opencaselaw.ch

F-7225/2026

F-7225/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-10-13 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.

E. 3 Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: fattura);

- alla SEM, ad N ...;

- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7225/2026 Sentenza del 13 ottobre 2026 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Dario Quirici. Parti A._______, nato il 1° gennaio 2008, Afghanistan, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, Via 1° agosto, casella postale 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 25 settembre 2026 / N ... Visto che: il 3 dicembre 2024, il ricorrente ha depositato una prima domanda d'asilo in Francia, che l'ha respinta, il 7 agosto 2026, ne ha presentato una seconda in Svizzera, dichiarando di essere nato il 15 luglio 2009 (minorenne), il 25 settembre 2026, dopo averlo sentito (PA RMNA), modificato la sua data di nascita al 1° gennaio 2008 (maggiorenne) con iscrizione nel SIMIC e inoltrato alle autorità francesi una notifica di ripresa in carico, le quali ne hanno confermato il ricevimento, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Francia, il 28 settembre 2026, rappresentato da SOS Ticino - Caritas Svizzera, egli ha ricevuto la decisione della SEM, il 5 ottobre 2026, ha adito questo Tribunale, chiedendo, con la dispensa dalle spese processuali e dal corrispondente anticipo, che l'esecuzione della decisione sia sospesa in via supercautelare e al ricorso concesso l'effetto sospensivo; sul piano sostanziale, chiede che sia "riconosciuto come minorenne" e, anche se ritenuto maggiorenne, gli atti retrocessi alla SEM per l'esame nazionale della domanda o completare l'istruzione, il 7 ottobre 2026, questo Tribunale ha ottenuto l'incarto della SEM e ordinato la sospensione provvisoria del trasferimento in Francia, e considerato che: il ricorrente non ha richiesto la rettifica dell'inscrizione nel SIMIC della sua data di nascita fissata al 1° gennaio 2008, questione che pertiene alla protezione dei dati (artt. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. a e 89 cpv. 1 della legge sul Tribunale federale (LTF); cfr. sentenza del Tribunale federale/TF 1C_641/2023 dell'11 aprile 2024 consid. 1), né nel corpo del ricorso né nel petito, per cui il punto 7 del dispositivo della decisione impugnata è cresciuto in giudicato (incontestato); le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale/TAF (LTAF) e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), presentato tempestivamente contro una decisione in materia d'asilo della SEM (artt. 6, 105 e 108 cpv. 3 LAsi nonché gli artt. 31 a 33 LTAF), il ricorso è ammissibile (artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 PA); i ricorsi manifestamente infondati, come in concreto, sono decisi in procedura semplificata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e nonché 111a LAsi), siccome la domanda d'asilo in Svizzera è stata registrata il 7 agosto 2026, ossia dopo il 12 giugno 2026, non è il regolamento (UE) n. 604/2013 (RD III) che si applica alla fattispecie, a differenza di quanto sembra credere il ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 5-9), ma il regolamento (UE) n. 2024/1351 (RAMM) che ha abrogato il RD III con effetto dal 12 giugno 2026 (artt. 83, 84 par. 1-2 e 85 RAMM come da Rettifica del 25.11.2025; N.B.: è la Francia che ha dovuto applicare il RD III poiché il ricorrente vi ha depositato la sua domanda d'asilo il 3 dicembre 2024, ossia prima del 12 giugno 2026, mentre tutta la procedura davanti alla SEM ha avuto luogo dopo questa data, da cui l'applicazione esclusiva del RAMM), la SEM verifica la competenza nazionale per trattare una domanda d'asilo in conformità al RAMM (art. 29a cpv. 1 dell'ordinanza 1 sull'asilo [OAsi 1]); se individua un altro Stato competente a riprendere in carico il richiedente, glielo notifica e pronuncia la non entrata nel merito della domanda con o senza conferma del ricevimento della notifica da parte del detto Stato (artt. 29a cpv. 2 OAsi 1 nonché 16 par. 1, 17 par. 1, 36 par. 1 lett. b, 41 e 42 par. 1-2 RAMM); nel caso di un minore non accompagnato senza un familiare, un fratello, una sorella o un altro parente nello Stato membro dove si trova, è competente lo Stato membro in cui la domanda d'asilo è stata registrata per la prima volta, se ciò è in linea con l'interesse superiore del minore (art. 25 par. 1-5 RAMM), se la minore età è controversa, occorre preliminarmente chiarire questo aspetto per identificare lo Stato competente e per la procedura applicabile; la valutazione della SEM riguardo all'età può essere contestata con il ricorso contro la decisione finale di non entrata nel merito (cfr. sentenze del TAF F-6783/2018 del 10 dicembre 2018 e E-6725/2015 del 4 giungo 2018 consid. 3.1); per pronunciarsi la SEM si basa sui documenti d'identità autentici depositati all'incarto ed i risultati delle audizioni vertenti, in particolare, sul quadro personale del richiedente l'asilo nel suo paese d'origine, sulla sua cerchia familiare e sul suo curriculum scolastico; se necessario, la SEM ordina una perizia medica volta a stimare l'età (cfr. art. 17 cpv. 3bis LAsi); la SEM procede d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (principio inquisitorio), fermo restando l'obbligo di collaborare delle parti (artt. 6 e 8 LAsi nonché 12 e 13 PA); se una circostanza resta non comprovata malgrado un accertamento completo dei fatti, valgono le regole sulla ripartizione dell'onere della prova, per cui al ricorrente incombe provare la sua minore età (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1, 5.4 e 5.5), in concreto, durante la PA RMNA (cfr. incarto SEM, doc. 21), la SEM ha constatato che il ricorrente, per comprovare la sua età, che costituisce un dato personale basilare comunemente conosciuto e memorizzato da ogni individuo, si è limitato a trasmettere copie, compilate a mano, della sua Taskara, il cui valore probatorio è ridotto (cfr. DTAF 2013/30 consid. 4.2.2), e del suo libretto vaccinale che non è un documento d'identità (cfr., tra le tante, la sentenza del TAF F-4385/2022 del 22 febbraio 2023 consid. 6.2 e 6.3), senza contare che non ha nemmeno saputo indicare l'età che ha dichiarato alle autorità francesi; in più, riguardo al perché non abbia un passaporto, come tende ad averlo un numero sempre crescente di Afghani (cfr. sentenza del TAF F-4385/2022, già citata, consid. 6.6), egli ha risposto, in modo del tutto inattendibile, di non sapere cosa sia, e ciò senza che il suo rappresentante intervenga allo scopo di fargli capire l'importanza della questione: di conseguenza, due indici forti, ossia la non produzione di un documento d'identità autentico e le ragioni addotte per giustificare questa mancanza portano a reputare che il ricorrente non sia minorenne (cfr. sentenza del TF 1C_641/2023, già citata, consid. 2.1.2); quanto al contenuto della medesima PA RMNA, la decisione impugnata dettaglia sia l'evasività che le contorsioni e contraddizioni del racconto di vita del ricorrente (pagg. 4-7), per cui questo Tribunale può senz'altro rinviarvi, tanto più che lo stesso rappresentante ammette che "le allegazioni biografiche del ricorrente non si distinguono certo per esaustività e concludenza", con la prudente aggiunta che "fondarsi sull'inconsistenza di tali allegazioni per escluderne la minore età non pare tenere in completa considerazione gli obblighi derivanti dal principio inquisitorio" (ricorso, pag. 12): dunque, anche il terzo indice forte, ossia le dichiarazioni del ricorrente sul suo contesto di vita in Afghanistan e sul suo viaggio d'espatrio, induce a ritenere che egli non sia minorenne (cfr. sentenza del TF 1C_641/2023, già citata, consid. 2.1.2); stante quanto precede, la SEM ha concluso che il ricorrente deve essere considerato maggiorenne sulla base di tutti gli indici pertinenti convergenti, e, checché egli ne dica, non solamente sulla base delle sue allegazioni biografiche; quindi, è a causa della sua condotta procedurale incongruente, anche nell'ottica della buona fede, in particolare rispetto ad una delle finalità principali del RAMM che è quella di prevenire il cosiddetto "asylum shopping" (art. 16 par. 1 RAMM), che il ricorrente, benché la SEM abbia accertato in modo completo i fatti, non è riuscito a rendere verosimile la sua pretesa minore età, cosicché ne sopporta la conseguenza come da giurisprudenza consolidata (cfr. sentenza del TF 1B_425/2021 del 17 novembre 2021 consid. 4.2 con i riferimenti), così, questo Tribunale non vede motivi per scostarsi dall'apprezzamento globale convincente della SEM, dimodoché il ricorrente è da considerarsi maggiorenne e la richiesta di perizia medico legale va respinta perché superflua; ne deriva che non può godere delle garanzie speciali formulate all'art. 23 RAMM e non può richiamarsi ai criteri speciali per determinare lo Stato membro competente ai sensi dell'art. 25 RAMM; è accertato che la prima domanda d'asilo è stata registrata in Francia il 3 dicembre 2024; la SEM ha quindi trasmesso alle autorità francesi una notifica di ripresa in carico del ricorrente il 21 agosto 2026, le quali ne hanno confermato ricevimento il 4 settembre 2026, riconoscendo così la competenza della Francia (art. 41 par. 3 RAMM), è notorio che, in Francia, la procedura d'asilo rispetta il diritto internazionale e comunitario, regolamento (UE) 2024/1348 (procedura) e direttiva (UE) 2024/1346 (accoglienza) compresi, ciò che il ricorrente non mette del resto in discussione; peraltro, il suo stato di salute non presenta particolarità salienti ai fini della presente procedura, come rivela la decisione impugnata e il relativo incarto; ne deriva che, sia sotto il profilo oggettivo (stato del sistema d'asilo francese) che soggettivo (stato di salute del ricorrente), il trasferimento è possibile (artt. 16 par. 3 a contrario e 42 RAMM), in conclusione, è a ragion veduta che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo, pronunciando il trasferimento del ricorrente in Francia (artt. 31a cpv. 1 lett. b e 44 LAsi), da cui il respingimento del ricorso e la conferma della decisione impugnata, visto l'esito del litigio, la domanda di dispensa dalle spese processuali è respinta; esse sono fissate a fr. 750.- e poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché l'art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al TAF [TS-TAF, RS 173.320.2]), la presente sentenza rende le misure supercautelari obsolete e la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo priva d'oggetto, la sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di dispensa dalle spese processuali è rigettata.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Questo importo deve essere versato alla cassa del Tribunale entro 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'Ufficio della migrazione del Canton Lucerna. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Dario Quirici Data di spedizione: Comunicazione:

- al rappresentante del ricorrente (per raccomandata; allegato: fattura);

- alla SEM, ad N ...;

- all'Ufficio della migrazione (Amt für Migration), Fruttstrasse 15, 6002 Lucerna (in copia).