Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Sachverhalt
A. Il richiedente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 17 agosto 2026. Dalle ricerche effettuate dalla SEM nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo «Eurodac», è risultato che l'instante aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il 10 agosto 2025, in Croazia l'8 settembre 2025 e in Italia il 1° dicembre 2025. B. Il 28 agosto 2026 si è tenuto con l'interessato il colloquio personale ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM), nel corso del quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla competenza dell'Italia, della Croazia e della Grecia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo unitamente al conseguente trasferimento verso tali Paesi. C. L'autorità inferiore, il 28 agosto 2026, ha presentato alle autorità italiane una notifica di ripresa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 41 par. 1 RAMM. Il 3 settembre 2026 l'Italia ha confermato il ricevimento della notifica di ripresa in carico senza contestare la sua competenza (art. 41 par. 3 RAMM). D. Con decisione dell'11 settembre 2026 - notificata al ricorrente il 14 settembre 2026 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo citata e ha ordinato l'allontanamento del ricorrente verso l'Italia, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di tale misura e constatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. E. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) con gravame del 21 settembre 2026, chiedendo l'annullamento della precitata decisione. In via subordinata, sollecita la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, chiede la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo. F. Il 22 settembre 2026 il Tribunale ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso l'Italia.
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi [RS 142.31]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
E. 1.2 Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, il RAMM è applicabile al caso di specie, poiché la domanda d'asilo in Svizzera è stata presentata il 17 agosto 2026, ossia dopo il 12 giugno 2026 (artt. 84 par. 1 e 85 RAMM).
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale contro una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 107a°cpv. 1 LAsi, possono essere invocati i motivi di ricorso giusta l'art. 43 par. 1 RAMM (cfr. art. 107a cpv. 5 LAsi su rinvio dell'art. 106 cpv. 2 LAsi).
E. 2.2 La predetta norma prevede che il ricorso si limiti ad esaminare se: a) il trasferimento possa comportare, per la persona interessata, un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE); b) vi siano circostanze successive alla decisione di trasferimento determinanti per la corretta applicazione del RAMM; c) siano stati violati gli artt. da 25 a 28 e l'art. 34, nel caso di persone prese in carico a norma dell'art. 36 par. 1 lett. a RAMM.
E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi.
E. 4.1 Il ricorrente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti di causa alla SEM, in quanto quest'ultima non avrebbe accertato i fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Il ricorrente motiva tale conclusione essenzialmente sostenendo che la SEM avrebbe dovuto accertare se il matrimonio da lui asserito con una cittadina svizzera esistesse effettivamente, prima di concludere che non fosse stata dimostrata l'esistenza di un'unione familiare attuale ed effettiva.
E. 4.2 Tale censura è infondata. Il principio inquisitorio è tuttavia limitato dall'obbligo delle parti di collaborare all'accertamento dei fatti, in particolare per quanto concerne circostanze relative alla loro situazione personale, che esse conoscono meglio dell'autorità o che, senza la loro collaborazione, non potrebbero essere accertate con uno sforzo ragionevole (DTF 143 II 425 consid. 5.1; DTAF 2011/54 consid. 5; 2009/50 consid. 10.2). Nel caso concreto, il ricorrente, benché invitato a produrre il certificato originale attestante l'asserito matrimonio, ha prodotto unicamente una copia del passaporto della presunta moglie. Sebbene da tale documento risulti che la donna porta il cognome del ricorrente, tale circostanza non è di per sé sufficiente a comprovare l'attuale esistenza del matrimonio, considerato che il cognome acquisito con il matrimonio può essere mantenuto anche dopo lo scioglimento dello stesso. Il ricorrente non è inoltre stato in grado di indicare né la data né l'anno del matrimonio e ha dichiarato di non essere attualmente in contatto con la presunta moglie. Secondo le sue affermazioni, il figlio di lei gli avrebbe chiesto di tenersi lontano dal luogo in cui ella vive. In assenza di una sufficiente sostanzazione e prova dell'asserito matrimonio, la SEM non era pertanto tenuta a svolgere ulteriori accertamenti al riguardo. Non è quindi ravvisabile alcuna violazione del principio inquisitorio e la conclusione subordinata volta al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria è da respingere.
E. 4.3 Alla luce di quanto precede, non occorre esaminare ulteriormente la censura secondo cui la SEM avrebbe dovuto informare le autorità italiane dell'asserita esistenza della moglie.
E. 4.4 La decisione impugnata risulta inoltre sufficientemente motivata quanto all'applicabilità del RAMM e alla competenza dell'Italia. Le censure formali del ricorrente risultano pertanto infondate.
E. 5.1 L'autorità inferiore ha correttamente ritenuto che, sulla base del riscontro «Eurodac» agli atti, dell'art. 36 par. 1 lett. b RAMM e della conferma, da parte delle autorità italiane competenti, del ricevimento, in data 3 settembre 2026, della notifica di ripresa in carico trasmessa dalla SEM il 28 agosto 2026 (art. 41 par. 1 e 3 RAMM), l'Italia fosse, in linea di principio, competente a trattare la domanda d'asilo del ricorrente. Nell'ambito di una procedura di notifica di ripresa in carico non si procede infatti a un (nuovo) esame della competenza secondo i criteri del capitolo II (art. 41 par. 1 RAMM; cfr. sentenza del TAF F-5811/2026 del 28 agosto 2026 consid. 3.2). Inoltre, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenze del TAF F-5811/2026 del 28 agosto 2026 consid. 4.2; F-5972/2026 del 9 settembre 2026 pag. 3; F-4468/2026 del 7 luglio 2026 pag. 4), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Italia non sussistano fondati motivi ai sensi dell'art. 16 par. 3 RAMM per ritenere che, in caso di trasferimento in Italia, il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti umani fondamentali tale da costituire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE e dell'art. 3 CEDU. Le allegazioni da lui addotte nell'ambito del colloquio personale sono state debitamente considerate e valutate conformemente al diritto. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso l'Italia in applicazione dell'art. 44 LAsi.
E. 5.2 Le censure proposte nel gravame di ricorso - segnatamente quelle relative ai disturbi del sonno e agli stati d'ansia - non sono suscettibili di giungere a una diversa conclusione. A tale riguardo, il divieto di trattamenti inumani o degradanti sancito dall'art. 4 CartaUE corrisponde a quello previsto dall'art. 3 CEDU e la giurisprudenza della CorteEDU relativa a quest'ultima disposizione deve pertanto essere presa in considerazione ai fini dell'interpretazione dell'art. 4 CartaUE (cfr. sentenza del TAF F-5857/2026 del 1° settembre 2026 consid. 5.1). Il suo stato di salute non raggiunge un grado di gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso l'Italia sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7, consid. 6.2). L'Italia dispone di strutture sanitarie capaci di fornire un'adeguata presa in carico dei suoi problemi di salute (cfr. sentenze del TAF F-5972/2026 del 9 settembre 2026 pag. 4; F-5554/2026 del 26 agosto 2026 E. 3.2.4) e dagli atti non risulta che detto Stato neghi al ricorrente l'accesso alle cure necessarie. Eventuali trattamenti medici iniziati in Svizzera potranno essere proseguiti anche in Italia.
E. 5.3 Per quanto concerne poi l'asserita violazione del diritto fondamentale del ricorrente al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU), è già stato esposto (cfr. consid. 4.2) che l'asserito matrimonio con una cittadina svizzera non è stato sufficientemente sostanziato né comprovato. Non risulta pertanto l'esistenza di una relazione familiare attuale ed effettivamente vissuta suscettibile di beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU.
E. 6 Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, e ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, non sussistendo eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 32 OAsi 1). La decisione impugnata non è pertanto da confutare ed il ricorso deve quindi essere respinto.
E. 7 Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 22 settembre 2026 e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta priva d'oggetto.
E. 8.1 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere.
E. 8.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Aisha Luisoni Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6782/2026 Sentenza del 29 settembre 2026 Composizione Giudice Claudia Cotting-Schalch, giudice unica, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann; cancelliera Aisha Luisoni. Parti A._______, nato il (...) 1989, Egitto, patrocinato da SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM dell'11 settembre 2026 / N (...). Fatti: A. Il richiedente ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il 17 agosto 2026. Dalle ricerche effettuate dalla SEM nella banca dati dell'unità centrale del sistema europeo «Eurodac», è risultato che l'instante aveva depositato una domanda d'asilo in Grecia il 10 agosto 2025, in Croazia l'8 settembre 2025 e in Italia il 1° dicembre 2025. B. Il 28 agosto 2026 si è tenuto con l'interessato il colloquio personale ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 2024/1351 del 22.05.2024; di seguito: RAMM), nel corso del quale gli è stato concesso il diritto di essere sentito in merito alla competenza dell'Italia, della Croazia e della Grecia per la trattazione della sua domanda d'asilo, nonché alla prospettata decisione di non entrata nel merito della sua domanda d'asilo unitamente al conseguente trasferimento verso tali Paesi. C. L'autorità inferiore, il 28 agosto 2026, ha presentato alle autorità italiane una notifica di ripresa in carico dell'interessato ai sensi dell'art. 41 par. 1 RAMM. Il 3 settembre 2026 l'Italia ha confermato il ricevimento della notifica di ripresa in carico senza contestare la sua competenza (art. 41 par. 3 RAMM). D. Con decisione dell'11 settembre 2026 - notificata al ricorrente il 14 settembre 2026 - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo citata e ha ordinato l'allontanamento del ricorrente verso l'Italia, incaricando il Cantone B._______ dell'esecuzione di tale misura e constatando l'assenza dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso. E. Contro tale decisione il ricorrente ha inoltrato ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale o TAF) con gravame del 21 settembre 2026, chiedendo l'annullamento della precitata decisione. In via subordinata, sollecita la restituzione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria. Sul piano procedurale, chiede la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare, la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e l'esenzione dal pagamento delle spese di giustizia e dal relativo anticipo. F. Il 22 settembre 2026 il Tribunale ha pronunciato la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento del ricorrente verso l'Italia. Diritto: 1. 1.1. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi [RS 142.31]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (artt. 6 e 105 LAsi; artt. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 e 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. Questa sentenza è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). 1.2. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, il RAMM è applicabile al caso di specie, poiché la domanda d'asilo in Svizzera è stata presentata il 17 agosto 2026, ossia dopo il 12 giugno 2026 (artt. 84 par. 1 e 85 RAMM). 2. 2.1. Con ricorso al Tribunale contro una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 107a°cpv. 1 LAsi, possono essere invocati i motivi di ricorso giusta l'art. 43 par. 1 RAMM (cfr. art. 107a cpv. 5 LAsi su rinvio dell'art. 106 cpv. 2 LAsi). 2.2. La predetta norma prevede che il ricorso si limiti ad esaminare se: a) il trasferimento possa comportare, per la persona interessata, un rischio effettivo di trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE); b) vi siano circostanze successive alla decisione di trasferimento determinanti per la corretta applicazione del RAMM; c) siano stati violati gli artt. da 25 a 28 e l'art. 34, nel caso di persone prese in carico a norma dell'art. 36 par. 1 lett. a RAMM.
3. I ricorsi manifestamente infondati, come quello in esame, sono decisi da un giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111 lett. e cum 111a cpv. 2 LAsi). Nello specifico, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio degli scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi. 4. 4.1. Il ricorrente propone, quale conclusione subordinata, la restituzione degli atti di causa alla SEM, in quanto quest'ultima non avrebbe accertato i fatti giuridicamente rilevanti in modo corretto e completo (art. 6 LAsi; art. 12 PA; cfr. per il principio inquisitorio DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). Il ricorrente motiva tale conclusione essenzialmente sostenendo che la SEM avrebbe dovuto accertare se il matrimonio da lui asserito con una cittadina svizzera esistesse effettivamente, prima di concludere che non fosse stata dimostrata l'esistenza di un'unione familiare attuale ed effettiva. 4.2. Tale censura è infondata. Il principio inquisitorio è tuttavia limitato dall'obbligo delle parti di collaborare all'accertamento dei fatti, in particolare per quanto concerne circostanze relative alla loro situazione personale, che esse conoscono meglio dell'autorità o che, senza la loro collaborazione, non potrebbero essere accertate con uno sforzo ragionevole (DTF 143 II 425 consid. 5.1; DTAF 2011/54 consid. 5; 2009/50 consid. 10.2). Nel caso concreto, il ricorrente, benché invitato a produrre il certificato originale attestante l'asserito matrimonio, ha prodotto unicamente una copia del passaporto della presunta moglie. Sebbene da tale documento risulti che la donna porta il cognome del ricorrente, tale circostanza non è di per sé sufficiente a comprovare l'attuale esistenza del matrimonio, considerato che il cognome acquisito con il matrimonio può essere mantenuto anche dopo lo scioglimento dello stesso. Il ricorrente non è inoltre stato in grado di indicare né la data né l'anno del matrimonio e ha dichiarato di non essere attualmente in contatto con la presunta moglie. Secondo le sue affermazioni, il figlio di lei gli avrebbe chiesto di tenersi lontano dal luogo in cui ella vive. In assenza di una sufficiente sostanzazione e prova dell'asserito matrimonio, la SEM non era pertanto tenuta a svolgere ulteriori accertamenti al riguardo. Non è quindi ravvisabile alcuna violazione del principio inquisitorio e la conclusione subordinata volta al rinvio della causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria è da respingere. 4.3. Alla luce di quanto precede, non occorre esaminare ulteriormente la censura secondo cui la SEM avrebbe dovuto informare le autorità italiane dell'asserita esistenza della moglie. 4.4. La decisione impugnata risulta inoltre sufficientemente motivata quanto all'applicabilità del RAMM e alla competenza dell'Italia. Le censure formali del ricorrente risultano pertanto infondate. 5. 5.1. L'autorità inferiore ha correttamente ritenuto che, sulla base del riscontro «Eurodac» agli atti, dell'art. 36 par. 1 lett. b RAMM e della conferma, da parte delle autorità italiane competenti, del ricevimento, in data 3 settembre 2026, della notifica di ripresa in carico trasmessa dalla SEM il 28 agosto 2026 (art. 41 par. 1 e 3 RAMM), l'Italia fosse, in linea di principio, competente a trattare la domanda d'asilo del ricorrente. Nell'ambito di una procedura di notifica di ripresa in carico non si procede infatti a un (nuovo) esame della competenza secondo i criteri del capitolo II (art. 41 par. 1 RAMM; cfr. sentenza del TAF F-5811/2026 del 28 agosto 2026 consid. 3.2). Inoltre, conformemente alla giurisprudenza del Tribunale (cfr. sentenze del TAF F-5811/2026 del 28 agosto 2026 consid. 4.2; F-5972/2026 del 9 settembre 2026 pag. 3; F-4468/2026 del 7 luglio 2026 pag. 4), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Italia non sussistano fondati motivi ai sensi dell'art. 16 par. 3 RAMM per ritenere che, in caso di trasferimento in Italia, il ricorrente correrebbe un rischio effettivo di violazione dei suoi diritti umani fondamentali tale da costituire un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE e dell'art. 3 CEDU. Le allegazioni da lui addotte nell'ambito del colloquio personale sono state debitamente considerate e valutate conformemente al diritto. Di conseguenza, l'autorità inferiore ha agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del ricorrente verso l'Italia in applicazione dell'art. 44 LAsi. 5.2. Le censure proposte nel gravame di ricorso - segnatamente quelle relative ai disturbi del sonno e agli stati d'ansia - non sono suscettibili di giungere a una diversa conclusione. A tale riguardo, il divieto di trattamenti inumani o degradanti sancito dall'art. 4 CartaUE corrisponde a quello previsto dall'art. 3 CEDU e la giurisprudenza della CorteEDU relativa a quest'ultima disposizione deve pertanto essere presa in considerazione ai fini dell'interpretazione dell'art. 4 CartaUE (cfr. sentenza del TAF F-5857/2026 del 1° settembre 2026 consid. 5.1). Il suo stato di salute non raggiunge un grado di gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso l'Italia sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §§ 180-193, confermata nella sentenza Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7, consid. 6.2). L'Italia dispone di strutture sanitarie capaci di fornire un'adeguata presa in carico dei suoi problemi di salute (cfr. sentenze del TAF F-5972/2026 del 9 settembre 2026 pag. 4; F-5554/2026 del 26 agosto 2026 E. 3.2.4) e dagli atti non risulta che detto Stato neghi al ricorrente l'accesso alle cure necessarie. Eventuali trattamenti medici iniziati in Svizzera potranno essere proseguiti anche in Italia. 5.3. Per quanto concerne poi l'asserita violazione del diritto fondamentale del ricorrente al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU), è già stato esposto (cfr. consid. 4.2) che l'asserito matrimonio con una cittadina svizzera non è stato sufficientemente sostanziato né comprovato. Non risulta pertanto l'esistenza di una relazione familiare attuale ed effettivamente vissuta suscettibile di beneficiare della protezione dell'art. 8 CEDU.
6. Ne discende che a giusto titolo la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, e ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, non sussistendo eccezioni alla regola generale dell'allontanamento (art. 32 OAsi 1). La decisione impugnata non è pertanto da confutare ed il ricorso deve quindi essere respinto.
7. Con la presente sentenza decade la sospensione provvisoria dell'esecuzione del trasferimento pronunciata il 22 settembre 2026 e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta priva d'oggetto. 8. 8.1. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria è da respingere. 8.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'autorità inferiore e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Claudia Cotting-Schalch Aisha Luisoni Data di spedizione: