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F-6353/2025

F-6353/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-27 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / violazione dell'obbligo di collaborare) ed allontanamento

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Sulla base dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

E. 1.2 In particolare, le decisioni rese dalla SEM in materia d'asilo possono essere contestate dinanzi al Tribunale (art. 33 lett. d LTAF, applicabile per rinvio dell'art. 105 LAsi [RS 142.31]), il quale statuisce allora definitivamente, salvo domanda d'estradizione presentata dallo Stato che il richiedente ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), eccezione non realizzata nel caso di specie. Poiché nel caso concreto, la causa si è svolta quale procedura Dublino, interrottasi d'un canto con la pronuncia della decisione di stralcio del 16 luglio 2025 della SEM (cfr. supra lett. A.f), e d'altro canto sfociata nella pronuncia da parte della SEM di una decisione d'allontanamento ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LStrI il 18 luglio 2025 (cfr. supra lett. A.h), pure fondata sulla normativa Dublino, nonché che il contendere della vertenza è una decisione dell'autorità inferiore di rifiuto della riapertura di una procedura d'asilo in fase d'istruzione (Dublino), la competenza rileva della Corte VI del Tribunale (cfr. art. 23 cpv. 6, art. 24 cpv. 1 e allegato artt. 4 e 5 del Regolamento del Tribunale amministrativo federale del 17 aprile 2008; RS 173.320.1).

E. 1.3 Una decisione della SEM, che respinge una domanda di riapertura di una procedura d'asilo, è una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (per analogia cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1997 n. 8 consid. 3b).

E. 1.4 La procedura è retta dalla PA, su riserva di disposizioni particolari della LTAF o della LAsi (art. 37 LTAF, rispettivamente art. 6 LAsi).

E. 1.5 Il ricorrente ha la qualità per agire (art. 48 cpv. 1 PA) ed il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 6 LAsi). Inoltre, sebbene il ricorso non contenga formalmente delle conclusioni, tuttavia si deduce implicitamente dalle motivazioni contenute nello stesso, che il ricorrente richiede l'annullamento della decisione avversata e la riapertura della procedura d'asilo da parte della SEM. Pertanto, il Tribunale rinuncia ad assegnare un termine suppletorio al ricorrente ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 PA, perché rimedi alla mancanza di conclusioni nel suo gravame, ritenendo le stesse sufficientemente evincibili. L'atto di ricorso risulta quindi anche rispettoso della forma prescritta all'art. 52 cpv. 1 PA. Pertanto, nulla osta all'entrata nel merito dello stesso.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3 Nel caso concreto occorre quindi esaminare se la decisione della SEM del 23 luglio 2025, con la quale rifiuta la richiesta di ripresa della procedura d'asilo del ricorrente, sia o meno fondata.

E. 4.1 Ai sensi dell'art. 8 cpv. 3bis LAsi, il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). In particolare, riguardo all'obbligo di collaborare, l'art. 8 cpv. 1 LAsi prevede che il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti; quest'ultimo dovendo in particolare indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo (art. 8 cpv. 1 lett. c LAsi). Se un richiedente l'asilo viola in modo colposo e grave il proprio obbligo di collaborare, gli viene concesso il diritto di essere sentito (art. 36 cpv. 1 lett. c LAsi). In questi casi non è necessario procedere all'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi (art. 36 cpv. 2 LAsi a contrario). Una violazione dell'obbligo di collaborare è da considerarsi grave se si riferisce all'impedimento di un determinato atto procedurale concretamente previsto (cfr. GICRA 2003 n. 21 consid. 3d con ulteriori rif. cit.). Per violazione colposa dell'obbligo di collaborare, si intende - al contrario della terminologia penale - una violazione in cui la persona interessata contribuisce attivamente alla stessa o omette di agire nel modo in cui invece, nella situazione concreta, sarebbe ragionevolmente esigibile d'aspettarsi da lei (cfr. GICRA 2000 n. 8 consid. 5a).

E. 4.2 Una domanda di riapertura della procedura d'asilo segue delle regole sui generis e non deve essere accolta che allorché la decisione di stralcio è intaccata da un vizio iniziale o, in altri termini, quando le condizioni prese in considerazione al momento della sua pronuncia lo sono state a torto (cfr. tra le altre le sentenze del TAF E-7636/2024 dell'8 gennaio 2025, pag. 5; E-5310/2024 del 12 settembre 2024 consid. 3.2). In caso d'annullamento della decisione di stralcio, la procedura è riaperta (cfr. ibidem).

E. 4.3 In analogia con le disposizioni che reggono il riesame (rispettivamente la revisione, se la procedura è stata stralciata dall'istanza di ricorso), come pure in applicazione del principio della buona fede e della sicurezza del diritto, il richiedente non può esigere a suo piacere ed in ogni momento la riapertura di una procedura dichiarata priva d'oggetto, in assenza di un interesse degno di protezione (cfr. GICRA 2003 n. 25 consid. 3b e 3c; 2003 n. 6 consid. 3). Deriva da questo principio così come dall'obbligo di collaborare alla procedura da parte del ricorrente, che quest'ultimo deve esporre immediatamente ed in modo convincente i motivi fondanti una tale riapertura (cfr. sentenze del TAF E-7636/2024 succitata, pag. 5 con ulteriore rif. cit.; E-5310/2024 precitata consid. 3.3).

E. 5.1 Nella presente disamina, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia sollevato alcun motivo valido, ai sensi dell'art. 8 cpv. 3bis LAsi, suscettibile di giustificare il suo rifiuto di parlare la sua madrelingua durante l'audizione Dublino del (...) luglio 2025, con la conseguenza per l'autorità inferiore di non poter procedere come previsto a tale importante atto procedurale.

E. 5.2 Innanzitutto, si osserva come la SEM, nell'ambito del colloquio Dublino, ha dato la possibilità al ricorrente di esprimersi riguardo al suo rifiuto di collaborare ed alle eventuali conseguenze che ciò avrebbe potuto comportare sulla sua procedura d'asilo (cfr. n. 21/2), rispettando quindi pienamente il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA; cfr. per il suo contenuto DTF 148 II 73 consid. 7.3.1; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1) dello stesso. Inoltre, l'insorgente ha potuto esporre ampiamente le sue ragioni anche nel prosieguo. Nel merito, il ricorrente, all'inizio del colloquio Dublino, malgrado abbia affermato che l'(...) sarebbe la sua madrelingua e che lo capirebbe, ha allegato però di rifiutarsi di parlare tale lingua, volendo invece svolgere il colloquio in lingua (...) (cfr. n. 21/2). Informato poi dalla funzionaria incaricata dell'audizione delle eventuali conseguenze che tale suo rifiuto potesse avere sulla decisione d'asilo, il ricorrente ha unicamente rilevato: "Per me è indifferente. Io non voglio parlare in (...)" (cfr. n. 21/2). Egli non ha quindi offerto alcun motivo concreto ed intellegibile per spiegare tale suo rifiuto, di un idioma che risulta essere la sua madrelingua e che aveva indicato anche nel foglio di registrazione della sua domanda d'asilo come (prima) lingua possibile per l'audizione (cfr. n. 3/2). Anzi, con la sua risposta priva di ragioni apparenti per il suo rifiuto di parlare l'(...), e quindi di poter procedere oltre con l'audizione Dublino, ha palesato anche una non curanza delle eventuali conseguenze che ciò potesse avere sulla sua procedura d'asilo.

E. 5.3.1 Anche le ragioni addotte successivamente dal ricorrente, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione.

E. 5.3.2 Nel suo scritto del 21 luglio 2025, il ricorrente ha sottolineato dapprima come egli abbia indicato nel formulario di registrazione della sua domanda d'asilo effettivamente quale lingua l'(...), ma pure l'(...), per svolgere i colloqui. Quest'ultima lingua egli la parlerebbe difatti fluentemente, ciò che gli permetterebbe di svolgere ogni tipo di colloquio. Egli avrebbe indicato in precedenza ai suoi rappresentanti legali di voler svolgere i colloqui in (...), ma probabilmente, l'informazione non sarebbe giunta correttamente alla SEM, complice anche la velocità della procedura di 24 ore. Altresì, il fatto che egli non vorrebbe parlare l'(...), deriverebbe dalla circostanza che tale lingua sarebbe legata al (...), di cui egli non condividerebbe il messaggio e gli insegnamenti, ragioni che sarebbero legate alla sua domanda di protezione (cfr. n. 34/4). Ora, tali predette motivazioni, non soltanto non sono state neppure accennate dal ricorrente nel corso del colloquio Dublino per cercare di spiegare il suo rifiuto di parlare l'(...), bensì non sono supportate da alcun elemento concreto e fondato, anzi a tratti risultanti incoerenti rispetto agli atti presenti all'inserto. Difatti, nel suo scritto ricevuto dalla SEM il 15 luglio 2025 (cfr. n. 19/2) - quindi che precedeva di (...) la tenuta dell'audizione Dublino (cfr. n. 21/2) - egli non ha mai minimamente accennato alla sua volontà di voler svolgere il predetto colloquio in (...), né alcuna osservazione in proposito è stata formulata, nemmeno all'inizio del colloquio Dublino da parte del rappresentante legale dell'insorgente presente durante lo stesso. Altresì, la sua spiegazione di trovarsi in contrasto con il messaggio e gli insegnamenti del (...), risultano stridere con la circostanza che egli ha indicato di proprio pugno nel formulario di registrazione della sua domanda d'asilo di essere di fede (...) ([...]; cfr. n. 3/2). Tali predetti elementi, fanno seriamente dubitare della verosimiglianza delle sue motivazioni, addotte soltanto successivamente al colloquio Dublino, allorché peraltro non si vede alcuna ragione concreta e fondata, ne è spiegato dal ricorrente, del perché egli non avrebbe potuto già esprimere le stesse nell'ambito del colloquio previsto il (...) luglio 2025.

E. 5.3.3 Nel suo ricorso, l'insorgente propone poi un'altra versione del perché si sarebbe rifiutato di parlare l'(...). Invero, sarebbero state le prime parole dell'interprete - a suo dire un saluto religioso (...) - che lo avrebbero profondamente colpito, non potendo entrare con il medesimo in sintonia, in quanto rappresenterebbe per lui: "[...] l'arroganza e la crudeltà della burocrazia tunisina, della quale ho cercato di fuggire per la maggior parte della mia vita" (cfr. ricorso pag. 1 seg.). L'interprete sarebbe quindi stato visto da lui come il rappresentante della società (...), dalla quale egli avrebbe preso completamente le distanze. Si rileva in merito, come le motivazioni che riguarderebbero l'interprete, siano giunte soltanto con il ricorso, non avendo mai sollevato nulla in proposito precedentemente. Il ricorrente non offre nel suo gravame alcuna spiegazione del perché egli, se si fosse trovato a disagio con l'interprete presente, non abbia potuto rilevare lo stesso già nell'ambito del colloquio Dublino, invece di allegare indifferenza alle conseguenze del suo rifiuto di collaborare (cfr. n. 21/2), o quantomeno nel suo scritto del 21 luglio 2025 (cfr. n. 34/4). Ora, tali ragioni apparse così tardivamente, ed incoerentemente a quanto allegato in precedenza e presente agli atti all'inserto, non fanno che supportare la conclusione d'inverosimiglianza di tali sue affermazioni ricorsuali.

E. 5.4 Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che il suo rifiuto di discorrere in (...), sua madrelingua, nel corso del colloquio Dublino - audizione alla quale il ricorrente era stato preparato dal suo rappresentante legale anche riguardo ai suoi obblighi in tale contesto - fosse un pretesto, plausibilmente per protrarre la sua procedura d'asilo in Svizzera, per nulla scusabile. Con il suo comportamento, il ricorrente ha violato gravemente il suo obbligo di collaborare, impedendo alla SEM, senza alcuna valida ragione, di compiere una misura d'istruzione necessaria per lo stabilimento dei fatti essenziali per la sua procedura d'asilo.

E. 5.5 Tenuto conto di quanto precede, è quindi a ragione che l'autorità inferiore ha rifiutato la richiesta di riapertura della procedura d'asilo del ricorrente del 21 luglio 2025.

E. 6 A titolo del tutto abbondanziale, si constata che in data 18 luglio 2025, la SEM ha reso una decisione di allontanamento sulla base dell'art. 64a LStrI, pronunciando l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Svezia (cfr. n. 30/10). Nell'ambito di tale decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto che non sussista alcun indizio all'incarto che permetta di concludere che il trasferimento dell'insorgente verso il predetto Stato potrebbe essere inammissibile. Ciò facendo, la SEM ha quindi tenuto conto delle esigenze poste all'art. 3 CEDU nell'ambito della pronuncia dell'allontanamento dell'insorgente. Risulta inoltre dagli atti all'inserto come tale decisione gli sia stata notificata al più tardi il 23 luglio 2025 (cfr. supra lett. B.b).

E. 7 Alla luce di quanto precede, il ricorso del 21 agosto 2025 deve essere respinto e la decisione della SEM del 23 luglio 2025 confermata.

E. 8 Con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 22 agosto 2025 sono revocate.

E. 9 Infine, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte VI F-6353/2025 Sentenza del 27 agosto 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Claudia Cotting-Schalch; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Tunisia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto della riapertura della procedura d'asilo (Asilo [non entrata nel merito] ed allontanamento [violazione dell'obbligo di collaborare]); decisione della SEM del 23 luglio 2025 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) luglio 2025, depositando agli atti una carta identificativa ed un permesso di soggiorno svedesi. A.b Dalle ricerche effettuate nella banca dati europea "Eurodac" è risultato che il richiedente aveva presentato una domanda d'asilo pregressa in Svezia il (...) ed inoltre, dalla banca dati "SIS", che aveva ricevuto una decisione di allontanamento del (...) da parte delle autorità svedesi. A.c Sulla base di quanto precede, l'11 luglio 2025, la SEM ha formulato una domanda di ripresa in carico dell'interessato all'indirizzo dell'autorità svedese competente, fondandosi sull'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). La Svezia ha approvato tale richiesta, in applicazione della medesima norma precitata, in data 15 luglio 2025, informando inoltre che al richiedente era stato garantito un permesso di residenza temporaneo valido fino al (...) per motivi familiari, revocato assieme al respingimento della sua domanda d'asilo con la pronuncia di un ordine d'espulsione verso la Tunisia con decisione del (...) del (...). Tale decisione, che sarebbe stata impugnata dinanzi a tutte le istanze svedesi competenti, sarebbe entrata in forza di cosa giudicata il (...). A.d Con scritto (non datato) ricevuto dalla SEM il 15 luglio 2025, l'interessato ha chiesto all'autorità precitata, segnatamente di non essere rinviato in Svezia e che la sua domanda d'asilo venga trattata in Svizzera per motivi umanitari e di protezione rilevanti. A.e Malgrado la sua presenza al colloquio Dublino previsto per il (...) luglio 2025, l'interessato all'inizio dello stesso, si è rifiutato di parlare l'(...), sua madrelingua e lingua che era prevista per l'audizione con la presenza dell'interprete, adducendo di voler interloquire in (...). Il colloquio Dublino si è pertanto interrotto con l'informazione della funzionaria incaricata della SEM presente al colloquio, che il suo rifiuto di collaborare potrebbe avere delle conseguenze sulla decisione d'asilo in Svizzera, ed offrendo al richiedente la possibilità di essere sentito. A.f La SEM, il 16 luglio 2025, ha pronunciato lo stralcio della domanda d'asilo dell'interessato in quanto priva d'oggetto in applicazione dell'art. 8 cpv. 3bis LAsi (RS 142.31). Invero, malgrado la sua presenza al colloquio Dublino, la SEM ha ritenuto che con il suo rifiuto di svolgere il colloquio nella sua lingua madre, il richiedente avrebbe volontariamente impedito l'esecuzione di un atto procedurale concretamente previsto, violando il suo obbligo di collaborare, senza alcun valido motivo. A.g Il 17 luglio 2025, l'interessato ha lasciato il Centro federale d'asilo di B._______, accompagnato dalla polizia. Il giorno seguente la protezione giuridica incaricata della sua rappresentanza legale, ha cessato unilateralmente il suo mandato di rappresentanza. A.h Con decisione del 18 luglio 2025 - che secondo la nota all'incarto della SEM è stata notificata al richiedente il 21 luglio 2025, in quanto egli nel frattempo risultava essere scomparso - la SEM ha pronunciato, in applicazione dell'art. 64a cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), l'allontanamento dalla Svizzera verso la Svezia dell'interessato e ha ordinato l'esecuzione di tale misura. Dall'incarto dell'autorità inferiore risulta che tale decisione è entrata in forza di cosa giudicata il 29 luglio 2025. A.i Il 21 luglio 2025, l'autorità elvetica preposta ha chiesto alla sua omologa svedese l'estensione del trasferimento dell'interessato, in quanto egli risulterebbe scomparso. B. B.a Con scritto del 21 luglio 2025, l'interessato ha chiesto alla SEM la riapertura della sua procedura d'asilo, in quanto ha ritenuto lo stralcio del 16 luglio 2025 come sproporzionato, fornendo in particolare le ragioni per le quali egli non avrebbe voluto parlare l'(...) durante il colloquio Dublino. B.b Tramite la decisione del 23 luglio 2025, la SEM ha rifiutato la richiesta di ripresa della procedura d'asilo, ritenendo lo stralcio della sua domanda d'asilo, pronunciato il 16 luglio 2025, come giustificato, e statuendo che sia il Cantone C._______ competente per regolare il suo soggiorno, rispettivamente disporre ed eseguire il suo allontanamento. In allegato, per conoscenza, l'autorità inferiore gli ha inoltre inviato la decisione emessa dalla SEM il 18 luglio 2025. C. Tramite il ricorso datato 14 agosto 2025, ma inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) soltanto il 21 agosto 2025, il ricorrente ha impugnato la decisione della SEM del 23 luglio 2025. D. Con misure supercautelari del 22 agosto 2025, il Tribunale ha sospeso provvisoriamente l'allontanamento del ricorrente. Diritto: 1. 1.1 Sulla base dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA, prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. 1.2 In particolare, le decisioni rese dalla SEM in materia d'asilo possono essere contestate dinanzi al Tribunale (art. 33 lett. d LTAF, applicabile per rinvio dell'art. 105 LAsi [RS 142.31]), il quale statuisce allora definitivamente, salvo domanda d'estradizione presentata dallo Stato che il richiedente ha abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), eccezione non realizzata nel caso di specie. Poiché nel caso concreto, la causa si è svolta quale procedura Dublino, interrottasi d'un canto con la pronuncia della decisione di stralcio del 16 luglio 2025 della SEM (cfr. supra lett. A.f), e d'altro canto sfociata nella pronuncia da parte della SEM di una decisione d'allontanamento ai sensi dell'art. 64a cpv. 1 LStrI il 18 luglio 2025 (cfr. supra lett. A.h), pure fondata sulla normativa Dublino, nonché che il contendere della vertenza è una decisione dell'autorità inferiore di rifiuto della riapertura di una procedura d'asilo in fase d'istruzione (Dublino), la competenza rileva della Corte VI del Tribunale (cfr. art. 23 cpv. 6, art. 24 cpv. 1 e allegato artt. 4 e 5 del Regolamento del Tribunale amministrativo federale del 17 aprile 2008; RS 173.320.1). 1.3 Una decisione della SEM, che respinge una domanda di riapertura di una procedura d'asilo, è una decisione ai sensi dell'art. 5 PA (per analogia cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1997 n. 8 consid. 3b). 1.4 La procedura è retta dalla PA, su riserva di disposizioni particolari della LTAF o della LAsi (art. 37 LTAF, rispettivamente art. 6 LAsi). 1.5 Il ricorrente ha la qualità per agire (art. 48 cpv. 1 PA) ed il ricorso è tempestivo (art. 108 cpv. 6 LAsi). Inoltre, sebbene il ricorso non contenga formalmente delle conclusioni, tuttavia si deduce implicitamente dalle motivazioni contenute nello stesso, che il ricorrente richiede l'annullamento della decisione avversata e la riapertura della procedura d'asilo da parte della SEM. Pertanto, il Tribunale rinuncia ad assegnare un termine suppletorio al ricorrente ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 PA, perché rimedi alla mancanza di conclusioni nel suo gravame, ritenendo le stesse sufficientemente evincibili. L'atto di ricorso risulta quindi anche rispettoso della forma prescritta all'art. 52 cpv. 1 PA. Pertanto, nulla osta all'entrata nel merito dello stesso.

2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

3. Nel caso concreto occorre quindi esaminare se la decisione della SEM del 23 luglio 2025, con la quale rifiuta la richiesta di ripresa della procedura d'asilo del ricorrente, sia o meno fondata. 4. 4.1 Ai sensi dell'art. 8 cpv. 3bis LAsi, il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30). In particolare, riguardo all'obbligo di collaborare, l'art. 8 cpv. 1 LAsi prevede che il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti; quest'ultimo dovendo in particolare indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo (art. 8 cpv. 1 lett. c LAsi). Se un richiedente l'asilo viola in modo colposo e grave il proprio obbligo di collaborare, gli viene concesso il diritto di essere sentito (art. 36 cpv. 1 lett. c LAsi). In questi casi non è necessario procedere all'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi (art. 36 cpv. 2 LAsi a contrario). Una violazione dell'obbligo di collaborare è da considerarsi grave se si riferisce all'impedimento di un determinato atto procedurale concretamente previsto (cfr. GICRA 2003 n. 21 consid. 3d con ulteriori rif. cit.). Per violazione colposa dell'obbligo di collaborare, si intende - al contrario della terminologia penale - una violazione in cui la persona interessata contribuisce attivamente alla stessa o omette di agire nel modo in cui invece, nella situazione concreta, sarebbe ragionevolmente esigibile d'aspettarsi da lei (cfr. GICRA 2000 n. 8 consid. 5a). 4.2 Una domanda di riapertura della procedura d'asilo segue delle regole sui generis e non deve essere accolta che allorché la decisione di stralcio è intaccata da un vizio iniziale o, in altri termini, quando le condizioni prese in considerazione al momento della sua pronuncia lo sono state a torto (cfr. tra le altre le sentenze del TAF E-7636/2024 dell'8 gennaio 2025, pag. 5; E-5310/2024 del 12 settembre 2024 consid. 3.2). In caso d'annullamento della decisione di stralcio, la procedura è riaperta (cfr. ibidem). 4.3 In analogia con le disposizioni che reggono il riesame (rispettivamente la revisione, se la procedura è stata stralciata dall'istanza di ricorso), come pure in applicazione del principio della buona fede e della sicurezza del diritto, il richiedente non può esigere a suo piacere ed in ogni momento la riapertura di una procedura dichiarata priva d'oggetto, in assenza di un interesse degno di protezione (cfr. GICRA 2003 n. 25 consid. 3b e 3c; 2003 n. 6 consid. 3). Deriva da questo principio così come dall'obbligo di collaborare alla procedura da parte del ricorrente, che quest'ultimo deve esporre immediatamente ed in modo convincente i motivi fondanti una tale riapertura (cfr. sentenze del TAF E-7636/2024 succitata, pag. 5 con ulteriore rif. cit.; E-5310/2024 precitata consid. 3.3). 5. 5.1 Nella presente disamina, alla stessa stregua della SEM, anche il Tribunale ritiene che il ricorrente non abbia sollevato alcun motivo valido, ai sensi dell'art. 8 cpv. 3bis LAsi, suscettibile di giustificare il suo rifiuto di parlare la sua madrelingua durante l'audizione Dublino del (...) luglio 2025, con la conseguenza per l'autorità inferiore di non poter procedere come previsto a tale importante atto procedurale. 5.2 Innanzitutto, si osserva come la SEM, nell'ambito del colloquio Dublino, ha dato la possibilità al ricorrente di esprimersi riguardo al suo rifiuto di collaborare ed alle eventuali conseguenze che ciò avrebbe potuto comportare sulla sua procedura d'asilo (cfr. n. 21/2), rispettando quindi pienamente il diritto di essere sentito (art. 29 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 [Cost., RS 101] e art. 29 PA; cfr. per il suo contenuto DTF 148 II 73 consid. 7.3.1; DTAF 2013/23 consid. 6.1.1) dello stesso. Inoltre, l'insorgente ha potuto esporre ampiamente le sue ragioni anche nel prosieguo. Nel merito, il ricorrente, all'inizio del colloquio Dublino, malgrado abbia affermato che l'(...) sarebbe la sua madrelingua e che lo capirebbe, ha allegato però di rifiutarsi di parlare tale lingua, volendo invece svolgere il colloquio in lingua (...) (cfr. n. 21/2). Informato poi dalla funzionaria incaricata dell'audizione delle eventuali conseguenze che tale suo rifiuto potesse avere sulla decisione d'asilo, il ricorrente ha unicamente rilevato: "Per me è indifferente. Io non voglio parlare in (...)" (cfr. n. 21/2). Egli non ha quindi offerto alcun motivo concreto ed intellegibile per spiegare tale suo rifiuto, di un idioma che risulta essere la sua madrelingua e che aveva indicato anche nel foglio di registrazione della sua domanda d'asilo come (prima) lingua possibile per l'audizione (cfr. n. 3/2). Anzi, con la sua risposta priva di ragioni apparenti per il suo rifiuto di parlare l'(...), e quindi di poter procedere oltre con l'audizione Dublino, ha palesato anche una non curanza delle eventuali conseguenze che ciò potesse avere sulla sua procedura d'asilo. 5.3 5.3.1 Anche le ragioni addotte successivamente dal ricorrente, non sono in grado di far giungere il Tribunale ad altra conclusione. 5.3.2 Nel suo scritto del 21 luglio 2025, il ricorrente ha sottolineato dapprima come egli abbia indicato nel formulario di registrazione della sua domanda d'asilo effettivamente quale lingua l'(...), ma pure l'(...), per svolgere i colloqui. Quest'ultima lingua egli la parlerebbe difatti fluentemente, ciò che gli permetterebbe di svolgere ogni tipo di colloquio. Egli avrebbe indicato in precedenza ai suoi rappresentanti legali di voler svolgere i colloqui in (...), ma probabilmente, l'informazione non sarebbe giunta correttamente alla SEM, complice anche la velocità della procedura di 24 ore. Altresì, il fatto che egli non vorrebbe parlare l'(...), deriverebbe dalla circostanza che tale lingua sarebbe legata al (...), di cui egli non condividerebbe il messaggio e gli insegnamenti, ragioni che sarebbero legate alla sua domanda di protezione (cfr. n. 34/4). Ora, tali predette motivazioni, non soltanto non sono state neppure accennate dal ricorrente nel corso del colloquio Dublino per cercare di spiegare il suo rifiuto di parlare l'(...), bensì non sono supportate da alcun elemento concreto e fondato, anzi a tratti risultanti incoerenti rispetto agli atti presenti all'inserto. Difatti, nel suo scritto ricevuto dalla SEM il 15 luglio 2025 (cfr. n. 19/2) - quindi che precedeva di (...) la tenuta dell'audizione Dublino (cfr. n. 21/2) - egli non ha mai minimamente accennato alla sua volontà di voler svolgere il predetto colloquio in (...), né alcuna osservazione in proposito è stata formulata, nemmeno all'inizio del colloquio Dublino da parte del rappresentante legale dell'insorgente presente durante lo stesso. Altresì, la sua spiegazione di trovarsi in contrasto con il messaggio e gli insegnamenti del (...), risultano stridere con la circostanza che egli ha indicato di proprio pugno nel formulario di registrazione della sua domanda d'asilo di essere di fede (...) ([...]; cfr. n. 3/2). Tali predetti elementi, fanno seriamente dubitare della verosimiglianza delle sue motivazioni, addotte soltanto successivamente al colloquio Dublino, allorché peraltro non si vede alcuna ragione concreta e fondata, ne è spiegato dal ricorrente, del perché egli non avrebbe potuto già esprimere le stesse nell'ambito del colloquio previsto il (...) luglio 2025. 5.3.3 Nel suo ricorso, l'insorgente propone poi un'altra versione del perché si sarebbe rifiutato di parlare l'(...). Invero, sarebbero state le prime parole dell'interprete - a suo dire un saluto religioso (...) - che lo avrebbero profondamente colpito, non potendo entrare con il medesimo in sintonia, in quanto rappresenterebbe per lui: "[...] l'arroganza e la crudeltà della burocrazia tunisina, della quale ho cercato di fuggire per la maggior parte della mia vita" (cfr. ricorso pag. 1 seg.). L'interprete sarebbe quindi stato visto da lui come il rappresentante della società (...), dalla quale egli avrebbe preso completamente le distanze. Si rileva in merito, come le motivazioni che riguarderebbero l'interprete, siano giunte soltanto con il ricorso, non avendo mai sollevato nulla in proposito precedentemente. Il ricorrente non offre nel suo gravame alcuna spiegazione del perché egli, se si fosse trovato a disagio con l'interprete presente, non abbia potuto rilevare lo stesso già nell'ambito del colloquio Dublino, invece di allegare indifferenza alle conseguenze del suo rifiuto di collaborare (cfr. n. 21/2), o quantomeno nel suo scritto del 21 luglio 2025 (cfr. n. 34/4). Ora, tali ragioni apparse così tardivamente, ed incoerentemente a quanto allegato in precedenza e presente agli atti all'inserto, non fanno che supportare la conclusione d'inverosimiglianza di tali sue affermazioni ricorsuali. 5.4 Alla luce di quanto precede, il Tribunale ritiene che il suo rifiuto di discorrere in (...), sua madrelingua, nel corso del colloquio Dublino - audizione alla quale il ricorrente era stato preparato dal suo rappresentante legale anche riguardo ai suoi obblighi in tale contesto - fosse un pretesto, plausibilmente per protrarre la sua procedura d'asilo in Svizzera, per nulla scusabile. Con il suo comportamento, il ricorrente ha violato gravemente il suo obbligo di collaborare, impedendo alla SEM, senza alcuna valida ragione, di compiere una misura d'istruzione necessaria per lo stabilimento dei fatti essenziali per la sua procedura d'asilo. 5.5 Tenuto conto di quanto precede, è quindi a ragione che l'autorità inferiore ha rifiutato la richiesta di riapertura della procedura d'asilo del ricorrente del 21 luglio 2025.

6. A titolo del tutto abbondanziale, si constata che in data 18 luglio 2025, la SEM ha reso una decisione di allontanamento sulla base dell'art. 64a LStrI, pronunciando l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Svezia (cfr. n. 30/10). Nell'ambito di tale decisione, l'autorità inferiore ha ritenuto che non sussista alcun indizio all'incarto che permetta di concludere che il trasferimento dell'insorgente verso il predetto Stato potrebbe essere inammissibile. Ciò facendo, la SEM ha quindi tenuto conto delle esigenze poste all'art. 3 CEDU nell'ambito della pronuncia dell'allontanamento dell'insorgente. Risulta inoltre dagli atti all'inserto come tale decisione gli sia stata notificata al più tardi il 23 luglio 2025 (cfr. supra lett. B.b).

7. Alla luce di quanto precede, il ricorso del 21 agosto 2025 deve essere respinto e la decisione della SEM del 23 luglio 2025 confermata.

8. Con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 22 agosto 2025 sono revocate.

9. Infine, visto l'esito della procedura, le spese processuali di fr. 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di fr. 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: