opencaselaw.ch

10.2005.392

Autorizzato una persona non avente diritto di approppriarsi di cose altrui.

Ticino · 2006-01-31 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Dispositiv
  1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento).
  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e alle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta)
  3. E' ordinato il dissequestro a favore di LESA 1, per il tramite dell'Ufficio dei permessi e dell'immigrazione, servizio armi, Bellinzona, della pistola marca Walther PP cal. 7.65 no. 450822, di 33 proiettili cal. 6.35 e di 75 proiettili cal. 7.65.
  4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale; vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 agosto 2005; indetto                               il dibattimento 31 gennaio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore DI 1, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 7 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato; sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito. L’accusato aveva ricevuto l’ordine di procedere a eliminare nei rifiuti tutto quanto si trovava nell’appartamento, lasciato nell’abbandono e nel caos più totale. Le foto agli atti dimostrano in tutta evidenza non vi fosse altra possibilità. Le poche cose meritevoli di “salvataggio” sarebbero state date al Soccorso Operaio o alla Caritas, il resto andava buttato. I colpi, per i quali nemmeno LESA 1 ha sporto querela, erano per terra, come confermano i testi __________, il quale li ha richiesti all’accusato che glieli ha lasciati piuttosto che buttarli nella spazzatura, pensando li volesse usare per una collana. E’ un caso classico di cosa derelitta (Basler Kommentar n. 64 ad art. 139 e n. 37 ad vor art. 137; DTF 85 IV 189), cui difetta l’elemento della proprietà. Peraltro mal si vede come l’atto compiuto potesse ossequiare i presupposti del furto; semmai, ciò che è comunque negato, quelli della complicità in un’appropriazione di lieve entità (cfr. DTF 72 IV 150; Basler Kommentar n. 34 ad art. 139 e n. 71 ad art. 138). Difettando i presupposti sia oggettivi che soggettivi del reato imputato all’accusato, se ne chiede il proscioglimento. per ultimo l'accusato; posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:
  5. E’ ACCU 1 autore colpevole di furto di poca entità,             per avere, a __________ tra il __________, in veste di capo squadra addetto allo sgombero dell’appartamento di LESA 1, autorizzato __________, di sottrarre al fine di appropriarsene e per procacciarsi un indebito profitto, di cose mobili altrui di poco valore, in particolare di 7 proiettili per pistola cal. 6.35 di proprietà di LESA 1?
  6. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
  7. L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
  8. A chi vanno caricate le tasse e le spese? Letti ed esaminati               gli atti; preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso; visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG; rispondendo                       negativamente al quesito postosub1, decaduti gli altri, proscioglieACCU 1 dall’accusa di furto di poca entità per quanto indicato nel decreto di accusa n. DA 2979/2005 del 22 agosto 2005; assegnale tasse e le spese allo Stato; dà attoche il decreto d’accusa n. DA 2979/2005 del 22 agosto è cresciuto in giudicato per quanto attiene al dissequestro a favore di LESA 1, per il tramite dell'Ufficio dei permessi e dell'immigrazione, servizio armi, Bellinzona, della pistola marca Walther PP cal. 7.65 no. 450822, di 33 proiettili cal. 6.35 e di 75 proiettili cal. 7.65; avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza; dichiarala sentenza definitiva. Intimazione a: SIlvano Ballinari, via Boscioro 12, Viganello, Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il giudice:                                                                     Il segretario:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

LESA 1

Incarto n.10.2005.392/CEG

DA 2979/2005

Bellinzona

31 gennaio 2006

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1,

difeso da: DI 1

prevenuto colpevole di         furto di poca entità,

per avere, in veste di capo squadra addetto allo sgombero dell’appartamento di LESA 1, autorizzato __________, di sottrarre al fine di appropriarsene e per procacciarsi un indebito profitto, di cose mobili altrui di poco valore, in particolare di 7 proiettili per pistola cal. 6.35 di proprietà di LESA 1;

fatti avvenuti                       a __________ tra il __________;

reato previsto                     dall’art. 139 cufra 1 e 172ter CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 22 agosto 2005 n. DA 2979/2005 delAINQ 1che propone la condanna:

1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento).

2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- (cinquanta) e alle spese giudiziarie di fr. 50.-- (cinquanta)

3. E' ordinato il dissequestro a favore di LESA 1, per il tramite dell'Ufficio dei permessi e dell'immigrazione, servizio armi, Bellinzona, della pistola marca Walther PP cal. 7.65 no. 450822, di 33 proiettili cal. 6.35 e di 75 proiettili cal. 7.65.

4. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 23 agosto 2005;

indetto                               il dibattimento 31 gennaio 2006, al quale sono comparsi l’accusato personalmente e il suo difensore DI 1, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 7 dicembre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento del proprio assistito.

L’accusato aveva ricevuto l’ordine di procedere a eliminare nei rifiuti tutto quanto si trovava nell’appartamento, lasciato nell’abbandono e nel caos più totale. Le foto agli atti dimostrano in tutta evidenza non vi fosse altra possibilità. Le poche cose meritevoli di “salvataggio” sarebbero state date al Soccorso Operaio o alla Caritas, il resto andava buttato. I colpi, per i quali nemmeno LESA 1 ha sporto querela, erano per terra, come confermano i testi __________, il quale li ha richiesti all’accusato che glieli ha lasciati piuttosto che buttarli nella spazzatura, pensando li volesse usare per una collana. E’ un caso classico di cosa derelitta (Basler Kommentar n. 64 ad art. 139 e n. 37 ad vor art. 137; DTF 85 IV 189), cui difetta l’elemento della proprietà.

Peraltro mal si vede come l’atto compiuto potesse ossequiare i presupposti del furto; semmai, ciò che è comunque negato, quelli della complicità in un’appropriazione di lieve entità (cfr. DTF 72 IV 150; Basler Kommentar n. 34 ad art. 139 e n. 71 ad art. 138).

Difettando i presupposti sia oggettivi che soggettivi del reato imputato all’accusato, se ne chiede il proscioglimento.

per ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di furto di poca entità,             per avere, a __________ tra il __________, in veste di capo squadra addetto allo sgombero dell’appartamento di LESA 1, autorizzato __________, di sottrarre al fine di appropriarsene e per procacciarsi un indebito profitto, di cose mobili altrui di poco valore, in particolare di 7 proiettili per pistola cal. 6.35 di proprietà di LESA 1?

2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

3.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

4.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente al quesito postosub1, decaduti gli altri,

proscioglieACCU 1

dall’accusa di furto di poca entità per quanto indicato nel decreto di accusa n. DA 2979/2005 del 22 agosto 2005;

assegnale tasse e le spese allo Stato;

dà attoche il decreto d’accusa n. DA 2979/2005 del 22 agosto è cresciuto in giudicato per quanto attiene al dissequestro a favore di LESA 1, per il tramite dell'Ufficio dei permessi e dell'immigrazione, servizio armi, Bellinzona, della pistola marca Walther PP cal. 7.65 no. 450822, di 33 proiettili cal. 6.35 e di 75 proiettili cal. 7.65;

avvertitele parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiarala sentenza definitiva.

Intimazione a:

SIlvano Ballinari, via Boscioro 12, Viganello,

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, servizio armi, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                     Il segretario: