Divieto d'entrata
Sachverhalt
A. A._______, cittadino italiano nato il ..., ha interessato le autorità giudiziarie del suo paese d'origine in diverse occasioni. Dall'estratto del casellario giudiziale italiano del 20 giugno 2017 risultano infatti a suo carico: una sentenza del Tribunale di ... che lo condanna a 11 mesi di reclusione, sospesi condizionalmente, per il reato di calunnia; una sentenza della Corte ... che lo condanna a 10 mesi di reclusione e alla multa di 900 Euro, sospesi condizionalmente, per il reato di truffa continuata; una sentenza del Tribunale ... che lo condanna a 2 mesi di reclusione (dopo patteggiamento) per il reato di falsità ideologica, come pure a 2 mesi di reclusione, sostituita con una multa di 2'280 Euro, per l'esercizio abusivo di una professione; una sentenza del Tribunale ... che lo condanna a 20 giorni di reclusione, sostituita con la multa di 760 Euro, per il reato di esercizio abusivo di una professione. B. A._______ ha pure interessato le autorità giudiziarie elvetiche, le quali hanno emesso nei suoi confronti 3 decreti di accusa cresciuti in giudicato e meglio: in data ... il Ministero pubblico del Cantone Ticino, ha condannato l'interessato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere a 100 CHF, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, come pure alla multa di 500 CHF, per infrazione grave alle norme della circolazione stradale; in data ... lo Staatsanwaltschaft del Canton Grigioni, ha condannato l'interessato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere a 210 CHF, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, come pure alla multa di 7'500 CHF, per infrazione grave alle norme della circolazione stradale; in data ... lo Staatsanwaltschaft del Canton Grigioni, ha condannato l'interessato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere a 100 CHF, sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni, come pure alla multa di 2'000 CHF, per infrazione grave alle norme della circolazione stradale. Con ordinanza del 5 aprile 2016 le condanne pronunciate il 12 febbraio 1999 e il 21 dicembre 2006 sono state oggetto di riabilitazione. C. Nei confronti dell'interessato il Ministero pubblico del Cantone Ticino apriva pure un procedimento penale per i reati di falsità in documenti, truffa, cattiva gestione e appropriazione indebita di imposte alla fonte, e ciò in relazione alla gestione di una società anonima di cui egli è stato amministratore unico, fallita il 14 settembre 2015. D. Con decisione del 25 novembre 2016, la Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, ha revocato all'interessato il permesso di dimora a suo tempo concesso e valido sino al 31 ottobre 2017. Contro questo provvedimento A._______ ha ricorso il 27 dicembre 2016 al Servizio ricorsi del Consiglio di Stato. L'impugnativa è poi stata stralciata dai ruoli il 20 marzo 2017 in quanto priva di oggetto, considerato che l'interessato aveva lasciato il territorio elvetico così come da lui comunicato. E. Con scritto del 26 settembre 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha informato A._______, per il tramite del proprio patrocinatore, circa l'intenzione di pronunciare una decisione di divieto d'entrata in territorio elvetico e nel Liechtenstein, e contestualmente ha chiesto all'interessato di prendere posizione in merito. F. In data 13 ottobre 2017 l'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni, per il tramite del proprio legale, all'autorità federale, con la quali egli ha chiesto "di non emanare alcuna decisione di espulsione". G. Con scritto dell'8 novembre 2017, la SEM ha emanato nei confronti dell'interessato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, valida da subito e fino al 7 novembre 2021. Essa ha evidenziato come tale misura fosse giustificata in ragione della violazione e dell'esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che comportano i comportamenti delittuosi tenuti dall'interessato in Italia e in Svizzera. Inoltre la SEM ha osservato che il permesso di domicilio dell'interessato era stato revocato, che il provvedimento sarebbe rispettoso delle norme dell'ALC (RS 0.142.112.681), che il rischio di recidiva non poteva essere escluso, rispettivamente che dagli atti non emergevano interessi privati atti ad opporsi a tale provvedimento. Il provvedimento è stato regolarmente notificato al patrocinatore dell'interessato. H. In data 13 dicembre 2017 l'interessato ha impugnato la decisione menzionata, mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale). L'insorgente ha postulato l'annullamento della misura pronunciata nei suoi confronti; sebbene non indicato nelle conclusioni, il ricorrente ha pure chiesto in via subordinata la riduzione della misura impugnata. A sostegno delle proprie conclusioni, egli ha censurato la violazione del diritto di essere sentito, nel suo corollario di una carente motivazione, le violazioni dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e della legge federale sugli stranieri, come pure la lesione del principio di presunzione di innocenza. L'insorgente ha infine contestato l'arbitrarietà delle decisione avversata. In proposito A._______ ha evidenziato come le condanne penali iscritte nel casellario giudiziale italiano non siano di una gravità tale da giustificare la decisione impugnata, ma anche se così non fosse, esse sarebbero state oggetto di "riabilitazione". Anche per quanto riguarda le condanne iscritte nel casellario giudiziale svizzero, l'insorgente ha evidenziato l'assenza di una sufficiente gravità a fondamento del provvedimento impugnato. I. Chiamata ad esprimersi nel merito dell'impugnativa interposta dall'insorgente, con osservazioni del 1° marzo 2018, la SEM si è riconfermata nella decisione da essa emanata. L'autorità inferiore ha in particolare ritenuto che le argomentazioni addotte in sede di ricorso non le consentono di modificare l'apprezzamento della fattispecie, ritenuto come i comportamenti dell'interessato sono incontestabilmente contrari all'interesse pubblico. J. Con replica e duplica del 30 aprile 2018 rispettivamente del 18 giugno 2018 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni di causa con motivazioni che, per quanto più d'interesse per il presente giudizio, verranno riprese in appresso.
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.
E. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]); cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1).
E. 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).
E. 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
E. 2 Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del gravame (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
E. 3.1 Prima di affrontare le singole censure di merito avanzate nel gravame, occorre dirimere la censura in ordine alla violazione del diritto di essere sentito. L'insorgente ha infatti censurato che l'autorità inferiore non avrebbe considerato le osservazioni da lui addotte con scritto del 13 ottobre 2017, e meglio l'estinzione delle condanne penali pronunciate in Italia.
E. 3.2 Tra le garanzie procedurali generali previste all'art. 29 Cost. vi è anche il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.), il quale comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). Con riferimento a quest'ultimo corollario, va detto che una decisione motivata permette al destinatario di comprenderne le ragioni e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa; essa permette altresì all'autorità di ricorso di esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1, DTF 129 I 232 consid. 3.2 con rinvii e DTF 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3, la già citata DTF 129 II 232 consid. 3.2 e DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 3.3.1; A-6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.2.2 con riferimenti ivi citati; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; Rene Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 2. ed., Basilea 2010, n. 437; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht. Eine Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer Entscheide, Berna/Stoccarda/Vienna 1998, pag. 29 segg.). Peraltro, la motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza dell'interessato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un'altra autorità sempre portata a conoscenza dell'interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c e DTF 113 II 204 consid. 2; Lorenz Kneubühler, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 8 ad art. 35 PA; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4. ed., Basilea 1991, pagg. 150 seg.), basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda. L'ampiezza della motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona interessata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio. A titolo eccezionale, la violazione dell'obbligo di motivazione può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. DTF 126 I 72 consid. 2 con numerosi rinvii e DTF 116 V 28 consid. 3; [tra le molte] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.2.1; Knapp, op. cit., pag. 150 seg.).
E. 3.3 Nel caso in esame, la motivazione a fondamento del provvedimento impugnato appare sufficiente. L'autorità di prima istanza ha infatti evidenziato come siano molteplici gli elementi a sostegno del divieto di entrata, concludendo di poi nella presenza di una grave minaccia reale e attuale alla sicurezza e agli ordini pubblici. In questo contesto le condanne subite in Italia rappresentano un elemento tra i tanti: se esse siano poi state oggetto di "estinzione", cosa che dagli elementi di causa sembra essere il caso unicamente per 2 condanne su 4, poco importa. In capo al ricorrente restano senza ombra di dubbio, oltre che alle condanne subìte in Svizzera e in Italia, i comportamenti delittuosi commessi dal soggetto che conducono a ritenere giustificato il provvedimento impugnato. Come ricordato, l'autorità non è inoltre tenuta a prendere posizione su tutti gli elementi fattuali invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione.
E. 3.4 Ferme queste premesse l'allegazione del ricorrente in ordine alla violazione del diritto di essere sentito nel corollario del diritto ad ottenere una decisone sufficientemente motivata è respinta.
E. 4 Conformemente alle regole generali del diritto intertemporale sono applicabili le disposizioni materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329). Se si tratta di disposizioni formali, vale il principio generale secondo il quale, di regola, esse entrano immediatamente in vigore (cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2; sentenza TAF B-3771/2012 del 12 marzo 2013, consid. 1.4.3.1). La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019, parzialmente modificata e ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Benché le sue modifiche materiali parziali non influiscano sulla trattazione della presente procedura, si utilizzerà in seguito la nuova abbreviazione LStrl. L'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201) è pure stata modificata con effetto dal 1° gennaio 2019. In particolare, l'art. 80 OASA è stato abrogato. Tuttavia, considerato che i fatti rilevanti del caso si sono svolti prima di questa data, benché i loro effetti perdurino tuttora, il detto articolo, che ha peraltro una valenza meramente illustrativa, rimane applicabile alla fattispecie e vi sarà pertanto fatto riferimento.
E. 5.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStrl (RS 142.20), la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStrl (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrl); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrl). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStrl).
E. 5.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStrl, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: messaggio LStrl]). In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (Marc Spescha, in: Spescha et al. [ed.], Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStrl, n. marg. 3, pag. 270).
E. 6.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare, e nella misura in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre l'ALC. Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStrl è applicabile solo se detto accordo non contiene disposizioni derogatorie o se essa prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrl).
E. 6.2 L'ALC non prevede regole concernenti i divieti d'entrata, di conseguenza è applicabile l'art. 67 LStrl (cfr. art. 24 dell'ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea ed i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 [OLCP, RS 142.203]). Nondimeno, al fine di non privare la persona al beneficio dell'ALC dei diritti conferiti da detto trattato, l'art. 67 LStrl deve essere interpretato conformemente ai principi sanciti dall'ALC (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.1).
E. 6.3 In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente ed i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC).
E. 6.4 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 del Consiglio per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (cfr. GU P 56 del 4 aprile 1964, pagg. 851-857) ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure di allontanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25).
E. 6.5 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno originata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, queste ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1).
E. 6.6 Inoltre l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).
E. 6.7 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStrl, occorre che egli rappresenti una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici, atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC.
E. 6.8 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio di proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii).
E. 7 Giova altresì sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempia ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (messaggio LStrl, FF 2002 3327, pag. 3428).
E. 8.1 Nel caso che qui ci occupa, l'autorità inferiore ha pronunciato nei confronti del ricorrente un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di quattro anni, valido fino al 7 novembre 2021, ritenendo che egli avesse gravemente violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, poiché condannato ripetutamente in Italia, segnatamente per infrazioni patrimoniali, e rispettivamente in Svizzera dove con 3 decreti di accusa è stato ritenuto colpevole di infrazione aggravata alla legge sulla circolazione stradale.
E. 8.2 Dalla documentazione agli atti emerge in effetti che l'insorgente ha interessato le autorità penali italiane a più riprese e in maniera regolare. Il presente Tribunale deve inoltre costatare che gli atti penalmente reprensibili hanno preso inizio perlomeno nel 1999, anno della prima sentenza di condanna. Per quanto riguarda invece il carattere delle infrazioni si rileva che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di reati contro il patrimonio (truffa) e contro l'onore (la calunnia); egli ha pure ripetutamente commesso il reato, contemplato nel codice penale italiano, di esercizio abusivo di una professione. Pure in Svizzera il ricorrente ha commesso atti penalmente reprensibili in modo regolare nel 2010, nel 2013 e nel 2016: in particolare commettendo infrazioni gravi alla norme sulla circolazione stradale. In ragione della cadenza regolare come pure il fatto che l'agire delittuoso si sia protratto per un prolungato periodo di tempo, il Tribunale ritiene che il giudizio in ordine al provvedimento di divieto d'entrata pronunciato dell'autorità inferiore non sia censurabile: esso soddisfa infatti le condizioni che permettono una deroga al principio della libera circolazione sancito dall'ALC.
E. 9.1 Ritenuto quanto sopra è dunque necessario esaminare se esista una concreta e attuale minaccia, tenendo ben presente che il provvedimento impugnato non deve essere subordinato alla condizione di certezza assoluta in ordine alla commissione di nuove infrazioni penali; d'altro canto non si deve nemmeno pretendere una totale assenza del rischio di recidiva per rinunciare a tale provvedimento.
E. 9.2 Come esposto più sopra il ricorrente ha commesso in Svizzera, atti delittuosi in maniera ripetuta e regolare il febbraio del 2010 e l'agosto 2016. In Italia egli ha commesso diversi altri reati per un periodo sensibilmente prolungato dal 1999 al 2016. Dagli atti di causa è altresì emerso che nei confronti dell'insorgente è in corso un procedimento penale, per diverse tipologie di reato tra cui truffa, cattiva gestione e appropriazione indebita di imposta alla fonte. Ora, sebbene allo stadio attuale il presente Tribunale non è a conoscenza di un sentenza penale cresciuta in giudicato per le infrazioni contestate al ricorrente, non si può in ogni caso ingnorare l'esistenza di questo procedimento. In ogni caso, anche volendo fare astrazione del procedimento penale in corso, le diverse condanne subite in Italia come pure le infrazioni commesse in Svizzera sono sufficienti per ritenere che il provvedimento impugnato sia giustificato. In questo contesto non possono trovare tutela le affermazioni del ricorrente secondo cui gli atti commessi in Svizzera non configurano una gravità sufficiente per ammettere il provvedimento: a differenza di quanto illustrato dall'insorgente, le infrazioni commesse sono il frutto di atti che hanno generato pericoli concreti per la collettività, poco importa se conseguentemente ad esse sono avvenuti e meno incidenti stradali. Va infine rilevato che l'insorgente ha indicato come alcune condanne penali subìte in Italia abbiano beneficiato nel corso degli anni una "riabilitazione". Orbene, come giustamente illustrato dall'autorità di prima istanza, un'eventuale "misura riabilitativa" avvenuta in Italia, non obbliga le autorità amministrative svizzere nella loro analisi approfondita circa le probabilità di recidiva e di minaccia attuale.
E. 9.3 Alla luce delle circostanze sopra esposte, il Tribunale ritiene che il rischio di recidiva non possa essere escluso. Ne discende che la minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici rappresentata dall'insorgente deve essere ritenuta attuale, ragione per cui è giustificata l'emanazione di una misura di allontanamento dal territorio elvetico.
E. 10.1 Il divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein è quindi confermato nel suo principio. Resta ora da stabilire se la durata della misura, fissata in quattro anni dall'autorità intimata, sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso concreto.
E. 10.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
E. 10.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti.
E. 10.4 Quanto all'esistenza di eventuali interessi privati all'annullamento del provvedimento pronunciato il ricorso ne è silente. Infatti egli si limita a riferire in modo generico circa la violazione del principio della proporzionalità senza però allegare in concreto quali sono gli importanti interessi privati da tutelare, che allo stesso tempo sono preponderanti sull'interesse pubblico alla conferma della decisione impugnata. Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'insorgente dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale su quello privato di cui come detto la procedura ricorsuale ne è silente. Di conseguenza emerge che il divieto d'entrata di quattro anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.
E. 11 A mente del ricorrente inoltre l'autorità di prima istanza, nella valutazione operata avrebbe violato il principio di presunzione di innocenza menzionato all'art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost., RS 101), poiché la procedura ricorsuale che lo riguarda non sarebbe ancora confluita in una sentenza di condanna penale, cresciuta in giudicato. In proposito, il Tribunale rileva che la giurisprudenza ha più volte riconosciuto che il principio di innocenza garantito dall'art. 32 cpv. 1 Cost., nonché dall'art. 6 cifra 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), trova applicazione unicamente in diritto penale (sentenze del TAF A-646/2016 del 19 ottobre 2016 consid. 8; A-344/2008 del 30 marzo 2010 consid. 6.1; A-1337/2007 del 21 settembre 2009 consid. 3.1; C-777/2007 del 9 gennaio 2009 consid. 7). Ciò detto, considerato che la decisione della SEM, è chiaramente di natura amministrativa e non penale, la censura sollevata dal ricorrente relativa alla violazione del principio di presunzione di innocenza non può essere ammessa.
E. 12 L'insorgente ha infine censurato genericamente la violazione del principio del divieto di arbitrio (art. 9 Cost. e art. 5 cpv. 3 Cost.). Tale censura si appalesa tuttavia insufficientemente motivata e quindi inammissibile.
E. 13 Considerato quanto sopra esposto, con la decisione dell'8 novembre 2017 qui impugnata, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento e non ha nemmeno accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti; infine la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
E. 14 Le spese giudiziarie di 1'000.- fr. seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15 Visto l'esito della procedura non sono assegnate spese ripetibili.
Dispositiv
- Il ricorso, per quanto ammissibile, è respinto.
- Le spese processuali, di 1'000.-- fr. sono poste a carico del ricorrente, e compensate con l'anticipo spese da egli versato.
- Comunicazione a: - ricorrente (atto giudiziario) - autorità inferiore (n. di rif. ...; incarto di ritorno) - Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-7084/2017 Sentenza del 18 febbraio 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Martin Kayser, Fulvio Haefeli, cancelliere Manuel Borla. Parti A._______, patrocinato da ... ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Divieto d'entrata. Fatti: A. A._______, cittadino italiano nato il ..., ha interessato le autorità giudiziarie del suo paese d'origine in diverse occasioni. Dall'estratto del casellario giudiziale italiano del 20 giugno 2017 risultano infatti a suo carico: una sentenza del Tribunale di ... che lo condanna a 11 mesi di reclusione, sospesi condizionalmente, per il reato di calunnia; una sentenza della Corte ... che lo condanna a 10 mesi di reclusione e alla multa di 900 Euro, sospesi condizionalmente, per il reato di truffa continuata; una sentenza del Tribunale ... che lo condanna a 2 mesi di reclusione (dopo patteggiamento) per il reato di falsità ideologica, come pure a 2 mesi di reclusione, sostituita con una multa di 2'280 Euro, per l'esercizio abusivo di una professione; una sentenza del Tribunale ... che lo condanna a 20 giorni di reclusione, sostituita con la multa di 760 Euro, per il reato di esercizio abusivo di una professione. B. A._______ ha pure interessato le autorità giudiziarie elvetiche, le quali hanno emesso nei suoi confronti 3 decreti di accusa cresciuti in giudicato e meglio: in data ... il Ministero pubblico del Cantone Ticino, ha condannato l'interessato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere a 100 CHF, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, come pure alla multa di 500 CHF, per infrazione grave alle norme della circolazione stradale; in data ... lo Staatsanwaltschaft del Canton Grigioni, ha condannato l'interessato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere a 210 CHF, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, come pure alla multa di 7'500 CHF, per infrazione grave alle norme della circolazione stradale; in data ... lo Staatsanwaltschaft del Canton Grigioni, ha condannato l'interessato alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere a 100 CHF, sospesa condizionalmente per un periodo di prova 3 anni, come pure alla multa di 2'000 CHF, per infrazione grave alle norme della circolazione stradale. Con ordinanza del 5 aprile 2016 le condanne pronunciate il 12 febbraio 1999 e il 21 dicembre 2006 sono state oggetto di riabilitazione. C. Nei confronti dell'interessato il Ministero pubblico del Cantone Ticino apriva pure un procedimento penale per i reati di falsità in documenti, truffa, cattiva gestione e appropriazione indebita di imposte alla fonte, e ciò in relazione alla gestione di una società anonima di cui egli è stato amministratore unico, fallita il 14 settembre 2015. D. Con decisione del 25 novembre 2016, la Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, ha revocato all'interessato il permesso di dimora a suo tempo concesso e valido sino al 31 ottobre 2017. Contro questo provvedimento A._______ ha ricorso il 27 dicembre 2016 al Servizio ricorsi del Consiglio di Stato. L'impugnativa è poi stata stralciata dai ruoli il 20 marzo 2017 in quanto priva di oggetto, considerato che l'interessato aveva lasciato il territorio elvetico così come da lui comunicato. E. Con scritto del 26 settembre 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha informato A._______, per il tramite del proprio patrocinatore, circa l'intenzione di pronunciare una decisione di divieto d'entrata in territorio elvetico e nel Liechtenstein, e contestualmente ha chiesto all'interessato di prendere posizione in merito. F. In data 13 ottobre 2017 l'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni, per il tramite del proprio legale, all'autorità federale, con la quali egli ha chiesto "di non emanare alcuna decisione di espulsione". G. Con scritto dell'8 novembre 2017, la SEM ha emanato nei confronti dell'interessato una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein, valida da subito e fino al 7 novembre 2021. Essa ha evidenziato come tale misura fosse giustificata in ragione della violazione e dell'esposizione a pericolo della sicurezza e dell'ordine pubblici che comportano i comportamenti delittuosi tenuti dall'interessato in Italia e in Svizzera. Inoltre la SEM ha osservato che il permesso di domicilio dell'interessato era stato revocato, che il provvedimento sarebbe rispettoso delle norme dell'ALC (RS 0.142.112.681), che il rischio di recidiva non poteva essere escluso, rispettivamente che dagli atti non emergevano interessi privati atti ad opporsi a tale provvedimento. Il provvedimento è stato regolarmente notificato al patrocinatore dell'interessato. H. In data 13 dicembre 2017 l'interessato ha impugnato la decisione menzionata, mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il TAF o il Tribunale). L'insorgente ha postulato l'annullamento della misura pronunciata nei suoi confronti; sebbene non indicato nelle conclusioni, il ricorrente ha pure chiesto in via subordinata la riduzione della misura impugnata. A sostegno delle proprie conclusioni, egli ha censurato la violazione del diritto di essere sentito, nel suo corollario di una carente motivazione, le violazioni dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e della legge federale sugli stranieri, come pure la lesione del principio di presunzione di innocenza. L'insorgente ha infine contestato l'arbitrarietà delle decisione avversata. In proposito A._______ ha evidenziato come le condanne penali iscritte nel casellario giudiziale italiano non siano di una gravità tale da giustificare la decisione impugnata, ma anche se così non fosse, esse sarebbero state oggetto di "riabilitazione". Anche per quanto riguarda le condanne iscritte nel casellario giudiziale svizzero, l'insorgente ha evidenziato l'assenza di una sufficiente gravità a fondamento del provvedimento impugnato. I. Chiamata ad esprimersi nel merito dell'impugnativa interposta dall'insorgente, con osservazioni del 1° marzo 2018, la SEM si è riconfermata nella decisione da essa emanata. L'autorità inferiore ha in particolare ritenuto che le argomentazioni addotte in sede di ricorso non le consentono di modificare l'apprezzamento della fattispecie, ritenuto come i comportamenti dell'interessato sono incontestabilmente contrari all'interesse pubblico. J. Con replica e duplica del 30 aprile 2018 rispettivamente del 18 giugno 2018 le parti si sono riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni di causa con motivazioni che, per quanto più d'interesse per il presente giudizio, verranno riprese in appresso. Diritto: 1. 1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dalla SEM - la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al Tribunale che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 ALC e l'art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]); cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1). 1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF). 1.4 A._______ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).
2. Ai sensi dell'art. 49 PA i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del gravame (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 3. 3.1 Prima di affrontare le singole censure di merito avanzate nel gravame, occorre dirimere la censura in ordine alla violazione del diritto di essere sentito. L'insorgente ha infatti censurato che l'autorità inferiore non avrebbe considerato le osservazioni da lui addotte con scritto del 13 ottobre 2017, e meglio l'estinzione delle condanne penali pronunciate in Italia. 3.2 Tra le garanzie procedurali generali previste all'art. 29 Cost. vi è anche il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.), il quale comprende il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto, di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia emanata nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove pertinenti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul suo risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare. Nel quadro della procedura amministrativa il diritto di essere sentito è consacrato dagli art. 26-28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29-33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e dall'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). Con riferimento a quest'ultimo corollario, va detto che una decisione motivata permette al destinatario di comprenderne le ragioni e, se del caso, impugnarla in piena coscienza di causa; essa permette altresì all'autorità di ricorso di esercitare il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1, DTF 129 I 232 consid. 3.2 con rinvii e DTF 126 I 97 consid. 2b). È quindi sufficiente che l'autorità si esprima sulle circostanze significative atte ad influire in un modo o nell'altro sul giudizio di merito. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti i fatti, le censure e i mezzi di prova invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione (cfr. DTF 130 II 530 consid. 4.3, la già citata DTF 129 II 232 consid. 3.2 e DTF 126 I 97 consid. 2b; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2878/2013 del 21 novembre 2013 consid. 3.3.1; A-6258/2010 del 14 febbraio 2011 consid. 5.2.2 con riferimenti ivi citati; DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; Rene Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser, Öffentliches Prozessrecht, 2. ed., Basilea 2010, n. 437; Lorenz Kneubühler, Die Begründungspflicht. Eine Untersuchung über die Pflicht der Behörden zur Begründung ihrer Entscheide, Berna/Stoccarda/Vienna 1998, pag. 29 segg.). Peraltro, la motivazione non deve necessariamente trovarsi nella decisione stessa; essa può anche trovarsi in un documento separato che sia stato portato a conoscenza dell'interessato o può discendere dal rinvio a una presa di posizione di un'altra autorità sempre portata a conoscenza dell'interessato (cfr. DTF 123 I 31 consid. 2c e DTF 113 II 204 consid. 2; Lorenz Kneubühler, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zurigo 2008, n. 8 ad art. 35 PA; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4. ed., Basilea 1991, pagg. 150 seg.), basta che il destinatario sia in grado di procurarsi i documenti ai quali la decisione rimanda. L'ampiezza della motivazione non può tuttavia essere stabilita in modo uniforme. Essa va determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie e degli interessi della persona interessata nonché applicando i principi sviluppati dalla giurisprudenza del Tribunale federale. La motivazione può anche essere sommaria, ma vi si devono perlomeno dedurre gli elementi essenziali sui quali l'autorità si è fondata per rendere il proprio giudizio. A titolo eccezionale, la violazione dell'obbligo di motivazione può essere sanata nella procedura di ricorso, se i motivi determinanti sono stati addotti in risposta dall'autorità, se il ricorrente ha potuto commentarli in un successivo memoriale e, soprattutto, se il potere d'esame della giurisdizione competente non è più ristretto di quello dell'istanza inferiore (cfr. DTF 126 I 72 consid. 2 con numerosi rinvii e DTF 116 V 28 consid. 3; [tra le molte] sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3925/2009 del 27 febbraio 2012 consid. 4.2.1; Knapp, op. cit., pag. 150 seg.). 3.3 Nel caso in esame, la motivazione a fondamento del provvedimento impugnato appare sufficiente. L'autorità di prima istanza ha infatti evidenziato come siano molteplici gli elementi a sostegno del divieto di entrata, concludendo di poi nella presenza di una grave minaccia reale e attuale alla sicurezza e agli ordini pubblici. In questo contesto le condanne subite in Italia rappresentano un elemento tra i tanti: se esse siano poi state oggetto di "estinzione", cosa che dagli elementi di causa sembra essere il caso unicamente per 2 condanne su 4, poco importa. In capo al ricorrente restano senza ombra di dubbio, oltre che alle condanne subìte in Svizzera e in Italia, i comportamenti delittuosi commessi dal soggetto che conducono a ritenere giustificato il provvedimento impugnato. Come ricordato, l'autorità non è inoltre tenuta a prendere posizione su tutti gli elementi fattuali invocati dal ricorrente, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti per la decisione. 3.4 Ferme queste premesse l'allegazione del ricorrente in ordine alla violazione del diritto di essere sentito nel corollario del diritto ad ottenere una decisone sufficientemente motivata è respinta.
4. Conformemente alle regole generali del diritto intertemporale sono applicabili le disposizioni materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329). Se si tratta di disposizioni formali, vale il principio generale secondo il quale, di regola, esse entrano immediatamente in vigore (cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2; sentenza TAF B-3771/2012 del 12 marzo 2013, consid. 1.4.3.1). La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019, parzialmente modificata e ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Benché le sue modifiche materiali parziali non influiscano sulla trattazione della presente procedura, si utilizzerà in seguito la nuova abbreviazione LStrl. L'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201) è pure stata modificata con effetto dal 1° gennaio 2019. In particolare, l'art. 80 OASA è stato abrogato. Tuttavia, considerato che i fatti rilevanti del caso si sono svolti prima di questa data, benché i loro effetti perdurino tuttora, il detto articolo, che ha peraltro una valenza meramente illustrativa, rimane applicabile alla fattispecie e vi sarà pertanto fatto riferimento. 5. 5.1 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStrl (RS 142.20), la SEM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'art. 64d cpv. 2 lett. a-c LStrl (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). La SEM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrl); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrl). Infine l'autorità a cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStrl). 5.2 In merito alle nozioni di ordine e di sicurezza pubblici, occorre osservare che esse costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; mentre il secondo termine, la sicurezza pubblica, significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.), nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 concernente la LStrl, FF 2002 3327, pag. 3424 [di seguito: messaggio LStrl]). In particolare l'art. 80 cpv. 1 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201) sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici non sussistano più (Marc Spescha, in: Spescha et al. [ed.], Migrationsrecht, 4a ed. 2015, ad art. 67 LStrl, n. marg. 3, pag. 270). 6. 6.1 Per coloro i quali vi si possono lecitamente richiamare, e nella misura in cui contenga disposizioni derogatorie più favorevoli, determinante è inoltre l'ALC. Il ricorrente è in casu di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStrl è applicabile solo se detto accordo non contiene disposizioni derogatorie o se essa prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStrl). 6.2 L'ALC non prevede regole concernenti i divieti d'entrata, di conseguenza è applicabile l'art. 67 LStrl (cfr. art. 24 dell'ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea ed i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio del 22 maggio 2002 [OLCP, RS 142.203]). Nondimeno, al fine di non privare la persona al beneficio dell'ALC dei diritti conferiti da detto trattato, l'art. 67 LStrl deve essere interpretato conformemente ai principi sanciti dall'ALC (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.1). 6.3 In base all'ALC, le parti contraenti ammettono nel rispettivo territorio i cittadini dell'altra parte contraente ed i membri della loro famiglia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 allegato I dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi (art. 1 cpv. 1 allegato I in relazione con l'art. 3 ALC); tale diritto può essere limitato solo da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità (art. 5 cpv. 1 allegato I ALC). 6.4 Secondo la giurisprudenza, che si orienta alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964 del Consiglio per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento ed il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (cfr. GU P 56 del 4 aprile 1964, pagg. 851-857) ed alla prassi della Corte di giustizia dell'Unione europea ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC), l'adozione di misure di allontanamento presuppone, al di là della turbativa insita in ogni violazione di legge, la sussistenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l'ordine pubblico da parte della persona che ne è toccata. Per «misura» va inteso, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 allegato I ALC e della direttiva 64/221/CEE, ogni atto che ha delle ripercussioni sul diritto di ingresso e di soggiorno (DTF 130 II 176 consid. 3.1 e rinvii). Le deroghe alla libera circolazione vanno quindi interpretate in modo restrittivo (sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77 Bouchereau, Racc. 1977 pag. 1999 punti 33-35 e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96 Calfa, Racc. 1999 I-11 punti 23 e 25). 6.5 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno originata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (DTF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2 e la giurisprudenza ivi citata; cfr. inoltre la sentenza del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, queste ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lasciano trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 con riferimenti; sentenze del TF 2C_436/2014 del 29 ottobre 2014 consid. 3.3; 2C_139/2014 del 4 luglio 2014 consid. 4.3; 2C_565/2013 del 6 dicembre 2013 consid. 3.5; 2C_579/2013 del 15 novembre 2013 consid. 2.3 e 2C_260/2013 dell'8 luglio 2013 consid. 4.1). 6.6 Inoltre l'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 25 consid. 4.3.2 e 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati). 6.7 Ne discende che, affinché un cittadino di uno Stato membro dell'ALC possa essere oggetto di una decisione di divieto d'entrata in Svizzera ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a LStrl, occorre che egli rappresenti una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici, atta a privarlo del diritto di entrare in territorio elvetico ai sensi dell'art. 5 allegato I ALC. 6.8 Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così come il principio di proporzionalità (cfr. DTF 131 II 352 consid. 3.3 e numerosi rinvii).
7. Giova altresì sottolineare che in virtù del principio della separazione dei poteri ed a norma di una consolidata giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Tenuto conto delle finalità differenti perseguite dalla sanzione penale e dal divieto d'entrata, di principio indipendenti tra di loro, entrambe le misure possono coesistere ed applicarsi ad una medesima fattispecie. Un divieto d'entrata può in tal caso essere adottato anche in assenza di un giudizio penale, sia in ragione della mancata apertura di un procedimento penale, sia della pendenza dello stesso. È sufficiente che l'autorità, sulla base di un proprio apprezzamento dei mezzi di prova, giunga alla conclusione che lo straniero adempia ai presupposti per l'adozione di un divieto d'entrata. L'autorità amministrativa valuta pertanto sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero sia necessario ed opportuno e può quindi giungere a conclusioni differenti da quelle ritenute dal giudice penale (DTF 140 I 145 consid. 4.3; 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 493 consid. 4.2; sentenze del TAF C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4; C-3061/2014 del 16 aprile 2015 consid. 7.2; C-6205/2014 del 30 ottobre 2014 consid. 4). Il divieto d'entrata non ha carattere penale bensì mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici; si tratta dunque di una misura di carattere preventivo e non repressivo (messaggio LStrl, FF 2002 3327, pag. 3428). 8. 8.1 Nel caso che qui ci occupa, l'autorità inferiore ha pronunciato nei confronti del ricorrente un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein della durata di quattro anni, valido fino al 7 novembre 2021, ritenendo che egli avesse gravemente violato e minacciato la sicurezza e l'ordine pubblici, poiché condannato ripetutamente in Italia, segnatamente per infrazioni patrimoniali, e rispettivamente in Svizzera dove con 3 decreti di accusa è stato ritenuto colpevole di infrazione aggravata alla legge sulla circolazione stradale. 8.2 Dalla documentazione agli atti emerge in effetti che l'insorgente ha interessato le autorità penali italiane a più riprese e in maniera regolare. Il presente Tribunale deve inoltre costatare che gli atti penalmente reprensibili hanno preso inizio perlomeno nel 1999, anno della prima sentenza di condanna. Per quanto riguarda invece il carattere delle infrazioni si rileva che il ricorrente è stato riconosciuto colpevole di reati contro il patrimonio (truffa) e contro l'onore (la calunnia); egli ha pure ripetutamente commesso il reato, contemplato nel codice penale italiano, di esercizio abusivo di una professione. Pure in Svizzera il ricorrente ha commesso atti penalmente reprensibili in modo regolare nel 2010, nel 2013 e nel 2016: in particolare commettendo infrazioni gravi alla norme sulla circolazione stradale. In ragione della cadenza regolare come pure il fatto che l'agire delittuoso si sia protratto per un prolungato periodo di tempo, il Tribunale ritiene che il giudizio in ordine al provvedimento di divieto d'entrata pronunciato dell'autorità inferiore non sia censurabile: esso soddisfa infatti le condizioni che permettono una deroga al principio della libera circolazione sancito dall'ALC. 9. 9.1 Ritenuto quanto sopra è dunque necessario esaminare se esista una concreta e attuale minaccia, tenendo ben presente che il provvedimento impugnato non deve essere subordinato alla condizione di certezza assoluta in ordine alla commissione di nuove infrazioni penali; d'altro canto non si deve nemmeno pretendere una totale assenza del rischio di recidiva per rinunciare a tale provvedimento. 9.2 Come esposto più sopra il ricorrente ha commesso in Svizzera, atti delittuosi in maniera ripetuta e regolare il febbraio del 2010 e l'agosto 2016. In Italia egli ha commesso diversi altri reati per un periodo sensibilmente prolungato dal 1999 al 2016. Dagli atti di causa è altresì emerso che nei confronti dell'insorgente è in corso un procedimento penale, per diverse tipologie di reato tra cui truffa, cattiva gestione e appropriazione indebita di imposta alla fonte. Ora, sebbene allo stadio attuale il presente Tribunale non è a conoscenza di un sentenza penale cresciuta in giudicato per le infrazioni contestate al ricorrente, non si può in ogni caso ingnorare l'esistenza di questo procedimento. In ogni caso, anche volendo fare astrazione del procedimento penale in corso, le diverse condanne subite in Italia come pure le infrazioni commesse in Svizzera sono sufficienti per ritenere che il provvedimento impugnato sia giustificato. In questo contesto non possono trovare tutela le affermazioni del ricorrente secondo cui gli atti commessi in Svizzera non configurano una gravità sufficiente per ammettere il provvedimento: a differenza di quanto illustrato dall'insorgente, le infrazioni commesse sono il frutto di atti che hanno generato pericoli concreti per la collettività, poco importa se conseguentemente ad esse sono avvenuti e meno incidenti stradali. Va infine rilevato che l'insorgente ha indicato come alcune condanne penali subìte in Italia abbiano beneficiato nel corso degli anni una "riabilitazione". Orbene, come giustamente illustrato dall'autorità di prima istanza, un'eventuale "misura riabilitativa" avvenuta in Italia, non obbliga le autorità amministrative svizzere nella loro analisi approfondita circa le probabilità di recidiva e di minaccia attuale. 9.3 Alla luce delle circostanze sopra esposte, il Tribunale ritiene che il rischio di recidiva non possa essere escluso. Ne discende che la minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici rappresentata dall'insorgente deve essere ritenuta attuale, ragione per cui è giustificata l'emanazione di una misura di allontanamento dal territorio elvetico. 10. 10.1 Il divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein è quindi confermato nel suo principio. Resta ora da stabilire se la durata della misura, fissata in quattro anni dall'autorità intimata, sia conforme al principio di proporzionalità e, procedendo ad un apprezzamento degli interessi privati e pubblici in gioco, valutare se sia adeguata alle circostanze del caso concreto. 10.2 Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito ed i mezzi utilizzati (cfr. DTF 140 I 168 consid. 4.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; 136 IV 97 consid. 5.2.2). 10.3 Quo all'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dal territorio elvetico, si è già detto ai considerandi precedenti. 10.4 Quanto all'esistenza di eventuali interessi privati all'annullamento del provvedimento pronunciato il ricorso ne è silente. Infatti egli si limita a riferire in modo generico circa la violazione del principio della proporzionalità senza però allegare in concreto quali sono gli importanti interessi privati da tutelare, che allo stesso tempo sono preponderanti sull'interesse pubblico alla conferma della decisione impugnata. Ciò posto, dalle considerazioni che precedono, ne deriva che l'interesse pubblico all'allontanamento dell'insorgente dalla Svizzera e dal Liechtenstein prevale su quello privato di cui come detto la procedura ricorsuale ne è silente. Di conseguenza emerge che il divieto d'entrata di quattro anni è adeguato alle circostanze del caso concreto.
11. A mente del ricorrente inoltre l'autorità di prima istanza, nella valutazione operata avrebbe violato il principio di presunzione di innocenza menzionato all'art. 32 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost., RS 101), poiché la procedura ricorsuale che lo riguarda non sarebbe ancora confluita in una sentenza di condanna penale, cresciuta in giudicato. In proposito, il Tribunale rileva che la giurisprudenza ha più volte riconosciuto che il principio di innocenza garantito dall'art. 32 cpv. 1 Cost., nonché dall'art. 6 cifra 2 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), trova applicazione unicamente in diritto penale (sentenze del TAF A-646/2016 del 19 ottobre 2016 consid. 8; A-344/2008 del 30 marzo 2010 consid. 6.1; A-1337/2007 del 21 settembre 2009 consid. 3.1; C-777/2007 del 9 gennaio 2009 consid. 7). Ciò detto, considerato che la decisione della SEM, è chiaramente di natura amministrativa e non penale, la censura sollevata dal ricorrente relativa alla violazione del principio di presunzione di innocenza non può essere ammessa.
12. L'insorgente ha infine censurato genericamente la violazione del principio del divieto di arbitrio (art. 9 Cost. e art. 5 cpv. 3 Cost.). Tale censura si appalesa tuttavia insufficientemente motivata e quindi inammissibile.
13. Considerato quanto sopra esposto, con la decisione dell'8 novembre 2017 qui impugnata, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento e non ha nemmeno accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti; infine la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.
14. Le spese giudiziarie di 1'000.- fr. seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
15. Visto l'esito della procedura non sono assegnate spese ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso, per quanto ammissibile, è respinto.
2. Le spese processuali, di 1'000.-- fr. sono poste a carico del ricorrente, e compensate con l'anticipo spese da egli versato.
3. Comunicazione a:
- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. ...; incarto di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Manuel Borla Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e - se in possesso della parte ricorrente - i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: