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F-7151/2026

F-7151/2026

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung VI (Ausländer- und Bürgerrecht) · 2026-10-12 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Sachverhalt

A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2026. Dalle ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo «Eurodac» e nel sistema centrale d'informazione sui visti «CS-VIS», è risultato che il richiedente aveva ottenuto un visto francese in data (...), valido dal (...) al (...), e che il (...) il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Francia. A.b L'autorità inferiore, il 25 agosto 2026, ha presentato alle autorità francesi competenti, una notifica di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 41 par. 1 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM). A.c Il (...) agosto 2026, si è tenuto con il richiedente il colloquio personale previsto all'art. 22 RAMM. A.d Con messaggio elettronico del 10 settembre 2026, la SEM ha informato le autorità preposte francesi che, poiché da queste ultime non aveva ricevuto alcuna risposta entro il termine, la Francia è considerata responsabile per l'esame della domanda d'asilo dell'interessato a far tempo dal 9 settembre 2026. La Francia ha confermato il ricevimento della notifica di ripresa in carico pure il 10 settembre 2026. B. Con decisione del 24 settembre 2026, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-34/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia, constatando altresì come un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. C. L'interessato ha impugnato, con ricorso del 1° ottobre 2026, il succitato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con richieste procedurali tendenti da un canto alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, nonché, a titolo principale, che gli atti siano restituiti alla SEM affinché esamini la sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura nazionale, oppure, in subordine, che gli atti siano rinviati all'autorità inferiore per completamento istruttorio. D. Il 5 ottobre 2026, il Tribunale, ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, quale misura supercautelare.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale è competente per trattare il presente ricorso e decide in modo definitivo sullo stesso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]; art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]), nonché il medesimo è ammissibile sotto il profilo degli artt. 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 1.2 Il ricorrente ha presentato la sua domanda d'asilo dopo il 12 giugno 2026. Pertanto, il RAMM si applica al caso concreto (cfr. art. 84 par. 1 e 85 RAMM, nonché la cifra 8 della Rettifica del RAMM [GU L 2025/90929 del 25.11.2025]).

E. 1.3 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 2.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.). L'insorgente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti di causa alla SEM, in quanto quest'ultima non avrebbe accertato dei fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 2.2 Al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore abbia effettuato una sufficiente analisi individualizzata della sua situazione personale, tenendo adeguatamente e correttamente conto della documentazione da lui presentata (cfr. p.to II, pag. 4 segg. del provvedimento impugnato). In particolare, in tal senso si denota che, poiché la SEM ha considerato non sussistessero delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Francia (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata), nonché che nel caso specifico egli non ha apportato alcun elemento concreto atto a ritenere che il suddetto Stato avrebbe violato i suoi obblighi di diritto internazionale o condotto una procedura d'asilo irregolare (cfr. p.to II, pag. 4 del provvedimento avversato), essa non aveva alcun obbligo di effettuare degli accertamenti maggiori circa il rischio di un rinvio "a catena" in Iran da parte della Francia, o di analizzare maggiormente se tale Stato membro potesse o meno violare il principio di non-respingimento nel caso in cui il ricorrente venisse trasferito nello stesso (cfr. anche infra consid. 3.3.2). Per il resto, in realtà il ricorrente intende proporre un apprezzamento dei fatti differente da quello a cui è giunto la SEM, che però rileva del merito della questione e non è un aspetto formale.

E. 2.3 Ne consegue che l'autorità inferiore non ha violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti, attenendosi quindi al suo obbligo inquisitorio. Le censure formali mosse dal ricorrente nel gravame alla decisione impugnata, vanno quindi disattese.

E. 3.1 Venendo ora al merito, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 3.2 Il sistema d'asilo francese, non offre motivo di ritenere che l'insorgente, a seguito del suo trasferimento in Francia, sarebbe esposto ad un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti fondamentali, tale da comportare un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), in base al quale la competenza ai sensi dell'art. 16 par. 3 RAMM passerebbe (in ultima analisi) alla Svizzera. Inoltre - e nella misura in cui ciò sia ancora oggetto di controllo giurisdizionale da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 43 par. 1 RAMM - non risultano ostacoli di diritto internazionale all'esecuzione del trasferimento del ricorrente che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 35 par. 1 RAMM. Invero, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale è d'avviso che in caso di trasferimento in Francia, il ricorrente non sarebbe esposto a gravi violazioni dei diritti umani ai sensi dell'art. 3 CEDU né verrebbe trasferito nel suo Paese d'origine in violazione del principio di non-respingimento, nonché che non sussistano indicazioni concrete che, in caso di trasferimento in tale Stato, egli sarebbe confrontato ad una situazione di emergenza esistenziale.

E. 3.3 Quanto sollevato nel ricorso dal ricorrente, non è in grado di sovvertire le conclusioni succitate.

E. 3.3.1 Invero, risulta dapprima dalle sue stesse allegazioni e dalla documentazione presentata, che egli in Francia abbia beneficiato durante il suo lungo soggiorno, sia dell'assistenza sociale, sia di un alloggio, e gli sarebbe stato affiancato un assistente sociale, nonché egli ha potuto presentare domanda d'asilo in tale Paese e inoltrare ricorso, contro la decisione negativa ricevuta circa la sua domanda d'asilo (cfr. n. 20/6 e 22/3). Al contrario poi di quanto da lui asserito nel gravame (cfr. p.to I, pag. 4 e p.to III, pag. 8), dalla documentazione agli atti (cfr. n. 20/6) risulta che egli non soltanto non avrebbe esaurito tutte le vie ricorsuali presenti in Francia per impugnare i provvedimenti emessi contro di lui, bensì anche che egli - almeno fino al (...) agosto 2026, data in cui il ricorrente si trovava già in Svizzera - beneficiasse ivi di un alloggio (cfr. scritto del 16 luglio 2026 della [...], n. 20/6). Pertanto, quanto da lui affermato sia nel corso del colloquio personale (cfr. n. 22/3), sia reiterato nel ricorso, di essere stato costretto a lasciare l'alloggio ed a vivere per strada, non solamente non è supportato da alcun elemento concreto e circostanziato, bensì risulta essere contrario alla documentazione da lui stesso presentata. Inoltre, anche il fatto che egli non avrebbe ricevuto su suolo francese le cure mediche necessarie, non è reso verosimile con alcun indizio concreto, anzi appare essere messo fortemente in dubbio dalle risultanze agli atti, dalle quali si evince che in Francia egli avrebbe ricevuto sia cure dal profilo psichiatrico - ed anche i farmaci a lui necessitanti - sia da quello somatico (cfr. n. 16/2 e 23/2). I timori generici espressi dall'insorgente nel suo colloquio personale per opporsi al suo trasferimento in Francia, ovvero che in tale Stato egli sarebbe costretto a vivere per strada, senza alcuna forma di assistenza o sostegno (cfr. n. 22/3), visto quanto precede, non sono fondati su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e consistenza, e risultano quindi del tutto impropri a rimettere in discussione le succitate conclusioni (cfr. consid. 3.2).

E. 3.3.2 Altresì, gli argomenti invocati dal ricorrente nel ricorso, riguardo ad un suo possibile respingimento "a catena" verso l'Iran una volta giunto in Francia, risultano essere senza alcuna pertinenza per l'esito della presente vertenza. Difatti, nella misura in cui è a ragione che la SEM ha constatato nella decisione avversata che la Francia è competente per condurre il seguito della procedura d'asilo e d'allontanamento del ricorrente (cfr. supra consid. 3.2) e che la procedura d'asilo è esente da carenze sistemiche o in ogni caso da violazioni dell'art. 3 CEDU o dell'art. 4 CartaUE (cfr. supra consid. 2.2), non appartiene alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla questione di un eventuale rimpatrio del predetto verso l'Iran, rispettivamente circa un'eventuale violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2 del dispositivo). A tal proposito si osserva ancora, come apparterrà a lui, se lo ritenesse opportuno, di prevalersi anche dinanzi alle autorità francesi e nelle sedi giudiziarie preposte, degli ultimi sviluppi che avrebbe avuto la sua situazione personale nel Paese d'origine, nonché di far valere le sue ragioni che si opporrebbero ad un suo rinvio in Iran.

E. 3.3.3 Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento del ricorrente in Francia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU], Grande Camera, Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §122-139 e Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Difatti le diagnosi poste al ricorrente di: anoressia verosimilmente nervosa - con esami ematochimici e radiografia del torace normali - (cfr. n. 16/2 e 23/2); altre forme di anoressia nervosa e non specificata (cfr. n. 35/5); deformità del 5° dito della mano sinistra post-traumatica - senza lesione legamentaria e tendinea rilevata - (cfr. n. 23/2) e disturbo post-traumatico da stress (cfr. n. 16/2, 23/2 e 35/5), e già descritte correttamente ed in modo sufficiente nella decisione avversata, alla quale si rinvia per il resto per ulteriori dettagli (cfr. p.to II, pag. 6 seg.), ed i trattamenti a lui già impostati, non risultano essere di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Del resto, come rilevato a ragione anche nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 6 e pag. 7) egli potrà continuare gli eventuali trattamenti che si rivelassero ancora necessari ed urgenti, anche in Francia, Stato che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti, anche per quanto attiene alle cure psicologiche e psichiatriche, e ciò anche nel caso di una procedura d'asilo terminata e cresciuta in giudicato (cfr. art. 14 par. 1 lett. b della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [direttiva ritorno]). Al contrario poi di quanto allegato nel ricorso, che il ricorrente sarebbe nuovamente ricoverato nella (...) ([...]) a far tempo dal (...) e dove risulterebbe tutt'ora degente (cfr. ricorso, pag. 4 e p.to III, pag. 6), senza apportare alcun documento medico o elemento concreto a supporto; si evince invece dagli atti all'incarto, che il tentativo di suicidio per cui il ricorrente era stato volontariamente ricoverato in (...) il (...) (cfr. n. 24/2 e 26/2), sia totalmente rientrato nel frattempo (senza più ideazione e/o progettualità suicidaria) e che egli non sia più degente in tale struttura (cfr. referti medici del [...] settembre 2026, n. 35/5 e del [...] ottobre 2026, n. 40/5). Si denota ancora a tal proposito come, per la giurisprudenza del Tribunale, né un tentativo di suicidio, né delle tendenze suicide, costituiscano di per sé un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento o al trasferimento, ma che soltanto una messa in pericolo concreta, la quale difetta attualmente nel caso in parola visto quanto precedentemente evinto, deve essere presa in considerazione (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; ex multis la sentenza del TAF E-4174/2024 del 27 agosto 2024 consid. 9.4). Tuttavia, esse obbligano lo Stato parte a adottare le misure concrete che si possono ragionevolmente attendere, per prevenirne la realizzazione (cfr. sentenza della CorteEDU del 30 giugno 2015, A.S. contro Svizzera, n. 39350/13, §34 e rif. cit.). Nella fattispecie, non v'è motivo di dubitare che la SEM trasmetterà alle autorità francesi tutte le informazioni mediche necessarie ad una presa in carico del ricorrente dal suo arrivo sul territorio francese (cfr. art. 48 e 50 RAMM). Si rileva inoltre in merito come l'art. 14 par. 1 lett. d della direttiva ritorno, prevede pure che si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili, ciò di cui anche le autorità francesi sono tenute a rispettare. Se poi delle minacce suicidarie dovessero apparire o riapparire al momento dell'organizzazione della partenza del ricorrente dalla Svizzera, apparterrà ai terapeuti di quest'ultimo di prepararlo ad un ritorno sul suolo francese, rispettivamente alle autorità incaricate dell'esecuzione del trasferimento, di adottare delle misure concrete per prevenire la realizzazione di un eventuale passaggio all'atto (cfr. in tal senso ex multis la sentenza del TAF F-761/2026 dell'11 settembre 2026 consid. 5.8). Inoltre, onde evitare nuovi episodi di questo tipo, si consiglia alla rappresentanza legale dell'insorgente di prendere anticipatamente contatto con il di lui medico psichiatra curante, per concordare delle modalità d'informazione al ricorrente dell'esito della presente sentenza.

E. 3.4 Alla luce di quanto precede, l'autorità inferiore ha quindi giustamente deciso, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente e ha pronunciato, in applicazione dell'art. 44 LAsi, il suo allontanamento verso la Francia. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata.

E. 4 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 5 ottobre 2026 decadono.

E. 5 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria parziale, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a TS-TAF [RS 173.320.3]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Susanne Genner Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7151/2026 Sentenza del 12 ottobre 2026 Composizione Giudice Susanne Genner, giudice unica, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Iran, rappresentato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 24 settembre 2026 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) agosto 2026. Dalle ricerche intraprese dalla SEM nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo «Eurodac» e nel sistema centrale d'informazione sui visti «CS-VIS», è risultato che il richiedente aveva ottenuto un visto francese in data (...), valido dal (...) al (...), e che il (...) il ricorrente aveva depositato una domanda d'asilo in Francia. A.b L'autorità inferiore, il 25 agosto 2026, ha presentato alle autorità francesi competenti, una notifica di ripresa in carico dell'interessato fondata sull'art. 41 par. 1 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM). A.c Il (...) agosto 2026, si è tenuto con il richiedente il colloquio personale previsto all'art. 22 RAMM. A.d Con messaggio elettronico del 10 settembre 2026, la SEM ha informato le autorità preposte francesi che, poiché da queste ultime non aveva ricevuto alcuna risposta entro il termine, la Francia è considerata responsabile per l'esame della domanda d'asilo dell'interessato a far tempo dal 9 settembre 2026. La Francia ha confermato il ricevimento della notifica di ripresa in carico pure il 10 settembre 2026. B. Con decisione del 24 settembre 2026, notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-34/1), la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia, constatando altresì come un eventuale ricorso non abbia effetto sospensivo. C. L'interessato ha impugnato, con ricorso del 1° ottobre 2026, il succitato provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF), con richieste procedurali tendenti da un canto alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e, d'altro canto, all'accoglimento dell'istanza d'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo. Nel merito, egli ha postulato l'annullamento della decisione impugnata, nonché, a titolo principale, che gli atti siano restituiti alla SEM affinché esamini la sua domanda d'asilo nell'ambito di una procedura nazionale, oppure, in subordine, che gli atti siano rinviati all'autorità inferiore per completamento istruttorio. D. Il 5 ottobre 2026, il Tribunale, ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, quale misura supercautelare. Diritto: 1. 1.1 Il Tribunale è competente per trattare il presente ricorso e decide in modo definitivo sullo stesso (art. 105 LAsi [RS 142.31]; art. 31 segg. LTAF [RS 173.32]; art. 83 lett. d cifra 1 LTF [RS 173.110]), nonché il medesimo è ammissibile sotto il profilo degli artt. 48 cpv. 1 lett. a-c, 52 cpv. 1 PA (RS 172.021) e 108 cpv. 3 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame. 1.2 Il ricorrente ha presentato la sua domanda d'asilo dopo il 12 giugno 2026. Pertanto, il RAMM si applica al caso concreto (cfr. art. 84 par. 1 e 85 RAMM, nonché la cifra 8 della Rettifica del RAMM [GU L 2025/90929 del 25.11.2025]). 1.3 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 2. 2.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e rif. cit.). L'insorgente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti di causa alla SEM, in quanto quest'ultima non avrebbe accertato dei fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 2.2 Al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente, il Tribunale ritiene che l'autorità inferiore abbia effettuato una sufficiente analisi individualizzata della sua situazione personale, tenendo adeguatamente e correttamente conto della documentazione da lui presentata (cfr. p.to II, pag. 4 segg. del provvedimento impugnato). In particolare, in tal senso si denota che, poiché la SEM ha considerato non sussistessero delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in Francia (cfr. p.to II, pag. 5 della decisione impugnata), nonché che nel caso specifico egli non ha apportato alcun elemento concreto atto a ritenere che il suddetto Stato avrebbe violato i suoi obblighi di diritto internazionale o condotto una procedura d'asilo irregolare (cfr. p.to II, pag. 4 del provvedimento avversato), essa non aveva alcun obbligo di effettuare degli accertamenti maggiori circa il rischio di un rinvio "a catena" in Iran da parte della Francia, o di analizzare maggiormente se tale Stato membro potesse o meno violare il principio di non-respingimento nel caso in cui il ricorrente venisse trasferito nello stesso (cfr. anche infra consid. 3.3.2). Per il resto, in realtà il ricorrente intende proporre un apprezzamento dei fatti differente da quello a cui è giunto la SEM, che però rileva del merito della questione e non è un aspetto formale. 2.3 Ne consegue che l'autorità inferiore non ha violato il suo obbligo di stabilire in maniera completa ed esatta i fatti giuridicamente rilevanti, attenendosi quindi al suo obbligo inquisitorio. Le censure formali mosse dal ricorrente nel gravame alla decisione impugnata, vanno quindi disattese. 3. 3.1 Venendo ora al merito, ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento. 3.2 Il sistema d'asilo francese, non offre motivo di ritenere che l'insorgente, a seguito del suo trasferimento in Francia, sarebbe esposto ad un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti fondamentali, tale da comportare un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), in base al quale la competenza ai sensi dell'art. 16 par. 3 RAMM passerebbe (in ultima analisi) alla Svizzera. Inoltre - e nella misura in cui ciò sia ancora oggetto di controllo giurisdizionale da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 43 par. 1 RAMM - non risultano ostacoli di diritto internazionale all'esecuzione del trasferimento del ricorrente che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 35 par. 1 RAMM. Invero, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale è d'avviso che in caso di trasferimento in Francia, il ricorrente non sarebbe esposto a gravi violazioni dei diritti umani ai sensi dell'art. 3 CEDU né verrebbe trasferito nel suo Paese d'origine in violazione del principio di non-respingimento, nonché che non sussistano indicazioni concrete che, in caso di trasferimento in tale Stato, egli sarebbe confrontato ad una situazione di emergenza esistenziale. 3.3 Quanto sollevato nel ricorso dal ricorrente, non è in grado di sovvertire le conclusioni succitate. 3.3.1 Invero, risulta dapprima dalle sue stesse allegazioni e dalla documentazione presentata, che egli in Francia abbia beneficiato durante il suo lungo soggiorno, sia dell'assistenza sociale, sia di un alloggio, e gli sarebbe stato affiancato un assistente sociale, nonché egli ha potuto presentare domanda d'asilo in tale Paese e inoltrare ricorso, contro la decisione negativa ricevuta circa la sua domanda d'asilo (cfr. n. 20/6 e 22/3). Al contrario poi di quanto da lui asserito nel gravame (cfr. p.to I, pag. 4 e p.to III, pag. 8), dalla documentazione agli atti (cfr. n. 20/6) risulta che egli non soltanto non avrebbe esaurito tutte le vie ricorsuali presenti in Francia per impugnare i provvedimenti emessi contro di lui, bensì anche che egli - almeno fino al (...) agosto 2026, data in cui il ricorrente si trovava già in Svizzera - beneficiasse ivi di un alloggio (cfr. scritto del 16 luglio 2026 della [...], n. 20/6). Pertanto, quanto da lui affermato sia nel corso del colloquio personale (cfr. n. 22/3), sia reiterato nel ricorso, di essere stato costretto a lasciare l'alloggio ed a vivere per strada, non solamente non è supportato da alcun elemento concreto e circostanziato, bensì risulta essere contrario alla documentazione da lui stesso presentata. Inoltre, anche il fatto che egli non avrebbe ricevuto su suolo francese le cure mediche necessarie, non è reso verosimile con alcun indizio concreto, anzi appare essere messo fortemente in dubbio dalle risultanze agli atti, dalle quali si evince che in Francia egli avrebbe ricevuto sia cure dal profilo psichiatrico - ed anche i farmaci a lui necessitanti - sia da quello somatico (cfr. n. 16/2 e 23/2). I timori generici espressi dall'insorgente nel suo colloquio personale per opporsi al suo trasferimento in Francia, ovvero che in tale Stato egli sarebbe costretto a vivere per strada, senza alcuna forma di assistenza o sostegno (cfr. n. 22/3), visto quanto precede, non sono fondati su alcun elemento di qualsivoglia sostanza e consistenza, e risultano quindi del tutto impropri a rimettere in discussione le succitate conclusioni (cfr. consid. 3.2). 3.3.2 Altresì, gli argomenti invocati dal ricorrente nel ricorso, riguardo ad un suo possibile respingimento "a catena" verso l'Iran una volta giunto in Francia, risultano essere senza alcuna pertinenza per l'esito della presente vertenza. Difatti, nella misura in cui è a ragione che la SEM ha constatato nella decisione avversata che la Francia è competente per condurre il seguito della procedura d'asilo e d'allontanamento del ricorrente (cfr. supra consid. 3.2) e che la procedura d'asilo è esente da carenze sistemiche o in ogni caso da violazioni dell'art. 3 CEDU o dell'art. 4 CartaUE (cfr. supra consid. 2.2), non appartiene alle autorità svizzere di pronunciarsi sulla questione di un eventuale rimpatrio del predetto verso l'Iran, rispettivamente circa un'eventuale violazione del principio di non-respingimento (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 30 novembre 2023 nelle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21, §129 segg. e p.to 2 del dispositivo). A tal proposito si osserva ancora, come apparterrà a lui, se lo ritenesse opportuno, di prevalersi anche dinanzi alle autorità francesi e nelle sedi giudiziarie preposte, degli ultimi sviluppi che avrebbe avuto la sua situazione personale nel Paese d'origine, nonché di far valere le sue ragioni che si opporrebbero ad un suo rinvio in Iran. 3.3.3 Anche dal profilo medico, il Tribunale alla stessa stregua dell'autorità inferiore, non ravvede alcun problema di salute che risulterebbe ostativo ad un trasferimento del ricorrente in Francia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU], Grande Camera, Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §122-139 e Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.). Difatti le diagnosi poste al ricorrente di: anoressia verosimilmente nervosa - con esami ematochimici e radiografia del torace normali - (cfr. n. 16/2 e 23/2); altre forme di anoressia nervosa e non specificata (cfr. n. 35/5); deformità del 5° dito della mano sinistra post-traumatica - senza lesione legamentaria e tendinea rilevata - (cfr. n. 23/2) e disturbo post-traumatico da stress (cfr. n. 16/2, 23/2 e 35/5), e già descritte correttamente ed in modo sufficiente nella decisione avversata, alla quale si rinvia per il resto per ulteriori dettagli (cfr. p.to II, pag. 6 seg.), ed i trattamenti a lui già impostati, non risultano essere di una gravità tale da soddisfare i criteri della succitata giurisprudenza. Del resto, come rilevato a ragione anche nel provvedimento avversato (cfr. p.to II, pag. 6 e pag. 7) egli potrà continuare gli eventuali trattamenti che si rivelassero ancora necessari ed urgenti, anche in Francia, Stato che dispone di strutture mediche adeguate e sufficienti, anche per quanto attiene alle cure psicologiche e psichiatriche, e ciò anche nel caso di una procedura d'asilo terminata e cresciuta in giudicato (cfr. art. 14 par. 1 lett. b della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare [direttiva ritorno]). Al contrario poi di quanto allegato nel ricorso, che il ricorrente sarebbe nuovamente ricoverato nella (...) ([...]) a far tempo dal (...) e dove risulterebbe tutt'ora degente (cfr. ricorso, pag. 4 e p.to III, pag. 6), senza apportare alcun documento medico o elemento concreto a supporto; si evince invece dagli atti all'incarto, che il tentativo di suicidio per cui il ricorrente era stato volontariamente ricoverato in (...) il (...) (cfr. n. 24/2 e 26/2), sia totalmente rientrato nel frattempo (senza più ideazione e/o progettualità suicidaria) e che egli non sia più degente in tale struttura (cfr. referti medici del [...] settembre 2026, n. 35/5 e del [...] ottobre 2026, n. 40/5). Si denota ancora a tal proposito come, per la giurisprudenza del Tribunale, né un tentativo di suicidio, né delle tendenze suicide, costituiscano di per sé un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento o al trasferimento, ma che soltanto una messa in pericolo concreta, la quale difetta attualmente nel caso in parola visto quanto precedentemente evinto, deve essere presa in considerazione (cfr. DTAF 2017 VI/7 consid. 6.4; ex multis la sentenza del TAF E-4174/2024 del 27 agosto 2024 consid. 9.4). Tuttavia, esse obbligano lo Stato parte a adottare le misure concrete che si possono ragionevolmente attendere, per prevenirne la realizzazione (cfr. sentenza della CorteEDU del 30 giugno 2015, A.S. contro Svizzera, n. 39350/13, §34 e rif. cit.). Nella fattispecie, non v'è motivo di dubitare che la SEM trasmetterà alle autorità francesi tutte le informazioni mediche necessarie ad una presa in carico del ricorrente dal suo arrivo sul territorio francese (cfr. art. 48 e 50 RAMM). Si rileva inoltre in merito come l'art. 14 par. 1 lett. d della direttiva ritorno, prevede pure che si tenga conto delle esigenze particolari delle persone vulnerabili, ciò di cui anche le autorità francesi sono tenute a rispettare. Se poi delle minacce suicidarie dovessero apparire o riapparire al momento dell'organizzazione della partenza del ricorrente dalla Svizzera, apparterrà ai terapeuti di quest'ultimo di prepararlo ad un ritorno sul suolo francese, rispettivamente alle autorità incaricate dell'esecuzione del trasferimento, di adottare delle misure concrete per prevenire la realizzazione di un eventuale passaggio all'atto (cfr. in tal senso ex multis la sentenza del TAF F-761/2026 dell'11 settembre 2026 consid. 5.8). Inoltre, onde evitare nuovi episodi di questo tipo, si consiglia alla rappresentanza legale dell'insorgente di prendere anticipatamente contatto con il di lui medico psichiatra curante, per concordare delle modalità d'informazione al ricorrente dell'esito della presente sentenza. 3.4 Alla luce di quanto precede, l'autorità inferiore ha quindi giustamente deciso, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di non entrare nel merito della domanda d'asilo del ricorrente e ha pronunciato, in applicazione dell'art. 44 LAsi, il suo allontanamento verso la Francia. Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata.

4. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande dell'insorgente tendenti alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, nonché all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali, risultano divenute senza oggetto. Inoltre, con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate il 5 ottobre 2026 decadono.

5. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria parziale, è respinta. Le spese processuali di fr. 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a TS-TAF [RS 173.320.3]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Susanne Genner Alissa Vallenari Data di spedizione: