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10.2002.105

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 2003-02-11 · Italiano TI
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Incarto n.10.2002.105/AMM

DAP 99/2002

Bellinzona

11 febbraio 2003

Sentenza

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Paola Belloli per giudicare

__________ __________ __________,di __________ e __________ n. __________, nato __________ 1951, a __________, attinente di __________, celibe, skipper in proprio, domiciliato ad __________, vicolo __________ __________;

accusato di                        circolazione malgrado la revoca

per avere ripetutamente circolato con la motoleggera marca "__________ __________ " targata __________, ad __________, __________ e __________, da giugno a novembre 2001, nonostante la revoca della licenza di condurre per tempo indeterminato,

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, consumato un quantitativo imprecisato di morfina nel novembre 2001, nonché acquistato a Locarno durante l'estate del 2001, complessivamente gr. 81/82 di cocaina per il proprio consumo,

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, offerto a __________ __________ ca. gr. 1 di cocaina, sostanza acquistata nelle circostanze di cui sopra;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dagli art. 95 n. 2 LCS, 19 n. 1 e 19a n. 1 LS;

perseguito                         con decreto d’accusa DAP __________/__________ di data __________ 2002 del Procuratore generale Bruno Balestra,__________, che propone la condanna dell'accusato:

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto (da espiare).

2. Alla multa di fr. 200.–.

3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto decretata nei suoi confronti da questo Ministero pubblico di __________ il 14 maggio 2001.

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente l'11 febbraio 2002 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento per l'11 febbraio 2003, al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata del 24 gennaio 2003, non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

1.  Se l'imputato è autore colpevole di

1.1  circolazione malgrado la revoca, commessa nelle circostanze di cui sopra.

1.2  contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, commessa nelle circostanze di cui sopra.

1.3  infrazione alla LF sugli stupefacenti, commessa nelle circostanze di cui sopra.

2.  In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2 e/o 1.3:

2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.

2.3  se dev'essere revocata la sospensione condizionale concessa alla pena di 5 giorni di arresto decretata dal Ministero pubblico il 14 maggio 2001.

3.  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

4.  Il giudizio sugli oneri processuali.

visti                                   gli art. 95 n. 2 LCS, 19 n. 1 e 19a n. 1 LS, richiamati gli art. 39, 41 n. 3 cpv. 3 CP e 273 segg. CPP;

dichiara____________________ __________colpevole di

circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 n 2 LCS,

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a n. 1 LS,

infrazione alla LF sugli stupefacenti, art. 19 n 1 LS

per i fatti compiuti ad __________, __________, __________ e __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAP __________/__________del __________ 2002;

condanna                         __________ __________ __________

1.  Alla pena di 15 (quindici) giorni di arresto (da espiare).

2. Alla multa di fr. 200.–.

3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 5 (cinque) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 14 maggio 2001.

4.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 450.–.

ordinal'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP.

assegnaal condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

avverteil condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Distinta di pagamento         a carico di __________ __________ __________,

fr.                       200.–         multa

fr.                       300.–         tassa di giustizia

fr.                       150.–         spese giudiziarie

fr.                      650.–totale

Intimazione a:

__________ __________ __________, Vicolo __________, __________,

Procuratore generale Bruno Balestra, Via __________ __________, __________,

e, alla crescita in giudicato della sentenza, a

Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, __________ (__________),

Ministero pubblico della Confederazione, __________

Il giudice:                                                                     La segretaria: