5. () bb) Si pone pertanto il quesito di sapere se il motivo di revisione dellart. 66 cpv. 2 lett. b PA sia adempito anche allorquando un fatto rilevante sia stato 1999 / 26 - 166
Sachverhalt
Il 27 gennaio 1999, lUFR ha ricevuto dallautorità cantonale competente
copia dellatto di matrimonio dellistante, il cui ricorso era allora
pendente dinanzi alla CRA. Tuttavia, siccome il foglio di trasmissione dellautorità
cantonale comportava il solo riferimento al numero di procedura del marito dellistante,
lUFR ha dapprima inserito la copia dellatto in questione solamente nellincarto
del marito medesimo. Avrebbe invece dovuto essere accluso anche allincarto
dellistante che, a causa del ricorso pendente, si trovava presso la
Commissione, la quale ha infine pronunciato la sentenza su ricorso, oggetto
della presente revisione (art. 66 cpv. 2 lett. b PA), inconsapevole dellintervenuto
matrimonio.
La CRA ha accolto la domanda di revisione.
Dai considerandi:
5. ()
bb) Si pone pertanto il quesito di sapere se il motivo di revisione dellart.
66 cpv. 2 lett. b PA sia adempito anche allorquando un fatto rilevante sia
stato
1999 / 26 - 166
disatteso, non per svista della Commissione, ma perché lautorità
inferiore, che era tenuta a trasmettere un documento, lha trattenuto. Secondo
una giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 100 III 74 e DTF 42 II 76) va
assimilato a un fatto contenuto negli atti lincartamento completo che lautorità
inferiore era tenuta di trasmettere allautorità di ricorso ai sensi dellart.
57 PA (per i diversi tipi di ricorso al Tribunale federale gli art. 56, 72, 76,
80, 93 cpv. 1 e 100 cpv. 2 OG; cfr. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi
fédérale dorganisation judiciaire, Volume 2, Berna 1990, ad art. 56 OG), ma
che in violazione di siffatta disposizione non ha trasmesso. Trattasi per
esempio della busta che fa fede della data dinvio di un ricorso erroneamente
indirizzato allUFR o di una lettera daccompagnamento con la firma del
ricorrente omessa nellatto di ricorso (J.-P. Poudret, op. cit., Volume 5,
Berna 1992, ad art. 136 lett. d OG). In materia dasilo può riguardare, per
esempio, documenti che dufficio devono essere inseriti nellincartamento da
parte dellautorità inferiore. E questo il caso, conformemente allart.
126a dellOrdinanza sullo stato civile (RS 211.112.1), delle iscrizioni
effettuate in un registro particolare, vale a dire le nascite, i riconoscimenti
di figli, i matrimoni e i decessi di persone che richiedono lasilo, che sono
ammesse provvisoriamente o riconosciute come rifugiati, e che lautorità
cantonale è tenuta a comunicare allUFR. Se così non fosse, le parti non
avrebbero alcuna possibilità dinsorgere contro unomissione delle
autorità, in particolare dellautorità inferiore, e sarebbero esposte, senza
loro colpa, a grave pregiudizio (R. Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove
nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in Festschrift
Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 89).
bc) Da quanto esposto, discende che nel caso concreto latto di matrimonio
dellistante, benché mancante, va assimilato a un fatto che risulta dagli
atti, fatto di cui la Commissione, nella sentenza del 22 marzo 1999, non ha
potuto tenere conto.
c) Il non tenere conto di un fatto rilevante devessere dovuto a svista. La
svista presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria volontà, di
prendere in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente
dallo stesso, e quindi abbia ignorato, nel proprio giudizio, che una determinata
circostanza si è realizzata, oppure che labbia percepito in modo inesatto,
attribuendogli un contenuto che non ha, segnatamente scostandosi
inavvertitamente dal suo tenore letterale. La natura stessa della svista si
riferisce ad unerrata percezione e ricognizione, non a un errato
apprezzamento (cfr. R. Forni, op. cit., pag. 95).
1999 / 26 - 167
Nella fattispecie è palese che la CRA non ha tenuto conto per svista,
poiché lo ignorava, di un fatto che va considerato parte integrante degli atti
di causa.
d) I fatti devono inoltre essere rilevanti per il giudizio, vale a dire
suscettibili di modificare la sentenza di merito in senso favorevole allistante.
Se i fatti di cui lautorità di ricorso non ha tenuto conto sono ininfluenti
o equivalenti, la domanda non può essere accolta.
Allorquando lUFR ha sospeso a tempo indeterminato il trattamento della
domanda dasilo inoltrata da uno dei coniugi, la Commissione, adita con un
ricorso avverso una decisione di rigetto dellasilo e dallontanamento
concernente laltro coniuge, non è in grado di giudicare né sul quesito
della qualità di rifugiato e dellasilo, né su quello dellallontanamento
(e della sua esigibilità) di questaltro coniuge (
GICRA
1999, n. 1, pag. 6
consid. 2e e 3).
Orbene, considerato che lUFR ha di fatto sospeso per una durata
indeterminata il trattamento della domanda dasilo del marito dellistante,
se la Commissione fosse stata a conoscenza del matrimonio dellistante
medesima, tale circostanza sarebbe stata, sulla base della giurisprudenza,
idonea a modificare il giudizio di merito in senso favorevole alla parte.
6. Resta da esaminare se listante avrebbe potuto invocare il motivo di cui
si prevale, vale a dire il suo matrimonio, nellambito della procedura di
ricorso, nel qual caso tale motivo non darebbe adito a revisione.
Come indicato precedentemente, lart. 126a dellOrdinanza sullo stato
civile dispone che lufficio dello stato civile comunica allUFR i matrimoni
concernenti i richiedenti lasilo. Inoltre, giusta lart. 57 PA, lUFR
trasmette alla Commissione gli atti che vanno integrati allincartamento, di
modo che lautorità di ricorso sia in possesso dellincartamento completo.
Pertanto, e ritenuto che latto di matrimonio di cui trattasi avrebbe, dufficio,
dovuto trovarsi nelle carte processuali, non si può rimproverare allistante
una mancanza di diligenza per non avere prodotto un documento che poteva
presumere già in possesso dellautorità giudicante.
©
04.06.02
Erwägungen (1 Absätze)
E. 6 Resta da esaminare se listante avrebbe potuto invocare il motivo di cui si prevale, vale a dire il suo matrimonio, nellambito della procedura di ricorso, nel qual caso tale motivo non darebbe adito a revisione. Come indicato precedentemente, lart. 126a dellOrdinanza sullo stato civile dispone che lufficio dello stato civile comunica allUFR i matrimoni concernenti i richiedenti lasilo. Inoltre, giusta lart. 57 PA, lUFR trasmette alla Commissione gli atti che vanno integrati allincartamento, di modo che lautorità di ricorso sia in possesso dellincartamento completo. Pertanto, e ritenuto che latto di matrimonio di cui trattasi avrebbe, dufficio, dovuto trovarsi nelle carte processuali, non si può rimproverare allistante una mancanza di diligenza per non avere prodotto un documento che poteva presumere già in possesso dellautorità giudicante. © 04.06.02
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
EMARK - JICRA - GICRA 1999 26/164
EMARK - JICRA - GICRA
1999 / 26
1999 /
26 - 164
Estratto della sentenza della CRA del 15 luglio 1999 nella causa M. J. P.
K., Sri-Lanka (revisione)
[
English Summary
]
Art. 66 cpv. 2 lett. b PA : fondatezza della revisione
quando un mezzo di prova decisivo, che avrebbe dovuto figurare dufficio nellincarto,
non ha potuto essere preso in considerazione.
Il motivo di revisione di cui allart. 66 cpv. 2 lett.
b PA può essere dato pure allorquando un fatto rilevante sia stato
disatteso dalla CRA, che lo ignorava, perché lautorità inferiore,
benché obbligata a trasmettere un documento, lha conservato (consid.
5bb-5d).
Giusta lart. 126a dellOrdinanza sullo stato
civile, lautorità cantonale è tenuta a comunicare allUFR le
iscrizioni effettuate in un registro particolare, vale a dire le nascite, i
riconoscimenti di figli, i matrimoni e i decessi di persone che richiedono lasilo,
che sono ammesse provvisoriamente o riconosciute come rifugiati. LUFR è
poi tenuto a trasmettere tali informazioni alla CRA conformemente allart.
57 cpv. 1 PA (consid. 6).
Art. 66 Abs. 2 Bst. b VwVG: Revision wegen
Nichtberücksichtigung eines entscheidwesentlichen Beweismittels, welches von
Amtes wegen hätte zu den Akten gereicht werden müssen.
Ist im Beschwerdeverfahren eine erhebliche Tatsache
deshalb nicht berücksichtigt worden, weil die Vorinstanz ein Dokument bei
sich behielt, obschon sie es der Beschwerdeinstanz hätte weiterleiten
müssen, kann dies einen Revisionsgrund im Sinne von Art. 66 Abs. 2 Bst. b
VwVG darstellen (Erw. 5bb-5d).
Gemäss Art. 126a der Zivilstandsverordnung sind die
Zivilstandsämter verpflichtet, dem BFF Eintragungen über Geburten,
Kindesanerkennungen, Trauungen und Todesfälle zu melden, welche
Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene oder anerkannte Flüchtlinge
betreffen. Das BFF ist daher verpflichtet, solche Informationen als
Bestandteil der Akten gemäss Art. 57 Abs. 1 VwVG der ARK zu übermitteln
(Erw. 6).
1999 / 26 - 165
Art. 66, al. 2, let. b PA : demande de révision admise
au motif quun moyen de preuve décisif qui aurait dû figurer doffice au
dossier de recours na pas pu être pris en considération.
Il peut y avoir motif à révision au sens de lart.
66, al. 2, let. b PA, lorsquun fait déterminant na pas été pris en
considération en procédure de recours parce que lautorité de première
instance a conservé par-devers elle un document quelle avait lobligation
de transmettre à lautorité de recours (consid. 5bb-5d).
Selon lart. 126a de lordonnance sur létat
civil, les offices de létat civil sont tenus de communiquer à lODR
les inscriptions relatives aux naissances, reconnaissances denfants,
mariages et décès des personnes qui requièrent lasile, qui ont été
admises provisoirement ou qui ont été reconnues réfugiées; dans
cette mesure, lODR a lobligation de transmettre ces renseignements à
la CRA conformément à lart. 57, al. 1 PA (consid. 6).
Riassunto dei fatti :
Il 27 gennaio 1999, lUFR ha ricevuto dallautorità cantonale competente
copia dellatto di matrimonio dellistante, il cui ricorso era allora
pendente dinanzi alla CRA. Tuttavia, siccome il foglio di trasmissione dellautorità
cantonale comportava il solo riferimento al numero di procedura del marito dellistante,
lUFR ha dapprima inserito la copia dellatto in questione solamente nellincarto
del marito medesimo. Avrebbe invece dovuto essere accluso anche allincarto
dellistante che, a causa del ricorso pendente, si trovava presso la
Commissione, la quale ha infine pronunciato la sentenza su ricorso, oggetto
della presente revisione (art. 66 cpv. 2 lett. b PA), inconsapevole dellintervenuto
matrimonio.
La CRA ha accolto la domanda di revisione.
Dai considerandi:
5. ()
bb) Si pone pertanto il quesito di sapere se il motivo di revisione dellart.
66 cpv. 2 lett. b PA sia adempito anche allorquando un fatto rilevante sia
stato
1999 / 26 - 166
disatteso, non per svista della Commissione, ma perché lautorità
inferiore, che era tenuta a trasmettere un documento, lha trattenuto. Secondo
una giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 100 III 74 e DTF 42 II 76) va
assimilato a un fatto contenuto negli atti lincartamento completo che lautorità
inferiore era tenuta di trasmettere allautorità di ricorso ai sensi dellart.
57 PA (per i diversi tipi di ricorso al Tribunale federale gli art. 56, 72, 76,
80, 93 cpv. 1 e 100 cpv. 2 OG; cfr. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi
fédérale dorganisation judiciaire, Volume 2, Berna 1990, ad art. 56 OG), ma
che in violazione di siffatta disposizione non ha trasmesso. Trattasi per
esempio della busta che fa fede della data dinvio di un ricorso erroneamente
indirizzato allUFR o di una lettera daccompagnamento con la firma del
ricorrente omessa nellatto di ricorso (J.-P. Poudret, op. cit., Volume 5,
Berna 1992, ad art. 136 lett. d OG). In materia dasilo può riguardare, per
esempio, documenti che dufficio devono essere inseriti nellincartamento da
parte dellautorità inferiore. E questo il caso, conformemente allart.
126a dellOrdinanza sullo stato civile (RS 211.112.1), delle iscrizioni
effettuate in un registro particolare, vale a dire le nascite, i riconoscimenti
di figli, i matrimoni e i decessi di persone che richiedono lasilo, che sono
ammesse provvisoriamente o riconosciute come rifugiati, e che lautorità
cantonale è tenuta a comunicare allUFR. Se così non fosse, le parti non
avrebbero alcuna possibilità dinsorgere contro unomissione delle
autorità, in particolare dellautorità inferiore, e sarebbero esposte, senza
loro colpa, a grave pregiudizio (R. Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove
nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in Festschrift
Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 89).
bc) Da quanto esposto, discende che nel caso concreto latto di matrimonio
dellistante, benché mancante, va assimilato a un fatto che risulta dagli
atti, fatto di cui la Commissione, nella sentenza del 22 marzo 1999, non ha
potuto tenere conto.
c) Il non tenere conto di un fatto rilevante devessere dovuto a svista. La
svista presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria volontà, di
prendere in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente
dallo stesso, e quindi abbia ignorato, nel proprio giudizio, che una determinata
circostanza si è realizzata, oppure che labbia percepito in modo inesatto,
attribuendogli un contenuto che non ha, segnatamente scostandosi
inavvertitamente dal suo tenore letterale. La natura stessa della svista si
riferisce ad unerrata percezione e ricognizione, non a un errato
apprezzamento (cfr. R. Forni, op. cit., pag. 95).
1999 / 26 - 167
Nella fattispecie è palese che la CRA non ha tenuto conto per svista,
poiché lo ignorava, di un fatto che va considerato parte integrante degli atti
di causa.
d) I fatti devono inoltre essere rilevanti per il giudizio, vale a dire
suscettibili di modificare la sentenza di merito in senso favorevole allistante.
Se i fatti di cui lautorità di ricorso non ha tenuto conto sono ininfluenti
o equivalenti, la domanda non può essere accolta.
Allorquando lUFR ha sospeso a tempo indeterminato il trattamento della
domanda dasilo inoltrata da uno dei coniugi, la Commissione, adita con un
ricorso avverso una decisione di rigetto dellasilo e dallontanamento
concernente laltro coniuge, non è in grado di giudicare né sul quesito
della qualità di rifugiato e dellasilo, né su quello dellallontanamento
(e della sua esigibilità) di questaltro coniuge (
GICRA
1999, n. 1, pag. 6
consid. 2e e 3).
Orbene, considerato che lUFR ha di fatto sospeso per una durata
indeterminata il trattamento della domanda dasilo del marito dellistante,
se la Commissione fosse stata a conoscenza del matrimonio dellistante
medesima, tale circostanza sarebbe stata, sulla base della giurisprudenza,
idonea a modificare il giudizio di merito in senso favorevole alla parte.
6. Resta da esaminare se listante avrebbe potuto invocare il motivo di cui
si prevale, vale a dire il suo matrimonio, nellambito della procedura di
ricorso, nel qual caso tale motivo non darebbe adito a revisione.
Come indicato precedentemente, lart. 126a dellOrdinanza sullo stato
civile dispone che lufficio dello stato civile comunica allUFR i matrimoni
concernenti i richiedenti lasilo. Inoltre, giusta lart. 57 PA, lUFR
trasmette alla Commissione gli atti che vanno integrati allincartamento, di
modo che lautorità di ricorso sia in possesso dellincartamento completo.
Pertanto, e ritenuto che latto di matrimonio di cui trattasi avrebbe, dufficio,
dovuto trovarsi nelle carte processuali, non si può rimproverare allistante
una mancanza di diligenza per non avere prodotto un documento che poteva
presumere già in possesso dellautorità giudicante.
©
04.06.02