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F-6719/2023

F-6719/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-11-20 · Italiano CH

Visto Schengen

Sachverhalt

A. Il 6 settembre 2023, l’Ambasciata di Svizzera in Tunisia (AST) ha respinto la domanda di visto Schengen di breve durata presentata da B._______, cittadino tunisino nato l’11 gennaio 1993, allo scopo di rendere visita a suo cugino A._______ (il ricorrente) a C._______ dal 1° novembre 2023 al 8 novembre 2023. B. Il 21 novembre 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha re- spinto l’opposizione del ricorrente contro la decisione dell’AST. C. Il 22 dicembre 2023, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo fede- rale (TAF), chiedendo, che la decisione della SEM sia annullata e che gli sia accordato un visto di entrata per la Svizzera. D. Il 30 aprile 2024, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendo il rigetto.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 di- cembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 21 dicembre 2021 (conferma del rifiuto dei visti), che non rientra peral- tro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il pre- sente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l’entrata in Svizzera di persona che non sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, la presente sen- tenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi

F-6719/2023 Pagina 3 definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’au- torità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e conte- nere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L’anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, benché non sia il destinatario diretto della decisione su oppo- sizione impugnata, il ricorrente ha partecipato alla procedura, fin dall’inizio, firmando la lettera d’invito a favore del richiedente, dimodoché si deve am- mettere che è particolarmente toccato dalla detta decisione, da cui la sua legittimazione a ricorrere (cfr. la sentenza TAF F-3917/2022 del 6 ottobre 2023 consid. 1.2). Sebbene il periodo di visita relativo alla richiesta di visto sia già trascorso, nel ricorso è implicito che la visita prevista avrebbe avuto luogo anche in un momento successivo. Si deve pertanto affermare un in- teresse attuale. Il ricorrente, ha impugnato la decisione tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando peraltro nel termine impartitogli l'anticipo di fr. 700.– relativo alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio.

E. 2 Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della deci- sone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'ec- cesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la si- tuazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 con- sid. 2.2).

E. 3 La presente causa verte sul rifiuto della SEM di rilasciare al richiedente il visto Schengen di breve durata da lui richiesto. Si tratta dunque di verificare

F-6719/2023 Pagina 4 se le condizioni per l’emissione di tale visti, secondo la normativa Schen- gen, siano soddisfatte.

E. 4.1 È utile ricordare, in primo luogo, che la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell’immigrazione ille- gale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel con- testo di un coordinamento internazionale. Come tutti gli altri Stati, la Sviz- zera non è di principio tenuta a consentire l’entrata sul suo territorio a per- sone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell’8 marzo 2002 [Mes- saggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all’ottenimento di un visto d’entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità compe- tenti godono di un ampio margine d’apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l’uguaglianza giuridica e la protezione dall’arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 con- sid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5).

E. 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all’entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20).

E. 4.3 Si applica invece l’Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità eu- ropea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applica- zione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell’acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i se- guenti: – il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016,

F-6719/2023 Pagina 5 pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017); – il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009); – il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018).

E. 4.4 Dal canto suo, l’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d’entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sono rette dall’art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV).

E. 4.5 Le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l’art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giusti- ficare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussi- stenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d’origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Si- stema d’informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l’ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Si osservi che queste condizioni corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all’art. 5 cpv. 1 LStrI.

E. 4.6 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, indicare la finalità del suo viaggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, avere un’assicurazione sanitaria di viaggio valida (artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del

F-6719/2023 Pagina 6 codice dei visti). Nell’esaminare una domanda di visto uniforme è accor- data particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un ri- schio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati mem- bri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 § 1 del codice dei visti). Si noti che queste condizioni coincidono, fondamentalmente, con quelle previste all’art. 5 cpv. 1 e 2 LStrI.

E. 4.7 Un visto Schengen può essere rifiutato, in particolare, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull’autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull’affidabilità delle dichia- razioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 32 § 1 lett. b del codice dei visti).

E. 4.8 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possi- bilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi inter- nazionali (art. 6 § 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 § 1 lett. a del codice dei visti).

E. 5 In concreto, essendo di nazionalità tunisina, il richiedente ha l’obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, a prescindere dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intende intraprendere (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l’art. 1 §§ 1 e 2 del regolamento CE 539/2001 e l’allegato I del regolamento UE 2018/1806).

E. 6 Per valutare se l’uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, e dunque ponderare il rischio d’immigrazione illegale (cfr. art. 21 § 1 del codice dei visti), bisogna riferirsi alla situazione generale del suo paese di residenza, nella misura in cui non si può escludere che una situazione meno favorevole, sul piano politico, economico o sociale, di quella degli Stati dello spazio Schengen, e in particolare della Svizzera, possa influire sul suo comportamento. Si osservi che, in caso di stranieri provenienti da paesi o da regioni dove la situazione socioeconomica o politica è difficile, s’impone una verifica critica di tutti gli elementi disponibili in accordo con

F-6719/2023 Pagina 7 una prassi restrittiva nel concedere i visti richiesti, tenuto conto del fatto che gli interessi privati delle persone in questione si rivelano essere, so- vente, incompatibili con l’obiettivo e lo scopo di un’autorizzazione d’entrata nello spazio Schengen limitata nel tempo. La situazione generale del paese di residenza dello straniero deve quindi essere messa in relazione con i dati conosciuti sulla sua situazione personale, familiare e professionale, nonché sul suo comportamento prevedibile, in funzione di questi dati, una volta giunto nello spazio Schengen. In effetti, se si traessero conclusioni soltanto in funzione della situazione socioeconomica generale, statistica, del paese di residenza, la valutazione della fattispecie risulterebbe troppo astratta. Per questa ragione è necessario esaminare l’insieme delle circo- stanze del caso concreto: in particolare, la situazione personale, familiare, sociale e professionale (finanziaria) dello straniero può fornire elementi o indizi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza re- golare dallo spazio Schengen; in assenza di tali elementi o indizi, il rischio che lo straniero non intenda lasciare lo spazio Schengen, secondo i termini del visto, può essere considerato elevato (cfr., fra le tante, le sentenze TAF F-557/2018 del 20 agosto 2018 consid. 8.3 e F-6572/2015 del 9 agosto 2016 consid. 5.1 con i riferimenti giurisprudenziali).

E. 7.1 Rispetto alla situazione socioeconomica della Tunisia va evidenziato quanto segue.

E. 7.2 Per quanto riguarda la situazione in Tunisia e in particolare la situa- zione economica, il Tribunale osserva che il prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel 2024 è stimato a circa 4.400 dollari americani per la Tunisia e a circa 105.670 dollari americani per la Svizzera (cfr. https://www.imf.org/ex- ternal/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD, vi- sionato il 4 novembre 2024). Inoltre, la Tunisia – che è indebitata per circa l'80% del suo PIL – è nel mezzo di una crisi economica e finanziaria che sta portando a una carenza cronica di prodotti alimentari base, medicinali, carburante e gas. L'economia tunisina è in fase di stagnazione, con una crescita di appena l'1,3% lo scorso anno e un tasso di disoccupazione di circa il 16% (cfr. https://www.nzz.ch/international/wahlen-in-tunesien-prae- sident-kais-saied-will-seine-macht-zementieren-ld.1770974 e https://www.l emonde.fr/afrique/article/2023/06/02/en-tunisie-pour-se-passer-des-diktat s-du-fmi-kaies-saied-veut-taxer-les-riches_6175870_3212.html, visonati il 4 novembre 2024). In termini di condizioni sociali, va notato che l'Indice di Sviluppo Umano (ISU) classifica la Tunisia al 101° posto, tenendo conto della salute, dell'istruzione e del tenore di vita. La Svizzera, invece, è al

F-6719/2023 Pagina 8 primo posto (cfr. https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks visionato il 4 novembre 2024).

E. 7.3 Per quanto riguarda la situazione politica, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) rileva che la Tunisia è caratterizzata da forti tensioni economiche, politiche e sociali. Occasionalmente si verificano scioperi e manifestazioni, che possono provocare scontri tra manifestanti e forze di sicurezza. Gli scioperi a volte causano carenza di carburante e interruzioni dei trasporti pubblici in tutto il Paese. Inoltre, lo stato di emergenza imposto nel 2015, ancora in vigore in tutta la Tunisia, viene regolarmente esteso e il governo può imporre il coprifuoco in caso di disordini. Esiste anche il ri- schio di attentati terroristici in tutto il Paese, l'ultimo dei quali nel maggio 2023 (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consi- gli-di-viaggio/tunisia/consigli-viaggio-tunisia.html, visionato il 4 novembre 2024). Inoltre, il Paese è scosso da tensioni politiche dal colpo di Stato con cui il Presidente Kaïs Saïed ha preso il potere nel luglio 2021 (cfrhttps://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/01/24/en-tunisie-kais-saied po urvoit-trois-postes-vacants-de-ministres_6212736_3212.html, visionato il 4 novembre 2024).

E. 7.4 Alla luce di questo quadro socioeconomico generale, da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera, va da sé che il rischio teorico che il richiedente secondo il profilo statistico medio dell’abitante tunisino, potrebbe essere tentato di non la- sciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non può essere a priori escluso.

E. 8.1 Dal punto di vista della situazione personale, familiare e professionale del richiedente, si deve osservare quanto segue.

E. 8.2 Il richiedente, cittadino tunisino, è nato nel 1993. Non è sposato e non ha figli. Eventuali membri della famiglia del richiedente in Tunisia non ven- gono menzionati e non emergono nemmeno dagli atti presenti. Non risul- tano, quindi, obblighi familiari nel Paese di residenza. Per quanto riguarda la situazione professionale del richiedente, va menzio- nato che aveva un contratto di lavoro stagionale con la compagnia aerea D._______ dal 15 maggio al 14 novembre 2023. Il richiedente non ac- cenna alcun impiego attuale. Cioè anche dal punto di vista lavorativo, non risultano obblighi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza regolare dallo spazio Schengen.

F-6719/2023 Pagina 9 Il richiedente afferma di aver già visitato la Svizzera in qualità di steward e di possedere a tal riguardo tre visti Schengen nel suo passaporto. Dagli atti emerge che il richiedente aveva ottenuto due visti Schengen nel periodo 2019- 2020. Tuttavia, il tempo trascorso dall'ottenimento dei visti è troppo lungo per poter trarre conclusioni sul suo comportamento attuale e in par- ticolare allora si trovava in una situazione diversa, in quanto era impiegato. Occorre infine ricordare che la situazione finanziaria del ricorrente, in qua- lità di ospitante del richiedente, di per sé non è indicativa di una previsione favorevole riguardo alla partenza regolare del richiedente, in quanto la si- tuazione di quest'ultimo è rilevante per la prognosi di un rientro tempestivo.

E. 8.3 Alla luce delle considerazioni sopraesposte, che raccolgono l’insieme degli elementi risultanti dagli atti, si deve riconoscere che non è possibile stabilire con sufficiente certezza l’intenzione del richiedente di lasciare la Svizzera, e lo spazio Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti).

E. 9 In conclusione, respingendo l’opposizione del ricorrente contro la decisione di rifiuto dell’Ambasciata di Svizzera in Tunisia di rilasciare al richiedente un visto Schengen di breve durata, la SEM non ha violato la normativa Schengen e il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata.

E. 10.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soc- combente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). In concreto, considerato l’esito negativo del ricorso, le spese proces- suali di fr. 700.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato.

E. 10.2 Al ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). (dispositivo pagina seguente)

F-6719/2023 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di fr. 700.– sono poste a carico del ricorrente e pre- levate sull’anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Caroline Rausch

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6719/2023 Sentenza del 20 novembre 2024 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Sebastian Kempe, Aileen Truttmann, cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Visto Schengen a favore di B._______; decisione della SEM del 21 novembre 2023. Fatti: A. Il 6 settembre 2023, l'Ambasciata di Svizzera in Tunisia (AST) ha respinto la domanda di visto Schengen di breve durata presentata da B._______, cittadino tunisino nato l'11 gennaio 1993, allo scopo di rendere visita a suo cugino A._______ (il ricorrente) a C._______ dal 1° novembre 2023 al 8 novembre 2023. B. Il 21 novembre 2023, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto l'opposizione del ricorrente contro la decisione dell'AST. C. Il 22 dicembre 2023, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, che la decisione della SEM sia annullata e che gli sia accordato un visto di entrata per la Svizzera. D. Il 30 aprile 2024, su invito di questo Tribunale, la SEM ha risposto al ricorso, chiedendo il rigetto. Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale (TAF) del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 21 dicembre 2021 (conferma del rifiuto dei visti), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Dato che la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di persona che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, benché non sia il destinatario diretto della decisione su opposizione impugnata, il ricorrente ha partecipato alla procedura, fin dall'inizio, firmando la lettera d'invito a favore del richiedente, dimodoché si deve ammettere che è particolarmente toccato dalla detta decisione, da cui la sua legittimazione a ricorrere (cfr. la sentenza TAF F-3917/2022 del 6 ottobre 2023 consid. 1.2). Sebbene il periodo di visita relativo alla richiesta di visto sia già trascorso, nel ricorso è implicito che la visita prevista avrebbe avuto luogo anche in un momento successivo. Si deve pertanto affermare un interesse attuale. Il ricorrente, ha impugnato la decisione tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando peraltro nel termine impartitogli l'anticipo di fr. 700.- relativo alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2).

3. La presente causa verte sul rifiuto della SEM di rilasciare al richiedente il visto Schengen di breve durata da lui richiesto. Si tratta dunque di verificare se le condizioni per l'emissione di tale visti, secondo la normativa Schengen, siano soddisfatte. 4. 4.1 È utile ricordare, in primo luogo, che la politica in materia di visti riveste un ruolo importante nel contesto della prevenzione dell'immigrazione illegale. Essa può tuttavia esplicare tutta la sua efficacia unicamente nel contesto di un coordinamento internazionale. Come tutti gli altri Stati, la Svizzera non è di principio tenuta a consentire l'entrata sul suo territorio a persone straniere. Fatti salvi gli impegni di diritto internazionale pubblico, le pertinenti decisioni sono prese autonomamente (Messaggio del Consiglio federale relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002 [Messaggio LStr], Foglio federale 2002 3327, pagg. 3351, 3390 e 3391). In questo senso, né la legislazione svizzera sugli stranieri, né la normativa Schengen garantiscono un diritto all'ottenimento di un visto d'entrata per la Svizzera, rispettivamente per lo spazio Schengen. Peraltro, nel valutare se le condizioni per il rilascio di un visto siano adempiute, le autorità competenti godono di un ampio margine d'apprezzamento, che devono tuttavia esercitare nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, tra i quali spiccano l'uguaglianza giuridica e la protezione dall'arbitrio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 2.2 e 135 II 1 consid. 1.1, nonché DTAF 2014/1 consid. 4.1.1 e 4.1.5). 4.2 In generale, la procedura relativa ai visti nonché all'entrata in Svizzera e alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20). 4.3 Si applica invece l'Accordo del 26 ottobre 2004, in vigore dal 1° marzo 2008, tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS), nella misura in cui esso contempli disposizioni divergenti rispetto alla LStrl (cfr. art. 2 cpv. 4 LStrl e art. 2 AAS; cfr. anche la sentenza TAF F-190/2017 del 9 ottobre 2018 consid. 3). Gli atti normativi dell'acquis di Schengen sono, fondamentalmente, i seguenti:

- il regolamento (UE) 399/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen, Gazzetta ufficiale [GU] L 77 del 23 marzo 2016, pagg. 1-52), modificato dal regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 (GU L 74 del 18 marzo 2017);

- il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti, GU L 243/1 del 15 novembre 2009);

- il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio del 15 marzo 2001, più volte emendato, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 81/1 del 21 marzo 2001), in vigore fino al 17 dicembre 2018, abrogato dal regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 (GU L 303/39 del 28 novembre 2018). 4.4 Dal canto suo, l'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204), specifica che le condizioni d'entrata per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni) sono rette dall'art. 6 del codice frontiere Schengen, mentre le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti per i detti soggiorni sono disciplinate dagli artt. 4 a 36 del codice dei visti (artt. 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 OEV). 4.5 Le condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo l'art. 6 del codice frontiere Schengen sono, essenzialmente, le seguenti: (a) disporre di un documento di viaggio valido; (b) disporre di un visto valido; (c) giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti (anche per il ritorno nel paese d'origine) ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi; (d) non essere segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (SIS) ai fini della non ammissione; (e) non essere considerati come una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno degli Stati membri. Si osservi che queste condizioni corrispondono, sostanzialmente, a quelle previste all'art. 5 cpv. 1 LStrI. 4.6 Secondo il codice dei visti, il richiedente deve presentare un documento di viaggio valido, indicare la finalità del suo viaggio, provare che dispone dei mezzi di sussistenza sufficienti o che è in grado di ottenerli legalmente, fornire informazioni che consentano di valutare la sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto, avere un'assicurazione sanitaria di viaggio valida (artt. 12, 13, 14, 15 e 21 del codice dei visti). Nell'esaminare una domanda di visto uniforme è accordata particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale o un rischio per la sicurezza degli Stati membri e se il richiedente intenda lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 21 § 1 del codice dei visti). Si noti che queste condizioni coincidono, fondamentalmente, con quelle previste all'art. 5 cpv. 1 e 2 LStrI. 4.7 Un visto Schengen può essere rifiutato, in particolare, qualora vi siano ragionevoli dubbi sull'autenticità dei documenti giustificativi presentati dal richiedente o sulla veridicità del loro contenuto, sull'affidabilità delle dichiarazioni fatte dal richiedente o sulla sua intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto richiesto (art. 32 § 1 lett. b del codice dei visti). 4.8 Se le condizioni per emettere un visto Schengen non sono adempiute, in casi eccezionali è possibile concedere un visto con validità territoriale limitata (VTL). Lo Stato membro interessato può fare uso di questa possibilità per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali (art. 6 § 5 lett. c del codice frontiere Schengen e art. 25 § 1 lett. a del codice dei visti).

5. In concreto, essendo di nazionalità tunisina, il richiedente ha l'obbligo di ottenere un visto per poter entrare in Svizzera, a prescindere dalla durata (breve o lunga) del soggiorno che intende intraprendere (cfr. artt. 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2, 8 cpv. 1, 9 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c OEV, nonché l'art. 1 §§ 1 e 2 del regolamento CE 539/2001 e l'allegato I del regolamento UE 2018/1806).

6. Per valutare se l'uscita di uno straniero dallo spazio Schengen nel rispetto del termine di validità del visto richiesto risulti sufficientemente assicurata, e dunque ponderare il rischio d'immigrazione illegale (cfr. art. 21 § 1 del codice dei visti), bisogna riferirsi alla situazione generale del suo paese di residenza, nella misura in cui non si può escludere che una situazione meno favorevole, sul piano politico, economico o sociale, di quella degli Stati dello spazio Schengen, e in particolare della Svizzera, possa influire sul suo comportamento. Si osservi che, in caso di stranieri provenienti da paesi o da regioni dove la situazione socioeconomica o politica è difficile, s'impone una verifica critica di tutti gli elementi disponibili in accordo con una prassi restrittiva nel concedere i visti richiesti, tenuto conto del fatto che gli interessi privati delle persone in questione si rivelano essere, sovente, incompatibili con l'obiettivo e lo scopo di un'autorizzazione d'entrata nello spazio Schengen limitata nel tempo. La situazione generale del paese di residenza dello straniero deve quindi essere messa in relazione con i dati conosciuti sulla sua situazione personale, familiare e professionale, nonché sul suo comportamento prevedibile, in funzione di questi dati, una volta giunto nello spazio Schengen. In effetti, se si traessero conclusioni soltanto in funzione della situazione socioeconomica generale, statistica, del paese di residenza, la valutazione della fattispecie risulterebbe troppo astratta. Per questa ragione è necessario esaminare l'insieme delle circostanze del caso concreto: in particolare, la situazione personale, familiare, sociale e professionale (finanziaria) dello straniero può fornire elementi o indizi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza regolare dallo spazio Schengen; in assenza di tali elementi o indizi, il rischio che lo straniero non intenda lasciare lo spazio Schengen, secondo i termini del visto, può essere considerato elevato (cfr., fra le tante, le sentenze TAF F-557/2018 del 20 agosto 2018 consid. 8.3 e F-6572/2015 del 9 agosto 2016 consid. 5.1 con i riferimenti giurisprudenziali). 7. 7.1 Rispetto alla situazione socioeconomica della Tunisia va evidenziato quanto segue. 7.2 Per quanto riguarda la situazione in Tunisia e in particolare la situazione economica, il Tribunale osserva che il prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel 2024 è stimato a circa 4.400 dollari americani per la Tunisia e a circa 105.670 dollari americani per la Svizzera (cfr. https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD, visionato il 4 novembre 2024). Inoltre, la Tunisia - che è indebitata per circa l'80% del suo PIL - è nel mezzo di una crisi economica e finanziaria che sta portando a una carenza cronica di prodotti alimentari base, medicinali, carburante e gas. L'economia tunisina è in fase di stagnazione, con una crescita di appena l'1,3% lo scorso anno e un tasso di disoccupazione di circa il 16% (cfr. https://www.nzz.ch/international/wahlen-in-tunesien-praesident-kais-saied-will-seine-macht-zementieren-ld.1770974 e https://www.l emonde.fr/afrique/article/2023/06/02/en-tunisie-pour-se-passer-des-diktat s-du-fmi-kaies-saied-veut-taxer-les-riches_6175870_3212.html, visonati il 4 novembre 2024). In termini di condizioni sociali, va notato che l'Indice di Sviluppo Umano (ISU) classifica la Tunisia al 101° posto, tenendo conto della salute, dell'istruzione e del tenore di vita. La Svizzera, invece, è al primo posto (cfr. https://hdr.undp.org/data-center/country-insights#/ranks visionato il 4 novembre 2024). 7.3 Per quanto riguarda la situazione politica, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) rileva che la Tunisia è caratterizzata da forti tensioni economiche, politiche e sociali. Occasionalmente si verificano scioperi e manifestazioni, che possono provocare scontri tra manifestanti e forze di sicurezza. Gli scioperi a volte causano carenza di carburante e interruzioni dei trasporti pubblici in tutto il Paese. Inoltre, lo stato di emergenza imposto nel 2015, ancora in vigore in tutta la Tunisia, viene regolarmente esteso e il governo può imporre il coprifuoco in caso di disordini. Esiste anche il rischio di attentati terroristici in tutto il Paese, l'ultimo dei quali nel maggio 2023 (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/tunisia/consigli-viaggio-tunisia.html, visionato il 4 novembre 2024). Inoltre, il Paese è scosso da tensioni politiche dal colpo di Stato con cui il Presidente Kaïs Saïed ha preso il potere nel luglio 2021 (cfrhttps://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/01/24/en-tunisie-kais-saied po urvoit-trois-postes-vacants-de-ministres_6212736_3212.html, visionato il 4 novembre 2024). 7.4 Alla luce di questo quadro socioeconomico generale, da rapportare alla situazione vigente negli Stati della zona Schengen, e segnatamente in Svizzera, va da sé che il rischio teorico che il richiedente secondo il profilo statistico medio dell'abitante tunisino, potrebbe essere tentato di non lasciare la zona in questione entro il termine di scadenza del visto richiesto, non può essere a priori escluso. 8. 8.1 Dal punto di vista della situazione personale, familiare e professionale del richiedente, si deve osservare quanto segue. 8.2 Il richiedente, cittadino tunisino, è nato nel 1993. Non è sposato e non ha figli. Eventuali membri della famiglia del richiedente in Tunisia non vengono menzionati e non emergono nemmeno dagli atti presenti. Non risultano, quindi, obblighi familiari nel Paese di residenza. Per quanto riguarda la situazione professionale del richiedente, va menzionato che aveva un contratto di lavoro stagionale con la compagnia aerea D._______ dal 15 maggio al 14 novembre 2023. Il richiedente non accenna alcun impiego attuale. Cioè anche dal punto di vista lavorativo, non risultano obblighi utili a formulare una previsione favorevole riguardo alla partenza regolare dallo spazio Schengen. Il richiedente afferma di aver già visitato la Svizzera in qualità di steward e di possedere a tal riguardo tre visti Schengen nel suo passaporto. Dagli atti emerge che il richiedente aveva ottenuto due visti Schengen nel periodo 2019- 2020. Tuttavia, il tempo trascorso dall'ottenimento dei visti è troppo lungo per poter trarre conclusioni sul suo comportamento attuale e in particolare allora si trovava in una situazione diversa, in quanto era impiegato. Occorre infine ricordare che la situazione finanziaria del ricorrente, in qualità di ospitante del richiedente, di per sé non è indicativa di una previsione favorevole riguardo alla partenza regolare del richiedente, in quanto la situazione di quest'ultimo è rilevante per la prognosi di un rientro tempestivo. 8.3 Alla luce delle considerazioni sopraesposte, che raccolgono l'insieme degli elementi risultanti dagli atti, si deve riconoscere che non è possibile stabilire con sufficiente certezza l'intenzione del richiedente di lasciare la Svizzera, e lo spazio Schengen, prima della scadenza del visto richiesto (cfr. art. 21 cpv. 1 del codice dei visti).

9. In conclusione, respingendo l'opposizione del ricorrente contro la decisione di rifiuto dell'Ambasciata di Svizzera in Tunisia di rilasciare al richiedente un visto Schengen di breve durata, la SEM non ha violato la normativa Schengen e il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). Pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione confermata. 10. 10.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). In concreto, considerato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. 10.2 Al ricorrente non sono assegnate spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). (dispositivo pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 700.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lui già versato.

3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch