Sachverhalt
A. Con scritto del 20 dicembre 2012, la richiedente ha chiesto l'avvio di un procedimento formale per la verifica dei costi e dei ricavi 2011 per l'utilizzazione del livello di rete 1 a lei dichiarati dalle società di rete. La richiedente ha chiesto inoltre l'intervento delle società di rete e dei conferenti in natura nel procedimento nonché la sospensione del procedimento fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernenti i costi e le tariffe 2009 e 2010 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (act. 11). 2 II 5 febbraio 2013, su richiesta della richiedente, la Segreteria tecnica della EICom (ST EICom) ha avviato il procedimento 212-00048 (preced.: 952-13-008) per la verifica delle differenze di copertura del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2011 (act. 12 e 13). 3 Con decisione incidentale del 13 maggio 2013, è stata sospeso il procedimento 212-00048 fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso concernenti i costi e le tariffe 2009 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00004 [preced.: 952-08-005], qui di seguito «decisione tariffale 2009»), i costi e le tariffe 2010 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00005 [preced.: 952-09-1311, qui di seguito «decisione tariffale 2010»), i costi e le tariffe 2011 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00008 [preced.: 952-10-017], qui di seguito «decisione tariffale 2011 »), nonché i costi e le tariffe 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00017 [preced.: 952-11-018], qui di seguito «decisione tariffale 2012») (act. 14). B. 4 Con scritto del 28 maggio 2013, la richiedente ha chiesto l'avvio di un procedimento formale per la verifica dei costi e dei ricavi 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 a lei dichiarati dalle società di rete. La richiedente ha anche chiesto l'intervento delle società di rete e dei conferenti in natura nel procedimento nonché la sospensione del procedimento fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernente i costi e le tariffe 2009-2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 e il procedimento 212-00048 concernente le differenze di copertura 2011 (act. 18). 5 II 18 giugno 2013, su richiesta della richiedente, la ST EICom ha avviato il procedimento 212-00058 (preced.: 952-13-024) per la verifica delle differenze di copertura del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2012 (212-00048) (act. 19 e 20). 6 Con decisione incidentale del 17 ottobre 2013, è stato sospeso il procedimento 212-00058 fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernente la decisione tariffale 2009, la decisione tariffale 2010, la decisione tariffale 2011, la decisione tariffale 2012, nonché le differenze di copertura 2011 (act. 21). 7 Con decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 la EICom stabiliva i valori regolatori residui degli impianti della rete di trasporto della partecipante al procedimento (act. 27). C. 8 Prima della ripresa formale dei procedimenti 212-00048 e 212-00058, il 21 marzo 2019 la ST EICom ha condotto un incontro informativo concernente l'ulteriore procedura da seguire nei suddetti procedimenti (act. 15 e 15a nonché 22 e 22a). 9 A seguito di questo incontro informativo, alla EICom sono pervenuti vari scritti dalle parti interessate che hanno esposto le proprie preoccupazioni sulla procedura scelta dalla EICom. Tra I'altro, è stata messa in discussione l'ammissibilità della valutazione finale prevista in aggiunta al procedimento relativo alle 4/32
differenze di copertura. La ST EICom ha in seguito comunicato alle parti che avrebbe esaminato le preoccupazioni da loro espresse. Per questo motivo, la ripresa del procedimento ha subito un ritardo (act. 17 e 24). LO 10 Con scritto del 23 agosto 2019, la ST EICom ha comunicato alle parti che, tenendo conto delle preoccupazioni da loro espresse, ha cambiato la procedura, rinunciando ad effettuare una valutazione finale separata. La ST EICom ha ripreso i procedimenti 212-00048 e 212-00058, riunendoli sotto un unico numero di procedimento per ogni ex proprietario della rete di trasporto (PRT). Inoltre le parti sono state informate che gli atti per esse rilevanti dei procedimenti 212-0008 (verifica delle tariffe 2011), 212- 00017 (verifica delle tariffe 2012), 212-00048 (procedimento iniziale relativo alle differenze di copertura
2011) e 212-00058 (procedimento iniziale relativo alle differenze di copertura 2012) sono stati integrati nel presente procedimento (act. 28 e 29). E. 11 Con e-mail del 3 settembre 2019, alla partecipante al procedimento è stato trasmesso per via elettronica un modulo di rilevamento con relativa guida alla compilazione e un questionario, da rispedire debitamente compilati e firmati alla EICom entro il 4 ottobre 2019 (act. 32). 12 Con e-mail del 2 ottobre 2019, la partecipante al procedimento ha inviato il modulo di rilevamento e il questionario debitamente compilati (act. 33). 13 Con e-mail del 9 ottobre 2019, alla partecipante al procedimento è stato chiesto di rispondere ad alcune domande supplementari (act. 34). La partecipante al procedimento ha risposto a queste domande con e-mail del 9 ottobre 2019 (act. 35). F. 14 Con scritti del 16 giugno 2020 alla richiedente e alla partecipante al procedimento è stato chiesto di rispondere ad ulteriori domande (act. 38 e 39). Con e-mail del 20 e 29 luglio 2020, alla partecipante al procedimento è stato inoltre richiesto il rapporto IFBC (act. 43 e 44). Le risposte sono state inoltrate con lettere ed e-mail del 7 luglio 2020 da parte della richiedente (act. 42). Con lettera ed e-mail del 31 luglio 2020, la partecipante al procedimento ha fornito risposte relative al trattamento delle DC 2009-2012 nonché alle domande supplementari (act. 45). 15 Con scambio di e-mail del 31 agosto e 1 settembre 2020 sono stati richiesti e forniti ulteriori chiarimenti in merito alle differenze di copertura (act. 48 e 49). G. 16 Con scritto del 12 ottobre 2020, alle parti coinvolte nel procedimento è stata inviata per presa di posizione una bozza della decisione (act. 55). 1 relativi allegati sono stati spediti il 13 e 14 ottobre 2020 (57-59). Con scritto del 9 novembre 2020 (act. 66) e e-mail del 23 novembre 2020 (act. 70), le parti hanno inoltrato le loro prese di posizione. 17 Mentre la partecipante al procedimento dichiarava di essere d'accordo con la bozza di decisione, la richiedente chiedeva the al numero 6 del dispositivo fosse visibile anche il pagamento netto alla fine del 2019 the risulta dal saldo delle differenze di copertura e dagli interessi. Cid concretizzerebbe i diritti e gli obblighi risultanti dalla decisione e contribuirebbe alla sicurezza giuridica (act. 66, n. marg. 5 e seg.). 5/32
18 Le prese di posizione sono state trasmesse alle altre parti l'11 novembre 2020 (act. 68) e il l' dicembre 2020 (act. 71). H. 19 Con scritto del 12 ottobre 2020, la bozza della decisione è stata trasmessa per parere al Sorvegliante dei prezzi (act. 56). 20 Con scritto del 2 novembre 2020, il Sorvegliante dei prezzi ha presentato il suo parere sulla bozza della decisione del 12 ottobre 2020 (act. 64). 21 La presa di posizione è stata trasmessa alle parti il 3 novembre 2020 (act. 65). 22 Se necessario, nei seguenti considerandi si ritornerà sulle particolarità della fattispecie nonché sui menzionati scritti e prese di posizione. 6132
II Considerandi 1 Competenza 23 Secondo l'articolo 22 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), la EICom vigila sul rispetto della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione. La EICom è competente in particolare per verificare in caso di controversia e d'ufficio i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete (art. 22 cpv. 2 lett. a e b LAEI). 24 La legislazione in materia di approvvigionamento elettrico (LAEI e ordinanza 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico [OAEI; RS 734.71]) contiene varie disposizioni relative alla composizione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14 e 15 LAEI; art. 12-19 OAEI). 25 Per calcolare le differenze di copertura, i ricavi di un anno tariffario vengono confrontati con i costi effettivi dell'anno in questione. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 e il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono effettuati nell'ambito del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. La presente decisione riguarda pertanto ambiti centrali della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico. 26 Alla EICom compete pertanto l'emanazione della presente decisione. La decisione è emanata su richiesta della richiedente (cfr. n. marg. 1 e 4). 2 Parti, diritto di audizione, segreti di affari 2.1 Parti 27 Secondo l'articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. 28 La richiedente ha presentato alla EICom una richiesta di emanazione di una decisione. È quindi la destinataria materiale della decisione, nonché parte conformemente all'articolo 6 PA. 29 La partecipante al procedimento era parte ai procedimenti 212-00008 e 212-00017 relativi ai costi e alle tariffe 2011 e 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 nonché al procedimento 25-00017 relativo alla determinazione del valore residuo al 31 dicembre 2012 degli impianti del livello di rete 1 trasferiti alla richiedente tramite «asset deal» (cfr. n. marg. 42). II presente procedimento ha come oggetto la determinazione dei costi computabili relativi a questi impianti nonché delle differenze di copertura 2011 e 2012 a cui ha diritto rispettivamente che deve la partecipante al procedimento. Anche la partecipante al procedimento ha quindi qualità di parte. 2.2 Diritto di audizione 30 Nel presente procedimento, alle parti è stata data la possibilità di prendere posizione. Con scritto del 12 ottobre 2020, la bozza della decisione è stata trasmessa a tale scopo alle parti (act. 55). Le richieste avanzate dalle parti e le motivazioni addotte sono trattate nella valutazione materiale. In tal modo è garantito il diritto delle parti di essere sentite (art. 29 PA).
2.3 Segreti di affari 31 Secondo l'articolo 26 capoverso 2 LAEI, le persone incaricate dell'esecuzione della LAEI non possono rivelare segreti di fabbricazione o di affari. Conformemente all'articolo 27 capoverso 1 lettere a e b PA, l'autorità pub negare l'esame degli atti solamente se un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone o un interesse privato importante esigano l'osservanza del segreto. 32 La partecipante al procedimento è stata informata con scritto del 23 agosto 2019 che la EICom parte dal presupposto che non fa valere nessun segreto di affari nei confronti della richiedente. Nel caso la partecipante al procedimento ritenesse che i valori da esaminare nel presente procedimento siano segreti di affari, avrebbe dovuto motivarne la ragione. Senza un'esplicita dichiarazione della partecipante al procedimento, la EICom avrebbe concesso alla richiedente la visione di tutti gli atti senza annerirne nessuna parte (act. 28). 33 La partecipante al procedimento non ha fatto valere alcun segreto di affari nei confronti della richiedente. 3 Contesto e oggetto del procedimento 34 Secondo l'articolo 33 capoverso 4 LAEI, al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della LAEI nello specifico fino a fine 2012 (cfr. RU 2007 6827), le imprese d'approvvigionamento elettrico devono trasferire la rete di trasporto a livello nazionale alla società nazionale di rete. In compenso vengono loro attribuite azioni della società di rete ed eventualmente altri diritti. Le diminuzioni di valore superiori sono compensate dalla società nazionale di rete (decisione della EICom 25-00003 [preced.: 928-10-002] del 20 settembre 2012; cfr. anche decisione della EICom 25-00074 del 20 ottobre 2016). 35 Per l'effettuazione del trasferimento di cui all'articolo 33 capoverso 4 LAEI, nel settore era attivo inizialmente il progetto GO! e successivamente il progetto GO+!, sotto la direzione della richiedente. II settore è stato molto attivo nell'ambito di questi progetti. All'inizio del 2013, sono stati trasferiti alla richiedente tramite «share deal» gli impianti di 17 dei 18 ex PRT che partecipavano al progetto GO! (cfr. n. marg. 42 e art. 22 degli statuti della Swissgrid SA, versione del 4 dicembre 2019, disponibile su: www.swissgrid.ch > Chi siamo > Azienda > Governo societario > Statuti e codice di condotta, qui di seguito «statuti Swissgrid»). L'ultimo ex PRT del progetto GO! ha trasferito i suoi impianti nel 2015 (cfr. art. 22b statuti Swissgrid). 36 Con decisione 241-00001 (preced.: 921-10-005) dell'11 novembre 2010 concernente la definizione e la delimitazione della rete di trasporto, la EICom ha stabilito quali linee e quali impianti accessori rientrano nella rete di trasporto e devono quindi essere trasferite alla richiedente. Tra le altre cose, ha sancito che le linee derivate non appartengono alla rete di trasporto e, pertanto, non devono essere trasferite alla richiedente. Ha invece precisato che, da quel momento, le linee derivate che dopo un potenziamento della rete diventano parte della rete di trasporto magliata appartengono alla rete di trasporto e devono essere trasferite alla richiedente (cfr. n. 10 del dispositivo). Tale decisione è stata impugnata. 37 II Tribunale amministrativo federale ha accolto i ricorsi in merito in varie sentenze del luglio 2011 (procedimenti A-8884/2010, A-95/2011, A-102/2011, A-119/2011, A-120/2011, A-124/2011, A-157/2011) e abrogato il numero 10 del dispositivo della decisione della EICom 241-00001 dell'11 novembre 2010. Ha invece stabilito che le linee derivate (con o senza carattere di approvvigionamento) rientrano nella rete di trasporto e, come tali, devono essere trasferite alla richiedente (cfr. ad es. sentenza A-120/2011, n. 1 e 2 del dispositivo). 38 Con decisione 25-00003 del 15 agosto 2013, la EICom ha in seguito parzialmente riconsiderato la sua decisione 241-00001 dell'11 novembre 2010 e stabilito, tra le altre cose, che le linee derivate (con o senza carattere di approvvigionamento) che funzionano a livello di tensione 220/380 kV, fatto salvo il 8/32
numero 2 del dispositivo, appartengono alla rete di trasporto e devono quindi essere trasferite alla richiedente (n. 1 del dispositivo), nonché the le linee e gli impianti accessori nel passaggio dalla rete di trasporto aile centrali nucleari, in particolare le linee derivate, non sono oggetto del procedimento. L'oggetto del procedimento è stato limitato a tutte le altre linee derivate (n. 2 del dispositivo). 39 Da tale riconsiderazione della decisione 241-00001 dell'11 novembre 2010 è emerso che altri impianti fanno parte della rete di trasporto. Gli impianti in questione sono stati riuniti nell'ambito del progetto GO+! e trasferiti alla richiedente in progetti di trasferimento separati a partire dal 2014 (cfr. art. 22a e segg. statuti Swissgrid). 40 Su richiesta dei vari conferenti in natura partecipanti al progetto GO+!, dopo ogni conferimento in natura («asset deal»; cfr. n. marg. 42) la EICom ha emanato una decisione in cui stabilisce il valore regolatorio degli impianti trasferiti (qui di seguito «decisioni asset deal»; cfr. fra le altre decisione 25-00100 del 11
settembre 2019 concernente la determinazione del valore residuo degli impianti trasferiti alla richiedente nonché la definizione dei costi di rete computabili). 41 Nella sua decisione 25-00003 del 20 settembre 2012, la EICom ha definito l'approccio di valutazione da impiegare per determinare il numero di azioni della richiedente e l'entità degli altri eventuali diritti supplementari the devono essere attribuiti aile società madre per il trasferimento. L'importo esatto in franchi dei costi del capitale regolatori computabili non era oggetto della decisione summenzionata. Per il valore regolatorio degli impianti ripresi dalla richiedente, si rimandava alla decisione tariffale 2012, nonché ai precedenti procedimenti di verifica delle tariffe (decisione della EICom 25-00003 del 20 settembre 2012, cosiddetta «Bewertungsve►fügung», n. marg. 40). Alcuni ex PRT hanno interposto ricorso contro la decisione. Con sentenza A-5581/2012 dell'11 novembre 2013, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente annullato la decisione e ha rinviato alla EICom la questione della nuova determinazione del valore determinante per il trasferimento della rete di trasporto. In seguito al rinvio alla EICom, alcune parti hanno discusso come fissare il valore determinante per il trasferimento della rete di trasporto conformemente aile prescrizioni giuridiche stabilite nella sentenza del Tribunale amministrativo federale. Successivamente è stato presentato alla EICom un contratto tra la richiedente e vari ex PRT concernente i metodi di valutazione per gli impianti e i fondi della rete di trasporto. La EICom ha quindi definito i metodi di valutazione sulla base del contratto presentato dagli ex PRT (decisione della EICom 25-00074 del 20 ottobre 2016). 42 In seguito ai processi di trasferimento a partire dal 2013, Swissgrid ha finora ripreso circa 17'000 pacchetti di dati concernenti gli impianti nei suoi attivi immobilizzati regolatori. Gli impianti sono stati trasferiti dal progetto GO! mediante l'acquisto di azioni delle imprese che detenevano gli impianti («share deal»; art. 22 e 22b statuti Swissgrid) e la successiva fusione di queste imprese con la richiedente (cfr. tra gli altri Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] del 28 giugno 2013). Delle imprese partecipanti al progetto GO+! la richiedente ha ripreso i singoli impianti («asset deal»; art. 22a e segg. Statuti Swissgrid). 43 II valore regolatorio degli impianti ripresi nell'ambito del progetto GOI è determinato dalla EICom nel presente procedimento e in altri procedimenti per il calcolo delle differenze di copertura degli anni 2011 e 2012. Devono essere calcolate le differenze di copertura tra le decisioni tariffali 2011 e 2012 sulla base dei costi computabili, sanciti con riferimento all'anno base, e i costi effettivi ancora da verificare degli anni 2011 e 2012. 44 Prima di trasferire i propri impianti alla richiedente all'inizio del 2013 rispettivamente all'inizio 2015 (cfr.
n. marg. 35), gli ex PRT hanno dichiarato a quest'ultima i propri costi, sulla base dei quali la richiedente ha fissato le tariffe. 1 procedimenti per il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 concernono la fase precedente alla ripresa della rete di trasporto da parte della richiedente. 45 Tutti gli ex PRT che hanno ricevuto una decisione della EICom sui costi nell'ambito delle decisioni sulle tariffe 2011 e/o 2012, inclusa la partecipante al procedimento, sono parti a un procedimento relativo alle 9/32
differenze di copertura 2011-2012, a meno the non avessero trasferito i loro impianti a un altro ex PRT già prima del passaggio alla richiedente. 46 Nell'ambito dei procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012, i costi sono stati calcolati e disposti tramite decisione secondo il principio dell'anno di base (decisioni tariffali 2009-2012). La differenza tra i costi computabili di questi anni, sanciti con riferimento all'anno base, e i costi effettivi viene corretta attraverso le differenze di copertura (art. 19 cpv. 2 OAEI nonché cap. 13). Le differenze di copertura per il 2009 e il 2010 sono state calcolate nell'ambito del procedimento sulla verifica delle tariffe 2012 (decisione tariffale 2012). 47 1 costi effettivi 2011 e 2012 sono determinanti per fissare definitivamente i costi computabili per le tariffe 2011 e 2012. L'obiettivo del presente procedimento relativo alle differenze di copertura è sostituire i valori pianificati per il 2011 e il 2012 con i valori effettivi. Per il calcolo delle differenze di copertura vengono confrontati i ricavi disposti per il 2011 e il 2012 (decisioni tariffali 2011 e 2012) con i costi effettivi del rispettivo anno emersi dal procedimento relativo alle differenze di copertura. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 come pure il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono oggetto del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. 48 Non sono oggetto del procedimento relativo alle differenze di copertura 2011 e 2012 i costi effettivi 2011 e 2012 già disposti dalla EICom tramite decisioni concernenti impianti della rete di trasporto che sono stati trasferiti alla richiedente tramite «asset deal» a partire dal 2014. Nell'ambito di queste decisioni sono stati stabiliti dove necessario, oltre al valore regolatorio anche i costi di rete computabili della rete di trasporto fino al momento del passaggio alla richiedente. Questi costi di rete sono stati calcolati sulla base dei valori effettivi, quindi non vi sono differenze di copertura da determinare. 49 Per la partecipante al procedimento esiste già una decisione «asset deal» con la quale è stato determinato il valore residuo al 31 dicembre 2012 degli impianti trasferiti alla richiedente, nonché il metodo di calcolo e i concetti soggiacenti (decisione della EICom 25-00017 del 18.09.2014). Tuttavia, nell'ambito della decisione 25-00017 non sono stati determinati i costi di rete computabili totali e quindi le differenze di copertura. II presente procedimento ha quindi come oggetto la determinazione di questi valori, basandosi per quanto riguarda i costi del capitale sui valori regolatori residui al 31 dicembre 2012, nonché sul metodo di calcolo e sui concetti soggiacenti stabiliti nell'ambito della decisione 25-00017 del 18 settembre 2014. 4 Diritto applicabile 50 La presente decisione tiene conto della giurisprudenza più recente relativa a tutte le decisioni della EICom e alle sentenze dei tribunali relative ai procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012 della rete di trasporto (decisioni tariffali 2009-2012) nonché concernenti la rete di distribuzione. Considera anche la prassi più attuale della EICom per quanto concerne il diritto in materia di approvvigionamento elettrico. 51 Si applicano la legge sull'approvvigionamento elettrico, versione del 1° giugno 2019, e l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, versione del 1° gennaio 2020. 5 Valori effettivi 52 Le tariffe della rete di trasporto sono state verificate secondo il principio dell'anno base, secondo il quale i costi computabili per un anno tariffario vengono definiti basandosi sull'ultimo anno di esercizio concluso. II divario tra i valori pianificati computabili per l'anno base e i valori effettivi computabili per l'anno tariffario viene compensato mediante le differenze di copertura (cfr. tra le altre decisione della EICom 212-00017 del 15 febbraio 2015, n. marg. 39). 10/32
53 II calcolo delle differenze di copertura per gli anni tariffari corrispondenti è effettuato sulla base del principio di cui all'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2019, cfr. decisione tariffale 2012, n. marg. 158 e segg.). Non vengono quindi più verificati i valori degli impianti dell'anno base, ma i valori effettivi degli impianti per l'anno tariffario e i costi di capitale calcolati sulla base di tali valori. Questo approccio à stato appoggiato dal Tribunale amministrativo federale nella sua sentenza A-2876/2010 del 20 giugno 2013 (consid. 5.1). Come costi di esercizio sono considerati i costi effettivamente sostenuti nell'anno tariffario (sentenza del Tribunale federale 2C_969/2013, 2C_985/2013 del 19 settembre 2013, consid. 7.5 a contrario, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8632/2010 del 19 settembre 2013, consid. 1.3; decisione tariffale 2012, n. marg. 66). 54 1 costi effettivi 2011 e 2012 sono pertanto determinanti per fissare definitivamente i costi computabili per le tariffe 2011 e 2012. L'obiettivo del presente procedimento relativo alle differenze di copertura è sostituire i valori pianificati per il 2011 e il 2012 con i valori effettivi. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 come pure il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono oggetto del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. 6 Costi di esercizio 6.1 Osservazioni generali 55 Per costi d'esercizio di cui all'articolo 15 capoverso 2 LAEI si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra essi figurano in particolare i costi per la Ioro manutenzione. 56 Inoltre, i costi di esercizio sono computabili solo se sono necessari per l'esercizio di una rete sicura, performante ed efficiente (art. 15 cpv. 1 LAEI). Infine, sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività (art. 10 cpv. 1 LAEI), nonché quelle tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione. La rete di trasporto doveva essere separata dalla rete di distribuzione non solo sotto il profilo contabile (art. 11 cpv. 1 LAEI), ma anche sotto il profilo giuridico (art. 33 cpv. 1 LAEI). 57 Sulla base della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, i costi di esercizio computabili sono solo i costi effettivi (cfr. n. marg. 53). Secondo la prassi della EICom i costi d'esercizio netti rappresentano i costi d'esercizio computabili, vale a dire che gli eventuali ricavi da compensazione interna, gli altri ricavi d'esercizio, le prestazioni proprie attivate e i ricavi straordinari devono essere detratti (decisione tariffale 2012, tabella 1). 58 A causa di un errore in una formula, nella scheda «Resoconto 2011-2012» sono stati riportati erroneamente i costi di esercizio lordi della scheda «2-B 2011-2012» (celle D37 e K37). Per i costi d'esercizio fatti valere, la EICom non si basa quindi sui costi indicati nella scheda «Resoconto 2011- 2012» del modulo di rilevamento, bensi sui costi d'esercizio indicati nella scheda «2-B 2011-2012» (cella D37 meno cella D17 per il 2011 e cella K37 meno cella K17 per il 2012) del medesimo modulo. 6.2 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2011 59 Per l'anno tariffario 2011, la partecipante al procedimento fa valere costi di esercizio dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 31, modulo di rilevamento, scheda «2-B 2011-2012», cella D37). 60 1 costi di esercizio effettivi fatti valere per l'anno tariffario 2011 sono aumentati di _ franchi rispetto ai costi di esercizio pianificati sanciti nella decisione tariffale 2011. Tale aumento è da ricondurre 11/32
principalmente al fatto the in precedenza non erano stati indicati i costi legati alle imposte. 1 costi di esercizio Patti valere al 31 dicembre 2011 di _ franchi vengono accettati (Tabella 1, colonna 11). m Metarlsle e awrei ooms puro Spew da Spots par tröuH s Totale wsti Sottrulone di: »111 prestszloMdi Spotepsril w ne mpeneazio prestulonlapk Spots d'esercizlo Altriproventl Totale Costi tsrzl personele Interna entipubblici Attrespew straordlnerN Imposte dichiaraliella d'eaercizio Cortezione d'esercizio dichiarate dichiarate dichiarate dichiarate dichiarate Elcom dichiarati della EICom computabili AIL Sernzi SA Tabella 1 Costi di esercizio computabili per l'anno tariffario 2011 6.3 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2012 61 Per l'anno tariffario 2012, la partecipante al procedimento fa valere costi di esercizio dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 31, modulo di rilevamento, scheda «2-B 2011-2012», cella K37). 62 1 costi di esercizio effettivi Patti valere per l'anno tariffario 2012 sono aumentati di _ franchi rispetto ai costi di esercizio pianificati sanciti nella decisione tariffale 2012. Tale incremento à da ricondurre all'aumento dei costi legati alle imposte, ma principalmente al fatto the in precedenza non era stata dichiarata una consulenza legale. 63 In effetti, nel conto economico 2012 presentato nella scheda «2-B 2011-2012» del modulo di rilevamento, alla voce «Altre spese» la partecipante indica un importo pari a - franchi, inserendo nel campo note la seguente spiegazione: «Consulenza legale passaggio NE1 a Swissgrid». Secondo quanto spiegato dalla partecipante al procedimento, si tratterebbe di costi legati ad una causa relativa all'antenna (Stichleitung) Magadino-Manno che avrebbe dovuto essere trasferita alla richiedente. La partecipante al procedimento nella lettera del 31 luglio 2020 (act. 45, risposta 12) spiega che lei insieme a Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, rappresentate da un avvocato, hanno inoltrato ricorso contro il punto 10 della decisione della EICom 241-00001 che stabiliva che le linee derivate (Stichleitungen) non dovessero appartenere al livello di rete (LR) 1 e quindi non avrebbero dovuto essere cedute alla richiedente. 1 Tribunali hanno invece stabilito che le linee derivate e quindi anche la linea Magadino-Manno di proprietà della partecipante al procedimento era da considerare parte del LR1 (cfr. anche n. marg. 36 e seg.). 1 costi legali del patrocinio ammontano a franchi da cui bisogna detrarre la fattura finale comprendente gli indennizzi spese di franchi che era sfuggita alla partecipante al procedimento. Il totale dei costi le ali al netto degli indennizzi, indicato alla posizione «Altre spese dichiarate», ammonta quindi a franchi. 64 In conclusione, la correzione dei costi legali di - franchi comporta costi di esercizio computabili dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012, ossia una diminuzione di _ franchi (Tabella 2, colonna 11). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Materlais e merci come pure Spew da Spesa per tributi s Totale costi Sottrazlorts di: 2012 prwtazionidi Speseperk compensazione prestazbnlapk Spots d'otsrcizlo Akriprowntl Totalscostl terzi penonale IrKerna entipubbllei . Akrespote straordinarie Imposte dichiaratieka d'otercfzb Correztons d'esercizb dlohlerat7 dichiarate dlohlarate dichiarate ' dichiarate dichiarate dichiarate EICom dlchlerati ddleElCom com tsbW . All Serr.z~ SA Tabella 2 Costi di esercizio computabili per l'anno tariffario 2012 iNISM!
7 Valori degli impianti 7.1 Decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 65 Con decisione 25-00017 del 18 settembre 2014, la EICom ha già determinato i valori effettivi residui computabili degli impianti regolatori al 31 dicembre 2012 del livello di rete 1 della partecipante al procedimento, i quali ammontano a - franchi, nonché il metodo di calcolo e i concetti soggiacenti (act. 27). La conferma è stata data dalla partecipante al procedimento nel «Questionario sui valori degli impianti» (act. 33, riposta 1), nonché nella lettera di risposta del 31 luglio 2020 (act. 45). 66 Questi valori nonché il metodo di calcolo e i concetti soggiacenti fungono da base per il calcolo dei costi del capitale. 7.2 Ammortamento nel primo anno 67 Per determinare il valore residuo regolatorio, tutti gli impianti devono essere ammortizzati sulla base della loro durata di utilizzazione secondo l'articolo 13 capoverso 1 OAEI a partire dall'anno della messa in servizio (cfr. n. marg. 73 e segg.; decisione della EICom 25-00019 [preced.: 928-13-0111 e 25-00038 del 18 settembre 2014, n. marg. 42). 68 Essendo i valori residui computabili degli impianti regolatori già stati sanciti (cfr. cap. 7.1), non si impone un'ulteriore verifica del l'ammortamento nel primo anno. 7.3 Valutazione storica 7.3.1 Principi 69 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 LAD, i costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Nella sua sentenza del 3 luglio 2012, il
Tribunale federale ha stabilito che l'articolo 15 capoverso 3 LAEI si basa principalmente sui costi storici effettivi di acquisto e di costruzione. A suo avviso, il metodo della valutazione sintetica di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI viene utilizzato in via eccezionale se i costi iniziali non possono essere determinati in modo affidabile (DTF 138 II 465, consid. 6.2 e seg.). 70 In seguito, il Tribunale amministrativo federale ha ribadito più volte che con il metodo sintetico non si possono semplicemente colmare le lacune relative a singole parti di un impianto (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2786/2010 del 10 luglio 2013, consid. 4.2.3). II metodo sintetico determina sempre il valore complessivo dell'impianto. Le singole componenti di costo, ad esempio i costi di progetto o le prestazioni proprie non attivate, non sono quindi valutate separatamente dal resto dell'impianto. In una sentenza successiva, il Tribunale amministrativo federale ha precisato che nell'ambito della valutazione, se possibile, i singoli segmenti di linea devono essere chiaramente suddivisi e delimitati l'uno dall'altro. Se i segmenti in questione possono essere valutati separatamente senza limitazioni, devono essere considerati come singoli impianti. Inoltre, in linea di principio si deve valutare storicamente il maggior numero possibile di segmenti (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8638/2010 del 15 maggio 2014, consid. 5.3.4). 71 La EICom esamina pertanto il compendio degli attivi immobilizzati per sincerarsi the la valutazione storica e sintetica abbia avuto come oggetto l'intero impianto, non solo le sue singole parti. 72 Per determinare i costi iniziali di acquisto e di costruzione, ci si deve basare, per quanto possibile, sui costi effettivi di quel momento. L'articolo 13 capoverso 2 OAEI precisa anche che per costi di acquisto 13132
e di costruzione si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in questione. In questo modo, il legislatore ha voluto garantire che, il prezzo pagato in caso di passaggio di proprietà non abbia alcuna rilevanza per la determinazione dei costi del capitale. Con «costi iniziali di acquisto e di costruzione» si intendono i costi insorti in relazione con l'iniziale costruzione degli impianti e non i prezzi di acquisto pagati da un successivo acquirente (DTF 140 II 415, consid. 5.5.3 e 5.9). Tutti i valori degli impianti devono quindi essere rettificati, non considerando eventuali prezzi di acquisto, e i costi iniziali di acquisto e di costruzione devono essere impiegati conformemente all'articolo 15 LAEI, anche se si tratta di acquisti e trasferimenti di rete all'interno del gruppo da parte della società madre alla filiale (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00100 dell'11 settembre 2019, n. marg. 47). 7.3.2 Durata di utilizzazione 73 L'articolo 15 capoverso 3 lettera a LAEI stabilisce the gli ammortamenti calcolatori possono essere considerati costi del capitale computabili. Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 OAEI i gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i deversi impianti e parti di impianti. 74 Pöyry Energy AG è stata incaricata dalla conferenza dei direttori d'azienda di valutare la rete di trasporto al 31 dicembre 2005. Nel rapporto finale redatto da Pöyry Energy AG sono pure state stabilite le durate di utilizzazione per gli impianti della rete di trasporto (rapporto finale Pöyry del 12 febbraio 2007, qui di seguito «rapporto finale Pöyry», p. 15; act. 50). 75 Le durate di utilizzazione contenute nel rapporto finale Pöyry vengono considerate dalla EICom come adeguate e di conseguenza fungono da base per determinare le durate di utilizzazione degli impianti della rete di trasporto (act. 32, guida cap. 2.2). Nei procedimenti precedenti la EICom ha accettato delle durate di utilizzazione the si scostavano di +/- 5 anni rispetto a quelle secondo Pöyry. Anche nel procedimento attuale viene usata tale prassi. 76 Essendo i valori residui computabili degli impianti regolatori già stati sanciti (cfr. cap. 7.1), non si impone un'ulteriore verifica delle durate di utilizzazione. 7.3.3 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2011 77 Con e-mail del 2 ottobre 2020, la partecipante al procedimento fa valere valori residui dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33). 78 La valutazione residua storica degli impianti al 31 dicembre 2011 è basata sulla decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 (cfr. cap. 7.1). L'importo dichiarato dalla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2011 è conforme a questa decisione. 7.3.4 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2012 79 Con e-mail del 2 ottobre 2020, la partecipante al procedimento fa valere valori residui dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33). 80 La valutazione residua storica degli impianti al 31 dicembre 2012 è basata sulla decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 (cfr. cap. 7.1). L'importo dichiarato dalla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2012 è conforme a questa decisione. 14/32
7.4 Valutazione sintetica 7.4.1 Principi 81 Secondo l'articolo 13 capoverso 4 OAEI, i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. II metodo della valutazione sintetica viene utilizzato in via eccezionale, se i costi iniziali non possono essere determinati in modo affidabile (cfr. n. marg. 69). 82 II metodo sintetico non puô essere utilizzato semplicemente per colmare le lacune all'interno di un impianto. Esso determina sempre il valore complessivo dell'impianto. Le singole componenti di costo, ad esempio i costi di progetto o le prestazioni proprie non attivate, non sono quindi valutate separatamente dal resto dell'impianto. Gli impianti devono essere valutati integralmente tramite una valutazione storica oppure una sintetica (cfr. n. marg. 70). 7.4.2 Valori unitari 83 1 prezzi di sostituzione applicabili alla rete di trasporto sono stati determinati nel rapporto finale di Pöyry come costi unitari (rapporto finale Pöyry, p. 12 e segg.). La EICom ritiene the tali costi unitari siano adeguati e sono pertanto utilizzati nel presente procedimento come prezzi di sostituzione, ai sensi dell'articolo 13 capoverso 4 OAEI, per la valutazione sintetica (act. 32, guida cap. 2.3). 1 costi unitari secondo il rapporto finale Pöyry rappresentano il limite superiore dei prezzi di sostituzione ritenuti adeguati. 7.4.3 Indice 84 Secondo l'articolo 13 capoverso 4 OAEI, i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. La valutazione sintetica degli impianti della rete di trasporto segue in linea di principio il metodo stabilito congiuntamente dal settore secondo swissasset. Conformemente alla giurisprudenza attuale, per la retroindicizzazione dei valori sintetici nella rete di trasporto viene utilizzato l'indice Hösple (DTF 138 II 465, consid. 6.8.3, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8624/2010 del 19 giugno 2014, consid. 6.3.3). 7.4.4 Detrazione individuate 85 Anziché la detrazione del 20 per cento di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quando si utilizza l'indice del Hösple per la retroindicizzazione, dai valori determinati sinteticamente deve essere detratto 1'1,47 per cento, finché le singole imprese non possono dimostrare mediante una prova a campione rappresentativa the nel loro caso puô essere effettuata una detrazione individuale (inferiore) (cfr. tra le altre DTF 138 II 465, consid. 7.7, sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 6.3.3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2518/2012 del 7 gennaio 2014, consid. 3.5; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8624/2010 del 19 giugno 2014, consid. 6.6; decisione della EICom 212- 00005/212-00008 dell'11 aprile 2017, n. marg. 40 e seg.). 7.4.5 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2011 86 La partecipante al procedimento non fa valere valori sintetici al 31 dicembre 2011 (act. 27 e 33; cfr. anche cap. 7.1). iNyKy;
7.4.6 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2012 87 La partecipante al procedimento non fa valere valori sintetici al 31 dicembre 2012 (act. 27 e 33; cfr. anche cap. 7.1). 7.5 Impianti in costruzione 88 1 costi per gli impianti the sono solo progettati non possono essere computati come costi per gli impianti in costruzione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 6.4). 1 valori degli impianti trasmessi non possono quindi contenere tali voci. 89 La partecipante al procedimento non indica alcun impianto in costruzione (act. 27 e 33; cfr. anche cap. 7.1). 7.6 Terreni 90 II metodo della valutazione sintetica di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI viene utilizzato in via eccezionale se i costi iniziali non possono essere determinati in modo affidabile (cfr. n. marg. 69). 91 Conformemente all'articolo 216 capoverso 1 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO]; RS 220), il contratto di vendita di un fondo richiede un atto pubblico. Un punto essenziale di tale contratto è il prezzo di vendita. Per l'acquisto di una proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario (art. 656 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]). II contratto di acquisto rientra tra i documenti all'appoggio dei quali è fatta l'iscrizione di un fondo (art. 948 cpv. 2 CC). 1 documenti giustificativi devono essere conservati a tempo indeterminato come prescritto da11'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1). Presso l'ufficio del registro fondiario devono pertanto essere rese disponibili almeno le copie del contratto di vendita. In linea di principio, i fondi non devono quindi essere valutati sinteticamente o utilizzando valori venali (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2654/2009, consid. 8.6.2; decisione della EICom 25- 00100 dell'11 settembre 2019, n. marg. 54 e seg.). 92 Oltre a delle servitù, la partecipante al procedimento non fa valere alcun terreno (act. 27 e 33). La valutazione delle servitù al 31 dicembre 2012 è basata sulla decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 (cfr. cap. 7.1). L'importo dichiarato dalla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2012 come valore storico residuo di _ franchi è conforme a questa decisione. 7.7 Pagamenti da parte di terzi 93 Per gli impianti che sono stati pagati totatmente o parzialmente da terzi deve essere effettuato un opportuno adeguamento. 1 valori in questione devono essere riportati preferibilmente secondo il metodo lordo ovvero con segno positivo (per il valore dell'impianto) o con segno negativo (per la quota dei terzi corrispondente). Gli impianti finanziati da terzi non possono rientrare nel valore regolatorio degli impianti. 94 La partecipante al procedimento specifica che ha attivato unicamente la quotaparte di attivi immobilizzati regolatori corrispondente alla propria spesa effettiva e che non ha incassato nessun contributo da parte di terzi (act. 33, questionario risposta 8). 95 Non ci sono indizi per ritenere the ci siano stati pagamenti da parte di terzi. 16/32
8 Valori regolatori residui delle immobilizzazioni 8.1 Valore regolatorio residuo delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2011 96 La partecipante al procedimento fa valere valori regolatori residui di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B38). 97 La valutazione residua storica degli impianti al 31 dicembre 2011 è basata sulla decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 (act. 27 e 33; cfr. anche cap. 7.1). L'importo dichiarato dalla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2011 è conforme a questa decisione. vwn nwtl wh1
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9.1.1 Richiesta di cul all'articolo 31a OAEI 102 L'articolo 31 a capoverso 1 OAEI stabilisce il principio secondo il quale il tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio relativi ad impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2004 è, nel periodo 2009-2013, inferiore di un punto percentuale al tasso d'interesse di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera b OAEI. Agli investimenti effettuati per questi impianti dopo il 31 dicembre 2003 si applica il tasso d'interesse di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera b OAEI. 103 Secondo l'articolo 31a capoverso 2 OAEI, i gestori di impianti di cui al capoverso 1, che non sono stati oggetto di una nuova valutazione o che sono stati ammortizzati in modo lineare durante una durata di utilizzazione uniforme e adeguata fissata secondo l'articolo 13 capoverso 1 OAEI oppure durante un periodo più lungo, possono chiedere alla EICom che il tasso d'interesse per questi impianti possa essere computato senza la riduzione di cui al capoverso 1 (cfr. decisione tariffale 2009, pag. 34 e segg.). 104 La partecipante al procedimento non ha presentato alcuna richiesta di utilizzo del tasso di interesse più elevato. 9.1.2 Interessi calcolatori per )'anno tariffario 2011 105 II tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi dell'1,73 per cento (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEI; nuovo testo giusta l'art. 1 dell'ordinanza del DATEC del 9 marzo 2010 concernente l'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti, RU 2010 883). 106 Nella sua istruzione 2/2010 dell'8 aprile 2010 sul calcolo del tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio per le tariffe 2011, la EICom ha pubblicato un tasso d'interesse del 4,25 per cento (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2010). 107 La partecipante al procedimento fa valere interessi calcolatori dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B48). 108 Gli interessi calcolatori fatti valere al 31 dicembre 2011 non presentano alcuna anomalia. 1 prima del 2004 3.25% 4.25% 2 3 4 dal 2004 WACC 4.25% 5 6 WACC 3.25% 7 8 9 Tabella 5 Interessi calcolatori computabili al 31 dicembre 2011 9.1.3 Interessi calcolatori per )'anno tariffario 2012 109 II tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi dell'1,71 per cento (art. 13 cpv. 3 Jett. b OAEI; nuovo testo giusta l'art. 1 dell'ordinanza del DATEC del l' marzo 2011 concernente )'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti, RU 2011 839). Totak IMeressi IMeressi Vabrl residui Vatori residui Interessi Interessi Interessi calcolatori 2011 calcolstorl atorki Storm calcolatori su Vabrf residui calcolotorl su Vabrl residui cakolatorl su computabiN su dlchlaratl aNa corteputabAl camputaw vabrl residui storici valorl resldui siMetici vabrt resWW altivi ElCom WACC rldotto WACC atorlci com abiü Stormcom b0i :Intetici mm iobiNzzati AIL Servizi SA 18/32
110 Nella sua istruzione 1/2011 del 17 marzo 2011 sul calcolo del tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio per le tariffe 2012, la EICom ha pubblicato un tasso d'interesse del 4,14 per cento (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2011). 111 La partecipante al procedimento fa valere interessi calcolatori dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella C48). 112 Gli interessi calcolatori fatti valere al 31 dicembre 2012 non presentano alcuna anomalia. 1 prima del 2004 3.14% 4.14% 2 3 4 dal 2004 WACC 4.14% 5 6 WACC 3.14% 7 8 9 Tabella 6 Interessi calcolatori computabili al 31 dicembre 2012 9.2 Ammortamenti calcolatori sugli attivi immobilizzati 9.2.1 Osservazioni generali 113 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 Jettera a LAEI, gli ammortamenti calcolatori sono computabili come costi del capitale. L'articolo 13 capoverso 1 OAEI stabilisce the i gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durste di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti e parti di impianti. 114 Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 OAEI, gli ammortamenti calcolatori annul sono calcolati a partire dal costi di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per uns determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. 115 Nel caso di valori storici sono accettati sis gli ammortamenti annul the quelli mensili. Per gli impianti valutati sinteticamente, il mese della messa in esercizio è spesso non noto, ragion per cul di regola vengono effettuati ammortamenti annul. Gli ammortamenti mensili sono tuttavia consentiti se un gestore di rete conosce e puô dimostrare il mese della messa in esercizio di un impianto (decisione della EICom 212-00004; 212-00005; 212-00008; 212-00017 del 10 aprile 2018, n. marg. 64). La partecipante al procedimento dichiara solo impianti con valutazione storica e li ammortizza sulla base dei costi iniziali di acquisto e di costruzione con ammortamenti annul. 9.2.2 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2011 116 La partecipante al procedimento fa valere ammortamenti dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B51). 117 Gli ammortamenti calcolatori fatti valere al 31 dicembre 2011 non presentano alcuna anomalia. Totale interessi Interessi Vabri residui Valori residui Interessi Interessi Interessi calcolatori 2012 calcolatori storici storici calcolalori su Vabri residui calcolatori su Valori residui calcolatori su computabili su dlchiarati alla computabili computab0i valori residui storici vabri residui sirrtetici vabri residui attivi EICom WACC ridotto WACC storici com utabiN storici computabili sirdetici immobilizzati AIL Servizi SA 19/32
1 Dati di base storici 2 3 4 Dati di base sintetici 5 6 7 8 Tabella 7 Ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2011 9.2.3 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2012 118 La partecipante al procedimento fa valere ammortamenti dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella C51). 119 Gli ammortamenti calcolatori fatti valere al 31 dicembre 2012 non presentano alcuna anomalia. Dati di base storici Dati di base sintetici 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale amataortamentf Ammortanentl Ammortamenti Totale 2012 cak0latoR cakoldori storki Ammortamenti calcolatori sintetici Ammortamenti ammoRameMl dlchixstf au dichixati Ma calcolatori storici dichiarati alla calcolatori sintetici calcolatori FJCtam EICom Correzione com utabili EICom Correzione com utabili trom utabiü AIL SeMzi SA Tabella 8 Ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2012 10 Costi di avviamento 10.1 Osservazioni generali 120 Per costi di avviamento si intendono i costi sorti presso gli ex PRT dal 2005 al 2008 e che non sono stati computati attraverso i corrispettivi per l'utilizzazione della rete. 121 I costi di avviamento sono computabili sempre che si tratti esclusivamente di costi che non sarebbero insorti senza la LAEI. Inoltre, devono essere costi addizionali e non devono essere già stati trasferiti ai consumatori finali attraverso la normale attività (decisione tariffale 2009, n. 4.2.2.4). 122 I costi di avviamento sono stati attivati da alcuni ex PRT e ammortizzati su cinque anni. Altri ex PRT hanno fatto valere un quinto o l'intero importo come costi di esercizio (decisione tariffale 2009,
n. 4.2.2.4). 10.2 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2011 123 La partecipante al procedimento non ha fatto valere dei costi di avviamento per l'anno tariffario 2011 (cfr. act. 2, decisione tariffale 2011). 10.3 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2012 124 La partecipante al procedimento non ha fatto valere dei costi di avviamento per l'anno tariffario 2012 (cfr. act. 9, decisione tariffale 2012). Totak — - — amaaortameratl AmmoRamenti AmmortameM! Totale 2011 WkoMEort cakobdori storici AmmortameMi eakolatori sintetici Ammortamenti ammortamentl dicNxatl aw rAchiarati alla calcolatori storici dichixati alla calcolatori sintetici calcolatoR EICom Correzàne computabili EICom Correzbne com utabili computabili AIL Servizi SA 20/32
11 Capitale circolante netto (CCN) necessario all'esercizio 11.1 Principi 125 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 lettera b LAEI, i gestori di rete hanno diritto agli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti. Tali beni patrimoniali necessari all'esercizio sono costituiti al massimo dai valori residui di acquisto e di costruzione risultanti alla fine dell'anno contabile nonché dal capitale circolante netto (CCN) necessario all'esercizio della rete (art. 13 cpv. 3 lett. a OAEI). II CCN pud essere rimunerato con il WACC come parte integrante dei beni patrimoniali necessari all'esercizio (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEI). Né la LAEI né l'OAEI contengono una disposizione più precisa relativa alle parti integranti del CCN necessario all'esercizio della rete. Secondo il parere dei tribunali, non è illegale the la EICom dia delle precisazioni a riguardo. Per il suo calcolo, la EICom ha sviluppato una prassi nel corso degli anni (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00070 del 12.12.2019, n. marg. 161) the è stata confermata dai tribunali (cfr. tra le altre DTF 138 II 465, consid. 9; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.3., A-2222/2012 del 10 marzo 2014, consid. 7.2, A-8638/2010 del 15 maggio 2015, consid. 8, A-2606/2009 dell'11 novembre 2010, consid. 13). 126 Secondo la prassi della EICom, i costi calcolatori degli attivi immobilizzati regolatori (ammortamento e interessi), i costi di avviamento, i costi di esercizio netti, un eventuate stock (magazzino) dell'anno corrispondente, nonché eventuali differenze di copertura computate nelle tariffe costituiscono la base della determinazione del CCN (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019,
n. marg. 162, 211-00011 [preced.: 957-08-141] del 3 luglio 2014, n. marg. 24 e 39; decisione della EICom 211-00016 [preced.. 957-10-047] del 17 novembre 2016, n. marg. 234). 127 Secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera a numero 2 OAEI, la rimunerazione del CCN tiene conto del capitale investito dall'impresa al fine di mantenere sempre una liquidità sufficiente fino al ricevimento dei pagamenti per i suoi servizi the rientrano nel settore di attività regolamentato. II CCN per lo svolgimento dell'esercizio operativo nel settore regolamentato è pertanto strettamente collegato alla periodicità della fatturazione. II calcolo del CCN tiene pertanto conto di tale periodicità, ovvero il periodo medio di tempo durante il quale un'azienda deve detenere il capitale fino al ricevimento del pagamento della fattura (cfr. decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 169). 128 Nella sua prassi corrente nell'ambito della rete di distribuzione per il calcolo del CCN, la EICom tiene quindi conto anche della periodicità della fatturazione (cfr. tra le altre decisioni EICom 211-00011 del 7 luglio 2011, n. marg. 106, 211-00008 del 22 gennaio 2015, n. marg. 201 e segg. e 211-00016 del 19 novembre 2016, n. marg. 235; inoltre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1344/2015 del 28 giugno 2018, consid. 17.4; ANDRE SPIELMANN, in. Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [editori], volume I, Berna 2016, art. 15 LAEI, n. marg. 67). Ad esempio, se un gestore di rete fattura ogni due mesi, non deve disporre di liquidità per l'anno intero, ma solo per quei due mesi. In tal caso, il capitale necessario dovrebbe essere diviso per 6 (12 mesi diviso 2 mesi). In questo esempio, un sesto del CCN necessario verrebbe rimunerato con il WACC (decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 170). II Tribunale amministrativo federale ha confermato questo metodo di calcolo del capitale netto d'esercizio che si basa sulla periodicità della fatturazione (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.3.2). 129 Negli anni tariffari dal 2009 al 2012, gli ex PRT hanno fatturato alla richiedente un dodicesimo dell'indennizzo annuale atteso per i costi di rete alla fine di ogni mese. La richiedente ha trasferito di volta in volta immediatamente l'importo. In questo modo gli ex PRT hanno ricevuto i mezzi necessari in media quindici giorni dopo aver pagato le proprie fatture. Nelle decisioni tariffali 2009, 2010, 2011 e 2012, la EICom ha quindi stabilito che il CCN degli ex PRT ammonta al massimo ai costi di 15 giorni ovvero a 1/24 dei costi computabili annui (decisione tariffale 2009, p. 39 e seg.; decisione tariffale 2010, 21/32
AIL Serkin SA
n. marg. 197 e segg.; decisione tariffale 2011, n. marg. 129 e segg.; decisione tariffale 2012, n. marg. 152 e segg.). 130 II CCN computabile viene rimunerato con il tasso di interesse valido per l'anno in questione (cfr. n. marg. 105 e 109). Viene rimunerato anche lo stesso interesse sul CCN (cfr. decisione tariffale 2009, pag. 39 e seg.). Tale prassi è stata confermata dal Tribunale federale (DTF 138 II 465, consid. 9). 11.2 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2011 131 La partecipante al procedimento fa valere un interesse sul CCN regolatorio dell'importo di M franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B62). 132 Gli interessi per il CCN fatti valere al 31 dicembre 2011 non presentano alcuna anomalia. 1 2 3 4 5 fi 7 S 9 10 Tabella 9 Interessi sul CCN computabili per l'anno tariffario 2011 11.3 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2012 133 La partecipante al procedimento fa valere un Interesse sul CCN regolatorio dell'importo di M franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella C62). 134 Secondo la prassi della EICom Hel calcolo degli interessi sul CCN rientrano pure le differenze di copertura computate Helle tariffe (cfr. n. urarg. 126). Le coperture in eccesso del 2009 incluse Helle tariffe 2012 hanno un effetto di riduzione dei costi, mentre le coperture insufficienti del 2010 incluse Helle tariffe 2012 hanno un effetto di aumento dei costi. 135 Le correzioni relative ai costi di esercizio computabili per il 2012 (cfr. cap. 6.3) comportano un Interesse per il CCN dell'importo di M franchi per l'anno tariffario 2012, pari a uns riduzione di M franchi. .- . . Cosgd'eaHeizb • Rbnunerazbne I altNiànmobilùzMi , Dillerenxedi DiHerenzedi +Ammortamenti . Mi Sem l YIMINN/WCCtl ItlmunHazbM copertura2009 copertura2010 +Stock TolalemterNN IIIaMinaYi OMtld'eserelzb atüvi AmmortamenU incluaenelletarrffe incbsenelktarilfe +D'A(Henzetli CCN suICCN utab9i Immobikzzaü com Wab9i Stock 2012 2012 w ertura com utah0e com ut bu ~AIL Serhn SA CosU d'esercizio t RNnunerazrona niWi bnmobiizntl DY4nnpä dpWawM
• AmmortamaMd ..1 CCN Iömunerazbne do0erbra?6M oopreUlnitlN +Stodc TolakinteresN dichuratiaWa Costid'eaercizb atüvi PantmrfarllaRtl b1elYNMUtarw! IROMlNdIrltrHf sDtlfanrluA CCN suICCN EICom com ulabili immob' com Wabik â" com abäl Tabella 10 Interessi sul CCN computabili per l'anno tariffario 2012 12 Totale dei costi di esercizio e del capitale effettivi computabili 12.1 Principi 136 I costi effettivi computabili comprendono i costi di esercizio computabili, i costi del capitale computabili (inclusa la rimunerazione del CCN), nonché i costi di avviamento computabili, sempre the non siano inclusi nei costi di esercizio o del capitale. 22/32
12.2 Costi effettivi computabili 2011 137 La partecipante al procedimento fa valere un totale di costi effettivi computabili dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella B13). 138 1 costi effettivi computabili fatti valere al 31 dicembre 2011 non presentano alcuna anomalia. Calcolo EICom 1 2 3 4 5 Totale costi Interessi 2011 dichiarati alla Costi d'esercizio Ammortamenti (rimunerazione) Totale costi di rete EICom computabili computabili computabili computabili AIL Servizi SA Tabella 11 Totale costi di rete computabili per l'anno tariffario 2011 12.3 Costi effettivi computabili 2012 139 La partecipante al procedimento fa valere un totale di costi effettivi computabili dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C13). 140 La correzione per il 2012, vale a dire una riduzione dei costi di esercizio di _ franchi (cfr. cap. 6.3) e di conseguenza degli interessi sul CCN di @franchi (cfr. cap. 11.3), comporta dei costi effettivi computabili al 31 dicembre 2012 per un importo di _. 1 2 Calcolo EICom 3 4 5 Tabella 12 Totale coati di rete computabili per l'anno tariffario 2012 13 Calcolo delle differenze di copertura 13.1 Osservazioni generali 141 II corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. II corrispettivo per l'utilizzazione della rete si basa pertanto sui costi. A riguardo, sono determinanti i costi di un esercizio contabile (art. 14 cpv. 1 LAEI in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 OAEI). Le coperture in eccesso ottenute in passato, secondo l'articolo 19 capoverso 2 OAEI, devono essere compensate in futuro mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete. Coerentemente, anche eventuali coperture insufficienti possono essere compensate negli anni successivi (cfr. istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019). Si devono calcolare gli interessi sul saldo delle coperture in eccesso non incluse nelle tariffe. Le coperture insufficienti possono essere compensate e rimunerate mediante un aumento della tariffs per l'utilizzazione della rete. secondo l'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019, le coperture in eccesso devono essere rimunerate con il WACC (decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 209; decisione tariffale 2012, n. marg. 158). Totale coati Interessi 2012 dichiarati alla Coati d'esercizio Ammortamenti (rimunerazione) Totale coati di rete EICom computabili computabili computabili computabili AIL Servizi SA 1 23/32
142 Le differenze di copertura si verificano quando i ricavi sono superiori o inferiori ai costi effettivi. Possono essere dovute a divari tra i costi effettivi e quelli pianificati, o tra i parametri quantitativi previsti e quelli effettivi, o a sentenze dei tribunali e decisioni. II calcolo delle differenze di copertura deve essere effettuato per ogni anno contabile alla sua conclusione, per 12 mesi. Per calcolare le differenze di copertura per l'utilizzazione della rete in un determinato anno, i costi effettivi vengono comparati ai ricavi effettivi alla fine di quell'anno contabile (cfr. istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 nonché relativo «Formulario Differenze di copertura», registro «Differenze copertura rete»; decisione tariffale 2012, n. marg. 158, 160, 165, 206 e 214, decisione della EICom 212-00004/212-00005/212-00008/212- 00017 del 10 aprile 2018, n. marg. 127 und 133). II modello seguito dalla EICom per il calcolo delle differenze di copertura à stato già più volte appoggiato dai tribunali (cfr. sentenza del Tribunale Federale 2C_1076/2014 del 4 giugno 2015, consid. 3.2 e 4; sentenza del Tribunale amministrativo federale A- 5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.1.2 ultima sezione; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 5.1, decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 186). 143 Nella rete di trasporto le imprese hanno dichiarato i propri costi alla richiedente. Quest'ultima ha calcolato le tariffe e ha indennizzato le imprese per i loro costi con i corrispettivi conseguiti dalle tariffe (cfr. tra le altre decisione della EICom 212-00017 del 20 ottobre 2016, n, marg. 99). Pertanto i ricavi effettivi degli ex PRT per gli anni 2011 e 2012 corrispondono di regola all'importo che la richiedente ha versato loro sulla base delle decisioni tariffali 2011 e 2012. 144 Tali ricavi effettivi sono confrontati con i costi effettivi computabili calcolati precedentemente al capitolo
12. La differenza tra questi due valori è la differenza di copertura per l'anno tariffario in questione. 13.2 Differenze di copertura per l'anno tariffario 2011 145 La partecipante al procedimento fa valere una copertura insufficiente dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella B17). 146 La partecipante al procedimento dichiara per l'anno tariffario 2011 come proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della rete un importo di _ franchi, il quale corrisponde alla somma dei costi di esercizio e dei costi del capitale sanciti nella decisione tariffale 2011 (decisione tariffale 2011, tabella 8, colonna 10). Questo importo rappresenta il totale dei ricavi, dato che non vengono dichiarati altri importi (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella 66). 147 1 ricavi da considerare per il calcolo regolatorio della differenza di copertura dell'anno tariffario 2011 corrispondono ai costi di rete computabili di _ franchi indicati nella decisione tariffale 2011 (decisione tariffale 2011, tabella 8, cotonna 10). Tale importo è stato pagato dalla richiedente nel 2011 (act. 42, tabella Excel pagamenti DC). 148 1 costi computabili rilevanti per il calcolo della differenza di copertura 2011 ammontano a _ franchi (cfr. n. marg. 137 e seg.; Tabella 11, colonna 5). 149 1 ricavi regolatori rilevanti ammontano a _ franchi (cfr. n. marg. 147). 150 La copertura insufficiente 2009 di _ franchi (senza interessi; cfr, decisione tariffale 2012, tabella 7A, colonna 15) indicata dalla partecipante sarà conteggiata in un secondo tempo, ossia al momento della rimunerazione delle differenze di copertura (cfr. capitolo 14). 151 Per l'anno tariffario 2011, i ricavi al netto dei costi computabili generano una copertura insufficiente di _ franchi (cfr. Tabella 13). 24/32
2011 voce dichiarato com utabile Proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della RT 113 della differenza di copertura 2009 113 della differenza di copertura 2010 Altri proventi RT Totale proventi 1 ricavi RT Costi del capitale Costi d'esercizio Interessi CCN Costi totali DC - copertura in eccesso 1 + copertura insufficiente Differenze di copertura rete di trac rto Tabella 13 Differenze di copertura computabili per l'anno tariffario 2011 13.3 Differenze di copertura per l'anno tariffario 2012 152 La partecipante al procedimento fa valere una copertura insufficiente dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C17). 153 La partecipante al procedimento dichiara per l'anno tariffario 2012 come proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della rete un importo di _ franchi, il quale corrisponde alla somma dei costi di esercizio e dei costi del capitale, nonché di un terzo della differenza copertura 2009 e di un terzo della differenza di copertura 2010 sanciti nella decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, colonna 10). Questo importo rappresenta il totale dei ricavi, dato che non vengono dichiarati altri importi (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C6). 154 1 ricavi da considerare per il calcolo regolatorio della differenza di copertura dell'anno tariffario 2012 corrispondono ai costi di rete computabili di _ franchi indicati nella decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, cotonna 10). Tale importo è stato pagato dalla richiedente nel 2012 (act. 42, tabella Excel pagamenti DC). Nei costi computabili sanciti nella decisione tariffale 2012 sono inclusi un terzo delle differenze di copertura 2009 e 2010, le quali sono state calcolate, rimunerate e decise nell'ambito della decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, colonne 8 e 9). Per il calcolo delle differenze di copertura dell'anno tariffale 2012, la quota delle differenze di copertura 2009 e 2010 inclusa nei ricavi verrà sottratta o aggiunta a dipendenza del fatto che si tratti di una copertura in eccesso o di una copertura insufficiente. Nel caso della partecipante al procedimento, ciô significa che un terzo della copertura insufficiente 2009, ossia _ franchi, sarà sottratto dai ricavi, mentre un terzo della copertura in eccesso 2010, ossia - franchi, sarà aggiunto ai ricavi (Tabella 14). 155 1 ricavi regolatori rilevanti ammontano quindi a _ franchi (cfr. Tabella 14). 156 1 costi computabili rilevanti per il calcolo della differenza di copertura 2012 ammontano a _ franchi (cfr. n. marg. 139 e seg.; Tabella 12, colonna 5). 157 La copertura in eccesso 2010 di _ franchi (senza interessi; cfr. decisione tariffale 2012, tabella 7B, colonna 18) indicata dalla partecipante sarà conteggiata in un secondo tempo, ossia al momento della rimunerazione delle differenze di copertura (cfr. capitolo 14). 158 Per l'anno tariffario 2012, i ricavi al netto dei costi computabili generano una copertura insufficiente di _ franchi (cfr. Tabella 14), dovuta alla modifica dei costi effettivi computabili 2012 (cfr. cap. 12.3). 25/32
2012 voce dichiarato com utabile Proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della RT 1/3 della differenza di copertura 2009 1l3 della differenza di copertura 2010 Altri proventi RT Totale proventi / ricavi RT Costi del capitale Costi d'esercizio Interessi CCN Cost totafi DC - copertura in eccesso / + copertura insufficiente Differenze di copertura rete di tras orto Tabella 14 Differenze di copertura computabili per l'anno tariffario 2012 14 Indennizzo e rimunerazione delle differenze di copertura 159 II presente procedimento ha come oggetto il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 della partecipante al procedimento. La richiedente deve indennizzare e rimunerare la copertura insufficiente alla partecipante al procedimento secondo la Tabella 15 (colonna «Saldo totale incluso interessi»). 160 Nella decisione tariffale 2012 sono state calcolate e decise le differenze di copertura nonché gli interessi per gli anni 2009 e 2010 (decisione tariffale 2012, tabelle 7A e 7B). Le coperture insufficienti sono state rimunerate, mentre sulle coperture in eccesso, in via del tutto eccezionale, non sono stati calcolati gli interessi. Un terzo di queste differenze di copertura è stato attribuito all'anno tariffale 2012 e pagato alla partecipante al procedimento dalla richiedente nell'ambito dei costi di rete dell'anno tariffale 2012 (cfr.
n. marg. 154). Due terzi delle differenze di copertura 2009 e 2010 sono invece stati dichiarati come saldo degli anni successivi e non sono stati saldati insieme ai costi di rete 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 7A, colonna 18 e tabella 7B, colonna 21). 161 Nella presente decisione, dopo il calcolo degli interessi sul saldo totale 2012 sono stati aggiunti i due terzi delle differenze di copertura 2009 e 2010, i quali sono già stati rimunerati in base al WACC dell'anno 2012 (Tabella 15, riga «2012 dopo rimunerazione»). II totale rappresenta il saldo riportato per il 2013. 162 Già nel 2013 la richiedente ha pagato alla partecipante al procedimento sia i 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2010 disposti dalla EICom nella decisione tariffale 2012 come saldo per gli anni successivi (cfr. colonne intitolate «Saldo Folgejahre» della tabella 7A, colonna 18 e della tabella 7B, colonna 21 della decisione tariffale 2012), sia un terzo delle differenze di copertura provvisorie 2011 (act. 42, tabella Excel pagamenti DC). L'indennizzo pagato dalla richiedente alla partecipante al procedimento sulla base della «Bewertungsanpassung 1» tiene quindi conto di una copertura insufficiente di _ franchi. La copertura insufficiente della partecipante al procedimento si riduce perciô a _ franchi (differenze di copertura 2011 e 2012 dell'ammontare di CHF _ a cui vanno aggiunti 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2/3 delle differenze di copertura 2010 dell'ammontare di CHF _, nonché l'indennizzo della richiedente dell'ammontare di CHF _; cfr. act. 42 nonché Tabella 15). 163 La richiedente ritiene che con il pagamento di _ franchi effettuato nel 2013 ha saldato pure i rimanenti 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2010. AI momento del trasferimento della rete la partecipante al procedimento avrebbe potuto reclamare se l'importo non fosse stato corretto (act. 42, 26/32
risposta 3). Secondo la partecipante al procedimento, invece, gli importi riguardanti i restanti 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2010 non sono mai stati saldati (act. 42, risposte 2 e 6), mentre nel corso del 2013 1/3 della differenza di copertura provvisoria 2011 pari a - franchi è stato saldato dalla richiedente (act. 42, risposta 9). Per i suoi calcoli la EICom si basa sui giustificativi a sua disposizione e quindi sull'importo di _ franchi (= 2/3 DC 2009 ~ + 2/3 DC 2010 M + 1/3 DC 2011 [M) 164 Secondo l'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 (incluso allegato «Formulario Differenze di copertura», registro «Differenze copertura rete», riga 54), l'anno di riferimento determinante per il WACC applicabile non è l'anno tariffario in cui è stata rilevata la differenza di copertura (t), ma il primo anno in cui essa puô essere inclura nella tariffa (t+2). Questo metodo per il calcolo degli interessi è stato confermato dal Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 2C_1076/2014 del 4 giugno 2015, consid. 4, decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 193 e segg.). Gli interessi sono dovuti fino al rimborso della relativa differenza da parte della richiedente. Tabella 15 Seguito delle differenze di copertura considerando il versamento della richiedente nel 2013 165 Le differenze di copertura sono considerate per un anno tariffale completo. L'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 sulle differenze di copertura degli anni precedenti prevede che le differenze di copertura debbano essere calcolate per ogni esercizio contabile. L'importo da saldare in un esercizio contabile viene preso in considerazione nel calcolo dei costi dell'esercizio contabile di due anni dopo. 166 II calcolo degli interessi fino al 2019 compreso è riportato nella Tabella 15. Poiché il WACC per il 2022 non è ancora noto, attualmente gli interessi per il 2020 non possono essere calcolati. Supponendo che la richiedente paghi la differenza nel 2021, dopo che la presente decisione passerà in giudicato, gli interessi sulle differenze di copertura che la richiedente deve pagare alla partecipante al procedimento ammontano a _ franchi (cfr. Tabella 15) più gli interessi per il 2020, che devono essere calcolati utilizzando il WACC per il 2022, che non è ancora noto. Se la differenza di copertura dovesse essere rimborsata dalla richiedente in un momento successivo, la partecipante al procedimento ha un ulteriore diritto agli interessi ai sensi dell'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 rispettivamente al calcolo di cui alla Tabella 15, in ogni caso relativi ad anni interi (nessun interesse durante l'anno; interessi fino al 31 dicembre dell'anno precedente il pagamento). 167 Gli interessi calcolatori accumulati e dovuti dalla richiedente alla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2019 dell'ammontare di _ franchi portano ad un aumento della copertura insufficiente della partecipante al procedimento. La copertura insufficiente alla fine del 2013 prima degli interessi 2013 di _ franchi (cfr. n. marg. 162) aumenta a causa degli interessi a _ franchi al 31 dicembre 2019 (cfr. Tabella 15). 27/32
168 II credito della partecipante al procedimento nei confronti della richiedente diventa esigibile nel momento in cui la presente decisione passa in giudicato. La richiedente pub includere questi costi nelle future tariffe della rete di trasmissione in base al pagamento effettivamente effettuato. 169 Nella sua presa di posizione sulla bozza di decisione la richiedente chiede che al numero 6 del dispositivo sia visibile anche il pagamento netto alla fine del 2019 che risulta dal saldo delle differenze di copertura e dagli interessi. Cib concretizzerebbe i diritti e gli obblighi risultanti dalla decisione e contribuirebbe alla sicurezza giuridica (act. 66, n. marg. 5 e seg.). 170 Come da richiesta, il pagamento netto alla fine del 2019 risulta al numero 6 del dispositivo. 15 Evitare il doppio conteggio 171 Non è consentito un doppio computo dei costi di rete sia attraverso la rete di distribuzione che attraverso la rete di trasporto. Se già incluse nella tariffa relativa alla rete di distribuzione o eventualmente nei costi di produzione, le differenze di copertura disponibili come computabili al livello di rete 1 devono essere pertanto nuovamente compensate negli anni tariffari futuri, non appena la richiedente effettua la rimunerazione. Lo stesso trattamento è previsto per gli interessi delle differenze di copertura. 172 Nell'ottica dell'evitare il doppio conteggio, la EICom si riserva di effettuare una verifica in un momento successivo. 16 Parere del Sorvegliante dei prezzi 173 La EICom ha trasmesso per parere la bozza della decisione al Sorvegliante dei prezzi sulla base dell'articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20), nonché dell'articolo 3 del Regolamento interno della Commissione dell'energia elettrica del 12 settembre 2007 (RS 734.74) (act. 56). Con scritto del 2 novembre 2020, il Sorvegliante dei prezzi ha presentato il suo parere (act. 64). 174 Nel suo parere sulla bozza di decisione, il Sorvegliante dei prezzi ha affermato che dal punto di vista normativo creare certezza del diritto è un fatto senz'altro positivo. Con la definizione del valore di rete regolatorio del livello 1, la EICom crea la base per disciplinare in modo esaustivo gli obblighi reciproci tra la richiedente e i partecipanti al procedimento. Non giustifica una nuova prassi di valutazione per i casi futuri. Per questi motivi il Sorvegliante dei prezzi ha rinunciato ad approfondire l'argomento, a richiedere ulteriore documentazione, nonché a formulare una raccomandazione formale ai sensi dell'articolo 15 LSPr (act. 64). 17 Emolumenti 175 La EICom riscuote emolumenti per decisioni in merito all'approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAEI, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi all'ora, a seconda della funzione del personale the esegue il lavoro (art. 3 OE-En). 176 Per la presente decisione sono considerate le se uenti aliquote. 1 ore computabili a un'aliquota di 250 franchi l'ora (imÎÎÏ risultante: franchi), ore computabili a un'aliquota di 230 franchi l'ora (importo risultante: franchi) e ore computabili a un'aliquota di 200 franchi l'ora (importo risultante: _ franchi). Ne consegue un emolumento totale di _ franchi. 28132
177 Chi occasiona una decisione deve pagare un emolumento (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv.1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). La richiedente ha presentato una domanda di verifica dei costi e dei ricavi 2011 dichiarati dalle società di rete per l'utilizzazione del livello di rete 1 e una domanda di verifica dei costi e dei ricavi 2012 dichiarati dalle società di rete per l'utilizzazione del livello di rete 1. Ha quindi occasionato la presente decisione e deve assumersi la totalità delle spese procedurali. 29/32
III Decisione Sulla base di quanto considerato, si decide: 1. 1 costi effettivi computabili per l'utilizzazione del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2011 di AIL Servizi SA ammontano a _ franchi. 2. 1 costi effettivi computabili per l'utilizzazione del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2012 di AIL Servizi SA ammontano a _ franchi. 3. La differenza di copertura per l'anno tariffario 2011 basata sui valori effettivi 2011 per gli impianti della rete di trasporto di AIL Servizi SA ammonta a _ franchi (copertura insufficiente). 4. La differenza di copertura per l'anno tariffario 2012 basata sui valori effettivi 2012 per gli impianti della rete di trasporto di AIL Servizi SA ammonta a _ franchi (copertura insufficiente). 5. II saldo delle differenze di copertura che Swissgrid SA deve versare a AIL Servizi SA, tenendo conto del pa amento effettuato da Swissgrid SA nel 2013 (prima degli interessi 2013), ammonta a franchi. 6. Fino al 31 dicembre 2019 gli interessi dovuti da Swissgrid SA a AIL Servizi SA sul saldo delle differenze di copertura secondo il numero 5 del dispositivo ammontano a _ franchi. II saldo delle differenze di copertura, interessi inclusi, al 31 dicembre 2019 dovuto da Swissgrid SA a AIL Servizi SA ammonta a _ franchi. Gli interessi per il 2020 ed eventuali anni successivi devono essere calcolati secondo la Tabella 15 e mantenuti in relazione agli anni interi (nessun interesse nel corso dell'anno). 7. L'indennizzo di cui ai numeri 5 e 6 del dispositivo diventa esigibile con il passaggio in giudicato della presente decisione. Swissgrid SA puô includere questi costi nelle future tariffe della rete di trasporto nei limiti del pagamento effettivamente effettuato. 8. Gli emolumenti per la presente decisione ammontano a _ franchi e sono a carico di Swissgrid SA. La fattura sarà inviata dopo che la presente decisione sarà passata in giudicato. 9. La decisione à notificata a Swissgrid SA e a AIL Servizi SA con lettera raccomandata. Berna, 12.01.2021 30/32
Commissione federale dell'energia elettrica EICom Werner Luginbühl Renato Tam Presidente Direttore Invio: Da notificare mediante lettera raccomandata:
- Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau
- AIL Servizi SA, Via della Posta, CP 5131, 6901 Lugano AI legati:
- Tabelle Copia:
- Sorveglianza dei prezzi, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna 31/32
IV Rimedi giuridici Contro questa decisione puô essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. II ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo (art. 50 PA, art. 23 LAEI). 1 termini non decorrono: a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso; C) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 22a PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e, per quanto disponibili, i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). 32/32
Erwägungen (94 Absätze)
E. 2 II 5 febbraio 2013, su richiesta della richiedente, la Segreteria tecnica della EICom (ST EICom) ha avviato il procedimento 212-00048 (preced.: 952-13-008) per la verifica delle differenze di copertura del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2011 (act. 12 e 13).
E. 2.1 Parti
E. 2.2 Diritto di audizione
E. 2.3 Segreti di affari
E. 3 Con decisione incidentale del 13 maggio 2013, è stata sospeso il procedimento 212-00048 fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso concernenti i costi e le tariffe 2009 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00004 [preced.: 952-08-005], qui di seguito «decisione tariffale 2009»), i costi e le tariffe 2010 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00005 [preced.: 952-09-1311, qui di seguito «decisione tariffale 2010»), i costi e le tariffe 2011 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00008 [preced.: 952-10-017], qui di seguito «decisione tariffale 2011 »), nonché i costi e le tariffe 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00017 [preced.: 952-11-018], qui di seguito «decisione tariffale 2012») (act. 14). B.
E. 4 Con scritto del 28 maggio 2013, la richiedente ha chiesto l'avvio di un procedimento formale per la verifica dei costi e dei ricavi 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 a lei dichiarati dalle società di rete. La richiedente ha anche chiesto l'intervento delle società di rete e dei conferenti in natura nel procedimento nonché la sospensione del procedimento fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernente i costi e le tariffe 2009-2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 e il procedimento 212-00048 concernente le differenze di copertura 2011 (act. 18).
E. 5 II 18 giugno 2013, su richiesta della richiedente, la ST EICom ha avviato il procedimento 212-00058 (preced.: 952-13-024) per la verifica delle differenze di copertura del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2012 (212-00048) (act. 19 e 20).
E. 6 Con decisione incidentale del 17 ottobre 2013, è stato sospeso il procedimento 212-00058 fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernente la decisione tariffale 2009, la decisione tariffale 2010, la decisione tariffale 2011, la decisione tariffale 2012, nonché le differenze di copertura 2011 (act. 21).
E. 6.1 Osservazioni generali 55 Per costi d'esercizio di cui all'articolo 15 capoverso 2 LAEI si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra essi figurano in particolare i costi per la Ioro manutenzione. 56 Inoltre, i costi di esercizio sono computabili solo se sono necessari per l'esercizio di una rete sicura, performante ed efficiente (art. 15 cpv. 1 LAEI). Infine, sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività (art. 10 cpv. 1 LAEI), nonché quelle tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione. La rete di trasporto doveva essere separata dalla rete di distribuzione non solo sotto il profilo contabile (art. 11 cpv. 1 LAEI), ma anche sotto il profilo giuridico (art. 33 cpv. 1 LAEI). 57 Sulla base della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, i costi di esercizio computabili sono solo i costi effettivi (cfr. n. marg. 53). Secondo la prassi della EICom i costi d'esercizio netti rappresentano i costi d'esercizio computabili, vale a dire che gli eventuali ricavi da compensazione interna, gli altri ricavi d'esercizio, le prestazioni proprie attivate e i ricavi straordinari devono essere detratti (decisione tariffale 2012, tabella 1). 58 A causa di un errore in una formula, nella scheda «Resoconto 2011-2012» sono stati riportati erroneamente i costi di esercizio lordi della scheda «2-B 2011-2012» (celle D37 e K37). Per i costi d'esercizio fatti valere, la EICom non si basa quindi sui costi indicati nella scheda «Resoconto 2011- 2012» del modulo di rilevamento, bensi sui costi d'esercizio indicati nella scheda «2-B 2011-2012» (cella D37 meno cella D17 per il 2011 e cella K37 meno cella K17 per il 2012) del medesimo modulo.
E. 6.2 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2011 59 Per l'anno tariffario 2011, la partecipante al procedimento fa valere costi di esercizio dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 31, modulo di rilevamento, scheda «2-B 2011-2012», cella D37). 60 1 costi di esercizio effettivi fatti valere per l'anno tariffario 2011 sono aumentati di _ franchi rispetto ai costi di esercizio pianificati sanciti nella decisione tariffale 2011. Tale aumento è da ricondurre 11/32
principalmente al fatto the in precedenza non erano stati indicati i costi legati alle imposte. 1 costi di esercizio Patti valere al 31 dicembre 2011 di _ franchi vengono accettati (Tabella 1, colonna 11). m Metarlsle e awrei ooms puro Spew da Spots par tröuH s Totale wsti Sottrulone di: »111 prestszloMdi Spotepsril w ne mpeneazio prestulonlapk Spots d'esercizlo Altriproventl Totale Costi tsrzl personele Interna entipubblici Attrespew straordlnerN Imposte dichiaraliella d'eaercizio Cortezione d'esercizio dichiarate dichiarate dichiarate dichiarate dichiarate Elcom dichiarati della EICom computabili AIL Sernzi SA Tabella 1 Costi di esercizio computabili per l'anno tariffario 2011
E. 6.3 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2012 61 Per l'anno tariffario 2012, la partecipante al procedimento fa valere costi di esercizio dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 31, modulo di rilevamento, scheda «2-B 2011-2012», cella K37). 62 1 costi di esercizio effettivi Patti valere per l'anno tariffario 2012 sono aumentati di _ franchi rispetto ai costi di esercizio pianificati sanciti nella decisione tariffale 2012. Tale incremento à da ricondurre all'aumento dei costi legati alle imposte, ma principalmente al fatto the in precedenza non era stata dichiarata una consulenza legale. 63 In effetti, nel conto economico 2012 presentato nella scheda «2-B 2011-2012» del modulo di rilevamento, alla voce «Altre spese» la partecipante indica un importo pari a - franchi, inserendo nel campo note la seguente spiegazione: «Consulenza legale passaggio NE1 a Swissgrid». Secondo quanto spiegato dalla partecipante al procedimento, si tratterebbe di costi legati ad una causa relativa all'antenna (Stichleitung) Magadino-Manno che avrebbe dovuto essere trasferita alla richiedente. La partecipante al procedimento nella lettera del 31 luglio 2020 (act. 45, risposta 12) spiega che lei insieme a Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, rappresentate da un avvocato, hanno inoltrato ricorso contro il punto 10 della decisione della EICom 241-00001 che stabiliva che le linee derivate (Stichleitungen) non dovessero appartenere al livello di rete (LR) 1 e quindi non avrebbero dovuto essere cedute alla richiedente. 1 Tribunali hanno invece stabilito che le linee derivate e quindi anche la linea Magadino-Manno di proprietà della partecipante al procedimento era da considerare parte del LR1 (cfr. anche n. marg. 36 e seg.). 1 costi legali del patrocinio ammontano a franchi da cui bisogna detrarre la fattura finale comprendente gli indennizzi spese di franchi che era sfuggita alla partecipante al procedimento. Il totale dei costi le ali al netto degli indennizzi, indicato alla posizione «Altre spese dichiarate», ammonta quindi a franchi. 64 In conclusione, la correzione dei costi legali di - franchi comporta costi di esercizio computabili dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012, ossia una diminuzione di _ franchi (Tabella 2, colonna 11). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Materlais e merci come pure Spew da Spesa per tributi s Totale costi Sottrazlorts di: 2012 prwtazionidi Speseperk compensazione prestazbnlapk Spots d'otsrcizlo Akriprowntl Totalscostl terzi penonale IrKerna entipubbllei . Akrespote straordinarie Imposte dichiaratieka d'otercfzb Correztons d'esercizb dlohlerat7 dichiarate dlohlarate dichiarate ' dichiarate dichiarate dichiarate EICom dlchlerati ddleElCom com tsbW . All Serr.z~ SA Tabella 2 Costi di esercizio computabili per l'anno tariffario 2012 iNISM!
7 Valori degli impianti
E. 7 Con decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 la EICom stabiliva i valori regolatori residui degli impianti della rete di trasporto della partecipante al procedimento (act. 27). C.
E. 7.1 Decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 65 Con decisione 25-00017 del 18 settembre 2014, la EICom ha già determinato i valori effettivi residui computabili degli impianti regolatori al 31 dicembre 2012 del livello di rete 1 della partecipante al procedimento, i quali ammontano a - franchi, nonché il metodo di calcolo e i concetti soggiacenti (act. 27). La conferma è stata data dalla partecipante al procedimento nel «Questionario sui valori degli impianti» (act. 33, riposta 1), nonché nella lettera di risposta del 31 luglio 2020 (act. 45). 66 Questi valori nonché il metodo di calcolo e i concetti soggiacenti fungono da base per il calcolo dei costi del capitale.
E. 7.2 Ammortamento nel primo anno 67 Per determinare il valore residuo regolatorio, tutti gli impianti devono essere ammortizzati sulla base della loro durata di utilizzazione secondo l'articolo 13 capoverso 1 OAEI a partire dall'anno della messa in servizio (cfr. n. marg. 73 e segg.; decisione della EICom 25-00019 [preced.: 928-13-0111 e 25-00038 del 18 settembre 2014, n. marg. 42). 68 Essendo i valori residui computabili degli impianti regolatori già stati sanciti (cfr. cap. 7.1), non si impone un'ulteriore verifica del l'ammortamento nel primo anno.
E. 7.3 Valutazione storica
E. 7.3.1 Principi 69 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 LAD, i costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Nella sua sentenza del 3 luglio 2012, il
Tribunale federale ha stabilito che l'articolo 15 capoverso 3 LAEI si basa principalmente sui costi storici effettivi di acquisto e di costruzione. A suo avviso, il metodo della valutazione sintetica di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI viene utilizzato in via eccezionale se i costi iniziali non possono essere determinati in modo affidabile (DTF 138 II 465, consid. 6.2 e seg.). 70 In seguito, il Tribunale amministrativo federale ha ribadito più volte che con il metodo sintetico non si possono semplicemente colmare le lacune relative a singole parti di un impianto (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2786/2010 del 10 luglio 2013, consid. 4.2.3). II metodo sintetico determina sempre il valore complessivo dell'impianto. Le singole componenti di costo, ad esempio i costi di progetto o le prestazioni proprie non attivate, non sono quindi valutate separatamente dal resto dell'impianto. In una sentenza successiva, il Tribunale amministrativo federale ha precisato che nell'ambito della valutazione, se possibile, i singoli segmenti di linea devono essere chiaramente suddivisi e delimitati l'uno dall'altro. Se i segmenti in questione possono essere valutati separatamente senza limitazioni, devono essere considerati come singoli impianti. Inoltre, in linea di principio si deve valutare storicamente il maggior numero possibile di segmenti (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8638/2010 del 15 maggio 2014, consid. 5.3.4). 71 La EICom esamina pertanto il compendio degli attivi immobilizzati per sincerarsi the la valutazione storica e sintetica abbia avuto come oggetto l'intero impianto, non solo le sue singole parti. 72 Per determinare i costi iniziali di acquisto e di costruzione, ci si deve basare, per quanto possibile, sui costi effettivi di quel momento. L'articolo 13 capoverso 2 OAEI precisa anche che per costi di acquisto 13132
e di costruzione si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in questione. In questo modo, il legislatore ha voluto garantire che, il prezzo pagato in caso di passaggio di proprietà non abbia alcuna rilevanza per la determinazione dei costi del capitale. Con «costi iniziali di acquisto e di costruzione» si intendono i costi insorti in relazione con l'iniziale costruzione degli impianti e non i prezzi di acquisto pagati da un successivo acquirente (DTF 140 II 415, consid. 5.5.3 e 5.9). Tutti i valori degli impianti devono quindi essere rettificati, non considerando eventuali prezzi di acquisto, e i costi iniziali di acquisto e di costruzione devono essere impiegati conformemente all'articolo 15 LAEI, anche se si tratta di acquisti e trasferimenti di rete all'interno del gruppo da parte della società madre alla filiale (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00100 dell'11 settembre 2019, n. marg. 47).
E. 7.3.2 Durata di utilizzazione 73 L'articolo 15 capoverso 3 lettera a LAEI stabilisce the gli ammortamenti calcolatori possono essere considerati costi del capitale computabili. Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 OAEI i gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i deversi impianti e parti di impianti. 74 Pöyry Energy AG è stata incaricata dalla conferenza dei direttori d'azienda di valutare la rete di trasporto al 31 dicembre 2005. Nel rapporto finale redatto da Pöyry Energy AG sono pure state stabilite le durate di utilizzazione per gli impianti della rete di trasporto (rapporto finale Pöyry del 12 febbraio 2007, qui di seguito «rapporto finale Pöyry», p. 15; act. 50). 75 Le durate di utilizzazione contenute nel rapporto finale Pöyry vengono considerate dalla EICom come adeguate e di conseguenza fungono da base per determinare le durate di utilizzazione degli impianti della rete di trasporto (act. 32, guida cap. 2.2). Nei procedimenti precedenti la EICom ha accettato delle durate di utilizzazione the si scostavano di +/- 5 anni rispetto a quelle secondo Pöyry. Anche nel procedimento attuale viene usata tale prassi. 76 Essendo i valori residui computabili degli impianti regolatori già stati sanciti (cfr. cap. 7.1), non si impone un'ulteriore verifica delle durate di utilizzazione.
E. 7.3.3 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2011 77 Con e-mail del 2 ottobre 2020, la partecipante al procedimento fa valere valori residui dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33). 78 La valutazione residua storica degli impianti al 31 dicembre 2011 è basata sulla decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 (cfr. cap. 7.1). L'importo dichiarato dalla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2011 è conforme a questa decisione.
E. 7.3.4 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2012 79 Con e-mail del 2 ottobre 2020, la partecipante al procedimento fa valere valori residui dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33). 80 La valutazione residua storica degli impianti al 31 dicembre 2012 è basata sulla decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 (cfr. cap. 7.1). L'importo dichiarato dalla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2012 è conforme a questa decisione. 14/32
E. 7.4 Valutazione sintetica
E. 7.4.1 Principi 81 Secondo l'articolo 13 capoverso 4 OAEI, i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. II metodo della valutazione sintetica viene utilizzato in via eccezionale, se i costi iniziali non possono essere determinati in modo affidabile (cfr. n. marg. 69). 82 II metodo sintetico non puô essere utilizzato semplicemente per colmare le lacune all'interno di un impianto. Esso determina sempre il valore complessivo dell'impianto. Le singole componenti di costo, ad esempio i costi di progetto o le prestazioni proprie non attivate, non sono quindi valutate separatamente dal resto dell'impianto. Gli impianti devono essere valutati integralmente tramite una valutazione storica oppure una sintetica (cfr. n. marg. 70).
E. 7.4.2 Valori unitari 83 1 prezzi di sostituzione applicabili alla rete di trasporto sono stati determinati nel rapporto finale di Pöyry come costi unitari (rapporto finale Pöyry, p. 12 e segg.). La EICom ritiene the tali costi unitari siano adeguati e sono pertanto utilizzati nel presente procedimento come prezzi di sostituzione, ai sensi dell'articolo 13 capoverso 4 OAEI, per la valutazione sintetica (act. 32, guida cap. 2.3). 1 costi unitari secondo il rapporto finale Pöyry rappresentano il limite superiore dei prezzi di sostituzione ritenuti adeguati.
E. 7.4.3 Indice 84 Secondo l'articolo 13 capoverso 4 OAEI, i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. La valutazione sintetica degli impianti della rete di trasporto segue in linea di principio il metodo stabilito congiuntamente dal settore secondo swissasset. Conformemente alla giurisprudenza attuale, per la retroindicizzazione dei valori sintetici nella rete di trasporto viene utilizzato l'indice Hösple (DTF 138 II 465, consid. 6.8.3, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8624/2010 del 19 giugno 2014, consid. 6.3.3).
E. 7.4.4 Detrazione individuate 85 Anziché la detrazione del 20 per cento di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quando si utilizza l'indice del Hösple per la retroindicizzazione, dai valori determinati sinteticamente deve essere detratto 1'1,47 per cento, finché le singole imprese non possono dimostrare mediante una prova a campione rappresentativa the nel loro caso puô essere effettuata una detrazione individuale (inferiore) (cfr. tra le altre DTF 138 II 465, consid. 7.7, sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 6.3.3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2518/2012 del 7 gennaio 2014, consid. 3.5; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8624/2010 del 19 giugno 2014, consid. 6.6; decisione della EICom 212- 00005/212-00008 dell'11 aprile 2017, n. marg. 40 e seg.).
E. 7.4.5 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2011 86 La partecipante al procedimento non fa valere valori sintetici al 31 dicembre 2011 (act. 27 e 33; cfr. anche cap. 7.1). iNyKy;
E. 7.4.6 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2012 87 La partecipante al procedimento non fa valere valori sintetici al 31 dicembre 2012 (act. 27 e 33; cfr. anche cap. 7.1).
E. 7.5 Impianti in costruzione 88 1 costi per gli impianti the sono solo progettati non possono essere computati come costi per gli impianti in costruzione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 6.4). 1 valori degli impianti trasmessi non possono quindi contenere tali voci. 89 La partecipante al procedimento non indica alcun impianto in costruzione (act. 27 e 33; cfr. anche cap. 7.1).
E. 7.6 Terreni 90 II metodo della valutazione sintetica di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI viene utilizzato in via eccezionale se i costi iniziali non possono essere determinati in modo affidabile (cfr. n. marg. 69). 91 Conformemente all'articolo 216 capoverso 1 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO]; RS 220), il contratto di vendita di un fondo richiede un atto pubblico. Un punto essenziale di tale contratto è il prezzo di vendita. Per l'acquisto di una proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario (art. 656 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]). II contratto di acquisto rientra tra i documenti all'appoggio dei quali è fatta l'iscrizione di un fondo (art. 948 cpv. 2 CC). 1 documenti giustificativi devono essere conservati a tempo indeterminato come prescritto da11'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1). Presso l'ufficio del registro fondiario devono pertanto essere rese disponibili almeno le copie del contratto di vendita. In linea di principio, i fondi non devono quindi essere valutati sinteticamente o utilizzando valori venali (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2654/2009, consid. 8.6.2; decisione della EICom 25- 00100 dell'11 settembre 2019, n. marg. 54 e seg.). 92 Oltre a delle servitù, la partecipante al procedimento non fa valere alcun terreno (act. 27 e 33). La valutazione delle servitù al 31 dicembre 2012 è basata sulla decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 (cfr. cap. 7.1). L'importo dichiarato dalla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2012 come valore storico residuo di _ franchi è conforme a questa decisione.
E. 7.7 Pagamenti da parte di terzi 93 Per gli impianti che sono stati pagati totatmente o parzialmente da terzi deve essere effettuato un opportuno adeguamento. 1 valori in questione devono essere riportati preferibilmente secondo il metodo lordo ovvero con segno positivo (per il valore dell'impianto) o con segno negativo (per la quota dei terzi corrispondente). Gli impianti finanziati da terzi non possono rientrare nel valore regolatorio degli impianti. 94 La partecipante al procedimento specifica che ha attivato unicamente la quotaparte di attivi immobilizzati regolatori corrispondente alla propria spesa effettiva e che non ha incassato nessun contributo da parte di terzi (act. 33, questionario risposta 8). 95 Non ci sono indizi per ritenere the ci siano stati pagamenti da parte di terzi. 16/32
8 Valori regolatori residui delle immobilizzazioni
E. 8 Prima della ripresa formale dei procedimenti 212-00048 e 212-00058, il 21 marzo 2019 la ST EICom ha condotto un incontro informativo concernente l'ulteriore procedura da seguire nei suddetti procedimenti (act. 15 e 15a nonché 22 e 22a).
E. 8.1 Valore regolatorio residuo delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2011 96 La partecipante al procedimento fa valere valori regolatori residui di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B38). 97 La valutazione residua storica degli impianti al 31 dicembre 2011 è basata sulla decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 (act. 27 e 33; cfr. anche cap. 7.1). L'importo dichiarato dalla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2011 è conforme a questa decisione. vwn nwtl wh1
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E. 8.2 Valore regolatorio residuo delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2012 98 La partecipante al procedimento fa valere valori regolatori residui di - franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella C38). 99 La valutazione residua storica degli impianti al 31 dicembre 2012 è basata sulla decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 (act. 27 e 33; cfr. anche cap. 7.1). L'importo dichiarato dalla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2012 è conforme a questa decisione. T«NwYA ~ wMww bi.r a.nt.n wirWtlw wrwwu ww+iww »,1 tltlrrr. wweww a..ww wrrw vtlr.tlw wrnwtlw ..w wwn,rw wb.i.w xww ww Tawws. ~y wlrl..l4 .Wtl.lwr .tlMw.lw w.tl .M4www artl..n .wMMa. .1.1w wlrialw Can.tln. w.e Tawrw wMwr~ 6Yw~ w.~rM wYY4V iwiMtl artlYMIM aOnWKC a.Me.n ...WwMa.n anWJLCwn W.YCt.n Mlltww .nwW a.rwwua' wl.ilwtlw. w,gaYM ira.Ww www rMrww `r.ewdw. WSWtl Tabella 4 Valori residui degli impianti regolatori computabili al 31 dicembre 2012 9 Costi del capitale effettivi computabili
E. 9 A seguito di questo incontro informativo, alla EICom sono pervenuti vari scritti dalle parti interessate che hanno esposto le proprie preoccupazioni sulla procedura scelta dalla EICom. Tra I'altro, è stata messa in discussione l'ammissibilità della valutazione finale prevista in aggiunta al procedimento relativo alle 4/32
differenze di copertura. La ST EICom ha in seguito comunicato alle parti che avrebbe esaminato le preoccupazioni da loro espresse. Per questo motivo, la ripresa del procedimento ha subito un ritardo (act. 17 e 24). LO
E. 9.1 Interessi calcolatori sugli attivi immobilizzati 100 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 lettera b LAEI, tra i costi del capitale computabile rientrano gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti. Tale disposizione è precisata all'articolo 13 OAEI, secondo il quale sono computabili quali beni patrimoniali necessari all'esercizio della rete, al massimo, i valori residui di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti risultanti alla fine dell'anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2 e il capitale circolante netto (CCN) necessario all'esercizio (art. 13 cpv. 3 lett. a OAEI). 101 Secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera b OAEI, il tasso d'interesse sui beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti corrisponde al costo medio ponderato del capitale investito (Weighted Average Cost of Capital WACC).
E. 9.1.1 Richiesta di cul all'articolo 31a OAEI 102 L'articolo 31 a capoverso 1 OAEI stabilisce il principio secondo il quale il tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio relativi ad impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2004 è, nel periodo 2009-2013, inferiore di un punto percentuale al tasso d'interesse di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera b OAEI. Agli investimenti effettuati per questi impianti dopo il 31 dicembre 2003 si applica il tasso d'interesse di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera b OAEI. 103 Secondo l'articolo 31a capoverso 2 OAEI, i gestori di impianti di cui al capoverso 1, che non sono stati oggetto di una nuova valutazione o che sono stati ammortizzati in modo lineare durante una durata di utilizzazione uniforme e adeguata fissata secondo l'articolo 13 capoverso 1 OAEI oppure durante un periodo più lungo, possono chiedere alla EICom che il tasso d'interesse per questi impianti possa essere computato senza la riduzione di cui al capoverso 1 (cfr. decisione tariffale 2009, pag. 34 e segg.). 104 La partecipante al procedimento non ha presentato alcuna richiesta di utilizzo del tasso di interesse più elevato.
E. 9.1.2 Interessi calcolatori per )'anno tariffario 2011 105 II tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi dell'1,73 per cento (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEI; nuovo testo giusta l'art. 1 dell'ordinanza del DATEC del 9 marzo 2010 concernente l'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti, RU 2010 883). 106 Nella sua istruzione 2/2010 dell'8 aprile 2010 sul calcolo del tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio per le tariffe 2011, la EICom ha pubblicato un tasso d'interesse del 4,25 per cento (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2010). 107 La partecipante al procedimento fa valere interessi calcolatori dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B48). 108 Gli interessi calcolatori fatti valere al 31 dicembre 2011 non presentano alcuna anomalia. 1 prima del 2004 3.25% 4.25% 2 3 4 dal 2004 WACC 4.25% 5 6 WACC 3.25% 7 8 9 Tabella 5 Interessi calcolatori computabili al 31 dicembre 2011
E. 9.1.3 Interessi calcolatori per )'anno tariffario 2012 109 II tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi dell'1,71 per cento (art. 13 cpv. 3 Jett. b OAEI; nuovo testo giusta l'art. 1 dell'ordinanza del DATEC del l' marzo 2011 concernente )'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti, RU 2011 839). Totak IMeressi IMeressi Vabrl residui Vatori residui Interessi Interessi Interessi calcolatori 2011 calcolstorl atorki Storm calcolatori su Vabrf residui calcolotorl su Vabrl residui cakolatorl su computabiN su dlchlaratl aNa corteputabAl camputaw vabrl residui storici valorl resldui siMetici vabrt resWW altivi ElCom WACC rldotto WACC atorlci com abiü Stormcom b0i :Intetici mm iobiNzzati AIL Servizi SA 18/32
110 Nella sua istruzione 1/2011 del 17 marzo 2011 sul calcolo del tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio per le tariffe 2012, la EICom ha pubblicato un tasso d'interesse del 4,14 per cento (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2011). 111 La partecipante al procedimento fa valere interessi calcolatori dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella C48). 112 Gli interessi calcolatori fatti valere al 31 dicembre 2012 non presentano alcuna anomalia. 1 prima del 2004 3.14% 4.14% 2 3 4 dal 2004 WACC 4.14% 5 6 WACC 3.14% 7 8 9 Tabella 6 Interessi calcolatori computabili al 31 dicembre 2012
E. 9.2 Ammortamenti calcolatori sugli attivi immobilizzati
E. 9.2.1 Osservazioni generali 113 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 Jettera a LAEI, gli ammortamenti calcolatori sono computabili come costi del capitale. L'articolo 13 capoverso 1 OAEI stabilisce the i gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durste di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti e parti di impianti. 114 Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 OAEI, gli ammortamenti calcolatori annul sono calcolati a partire dal costi di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per uns determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. 115 Nel caso di valori storici sono accettati sis gli ammortamenti annul the quelli mensili. Per gli impianti valutati sinteticamente, il mese della messa in esercizio è spesso non noto, ragion per cul di regola vengono effettuati ammortamenti annul. Gli ammortamenti mensili sono tuttavia consentiti se un gestore di rete conosce e puô dimostrare il mese della messa in esercizio di un impianto (decisione della EICom 212-00004; 212-00005; 212-00008; 212-00017 del 10 aprile 2018, n. marg. 64). La partecipante al procedimento dichiara solo impianti con valutazione storica e li ammortizza sulla base dei costi iniziali di acquisto e di costruzione con ammortamenti annul.
E. 9.2.2 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2011 116 La partecipante al procedimento fa valere ammortamenti dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B51). 117 Gli ammortamenti calcolatori fatti valere al 31 dicembre 2011 non presentano alcuna anomalia. Totale interessi Interessi Vabri residui Valori residui Interessi Interessi Interessi calcolatori 2012 calcolatori storici storici calcolalori su Vabri residui calcolatori su Valori residui calcolatori su computabili su dlchiarati alla computabili computab0i valori residui storici vabri residui sirrtetici vabri residui attivi EICom WACC ridotto WACC storici com utabiN storici computabili sirdetici immobilizzati AIL Servizi SA 19/32
1 Dati di base storici 2 3 4 Dati di base sintetici 5 6 7 8 Tabella 7 Ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2011
E. 9.2.3 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2012 118 La partecipante al procedimento fa valere ammortamenti dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella C51). 119 Gli ammortamenti calcolatori fatti valere al 31 dicembre 2012 non presentano alcuna anomalia. Dati di base storici Dati di base sintetici 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale amataortamentf Ammortanentl Ammortamenti Totale 2012 cak0latoR cakoldori storki Ammortamenti calcolatori sintetici Ammortamenti ammoRameMl dlchixstf au dichixati Ma calcolatori storici dichiarati alla calcolatori sintetici calcolatori FJCtam EICom Correzione com utabili EICom Correzione com utabili trom utabiü AIL SeMzi SA Tabella 8 Ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2012 10 Costi di avviamento
E. 10 Con scritto del 23 agosto 2019, la ST EICom ha comunicato alle parti che, tenendo conto delle preoccupazioni da loro espresse, ha cambiato la procedura, rinunciando ad effettuare una valutazione finale separata. La ST EICom ha ripreso i procedimenti 212-00048 e 212-00058, riunendoli sotto un unico numero di procedimento per ogni ex proprietario della rete di trasporto (PRT). Inoltre le parti sono state informate che gli atti per esse rilevanti dei procedimenti 212-0008 (verifica delle tariffe 2011), 212- 00017 (verifica delle tariffe 2012), 212-00048 (procedimento iniziale relativo alle differenze di copertura
2011) e 212-00058 (procedimento iniziale relativo alle differenze di copertura 2012) sono stati integrati nel presente procedimento (act. 28 e 29). E.
E. 10.1 Osservazioni generali 120 Per costi di avviamento si intendono i costi sorti presso gli ex PRT dal 2005 al 2008 e che non sono stati computati attraverso i corrispettivi per l'utilizzazione della rete. 121 I costi di avviamento sono computabili sempre che si tratti esclusivamente di costi che non sarebbero insorti senza la LAEI. Inoltre, devono essere costi addizionali e non devono essere già stati trasferiti ai consumatori finali attraverso la normale attività (decisione tariffale 2009, n. 4.2.2.4). 122 I costi di avviamento sono stati attivati da alcuni ex PRT e ammortizzati su cinque anni. Altri ex PRT hanno fatto valere un quinto o l'intero importo come costi di esercizio (decisione tariffale 2009,
n. 4.2.2.4).
E. 10.2 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2011 123 La partecipante al procedimento non ha fatto valere dei costi di avviamento per l'anno tariffario 2011 (cfr. act. 2, decisione tariffale 2011).
E. 10.3 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2012 124 La partecipante al procedimento non ha fatto valere dei costi di avviamento per l'anno tariffario 2012 (cfr. act. 9, decisione tariffale 2012). Totak — - — amaaortameratl AmmoRamenti AmmortameM! Totale 2011 WkoMEort cakobdori storici AmmortameMi eakolatori sintetici Ammortamenti ammortamentl dicNxatl aw rAchiarati alla calcolatori storici dichixati alla calcolatori sintetici calcolatoR EICom Correzàne computabili EICom Correzbne com utabili computabili AIL Servizi SA 20/32
11 Capitale circolante netto (CCN) necessario all'esercizio
E. 11 Con e-mail del 3 settembre 2019, alla partecipante al procedimento è stato trasmesso per via elettronica un modulo di rilevamento con relativa guida alla compilazione e un questionario, da rispedire debitamente compilati e firmati alla EICom entro il 4 ottobre 2019 (act. 32).
E. 11.1 Principi 125 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 lettera b LAEI, i gestori di rete hanno diritto agli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti. Tali beni patrimoniali necessari all'esercizio sono costituiti al massimo dai valori residui di acquisto e di costruzione risultanti alla fine dell'anno contabile nonché dal capitale circolante netto (CCN) necessario all'esercizio della rete (art. 13 cpv. 3 lett. a OAEI). II CCN pud essere rimunerato con il WACC come parte integrante dei beni patrimoniali necessari all'esercizio (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEI). Né la LAEI né l'OAEI contengono una disposizione più precisa relativa alle parti integranti del CCN necessario all'esercizio della rete. Secondo il parere dei tribunali, non è illegale the la EICom dia delle precisazioni a riguardo. Per il suo calcolo, la EICom ha sviluppato una prassi nel corso degli anni (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00070 del 12.12.2019, n. marg. 161) the è stata confermata dai tribunali (cfr. tra le altre DTF 138 II 465, consid. 9; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.3., A-2222/2012 del 10 marzo 2014, consid. 7.2, A-8638/2010 del 15 maggio 2015, consid. 8, A-2606/2009 dell'11 novembre 2010, consid. 13). 126 Secondo la prassi della EICom, i costi calcolatori degli attivi immobilizzati regolatori (ammortamento e interessi), i costi di avviamento, i costi di esercizio netti, un eventuate stock (magazzino) dell'anno corrispondente, nonché eventuali differenze di copertura computate nelle tariffe costituiscono la base della determinazione del CCN (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019,
n. marg. 162, 211-00011 [preced.: 957-08-141] del 3 luglio 2014, n. marg. 24 e 39; decisione della EICom 211-00016 [preced.. 957-10-047] del 17 novembre 2016, n. marg. 234). 127 Secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera a numero 2 OAEI, la rimunerazione del CCN tiene conto del capitale investito dall'impresa al fine di mantenere sempre una liquidità sufficiente fino al ricevimento dei pagamenti per i suoi servizi the rientrano nel settore di attività regolamentato. II CCN per lo svolgimento dell'esercizio operativo nel settore regolamentato è pertanto strettamente collegato alla periodicità della fatturazione. II calcolo del CCN tiene pertanto conto di tale periodicità, ovvero il periodo medio di tempo durante il quale un'azienda deve detenere il capitale fino al ricevimento del pagamento della fattura (cfr. decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 169). 128 Nella sua prassi corrente nell'ambito della rete di distribuzione per il calcolo del CCN, la EICom tiene quindi conto anche della periodicità della fatturazione (cfr. tra le altre decisioni EICom 211-00011 del 7 luglio 2011, n. marg. 106, 211-00008 del 22 gennaio 2015, n. marg. 201 e segg. e 211-00016 del 19 novembre 2016, n. marg. 235; inoltre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1344/2015 del 28 giugno 2018, consid. 17.4; ANDRE SPIELMANN, in. Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [editori], volume I, Berna 2016, art. 15 LAEI, n. marg. 67). Ad esempio, se un gestore di rete fattura ogni due mesi, non deve disporre di liquidità per l'anno intero, ma solo per quei due mesi. In tal caso, il capitale necessario dovrebbe essere diviso per 6 (12 mesi diviso 2 mesi). In questo esempio, un sesto del CCN necessario verrebbe rimunerato con il WACC (decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 170). II Tribunale amministrativo federale ha confermato questo metodo di calcolo del capitale netto d'esercizio che si basa sulla periodicità della fatturazione (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.3.2). 129 Negli anni tariffari dal 2009 al 2012, gli ex PRT hanno fatturato alla richiedente un dodicesimo dell'indennizzo annuale atteso per i costi di rete alla fine di ogni mese. La richiedente ha trasferito di volta in volta immediatamente l'importo. In questo modo gli ex PRT hanno ricevuto i mezzi necessari in media quindici giorni dopo aver pagato le proprie fatture. Nelle decisioni tariffali 2009, 2010, 2011 e 2012, la EICom ha quindi stabilito che il CCN degli ex PRT ammonta al massimo ai costi di 15 giorni ovvero a 1/24 dei costi computabili annui (decisione tariffale 2009, p. 39 e seg.; decisione tariffale 2010, 21/32
AIL Serkin SA
n. marg. 197 e segg.; decisione tariffale 2011, n. marg. 129 e segg.; decisione tariffale 2012, n. marg. 152 e segg.). 130 II CCN computabile viene rimunerato con il tasso di interesse valido per l'anno in questione (cfr. n. marg. 105 e 109). Viene rimunerato anche lo stesso interesse sul CCN (cfr. decisione tariffale 2009, pag. 39 e seg.). Tale prassi è stata confermata dal Tribunale federale (DTF 138 II 465, consid. 9).
E. 11.2 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2011 131 La partecipante al procedimento fa valere un interesse sul CCN regolatorio dell'importo di M franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B62). 132 Gli interessi per il CCN fatti valere al 31 dicembre 2011 non presentano alcuna anomalia. 1 2 3 4 5 fi 7 S 9 10 Tabella 9 Interessi sul CCN computabili per l'anno tariffario 2011
E. 11.3 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2012 133 La partecipante al procedimento fa valere un Interesse sul CCN regolatorio dell'importo di M franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella C62). 134 Secondo la prassi della EICom Hel calcolo degli interessi sul CCN rientrano pure le differenze di copertura computate Helle tariffe (cfr. n. urarg. 126). Le coperture in eccesso del 2009 incluse Helle tariffe 2012 hanno un effetto di riduzione dei costi, mentre le coperture insufficienti del 2010 incluse Helle tariffe 2012 hanno un effetto di aumento dei costi. 135 Le correzioni relative ai costi di esercizio computabili per il 2012 (cfr. cap. 6.3) comportano un Interesse per il CCN dell'importo di M franchi per l'anno tariffario 2012, pari a uns riduzione di M franchi. .- . . Cosgd'eaHeizb • Rbnunerazbne I altNiànmobilùzMi , Dillerenxedi DiHerenzedi +Ammortamenti . Mi Sem l YIMINN/WCCtl ItlmunHazbM copertura2009 copertura2010 +Stock TolalemterNN IIIaMinaYi OMtld'eserelzb atüvi AmmortamenU incluaenelletarrffe incbsenelktarilfe +D'A(Henzetli CCN suICCN utab9i Immobikzzaü com Wab9i Stock 2012 2012 w ertura com utah0e com ut bu ~AIL Serhn SA CosU d'esercizio t RNnunerazrona niWi bnmobiizntl DY4nnpä dpWawM
• AmmortamaMd ..1 CCN Iömunerazbne do0erbra?6M oopreUlnitlN +Stodc TolakinteresN dichuratiaWa Costid'eaercizb atüvi PantmrfarllaRtl b1elYNMUtarw! IROMlNdIrltrHf sDtlfanrluA CCN suICCN EICom com ulabili immob' com Wabik â" com abäl Tabella 10 Interessi sul CCN computabili per l'anno tariffario 2012 12 Totale dei costi di esercizio e del capitale effettivi computabili
E. 12 Con e-mail del 2 ottobre 2019, la partecipante al procedimento ha inviato il modulo di rilevamento e il questionario debitamente compilati (act. 33).
E. 12.1 Principi 136 I costi effettivi computabili comprendono i costi di esercizio computabili, i costi del capitale computabili (inclusa la rimunerazione del CCN), nonché i costi di avviamento computabili, sempre the non siano inclusi nei costi di esercizio o del capitale. 22/32
E. 12.2 Costi effettivi computabili 2011 137 La partecipante al procedimento fa valere un totale di costi effettivi computabili dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella B13). 138 1 costi effettivi computabili fatti valere al 31 dicembre 2011 non presentano alcuna anomalia. Calcolo EICom 1 2 3 4 5 Totale costi Interessi 2011 dichiarati alla Costi d'esercizio Ammortamenti (rimunerazione) Totale costi di rete EICom computabili computabili computabili computabili AIL Servizi SA Tabella 11 Totale costi di rete computabili per l'anno tariffario 2011
E. 12.3 Costi effettivi computabili 2012 139 La partecipante al procedimento fa valere un totale di costi effettivi computabili dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C13). 140 La correzione per il 2012, vale a dire una riduzione dei costi di esercizio di _ franchi (cfr. cap. 6.3) e di conseguenza degli interessi sul CCN di @franchi (cfr. cap. 11.3), comporta dei costi effettivi computabili al 31 dicembre 2012 per un importo di _. 1 2 Calcolo EICom 3 4 5 Tabella 12 Totale coati di rete computabili per l'anno tariffario 2012 13 Calcolo delle differenze di copertura
E. 13 Con e-mail del 9 ottobre 2019, alla partecipante al procedimento è stato chiesto di rispondere ad alcune domande supplementari (act. 34). La partecipante al procedimento ha risposto a queste domande con e-mail del 9 ottobre 2019 (act. 35). F.
E. 13.1 Osservazioni generali 141 II corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. II corrispettivo per l'utilizzazione della rete si basa pertanto sui costi. A riguardo, sono determinanti i costi di un esercizio contabile (art. 14 cpv. 1 LAEI in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 OAEI). Le coperture in eccesso ottenute in passato, secondo l'articolo 19 capoverso 2 OAEI, devono essere compensate in futuro mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete. Coerentemente, anche eventuali coperture insufficienti possono essere compensate negli anni successivi (cfr. istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019). Si devono calcolare gli interessi sul saldo delle coperture in eccesso non incluse nelle tariffe. Le coperture insufficienti possono essere compensate e rimunerate mediante un aumento della tariffs per l'utilizzazione della rete. secondo l'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019, le coperture in eccesso devono essere rimunerate con il WACC (decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 209; decisione tariffale 2012, n. marg. 158). Totale coati Interessi 2012 dichiarati alla Coati d'esercizio Ammortamenti (rimunerazione) Totale coati di rete EICom computabili computabili computabili computabili AIL Servizi SA 1 23/32
142 Le differenze di copertura si verificano quando i ricavi sono superiori o inferiori ai costi effettivi. Possono essere dovute a divari tra i costi effettivi e quelli pianificati, o tra i parametri quantitativi previsti e quelli effettivi, o a sentenze dei tribunali e decisioni. II calcolo delle differenze di copertura deve essere effettuato per ogni anno contabile alla sua conclusione, per 12 mesi. Per calcolare le differenze di copertura per l'utilizzazione della rete in un determinato anno, i costi effettivi vengono comparati ai ricavi effettivi alla fine di quell'anno contabile (cfr. istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 nonché relativo «Formulario Differenze di copertura», registro «Differenze copertura rete»; decisione tariffale 2012, n. marg. 158, 160, 165, 206 e 214, decisione della EICom 212-00004/212-00005/212-00008/212- 00017 del 10 aprile 2018, n. marg. 127 und 133). II modello seguito dalla EICom per il calcolo delle differenze di copertura à stato già più volte appoggiato dai tribunali (cfr. sentenza del Tribunale Federale 2C_1076/2014 del 4 giugno 2015, consid. 3.2 e 4; sentenza del Tribunale amministrativo federale A- 5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.1.2 ultima sezione; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 5.1, decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 186). 143 Nella rete di trasporto le imprese hanno dichiarato i propri costi alla richiedente. Quest'ultima ha calcolato le tariffe e ha indennizzato le imprese per i loro costi con i corrispettivi conseguiti dalle tariffe (cfr. tra le altre decisione della EICom 212-00017 del 20 ottobre 2016, n, marg. 99). Pertanto i ricavi effettivi degli ex PRT per gli anni 2011 e 2012 corrispondono di regola all'importo che la richiedente ha versato loro sulla base delle decisioni tariffali 2011 e 2012. 144 Tali ricavi effettivi sono confrontati con i costi effettivi computabili calcolati precedentemente al capitolo
12. La differenza tra questi due valori è la differenza di copertura per l'anno tariffario in questione.
E. 13.2 Differenze di copertura per l'anno tariffario 2011 145 La partecipante al procedimento fa valere una copertura insufficiente dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella B17). 146 La partecipante al procedimento dichiara per l'anno tariffario 2011 come proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della rete un importo di _ franchi, il quale corrisponde alla somma dei costi di esercizio e dei costi del capitale sanciti nella decisione tariffale 2011 (decisione tariffale 2011, tabella 8, colonna 10). Questo importo rappresenta il totale dei ricavi, dato che non vengono dichiarati altri importi (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella 66). 147 1 ricavi da considerare per il calcolo regolatorio della differenza di copertura dell'anno tariffario 2011 corrispondono ai costi di rete computabili di _ franchi indicati nella decisione tariffale 2011 (decisione tariffale 2011, tabella 8, cotonna 10). Tale importo è stato pagato dalla richiedente nel 2011 (act. 42, tabella Excel pagamenti DC). 148 1 costi computabili rilevanti per il calcolo della differenza di copertura 2011 ammontano a _ franchi (cfr. n. marg. 137 e seg.; Tabella 11, colonna 5). 149 1 ricavi regolatori rilevanti ammontano a _ franchi (cfr. n. marg. 147). 150 La copertura insufficiente 2009 di _ franchi (senza interessi; cfr, decisione tariffale 2012, tabella 7A, colonna 15) indicata dalla partecipante sarà conteggiata in un secondo tempo, ossia al momento della rimunerazione delle differenze di copertura (cfr. capitolo 14). 151 Per l'anno tariffario 2011, i ricavi al netto dei costi computabili generano una copertura insufficiente di _ franchi (cfr. Tabella 13). 24/32
2011 voce dichiarato com utabile Proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della RT 113 della differenza di copertura 2009 113 della differenza di copertura 2010 Altri proventi RT Totale proventi 1 ricavi RT Costi del capitale Costi d'esercizio Interessi CCN Costi totali DC - copertura in eccesso 1 + copertura insufficiente Differenze di copertura rete di trac rto Tabella 13 Differenze di copertura computabili per l'anno tariffario 2011
E. 13.3 Differenze di copertura per l'anno tariffario 2012 152 La partecipante al procedimento fa valere una copertura insufficiente dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C17). 153 La partecipante al procedimento dichiara per l'anno tariffario 2012 come proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della rete un importo di _ franchi, il quale corrisponde alla somma dei costi di esercizio e dei costi del capitale, nonché di un terzo della differenza copertura 2009 e di un terzo della differenza di copertura 2010 sanciti nella decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, colonna 10). Questo importo rappresenta il totale dei ricavi, dato che non vengono dichiarati altri importi (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C6). 154 1 ricavi da considerare per il calcolo regolatorio della differenza di copertura dell'anno tariffario 2012 corrispondono ai costi di rete computabili di _ franchi indicati nella decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, cotonna 10). Tale importo è stato pagato dalla richiedente nel 2012 (act. 42, tabella Excel pagamenti DC). Nei costi computabili sanciti nella decisione tariffale 2012 sono inclusi un terzo delle differenze di copertura 2009 e 2010, le quali sono state calcolate, rimunerate e decise nell'ambito della decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, colonne 8 e 9). Per il calcolo delle differenze di copertura dell'anno tariffale 2012, la quota delle differenze di copertura 2009 e 2010 inclusa nei ricavi verrà sottratta o aggiunta a dipendenza del fatto che si tratti di una copertura in eccesso o di una copertura insufficiente. Nel caso della partecipante al procedimento, ciô significa che un terzo della copertura insufficiente 2009, ossia _ franchi, sarà sottratto dai ricavi, mentre un terzo della copertura in eccesso 2010, ossia - franchi, sarà aggiunto ai ricavi (Tabella 14). 155 1 ricavi regolatori rilevanti ammontano quindi a _ franchi (cfr. Tabella 14). 156 1 costi computabili rilevanti per il calcolo della differenza di copertura 2012 ammontano a _ franchi (cfr. n. marg. 139 e seg.; Tabella 12, colonna 5). 157 La copertura in eccesso 2010 di _ franchi (senza interessi; cfr. decisione tariffale 2012, tabella 7B, colonna 18) indicata dalla partecipante sarà conteggiata in un secondo tempo, ossia al momento della rimunerazione delle differenze di copertura (cfr. capitolo 14). 158 Per l'anno tariffario 2012, i ricavi al netto dei costi computabili generano una copertura insufficiente di _ franchi (cfr. Tabella 14), dovuta alla modifica dei costi effettivi computabili 2012 (cfr. cap. 12.3). 25/32
2012 voce dichiarato com utabile Proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della RT 1/3 della differenza di copertura 2009 1l3 della differenza di copertura 2010 Altri proventi RT Totale proventi / ricavi RT Costi del capitale Costi d'esercizio Interessi CCN Cost totafi DC - copertura in eccesso / + copertura insufficiente Differenze di copertura rete di tras orto Tabella 14 Differenze di copertura computabili per l'anno tariffario 2012 14 Indennizzo e rimunerazione delle differenze di copertura 159 II presente procedimento ha come oggetto il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 della partecipante al procedimento. La richiedente deve indennizzare e rimunerare la copertura insufficiente alla partecipante al procedimento secondo la Tabella 15 (colonna «Saldo totale incluso interessi»). 160 Nella decisione tariffale 2012 sono state calcolate e decise le differenze di copertura nonché gli interessi per gli anni 2009 e 2010 (decisione tariffale 2012, tabelle 7A e 7B). Le coperture insufficienti sono state rimunerate, mentre sulle coperture in eccesso, in via del tutto eccezionale, non sono stati calcolati gli interessi. Un terzo di queste differenze di copertura è stato attribuito all'anno tariffale 2012 e pagato alla partecipante al procedimento dalla richiedente nell'ambito dei costi di rete dell'anno tariffale 2012 (cfr.
n. marg. 154). Due terzi delle differenze di copertura 2009 e 2010 sono invece stati dichiarati come saldo degli anni successivi e non sono stati saldati insieme ai costi di rete 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 7A, colonna 18 e tabella 7B, colonna 21). 161 Nella presente decisione, dopo il calcolo degli interessi sul saldo totale 2012 sono stati aggiunti i due terzi delle differenze di copertura 2009 e 2010, i quali sono già stati rimunerati in base al WACC dell'anno 2012 (Tabella 15, riga «2012 dopo rimunerazione»). II totale rappresenta il saldo riportato per il 2013. 162 Già nel 2013 la richiedente ha pagato alla partecipante al procedimento sia i 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2010 disposti dalla EICom nella decisione tariffale 2012 come saldo per gli anni successivi (cfr. colonne intitolate «Saldo Folgejahre» della tabella 7A, colonna 18 e della tabella 7B, colonna 21 della decisione tariffale 2012), sia un terzo delle differenze di copertura provvisorie 2011 (act. 42, tabella Excel pagamenti DC). L'indennizzo pagato dalla richiedente alla partecipante al procedimento sulla base della «Bewertungsanpassung 1» tiene quindi conto di una copertura insufficiente di _ franchi. La copertura insufficiente della partecipante al procedimento si riduce perciô a _ franchi (differenze di copertura 2011 e 2012 dell'ammontare di CHF _ a cui vanno aggiunti 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2/3 delle differenze di copertura 2010 dell'ammontare di CHF _, nonché l'indennizzo della richiedente dell'ammontare di CHF _; cfr. act. 42 nonché Tabella 15). 163 La richiedente ritiene che con il pagamento di _ franchi effettuato nel 2013 ha saldato pure i rimanenti 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2010. AI momento del trasferimento della rete la partecipante al procedimento avrebbe potuto reclamare se l'importo non fosse stato corretto (act. 42, 26/32
risposta 3). Secondo la partecipante al procedimento, invece, gli importi riguardanti i restanti 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2010 non sono mai stati saldati (act. 42, risposte 2 e 6), mentre nel corso del 2013 1/3 della differenza di copertura provvisoria 2011 pari a - franchi è stato saldato dalla richiedente (act. 42, risposta 9). Per i suoi calcoli la EICom si basa sui giustificativi a sua disposizione e quindi sull'importo di _ franchi (= 2/3 DC 2009 ~ + 2/3 DC 2010 M + 1/3 DC 2011 [M) 164 Secondo l'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 (incluso allegato «Formulario Differenze di copertura», registro «Differenze copertura rete», riga 54), l'anno di riferimento determinante per il WACC applicabile non è l'anno tariffario in cui è stata rilevata la differenza di copertura (t), ma il primo anno in cui essa puô essere inclura nella tariffa (t+2). Questo metodo per il calcolo degli interessi è stato confermato dal Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 2C_1076/2014 del 4 giugno 2015, consid. 4, decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 193 e segg.). Gli interessi sono dovuti fino al rimborso della relativa differenza da parte della richiedente. Tabella 15 Seguito delle differenze di copertura considerando il versamento della richiedente nel 2013 165 Le differenze di copertura sono considerate per un anno tariffale completo. L'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 sulle differenze di copertura degli anni precedenti prevede che le differenze di copertura debbano essere calcolate per ogni esercizio contabile. L'importo da saldare in un esercizio contabile viene preso in considerazione nel calcolo dei costi dell'esercizio contabile di due anni dopo. 166 II calcolo degli interessi fino al 2019 compreso è riportato nella Tabella 15. Poiché il WACC per il 2022 non è ancora noto, attualmente gli interessi per il 2020 non possono essere calcolati. Supponendo che la richiedente paghi la differenza nel 2021, dopo che la presente decisione passerà in giudicato, gli interessi sulle differenze di copertura che la richiedente deve pagare alla partecipante al procedimento ammontano a _ franchi (cfr. Tabella 15) più gli interessi per il 2020, che devono essere calcolati utilizzando il WACC per il 2022, che non è ancora noto. Se la differenza di copertura dovesse essere rimborsata dalla richiedente in un momento successivo, la partecipante al procedimento ha un ulteriore diritto agli interessi ai sensi dell'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 rispettivamente al calcolo di cui alla Tabella 15, in ogni caso relativi ad anni interi (nessun interesse durante l'anno; interessi fino al 31 dicembre dell'anno precedente il pagamento). 167 Gli interessi calcolatori accumulati e dovuti dalla richiedente alla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2019 dell'ammontare di _ franchi portano ad un aumento della copertura insufficiente della partecipante al procedimento. La copertura insufficiente alla fine del 2013 prima degli interessi 2013 di _ franchi (cfr. n. marg. 162) aumenta a causa degli interessi a _ franchi al 31 dicembre 2019 (cfr. Tabella 15). 27/32
168 II credito della partecipante al procedimento nei confronti della richiedente diventa esigibile nel momento in cui la presente decisione passa in giudicato. La richiedente pub includere questi costi nelle future tariffe della rete di trasmissione in base al pagamento effettivamente effettuato. 169 Nella sua presa di posizione sulla bozza di decisione la richiedente chiede che al numero 6 del dispositivo sia visibile anche il pagamento netto alla fine del 2019 che risulta dal saldo delle differenze di copertura e dagli interessi. Cib concretizzerebbe i diritti e gli obblighi risultanti dalla decisione e contribuirebbe alla sicurezza giuridica (act. 66, n. marg. 5 e seg.). 170 Come da richiesta, il pagamento netto alla fine del 2019 risulta al numero 6 del dispositivo. 15 Evitare il doppio conteggio 171 Non è consentito un doppio computo dei costi di rete sia attraverso la rete di distribuzione che attraverso la rete di trasporto. Se già incluse nella tariffa relativa alla rete di distribuzione o eventualmente nei costi di produzione, le differenze di copertura disponibili come computabili al livello di rete 1 devono essere pertanto nuovamente compensate negli anni tariffari futuri, non appena la richiedente effettua la rimunerazione. Lo stesso trattamento è previsto per gli interessi delle differenze di copertura. 172 Nell'ottica dell'evitare il doppio conteggio, la EICom si riserva di effettuare una verifica in un momento successivo. 16 Parere del Sorvegliante dei prezzi 173 La EICom ha trasmesso per parere la bozza della decisione al Sorvegliante dei prezzi sulla base dell'articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20), nonché dell'articolo 3 del Regolamento interno della Commissione dell'energia elettrica del 12 settembre 2007 (RS 734.74) (act. 56). Con scritto del 2 novembre 2020, il Sorvegliante dei prezzi ha presentato il suo parere (act. 64). 174 Nel suo parere sulla bozza di decisione, il Sorvegliante dei prezzi ha affermato che dal punto di vista normativo creare certezza del diritto è un fatto senz'altro positivo. Con la definizione del valore di rete regolatorio del livello 1, la EICom crea la base per disciplinare in modo esaustivo gli obblighi reciproci tra la richiedente e i partecipanti al procedimento. Non giustifica una nuova prassi di valutazione per i casi futuri. Per questi motivi il Sorvegliante dei prezzi ha rinunciato ad approfondire l'argomento, a richiedere ulteriore documentazione, nonché a formulare una raccomandazione formale ai sensi dell'articolo 15 LSPr (act. 64). 17 Emolumenti 175 La EICom riscuote emolumenti per decisioni in merito all'approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAEI, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi all'ora, a seconda della funzione del personale the esegue il lavoro (art. 3 OE-En). 176 Per la presente decisione sono considerate le se uenti aliquote. 1 ore computabili a un'aliquota di 250 franchi l'ora (imÎÎÏ risultante: franchi), ore computabili a un'aliquota di 230 franchi l'ora (importo risultante: franchi) e ore computabili a un'aliquota di 200 franchi l'ora (importo risultante: _ franchi). Ne consegue un emolumento totale di _ franchi. 28132
177 Chi occasiona una decisione deve pagare un emolumento (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv.1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). La richiedente ha presentato una domanda di verifica dei costi e dei ricavi 2011 dichiarati dalle società di rete per l'utilizzazione del livello di rete 1 e una domanda di verifica dei costi e dei ricavi 2012 dichiarati dalle società di rete per l'utilizzazione del livello di rete 1. Ha quindi occasionato la presente decisione e deve assumersi la totalità delle spese procedurali. 29/32
III Decisione Sulla base di quanto considerato, si decide: 1. 1 costi effettivi computabili per l'utilizzazione del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2011 di AIL Servizi SA ammontano a _ franchi. 2. 1 costi effettivi computabili per l'utilizzazione del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2012 di AIL Servizi SA ammontano a _ franchi. 3. La differenza di copertura per l'anno tariffario 2011 basata sui valori effettivi 2011 per gli impianti della rete di trasporto di AIL Servizi SA ammonta a _ franchi (copertura insufficiente). 4. La differenza di copertura per l'anno tariffario 2012 basata sui valori effettivi 2012 per gli impianti della rete di trasporto di AIL Servizi SA ammonta a _ franchi (copertura insufficiente). 5. II saldo delle differenze di copertura che Swissgrid SA deve versare a AIL Servizi SA, tenendo conto del pa amento effettuato da Swissgrid SA nel 2013 (prima degli interessi 2013), ammonta a franchi. 6. Fino al 31 dicembre 2019 gli interessi dovuti da Swissgrid SA a AIL Servizi SA sul saldo delle differenze di copertura secondo il numero 5 del dispositivo ammontano a _ franchi. II saldo delle differenze di copertura, interessi inclusi, al 31 dicembre 2019 dovuto da Swissgrid SA a AIL Servizi SA ammonta a _ franchi. Gli interessi per il 2020 ed eventuali anni successivi devono essere calcolati secondo la Tabella 15 e mantenuti in relazione agli anni interi (nessun interesse nel corso dell'anno). 7. L'indennizzo di cui ai numeri 5 e 6 del dispositivo diventa esigibile con il passaggio in giudicato della presente decisione. Swissgrid SA puô includere questi costi nelle future tariffe della rete di trasporto nei limiti del pagamento effettivamente effettuato. 8. Gli emolumenti per la presente decisione ammontano a _ franchi e sono a carico di Swissgrid SA. La fattura sarà inviata dopo che la presente decisione sarà passata in giudicato. 9. La decisione à notificata a Swissgrid SA e a AIL Servizi SA con lettera raccomandata. Berna, 12.01.2021 30/32
Commissione federale dell'energia elettrica EICom Werner Luginbühl Renato Tam Presidente Direttore Invio: Da notificare mediante lettera raccomandata:
- Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau
- AIL Servizi SA, Via della Posta, CP 5131, 6901 Lugano AI legati:
- Tabelle Copia:
- Sorveglianza dei prezzi, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna 31/32
IV Rimedi giuridici Contro questa decisione puô essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. II ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo (art. 50 PA, art. 23 LAEI). 1 termini non decorrono: a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso; C) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 22a PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e, per quanto disponibili, i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). 32/32
E. 14 Con scritti del 16 giugno 2020 alla richiedente e alla partecipante al procedimento è stato chiesto di rispondere ad ulteriori domande (act. 38 e 39). Con e-mail del 20 e 29 luglio 2020, alla partecipante al procedimento è stato inoltre richiesto il rapporto IFBC (act. 43 e 44). Le risposte sono state inoltrate con lettere ed e-mail del 7 luglio 2020 da parte della richiedente (act. 42). Con lettera ed e-mail del 31 luglio 2020, la partecipante al procedimento ha fornito risposte relative al trattamento delle DC 2009-2012 nonché alle domande supplementari (act. 45).
E. 15 Con scambio di e-mail del 31 agosto e 1 settembre 2020 sono stati richiesti e forniti ulteriori chiarimenti in merito alle differenze di copertura (act. 48 e 49). G.
E. 16 Con scritto del 12 ottobre 2020, alle parti coinvolte nel procedimento è stata inviata per presa di posizione una bozza della decisione (act. 55). 1 relativi allegati sono stati spediti il 13 e 14 ottobre 2020 (57-59). Con scritto del 9 novembre 2020 (act. 66) e e-mail del 23 novembre 2020 (act. 70), le parti hanno inoltrato le loro prese di posizione.
E. 17 Mentre la partecipante al procedimento dichiarava di essere d'accordo con la bozza di decisione, la richiedente chiedeva the al numero 6 del dispositivo fosse visibile anche il pagamento netto alla fine del 2019 the risulta dal saldo delle differenze di copertura e dagli interessi. Cid concretizzerebbe i diritti e gli obblighi risultanti dalla decisione e contribuirebbe alla sicurezza giuridica (act. 66, n. marg. 5 e seg.). 5/32
E. 18 Le prese di posizione sono state trasmesse alle altre parti l'11 novembre 2020 (act. 68) e il l' dicembre 2020 (act. 71). H.
E. 19 Con scritto del 12 ottobre 2020, la bozza della decisione è stata trasmessa per parere al Sorvegliante dei prezzi (act. 56).
E. 20 Con scritto del 2 novembre 2020, il Sorvegliante dei prezzi ha presentato il suo parere sulla bozza della decisione del 12 ottobre 2020 (act. 64).
E. 21 La presa di posizione è stata trasmessa alle parti il 3 novembre 2020 (act. 65).
E. 22 Se necessario, nei seguenti considerandi si ritornerà sulle particolarità della fattispecie nonché sui menzionati scritti e prese di posizione. 6132
II Considerandi 1 Competenza
E. 23 Secondo l'articolo 22 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), la EICom vigila sul rispetto della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione. La EICom è competente in particolare per verificare in caso di controversia e d'ufficio i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete (art. 22 cpv. 2 lett. a e b LAEI).
E. 24 La legislazione in materia di approvvigionamento elettrico (LAEI e ordinanza 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico [OAEI; RS 734.71]) contiene varie disposizioni relative alla composizione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14 e 15 LAEI; art. 12-19 OAEI).
E. 25 Per calcolare le differenze di copertura, i ricavi di un anno tariffario vengono confrontati con i costi effettivi dell'anno in questione. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 e il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono effettuati nell'ambito del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. La presente decisione riguarda pertanto ambiti centrali della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico.
E. 26 Alla EICom compete pertanto l'emanazione della presente decisione. La decisione è emanata su richiesta della richiedente (cfr. n. marg. 1 e 4). 2 Parti, diritto di audizione, segreti di affari
E. 27 Secondo l'articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.
E. 28 La richiedente ha presentato alla EICom una richiesta di emanazione di una decisione. È quindi la destinataria materiale della decisione, nonché parte conformemente all'articolo 6 PA.
E. 29 La partecipante al procedimento era parte ai procedimenti 212-00008 e 212-00017 relativi ai costi e alle tariffe 2011 e 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 nonché al procedimento 25-00017 relativo alla determinazione del valore residuo al 31 dicembre 2012 degli impianti del livello di rete 1 trasferiti alla richiedente tramite «asset deal» (cfr. n. marg. 42). II presente procedimento ha come oggetto la determinazione dei costi computabili relativi a questi impianti nonché delle differenze di copertura 2011 e 2012 a cui ha diritto rispettivamente che deve la partecipante al procedimento. Anche la partecipante al procedimento ha quindi qualità di parte.
E. 30 Nel presente procedimento, alle parti è stata data la possibilità di prendere posizione. Con scritto del 12 ottobre 2020, la bozza della decisione è stata trasmessa a tale scopo alle parti (act. 55). Le richieste avanzate dalle parti e le motivazioni addotte sono trattate nella valutazione materiale. In tal modo è garantito il diritto delle parti di essere sentite (art. 29 PA).
E. 31 Secondo l'articolo 26 capoverso 2 LAEI, le persone incaricate dell'esecuzione della LAEI non possono rivelare segreti di fabbricazione o di affari. Conformemente all'articolo 27 capoverso 1 lettere a e b PA, l'autorità pub negare l'esame degli atti solamente se un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone o un interesse privato importante esigano l'osservanza del segreto.
E. 32 La partecipante al procedimento è stata informata con scritto del 23 agosto 2019 che la EICom parte dal presupposto che non fa valere nessun segreto di affari nei confronti della richiedente. Nel caso la partecipante al procedimento ritenesse che i valori da esaminare nel presente procedimento siano segreti di affari, avrebbe dovuto motivarne la ragione. Senza un'esplicita dichiarazione della partecipante al procedimento, la EICom avrebbe concesso alla richiedente la visione di tutti gli atti senza annerirne nessuna parte (act. 28).
E. 33 La partecipante al procedimento non ha fatto valere alcun segreto di affari nei confronti della richiedente. 3 Contesto e oggetto del procedimento
E. 34 Secondo l'articolo 33 capoverso 4 LAEI, al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della LAEI nello specifico fino a fine 2012 (cfr. RU 2007 6827), le imprese d'approvvigionamento elettrico devono trasferire la rete di trasporto a livello nazionale alla società nazionale di rete. In compenso vengono loro attribuite azioni della società di rete ed eventualmente altri diritti. Le diminuzioni di valore superiori sono compensate dalla società nazionale di rete (decisione della EICom 25-00003 [preced.: 928-10-002] del 20 settembre 2012; cfr. anche decisione della EICom 25-00074 del 20 ottobre 2016).
E. 35 Per l'effettuazione del trasferimento di cui all'articolo 33 capoverso 4 LAEI, nel settore era attivo inizialmente il progetto GO! e successivamente il progetto GO+!, sotto la direzione della richiedente. II settore è stato molto attivo nell'ambito di questi progetti. All'inizio del 2013, sono stati trasferiti alla richiedente tramite «share deal» gli impianti di 17 dei 18 ex PRT che partecipavano al progetto GO! (cfr. n. marg. 42 e art. 22 degli statuti della Swissgrid SA, versione del 4 dicembre 2019, disponibile su: www.swissgrid.ch > Chi siamo > Azienda > Governo societario > Statuti e codice di condotta, qui di seguito «statuti Swissgrid»). L'ultimo ex PRT del progetto GO! ha trasferito i suoi impianti nel 2015 (cfr. art. 22b statuti Swissgrid).
E. 36 Con decisione 241-00001 (preced.: 921-10-005) dell'11 novembre 2010 concernente la definizione e la delimitazione della rete di trasporto, la EICom ha stabilito quali linee e quali impianti accessori rientrano nella rete di trasporto e devono quindi essere trasferite alla richiedente. Tra le altre cose, ha sancito che le linee derivate non appartengono alla rete di trasporto e, pertanto, non devono essere trasferite alla richiedente. Ha invece precisato che, da quel momento, le linee derivate che dopo un potenziamento della rete diventano parte della rete di trasporto magliata appartengono alla rete di trasporto e devono essere trasferite alla richiedente (cfr. n. 10 del dispositivo). Tale decisione è stata impugnata.
E. 37 II Tribunale amministrativo federale ha accolto i ricorsi in merito in varie sentenze del luglio 2011 (procedimenti A-8884/2010, A-95/2011, A-102/2011, A-119/2011, A-120/2011, A-124/2011, A-157/2011) e abrogato il numero 10 del dispositivo della decisione della EICom 241-00001 dell'11 novembre 2010. Ha invece stabilito che le linee derivate (con o senza carattere di approvvigionamento) rientrano nella rete di trasporto e, come tali, devono essere trasferite alla richiedente (cfr. ad es. sentenza A-120/2011, n. 1 e 2 del dispositivo).
E. 38 Con decisione 25-00003 del 15 agosto 2013, la EICom ha in seguito parzialmente riconsiderato la sua decisione 241-00001 dell'11 novembre 2010 e stabilito, tra le altre cose, che le linee derivate (con o senza carattere di approvvigionamento) che funzionano a livello di tensione 220/380 kV, fatto salvo il 8/32
numero 2 del dispositivo, appartengono alla rete di trasporto e devono quindi essere trasferite alla richiedente (n. 1 del dispositivo), nonché the le linee e gli impianti accessori nel passaggio dalla rete di trasporto aile centrali nucleari, in particolare le linee derivate, non sono oggetto del procedimento. L'oggetto del procedimento è stato limitato a tutte le altre linee derivate (n. 2 del dispositivo).
E. 39 Da tale riconsiderazione della decisione 241-00001 dell'11 novembre 2010 è emerso che altri impianti fanno parte della rete di trasporto. Gli impianti in questione sono stati riuniti nell'ambito del progetto GO+! e trasferiti alla richiedente in progetti di trasferimento separati a partire dal 2014 (cfr. art. 22a e segg. statuti Swissgrid).
E. 40 Su richiesta dei vari conferenti in natura partecipanti al progetto GO+!, dopo ogni conferimento in natura («asset deal»; cfr. n. marg. 42) la EICom ha emanato una decisione in cui stabilisce il valore regolatorio degli impianti trasferiti (qui di seguito «decisioni asset deal»; cfr. fra le altre decisione 25-00100 del 11
settembre 2019 concernente la determinazione del valore residuo degli impianti trasferiti alla richiedente nonché la definizione dei costi di rete computabili).
E. 41 Nella sua decisione 25-00003 del 20 settembre 2012, la EICom ha definito l'approccio di valutazione da impiegare per determinare il numero di azioni della richiedente e l'entità degli altri eventuali diritti supplementari the devono essere attribuiti aile società madre per il trasferimento. L'importo esatto in franchi dei costi del capitale regolatori computabili non era oggetto della decisione summenzionata. Per il valore regolatorio degli impianti ripresi dalla richiedente, si rimandava alla decisione tariffale 2012, nonché ai precedenti procedimenti di verifica delle tariffe (decisione della EICom 25-00003 del 20 settembre 2012, cosiddetta «Bewertungsve►fügung», n. marg. 40). Alcuni ex PRT hanno interposto ricorso contro la decisione. Con sentenza A-5581/2012 dell'11 novembre 2013, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente annullato la decisione e ha rinviato alla EICom la questione della nuova determinazione del valore determinante per il trasferimento della rete di trasporto. In seguito al rinvio alla EICom, alcune parti hanno discusso come fissare il valore determinante per il trasferimento della rete di trasporto conformemente aile prescrizioni giuridiche stabilite nella sentenza del Tribunale amministrativo federale. Successivamente è stato presentato alla EICom un contratto tra la richiedente e vari ex PRT concernente i metodi di valutazione per gli impianti e i fondi della rete di trasporto. La EICom ha quindi definito i metodi di valutazione sulla base del contratto presentato dagli ex PRT (decisione della EICom 25-00074 del 20 ottobre 2016).
E. 42 In seguito ai processi di trasferimento a partire dal 2013, Swissgrid ha finora ripreso circa 17'000 pacchetti di dati concernenti gli impianti nei suoi attivi immobilizzati regolatori. Gli impianti sono stati trasferiti dal progetto GO! mediante l'acquisto di azioni delle imprese che detenevano gli impianti («share deal»; art. 22 e 22b statuti Swissgrid) e la successiva fusione di queste imprese con la richiedente (cfr. tra gli altri Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] del 28 giugno 2013). Delle imprese partecipanti al progetto GO+! la richiedente ha ripreso i singoli impianti («asset deal»; art. 22a e segg. Statuti Swissgrid).
E. 43 II valore regolatorio degli impianti ripresi nell'ambito del progetto GOI è determinato dalla EICom nel presente procedimento e in altri procedimenti per il calcolo delle differenze di copertura degli anni 2011 e 2012. Devono essere calcolate le differenze di copertura tra le decisioni tariffali 2011 e 2012 sulla base dei costi computabili, sanciti con riferimento all'anno base, e i costi effettivi ancora da verificare degli anni 2011 e 2012.
E. 44 Prima di trasferire i propri impianti alla richiedente all'inizio del 2013 rispettivamente all'inizio 2015 (cfr.
n. marg. 35), gli ex PRT hanno dichiarato a quest'ultima i propri costi, sulla base dei quali la richiedente ha fissato le tariffe. 1 procedimenti per il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 concernono la fase precedente alla ripresa della rete di trasporto da parte della richiedente.
E. 45 Tutti gli ex PRT che hanno ricevuto una decisione della EICom sui costi nell'ambito delle decisioni sulle tariffe 2011 e/o 2012, inclusa la partecipante al procedimento, sono parti a un procedimento relativo alle 9/32
differenze di copertura 2011-2012, a meno the non avessero trasferito i loro impianti a un altro ex PRT già prima del passaggio alla richiedente.
E. 46 Nell'ambito dei procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012, i costi sono stati calcolati e disposti tramite decisione secondo il principio dell'anno di base (decisioni tariffali 2009-2012). La differenza tra i costi computabili di questi anni, sanciti con riferimento all'anno base, e i costi effettivi viene corretta attraverso le differenze di copertura (art. 19 cpv. 2 OAEI nonché cap. 13). Le differenze di copertura per il 2009 e il 2010 sono state calcolate nell'ambito del procedimento sulla verifica delle tariffe 2012 (decisione tariffale 2012).
E. 47 1 costi effettivi 2011 e 2012 sono determinanti per fissare definitivamente i costi computabili per le tariffe 2011 e 2012. L'obiettivo del presente procedimento relativo alle differenze di copertura è sostituire i valori pianificati per il 2011 e il 2012 con i valori effettivi. Per il calcolo delle differenze di copertura vengono confrontati i ricavi disposti per il 2011 e il 2012 (decisioni tariffali 2011 e 2012) con i costi effettivi del rispettivo anno emersi dal procedimento relativo alle differenze di copertura. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 come pure il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono oggetto del presente procedimento relativo alle differenze di copertura.
E. 48 Non sono oggetto del procedimento relativo alle differenze di copertura 2011 e 2012 i costi effettivi 2011 e 2012 già disposti dalla EICom tramite decisioni concernenti impianti della rete di trasporto che sono stati trasferiti alla richiedente tramite «asset deal» a partire dal 2014. Nell'ambito di queste decisioni sono stati stabiliti dove necessario, oltre al valore regolatorio anche i costi di rete computabili della rete di trasporto fino al momento del passaggio alla richiedente. Questi costi di rete sono stati calcolati sulla base dei valori effettivi, quindi non vi sono differenze di copertura da determinare.
E. 49 Per la partecipante al procedimento esiste già una decisione «asset deal» con la quale è stato determinato il valore residuo al 31 dicembre 2012 degli impianti trasferiti alla richiedente, nonché il metodo di calcolo e i concetti soggiacenti (decisione della EICom 25-00017 del 18.09.2014). Tuttavia, nell'ambito della decisione 25-00017 non sono stati determinati i costi di rete computabili totali e quindi le differenze di copertura. II presente procedimento ha quindi come oggetto la determinazione di questi valori, basandosi per quanto riguarda i costi del capitale sui valori regolatori residui al 31 dicembre 2012, nonché sul metodo di calcolo e sui concetti soggiacenti stabiliti nell'ambito della decisione 25-00017 del 18 settembre 2014. 4 Diritto applicabile
E. 50 La presente decisione tiene conto della giurisprudenza più recente relativa a tutte le decisioni della EICom e alle sentenze dei tribunali relative ai procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012 della rete di trasporto (decisioni tariffali 2009-2012) nonché concernenti la rete di distribuzione. Considera anche la prassi più attuale della EICom per quanto concerne il diritto in materia di approvvigionamento elettrico. 51 Si applicano la legge sull'approvvigionamento elettrico, versione del 1° giugno 2019, e l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, versione del 1° gennaio 2020. 5 Valori effettivi 52 Le tariffe della rete di trasporto sono state verificate secondo il principio dell'anno base, secondo il quale i costi computabili per un anno tariffario vengono definiti basandosi sull'ultimo anno di esercizio concluso. II divario tra i valori pianificati computabili per l'anno base e i valori effettivi computabili per l'anno tariffario viene compensato mediante le differenze di copertura (cfr. tra le altre decisione della EICom 212-00017 del 15 febbraio 2015, n. marg. 39). 10/32
53 II calcolo delle differenze di copertura per gli anni tariffari corrispondenti è effettuato sulla base del principio di cui all'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2019, cfr. decisione tariffale 2012, n. marg. 158 e segg.). Non vengono quindi più verificati i valori degli impianti dell'anno base, ma i valori effettivi degli impianti per l'anno tariffario e i costi di capitale calcolati sulla base di tali valori. Questo approccio à stato appoggiato dal Tribunale amministrativo federale nella sua sentenza A-2876/2010 del 20 giugno 2013 (consid. 5.1). Come costi di esercizio sono considerati i costi effettivamente sostenuti nell'anno tariffario (sentenza del Tribunale federale 2C_969/2013, 2C_985/2013 del 19 settembre 2013, consid. 7.5 a contrario, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8632/2010 del 19 settembre 2013, consid. 1.3; decisione tariffale 2012, n. marg. 66). 54 1 costi effettivi 2011 e 2012 sono pertanto determinanti per fissare definitivamente i costi computabili per le tariffe 2011 e 2012. L'obiettivo del presente procedimento relativo alle differenze di copertura è sostituire i valori pianificati per il 2011 e il 2012 con i valori effettivi. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 come pure il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono oggetto del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. 6 Costi di esercizio
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
© Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione Federale dell'energia elettrica EICom N. registrazione/dossier: 25-00105 Berna, 12.01.2021 DECISIONE della Commissione federate dell'energia elettrica EICom composta da: Werner Luginbühl (presidente), Laurianne Altwegg (vicepresidente), Katia Delbiaggio, Dario Marty, Sita Mazumder, Andreas Stbckli, Felix Vontobel in merito a: Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau (richiedente) e AIL Servizi SA, Via della Posta, CP 5131, 6901 Lugano (partecipante al procedimento) concernente le differenze di copertura per gli anni 2011 e 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 Commissione federale dell'energia elettrica EICom Christoffelgasse 5, CH-3003 Berna Tel. +41 58 462 58 33, Fax +41 58 462 02 22 info@elcom.admin.ch EICom-D-72383401/20 www.elcom.admin.ch
Indice 1 Fatti ............................................................................................................................................ 4 II Considerandi .............................................................................................................................7 1
Competenza .............................................................................................................................. 7 2 Parti, diritto di audizione, segreti di affari .............................................................................. 7 2.1
Parti ............................................................................................................................................ 7 2.2 Diritto di audizione ...................................................................................................................... 7 2.3 Segreti di affari ........................................................................................................................... 8 3 Contesto e oggetto del procedimento .................................................................................... 8 4 Diritto applicabile ................................................................................................................... 10 5 Valori effettivi .......................................................................................................................... 10 6 Costi di esercizio .................................................................................................................... 11 6.1
Osservazioni generali ............................................................................................................... 11 6.2 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2011 .............................................................................. 11 6.3 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2012 .............................................................................. 12 7 Valori degli impianti ............................................................................................................... 13 7.1
Decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 ............................................................................. 13 7.2 Ammortamento nel primo anno ................................................................................................ 13 7.3 Valutazione storica ................................................................................................................... 13 7.3.1
Principi ...................................................................................................................................... 13 7.3.2 Durata di utilizzazione .............................................................................................................. 14 7.3.3 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2011 ........................................................... 14 7.3.4 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2012 ........................................................... 14 7.4 Valutazione sintetica ................................................................................................................. 15 7.4.1
Principi ......................................................................................................................................15 7.4.2 Valori unitari .............................................................................................................................. 15 7.4.3 Indice ........................................................................................................................................ 15 7.4.4 Detrazione individuale .............................................................................................................. 15 7.4.5 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2011 .............................................................. 15 7.4.6 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2012 .............................................................. 16 7.5 Impianti in costruzione .............................................................................................................. 16 7.6 Terreni ...................................................................................................................................... 16 7.7 Pagamenti da parte di terzi ....................................................................................................... 16 8 Valori regolatori residui delle immobilizzazioni .................................................................. 17 8.1
Valore regolatorio residuo delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2011 ................................... 17 8.2 Valore regolatorio residuo delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2012 ................................... 17 9 Costi del capitale effettivi computabili ................................................................................. 17 9.1
Interessi calcolatori sugli attivi immobilizzati ............................................................................ 17 9.1.1 Richiesta di cui all'articolo 31a OAEI ........................................................................................ 18 9.1.2 Interessi calcolatori per l'anno tariffario 2011 ........................................................................... 18 9.1.3 Interessi calcolatori per l'anno tariffario 2012 ........................................................................... 18 9.2 Ammortamenti calcolatori sugli attivi immobilizzati .................................................................. 19 9.2.1 Osservazioni generali ............................................................................................................... 19 9.2.2 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2011 ................................................................. 19 9.2.3 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2012 ................................................................. 20 10 Costi di avviamento ................................................................................................................ 20 10.1
Osservazioni generali ............................................................................................................... 20 10.2 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2011 ....................................................... 20 10.3 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2012 ....................................................... 20 2/32
11 Capitale circolante netto (CCN) necessario all'esercizio ................................................... 21 11.1 Principi ......................................................................................................................................21 11.2 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2011 ................................................................... 22 11.3 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2012 ................................................................... 22 12 Totale dei costi di esercizio e del capitale effettivi computabili ........................................ 22 12.1 Principi ......................................................................................................................................22 12.2 Costi effettivi computabili 2011 ................................................................................................. 23 12.3 Costi effettivi computabili 2012 ................................................................................................. 23 13 Calcolo delle differenze di copertura ................................................................................... 23 13.1 Osservazioni generali ............................................................................................................... 23 13.2 Differenze di copertura per l'anno tariffario 2011 ..................................................................... 24 13.3 Differenze di copertura per l'anno tariffario 2012 ..................................................................... 25 14 Indennizzo e rimunerazione delle differenze di copertura ................................................. 26 15 Evitare il doppio conteggio ................................................................................................... 28 16 Parere del Sorvegliante dei prezzi ........................................................................................ 28 17 Emolumenti ............................................................................................................................. 28 IIIDecisione .................................................................................................................................30 IVRimedi giuridici ....................................................................................................................... 32 3/32
Fatti A. Con scritto del 20 dicembre 2012, la richiedente ha chiesto l'avvio di un procedimento formale per la verifica dei costi e dei ricavi 2011 per l'utilizzazione del livello di rete 1 a lei dichiarati dalle società di rete. La richiedente ha chiesto inoltre l'intervento delle società di rete e dei conferenti in natura nel procedimento nonché la sospensione del procedimento fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernenti i costi e le tariffe 2009 e 2010 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (act. 11). 2 II 5 febbraio 2013, su richiesta della richiedente, la Segreteria tecnica della EICom (ST EICom) ha avviato il procedimento 212-00048 (preced.: 952-13-008) per la verifica delle differenze di copertura del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2011 (act. 12 e 13). 3 Con decisione incidentale del 13 maggio 2013, è stata sospeso il procedimento 212-00048 fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso concernenti i costi e le tariffe 2009 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00004 [preced.: 952-08-005], qui di seguito «decisione tariffale 2009»), i costi e le tariffe 2010 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00005 [preced.: 952-09-1311, qui di seguito «decisione tariffale 2010»), i costi e le tariffe 2011 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00008 [preced.: 952-10-017], qui di seguito «decisione tariffale 2011 »), nonché i costi e le tariffe 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00017 [preced.: 952-11-018], qui di seguito «decisione tariffale 2012») (act. 14). B. 4 Con scritto del 28 maggio 2013, la richiedente ha chiesto l'avvio di un procedimento formale per la verifica dei costi e dei ricavi 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 a lei dichiarati dalle società di rete. La richiedente ha anche chiesto l'intervento delle società di rete e dei conferenti in natura nel procedimento nonché la sospensione del procedimento fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernente i costi e le tariffe 2009-2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 e il procedimento 212-00048 concernente le differenze di copertura 2011 (act. 18). 5 II 18 giugno 2013, su richiesta della richiedente, la ST EICom ha avviato il procedimento 212-00058 (preced.: 952-13-024) per la verifica delle differenze di copertura del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2012 (212-00048) (act. 19 e 20). 6 Con decisione incidentale del 17 ottobre 2013, è stato sospeso il procedimento 212-00058 fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernente la decisione tariffale 2009, la decisione tariffale 2010, la decisione tariffale 2011, la decisione tariffale 2012, nonché le differenze di copertura 2011 (act. 21). 7 Con decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 la EICom stabiliva i valori regolatori residui degli impianti della rete di trasporto della partecipante al procedimento (act. 27). C. 8 Prima della ripresa formale dei procedimenti 212-00048 e 212-00058, il 21 marzo 2019 la ST EICom ha condotto un incontro informativo concernente l'ulteriore procedura da seguire nei suddetti procedimenti (act. 15 e 15a nonché 22 e 22a). 9 A seguito di questo incontro informativo, alla EICom sono pervenuti vari scritti dalle parti interessate che hanno esposto le proprie preoccupazioni sulla procedura scelta dalla EICom. Tra I'altro, è stata messa in discussione l'ammissibilità della valutazione finale prevista in aggiunta al procedimento relativo alle 4/32
differenze di copertura. La ST EICom ha in seguito comunicato alle parti che avrebbe esaminato le preoccupazioni da loro espresse. Per questo motivo, la ripresa del procedimento ha subito un ritardo (act. 17 e 24). LO 10 Con scritto del 23 agosto 2019, la ST EICom ha comunicato alle parti che, tenendo conto delle preoccupazioni da loro espresse, ha cambiato la procedura, rinunciando ad effettuare una valutazione finale separata. La ST EICom ha ripreso i procedimenti 212-00048 e 212-00058, riunendoli sotto un unico numero di procedimento per ogni ex proprietario della rete di trasporto (PRT). Inoltre le parti sono state informate che gli atti per esse rilevanti dei procedimenti 212-0008 (verifica delle tariffe 2011), 212- 00017 (verifica delle tariffe 2012), 212-00048 (procedimento iniziale relativo alle differenze di copertura
2011) e 212-00058 (procedimento iniziale relativo alle differenze di copertura 2012) sono stati integrati nel presente procedimento (act. 28 e 29). E. 11 Con e-mail del 3 settembre 2019, alla partecipante al procedimento è stato trasmesso per via elettronica un modulo di rilevamento con relativa guida alla compilazione e un questionario, da rispedire debitamente compilati e firmati alla EICom entro il 4 ottobre 2019 (act. 32). 12 Con e-mail del 2 ottobre 2019, la partecipante al procedimento ha inviato il modulo di rilevamento e il questionario debitamente compilati (act. 33). 13 Con e-mail del 9 ottobre 2019, alla partecipante al procedimento è stato chiesto di rispondere ad alcune domande supplementari (act. 34). La partecipante al procedimento ha risposto a queste domande con e-mail del 9 ottobre 2019 (act. 35). F. 14 Con scritti del 16 giugno 2020 alla richiedente e alla partecipante al procedimento è stato chiesto di rispondere ad ulteriori domande (act. 38 e 39). Con e-mail del 20 e 29 luglio 2020, alla partecipante al procedimento è stato inoltre richiesto il rapporto IFBC (act. 43 e 44). Le risposte sono state inoltrate con lettere ed e-mail del 7 luglio 2020 da parte della richiedente (act. 42). Con lettera ed e-mail del 31 luglio 2020, la partecipante al procedimento ha fornito risposte relative al trattamento delle DC 2009-2012 nonché alle domande supplementari (act. 45). 15 Con scambio di e-mail del 31 agosto e 1 settembre 2020 sono stati richiesti e forniti ulteriori chiarimenti in merito alle differenze di copertura (act. 48 e 49). G. 16 Con scritto del 12 ottobre 2020, alle parti coinvolte nel procedimento è stata inviata per presa di posizione una bozza della decisione (act. 55). 1 relativi allegati sono stati spediti il 13 e 14 ottobre 2020 (57-59). Con scritto del 9 novembre 2020 (act. 66) e e-mail del 23 novembre 2020 (act. 70), le parti hanno inoltrato le loro prese di posizione. 17 Mentre la partecipante al procedimento dichiarava di essere d'accordo con la bozza di decisione, la richiedente chiedeva the al numero 6 del dispositivo fosse visibile anche il pagamento netto alla fine del 2019 the risulta dal saldo delle differenze di copertura e dagli interessi. Cid concretizzerebbe i diritti e gli obblighi risultanti dalla decisione e contribuirebbe alla sicurezza giuridica (act. 66, n. marg. 5 e seg.). 5/32
18 Le prese di posizione sono state trasmesse alle altre parti l'11 novembre 2020 (act. 68) e il l' dicembre 2020 (act. 71). H. 19 Con scritto del 12 ottobre 2020, la bozza della decisione è stata trasmessa per parere al Sorvegliante dei prezzi (act. 56). 20 Con scritto del 2 novembre 2020, il Sorvegliante dei prezzi ha presentato il suo parere sulla bozza della decisione del 12 ottobre 2020 (act. 64). 21 La presa di posizione è stata trasmessa alle parti il 3 novembre 2020 (act. 65). 22 Se necessario, nei seguenti considerandi si ritornerà sulle particolarità della fattispecie nonché sui menzionati scritti e prese di posizione. 6132
II Considerandi 1 Competenza 23 Secondo l'articolo 22 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), la EICom vigila sul rispetto della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione. La EICom è competente in particolare per verificare in caso di controversia e d'ufficio i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete (art. 22 cpv. 2 lett. a e b LAEI). 24 La legislazione in materia di approvvigionamento elettrico (LAEI e ordinanza 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico [OAEI; RS 734.71]) contiene varie disposizioni relative alla composizione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14 e 15 LAEI; art. 12-19 OAEI). 25 Per calcolare le differenze di copertura, i ricavi di un anno tariffario vengono confrontati con i costi effettivi dell'anno in questione. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 e il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono effettuati nell'ambito del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. La presente decisione riguarda pertanto ambiti centrali della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico. 26 Alla EICom compete pertanto l'emanazione della presente decisione. La decisione è emanata su richiesta della richiedente (cfr. n. marg. 1 e 4). 2 Parti, diritto di audizione, segreti di affari 2.1 Parti 27 Secondo l'articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. 28 La richiedente ha presentato alla EICom una richiesta di emanazione di una decisione. È quindi la destinataria materiale della decisione, nonché parte conformemente all'articolo 6 PA. 29 La partecipante al procedimento era parte ai procedimenti 212-00008 e 212-00017 relativi ai costi e alle tariffe 2011 e 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 nonché al procedimento 25-00017 relativo alla determinazione del valore residuo al 31 dicembre 2012 degli impianti del livello di rete 1 trasferiti alla richiedente tramite «asset deal» (cfr. n. marg. 42). II presente procedimento ha come oggetto la determinazione dei costi computabili relativi a questi impianti nonché delle differenze di copertura 2011 e 2012 a cui ha diritto rispettivamente che deve la partecipante al procedimento. Anche la partecipante al procedimento ha quindi qualità di parte. 2.2 Diritto di audizione 30 Nel presente procedimento, alle parti è stata data la possibilità di prendere posizione. Con scritto del 12 ottobre 2020, la bozza della decisione è stata trasmessa a tale scopo alle parti (act. 55). Le richieste avanzate dalle parti e le motivazioni addotte sono trattate nella valutazione materiale. In tal modo è garantito il diritto delle parti di essere sentite (art. 29 PA).
2.3 Segreti di affari 31 Secondo l'articolo 26 capoverso 2 LAEI, le persone incaricate dell'esecuzione della LAEI non possono rivelare segreti di fabbricazione o di affari. Conformemente all'articolo 27 capoverso 1 lettere a e b PA, l'autorità pub negare l'esame degli atti solamente se un interesse pubblico importante della Confederazione o del Cantone o un interesse privato importante esigano l'osservanza del segreto. 32 La partecipante al procedimento è stata informata con scritto del 23 agosto 2019 che la EICom parte dal presupposto che non fa valere nessun segreto di affari nei confronti della richiedente. Nel caso la partecipante al procedimento ritenesse che i valori da esaminare nel presente procedimento siano segreti di affari, avrebbe dovuto motivarne la ragione. Senza un'esplicita dichiarazione della partecipante al procedimento, la EICom avrebbe concesso alla richiedente la visione di tutti gli atti senza annerirne nessuna parte (act. 28). 33 La partecipante al procedimento non ha fatto valere alcun segreto di affari nei confronti della richiedente. 3 Contesto e oggetto del procedimento 34 Secondo l'articolo 33 capoverso 4 LAEI, al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della LAEI nello specifico fino a fine 2012 (cfr. RU 2007 6827), le imprese d'approvvigionamento elettrico devono trasferire la rete di trasporto a livello nazionale alla società nazionale di rete. In compenso vengono loro attribuite azioni della società di rete ed eventualmente altri diritti. Le diminuzioni di valore superiori sono compensate dalla società nazionale di rete (decisione della EICom 25-00003 [preced.: 928-10-002] del 20 settembre 2012; cfr. anche decisione della EICom 25-00074 del 20 ottobre 2016). 35 Per l'effettuazione del trasferimento di cui all'articolo 33 capoverso 4 LAEI, nel settore era attivo inizialmente il progetto GO! e successivamente il progetto GO+!, sotto la direzione della richiedente. II settore è stato molto attivo nell'ambito di questi progetti. All'inizio del 2013, sono stati trasferiti alla richiedente tramite «share deal» gli impianti di 17 dei 18 ex PRT che partecipavano al progetto GO! (cfr. n. marg. 42 e art. 22 degli statuti della Swissgrid SA, versione del 4 dicembre 2019, disponibile su: www.swissgrid.ch > Chi siamo > Azienda > Governo societario > Statuti e codice di condotta, qui di seguito «statuti Swissgrid»). L'ultimo ex PRT del progetto GO! ha trasferito i suoi impianti nel 2015 (cfr. art. 22b statuti Swissgrid). 36 Con decisione 241-00001 (preced.: 921-10-005) dell'11 novembre 2010 concernente la definizione e la delimitazione della rete di trasporto, la EICom ha stabilito quali linee e quali impianti accessori rientrano nella rete di trasporto e devono quindi essere trasferite alla richiedente. Tra le altre cose, ha sancito che le linee derivate non appartengono alla rete di trasporto e, pertanto, non devono essere trasferite alla richiedente. Ha invece precisato che, da quel momento, le linee derivate che dopo un potenziamento della rete diventano parte della rete di trasporto magliata appartengono alla rete di trasporto e devono essere trasferite alla richiedente (cfr. n. 10 del dispositivo). Tale decisione è stata impugnata. 37 II Tribunale amministrativo federale ha accolto i ricorsi in merito in varie sentenze del luglio 2011 (procedimenti A-8884/2010, A-95/2011, A-102/2011, A-119/2011, A-120/2011, A-124/2011, A-157/2011) e abrogato il numero 10 del dispositivo della decisione della EICom 241-00001 dell'11 novembre 2010. Ha invece stabilito che le linee derivate (con o senza carattere di approvvigionamento) rientrano nella rete di trasporto e, come tali, devono essere trasferite alla richiedente (cfr. ad es. sentenza A-120/2011, n. 1 e 2 del dispositivo). 38 Con decisione 25-00003 del 15 agosto 2013, la EICom ha in seguito parzialmente riconsiderato la sua decisione 241-00001 dell'11 novembre 2010 e stabilito, tra le altre cose, che le linee derivate (con o senza carattere di approvvigionamento) che funzionano a livello di tensione 220/380 kV, fatto salvo il 8/32
numero 2 del dispositivo, appartengono alla rete di trasporto e devono quindi essere trasferite alla richiedente (n. 1 del dispositivo), nonché the le linee e gli impianti accessori nel passaggio dalla rete di trasporto aile centrali nucleari, in particolare le linee derivate, non sono oggetto del procedimento. L'oggetto del procedimento è stato limitato a tutte le altre linee derivate (n. 2 del dispositivo). 39 Da tale riconsiderazione della decisione 241-00001 dell'11 novembre 2010 è emerso che altri impianti fanno parte della rete di trasporto. Gli impianti in questione sono stati riuniti nell'ambito del progetto GO+! e trasferiti alla richiedente in progetti di trasferimento separati a partire dal 2014 (cfr. art. 22a e segg. statuti Swissgrid). 40 Su richiesta dei vari conferenti in natura partecipanti al progetto GO+!, dopo ogni conferimento in natura («asset deal»; cfr. n. marg. 42) la EICom ha emanato una decisione in cui stabilisce il valore regolatorio degli impianti trasferiti (qui di seguito «decisioni asset deal»; cfr. fra le altre decisione 25-00100 del 11
settembre 2019 concernente la determinazione del valore residuo degli impianti trasferiti alla richiedente nonché la definizione dei costi di rete computabili). 41 Nella sua decisione 25-00003 del 20 settembre 2012, la EICom ha definito l'approccio di valutazione da impiegare per determinare il numero di azioni della richiedente e l'entità degli altri eventuali diritti supplementari the devono essere attribuiti aile società madre per il trasferimento. L'importo esatto in franchi dei costi del capitale regolatori computabili non era oggetto della decisione summenzionata. Per il valore regolatorio degli impianti ripresi dalla richiedente, si rimandava alla decisione tariffale 2012, nonché ai precedenti procedimenti di verifica delle tariffe (decisione della EICom 25-00003 del 20 settembre 2012, cosiddetta «Bewertungsve►fügung», n. marg. 40). Alcuni ex PRT hanno interposto ricorso contro la decisione. Con sentenza A-5581/2012 dell'11 novembre 2013, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente annullato la decisione e ha rinviato alla EICom la questione della nuova determinazione del valore determinante per il trasferimento della rete di trasporto. In seguito al rinvio alla EICom, alcune parti hanno discusso come fissare il valore determinante per il trasferimento della rete di trasporto conformemente aile prescrizioni giuridiche stabilite nella sentenza del Tribunale amministrativo federale. Successivamente è stato presentato alla EICom un contratto tra la richiedente e vari ex PRT concernente i metodi di valutazione per gli impianti e i fondi della rete di trasporto. La EICom ha quindi definito i metodi di valutazione sulla base del contratto presentato dagli ex PRT (decisione della EICom 25-00074 del 20 ottobre 2016). 42 In seguito ai processi di trasferimento a partire dal 2013, Swissgrid ha finora ripreso circa 17'000 pacchetti di dati concernenti gli impianti nei suoi attivi immobilizzati regolatori. Gli impianti sono stati trasferiti dal progetto GO! mediante l'acquisto di azioni delle imprese che detenevano gli impianti («share deal»; art. 22 e 22b statuti Swissgrid) e la successiva fusione di queste imprese con la richiedente (cfr. tra gli altri Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] del 28 giugno 2013). Delle imprese partecipanti al progetto GO+! la richiedente ha ripreso i singoli impianti («asset deal»; art. 22a e segg. Statuti Swissgrid). 43 II valore regolatorio degli impianti ripresi nell'ambito del progetto GOI è determinato dalla EICom nel presente procedimento e in altri procedimenti per il calcolo delle differenze di copertura degli anni 2011 e 2012. Devono essere calcolate le differenze di copertura tra le decisioni tariffali 2011 e 2012 sulla base dei costi computabili, sanciti con riferimento all'anno base, e i costi effettivi ancora da verificare degli anni 2011 e 2012. 44 Prima di trasferire i propri impianti alla richiedente all'inizio del 2013 rispettivamente all'inizio 2015 (cfr.
n. marg. 35), gli ex PRT hanno dichiarato a quest'ultima i propri costi, sulla base dei quali la richiedente ha fissato le tariffe. 1 procedimenti per il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 concernono la fase precedente alla ripresa della rete di trasporto da parte della richiedente. 45 Tutti gli ex PRT che hanno ricevuto una decisione della EICom sui costi nell'ambito delle decisioni sulle tariffe 2011 e/o 2012, inclusa la partecipante al procedimento, sono parti a un procedimento relativo alle 9/32
differenze di copertura 2011-2012, a meno the non avessero trasferito i loro impianti a un altro ex PRT già prima del passaggio alla richiedente. 46 Nell'ambito dei procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012, i costi sono stati calcolati e disposti tramite decisione secondo il principio dell'anno di base (decisioni tariffali 2009-2012). La differenza tra i costi computabili di questi anni, sanciti con riferimento all'anno base, e i costi effettivi viene corretta attraverso le differenze di copertura (art. 19 cpv. 2 OAEI nonché cap. 13). Le differenze di copertura per il 2009 e il 2010 sono state calcolate nell'ambito del procedimento sulla verifica delle tariffe 2012 (decisione tariffale 2012). 47 1 costi effettivi 2011 e 2012 sono determinanti per fissare definitivamente i costi computabili per le tariffe 2011 e 2012. L'obiettivo del presente procedimento relativo alle differenze di copertura è sostituire i valori pianificati per il 2011 e il 2012 con i valori effettivi. Per il calcolo delle differenze di copertura vengono confrontati i ricavi disposti per il 2011 e il 2012 (decisioni tariffali 2011 e 2012) con i costi effettivi del rispettivo anno emersi dal procedimento relativo alle differenze di copertura. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 come pure il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono oggetto del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. 48 Non sono oggetto del procedimento relativo alle differenze di copertura 2011 e 2012 i costi effettivi 2011 e 2012 già disposti dalla EICom tramite decisioni concernenti impianti della rete di trasporto che sono stati trasferiti alla richiedente tramite «asset deal» a partire dal 2014. Nell'ambito di queste decisioni sono stati stabiliti dove necessario, oltre al valore regolatorio anche i costi di rete computabili della rete di trasporto fino al momento del passaggio alla richiedente. Questi costi di rete sono stati calcolati sulla base dei valori effettivi, quindi non vi sono differenze di copertura da determinare. 49 Per la partecipante al procedimento esiste già una decisione «asset deal» con la quale è stato determinato il valore residuo al 31 dicembre 2012 degli impianti trasferiti alla richiedente, nonché il metodo di calcolo e i concetti soggiacenti (decisione della EICom 25-00017 del 18.09.2014). Tuttavia, nell'ambito della decisione 25-00017 non sono stati determinati i costi di rete computabili totali e quindi le differenze di copertura. II presente procedimento ha quindi come oggetto la determinazione di questi valori, basandosi per quanto riguarda i costi del capitale sui valori regolatori residui al 31 dicembre 2012, nonché sul metodo di calcolo e sui concetti soggiacenti stabiliti nell'ambito della decisione 25-00017 del 18 settembre 2014. 4 Diritto applicabile 50 La presente decisione tiene conto della giurisprudenza più recente relativa a tutte le decisioni della EICom e alle sentenze dei tribunali relative ai procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012 della rete di trasporto (decisioni tariffali 2009-2012) nonché concernenti la rete di distribuzione. Considera anche la prassi più attuale della EICom per quanto concerne il diritto in materia di approvvigionamento elettrico. 51 Si applicano la legge sull'approvvigionamento elettrico, versione del 1° giugno 2019, e l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, versione del 1° gennaio 2020. 5 Valori effettivi 52 Le tariffe della rete di trasporto sono state verificate secondo il principio dell'anno base, secondo il quale i costi computabili per un anno tariffario vengono definiti basandosi sull'ultimo anno di esercizio concluso. II divario tra i valori pianificati computabili per l'anno base e i valori effettivi computabili per l'anno tariffario viene compensato mediante le differenze di copertura (cfr. tra le altre decisione della EICom 212-00017 del 15 febbraio 2015, n. marg. 39). 10/32
53 II calcolo delle differenze di copertura per gli anni tariffari corrispondenti è effettuato sulla base del principio di cui all'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2019, cfr. decisione tariffale 2012, n. marg. 158 e segg.). Non vengono quindi più verificati i valori degli impianti dell'anno base, ma i valori effettivi degli impianti per l'anno tariffario e i costi di capitale calcolati sulla base di tali valori. Questo approccio à stato appoggiato dal Tribunale amministrativo federale nella sua sentenza A-2876/2010 del 20 giugno 2013 (consid. 5.1). Come costi di esercizio sono considerati i costi effettivamente sostenuti nell'anno tariffario (sentenza del Tribunale federale 2C_969/2013, 2C_985/2013 del 19 settembre 2013, consid. 7.5 a contrario, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8632/2010 del 19 settembre 2013, consid. 1.3; decisione tariffale 2012, n. marg. 66). 54 1 costi effettivi 2011 e 2012 sono pertanto determinanti per fissare definitivamente i costi computabili per le tariffe 2011 e 2012. L'obiettivo del presente procedimento relativo alle differenze di copertura è sostituire i valori pianificati per il 2011 e il 2012 con i valori effettivi. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 come pure il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono oggetto del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. 6 Costi di esercizio 6.1 Osservazioni generali 55 Per costi d'esercizio di cui all'articolo 15 capoverso 2 LAEI si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra essi figurano in particolare i costi per la Ioro manutenzione. 56 Inoltre, i costi di esercizio sono computabili solo se sono necessari per l'esercizio di una rete sicura, performante ed efficiente (art. 15 cpv. 1 LAEI). Infine, sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività (art. 10 cpv. 1 LAEI), nonché quelle tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione. La rete di trasporto doveva essere separata dalla rete di distribuzione non solo sotto il profilo contabile (art. 11 cpv. 1 LAEI), ma anche sotto il profilo giuridico (art. 33 cpv. 1 LAEI). 57 Sulla base della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, i costi di esercizio computabili sono solo i costi effettivi (cfr. n. marg. 53). Secondo la prassi della EICom i costi d'esercizio netti rappresentano i costi d'esercizio computabili, vale a dire che gli eventuali ricavi da compensazione interna, gli altri ricavi d'esercizio, le prestazioni proprie attivate e i ricavi straordinari devono essere detratti (decisione tariffale 2012, tabella 1). 58 A causa di un errore in una formula, nella scheda «Resoconto 2011-2012» sono stati riportati erroneamente i costi di esercizio lordi della scheda «2-B 2011-2012» (celle D37 e K37). Per i costi d'esercizio fatti valere, la EICom non si basa quindi sui costi indicati nella scheda «Resoconto 2011- 2012» del modulo di rilevamento, bensi sui costi d'esercizio indicati nella scheda «2-B 2011-2012» (cella D37 meno cella D17 per il 2011 e cella K37 meno cella K17 per il 2012) del medesimo modulo. 6.2 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2011 59 Per l'anno tariffario 2011, la partecipante al procedimento fa valere costi di esercizio dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 31, modulo di rilevamento, scheda «2-B 2011-2012», cella D37). 60 1 costi di esercizio effettivi fatti valere per l'anno tariffario 2011 sono aumentati di _ franchi rispetto ai costi di esercizio pianificati sanciti nella decisione tariffale 2011. Tale aumento è da ricondurre 11/32
principalmente al fatto the in precedenza non erano stati indicati i costi legati alle imposte. 1 costi di esercizio Patti valere al 31 dicembre 2011 di _ franchi vengono accettati (Tabella 1, colonna 11). m Metarlsle e awrei ooms puro Spew da Spots par tröuH s Totale wsti Sottrulone di: »111 prestszloMdi Spotepsril w ne mpeneazio prestulonlapk Spots d'esercizlo Altriproventl Totale Costi tsrzl personele Interna entipubblici Attrespew straordlnerN Imposte dichiaraliella d'eaercizio Cortezione d'esercizio dichiarate dichiarate dichiarate dichiarate dichiarate Elcom dichiarati della EICom computabili AIL Sernzi SA Tabella 1 Costi di esercizio computabili per l'anno tariffario 2011 6.3 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2012 61 Per l'anno tariffario 2012, la partecipante al procedimento fa valere costi di esercizio dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 31, modulo di rilevamento, scheda «2-B 2011-2012», cella K37). 62 1 costi di esercizio effettivi Patti valere per l'anno tariffario 2012 sono aumentati di _ franchi rispetto ai costi di esercizio pianificati sanciti nella decisione tariffale 2012. Tale incremento à da ricondurre all'aumento dei costi legati alle imposte, ma principalmente al fatto the in precedenza non era stata dichiarata una consulenza legale. 63 In effetti, nel conto economico 2012 presentato nella scheda «2-B 2011-2012» del modulo di rilevamento, alla voce «Altre spese» la partecipante indica un importo pari a - franchi, inserendo nel campo note la seguente spiegazione: «Consulenza legale passaggio NE1 a Swissgrid». Secondo quanto spiegato dalla partecipante al procedimento, si tratterebbe di costi legati ad una causa relativa all'antenna (Stichleitung) Magadino-Manno che avrebbe dovuto essere trasferita alla richiedente. La partecipante al procedimento nella lettera del 31 luglio 2020 (act. 45, risposta 12) spiega che lei insieme a Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA, rappresentate da un avvocato, hanno inoltrato ricorso contro il punto 10 della decisione della EICom 241-00001 che stabiliva che le linee derivate (Stichleitungen) non dovessero appartenere al livello di rete (LR) 1 e quindi non avrebbero dovuto essere cedute alla richiedente. 1 Tribunali hanno invece stabilito che le linee derivate e quindi anche la linea Magadino-Manno di proprietà della partecipante al procedimento era da considerare parte del LR1 (cfr. anche n. marg. 36 e seg.). 1 costi legali del patrocinio ammontano a franchi da cui bisogna detrarre la fattura finale comprendente gli indennizzi spese di franchi che era sfuggita alla partecipante al procedimento. Il totale dei costi le ali al netto degli indennizzi, indicato alla posizione «Altre spese dichiarate», ammonta quindi a franchi. 64 In conclusione, la correzione dei costi legali di - franchi comporta costi di esercizio computabili dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012, ossia una diminuzione di _ franchi (Tabella 2, colonna 11). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Materlais e merci come pure Spew da Spesa per tributi s Totale costi Sottrazlorts di: 2012 prwtazionidi Speseperk compensazione prestazbnlapk Spots d'otsrcizlo Akriprowntl Totalscostl terzi penonale IrKerna entipubbllei . Akrespote straordinarie Imposte dichiaratieka d'otercfzb Correztons d'esercizb dlohlerat7 dichiarate dlohlarate dichiarate ' dichiarate dichiarate dichiarate EICom dlchlerati ddleElCom com tsbW . All Serr.z~ SA Tabella 2 Costi di esercizio computabili per l'anno tariffario 2012 iNISM!
7 Valori degli impianti 7.1 Decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 65 Con decisione 25-00017 del 18 settembre 2014, la EICom ha già determinato i valori effettivi residui computabili degli impianti regolatori al 31 dicembre 2012 del livello di rete 1 della partecipante al procedimento, i quali ammontano a - franchi, nonché il metodo di calcolo e i concetti soggiacenti (act. 27). La conferma è stata data dalla partecipante al procedimento nel «Questionario sui valori degli impianti» (act. 33, riposta 1), nonché nella lettera di risposta del 31 luglio 2020 (act. 45). 66 Questi valori nonché il metodo di calcolo e i concetti soggiacenti fungono da base per il calcolo dei costi del capitale. 7.2 Ammortamento nel primo anno 67 Per determinare il valore residuo regolatorio, tutti gli impianti devono essere ammortizzati sulla base della loro durata di utilizzazione secondo l'articolo 13 capoverso 1 OAEI a partire dall'anno della messa in servizio (cfr. n. marg. 73 e segg.; decisione della EICom 25-00019 [preced.: 928-13-0111 e 25-00038 del 18 settembre 2014, n. marg. 42). 68 Essendo i valori residui computabili degli impianti regolatori già stati sanciti (cfr. cap. 7.1), non si impone un'ulteriore verifica del l'ammortamento nel primo anno. 7.3 Valutazione storica 7.3.1 Principi 69 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 LAD, i costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Nella sua sentenza del 3 luglio 2012, il
Tribunale federale ha stabilito che l'articolo 15 capoverso 3 LAEI si basa principalmente sui costi storici effettivi di acquisto e di costruzione. A suo avviso, il metodo della valutazione sintetica di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI viene utilizzato in via eccezionale se i costi iniziali non possono essere determinati in modo affidabile (DTF 138 II 465, consid. 6.2 e seg.). 70 In seguito, il Tribunale amministrativo federale ha ribadito più volte che con il metodo sintetico non si possono semplicemente colmare le lacune relative a singole parti di un impianto (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2786/2010 del 10 luglio 2013, consid. 4.2.3). II metodo sintetico determina sempre il valore complessivo dell'impianto. Le singole componenti di costo, ad esempio i costi di progetto o le prestazioni proprie non attivate, non sono quindi valutate separatamente dal resto dell'impianto. In una sentenza successiva, il Tribunale amministrativo federale ha precisato che nell'ambito della valutazione, se possibile, i singoli segmenti di linea devono essere chiaramente suddivisi e delimitati l'uno dall'altro. Se i segmenti in questione possono essere valutati separatamente senza limitazioni, devono essere considerati come singoli impianti. Inoltre, in linea di principio si deve valutare storicamente il maggior numero possibile di segmenti (sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8638/2010 del 15 maggio 2014, consid. 5.3.4). 71 La EICom esamina pertanto il compendio degli attivi immobilizzati per sincerarsi the la valutazione storica e sintetica abbia avuto come oggetto l'intero impianto, non solo le sue singole parti. 72 Per determinare i costi iniziali di acquisto e di costruzione, ci si deve basare, per quanto possibile, sui costi effettivi di quel momento. L'articolo 13 capoverso 2 OAEI precisa anche che per costi di acquisto 13132
e di costruzione si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in questione. In questo modo, il legislatore ha voluto garantire che, il prezzo pagato in caso di passaggio di proprietà non abbia alcuna rilevanza per la determinazione dei costi del capitale. Con «costi iniziali di acquisto e di costruzione» si intendono i costi insorti in relazione con l'iniziale costruzione degli impianti e non i prezzi di acquisto pagati da un successivo acquirente (DTF 140 II 415, consid. 5.5.3 e 5.9). Tutti i valori degli impianti devono quindi essere rettificati, non considerando eventuali prezzi di acquisto, e i costi iniziali di acquisto e di costruzione devono essere impiegati conformemente all'articolo 15 LAEI, anche se si tratta di acquisti e trasferimenti di rete all'interno del gruppo da parte della società madre alla filiale (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00100 dell'11 settembre 2019, n. marg. 47). 7.3.2 Durata di utilizzazione 73 L'articolo 15 capoverso 3 lettera a LAEI stabilisce the gli ammortamenti calcolatori possono essere considerati costi del capitale computabili. Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 OAEI i gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i deversi impianti e parti di impianti. 74 Pöyry Energy AG è stata incaricata dalla conferenza dei direttori d'azienda di valutare la rete di trasporto al 31 dicembre 2005. Nel rapporto finale redatto da Pöyry Energy AG sono pure state stabilite le durate di utilizzazione per gli impianti della rete di trasporto (rapporto finale Pöyry del 12 febbraio 2007, qui di seguito «rapporto finale Pöyry», p. 15; act. 50). 75 Le durate di utilizzazione contenute nel rapporto finale Pöyry vengono considerate dalla EICom come adeguate e di conseguenza fungono da base per determinare le durate di utilizzazione degli impianti della rete di trasporto (act. 32, guida cap. 2.2). Nei procedimenti precedenti la EICom ha accettato delle durate di utilizzazione the si scostavano di +/- 5 anni rispetto a quelle secondo Pöyry. Anche nel procedimento attuale viene usata tale prassi. 76 Essendo i valori residui computabili degli impianti regolatori già stati sanciti (cfr. cap. 7.1), non si impone un'ulteriore verifica delle durate di utilizzazione. 7.3.3 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2011 77 Con e-mail del 2 ottobre 2020, la partecipante al procedimento fa valere valori residui dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33). 78 La valutazione residua storica degli impianti al 31 dicembre 2011 è basata sulla decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 (cfr. cap. 7.1). L'importo dichiarato dalla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2011 è conforme a questa decisione. 7.3.4 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2012 79 Con e-mail del 2 ottobre 2020, la partecipante al procedimento fa valere valori residui dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33). 80 La valutazione residua storica degli impianti al 31 dicembre 2012 è basata sulla decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 (cfr. cap. 7.1). L'importo dichiarato dalla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2012 è conforme a questa decisione. 14/32
7.4 Valutazione sintetica 7.4.1 Principi 81 Secondo l'articolo 13 capoverso 4 OAEI, i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. II metodo della valutazione sintetica viene utilizzato in via eccezionale, se i costi iniziali non possono essere determinati in modo affidabile (cfr. n. marg. 69). 82 II metodo sintetico non puô essere utilizzato semplicemente per colmare le lacune all'interno di un impianto. Esso determina sempre il valore complessivo dell'impianto. Le singole componenti di costo, ad esempio i costi di progetto o le prestazioni proprie non attivate, non sono quindi valutate separatamente dal resto dell'impianto. Gli impianti devono essere valutati integralmente tramite una valutazione storica oppure una sintetica (cfr. n. marg. 70). 7.4.2 Valori unitari 83 1 prezzi di sostituzione applicabili alla rete di trasporto sono stati determinati nel rapporto finale di Pöyry come costi unitari (rapporto finale Pöyry, p. 12 e segg.). La EICom ritiene the tali costi unitari siano adeguati e sono pertanto utilizzati nel presente procedimento come prezzi di sostituzione, ai sensi dell'articolo 13 capoverso 4 OAEI, per la valutazione sintetica (act. 32, guida cap. 2.3). 1 costi unitari secondo il rapporto finale Pöyry rappresentano il limite superiore dei prezzi di sostituzione ritenuti adeguati. 7.4.3 Indice 84 Secondo l'articolo 13 capoverso 4 OAEI, i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. La valutazione sintetica degli impianti della rete di trasporto segue in linea di principio il metodo stabilito congiuntamente dal settore secondo swissasset. Conformemente alla giurisprudenza attuale, per la retroindicizzazione dei valori sintetici nella rete di trasporto viene utilizzato l'indice Hösple (DTF 138 II 465, consid. 6.8.3, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8624/2010 del 19 giugno 2014, consid. 6.3.3). 7.4.4 Detrazione individuate 85 Anziché la detrazione del 20 per cento di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quando si utilizza l'indice del Hösple per la retroindicizzazione, dai valori determinati sinteticamente deve essere detratto 1'1,47 per cento, finché le singole imprese non possono dimostrare mediante una prova a campione rappresentativa the nel loro caso puô essere effettuata una detrazione individuale (inferiore) (cfr. tra le altre DTF 138 II 465, consid. 7.7, sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 6.3.3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2518/2012 del 7 gennaio 2014, consid. 3.5; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8624/2010 del 19 giugno 2014, consid. 6.6; decisione della EICom 212- 00005/212-00008 dell'11 aprile 2017, n. marg. 40 e seg.). 7.4.5 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2011 86 La partecipante al procedimento non fa valere valori sintetici al 31 dicembre 2011 (act. 27 e 33; cfr. anche cap. 7.1). iNyKy;
7.4.6 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2012 87 La partecipante al procedimento non fa valere valori sintetici al 31 dicembre 2012 (act. 27 e 33; cfr. anche cap. 7.1). 7.5 Impianti in costruzione 88 1 costi per gli impianti the sono solo progettati non possono essere computati come costi per gli impianti in costruzione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 6.4). 1 valori degli impianti trasmessi non possono quindi contenere tali voci. 89 La partecipante al procedimento non indica alcun impianto in costruzione (act. 27 e 33; cfr. anche cap. 7.1). 7.6 Terreni 90 II metodo della valutazione sintetica di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI viene utilizzato in via eccezionale se i costi iniziali non possono essere determinati in modo affidabile (cfr. n. marg. 69). 91 Conformemente all'articolo 216 capoverso 1 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO]; RS 220), il contratto di vendita di un fondo richiede un atto pubblico. Un punto essenziale di tale contratto è il prezzo di vendita. Per l'acquisto di una proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario (art. 656 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]). II contratto di acquisto rientra tra i documenti all'appoggio dei quali è fatta l'iscrizione di un fondo (art. 948 cpv. 2 CC). 1 documenti giustificativi devono essere conservati a tempo indeterminato come prescritto da11'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1). Presso l'ufficio del registro fondiario devono pertanto essere rese disponibili almeno le copie del contratto di vendita. In linea di principio, i fondi non devono quindi essere valutati sinteticamente o utilizzando valori venali (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2654/2009, consid. 8.6.2; decisione della EICom 25- 00100 dell'11 settembre 2019, n. marg. 54 e seg.). 92 Oltre a delle servitù, la partecipante al procedimento non fa valere alcun terreno (act. 27 e 33). La valutazione delle servitù al 31 dicembre 2012 è basata sulla decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 (cfr. cap. 7.1). L'importo dichiarato dalla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2012 come valore storico residuo di _ franchi è conforme a questa decisione. 7.7 Pagamenti da parte di terzi 93 Per gli impianti che sono stati pagati totatmente o parzialmente da terzi deve essere effettuato un opportuno adeguamento. 1 valori in questione devono essere riportati preferibilmente secondo il metodo lordo ovvero con segno positivo (per il valore dell'impianto) o con segno negativo (per la quota dei terzi corrispondente). Gli impianti finanziati da terzi non possono rientrare nel valore regolatorio degli impianti. 94 La partecipante al procedimento specifica che ha attivato unicamente la quotaparte di attivi immobilizzati regolatori corrispondente alla propria spesa effettiva e che non ha incassato nessun contributo da parte di terzi (act. 33, questionario risposta 8). 95 Non ci sono indizi per ritenere the ci siano stati pagamenti da parte di terzi. 16/32
8 Valori regolatori residui delle immobilizzazioni 8.1 Valore regolatorio residuo delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2011 96 La partecipante al procedimento fa valere valori regolatori residui di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B38). 97 La valutazione residua storica degli impianti al 31 dicembre 2011 è basata sulla decisione 25-00017 del 18 settembre 2014 (act. 27 e 33; cfr. anche cap. 7.1). L'importo dichiarato dalla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2011 è conforme a questa decisione. vwn nwtl wh1
p~m:a Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2010). 107 La partecipante al procedimento fa valere interessi calcolatori dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B48). 108 Gli interessi calcolatori fatti valere al 31 dicembre 2011 non presentano alcuna anomalia. 1 prima del 2004 3.25% 4.25% 2 3 4 dal 2004 WACC 4.25% 5 6 WACC 3.25% 7 8 9 Tabella 5 Interessi calcolatori computabili al 31 dicembre 2011 9.1.3 Interessi calcolatori per )'anno tariffario 2012 109 II tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi dell'1,71 per cento (art. 13 cpv. 3 Jett. b OAEI; nuovo testo giusta l'art. 1 dell'ordinanza del DATEC del l' marzo 2011 concernente )'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti, RU 2011 839). Totak IMeressi IMeressi Vabrl residui Vatori residui Interessi Interessi Interessi calcolatori 2011 calcolstorl atorki Storm calcolatori su Vabrf residui calcolotorl su Vabrl residui cakolatorl su computabiN su dlchlaratl aNa corteputabAl camputaw vabrl residui storici valorl resldui siMetici vabrt resWW altivi ElCom WACC rldotto WACC atorlci com abiü Stormcom b0i :Intetici mm iobiNzzati AIL Servizi SA 18/32
110 Nella sua istruzione 1/2011 del 17 marzo 2011 sul calcolo del tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio per le tariffe 2012, la EICom ha pubblicato un tasso d'interesse del 4,14 per cento (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2011). 111 La partecipante al procedimento fa valere interessi calcolatori dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella C48). 112 Gli interessi calcolatori fatti valere al 31 dicembre 2012 non presentano alcuna anomalia. 1 prima del 2004 3.14% 4.14% 2 3 4 dal 2004 WACC 4.14% 5 6 WACC 3.14% 7 8 9 Tabella 6 Interessi calcolatori computabili al 31 dicembre 2012 9.2 Ammortamenti calcolatori sugli attivi immobilizzati 9.2.1 Osservazioni generali 113 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 Jettera a LAEI, gli ammortamenti calcolatori sono computabili come costi del capitale. L'articolo 13 capoverso 1 OAEI stabilisce the i gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durste di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti e parti di impianti. 114 Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 OAEI, gli ammortamenti calcolatori annul sono calcolati a partire dal costi di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per uns determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. 115 Nel caso di valori storici sono accettati sis gli ammortamenti annul the quelli mensili. Per gli impianti valutati sinteticamente, il mese della messa in esercizio è spesso non noto, ragion per cul di regola vengono effettuati ammortamenti annul. Gli ammortamenti mensili sono tuttavia consentiti se un gestore di rete conosce e puô dimostrare il mese della messa in esercizio di un impianto (decisione della EICom 212-00004; 212-00005; 212-00008; 212-00017 del 10 aprile 2018, n. marg. 64). La partecipante al procedimento dichiara solo impianti con valutazione storica e li ammortizza sulla base dei costi iniziali di acquisto e di costruzione con ammortamenti annul. 9.2.2 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2011 116 La partecipante al procedimento fa valere ammortamenti dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B51). 117 Gli ammortamenti calcolatori fatti valere al 31 dicembre 2011 non presentano alcuna anomalia. Totale interessi Interessi Vabri residui Valori residui Interessi Interessi Interessi calcolatori 2012 calcolatori storici storici calcolalori su Vabri residui calcolatori su Valori residui calcolatori su computabili su dlchiarati alla computabili computab0i valori residui storici vabri residui sirrtetici vabri residui attivi EICom WACC ridotto WACC storici com utabiN storici computabili sirdetici immobilizzati AIL Servizi SA 19/32
1 Dati di base storici 2 3 4 Dati di base sintetici 5 6 7 8 Tabella 7 Ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2011 9.2.3 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2012 118 La partecipante al procedimento fa valere ammortamenti dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella C51). 119 Gli ammortamenti calcolatori fatti valere al 31 dicembre 2012 non presentano alcuna anomalia. Dati di base storici Dati di base sintetici 1 2 3 4 5 6 7 8 Totale amataortamentf Ammortanentl Ammortamenti Totale 2012 cak0latoR cakoldori storki Ammortamenti calcolatori sintetici Ammortamenti ammoRameMl dlchixstf au dichixati Ma calcolatori storici dichiarati alla calcolatori sintetici calcolatori FJCtam EICom Correzione com utabili EICom Correzione com utabili trom utabiü AIL SeMzi SA Tabella 8 Ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2012 10 Costi di avviamento 10.1 Osservazioni generali 120 Per costi di avviamento si intendono i costi sorti presso gli ex PRT dal 2005 al 2008 e che non sono stati computati attraverso i corrispettivi per l'utilizzazione della rete. 121 I costi di avviamento sono computabili sempre che si tratti esclusivamente di costi che non sarebbero insorti senza la LAEI. Inoltre, devono essere costi addizionali e non devono essere già stati trasferiti ai consumatori finali attraverso la normale attività (decisione tariffale 2009, n. 4.2.2.4). 122 I costi di avviamento sono stati attivati da alcuni ex PRT e ammortizzati su cinque anni. Altri ex PRT hanno fatto valere un quinto o l'intero importo come costi di esercizio (decisione tariffale 2009,
n. 4.2.2.4). 10.2 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2011 123 La partecipante al procedimento non ha fatto valere dei costi di avviamento per l'anno tariffario 2011 (cfr. act. 2, decisione tariffale 2011). 10.3 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2012 124 La partecipante al procedimento non ha fatto valere dei costi di avviamento per l'anno tariffario 2012 (cfr. act. 9, decisione tariffale 2012). Totak — - — amaaortameratl AmmoRamenti AmmortameM! Totale 2011 WkoMEort cakobdori storici AmmortameMi eakolatori sintetici Ammortamenti ammortamentl dicNxatl aw rAchiarati alla calcolatori storici dichixati alla calcolatori sintetici calcolatoR EICom Correzàne computabili EICom Correzbne com utabili computabili AIL Servizi SA 20/32
11 Capitale circolante netto (CCN) necessario all'esercizio 11.1 Principi 125 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 lettera b LAEI, i gestori di rete hanno diritto agli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti. Tali beni patrimoniali necessari all'esercizio sono costituiti al massimo dai valori residui di acquisto e di costruzione risultanti alla fine dell'anno contabile nonché dal capitale circolante netto (CCN) necessario all'esercizio della rete (art. 13 cpv. 3 lett. a OAEI). II CCN pud essere rimunerato con il WACC come parte integrante dei beni patrimoniali necessari all'esercizio (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEI). Né la LAEI né l'OAEI contengono una disposizione più precisa relativa alle parti integranti del CCN necessario all'esercizio della rete. Secondo il parere dei tribunali, non è illegale the la EICom dia delle precisazioni a riguardo. Per il suo calcolo, la EICom ha sviluppato una prassi nel corso degli anni (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00070 del 12.12.2019, n. marg. 161) the è stata confermata dai tribunali (cfr. tra le altre DTF 138 II 465, consid. 9; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.3., A-2222/2012 del 10 marzo 2014, consid. 7.2, A-8638/2010 del 15 maggio 2015, consid. 8, A-2606/2009 dell'11 novembre 2010, consid. 13). 126 Secondo la prassi della EICom, i costi calcolatori degli attivi immobilizzati regolatori (ammortamento e interessi), i costi di avviamento, i costi di esercizio netti, un eventuate stock (magazzino) dell'anno corrispondente, nonché eventuali differenze di copertura computate nelle tariffe costituiscono la base della determinazione del CCN (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019,
n. marg. 162, 211-00011 [preced.: 957-08-141] del 3 luglio 2014, n. marg. 24 e 39; decisione della EICom 211-00016 [preced.. 957-10-047] del 17 novembre 2016, n. marg. 234). 127 Secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera a numero 2 OAEI, la rimunerazione del CCN tiene conto del capitale investito dall'impresa al fine di mantenere sempre una liquidità sufficiente fino al ricevimento dei pagamenti per i suoi servizi the rientrano nel settore di attività regolamentato. II CCN per lo svolgimento dell'esercizio operativo nel settore regolamentato è pertanto strettamente collegato alla periodicità della fatturazione. II calcolo del CCN tiene pertanto conto di tale periodicità, ovvero il periodo medio di tempo durante il quale un'azienda deve detenere il capitale fino al ricevimento del pagamento della fattura (cfr. decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 169). 128 Nella sua prassi corrente nell'ambito della rete di distribuzione per il calcolo del CCN, la EICom tiene quindi conto anche della periodicità della fatturazione (cfr. tra le altre decisioni EICom 211-00011 del 7 luglio 2011, n. marg. 106, 211-00008 del 22 gennaio 2015, n. marg. 201 e segg. e 211-00016 del 19 novembre 2016, n. marg. 235; inoltre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1344/2015 del 28 giugno 2018, consid. 17.4; ANDRE SPIELMANN, in. Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Michael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [editori], volume I, Berna 2016, art. 15 LAEI, n. marg. 67). Ad esempio, se un gestore di rete fattura ogni due mesi, non deve disporre di liquidità per l'anno intero, ma solo per quei due mesi. In tal caso, il capitale necessario dovrebbe essere diviso per 6 (12 mesi diviso 2 mesi). In questo esempio, un sesto del CCN necessario verrebbe rimunerato con il WACC (decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 170). II Tribunale amministrativo federale ha confermato questo metodo di calcolo del capitale netto d'esercizio che si basa sulla periodicità della fatturazione (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.3.2). 129 Negli anni tariffari dal 2009 al 2012, gli ex PRT hanno fatturato alla richiedente un dodicesimo dell'indennizzo annuale atteso per i costi di rete alla fine di ogni mese. La richiedente ha trasferito di volta in volta immediatamente l'importo. In questo modo gli ex PRT hanno ricevuto i mezzi necessari in media quindici giorni dopo aver pagato le proprie fatture. Nelle decisioni tariffali 2009, 2010, 2011 e 2012, la EICom ha quindi stabilito che il CCN degli ex PRT ammonta al massimo ai costi di 15 giorni ovvero a 1/24 dei costi computabili annui (decisione tariffale 2009, p. 39 e seg.; decisione tariffale 2010, 21/32
AIL Serkin SA
n. marg. 197 e segg.; decisione tariffale 2011, n. marg. 129 e segg.; decisione tariffale 2012, n. marg. 152 e segg.). 130 II CCN computabile viene rimunerato con il tasso di interesse valido per l'anno in questione (cfr. n. marg. 105 e 109). Viene rimunerato anche lo stesso interesse sul CCN (cfr. decisione tariffale 2009, pag. 39 e seg.). Tale prassi è stata confermata dal Tribunale federale (DTF 138 II 465, consid. 9). 11.2 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2011 131 La partecipante al procedimento fa valere un interesse sul CCN regolatorio dell'importo di M franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B62). 132 Gli interessi per il CCN fatti valere al 31 dicembre 2011 non presentano alcuna anomalia. 1 2 3 4 5 fi 7 S 9 10 Tabella 9 Interessi sul CCN computabili per l'anno tariffario 2011 11.3 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2012 133 La partecipante al procedimento fa valere un Interesse sul CCN regolatorio dell'importo di M franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella C62). 134 Secondo la prassi della EICom Hel calcolo degli interessi sul CCN rientrano pure le differenze di copertura computate Helle tariffe (cfr. n. urarg. 126). Le coperture in eccesso del 2009 incluse Helle tariffe 2012 hanno un effetto di riduzione dei costi, mentre le coperture insufficienti del 2010 incluse Helle tariffe 2012 hanno un effetto di aumento dei costi. 135 Le correzioni relative ai costi di esercizio computabili per il 2012 (cfr. cap. 6.3) comportano un Interesse per il CCN dell'importo di M franchi per l'anno tariffario 2012, pari a uns riduzione di M franchi. .- . . Cosgd'eaHeizb • Rbnunerazbne I altNiànmobilùzMi , Dillerenxedi DiHerenzedi +Ammortamenti . Mi Sem l YIMINN/WCCtl ItlmunHazbM copertura2009 copertura2010 +Stock TolalemterNN IIIaMinaYi OMtld'eserelzb atüvi AmmortamenU incluaenelletarrffe incbsenelktarilfe +D'A(Henzetli CCN suICCN utab9i Immobikzzaü com Wab9i Stock 2012 2012 w ertura com utah0e com ut bu ~AIL Serhn SA CosU d'esercizio t RNnunerazrona niWi bnmobiizntl DY4nnpä dpWawM
• AmmortamaMd ..1 CCN Iömunerazbne do0erbra?6M oopreUlnitlN +Stodc TolakinteresN dichuratiaWa Costid'eaercizb atüvi PantmrfarllaRtl b1elYNMUtarw! IROMlNdIrltrHf sDtlfanrluA CCN suICCN EICom com ulabili immob' com Wabik â" com abäl Tabella 10 Interessi sul CCN computabili per l'anno tariffario 2012 12 Totale dei costi di esercizio e del capitale effettivi computabili 12.1 Principi 136 I costi effettivi computabili comprendono i costi di esercizio computabili, i costi del capitale computabili (inclusa la rimunerazione del CCN), nonché i costi di avviamento computabili, sempre the non siano inclusi nei costi di esercizio o del capitale. 22/32
12.2 Costi effettivi computabili 2011 137 La partecipante al procedimento fa valere un totale di costi effettivi computabili dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella B13). 138 1 costi effettivi computabili fatti valere al 31 dicembre 2011 non presentano alcuna anomalia. Calcolo EICom 1 2 3 4 5 Totale costi Interessi 2011 dichiarati alla Costi d'esercizio Ammortamenti (rimunerazione) Totale costi di rete EICom computabili computabili computabili computabili AIL Servizi SA Tabella 11 Totale costi di rete computabili per l'anno tariffario 2011 12.3 Costi effettivi computabili 2012 139 La partecipante al procedimento fa valere un totale di costi effettivi computabili dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C13). 140 La correzione per il 2012, vale a dire una riduzione dei costi di esercizio di _ franchi (cfr. cap. 6.3) e di conseguenza degli interessi sul CCN di @franchi (cfr. cap. 11.3), comporta dei costi effettivi computabili al 31 dicembre 2012 per un importo di _. 1 2 Calcolo EICom 3 4 5 Tabella 12 Totale coati di rete computabili per l'anno tariffario 2012 13 Calcolo delle differenze di copertura 13.1 Osservazioni generali 141 II corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. II corrispettivo per l'utilizzazione della rete si basa pertanto sui costi. A riguardo, sono determinanti i costi di un esercizio contabile (art. 14 cpv. 1 LAEI in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 OAEI). Le coperture in eccesso ottenute in passato, secondo l'articolo 19 capoverso 2 OAEI, devono essere compensate in futuro mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete. Coerentemente, anche eventuali coperture insufficienti possono essere compensate negli anni successivi (cfr. istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019). Si devono calcolare gli interessi sul saldo delle coperture in eccesso non incluse nelle tariffe. Le coperture insufficienti possono essere compensate e rimunerate mediante un aumento della tariffs per l'utilizzazione della rete. secondo l'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019, le coperture in eccesso devono essere rimunerate con il WACC (decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 209; decisione tariffale 2012, n. marg. 158). Totale coati Interessi 2012 dichiarati alla Coati d'esercizio Ammortamenti (rimunerazione) Totale coati di rete EICom computabili computabili computabili computabili AIL Servizi SA 1 23/32
142 Le differenze di copertura si verificano quando i ricavi sono superiori o inferiori ai costi effettivi. Possono essere dovute a divari tra i costi effettivi e quelli pianificati, o tra i parametri quantitativi previsti e quelli effettivi, o a sentenze dei tribunali e decisioni. II calcolo delle differenze di copertura deve essere effettuato per ogni anno contabile alla sua conclusione, per 12 mesi. Per calcolare le differenze di copertura per l'utilizzazione della rete in un determinato anno, i costi effettivi vengono comparati ai ricavi effettivi alla fine di quell'anno contabile (cfr. istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 nonché relativo «Formulario Differenze di copertura», registro «Differenze copertura rete»; decisione tariffale 2012, n. marg. 158, 160, 165, 206 e 214, decisione della EICom 212-00004/212-00005/212-00008/212- 00017 del 10 aprile 2018, n. marg. 127 und 133). II modello seguito dalla EICom per il calcolo delle differenze di copertura à stato già più volte appoggiato dai tribunali (cfr. sentenza del Tribunale Federale 2C_1076/2014 del 4 giugno 2015, consid. 3.2 e 4; sentenza del Tribunale amministrativo federale A- 5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.1.2 ultima sezione; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 5.1, decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 186). 143 Nella rete di trasporto le imprese hanno dichiarato i propri costi alla richiedente. Quest'ultima ha calcolato le tariffe e ha indennizzato le imprese per i loro costi con i corrispettivi conseguiti dalle tariffe (cfr. tra le altre decisione della EICom 212-00017 del 20 ottobre 2016, n, marg. 99). Pertanto i ricavi effettivi degli ex PRT per gli anni 2011 e 2012 corrispondono di regola all'importo che la richiedente ha versato loro sulla base delle decisioni tariffali 2011 e 2012. 144 Tali ricavi effettivi sono confrontati con i costi effettivi computabili calcolati precedentemente al capitolo
12. La differenza tra questi due valori è la differenza di copertura per l'anno tariffario in questione. 13.2 Differenze di copertura per l'anno tariffario 2011 145 La partecipante al procedimento fa valere una copertura insufficiente dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella B17). 146 La partecipante al procedimento dichiara per l'anno tariffario 2011 come proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della rete un importo di _ franchi, il quale corrisponde alla somma dei costi di esercizio e dei costi del capitale sanciti nella decisione tariffale 2011 (decisione tariffale 2011, tabella 8, colonna 10). Questo importo rappresenta il totale dei ricavi, dato che non vengono dichiarati altri importi (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella 66). 147 1 ricavi da considerare per il calcolo regolatorio della differenza di copertura dell'anno tariffario 2011 corrispondono ai costi di rete computabili di _ franchi indicati nella decisione tariffale 2011 (decisione tariffale 2011, tabella 8, cotonna 10). Tale importo è stato pagato dalla richiedente nel 2011 (act. 42, tabella Excel pagamenti DC). 148 1 costi computabili rilevanti per il calcolo della differenza di copertura 2011 ammontano a _ franchi (cfr. n. marg. 137 e seg.; Tabella 11, colonna 5). 149 1 ricavi regolatori rilevanti ammontano a _ franchi (cfr. n. marg. 147). 150 La copertura insufficiente 2009 di _ franchi (senza interessi; cfr, decisione tariffale 2012, tabella 7A, colonna 15) indicata dalla partecipante sarà conteggiata in un secondo tempo, ossia al momento della rimunerazione delle differenze di copertura (cfr. capitolo 14). 151 Per l'anno tariffario 2011, i ricavi al netto dei costi computabili generano una copertura insufficiente di _ franchi (cfr. Tabella 13). 24/32
2011 voce dichiarato com utabile Proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della RT 113 della differenza di copertura 2009 113 della differenza di copertura 2010 Altri proventi RT Totale proventi 1 ricavi RT Costi del capitale Costi d'esercizio Interessi CCN Costi totali DC - copertura in eccesso 1 + copertura insufficiente Differenze di copertura rete di trac rto Tabella 13 Differenze di copertura computabili per l'anno tariffario 2011 13.3 Differenze di copertura per l'anno tariffario 2012 152 La partecipante al procedimento fa valere una copertura insufficiente dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C17). 153 La partecipante al procedimento dichiara per l'anno tariffario 2012 come proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della rete un importo di _ franchi, il quale corrisponde alla somma dei costi di esercizio e dei costi del capitale, nonché di un terzo della differenza copertura 2009 e di un terzo della differenza di copertura 2010 sanciti nella decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, colonna 10). Questo importo rappresenta il totale dei ricavi, dato che non vengono dichiarati altri importi (act. 33, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C6). 154 1 ricavi da considerare per il calcolo regolatorio della differenza di copertura dell'anno tariffario 2012 corrispondono ai costi di rete computabili di _ franchi indicati nella decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, cotonna 10). Tale importo è stato pagato dalla richiedente nel 2012 (act. 42, tabella Excel pagamenti DC). Nei costi computabili sanciti nella decisione tariffale 2012 sono inclusi un terzo delle differenze di copertura 2009 e 2010, le quali sono state calcolate, rimunerate e decise nell'ambito della decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, colonne 8 e 9). Per il calcolo delle differenze di copertura dell'anno tariffale 2012, la quota delle differenze di copertura 2009 e 2010 inclusa nei ricavi verrà sottratta o aggiunta a dipendenza del fatto che si tratti di una copertura in eccesso o di una copertura insufficiente. Nel caso della partecipante al procedimento, ciô significa che un terzo della copertura insufficiente 2009, ossia _ franchi, sarà sottratto dai ricavi, mentre un terzo della copertura in eccesso 2010, ossia - franchi, sarà aggiunto ai ricavi (Tabella 14). 155 1 ricavi regolatori rilevanti ammontano quindi a _ franchi (cfr. Tabella 14). 156 1 costi computabili rilevanti per il calcolo della differenza di copertura 2012 ammontano a _ franchi (cfr. n. marg. 139 e seg.; Tabella 12, colonna 5). 157 La copertura in eccesso 2010 di _ franchi (senza interessi; cfr. decisione tariffale 2012, tabella 7B, colonna 18) indicata dalla partecipante sarà conteggiata in un secondo tempo, ossia al momento della rimunerazione delle differenze di copertura (cfr. capitolo 14). 158 Per l'anno tariffario 2012, i ricavi al netto dei costi computabili generano una copertura insufficiente di _ franchi (cfr. Tabella 14), dovuta alla modifica dei costi effettivi computabili 2012 (cfr. cap. 12.3). 25/32
2012 voce dichiarato com utabile Proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della RT 1/3 della differenza di copertura 2009 1l3 della differenza di copertura 2010 Altri proventi RT Totale proventi / ricavi RT Costi del capitale Costi d'esercizio Interessi CCN Cost totafi DC - copertura in eccesso / + copertura insufficiente Differenze di copertura rete di tras orto Tabella 14 Differenze di copertura computabili per l'anno tariffario 2012 14 Indennizzo e rimunerazione delle differenze di copertura 159 II presente procedimento ha come oggetto il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 della partecipante al procedimento. La richiedente deve indennizzare e rimunerare la copertura insufficiente alla partecipante al procedimento secondo la Tabella 15 (colonna «Saldo totale incluso interessi»). 160 Nella decisione tariffale 2012 sono state calcolate e decise le differenze di copertura nonché gli interessi per gli anni 2009 e 2010 (decisione tariffale 2012, tabelle 7A e 7B). Le coperture insufficienti sono state rimunerate, mentre sulle coperture in eccesso, in via del tutto eccezionale, non sono stati calcolati gli interessi. Un terzo di queste differenze di copertura è stato attribuito all'anno tariffale 2012 e pagato alla partecipante al procedimento dalla richiedente nell'ambito dei costi di rete dell'anno tariffale 2012 (cfr.
n. marg. 154). Due terzi delle differenze di copertura 2009 e 2010 sono invece stati dichiarati come saldo degli anni successivi e non sono stati saldati insieme ai costi di rete 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 7A, colonna 18 e tabella 7B, colonna 21). 161 Nella presente decisione, dopo il calcolo degli interessi sul saldo totale 2012 sono stati aggiunti i due terzi delle differenze di copertura 2009 e 2010, i quali sono già stati rimunerati in base al WACC dell'anno 2012 (Tabella 15, riga «2012 dopo rimunerazione»). II totale rappresenta il saldo riportato per il 2013. 162 Già nel 2013 la richiedente ha pagato alla partecipante al procedimento sia i 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2010 disposti dalla EICom nella decisione tariffale 2012 come saldo per gli anni successivi (cfr. colonne intitolate «Saldo Folgejahre» della tabella 7A, colonna 18 e della tabella 7B, colonna 21 della decisione tariffale 2012), sia un terzo delle differenze di copertura provvisorie 2011 (act. 42, tabella Excel pagamenti DC). L'indennizzo pagato dalla richiedente alla partecipante al procedimento sulla base della «Bewertungsanpassung 1» tiene quindi conto di una copertura insufficiente di _ franchi. La copertura insufficiente della partecipante al procedimento si riduce perciô a _ franchi (differenze di copertura 2011 e 2012 dell'ammontare di CHF _ a cui vanno aggiunti 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2/3 delle differenze di copertura 2010 dell'ammontare di CHF _, nonché l'indennizzo della richiedente dell'ammontare di CHF _; cfr. act. 42 nonché Tabella 15). 163 La richiedente ritiene che con il pagamento di _ franchi effettuato nel 2013 ha saldato pure i rimanenti 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2010. AI momento del trasferimento della rete la partecipante al procedimento avrebbe potuto reclamare se l'importo non fosse stato corretto (act. 42, 26/32
risposta 3). Secondo la partecipante al procedimento, invece, gli importi riguardanti i restanti 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2010 non sono mai stati saldati (act. 42, risposte 2 e 6), mentre nel corso del 2013 1/3 della differenza di copertura provvisoria 2011 pari a - franchi è stato saldato dalla richiedente (act. 42, risposta 9). Per i suoi calcoli la EICom si basa sui giustificativi a sua disposizione e quindi sull'importo di _ franchi (= 2/3 DC 2009 ~ + 2/3 DC 2010 M + 1/3 DC 2011 [M) 164 Secondo l'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 (incluso allegato «Formulario Differenze di copertura», registro «Differenze copertura rete», riga 54), l'anno di riferimento determinante per il WACC applicabile non è l'anno tariffario in cui è stata rilevata la differenza di copertura (t), ma il primo anno in cui essa puô essere inclura nella tariffa (t+2). Questo metodo per il calcolo degli interessi è stato confermato dal Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 2C_1076/2014 del 4 giugno 2015, consid. 4, decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 193 e segg.). Gli interessi sono dovuti fino al rimborso della relativa differenza da parte della richiedente. Tabella 15 Seguito delle differenze di copertura considerando il versamento della richiedente nel 2013 165 Le differenze di copertura sono considerate per un anno tariffale completo. L'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 sulle differenze di copertura degli anni precedenti prevede che le differenze di copertura debbano essere calcolate per ogni esercizio contabile. L'importo da saldare in un esercizio contabile viene preso in considerazione nel calcolo dei costi dell'esercizio contabile di due anni dopo. 166 II calcolo degli interessi fino al 2019 compreso è riportato nella Tabella 15. Poiché il WACC per il 2022 non è ancora noto, attualmente gli interessi per il 2020 non possono essere calcolati. Supponendo che la richiedente paghi la differenza nel 2021, dopo che la presente decisione passerà in giudicato, gli interessi sulle differenze di copertura che la richiedente deve pagare alla partecipante al procedimento ammontano a _ franchi (cfr. Tabella 15) più gli interessi per il 2020, che devono essere calcolati utilizzando il WACC per il 2022, che non è ancora noto. Se la differenza di copertura dovesse essere rimborsata dalla richiedente in un momento successivo, la partecipante al procedimento ha un ulteriore diritto agli interessi ai sensi dell'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 rispettivamente al calcolo di cui alla Tabella 15, in ogni caso relativi ad anni interi (nessun interesse durante l'anno; interessi fino al 31 dicembre dell'anno precedente il pagamento). 167 Gli interessi calcolatori accumulati e dovuti dalla richiedente alla partecipante al procedimento al 31 dicembre 2019 dell'ammontare di _ franchi portano ad un aumento della copertura insufficiente della partecipante al procedimento. La copertura insufficiente alla fine del 2013 prima degli interessi 2013 di _ franchi (cfr. n. marg. 162) aumenta a causa degli interessi a _ franchi al 31 dicembre 2019 (cfr. Tabella 15). 27/32
168 II credito della partecipante al procedimento nei confronti della richiedente diventa esigibile nel momento in cui la presente decisione passa in giudicato. La richiedente pub includere questi costi nelle future tariffe della rete di trasmissione in base al pagamento effettivamente effettuato. 169 Nella sua presa di posizione sulla bozza di decisione la richiedente chiede che al numero 6 del dispositivo sia visibile anche il pagamento netto alla fine del 2019 che risulta dal saldo delle differenze di copertura e dagli interessi. Cib concretizzerebbe i diritti e gli obblighi risultanti dalla decisione e contribuirebbe alla sicurezza giuridica (act. 66, n. marg. 5 e seg.). 170 Come da richiesta, il pagamento netto alla fine del 2019 risulta al numero 6 del dispositivo. 15 Evitare il doppio conteggio 171 Non è consentito un doppio computo dei costi di rete sia attraverso la rete di distribuzione che attraverso la rete di trasporto. Se già incluse nella tariffa relativa alla rete di distribuzione o eventualmente nei costi di produzione, le differenze di copertura disponibili come computabili al livello di rete 1 devono essere pertanto nuovamente compensate negli anni tariffari futuri, non appena la richiedente effettua la rimunerazione. Lo stesso trattamento è previsto per gli interessi delle differenze di copertura. 172 Nell'ottica dell'evitare il doppio conteggio, la EICom si riserva di effettuare una verifica in un momento successivo. 16 Parere del Sorvegliante dei prezzi 173 La EICom ha trasmesso per parere la bozza della decisione al Sorvegliante dei prezzi sulla base dell'articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20), nonché dell'articolo 3 del Regolamento interno della Commissione dell'energia elettrica del 12 settembre 2007 (RS 734.74) (act. 56). Con scritto del 2 novembre 2020, il Sorvegliante dei prezzi ha presentato il suo parere (act. 64). 174 Nel suo parere sulla bozza di decisione, il Sorvegliante dei prezzi ha affermato che dal punto di vista normativo creare certezza del diritto è un fatto senz'altro positivo. Con la definizione del valore di rete regolatorio del livello 1, la EICom crea la base per disciplinare in modo esaustivo gli obblighi reciproci tra la richiedente e i partecipanti al procedimento. Non giustifica una nuova prassi di valutazione per i casi futuri. Per questi motivi il Sorvegliante dei prezzi ha rinunciato ad approfondire l'argomento, a richiedere ulteriore documentazione, nonché a formulare una raccomandazione formale ai sensi dell'articolo 15 LSPr (act. 64). 17 Emolumenti 175 La EICom riscuote emolumenti per decisioni in merito all'approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAEI, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi all'ora, a seconda della funzione del personale the esegue il lavoro (art. 3 OE-En). 176 Per la presente decisione sono considerate le se uenti aliquote. 1 ore computabili a un'aliquota di 250 franchi l'ora (imÎÎÏ risultante: franchi), ore computabili a un'aliquota di 230 franchi l'ora (importo risultante: franchi) e ore computabili a un'aliquota di 200 franchi l'ora (importo risultante: _ franchi). Ne consegue un emolumento totale di _ franchi. 28132
177 Chi occasiona una decisione deve pagare un emolumento (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv.1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). La richiedente ha presentato una domanda di verifica dei costi e dei ricavi 2011 dichiarati dalle società di rete per l'utilizzazione del livello di rete 1 e una domanda di verifica dei costi e dei ricavi 2012 dichiarati dalle società di rete per l'utilizzazione del livello di rete 1. Ha quindi occasionato la presente decisione e deve assumersi la totalità delle spese procedurali. 29/32
III Decisione Sulla base di quanto considerato, si decide: 1. 1 costi effettivi computabili per l'utilizzazione del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2011 di AIL Servizi SA ammontano a _ franchi. 2. 1 costi effettivi computabili per l'utilizzazione del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2012 di AIL Servizi SA ammontano a _ franchi. 3. La differenza di copertura per l'anno tariffario 2011 basata sui valori effettivi 2011 per gli impianti della rete di trasporto di AIL Servizi SA ammonta a _ franchi (copertura insufficiente). 4. La differenza di copertura per l'anno tariffario 2012 basata sui valori effettivi 2012 per gli impianti della rete di trasporto di AIL Servizi SA ammonta a _ franchi (copertura insufficiente). 5. II saldo delle differenze di copertura che Swissgrid SA deve versare a AIL Servizi SA, tenendo conto del pa amento effettuato da Swissgrid SA nel 2013 (prima degli interessi 2013), ammonta a franchi. 6. Fino al 31 dicembre 2019 gli interessi dovuti da Swissgrid SA a AIL Servizi SA sul saldo delle differenze di copertura secondo il numero 5 del dispositivo ammontano a _ franchi. II saldo delle differenze di copertura, interessi inclusi, al 31 dicembre 2019 dovuto da Swissgrid SA a AIL Servizi SA ammonta a _ franchi. Gli interessi per il 2020 ed eventuali anni successivi devono essere calcolati secondo la Tabella 15 e mantenuti in relazione agli anni interi (nessun interesse nel corso dell'anno). 7. L'indennizzo di cui ai numeri 5 e 6 del dispositivo diventa esigibile con il passaggio in giudicato della presente decisione. Swissgrid SA puô includere questi costi nelle future tariffe della rete di trasporto nei limiti del pagamento effettivamente effettuato. 8. Gli emolumenti per la presente decisione ammontano a _ franchi e sono a carico di Swissgrid SA. La fattura sarà inviata dopo che la presente decisione sarà passata in giudicato. 9. La decisione à notificata a Swissgrid SA e a AIL Servizi SA con lettera raccomandata. Berna, 12.01.2021 30/32
Commissione federale dell'energia elettrica EICom Werner Luginbühl Renato Tam Presidente Direttore Invio: Da notificare mediante lettera raccomandata:
- Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau
- AIL Servizi SA, Via della Posta, CP 5131, 6901 Lugano AI legati:
- Tabelle Copia:
- Sorveglianza dei prezzi, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna 31/32
IV Rimedi giuridici Contro questa decisione puô essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. II ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo (art. 50 PA, art. 23 LAEI). 1 termini non decorrono: a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso; C) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 22a PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e, per quanto disponibili, i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). 32/32