del Pretore che al considerando no. 7 aveva concluso, applicando la legge italiana, per un interesse del 5%. E. Con osservazioni e appello adesivo 13 marzo 1995, l'attrice postula la reiezione dell'appello della controparte e l'accoglimento del suo gravame. L'attrice chiede la condanna della convenuta al pagamento di fr. 60'955.85 oltre interessi al 10 % dal 19 dicembre 1991. Contrariamente a quanto disposto dal pretore, il diritto italiano stabilirebbe infatti un saggio d'interesse del 10%. Inoltre, chiede che il petitum della sentenza impugnata venga completato con la pronuncia del rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo no. __________ Considerato in diritto:               1. Ai sensi dell'art. 8 CCS, chi vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. La giurisprudenza ha però affermato che la norma dell'art. 8 CC non è di carattere assoluto, per cui non esiste una violazione del disposto di legge precitato quando il giudice basa il suo giudizio su semplici indizi (DTF 75 II 1029), oppure quando un fatto, pur non essendo provato, può essere ritenuto fortemente verosimile (Cfr. DTF 74 II 202 e 90 II 227). In altri termini, sia la dottrina che la giurisprudenza ammettono, accanto alla prova assoluta e apodittica, la possibilità per il giudice di dedurre il suo convincimento da prove indirette o da indizi. 2. In questa sede resta ancora contestata esclusivamente la liquidità del credito vantato dalla parte attrice, per quanto riguarda le forniture del 1991, ovvero per un importo di Lit. 50'230'290. Infatti, come rettamente afferma la convenuta, il credito riconosciuto con la dichiarazione 22 luglio 1991, sottoscritta dalla ditta creditrice (doc. D) e corrispondente alle forniture avvenute nel 1990, non è più litigioso. Esso è stato pagato con il bonifico di Lit. 30’000’000 del 16 gennaio 1991 (doc. A, p. 1), mentre il saldo è stato oggetto di procedura esecutiva separata, dedotto dal credito originario in sede di udienza preliminare e  considerato dal pretore nella sua decisione. Analoghe considerazioni si ritrovano, d’altra parte, nella sentenza 27 gennaio 1993 della Camera esecuzione e fallimenti di questo tribunale nell’ambito del medesimo rapporto di dare-avere. Nella fattispecie la parte attrice non è stata in grado di comprovare con fatture o con bollettini di consegna il suo preteso credito nei confronti della convenuta. Esistono tuttavia indizi sufficienti perché, diversamente da quanto è stato deciso in sede esecutiva sulla base di criteri di giudizio affatto diversi, il credito rimanente dell’attrice venga riconosciuto. Va anzitutto osservato che le contestazioni, per altro generiche, della convenuta, non si spingono fino a negare veridicità alla distinta delle forniture di cui al doc. A, pagina 2: l’appellante sostiene infatti che l’assenza dall’incarto delle singole fatture o di documenti di consegna non può essere supplita da quella distinta, distinta che la convenuta non ha contestato nemmeno alla sua ricezione, avvenuta verosimilmente nel gennaio del 1992 (il documento reca la data del 7 gennaio 1992). Anzi, sempre per quanto riguarda le forniture - o se si vuole le fatturazioni - 1991, la distinta doc. A dà un totale di Lit. 53’317’690 che corrisponde esattamente alla cifra per la quale la convenuta ammette di aver ricevuto pezze giustificative (doc. I1) che, verosimilmente, sono costituite di fatture o, almeno, di bollettini di consegna con l’indicazione del valore della merce consegnata. Ma in più, nello stesso scritto, la ditta __________ afferma di aver ricevuto dal rappresentante legale della controparte la fotocopia proprio delle fatture litigiose, onde si deve concludere che essa conoscesse e conosca quei giustificativi: il suo rimprovero all’attrice di non averli prodotti al giudice può pertanto avere un significato solo teorico che non appare di nessuna rilevanza di fronte alla realtà delle cose. Simile atteggiamento della convenuta appare così contrario al principio dell’affidamento, ossia all’art. 2 CCS. Sempre nell’ambito della lettura degli scritti della convenuta, doc. I1 e doc. 3, ci si può chiedere che differenza di significato intenda attribuire la convenuta al fatto per cui essa dispone di giustificativi per Lit. 53’317’690 e alla circostanza di “aver ricevuto” fatture per Lit. 50’230’290: unica spiegazione logica appare quella per cui il secondo importo corrisponde al totale delle fatture ricevute direttamente dalla venditrice della pietra e non, in un secondo tempo, per il tramite dell’avv. __________; tant’è che __________, contitolare della convenuta, sentito nell’ambito dell’interrogatorio formale ha dichiarato che il secondo importo ”era il saldo della scheda contabile presentatami dalla mia segretaria il giorno 22 gennaio 1992”. 3. Di fronte alle fatture rimaste incontestate, se non per quanto riguarda l’ammontare totale del credito 1991, la ditta __________ ha alluso - e ripropone il tema in questa sede - a presumibili contestazioni di merito. Vuol negare pertanto ogni validità ai giustificativi in suo possesso; sennonché - a prescindere dal fatto che essa abbia voluto "trattare" l’ammontare del suo debito - le contestazioni sulle forniture non risultano essere state formulate: non ne sono una prova gli appunti tracciati - non si vede quando e da chi - sulla fattura doc. 5; d’altra parte, la deposizione testimoniale di __________, da numerosi anni tecnico edile della convenuta, se accenna a partite difettose, in particolare quanto al taglio delle lastre, conferma che gli inconvenienti sono stati comunque sistemati senza interpellazione della venditrice: gli “sembra che una partita sia stata ritornata per difetti, ma poi anche sostituita visto che il lavoro è stato finito”. Anche questa prova risulta in tal modo irrilevante sulle pretese carenze della merce venduta. Complessivamente si può ben concludere che le eccezioni di merito ventilate dalla convenuta sono rimaste allo stadio della pura allegazione e non possono essere affatto tenute in considerazione agli effetti della lite. Né può avere rilevanza ciò che l’appellante considera relativamente alla sentenza 27 gennaio 1993 della CEF. Un conto sono infatti le eccezioni che l’escusso può sollevare in sede di rigetto dell’opposizione e che, eventualmente, sono sufficienti per rendere inefficace il titolo di credito prodotto in quella sede e ben altra cosa è la verifica sostanziale di quelle eccezioni, così come dev’essere operata dal giudice del merito. 4. La sentenza pretorile merita quindi protezione, atteso che dagli atti è possibile dedurre con la necessaria certezza, che la convenuta è entrata in possesso delle fatture riguardanti le effettive forniture del 1991, mentre il pagamento delle stesse non è avvenuto malgrado l’assenza di qualsiasi valida causa. L'importo contabilizzato regolarmente dalla convenuta ammontante a Lit. 50'230'290 corrisponde - al cambio (pacifico) adottato dal primo giudice - a fr. 60'879.10: in misura minima va così corretta la decisione pretorile, fermo restando che, trattandosi di compravendita pattuita in valuta italiana - come appare dai conteggi doc. A e dalle fatture doc. 4 e 5 - la convenuta potrà saldare il suo debito in valuta estera come all’art. 84 cpv. 2 CO (Rep 1978, 247; 1980, 70; II CCA 9.7.1991 in re C./ C.; 23.6.1995 in re C./ F. sa) 5. Litigioso è anche il tasso degli interessi di mora. Su questo aspetto dalla vertenza appare determinante il diritto applicabile. Orbene, si osserva che nel processo le parti non hanno proposto questo tema come materia del contendere; tuttavia il pretore ha ritenuto applicabile il diritto italiano. Su questa conclusione attrice e convenuta sono esplicitamente concordi in questa sede: pertanto, conformemente alla giurisprudenza, non v’è motivo per scostarsi dalla decisione del primo giudice, in tanto in quanto condivisa dalle parti e considerata implicita scelta del diritto (DTF 79 II 295; 80 II 279, 82 II 129; Rep 1984, 119); del resto conforme all'art. 177 LDIP e, per il rinvio dell'art. 118 LDIP, dell'art. 3 cpv. 1 della convenzione dell'Aja 15.6.1955 sulla vendita a carattere internazionale. Mentre l’appellante si limita a rilevare, per altro correttamente, una differenza fra il dispositivo no. 1 e il contenuto del considerando 7 della sentenza impugnata, sul tema degli interessi di mora, l’appellante adesivamente individua nell’art. 1284 CCit la norma che fissa il saggio degli interessi legali che è del 10% annuo, a meno che sia stato pattuito un saggio superiore. In particolare essi sono dovuti in caso di mora debendi (Pescatore / Ruperto, Codice civile annotato, Milano 1993, art. 1284, n. 7). La considerazione è esatta e in tal senso dev’essere accolto l’appello adesivo. 6. Ulteriore motivo d’accoglimento del gravame della ditta __________ è l’omissione del primo giudice di pronunciarsi sulla richiesta, regolarmente proposta con la petizione e ribadita in sede conclusionale, di rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE __________ UE Lugano. La domanda, per altro non contestata dalla convenuta, non ha motivo per non essere accolta in applicazione dell’art. 80 LEF. Per questi motivi, richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA dichiara e pronuncia: I. L'appello 26 gennaio 1995 di __________ è  respinto, salva la correzione di cui ai considerandi. II. Le spese dell’appello e la tassa di giustizia, per complessivi fr.1’700.-, anticipati dall’appellante, restano a suo carico. Essa verserà inoltre alla ditta attrice la somma di fr. 2’000.- a titolo di indennità ripetibili. III. L'appello adesivo 13 marzo 1995 della __________ è accolto. Di conseguenza il dispositivo no. 1 della sentenza 3 gennaio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 1, è riformato nel modo seguente: “1. La petizione è parzialmente accolta. La __________, __________ è condannata pagare alla            __________. l’importo di fr. 60'879.10            (ovvero di Lit. 50’230’290) oltre  interessi del 10% dal 19 dicem-          bre 1991." 2. Per tale importo è rigettata in via definitiva l'opposizione inter-                          posta al PE no. __________ dell'UE di Lugano.” IV. Le spese e la tassa di giustizia relative all’appello adesivo, per complessivi fr. 300.-, già anticipati dall'appellante adesivamente, sono a carico della convenuta. Essa rifonderà alla ditta attrice fr. 400.- a titolo di ripetibili. V. Intimazione:    - __________ Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                    Il segretario