Sachverhalt
A. Con scritto del 20 dicembre 2012, la richiedente ha chiesto l'avvio di un procedimento formate per la verifica dei costi e dei ricavi 2011 per l'utilizzazione del livello di rete 1 a lei dichiarati dalle società di rete. La richiedente ha chiesto inoltre l'intervento delle società di rete e dei conferenti in natura nel procedimento nonché la sospensione del procedimento fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernenti i costi e le tariffe 2009 e 2010 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (act. 15). 2 II 5 febbraio 2013, su richiesta della richiedente, la Segreteria tecnica della EICom (ST EICom) ha avviato il procedimento 212-00048 (preced.: 952-13-008) per la verifica delle differenze di copertura del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2011 (act. 16 e 17). 3 Con decisione incidentale del 13 maggio 2013, è stata sospeso il procedimento 212-00048 fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso concernenti i costi e le tariffe 2009 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00004 [preced.: 952-08-005], qui di seguito «decisione tariffale 2009»), i costi e le tariffe 2010 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00005 [preced.: 952-09-131], qui di seguito «decisione tariffale 2010»), i costi e le tariffe 2011 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00008 [preced.: 952-10-0171, qui di seguito «decisione tariffale 2011»), nonché i costi e le tariffe 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00017 [preced.: 952-11-018], qui di seguito «decisione tariffale 2012») (act. 19). B. 4 Con scritto del 28 maggio 2013, la richiedente ha chiesto l'avvio di un procedimento formale per la verifica dei costi e dei ricavi 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 a lei dichiarati dalle società di rete. La richiedente ha anche chiesto l'intervento delle società di rete e dei conferenti in natura nel procedimento nonché la sospensione del procedimento fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernente i costi e le tariffe 2009-2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 e il procedimento 212-00048 concernente le differenze di copertura 2011 (act. 23). II 18 giugno 2013, su richiesta della richiedente, la ST EICom ha avviato il procedimento 212-00058 (preced.: 952-13-024) per la verifica delle differenze di copertura del livello di rete 1 per l'anno tariffa- rio 2012 (act. 24 e 25). 6 Con decisione incidentale del 17 ottobre 2013, è stato sospeso il procedimento 212-00058 fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernente la decisione tariffale 2009, la decisione tariffale 2010, la decisione tariffale 2011, la decisione tariffale 2012, nonché le differenze di copertura 2011 (212-00048) (act. 26). C. Prima della ripresa formale dei procedimenti 212-00048 e 212-00058, il 21 marzo 2019 la ST EICom ha condotto un incontro informativo concernente l'ulteriore procedura da seguire nei suddetti procedimenti (act. 20 e 20a nonché 27 e 27a). A seguito di questo incontro informativo, alla EICom sono pervenuti vari scritti dalle parti interessate che hanno esposto le proprie preoccupazioni sulla procedura scelta dalla EICom. Tra l'altro, è stata messa in discussione l'ammissibilità della valutazione finale prevista in aggiunta al procedimento rela- tivo alle differenze di copertura. La ST EICom ha in seguito comunicato alle parti che avrebbe esami- 4/37
nato le preoccupazioni da loro espresse. Per questo motivo, la ripresa del procedimento ha subito un ritardo (act. 22 e 29). A 9 Con scritto del 23 agosto 2019, la ST EICom ha comunicato alle parti che, tenendo conto delle preoccupazioni da loro espresse, ha cambiato la procedura, rinunciando ad effettuare una valutazione finale separata. La ST EICom ha ripreso i procedimenti 212-00048 e 212-00058, riunendoli sotto un unico numero di procedimento per ogni ex proprietario della rete di trasporto (PRT). Inoltre le parti so- no state informate che gli atti per esse rilevanti dei procedimenti 212-0008 (verifica delle tariffe 2011), 212-00017 (verifica delle tariffe 2012), 212-00048 (procedimento iniziale relativo alle differenze di co- pertura 2011) e 212-00058 (procedimento iniziale relativo alle differenze di copertura 2012) sono stati integrati nel presente procedimento (act. 37-39). E. 10 Con e-mail del 28 agosto 2019, alla partecipante 1 al procedimento è stato trasmesso per via elettronica un modulo di rilevamento con relativa guida alla compilazione e un questionario, da rispedire debitamente compilati e firmati alla EICom entro il 4 ottobre 2019 (act. 42). 1 11 Con e-mail del 30 settembre 2019, la partecipante 1 al procedimento ha chiesto una proroga del termine per l'invio del modulo di rilevamento e del questionario. II termine è stato esteso fino al 1° novembre 2019 (act. 45). 12 Con e-mail del 31 ottobre 2019, la partecipante 1 al procedimento ha chiesto un'ulteriore proroga del termine. II termine è stato esteso fino all'8 novembre 2019 (act. 50). 13 Con e-mail del 12 novembre 2019, la partecipante 1 al procedimento ha inviato il modulo di rilevamento e il questionario debitamente compilati (act. 51). 14 Con scritto del 17 dicembre 2019, alla partecipante 1 al procedimento è stato chiesto di rispondere ad alcune domande supplementari (act. 53). Con e-mail e lettera del 22 gennaio 2020, alla partecipante 1 viene imposto un termine suppletorio per l'inoltro delle risposte al 31 gennaio 2020 (act. 54). 15 Con e-mail del 31 gennaio 2020, la partecipante 1 al procedimento ha chiesto un'ulteriore proroga del termine. II termine è stato esteso fino al 10 febbraio 2020 aggiungendo ancora due domande (act. 56 e 57). 16 La partecipante 1 al procedimento ha risposto alle domande con e-mail del 10 febbraio 2020 (act. 58). 17 Con e-mail del 4 marzo 2020 è stato chiesto alla partecipante 1 al procedimento di rispondere alle domande inevase della lettera del 17 dicembre 2019 (act. 59). 18 Con e-mail dell'11 marzo 2020, la partecipante 1 al procedimento ha trasmesso le risposte (act. 60). F. 19 Con scritti del 16 giugno 2020 alla richiedente e alla partecipante 1 al procedimento è stato chiesto di rispondere ad ulteriori domande (act. 61 e 62). Le risposte sono state inoltrate con lettere ed e-mail del 7 luglio 2020 da parte della richiedente (act. 64) e del 17 luglio 2020, nonché del 22 luglio 2020 da parte della partecipante 1 al procedimento (act. 66 e 68). 5/37
20 Con scambio di e-mail del 3 e del 12 agosto 2020 sono stati richiesti e forniti chiarimenti sugli impianti presi in affitto dalla partecipante 1 al procedimento presso la partecipante 2 al procedimento (act. 70 e 71). 21 Con scambio di e-mail del 25 agosto e dell'8 settembre 2020, nonché del 25 e del 30 settembre 2020, sono stati richiesti e forniti chiarimenti sul conto economico (act. 72-76). G. 22 Con scritto dell'11 novembre 2020, alle parti coinvolte nel procedimento è stata inviata per presa di posizione una bozza della decisione (act. 81). Il 1° dicembre 2020 è avvenuto uno scambio telefonico tra la ST EICom e la partecipante 2 al procedimento in merito alla bozza della decisione durante il quale non sono stati discussi contenuti della stessa (act. 87). Con scritti del 9 dicembre 2020 (act. 91) e del 10 dicembre 2020 (act. 92), le parti hanno inoltrato le loro prese di posizione. 23 La partecipante 2 al procedimento si dichiara d'accordo con la determinazione degli importi come esposti nel dispositivo della bozza di decisione (act. 92, ch. 1), chiede perô che il dispositivo venga modificato in modo che i pagamenti di cui alle cifre 6 e 7 del dispositivo della bozza di decisione vengano attribuiti alla partecipante 2 al procedimento anziché alla partecipante 1 al procedimento. Ciô terrebbe conto dei meccanismi di indennizzo previsti nel contratto di cessione tra la richiedente e la partecipante 1 al procedimento ed eviterebbe la formalizzazione di un accordo modificativo del «Sacheinlagevertrag» (act. 92, ch. 2). 24 La richiedente chiede che al numero 7 del dispositivo sia visibile anche il pagamento netto alla fine del 2019 che risulta dal saldo delle differenze di copertura e degli interessi. Ciô concretizzerebbe i diritti e gli obblighi risultanti dalla decisione e contribuirebbe alla sicurezza giuridica (act. 91, n. marg. 3 e seg.). Inoltre la richiedente chiede che il numero 6 del dispositivo venga modificato in modo tale che l'eccesso di copertura stabilito dalla EICom sia pagato direttamente dalla partecipante 2 al procedi- mento alla richiedente (act. 91, n. marg. 5 e segg.). Infine la richiedente chiede l'invio in formato elet- tronico del modulo di rilevamento finale che sta alla base dei calcoli della decisione congiuntamente alla notifica della presente decisione (act. 91, n. marg. 11 e segg.). 25 Le prese di posizione sono state trasmesse alle altre parti l'11 dicembre 2020 (act. 93 e 94) e il 14 dicembre 2020 (act. 96 e 97). H. 26 Con scritto dell'11 novembre 2020, la bozza della decisione è stata trasmessa per parere al Sorvegliante dei prezzi (act. 82). 27 Con scritto del 26 novembre 2020, il Sorvegliante dei prezzi ha presentato il suo parere sulla bozza della decisione dell'11 novembre 2020 (act. 86). 28 La presa di posizione è stata trasmessa alle parti il 1 ° dicembre 2020 (act. 88-90). 29 Se necessario, nei seguenti considerandi si ritornerà sulle particolarità della fattispecie nonché sui menzionati scritti e prese di posizione. 6137
II Considerandi 1 Competenza 30 Secondo l'articolo 22 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), la EICom vigila sul rispetto della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione. La EICom è competente in particolare per verificare in caso di controversia e d'ufficio i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete (art. 22 cpv. 2 lett. a e b LAEI). 31 La legislazione in materia di approvvigionamento elettrico (LAEI e ordinanza 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico [OAEI; RS 734.71]) contiene varie disposizioni relative alla composizione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14 e 15 LAEI; art. 12-19 OAEI). 32 Per calcolare le differenze di copertura, i ricavi di un anno tariffario vengono confrontati con i costi effettivi dell'anno in questione. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 e il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono effettuati nell'ambito del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. La presente decisione riguarda pertanto ambiti centrali della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico. 33 Alla EICom compete pertanto l'emanazione della presente decisione. La decisione è emanata su richiesta della richiedente (cfr. n. marg. 1 e 4). 2 Parti, diritto di audizione, segreti di affari 2.1 Parti 34 Secondo l'articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. 35 La richiedente ha presentato alla EICom una richiesta di emanazione di una decisione. È quindi la destinataria materiale della decisione, nonché parte conformemente all'articolo 6 PA. 36 Nei procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012 la richiedente e il predecessore della partecipante 1 al procedimento sono state coinvolte come parti. La AET NE1 SA originaria oggi non esiste più. Con iscrizione nel registro giornaliero del registro di commercio del 15 gennaio 2013, la società ha spostato la sua sede a Laufenburg con domicilio presso la richiedente. Con iscrizione nel registro giornaliero del 25 giugno 2013, ha cambiato il suo nome in AET Grid SA e ha scisso le sue attività attribuendone una parte alla nuova società AET NE1 SA, costituita lo stesso giorno. Alla neo-costituita AET NE1 SA sono stati trasferiti in particolare una pretesa non valutabile, presentata dall'originaria AET NE1 SA, di riconoscimento di un importo stimabile come valore residuo degli impianti valutati sinteticamente nell'anno tariffario 2012, nonché i costi del capitale computabili the ne risultano. Con iscrizione nel registro giornaliero del 28 giugno 2013, gli attivi e i passivi restanti della AET Grid SA sono passati alla richiedente mediante fusione con cui è stata cessata l'originaria AET NE1 SA (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2518/2012 del 7 gennaio 2014, consid. 1.3.1.). II trasferimento della rete di trasporto ai sensi dell'articolo 33 capoverso 4 LAEI non costituisce nessuna sostituzione di parte, poiché una separazione di cui alla legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione, LFus; t 7/37
RS 221.301) costituisce una successione a titolo universale. La nuova società AET NE1 SA, che ha ripreso le contestate pretese, puô quindi proseguire il procedimento (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2518/2012 del 7 gennaio 2014, consid. 1.3.2). 37 La partecipante 1 al procedimento in qualità di successore nel diritto della società originaria AET NE1 SA è stata coinvolta come parte nei procedimenti di prima istanza dinanzi alla EICom. Nel presente procedimento vengono calcolati i valori effettivi 2011 e 2012 e le differenze di copertura 2011 e 2012 a cui ha diritto rispettivamente che deve la partecipante 1 al procedimento. 1 diritti e gli obblighi della partecipante 1 al procedimento dipendono direttamente dall'esito di questo procedimento. Anche la partecipante 1 al procedimento costituisce pertanto una parte conformemente all'articolo 6 PA. 38 Qualità di parte ha inoltre la partecipante 2 al procedimento nel suo ruolo di precedente società madre dell'originaria AET NE1 SA. 2.2 Diritto di audizione 39 Nel presente procedimento, alle parti è stata data la possibilità di prendere posizione. Con scritto dell'11 novembre 2020, la bozza della decisione è stata trasmessa a tale scopo alle parti (act. 81). Le richieste avanzate dalle parti e le motivazioni addotte sono trattate nella valutazione materiale. In tal modo è garantito il diritto delle parti di essere sentite (art. 29 PA). 40 La richiedente chiede l'invio del modulo di rilevamento finale the sta alla base dei calcoli nella decisione in formato elettronico congiuntamente alla notifica della presente decisione. Questa richie- sta viene motivata con la necessità imperativa della richiedente di disporre del modulo di rilevamento per l'implementazione corretta delle prescrizioni risultanti dalla legislazione in materia di approvvigio- namento elettrico. Inoltre il modulo di rilevamento finale rispettivamente i valori ivi contenuti sarebbero necessari per la «Bewertungsanpassung 2» (act. 91, n. marg. 11 e segg.). 41 II modulo di rilevamento è stato utilizzato dalla ST EICom come strumento di lavoro. La consegna di questo modulo à concepibile, ma il modulo va ripulito di tutti i commenti e gli appunti interni, il the richiede un certo dispendio. Tuttavia, la consegna del modulo di rilevamento cos! ripulito non è necessaria per la comprensione delle decisioni — il the è dimostrato anche dal fatto the le parti sono state in grado di comprendere la bozza di decisione senza il modulo di rilevamento e di presentare le relative prese di posizione. Inoltre, le parti stesse potrebbero adeguare il modulo di rilevamento in base alle correzioni decise dalla EICom. La preparazione e la consegna del modulo di rilevamento finale costituisce pertanto una prestazione alle parti per il quale vengono riscossi emolumenti (art. 21 cpv. 5 LAEI, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia [OE-En; RS 730.05]; art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 [OgeEm; RS 172.041.1]). 42 Partendo da questo presupposto, la EICom è disposta, in un secondo momento e su esplicita richiesta, a mettere a disposizione delle parti il modulo di rilevamento finale in formato elettronico (file Excel), su cui si basano i calcoli della decisione. Per l'elaborazione e la consegna del modulo di rilevamento finale la EICom percepirà degli emolumenti. 43 Pertanto, la richiesta della richiedente è respinta. 2.3 Segreti di affari 44 Secondo l'articolo 26 capoverso 2 LAEI, le persone incaricate dell'esecuzione della LAEI non possono rivelare segreti di fabbricazione o di affari. Conformemente all'articolo 27 capoverso 1 lettere a e b PA, l'autorità puô negare l'esame degli atti solamente se un interesse pubblico importante della Confede- razione o del Cantone o un interesse privato importante esigano l'osservanza del segreto. 8/37
45 Le partecipanti al procedimento sono state informate con scritto del 23 agosto 2019 che la EICom parte dal presupposto che loro non fanno valere nessun segreto di affari nei confronti della richiedente. Nel caso le partecipanti al procedimento ritenessero che i valori da esaminare nel presente procedimento siano segreti di affari, avrebbero dovuto motivarne la ragione. Senza un'esplicita dichiarazione delle partecipanti al procedimento, la EICom avrebbe concesso alla richiedente la visione di tutti gli atti senza annerirne nessuna parte (act. 37 e 38). 46 Le partecipanti al procedimento non hanno fatto valere alcun segreto di affari nei confronti della richiedente. 3 Contesto e oggetto del procedimento 47 Secondo l'articolo 33 capoverso 4 LAEI, al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della LAEI nello specifico fino a fine 2012 (cfr. RU 2007 6827), le imprese d'approvvigionamento elettrico devono trasferire la rete di trasporto a livello nazionale alla società nazionale di rete. In compenso vengono loro attribuite azioni della società di rete ed eventualmente altri diritti. Le diminuzioni di valore superiori sono compensate dalla società nazionale di rete (decisione della EICom 25-00003 [preced.: 928-10- 002] del 20 settembre 2012; cfr. anche decisione della EICom 25-00074 del 20 ottobre 2016). 48 Per l'effettuazione del trasferimento di cui all'articolo 33 capoverso 4 LAEI, nel settore era attivo inizialmente il progetto GO! e successivamente il progetto GO+!, sotto la direzione della richiedente. II settore è stato molto attivo nell'ambito di questi progetti. AII'inizio del 2013, sono stati trasferiti alla richiedente tramite «share deal» gli impianti di 17 dei 18 ex PRT che partecipavano al progetto GO! (cfr. n. marg. 55 e art. 22 degli statuti della Swissgrid SA, versione del 4 dicembre 2019, disponibile su: www.swissgrid.ch > Chi siamo > Azienda > Governo societario > Statuti e codice di condotta, qui di seguito «statuti Swissgrid»). L'ultimo ex PRT del progetto GO! ha trasferito i suoi impianti nel 2015 (cfr. art. 22b statuti Swissgrid). 49 Con decisione 241-00001 (preced.: 921-10-005) dell'11 novembre 2010 concernente la definizione e la delimitazione della rete di trasporto, la EICom ha stabilito quali linee e quali impianti accessori rientrano nella rete di trasporto e devono quindi essere trasferite alla richiedente. Tra le altre cose, ha sancito che le linee derivate non appartengono alla rete di trasporto e, pertanto, non devono essere trasferite alla richiedente. Ha invece precisato che, da quel momento, le linee derivate che dopo un potenziamento della rete diventano parte della rete di trasporto magliata appartengono alla rete di trasporto e devono essere trasferite alla richiedente (cfr. n. 10 del dispositivo). Tale decisione è stata impugnata. 50 II Tribunale amministrativo federale ha accolto i ricorsi in merito in varie sentenze del luglio 2011 (procedimenti A-8884/2010, A-95/2011, A-102/2011, A-119/2011, A-120/2011, A-124/2011, A- 157/2011) e abrogato il numero 10 del dispositivo della decisione della EICom 241-00001 dell'11 novembre 2010. Ha invece stabilito che le linee derivate (con o senza carattere di approvvigionamen- to) rientrano nella rete di trasporto e, come tali, devono essere trasferite alla richiedente (cfr. ad es. sentenza A-120/2011, n. 1 e 2 del dispositivo). 51 Con decisione 25-00003 del 15 agosto 2013, la EICom ha in seguito parzialmente riconsiderato la sua decisione 241-00001 dell'11 novembre 2010 e stabilito, tra le altre cose, the le linee derivate (con o senza carattere di approvvigionamento) the funzionano a livello di tensione 220/380 kV, fatto salvo il numero 2 del dispositivo, appartengono alla rete di trasporto e devono quindi essere trasferite alla richiedente (n. 1 del dispositivo), nonché the le linee e gli impianti accessori nel passaggio dalla rete di trasporto alle centrali nucleari, in particolare le linee derivate, non sono oggetto del procedimento. L'oggetto del procedimento è stato limitato a tutte le altre linee derivate (n. 2 del dispositivo). l 9/37
52 Da tale riconsiderazione della decisione 241-00001 dell'11 novembre 2010 è emerso che altri impianti fanno parte della rete di trasporto. Gli impianti in questione sono stati riuniti nell'ambito del progetto GO+! e trasferiti alla richiedente in progetti di trasferimento separati a partire dal 2014 (cfr. art. 22a e segg. statuti Swissgrid). 53 Su richiesta dei vari conferenti in natura partecipanti al progetto GO+!, dopo ogni conferimento in natura («asset deal»; cfr. n. marg. 55) la EICom ha emanato una decisione in cui stabilisce il valore regolatorio degli impianti trasferiti (qui di seguito «decisioni asset deal»; cfr. fra le altre decisione 25- 00100 del 11 settembre 2019 concernente la determinazione del valore residuo degli impianti trasferiti alla richiedente nonché la definizione dei costi di rete computabili). 54 Nella sua decisione 25-00003 del 20 settembre 2012, la EICom ha definito l'approccio di valutazione da impiegare per determinare il numero di azioni della richiedente e l'entità degli altri eventuali diritti supplementari the devono essere attribuiti alle società madre per il trasferimento. L'importo esatto in franchi dei costi del capitale regolatori computabili non era oggetto della decisione summenzionata. Per il valore regolatorio degli impianti ripresi dalla richiedente, si rimandava alla decisione tariffale 2012, nonché ai precedenti procedimenti di verifica delle tariffe (decisione della EICom 25-00003 del 20 settembre 2012, cosiddetta «Bewertungsverfügung», n. marg. 40). Alcuni ex PRT hanno interposto ricorso contro la decisione. Con sentenza A-5581/2012 dell'11 novembre 2013, il Tribunale ammini- strativo federale ha parzialmente annullato la decisione e ha rinviato alla EICom la questione della nuova determinazione del valore determinante per il trasferimento della rete di trasporto. In seguito al rinvio alla EICom, alcune parti hanno discusso come fissare il valore determinante per il trasferimento della rete di trasporto conformemente alle prescrizioni giuridiche stabilite nella sentenza del Tribunale amministrativo federale. Successivamente è stato presentato alla EICom un contratto tra la richieden- te e vari ex PRT concernente i metodi di valutazione per gli impianti e i fondi della rete di trasporto. La EICom ha quindi definito i metodi di valutazione sulla base del contratto presentato dagli ex PRT (de- cisione della EICom 25-00074 del 20 ottobre 2016). 55 In seguito ai processi di trasferimento a partire dal 2013, Swissgrid ha finora ripreso circa 17'000 pacchetti di dati concernenti gli impianti nei suoi attivi immobilizzati regolatori. Gli impianti sono stati trasferiti dal progetto GO! mediante l'acquisto di azioni delle imprese che detenevano gli impianti («share deal»; art. 22 e 22b statuti Swissgrid) e la successiva fusione di queste imprese con la richiedente (cfr. tra gli altri Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] del 28 giugno 2013). Delle imprese partecipanti al progetto GO+! la richiedente ha ripreso i singoli impianti («asset deal»; art. 22a e segg. Statuti Swissgrid). 56 II valore regolatorio degli impianti ripresi nell'ambito del progetto GO! è determinato dalla EICom nel presente procedimento e in altri procedimenti per il calcolo delle differenze di copertura degli anni 2011 e 2012. Devono essere calcolate le differenze di copertura tra le decisioni tariffali 2011 e 2012 sulla base dei costi computabili, sanciti con riferimento all'anno base, e i costi effettivi ancora da verificare degli anni 2011 e 2012. Nell'ambito del presente procedimento, per la determinazione dei costi del capitale vengono fissati i relativi valori regolatori residui per la fine dell'anno tariffario. II valore residuo regolatorio da calcolare al 31 dicembre 2012 rappresenterà il valore regolatorio al momento del trasferimento degli impianti alla richiedente. 57 Prima di trasferire i propri impianti alla richiedente all'inizio del 2013 rispettivamente all'inizio 2015 (cfr.
n. marg. 48), gli ex PRT hanno dichiarato a quest'ultima i propri costi, sulla base dei quali la richiedente ha fissato le tariffe. 1 procedimenti per il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 concernono la fase precedente alla ripresa della rete di trasporto da parte della richiedente. 58 Tutti gli ex PRT che hanno ricevuto una decisione della EICom sui costi nell'ambito delle decisioni sulle tariffe 2011 e/o 2012, inclusa la partecipante 1 al procedimento, sono parti a un procedimento relativo alle differenze di copertura 2011-2012, a meno che non avessero trasferito i loro impianti a un altro ex PRT già prima del passaggio alla richiedente. 10/37
59 Nell'ambito dei procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012, i costi sono stati calcolati e disposti tramite decisione secondo il principio dell'anno di base (decisioni tariffali 2009-2012). La differenza tra i costi computabili di questi anni, sanciti con riferimento all'anno base, e i costi effettivi viene corretta attraverso le differenze di copertura (art. 19 cpv. 2 OAEI nonché cap. 13). Le differenze di copertura per il 2009 e il 2010 sono state calcolate nell'ambito del procedimento sulla verifica delle tariffe 2012 (decisione tariffale 2012). 60 1 costi effettivi 2011 e 2012 sono determinanti per fissare definitivamente i costi computabili per le tariffe 2011 e 2012. L'obiettivo del presente procedimento relativo alle differenze di copertura è sostituire i valori pianificati per il 2011 e il 2012 con i valori effettivi. Per il calcolo delle differenze di copertura vengono confrontati i ricavi disposti per il 2011 e il 2012 (decisioni tariffali 2011 e 2012) con i costi effettivi del rispettivo anno emersi dal procedimento relativo alle differenze di copertura. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 come pure il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono oggetto del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. 61 Non sono oggetto del procedimento relativo alle differenze di copertura 2011 e 2012 i costi effettivi 2011 e 2012 già disposti dalla EICom tramite decisioni concernenti impianti della rete di trasporto che sono stati trasferiti alla richiedente tramite «asset deal» a partire dal 2014. Nell'ambito di queste decisioni sono stati stabiliti dove necessario, oltre al valore regolatorio anche i costi di rete computabili della rete di trasporto fino al momento del passaggio alla richiedente. Questi costi di rete sono stati calcolati sulla base dei valori effettivi, quindi non vi sono differenze di copertura da determinare. 62 Per la partecipante 2 al procedimento esiste una decisione «asset deal» (decisione della EICom 25- 00018 del 18.09.2014; cfr. act. 32). Gli impianti the sono stati oggetto di tale decisione non sono oggetto del presente procedimento. Tuttavia, a fini di controllo, la partecipante del procedimento ha dovuto dichiararli nel modulo di rilevamento. 4 Diritto applicabile 63 La presente decisione tiene conto della giurisprudenza più recente relativa a tutte le decisioni della EICom e alle sentenze dei tribunali relative ai procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012 della rete di trasporto (decisioni tariffali 2009-2012) nonché concernenti la rete di distribuzione. Considera anche la prassi più attuale della EICom per quanto concerne il diritto in materia di approvvigionamento elettrico. 64 Si applicano la legge sull'approvvigionamento elettrico, versione del 1' giugno 2019, e l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, versione del 1° gennaio 2020. 5 Valori effettivi 65 Le tariffe della rete di trasporto sono state verificate secondo il principio dell'anno base, secondo il quale i costi computabili per un anno tariffario vengono definiti basandosi sull'ultimo anno di esercizio concluso. II divario tra i valori pianificati computabili per l'anno base e i valori effettivi computabili per l'anno tariffario viene compensato mediante le differenze di copertura (cfr. tra le altre decisione della EICom 212-00017 del 15 febbraio 2015, n. marg. 39). 66 II calcolo delle differenze di copertura per gli anni tariffari corrispondenti è effettuato sulla base del principio di cui all'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2019; cfr. decisione tariffale 2012, n. marg. 158 e segg.). Non vengono quindi più verificati i valori degli impianti dell'anno base, ma i valori effettivi degli impianti per l'anno tariffario e i costi di capitale calcolati sulla base di tali valori. Questo 11/37
approccio è stato appoggiato dal Tribunale amministrativo federale nella sua sentenza A-2876/2010 del 20 giugno 2013 (consid. 5.1). Come costi di esercizio sono considerati i costi effettivamente sostenuti nell'anno tariffario (sentenza del Tribunale federale 2C_969/2013, 2C_985/2013 del 19 settembre 2013, consid. 7.5 a contrario; sentenza del Tribunale amministrativo federale A- 8632/2010 del 19 settembre 2013, consid. 1.3; decisione tariffale 2012, n. marg. 66). 67 1 costi effettivi 2011 e 2012 sono pertanto determinanti per fissare definitivamente i costi computabili per le tariffe 2011 e 2012. L'obiettivo del presente procedimento relativo alle differenze di copertura è sostituire i valori pianificati per il 2011 e il 2012 con i valori effettivi. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 come pure il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono oggetto del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. 6 Costi di esercizio 6.1 Osservazioni generali 68 Per costi d'esercizio di cui all'articolo 15 capoverso 2 LAEI si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra essi figurano in particolare i costi per la loro manuten- zione. 69 Inoltre, i costi di esercizio sono computabili solo se sono necessari per l'esercizio di una rete sicura, performante ed efficiente (art. 15 cpv. 1 LAEI). Infine, sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività (art. 10 cpv. 1 LAEI), nonché quelle tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione. La rete di trasporto doveva essere separata dalla rete di distribuzione non solo sotto il profilo contabile (art. 11 cpv. 1 LAEI), ma anche sotto il profilo giuridico (art. 33 cpv. 1 LAEI). 70 Sulla base della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, i costi di esercizio computabili sono solo i costi effettivi (cfr. n. marg. 66). Secondo la prassi della EICom i costi d'esercizio netti rap- presentano i costi d'esercizio computabili, vale a dire che gli eventuali ricavi da compensazione inter- na, gli altri ricavi d'esercizio, le prestazioni proprie attivate e i ricavi straordinari devono essere detratti (decisione tariffale 2012, tabella 1). 71 A causa di un errore in una formula, nella scheda «Resoconto 2011-2012» sono stati riportati erroneamente i costi di esercizio lordi della scheda «2-B 2011-2012» (celle D37 e K37). Per i costi d'esercizio fatti valere, la EICom non si basa quindi sui costi indicati nella scheda «Resoconto 2011- 2012» del modulo di rilevamento, bensi sui costi d'esercizio indicati nella scheda «2-B 2011-2012» (cella D37 meno cella D17 per il 2011 e cella K37 meno cella K17 per il 2012) del medesimo modulo. 6.2 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2011 72 Per l'anno tariffario 2011, la partecipante 1 al procedimento fa valere costi di esercizio dell'importo di -franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «2-B 2011-2012», cella D37). 73 1 costi di esercizio effettivi fatti valere per l'anno tariffario 2011 sono aumentati di _ franchi rispetto ai costi di esercizio pianificati sanciti nella decisione tariffale 2011. Tale aumento è da ricon- durre principalmente al fatto che in precedenza non erano stati indicati i costi legati alle imposte. 1 co- sti di esercizio fatti valere al 31 dicembre 2011 di - franchi vengono accettati (Tabella 1, co- lonna 11). 12/37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Materiale e merd celle pure lipase do ßpese Pair trlbutie Totale outil Sottrazionedl: 2011 prestazlorddl Spese par ll compensazlone prerdaziodagli Spete d'eaerotzlo Akrlprovenä Totalecostl terzi permnale iMema erdi pubbkcl Akre spese etraordinarie Imposte dichiarati aka d'asxcizb Correzlone d'sasrdzlo dkhfarak dicNarate dkddarate dicHarate dichiarate dichixate dichiarate EICom diddarak doge Mont computami AET NE7 SA Tabella 1 Costi di esercizio computabili per l'anno tariffario 2011 6.3 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2012 74 Per l'anno tariffario 2012, la partecipante 1 al procedimento fa valere costi di esercizio dell'importo di -franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «2-B 2011-2012», cella K37). 75 In una prima versione della scheda «2-B 2011-2012» del modulo di rilevamento, la partecipante 1 al procedimento aveva indicato come costi di esercizio per il 2012 l'importo di - franchi (act. 57). 76 In un secondo tempo, dopo che la EICom aveva chiesto delle spiegazioni in merito ai costi d'esercizio (act. 53 e 59), la partecipante 1 al procedimento rispondeva che bisognava tener conto di una riduzione dei propri costi di _ franchi. Questo perché riconciliando la contabilità analitica della partecipante 2 al procedimento con le fatturazioni interne a debito della partecipante 1 al procedimento è emerso che una correzione di fatturazione riscontrata nel 2013 (nel corso della chiusura 2012) non è stata recepita nei conti della partecipante 1 al procedimento (che nel frattempo era stata venduta) (act. 60). 77 1 costi di esercizio effettivi fatti valere per l'anno tariffario 2012 sono quasi raddoppiati rispetto ai costi di esercizio pianificati sanciti nella decisione tariffale 2012. Tale aumento è da ricondurre principal- mente al fatto che in precedenza, nel contesto della definizione del perimetro della rete di trasporto, diversi cespiti sono stati oggetto di riallocazione tra la partecipante 1 e la partecipante 2 al procedi- mento (act. 60). Perciô parte di questi costi non erano stati considerati nella decisione tariffale 2012. 1 costi di esercizio fatti valere al 31 dicembre 2012 di - franchi, dichiarati in un secondo tempo dalla partecipante 1 (act. 68), vengono accettati (Tabella 2, cotonna 11). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Materlyde e merci corne Pure Spece da Spese per trlbutl e 8nkrazbne dl: 2012 Totale aoatl preetazbi di n $pese per il compensazione prostazioni agtl Spores d'esercizio Akri proventi Totale coati terzl personale interna enti pubblici Ahre spese straordinarle - Imposte dichiarati aile d'esercizio Correzione d'eaercitio _ r ti diçh hiarate h' dichiarati dl hi e dich) r ICQm dichiarati I I bit' AET NU SA Tabella 2 Costi di esercizio computabili per l'anno tariffario 2012 7 Valori degli impianti 7.1 Introduzione 78 Secondo la partecipante 1 al procedimento con la decisione 952-11-018 del 12 marzo 2012 relativa aile tariffe 2012 non erano stati considerati tutti i propri impianti regolatori del livello di rete 1. Con lettera del 20 agosto 2012 la EICom spiegava alla partecipante 1 al procedimento the i termini di ricorso erano scaduti e the la decisione era già in vigore, perciô i costi computabili non potevano più essere modficati, ma la partecipante 1 al procedimento avrebbe potuto far valere tali impianti non dichiarati nel procedimento futuro legato aile differenze di copertura 2012 (act. 72a). 13/37
79 La partecipante 1 al procedimento dichiara perciô nel procedimento attuale per gli anni 2011 e 2012, oltre agli impianti già fatti valere in precedenza, quelli non considerati. Questi impianti verrranno trattati ai capitoli 7.3 e 7.4. 80 Poiché i valori contenuti nella scheda «Resoconto 2011-2012» relativi ai valori residui computabili degli impianti divergono da quelli contenuti nelle varie schede di calcolo del medesimo modulo di rile- vamento, la EICom si basa sugli importi contenuti nelle singole schede («1a-K 2011» e «1b-K 2012») e non su quelli della scheda «Resoconto 2011-2012», riportati a mano. 7.2 Ammortamento nel primo anno 81 Per determinare il valore residuo regolatorio, tutti gli impianti devono essere ammortizzati sulla base della loro durata di utilizzazione secondo l'articolo 13 capoverso 1 OAEI a partire dall'anno della mes- sa in servizio (cfr. n. marg. 87 e segg.; decisione della EICom 25-00019 [preced.: 928-13-011] e 25- 00038 del 18 settembre 2014, n. marg. 42). 82 La partecipante 1 al procedimento non ha ammortizzato alcuni impianti a partire dall'anno della messa in servizio: si tratta di 55 impianti nel 2011 e di 57 impianti nel 2012, i quali fino al 2012 erano di proprietà della partecipante 2 al procedimento e la partecipante 1 li prendeva in affitto, nonché di «Leitungen LWL» e di diritto d'uso ceduti (cfr. nel dettaglio cap. 8). Di conseguenza la EICom ha proceduto alla relativa correzione che ha portato nel 2011 a una riduzione del valore residuo computabile degli impianti di _ franchi, come pure a dei minori costi del capitale computabili di franchi (interessi) e nel 2012 a una riduzione del valore residuo computabile degli impianti di franchi, come pure a dei minori costi del capitale computabile di - franchi (- ammortamenti e _interessi calcolatori). 7.3 Valutazione storica 7.3.1 Principi 83 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 LAEI, i costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Nella sua sentenza del 3 luglio 2012, il Tri- bunale federale ha stabilito che l'articolo 15 capoverso 3 LAEI si basa principalmente sui costi storici effettivi di acquisto e di costruzione. A suo avviso, il metodo della valutazione sintetica di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI viene utilizzato in via eccezionale se i costi iniziali non possono esse- re determinati in modo affidabile (DTF 138 II 465, consid. 6.2 e seg.). 84 In seguito, il Tribunale amministrativo federale ha ribadito più volte che con il metodo sintetico non si possono semplicemente colmare le lacune relative a singole parti di un impianto (cfr. tra le altre sen- tenza del Tribunale amministrativo federale A-2786/2010 del 10 luglio 2013, consid. 4.2.3). II metodo sintetico determina sempre il valore complessivo dell'impianto. Le singole componenti di costo, ad esempio i costi di progetto o le prestazioni proprie non attivate, non sono quindi valutate separatamen- te dal resto dell'impianto. In una sentenza successiva, il Tribunale amministrativo federale ha precisa- to che nell'ambito della valutazione, se possibile, i singoli segmenti di linea devono essere chiaramen- te suddivisi e delimitati l'uno dall'altro. Se i segmenti in questione possono essere valutati separatamente senza limitazioni, devono essere considerati come singoli impianti. Inoltre, in linea di principio si deve valutare storicamente il maggior numero possibile di segmenti (sentenza del Tribuna- le amministrativo federale A-8638/2010 del 15 maggio 2014, consid. 5.3.4). 85 La EICom esamina pertanto il compendio degli attivi immobilizzati per sincerarsi the la valutazione storica e sintetica abbia avuto come oggetto l'intero impianto, non solo le sue singole parti. 14/37
86 Per determinare i costi iniziali di acquisto e di costruzione, ci si deve basare, per quanto possibile, sui costi effettivi di quel rnomento. L'articolo 13 capoverso 2 OAEI precisa anche che per costi di acquisto e di costruzione si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in que- stione. In questo modo, il legislatore ha voluto garantire che, il prezzo pagato in caso di passaggio di proprietà non abbia alcuna rilevanza per la determinazione dei costi del capitale. Con «costi iniziali di acquisto e di costruzione» si intendono i costi insorti in relazione con l'iniziale costruzione degli im- pianti e non i prezzi di acquisto pagati da un successivo acquirente (DTF 140 II 415, consid. 5.5.3 e 5.9). Tutti i valori degli impianti devono quindi essere rettificati, non considerando eventuali prezzi di acquisto, e i costi iniziali di acquisto e di costruzione devono essere impiegati conformemente aII'articolo 15 LAEI, anche se si tratta di acquisti e trasferimenti di rete all'interno del gruppo da parte della società madre alla filiale (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00100 dell'11 settembre 2019,
n. marg. 47). 7.3.2 Durata di utilizzazione 87 L'articolo 15 capoverso 3 lettera a LAEI stabilisce che gli ammortamenti calcolatori possono essere considerati costi del capitale computabili. Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 OAEI i gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i deversi impianti e parti di impianti. ) 88 Pöyry Energy AG è stata incaricata dalla conferenza dei direttori d'azienda di valutare la rete di trasporto al 31 dicembre 2005. Nel rapporto finale redatto da Pöyry Energy AG sono pure state stabili- te le durate di utilizzazione per gli impianti della rete di trasporto (rapporto finale Pöyry del 12 febbraio 2007, qui di seguito «rapporto finale Pöyry», p. 15; act. 78). 89 Le durate di utilizzazione contenute nel rapporto finale Pöyry vengono considerate dalla EICom come adeguate e di conseguenza fungono da base per determinare le durate di utilizzazione degli impianti della rete di trasporto (act. 42, guida cap. 2.2). Nei procedimenti precedenti la EICom ha accettato del- le durate di utilizzazione the si scostavano di +/- 5 anni rispetto a quelle secondo Pöyry. Anche net procedimento attuale viene usata tale prassi. 90 La partecipante 1 al procedimento usa nel modulo di rilevamento le durate di utilizzazione («durate di vita») secondo il rapporto finale Pöyry (act. 68). Questo modo di procedere porta ad alcune differenze rispetto alle decisioni tariffali 2011 e 2012, dove le durate di utilizzazione usate per alcune categorie di impianti erano superiori di 5 anni rispetto a quelle del rapporto Pöyry. 91 Nell'attuale procedimento, la partecipante 1 al procedimento si è conformata per i propri impianti alle ~ durate di utilizzazione contenute net rapporto finale Pöyry per tutte le categorie di impianti indicate in tale rapporto. Ha perà inserito 11 categorie di impianto nella tabella contenuta nel modulo di rilevamento, poiché si trattava di casi unici, applicando le durate di utilizzazione secondo la prassi aziendale (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1c-durate di vita impianti»). La EICom non ha riscontrato anomalie. In base alle verifiche effettuate nel presente procedimento le durate di utilizzazione risultano adeguate ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 OAEI. 7.3.3 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2011 92 Con e-mail del 22 luglio 2020, la partecipante 1 al procedimento fa valere valori residui storici dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1 a-K 2011 », colonna 11). 93 Con la correzione del primo ammortamento a partire dall'anno della messa in servizio dell'impianto (cfr. n. marg. 82) assistiamo ad una riduzione di franchi del valore residuo computabile storico degli impianti al 31 dicembre 2011 the si assesta a franchi (cfr. Tabella 3, colonna 13). 15/37
7.3.4 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2012 94 Con e-mail del 22 luglio 2020, la partecipante 1 al procedimento fa valere valori residui storici dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «lb-K2012», colonne 11 a e 11b). 95 Con la correzione del primo ammortamento a partire dall'anno della messa in servizio dell'impianto (cfr. n. marg. 82) assistiamo ad una riduzione di franchi del valore residuo computabile storico degli impianti al 31 dicembre 2012 the si assesta a franchi (cfr. Tabella 4, colonna 13). 7.4 Valutazione sintetica 7.4.1 Principi 96 Secondo l'articolo 13 capoverso 4 OAEI, i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. II me- todo della valutazione sintetica viene utilizzato in via eccezionale, se i costi iniziali non possono esse- re determinati in modo affidabile (cfr. n. marg. 83). 97 II metodo sintetico non puô essere utilizzato semplicemente per colmare le lacune all'interno di un impianto. Esso determina sempre il valore complessivo dell'impianto. Le singole componenti di costo, ad esempio i costi di progetto o le prestazioni proprie non attivate, non sono quindi valutate separata- mente dal resto dell'impianto. Gli impianti devono essere valutati integralmente tramite una valutazio- ne storica oppure una sintetica (cfr. n. marg. 84). 7.4.2 Valori unitari 98 1 prezzi di sostituzione applicabili alla rete di trasporto sono stati determinati nel rapporto finale di Pöyry come costi unitari (rapporto finale Pöyry, p. 12 e segg.). La EICom ritiene the tali costi unitari siano adeguati e sono pertanto utilizzati nel presente procedimento come prezzi di sostituzione, ai sensi dell'articolo 13 capoverso 4 OAEI, per la valutazione sintetica (act. 42, guida cap. 2.3). 1 costi unitari secondo il rapporto finale Pöyry rappresentano il limite superiore dei prezzi di sostituzione rite- nuti adeguati. 99 La partecipante 1 al procedimento usa come valori unitari per il calcolo dei valori sintetici quelli secondo il rapporto finale Pöyry. Per due impianti (linee) the si estendono su più tipologie geografiche (Mittelland, Voralpen, Alpen) il valore unitario è stato ponderato in base ai pali presenti nelle singole tipologie geografiche (cfr. act. 68, modulo di rilevamento, schede «1a-K 2011» e «1b-K 2012», righe 30 e 31, nonché 34 e 35). Tale modo di procedere non presenta anomalie. Per una quotaparte di un palo non vi è una valutazione standard sintetica prevista, di conseguenza la partecipante 1 al procedimento ha inserito il valore sintetico della partecipante 2 (proprietaria precedente). Tale importo viene comunque annullato dalla cessione del diritto d'uso di pari valore, perciô nel modulo di rilevamento viene fatto valere un importo finale totale pari a zero (act. 68) e non è di ulteriore rilevanza nel presente procedimento. 7.4.3 Indice 100 Secondo l'articolo 13 capoverso 4 OAEI, i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. La va- lutazione sintetica degli impianti della rete di trasporto segue in linea di principio il metodo stabilito congiuntamente dal settore secondo swissasset. Conformemente alla giurisprudenza attuale, per la 16/37
retroindicizzazione dei valori sintetici nella rete di trasporto viene utilizzato l'indice Hösple (DTF 138 II 465, consid. 6.8.3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8624/2010 del 19 giugno 2014, consid. 6.3.3). 101 La partecipante 1 al procedimento utilizza per la retroindicizzazione dei valori sintetici l'indice Hösple. 7.4.4 Detrazione individuale 102 Anziché la detrazione del 20 per cento di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quando si utilizza l'indice del Hösple per la retroindicizzazione, dai valori determinati sinteticamente deve essere detratto 1'1,47 per cento, finché le singole imprese non possono dimostrare mediante una prova a campione rappresentativa the nel loro caso puô essere effettuata una detrazione individuate (inferiore) (cfr. tra le altre DTF 138 11 465, consid. 7.7; sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 6.3.3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2518/2012 del 7 gennaio 2014, consid. 3.5; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8624/2010 del 19 giugno 2014, consid. 6.6; decisione della EICom 212-00005/212-00008 dell'11 aprile 2017, n. marg. 40 e seg.). 103 La partecipante 1 al procedimento applica ai valori sintetici il fattore di correzione fissato all'1,47 per cento. 7.4.5 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2011 104 Con e-mail del 22 luglio 2020, la partecipante 1 al procedimento fa valere valori residui sintetici dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1 a-K 2011 », colonna 11). 105 Con la correzione del primo ammortamento a partire dall'anno della messa in servizio dell'impianto (cfr. n. marg. 82) e di alcuni errori legati al calcolo del l'ammortamento (cfr. n. marg. 119 e 120) assistiamo ad una riduzione di franchi del valore residuo computabile sintetico degli impianti al 31 dicembre 2011 che si assesta a franchi (cfr. Tabella 3, colonna 16). 7.4.6 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2012 106 Con e-mail del 22 luglio 2020, la partecipante 1 al procedimento fa valere valori residui sintetici dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, 1 scheda «1 b-K 2012», colonna 11 a e 11 b). 107 Con la correzione del primo ammortamento a partire dall'anno della messa in servizio dell'impianto (cfr. n. marg. 82) e di alcuni errori legati al calcolo dell'ammortamento (cfr. n. marg. 124 e 125) assistiamo ad una riduzione di fflfranchi del valore residuo computabile sintetico degli impianti al 31 dicembre 2012 che si assesta a franchi (cfr. Tabella 4, colonna 16). 7.5 Impianti in costruzione 108 1 costi per gli impianti the sono solo progettati non possono essere computati come costi per gli impianti in costruzione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 6.4). 1 valori degli impianti trasmessi non possono quindi contenere tali voci. 109 La partecipante 1 al procedimento dichiara nel 2012 quattro impianti in costruzione («216 Spostamento linea ATG 220kV Iragna-Biasca», «217 Linea aerea L220kV P30-semi svincolo A2 Bel- linzona)), «218 Linea aerea Avegno-Magadino-Gorduno 220kV)) e «219 Ss Magadino 220kV GIS 17/37
AVEG-GORD»; righe da 188 a 191) e il relativo ammortamento, indicando come valore residuo storico lo stesso importo del valore iniziale (act. 68, modulo di rilevamento, scheda (0b-K 2012»). 110 La EICom accetta il valore iniziale e residuo storico di tali impianti, ma rifiuta l'ammortamento annuo, in quanto gli impianti in costruzione non possono essere ammortizzati, ma unicamente rimunerati. 7.6 Terreni 111 II metodo della valutazione sintetica di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI viene utilizzato in via eccezionale se i costi iniziali non possono essere determinati in modo affidabile (cfr. n. marg. 83). 112 Conformemente all'articolo 216 capoverso 1 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO]; RS 220), il contratto di vendita di un fondo richiede un atto pubblico. Un punto essenziale di tale contratto è il prezzo di vendita. Per l'acquisto di una proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario (art. 656 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]). II contratto di acquisto rientra tra i documenti all'appoggio dei quali è fatta l'iscrizione di un fondo (art. 948 cpv. 2 CC). 1 documenti giustificativi devono essere conservati a tempo indeterminato come prescritto dall'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1). Presso l'ufficio del registro fondiario devono pertanto essere rese disponibili almeno le copie del contratto di vendita. In linea di principio, i fondi non devono quindi essere valutati sinteticamente o utilizzando valori venali (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2654/2009, consid. 8.6.2; decisione della EICom 25-00100 dell'11 settembre 2019, n. marg. 54 e seg.). 113 La partecipante 1 al procedimento dichiara sedici terreni o diritti d'uso relativi a terreni. Otto di questi, valutati sinteticamente, mostravano dei valori incongruenti, ossia il valore iniziale non corrispondeva a quello residuo. Dato che si tratta di terreni, i quali non sottostanno ad ammortamento, tali valori devono coincidere, perciô è stato chiesto alla partecipante 1 al procedimento di verificare i dati. Inoltre per tre di questi veniva applicato un WACC non-ridotto. Trattandosi di beni con data di messa in servizio antecedente il 2004 e valutati sinteticamente ciô non era possible (act. 61, domanda 11). La partecipante 1 al procedimento ha poi inoltrato i valori corretti, ossia un valore residuo uguale a quello iniziale e un WACC corretto (act. 66 e 68). 7.7 Pagamenti da parte di terzi 114 Per gli impianti che sono stati pagati totalmente o parzialmente da terzi deve essere effettuato un opportuno adeguamento. 1 valori in questione devono essere riportati preferibilmente secondo il meto- do lordo ovvero con segno positivo (per il valore dell'impianto) o con segno negativo (per la quota dei terzi corrispondente). Gli impianti finanziati da terzi non possono rientrare nel valore regolatorio degli impianti. 115 La partecipante 1 al procediemnto dichiara che negli attivi immobilizzati, eventuali contributi di terzi, sono stati dedotti al momento dell'attivazione del cespite. Pertanto nei valori degli impianti comunicati non figurano importi pagati da terzi (act. 51, questionario risposta 8). 116 Non ci sono indizi su pagamenti da parte di terzi nei valori dichiarati. 18/37
8 Valori regolatori residui delle immobilizzazioni 8.1 Valore regolatorio residuo delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2011 117 La partecipante 1 al procedimento fa valere valori regolatori residui di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «la-K2011», cella Y12). 118 Come detto in precedenza (cfr. n. marg. 82) la partecipante 1 al procedimento nel 2011 non ha ammortizzato 55 impianti a partire dall'anno della messa in servizio (n. riga 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 38, 39, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 142, 148, 149, 150, 151, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169). La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali sono passati da - franchi a - franchi. Ciô comporta una riduzione di _ franchi del valore residuo computabile. 119 Per sei impianti (n. riga 30, 34, 35, 153, 156, 157) valutati sinteticamente (cfr. n. marg. 104 e seg.), la partecipante 1 al procedimento non ha calcolato correttamente l'ammortamento durante gli anni di utilizzazione del bene. La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali ammontano rispettivamente a franchi (riga 30), franchi (riga 34), _ franchi (riga 35), _ franchi (ria 153), franchi (riga 156) e franchi (riga 157). Ciô comporta una riduzione di franchi del valore residuo computabile che passa da
- franchi a - franchi.
120 Per quattro impianti (n. riga 152, 155, 186, 187) valutati sinteticamente (cfr. n. marg. 104 e seg.), la partecipante 1 al procedimento ha commesso degli errori di calcolo che l'hanno portata in alcuni cari ad avere un valore residuo addirittura superiore al valore iniziale. La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali ammontano rispettivamente a _ franchi (riga 152), - franchi (riga 155), - franchi (riga 186) e _ franchi (ria 187). Ciô comporta una riduzione di - franchi del valore residuo computabile che passa da franchi a _ franchi. 121 Dopo le correzioni della EICom, il valore regolatorio residuo al 31 dicembre 2011 viene ridotto di franchi e si assesta a franchi. 1 valori residui storici computabili vengono ridotti di franchi e quelli sintetici di franchi (cfr. Tabella 3, colonna 17). , -- , , . ~ .~.a st..w wvnwiW +awMMl wloaw.il. w.a wm~airs tuel..i w'Mliaw .isr vr.nnw camiw TwYwkn ~aiv.M c«ma. oanpwYY .«aw~ AMUp .InL.iiy.d ewNMC Makla.. ww4.i.ii11... pnMACCI~n MALtr YYLC n.n .+~.I.I.lil MgW~l.~~i wlem m~pNWxEY r.Wx.iwiw tl.Gulu, vMli.ab.~ ~t111Y1kYM i.PM _ .INNNN .rMYM IYW Y bieltlNMW NDI w^M.~X R iMd man 'R%1 NMMi1 Tabella 3 Valori residui degli impianti regolatori computabili al 31 dicembre 2011 8.2 Valore regolatorio residuo delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2012 122 La partecipante 1 al procedimento fa valere valori regolatori residui di - franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «l b-K 2012», celle Z e AA 12). 123 Come detto in precedenza (cfr. n. marg. 82) la partecipante 1 al procedimento nel 2012 non ha ammortizzato 64 impianti a partire dall'anno della messa in servizio (n. riga 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 33, 37, 38, 39, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 148, 149, 150, 151, 154, 158, 19/37
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169). La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali sono passati da _ franchi a — franchi. Ciô comporta una riduzione di _ franchi del valore residuo computabile. 124 Per gli stessi sei impianti (n. riga 30, 34, 35, 153, 156, 157) valutati sinteticamente nel 2011 (cfr. n. marg. 106 e seg.), la partecipante 1 al procedimento anche nel 2012 non ha calcolato correttamente l'ammortamento durante gli anni di utilizzazione del bene. La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali ammontano rispettivamente a franchi (riga 30), g e& ranchi (riga 34), _ franchi (riga 35), — franchi (riga 153), franchi (riga 156) franchi (riga 157). Ciô comporta una riduzione di _ franchi del valore residuo computabile che passa da — franchi a — franchi.
125 Per gli stessi quattro impianti (n. riga 152, 155, 186, 187) valutati sinteticamente nel 2011 (cfr. n. marg. 106 e seg.), la partecipante 1 al procediemento anche nel 2012 ha commesso degli errori di calcolo che l'hanno portata in alcuni casi ad avere un valore residuo addirittura superiore al valore iniziale. La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali ammontano rispettivamente a _ franchi (riga 152), - franchi (riga 155), - franchi (riga 186) e — franchi (ri a 187). Ciô comporta una riduzione di _ franchi del valore residuo computabile che passa da franchi a _ franchi. 126 Dopo le correzioni della EICom, il valore regolatorio residuo al 31 dicembre 2012 viene ridotto di . franchi e si assesta a franchi. 1 valori residui storici computabili vengono ridotti di franchi e quel li sinteticiffl cdrfranchi (cfr. Tabella 4, colonna 17). V~
pFn. W 2ro1 2d 2001 ] 9 w.IMal+ bIwIYM YI.~11 alwrlw MMINYII VNen r.aYY> VNM.Wdw µenW 7wa tleMY.1i wl.a+4M iWw wrwrr MIMrMM iM w11rlwwwA Wwlnµ+ Nr.wr, TdN.rJo. µwwYwi —OWMwbi.ee lGr.Y wOwlwwM .wMaww.w r.M —,— lMMwwr mWACC.a. MrMwv wMCn.n agaWan vüa.w .Iwu eerw.l.w VwMwMwl wwdNAwr c...aa. wlalmör- •aa aewn+waN Tawr.wn wNMlwwiol wrx,ac Memrore m,rwl.ew rNai nwr mN .--~.ngnp aua.l. WACC rrlNlo wAtt raae rao.o raale rrlolb Mr. tlN wa aN )IM n., m NA/ ww f IM n~~r~rsn 111i lia Tabella 4 Valori residui degli impianti regolatori computabili al 31 dicembre 2012 9 Costi del capitale effettivi computabili 9.1 Interessi calcolatori sugli attivi immobilizzati 127 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 lettera b LAEI, tra i costi del capitale computabile rientrano gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti. Tale disposizione è precisata all'articolo 13 OAEI, secondo il quale sono computabili quali beni patrimoniali necessari all'esercizio della rete, al massimo, i valori residui di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti risultanti alla fine dell'anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2 e il capitale circolante netto (CCN) ne- cessario all'esercizio (art. 13 cpv. 3 lett. a OAEI). 128 Secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera b OAEI, il tasso d'interesse sui beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti corrisponde al costo medio ponderato del capitale investito (Weighted Average Cost of Capital WACC). 9.1.1 Richiesta di cui all'articolo 31a OAEI 129 L'articolo 31 a capoverso 1 OAEI stabilisce il principio secondo il quale il tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio relativi ad impianti messi in esercizio prima del l' gennaio 2004 è, `zvK3A
nel periodo 2009-2013, inferiore di un punto percentuale al tasso d'interesse di cui all'articolo 13 ca- poverso 3 lettera b OAEI. Agli investimenti effettuati per questi impianti dopo il 31 dicembre 2003 si applica il tasso d'interesse di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera b OAEI. 130 Secondo l'articolo 31a capoverso 2 OAEI, i gestori di impianti di cui al capoverso 1, che non sono stati oggetto di una nuova valutazione o che sono stati ammortizzati in modo lineare durante una durata di utilizzazione uniforme e adeguata fissata secondo l'articolo 13 capoverso 1 OAEI oppure durante un periodo più lungo, possono chiedere alla EICom che il tasso d'interesse per questi impianti possa es- sere computato senza la riduzione di cui al capoverso 1 (cfr. decisione tariffale 2009, pag. 34 e segg.). 131 La partecipante 1 al procedimento non ha presentato alcuna richiesta di utilizzo del tasso di interesse più elevato. 9.1.2 Interessi calcolatori per l'anno tariffario 2011 132 II tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi dell'1,73 per cento (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEI; nuovo testo giusta l'art. 1 dell'ordinanza del DATEC del 9 marzo 2010 concernente l'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti, RU 2010 883). 133 Nella sua istruzione 2/2010 dell'8 aprile 2010 sul calcolo del tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio per le tariffe 2011, la EICom ha pubblicato un tasso d'interesse del 4,25 per cento (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2010). 134 La partecipante 1 al procedimento fa valere interessi calcolatori dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1a-K 2011 », cella AA12). 135 Per due impianti valutati sinteticamente (n. riga 158 «180 FO-48 GORDSS/MESESS P8-P9n» e riga 169 «191 Nutzungsrecht FO-48 GORDSS/MESESS P8-P9n») la partecipante 1 applica erroneamente il WACC non-ridotto di 4.25%. La EICom procede alla correzione applicando il WACC ridotto di 3.25% trattandosi di impianti valutati sinteticamente. Per altri tre beni (n. riga 170, 171 e 172) era pure stato applicato un WACC non-ridotto ed era stato chiesto alla partecipante 1 al procedimento di verificare, la quale ha poi corretto applicando un WACC ridotto (cfr. n. marg. 113) (act. 61, domanda 11, act. 66 e act. 68). 136 Sulla base delle correzioni intervenute a livello dei valori residui storici e sintetici computabili, derivanti dagli ammortamenti (cfr. n. marg. 118 ff.), come pure del WACC applicato (cfr. n. marg. 135) gli interessi calcolatori al 31 dicembre 2011 vengono ridotti di - franchi e si assestano a _ franchi (cfr. Tabella 5, colonna 9). 1 prima del 2004 3.25% 4.25% 2 3 4 dal 2004 WACC 4.25% 5 6 WACC 3.25% 7 S 9 Tabella 5 Interessi calcolatori computabili al 31 dicembre 2011 Totale Interessl Interessi Vabri resldul Vabri resWui Interessi Intaressl Interessi calcolatori 2011 calcolatori storlcl storlcl calcolatori su Vtdorl resldW alcolatorl su Vabrl resldui calcolatori su computabgf su dichiaratt alla computabNi computabili valori residul storici valori realdul siMetld vabri residui attivl EICom ACC ridotto) ACC storlci com bNl storlG COMPUWA
siMetici immobiNuati AET NE1 SA 21/37
9.1.3 Interessi calcolatori per Panno tariffario 2012 137 II tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi dell'1,71 per cento (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEI; nuovo testo giusta l'art. 1 dell'ordinanza del DATEC del 1° marzo 2011 concernente l'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti, RU 2011 839). 138 Nella sua istruzione 1/2011 del 17 marzo 2011 sul calcolo del tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio per le tariffe 2012, la EICom ha pubblicato un tasso d'interesse del 4,14 per cento (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2011). 139 La partecipante 1 al procedimento fa valere interessi calcolatori dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «l b-K 2012», cella AC12). 140 Anche nel 2012 per gli stessi due impianti valutati sinteticamente (n. riga 158 «180 FO-48 GORDSS/MESESS P8-P9n» e riga 169 «191 Nutzungsrecht FO-48 GORDSS/MESESS P8-P9n») la partecipante 1 applica erroneamente il WACC non-ridotto di 4.14%. La EICom procede alla correzione applicando il WACC ridotto di 3.14% trattandosi di impianti valutati sinteticamente. 141 Sulla base delle correzioni intervenute a livello dei valori residui storici e sintetici computabili, derivanti dagli ammortamenti (cfr. n. marg. 123 ff.), come pure del WACC applicato (cfr. n. marg. 140) li interessi calcolatori al 31 dicembre 2012 vengono ridotti di - franchi e si assestano a franchi (cfr. Tabella 6, colonna 9) 1 prima del 2004 3.14% 4.14% 2 3 4 dal 2004 WACC 4.14% 5 6 WACC 3.14% 7 8 9 Tabella 6 Interessi calcolatori computabili al 31 dicembre 2012 9.2 Ammortamenti calcolatori sugli attivi immobilizzati 9.2.1 Osservazioni general! 142 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 lettera a LAEI, gli ammortamenti calcolatori sono computabili come costi del capitale. L'articolo 13 capoverso 1 OAEI stabilisce che i gestori di rete fissano in direttive tra- sparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti e parti di impianti. 143 Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 OAEI, gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati a partire dai costi di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. 144 Nel caso di valori storici sono accettati sia gli ammortamenti annui che quelli mensili. Per gli impianti valutati sinteticamente, il mese della messa in esercizio è spesso non noto, ragion per cui di regola vengono effettuati ammortamenti annui. Gli ammortamenti mensili sono tuttavia consentiti se un ge- store di rete conosce e puô dimostrare il mese della messa in esercizio di un impianto (decisione della EICom 212-00004; 212-00005; 212-00008; 212-00017 del 10 aprile 2018, n. marg. 64). Totale In terewi itteraai Varori t+aaw Vabrl raaiFNA Intawai Niimpsl Intereaai cNiwqdorl 4e12 calcotatori atorlol abrbl taioatrlort w Va1aA nafdad alcolatorl su Vabri realdul cedcolatorl w comprdabpl w dkh"i aua COMPMW ooaaaapM wNrl realàul abdd abrl realdul aintetld vatori naidui attivl EICom ACC rfdetto atorlü hW atorki com alMallci NnmoblNmtl AET NE1 SA 22/37
145 La partecipante 1 al procedimento ammortizza gli impianti con ammortamenti annui sulla base dei costi iniziali di acquisto e di costruzione. Per sette impianti messi in servizio a partire dal 01.09.2012, i quali sono stati acquistati dalla partecipante presso la partecipante 2 al procedimento, la partecipante 1 al procedimento fa valere un ammortamento mensile. 9.2.2 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2011 146 La partecipante 1 al procedimento fa valere ammortamenti dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1 a-K 2011 », cella W12). 147 Sulla base delle modifiche legate al calcolo degli ammortamenti di 10 impianti (cfr. n. marg. 119 e 120), gli ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2011 vengono ridotti di - franchi e si assestano a _ franchi (cfr. Tabella 7, colonna 8). I I 4 Dati di base storici I Dati di base sintetici I I 1 ~ i S F 7 R Totale ammat,ameMi AmmortameMi Ammortamenti Totale 2011 caeolatori cakoworiatoricl Ammortamenti calcolatorisintetici Ammortamenti ammortamentl tlichiarati alla dichiarati ana calcolatori storici dichiarati alla calcolatori sintetici calcolatori EICom EICom Correzione computabili EICom Correzione com utabili com tabiii AET NE 1 SA Tabella 7 Ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2011 9.2.3 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2012 148 La partecipante 1 al procedimento fa valere ammortamenti dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «l b-K 2012», cella W12). 149 Nell'anno 2012 la EICom ha modificato gli ammortamenti relativi a 26 impianti: - per 10 impianti, dove vi erano stati degli errori di calcolo, gli importi validi sono rispettivamente di _ franchi (riga 30), _ franchi (riga 34), _ franchi (riga 35), _ franchi (riga 152), - franchi (riga 153), MIOLfranchi (riga 155), - franchi (riga 156), _ franchi (riga 157), M franchi (riga 186) e M franchi (riga 187) (cfr. 119 e 120); - per 4 impianti in costruzione non è possibile far valere alcun ammortamento, perciô l'importo è di 0 franchi per le righe 188, 189, 190 e 191;
- per l'impianto della riga 46 va considerato un ammortamento di - franchi mentre per 4 impianti (righe 78, 80, 81 e 82) non puô essere considerato alcun ammortamento in quanto la loro durata di utilizzazione si è esaurita a fine 2011;
- per 7 impianti la EICom considera l'ammortamento mensile calcolato dalla partecipante 1 al procedimento e fatto valere in deduzione del valore residuo dalla stessa (righe 3, 8, 15, 19, 23, 32, 36). 150 Sulla base delle modifiche sopraccitate, gli ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2012 vengono ridotti di - franchi e si assestano a _ franchi (cfr. Tabella 8, colonna 8). 23/37
1 Dati di base storici 2 3 4 Dati di base sintetici 5 6 7 8 Totale ammortamenti Ammortamenti Ammortamenti Totale Ammortamenti calcolatorisintetici emmortamenti dichiarati Ammortamenti aUa L N20IS2Acakolatoricakolatoristorici dichiarati alla cakotatori storici dichiarati alla ca~olalori sintetici cakolatorl EICom EICom Correzione comabUi combAi
EICom Cortezione ili Tabella 8 Ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2012 10 Costi di avviamento 10.1 Osservazioni generali 151 Per costi di avviamento si intendono i costi sorti presso gli ex PRT dal 2005 al 2008 e the non sono stati computati attraverso i corrispettivi per l'utilizzazione della tete. 152 I costi di avviamento sono computabili sempre che si tratti esclusivamente di costi che non sarebbero insorti senza la LAEI. Inoltre, devono essere costi addizionali e non devono essere già stati trasferiti ai consumatori finali attraverso la normale attività (decisione tariffale 2009, n. 4.2.2.4). 153 I costi di avviamento sono stati attivati da alcuni ex PRT e ammortizzati su cinque anni. Altri ex PRT hanno fatto valere un quinto o l'intero importo come costi di esercizio (decisione tariffale 2009, n. 4.2.2.4). 10.2 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2011 154 La partecipante 1 al procedimento non ha fatto valere dei costi di avviamento per l'anno tariffario 2011 (cfr. act. 2, decisione tariffale 2011). 10.3 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2012 155 La partecipante 1 al procedimento non ha fatto valere dei costi di avviamento per l'anno tariffario 2012 (cfr. act. 11, decisione tariffale 2012). 11 Capitale circolante netto (CCN) necessario all'esercizio 11.1 Principi 156 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 letters b LAEI, i gestori di tete hanno diritto agli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle yeti. Tali Beni patrimoniali necessari all'esercizio sono costituiti al massimo dal valori residui di acquisto e di costruzione risultanti alla fine dell'anno contabile nonché dal capitale circolante petto (CCN) necessario all'esercizio della tete (art. 13 cpv. 3 Jett. a OAEI). II CCN puô essere rimunerato con il WACC come parte integrante dei beni patrimoniali necessari all'esercizio (art. 13 cpv. 3 Jett. b OAEI). Né la LAEI né l'OAEI contengono uns disposizione più precisa relativa alle parti integranti del CCN necessario all'esercizio della tete. Secondo il parere dei tribunali, non è illega- le the la EICom dia delle precisazioni a riguardo. Peril suo calcolo, la EICom ha sviluppato uns prassi net corso degli anni (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00070 del 12.12.2019, n. marg. 161) the è stata confermata dal tribunali (cfr. tra le altre DTF 138 II 465, consid. 9; sentenze del Tribunate am- ministrativo federate A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.3., A-2222/2012 del 10 matzo 24/37
2014, consid. 7.2, A-8638/2010 del 15 maggio 2015, consid. 8, A-2606/2009 dell'11 novembre 2010, consid. 13). 157 Secondo la prassi della EICom, i costi calcolatori degli attivi immobilizzati regolatori (ammortamento e interessi), i costi di avviamento, i costi di esercizio netti, un eventuale stock (magazzino) dell'anno cor- rispondente, nonché eventuali differenze di copertura computate nelle tariffe costituiscono la base del- la determinazione del CCN (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019,
n. marg. 162; 211-00011 [preced.: 957-08-141] del 3 luglio 2014, n. marg. 24 e 39; decisione della EI- Com 211-00016 [preced.: 957-10-047] del 17 novembre 2016, n. marg. 234). 158 Secondo l'articolo 13 capoverso 3 letters a numero 2 OAEI, la rimunerazione del CCN tiene conto del capitale investito dall'impresa al fine di mantenere sempre una liquidità sufficiente fino al ricevimento dei pagamenti per i suoi servizi the rientrano nel settore di attività regolamentato. II CCN per lo svol- gimento dell'esercizio operativo nel settore regolamentato è pertanto strettamente collegato alla pe- riodicità della fatturazione. II calcolo del CCN tiene pertanto conto di tale periodicità, ovvero il periodo medio di tempo durante il quale un'azienda deve detenere il capitale fino al ricevimento del pagamen- to della fattura (cfr. decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 169). 159 Nella sua prassi corrente nell'ambito della rete di distribuzione per il calcolo del CCN, la EICom tiene quindi conto anche della periodicità della fatturazione (cfr. tra le altre decisioni EICom 211-00011 del 7 luglio 2011, n. marg. 106, 211-00008 del 22 gennaio 2015, n. marg. 201 e segg. e 211-00016 del 19 novembre 2016, n. marg. 235; inoltre sentenza del Tribunale amministrativo Federale A-1344/2015 del 28 giugno 2018, consid. 17.4; ANDRE SPIELMANN, in: Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Mi- chael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [editori], volume I, Berna 2016, art. 15 LAEI, n. marg. 67). Ad esempio, se un gestore di rete fattura ogni due mesi, non deve disporre di liquidità per l'anno intero, ma solo per quei due mesi. In tal caso, il capitale necessario dovrebbe esse- re diviso per 6 (12 mesi diviso 2 mesi). In questo esempio, un sesto del CCN necessario verrebbe ri- munerato con il WACC (decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 170). II Tri- bunale amministrativo federale ha confermato questo metodo di calcolo del capitale netto d'esercizio che si basa sulla periodicità della fatturazione (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.3.2). 160 Negli anni tariffari dal 2009 al 2012, gli ex PRT hanno fatturato alla richiedente un dodicesimo dell'indennizzo annuale atteso per i costi di rete alla fine di ogni mese. La richiedente ha trasferito di volta in volta immediatamente l'importo. In questo modo gli ex PRT hanno ricevuto i mezzi necessari in media quindici giorni dopo aver pagato le proprie fatture. Nelle decisioni tariffali 2009, 2010, 2011 e 2012, la EICom ha quindi stabilito che il CCN degli ex PRT ammonta al massimo ai costi di 15 giorni ovvero a 1/24 dei costi computabili annui (decisione tariffale 2009, p. 39 e seg.; decisione tariffale 2010, n. marg. 197 e segg.; decisione tariffale 2011, n. marg. 129 e segg.; decisione tariffale 2012, n. marg. 152 e segg.). 161 II CCN computabile viene rimunerato con il tasso di interesse valido per l'anno in questione (cfr. n. marg. 132 e 131). Viene rimunerato anche Io stesso interesse sui CCN (cfr. decisione tariffale 2009, pag. 39 e seg.). Tale prassi è stata confermata dal Tribunale federale (DTF 138 II 465, consid. 9). 11.2 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2011 162 La partecipante 1 al procedimento fa valere un interesse sui CCN regolatorio dell'importo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B62). 25/37
163 Le correzioni relative ai costi computabili per l'anno tariffario 2011, in particolare quelle dei costi del capitale (cfr. cap. 9.1.2 e 9.2.2), comportano al 31 dicembre 2011 un interesse per il CCN dell'importo di - franchi, ossia una riduzione di franchi. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 Tabella 9 Interessi sui CCN computabili per l'anno tariffario 2011 11.3 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2012 164 La partecipante 1 al procedimento fa valere un interesse sui CCN regolatorio dell'importo di - franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella C62). i 165 Secondo la prassi della EICom Hel calcolo degli Interessi sui CCN rientrano pure le differenze di copertura computate Helle tariffe (cfr. n. urarg. 157). Un terzo delle coperture in eccesso del 2009 e del 2010 incluse Helle tariffe 2012 hanno un effetto di riduzione dei costi. 166 Le correzioni relative ai costi computabili per l'anno tariffario 2012, in particolare quelle dei coati del capitale (cfr. cap. 9.1.3 e 9.2.3), comportano al 31 dicembre 2012 un interesse per il CCN dell'importo di -franchi, ossia una riduzione di M franchi. 1 2 3 4 5 6 9 10 Tabella 10 Interessi sui CCN computabili per l'anno tariffario 2012 ~ 12 Totale dei costi di esercizio e del capitale effettivi computabili 12.1 Principi 167 I coati effettivi computabili comprendono i coati di esercizio computabili, i coati del capitale computabili (inclusa la rimunerazione del CCN), nonché i costi di avviamento computabili, sempre the non siano inclusi nei coati di esercizio o del capitale. 12.2 Costi effettivi computabili 2011 168 La partecipante 1 al procedimento fa valere un totale di costi effettivi computabili dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella B13). coati d'esercizro + Rlmunerazbne attivi immoblNzutl 2011 D'dferenudi DiHerenudl +Ammorhmentl . ,InhreaaisulCCN Rimunerazione copertura2009 copsrWra2010 +Stock TotabinteraeN dichiaratialla Costid'eurcizb attivi ; Ammortamentl incWu note GriHe inclwenelbGriFfe +OHferenndl CCN suICCN _ EICom com ufabtll immobilizzati ' computabili Stock 2072 2012 co erWra wm uGbiG com u4bIN AET 1E7 SA Coati d'esercizro + Rimunerazrone attivi immobilizzati 2012 Difbrenze di DNferenzs di + An, mortamenu ftrbresai sui CCN Rimunerezione !, tepertura 2009 coperWra 2070 +Stock ToGkinteresi i dichGrati alG Coati d'eaercim attivi ' Ammormmentl incluse nelb Grille incluse Halle Grille, *Differenxe di CCN sui CCN EICom cram taMYl knmobihzzatl computabili Stock 2072_ _ 2012 coperan com utabile cam uGWN AET NE1 SA 26/37
169 Sulla base delle modifiche effettuate dalla EICom relative ai costi del capitale (cfr. cap. 9.1.2 e 9.2.2) e di conseguenza della rimunerazione del CCN (n. marg. 163), i costi effettivi computabili per il 31 dicembre 2011 vengono ridotti di - franchi e si assestano a - franchi. Calcolo EICom 1 2 3 4 5 Totale costi Interessi 2011 dichiarati alla Costi d'esercizio Ammortamenti 1 (rimunerazione) Totale costi di rete EICom computabili computabili computabili computablii AET NE 1 SA Tabella 11 Totale costi di rete computabili per l'anno tariffario 2011 12.3 Costi effettivi computabili 2012 170 La partecipante 1 al procedimento fa valere un totale di costi effettivi computabili dell'importo di
- franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C13). 171 Sulla base delle modifiche effettuate dalla EICom relative ai costi del capitale (cfr. cap. 9.1.3 e 9.2.3) e di conseguenza della rimunerazione del CCN (n. marg. 166), i costi effettivi computabili per il 31 dicembre 2012 vengono ridotti di _ franchi e si assestano a - franchi. -- - -- - -
- - ----- Calcolo EICom 1 2 3 4 5 2012 Totale costi dichiarati alla EICom Interessi Costi d'esercizio Ammortamenti (rimunerazione) Totale costi di rete computabili computabili computabili computabili AET NE1 SA Tabella 12 Totale costi di rete computabili per l'anno tariffario 2012 13 Calcolo delle differenze di copertura 13.1 Osservazioni generali 172 II corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. II corrispettivo per l'utilizzazione della rete si basa pertanto sui costi. A riguardo, sono determinanti i costi di un esercizio contabile (art. 14 cpv. 1 LAEI in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 OAEI). Le coperture in eccesso ottenute in passato, secondo l'articolo 19 capoverso 2 OAEI, devono essere compensate in futuro mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete. Coerentemente, anche eventuali coperture insufficienti possono essere compensate negli anni successivi (cfr. istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019). Si devono calcolare gli interessi sui saldo delle coperture in eccesso non incluse nelle tariffe. Le coperture insufficienti possono essere compensate e rimunerate mediante un aumento della tariffa per l'utilizzazione della rete. Secondo l'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019, le coperture in eccesso devono essere rimunerate con il WACC (decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 209; decisione tariffale 2012, n. marg. 158). 27/37
173 Le differenze di copertura si verificano quando i ricavi sono superiori o inferiori ai costi effettivi. Possono essere dovute a divari tra i costi effettivi e quelli pianificati, o tra i parametri quantitativi previ- sti e quelli effettivi, o a sentenze dei tribunali e decisioni. II calcolo delle differenze di copertura deve essere effettuato per ogni anno contabile alla sua conclusione, per 12 mesi. Per calcolare le differenze di copertura per l'utilizzazione della rete in un determinato anno, i costi effettivi vengono comparati ai ricavi effettivi alla fine di quell'anno contabile (cfr. istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 nonché relativo «Formulario Differenze di copertura», registro «Differenze copertura rete»; decisione tariffale 2012, n. marg. 158, 160, 165, 206 e 214; decisione della EICom 212-00004/212-00005/212- 00008/212-00017 del 10 aprile 2018, n. marg. 127 und 133). II modello seguito dalla EICom per il cal- colo delle differenze di copertura è stato già più volte appoggiato dai tribunali (cfr. sentenza del Tribu- nale Federale 2C_1076/2014 del 4 giugno 2015, consid. 3.2 e 4; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.1.2 ultima sezione; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 5.1; decisione della EICom 25- 00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 186). 174 Nella rete di trasporto le imprese hanno dichiarato i propri costi alla richiedente. Quest'ultima ha calcolato le tariffe e ha indennizzato le imprese per i loro costi con i corrispettivi conseguiti dalle tariffe (cfr. tra le altre decisione della EICom 212-00017 del 20 ottobre 2016, n. marg. 99). Pertanto i ricavi effettivi degli ex PRT per gli anni 2011 e 2012 corrispondono di regola all'importo che la richiedente ha versato loro sulla base delle decisioni tariffali 2011 e 2012. 175 Tali ricavi effettivi sono confrontati con i costi effettivi computabili calcolati precedentemente al capitolo
12. La differenza tra questi due valori è la differenza di copertura per l'anno tariffario in questione. 13.2 Differenze di copertura per Panno tariffario 2011 176 La partecipante 1 al procedimento fa valere una copertura insufficiente dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella B17). 177 La partecipante 1 al procedimento dichiara per l'anno tariffario 2011 come proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della rete un importo di - franchi, il quale corrisponde alla somma dei costi di esercizio e dei costi del capitale sanciti nella decisione tariffale 2011 (decisione tariffale 2011, tabella 8, colonna 10). Questo importo rappresenta il totale dei ricavi, dato che non vengono dichiarati altri importi (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella 66). 178 1 ricavi da considerare per il calcolo regolatorio della differenza di copertura dell'anno tariffario 2011 corrispondono ai costi di rete computabili di - franchi indicati nella decisione tariffale 2011 (decisione tariffale 2011, tabella 8, colonna 10). Tale importo è stato pagato dalla richiedente nel 2011 (act. 64, tabella Excel pagamenti DC). 179 1 costi computabili rilevanti per il calcolo della differenza di copertura 2011 ammontano a - franchi (cfr. n. marg. 169, Tabella 11, cotonna 5). 180 1 ricavi regolatori rilevanti ammontano a - franchi (cfr. n. marg. 177). 181 La copertura in eccesso di _ franchi indicata dalla partecipante come altre differenze di copertura (cfr. Tabella 13) non viene considerata. Secondo la partecipante 1 al procedimento si tratta delle differenze di copertura registrate nel proprio conto annuale civilistico (act. 60). La EICom terrà conto dei valori effettivi relativi alla copertura in eccesso sanciti nella decisione tariffale 2011 in un se- condo tempo, ossia al momento della rimunerazione delle differenze di copertura (cfr. capitolo 14). 182 Per l'anno tariffario 2011, i ricavi al netto dei costi computabili generano una copertura insufficiente di _ franchi (cfr. Tabella 13). 28/37
2011 voce dichiarato com utabile Proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della RT 1l3 della differenza di copertura 2009 1/3 della differenza di copertura 2010 Altri proventi RT Totale proventi 1 ricavi RT Costi del capitale Costi d'esercizio Interessi CCN Costi totali DC - copertura in eccesso /+ copertura insufficiente Differenze di copertura rete di tras orto Tabella 13 Differenze di copertura computabili per l'anno tariffario 2011 13.3 Differenze di copertura per l'anno tariffario 2012 183 La partecipante 1 al procedimento fa valere una copertura in eccesso dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C17). 184 La partecipante 1 al procedimento dichiara per l'anno tariffario 2012 come proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della rete un importo di _ franchi, il quale corrisponde alla somma dei costi di esercizio e dei costi del capitale, nonché di un terzo della differenza copertura 2009 e di un terzo della differenza di copertura 2010 sanciti nella decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, colonna 10). Questo importo rappresenta il totale dei ricavi, dato che non vengono dichiarati altri im- porti (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C6). 185 1 ricavi da considerare per il calcolo regolatorio della differenza di copertura dell'anno tariffario 2012 corrispondono ai costi di rete computabili di - franchi indicati nella decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, cotonna 10). Tale importo è stato pagato dalla richiedente nel 2012 (act. 64, tabella Excel pagamenti DC). Nei costi computabili sanciti nella decisione tariffale 2012 sono inclusi un terzo delle differenze di copertura 2009 e 2010, le quali sono state calcolate, rimunerate e decise nell'ambito della decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, colonne 8 e 9). Per il calcolo delle differenze di copertura dell'anno tariffale 2012, la quota delle differenze di copertura 2009 e 2010 inclusa nei ricavi verrà sottratta o aggiunta a dipendenza del fatto che si tratti di una co- pertura in eccesso o di una copertura insufficiente. Nel caso della partecipante 1 al procedimento, ciô significa che un terzo della copertura in eccesso 2009, ossia _ franchi, e un terzo della copertu- ra in eccesso 2010, ossia - franchi, sarà aggiunto ai ricavi (cfr. Tabella 14). 186 1 costi computabili rilevanti per il calcolo della differenza di copertura 2012 ammontano a - franchi (cfr. n. marg. 171; Tabella 12, colonna 5). 187 1 ricavi regolatori rilevanti ammontano a - franchi (cfr. Tabella 14) 188 La copertura in eccesso di _ franchi indicata dalla partecipante come altre differenze di copertura (cfr. Tabella 14) non viene considerata. Secondo la partecipante 1 al procedimento si tratta delle differenze di copertura registrate nel proprio conto annuale civilistico (act. 60). La EICom terrà conto dei valori effettivi relativi alla copertura in eccesso sanciti nella decisione tariffale 2012 in un se- condo tempo, ossia al momento della rimunerazione delle differenze di copertura (cfr. capitolo 14). 29/37
189 Per l'anno tariffario 2012, i ricavi al netto dei costi computabili generano una copertura insufficiente di
- franchi (cfr. Tabella 14). 2012 voce dich Proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della RT 1/3 della differenza di copertura 2009 1/3 della differenza di copertura 2010 Altri proventi RT Totale proventi / ricavi RT Costi del capitale Costi d'esercizio Interessi CCN Costi totati DC - copertura in eccesso / + copertura insufficiente Differenze di copertura rete di trasporto Tabella 14 Differenze di copertura computabili per l'anno tariffario 2012 14 Indennizzo e rimunerazione delle differenze di copertura 14.1 Indennizzo 190 Nella sua presa di posizione sulla bozza di decisione, la richiedente ha chiesto che i numeri 6 e 7 del dispositivo siano modificati in modo che il saldo finale della differenza di copertura, compresi gli interessi, deciso dalla EICom non sia pagato dalla partecipante 1 al procedimento, ma possa essere versato direttamente alla richiedente dalla conferente in natura (cioè dalla partecipante 2 al
procedimento) (act. 91, n. marg. 5 e segg.). 191 La richiedente motiva la sua richiesta affermando che, prima della fusione della società di rete con la richiedente, sarebbero già stati pendenti i procedimenti per determinare le differenze di copertura del 2011 e del 2012 per I'utilizzazione della rete al livello di rete 1. Le parti in causa erano la società di rete e la società madre nella sua funzione di conferente in natura (nel caso di altri conferenti in natura, in alcuni casi solo la rispettiva società di rete era parte in causa). Con la fusione della società di rete con la richiedente, la società di rete avrebbe cessato di esistere, con il rischio che i procedimenti pendenti venissero stralciati come privi di oggetto. Pertanto, prima della fusione e al fine di salvaguardare i diritti procedurali della partecipante 2 al procedimento, la partecipante 1 al procedimento sarebbe stata scorporata dalla società di rete. La partecipante 1 al procedimento sarebbe una società puramente «procedurale» con risorse minime. In qualità di ex proprietaria della rete di trasporto trasferita alla richiedente, la partecipante 2 al procedimento sarebbe avente diritto economico dell'esito del procedimento. Di conseguenza, avrebbe anche diritto ai pagamenti derivanti dal trasferimento rispettivamente sarebbe obbligata ad effettuare tali pagamenti. Inoltre, la differenza tra l'avente diritto formale e I'avente diritto economico esisterebbe solo in caso di «share deals», poiché solo in questi casi i conferenti in natura avrebbero scorporato le attività della rete di trasporto ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 LAEI. Questo problema non esisterebbe nel caso di «asset deals». In questi casi, i pagamenti andrebbero direttamente alla conferente in natura in qualità di avente diritto economico. Ciô dimostrerebbe che il flusso di pagamento «errato» sia dovuto esclusivamente al trasferimento della rete di trasporto tramite un'operazione «share deal» e la relativa scissione della 30/37
società «procedurale». Tuttavia, la diversa gestione del flusso di pagamento non dovrebbe dipendere dal modo di trasferimento della rete di trasporto. 192 II pagamento del saldo della differenza di copertura e degli interessi sarebbe sempre effettuato alla o dalla conferente in natura (cioè alla o dalla partecipante 2 al procedimento). Le parti al procedimento avrebbero tenuto conto di questo fatto anche nel «Sacheinlagevertrag». La richiedente e la partecipante 2 al procedimento, nel suo ruolo di precedente società madre dell'originaria società di rete, avrebbero concordato nel «Sacheinlagevertrag» che, se la partecipante 1 0 2 al procedimento avesse potuto richiedere successivamente, sulla base di una decisione entrata in giudicato, costi per l'utilizzazione della rete imputabili più elevati per un anno tariffario, la richiedente avrebbe trasferito la corrispondente differenza alla partecipante 2 al procedimento. Lo stesso varrebbe naturalmente anche nel caso inverso, ossia se la partecipante 1 0 2 al procedimento dovesse pagare, sulla base di una decisione entrata in giudicato, un indennizzo alla richiedente. II mantenimento degli attuali numeri 6 e 7 del dispositivo comporterebbe costi di gestione aggiuntivi per le parti (act. 91, n. marg. 7 e segg.). 193 Anche la partecipante 2 al procedimento chiede che i pagamenti di cui alle cifre 6 e 7 del dispositivo della bozza di decisione vengano attribuiti alla partecipante 2 al procedimento anziché alla partecipante 1 al procedimento. Ciô terrebbe conto dei meccanismi di indennizzo previsti nel contratto di cessione tra la richiedente e la partecipante 1 al procedimento ed eviterebbe la formalizzazione di un accordo modificativo del «Sacheinlagevertrag» (act. 92, ch. 2). 194 Come giustamente sostiene la richiedente, nella fattispecie legittimazione economica e giuridica non corrispondono. La partecipante 1 al procedimento, in qualità di successore nel diritto dell'originaria AET NE1 SA, è la parte avente diritto alla rispettivamente la parte legalmente debitrice della differenza di copertura (cfr. Rz.36 e seg.). Secondo la richiedente, la richiedente e la partecipante 2 al procedimento hanno concordato nel «Sacheinlagevertrag» che la ricorrente avrebbe trasferito un'eventuale differenza di copertura direttamente alla partecipante 2 al procedimento. II «Sacheinlagevertrag» è un accordo di diritto privato tra la partecipante 2 al procedimento e la richiedente. Tuttavia, la partecipante 1 al procedimento non è parte di questo «Sacheinlagevertrag». 195 La EICom non è in possesso di una cessione di crediti (art. 164 e segg. della legge federale di complemento del Codice civile svizzero [libro quinto: Diritto delle obbligazioni] del 30 marzo 1911 [CO; RS 220]) da parte della partecipante 1 al procedimento alla partecipante 2 al procedimento (in caso di copertura insufficiente) o di un'assunzione di debiti (art. 175 e segg. CO) da parte della partecipante 2 al procedimento nei confronti della partecipante 1 al procedimento (in caso di copertura in eccesso). Tuttavia, solo con una disposizione contrattuale di questo tipo potrebbe giustificarsi il diritto della partecipante 2 al procedimento sulla differenza di copertura rispettivamente l'obbligo di compensare una copertura in eccesso. La EICom non vede pertanto alcuna base giuridica che giustifichi il 1 pagamento della copertura insufficiente alla partecipante 2 al procedimento, né l'obbligo della partecipante 2 al procedimento di pagare alla richiedente una copertura in eccesso. Anche l'argomento addotto dalla richiedente secondo cui i flussi di pagamento non dovrebbero dipendere dal tipo di trasferimento della rete di trasporto non è valido: nella fattispecie, il fattore decisivo è quale parte sia legalmente legittimata rispettivamente obbligata in merito alla differenza di copertura da determinare. II flusso di pagamento è quindi sempre tra la richiedente e la parte legalmente legittimata rispettivamente obbligata. II tipo di trasferimento, invece, è stato concordato contrattualmente tra le parti. Quest'ultime avevano e avrebbero tuttora la possibilità di modificare contrattualmente le legittimazioni relative alla differenza di copertura. Relativi accordi nell'ambito degli «share dea/s» non sono stati presentati alla EICom. 196 La richiesta della richiedente e della partecipante 2 al procedimento deve pertanto essere respinta. Creditore rispettivamente debitore della differenza di copertura da determinare nel presente procedimento è quindi la partecipante 1 al procedimento. Le parti sono libere di regolare i flussi di pagamento in modo diverso contrattualmente. 31/37
14.2 Rimunerazione 197 II presente procedimento ha come oggetto il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 della partecipante 1 al procedimento. La partecipante 1 al procedimento è nata dalla scissione dalla AET NE1 SA originaria (cfr. n. marg. 36) ed esiste tuttora. Secondo il registro del commercio il suo scopo è l'acquisizione nonché l'esecuzione di crediti e richieste da o in relazione a sistemi per la trasmissione di energia elettrica. La partecipante 1 al procedimento deve quindi indennizzare e rimunerare la coper- tura in eccesso alla richiedente. 198 Nella decisione tariffale 2012 sono state calcolate e decise le differenze di copertura nonché gli interessi per gli anni 2009 e 2010 (decisione tariffale 2012, tabelle 7A e 7B). Le coperture insufficienti sono state rimunerate, mentre sulle coperture in eccesso, in via del tutto eccezionale, non sono stati calcolati gli interessi. Un terzo di queste differenze di copertura è stato attribuito all'anno tariffale 2012 e pagato alla partecipante 1 al procedimento dalla richiedente nell'ambito dei costi di rete dell'anno ta- riffale 2012 (cfr. n. marg. 185). Due terzi delle differenze di copertura 2009 e 2010 sono invece stati dichiarati come saldo degli anni successivi e non sono stati saldati insieme ai costi di rete 2012 (deci- sione tariffale 2012, tabella 7A, colonna 18 e tabella 7B, colonna 21). 199 Nella presente decisione, dopo il calcolo degli interessi sul saldo totale 2012 sono stati aggiunti i due terzi delle differenze di copertura 2009 e 2010, i quali sono già stati rimunerati in base al WACC dell'anno 2012 (Tabella 15, riga «2012 dopo rimunerazione»). II totale rappresenta il saldo riportato per il 2013. 200 Nell'ambito dell'aumento del capitale del 10 dicembre 2012 la richiedente ha ripreso dalla partecipante 2 al procedimento l'integralità delle azioni della partecipante 1 al procedimento sulla base del contratto di conferimento in natura del 26 novembre 2012 (cfr. art. 22 statuti Swissgrid). Sono state egualmente riprese differenze di copertura (cfr. rapporto di gestione 2013 della richiedente, pag. 65). Nel 2013 gli impianti ripresi sono stati rivalutati (cosiddetta «Bewertungsanpassung 1»; cfr. rapporto di gestione della richiedente 2013, pagg. 42 e 91). 201 Già nel 2013 la richiedente ha pagato alla partecipante 2 al procedimento sia i 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2010 disposti dalla EICom nella decisione tariffale 2012 come saldo per gli anni suc- cessivi (cfr. colonne intitolate «Saldo Folgejahre» della tabella 7A, colonna 18 e della tabella 7B, co- lonna 21 della decisione tariffale 2012), sia le differenze di copertura provvisorie 2011 e 2012 (act. 64, tabella Excel pagamenti DC). L'indennizzo pagato dalla richiedente alla partecipante 2 al procedimen- to sulla base della «Bewertungsanpassung 1» tiene quindi conto di una copertura insufficiente di -franchi (act. 64, tabella Excel pagamenti DC). 202 La partecipante 1 al procedimento dichiara che le differenze di copertua 2011 e 2012 erano iscritte nel proprio bilancio di trasferimento, rispettivamente nel bilancio alla base della valutazione al 31.12.2012 e quindi di fatto versate dalla richiedente alla partecipante 2 al procedimento in forma del prezzo di trasferimento del capitale azionario della partecipante 1 al procedimento. La controprestazione è stata ricevuta dalla partecipante 2 al procedimento in due momenti: all'esecuzione della cessione della partecipante 1 al procedimento, perfezionata nel gennaio 2013, e nel contesto della «Bewertungsan- passung 1», avvenuta nell'ottobre 2013 (act. 66 e 68, risposte 9 e 10). Per i suoi calcoli la EICom si basa sui giustificativi a sua disposizione e quindi sull'importo di - franchi pagato dalla richiedente alla partecipante 2 al procedimento (act. 64, tabella Excel pagamenti DC) e presente nel rapporto IFBC (act. 66). 203 La copertura in eccesso della partecipante 1 al procedimento prima della rimunerazione ammonta percià a _ franchi (2/3 copertura in eccesso 2009 di _ franchi inclusi interessi, più 2/3 copertura in eccesso 2010 di _ franchi inclusi interessi, meno differenze di copertura 2011 e 32/37
2012 attualmente decise di - franehi in totale, piu il pagamento della riehiedente nell'anno 2013 di -franehi; efr. Tabella 15). 204 Seeondo l'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 (incluso allegato «Formulario Differenze di eopertura», registro «Differenze eopertura rete», riga 54), l'anno di riferimento determinante per il WACC applieabile non e l'anno tariffario in eui e stata rilevata la differenza di eopertura (t), ma il primo anno in eui essa pu6 essere inclusa nella tariffa (t+2). Queste metodo per il ealeolo degli interessi e stato eonfermato dal Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 2C_ 1076/2014 del 4 giugno 2015, eonsid. 4; deeisione della EICom 25-00070 del 12 dieembre 2019, n. marg. 193 e segg.). Gli in teressi sono dovuti fino al rimborso della relativa differenza da parte della riehiedente. 2012 Dllf-dl ooporllm1 -- {+ copertura In _,_ Tabella 15 Seguito delle differenze di eopertura eonsiderando il versamento della riehiedente nel 2013 205 Le differenze di eopertura sono eonsiderate per un anno tariffale eompleto. L'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 sulle differenze di eopertura degli anni preeedenti prevede ehe le differenze di eopertura debbano essere ealeolate per ogni esereizio eontabile. L'importo da saldare in un eserei zio eontabile viene preso in eonsiderazione nel ealeolo dei eosti dell'esereizio eontabile di due anni dopo. 206 II ealeolo degli interessi fino al 2019 eompreso e riportato nella Tabella 15. Poiehe il WACC per il 2022 non e aneora noto, attualmente gli interessi per il 2020 non possono essere ealeolati. Supponendo ehe la partecipante 1 al proeedimento paghi la differenza nel 2021, dopo ehe la presente decisione passer.3 in giudieato, gli interessi sulle differenze di eopertura a favore della parteeipante 1 al proeedimento ammontano a - franehi (efr. Tabella 15) piu gli interessi per il 2020, ehe devono essere ealeolati utilizzando il WACC per il 2022, ehe non e aneora noto. Se la differenza di - franehi, piu gli interessi per il 2020, dovesse essere rimborsata dalla parteeipante 1 al proeedimento alla riehiedente in un momento sueeessivo, la riehiedente avrebbe diritto a degli interessi supplementari - ehe andrebbero a ridurre l'ammontare totale degli interessi ealeolatori a favore della parteeipante 1 al proeedimento - ai sensi dell' istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 rispettivamente al ealeolo di eui alla Tabella 15, in ogni easo relativi ad anni interi (nessun interesse durante l'anno; interessi fino al 31 dieembre dell'anno preeedente il pagamento). In altre parole si arri va ad una riduzione degli interessi da sottrarre dalla eopertura in eeeesso, in quanto gli interessi matu rati fino a fine 2012 sulla eopertura insuffieiente della parteeipante 1 al proeedimento disponibile a fine 2012 sono eompensati da minori interessi sulla eopertura in eeeesso disponibile a partire dalla fine del 2013. 207 Gli interessi ealeolatori maturati fino al 31 dieembre 2019 di - franehi ehe la riehiedente dovra pagare ridueono la eopertura in eeeesso della parteeipante 1 al proeedimento. La eopertura in eeeesso di franehi alla fine del 2013 prima della rimunerazione nel 2013 (efr. n. marg. 203), si riduee a franehi al 31 dieembre 2019 a eausa degli interessi sulle differenze di eopertura (efr. Tabella 15). 33/37
208 II credito della richiedente nei confronti della partecipante 1 al procedimento diventa esigibile nel momento in cui la presente decisione passa in giudicato. La richiedente deve includere questi ricavi nelle future tariffe della rete di trasmissione in base al pagamento effettivamente ricevuto. 209 Nella sua presa di posizione sulla bozza di decisione la richiedente chiede che al numero 7 del dispositivo sia visibile anche il pagamento netto alla fine del 2019 che risulta dal saldo delle differenze di copertura e dagli interessi. Ciô concretizzerebbe i diritti e gli obblighi risultanti dalla decisione e contribuirebbe alla sicurezza giuridica (act. 91, n. marg. 3 e seg.). 210 Come da rich iesta, il pagamento netto alla fine del 2019 risulta al numero 7 del dispositivo. 15 Parere del Sorvegliante dei prezzi 211 La EICom ha trasmesso per parere la bozza della decisione al Sorvegliante dei prezzi sulla base dell'articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20), nonché dell'articolo 3 del Regolamento interno della Commissione dell'energia elettrica del 12 settembre 2007 (RS 734.74) (act. 82). Con scritto del 26 novembre 2020, il Sorvegliante dei prezzi ha presentato il suo parere (act. 86). 212 Nel suo parere sulla bozza di decisione, il Sorvegliante dei prezzi ha affermato che dal punto di vista normativo creare certezza del diritto è un fatto senz'altro positivo. Con la definizione del valore di rete regolatorio del livello 1, la EICom crea la base per disciplinare in modo esaustivo gli obblighi reciproci tra la richiedente e i partecipanti al procedimento. Non giustifica una nuova prassi di valutazione per i casi futuri. Per questi motivi il Sorvegliante dei prezzi ha rinunciato ad approfondire l'argomento, a richiedere ulteriore documentazione nonché a formulare una raccomandazione formale ai sensi dell'articolo 15 LSPr (act. 86). 16 Emolumenti 213 La EICom riscuote emolumenti per decisioni in merito all'approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAS, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel set- tore dell'energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi all'ora, a seconda della funzione del personale the esegue il lavoro (art. 3 OE-En). 214 Per la presente decisione sono considerate le se uenti aliquote: j ore computabili a un'aliquota di 250 franchi l'ora (importo risultante: franchi), 1 ore computabili a un'aliquota di 230 franchi l'ora (importo risultante: -franchi) e Mre computabili a un'aliquota di 200 franchi l'ora (importo risul- tante: _ franchi). Ne consegue un emolumento totale di _ franchi. 215 Chi occasiona una decisione deve pagare un emolumento (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv.1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). La richiedente ha presentato una domanda di verifica dei costi e dei ricavi 2011 di- chiarati dalle società di rete per l'utilizzazione del livello di rete 1 e una domanda di verifica dei costi e dei ricavi 2012 dichiarati dalle società di rete per l'utilizzazione del livello di rete 1. Ha quindi occasio- nato la presente decisione e deve assumersi la totalità delle spese procedurali. 34/37
III Decisione Sulla base di quanto considerato, si decide: 1. 1 costi effettivi computabili per l'utilizzazione del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2011 di AET NE1 SA ammontano a - franchi. 2. 1 costi effettivi computabili per l'utilizzazione del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2012 di AET NE1 SA ammontano a - franchi. 3. 1 valori residui regolatori computabili al 31 dicembre 2012 degli impianti della rete di trasporto di AET NE1 SA ammontano a - franchi. 4. La differenza di copertura per l'anno tariffario 2011 basata sui valori effettivi 2011 per gli impian- ti della rete di trasporto di AET NE1 SA ammonta a _ franchi (copertura insufficiente). 5. La differenza di copertura per l'anno tariffario 2012 basata sui valori effettivi 2012 per gli impian- ti della rete di trasporto di AET NE1 SA ammonta a - franchi (copertura insufficiente). 6. II saldo delle differenze di copertura che AET NE1 SA deve versare a Swissgrid SA, tenendo conto del pagamento effettuato da quest'ultima nel 2013 (prima degli interessi 2013), ammonta a _ franchi. 7. Fino al 31 dicembre 2019 gli interessi dovuti da Swissgrid SA a AET NE1 SA ammontano a _ franchi e portano ad una riduzione del saldo delle differenze di copertura secondo il nu- mero 6 del dispositivo. II saldo delle differenze di copertura, interessi inclusi, al 31 dicembre 2019 dovuto da AET NE1 SA a Swissgrid SA ammonta a _ franchi. Gli interessi per il 2020 ed eventuali anni successivi devono essere calcolati secondo la Tabella 15 e mantenuti in relazione agli anni interi (nessun interesse nel corso dell'anno). 8. L'indennizzo di cui ai numeri 6 e 7 del dispositivo diventa esigibile con il passaggio in giudicato della presente decisione. Swissgrid SA deve includere questi ricavi nelle future tariffe della rete di trasporto in base al pagamento effettivamente ricevuto. 9. La richiesta da parte di Swissgrid SA di un invio del modulo di rilevamento finale in formato elettronico congiuntamente alla notifica della presente decisione viene respinta.
10. Gli emolumenti per la presente decisione ammontano a _ franchi e sono a carico di Swis- sgrid SA. La fattura sarà inviata dopo che la presente decisione sarà passata in giudicato.
11. La decisione è notificata a Swissgrid SA, a AET NE1 SA e a Azienda elettrica ticinese con lettera raccomandata. Berna, 12.01.2021 35/37
Commissione federale dell'energia elettrica EICom Werner Luginbühl Renato Tami Presidente Direttore Invio: Da notificare mediante lettera raccomandata:
- Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau
- AET NE1 SA, c/o Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau
- Azienda elettrica ticinese, EI Stradûn 74, 6513 Monte Carasso Alleqati:
- Tabelle Copia:
- Sorveglianza dei prezzi, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna 36/37
IV Rimedi giuridici Contro questa decisione pud essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. II ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo (art. 50 PA, art. 23 LAD). 1 termini non decorrono: a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso; C) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 22a PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma dei ricorrente o del suo rappresentante legale. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e, per quanto disponibili, i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). 37/37
Erwägungen (74 Absätze)
E. 2 II 5 febbraio 2013, su richiesta della richiedente, la Segreteria tecnica della EICom (ST EICom) ha avviato il procedimento 212-00048 (preced.: 952-13-008) per la verifica delle differenze di copertura del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2011 (act. 16 e 17).
E. 2.1 Parti
E. 2.2 Diritto di audizione
E. 2.3 Segreti di affari
E. 3 Con decisione incidentale del 13 maggio 2013, è stata sospeso il procedimento 212-00048 fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso concernenti i costi e le tariffe 2009 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00004 [preced.: 952-08-005], qui di seguito «decisione tariffale 2009»), i costi e le tariffe 2010 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00005 [preced.: 952-09-131], qui di seguito «decisione tariffale 2010»), i costi e le tariffe 2011 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00008 [preced.: 952-10-0171, qui di seguito «decisione tariffale 2011»), nonché i costi e le tariffe 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00017 [preced.: 952-11-018], qui di seguito «decisione tariffale 2012») (act. 19). B.
E. 4 Con scritto del 28 maggio 2013, la richiedente ha chiesto l'avvio di un procedimento formale per la verifica dei costi e dei ricavi 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 a lei dichiarati dalle società di rete. La richiedente ha anche chiesto l'intervento delle società di rete e dei conferenti in natura nel procedimento nonché la sospensione del procedimento fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernente i costi e le tariffe 2009-2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 e il procedimento 212-00048 concernente le differenze di copertura 2011 (act. 23). II 18 giugno 2013, su richiesta della richiedente, la ST EICom ha avviato il procedimento 212-00058 (preced.: 952-13-024) per la verifica delle differenze di copertura del livello di rete 1 per l'anno tariffa- rio 2012 (act. 24 e 25).
E. 6 Con decisione incidentale del 17 ottobre 2013, è stato sospeso il procedimento 212-00058 fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernente la decisione tariffale 2009, la decisione tariffale 2010, la decisione tariffale 2011, la decisione tariffale 2012, nonché le differenze di copertura 2011 (212-00048) (act. 26). C. Prima della ripresa formale dei procedimenti 212-00048 e 212-00058, il 21 marzo 2019 la ST EICom ha condotto un incontro informativo concernente l'ulteriore procedura da seguire nei suddetti procedimenti (act. 20 e 20a nonché 27 e 27a). A seguito di questo incontro informativo, alla EICom sono pervenuti vari scritti dalle parti interessate che hanno esposto le proprie preoccupazioni sulla procedura scelta dalla EICom. Tra l'altro, è stata messa in discussione l'ammissibilità della valutazione finale prevista in aggiunta al procedimento rela- tivo alle differenze di copertura. La ST EICom ha in seguito comunicato alle parti che avrebbe esami- 4/37
nato le preoccupazioni da loro espresse. Per questo motivo, la ripresa del procedimento ha subito un ritardo (act. 22 e 29). A
E. 6.1 Osservazioni generali 68 Per costi d'esercizio di cui all'articolo 15 capoverso 2 LAEI si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra essi figurano in particolare i costi per la loro manuten- zione. 69 Inoltre, i costi di esercizio sono computabili solo se sono necessari per l'esercizio di una rete sicura, performante ed efficiente (art. 15 cpv. 1 LAEI). Infine, sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività (art. 10 cpv. 1 LAEI), nonché quelle tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione. La rete di trasporto doveva essere separata dalla rete di distribuzione non solo sotto il profilo contabile (art. 11 cpv. 1 LAEI), ma anche sotto il profilo giuridico (art. 33 cpv. 1 LAEI). 70 Sulla base della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, i costi di esercizio computabili sono solo i costi effettivi (cfr. n. marg. 66). Secondo la prassi della EICom i costi d'esercizio netti rap- presentano i costi d'esercizio computabili, vale a dire che gli eventuali ricavi da compensazione inter- na, gli altri ricavi d'esercizio, le prestazioni proprie attivate e i ricavi straordinari devono essere detratti (decisione tariffale 2012, tabella 1). 71 A causa di un errore in una formula, nella scheda «Resoconto 2011-2012» sono stati riportati erroneamente i costi di esercizio lordi della scheda «2-B 2011-2012» (celle D37 e K37). Per i costi d'esercizio fatti valere, la EICom non si basa quindi sui costi indicati nella scheda «Resoconto 2011- 2012» del modulo di rilevamento, bensi sui costi d'esercizio indicati nella scheda «2-B 2011-2012» (cella D37 meno cella D17 per il 2011 e cella K37 meno cella K17 per il 2012) del medesimo modulo.
E. 6.2 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2011 72 Per l'anno tariffario 2011, la partecipante 1 al procedimento fa valere costi di esercizio dell'importo di -franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «2-B 2011-2012», cella D37). 73 1 costi di esercizio effettivi fatti valere per l'anno tariffario 2011 sono aumentati di _ franchi rispetto ai costi di esercizio pianificati sanciti nella decisione tariffale 2011. Tale aumento è da ricon- durre principalmente al fatto che in precedenza non erano stati indicati i costi legati alle imposte. 1 co- sti di esercizio fatti valere al 31 dicembre 2011 di - franchi vengono accettati (Tabella 1, co- lonna 11). 12/37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Materiale e merd celle pure lipase do ßpese Pair trlbutie Totale outil Sottrazionedl: 2011 prestazlorddl Spese par ll compensazlone prerdaziodagli Spete d'eaerotzlo Akrlprovenä Totalecostl terzi permnale iMema erdi pubbkcl Akre spese etraordinarie Imposte dichiarati aka d'asxcizb Correzlone d'sasrdzlo dkhfarak dicNarate dkddarate dicHarate dichiarate dichixate dichiarate EICom diddarak doge Mont computami AET NE7 SA Tabella 1 Costi di esercizio computabili per l'anno tariffario 2011
E. 6.3 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2012 74 Per l'anno tariffario 2012, la partecipante 1 al procedimento fa valere costi di esercizio dell'importo di -franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «2-B 2011-2012», cella K37). 75 In una prima versione della scheda «2-B 2011-2012» del modulo di rilevamento, la partecipante 1 al procedimento aveva indicato come costi di esercizio per il 2012 l'importo di - franchi (act. 57). 76 In un secondo tempo, dopo che la EICom aveva chiesto delle spiegazioni in merito ai costi d'esercizio (act. 53 e 59), la partecipante 1 al procedimento rispondeva che bisognava tener conto di una riduzione dei propri costi di _ franchi. Questo perché riconciliando la contabilità analitica della partecipante 2 al procedimento con le fatturazioni interne a debito della partecipante 1 al procedimento è emerso che una correzione di fatturazione riscontrata nel 2013 (nel corso della chiusura 2012) non è stata recepita nei conti della partecipante 1 al procedimento (che nel frattempo era stata venduta) (act. 60). 77 1 costi di esercizio effettivi fatti valere per l'anno tariffario 2012 sono quasi raddoppiati rispetto ai costi di esercizio pianificati sanciti nella decisione tariffale 2012. Tale aumento è da ricondurre principal- mente al fatto che in precedenza, nel contesto della definizione del perimetro della rete di trasporto, diversi cespiti sono stati oggetto di riallocazione tra la partecipante 1 e la partecipante 2 al procedi- mento (act. 60). Perciô parte di questi costi non erano stati considerati nella decisione tariffale 2012. 1 costi di esercizio fatti valere al 31 dicembre 2012 di - franchi, dichiarati in un secondo tempo dalla partecipante 1 (act. 68), vengono accettati (Tabella 2, cotonna 11). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Materlyde e merci corne Pure Spece da Spese per trlbutl e 8nkrazbne dl: 2012 Totale aoatl preetazbi di n $pese per il compensazione prostazioni agtl Spores d'esercizio Akri proventi Totale coati terzl personale interna enti pubblici Ahre spese straordinarle - Imposte dichiarati aile d'esercizio Correzione d'eaercitio _ r ti diçh hiarate h' dichiarati dl hi e dich) r ICQm dichiarati I I bit' AET NU SA Tabella 2 Costi di esercizio computabili per l'anno tariffario 2012 7 Valori degli impianti 7.1 Introduzione 78 Secondo la partecipante 1 al procedimento con la decisione 952-11-018 del 12 marzo 2012 relativa aile tariffe 2012 non erano stati considerati tutti i propri impianti regolatori del livello di rete 1. Con lettera del 20 agosto 2012 la EICom spiegava alla partecipante 1 al procedimento the i termini di ricorso erano scaduti e the la decisione era già in vigore, perciô i costi computabili non potevano più essere modficati, ma la partecipante 1 al procedimento avrebbe potuto far valere tali impianti non dichiarati nel procedimento futuro legato aile differenze di copertura 2012 (act. 72a). 13/37
79 La partecipante 1 al procedimento dichiara perciô nel procedimento attuale per gli anni 2011 e 2012, oltre agli impianti già fatti valere in precedenza, quelli non considerati. Questi impianti verrranno trattati ai capitoli 7.3 e 7.4. 80 Poiché i valori contenuti nella scheda «Resoconto 2011-2012» relativi ai valori residui computabili degli impianti divergono da quelli contenuti nelle varie schede di calcolo del medesimo modulo di rile- vamento, la EICom si basa sugli importi contenuti nelle singole schede («1a-K 2011» e «1b-K 2012») e non su quelli della scheda «Resoconto 2011-2012», riportati a mano. 7.2 Ammortamento nel primo anno 81 Per determinare il valore residuo regolatorio, tutti gli impianti devono essere ammortizzati sulla base della loro durata di utilizzazione secondo l'articolo 13 capoverso 1 OAEI a partire dall'anno della mes- sa in servizio (cfr. n. marg. 87 e segg.; decisione della EICom 25-00019 [preced.: 928-13-011] e 25- 00038 del 18 settembre 2014, n. marg. 42). 82 La partecipante 1 al procedimento non ha ammortizzato alcuni impianti a partire dall'anno della messa in servizio: si tratta di 55 impianti nel 2011 e di 57 impianti nel 2012, i quali fino al 2012 erano di proprietà della partecipante 2 al procedimento e la partecipante 1 li prendeva in affitto, nonché di «Leitungen LWL» e di diritto d'uso ceduti (cfr. nel dettaglio cap. 8). Di conseguenza la EICom ha proceduto alla relativa correzione che ha portato nel 2011 a una riduzione del valore residuo computabile degli impianti di _ franchi, come pure a dei minori costi del capitale computabili di franchi (interessi) e nel 2012 a una riduzione del valore residuo computabile degli impianti di franchi, come pure a dei minori costi del capitale computabile di - franchi (- ammortamenti e _interessi calcolatori). 7.3 Valutazione storica 7.3.1 Principi 83 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 LAEI, i costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Nella sua sentenza del 3 luglio 2012, il Tri- bunale federale ha stabilito che l'articolo 15 capoverso 3 LAEI si basa principalmente sui costi storici effettivi di acquisto e di costruzione. A suo avviso, il metodo della valutazione sintetica di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI viene utilizzato in via eccezionale se i costi iniziali non possono esse- re determinati in modo affidabile (DTF 138 II 465, consid. 6.2 e seg.). 84 In seguito, il Tribunale amministrativo federale ha ribadito più volte che con il metodo sintetico non si possono semplicemente colmare le lacune relative a singole parti di un impianto (cfr. tra le altre sen- tenza del Tribunale amministrativo federale A-2786/2010 del 10 luglio 2013, consid. 4.2.3). II metodo sintetico determina sempre il valore complessivo dell'impianto. Le singole componenti di costo, ad esempio i costi di progetto o le prestazioni proprie non attivate, non sono quindi valutate separatamen- te dal resto dell'impianto. In una sentenza successiva, il Tribunale amministrativo federale ha precisa- to che nell'ambito della valutazione, se possibile, i singoli segmenti di linea devono essere chiaramen- te suddivisi e delimitati l'uno dall'altro. Se i segmenti in questione possono essere valutati separatamente senza limitazioni, devono essere considerati come singoli impianti. Inoltre, in linea di principio si deve valutare storicamente il maggior numero possibile di segmenti (sentenza del Tribuna- le amministrativo federale A-8638/2010 del 15 maggio 2014, consid. 5.3.4). 85 La EICom esamina pertanto il compendio degli attivi immobilizzati per sincerarsi the la valutazione storica e sintetica abbia avuto come oggetto l'intero impianto, non solo le sue singole parti. 14/37
86 Per determinare i costi iniziali di acquisto e di costruzione, ci si deve basare, per quanto possibile, sui costi effettivi di quel rnomento. L'articolo 13 capoverso 2 OAEI precisa anche che per costi di acquisto e di costruzione si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in que- stione. In questo modo, il legislatore ha voluto garantire che, il prezzo pagato in caso di passaggio di proprietà non abbia alcuna rilevanza per la determinazione dei costi del capitale. Con «costi iniziali di acquisto e di costruzione» si intendono i costi insorti in relazione con l'iniziale costruzione degli im- pianti e non i prezzi di acquisto pagati da un successivo acquirente (DTF 140 II 415, consid. 5.5.3 e 5.9). Tutti i valori degli impianti devono quindi essere rettificati, non considerando eventuali prezzi di acquisto, e i costi iniziali di acquisto e di costruzione devono essere impiegati conformemente aII'articolo 15 LAEI, anche se si tratta di acquisti e trasferimenti di rete all'interno del gruppo da parte della società madre alla filiale (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00100 dell'11 settembre 2019,
n. marg. 47). 7.3.2 Durata di utilizzazione 87 L'articolo 15 capoverso 3 lettera a LAEI stabilisce che gli ammortamenti calcolatori possono essere considerati costi del capitale computabili. Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 OAEI i gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i deversi impianti e parti di impianti. ) 88 Pöyry Energy AG è stata incaricata dalla conferenza dei direttori d'azienda di valutare la rete di trasporto al 31 dicembre 2005. Nel rapporto finale redatto da Pöyry Energy AG sono pure state stabili- te le durate di utilizzazione per gli impianti della rete di trasporto (rapporto finale Pöyry del 12 febbraio 2007, qui di seguito «rapporto finale Pöyry», p. 15; act. 78). 89 Le durate di utilizzazione contenute nel rapporto finale Pöyry vengono considerate dalla EICom come adeguate e di conseguenza fungono da base per determinare le durate di utilizzazione degli impianti della rete di trasporto (act. 42, guida cap. 2.2). Nei procedimenti precedenti la EICom ha accettato del- le durate di utilizzazione the si scostavano di +/- 5 anni rispetto a quelle secondo Pöyry. Anche net procedimento attuale viene usata tale prassi. 90 La partecipante 1 al procedimento usa nel modulo di rilevamento le durate di utilizzazione («durate di vita») secondo il rapporto finale Pöyry (act. 68). Questo modo di procedere porta ad alcune differenze rispetto alle decisioni tariffali 2011 e 2012, dove le durate di utilizzazione usate per alcune categorie di impianti erano superiori di 5 anni rispetto a quelle del rapporto Pöyry. 91 Nell'attuale procedimento, la partecipante 1 al procedimento si è conformata per i propri impianti alle ~ durate di utilizzazione contenute net rapporto finale Pöyry per tutte le categorie di impianti indicate in tale rapporto. Ha perà inserito 11 categorie di impianto nella tabella contenuta nel modulo di rilevamento, poiché si trattava di casi unici, applicando le durate di utilizzazione secondo la prassi aziendale (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1c-durate di vita impianti»). La EICom non ha riscontrato anomalie. In base alle verifiche effettuate nel presente procedimento le durate di utilizzazione risultano adeguate ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 OAEI. 7.3.3 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2011 92 Con e-mail del 22 luglio 2020, la partecipante 1 al procedimento fa valere valori residui storici dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1 a-K 2011 », colonna 11). 93 Con la correzione del primo ammortamento a partire dall'anno della messa in servizio dell'impianto (cfr. n. marg. 82) assistiamo ad una riduzione di franchi del valore residuo computabile storico degli impianti al 31 dicembre 2011 the si assesta a franchi (cfr. Tabella 3, colonna 13). 15/37
7.3.4 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2012 94 Con e-mail del 22 luglio 2020, la partecipante 1 al procedimento fa valere valori residui storici dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «lb-K2012», colonne 11 a e 11b). 95 Con la correzione del primo ammortamento a partire dall'anno della messa in servizio dell'impianto (cfr. n. marg. 82) assistiamo ad una riduzione di franchi del valore residuo computabile storico degli impianti al 31 dicembre 2012 the si assesta a franchi (cfr. Tabella 4, colonna 13). 7.4 Valutazione sintetica 7.4.1 Principi 96 Secondo l'articolo 13 capoverso 4 OAEI, i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. II me- todo della valutazione sintetica viene utilizzato in via eccezionale, se i costi iniziali non possono esse- re determinati in modo affidabile (cfr. n. marg. 83). 97 II metodo sintetico non puô essere utilizzato semplicemente per colmare le lacune all'interno di un impianto. Esso determina sempre il valore complessivo dell'impianto. Le singole componenti di costo, ad esempio i costi di progetto o le prestazioni proprie non attivate, non sono quindi valutate separata- mente dal resto dell'impianto. Gli impianti devono essere valutati integralmente tramite una valutazio- ne storica oppure una sintetica (cfr. n. marg. 84). 7.4.2 Valori unitari 98 1 prezzi di sostituzione applicabili alla rete di trasporto sono stati determinati nel rapporto finale di Pöyry come costi unitari (rapporto finale Pöyry, p. 12 e segg.). La EICom ritiene the tali costi unitari siano adeguati e sono pertanto utilizzati nel presente procedimento come prezzi di sostituzione, ai sensi dell'articolo 13 capoverso 4 OAEI, per la valutazione sintetica (act. 42, guida cap. 2.3). 1 costi unitari secondo il rapporto finale Pöyry rappresentano il limite superiore dei prezzi di sostituzione rite- nuti adeguati. 99 La partecipante 1 al procedimento usa come valori unitari per il calcolo dei valori sintetici quelli secondo il rapporto finale Pöyry. Per due impianti (linee) the si estendono su più tipologie geografiche (Mittelland, Voralpen, Alpen) il valore unitario è stato ponderato in base ai pali presenti nelle singole tipologie geografiche (cfr. act. 68, modulo di rilevamento, schede «1a-K 2011» e «1b-K 2012», righe 30 e 31, nonché 34 e 35). Tale modo di procedere non presenta anomalie. Per una quotaparte di un palo non vi è una valutazione standard sintetica prevista, di conseguenza la partecipante 1 al procedimento ha inserito il valore sintetico della partecipante 2 (proprietaria precedente). Tale importo viene comunque annullato dalla cessione del diritto d'uso di pari valore, perciô nel modulo di rilevamento viene fatto valere un importo finale totale pari a zero (act. 68) e non è di ulteriore rilevanza nel presente procedimento. 7.4.3 Indice 100 Secondo l'articolo 13 capoverso 4 OAEI, i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. La va- lutazione sintetica degli impianti della rete di trasporto segue in linea di principio il metodo stabilito congiuntamente dal settore secondo swissasset. Conformemente alla giurisprudenza attuale, per la 16/37
retroindicizzazione dei valori sintetici nella rete di trasporto viene utilizzato l'indice Hösple (DTF 138 II 465, consid. 6.8.3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8624/2010 del 19 giugno 2014, consid. 6.3.3). 101 La partecipante 1 al procedimento utilizza per la retroindicizzazione dei valori sintetici l'indice Hösple. 7.4.4 Detrazione individuale 102 Anziché la detrazione del 20 per cento di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quando si utilizza l'indice del Hösple per la retroindicizzazione, dai valori determinati sinteticamente deve essere detratto 1'1,47 per cento, finché le singole imprese non possono dimostrare mediante una prova a campione rappresentativa the nel loro caso puô essere effettuata una detrazione individuate (inferiore) (cfr. tra le altre DTF 138 11 465, consid. 7.7; sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 6.3.3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2518/2012 del 7 gennaio 2014, consid. 3.5; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8624/2010 del 19 giugno 2014, consid. 6.6; decisione della EICom 212-00005/212-00008 dell'11 aprile 2017, n. marg. 40 e seg.). 103 La partecipante 1 al procedimento applica ai valori sintetici il fattore di correzione fissato all'1,47 per cento. 7.4.5 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2011 104 Con e-mail del 22 luglio 2020, la partecipante 1 al procedimento fa valere valori residui sintetici dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1 a-K 2011 », colonna 11). 105 Con la correzione del primo ammortamento a partire dall'anno della messa in servizio dell'impianto (cfr. n. marg. 82) e di alcuni errori legati al calcolo del l'ammortamento (cfr. n. marg. 119 e 120) assistiamo ad una riduzione di franchi del valore residuo computabile sintetico degli impianti al 31 dicembre 2011 che si assesta a franchi (cfr. Tabella 3, colonna 16). 7.4.6 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2012 106 Con e-mail del 22 luglio 2020, la partecipante 1 al procedimento fa valere valori residui sintetici dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, 1 scheda «1 b-K 2012», colonna 11 a e 11 b). 107 Con la correzione del primo ammortamento a partire dall'anno della messa in servizio dell'impianto (cfr. n. marg. 82) e di alcuni errori legati al calcolo dell'ammortamento (cfr. n. marg. 124 e 125) assistiamo ad una riduzione di fflfranchi del valore residuo computabile sintetico degli impianti al 31 dicembre 2012 che si assesta a franchi (cfr. Tabella 4, colonna 16). 7.5 Impianti in costruzione 108 1 costi per gli impianti the sono solo progettati non possono essere computati come costi per gli impianti in costruzione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 6.4). 1 valori degli impianti trasmessi non possono quindi contenere tali voci. 109 La partecipante 1 al procedimento dichiara nel 2012 quattro impianti in costruzione («216 Spostamento linea ATG 220kV Iragna-Biasca», «217 Linea aerea L220kV P30-semi svincolo A2 Bel- linzona)), «218 Linea aerea Avegno-Magadino-Gorduno 220kV)) e «219 Ss Magadino 220kV GIS 17/37
AVEG-GORD»; righe da 188 a 191) e il relativo ammortamento, indicando come valore residuo storico lo stesso importo del valore iniziale (act. 68, modulo di rilevamento, scheda (0b-K 2012»). 110 La EICom accetta il valore iniziale e residuo storico di tali impianti, ma rifiuta l'ammortamento annuo, in quanto gli impianti in costruzione non possono essere ammortizzati, ma unicamente rimunerati. 7.6 Terreni 111 II metodo della valutazione sintetica di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI viene utilizzato in via eccezionale se i costi iniziali non possono essere determinati in modo affidabile (cfr. n. marg. 83). 112 Conformemente all'articolo 216 capoverso 1 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO]; RS 220), il contratto di vendita di un fondo richiede un atto pubblico. Un punto essenziale di tale contratto è il prezzo di vendita. Per l'acquisto di una proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario (art. 656 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]). II contratto di acquisto rientra tra i documenti all'appoggio dei quali è fatta l'iscrizione di un fondo (art. 948 cpv. 2 CC). 1 documenti giustificativi devono essere conservati a tempo indeterminato come prescritto dall'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1). Presso l'ufficio del registro fondiario devono pertanto essere rese disponibili almeno le copie del contratto di vendita. In linea di principio, i fondi non devono quindi essere valutati sinteticamente o utilizzando valori venali (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2654/2009, consid. 8.6.2; decisione della EICom 25-00100 dell'11 settembre 2019, n. marg. 54 e seg.). 113 La partecipante 1 al procedimento dichiara sedici terreni o diritti d'uso relativi a terreni. Otto di questi, valutati sinteticamente, mostravano dei valori incongruenti, ossia il valore iniziale non corrispondeva a quello residuo. Dato che si tratta di terreni, i quali non sottostanno ad ammortamento, tali valori devono coincidere, perciô è stato chiesto alla partecipante 1 al procedimento di verificare i dati. Inoltre per tre di questi veniva applicato un WACC non-ridotto. Trattandosi di beni con data di messa in servizio antecedente il 2004 e valutati sinteticamente ciô non era possible (act. 61, domanda 11). La partecipante 1 al procedimento ha poi inoltrato i valori corretti, ossia un valore residuo uguale a quello iniziale e un WACC corretto (act. 66 e 68). 7.7 Pagamenti da parte di terzi 114 Per gli impianti che sono stati pagati totalmente o parzialmente da terzi deve essere effettuato un opportuno adeguamento. 1 valori in questione devono essere riportati preferibilmente secondo il meto- do lordo ovvero con segno positivo (per il valore dell'impianto) o con segno negativo (per la quota dei terzi corrispondente). Gli impianti finanziati da terzi non possono rientrare nel valore regolatorio degli impianti. 115 La partecipante 1 al procediemnto dichiara che negli attivi immobilizzati, eventuali contributi di terzi, sono stati dedotti al momento dell'attivazione del cespite. Pertanto nei valori degli impianti comunicati non figurano importi pagati da terzi (act. 51, questionario risposta 8). 116 Non ci sono indizi su pagamenti da parte di terzi nei valori dichiarati. 18/37
8 Valori regolatori residui delle immobilizzazioni 8.1 Valore regolatorio residuo delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2011 117 La partecipante 1 al procedimento fa valere valori regolatori residui di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «la-K2011», cella Y12). 118 Come detto in precedenza (cfr. n. marg. 82) la partecipante 1 al procedimento nel 2011 non ha ammortizzato 55 impianti a partire dall'anno della messa in servizio (n. riga 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 38, 39, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 142, 148, 149, 150, 151, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169). La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali sono passati da - franchi a - franchi. Ciô comporta una riduzione di _ franchi del valore residuo computabile. 119 Per sei impianti (n. riga 30, 34, 35, 153, 156, 157) valutati sinteticamente (cfr. n. marg. 104 e seg.), la partecipante 1 al procedimento non ha calcolato correttamente l'ammortamento durante gli anni di utilizzazione del bene. La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali ammontano rispettivamente a franchi (riga 30), franchi (riga 34), _ franchi (riga 35), _ franchi (ria 153), franchi (riga 156) e franchi (riga 157). Ciô comporta una riduzione di franchi del valore residuo computabile che passa da
- franchi a - franchi.
120 Per quattro impianti (n. riga 152, 155, 186, 187) valutati sinteticamente (cfr. n. marg. 104 e seg.), la partecipante 1 al procedimento ha commesso degli errori di calcolo che l'hanno portata in alcuni cari ad avere un valore residuo addirittura superiore al valore iniziale. La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali ammontano rispettivamente a _ franchi (riga 152), - franchi (riga 155), - franchi (riga 186) e _ franchi (ria 187). Ciô comporta una riduzione di - franchi del valore residuo computabile che passa da franchi a _ franchi. 121 Dopo le correzioni della EICom, il valore regolatorio residuo al 31 dicembre 2011 viene ridotto di franchi e si assesta a franchi. 1 valori residui storici computabili vengono ridotti di franchi e quelli sintetici di franchi (cfr. Tabella 3, colonna 17). , -- , , . ~ .~.a st..w wvnwiW +awMMl wloaw.il. w.a wm~airs tuel..i w'Mliaw .isr vr.nnw camiw TwYwkn ~aiv.M c«ma. oanpwYY .«aw~ AMUp .InL.iiy.d ewNMC Makla.. ww4.i.ii11... pnMACCI~n MALtr YYLC n.n .+~.I.I.lil MgW~l.~~i wlem m~pNWxEY r.Wx.iwiw tl.Gulu, vMli.ab.~ ~t111Y1kYM i.PM _ .INNNN .rMYM IYW Y bieltlNMW NDI w^M.~X R iMd man 'R%1 NMMi1 Tabella 3 Valori residui degli impianti regolatori computabili al 31 dicembre 2011 8.2 Valore regolatorio residuo delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2012 122 La partecipante 1 al procedimento fa valere valori regolatori residui di - franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «l b-K 2012», celle Z e AA 12). 123 Come detto in precedenza (cfr. n. marg. 82) la partecipante 1 al procedimento nel 2012 non ha ammortizzato 64 impianti a partire dall'anno della messa in servizio (n. riga 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 33, 37, 38, 39, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 148, 149, 150, 151, 154, 158, 19/37
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169). La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali sono passati da _ franchi a — franchi. Ciô comporta una riduzione di _ franchi del valore residuo computabile. 124 Per gli stessi sei impianti (n. riga 30, 34, 35, 153, 156, 157) valutati sinteticamente nel 2011 (cfr. n. marg. 106 e seg.), la partecipante 1 al procedimento anche nel 2012 non ha calcolato correttamente l'ammortamento durante gli anni di utilizzazione del bene. La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali ammontano rispettivamente a franchi (riga 30), g e& ranchi (riga 34), _ franchi (riga 35), — franchi (riga 153), franchi (riga 156) franchi (riga 157). Ciô comporta una riduzione di _ franchi del valore residuo computabile che passa da — franchi a — franchi.
125 Per gli stessi quattro impianti (n. riga 152, 155, 186, 187) valutati sinteticamente nel 2011 (cfr. n. marg. 106 e seg.), la partecipante 1 al procediemento anche nel 2012 ha commesso degli errori di calcolo che l'hanno portata in alcuni casi ad avere un valore residuo addirittura superiore al valore iniziale. La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali ammontano rispettivamente a _ franchi (riga 152), - franchi (riga 155), - franchi (riga 186) e — franchi (ri a 187). Ciô comporta una riduzione di _ franchi del valore residuo computabile che passa da franchi a _ franchi. 126 Dopo le correzioni della EICom, il valore regolatorio residuo al 31 dicembre 2012 viene ridotto di . franchi e si assesta a franchi. 1 valori residui storici computabili vengono ridotti di franchi e quel li sinteticiffl cdrfranchi (cfr. Tabella 4, colonna 17). V~
pFn. W 2ro1 2d 2001 ] 9 w.IMal+ bIwIYM YI.~11 alwrlw MMINYII VNen r.aYY> VNM.Wdw µenW 7wa tleMY.1i wl.a+4M iWw wrwrr MIMrMM iM w11rlwwwA Wwlnµ+ Nr.wr, TdN.rJo. µwwYwi —OWMwbi.ee lGr.Y wOwlwwM .wMaww.w r.M —,— lMMwwr mWACC.a. MrMwv wMCn.n agaWan vüa.w .Iwu eerw.l.w VwMwMwl wwdNAwr c...aa. wlalmör- •aa aewn+waN Tawr.wn wNMlwwiol wrx,ac Memrore m,rwl.ew rNai nwr mN .--~.ngnp aua.l. WACC rrlNlo wAtt raae rao.o raale rrlolb Mr. tlN wa aN )IM n., m NA/ ww f IM n~~r~rsn 111i lia Tabella 4 Valori residui degli impianti regolatori computabili al 31 dicembre 2012 9 Costi del capitale effettivi computabili
E. 9 Con scritto del 23 agosto 2019, la ST EICom ha comunicato alle parti che, tenendo conto delle preoccupazioni da loro espresse, ha cambiato la procedura, rinunciando ad effettuare una valutazione finale separata. La ST EICom ha ripreso i procedimenti 212-00048 e 212-00058, riunendoli sotto un unico numero di procedimento per ogni ex proprietario della rete di trasporto (PRT). Inoltre le parti so- no state informate che gli atti per esse rilevanti dei procedimenti 212-0008 (verifica delle tariffe 2011), 212-00017 (verifica delle tariffe 2012), 212-00048 (procedimento iniziale relativo alle differenze di co- pertura 2011) e 212-00058 (procedimento iniziale relativo alle differenze di copertura 2012) sono stati integrati nel presente procedimento (act. 37-39). E.
E. 9.1 Interessi calcolatori sugli attivi immobilizzati 127 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 lettera b LAEI, tra i costi del capitale computabile rientrano gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti. Tale disposizione è precisata all'articolo 13 OAEI, secondo il quale sono computabili quali beni patrimoniali necessari all'esercizio della rete, al massimo, i valori residui di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti risultanti alla fine dell'anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2 e il capitale circolante netto (CCN) ne- cessario all'esercizio (art. 13 cpv. 3 lett. a OAEI). 128 Secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera b OAEI, il tasso d'interesse sui beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti corrisponde al costo medio ponderato del capitale investito (Weighted Average Cost of Capital WACC).
E. 9.1.1 Richiesta di cui all'articolo 31a OAEI 129 L'articolo 31 a capoverso 1 OAEI stabilisce il principio secondo il quale il tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio relativi ad impianti messi in esercizio prima del l' gennaio 2004 è, `zvK3A
nel periodo 2009-2013, inferiore di un punto percentuale al tasso d'interesse di cui all'articolo 13 ca- poverso 3 lettera b OAEI. Agli investimenti effettuati per questi impianti dopo il 31 dicembre 2003 si applica il tasso d'interesse di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera b OAEI. 130 Secondo l'articolo 31a capoverso 2 OAEI, i gestori di impianti di cui al capoverso 1, che non sono stati oggetto di una nuova valutazione o che sono stati ammortizzati in modo lineare durante una durata di utilizzazione uniforme e adeguata fissata secondo l'articolo 13 capoverso 1 OAEI oppure durante un periodo più lungo, possono chiedere alla EICom che il tasso d'interesse per questi impianti possa es- sere computato senza la riduzione di cui al capoverso 1 (cfr. decisione tariffale 2009, pag. 34 e segg.). 131 La partecipante 1 al procedimento non ha presentato alcuna richiesta di utilizzo del tasso di interesse più elevato.
E. 9.1.2 Interessi calcolatori per l'anno tariffario 2011 132 II tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi dell'1,73 per cento (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEI; nuovo testo giusta l'art. 1 dell'ordinanza del DATEC del 9 marzo 2010 concernente l'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti, RU 2010 883). 133 Nella sua istruzione 2/2010 dell'8 aprile 2010 sul calcolo del tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio per le tariffe 2011, la EICom ha pubblicato un tasso d'interesse del 4,25 per cento (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2010). 134 La partecipante 1 al procedimento fa valere interessi calcolatori dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1a-K 2011 », cella AA12). 135 Per due impianti valutati sinteticamente (n. riga 158 «180 FO-48 GORDSS/MESESS P8-P9n» e riga 169 «191 Nutzungsrecht FO-48 GORDSS/MESESS P8-P9n») la partecipante 1 applica erroneamente il WACC non-ridotto di 4.25%. La EICom procede alla correzione applicando il WACC ridotto di 3.25% trattandosi di impianti valutati sinteticamente. Per altri tre beni (n. riga 170, 171 e 172) era pure stato applicato un WACC non-ridotto ed era stato chiesto alla partecipante 1 al procedimento di verificare, la quale ha poi corretto applicando un WACC ridotto (cfr. n. marg. 113) (act. 61, domanda 11, act. 66 e act. 68). 136 Sulla base delle correzioni intervenute a livello dei valori residui storici e sintetici computabili, derivanti dagli ammortamenti (cfr. n. marg. 118 ff.), come pure del WACC applicato (cfr. n. marg. 135) gli interessi calcolatori al 31 dicembre 2011 vengono ridotti di - franchi e si assestano a _ franchi (cfr. Tabella 5, colonna 9). 1 prima del 2004 3.25% 4.25% 2 3 4 dal 2004 WACC 4.25% 5 6 WACC 3.25% 7 S 9 Tabella 5 Interessi calcolatori computabili al 31 dicembre 2011 Totale Interessl Interessi Vabri resldul Vabri resWui Interessi Intaressl Interessi calcolatori 2011 calcolatori storlcl storlcl calcolatori su Vtdorl resldW alcolatorl su Vabrl resldui calcolatori su computabgf su dichiaratt alla computabNi computabili valori residul storici valori realdul siMetld vabri residui attivl EICom ACC ridotto) ACC storlci com bNl storlG COMPUWA
siMetici immobiNuati AET NE1 SA 21/37
E. 9.1.3 Interessi calcolatori per Panno tariffario 2012 137 II tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi dell'1,71 per cento (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEI; nuovo testo giusta l'art. 1 dell'ordinanza del DATEC del 1° marzo 2011 concernente l'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti, RU 2011 839). 138 Nella sua istruzione 1/2011 del 17 marzo 2011 sul calcolo del tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio per le tariffe 2012, la EICom ha pubblicato un tasso d'interesse del 4,14 per cento (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2011). 139 La partecipante 1 al procedimento fa valere interessi calcolatori dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «l b-K 2012», cella AC12). 140 Anche nel 2012 per gli stessi due impianti valutati sinteticamente (n. riga 158 «180 FO-48 GORDSS/MESESS P8-P9n» e riga 169 «191 Nutzungsrecht FO-48 GORDSS/MESESS P8-P9n») la partecipante 1 applica erroneamente il WACC non-ridotto di 4.14%. La EICom procede alla correzione applicando il WACC ridotto di 3.14% trattandosi di impianti valutati sinteticamente. 141 Sulla base delle correzioni intervenute a livello dei valori residui storici e sintetici computabili, derivanti dagli ammortamenti (cfr. n. marg. 123 ff.), come pure del WACC applicato (cfr. n. marg. 140) li interessi calcolatori al 31 dicembre 2012 vengono ridotti di - franchi e si assestano a franchi (cfr. Tabella 6, colonna 9) 1 prima del 2004 3.14% 4.14% 2 3 4 dal 2004 WACC 4.14% 5 6 WACC 3.14% 7 8 9 Tabella 6 Interessi calcolatori computabili al 31 dicembre 2012
E. 9.2 Ammortamenti calcolatori sugli attivi immobilizzati
E. 9.2.1 Osservazioni general! 142 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 lettera a LAEI, gli ammortamenti calcolatori sono computabili come costi del capitale. L'articolo 13 capoverso 1 OAEI stabilisce che i gestori di rete fissano in direttive tra- sparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti e parti di impianti. 143 Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 OAEI, gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati a partire dai costi di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. 144 Nel caso di valori storici sono accettati sia gli ammortamenti annui che quelli mensili. Per gli impianti valutati sinteticamente, il mese della messa in esercizio è spesso non noto, ragion per cui di regola vengono effettuati ammortamenti annui. Gli ammortamenti mensili sono tuttavia consentiti se un ge- store di rete conosce e puô dimostrare il mese della messa in esercizio di un impianto (decisione della EICom 212-00004; 212-00005; 212-00008; 212-00017 del 10 aprile 2018, n. marg. 64). Totale In terewi itteraai Varori t+aaw Vabrl raaiFNA Intawai Niimpsl Intereaai cNiwqdorl 4e12 calcotatori atorlol abrbl taioatrlort w Va1aA nafdad alcolatorl su Vabri realdul cedcolatorl w comprdabpl w dkh"i aua COMPMW ooaaaapM wNrl realàul abdd abrl realdul aintetld vatori naidui attivl EICom ACC rfdetto atorlü hW atorki com alMallci NnmoblNmtl AET NE1 SA 22/37
145 La partecipante 1 al procedimento ammortizza gli impianti con ammortamenti annui sulla base dei costi iniziali di acquisto e di costruzione. Per sette impianti messi in servizio a partire dal 01.09.2012, i quali sono stati acquistati dalla partecipante presso la partecipante 2 al procedimento, la partecipante 1 al procedimento fa valere un ammortamento mensile.
E. 9.2.2 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2011 146 La partecipante 1 al procedimento fa valere ammortamenti dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1 a-K 2011 », cella W12). 147 Sulla base delle modifiche legate al calcolo degli ammortamenti di 10 impianti (cfr. n. marg. 119 e 120), gli ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2011 vengono ridotti di - franchi e si assestano a _ franchi (cfr. Tabella 7, colonna 8). I I 4 Dati di base storici I Dati di base sintetici I I 1 ~ i S F 7 R Totale ammat,ameMi AmmortameMi Ammortamenti Totale 2011 caeolatori cakoworiatoricl Ammortamenti calcolatorisintetici Ammortamenti ammortamentl tlichiarati alla dichiarati ana calcolatori storici dichiarati alla calcolatori sintetici calcolatori EICom EICom Correzione computabili EICom Correzione com utabili com tabiii AET NE 1 SA Tabella 7 Ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2011
E. 9.2.3 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2012 148 La partecipante 1 al procedimento fa valere ammortamenti dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «l b-K 2012», cella W12). 149 Nell'anno 2012 la EICom ha modificato gli ammortamenti relativi a 26 impianti: - per 10 impianti, dove vi erano stati degli errori di calcolo, gli importi validi sono rispettivamente di _ franchi (riga 30), _ franchi (riga 34), _ franchi (riga 35), _ franchi (riga 152), - franchi (riga 153), MIOLfranchi (riga 155), - franchi (riga 156), _ franchi (riga 157), M franchi (riga 186) e M franchi (riga 187) (cfr. 119 e 120); - per 4 impianti in costruzione non è possibile far valere alcun ammortamento, perciô l'importo è di 0 franchi per le righe 188, 189, 190 e 191;
- per l'impianto della riga 46 va considerato un ammortamento di - franchi mentre per 4 impianti (righe 78, 80, 81 e 82) non puô essere considerato alcun ammortamento in quanto la loro durata di utilizzazione si è esaurita a fine 2011;
- per 7 impianti la EICom considera l'ammortamento mensile calcolato dalla partecipante 1 al procedimento e fatto valere in deduzione del valore residuo dalla stessa (righe 3, 8, 15, 19, 23, 32, 36). 150 Sulla base delle modifiche sopraccitate, gli ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2012 vengono ridotti di - franchi e si assestano a _ franchi (cfr. Tabella 8, colonna 8). 23/37
1 Dati di base storici 2 3 4 Dati di base sintetici 5 6 7 8 Totale ammortamenti Ammortamenti Ammortamenti Totale Ammortamenti calcolatorisintetici emmortamenti dichiarati Ammortamenti aUa L N20IS2Acakolatoricakolatoristorici dichiarati alla cakotatori storici dichiarati alla ca~olalori sintetici cakolatorl EICom EICom Correzione comabUi combAi
EICom Cortezione ili Tabella 8 Ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2012 10 Costi di avviamento
E. 10 Con e-mail del 28 agosto 2019, alla partecipante 1 al procedimento è stato trasmesso per via elettronica un modulo di rilevamento con relativa guida alla compilazione e un questionario, da rispedire debitamente compilati e firmati alla EICom entro il 4 ottobre 2019 (act. 42). 1
E. 10.1 Osservazioni generali 151 Per costi di avviamento si intendono i costi sorti presso gli ex PRT dal 2005 al 2008 e the non sono stati computati attraverso i corrispettivi per l'utilizzazione della tete. 152 I costi di avviamento sono computabili sempre che si tratti esclusivamente di costi che non sarebbero insorti senza la LAEI. Inoltre, devono essere costi addizionali e non devono essere già stati trasferiti ai consumatori finali attraverso la normale attività (decisione tariffale 2009, n. 4.2.2.4). 153 I costi di avviamento sono stati attivati da alcuni ex PRT e ammortizzati su cinque anni. Altri ex PRT hanno fatto valere un quinto o l'intero importo come costi di esercizio (decisione tariffale 2009, n. 4.2.2.4).
E. 10.2 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2011 154 La partecipante 1 al procedimento non ha fatto valere dei costi di avviamento per l'anno tariffario 2011 (cfr. act. 2, decisione tariffale 2011).
E. 10.3 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2012 155 La partecipante 1 al procedimento non ha fatto valere dei costi di avviamento per l'anno tariffario 2012 (cfr. act. 11, decisione tariffale 2012). 11 Capitale circolante netto (CCN) necessario all'esercizio
E. 11 Con e-mail del 30 settembre 2019, la partecipante 1 al procedimento ha chiesto una proroga del termine per l'invio del modulo di rilevamento e del questionario. II termine è stato esteso fino al 1° novembre 2019 (act. 45).
E. 11.1 Principi 156 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 letters b LAEI, i gestori di tete hanno diritto agli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle yeti. Tali Beni patrimoniali necessari all'esercizio sono costituiti al massimo dal valori residui di acquisto e di costruzione risultanti alla fine dell'anno contabile nonché dal capitale circolante petto (CCN) necessario all'esercizio della tete (art. 13 cpv. 3 Jett. a OAEI). II CCN puô essere rimunerato con il WACC come parte integrante dei beni patrimoniali necessari all'esercizio (art. 13 cpv. 3 Jett. b OAEI). Né la LAEI né l'OAEI contengono uns disposizione più precisa relativa alle parti integranti del CCN necessario all'esercizio della tete. Secondo il parere dei tribunali, non è illega- le the la EICom dia delle precisazioni a riguardo. Peril suo calcolo, la EICom ha sviluppato uns prassi net corso degli anni (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00070 del 12.12.2019, n. marg. 161) the è stata confermata dal tribunali (cfr. tra le altre DTF 138 II 465, consid. 9; sentenze del Tribunate am- ministrativo federate A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.3., A-2222/2012 del 10 matzo 24/37
2014, consid. 7.2, A-8638/2010 del 15 maggio 2015, consid. 8, A-2606/2009 dell'11 novembre 2010, consid. 13). 157 Secondo la prassi della EICom, i costi calcolatori degli attivi immobilizzati regolatori (ammortamento e interessi), i costi di avviamento, i costi di esercizio netti, un eventuale stock (magazzino) dell'anno cor- rispondente, nonché eventuali differenze di copertura computate nelle tariffe costituiscono la base del- la determinazione del CCN (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019,
n. marg. 162; 211-00011 [preced.: 957-08-141] del 3 luglio 2014, n. marg. 24 e 39; decisione della EI- Com 211-00016 [preced.: 957-10-047] del 17 novembre 2016, n. marg. 234). 158 Secondo l'articolo 13 capoverso 3 letters a numero 2 OAEI, la rimunerazione del CCN tiene conto del capitale investito dall'impresa al fine di mantenere sempre una liquidità sufficiente fino al ricevimento dei pagamenti per i suoi servizi the rientrano nel settore di attività regolamentato. II CCN per lo svol- gimento dell'esercizio operativo nel settore regolamentato è pertanto strettamente collegato alla pe- riodicità della fatturazione. II calcolo del CCN tiene pertanto conto di tale periodicità, ovvero il periodo medio di tempo durante il quale un'azienda deve detenere il capitale fino al ricevimento del pagamen- to della fattura (cfr. decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 169). 159 Nella sua prassi corrente nell'ambito della rete di distribuzione per il calcolo del CCN, la EICom tiene quindi conto anche della periodicità della fatturazione (cfr. tra le altre decisioni EICom 211-00011 del 7 luglio 2011, n. marg. 106, 211-00008 del 22 gennaio 2015, n. marg. 201 e segg. e 211-00016 del 19 novembre 2016, n. marg. 235; inoltre sentenza del Tribunale amministrativo Federale A-1344/2015 del 28 giugno 2018, consid. 17.4; ANDRE SPIELMANN, in: Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Mi- chael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [editori], volume I, Berna 2016, art. 15 LAEI, n. marg. 67). Ad esempio, se un gestore di rete fattura ogni due mesi, non deve disporre di liquidità per l'anno intero, ma solo per quei due mesi. In tal caso, il capitale necessario dovrebbe esse- re diviso per 6 (12 mesi diviso 2 mesi). In questo esempio, un sesto del CCN necessario verrebbe ri- munerato con il WACC (decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 170). II Tri- bunale amministrativo federale ha confermato questo metodo di calcolo del capitale netto d'esercizio che si basa sulla periodicità della fatturazione (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.3.2). 160 Negli anni tariffari dal 2009 al 2012, gli ex PRT hanno fatturato alla richiedente un dodicesimo dell'indennizzo annuale atteso per i costi di rete alla fine di ogni mese. La richiedente ha trasferito di volta in volta immediatamente l'importo. In questo modo gli ex PRT hanno ricevuto i mezzi necessari in media quindici giorni dopo aver pagato le proprie fatture. Nelle decisioni tariffali 2009, 2010, 2011 e 2012, la EICom ha quindi stabilito che il CCN degli ex PRT ammonta al massimo ai costi di 15 giorni ovvero a 1/24 dei costi computabili annui (decisione tariffale 2009, p. 39 e seg.; decisione tariffale 2010, n. marg. 197 e segg.; decisione tariffale 2011, n. marg. 129 e segg.; decisione tariffale 2012, n. marg. 152 e segg.). 161 II CCN computabile viene rimunerato con il tasso di interesse valido per l'anno in questione (cfr. n. marg. 132 e 131). Viene rimunerato anche Io stesso interesse sui CCN (cfr. decisione tariffale 2009, pag. 39 e seg.). Tale prassi è stata confermata dal Tribunale federale (DTF 138 II 465, consid. 9).
E. 11.2 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2011 162 La partecipante 1 al procedimento fa valere un interesse sui CCN regolatorio dell'importo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B62). 25/37
163 Le correzioni relative ai costi computabili per l'anno tariffario 2011, in particolare quelle dei costi del capitale (cfr. cap. 9.1.2 e 9.2.2), comportano al 31 dicembre 2011 un interesse per il CCN dell'importo di - franchi, ossia una riduzione di franchi. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 Tabella 9 Interessi sui CCN computabili per l'anno tariffario 2011
E. 11.3 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2012 164 La partecipante 1 al procedimento fa valere un interesse sui CCN regolatorio dell'importo di - franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella C62). i 165 Secondo la prassi della EICom Hel calcolo degli Interessi sui CCN rientrano pure le differenze di copertura computate Helle tariffe (cfr. n. urarg. 157). Un terzo delle coperture in eccesso del 2009 e del 2010 incluse Helle tariffe 2012 hanno un effetto di riduzione dei costi. 166 Le correzioni relative ai costi computabili per l'anno tariffario 2012, in particolare quelle dei coati del capitale (cfr. cap. 9.1.3 e 9.2.3), comportano al 31 dicembre 2012 un interesse per il CCN dell'importo di -franchi, ossia una riduzione di M franchi. 1 2 3 4 5 6 9 10 Tabella 10 Interessi sui CCN computabili per l'anno tariffario 2012 ~ 12 Totale dei costi di esercizio e del capitale effettivi computabili
E. 12 Con e-mail del 31 ottobre 2019, la partecipante 1 al procedimento ha chiesto un'ulteriore proroga del termine. II termine è stato esteso fino all'8 novembre 2019 (act. 50).
E. 12.1 Principi 167 I coati effettivi computabili comprendono i coati di esercizio computabili, i coati del capitale computabili (inclusa la rimunerazione del CCN), nonché i costi di avviamento computabili, sempre the non siano inclusi nei coati di esercizio o del capitale.
E. 12.2 Costi effettivi computabili 2011 168 La partecipante 1 al procedimento fa valere un totale di costi effettivi computabili dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella B13). coati d'esercizro + Rlmunerazbne attivi immoblNzutl 2011 D'dferenudi DiHerenudl +Ammorhmentl . ,InhreaaisulCCN Rimunerazione copertura2009 copsrWra2010 +Stock TotabinteraeN dichiaratialla Costid'eurcizb attivi ; Ammortamentl incWu note GriHe inclwenelbGriFfe +OHferenndl CCN suICCN _ EICom com ufabtll immobilizzati ' computabili Stock 2072 2012 co erWra wm uGbiG com u4bIN AET 1E7 SA Coati d'esercizro + Rimunerazrone attivi immobilizzati 2012 Difbrenze di DNferenzs di + An, mortamenu ftrbresai sui CCN Rimunerezione !, tepertura 2009 coperWra 2070 +Stock ToGkinteresi i dichGrati alG Coati d'eaercim attivi ' Ammormmentl incluse nelb Grille incluse Halle Grille, *Differenxe di CCN sui CCN EICom cram taMYl knmobihzzatl computabili Stock 2072_ _ 2012 coperan com utabile cam uGWN AET NE1 SA 26/37
169 Sulla base delle modifiche effettuate dalla EICom relative ai costi del capitale (cfr. cap. 9.1.2 e 9.2.2) e di conseguenza della rimunerazione del CCN (n. marg. 163), i costi effettivi computabili per il 31 dicembre 2011 vengono ridotti di - franchi e si assestano a - franchi. Calcolo EICom 1 2 3 4 5 Totale costi Interessi 2011 dichiarati alla Costi d'esercizio Ammortamenti 1 (rimunerazione) Totale costi di rete EICom computabili computabili computabili computablii AET NE 1 SA Tabella 11 Totale costi di rete computabili per l'anno tariffario 2011
E. 12.3 Costi effettivi computabili 2012 170 La partecipante 1 al procedimento fa valere un totale di costi effettivi computabili dell'importo di
- franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C13). 171 Sulla base delle modifiche effettuate dalla EICom relative ai costi del capitale (cfr. cap. 9.1.3 e 9.2.3) e di conseguenza della rimunerazione del CCN (n. marg. 166), i costi effettivi computabili per il 31 dicembre 2012 vengono ridotti di _ franchi e si assestano a - franchi. -- - -- - -
- - ----- Calcolo EICom 1 2 3 4 5 2012 Totale costi dichiarati alla EICom Interessi Costi d'esercizio Ammortamenti (rimunerazione) Totale costi di rete computabili computabili computabili computabili AET NE1 SA Tabella 12 Totale costi di rete computabili per l'anno tariffario 2012 13 Calcolo delle differenze di copertura
E. 13 Con e-mail del 12 novembre 2019, la partecipante 1 al procedimento ha inviato il modulo di rilevamento e il questionario debitamente compilati (act. 51).
E. 13.1 Osservazioni generali 172 II corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. II corrispettivo per l'utilizzazione della rete si basa pertanto sui costi. A riguardo, sono determinanti i costi di un esercizio contabile (art. 14 cpv. 1 LAEI in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 OAEI). Le coperture in eccesso ottenute in passato, secondo l'articolo 19 capoverso 2 OAEI, devono essere compensate in futuro mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete. Coerentemente, anche eventuali coperture insufficienti possono essere compensate negli anni successivi (cfr. istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019). Si devono calcolare gli interessi sui saldo delle coperture in eccesso non incluse nelle tariffe. Le coperture insufficienti possono essere compensate e rimunerate mediante un aumento della tariffa per l'utilizzazione della rete. Secondo l'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019, le coperture in eccesso devono essere rimunerate con il WACC (decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 209; decisione tariffale 2012, n. marg. 158). 27/37
173 Le differenze di copertura si verificano quando i ricavi sono superiori o inferiori ai costi effettivi. Possono essere dovute a divari tra i costi effettivi e quelli pianificati, o tra i parametri quantitativi previ- sti e quelli effettivi, o a sentenze dei tribunali e decisioni. II calcolo delle differenze di copertura deve essere effettuato per ogni anno contabile alla sua conclusione, per 12 mesi. Per calcolare le differenze di copertura per l'utilizzazione della rete in un determinato anno, i costi effettivi vengono comparati ai ricavi effettivi alla fine di quell'anno contabile (cfr. istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 nonché relativo «Formulario Differenze di copertura», registro «Differenze copertura rete»; decisione tariffale 2012, n. marg. 158, 160, 165, 206 e 214; decisione della EICom 212-00004/212-00005/212- 00008/212-00017 del 10 aprile 2018, n. marg. 127 und 133). II modello seguito dalla EICom per il cal- colo delle differenze di copertura è stato già più volte appoggiato dai tribunali (cfr. sentenza del Tribu- nale Federale 2C_1076/2014 del 4 giugno 2015, consid. 3.2 e 4; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.1.2 ultima sezione; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 5.1; decisione della EICom 25- 00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 186). 174 Nella rete di trasporto le imprese hanno dichiarato i propri costi alla richiedente. Quest'ultima ha calcolato le tariffe e ha indennizzato le imprese per i loro costi con i corrispettivi conseguiti dalle tariffe (cfr. tra le altre decisione della EICom 212-00017 del 20 ottobre 2016, n. marg. 99). Pertanto i ricavi effettivi degli ex PRT per gli anni 2011 e 2012 corrispondono di regola all'importo che la richiedente ha versato loro sulla base delle decisioni tariffali 2011 e 2012. 175 Tali ricavi effettivi sono confrontati con i costi effettivi computabili calcolati precedentemente al capitolo
12. La differenza tra questi due valori è la differenza di copertura per l'anno tariffario in questione.
E. 13.2 Differenze di copertura per Panno tariffario 2011 176 La partecipante 1 al procedimento fa valere una copertura insufficiente dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella B17). 177 La partecipante 1 al procedimento dichiara per l'anno tariffario 2011 come proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della rete un importo di - franchi, il quale corrisponde alla somma dei costi di esercizio e dei costi del capitale sanciti nella decisione tariffale 2011 (decisione tariffale 2011, tabella 8, colonna 10). Questo importo rappresenta il totale dei ricavi, dato che non vengono dichiarati altri importi (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella 66). 178 1 ricavi da considerare per il calcolo regolatorio della differenza di copertura dell'anno tariffario 2011 corrispondono ai costi di rete computabili di - franchi indicati nella decisione tariffale 2011 (decisione tariffale 2011, tabella 8, colonna 10). Tale importo è stato pagato dalla richiedente nel 2011 (act. 64, tabella Excel pagamenti DC). 179 1 costi computabili rilevanti per il calcolo della differenza di copertura 2011 ammontano a - franchi (cfr. n. marg. 169, Tabella 11, cotonna 5). 180 1 ricavi regolatori rilevanti ammontano a - franchi (cfr. n. marg. 177). 181 La copertura in eccesso di _ franchi indicata dalla partecipante come altre differenze di copertura (cfr. Tabella 13) non viene considerata. Secondo la partecipante 1 al procedimento si tratta delle differenze di copertura registrate nel proprio conto annuale civilistico (act. 60). La EICom terrà conto dei valori effettivi relativi alla copertura in eccesso sanciti nella decisione tariffale 2011 in un se- condo tempo, ossia al momento della rimunerazione delle differenze di copertura (cfr. capitolo 14). 182 Per l'anno tariffario 2011, i ricavi al netto dei costi computabili generano una copertura insufficiente di _ franchi (cfr. Tabella 13). 28/37
2011 voce dichiarato com utabile Proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della RT 1l3 della differenza di copertura 2009 1/3 della differenza di copertura 2010 Altri proventi RT Totale proventi 1 ricavi RT Costi del capitale Costi d'esercizio Interessi CCN Costi totali DC - copertura in eccesso /+ copertura insufficiente Differenze di copertura rete di tras orto Tabella 13 Differenze di copertura computabili per l'anno tariffario 2011
E. 13.3 Differenze di copertura per l'anno tariffario 2012 183 La partecipante 1 al procedimento fa valere una copertura in eccesso dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C17). 184 La partecipante 1 al procedimento dichiara per l'anno tariffario 2012 come proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della rete un importo di _ franchi, il quale corrisponde alla somma dei costi di esercizio e dei costi del capitale, nonché di un terzo della differenza copertura 2009 e di un terzo della differenza di copertura 2010 sanciti nella decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, colonna 10). Questo importo rappresenta il totale dei ricavi, dato che non vengono dichiarati altri im- porti (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C6). 185 1 ricavi da considerare per il calcolo regolatorio della differenza di copertura dell'anno tariffario 2012 corrispondono ai costi di rete computabili di - franchi indicati nella decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, cotonna 10). Tale importo è stato pagato dalla richiedente nel 2012 (act. 64, tabella Excel pagamenti DC). Nei costi computabili sanciti nella decisione tariffale 2012 sono inclusi un terzo delle differenze di copertura 2009 e 2010, le quali sono state calcolate, rimunerate e decise nell'ambito della decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, colonne 8 e 9). Per il calcolo delle differenze di copertura dell'anno tariffale 2012, la quota delle differenze di copertura 2009 e 2010 inclusa nei ricavi verrà sottratta o aggiunta a dipendenza del fatto che si tratti di una co- pertura in eccesso o di una copertura insufficiente. Nel caso della partecipante 1 al procedimento, ciô significa che un terzo della copertura in eccesso 2009, ossia _ franchi, e un terzo della copertu- ra in eccesso 2010, ossia - franchi, sarà aggiunto ai ricavi (cfr. Tabella 14). 186 1 costi computabili rilevanti per il calcolo della differenza di copertura 2012 ammontano a - franchi (cfr. n. marg. 171; Tabella 12, colonna 5). 187 1 ricavi regolatori rilevanti ammontano a - franchi (cfr. Tabella 14) 188 La copertura in eccesso di _ franchi indicata dalla partecipante come altre differenze di copertura (cfr. Tabella 14) non viene considerata. Secondo la partecipante 1 al procedimento si tratta delle differenze di copertura registrate nel proprio conto annuale civilistico (act. 60). La EICom terrà conto dei valori effettivi relativi alla copertura in eccesso sanciti nella decisione tariffale 2012 in un se- condo tempo, ossia al momento della rimunerazione delle differenze di copertura (cfr. capitolo 14). 29/37
189 Per l'anno tariffario 2012, i ricavi al netto dei costi computabili generano una copertura insufficiente di
- franchi (cfr. Tabella 14). 2012 voce dich Proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della RT 1/3 della differenza di copertura 2009 1/3 della differenza di copertura 2010 Altri proventi RT Totale proventi / ricavi RT Costi del capitale Costi d'esercizio Interessi CCN Costi totati DC - copertura in eccesso / + copertura insufficiente Differenze di copertura rete di trasporto Tabella 14 Differenze di copertura computabili per l'anno tariffario 2012 14 Indennizzo e rimunerazione delle differenze di copertura
E. 14 Con scritto del 17 dicembre 2019, alla partecipante 1 al procedimento è stato chiesto di rispondere ad alcune domande supplementari (act. 53). Con e-mail e lettera del 22 gennaio 2020, alla partecipante 1 viene imposto un termine suppletorio per l'inoltro delle risposte al 31 gennaio 2020 (act. 54).
E. 14.1 Indennizzo 190 Nella sua presa di posizione sulla bozza di decisione, la richiedente ha chiesto che i numeri 6 e 7 del dispositivo siano modificati in modo che il saldo finale della differenza di copertura, compresi gli interessi, deciso dalla EICom non sia pagato dalla partecipante 1 al procedimento, ma possa essere versato direttamente alla richiedente dalla conferente in natura (cioè dalla partecipante 2 al
procedimento) (act. 91, n. marg. 5 e segg.). 191 La richiedente motiva la sua richiesta affermando che, prima della fusione della società di rete con la richiedente, sarebbero già stati pendenti i procedimenti per determinare le differenze di copertura del 2011 e del 2012 per I'utilizzazione della rete al livello di rete 1. Le parti in causa erano la società di rete e la società madre nella sua funzione di conferente in natura (nel caso di altri conferenti in natura, in alcuni casi solo la rispettiva società di rete era parte in causa). Con la fusione della società di rete con la richiedente, la società di rete avrebbe cessato di esistere, con il rischio che i procedimenti pendenti venissero stralciati come privi di oggetto. Pertanto, prima della fusione e al fine di salvaguardare i diritti procedurali della partecipante 2 al procedimento, la partecipante 1 al procedimento sarebbe stata scorporata dalla società di rete. La partecipante 1 al procedimento sarebbe una società puramente «procedurale» con risorse minime. In qualità di ex proprietaria della rete di trasporto trasferita alla richiedente, la partecipante 2 al procedimento sarebbe avente diritto economico dell'esito del procedimento. Di conseguenza, avrebbe anche diritto ai pagamenti derivanti dal trasferimento rispettivamente sarebbe obbligata ad effettuare tali pagamenti. Inoltre, la differenza tra l'avente diritto formale e I'avente diritto economico esisterebbe solo in caso di «share deals», poiché solo in questi casi i conferenti in natura avrebbero scorporato le attività della rete di trasporto ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 LAEI. Questo problema non esisterebbe nel caso di «asset deals». In questi casi, i pagamenti andrebbero direttamente alla conferente in natura in qualità di avente diritto economico. Ciô dimostrerebbe che il flusso di pagamento «errato» sia dovuto esclusivamente al trasferimento della rete di trasporto tramite un'operazione «share deal» e la relativa scissione della 30/37
società «procedurale». Tuttavia, la diversa gestione del flusso di pagamento non dovrebbe dipendere dal modo di trasferimento della rete di trasporto. 192 II pagamento del saldo della differenza di copertura e degli interessi sarebbe sempre effettuato alla o dalla conferente in natura (cioè alla o dalla partecipante 2 al procedimento). Le parti al procedimento avrebbero tenuto conto di questo fatto anche nel «Sacheinlagevertrag». La richiedente e la partecipante 2 al procedimento, nel suo ruolo di precedente società madre dell'originaria società di rete, avrebbero concordato nel «Sacheinlagevertrag» che, se la partecipante 1 0 2 al procedimento avesse potuto richiedere successivamente, sulla base di una decisione entrata in giudicato, costi per l'utilizzazione della rete imputabili più elevati per un anno tariffario, la richiedente avrebbe trasferito la corrispondente differenza alla partecipante 2 al procedimento. Lo stesso varrebbe naturalmente anche nel caso inverso, ossia se la partecipante 1 0 2 al procedimento dovesse pagare, sulla base di una decisione entrata in giudicato, un indennizzo alla richiedente. II mantenimento degli attuali numeri 6 e 7 del dispositivo comporterebbe costi di gestione aggiuntivi per le parti (act. 91, n. marg. 7 e segg.). 193 Anche la partecipante 2 al procedimento chiede che i pagamenti di cui alle cifre 6 e 7 del dispositivo della bozza di decisione vengano attribuiti alla partecipante 2 al procedimento anziché alla partecipante 1 al procedimento. Ciô terrebbe conto dei meccanismi di indennizzo previsti nel contratto di cessione tra la richiedente e la partecipante 1 al procedimento ed eviterebbe la formalizzazione di un accordo modificativo del «Sacheinlagevertrag» (act. 92, ch. 2). 194 Come giustamente sostiene la richiedente, nella fattispecie legittimazione economica e giuridica non corrispondono. La partecipante 1 al procedimento, in qualità di successore nel diritto dell'originaria AET NE1 SA, è la parte avente diritto alla rispettivamente la parte legalmente debitrice della differenza di copertura (cfr. Rz.36 e seg.). Secondo la richiedente, la richiedente e la partecipante 2 al procedimento hanno concordato nel «Sacheinlagevertrag» che la ricorrente avrebbe trasferito un'eventuale differenza di copertura direttamente alla partecipante 2 al procedimento. II «Sacheinlagevertrag» è un accordo di diritto privato tra la partecipante 2 al procedimento e la richiedente. Tuttavia, la partecipante 1 al procedimento non è parte di questo «Sacheinlagevertrag». 195 La EICom non è in possesso di una cessione di crediti (art. 164 e segg. della legge federale di complemento del Codice civile svizzero [libro quinto: Diritto delle obbligazioni] del 30 marzo 1911 [CO; RS 220]) da parte della partecipante 1 al procedimento alla partecipante 2 al procedimento (in caso di copertura insufficiente) o di un'assunzione di debiti (art. 175 e segg. CO) da parte della partecipante 2 al procedimento nei confronti della partecipante 1 al procedimento (in caso di copertura in eccesso). Tuttavia, solo con una disposizione contrattuale di questo tipo potrebbe giustificarsi il diritto della partecipante 2 al procedimento sulla differenza di copertura rispettivamente l'obbligo di compensare una copertura in eccesso. La EICom non vede pertanto alcuna base giuridica che giustifichi il 1 pagamento della copertura insufficiente alla partecipante 2 al procedimento, né l'obbligo della partecipante 2 al procedimento di pagare alla richiedente una copertura in eccesso. Anche l'argomento addotto dalla richiedente secondo cui i flussi di pagamento non dovrebbero dipendere dal tipo di trasferimento della rete di trasporto non è valido: nella fattispecie, il fattore decisivo è quale parte sia legalmente legittimata rispettivamente obbligata in merito alla differenza di copertura da determinare. II flusso di pagamento è quindi sempre tra la richiedente e la parte legalmente legittimata rispettivamente obbligata. II tipo di trasferimento, invece, è stato concordato contrattualmente tra le parti. Quest'ultime avevano e avrebbero tuttora la possibilità di modificare contrattualmente le legittimazioni relative alla differenza di copertura. Relativi accordi nell'ambito degli «share dea/s» non sono stati presentati alla EICom. 196 La richiesta della richiedente e della partecipante 2 al procedimento deve pertanto essere respinta. Creditore rispettivamente debitore della differenza di copertura da determinare nel presente procedimento è quindi la partecipante 1 al procedimento. Le parti sono libere di regolare i flussi di pagamento in modo diverso contrattualmente. 31/37
E. 14.2 Rimunerazione 197 II presente procedimento ha come oggetto il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 della partecipante 1 al procedimento. La partecipante 1 al procedimento è nata dalla scissione dalla AET NE1 SA originaria (cfr. n. marg. 36) ed esiste tuttora. Secondo il registro del commercio il suo scopo è l'acquisizione nonché l'esecuzione di crediti e richieste da o in relazione a sistemi per la trasmissione di energia elettrica. La partecipante 1 al procedimento deve quindi indennizzare e rimunerare la coper- tura in eccesso alla richiedente. 198 Nella decisione tariffale 2012 sono state calcolate e decise le differenze di copertura nonché gli interessi per gli anni 2009 e 2010 (decisione tariffale 2012, tabelle 7A e 7B). Le coperture insufficienti sono state rimunerate, mentre sulle coperture in eccesso, in via del tutto eccezionale, non sono stati calcolati gli interessi. Un terzo di queste differenze di copertura è stato attribuito all'anno tariffale 2012 e pagato alla partecipante 1 al procedimento dalla richiedente nell'ambito dei costi di rete dell'anno ta- riffale 2012 (cfr. n. marg. 185). Due terzi delle differenze di copertura 2009 e 2010 sono invece stati dichiarati come saldo degli anni successivi e non sono stati saldati insieme ai costi di rete 2012 (deci- sione tariffale 2012, tabella 7A, colonna 18 e tabella 7B, colonna 21). 199 Nella presente decisione, dopo il calcolo degli interessi sul saldo totale 2012 sono stati aggiunti i due terzi delle differenze di copertura 2009 e 2010, i quali sono già stati rimunerati in base al WACC dell'anno 2012 (Tabella 15, riga «2012 dopo rimunerazione»). II totale rappresenta il saldo riportato per il 2013. 200 Nell'ambito dell'aumento del capitale del 10 dicembre 2012 la richiedente ha ripreso dalla partecipante 2 al procedimento l'integralità delle azioni della partecipante 1 al procedimento sulla base del contratto di conferimento in natura del 26 novembre 2012 (cfr. art. 22 statuti Swissgrid). Sono state egualmente riprese differenze di copertura (cfr. rapporto di gestione 2013 della richiedente, pag. 65). Nel 2013 gli impianti ripresi sono stati rivalutati (cosiddetta «Bewertungsanpassung 1»; cfr. rapporto di gestione della richiedente 2013, pagg. 42 e 91). 201 Già nel 2013 la richiedente ha pagato alla partecipante 2 al procedimento sia i 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2010 disposti dalla EICom nella decisione tariffale 2012 come saldo per gli anni suc- cessivi (cfr. colonne intitolate «Saldo Folgejahre» della tabella 7A, colonna 18 e della tabella 7B, co- lonna 21 della decisione tariffale 2012), sia le differenze di copertura provvisorie 2011 e 2012 (act. 64, tabella Excel pagamenti DC). L'indennizzo pagato dalla richiedente alla partecipante 2 al procedimen- to sulla base della «Bewertungsanpassung 1» tiene quindi conto di una copertura insufficiente di -franchi (act. 64, tabella Excel pagamenti DC). 202 La partecipante 1 al procedimento dichiara che le differenze di copertua 2011 e 2012 erano iscritte nel proprio bilancio di trasferimento, rispettivamente nel bilancio alla base della valutazione al 31.12.2012 e quindi di fatto versate dalla richiedente alla partecipante 2 al procedimento in forma del prezzo di trasferimento del capitale azionario della partecipante 1 al procedimento. La controprestazione è stata ricevuta dalla partecipante 2 al procedimento in due momenti: all'esecuzione della cessione della partecipante 1 al procedimento, perfezionata nel gennaio 2013, e nel contesto della «Bewertungsan- passung 1», avvenuta nell'ottobre 2013 (act. 66 e 68, risposte 9 e 10). Per i suoi calcoli la EICom si basa sui giustificativi a sua disposizione e quindi sull'importo di - franchi pagato dalla richiedente alla partecipante 2 al procedimento (act. 64, tabella Excel pagamenti DC) e presente nel rapporto IFBC (act. 66). 203 La copertura in eccesso della partecipante 1 al procedimento prima della rimunerazione ammonta percià a _ franchi (2/3 copertura in eccesso 2009 di _ franchi inclusi interessi, più 2/3 copertura in eccesso 2010 di _ franchi inclusi interessi, meno differenze di copertura 2011 e 32/37
2012 attualmente decise di - franehi in totale, piu il pagamento della riehiedente nell'anno 2013 di -franehi; efr. Tabella 15). 204 Seeondo l'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 (incluso allegato «Formulario Differenze di eopertura», registro «Differenze eopertura rete», riga 54), l'anno di riferimento determinante per il WACC applieabile non e l'anno tariffario in eui e stata rilevata la differenza di eopertura (t), ma il primo anno in eui essa pu6 essere inclusa nella tariffa (t+2). Queste metodo per il ealeolo degli interessi e stato eonfermato dal Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 2C_ 1076/2014 del 4 giugno 2015, eonsid. 4; deeisione della EICom 25-00070 del 12 dieembre 2019, n. marg. 193 e segg.). Gli in teressi sono dovuti fino al rimborso della relativa differenza da parte della riehiedente. 2012 Dllf-dl ooporllm1 -- {+ copertura In _,_ Tabella 15 Seguito delle differenze di eopertura eonsiderando il versamento della riehiedente nel 2013 205 Le differenze di eopertura sono eonsiderate per un anno tariffale eompleto. L'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 sulle differenze di eopertura degli anni preeedenti prevede ehe le differenze di eopertura debbano essere ealeolate per ogni esereizio eontabile. L'importo da saldare in un eserei zio eontabile viene preso in eonsiderazione nel ealeolo dei eosti dell'esereizio eontabile di due anni dopo. 206 II ealeolo degli interessi fino al 2019 eompreso e riportato nella Tabella 15. Poiehe il WACC per il 2022 non e aneora noto, attualmente gli interessi per il 2020 non possono essere ealeolati. Supponendo ehe la partecipante 1 al proeedimento paghi la differenza nel 2021, dopo ehe la presente decisione passer.3 in giudieato, gli interessi sulle differenze di eopertura a favore della parteeipante 1 al proeedimento ammontano a - franehi (efr. Tabella 15) piu gli interessi per il 2020, ehe devono essere ealeolati utilizzando il WACC per il 2022, ehe non e aneora noto. Se la differenza di - franehi, piu gli interessi per il 2020, dovesse essere rimborsata dalla parteeipante 1 al proeedimento alla riehiedente in un momento sueeessivo, la riehiedente avrebbe diritto a degli interessi supplementari - ehe andrebbero a ridurre l'ammontare totale degli interessi ealeolatori a favore della parteeipante 1 al proeedimento - ai sensi dell' istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 rispettivamente al ealeolo di eui alla Tabella 15, in ogni easo relativi ad anni interi (nessun interesse durante l'anno; interessi fino al 31 dieembre dell'anno preeedente il pagamento). In altre parole si arri va ad una riduzione degli interessi da sottrarre dalla eopertura in eeeesso, in quanto gli interessi matu rati fino a fine 2012 sulla eopertura insuffieiente della parteeipante 1 al proeedimento disponibile a fine 2012 sono eompensati da minori interessi sulla eopertura in eeeesso disponibile a partire dalla fine del 2013. 207 Gli interessi ealeolatori maturati fino al 31 dieembre 2019 di - franehi ehe la riehiedente dovra pagare ridueono la eopertura in eeeesso della parteeipante 1 al proeedimento. La eopertura in eeeesso di franehi alla fine del 2013 prima della rimunerazione nel 2013 (efr. n. marg. 203), si riduee a franehi al 31 dieembre 2019 a eausa degli interessi sulle differenze di eopertura (efr. Tabella 15). 33/37
208 II credito della richiedente nei confronti della partecipante 1 al procedimento diventa esigibile nel momento in cui la presente decisione passa in giudicato. La richiedente deve includere questi ricavi nelle future tariffe della rete di trasmissione in base al pagamento effettivamente ricevuto. 209 Nella sua presa di posizione sulla bozza di decisione la richiedente chiede che al numero 7 del dispositivo sia visibile anche il pagamento netto alla fine del 2019 che risulta dal saldo delle differenze di copertura e dagli interessi. Ciô concretizzerebbe i diritti e gli obblighi risultanti dalla decisione e contribuirebbe alla sicurezza giuridica (act. 91, n. marg. 3 e seg.). 210 Come da rich iesta, il pagamento netto alla fine del 2019 risulta al numero 7 del dispositivo. 15 Parere del Sorvegliante dei prezzi 211 La EICom ha trasmesso per parere la bozza della decisione al Sorvegliante dei prezzi sulla base dell'articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20), nonché dell'articolo 3 del Regolamento interno della Commissione dell'energia elettrica del 12 settembre 2007 (RS 734.74) (act. 82). Con scritto del 26 novembre 2020, il Sorvegliante dei prezzi ha presentato il suo parere (act. 86). 212 Nel suo parere sulla bozza di decisione, il Sorvegliante dei prezzi ha affermato che dal punto di vista normativo creare certezza del diritto è un fatto senz'altro positivo. Con la definizione del valore di rete regolatorio del livello 1, la EICom crea la base per disciplinare in modo esaustivo gli obblighi reciproci tra la richiedente e i partecipanti al procedimento. Non giustifica una nuova prassi di valutazione per i casi futuri. Per questi motivi il Sorvegliante dei prezzi ha rinunciato ad approfondire l'argomento, a richiedere ulteriore documentazione nonché a formulare una raccomandazione formale ai sensi dell'articolo 15 LSPr (act. 86). 16 Emolumenti 213 La EICom riscuote emolumenti per decisioni in merito all'approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAS, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel set- tore dell'energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi all'ora, a seconda della funzione del personale the esegue il lavoro (art. 3 OE-En). 214 Per la presente decisione sono considerate le se uenti aliquote: j ore computabili a un'aliquota di 250 franchi l'ora (importo risultante: franchi), 1 ore computabili a un'aliquota di 230 franchi l'ora (importo risultante: -franchi) e Mre computabili a un'aliquota di 200 franchi l'ora (importo risul- tante: _ franchi). Ne consegue un emolumento totale di _ franchi. 215 Chi occasiona una decisione deve pagare un emolumento (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv.1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). La richiedente ha presentato una domanda di verifica dei costi e dei ricavi 2011 di- chiarati dalle società di rete per l'utilizzazione del livello di rete 1 e una domanda di verifica dei costi e dei ricavi 2012 dichiarati dalle società di rete per l'utilizzazione del livello di rete 1. Ha quindi occasio- nato la presente decisione e deve assumersi la totalità delle spese procedurali. 34/37
III Decisione Sulla base di quanto considerato, si decide: 1. 1 costi effettivi computabili per l'utilizzazione del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2011 di AET NE1 SA ammontano a - franchi. 2. 1 costi effettivi computabili per l'utilizzazione del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2012 di AET NE1 SA ammontano a - franchi. 3. 1 valori residui regolatori computabili al 31 dicembre 2012 degli impianti della rete di trasporto di AET NE1 SA ammontano a - franchi. 4. La differenza di copertura per l'anno tariffario 2011 basata sui valori effettivi 2011 per gli impian- ti della rete di trasporto di AET NE1 SA ammonta a _ franchi (copertura insufficiente). 5. La differenza di copertura per l'anno tariffario 2012 basata sui valori effettivi 2012 per gli impian- ti della rete di trasporto di AET NE1 SA ammonta a - franchi (copertura insufficiente). 6. II saldo delle differenze di copertura che AET NE1 SA deve versare a Swissgrid SA, tenendo conto del pagamento effettuato da quest'ultima nel 2013 (prima degli interessi 2013), ammonta a _ franchi. 7. Fino al 31 dicembre 2019 gli interessi dovuti da Swissgrid SA a AET NE1 SA ammontano a _ franchi e portano ad una riduzione del saldo delle differenze di copertura secondo il nu- mero 6 del dispositivo. II saldo delle differenze di copertura, interessi inclusi, al 31 dicembre 2019 dovuto da AET NE1 SA a Swissgrid SA ammonta a _ franchi. Gli interessi per il 2020 ed eventuali anni successivi devono essere calcolati secondo la Tabella 15 e mantenuti in relazione agli anni interi (nessun interesse nel corso dell'anno). 8. L'indennizzo di cui ai numeri 6 e 7 del dispositivo diventa esigibile con il passaggio in giudicato della presente decisione. Swissgrid SA deve includere questi ricavi nelle future tariffe della rete di trasporto in base al pagamento effettivamente ricevuto. 9. La richiesta da parte di Swissgrid SA di un invio del modulo di rilevamento finale in formato elettronico congiuntamente alla notifica della presente decisione viene respinta.
10. Gli emolumenti per la presente decisione ammontano a _ franchi e sono a carico di Swis- sgrid SA. La fattura sarà inviata dopo che la presente decisione sarà passata in giudicato.
11. La decisione è notificata a Swissgrid SA, a AET NE1 SA e a Azienda elettrica ticinese con lettera raccomandata. Berna, 12.01.2021 35/37
Commissione federale dell'energia elettrica EICom Werner Luginbühl Renato Tami Presidente Direttore Invio: Da notificare mediante lettera raccomandata:
- Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau
- AET NE1 SA, c/o Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau
- Azienda elettrica ticinese, EI Stradûn 74, 6513 Monte Carasso Alleqati:
- Tabelle Copia:
- Sorveglianza dei prezzi, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna 36/37
IV Rimedi giuridici Contro questa decisione pud essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. II ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo (art. 50 PA, art. 23 LAD). 1 termini non decorrono: a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso; C) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 22a PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma dei ricorrente o del suo rappresentante legale. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e, per quanto disponibili, i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). 37/37
E. 15 Con e-mail del 31 gennaio 2020, la partecipante 1 al procedimento ha chiesto un'ulteriore proroga del termine. II termine è stato esteso fino al 10 febbraio 2020 aggiungendo ancora due domande (act. 56 e 57).
E. 16 La partecipante 1 al procedimento ha risposto alle domande con e-mail del 10 febbraio 2020 (act. 58).
E. 17 Con e-mail del 4 marzo 2020 è stato chiesto alla partecipante 1 al procedimento di rispondere alle domande inevase della lettera del 17 dicembre 2019 (act. 59).
E. 18 Con e-mail dell'11 marzo 2020, la partecipante 1 al procedimento ha trasmesso le risposte (act. 60). F.
E. 19 Con scritti del 16 giugno 2020 alla richiedente e alla partecipante 1 al procedimento è stato chiesto di rispondere ad ulteriori domande (act. 61 e 62). Le risposte sono state inoltrate con lettere ed e-mail del 7 luglio 2020 da parte della richiedente (act. 64) e del 17 luglio 2020, nonché del 22 luglio 2020 da parte della partecipante 1 al procedimento (act. 66 e 68). 5/37
E. 20 Con scambio di e-mail del 3 e del 12 agosto 2020 sono stati richiesti e forniti chiarimenti sugli impianti presi in affitto dalla partecipante 1 al procedimento presso la partecipante 2 al procedimento (act. 70 e 71).
E. 21 Con scambio di e-mail del 25 agosto e dell'8 settembre 2020, nonché del 25 e del 30 settembre 2020, sono stati richiesti e forniti chiarimenti sul conto economico (act. 72-76). G.
E. 22 Con scritto dell'11 novembre 2020, alle parti coinvolte nel procedimento è stata inviata per presa di posizione una bozza della decisione (act. 81). Il 1° dicembre 2020 è avvenuto uno scambio telefonico tra la ST EICom e la partecipante 2 al procedimento in merito alla bozza della decisione durante il quale non sono stati discussi contenuti della stessa (act. 87). Con scritti del 9 dicembre 2020 (act. 91) e del 10 dicembre 2020 (act. 92), le parti hanno inoltrato le loro prese di posizione.
E. 23 La partecipante 2 al procedimento si dichiara d'accordo con la determinazione degli importi come esposti nel dispositivo della bozza di decisione (act. 92, ch. 1), chiede perô che il dispositivo venga modificato in modo che i pagamenti di cui alle cifre 6 e 7 del dispositivo della bozza di decisione vengano attribuiti alla partecipante 2 al procedimento anziché alla partecipante 1 al procedimento. Ciô terrebbe conto dei meccanismi di indennizzo previsti nel contratto di cessione tra la richiedente e la partecipante 1 al procedimento ed eviterebbe la formalizzazione di un accordo modificativo del «Sacheinlagevertrag» (act. 92, ch. 2).
E. 24 La richiedente chiede che al numero 7 del dispositivo sia visibile anche il pagamento netto alla fine del 2019 che risulta dal saldo delle differenze di copertura e degli interessi. Ciô concretizzerebbe i diritti e gli obblighi risultanti dalla decisione e contribuirebbe alla sicurezza giuridica (act. 91, n. marg. 3 e seg.). Inoltre la richiedente chiede che il numero 6 del dispositivo venga modificato in modo tale che l'eccesso di copertura stabilito dalla EICom sia pagato direttamente dalla partecipante 2 al procedi- mento alla richiedente (act. 91, n. marg. 5 e segg.). Infine la richiedente chiede l'invio in formato elet- tronico del modulo di rilevamento finale che sta alla base dei calcoli della decisione congiuntamente alla notifica della presente decisione (act. 91, n. marg. 11 e segg.).
E. 25 Le prese di posizione sono state trasmesse alle altre parti l'11 dicembre 2020 (act. 93 e 94) e il 14 dicembre 2020 (act. 96 e 97). H.
E. 26 Con scritto dell'11 novembre 2020, la bozza della decisione è stata trasmessa per parere al Sorvegliante dei prezzi (act. 82).
E. 27 Con scritto del 26 novembre 2020, il Sorvegliante dei prezzi ha presentato il suo parere sulla bozza della decisione dell'11 novembre 2020 (act. 86).
E. 28 La presa di posizione è stata trasmessa alle parti il 1 ° dicembre 2020 (act. 88-90).
E. 29 Se necessario, nei seguenti considerandi si ritornerà sulle particolarità della fattispecie nonché sui menzionati scritti e prese di posizione. 6137
II Considerandi 1 Competenza
E. 30 Secondo l'articolo 22 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), la EICom vigila sul rispetto della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione. La EICom è competente in particolare per verificare in caso di controversia e d'ufficio i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete (art. 22 cpv. 2 lett. a e b LAEI).
E. 31 La legislazione in materia di approvvigionamento elettrico (LAEI e ordinanza 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico [OAEI; RS 734.71]) contiene varie disposizioni relative alla composizione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14 e 15 LAEI; art. 12-19 OAEI).
E. 32 Per calcolare le differenze di copertura, i ricavi di un anno tariffario vengono confrontati con i costi effettivi dell'anno in questione. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 e il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono effettuati nell'ambito del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. La presente decisione riguarda pertanto ambiti centrali della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico.
E. 33 Alla EICom compete pertanto l'emanazione della presente decisione. La decisione è emanata su richiesta della richiedente (cfr. n. marg. 1 e 4). 2 Parti, diritto di audizione, segreti di affari
E. 34 Secondo l'articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione.
E. 35 La richiedente ha presentato alla EICom una richiesta di emanazione di una decisione. È quindi la destinataria materiale della decisione, nonché parte conformemente all'articolo 6 PA.
E. 36 Nei procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012 la richiedente e il predecessore della partecipante 1 al procedimento sono state coinvolte come parti. La AET NE1 SA originaria oggi non esiste più. Con iscrizione nel registro giornaliero del registro di commercio del 15 gennaio 2013, la società ha spostato la sua sede a Laufenburg con domicilio presso la richiedente. Con iscrizione nel registro giornaliero del 25 giugno 2013, ha cambiato il suo nome in AET Grid SA e ha scisso le sue attività attribuendone una parte alla nuova società AET NE1 SA, costituita lo stesso giorno. Alla neo-costituita AET NE1 SA sono stati trasferiti in particolare una pretesa non valutabile, presentata dall'originaria AET NE1 SA, di riconoscimento di un importo stimabile come valore residuo degli impianti valutati sinteticamente nell'anno tariffario 2012, nonché i costi del capitale computabili the ne risultano. Con iscrizione nel registro giornaliero del 28 giugno 2013, gli attivi e i passivi restanti della AET Grid SA sono passati alla richiedente mediante fusione con cui è stata cessata l'originaria AET NE1 SA (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2518/2012 del 7 gennaio 2014, consid. 1.3.1.). II trasferimento della rete di trasporto ai sensi dell'articolo 33 capoverso 4 LAEI non costituisce nessuna sostituzione di parte, poiché una separazione di cui alla legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione, LFus; t 7/37
RS 221.301) costituisce una successione a titolo universale. La nuova società AET NE1 SA, che ha ripreso le contestate pretese, puô quindi proseguire il procedimento (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2518/2012 del 7 gennaio 2014, consid. 1.3.2).
E. 37 La partecipante 1 al procedimento in qualità di successore nel diritto della società originaria AET NE1 SA è stata coinvolta come parte nei procedimenti di prima istanza dinanzi alla EICom. Nel presente procedimento vengono calcolati i valori effettivi 2011 e 2012 e le differenze di copertura 2011 e 2012 a cui ha diritto rispettivamente che deve la partecipante 1 al procedimento. 1 diritti e gli obblighi della partecipante 1 al procedimento dipendono direttamente dall'esito di questo procedimento. Anche la partecipante 1 al procedimento costituisce pertanto una parte conformemente all'articolo 6 PA.
E. 38 Qualità di parte ha inoltre la partecipante 2 al procedimento nel suo ruolo di precedente società madre dell'originaria AET NE1 SA.
E. 39 Nel presente procedimento, alle parti è stata data la possibilità di prendere posizione. Con scritto dell'11 novembre 2020, la bozza della decisione è stata trasmessa a tale scopo alle parti (act. 81). Le richieste avanzate dalle parti e le motivazioni addotte sono trattate nella valutazione materiale. In tal modo è garantito il diritto delle parti di essere sentite (art. 29 PA).
E. 40 La richiedente chiede l'invio del modulo di rilevamento finale the sta alla base dei calcoli nella decisione in formato elettronico congiuntamente alla notifica della presente decisione. Questa richie- sta viene motivata con la necessità imperativa della richiedente di disporre del modulo di rilevamento per l'implementazione corretta delle prescrizioni risultanti dalla legislazione in materia di approvvigio- namento elettrico. Inoltre il modulo di rilevamento finale rispettivamente i valori ivi contenuti sarebbero necessari per la «Bewertungsanpassung 2» (act. 91, n. marg. 11 e segg.).
E. 41 II modulo di rilevamento è stato utilizzato dalla ST EICom come strumento di lavoro. La consegna di questo modulo à concepibile, ma il modulo va ripulito di tutti i commenti e gli appunti interni, il the richiede un certo dispendio. Tuttavia, la consegna del modulo di rilevamento cos! ripulito non è necessaria per la comprensione delle decisioni — il the è dimostrato anche dal fatto the le parti sono state in grado di comprendere la bozza di decisione senza il modulo di rilevamento e di presentare le relative prese di posizione. Inoltre, le parti stesse potrebbero adeguare il modulo di rilevamento in base alle correzioni decise dalla EICom. La preparazione e la consegna del modulo di rilevamento finale costituisce pertanto una prestazione alle parti per il quale vengono riscossi emolumenti (art. 21 cpv. 5 LAEI, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia [OE-En; RS 730.05]; art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 [OgeEm; RS 172.041.1]).
E. 42 Partendo da questo presupposto, la EICom è disposta, in un secondo momento e su esplicita richiesta, a mettere a disposizione delle parti il modulo di rilevamento finale in formato elettronico (file Excel), su cui si basano i calcoli della decisione. Per l'elaborazione e la consegna del modulo di rilevamento finale la EICom percepirà degli emolumenti.
E. 43 Pertanto, la richiesta della richiedente è respinta.
E. 44 Secondo l'articolo 26 capoverso 2 LAEI, le persone incaricate dell'esecuzione della LAEI non possono rivelare segreti di fabbricazione o di affari. Conformemente all'articolo 27 capoverso 1 lettere a e b PA, l'autorità puô negare l'esame degli atti solamente se un interesse pubblico importante della Confede- razione o del Cantone o un interesse privato importante esigano l'osservanza del segreto. 8/37
E. 45 Le partecipanti al procedimento sono state informate con scritto del 23 agosto 2019 che la EICom parte dal presupposto che loro non fanno valere nessun segreto di affari nei confronti della richiedente. Nel caso le partecipanti al procedimento ritenessero che i valori da esaminare nel presente procedimento siano segreti di affari, avrebbero dovuto motivarne la ragione. Senza un'esplicita dichiarazione delle partecipanti al procedimento, la EICom avrebbe concesso alla richiedente la visione di tutti gli atti senza annerirne nessuna parte (act. 37 e 38).
E. 46 Le partecipanti al procedimento non hanno fatto valere alcun segreto di affari nei confronti della richiedente. 3 Contesto e oggetto del procedimento
E. 47 Secondo l'articolo 33 capoverso 4 LAEI, al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della LAEI nello specifico fino a fine 2012 (cfr. RU 2007 6827), le imprese d'approvvigionamento elettrico devono trasferire la rete di trasporto a livello nazionale alla società nazionale di rete. In compenso vengono loro attribuite azioni della società di rete ed eventualmente altri diritti. Le diminuzioni di valore superiori sono compensate dalla società nazionale di rete (decisione della EICom 25-00003 [preced.: 928-10- 002] del 20 settembre 2012; cfr. anche decisione della EICom 25-00074 del 20 ottobre 2016).
E. 48 Per l'effettuazione del trasferimento di cui all'articolo 33 capoverso 4 LAEI, nel settore era attivo inizialmente il progetto GO! e successivamente il progetto GO+!, sotto la direzione della richiedente. II settore è stato molto attivo nell'ambito di questi progetti. AII'inizio del 2013, sono stati trasferiti alla richiedente tramite «share deal» gli impianti di 17 dei 18 ex PRT che partecipavano al progetto GO! (cfr. n. marg. 55 e art. 22 degli statuti della Swissgrid SA, versione del 4 dicembre 2019, disponibile su: www.swissgrid.ch > Chi siamo > Azienda > Governo societario > Statuti e codice di condotta, qui di seguito «statuti Swissgrid»). L'ultimo ex PRT del progetto GO! ha trasferito i suoi impianti nel 2015 (cfr. art. 22b statuti Swissgrid).
E. 49 Con decisione 241-00001 (preced.: 921-10-005) dell'11 novembre 2010 concernente la definizione e la delimitazione della rete di trasporto, la EICom ha stabilito quali linee e quali impianti accessori rientrano nella rete di trasporto e devono quindi essere trasferite alla richiedente. Tra le altre cose, ha sancito che le linee derivate non appartengono alla rete di trasporto e, pertanto, non devono essere trasferite alla richiedente. Ha invece precisato che, da quel momento, le linee derivate che dopo un potenziamento della rete diventano parte della rete di trasporto magliata appartengono alla rete di trasporto e devono essere trasferite alla richiedente (cfr. n. 10 del dispositivo). Tale decisione è stata impugnata.
E. 50 II Tribunale amministrativo federale ha accolto i ricorsi in merito in varie sentenze del luglio 2011 (procedimenti A-8884/2010, A-95/2011, A-102/2011, A-119/2011, A-120/2011, A-124/2011, A- 157/2011) e abrogato il numero 10 del dispositivo della decisione della EICom 241-00001 dell'11 novembre 2010. Ha invece stabilito che le linee derivate (con o senza carattere di approvvigionamen- to) rientrano nella rete di trasporto e, come tali, devono essere trasferite alla richiedente (cfr. ad es. sentenza A-120/2011, n. 1 e 2 del dispositivo). 51 Con decisione 25-00003 del 15 agosto 2013, la EICom ha in seguito parzialmente riconsiderato la sua decisione 241-00001 dell'11 novembre 2010 e stabilito, tra le altre cose, the le linee derivate (con o senza carattere di approvvigionamento) the funzionano a livello di tensione 220/380 kV, fatto salvo il numero 2 del dispositivo, appartengono alla rete di trasporto e devono quindi essere trasferite alla richiedente (n. 1 del dispositivo), nonché the le linee e gli impianti accessori nel passaggio dalla rete di trasporto alle centrali nucleari, in particolare le linee derivate, non sono oggetto del procedimento. L'oggetto del procedimento è stato limitato a tutte le altre linee derivate (n. 2 del dispositivo). l 9/37
52 Da tale riconsiderazione della decisione 241-00001 dell'11 novembre 2010 è emerso che altri impianti fanno parte della rete di trasporto. Gli impianti in questione sono stati riuniti nell'ambito del progetto GO+! e trasferiti alla richiedente in progetti di trasferimento separati a partire dal 2014 (cfr. art. 22a e segg. statuti Swissgrid). 53 Su richiesta dei vari conferenti in natura partecipanti al progetto GO+!, dopo ogni conferimento in natura («asset deal»; cfr. n. marg. 55) la EICom ha emanato una decisione in cui stabilisce il valore regolatorio degli impianti trasferiti (qui di seguito «decisioni asset deal»; cfr. fra le altre decisione 25- 00100 del 11 settembre 2019 concernente la determinazione del valore residuo degli impianti trasferiti alla richiedente nonché la definizione dei costi di rete computabili). 54 Nella sua decisione 25-00003 del 20 settembre 2012, la EICom ha definito l'approccio di valutazione da impiegare per determinare il numero di azioni della richiedente e l'entità degli altri eventuali diritti supplementari the devono essere attribuiti alle società madre per il trasferimento. L'importo esatto in franchi dei costi del capitale regolatori computabili non era oggetto della decisione summenzionata. Per il valore regolatorio degli impianti ripresi dalla richiedente, si rimandava alla decisione tariffale 2012, nonché ai precedenti procedimenti di verifica delle tariffe (decisione della EICom 25-00003 del 20 settembre 2012, cosiddetta «Bewertungsverfügung», n. marg. 40). Alcuni ex PRT hanno interposto ricorso contro la decisione. Con sentenza A-5581/2012 dell'11 novembre 2013, il Tribunale ammini- strativo federale ha parzialmente annullato la decisione e ha rinviato alla EICom la questione della nuova determinazione del valore determinante per il trasferimento della rete di trasporto. In seguito al rinvio alla EICom, alcune parti hanno discusso come fissare il valore determinante per il trasferimento della rete di trasporto conformemente alle prescrizioni giuridiche stabilite nella sentenza del Tribunale amministrativo federale. Successivamente è stato presentato alla EICom un contratto tra la richieden- te e vari ex PRT concernente i metodi di valutazione per gli impianti e i fondi della rete di trasporto. La EICom ha quindi definito i metodi di valutazione sulla base del contratto presentato dagli ex PRT (de- cisione della EICom 25-00074 del 20 ottobre 2016). 55 In seguito ai processi di trasferimento a partire dal 2013, Swissgrid ha finora ripreso circa 17'000 pacchetti di dati concernenti gli impianti nei suoi attivi immobilizzati regolatori. Gli impianti sono stati trasferiti dal progetto GO! mediante l'acquisto di azioni delle imprese che detenevano gli impianti («share deal»; art. 22 e 22b statuti Swissgrid) e la successiva fusione di queste imprese con la richiedente (cfr. tra gli altri Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] del 28 giugno 2013). Delle imprese partecipanti al progetto GO+! la richiedente ha ripreso i singoli impianti («asset deal»; art. 22a e segg. Statuti Swissgrid). 56 II valore regolatorio degli impianti ripresi nell'ambito del progetto GO! è determinato dalla EICom nel presente procedimento e in altri procedimenti per il calcolo delle differenze di copertura degli anni 2011 e 2012. Devono essere calcolate le differenze di copertura tra le decisioni tariffali 2011 e 2012 sulla base dei costi computabili, sanciti con riferimento all'anno base, e i costi effettivi ancora da verificare degli anni 2011 e 2012. Nell'ambito del presente procedimento, per la determinazione dei costi del capitale vengono fissati i relativi valori regolatori residui per la fine dell'anno tariffario. II valore residuo regolatorio da calcolare al 31 dicembre 2012 rappresenterà il valore regolatorio al momento del trasferimento degli impianti alla richiedente. 57 Prima di trasferire i propri impianti alla richiedente all'inizio del 2013 rispettivamente all'inizio 2015 (cfr.
n. marg. 48), gli ex PRT hanno dichiarato a quest'ultima i propri costi, sulla base dei quali la richiedente ha fissato le tariffe. 1 procedimenti per il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 concernono la fase precedente alla ripresa della rete di trasporto da parte della richiedente. 58 Tutti gli ex PRT che hanno ricevuto una decisione della EICom sui costi nell'ambito delle decisioni sulle tariffe 2011 e/o 2012, inclusa la partecipante 1 al procedimento, sono parti a un procedimento relativo alle differenze di copertura 2011-2012, a meno che non avessero trasferito i loro impianti a un altro ex PRT già prima del passaggio alla richiedente. 10/37
59 Nell'ambito dei procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012, i costi sono stati calcolati e disposti tramite decisione secondo il principio dell'anno di base (decisioni tariffali 2009-2012). La differenza tra i costi computabili di questi anni, sanciti con riferimento all'anno base, e i costi effettivi viene corretta attraverso le differenze di copertura (art. 19 cpv. 2 OAEI nonché cap. 13). Le differenze di copertura per il 2009 e il 2010 sono state calcolate nell'ambito del procedimento sulla verifica delle tariffe 2012 (decisione tariffale 2012). 60 1 costi effettivi 2011 e 2012 sono determinanti per fissare definitivamente i costi computabili per le tariffe 2011 e 2012. L'obiettivo del presente procedimento relativo alle differenze di copertura è sostituire i valori pianificati per il 2011 e il 2012 con i valori effettivi. Per il calcolo delle differenze di copertura vengono confrontati i ricavi disposti per il 2011 e il 2012 (decisioni tariffali 2011 e 2012) con i costi effettivi del rispettivo anno emersi dal procedimento relativo alle differenze di copertura. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 come pure il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono oggetto del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. 61 Non sono oggetto del procedimento relativo alle differenze di copertura 2011 e 2012 i costi effettivi 2011 e 2012 già disposti dalla EICom tramite decisioni concernenti impianti della rete di trasporto che sono stati trasferiti alla richiedente tramite «asset deal» a partire dal 2014. Nell'ambito di queste decisioni sono stati stabiliti dove necessario, oltre al valore regolatorio anche i costi di rete computabili della rete di trasporto fino al momento del passaggio alla richiedente. Questi costi di rete sono stati calcolati sulla base dei valori effettivi, quindi non vi sono differenze di copertura da determinare. 62 Per la partecipante 2 al procedimento esiste una decisione «asset deal» (decisione della EICom 25- 00018 del 18.09.2014; cfr. act. 32). Gli impianti the sono stati oggetto di tale decisione non sono oggetto del presente procedimento. Tuttavia, a fini di controllo, la partecipante del procedimento ha dovuto dichiararli nel modulo di rilevamento. 4 Diritto applicabile 63 La presente decisione tiene conto della giurisprudenza più recente relativa a tutte le decisioni della EICom e alle sentenze dei tribunali relative ai procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012 della rete di trasporto (decisioni tariffali 2009-2012) nonché concernenti la rete di distribuzione. Considera anche la prassi più attuale della EICom per quanto concerne il diritto in materia di approvvigionamento elettrico. 64 Si applicano la legge sull'approvvigionamento elettrico, versione del 1' giugno 2019, e l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, versione del 1° gennaio 2020. 5 Valori effettivi 65 Le tariffe della rete di trasporto sono state verificate secondo il principio dell'anno base, secondo il quale i costi computabili per un anno tariffario vengono definiti basandosi sull'ultimo anno di esercizio concluso. II divario tra i valori pianificati computabili per l'anno base e i valori effettivi computabili per l'anno tariffario viene compensato mediante le differenze di copertura (cfr. tra le altre decisione della EICom 212-00017 del 15 febbraio 2015, n. marg. 39). 66 II calcolo delle differenze di copertura per gli anni tariffari corrispondenti è effettuato sulla base del principio di cui all'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2019; cfr. decisione tariffale 2012, n. marg. 158 e segg.). Non vengono quindi più verificati i valori degli impianti dell'anno base, ma i valori effettivi degli impianti per l'anno tariffario e i costi di capitale calcolati sulla base di tali valori. Questo 11/37
approccio è stato appoggiato dal Tribunale amministrativo federale nella sua sentenza A-2876/2010 del 20 giugno 2013 (consid. 5.1). Come costi di esercizio sono considerati i costi effettivamente sostenuti nell'anno tariffario (sentenza del Tribunale federale 2C_969/2013, 2C_985/2013 del 19 settembre 2013, consid. 7.5 a contrario; sentenza del Tribunale amministrativo federale A- 8632/2010 del 19 settembre 2013, consid. 1.3; decisione tariffale 2012, n. marg. 66). 67 1 costi effettivi 2011 e 2012 sono pertanto determinanti per fissare definitivamente i costi computabili per le tariffe 2011 e 2012. L'obiettivo del presente procedimento relativo alle differenze di copertura è sostituire i valori pianificati per il 2011 e il 2012 con i valori effettivi. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 come pure il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono oggetto del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. 6 Costi di esercizio
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
© Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale dell'energia elettrica EICom N. registrazione/dossier: 25-00104 Berna, 12.01.2021 DECISIONE della Commissione federale dell'energia elettrica EICom composta da: Werner Luginbohl (presidente), Laurianne Altwegg (vicepresidente), Katia Delbiaggio, Dario Marty, Sita Mazumder, Andreas Stbckli, Felix Vontobel in merito a: Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau (richiedente) e AET NE1 SA, c/o Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau (partecipante 1 al procedimento) Azienda elettrica ticinese, EI Stradûn 74, 6513 Monte Carasso (partecipante 2 al procedimento) (insieme: partecipanti al procedimento) concernente le differenze di copertura per gli anni 2011 e 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 Commissione federale dell'energia elettrica EICom Christoffelgasse 5, CH-3003 Berna TeL +41 58 462 58 33, Fax +41 58 462 02 22 info@elcom.admin.ch EICom-D-723B3401120 www,elcom.admin.ch ;i
Indice 1 Fatti ............................................................................................................................................ 4 II Considerandi .............................................................................................................................7 1 Competenza .............................................................................................................................. 7 2 Parti, diritto di audizione, segreti di affari .............................................................................. 7 2.1
Parti ............................................................................................................................................ 7 2.2 Diritto di audizione ...................................................................................................................... 8 2.3 Segreti di affari ........................................................................................................................... 8 3 Contesto e oggetto del procedimento .................................................................................... 9 4 Diritto applicabile ................................................................................................................... 11 5 Valori effettivi .......................................................................................................................... 11 6 Costi di esercizio .................................................................................................................... 12 6.1
Osservazioni generali ............................................................................................................... 12 6.2 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2011 .............................................................................. 12 6.3 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2012 .............................................................................. 13 7 Valori degli impianti ............................................................................................................... 13 7.1
Introduzione .............................................................................................................................. 13 7.2 Ammortamento nel primo anno ................................................................................................ 14 7.3 Valutazione storica ................................................................................................................... 14 7.3.1
Principi ...................................................................................................................................... 14 7.3.2 Durata di utilizzazione .............................................................................................................. 15 7.3.3 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2011 ........................................................... 15 7.3.4 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2012 ........................................................... 16 7.4 Valutazione sintetica ................................................................................................................. 16 7.4.1
Principi ...................................................................................................................................... 16 7.4.2 Valori unitari .............................................................................................................................. 16 7.4.3 Indice ........................................................................................................................................ 16 7.4.4 Detrazione individuale .............................................................................................................. 17 7.4.5 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2011 .............................................................. 17 7.4.6 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2012 .............................................................. 17 7.5 Impianti in costruzione .............................................................................................................. 17 7.6 Terreni ...................................................................................................................................... 18 7.7 Pagamenti da parte di terzi ....................................................................................................... 18 8 Valori regolatori residui delle immobilizzazioni .................................................................. 19 8.1
Valore regolatorio residuo delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2011 ................................... 19 8.2 Valore regolatorio residuo delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2012 ................................... 19 9 Costi del capitale effettivi computabili ................................................................................. 20 9.1
Interessi calcolatori sugli attivi immobilizzati ............................................................................ 20 9.1.1 Richiesta di cui all'articolo 31a OAEI ........................................................................................ 20 9.1.2 Interessi calcolatori per l'anno tariffario 2011 ........................................................................... 21 9.1.3 Interessi calcolatori per l'anno tariffario 2012 ........................................................................... 22 9.2 Ammortamenti calcolatori sugli attivi immobilizzati .................................................................. 22 9.2.1
Osservazioni generali ............................................................................................................... 22 9.2.2 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2011 ................................................................. 23 9.2.3 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2012 ................................................................. 23 10 Costi di avviamento ................................................................................................................ 24 10.1
Osservazioni generali ............................................................................................................... 24 10.2 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2011 ....................................................... 24 10.3 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2012 ....................................................... 24 2/37
11
Capitale circolante netto (CCN) necessario all'esercizio ................................................... 24 11.1 Principi ...................................................................................................................................... 24 11.2 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2011 ................................................................... 25 11.3 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2012 ................................................................... 26 12 Totale dei costi di esercizio e del capitale effettivi computabili ........................................ 26 12.1 Principi ......................................................................................................................................26 12.2 Costi effettivi computabili 2011 ................................................................................................. 26 12.3 Costi effettivi computabili 2012 ................................................................................................. 27 13 Calcolo delle differenze di copertura ................................................................................... 27 13.1 Osservazioni generali ............................................................................................................... 27 13.2 Differenze di copertura per l'anno tariffario 2011 ..................................................................... 28 13.3 Differenze di copertura per l'anno tariffario 2012 ..................................................................... 29 14 Indennizzo e rimunerazione delle differenze di copertura ................................................. 30 14.1 Indennizzo .................................................................................................................... ....... 30 14.2 Rimunerazione ......................................................................................................................... 32 15 Parere del Sorvegliante dei prezzi ........................................................................................ 34 16 Emolumenti ............................................................................................................................. 34 IIIDecisione .................................................................................................................................35 IVRimedi giuridici ....................................................................................................................... 37 ~ 3/37
Fatti A. Con scritto del 20 dicembre 2012, la richiedente ha chiesto l'avvio di un procedimento formate per la verifica dei costi e dei ricavi 2011 per l'utilizzazione del livello di rete 1 a lei dichiarati dalle società di rete. La richiedente ha chiesto inoltre l'intervento delle società di rete e dei conferenti in natura nel procedimento nonché la sospensione del procedimento fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernenti i costi e le tariffe 2009 e 2010 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (act. 15). 2 II 5 febbraio 2013, su richiesta della richiedente, la Segreteria tecnica della EICom (ST EICom) ha avviato il procedimento 212-00048 (preced.: 952-13-008) per la verifica delle differenze di copertura del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2011 (act. 16 e 17). 3 Con decisione incidentale del 13 maggio 2013, è stata sospeso il procedimento 212-00048 fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso concernenti i costi e le tariffe 2009 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00004 [preced.: 952-08-005], qui di seguito «decisione tariffale 2009»), i costi e le tariffe 2010 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00005 [preced.: 952-09-131], qui di seguito «decisione tariffale 2010»), i costi e le tariffe 2011 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00008 [preced.: 952-10-0171, qui di seguito «decisione tariffale 2011»), nonché i costi e le tariffe 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 (212-00017 [preced.: 952-11-018], qui di seguito «decisione tariffale 2012») (act. 19). B. 4 Con scritto del 28 maggio 2013, la richiedente ha chiesto l'avvio di un procedimento formale per la verifica dei costi e dei ricavi 2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 a lei dichiarati dalle società di rete. La richiedente ha anche chiesto l'intervento delle società di rete e dei conferenti in natura nel procedimento nonché la sospensione del procedimento fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernente i costi e le tariffe 2009-2012 per l'utilizzazione del livello di rete 1 e il procedimento 212-00048 concernente le differenze di copertura 2011 (act. 23). II 18 giugno 2013, su richiesta della richiedente, la ST EICom ha avviato il procedimento 212-00058 (preced.: 952-13-024) per la verifica delle differenze di copertura del livello di rete 1 per l'anno tariffa- rio 2012 (act. 24 e 25). 6 Con decisione incidentale del 17 ottobre 2013, è stato sospeso il procedimento 212-00058 fino al passaggio in giudicato dei procedimenti di ricorso pendenti concernente la decisione tariffale 2009, la decisione tariffale 2010, la decisione tariffale 2011, la decisione tariffale 2012, nonché le differenze di copertura 2011 (212-00048) (act. 26). C. Prima della ripresa formale dei procedimenti 212-00048 e 212-00058, il 21 marzo 2019 la ST EICom ha condotto un incontro informativo concernente l'ulteriore procedura da seguire nei suddetti procedimenti (act. 20 e 20a nonché 27 e 27a). A seguito di questo incontro informativo, alla EICom sono pervenuti vari scritti dalle parti interessate che hanno esposto le proprie preoccupazioni sulla procedura scelta dalla EICom. Tra l'altro, è stata messa in discussione l'ammissibilità della valutazione finale prevista in aggiunta al procedimento rela- tivo alle differenze di copertura. La ST EICom ha in seguito comunicato alle parti che avrebbe esami- 4/37
nato le preoccupazioni da loro espresse. Per questo motivo, la ripresa del procedimento ha subito un ritardo (act. 22 e 29). A 9 Con scritto del 23 agosto 2019, la ST EICom ha comunicato alle parti che, tenendo conto delle preoccupazioni da loro espresse, ha cambiato la procedura, rinunciando ad effettuare una valutazione finale separata. La ST EICom ha ripreso i procedimenti 212-00048 e 212-00058, riunendoli sotto un unico numero di procedimento per ogni ex proprietario della rete di trasporto (PRT). Inoltre le parti so- no state informate che gli atti per esse rilevanti dei procedimenti 212-0008 (verifica delle tariffe 2011), 212-00017 (verifica delle tariffe 2012), 212-00048 (procedimento iniziale relativo alle differenze di co- pertura 2011) e 212-00058 (procedimento iniziale relativo alle differenze di copertura 2012) sono stati integrati nel presente procedimento (act. 37-39). E. 10 Con e-mail del 28 agosto 2019, alla partecipante 1 al procedimento è stato trasmesso per via elettronica un modulo di rilevamento con relativa guida alla compilazione e un questionario, da rispedire debitamente compilati e firmati alla EICom entro il 4 ottobre 2019 (act. 42). 1 11 Con e-mail del 30 settembre 2019, la partecipante 1 al procedimento ha chiesto una proroga del termine per l'invio del modulo di rilevamento e del questionario. II termine è stato esteso fino al 1° novembre 2019 (act. 45). 12 Con e-mail del 31 ottobre 2019, la partecipante 1 al procedimento ha chiesto un'ulteriore proroga del termine. II termine è stato esteso fino all'8 novembre 2019 (act. 50). 13 Con e-mail del 12 novembre 2019, la partecipante 1 al procedimento ha inviato il modulo di rilevamento e il questionario debitamente compilati (act. 51). 14 Con scritto del 17 dicembre 2019, alla partecipante 1 al procedimento è stato chiesto di rispondere ad alcune domande supplementari (act. 53). Con e-mail e lettera del 22 gennaio 2020, alla partecipante 1 viene imposto un termine suppletorio per l'inoltro delle risposte al 31 gennaio 2020 (act. 54). 15 Con e-mail del 31 gennaio 2020, la partecipante 1 al procedimento ha chiesto un'ulteriore proroga del termine. II termine è stato esteso fino al 10 febbraio 2020 aggiungendo ancora due domande (act. 56 e 57). 16 La partecipante 1 al procedimento ha risposto alle domande con e-mail del 10 febbraio 2020 (act. 58). 17 Con e-mail del 4 marzo 2020 è stato chiesto alla partecipante 1 al procedimento di rispondere alle domande inevase della lettera del 17 dicembre 2019 (act. 59). 18 Con e-mail dell'11 marzo 2020, la partecipante 1 al procedimento ha trasmesso le risposte (act. 60). F. 19 Con scritti del 16 giugno 2020 alla richiedente e alla partecipante 1 al procedimento è stato chiesto di rispondere ad ulteriori domande (act. 61 e 62). Le risposte sono state inoltrate con lettere ed e-mail del 7 luglio 2020 da parte della richiedente (act. 64) e del 17 luglio 2020, nonché del 22 luglio 2020 da parte della partecipante 1 al procedimento (act. 66 e 68). 5/37
20 Con scambio di e-mail del 3 e del 12 agosto 2020 sono stati richiesti e forniti chiarimenti sugli impianti presi in affitto dalla partecipante 1 al procedimento presso la partecipante 2 al procedimento (act. 70 e 71). 21 Con scambio di e-mail del 25 agosto e dell'8 settembre 2020, nonché del 25 e del 30 settembre 2020, sono stati richiesti e forniti chiarimenti sul conto economico (act. 72-76). G. 22 Con scritto dell'11 novembre 2020, alle parti coinvolte nel procedimento è stata inviata per presa di posizione una bozza della decisione (act. 81). Il 1° dicembre 2020 è avvenuto uno scambio telefonico tra la ST EICom e la partecipante 2 al procedimento in merito alla bozza della decisione durante il quale non sono stati discussi contenuti della stessa (act. 87). Con scritti del 9 dicembre 2020 (act. 91) e del 10 dicembre 2020 (act. 92), le parti hanno inoltrato le loro prese di posizione. 23 La partecipante 2 al procedimento si dichiara d'accordo con la determinazione degli importi come esposti nel dispositivo della bozza di decisione (act. 92, ch. 1), chiede perô che il dispositivo venga modificato in modo che i pagamenti di cui alle cifre 6 e 7 del dispositivo della bozza di decisione vengano attribuiti alla partecipante 2 al procedimento anziché alla partecipante 1 al procedimento. Ciô terrebbe conto dei meccanismi di indennizzo previsti nel contratto di cessione tra la richiedente e la partecipante 1 al procedimento ed eviterebbe la formalizzazione di un accordo modificativo del «Sacheinlagevertrag» (act. 92, ch. 2). 24 La richiedente chiede che al numero 7 del dispositivo sia visibile anche il pagamento netto alla fine del 2019 che risulta dal saldo delle differenze di copertura e degli interessi. Ciô concretizzerebbe i diritti e gli obblighi risultanti dalla decisione e contribuirebbe alla sicurezza giuridica (act. 91, n. marg. 3 e seg.). Inoltre la richiedente chiede che il numero 6 del dispositivo venga modificato in modo tale che l'eccesso di copertura stabilito dalla EICom sia pagato direttamente dalla partecipante 2 al procedi- mento alla richiedente (act. 91, n. marg. 5 e segg.). Infine la richiedente chiede l'invio in formato elet- tronico del modulo di rilevamento finale che sta alla base dei calcoli della decisione congiuntamente alla notifica della presente decisione (act. 91, n. marg. 11 e segg.). 25 Le prese di posizione sono state trasmesse alle altre parti l'11 dicembre 2020 (act. 93 e 94) e il 14 dicembre 2020 (act. 96 e 97). H. 26 Con scritto dell'11 novembre 2020, la bozza della decisione è stata trasmessa per parere al Sorvegliante dei prezzi (act. 82). 27 Con scritto del 26 novembre 2020, il Sorvegliante dei prezzi ha presentato il suo parere sulla bozza della decisione dell'11 novembre 2020 (act. 86). 28 La presa di posizione è stata trasmessa alle parti il 1 ° dicembre 2020 (act. 88-90). 29 Se necessario, nei seguenti considerandi si ritornerà sulle particolarità della fattispecie nonché sui menzionati scritti e prese di posizione. 6137
II Considerandi 1 Competenza 30 Secondo l'articolo 22 della legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7), la EICom vigila sul rispetto della presente legge, prende ed emana le decisioni necessarie per l'esecuzione della presente legge e delle disposizioni di esecuzione. La EICom è competente in particolare per verificare in caso di controversia e d'ufficio i tariffari e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete (art. 22 cpv. 2 lett. a e b LAEI). 31 La legislazione in materia di approvvigionamento elettrico (LAEI e ordinanza 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico [OAEI; RS 734.71]) contiene varie disposizioni relative alla composizione del corrispettivo per l'utilizzazione della rete (art. 14 e 15 LAEI; art. 12-19 OAEI). 32 Per calcolare le differenze di copertura, i ricavi di un anno tariffario vengono confrontati con i costi effettivi dell'anno in questione. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 e il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono effettuati nell'ambito del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. La presente decisione riguarda pertanto ambiti centrali della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico. 33 Alla EICom compete pertanto l'emanazione della presente decisione. La decisione è emanata su richiesta della richiedente (cfr. n. marg. 1 e 4). 2 Parti, diritto di audizione, segreti di affari 2.1 Parti 34 Secondo l'articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), sono parti le persone i cui diritti od obblighi potrebbero essere toccati dalla decisione o le altre persone, gli organismi e le autorità cui spetta un rimedio di diritto contro la decisione. 35 La richiedente ha presentato alla EICom una richiesta di emanazione di una decisione. È quindi la destinataria materiale della decisione, nonché parte conformemente all'articolo 6 PA. 36 Nei procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012 la richiedente e il predecessore della partecipante 1 al procedimento sono state coinvolte come parti. La AET NE1 SA originaria oggi non esiste più. Con iscrizione nel registro giornaliero del registro di commercio del 15 gennaio 2013, la società ha spostato la sua sede a Laufenburg con domicilio presso la richiedente. Con iscrizione nel registro giornaliero del 25 giugno 2013, ha cambiato il suo nome in AET Grid SA e ha scisso le sue attività attribuendone una parte alla nuova società AET NE1 SA, costituita lo stesso giorno. Alla neo-costituita AET NE1 SA sono stati trasferiti in particolare una pretesa non valutabile, presentata dall'originaria AET NE1 SA, di riconoscimento di un importo stimabile come valore residuo degli impianti valutati sinteticamente nell'anno tariffario 2012, nonché i costi del capitale computabili the ne risultano. Con iscrizione nel registro giornaliero del 28 giugno 2013, gli attivi e i passivi restanti della AET Grid SA sono passati alla richiedente mediante fusione con cui è stata cessata l'originaria AET NE1 SA (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2518/2012 del 7 gennaio 2014, consid. 1.3.1.). II trasferimento della rete di trasporto ai sensi dell'articolo 33 capoverso 4 LAEI non costituisce nessuna sostituzione di parte, poiché una separazione di cui alla legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (legge sulla fusione, LFus; t 7/37
RS 221.301) costituisce una successione a titolo universale. La nuova società AET NE1 SA, che ha ripreso le contestate pretese, puô quindi proseguire il procedimento (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2518/2012 del 7 gennaio 2014, consid. 1.3.2). 37 La partecipante 1 al procedimento in qualità di successore nel diritto della società originaria AET NE1 SA è stata coinvolta come parte nei procedimenti di prima istanza dinanzi alla EICom. Nel presente procedimento vengono calcolati i valori effettivi 2011 e 2012 e le differenze di copertura 2011 e 2012 a cui ha diritto rispettivamente che deve la partecipante 1 al procedimento. 1 diritti e gli obblighi della partecipante 1 al procedimento dipendono direttamente dall'esito di questo procedimento. Anche la partecipante 1 al procedimento costituisce pertanto una parte conformemente all'articolo 6 PA. 38 Qualità di parte ha inoltre la partecipante 2 al procedimento nel suo ruolo di precedente società madre dell'originaria AET NE1 SA. 2.2 Diritto di audizione 39 Nel presente procedimento, alle parti è stata data la possibilità di prendere posizione. Con scritto dell'11 novembre 2020, la bozza della decisione è stata trasmessa a tale scopo alle parti (act. 81). Le richieste avanzate dalle parti e le motivazioni addotte sono trattate nella valutazione materiale. In tal modo è garantito il diritto delle parti di essere sentite (art. 29 PA). 40 La richiedente chiede l'invio del modulo di rilevamento finale the sta alla base dei calcoli nella decisione in formato elettronico congiuntamente alla notifica della presente decisione. Questa richie- sta viene motivata con la necessità imperativa della richiedente di disporre del modulo di rilevamento per l'implementazione corretta delle prescrizioni risultanti dalla legislazione in materia di approvvigio- namento elettrico. Inoltre il modulo di rilevamento finale rispettivamente i valori ivi contenuti sarebbero necessari per la «Bewertungsanpassung 2» (act. 91, n. marg. 11 e segg.). 41 II modulo di rilevamento è stato utilizzato dalla ST EICom come strumento di lavoro. La consegna di questo modulo à concepibile, ma il modulo va ripulito di tutti i commenti e gli appunti interni, il the richiede un certo dispendio. Tuttavia, la consegna del modulo di rilevamento cos! ripulito non è necessaria per la comprensione delle decisioni — il the è dimostrato anche dal fatto the le parti sono state in grado di comprendere la bozza di decisione senza il modulo di rilevamento e di presentare le relative prese di posizione. Inoltre, le parti stesse potrebbero adeguare il modulo di rilevamento in base alle correzioni decise dalla EICom. La preparazione e la consegna del modulo di rilevamento finale costituisce pertanto una prestazione alle parti per il quale vengono riscossi emolumenti (art. 21 cpv. 5 LAEI, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell'energia [OE-En; RS 730.05]; art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004 [OgeEm; RS 172.041.1]). 42 Partendo da questo presupposto, la EICom è disposta, in un secondo momento e su esplicita richiesta, a mettere a disposizione delle parti il modulo di rilevamento finale in formato elettronico (file Excel), su cui si basano i calcoli della decisione. Per l'elaborazione e la consegna del modulo di rilevamento finale la EICom percepirà degli emolumenti. 43 Pertanto, la richiesta della richiedente è respinta. 2.3 Segreti di affari 44 Secondo l'articolo 26 capoverso 2 LAEI, le persone incaricate dell'esecuzione della LAEI non possono rivelare segreti di fabbricazione o di affari. Conformemente all'articolo 27 capoverso 1 lettere a e b PA, l'autorità puô negare l'esame degli atti solamente se un interesse pubblico importante della Confede- razione o del Cantone o un interesse privato importante esigano l'osservanza del segreto. 8/37
45 Le partecipanti al procedimento sono state informate con scritto del 23 agosto 2019 che la EICom parte dal presupposto che loro non fanno valere nessun segreto di affari nei confronti della richiedente. Nel caso le partecipanti al procedimento ritenessero che i valori da esaminare nel presente procedimento siano segreti di affari, avrebbero dovuto motivarne la ragione. Senza un'esplicita dichiarazione delle partecipanti al procedimento, la EICom avrebbe concesso alla richiedente la visione di tutti gli atti senza annerirne nessuna parte (act. 37 e 38). 46 Le partecipanti al procedimento non hanno fatto valere alcun segreto di affari nei confronti della richiedente. 3 Contesto e oggetto del procedimento 47 Secondo l'articolo 33 capoverso 4 LAEI, al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della LAEI nello specifico fino a fine 2012 (cfr. RU 2007 6827), le imprese d'approvvigionamento elettrico devono trasferire la rete di trasporto a livello nazionale alla società nazionale di rete. In compenso vengono loro attribuite azioni della società di rete ed eventualmente altri diritti. Le diminuzioni di valore superiori sono compensate dalla società nazionale di rete (decisione della EICom 25-00003 [preced.: 928-10- 002] del 20 settembre 2012; cfr. anche decisione della EICom 25-00074 del 20 ottobre 2016). 48 Per l'effettuazione del trasferimento di cui all'articolo 33 capoverso 4 LAEI, nel settore era attivo inizialmente il progetto GO! e successivamente il progetto GO+!, sotto la direzione della richiedente. II settore è stato molto attivo nell'ambito di questi progetti. AII'inizio del 2013, sono stati trasferiti alla richiedente tramite «share deal» gli impianti di 17 dei 18 ex PRT che partecipavano al progetto GO! (cfr. n. marg. 55 e art. 22 degli statuti della Swissgrid SA, versione del 4 dicembre 2019, disponibile su: www.swissgrid.ch > Chi siamo > Azienda > Governo societario > Statuti e codice di condotta, qui di seguito «statuti Swissgrid»). L'ultimo ex PRT del progetto GO! ha trasferito i suoi impianti nel 2015 (cfr. art. 22b statuti Swissgrid). 49 Con decisione 241-00001 (preced.: 921-10-005) dell'11 novembre 2010 concernente la definizione e la delimitazione della rete di trasporto, la EICom ha stabilito quali linee e quali impianti accessori rientrano nella rete di trasporto e devono quindi essere trasferite alla richiedente. Tra le altre cose, ha sancito che le linee derivate non appartengono alla rete di trasporto e, pertanto, non devono essere trasferite alla richiedente. Ha invece precisato che, da quel momento, le linee derivate che dopo un potenziamento della rete diventano parte della rete di trasporto magliata appartengono alla rete di trasporto e devono essere trasferite alla richiedente (cfr. n. 10 del dispositivo). Tale decisione è stata impugnata. 50 II Tribunale amministrativo federale ha accolto i ricorsi in merito in varie sentenze del luglio 2011 (procedimenti A-8884/2010, A-95/2011, A-102/2011, A-119/2011, A-120/2011, A-124/2011, A- 157/2011) e abrogato il numero 10 del dispositivo della decisione della EICom 241-00001 dell'11 novembre 2010. Ha invece stabilito che le linee derivate (con o senza carattere di approvvigionamen- to) rientrano nella rete di trasporto e, come tali, devono essere trasferite alla richiedente (cfr. ad es. sentenza A-120/2011, n. 1 e 2 del dispositivo). 51 Con decisione 25-00003 del 15 agosto 2013, la EICom ha in seguito parzialmente riconsiderato la sua decisione 241-00001 dell'11 novembre 2010 e stabilito, tra le altre cose, the le linee derivate (con o senza carattere di approvvigionamento) the funzionano a livello di tensione 220/380 kV, fatto salvo il numero 2 del dispositivo, appartengono alla rete di trasporto e devono quindi essere trasferite alla richiedente (n. 1 del dispositivo), nonché the le linee e gli impianti accessori nel passaggio dalla rete di trasporto alle centrali nucleari, in particolare le linee derivate, non sono oggetto del procedimento. L'oggetto del procedimento è stato limitato a tutte le altre linee derivate (n. 2 del dispositivo). l 9/37
52 Da tale riconsiderazione della decisione 241-00001 dell'11 novembre 2010 è emerso che altri impianti fanno parte della rete di trasporto. Gli impianti in questione sono stati riuniti nell'ambito del progetto GO+! e trasferiti alla richiedente in progetti di trasferimento separati a partire dal 2014 (cfr. art. 22a e segg. statuti Swissgrid). 53 Su richiesta dei vari conferenti in natura partecipanti al progetto GO+!, dopo ogni conferimento in natura («asset deal»; cfr. n. marg. 55) la EICom ha emanato una decisione in cui stabilisce il valore regolatorio degli impianti trasferiti (qui di seguito «decisioni asset deal»; cfr. fra le altre decisione 25- 00100 del 11 settembre 2019 concernente la determinazione del valore residuo degli impianti trasferiti alla richiedente nonché la definizione dei costi di rete computabili). 54 Nella sua decisione 25-00003 del 20 settembre 2012, la EICom ha definito l'approccio di valutazione da impiegare per determinare il numero di azioni della richiedente e l'entità degli altri eventuali diritti supplementari the devono essere attribuiti alle società madre per il trasferimento. L'importo esatto in franchi dei costi del capitale regolatori computabili non era oggetto della decisione summenzionata. Per il valore regolatorio degli impianti ripresi dalla richiedente, si rimandava alla decisione tariffale 2012, nonché ai precedenti procedimenti di verifica delle tariffe (decisione della EICom 25-00003 del 20 settembre 2012, cosiddetta «Bewertungsverfügung», n. marg. 40). Alcuni ex PRT hanno interposto ricorso contro la decisione. Con sentenza A-5581/2012 dell'11 novembre 2013, il Tribunale ammini- strativo federale ha parzialmente annullato la decisione e ha rinviato alla EICom la questione della nuova determinazione del valore determinante per il trasferimento della rete di trasporto. In seguito al rinvio alla EICom, alcune parti hanno discusso come fissare il valore determinante per il trasferimento della rete di trasporto conformemente alle prescrizioni giuridiche stabilite nella sentenza del Tribunale amministrativo federale. Successivamente è stato presentato alla EICom un contratto tra la richieden- te e vari ex PRT concernente i metodi di valutazione per gli impianti e i fondi della rete di trasporto. La EICom ha quindi definito i metodi di valutazione sulla base del contratto presentato dagli ex PRT (de- cisione della EICom 25-00074 del 20 ottobre 2016). 55 In seguito ai processi di trasferimento a partire dal 2013, Swissgrid ha finora ripreso circa 17'000 pacchetti di dati concernenti gli impianti nei suoi attivi immobilizzati regolatori. Gli impianti sono stati trasferiti dal progetto GO! mediante l'acquisto di azioni delle imprese che detenevano gli impianti («share deal»; art. 22 e 22b statuti Swissgrid) e la successiva fusione di queste imprese con la richiedente (cfr. tra gli altri Foglio ufficiale svizzero di commercio [FUSC] del 28 giugno 2013). Delle imprese partecipanti al progetto GO+! la richiedente ha ripreso i singoli impianti («asset deal»; art. 22a e segg. Statuti Swissgrid). 56 II valore regolatorio degli impianti ripresi nell'ambito del progetto GO! è determinato dalla EICom nel presente procedimento e in altri procedimenti per il calcolo delle differenze di copertura degli anni 2011 e 2012. Devono essere calcolate le differenze di copertura tra le decisioni tariffali 2011 e 2012 sulla base dei costi computabili, sanciti con riferimento all'anno base, e i costi effettivi ancora da verificare degli anni 2011 e 2012. Nell'ambito del presente procedimento, per la determinazione dei costi del capitale vengono fissati i relativi valori regolatori residui per la fine dell'anno tariffario. II valore residuo regolatorio da calcolare al 31 dicembre 2012 rappresenterà il valore regolatorio al momento del trasferimento degli impianti alla richiedente. 57 Prima di trasferire i propri impianti alla richiedente all'inizio del 2013 rispettivamente all'inizio 2015 (cfr.
n. marg. 48), gli ex PRT hanno dichiarato a quest'ultima i propri costi, sulla base dei quali la richiedente ha fissato le tariffe. 1 procedimenti per il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 concernono la fase precedente alla ripresa della rete di trasporto da parte della richiedente. 58 Tutti gli ex PRT che hanno ricevuto una decisione della EICom sui costi nell'ambito delle decisioni sulle tariffe 2011 e/o 2012, inclusa la partecipante 1 al procedimento, sono parti a un procedimento relativo alle differenze di copertura 2011-2012, a meno che non avessero trasferito i loro impianti a un altro ex PRT già prima del passaggio alla richiedente. 10/37
59 Nell'ambito dei procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012, i costi sono stati calcolati e disposti tramite decisione secondo il principio dell'anno di base (decisioni tariffali 2009-2012). La differenza tra i costi computabili di questi anni, sanciti con riferimento all'anno base, e i costi effettivi viene corretta attraverso le differenze di copertura (art. 19 cpv. 2 OAEI nonché cap. 13). Le differenze di copertura per il 2009 e il 2010 sono state calcolate nell'ambito del procedimento sulla verifica delle tariffe 2012 (decisione tariffale 2012). 60 1 costi effettivi 2011 e 2012 sono determinanti per fissare definitivamente i costi computabili per le tariffe 2011 e 2012. L'obiettivo del presente procedimento relativo alle differenze di copertura è sostituire i valori pianificati per il 2011 e il 2012 con i valori effettivi. Per il calcolo delle differenze di copertura vengono confrontati i ricavi disposti per il 2011 e il 2012 (decisioni tariffali 2011 e 2012) con i costi effettivi del rispettivo anno emersi dal procedimento relativo alle differenze di copertura. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 come pure il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono oggetto del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. 61 Non sono oggetto del procedimento relativo alle differenze di copertura 2011 e 2012 i costi effettivi 2011 e 2012 già disposti dalla EICom tramite decisioni concernenti impianti della rete di trasporto che sono stati trasferiti alla richiedente tramite «asset deal» a partire dal 2014. Nell'ambito di queste decisioni sono stati stabiliti dove necessario, oltre al valore regolatorio anche i costi di rete computabili della rete di trasporto fino al momento del passaggio alla richiedente. Questi costi di rete sono stati calcolati sulla base dei valori effettivi, quindi non vi sono differenze di copertura da determinare. 62 Per la partecipante 2 al procedimento esiste una decisione «asset deal» (decisione della EICom 25- 00018 del 18.09.2014; cfr. act. 32). Gli impianti the sono stati oggetto di tale decisione non sono oggetto del presente procedimento. Tuttavia, a fini di controllo, la partecipante del procedimento ha dovuto dichiararli nel modulo di rilevamento. 4 Diritto applicabile 63 La presente decisione tiene conto della giurisprudenza più recente relativa a tutte le decisioni della EICom e alle sentenze dei tribunali relative ai procedimenti di verifica delle tariffe 2009-2012 della rete di trasporto (decisioni tariffali 2009-2012) nonché concernenti la rete di distribuzione. Considera anche la prassi più attuale della EICom per quanto concerne il diritto in materia di approvvigionamento elettrico. 64 Si applicano la legge sull'approvvigionamento elettrico, versione del 1' giugno 2019, e l'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, versione del 1° gennaio 2020. 5 Valori effettivi 65 Le tariffe della rete di trasporto sono state verificate secondo il principio dell'anno base, secondo il quale i costi computabili per un anno tariffario vengono definiti basandosi sull'ultimo anno di esercizio concluso. II divario tra i valori pianificati computabili per l'anno base e i valori effettivi computabili per l'anno tariffario viene compensato mediante le differenze di copertura (cfr. tra le altre decisione della EICom 212-00017 del 15 febbraio 2015, n. marg. 39). 66 II calcolo delle differenze di copertura per gli anni tariffari corrispondenti è effettuato sulla base del principio di cui all'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2019; cfr. decisione tariffale 2012, n. marg. 158 e segg.). Non vengono quindi più verificati i valori degli impianti dell'anno base, ma i valori effettivi degli impianti per l'anno tariffario e i costi di capitale calcolati sulla base di tali valori. Questo 11/37
approccio è stato appoggiato dal Tribunale amministrativo federale nella sua sentenza A-2876/2010 del 20 giugno 2013 (consid. 5.1). Come costi di esercizio sono considerati i costi effettivamente sostenuti nell'anno tariffario (sentenza del Tribunale federale 2C_969/2013, 2C_985/2013 del 19 settembre 2013, consid. 7.5 a contrario; sentenza del Tribunale amministrativo federale A- 8632/2010 del 19 settembre 2013, consid. 1.3; decisione tariffale 2012, n. marg. 66). 67 1 costi effettivi 2011 e 2012 sono pertanto determinanti per fissare definitivamente i costi computabili per le tariffe 2011 e 2012. L'obiettivo del presente procedimento relativo alle differenze di copertura è sostituire i valori pianificati per il 2011 e il 2012 con i valori effettivi. La verifica dei valori effettivi 2011 e 2012 come pure il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 sono oggetto del presente procedimento relativo alle differenze di copertura. 6 Costi di esercizio 6.1 Osservazioni generali 68 Per costi d'esercizio di cui all'articolo 15 capoverso 2 LAEI si intendono i costi di prestazioni in relazione diretta con la gestione delle reti. Tra essi figurano in particolare i costi per la loro manuten- zione. 69 Inoltre, i costi di esercizio sono computabili solo se sono necessari per l'esercizio di una rete sicura, performante ed efficiente (art. 15 cpv. 1 LAEI). Infine, sono vietate le sovvenzioni trasversali tra la gestione della rete e gli altri settori di attività (art. 10 cpv. 1 LAEI), nonché quelle tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione. La rete di trasporto doveva essere separata dalla rete di distribuzione non solo sotto il profilo contabile (art. 11 cpv. 1 LAEI), ma anche sotto il profilo giuridico (art. 33 cpv. 1 LAEI). 70 Sulla base della legislazione in materia di approvvigionamento elettrico, i costi di esercizio computabili sono solo i costi effettivi (cfr. n. marg. 66). Secondo la prassi della EICom i costi d'esercizio netti rap- presentano i costi d'esercizio computabili, vale a dire che gli eventuali ricavi da compensazione inter- na, gli altri ricavi d'esercizio, le prestazioni proprie attivate e i ricavi straordinari devono essere detratti (decisione tariffale 2012, tabella 1). 71 A causa di un errore in una formula, nella scheda «Resoconto 2011-2012» sono stati riportati erroneamente i costi di esercizio lordi della scheda «2-B 2011-2012» (celle D37 e K37). Per i costi d'esercizio fatti valere, la EICom non si basa quindi sui costi indicati nella scheda «Resoconto 2011- 2012» del modulo di rilevamento, bensi sui costi d'esercizio indicati nella scheda «2-B 2011-2012» (cella D37 meno cella D17 per il 2011 e cella K37 meno cella K17 per il 2012) del medesimo modulo. 6.2 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2011 72 Per l'anno tariffario 2011, la partecipante 1 al procedimento fa valere costi di esercizio dell'importo di -franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «2-B 2011-2012», cella D37). 73 1 costi di esercizio effettivi fatti valere per l'anno tariffario 2011 sono aumentati di _ franchi rispetto ai costi di esercizio pianificati sanciti nella decisione tariffale 2011. Tale aumento è da ricon- durre principalmente al fatto che in precedenza non erano stati indicati i costi legati alle imposte. 1 co- sti di esercizio fatti valere al 31 dicembre 2011 di - franchi vengono accettati (Tabella 1, co- lonna 11). 12/37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Materiale e merd celle pure lipase do ßpese Pair trlbutie Totale outil Sottrazionedl: 2011 prestazlorddl Spese par ll compensazlone prerdaziodagli Spete d'eaerotzlo Akrlprovenä Totalecostl terzi permnale iMema erdi pubbkcl Akre spese etraordinarie Imposte dichiarati aka d'asxcizb Correzlone d'sasrdzlo dkhfarak dicNarate dkddarate dicHarate dichiarate dichixate dichiarate EICom diddarak doge Mont computami AET NE7 SA Tabella 1 Costi di esercizio computabili per l'anno tariffario 2011 6.3 Costi di esercizio per l'anno tariffario 2012 74 Per l'anno tariffario 2012, la partecipante 1 al procedimento fa valere costi di esercizio dell'importo di -franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «2-B 2011-2012», cella K37). 75 In una prima versione della scheda «2-B 2011-2012» del modulo di rilevamento, la partecipante 1 al procedimento aveva indicato come costi di esercizio per il 2012 l'importo di - franchi (act. 57). 76 In un secondo tempo, dopo che la EICom aveva chiesto delle spiegazioni in merito ai costi d'esercizio (act. 53 e 59), la partecipante 1 al procedimento rispondeva che bisognava tener conto di una riduzione dei propri costi di _ franchi. Questo perché riconciliando la contabilità analitica della partecipante 2 al procedimento con le fatturazioni interne a debito della partecipante 1 al procedimento è emerso che una correzione di fatturazione riscontrata nel 2013 (nel corso della chiusura 2012) non è stata recepita nei conti della partecipante 1 al procedimento (che nel frattempo era stata venduta) (act. 60). 77 1 costi di esercizio effettivi fatti valere per l'anno tariffario 2012 sono quasi raddoppiati rispetto ai costi di esercizio pianificati sanciti nella decisione tariffale 2012. Tale aumento è da ricondurre principal- mente al fatto che in precedenza, nel contesto della definizione del perimetro della rete di trasporto, diversi cespiti sono stati oggetto di riallocazione tra la partecipante 1 e la partecipante 2 al procedi- mento (act. 60). Perciô parte di questi costi non erano stati considerati nella decisione tariffale 2012. 1 costi di esercizio fatti valere al 31 dicembre 2012 di - franchi, dichiarati in un secondo tempo dalla partecipante 1 (act. 68), vengono accettati (Tabella 2, cotonna 11). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Materlyde e merci corne Pure Spece da Spese per trlbutl e 8nkrazbne dl: 2012 Totale aoatl preetazbi di n $pese per il compensazione prostazioni agtl Spores d'esercizio Akri proventi Totale coati terzl personale interna enti pubblici Ahre spese straordinarle - Imposte dichiarati aile d'esercizio Correzione d'eaercitio _ r ti diçh hiarate h' dichiarati dl hi e dich) r ICQm dichiarati I I bit' AET NU SA Tabella 2 Costi di esercizio computabili per l'anno tariffario 2012 7 Valori degli impianti 7.1 Introduzione 78 Secondo la partecipante 1 al procedimento con la decisione 952-11-018 del 12 marzo 2012 relativa aile tariffe 2012 non erano stati considerati tutti i propri impianti regolatori del livello di rete 1. Con lettera del 20 agosto 2012 la EICom spiegava alla partecipante 1 al procedimento the i termini di ricorso erano scaduti e the la decisione era già in vigore, perciô i costi computabili non potevano più essere modficati, ma la partecipante 1 al procedimento avrebbe potuto far valere tali impianti non dichiarati nel procedimento futuro legato aile differenze di copertura 2012 (act. 72a). 13/37
79 La partecipante 1 al procedimento dichiara perciô nel procedimento attuale per gli anni 2011 e 2012, oltre agli impianti già fatti valere in precedenza, quelli non considerati. Questi impianti verrranno trattati ai capitoli 7.3 e 7.4. 80 Poiché i valori contenuti nella scheda «Resoconto 2011-2012» relativi ai valori residui computabili degli impianti divergono da quelli contenuti nelle varie schede di calcolo del medesimo modulo di rile- vamento, la EICom si basa sugli importi contenuti nelle singole schede («1a-K 2011» e «1b-K 2012») e non su quelli della scheda «Resoconto 2011-2012», riportati a mano. 7.2 Ammortamento nel primo anno 81 Per determinare il valore residuo regolatorio, tutti gli impianti devono essere ammortizzati sulla base della loro durata di utilizzazione secondo l'articolo 13 capoverso 1 OAEI a partire dall'anno della mes- sa in servizio (cfr. n. marg. 87 e segg.; decisione della EICom 25-00019 [preced.: 928-13-011] e 25- 00038 del 18 settembre 2014, n. marg. 42). 82 La partecipante 1 al procedimento non ha ammortizzato alcuni impianti a partire dall'anno della messa in servizio: si tratta di 55 impianti nel 2011 e di 57 impianti nel 2012, i quali fino al 2012 erano di proprietà della partecipante 2 al procedimento e la partecipante 1 li prendeva in affitto, nonché di «Leitungen LWL» e di diritto d'uso ceduti (cfr. nel dettaglio cap. 8). Di conseguenza la EICom ha proceduto alla relativa correzione che ha portato nel 2011 a una riduzione del valore residuo computabile degli impianti di _ franchi, come pure a dei minori costi del capitale computabili di franchi (interessi) e nel 2012 a una riduzione del valore residuo computabile degli impianti di franchi, come pure a dei minori costi del capitale computabile di - franchi (- ammortamenti e _interessi calcolatori). 7.3 Valutazione storica 7.3.1 Principi 83 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 LAEI, i costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti. Nella sua sentenza del 3 luglio 2012, il Tri- bunale federale ha stabilito che l'articolo 15 capoverso 3 LAEI si basa principalmente sui costi storici effettivi di acquisto e di costruzione. A suo avviso, il metodo della valutazione sintetica di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI viene utilizzato in via eccezionale se i costi iniziali non possono esse- re determinati in modo affidabile (DTF 138 II 465, consid. 6.2 e seg.). 84 In seguito, il Tribunale amministrativo federale ha ribadito più volte che con il metodo sintetico non si possono semplicemente colmare le lacune relative a singole parti di un impianto (cfr. tra le altre sen- tenza del Tribunale amministrativo federale A-2786/2010 del 10 luglio 2013, consid. 4.2.3). II metodo sintetico determina sempre il valore complessivo dell'impianto. Le singole componenti di costo, ad esempio i costi di progetto o le prestazioni proprie non attivate, non sono quindi valutate separatamen- te dal resto dell'impianto. In una sentenza successiva, il Tribunale amministrativo federale ha precisa- to che nell'ambito della valutazione, se possibile, i singoli segmenti di linea devono essere chiaramen- te suddivisi e delimitati l'uno dall'altro. Se i segmenti in questione possono essere valutati separatamente senza limitazioni, devono essere considerati come singoli impianti. Inoltre, in linea di principio si deve valutare storicamente il maggior numero possibile di segmenti (sentenza del Tribuna- le amministrativo federale A-8638/2010 del 15 maggio 2014, consid. 5.3.4). 85 La EICom esamina pertanto il compendio degli attivi immobilizzati per sincerarsi the la valutazione storica e sintetica abbia avuto come oggetto l'intero impianto, non solo le sue singole parti. 14/37
86 Per determinare i costi iniziali di acquisto e di costruzione, ci si deve basare, per quanto possibile, sui costi effettivi di quel rnomento. L'articolo 13 capoverso 2 OAEI precisa anche che per costi di acquisto e di costruzione si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in que- stione. In questo modo, il legislatore ha voluto garantire che, il prezzo pagato in caso di passaggio di proprietà non abbia alcuna rilevanza per la determinazione dei costi del capitale. Con «costi iniziali di acquisto e di costruzione» si intendono i costi insorti in relazione con l'iniziale costruzione degli im- pianti e non i prezzi di acquisto pagati da un successivo acquirente (DTF 140 II 415, consid. 5.5.3 e 5.9). Tutti i valori degli impianti devono quindi essere rettificati, non considerando eventuali prezzi di acquisto, e i costi iniziali di acquisto e di costruzione devono essere impiegati conformemente aII'articolo 15 LAEI, anche se si tratta di acquisti e trasferimenti di rete all'interno del gruppo da parte della società madre alla filiale (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00100 dell'11 settembre 2019,
n. marg. 47). 7.3.2 Durata di utilizzazione 87 L'articolo 15 capoverso 3 lettera a LAEI stabilisce che gli ammortamenti calcolatori possono essere considerati costi del capitale computabili. Ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 OAEI i gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i deversi impianti e parti di impianti. ) 88 Pöyry Energy AG è stata incaricata dalla conferenza dei direttori d'azienda di valutare la rete di trasporto al 31 dicembre 2005. Nel rapporto finale redatto da Pöyry Energy AG sono pure state stabili- te le durate di utilizzazione per gli impianti della rete di trasporto (rapporto finale Pöyry del 12 febbraio 2007, qui di seguito «rapporto finale Pöyry», p. 15; act. 78). 89 Le durate di utilizzazione contenute nel rapporto finale Pöyry vengono considerate dalla EICom come adeguate e di conseguenza fungono da base per determinare le durate di utilizzazione degli impianti della rete di trasporto (act. 42, guida cap. 2.2). Nei procedimenti precedenti la EICom ha accettato del- le durate di utilizzazione the si scostavano di +/- 5 anni rispetto a quelle secondo Pöyry. Anche net procedimento attuale viene usata tale prassi. 90 La partecipante 1 al procedimento usa nel modulo di rilevamento le durate di utilizzazione («durate di vita») secondo il rapporto finale Pöyry (act. 68). Questo modo di procedere porta ad alcune differenze rispetto alle decisioni tariffali 2011 e 2012, dove le durate di utilizzazione usate per alcune categorie di impianti erano superiori di 5 anni rispetto a quelle del rapporto Pöyry. 91 Nell'attuale procedimento, la partecipante 1 al procedimento si è conformata per i propri impianti alle ~ durate di utilizzazione contenute net rapporto finale Pöyry per tutte le categorie di impianti indicate in tale rapporto. Ha perà inserito 11 categorie di impianto nella tabella contenuta nel modulo di rilevamento, poiché si trattava di casi unici, applicando le durate di utilizzazione secondo la prassi aziendale (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1c-durate di vita impianti»). La EICom non ha riscontrato anomalie. In base alle verifiche effettuate nel presente procedimento le durate di utilizzazione risultano adeguate ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 OAEI. 7.3.3 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2011 92 Con e-mail del 22 luglio 2020, la partecipante 1 al procedimento fa valere valori residui storici dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1 a-K 2011 », colonna 11). 93 Con la correzione del primo ammortamento a partire dall'anno della messa in servizio dell'impianto (cfr. n. marg. 82) assistiamo ad una riduzione di franchi del valore residuo computabile storico degli impianti al 31 dicembre 2011 the si assesta a franchi (cfr. Tabella 3, colonna 13). 15/37
7.3.4 Valutazione storica degli impianti al 31 dicembre 2012 94 Con e-mail del 22 luglio 2020, la partecipante 1 al procedimento fa valere valori residui storici dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «lb-K2012», colonne 11 a e 11b). 95 Con la correzione del primo ammortamento a partire dall'anno della messa in servizio dell'impianto (cfr. n. marg. 82) assistiamo ad una riduzione di franchi del valore residuo computabile storico degli impianti al 31 dicembre 2012 the si assesta a franchi (cfr. Tabella 4, colonna 13). 7.4 Valutazione sintetica 7.4.1 Principi 96 Secondo l'articolo 13 capoverso 4 OAEI, i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. II me- todo della valutazione sintetica viene utilizzato in via eccezionale, se i costi iniziali non possono esse- re determinati in modo affidabile (cfr. n. marg. 83). 97 II metodo sintetico non puô essere utilizzato semplicemente per colmare le lacune all'interno di un impianto. Esso determina sempre il valore complessivo dell'impianto. Le singole componenti di costo, ad esempio i costi di progetto o le prestazioni proprie non attivate, non sono quindi valutate separata- mente dal resto dell'impianto. Gli impianti devono essere valutati integralmente tramite una valutazio- ne storica oppure una sintetica (cfr. n. marg. 84). 7.4.2 Valori unitari 98 1 prezzi di sostituzione applicabili alla rete di trasporto sono stati determinati nel rapporto finale di Pöyry come costi unitari (rapporto finale Pöyry, p. 12 e segg.). La EICom ritiene the tali costi unitari siano adeguati e sono pertanto utilizzati nel presente procedimento come prezzi di sostituzione, ai sensi dell'articolo 13 capoverso 4 OAEI, per la valutazione sintetica (act. 42, guida cap. 2.3). 1 costi unitari secondo il rapporto finale Pöyry rappresentano il limite superiore dei prezzi di sostituzione rite- nuti adeguati. 99 La partecipante 1 al procedimento usa come valori unitari per il calcolo dei valori sintetici quelli secondo il rapporto finale Pöyry. Per due impianti (linee) the si estendono su più tipologie geografiche (Mittelland, Voralpen, Alpen) il valore unitario è stato ponderato in base ai pali presenti nelle singole tipologie geografiche (cfr. act. 68, modulo di rilevamento, schede «1a-K 2011» e «1b-K 2012», righe 30 e 31, nonché 34 e 35). Tale modo di procedere non presenta anomalie. Per una quotaparte di un palo non vi è una valutazione standard sintetica prevista, di conseguenza la partecipante 1 al procedimento ha inserito il valore sintetico della partecipante 2 (proprietaria precedente). Tale importo viene comunque annullato dalla cessione del diritto d'uso di pari valore, perciô nel modulo di rilevamento viene fatto valere un importo finale totale pari a zero (act. 68) e non è di ulteriore rilevanza nel presente procedimento. 7.4.3 Indice 100 Secondo l'articolo 13 capoverso 4 OAEI, i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell'acquisto e della costruzione. La va- lutazione sintetica degli impianti della rete di trasporto segue in linea di principio il metodo stabilito congiuntamente dal settore secondo swissasset. Conformemente alla giurisprudenza attuale, per la 16/37
retroindicizzazione dei valori sintetici nella rete di trasporto viene utilizzato l'indice Hösple (DTF 138 II 465, consid. 6.8.3; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8624/2010 del 19 giugno 2014, consid. 6.3.3). 101 La partecipante 1 al procedimento utilizza per la retroindicizzazione dei valori sintetici l'indice Hösple. 7.4.4 Detrazione individuale 102 Anziché la detrazione del 20 per cento di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quando si utilizza l'indice del Hösple per la retroindicizzazione, dai valori determinati sinteticamente deve essere detratto 1'1,47 per cento, finché le singole imprese non possono dimostrare mediante una prova a campione rappresentativa the nel loro caso puô essere effettuata una detrazione individuate (inferiore) (cfr. tra le altre DTF 138 11 465, consid. 7.7; sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 6.3.3.2; sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2518/2012 del 7 gennaio 2014, consid. 3.5; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-8624/2010 del 19 giugno 2014, consid. 6.6; decisione della EICom 212-00005/212-00008 dell'11 aprile 2017, n. marg. 40 e seg.). 103 La partecipante 1 al procedimento applica ai valori sintetici il fattore di correzione fissato all'1,47 per cento. 7.4.5 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2011 104 Con e-mail del 22 luglio 2020, la partecipante 1 al procedimento fa valere valori residui sintetici dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1 a-K 2011 », colonna 11). 105 Con la correzione del primo ammortamento a partire dall'anno della messa in servizio dell'impianto (cfr. n. marg. 82) e di alcuni errori legati al calcolo del l'ammortamento (cfr. n. marg. 119 e 120) assistiamo ad una riduzione di franchi del valore residuo computabile sintetico degli impianti al 31 dicembre 2011 che si assesta a franchi (cfr. Tabella 3, colonna 16). 7.4.6 Impianti valutati sinteticamente al 31 dicembre 2012 106 Con e-mail del 22 luglio 2020, la partecipante 1 al procedimento fa valere valori residui sintetici dell'importo complessivo di - franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, 1 scheda «1 b-K 2012», colonna 11 a e 11 b). 107 Con la correzione del primo ammortamento a partire dall'anno della messa in servizio dell'impianto (cfr. n. marg. 82) e di alcuni errori legati al calcolo dell'ammortamento (cfr. n. marg. 124 e 125) assistiamo ad una riduzione di fflfranchi del valore residuo computabile sintetico degli impianti al 31 dicembre 2012 che si assesta a franchi (cfr. Tabella 4, colonna 16). 7.5 Impianti in costruzione 108 1 costi per gli impianti the sono solo progettati non possono essere computati come costi per gli impianti in costruzione (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federate A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 6.4). 1 valori degli impianti trasmessi non possono quindi contenere tali voci. 109 La partecipante 1 al procedimento dichiara nel 2012 quattro impianti in costruzione («216 Spostamento linea ATG 220kV Iragna-Biasca», «217 Linea aerea L220kV P30-semi svincolo A2 Bel- linzona)), «218 Linea aerea Avegno-Magadino-Gorduno 220kV)) e «219 Ss Magadino 220kV GIS 17/37
AVEG-GORD»; righe da 188 a 191) e il relativo ammortamento, indicando come valore residuo storico lo stesso importo del valore iniziale (act. 68, modulo di rilevamento, scheda (0b-K 2012»). 110 La EICom accetta il valore iniziale e residuo storico di tali impianti, ma rifiuta l'ammortamento annuo, in quanto gli impianti in costruzione non possono essere ammortizzati, ma unicamente rimunerati. 7.6 Terreni 111 II metodo della valutazione sintetica di cui all'articolo 13 capoverso 4 OAEI viene utilizzato in via eccezionale se i costi iniziali non possono essere determinati in modo affidabile (cfr. n. marg. 83). 112 Conformemente all'articolo 216 capoverso 1 della legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni [CO]; RS 220), il contratto di vendita di un fondo richiede un atto pubblico. Un punto essenziale di tale contratto è il prezzo di vendita. Per l'acquisto di una proprietà fondiaria occorre l'iscrizione nel registro fondiario (art. 656 cpv. 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 [CC; RS 210]). II contratto di acquisto rientra tra i documenti all'appoggio dei quali è fatta l'iscrizione di un fondo (art. 948 cpv. 2 CC). 1 documenti giustificativi devono essere conservati a tempo indeterminato come prescritto dall'articolo 37 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 settembre 2011 sul registro fondiario (ORF; RS 211.432.1). Presso l'ufficio del registro fondiario devono pertanto essere rese disponibili almeno le copie del contratto di vendita. In linea di principio, i fondi non devono quindi essere valutati sinteticamente o utilizzando valori venali (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2654/2009, consid. 8.6.2; decisione della EICom 25-00100 dell'11 settembre 2019, n. marg. 54 e seg.). 113 La partecipante 1 al procedimento dichiara sedici terreni o diritti d'uso relativi a terreni. Otto di questi, valutati sinteticamente, mostravano dei valori incongruenti, ossia il valore iniziale non corrispondeva a quello residuo. Dato che si tratta di terreni, i quali non sottostanno ad ammortamento, tali valori devono coincidere, perciô è stato chiesto alla partecipante 1 al procedimento di verificare i dati. Inoltre per tre di questi veniva applicato un WACC non-ridotto. Trattandosi di beni con data di messa in servizio antecedente il 2004 e valutati sinteticamente ciô non era possible (act. 61, domanda 11). La partecipante 1 al procedimento ha poi inoltrato i valori corretti, ossia un valore residuo uguale a quello iniziale e un WACC corretto (act. 66 e 68). 7.7 Pagamenti da parte di terzi 114 Per gli impianti che sono stati pagati totalmente o parzialmente da terzi deve essere effettuato un opportuno adeguamento. 1 valori in questione devono essere riportati preferibilmente secondo il meto- do lordo ovvero con segno positivo (per il valore dell'impianto) o con segno negativo (per la quota dei terzi corrispondente). Gli impianti finanziati da terzi non possono rientrare nel valore regolatorio degli impianti. 115 La partecipante 1 al procediemnto dichiara che negli attivi immobilizzati, eventuali contributi di terzi, sono stati dedotti al momento dell'attivazione del cespite. Pertanto nei valori degli impianti comunicati non figurano importi pagati da terzi (act. 51, questionario risposta 8). 116 Non ci sono indizi su pagamenti da parte di terzi nei valori dichiarati. 18/37
8 Valori regolatori residui delle immobilizzazioni 8.1 Valore regolatorio residuo delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2011 117 La partecipante 1 al procedimento fa valere valori regolatori residui di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «la-K2011», cella Y12). 118 Come detto in precedenza (cfr. n. marg. 82) la partecipante 1 al procedimento nel 2011 non ha ammortizzato 55 impianti a partire dall'anno della messa in servizio (n. riga 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 31, 38, 39, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 83, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 121, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 142, 148, 149, 150, 151, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169). La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali sono passati da - franchi a - franchi. Ciô comporta una riduzione di _ franchi del valore residuo computabile. 119 Per sei impianti (n. riga 30, 34, 35, 153, 156, 157) valutati sinteticamente (cfr. n. marg. 104 e seg.), la partecipante 1 al procedimento non ha calcolato correttamente l'ammortamento durante gli anni di utilizzazione del bene. La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali ammontano rispettivamente a franchi (riga 30), franchi (riga 34), _ franchi (riga 35), _ franchi (ria 153), franchi (riga 156) e franchi (riga 157). Ciô comporta una riduzione di franchi del valore residuo computabile che passa da
- franchi a - franchi.
120 Per quattro impianti (n. riga 152, 155, 186, 187) valutati sinteticamente (cfr. n. marg. 104 e seg.), la partecipante 1 al procedimento ha commesso degli errori di calcolo che l'hanno portata in alcuni cari ad avere un valore residuo addirittura superiore al valore iniziale. La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali ammontano rispettivamente a _ franchi (riga 152), - franchi (riga 155), - franchi (riga 186) e _ franchi (ria 187). Ciô comporta una riduzione di - franchi del valore residuo computabile che passa da franchi a _ franchi. 121 Dopo le correzioni della EICom, il valore regolatorio residuo al 31 dicembre 2011 viene ridotto di franchi e si assesta a franchi. 1 valori residui storici computabili vengono ridotti di franchi e quelli sintetici di franchi (cfr. Tabella 3, colonna 17). , -- , , . ~ .~.a st..w wvnwiW +awMMl wloaw.il. w.a wm~airs tuel..i w'Mliaw .isr vr.nnw camiw TwYwkn ~aiv.M c«ma. oanpwYY .«aw~ AMUp .InL.iiy.d ewNMC Makla.. ww4.i.ii11... pnMACCI~n MALtr YYLC n.n .+~.I.I.lil MgW~l.~~i wlem m~pNWxEY r.Wx.iwiw tl.Gulu, vMli.ab.~ ~t111Y1kYM i.PM _ .INNNN .rMYM IYW Y bieltlNMW NDI w^M.~X R iMd man 'R%1 NMMi1 Tabella 3 Valori residui degli impianti regolatori computabili al 31 dicembre 2011 8.2 Valore regolatorio residuo delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2012 122 La partecipante 1 al procedimento fa valere valori regolatori residui di - franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «l b-K 2012», celle Z e AA 12). 123 Come detto in precedenza (cfr. n. marg. 82) la partecipante 1 al procedimento nel 2012 non ha ammortizzato 64 impianti a partire dall'anno della messa in servizio (n. riga 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 31, 33, 37, 38, 39, 74, 75, 76, 77, 83, 84, 85, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 142, 148, 149, 150, 151, 154, 158, 19/37
159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169). La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali sono passati da _ franchi a — franchi. Ciô comporta una riduzione di _ franchi del valore residuo computabile. 124 Per gli stessi sei impianti (n. riga 30, 34, 35, 153, 156, 157) valutati sinteticamente nel 2011 (cfr. n. marg. 106 e seg.), la partecipante 1 al procedimento anche nel 2012 non ha calcolato correttamente l'ammortamento durante gli anni di utilizzazione del bene. La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali ammontano rispettivamente a franchi (riga 30), g e& ranchi (riga 34), _ franchi (riga 35), — franchi (riga 153), franchi (riga 156) franchi (riga 157). Ciô comporta una riduzione di _ franchi del valore residuo computabile che passa da — franchi a — franchi.
125 Per gli stessi quattro impianti (n. riga 152, 155, 186, 187) valutati sinteticamente nel 2011 (cfr. n. marg. 106 e seg.), la partecipante 1 al procediemento anche nel 2012 ha commesso degli errori di calcolo che l'hanno portata in alcuni casi ad avere un valore residuo addirittura superiore al valore iniziale. La EICom ha quindi proceduto alla correzione dei valori residui computabili per tali impianti, i quali ammontano rispettivamente a _ franchi (riga 152), - franchi (riga 155), - franchi (riga 186) e — franchi (ri a 187). Ciô comporta una riduzione di _ franchi del valore residuo computabile che passa da franchi a _ franchi. 126 Dopo le correzioni della EICom, il valore regolatorio residuo al 31 dicembre 2012 viene ridotto di . franchi e si assesta a franchi. 1 valori residui storici computabili vengono ridotti di franchi e quel li sinteticiffl cdrfranchi (cfr. Tabella 4, colonna 17). V~
pFn. W 2ro1 2d 2001 ] 9 w.IMal+ bIwIYM YI.~11 alwrlw MMINYII VNen r.aYY> VNM.Wdw µenW 7wa tleMY.1i wl.a+4M iWw wrwrr MIMrMM iM w11rlwwwA Wwlnµ+ Nr.wr, TdN.rJo. µwwYwi —OWMwbi.ee lGr.Y wOwlwwM .wMaww.w r.M —,— lMMwwr mWACC.a. MrMwv wMCn.n agaWan vüa.w .Iwu eerw.l.w VwMwMwl wwdNAwr c...aa. wlalmör- •aa aewn+waN Tawr.wn wNMlwwiol wrx,ac Memrore m,rwl.ew rNai nwr mN .--~.ngnp aua.l. WACC rrlNlo wAtt raae rao.o raale rrlolb Mr. tlN wa aN )IM n., m NA/ ww f IM n~~r~rsn 111i lia Tabella 4 Valori residui degli impianti regolatori computabili al 31 dicembre 2012 9 Costi del capitale effettivi computabili 9.1 Interessi calcolatori sugli attivi immobilizzati 127 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 lettera b LAEI, tra i costi del capitale computabile rientrano gli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle reti. Tale disposizione è precisata all'articolo 13 OAEI, secondo il quale sono computabili quali beni patrimoniali necessari all'esercizio della rete, al massimo, i valori residui di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti risultanti alla fine dell'anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2 e il capitale circolante netto (CCN) ne- cessario all'esercizio (art. 13 cpv. 3 lett. a OAEI). 128 Secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera b OAEI, il tasso d'interesse sui beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti corrisponde al costo medio ponderato del capitale investito (Weighted Average Cost of Capital WACC). 9.1.1 Richiesta di cui all'articolo 31a OAEI 129 L'articolo 31 a capoverso 1 OAEI stabilisce il principio secondo il quale il tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio relativi ad impianti messi in esercizio prima del l' gennaio 2004 è, `zvK3A
nel periodo 2009-2013, inferiore di un punto percentuale al tasso d'interesse di cui all'articolo 13 ca- poverso 3 lettera b OAEI. Agli investimenti effettuati per questi impianti dopo il 31 dicembre 2003 si applica il tasso d'interesse di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettera b OAEI. 130 Secondo l'articolo 31a capoverso 2 OAEI, i gestori di impianti di cui al capoverso 1, che non sono stati oggetto di una nuova valutazione o che sono stati ammortizzati in modo lineare durante una durata di utilizzazione uniforme e adeguata fissata secondo l'articolo 13 capoverso 1 OAEI oppure durante un periodo più lungo, possono chiedere alla EICom che il tasso d'interesse per questi impianti possa es- sere computato senza la riduzione di cui al capoverso 1 (cfr. decisione tariffale 2009, pag. 34 e segg.). 131 La partecipante 1 al procedimento non ha presentato alcuna richiesta di utilizzo del tasso di interesse più elevato. 9.1.2 Interessi calcolatori per l'anno tariffario 2011 132 II tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi dell'1,73 per cento (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEI; nuovo testo giusta l'art. 1 dell'ordinanza del DATEC del 9 marzo 2010 concernente l'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti, RU 2010 883). 133 Nella sua istruzione 2/2010 dell'8 aprile 2010 sul calcolo del tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio per le tariffe 2011, la EICom ha pubblicato un tasso d'interesse del 4,25 per cento (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2010). 134 La partecipante 1 al procedimento fa valere interessi calcolatori dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1a-K 2011 », cella AA12). 135 Per due impianti valutati sinteticamente (n. riga 158 «180 FO-48 GORDSS/MESESS P8-P9n» e riga 169 «191 Nutzungsrecht FO-48 GORDSS/MESESS P8-P9n») la partecipante 1 applica erroneamente il WACC non-ridotto di 4.25%. La EICom procede alla correzione applicando il WACC ridotto di 3.25% trattandosi di impianti valutati sinteticamente. Per altri tre beni (n. riga 170, 171 e 172) era pure stato applicato un WACC non-ridotto ed era stato chiesto alla partecipante 1 al procedimento di verificare, la quale ha poi corretto applicando un WACC ridotto (cfr. n. marg. 113) (act. 61, domanda 11, act. 66 e act. 68). 136 Sulla base delle correzioni intervenute a livello dei valori residui storici e sintetici computabili, derivanti dagli ammortamenti (cfr. n. marg. 118 ff.), come pure del WACC applicato (cfr. n. marg. 135) gli interessi calcolatori al 31 dicembre 2011 vengono ridotti di - franchi e si assestano a _ franchi (cfr. Tabella 5, colonna 9). 1 prima del 2004 3.25% 4.25% 2 3 4 dal 2004 WACC 4.25% 5 6 WACC 3.25% 7 S 9 Tabella 5 Interessi calcolatori computabili al 31 dicembre 2011 Totale Interessl Interessi Vabri resldul Vabri resWui Interessi Intaressl Interessi calcolatori 2011 calcolatori storlcl storlcl calcolatori su Vtdorl resldW alcolatorl su Vabrl resldui calcolatori su computabgf su dichiaratt alla computabNi computabili valori residul storici valori realdul siMetld vabri residui attivl EICom ACC ridotto) ACC storlci com bNl storlG COMPUWA
siMetici immobiNuati AET NE1 SA 21/37
9.1.3 Interessi calcolatori per Panno tariffario 2012 137 II tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi dell'1,71 per cento (art. 13 cpv. 3 lett. b OAEI; nuovo testo giusta l'art. 1 dell'ordinanza del DATEC del 1° marzo 2011 concernente l'indennizzo per i rischi dei beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti, RU 2011 839). 138 Nella sua istruzione 1/2011 del 17 marzo 2011 sul calcolo del tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio per le tariffe 2012, la EICom ha pubblicato un tasso d'interesse del 4,14 per cento (disponibile su: www.elcom.admin.ch > Documentazione > Istruzioni > Istruzioni 2011). 139 La partecipante 1 al procedimento fa valere interessi calcolatori dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «l b-K 2012», cella AC12). 140 Anche nel 2012 per gli stessi due impianti valutati sinteticamente (n. riga 158 «180 FO-48 GORDSS/MESESS P8-P9n» e riga 169 «191 Nutzungsrecht FO-48 GORDSS/MESESS P8-P9n») la partecipante 1 applica erroneamente il WACC non-ridotto di 4.14%. La EICom procede alla correzione applicando il WACC ridotto di 3.14% trattandosi di impianti valutati sinteticamente. 141 Sulla base delle correzioni intervenute a livello dei valori residui storici e sintetici computabili, derivanti dagli ammortamenti (cfr. n. marg. 123 ff.), come pure del WACC applicato (cfr. n. marg. 140) li interessi calcolatori al 31 dicembre 2012 vengono ridotti di - franchi e si assestano a franchi (cfr. Tabella 6, colonna 9) 1 prima del 2004 3.14% 4.14% 2 3 4 dal 2004 WACC 4.14% 5 6 WACC 3.14% 7 8 9 Tabella 6 Interessi calcolatori computabili al 31 dicembre 2012 9.2 Ammortamenti calcolatori sugli attivi immobilizzati 9.2.1 Osservazioni general! 142 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 lettera a LAEI, gli ammortamenti calcolatori sono computabili come costi del capitale. L'articolo 13 capoverso 1 OAEI stabilisce che i gestori di rete fissano in direttive tra- sparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti e parti di impianti. 143 Conformemente all'articolo 13 capoverso 2 OAEI, gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati a partire dai costi di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. 144 Nel caso di valori storici sono accettati sia gli ammortamenti annui che quelli mensili. Per gli impianti valutati sinteticamente, il mese della messa in esercizio è spesso non noto, ragion per cui di regola vengono effettuati ammortamenti annui. Gli ammortamenti mensili sono tuttavia consentiti se un ge- store di rete conosce e puô dimostrare il mese della messa in esercizio di un impianto (decisione della EICom 212-00004; 212-00005; 212-00008; 212-00017 del 10 aprile 2018, n. marg. 64). Totale In terewi itteraai Varori t+aaw Vabrl raaiFNA Intawai Niimpsl Intereaai cNiwqdorl 4e12 calcotatori atorlol abrbl taioatrlort w Va1aA nafdad alcolatorl su Vabri realdul cedcolatorl w comprdabpl w dkh"i aua COMPMW ooaaaapM wNrl realàul abdd abrl realdul aintetld vatori naidui attivl EICom ACC rfdetto atorlü hW atorki com alMallci NnmoblNmtl AET NE1 SA 22/37
145 La partecipante 1 al procedimento ammortizza gli impianti con ammortamenti annui sulla base dei costi iniziali di acquisto e di costruzione. Per sette impianti messi in servizio a partire dal 01.09.2012, i quali sono stati acquistati dalla partecipante presso la partecipante 2 al procedimento, la partecipante 1 al procedimento fa valere un ammortamento mensile. 9.2.2 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2011 146 La partecipante 1 al procedimento fa valere ammortamenti dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «1 a-K 2011 », cella W12). 147 Sulla base delle modifiche legate al calcolo degli ammortamenti di 10 impianti (cfr. n. marg. 119 e 120), gli ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2011 vengono ridotti di - franchi e si assestano a _ franchi (cfr. Tabella 7, colonna 8). I I 4 Dati di base storici I Dati di base sintetici I I 1 ~ i S F 7 R Totale ammat,ameMi AmmortameMi Ammortamenti Totale 2011 caeolatori cakoworiatoricl Ammortamenti calcolatorisintetici Ammortamenti ammortamentl tlichiarati alla dichiarati ana calcolatori storici dichiarati alla calcolatori sintetici calcolatori EICom EICom Correzione computabili EICom Correzione com utabili com tabiii AET NE 1 SA Tabella 7 Ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2011 9.2.3 Ammortamenti calcolatori per l'anno tariffario 2012 148 La partecipante 1 al procedimento fa valere ammortamenti dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «l b-K 2012», cella W12). 149 Nell'anno 2012 la EICom ha modificato gli ammortamenti relativi a 26 impianti: - per 10 impianti, dove vi erano stati degli errori di calcolo, gli importi validi sono rispettivamente di _ franchi (riga 30), _ franchi (riga 34), _ franchi (riga 35), _ franchi (riga 152), - franchi (riga 153), MIOLfranchi (riga 155), - franchi (riga 156), _ franchi (riga 157), M franchi (riga 186) e M franchi (riga 187) (cfr. 119 e 120); - per 4 impianti in costruzione non è possibile far valere alcun ammortamento, perciô l'importo è di 0 franchi per le righe 188, 189, 190 e 191;
- per l'impianto della riga 46 va considerato un ammortamento di - franchi mentre per 4 impianti (righe 78, 80, 81 e 82) non puô essere considerato alcun ammortamento in quanto la loro durata di utilizzazione si è esaurita a fine 2011;
- per 7 impianti la EICom considera l'ammortamento mensile calcolato dalla partecipante 1 al procedimento e fatto valere in deduzione del valore residuo dalla stessa (righe 3, 8, 15, 19, 23, 32, 36). 150 Sulla base delle modifiche sopraccitate, gli ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2012 vengono ridotti di - franchi e si assestano a _ franchi (cfr. Tabella 8, colonna 8). 23/37
1 Dati di base storici 2 3 4 Dati di base sintetici 5 6 7 8 Totale ammortamenti Ammortamenti Ammortamenti Totale Ammortamenti calcolatorisintetici emmortamenti dichiarati Ammortamenti aUa L N20IS2Acakolatoricakolatoristorici dichiarati alla cakotatori storici dichiarati alla ca~olalori sintetici cakolatorl EICom EICom Correzione comabUi combAi
EICom Cortezione ili Tabella 8 Ammortamenti calcolatori computabili al 31 dicembre 2012 10 Costi di avviamento 10.1 Osservazioni generali 151 Per costi di avviamento si intendono i costi sorti presso gli ex PRT dal 2005 al 2008 e the non sono stati computati attraverso i corrispettivi per l'utilizzazione della tete. 152 I costi di avviamento sono computabili sempre che si tratti esclusivamente di costi che non sarebbero insorti senza la LAEI. Inoltre, devono essere costi addizionali e non devono essere già stati trasferiti ai consumatori finali attraverso la normale attività (decisione tariffale 2009, n. 4.2.2.4). 153 I costi di avviamento sono stati attivati da alcuni ex PRT e ammortizzati su cinque anni. Altri ex PRT hanno fatto valere un quinto o l'intero importo come costi di esercizio (decisione tariffale 2009, n. 4.2.2.4). 10.2 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2011 154 La partecipante 1 al procedimento non ha fatto valere dei costi di avviamento per l'anno tariffario 2011 (cfr. act. 2, decisione tariffale 2011). 10.3 Costi di avviamento computabili per l'anno tariffario 2012 155 La partecipante 1 al procedimento non ha fatto valere dei costi di avviamento per l'anno tariffario 2012 (cfr. act. 11, decisione tariffale 2012). 11 Capitale circolante netto (CCN) necessario all'esercizio 11.1 Principi 156 Secondo l'articolo 15 capoverso 3 letters b LAEI, i gestori di tete hanno diritto agli interessi calcolatori sui beni necessari alla gestione delle yeti. Tali Beni patrimoniali necessari all'esercizio sono costituiti al massimo dal valori residui di acquisto e di costruzione risultanti alla fine dell'anno contabile nonché dal capitale circolante petto (CCN) necessario all'esercizio della tete (art. 13 cpv. 3 Jett. a OAEI). II CCN puô essere rimunerato con il WACC come parte integrante dei beni patrimoniali necessari all'esercizio (art. 13 cpv. 3 Jett. b OAEI). Né la LAEI né l'OAEI contengono uns disposizione più precisa relativa alle parti integranti del CCN necessario all'esercizio della tete. Secondo il parere dei tribunali, non è illega- le the la EICom dia delle precisazioni a riguardo. Peril suo calcolo, la EICom ha sviluppato uns prassi net corso degli anni (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00070 del 12.12.2019, n. marg. 161) the è stata confermata dal tribunali (cfr. tra le altre DTF 138 II 465, consid. 9; sentenze del Tribunate am- ministrativo federate A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.3., A-2222/2012 del 10 matzo 24/37
2014, consid. 7.2, A-8638/2010 del 15 maggio 2015, consid. 8, A-2606/2009 dell'11 novembre 2010, consid. 13). 157 Secondo la prassi della EICom, i costi calcolatori degli attivi immobilizzati regolatori (ammortamento e interessi), i costi di avviamento, i costi di esercizio netti, un eventuale stock (magazzino) dell'anno cor- rispondente, nonché eventuali differenze di copertura computate nelle tariffe costituiscono la base del- la determinazione del CCN (cfr. tra le altre decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019,
n. marg. 162; 211-00011 [preced.: 957-08-141] del 3 luglio 2014, n. marg. 24 e 39; decisione della EI- Com 211-00016 [preced.: 957-10-047] del 17 novembre 2016, n. marg. 234). 158 Secondo l'articolo 13 capoverso 3 letters a numero 2 OAEI, la rimunerazione del CCN tiene conto del capitale investito dall'impresa al fine di mantenere sempre una liquidità sufficiente fino al ricevimento dei pagamenti per i suoi servizi the rientrano nel settore di attività regolamentato. II CCN per lo svol- gimento dell'esercizio operativo nel settore regolamentato è pertanto strettamente collegato alla pe- riodicità della fatturazione. II calcolo del CCN tiene pertanto conto di tale periodicità, ovvero il periodo medio di tempo durante il quale un'azienda deve detenere il capitale fino al ricevimento del pagamen- to della fattura (cfr. decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 169). 159 Nella sua prassi corrente nell'ambito della rete di distribuzione per il calcolo del CCN, la EICom tiene quindi conto anche della periodicità della fatturazione (cfr. tra le altre decisioni EICom 211-00011 del 7 luglio 2011, n. marg. 106, 211-00008 del 22 gennaio 2015, n. marg. 201 e segg. e 211-00016 del 19 novembre 2016, n. marg. 235; inoltre sentenza del Tribunale amministrativo Federale A-1344/2015 del 28 giugno 2018, consid. 17.4; ANDRE SPIELMANN, in: Kommentar zum Energierecht, Brigitta Kratz / Mi- chael Merker / Renato Tami / Stefan Rechsteiner / Kathrin Föhse [editori], volume I, Berna 2016, art. 15 LAEI, n. marg. 67). Ad esempio, se un gestore di rete fattura ogni due mesi, non deve disporre di liquidità per l'anno intero, ma solo per quei due mesi. In tal caso, il capitale necessario dovrebbe esse- re diviso per 6 (12 mesi diviso 2 mesi). In questo esempio, un sesto del CCN necessario verrebbe ri- munerato con il WACC (decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 170). II Tri- bunale amministrativo federale ha confermato questo metodo di calcolo del capitale netto d'esercizio che si basa sulla periodicità della fatturazione (cfr. tra le altre sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.3.2). 160 Negli anni tariffari dal 2009 al 2012, gli ex PRT hanno fatturato alla richiedente un dodicesimo dell'indennizzo annuale atteso per i costi di rete alla fine di ogni mese. La richiedente ha trasferito di volta in volta immediatamente l'importo. In questo modo gli ex PRT hanno ricevuto i mezzi necessari in media quindici giorni dopo aver pagato le proprie fatture. Nelle decisioni tariffali 2009, 2010, 2011 e 2012, la EICom ha quindi stabilito che il CCN degli ex PRT ammonta al massimo ai costi di 15 giorni ovvero a 1/24 dei costi computabili annui (decisione tariffale 2009, p. 39 e seg.; decisione tariffale 2010, n. marg. 197 e segg.; decisione tariffale 2011, n. marg. 129 e segg.; decisione tariffale 2012, n. marg. 152 e segg.). 161 II CCN computabile viene rimunerato con il tasso di interesse valido per l'anno in questione (cfr. n. marg. 132 e 131). Viene rimunerato anche Io stesso interesse sui CCN (cfr. decisione tariffale 2009, pag. 39 e seg.). Tale prassi è stata confermata dal Tribunale federale (DTF 138 II 465, consid. 9). 11.2 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2011 162 La partecipante 1 al procedimento fa valere un interesse sui CCN regolatorio dell'importo di - franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella B62). 25/37
163 Le correzioni relative ai costi computabili per l'anno tariffario 2011, in particolare quelle dei costi del capitale (cfr. cap. 9.1.2 e 9.2.2), comportano al 31 dicembre 2011 un interesse per il CCN dell'importo di - franchi, ossia una riduzione di franchi. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 Tabella 9 Interessi sui CCN computabili per l'anno tariffario 2011 11.3 Capitale circolante netto per l'anno tariffario 2012 164 La partecipante 1 al procedimento fa valere un interesse sui CCN regolatorio dell'importo di - franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «Resoconto 2011-2012», cella C62). i 165 Secondo la prassi della EICom Hel calcolo degli Interessi sui CCN rientrano pure le differenze di copertura computate Helle tariffe (cfr. n. urarg. 157). Un terzo delle coperture in eccesso del 2009 e del 2010 incluse Helle tariffe 2012 hanno un effetto di riduzione dei costi. 166 Le correzioni relative ai costi computabili per l'anno tariffario 2012, in particolare quelle dei coati del capitale (cfr. cap. 9.1.3 e 9.2.3), comportano al 31 dicembre 2012 un interesse per il CCN dell'importo di -franchi, ossia una riduzione di M franchi. 1 2 3 4 5 6 9 10 Tabella 10 Interessi sui CCN computabili per l'anno tariffario 2012 ~ 12 Totale dei costi di esercizio e del capitale effettivi computabili 12.1 Principi 167 I coati effettivi computabili comprendono i coati di esercizio computabili, i coati del capitale computabili (inclusa la rimunerazione del CCN), nonché i costi di avviamento computabili, sempre the non siano inclusi nei coati di esercizio o del capitale. 12.2 Costi effettivi computabili 2011 168 La partecipante 1 al procedimento fa valere un totale di costi effettivi computabili dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella B13). coati d'esercizro + Rlmunerazbne attivi immoblNzutl 2011 D'dferenudi DiHerenudl +Ammorhmentl . ,InhreaaisulCCN Rimunerazione copertura2009 copsrWra2010 +Stock TotabinteraeN dichiaratialla Costid'eurcizb attivi ; Ammortamentl incWu note GriHe inclwenelbGriFfe +OHferenndl CCN suICCN _ EICom com ufabtll immobilizzati ' computabili Stock 2072 2012 co erWra wm uGbiG com u4bIN AET 1E7 SA Coati d'esercizro + Rimunerazrone attivi immobilizzati 2012 Difbrenze di DNferenzs di + An, mortamenu ftrbresai sui CCN Rimunerezione !, tepertura 2009 coperWra 2070 +Stock ToGkinteresi i dichGrati alG Coati d'eaercim attivi ' Ammormmentl incluse nelb Grille incluse Halle Grille, *Differenxe di CCN sui CCN EICom cram taMYl knmobihzzatl computabili Stock 2072_ _ 2012 coperan com utabile cam uGWN AET NE1 SA 26/37
169 Sulla base delle modifiche effettuate dalla EICom relative ai costi del capitale (cfr. cap. 9.1.2 e 9.2.2) e di conseguenza della rimunerazione del CCN (n. marg. 163), i costi effettivi computabili per il 31 dicembre 2011 vengono ridotti di - franchi e si assestano a - franchi. Calcolo EICom 1 2 3 4 5 Totale costi Interessi 2011 dichiarati alla Costi d'esercizio Ammortamenti 1 (rimunerazione) Totale costi di rete EICom computabili computabili computabili computablii AET NE 1 SA Tabella 11 Totale costi di rete computabili per l'anno tariffario 2011 12.3 Costi effettivi computabili 2012 170 La partecipante 1 al procedimento fa valere un totale di costi effettivi computabili dell'importo di
- franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C13). 171 Sulla base delle modifiche effettuate dalla EICom relative ai costi del capitale (cfr. cap. 9.1.3 e 9.2.3) e di conseguenza della rimunerazione del CCN (n. marg. 166), i costi effettivi computabili per il 31 dicembre 2012 vengono ridotti di _ franchi e si assestano a - franchi. -- - -- - -
- - ----- Calcolo EICom 1 2 3 4 5 2012 Totale costi dichiarati alla EICom Interessi Costi d'esercizio Ammortamenti (rimunerazione) Totale costi di rete computabili computabili computabili computabili AET NE1 SA Tabella 12 Totale costi di rete computabili per l'anno tariffario 2012 13 Calcolo delle differenze di copertura 13.1 Osservazioni generali 172 II corrispettivo per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. II corrispettivo per l'utilizzazione della rete si basa pertanto sui costi. A riguardo, sono determinanti i costi di un esercizio contabile (art. 14 cpv. 1 LAEI in combinato disposto con l'art. 7 cpv. 1 OAEI). Le coperture in eccesso ottenute in passato, secondo l'articolo 19 capoverso 2 OAEI, devono essere compensate in futuro mediante riduzione delle tariffe per l'utilizzazione della rete. Coerentemente, anche eventuali coperture insufficienti possono essere compensate negli anni successivi (cfr. istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019). Si devono calcolare gli interessi sui saldo delle coperture in eccesso non incluse nelle tariffe. Le coperture insufficienti possono essere compensate e rimunerate mediante un aumento della tariffa per l'utilizzazione della rete. Secondo l'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019, le coperture in eccesso devono essere rimunerate con il WACC (decisione della EICom 25-00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 209; decisione tariffale 2012, n. marg. 158). 27/37
173 Le differenze di copertura si verificano quando i ricavi sono superiori o inferiori ai costi effettivi. Possono essere dovute a divari tra i costi effettivi e quelli pianificati, o tra i parametri quantitativi previ- sti e quelli effettivi, o a sentenze dei tribunali e decisioni. II calcolo delle differenze di copertura deve essere effettuato per ogni anno contabile alla sua conclusione, per 12 mesi. Per calcolare le differenze di copertura per l'utilizzazione della rete in un determinato anno, i costi effettivi vengono comparati ai ricavi effettivi alla fine di quell'anno contabile (cfr. istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 nonché relativo «Formulario Differenze di copertura», registro «Differenze copertura rete»; decisione tariffale 2012, n. marg. 158, 160, 165, 206 e 214; decisione della EICom 212-00004/212-00005/212- 00008/212-00017 del 10 aprile 2018, n. marg. 127 und 133). II modello seguito dalla EICom per il cal- colo delle differenze di copertura è stato già più volte appoggiato dai tribunali (cfr. sentenza del Tribu- nale Federale 2C_1076/2014 del 4 giugno 2015, consid. 3.2 e 4; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-5141/2011 del 29 gennaio 2013, consid. 11.1.2 ultima sezione; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2876/2010 del 20 giugno 2013, consid. 5.1; decisione della EICom 25- 00070 del 12 dicembre 2019, n. marg. 186). 174 Nella rete di trasporto le imprese hanno dichiarato i propri costi alla richiedente. Quest'ultima ha calcolato le tariffe e ha indennizzato le imprese per i loro costi con i corrispettivi conseguiti dalle tariffe (cfr. tra le altre decisione della EICom 212-00017 del 20 ottobre 2016, n. marg. 99). Pertanto i ricavi effettivi degli ex PRT per gli anni 2011 e 2012 corrispondono di regola all'importo che la richiedente ha versato loro sulla base delle decisioni tariffali 2011 e 2012. 175 Tali ricavi effettivi sono confrontati con i costi effettivi computabili calcolati precedentemente al capitolo
12. La differenza tra questi due valori è la differenza di copertura per l'anno tariffario in questione. 13.2 Differenze di copertura per Panno tariffario 2011 176 La partecipante 1 al procedimento fa valere una copertura insufficiente dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2011 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella B17). 177 La partecipante 1 al procedimento dichiara per l'anno tariffario 2011 come proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della rete un importo di - franchi, il quale corrisponde alla somma dei costi di esercizio e dei costi del capitale sanciti nella decisione tariffale 2011 (decisione tariffale 2011, tabella 8, colonna 10). Questo importo rappresenta il totale dei ricavi, dato che non vengono dichiarati altri importi (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella 66). 178 1 ricavi da considerare per il calcolo regolatorio della differenza di copertura dell'anno tariffario 2011 corrispondono ai costi di rete computabili di - franchi indicati nella decisione tariffale 2011 (decisione tariffale 2011, tabella 8, colonna 10). Tale importo è stato pagato dalla richiedente nel 2011 (act. 64, tabella Excel pagamenti DC). 179 1 costi computabili rilevanti per il calcolo della differenza di copertura 2011 ammontano a - franchi (cfr. n. marg. 169, Tabella 11, cotonna 5). 180 1 ricavi regolatori rilevanti ammontano a - franchi (cfr. n. marg. 177). 181 La copertura in eccesso di _ franchi indicata dalla partecipante come altre differenze di copertura (cfr. Tabella 13) non viene considerata. Secondo la partecipante 1 al procedimento si tratta delle differenze di copertura registrate nel proprio conto annuale civilistico (act. 60). La EICom terrà conto dei valori effettivi relativi alla copertura in eccesso sanciti nella decisione tariffale 2011 in un se- condo tempo, ossia al momento della rimunerazione delle differenze di copertura (cfr. capitolo 14). 182 Per l'anno tariffario 2011, i ricavi al netto dei costi computabili generano una copertura insufficiente di _ franchi (cfr. Tabella 13). 28/37
2011 voce dichiarato com utabile Proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della RT 1l3 della differenza di copertura 2009 1/3 della differenza di copertura 2010 Altri proventi RT Totale proventi 1 ricavi RT Costi del capitale Costi d'esercizio Interessi CCN Costi totali DC - copertura in eccesso /+ copertura insufficiente Differenze di copertura rete di tras orto Tabella 13 Differenze di copertura computabili per l'anno tariffario 2011 13.3 Differenze di copertura per l'anno tariffario 2012 183 La partecipante 1 al procedimento fa valere una copertura in eccesso dell'importo di _ franchi al 31 dicembre 2012 (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C17). 184 La partecipante 1 al procedimento dichiara per l'anno tariffario 2012 come proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della rete un importo di _ franchi, il quale corrisponde alla somma dei costi di esercizio e dei costi del capitale, nonché di un terzo della differenza copertura 2009 e di un terzo della differenza di copertura 2010 sanciti nella decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, colonna 10). Questo importo rappresenta il totale dei ricavi, dato che non vengono dichiarati altri im- porti (act. 68, modulo di rilevamento, scheda «4-DD 2011-2012», cella C6). 185 1 ricavi da considerare per il calcolo regolatorio della differenza di copertura dell'anno tariffario 2012 corrispondono ai costi di rete computabili di - franchi indicati nella decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, cotonna 10). Tale importo è stato pagato dalla richiedente nel 2012 (act. 64, tabella Excel pagamenti DC). Nei costi computabili sanciti nella decisione tariffale 2012 sono inclusi un terzo delle differenze di copertura 2009 e 2010, le quali sono state calcolate, rimunerate e decise nell'ambito della decisione tariffale 2012 (decisione tariffale 2012, tabella 8, colonne 8 e 9). Per il calcolo delle differenze di copertura dell'anno tariffale 2012, la quota delle differenze di copertura 2009 e 2010 inclusa nei ricavi verrà sottratta o aggiunta a dipendenza del fatto che si tratti di una co- pertura in eccesso o di una copertura insufficiente. Nel caso della partecipante 1 al procedimento, ciô significa che un terzo della copertura in eccesso 2009, ossia _ franchi, e un terzo della copertu- ra in eccesso 2010, ossia - franchi, sarà aggiunto ai ricavi (cfr. Tabella 14). 186 1 costi computabili rilevanti per il calcolo della differenza di copertura 2012 ammontano a - franchi (cfr. n. marg. 171; Tabella 12, colonna 5). 187 1 ricavi regolatori rilevanti ammontano a - franchi (cfr. Tabella 14) 188 La copertura in eccesso di _ franchi indicata dalla partecipante come altre differenze di copertura (cfr. Tabella 14) non viene considerata. Secondo la partecipante 1 al procedimento si tratta delle differenze di copertura registrate nel proprio conto annuale civilistico (act. 60). La EICom terrà conto dei valori effettivi relativi alla copertura in eccesso sanciti nella decisione tariffale 2012 in un se- condo tempo, ossia al momento della rimunerazione delle differenze di copertura (cfr. capitolo 14). 29/37
189 Per l'anno tariffario 2012, i ricavi al netto dei costi computabili generano una copertura insufficiente di
- franchi (cfr. Tabella 14). 2012 voce dich Proventi da corrispettivi per l'utilizzazione della RT 1/3 della differenza di copertura 2009 1/3 della differenza di copertura 2010 Altri proventi RT Totale proventi / ricavi RT Costi del capitale Costi d'esercizio Interessi CCN Costi totati DC - copertura in eccesso / + copertura insufficiente Differenze di copertura rete di trasporto Tabella 14 Differenze di copertura computabili per l'anno tariffario 2012 14 Indennizzo e rimunerazione delle differenze di copertura 14.1 Indennizzo 190 Nella sua presa di posizione sulla bozza di decisione, la richiedente ha chiesto che i numeri 6 e 7 del dispositivo siano modificati in modo che il saldo finale della differenza di copertura, compresi gli interessi, deciso dalla EICom non sia pagato dalla partecipante 1 al procedimento, ma possa essere versato direttamente alla richiedente dalla conferente in natura (cioè dalla partecipante 2 al
procedimento) (act. 91, n. marg. 5 e segg.). 191 La richiedente motiva la sua richiesta affermando che, prima della fusione della società di rete con la richiedente, sarebbero già stati pendenti i procedimenti per determinare le differenze di copertura del 2011 e del 2012 per I'utilizzazione della rete al livello di rete 1. Le parti in causa erano la società di rete e la società madre nella sua funzione di conferente in natura (nel caso di altri conferenti in natura, in alcuni casi solo la rispettiva società di rete era parte in causa). Con la fusione della società di rete con la richiedente, la società di rete avrebbe cessato di esistere, con il rischio che i procedimenti pendenti venissero stralciati come privi di oggetto. Pertanto, prima della fusione e al fine di salvaguardare i diritti procedurali della partecipante 2 al procedimento, la partecipante 1 al procedimento sarebbe stata scorporata dalla società di rete. La partecipante 1 al procedimento sarebbe una società puramente «procedurale» con risorse minime. In qualità di ex proprietaria della rete di trasporto trasferita alla richiedente, la partecipante 2 al procedimento sarebbe avente diritto economico dell'esito del procedimento. Di conseguenza, avrebbe anche diritto ai pagamenti derivanti dal trasferimento rispettivamente sarebbe obbligata ad effettuare tali pagamenti. Inoltre, la differenza tra l'avente diritto formale e I'avente diritto economico esisterebbe solo in caso di «share deals», poiché solo in questi casi i conferenti in natura avrebbero scorporato le attività della rete di trasporto ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 LAEI. Questo problema non esisterebbe nel caso di «asset deals». In questi casi, i pagamenti andrebbero direttamente alla conferente in natura in qualità di avente diritto economico. Ciô dimostrerebbe che il flusso di pagamento «errato» sia dovuto esclusivamente al trasferimento della rete di trasporto tramite un'operazione «share deal» e la relativa scissione della 30/37
società «procedurale». Tuttavia, la diversa gestione del flusso di pagamento non dovrebbe dipendere dal modo di trasferimento della rete di trasporto. 192 II pagamento del saldo della differenza di copertura e degli interessi sarebbe sempre effettuato alla o dalla conferente in natura (cioè alla o dalla partecipante 2 al procedimento). Le parti al procedimento avrebbero tenuto conto di questo fatto anche nel «Sacheinlagevertrag». La richiedente e la partecipante 2 al procedimento, nel suo ruolo di precedente società madre dell'originaria società di rete, avrebbero concordato nel «Sacheinlagevertrag» che, se la partecipante 1 0 2 al procedimento avesse potuto richiedere successivamente, sulla base di una decisione entrata in giudicato, costi per l'utilizzazione della rete imputabili più elevati per un anno tariffario, la richiedente avrebbe trasferito la corrispondente differenza alla partecipante 2 al procedimento. Lo stesso varrebbe naturalmente anche nel caso inverso, ossia se la partecipante 1 0 2 al procedimento dovesse pagare, sulla base di una decisione entrata in giudicato, un indennizzo alla richiedente. II mantenimento degli attuali numeri 6 e 7 del dispositivo comporterebbe costi di gestione aggiuntivi per le parti (act. 91, n. marg. 7 e segg.). 193 Anche la partecipante 2 al procedimento chiede che i pagamenti di cui alle cifre 6 e 7 del dispositivo della bozza di decisione vengano attribuiti alla partecipante 2 al procedimento anziché alla partecipante 1 al procedimento. Ciô terrebbe conto dei meccanismi di indennizzo previsti nel contratto di cessione tra la richiedente e la partecipante 1 al procedimento ed eviterebbe la formalizzazione di un accordo modificativo del «Sacheinlagevertrag» (act. 92, ch. 2). 194 Come giustamente sostiene la richiedente, nella fattispecie legittimazione economica e giuridica non corrispondono. La partecipante 1 al procedimento, in qualità di successore nel diritto dell'originaria AET NE1 SA, è la parte avente diritto alla rispettivamente la parte legalmente debitrice della differenza di copertura (cfr. Rz.36 e seg.). Secondo la richiedente, la richiedente e la partecipante 2 al procedimento hanno concordato nel «Sacheinlagevertrag» che la ricorrente avrebbe trasferito un'eventuale differenza di copertura direttamente alla partecipante 2 al procedimento. II «Sacheinlagevertrag» è un accordo di diritto privato tra la partecipante 2 al procedimento e la richiedente. Tuttavia, la partecipante 1 al procedimento non è parte di questo «Sacheinlagevertrag». 195 La EICom non è in possesso di una cessione di crediti (art. 164 e segg. della legge federale di complemento del Codice civile svizzero [libro quinto: Diritto delle obbligazioni] del 30 marzo 1911 [CO; RS 220]) da parte della partecipante 1 al procedimento alla partecipante 2 al procedimento (in caso di copertura insufficiente) o di un'assunzione di debiti (art. 175 e segg. CO) da parte della partecipante 2 al procedimento nei confronti della partecipante 1 al procedimento (in caso di copertura in eccesso). Tuttavia, solo con una disposizione contrattuale di questo tipo potrebbe giustificarsi il diritto della partecipante 2 al procedimento sulla differenza di copertura rispettivamente l'obbligo di compensare una copertura in eccesso. La EICom non vede pertanto alcuna base giuridica che giustifichi il 1 pagamento della copertura insufficiente alla partecipante 2 al procedimento, né l'obbligo della partecipante 2 al procedimento di pagare alla richiedente una copertura in eccesso. Anche l'argomento addotto dalla richiedente secondo cui i flussi di pagamento non dovrebbero dipendere dal tipo di trasferimento della rete di trasporto non è valido: nella fattispecie, il fattore decisivo è quale parte sia legalmente legittimata rispettivamente obbligata in merito alla differenza di copertura da determinare. II flusso di pagamento è quindi sempre tra la richiedente e la parte legalmente legittimata rispettivamente obbligata. II tipo di trasferimento, invece, è stato concordato contrattualmente tra le parti. Quest'ultime avevano e avrebbero tuttora la possibilità di modificare contrattualmente le legittimazioni relative alla differenza di copertura. Relativi accordi nell'ambito degli «share dea/s» non sono stati presentati alla EICom. 196 La richiesta della richiedente e della partecipante 2 al procedimento deve pertanto essere respinta. Creditore rispettivamente debitore della differenza di copertura da determinare nel presente procedimento è quindi la partecipante 1 al procedimento. Le parti sono libere di regolare i flussi di pagamento in modo diverso contrattualmente. 31/37
14.2 Rimunerazione 197 II presente procedimento ha come oggetto il calcolo delle differenze di copertura 2011 e 2012 della partecipante 1 al procedimento. La partecipante 1 al procedimento è nata dalla scissione dalla AET NE1 SA originaria (cfr. n. marg. 36) ed esiste tuttora. Secondo il registro del commercio il suo scopo è l'acquisizione nonché l'esecuzione di crediti e richieste da o in relazione a sistemi per la trasmissione di energia elettrica. La partecipante 1 al procedimento deve quindi indennizzare e rimunerare la coper- tura in eccesso alla richiedente. 198 Nella decisione tariffale 2012 sono state calcolate e decise le differenze di copertura nonché gli interessi per gli anni 2009 e 2010 (decisione tariffale 2012, tabelle 7A e 7B). Le coperture insufficienti sono state rimunerate, mentre sulle coperture in eccesso, in via del tutto eccezionale, non sono stati calcolati gli interessi. Un terzo di queste differenze di copertura è stato attribuito all'anno tariffale 2012 e pagato alla partecipante 1 al procedimento dalla richiedente nell'ambito dei costi di rete dell'anno ta- riffale 2012 (cfr. n. marg. 185). Due terzi delle differenze di copertura 2009 e 2010 sono invece stati dichiarati come saldo degli anni successivi e non sono stati saldati insieme ai costi di rete 2012 (deci- sione tariffale 2012, tabella 7A, colonna 18 e tabella 7B, colonna 21). 199 Nella presente decisione, dopo il calcolo degli interessi sul saldo totale 2012 sono stati aggiunti i due terzi delle differenze di copertura 2009 e 2010, i quali sono già stati rimunerati in base al WACC dell'anno 2012 (Tabella 15, riga «2012 dopo rimunerazione»). II totale rappresenta il saldo riportato per il 2013. 200 Nell'ambito dell'aumento del capitale del 10 dicembre 2012 la richiedente ha ripreso dalla partecipante 2 al procedimento l'integralità delle azioni della partecipante 1 al procedimento sulla base del contratto di conferimento in natura del 26 novembre 2012 (cfr. art. 22 statuti Swissgrid). Sono state egualmente riprese differenze di copertura (cfr. rapporto di gestione 2013 della richiedente, pag. 65). Nel 2013 gli impianti ripresi sono stati rivalutati (cosiddetta «Bewertungsanpassung 1»; cfr. rapporto di gestione della richiedente 2013, pagg. 42 e 91). 201 Già nel 2013 la richiedente ha pagato alla partecipante 2 al procedimento sia i 2/3 delle differenze di copertura 2009 e 2010 disposti dalla EICom nella decisione tariffale 2012 come saldo per gli anni suc- cessivi (cfr. colonne intitolate «Saldo Folgejahre» della tabella 7A, colonna 18 e della tabella 7B, co- lonna 21 della decisione tariffale 2012), sia le differenze di copertura provvisorie 2011 e 2012 (act. 64, tabella Excel pagamenti DC). L'indennizzo pagato dalla richiedente alla partecipante 2 al procedimen- to sulla base della «Bewertungsanpassung 1» tiene quindi conto di una copertura insufficiente di -franchi (act. 64, tabella Excel pagamenti DC). 202 La partecipante 1 al procedimento dichiara che le differenze di copertua 2011 e 2012 erano iscritte nel proprio bilancio di trasferimento, rispettivamente nel bilancio alla base della valutazione al 31.12.2012 e quindi di fatto versate dalla richiedente alla partecipante 2 al procedimento in forma del prezzo di trasferimento del capitale azionario della partecipante 1 al procedimento. La controprestazione è stata ricevuta dalla partecipante 2 al procedimento in due momenti: all'esecuzione della cessione della partecipante 1 al procedimento, perfezionata nel gennaio 2013, e nel contesto della «Bewertungsan- passung 1», avvenuta nell'ottobre 2013 (act. 66 e 68, risposte 9 e 10). Per i suoi calcoli la EICom si basa sui giustificativi a sua disposizione e quindi sull'importo di - franchi pagato dalla richiedente alla partecipante 2 al procedimento (act. 64, tabella Excel pagamenti DC) e presente nel rapporto IFBC (act. 66). 203 La copertura in eccesso della partecipante 1 al procedimento prima della rimunerazione ammonta percià a _ franchi (2/3 copertura in eccesso 2009 di _ franchi inclusi interessi, più 2/3 copertura in eccesso 2010 di _ franchi inclusi interessi, meno differenze di copertura 2011 e 32/37
2012 attualmente decise di - franehi in totale, piu il pagamento della riehiedente nell'anno 2013 di -franehi; efr. Tabella 15). 204 Seeondo l'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 (incluso allegato «Formulario Differenze di eopertura», registro «Differenze eopertura rete», riga 54), l'anno di riferimento determinante per il WACC applieabile non e l'anno tariffario in eui e stata rilevata la differenza di eopertura (t), ma il primo anno in eui essa pu6 essere inclusa nella tariffa (t+2). Queste metodo per il ealeolo degli interessi e stato eonfermato dal Tribunale federale (sentenza del Tribunale federale 2C_ 1076/2014 del 4 giugno 2015, eonsid. 4; deeisione della EICom 25-00070 del 12 dieembre 2019, n. marg. 193 e segg.). Gli in teressi sono dovuti fino al rimborso della relativa differenza da parte della riehiedente. 2012 Dllf-dl ooporllm1 -- {+ copertura In _,_ Tabella 15 Seguito delle differenze di eopertura eonsiderando il versamento della riehiedente nel 2013 205 Le differenze di eopertura sono eonsiderate per un anno tariffale eompleto. L'istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 sulle differenze di eopertura degli anni preeedenti prevede ehe le differenze di eopertura debbano essere ealeolate per ogni esereizio eontabile. L'importo da saldare in un eserei zio eontabile viene preso in eonsiderazione nel ealeolo dei eosti dell'esereizio eontabile di due anni dopo. 206 II ealeolo degli interessi fino al 2019 eompreso e riportato nella Tabella 15. Poiehe il WACC per il 2022 non e aneora noto, attualmente gli interessi per il 2020 non possono essere ealeolati. Supponendo ehe la partecipante 1 al proeedimento paghi la differenza nel 2021, dopo ehe la presente decisione passer.3 in giudieato, gli interessi sulle differenze di eopertura a favore della parteeipante 1 al proeedimento ammontano a - franehi (efr. Tabella 15) piu gli interessi per il 2020, ehe devono essere ealeolati utilizzando il WACC per il 2022, ehe non e aneora noto. Se la differenza di - franehi, piu gli interessi per il 2020, dovesse essere rimborsata dalla parteeipante 1 al proeedimento alla riehiedente in un momento sueeessivo, la riehiedente avrebbe diritto a degli interessi supplementari - ehe andrebbero a ridurre l'ammontare totale degli interessi ealeolatori a favore della parteeipante 1 al proeedimento - ai sensi dell' istruzione della EICom 2/2019 del 5 marzo 2019 rispettivamente al ealeolo di eui alla Tabella 15, in ogni easo relativi ad anni interi (nessun interesse durante l'anno; interessi fino al 31 dieembre dell'anno preeedente il pagamento). In altre parole si arri va ad una riduzione degli interessi da sottrarre dalla eopertura in eeeesso, in quanto gli interessi matu rati fino a fine 2012 sulla eopertura insuffieiente della parteeipante 1 al proeedimento disponibile a fine 2012 sono eompensati da minori interessi sulla eopertura in eeeesso disponibile a partire dalla fine del 2013. 207 Gli interessi ealeolatori maturati fino al 31 dieembre 2019 di - franehi ehe la riehiedente dovra pagare ridueono la eopertura in eeeesso della parteeipante 1 al proeedimento. La eopertura in eeeesso di franehi alla fine del 2013 prima della rimunerazione nel 2013 (efr. n. marg. 203), si riduee a franehi al 31 dieembre 2019 a eausa degli interessi sulle differenze di eopertura (efr. Tabella 15). 33/37
208 II credito della richiedente nei confronti della partecipante 1 al procedimento diventa esigibile nel momento in cui la presente decisione passa in giudicato. La richiedente deve includere questi ricavi nelle future tariffe della rete di trasmissione in base al pagamento effettivamente ricevuto. 209 Nella sua presa di posizione sulla bozza di decisione la richiedente chiede che al numero 7 del dispositivo sia visibile anche il pagamento netto alla fine del 2019 che risulta dal saldo delle differenze di copertura e dagli interessi. Ciô concretizzerebbe i diritti e gli obblighi risultanti dalla decisione e contribuirebbe alla sicurezza giuridica (act. 91, n. marg. 3 e seg.). 210 Come da rich iesta, il pagamento netto alla fine del 2019 risulta al numero 7 del dispositivo. 15 Parere del Sorvegliante dei prezzi 211 La EICom ha trasmesso per parere la bozza della decisione al Sorvegliante dei prezzi sulla base dell'articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 1985 sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr; RS 942.20), nonché dell'articolo 3 del Regolamento interno della Commissione dell'energia elettrica del 12 settembre 2007 (RS 734.74) (act. 82). Con scritto del 26 novembre 2020, il Sorvegliante dei prezzi ha presentato il suo parere (act. 86). 212 Nel suo parere sulla bozza di decisione, il Sorvegliante dei prezzi ha affermato che dal punto di vista normativo creare certezza del diritto è un fatto senz'altro positivo. Con la definizione del valore di rete regolatorio del livello 1, la EICom crea la base per disciplinare in modo esaustivo gli obblighi reciproci tra la richiedente e i partecipanti al procedimento. Non giustifica una nuova prassi di valutazione per i casi futuri. Per questi motivi il Sorvegliante dei prezzi ha rinunciato ad approfondire l'argomento, a richiedere ulteriore documentazione nonché a formulare una raccomandazione formale ai sensi dell'articolo 15 LSPr (act. 86). 16 Emolumenti 213 La EICom riscuote emolumenti per decisioni in merito all'approvvigionamento elettrico (art. 21 cpv. 5 LAS, art. 13a dell'ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel set- tore dell'energia [OE-En; RS 730.05]). Gli emolumenti sono calcolati in base al dispendio di tempo e variano tra i 75 e i 250 franchi all'ora, a seconda della funzione del personale the esegue il lavoro (art. 3 OE-En). 214 Per la presente decisione sono considerate le se uenti aliquote: j ore computabili a un'aliquota di 250 franchi l'ora (importo risultante: franchi), 1 ore computabili a un'aliquota di 230 franchi l'ora (importo risultante: -franchi) e Mre computabili a un'aliquota di 200 franchi l'ora (importo risul- tante: _ franchi). Ne consegue un emolumento totale di _ franchi. 215 Chi occasiona una decisione deve pagare un emolumento (art. 1 cpv. 3 OE-En in combinato disposto con l'art. 2 cpv.1 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti [OgeEm; RS 172.041.1]). La richiedente ha presentato una domanda di verifica dei costi e dei ricavi 2011 di- chiarati dalle società di rete per l'utilizzazione del livello di rete 1 e una domanda di verifica dei costi e dei ricavi 2012 dichiarati dalle società di rete per l'utilizzazione del livello di rete 1. Ha quindi occasio- nato la presente decisione e deve assumersi la totalità delle spese procedurali. 34/37
III Decisione Sulla base di quanto considerato, si decide: 1. 1 costi effettivi computabili per l'utilizzazione del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2011 di AET NE1 SA ammontano a - franchi. 2. 1 costi effettivi computabili per l'utilizzazione del livello di rete 1 per l'anno tariffario 2012 di AET NE1 SA ammontano a - franchi. 3. 1 valori residui regolatori computabili al 31 dicembre 2012 degli impianti della rete di trasporto di AET NE1 SA ammontano a - franchi. 4. La differenza di copertura per l'anno tariffario 2011 basata sui valori effettivi 2011 per gli impian- ti della rete di trasporto di AET NE1 SA ammonta a _ franchi (copertura insufficiente). 5. La differenza di copertura per l'anno tariffario 2012 basata sui valori effettivi 2012 per gli impian- ti della rete di trasporto di AET NE1 SA ammonta a - franchi (copertura insufficiente). 6. II saldo delle differenze di copertura che AET NE1 SA deve versare a Swissgrid SA, tenendo conto del pagamento effettuato da quest'ultima nel 2013 (prima degli interessi 2013), ammonta a _ franchi. 7. Fino al 31 dicembre 2019 gli interessi dovuti da Swissgrid SA a AET NE1 SA ammontano a _ franchi e portano ad una riduzione del saldo delle differenze di copertura secondo il nu- mero 6 del dispositivo. II saldo delle differenze di copertura, interessi inclusi, al 31 dicembre 2019 dovuto da AET NE1 SA a Swissgrid SA ammonta a _ franchi. Gli interessi per il 2020 ed eventuali anni successivi devono essere calcolati secondo la Tabella 15 e mantenuti in relazione agli anni interi (nessun interesse nel corso dell'anno). 8. L'indennizzo di cui ai numeri 6 e 7 del dispositivo diventa esigibile con il passaggio in giudicato della presente decisione. Swissgrid SA deve includere questi ricavi nelle future tariffe della rete di trasporto in base al pagamento effettivamente ricevuto. 9. La richiesta da parte di Swissgrid SA di un invio del modulo di rilevamento finale in formato elettronico congiuntamente alla notifica della presente decisione viene respinta.
10. Gli emolumenti per la presente decisione ammontano a _ franchi e sono a carico di Swis- sgrid SA. La fattura sarà inviata dopo che la presente decisione sarà passata in giudicato.
11. La decisione è notificata a Swissgrid SA, a AET NE1 SA e a Azienda elettrica ticinese con lettera raccomandata. Berna, 12.01.2021 35/37
Commissione federale dell'energia elettrica EICom Werner Luginbühl Renato Tami Presidente Direttore Invio: Da notificare mediante lettera raccomandata:
- Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau
- AET NE1 SA, c/o Swissgrid SA, Bleichemattstrasse 31, 5001 Aarau
- Azienda elettrica ticinese, EI Stradûn 74, 6513 Monte Carasso Alleqati:
- Tabelle Copia:
- Sorveglianza dei prezzi, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna 36/37
IV Rimedi giuridici Contro questa decisione pud essere interposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica. II ricorso deve essere presentato al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo (art. 50 PA, art. 23 LAD). 1 termini non decorrono: a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso; b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso; C) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 22a PA). L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma dei ricorrente o del suo rappresentante legale. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e, per quanto disponibili, i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). 37/37