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10.2002.273

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-03-04 · Italiano TI
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Incarto n.10.2002.273/AMM

DAC 379/2002

Bellinzona

4 marzo 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

__________ __________,di __________ e __________ nata __________, nato __________ 1968 a __________ __________ (__________), cittadino macedone, cuoco, coniugato, domiciliato a __________, via __________;

colpevole diinfrazione alle norme della circolazione, art. 90 n. 1 LCS,

per avere, a __________ in data 15 marzo 2002, nottetempo, circolando al volante della vettura __________ __________, ____________________ in stato di ebrietà, perso la padronanza del veicolo spostandosi completamente a destra andando a cozzare violentemente contro il muro dello stabile della Biblioteca Cantonale e terminando la sua corsa al centro della carreggiata;

circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS,

per avere, a __________ in data 15 marzo 2002, circolato al volante della vettura  __________, __________ in stato di ebrietà (alcolemia minima 2.02/massima 2.24 grammi per mille);

inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCS,

per non avere osservato, a __________ in data 15 marzo 2002, i doveri impostigli dalla LF sulla circolazione stradale, omettendo di fermarsi immediatamente sul luogo dell'incidente e di notificarsi alla polizia;

circolazione nonostante il divieto di condurre sul territorio svizzero, art. 95 n. 2 LCS

per avere, a __________ in data 14/15 marzo 2002, circolato al volante della vettura  __________, __________ nonostante il divieto di condurre veicoli a motore sul territorio svizzero a lui intimato dall'Ufficio giuridico della circolazione valido dal 14 giugno 1995 per tempo indeterminato;

danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP,

per avere, a __________ il 15 marzo 2002, intenzionalmente danneggiato il cofano anteriore della vettura __________ __________, __________ di proprietà di __________ __________, colpendolo con dei pugni (danni non quantificati dalla parte civile);

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ 2002 delProcuratore pubblico Marco Villa, __________, che ha proposto la condanna:

1.  Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

2.  Alla multa di fr. 1200.–.

3.  Per ogni pretesa la parte civile __________ __________, __________, è rinviata al competente foro civile.

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.– e delle spese giudiziarie di fr. 350.–;

vista                                  l’opposizione parziale al decreto d’accusa – limitata alle pretese della parte civile (dispositivo n. 3) – interposta dalla parte civile il 17 giugno 2002;

indetto                               il dibattimento per il 4 marzo 2003, al quale è comparso l'accusato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.   Se dev'essere accolta la pretesa di parte civile.

2.   Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

vista                                  l'istanza di risarcimento presentata dalla parte civile il 3 marzo 2003;

consideratoche, data l’opposizione parziale al decreto d’accusa, l'odierno giudizio verte solo sulle pretese di parte civile, gli altri punti del decreto d'accusa essendo passati in giudicato;

che __________ __________i, a sostegno della sua pretesa risarcitoria di fr. 860.80, si limita a esibire un "preventivo" allestito dalla Carrozzeria fratelli __________ di __________ il 29 maggio 2002;

che un simile documento non basta tuttavia, da sé solo, a dimostrare l'ammontare del danno patito dall'interessato;

per questi motivi,

visti                                   gli art. 9 segg., 265 segg. e 273 segg. CPP, 41 segg. CO

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

pronuncia:1.  La parte civile __________ __________, __________, è rinviata al competente foro civile.

2.  Per il resto il decreto d'accusa, non oggetto di opposizione,è esecutivoe l'incarto è ritornato al Procuratore pubblico Marco Villa per quanto di sua competenza.

3.  Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.

Intimazione a:

– __________ __________, Via __________ __________, __________,

– Procuratore pubblico Marco Villa, Via __________, __________,

– __________ __________, __________ __________ __________, __________,

– avv. __________ __________ -__________, __________ __________, __________ __________ __________,

Il giudice:                                                                     Il segretario: