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EMARK-1999-26

Art. 66 cpv. 2 lett. b PA : fondatezza della revisione

Emark · 1999-07-15 · Italiano CH
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5.  () bb) Si pone pertanto il quesito di sapere se il motivo di revisione dell’art. 66 cpv. 2 lett. b PA sia adempito anche allorquando un fatto rilevante sia stato 1999 / 26 - 166

Sachverhalt

Il 27 gennaio 1999, l’UFR ha ricevuto dall’autorità cantonale competente

copia dell’atto di matrimonio dell’istante, il cui ricorso era allora

pendente dinanzi alla CRA. Tuttavia, siccome il foglio di trasmissione dell’autorità

cantonale comportava il solo riferimento al numero di procedura del marito dell’istante,

l’UFR ha dapprima inserito la copia dell’atto in questione solamente nell’incarto

del marito medesimo. Avrebbe invece dovuto essere accluso anche all’incarto

dell’istante che, a causa del ricorso pendente, si trovava presso la

Commissione, la quale ha infine pronunciato la sentenza su ricorso, oggetto

della presente revisione (art. 66 cpv. 2 lett. b PA), inconsapevole dell’intervenuto

matrimonio.

La CRA ha accolto la domanda di revisione.

Dai considerandi:

5.  ()

bb) Si pone pertanto il quesito di sapere se il motivo di revisione dell’art.

66 cpv. 2 lett. b PA sia adempito anche allorquando un fatto rilevante sia

stato

1999 / 26 - 166

disatteso, non per svista della Commissione, ma perché l’autorità

inferiore, che era tenuta a trasmettere un documento, l’ha trattenuto. Secondo

una giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 100 III 74 e DTF 42 II 76) va

assimilato a un fatto contenuto negli atti l’incartamento completo che l’autorità

inferiore era tenuta di trasmettere all’autorità di ricorso ai sensi dell’art.

57 PA (per i diversi tipi di ricorso al Tribunale federale gli art. 56, 72, 76,

80, 93 cpv. 1 e 100 cpv. 2 OG; cfr. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi

fédérale d’organisation judiciaire, Volume 2, Berna 1990, ad art. 56 OG), ma

che in violazione di siffatta disposizione non ha trasmesso. Trattasi per

esempio della busta che fa fede della data d’invio di un ricorso erroneamente

indirizzato all’UFR o di una lettera d’accompagnamento con la firma del

ricorrente omessa nell’atto di ricorso (J.-P. Poudret, op. cit., Volume 5,

Berna 1992, ad art. 136 lett. d OG). In materia d’asilo può riguardare, per

esempio, documenti che d’ufficio devono essere inseriti nell’incartamento da

parte dell’autorità inferiore. E’ questo il caso, conformemente all’art.

126a dell’Ordinanza sullo stato civile (RS 211.112.1), delle iscrizioni

effettuate in un registro particolare, vale a dire le nascite, i riconoscimenti

di figli, i matrimoni e i decessi di persone che richiedono l’asilo, che sono

ammesse provvisoriamente o riconosciute come rifugiati, e che l’autorità

cantonale è tenuta a comunicare all’UFR. Se così non fosse, le parti non

avrebbero alcuna possibilità d’insorgere contro un’omissione delle

autorità, in particolare dell’autorità inferiore, e sarebbero esposte, senza

loro colpa, a grave pregiudizio (R. Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove

nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in Festschrift

Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 89).

bc) Da quanto esposto, discende che nel caso concreto l’atto di matrimonio

dell’istante, benché mancante, va assimilato a un fatto che risulta dagli

atti, fatto di cui la Commissione, nella sentenza del 22 marzo 1999, non ha

potuto tenere conto.

c) Il non tenere conto di un fatto rilevante dev’essere dovuto a svista. La

svista presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria volontà, di

prendere in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente

dallo stesso, e quindi abbia ignorato, nel proprio giudizio, che una determinata

circostanza si è realizzata, oppure che l’abbia percepito in modo inesatto,

attribuendogli un contenuto che non ha, segnatamente scostandosi

inavvertitamente dal suo tenore letterale. La natura stessa della svista si

riferisce ad un’errata percezione e ricognizione, non a un errato

apprezzamento (cfr. R. Forni, op. cit., pag. 95).

1999 / 26 - 167

Nella fattispecie è palese che la CRA non ha tenuto conto per svista,

poiché lo ignorava, di un fatto che va considerato parte integrante degli atti

di causa.

d) I fatti devono inoltre essere rilevanti per il giudizio, vale a dire

suscettibili di modificare la sentenza di merito in senso favorevole all’istante.

Se i fatti di cui l’autorità di ricorso non ha tenuto conto sono ininfluenti

o equivalenti, la domanda non può essere accolta.

Allorquando l’UFR ha sospeso a tempo indeterminato il trattamento della

domanda d’asilo inoltrata da uno dei coniugi, la Commissione, adita con un

ricorso avverso una decisione di rigetto dell’asilo e d’allontanamento

concernente l’altro coniuge, non è in grado di giudicare né sul quesito

della qualità di rifugiato e dell’asilo, né su quello dell’allontanamento

(e della sua esigibilità) di quest’altro coniuge (

GICRA

1999, n. 1, pag. 6

consid. 2e e 3).

Orbene, considerato che l’UFR ha di fatto sospeso per una durata

indeterminata il trattamento della domanda d’asilo del marito dell’istante,

se la Commissione fosse stata a conoscenza del matrimonio dell’istante

medesima, tale circostanza sarebbe stata, sulla base della giurisprudenza,

idonea a modificare il giudizio di merito in senso favorevole alla parte.

6. Resta da esaminare se l’istante avrebbe potuto invocare il motivo di cui

si prevale, vale a dire il suo matrimonio, nell’ambito della procedura di

ricorso, nel qual caso tale motivo non darebbe adito a revisione.

Come indicato precedentemente, l’art. 126a dell’Ordinanza sullo stato

civile dispone che l’ufficio dello stato civile comunica all’UFR i matrimoni

concernenti i richiedenti l’asilo. Inoltre, giusta l’art. 57 PA, l’UFR

trasmette alla Commissione gli atti che vanno integrati all’incartamento, di

modo che l’autorità di ricorso sia in possesso dell’incartamento completo.

Pertanto, e ritenuto che l’atto di matrimonio di cui trattasi avrebbe, d’ufficio,

dovuto trovarsi nelle carte processuali, non si può rimproverare all’istante

una mancanza di diligenza per non avere prodotto un documento che poteva

presumere già in possesso dell’autorità giudicante.

©

04.06.02

Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 Resta da esaminare se l’istante avrebbe potuto invocare il motivo di cui si prevale, vale a dire il suo matrimonio, nell’ambito della procedura di ricorso, nel qual caso tale motivo non darebbe adito a revisione. Come indicato precedentemente, l’art. 126a dell’Ordinanza sullo stato civile dispone che l’ufficio dello stato civile comunica all’UFR i matrimoni concernenti i richiedenti l’asilo. Inoltre, giusta l’art. 57 PA, l’UFR trasmette alla Commissione gli atti che vanno integrati all’incartamento, di modo che l’autorità di ricorso sia in possesso dell’incartamento completo. Pertanto, e ritenuto che l’atto di matrimonio di cui trattasi avrebbe, d’ufficio, dovuto trovarsi nelle carte processuali, non si può rimproverare all’istante una mancanza di diligenza per non avere prodotto un documento che poteva presumere già in possesso dell’autorità giudicante. © 04.06.02

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

EMARK - JICRA - GICRA   1999 26/164

EMARK - JICRA - GICRA

1999 / 26

1999 /

26 - 164

Estratto della sentenza della CRA del 15 luglio 1999 nella causa M. J. P.

K., Sri-Lanka (revisione)

[

English Summary

]

Art. 66 cpv. 2 lett. b PA : fondatezza della revisione

quando un mezzo di prova decisivo, che avrebbe dovuto figurare d’ufficio nell’incarto,

non ha potuto essere preso in considerazione.

Il motivo di revisione di cui all’art. 66 cpv. 2 lett.

b PA può essere dato pure allorquando un fatto rilevante sia stato

disatteso dalla CRA, che lo ignorava, perché l’autorità inferiore,

benché obbligata a trasmettere un documento, l’ha conservato (consid.

5bb-5d).

Giusta l’art. 126a dell’Ordinanza sullo stato

civile, l’autorità cantonale è tenuta a comunicare all’UFR le

iscrizioni effettuate in un registro particolare, vale a dire le nascite, i

riconoscimenti di figli, i matrimoni e i decessi di persone che richiedono l’asilo,

che sono ammesse provvisoriamente o riconosciute come rifugiati. L’UFR è

poi tenuto a trasmettere tali informazioni alla CRA conformemente all’art.

57 cpv. 1 PA (consid. 6).

Art. 66 Abs. 2 Bst. b VwVG: Revision wegen

Nichtberücksichtigung eines entscheidwesentlichen Beweismittels, welches von

Amtes wegen hätte zu den Akten gereicht werden müssen.

Ist im Beschwerdeverfahren eine erhebliche Tatsache

deshalb nicht berücksichtigt worden, weil die Vorinstanz ein Dokument bei

sich behielt, obschon sie es der Beschwerdeinstanz hätte weiterleiten

müssen, kann dies einen Revisionsgrund im Sinne von Art. 66 Abs. 2 Bst. b

VwVG darstellen (Erw. 5bb-5d).

Gemäss Art. 126a der Zivilstandsverordnung sind die

Zivilstandsämter verpflichtet, dem BFF Eintragungen über Geburten,

Kindesanerkennungen, Trauungen und Todesfälle zu melden, welche

Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene oder anerkannte Flüchtlinge

betreffen. Das BFF ist daher verpflichtet, solche Informationen als

Bestandteil der Akten gemäss Art. 57 Abs. 1 VwVG der ARK zu übermitteln

(Erw. 6).

1999 / 26 - 165

Art. 66, al. 2, let. b PA : demande de révision admise

au motif qu’un moyen de preuve décisif qui aurait dû figurer d’office au

dossier de recours n’a pas pu être pris en considération.

Il peut y avoir motif à révision au sens de l’art.

66, al. 2, let. b PA, lorsqu’un fait déterminant n’a pas été pris en

considération en procédure de recours parce que l’autorité de première

instance a conservé par-devers elle un document qu’elle avait l’obligation

de transmettre à l’autorité de recours (consid. 5bb-5d).

Selon l’art. 126a de l’ordonnance sur l’état

civil, les offices de l’état civil sont tenus de communiquer à l’ODR

les inscriptions relatives aux naissances, reconnaissances d’enfants,

mariages et décès des personnes qui requièrent l’asile, qui ont été

admises provisoirement ou qui ont été reconnues réfugiées; dans

cette mesure, l’ODR a l’obligation de transmettre ces renseignements à

la CRA conformément à l’art. 57, al. 1 PA (consid. 6).

Riassunto dei fatti :

Il 27 gennaio 1999, l’UFR ha ricevuto dall’autorità cantonale competente

copia dell’atto di matrimonio dell’istante, il cui ricorso era allora

pendente dinanzi alla CRA. Tuttavia, siccome il foglio di trasmissione dell’autorità

cantonale comportava il solo riferimento al numero di procedura del marito dell’istante,

l’UFR ha dapprima inserito la copia dell’atto in questione solamente nell’incarto

del marito medesimo. Avrebbe invece dovuto essere accluso anche all’incarto

dell’istante che, a causa del ricorso pendente, si trovava presso la

Commissione, la quale ha infine pronunciato la sentenza su ricorso, oggetto

della presente revisione (art. 66 cpv. 2 lett. b PA), inconsapevole dell’intervenuto

matrimonio.

La CRA ha accolto la domanda di revisione.

Dai considerandi:

5.  ()

bb) Si pone pertanto il quesito di sapere se il motivo di revisione dell’art.

66 cpv. 2 lett. b PA sia adempito anche allorquando un fatto rilevante sia

stato

1999 / 26 - 166

disatteso, non per svista della Commissione, ma perché l’autorità

inferiore, che era tenuta a trasmettere un documento, l’ha trattenuto. Secondo

una giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 100 III 74 e DTF 42 II 76) va

assimilato a un fatto contenuto negli atti l’incartamento completo che l’autorità

inferiore era tenuta di trasmettere all’autorità di ricorso ai sensi dell’art.

57 PA (per i diversi tipi di ricorso al Tribunale federale gli art. 56, 72, 76,

80, 93 cpv. 1 e 100 cpv. 2 OG; cfr. J.-F. Poudret, Commentaire de la loi

fédérale d’organisation judiciaire, Volume 2, Berna 1990, ad art. 56 OG), ma

che in violazione di siffatta disposizione non ha trasmesso. Trattasi per

esempio della busta che fa fede della data d’invio di un ricorso erroneamente

indirizzato all’UFR o di una lettera d’accompagnamento con la firma del

ricorrente omessa nell’atto di ricorso (J.-P. Poudret, op. cit., Volume 5,

Berna 1992, ad art. 136 lett. d OG). In materia d’asilo può riguardare, per

esempio, documenti che d’ufficio devono essere inseriti nell’incartamento da

parte dell’autorità inferiore. E’ questo il caso, conformemente all’art.

126a dell’Ordinanza sullo stato civile (RS 211.112.1), delle iscrizioni

effettuate in un registro particolare, vale a dire le nascite, i riconoscimenti

di figli, i matrimoni e i decessi di persone che richiedono l’asilo, che sono

ammesse provvisoriamente o riconosciute come rifugiati, e che l’autorità

cantonale è tenuta a comunicare all’UFR. Se così non fosse, le parti non

avrebbero alcuna possibilità d’insorgere contro un’omissione delle

autorità, in particolare dell’autorità inferiore, e sarebbero esposte, senza

loro colpa, a grave pregiudizio (R. Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove

nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in Festschrift

Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 89).

bc) Da quanto esposto, discende che nel caso concreto l’atto di matrimonio

dell’istante, benché mancante, va assimilato a un fatto che risulta dagli

atti, fatto di cui la Commissione, nella sentenza del 22 marzo 1999, non ha

potuto tenere conto.

c) Il non tenere conto di un fatto rilevante dev’essere dovuto a svista. La

svista presuppone che il giudice abbia omesso, contro la propria volontà, di

prendere in considerazione un atto di causa, rispettivamente un fatto emergente

dallo stesso, e quindi abbia ignorato, nel proprio giudizio, che una determinata

circostanza si è realizzata, oppure che l’abbia percepito in modo inesatto,

attribuendogli un contenuto che non ha, segnatamente scostandosi

inavvertitamente dal suo tenore letterale. La natura stessa della svista si

riferisce ad un’errata percezione e ricognizione, non a un errato

apprezzamento (cfr. R. Forni, op. cit., pag. 95).

1999 / 26 - 167

Nella fattispecie è palese che la CRA non ha tenuto conto per svista,

poiché lo ignorava, di un fatto che va considerato parte integrante degli atti

di causa.

d) I fatti devono inoltre essere rilevanti per il giudizio, vale a dire

suscettibili di modificare la sentenza di merito in senso favorevole all’istante.

Se i fatti di cui l’autorità di ricorso non ha tenuto conto sono ininfluenti

o equivalenti, la domanda non può essere accolta.

Allorquando l’UFR ha sospeso a tempo indeterminato il trattamento della

domanda d’asilo inoltrata da uno dei coniugi, la Commissione, adita con un

ricorso avverso una decisione di rigetto dell’asilo e d’allontanamento

concernente l’altro coniuge, non è in grado di giudicare né sul quesito

della qualità di rifugiato e dell’asilo, né su quello dell’allontanamento

(e della sua esigibilità) di quest’altro coniuge (

GICRA

1999, n. 1, pag. 6

consid. 2e e 3).

Orbene, considerato che l’UFR ha di fatto sospeso per una durata

indeterminata il trattamento della domanda d’asilo del marito dell’istante,

se la Commissione fosse stata a conoscenza del matrimonio dell’istante

medesima, tale circostanza sarebbe stata, sulla base della giurisprudenza,

idonea a modificare il giudizio di merito in senso favorevole alla parte.

6. Resta da esaminare se l’istante avrebbe potuto invocare il motivo di cui

si prevale, vale a dire il suo matrimonio, nell’ambito della procedura di

ricorso, nel qual caso tale motivo non darebbe adito a revisione.

Come indicato precedentemente, l’art. 126a dell’Ordinanza sullo stato

civile dispone che l’ufficio dello stato civile comunica all’UFR i matrimoni

concernenti i richiedenti l’asilo. Inoltre, giusta l’art. 57 PA, l’UFR

trasmette alla Commissione gli atti che vanno integrati all’incartamento, di

modo che l’autorità di ricorso sia in possesso dell’incartamento completo.

Pertanto, e ritenuto che l’atto di matrimonio di cui trattasi avrebbe, d’ufficio,

dovuto trovarsi nelle carte processuali, non si può rimproverare all’istante

una mancanza di diligenza per non avere prodotto un documento che poteva

presumere già in possesso dell’autorità giudicante.

©

04.06.02