opencaselaw.ch

11.1995.251

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-11-25 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il Pretore ha

respinto la petizione per quel che concerne l’annullamento del testamento

__________ __________ 1991, ritenendo che l’attrice non aveva provato

l’incapacità di discernimento della testatrice al momento della redazione

dell’atto pubblico. L’appellante contesta questa conclusione e adduce che le

dichiarazioni rese dai figli __________, __________ e __________ __________ in

sede di interrogatorio formale attestano una forte labilità delle capacità intellettuali

della disponente, ciò che escluderebbe la capacità di discernimento della medesima.

a)

A

norma dell’art. 519 cpv. 1 n. 1 CC la disposizione a causa di morte può essere

giudizialmente annullata se, al momento in cui fu fatta, il testatore non aveva

la capacità di disporre. La capacità di disporre per testamento è regolata dall’art.

467 CC, in base al quale chi è capace di discernimento e ha compiuto gli anni

diciotto può, nei limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto

di ultima volontà. È capace di discernimento colui che ha la facoltà di agire ragionevolmente

(art. 16 CC). Secondo la dottrina più autorevole la capacità di discernimento

così definita comporta due elementi: uno intellettuale, consistente nella

capacità di valutare il senso, l’opportunità e gli effetti di un atto determinato,

e uno volontario o caratteriale, consistente nella facoltà di agire in funzione

di questa comprensione ragionevole, secondo la propria libera volontà (DTF 111

V 61 consid. 3a;

Deschenaux/Steinauer

,

Personnes physiques et tutelle, 2

a

ed., pag. 22, n. 79-81;

Werro

,

La capacité de discernement

et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, Friburgo 1986, pag. 28 e

ss., n. 144-174). Inoltre la capacità di discernimento è relativa: non deve essere

valutata in astratto, ma concretamente, in relazione a un atto determinato, in

funzione della sua natura e della sua importanza (DTF 109 II 276 consid. 3),

dovendo le facoltà richieste esistere al momento dell’atto (DTF 111 V 61 consid.

3a

; Deschenaux/Steinauer

,

op. cit., pag. 22/23, n. 82/82a;

Werro

,

op. cit., pag. 38/39, n. 194/195). La capacità di disporre per causa di morte

deve dunque esistere in relazione all’atto in questione e al momento in cui

questo viene compiuto (DTF 44 II 118 ss.;

Tuor

,

Commentario bernese, n. 2 ad art. 467 CC).

b)

La

capacità di discernimento è presunta e incombe a chi sostiene il contrario di

provare l’incapacità di discernimento (DTF 117 II 231 consid. 2b pag. 234). Si

tratta quindi di determinare, in concreto, se l’attrice ha dimostrato che la testatrice

era sprovvista della capacità di discernimento al momento della confezione del

testamento pubblico. Esaminando le dichiarazioni rese dai nipoti in sede di

interrogatorio formale traspare invero una certa labilità delle capacità

intellettuali della defunta prima del suo ricovero alla clinica __________

__________ nel gennaio 1992. La nipote __________ ha affermato che la nonna era

talvolta assente (audizione testimoniale di __________ __________ del 12

dicembre 1994, pag. 4 in alto), mentre il nipote __________ ha riferito di una

circostanza in cui la nonna aveva messo il piatto contenente le patate da

gratinare nel frigorifero anziché nel forno (audizione testimoniale di

__________ __________ del 7 novembre 1994, pag. 3). I nipoti sono stati

concordi nell’affermare che successivamente alla morte del marito, nel periodo

novembre-dicembre 1991, la testatrice era caduta in uno stato di abbattimento e

di sconforto, denotando segni di apatia (audizione testimoniale di __________

__________, pag. 3, audizione testimoniale di __________ __________ del 13

ottobre 1994, pag. 2/3). Questa reazione non costituisce ancora, però, segno di

infermità o debolezza mentale tali da indurre a ravvisare l’assenza della

capacità di discernimento. D’altro canto la stessa nipote __________ (audizione

testimoniale di __________ __________, pag. 4) ha riferito che la nonna aveva,

anche dopo la morte del marito, momenti molto lucidi, durante i quali le

raccontava dei begli anni trascorsi con il coniuge, del suo matrimonio, del

rapporto con __________ e del suo errore di non aver mai adottato un bambino. A

detta dell’appellante se le condizioni di salute della testatrice destavano

dubbi sulla sua capacità di discernimento già mesi o addirittura anni prima

della stesura del testamento, la situazione poteva essere solo peggiore al

momento determinante. La tesi non basta a dimostrare l’asserita incapacità di

discernimento, tanto meno se si pensa che l’assenza di discernimento deve

essere apprezzata con rigore, nell’interesse della validità del testamento (

favor

testamenti

; DTF 117 II 231, loc. cit.).

Nella

fattispecie vi sono invero indizi sparsi che potrebbero destare sospetti.

Tuttavia le dichiarazioni dei nipoti, seppur precise e cariche di partecipazione,

si riferiscono a tempi antecedenti, di qualche mese o addirittura di anni, alla

redazione delle disposizioni testamentarie contestate. Agli atti non vi è

alcuna prova che la disponente soffrisse di una durevole infermità mentale. Non

vi è pertanto motivo per ammettere l’esistenza di un’incapacità di

discernimento della disponente al momento della confezione del testamento.

Occorre poi rilevare che i nipoti non hanno avuto contatti con la nonna nel

periodo in cui fu redatto il testamento, poiché per stessa ammissione di

__________ __________, il fratello __________r, dopo il suo ritorno dalla

Tailandia, aveva isolato la nonna, degente presso la clinica __________

__________, impedendole di intrattenere qualsiasi contatto seppur telefonico

con i familiari (audizione testimoniale di __________ __________, pag. 6).

Dalle risultanze processuali non risulta tuttavia né chiaramente né

inconfutabilmente se, ed eventualmente in che misura, __________ __________

abbia influenzato la nonna in merito alla redazione del testamento.

c)

Le

dichiarazioni dei nipoti sono d’altra parte in contrasto con la testimonianza

del dott. __________, che ha avuto in cura la defunta presso la clinica

__________ __________ nel gennaio 1992, poco prima della morte, di poco successiva

alla redazione del testamento, avvenuta il __________ 1991. Il medico curante

ha affermato in merito allo stato di salute della sua paziente che: “La seconda

volta è entrata in clinica in stato di insufficienza cardiaca e quindi non

stava molto bene, però parlava mangiava e si muoveva. Non era comunque fuori di

senno, il suo nome lo sapeva e non posso quindi dire che non capisse cosa le

capitava o cosa capitava attorno a lei. (...) Non pativa di arteriosclerosi.

(...) Senza riferirmi alla paziente in quanto tale, posso dire in modo generale

che delle insufficienze cardiache possono ingenerare dei momenti di

offuscamento: ciò però io non l’ho mai constatato sulla signora __________ ”

(audizione testimoniale del dott. __________ del 13 maggio 1994).

d)

In

conclusione, quindi, l’istruttoria giustifica qualche dubbio, ma non è

sufficiente a dimostrare l’incapacità di discernimento della testatrice. Né la

deposizione del medico che ha visto la paziente poco prima della morte –

deposizione che l’appellante cerca invano di screditare – avvalora l’ipotesi

che la testatrice fosse incapace di intendere o di volere. Non si può pertanto

ritenere che il Pretore abbia valutato in modo inesatto o improprio le

risultanze dell’istruttoria di causa. Il medico curante ha esposto in modo

convincente e preciso la situazione psicofisica della sua paziente nel periodo

immediatamente successivo alla confezione dell’atto pubblico. Del resto il

notaio rogante ha indicato nel testamento pubblico del __________ 1991 che la

testatrice era “perfettamente in grado di intendere e di volere”, benché avesse

difficoltà a scrivere e a leggere (doc. D, pag. 1 e 3). In siffatte circostanze

si deve concludere che l’appellante, cui incombeva l’onere probatorio giusta l’art.

8 CC, non ha fornito sufficiente prova dell’asserita incapacità di discernimento

della testatrice. A ragione quindi il Pretore ha considerato valido il

testamento redatto il __________ 1991.

E. 2 Il primo giudice

ha respinto la petizione anche per quel che concerne l’annullamento del

testamento __________ 1991 sulla base dell’art. 494 cpv. 3 CC. Egli ha ritenuto

infatti che la disposizione di ultima volontà contestata non è in

contraddizione con il contratto successorio del 14 novembre 1950 (doc. E).

L’appellante ribadisce per contro che le disposizioni del testamento pubblico

__________ 1991 sono incompatibili con il noto contratto successorio.

a)

A

mente dell’art. 494 cpv. 3 CC le disposizioni a causa di morte e le donazioni

incompatibili con le obbligazioni derivanti da un contratto successorio possono

essere contestate. Le contestazioni possono essere proposte nella misura in cui

le disposizioni a causa di morte e le donazioni sono in contraddizione con i

vincoli contrattuali, in particolare quando il beneficiario non eredita

l’attribuzione derivante dal contratto successorio, ma anche se le stesse

diminuiscono o escludono la futura spettanza del legatario (

Tuor

,

op. cit., n. 15 ad art.

494). Presupposto essenziale è, appunto, che le disposizioni a causa di morte e

le donazioni siano in contraddizione con il contratto successorio (

Tuor

,

op. cit., n.17 ad art.

494).

b)

Nella

fattispecie le disposizioni contenute nel testamento pubblico impugnato sono –

contrariamente a quel che ritiene il Pretore – in contraddizione con il contratto

successorio. Benché la qualità di erede dell’appellante non sia stata modificata,

il testamento le ha imposto l’obbligo di formare con i propri figli una

“comunione contrattuale” per il possesso e l’amministrazione della sostanza ereditata

e ha vietato la vendita della casa “__________ ” di __________ per un periodo

di 20 anni dopo la sua morte, ciò che il contratto successorio del 14 novembre

1950 nemmeno prospettava. Nella clausola 3 i contraenti avevano infatti

esplicitamente concordato che “dopo la morte del coniuge superstite tutta la

sostanza che dovesse rimanere sarà ereditata dalla figlia.” (doc. E, pag. 2).

Il contratto successorio non menzionava inoltre alcun vincolo della sostanza.

La testatrice si era contrattualmente impegnata a istituire l’appellante unica

erede e poteva elargire liberalità ai “nipotini” (clausola n. __________) solo

in vita. Lasciando all’appellante - in pratica - solo il 20% della sostanza

esistente alla sua morte e imponendole un vincolo della durata di vent’anni, essa

ha doppiamente disatteso il contratto successorio. Il testamento pubblico, in

palese contraddizione con le disposizioni contrattuali (DTF 73 II 6), deve

quindi essere annullato in virtù dell’art. 494 cpv. 3 CC. L’appello si rivela

pertanto fondato su questo punto e deve essere accolto.

E. 3 Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In concreto, tuttavia, l’unico convenuto che non era stato dimesso dalla lite non solo non ha presentato osservazioni all’appello, ma non è neppure intervenuto nella procedura davanti al Pretore, di modo che non può essere considerato soccombente in questa sede (cfr. DTF 115 Ia 21 consid. 5). Si giustifica perciò nella fattispecie di rinunciare a prelevare tasse e spese di appello, mentre non è il caso di attribuire ripetibili agli appellati, che non hanno presentato osservazioni. L’esito del gravame impone tuttavia la modifica del dispositivo pretorile sulla ripartizione della tassa di giustizia e delle spese. Poiché il convenuto __________ __________, già esecutore testamentario, ha mancato ai suoi doveri svuotando alcuni conti della successione e rendendosi irreperibile (ciò che ha costretto l’attrice ad adire il giudice), si giustifica di porre a suo carico gli oneri processuali di prima sede, con l’obbligo di rifondere all’attrice un’equa indennità per ripetibili.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.1996 11.1995.251 Tessin Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.1996 11.1995.251 Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.11.1996 11.1995.251

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.. 11.95.00251 Lugano 25 novembre 1996 /gb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La prima Camera civile del Tribunale d’appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani segretaria: Prati sedente per statuire nella causa n. __________/__________ G (annullamento di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 4 gennaio 1993 da __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________) Contro __________ __________, già in __________, ora di ignota dimora __________ __________, __________ __________ __________ -__________, __________, e __________ __________ -__________, __________; esaminati gli atti posti i seguenti punti di questione:

1.   Se deve essere accolto l’appello presentato il 20 settembre 1995 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 18 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili. Ritenuto in fatto: A. __________ __________ (1888) è deceduto a __________ il __________ 1991 (doc. D), lasciando quali eredi la figlia di prime nozze __________ __________ e la moglie __________ __________ __________. Il 14 novembre 1950 __________ __________, __________ __________ e __________ __________ avevano stipulato un contratto successorio (doc. E), in virtù del quale: “1. I coniugi signori __________ e __________ __________ __________ dichiarano di costituirsi reciprocamente eredi generali di tutta la sostanza che essi lasceranno alla loro morte.

2. Il coniuge superstite erediterà quindi tutta la sostanza del coniuge che dovesse premorirgli: egli potrà disporre della sostanza ereditata e potrà a suo giudizio trasmetterne parte alla figlia signora __________ __________ __________ od ai nipotini.

3. Dopo la morte del coniuge superstite, tutta la sostanza che dovesse rimanere sarà ereditata dalla figlia.” Con testamento pubblico del __________ 1991 (doc. B) __________ __________ ha disposto che l’intera sostanza relitta sarebbe spettata e sarebbe stata amministrata da una “comunione contrattuale”, composta in ragione di 1/5 ciascuno di __________ __________ e dei figli di quest’ultima __________, __________, __________ e __________ __________, quest’ultimo istituito esecutore testamentario. La testatrice ha inoltre previsto il divieto di vendere la casa “__________ ” a __________ per un periodo di venti anni dopo la sua morte. __________ __________ è deceduta il ____________________ 1992 a Lugano. Con decreto 30 marzo 1992 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato la confezione di un inventario assicurativo della successione, allestito l’8 ottobre 1992 dal notaio __________ __________ (doc. G). B. __________ __________ ha avviato il 4 gennaio 1993 un’azione di annullamento del testamento __________ __________ 1991, convenendo davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, i figli __________, __________, __________ e __________ __________. In via cautelare essa ha chiesto la revoca di __________ __________ dalle funzioni di esecutore testamentario e nel merito ha postulato l’annullamento del testamento pubblico oltre la conferma della revoca del figlio dal mandato di esecutore testamentario. C. Dopo aver sentito le parti all’udienza indetta il 30 aprile 1993 per la discussione sulla provvisionale e aver preso atto delle risultanze dell’inventario successorio allestito l’8 ottobre 1992, il Pretore ha destituito l’esecutore testamentario dalle sue funzioni. D. I convenuti non hanno presentato la risposta di causa nel termine di grazia assegnato loro dal Pretore e sono pertanto stati preclusi ai sensi dell’art. 169 CPC. E. All’udienza preliminare del 5 novembre 1993 sono comparsi i convenuti preclusi __________, __________ e __________ __________, i quali hanno dichiarato di aderire alla petizione. Esperita l’istruttoria, il dibattimento finale si è tenuto il 3 luglio 1995. Nel memoriale del 28 giugno 1995 l’attrice ha reiterato la domanda di annullamento del testamento pubblico __________ __________ 1991. F. Statuendo il 18 luglio 1995, il Pretore ha pronunciato lo stralcio della causa per acquiescenza nei confronti di __________, __________ e __________ __________ e in parziale accoglimento della petizione 4 gennaio 1993 ha confermato la revoca di __________ __________ dall’incarico di esecutore testamentario. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’500.– sono stati posti in ragione di 1/3 a carico dell’attrice in ragione di 2/3 a carico del convenuto, il quale è stato tenuto a rifondere alla controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili. G. Insorta contro la sentenza del Pretore con un appello del 20 settembre 1995, __________ __________ chiede che, in riforma del giudizio impugnato, sia annullato il testamento pubblico redatto da __________ __________ il __________ __________ 1991 e di conseguenza essa sia riconosciuta unica erede della defunta con piena disposizione sui beni relitti. Al ricorso non sono state formulate osservazioni. Considerando in diritto: 1. Il Pretore ha respinto la petizione per quel che concerne l’annullamento del testamento __________ __________ 1991, ritenendo che l’attrice non aveva provato l’incapacità di discernimento della testatrice al momento della redazione dell’atto pubblico. L’appellante contesta questa conclusione e adduce che le dichiarazioni rese dai figli __________, __________ e __________ __________ in sede di interrogatorio formale attestano una forte labilità delle capacità intellettuali della disponente, ciò che escluderebbe la capacità di discernimento della medesima. a) A norma dell’art. 519 cpv. 1 n. 1 CC la disposizione a causa di morte può essere giudizialmente annullata se, al momento in cui fu fatta, il testatore non aveva la capacità di disporre. La capacità di disporre per testamento è regolata dall’art. 467 CC, in base al quale chi è capace di discernimento e ha compiuto gli anni diciotto può, nei limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto di ultima volontà. È capace di discernimento colui che ha la facoltà di agire ragionevolmente (art. 16 CC). Secondo la dottrina più autorevole la capacità di discernimento così definita comporta due elementi: uno intellettuale, consistente nella capacità di valutare il senso, l’opportunità e gli effetti di un atto determinato, e uno volontario o caratteriale, consistente nella facoltà di agire in funzione di questa comprensione ragionevole, secondo la propria libera volontà (DTF 111 V 61 consid. 3a; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 2 a ed., pag. 22, n. 79-81; Werro, La capacité de discernement et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, Friburgo 1986, pag. 28 e ss., n. 144-174). Inoltre la capacità di discernimento è relativa: non deve essere valutata in astratto, ma concretamente, in relazione a un atto determinato, in funzione della sua natura e della sua importanza (DTF 109 II 276 consid. 3), dovendo le facoltà richieste esistere al momento dell’atto (DTF 111 V 61 consid. 3a; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag. 22/23, n. 82/82a; Werro, op. cit., pag. 38/39, n. 194/195). La capacità di disporre per causa di morte deve dunque esistere in relazione all’atto in questione e al momento in cui questo viene compiuto (DTF 44 II 118 ss.; Tuor, Commentario bernese, n. 2 ad art. 467 CC). b) La capacità di discernimento è presunta e incombe a chi sostiene il contrario di provare l’incapacità di discernimento (DTF 117 II 231 consid. 2b pag. 234). Si tratta quindi di determinare, in concreto, se l’attrice ha dimostrato che la testatrice era sprovvista della capacità di discernimento al momento della confezione del testamento pubblico. Esaminando le dichiarazioni rese dai nipoti in sede di interrogatorio formale traspare invero una certa labilità delle capacità intellettuali della defunta prima del suo ricovero alla clinica __________ __________ nel gennaio 1992. La nipote __________ ha affermato che la nonna era talvolta assente (audizione testimoniale di __________ __________ del 12 dicembre 1994, pag. 4 in alto), mentre il nipote __________ ha riferito di una circostanza in cui la nonna aveva messo il piatto contenente le patate da gratinare nel frigorifero anziché nel forno (audizione testimoniale di __________ __________ del 7 novembre 1994, pag. 3). I nipoti sono stati concordi nell’affermare che successivamente alla morte del marito, nel periodo novembre-dicembre 1991, la testatrice era caduta in uno stato di abbattimento e di sconforto, denotando segni di apatia (audizione testimoniale di __________ __________, pag. 3, audizione testimoniale di __________ __________ del 13 ottobre 1994, pag. 2/3). Questa reazione non costituisce ancora, però, segno di infermità o debolezza mentale tali da indurre a ravvisare l’assenza della capacità di discernimento. D’altro canto la stessa nipote __________ (audizione testimoniale di __________ __________, pag. 4) ha riferito che la nonna aveva, anche dopo la morte del marito, momenti molto lucidi, durante i quali le raccontava dei begli anni trascorsi con il coniuge, del suo matrimonio, del rapporto con __________ e del suo errore di non aver mai adottato un bambino. A detta dell’appellante se le condizioni di salute della testatrice destavano dubbi sulla sua capacità di discernimento già mesi o addirittura anni prima della stesura del testamento, la situazione poteva essere solo peggiore al momento determinante. La tesi non basta a dimostrare l’asserita incapacità di discernimento, tanto meno se si pensa che l’assenza di discernimento deve essere apprezzata con rigore, nell’interesse della validità del testamento (favor testamenti; DTF 117 II 231, loc. cit.). Nella fattispecie vi sono invero indizi sparsi che potrebbero destare sospetti. Tuttavia le dichiarazioni dei nipoti, seppur precise e cariche di partecipazione, si riferiscono a tempi antecedenti, di qualche mese o addirittura di anni, alla redazione delle disposizioni testamentarie contestate. Agli atti non vi è alcuna prova che la disponente soffrisse di una durevole infermità mentale. Non vi è pertanto motivo per ammettere l’esistenza di un’incapacità di discernimento della disponente al momento della confezione del testamento. Occorre poi rilevare che i nipoti non hanno avuto contatti con la nonna nel periodo in cui fu redatto il testamento, poiché per stessa ammissione di __________ __________, il fratello __________r, dopo il suo ritorno dalla Tailandia, aveva isolato la nonna, degente presso la clinica __________ __________, impedendole di intrattenere qualsiasi contatto seppur telefonico con i familiari (audizione testimoniale di __________ __________, pag. 6). Dalle risultanze processuali non risulta tuttavia né chiaramente né inconfutabilmente se, ed eventualmente in che misura, __________ __________ abbia influenzato la nonna in merito alla redazione del testamento. c) Le dichiarazioni dei nipoti sono d’altra parte in contrasto con la testimonianza del dott. __________, che ha avuto in cura la defunta presso la clinica __________ __________ nel gennaio 1992, poco prima della morte, di poco successiva alla redazione del testamento, avvenuta il __________ 1991. Il medico curante ha affermato in merito allo stato di salute della sua paziente che: “La seconda volta è entrata in clinica in stato di insufficienza cardiaca e quindi non stava molto bene, però parlava mangiava e si muoveva. Non era comunque fuori di senno, il suo nome lo sapeva e non posso quindi dire che non capisse cosa le capitava o cosa capitava attorno a lei. (...) Non pativa di arteriosclerosi. (...) Senza riferirmi alla paziente in quanto tale, posso dire in modo generale che delle insufficienze cardiache possono ingenerare dei momenti di offuscamento: ciò però io non l’ho mai constatato sulla signora __________ ” (audizione testimoniale del dott. __________ del 13 maggio 1994). d) In conclusione, quindi, l’istruttoria giustifica qualche dubbio, ma non è sufficiente a dimostrare l’incapacità di discernimento della testatrice. Né la deposizione del medico che ha visto la paziente poco prima della morte – deposizione che l’appellante cerca invano di screditare – avvalora l’ipotesi che la testatrice fosse incapace di intendere o di volere. Non si può pertanto ritenere che il Pretore abbia valutato in modo inesatto o improprio le risultanze dell’istruttoria di causa. Il medico curante ha esposto in modo convincente e preciso la situazione psicofisica della sua paziente nel periodo immediatamente successivo alla confezione dell’atto pubblico. Del resto il notaio rogante ha indicato nel testamento pubblico del __________ 1991 che la testatrice era “perfettamente in grado di intendere e di volere”, benché avesse difficoltà a scrivere e a leggere (doc. D, pag. 1 e 3). In siffatte circostanze si deve concludere che l’appellante, cui incombeva l’onere probatorio giusta l’art. 8 CC, non ha fornito sufficiente prova dell’asserita incapacità di discernimento della testatrice. A ragione quindi il Pretore ha considerato valido il testamento redatto il __________ 1991. 2. Il primo giudice ha respinto la petizione anche per quel che concerne l’annullamento del testamento __________ 1991 sulla base dell’art. 494 cpv. 3 CC. Egli ha ritenuto infatti che la disposizione di ultima volontà contestata non è in contraddizione con il contratto successorio del 14 novembre 1950 (doc. E). L’appellante ribadisce per contro che le disposizioni del testamento pubblico __________ 1991 sono incompatibili con il noto contratto successorio. a) A mente dell’art. 494 cpv. 3 CC le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le obbligazioni derivanti da un contratto successorio possono essere contestate. Le contestazioni possono essere proposte nella misura in cui le disposizioni a causa di morte e le donazioni sono in contraddizione con i vincoli contrattuali, in particolare quando il beneficiario non eredita l’attribuzione derivante dal contratto successorio, ma anche se le stesse diminuiscono o escludono la futura spettanza del legatario (Tuor, op. cit., n. 15 ad art. 494). Presupposto essenziale è, appunto, che le disposizioni a causa di morte e le donazioni siano in contraddizione con il contratto successorio (Tuor, op. cit., n.17 ad art. 494). b) Nella fattispecie le disposizioni contenute nel testamento pubblico impugnato sono – contrariamente a quel che ritiene il Pretore – in contraddizione con il contratto successorio. Benché la qualità di erede dell’appellante non sia stata modificata, il testamento le ha imposto l’obbligo di formare con i propri figli una “comunione contrattuale” per il possesso e l’amministrazione della sostanza ereditata e ha vietato la vendita della casa “__________ ” di __________ per un periodo di 20 anni dopo la sua morte, ciò che il contratto successorio del 14 novembre 1950 nemmeno prospettava. Nella clausola 3 i contraenti avevano infatti esplicitamente concordato che “dopo la morte del coniuge superstite tutta la sostanza che dovesse rimanere sarà ereditata dalla figlia.” (doc. E, pag. 2). Il contratto successorio non menzionava inoltre alcun vincolo della sostanza. La testatrice si era contrattualmente impegnata a istituire l’appellante unica erede e poteva elargire liberalità ai “nipotini” (clausola n. __________) solo in vita. Lasciando all’appellante - in pratica - solo il 20% della sostanza esistente alla sua morte e imponendole un vincolo della durata di vent’anni, essa ha doppiamente disatteso il contratto successorio. Il testamento pubblico, in palese contraddizione con le disposizioni contrattuali (DTF 73 II 6), deve quindi essere annullato in virtù dell’art. 494 cpv. 3 CC. L’appello si rivela pertanto fondato su questo punto e deve essere accolto. 3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In concreto, tuttavia, l’unico convenuto che non era stato dimesso dalla lite non solo non ha presentato osservazioni all’appello, ma non è neppure intervenuto nella procedura davanti al Pretore, di modo che non può essere considerato soccombente in questa sede (cfr. DTF 115 Ia 21 consid. 5). Si giustifica perciò nella fattispecie di rinunciare a prelevare tasse e spese di appello, mentre non è il caso di attribuire ripetibili agli appellati, che non hanno presentato osservazioni. L’esito del gravame impone tuttavia la modifica del dispositivo pretorile sulla ripartizione della tassa di giustizia e delle spese. Poiché il convenuto __________ __________, già esecutore testamentario, ha mancato ai suoi doveri svuotando alcuni conti della successione e rendendosi irreperibile (ciò che ha costretto l’attrice ad adire il giudice), si giustifica di porre a suo carico gli oneri processuali di prima sede, con l’obbligo di rifondere all’attrice un’equa indennità per ripetibili. Per questi motivi vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I.   L’appello è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

2.   La petizione è accolta e il testamento pubblico ____________________ 1991 di __________ __________ __________ n. __________, 1908, da __________ bei __________ (__________) e già in __________, deceduta a Lugano il __________ 1992 (rogito n. __________ del notaio avv. __________ __________, Lugano) è annullato.

3.   La tassa di giustizia di fr. 1’500.- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono poste a carico di __________ __________, il quale rifonderà inoltre alla controparte fr. 1’500.- a titolo di ripetibili. II.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili di appello. III.   Intimazione: - avv. __________ __________, __________; - __________ __________, nelle vie edittali. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello La presidente                         La segretaria