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F-637/2025

F-637/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-06-10 · Italiano CH

Visto nazionale

Sachverhalt

A. In data 24 dicembre 2021, il fratello dell’interessato, C._______, nato il (…), ha presentato alla SEM una richiesta urgente di verifica preliminare (“dringender Antrag bzgl. Vorabklärung”), chiedendo il rilascio di un visto umanitario per la sua famiglia, in via eccezionale senza la necessità di pre- sentarsi personalmente presso un’Ambasciata. B. Il 24 gennaio 2022, la SEM ha risposto a tale missiva, invitando la famiglia a depositare una domanda di visto umanitario presso una rappresentanza svizzera all’estero, precisando di non essere in grado al momento di valu- tare le probabilità di successo. C. L’8 maggio 2024, l’interessato ha depositato – accompagnato dalla madre in quanto minorenne – una domanda di visto nazionale di lunga durata (visto D) per motivi umanitari all’Ambasciata di Svizzera in Iran. D. Il 14 maggio 2025, mediante modulo standard, l’Ambasciata ha rigettato la domanda di visto umanitario del richiedente. E. Il 13 giugno 2024, l’interessato, agente tramite la madre, ha trasmesso alla SEM un’opposizione contro la decisione dell’Ambasciata. F. Il 30 dicembre 2024, la SEM ha respinto l’opposizione dell’interessato con- tro la decisione dell’Ambasciata. G. Il 30 gennaio 2025, la madre, agendo per conto del ricorrente, ha adito per il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chie- dendo, a titolo principale, l’annullamento della decisione su opposizione della SEM e il rilascio di un visto umanitario al ricorrente e, in via subordi- nata, il rinvio degli atti di causa alla SEM per una nuova valutazione, non- ché ha formulato istanza di concessione dell’assistenza giudiziaria par- ziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo.

F-637/2025 Pagina 3 H. Il 19 febbraio 2025, la SEM ha inoltrato la sua risposta al ricorso, con la quale ha essenzialmente riaffermato le argomentazioni e le conclusioni for- mulate nella decisione impugnata. I. Con ordinanza datata 26 febbraio 2025, il Tribunale ha dichiarato concluso lo scambio degli scritti e ha trasmesso la risposta della SEM al ricorrente per conoscenza.

Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale sulla procedura ammini- strativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all’art. 33 LTAF. 1.2 La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedi- mento del 30 dicembre 2024 (conferma del rifiuto di rilasciare il visto uma- nitario), che non rientra peraltro nell’elenco dell’art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. La presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giu- gno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.3 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’au- torità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e conte- nere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione su opposizione della SEM, ha inoltrato il ricorso tempestivamente, nel rispetto dei requisiti pre- visti dalla legge, per cui lo stesso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio.

F-637/2025 Pagina 4 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della deci- sone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d’esame riguardo all’applicazione del diritto, compreso l’ec- cesso o l’abuso del potere di apprezzamento, all’accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all’inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la si- tuazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2 con ulteriori riferimenti). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell’ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Ver- waltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell’applicazione d’ufficio del diritto). 3. Il presente litigio verte sul rifiuto della SEM di accordare al ricorrente il visto umanitario da lui richiesto, dimodoché si tratta di verificare se le condizioni per il rilascio dello stesso siano o non siano soddisfatte. 4. 4.1 In generale, la procedura relativa ai visti e all’entrata in Svizzera non- ché alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), come pure dall’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto del 15 ago- sto 2018 (OEV, RS 142.204). 4.2 Pertanto, un visto (nazionale) umanitario (di lunga durata), secondo l’art. 4 cpv. 2 OEV, può essere rilasciato se, in concreto, si può ritenere che la vita o l’integrità fisica di una persona, oppure altri suoi beni giuridici o interessi essenziali d’importanza equivalente, siano direttamente, seria- mente e concretamente minacciati nel suo paese d’origine o di provenienza (cfr. anche l’art. 3 LAsi). La persona interessata deve trovarsi in una situa- zione di particolare emergenza che renda indispensabile l’intervento delle autorità, da cui la necessità di concederle un visto d’entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso, ad esempio, in situazioni di conflitto armato estre- mamente gravi, in situazioni di guerra particolarmente cruente oppure per

F-637/2025 Pagina 5 sfuggire ad una minaccia personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura, tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d’origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della do- manda di visto. Se l’interessato si trova già in uno Stato terzo, si può sup- porre, in regola generale, che non sia più minacciato. In questo senso, le condizioni d’entrata nel quadro della procedura di rilascio di un visto uma- nitario sono state espressamente concepite in modo più restrittivo di quelle che vigevano per le domande di asilo depositate all’estero, quando ancora sussisteva tale possibilità (cfr. Messaggio LAsi, pagg. 3923 e 3924; DTAF 2024 VII/1 consid. 7.2, DTAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, DTAF 2015/5 consid. 4.1.3; la sentenza del TAF F-5845/2017 dell’8 giugno 2018 con- sid. 5; cfr. anche le istruzioni della SEM “Visto umanitario conformemente all’art. 4 cpv. 2 OEV”, n. 322.123/2018/00045, valide dal 15 settem- bre 2018: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html, alle rubriche “Pub- blicazioni e servizi”, “Istruzioni e circolari”, “Settore degli stranieri”). 5. 5.1 D’ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ri- corrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all’annul- lamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1). 5.2 In particolare, il ricorrente lamenta un accertamento inesatto ed incom- pleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell’autorità inferiore. D’un canto, egli sostiene che tali fatti dovrebbero essere rivalutati, in quanto la sua situazione sarebbe mutata e non si troverebbe più in Iran, bensì in Afghanistan, un Paese non sicuro. D’altro canto, egli censura che la SEM non avrebbe adeguatamente tenuto conto del suo stretto legame con la Svizzera. 5.3 Innanzitutto, il Tribunale rileva che la SEM, nella sua decisione, ha ana- lizzato, sulla base delle censure del ricorrente, dei mezzi di prova e degli atti, il rischio concreto che la vita o l’integrità fisica del ricorrente fossero direttamente, seriamente e concretamente minacciate nel suo Paese d’ori- gine, ovvero l’Afghanistan. In tal senso, ha valutato il rischio a cui il ricor- rente sarebbe esposto in suddetto Paese, segnatamente il rischio di per- secuzione riflessa e di arruolamento forzato da parte dei talebani nonché di persecuzione a causa del suo stato psichico e delle relative conse- guenze. L’autorità inferiore non ha, invece, espressamente ritenuto oppor- tuno e necessario verificare il rischio per il ricorrente in Iran, nonostante egli vi soggiornasse momentaneamente (cfr. pag. 7 della decisione

F-637/2025 Pagina 6 impugnata). Pertanto,

Erwägungen (15 Absätze)

E. 6 Il ricorrente, in quanto cittadino della Repubblica islamica dell’Afghanistan, necessita di un visto per poter entrare in Svizzera e nello spazio Schengen (cfr. artt. 4 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OEV, nonché l’allegato 1 del regolamento UE 2018/1806). A giustificazione della sua richiesta di visto umanitario, il ricorrente sostiene essenzialmente, da un lato, di essere minacciato in maniera diretta, seria e concreta in Afghanistan e, dall’altro, di avere un legame sufficientemente stretto con la Svizzera.

E. 7.1 Visto che il ricorrente si trova attualmente in Afghanistan (cfr. p.to 19, pag. 5 del ricorso), occorre verificare se egli sia esposto in tale Paese a una situazione di particolare emergenza ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OEV, che renda indispensabile l’intervento delle autorità.

E. 7.2.1 Dagli atti si evince che il ricorrente soffrirebbe di problemi psichici, in particolare di depressione, di disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e di schizofrenia, certificati da referti medici, i quali lo porterebbero a comportarsi in modo aggressivo. A causa di tali malattie e dei comporta- menti del ricorrente ad esse associate, i talebani si sarebbero recati a casa

F-637/2025 Pagina 7 sua nonché avrebbero inviato alla sua famiglia delle lettere di minacce e degli avvertimenti, volti ad impedire che lo stesso continuasse a frequen- tare la scuola. Inoltre, il ricorrente sarebbe stato minacciato in altre occa- sioni dai talebani, a causa sia dell’attività professionale del fratello – fuggito nel 2015 in Svizzera poiché avrebbe aiutato l’esercito americano venden- dogli pane da lui confezionato – che del suo ruolo in quanto rappresentante scolastico, nonché sarebbe a rischio di essere vittima di arruolamento for- zato. Infine, il ricorrente sarebbe a rischio di essere perseguitato in quanto appartenente alla minoranza di etnia hazara.

E. 7.2.2 L’autorità inferiore, nella sua decisione, ha sostanzialmente soste- nuto che non vi sarebbe una persecuzione riflessa dell’interessato, poiché sarebbero trascorsi nove anni dalla fuga del fratello, il quale avrebbe fornito soltanto un aiuto limitato e, inoltre, sarebbero emerse dichiarazioni impre- cise o contraddittorie riguardo al suo ruolo. Inoltre, non sarebbe dimostrato che il ricorrente sia perseguitato dai talebani ed esposto ad un pericolo a causa delle malattie di cui soffrirebbe, né delle relative conseguenze so- ciali. Infatti, egli non è mai stato fermato dai talebani, nonostante le ricerche e gli avvertimenti ricevuti, dopo cui sarebbe, peraltro, tornato a scuola. La SEM ha ritenuto che non vi sarebbero nemmeno prove del rischio di venire forzatamente arruolato, situazione che sarebbe anche in contraddizione con le misure di esclusione nei suoi confronti. In aggiunta, la SEM ha rile- vato che il ricorrente si è confrontato in molteplici occasioni con i talebani nell’ambito dell’ottenimento dei visti per l’Iran e che possiede sia in Afghanistan che in Iran di una rete familiare su cui contare. Infine, ha sot- tolineato che la sola appartenenza a una minoranza non costituisce di per sé un rischio per il ricorrente.

E. 7.2.3 In sede ricorsuale, il ricorrente, sottolineando di essere minorenne, ha lamentato, in relazione alla minaccia concreta e individuale alla propria vita, che le gravi patologie da cui sarebbe affetto lo renderebbero un target di persecuzione da parte dei talebani in Afghanistan. Inoltre, ha sostenuto che sarebbe maggiormente colpito dalla crisi che affligge il suddetto Paese, poiché non potrebbe accedere né ai trattamenti medici necessari né al si- stema educativo. In aggiunta, in quanto appartenente all’etnia hazara, sa- rebbe duramente perseguitato nel suo Paese d’origine. Pertanto, non esi- sterebbe per lui un’alternativa di protezione interna. Infine, il ricorrente ha evidenziato il forte legame che avrebbe con la Svizzera, dove risiede il fra- tello maggiore, una figura di riferimento che potrebbe aiutarlo ad integrarsi, garantirgli l’accesso alle cure mediche necessarie e svolgere un ruolo pa- terno, soprattutto in seguito al decesso del padre.

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E. 8.1 Nel valutare la situazione della sicurezza in Afghanistan, è possibile definire gruppi di persone che, a causa della loro esposizione, sono mag- giormente a rischio di persecuzione. Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di sostenere questi ultimi, nonché le persone che sono ritenute impregnate di valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana (cfr. SEM, Focus Afghanistan – Verfol- gung durch Taliban: Potentielle Risikoprofile, 15 febbraio 2022, Berna, ˂ www.sem.admin.ch ˃ Affari internazionali & ritorno ˃ Informazioni sui paesi d’origine ˃ Asia e Vicino Oriente, visionato il 21 maggio 2025; sen- tenza del TAF F-1460/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 6.2).

E. 8.2 Dagli atti non si evince, come giustamente ritenuto dalla SEM, che il ricorrente presenti un profilo di rischio ai sensi di quanto sopra indicato.

E. 8.3 Per quanto concerne i problemi di salute mentale sopra menzionati (cfr. supra consid. 7.2.1) di cui soffre il ricorrente, il Tribunale rileva, senza mi- sconoscere come gli stessi possano indubbiamente rendere difficile la sua vita quotidiana e quella della sua famiglia, che le diagnosi riportate nei cer- tificati medici non consentono di concludere che tali problematiche siano attualmente di una gravità tale da rappresentare una situazione di partico- lare emergenza medica che metta in pericolo la sua vita. Nel gravame il ricorrente non ha, inoltre, dimostrato di essere concretamente perseguitato dai talebani a causa di tali malattie e delle relative conseguenze né ha so- stanziato in quale modo non avrebbe accesso ai servizi medici ed educa- tivi. Piuttosto, egli si è limitato a riferirsi in maniera generica ed astratta alla situazione in Afghanistan. Come già osservato dalla SEM, nonostante le lettere minatorie e gli avvertimenti ricevuti, il ricorrente non ha subito alcun- ché ed è, ad esempio, stato in grado, così come dichiarato dai lui stesso nell’ambito dell’audizione all’Ambasciata svizzera in Iran, di ritornare a scuola. In aggiunta, il Tribunale rammenta che l’impossibilità di accedere alle cure mediche per ragioni finanziarie e il fatto che le cure mediche sa- rebbero più adeguate e più facilmente accessibili in Svizzera, non creano da soli una situazione di particolare emergenza (cfr. sentenza del TAF F-5064/2021 del 23 gennaio 2023 consid. 7.3 con ulteriori riferimenti). In conclusione, senza voler minimizzare o relativizzare le difficoltà del ricor- rente, non sussiste una situazione di particolare emergenza a causa del suo stato di salute che rende indispensabile un intervento delle autorità svizzere a suo favore.

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E. 8.4 In merito alla censura che il ricorrente, in quanto appartenente all’etnia hazara sarebbe perseguitato, il Tribunale osserva che, neanche in tale con- testo, il ricorrente è riuscito a dimostrare con i suoi generali asserti ricor- suali di essere esposto nel suo Paese d’origine ad una minaccia individuale e concreta della necessaria attualità e intensità. Difatti, secondo la giuri- sprudenza costante del Tribunale, la sola appartenenza all’etnia hazara, anche considerando gli attuali rapporti di potere in Afghanistan, non è suf- ficiente per presupporre che vi sia effettivamente una persecuzione collet- tiva e, di conseguenza, un concreto interesse da parte dei talebani nei con- fronti del ricorrente (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale F-7534/2024 del 27 marzo 2025 consid. 6.2 e F-1451/2022 del 27 marzo 2024 consid. 8.6). Tanto meno, dunque, essa può fondare una minaccia diretta, seria e concreta ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OEV (cfr. la sen- tenza del Tribunale F-997/2022 del 18 ottobre 2023 consid. 6.5).

E. 8.5 A titolo abbondanziale, per quanto riguarda le ulteriori argomentazioni relative alla presunta minaccia per la vita o l’integrità fisica del ricorrente che emergono dagli atti, il Tribunale ritiene che le valutazioni espresse dalla SEM nella sua decisione siano da confermare. In particolare, non vi sono indizi concreti agli atti che dimostrino né che il ricorrente abbia subito o possa subire in futuro una persecuzione riflessa a causa della fuga del fratello, avvenuta dieci anni addietro, né che corra il rischio di arruolamento forzato, tanto più se si considera il suo attuale stato di salute. Inoltre, il fatto che il ricorrente abbia addotto due motivazioni diverse per le lettere minatorie e gli avvertimenti volti a impedirgli di frequentare la scuola

– dapprima il suo ruolo di rappresentante scolastico e successivamente le sue malattie psichiatriche – solleva effettivamente dubbi sulla verosimiglianza e sulla gravità di tali affermazioni. Infine, va sottolineato che il ricorrente ha varcato legalmente il confine con l’Iran, in possesso dei visti necessari, nel 2023 e nel 2024, quando i Talebani erano già al potere, per sottoporsi a dei trattamenti medici e per il colloquio all’Ambasciata. Pertanto, non si evince neanche da tali motivazioni che il ricorrente sia esposto a un pericolo diretto e concreto di una certa intensità alla sua vita o alla sua integrità fisica.

E. 8.6 Il Tribunale ritiene che nemmeno i legami esistenti con la Svizzera siano in grado di influenzare questa valutazione. Il fatto che il fratello mag- giore viva in Svizzera e sia integrato, non è sufficiente per la concessione di un visto umanitario se, come nel caso in questione, il ricorrente non si trova in una situazione di particolare emergenza.

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E. 9 In conclusione, sulla base di quanto emerso, le affermazioni del ricorrente e i documenti disponibili non sono in grado di dimostrare una seria, diretta e concreta minaccia alla sua vita o integrità fisica ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OEV.

E. 10 Di conseguenza, ritenendo che il ricorrente non è esposto in Afghanistan ad una minaccia diretta, seria e concreta per la sua incolumità e la sua vita, la SEM non ha violato il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). In conclu- sione, tenuto conto di quanto precede, il ricorso deve essere respinto, da cui la conferma della decisione su opposizione impugnata.

E. 11.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soc- combente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu- nale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, la domanda del ricorrente tendente all’esenzione dal versa- mento di un anticipo sulle spese processuali, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, risulta divenuta senza oggetto e la domanda di esen- zione dalle spese processuali è accolta. Pertanto, nonostante l’esito nega- tivo del ricorso, non si addossano al ricorrente spese processuali.

E. 11.2 In considerazione della sua soccombenza, non si assegnano al ricor- rente spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

F-637/2025 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Caroline Rausch

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-637/2025 Sentenza del 10 giugno 2025 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Claudia Cotting-Schalch, Yannick Antoniazza-Hafner, cancelliera Caroline Rausch. Parti A._______, agente tramite B._______, Afghanistan, patrocinato dall'avv. Lea Hungerbühler e Michel Brülhart, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, autorità inferiore. Oggetto Visto nazionale per motivi umanitari;decisione della SEM del 30 dicembre 2024. Fatti: A. In data 24 dicembre 2021, il fratello dell'interessato, C._______, nato il (...), ha presentato alla SEM una richiesta urgente di verifica preliminare ("dringender Antrag bzgl. Vorabklärung"), chiedendo il rilascio di un visto umanitario per la sua famiglia, in via eccezionale senza la necessità di presentarsi personalmente presso un'Ambasciata. B. Il 24 gennaio 2022, la SEM ha risposto a tale missiva, invitando la famiglia a depositare una domanda di visto umanitario presso una rappresentanza svizzera all'estero, precisando di non essere in grado al momento di valutare le probabilità di successo. C. L'8 maggio 2024, l'interessato ha depositato - accompagnato dalla madre in quanto minorenne - una domanda di visto nazionale di lunga durata (visto D) per motivi umanitari all'Ambasciata di Svizzera in Iran. D. Il 14 maggio 2025, mediante modulo standard, l'Ambasciata ha rigettato la domanda di visto umanitario del richiedente. E. Il 13 giugno 2024, l'interessato, agente tramite la madre, ha trasmesso alla SEM un'opposizione contro la decisione dell'Ambasciata. F. Il 30 dicembre 2024, la SEM ha respinto l'opposizione dell'interessato contro la decisione dell'Ambasciata. G. Il 30 gennaio 2025, la madre, agendo per conto del ricorrente, ha adito per il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF), chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione su opposizione della SEM e il rilascio di un visto umanitario al ricorrente e, in via subordinata, il rinvio degli atti di causa alla SEM per una nuova valutazione, nonché ha formulato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. H. Il 19 febbraio 2025, la SEM ha inoltrato la sua risposta al ricorso, con la quale ha essenzialmente riaffermato le argomentazioni e le conclusioni formulate nella decisione impugnata. I. Con ordinanza datata 26 febbraio 2025, il Tribunale ha dichiarato concluso lo scambio degli scritti e ha trasmesso la risposta della SEM al ricorrente per conoscenza. Diritto: 1. 1.1 Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 30 dicembre 2024 (conferma del rifiuto di rilasciare il visto umanitario), che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. La presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.3 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione su opposizione della SEM, ha inoltrato il ricorso tempestivamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, per cui lo stesso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), che ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2020 VII/4 consid. 2.2 con ulteriori riferimenti). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius") o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

3. Il presente litigio verte sul rifiuto della SEM di accordare al ricorrente il visto umanitario da lui richiesto, dimodoché si tratta di verificare se le condizioni per il rilascio dello stesso siano o non siano soddisfatte. 4. 4.1 In generale, la procedura relativa ai visti e all'entrata in Svizzera nonché alla partenza dalla Svizzera è retta dalla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), come pure dall'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto del 15 agosto 2018 (OEV, RS 142.204). 4.2 Pertanto, un visto (nazionale) umanitario (di lunga durata), secondo l'art. 4 cpv. 2 OEV, può essere rilasciato se, in concreto, si può ritenere che la vita o l'integrità fisica di una persona, oppure altri suoi beni giuridici o interessi essenziali d'importanza equivalente, siano direttamente, seriamente e concretamente minacciati nel suo paese d'origine o di provenienza (cfr. anche l'art. 3 LAsi). La persona interessata deve trovarsi in una situazione di particolare emergenza che renda indispensabile l'intervento delle autorità, da cui la necessità di concederle un visto d'entrata in Svizzera. Ciò può essere il caso, ad esempio, in situazioni di conflitto armato estremamente gravi, in situazioni di guerra particolarmente cruente oppure per sfuggire ad una minaccia personale reale ed imminente. La domanda di visto va esaminata con cura, tenendo conto della minaccia attuale, della situazione personale e della situazione prevalente nello Stato d'origine o di provenienza. È imperativo esaminare attentamente le specificità della domanda di visto. Se l'interessato si trova già in uno Stato terzo, si può supporre, in regola generale, che non sia più minacciato. In questo senso, le condizioni d'entrata nel quadro della procedura di rilascio di un visto umanitario sono state espressamente concepite in modo più restrittivo di quelle che vigevano per le domande di asilo depositate all'estero, quando ancora sussisteva tale possibilità (cfr. Messaggio LAsi, pagg. 3923 e 3924; DTAF 2024 VII/1 consid. 7.2, DTAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, DTAF 2015/5 consid. 4.1.3; la sentenza del TAF F-5845/2017 dell'8 giugno 2018 consid. 5; cfr. anche le istruzioni della SEM "Visto umanitario conformemente all'art. 4 cpv. 2 OEV", n. 322.123/2018/00045, valide dal 15 settembre 2018: https://www.sem.admin.ch/sem/it/home.html, alle rubriche "Pubblicazioni e servizi", "Istruzioni e circolari", "Settore degli stranieri"). 5. 5.1 D'ingresso è opportuno esaminare le censure formali sollevate dal ricorrente nel suo gravame, in quanto sono suscettibili di condurre all'annullamento della decisione impugnata (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1). 5.2 In particolare, il ricorrente lamenta un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore. D'un canto, egli sostiene che tali fatti dovrebbero essere rivalutati, in quanto la sua situazione sarebbe mutata e non si troverebbe più in Iran, bensì in Afghanistan, un Paese non sicuro. D'altro canto, egli censura che la SEM non avrebbe adeguatamente tenuto conto del suo stretto legame con la Svizzera. 5.3 Innanzitutto, il Tribunale rileva che la SEM, nella sua decisione, ha analizzato, sulla base delle censure del ricorrente, dei mezzi di prova e degli atti, il rischio concreto che la vita o l'integrità fisica del ricorrente fossero direttamente, seriamente e concretamente minacciate nel suo Paese d'origine, ovvero l'Afghanistan. In tal senso, ha valutato il rischio a cui il ricorrente sarebbe esposto in suddetto Paese, segnatamente il rischio di persecuzione riflessa e di arruolamento forzato da parte dei talebani nonché di persecuzione a causa del suo stato psichico e delle relative conseguenze. L'autorità inferiore non ha, invece, espressamente ritenuto opportuno e necessario verificare il rischio per il ricorrente in Iran, nonostante egli vi soggiornasse momentaneamente (cfr. pag. 7 della decisione impugnata). Pertanto, considerando che la SEM ha già valutato la situazione del ricorrente in Afghanistan, una nuova rivalutazione dei fatti in seguito al suo rientro nel Paese d'origine risulta agli occhi del Tribunale priva di fondamento. Inoltre, per quanto concerne l'accertamento della relazione del ricorrente con la Svizzera, il Tribunale osserva che la SEM, seppur brevemente, si è espressa a tal riguardo. Difatti, essa ha rilevato - alla luce del mancato adempimento delle altre condizioni d'entrata (cfr. infra consid. 7.3 e segg.) - che la permanenza del fratello maggiore del ricorrente sul suolo elvetico non avrebbe in ogni caso permesso di giungere a una conclusione diversa. Di conseguenza, il ricorrente non è riuscito a dimostrare in che modo l'autorità inferiore avrebbe dovuto svolgere ulteriori accertamenti. Le censure sollevate non si riferiscono, infatti, all'accertamento dei fatti effettuato dalla SEM, bensì alla valutazione delle prove sottostante e all'apprezzamento giuridico dei fatti, che vanno, tuttavia, esaminati dal punto di vista materiale. 5.4 Ne discende quindi che le censure formali del ricorrente vanno integralmente respinte.

6. Il ricorrente, in quanto cittadino della Repubblica islamica dell'Afghanistan, necessita di un visto per poter entrare in Svizzera e nello spazio Schengen (cfr. artt. 4 cpv. 1 e 9 cpv. 1 OEV, nonché l'allegato 1 del regolamento UE 2018/1806). A giustificazione della sua richiesta di visto umanitario, il ricorrente sostiene essenzialmente, da un lato, di essere minacciato in maniera diretta, seria e concreta in Afghanistan e, dall'altro, di avere un legame sufficientemente stretto con la Svizzera. 7. 7.1 Visto che il ricorrente si trova attualmente in Afghanistan (cfr. p.to 19, pag. 5 del ricorso), occorre verificare se egli sia esposto in tale Paese a una situazione di particolare emergenza ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV, che renda indispensabile l'intervento delle autorità. 7.2 7.2.1 Dagli atti si evince che il ricorrente soffrirebbe di problemi psichici, in particolare di depressione, di disturbo da deficit di attenzione/iperattività (ADHD) e di schizofrenia, certificati da referti medici, i quali lo porterebbero a comportarsi in modo aggressivo. A causa di tali malattie e dei comportamenti del ricorrente ad esse associate, i talebani si sarebbero recati a casa sua nonché avrebbero inviato alla sua famiglia delle lettere di minacce e degli avvertimenti, volti ad impedire che lo stesso continuasse a frequentare la scuola. Inoltre, il ricorrente sarebbe stato minacciato in altre occasioni dai talebani, a causa sia dell'attività professionale del fratello - fuggito nel 2015 in Svizzera poiché avrebbe aiutato l'esercito americano vendendogli pane da lui confezionato - che del suo ruolo in quanto rappresentante scolastico, nonché sarebbe a rischio di essere vittima di arruolamento forzato. Infine, il ricorrente sarebbe a rischio di essere perseguitato in quanto appartenente alla minoranza di etnia hazara. 7.2.2 L'autorità inferiore, nella sua decisione, ha sostanzialmente sostenuto che non vi sarebbe una persecuzione riflessa dell'interessato, poiché sarebbero trascorsi nove anni dalla fuga del fratello, il quale avrebbe fornito soltanto un aiuto limitato e, inoltre, sarebbero emerse dichiarazioni imprecise o contraddittorie riguardo al suo ruolo. Inoltre, non sarebbe dimostrato che il ricorrente sia perseguitato dai talebani ed esposto ad un pericolo a causa delle malattie di cui soffrirebbe, né delle relative conseguenze sociali. Infatti, egli non è mai stato fermato dai talebani, nonostante le ricerche e gli avvertimenti ricevuti, dopo cui sarebbe, peraltro, tornato a scuola. La SEM ha ritenuto che non vi sarebbero nemmeno prove del rischio di venire forzatamente arruolato, situazione che sarebbe anche in contraddizione con le misure di esclusione nei suoi confronti. In aggiunta, la SEM ha rilevato che il ricorrente si è confrontato in molteplici occasioni con i talebani nell'ambito dell'ottenimento dei visti per l'Iran e che possiede sia inAfghanistan che in Iran di una rete familiare su cui contare. Infine, ha sottolineato che la sola appartenenza a una minoranza non costituisce di per sé un rischio per il ricorrente. 7.2.3 In sede ricorsuale, il ricorrente, sottolineando di essere minorenne, ha lamentato, in relazione alla minaccia concreta e individuale alla propria vita, che le gravi patologie da cui sarebbe affetto lo renderebbero un target di persecuzione da parte dei talebani in Afghanistan. Inoltre, ha sostenuto che sarebbe maggiormente colpito dalla crisi che affligge il suddetto Paese, poiché non potrebbe accedere né ai trattamenti medici necessari né al sistema educativo. In aggiunta, in quanto appartenente all'etnia hazara, sarebbe duramente perseguitato nel suo Paese d'origine. Pertanto, non esisterebbe per lui un'alternativa di protezione interna. Infine, il ricorrente ha evidenziato il forte legame che avrebbe con la Svizzera, dove risiede il fratello maggiore, una figura di riferimento che potrebbe aiutarlo ad integrarsi, garantirgli l'accesso alle cure mediche necessarie e svolgere un ruolo paterno, soprattutto in seguito al decesso del padre. 8. 8.1 Nel valutare la situazione della sicurezza in Afghanistan, è possibile definire gruppi di persone che, a causa della loro esposizione, sono maggiormente a rischio di persecuzione. Tra queste, vi figurano in particolare le persone che i talebani considerano vicine al governo o alla coalizione internazionale, o che sono sospettate di sostenere questi ultimi, nonché le persone che sono ritenute impregnate di valori occidentali e che non si fondano più sulla società afghana (cfr. SEM, Focus Afghanistan - Verfolgung durch Taliban: Potentielle Risikoprofile, 15 febbraio 2022, Berna, www.sem.admin.ch Affari internazionali & ritorno Informazioni sui paesi d'origine Asia e Vicino Oriente, visionato il 21 maggio 2025; sentenza del TAF F-1460/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 6.2). 8.2 Dagli atti non si evince, come giustamente ritenuto dalla SEM, che il ricorrente presenti un profilo di rischio ai sensi di quanto sopra indicato. 8.3 Per quanto concerne i problemi di salute mentale sopra menzionati (cfr. supra consid. 7.2.1) di cui soffre il ricorrente, il Tribunale rileva, senza misconoscere come gli stessi possano indubbiamente rendere difficile la sua vita quotidiana e quella della sua famiglia, che le diagnosi riportate nei certificati medici non consentono di concludere che tali problematiche siano attualmente di una gravità tale da rappresentare una situazione di particolare emergenza medica che metta in pericolo la sua vita. Nel gravame il ricorrente non ha, inoltre, dimostrato di essere concretamente perseguitato dai talebani a causa di tali malattie e delle relative conseguenze né ha sostanziato in quale modo non avrebbe accesso ai servizi medici ed educativi. Piuttosto, egli si è limitato a riferirsi in maniera generica ed astratta alla situazione in Afghanistan. Come già osservato dalla SEM, nonostante le lettere minatorie e gli avvertimenti ricevuti, il ricorrente non ha subito alcunché ed è, ad esempio, stato in grado, così come dichiarato dai lui stesso nell'ambito dell'audizione all'Ambasciata svizzera in Iran, di ritornare a scuola. In aggiunta, il Tribunale rammenta che l'impossibilità di accedere alle cure mediche per ragioni finanziarie e il fatto che le cure mediche sarebbero più adeguate e più facilmente accessibili in Svizzera, non creano da soli una situazione di particolare emergenza (cfr. sentenza del TAFF-5064/2021 del 23 gennaio 2023 consid. 7.3 con ulteriori riferimenti). In conclusione, senza voler minimizzare o relativizzare le difficoltà del ricorrente, non sussiste una situazione di particolare emergenza a causa del suo stato di salute che rende indispensabile un intervento delle autorità svizzere a suo favore. 8.4 In merito alla censura che il ricorrente, in quanto appartenente all'etnia hazara sarebbe perseguitato, il Tribunale osserva che, neanche in tale contesto, il ricorrente è riuscito a dimostrare con i suoi generali asserti ricorsuali di essere esposto nel suo Paese d'origine ad una minaccia individuale e concreta della necessaria attualità e intensità. Difatti, secondo la giurisprudenza costante del Tribunale, la sola appartenenza all'etnia hazara, anche considerando gli attuali rapporti di potere in Afghanistan, non è sufficiente per presupporre che vi sia effettivamente una persecuzione collettiva e, di conseguenza, un concreto interesse da parte dei talebani nei confronti del ricorrente (cfr. ex multis le sentenze del TribunaleF-7534/2024 del 27 marzo 2025 consid. 6.2 e F-1451/2022 del 27 marzo 2024 consid. 8.6). Tanto meno, dunque, essa può fondare una minaccia diretta, seria e concreta ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV (cfr. la sentenza del Tribunale F-997/2022 del 18 ottobre 2023 consid. 6.5). 8.5 A titolo abbondanziale, per quanto riguarda le ulteriori argomentazioni relative alla presunta minaccia per la vita o l'integrità fisica del ricorrente che emergono dagli atti, il Tribunale ritiene che le valutazioni espresse dalla SEM nella sua decisione siano da confermare. In particolare, non vi sono indizi concreti agli atti che dimostrino né che il ricorrente abbia subito o possa subire in futuro una persecuzione riflessa a causa della fuga del fratello, avvenuta dieci anni addietro, né che corra il rischio di arruolamento forzato, tanto più se si considera il suo attuale stato di salute. Inoltre, il fatto che il ricorrente abbia addotto due motivazioni diverse per le lettere minatorie e gli avvertimenti volti a impedirgli di frequentare la scuola - dapprima il suo ruolo di rappresentante scolastico e successivamente le sue malattie psichiatriche - solleva effettivamente dubbi sulla verosimiglianza e sulla gravità di tali affermazioni. Infine, va sottolineato che il ricorrente ha varcato legalmente il confine con l'Iran, in possesso dei visti necessari, nel 2023 e nel 2024, quando i Talebani erano già al potere, per sottoporsi a dei trattamenti medici e per il colloquio all'Ambasciata. Pertanto, non si evince neanche da tali motivazioni che il ricorrente sia esposto a un pericolo diretto e concreto di una certa intensità alla sua vita o alla sua integrità fisica. 8.6 Il Tribunale ritiene che nemmeno i legami esistenti con la Svizzera siano in grado di influenzare questa valutazione. Il fatto che il fratello maggiore viva in Svizzera e sia integrato, non è sufficiente per la concessione di un visto umanitario se, come nel caso in questione, il ricorrente non si trova in una situazione di particolare emergenza.

9. In conclusione, sulla base di quanto emerso, le affermazioni del ricorrente e i documenti disponibili non sono in grado di dimostrare una seria, diretta e concreta minaccia alla sua vita o integrità fisica ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 OEV.

10. Di conseguenza, ritenendo che il ricorrente non è esposto in Afghanistan ad una minaccia diretta, seria e concreta per la sua incolumità e la sua vita, la SEM non ha violato il diritto federale (cfr. art. 49 lett. a PA). In conclusione, tenuto conto di quanto precede, il ricorso deve essere respinto, da cui la conferma della decisione su opposizione impugnata. 11. 11.1 Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In concreto, la domanda del ricorrente tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle spese processuali, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, risulta divenuta senza oggetto e la domanda di esenzione dalle spese processuali è accolta. Pertanto, nonostante l'esito negativo del ricorso, non si addossano al ricorrente spese processuali. 11.2 In considerazione della sua soccombenza, non si assegnano al ricorrente spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Non si assegnano indennità per spese ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Caroline Rausch