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F-7935/2024

F-7935/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-12-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF ed all'art. 108 cpv. 3 LAsi.

E. 2 Il ricorso, manifestamente fondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami-nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

E. 4.1 Per opporsi al suo trasferimento, l'interessato ha affermato che, dato che sua moglie e le sue due figlie vivrebbero in Svizzera, un suo trasferimento in Austria interromperebbe l'unità familiare e rappresenterebbe una violazione diretta dell'art. 8 CEDU.

E. 4.2 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 4.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).

E. 4.4 Secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 ([OAsi 1; RS 142.311] cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

E. 4.5 La giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minorenni che coabitano. In una tale circostanza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1).

E. 5.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulla lacuna formale in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2).

E. 5.2 In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe concesso alla sua figlia minorenne la possibilità di esprimersi riguardo alla separazione degli incarti della procedura d'asilo ed il mantenimento dell'unità familiare. In tale contesto, ha affermato di trovarsi attualmente in una fase di conflitto con sua moglie in relazione a questioni patrimoniali. Questo disaccordo renderebbe difficoltosa la comunicazione tra i due coniugi. Riguardo alla mancanza di comunicazione con le figlie, il ricorrente ha affermato che la figlia più piccola non possiederebbe un telefono cellulare personale, il che renderebbe impossibile per lei mantenere contatti diretti con il padre. Per questo motivo, il ricorrente ritiene che la posizione della figlia minorenne non sia chiara.

E. 5.3 Secondo l'art. 12 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107 di seguito: CDF) gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale (art. 12 par. 2 CDF). L'art. 12 CDF costituisce un principio giuridico direttamente applicabile (DTF 147 I 149 consid. 3.2; 124 III 90 consid. 3a; cfr. la sentenza del TAF E-3831/2024 del 27 giugno 2024 consid. 5.3.2). Tuttavia, non sempre il fanciullo deve essere sentito personalmente. Se gli interessi del minore coincidono con quelli dei genitori ed i fatti giuridicamente rilevanti possono essere accertati in modo giuridicamente soddisfacente senza un'audizione personale, si può rinunciare a un'audizione separata del fanciullo o del suo rappresentante (DTF 144 II 1 E. 6.5; sentenza del TF 2C_303/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 5.1; sentenza del TAF F-1518/2022 del 5 maggio 2022 consid. 4.2.2).

E. 5.4 Va rilevato come l'autorità inferiore durante l'intera procedura non ha concesso alla figlia minorenne del ricorrente la possibilità di esprimersi. Di conseguenza, la figlia non ha avuto la possibilità di pronunciarsi sul suo rapporto con il padre, il mantenimento dell'unità familiare e l'eventuale competenza dell'Austria per la trattazione della domanda d'asilo di suo padre.

E. 5.5 In base all'art. 12 CDF, l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata ad invitare la figlia minorenne del ricorrente ad esprimersi e non avendolo fatto, ha violato il suo diritto di essere sentita. In particolare, non poteva semplicemente presumere, nella situazione di conflitto descritta dal ricorrente, che i suoi interessi coincidessero con quelli della madre.

E. 6 Pertanto, alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, la decisione litigiosa annullata e la causa rinviata alla SEM affinché conceda alla figlia minorenne del ricorrente la possibilità di esprimersi ed emani una nuova decisione impugnabile (art. 61 cpv. 1 PA). In più, saranno a consultare gli atti della intera famiglia del ricorrente. Visto l'esito del ricorso, le ulteriori residuali censure ricorsuali possono senz'altro essere lasciate aperte.

E. 7 Con l'emanazione di questa sentenza le misure supercautelari pronunciate il 18 dicembre 2024 sono revocate, e le domande di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo ed alla dispensa dal versamento del relativo anticipo sono divenute prive d'oggetto.

E. 8 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e non si attribuisce al ricorrente nessuna indennità per spese ripetibili, dato che egli è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM (artt. 111ater e 102h LAsi).

E. 9 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7935/2024 Sentenza del 23 dicembre 2024 Composizione Giudice Gregor Chatton, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, patrocinato dall'avv. Alice Montalbetti, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 9 dicembre 2024. Fatti: A. Il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 28 ottobre 2024. Da ricerche intraprese dalla Segretaria di Stato della migrazione (di seguito: la SEM o l'autorità inferiore) nella banca dati europea "Eurodac" lo stesso giorno, è risultato che il ricorrente aveva depositato delle domande d'asilo in Grecia il 20 settembre 2024 ed in Austria il 26 ottobre 2024. B. Durante il colloquio Dublino del 7 novembre 2024, il ricorrente ha in particolare esercitato il suo diritto di essere sentito in relazione all'eventuale competenza della Grecia o dell'Austria per la trattazione della sua domanda d'asilo nonché circa il suo stato di salute. Egli ha riferito che sua moglie (Menekse Arslan, nata il 7 gennaio 1983) e le sue due figlie (Azranur Arslan, nata il 5 giugno 2006, e Ashen Betül Arslan, nata il 21 giugno 2010) vivrebbero in Svizzera. C. Il 15 novembre 2024, la SEM ha constatato che agli atti non sussiste alcun consenso da parte dei familiari a un trattamento congiunto degli incarti e ha concesso al ricorrente il diritto di esprimersi circa l'intenzione di separare il suo incarto da quello di sua moglie e delle sue due figlie. Il 20 novembre 2024, il ricorrente si è espresso in merito al diritto di essere sentito e ha chiesto di non procedere alla separazione degli incarti. D. Il 20 novembre 2024, l'autorità inferiore ha richiesto alla sua omologa austriaca la ripresa in carico dell'interessato sulla base dell'art. 18 cpv. 1 lett. b del regolamento (UE) n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). E. In data 20 novembre 2024, le autorità austriache hanno rifiutato la richiesta di ripresa dell'interessato e chiesto maggiori dettagli sulla vita familiare dello stesso, soprattutto perché sembrerebbe che sua moglie e una figlia minorenne vivrebbero da tempo in Svizzera. F. Il 21 novembre 2024, l'autorità inferiore ha inoltrato una richiesta di riesame alle competenti autorità austriache. In particolare, ha confermato che la moglie e la figlia minorenne vivono in Svizzera da molto tempo e ha dichiarato che quest'ultime non avrebbero dato il consenso scritto per l'applicazione dell'art 17 cpv. 1 RD III e che pertanto le autorità svizzere considerano rifiutato il mantenimento dell'unità familiare. G. Il 2 dicembre 2024, le competenti autorità austriache hanno accettato di riprendere in carico l'interessato ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 lett. b RD III. H. Per decisione del 9 dicembre 2024, notificata il 10 dicembre 2024, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ha ordinato il suo allontanamento in Austria e l'esecuzione di questo provvedimento, rilevando che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo. I. Il 17 dicembre 2024, il ricorrente, tramite il suo rappresentante, ha presentato un ricorso contro questa decisione al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o il TAF). L'interessato ha concluso preliminarmente alla concessione dell'effetto sospensivo, alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare ed alla dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di tasse e spese. Nel merito, egli ha chiesto l'annullamento della precitata decisione e la restituzione degli atti alla SEM affinché questa effettui un esame nazionale della domanda d'asilo. J. Il 18 dicembre 2024, questo Tribunale ha ordinato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso l'Austria. Diritto: 1. 1.1 Le decisioni prese dalla SEM in materia d'asilo possono essere impugnate davanti al Tribunale, che decide in via definitiva, a meno che non si tratti di un'eccezione, non applicabile nel presente caso (art. 1 cpv. 2 ed art. 33 lett. d LTAF [RS 173.32], applicabili con riferimento all'art. 105 LAsi, in combinato disposto con l'art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 48 cpv. 1 e art. 52 cpv. 1 PA (RS 172. 021), applicabili in riferimento all'art. 37 LTAF ed all'art. 108 cpv. 3 LAsi.

2. Il ricorso, manifestamente fondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esami-nare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 3.1). 4. 4.1 Per opporsi al suo trasferimento, l'interessato ha affermato che, dato che sua moglie e le sue due figlie vivrebbero in Svizzera, un suo trasferimento in Austria interromperebbe l'unità familiare e rappresenterebbe una violazione diretta dell'art. 8 CEDU. 4.2 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 4.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una domanda di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 4.4 Secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel RD III. Come previsto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità ed entrare nel merito della domanda d'asilo se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può, inoltre, ammettere tale responsabilità per dei motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 ([OAsi 1; RS 142.311] cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.5.2). 4.5 La giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che per poter invocare il diritto al rispetto della vita famigliare protetto dall'art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure che quest'ultima abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1 e giurisprudenza ivi citata), nonché che all'interessato non è possibile, rispettivamente non sarebbe ragionevolmente possibile, proseguire la sua vita famigliare altrove (cfr. DTF 143 I 21 consid. 5.1 seg.; 139 I 330 consid. 2.1 con riferimenti). Secondo la giurisprudenza, le relazioni famigliari protette dall'art. 8 par. 1 CEDU sono anzitutto i rapporti tra coniugi e tra genitori e figli minorenni che coabitano. In una tale circostanza una relazione stretta ed effettiva è presunta (cfr. DTF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). 5. 5.1 In primo luogo, occorre chinarsi sulla lacuna formale in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata (cfr. DTF 148 III 30 consid. 3.1 e DTAF 2013/34 consid. 4.2). 5.2 In particolare, l'insorgente lamenta che l'autorità inferiore non avrebbe concesso alla sua figlia minorenne la possibilità di esprimersi riguardo alla separazione degli incarti della procedura d'asilo ed il mantenimento dell'unità familiare. In tale contesto, ha affermato di trovarsi attualmente in una fase di conflitto con sua moglie in relazione a questioni patrimoniali. Questo disaccordo renderebbe difficoltosa la comunicazione tra i due coniugi. Riguardo alla mancanza di comunicazione con le figlie, il ricorrente ha affermato che la figlia più piccola non possiederebbe un telefono cellulare personale, il che renderebbe impossibile per lei mantenere contatti diretti con il padre. Per questo motivo, il ricorrente ritiene che la posizione della figlia minorenne non sia chiara. 5.3 Secondo l'art. 12 par. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107 di seguito: CDF) gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale (art. 12 par. 2 CDF). L'art. 12 CDF costituisce un principio giuridico direttamente applicabile (DTF 147 I 149 consid. 3.2; 124 III 90 consid. 3a; cfr. la sentenza del TAF E-3831/2024 del 27 giugno 2024 consid. 5.3.2). Tuttavia, non sempre il fanciullo deve essere sentito personalmente. Se gli interessi del minore coincidono con quelli dei genitori ed i fatti giuridicamente rilevanti possono essere accertati in modo giuridicamente soddisfacente senza un'audizione personale, si può rinunciare a un'audizione separata del fanciullo o del suo rappresentante (DTF 144 II 1 E. 6.5; sentenza del TF 2C_303/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 5.1; sentenza del TAF F-1518/2022 del 5 maggio 2022 consid. 4.2.2). 5.4 Va rilevato come l'autorità inferiore durante l'intera procedura non ha concesso alla figlia minorenne del ricorrente la possibilità di esprimersi. Di conseguenza, la figlia non ha avuto la possibilità di pronunciarsi sul suo rapporto con il padre, il mantenimento dell'unità familiare e l'eventuale competenza dell'Austria per la trattazione della domanda d'asilo di suo padre. 5.5 In base all'art. 12 CDF, l'autorità inferiore sarebbe stata obbligata ad invitare la figlia minorenne del ricorrente ad esprimersi e non avendolo fatto, ha violato il suo diritto di essere sentita. In particolare, non poteva semplicemente presumere, nella situazione di conflitto descritta dal ricorrente, che i suoi interessi coincidessero con quelli della madre.

6. Pertanto, alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere accolto, la decisione litigiosa annullata e la causa rinviata alla SEM affinché conceda alla figlia minorenne del ricorrente la possibilità di esprimersi ed emani una nuova decisione impugnabile (art. 61 cpv. 1 PA). In più, saranno a consultare gli atti della intera famiglia del ricorrente. Visto l'esito del ricorso, le ulteriori residuali censure ricorsuali possono senz'altro essere lasciate aperte.

7. Con l'emanazione di questa sentenza le misure supercautelari pronunciate il 18 dicembre 2024 sono revocate, e le domande di concessione al ricorso dell'effetto sospensivo ed alla dispensa dal versamento del relativo anticipo sono divenute prive d'oggetto. 8. Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA) e non si attribuisce al ricorrente nessuna indennità per spese ripetibili, dato che egli è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM (artt. 111ater e 102h LAsi).

9. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 dicembre 2024 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si assegnano indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e all'autorità inferiore. Il giudice unico: La cancelliera: Gregor Chatton Caroline Rausch Data di spedizione: